CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA - 4Planning- D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e...

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Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi Con il contributo di Avv. Nicola Traverso CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA STRUMENTI E PROCEDURE EDIZIONE 2020

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Collana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

Con il contributo di

Avv. Nicola Traverso

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA

STRUMENTI E PROCEDURE

EDIZIONE 2020

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Avv. Nicola Traverso

Aggiornato con:

- L. 155/2017 (Legge Delega della Riforma Fallimentare)

- L. 205/2017

- D.Lgs. 54/2018

- D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza)

- D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità)

- La Mappa del Concordato Preventivo

- La Tabella di confronto degli strumenti di soluzione della crisi

I SAGGI DICollana a cura diAvv. Andrea Davide Arnaldi

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA

STRUMENTI E PROCEDURE

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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha imposto alle imprese una serie di novità che sono state perlopiù vissute come un superfluo aumento di costi e burocrazia. Di par-ticolare impatto, l’ampliamento della platea di società tenute a dotarsi di Collegio sindacale o Revisore legale.

Buona parte della Riforma è dedicata all’aggiornamento delle procedure di gestione di crisi aziendali. Tutti aspetti importanti, ma che in fondo riguardano il “dopo”, ossia quello che accade quando si è già generata la situazione di insolvenza. Le novità più significative per le imprese riguardano invece il “prima”, ossia il normale funzionamento di tutte le imprese, che quotidianamen-te lottano non per evitare l’insolvenza ma per creare ricchezza e benessere. Il bilancio di esercizio e le altre informazioni che le aziende comunicano all’esterno danno conto di ciò che è suc-cesso, dei risultati raggiunti e dei problemi riscontrati. Spesso i sistemi gestionali interni (di controllo e di reporting) riflettono tale prospettiva. Tuttavia, se la “crisi” viene definita come “l’inadegua-tezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, la prospettiva va capovolta: ciò che im-porta si trova nel futuro, non nel passato.

Il nuovo paradigma proposto dal CCII è dunque “forward lo-oking”. Coerentemente, è stato modificato l’art. 2086 del Codi-ce Civile, prevedendo il dovere dell’imprenditore di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato al-la natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione del-la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”.

A questo proposito, il CCII e il successivo documento sugli indici della crisi del CNDCEC apprestano un set di “buone pratiche” organizzative, informative e gestionali: budget annuale, piani-ficazione finanziaria di breve-medio-lungo periodo e predisposi-zione di report periodici per la direzione rappresentano strumenti

A cura di 4Planning

INTRODUZIONE: RIFORMA FALLIMENTARE E ASSETTI ORGANIZZATIVI

assolutamente necessari nelle azien-de. Da molti anni, ben prima del CCII, 4Planning si occupa di questi temi (e in particolare di strumenti software innovativi per la pianifica-zione economico-patrimoniale-fi-nanziaria), collaborando con diversi partner in numerose imprese italia-ne, in un tessuto economico estre-mamente variegato sia per settori sia per dimensioni. Nel corso del tempo, ogni azienda ha trovato le soluzioni più adatte per sé. Il nuovo obbligo di legge dovrebbe essere quindi colto come stimolo a consolidare processi gestionali già attivati oppure, final-mente, ad avviarli.

Occorrono però diversi fattori: un’a-deguata cultura aziendale, una strut-tura organizzativa ben definita, siste-mi di controllo interno attivi, processi operativi coerenti, strumenti di sup-porto adeguati, consulenti in grado di fornire know-how e i giusti stimoli. Rispetto ad essi, l’imprenditore e il management devono porsi in modo proattivo con un percorso razionale: un approccio minimale o episodico, basato su fogli di calcolo o su mec-canismi non strutturati, non può più essere considerato sufficiente. Il pri-mo passo è sicuramente conoscere la materia, anche grazie a supporti come questo Saggio. Il secondo è il confronto interno con collaboratori, collegio sindacale e consulenti, per valutare l’adeguatezza dell’assetto aziendale e individuare le modifiche opportune. Il terzo passo è la coeren-

te attuazione delle azioni individuate.In conclusione, dotarsi di “assetti or-ganizzativi adeguati” non serve solo a evitare le situazioni di crisi, ma so-prattutto a ridurre i rischi aziendali, intercettare tempestivamente i se-gnali di potenziale crisi e affrontarli con consapevolezza.

Un’opportunità da cogliere, non un’incombenza da subire.

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PAG. 54 | ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PER REGOLARE L’INSOLVENZA

CONCORDATO FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE DI IMPRESE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

44.1

4.2

4.3

4.4

55.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

PAG. 59 | CONCORDATO PREVENTIVO

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

IL PIANO E LA PROPOSTA

LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

LA DOMANDA DI CONCORDATO E LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

LE PROPOSTE CONCORRENTI

LE OFFERTE CONCORRENTI

L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTO

RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTO

L’OMOLOGAZIONE

L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO E LA FASE LIQUIDATORIA

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINE

L’INFORMATIVA PERIODICA

RIPARTI

MODALITÀ DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

REVOCATORIA FALLIMENTARE

L’ESDEBITAZIONE

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

3.11

3.12

3.13

3.14

3.151 PAG. 9 | IL QUADRO NORMATIVO

SOMMARIO

PAG. 35 | IL FALLIMENTO

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

PROCEDIMENTO

EFFETTI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORI

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

INSINUAZIONI TEMPESTIVE, TARDIVE, ULTRATARDIVE

STATO PASSIVO ESECUTIVO

OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

33.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

[A cura di 4 Planning]

PAG. 12 | LA RIFORMA FALLIMENTARE

IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

NUOVE RESPONSABILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DI SRL

GOVERNANCE: SINDACI E REVISORI PER LE SRL

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

L’ALLERTA: UNA NUOVA FASE DA MAPPARE

GLI INDICATORI DELLA CRISI E IL RUOLO DEL CNDCEC

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ALLERTA INTERNA

ALLERTA ESTERNA

DUE VIE D’USCITA PER L’IMPRESA SEGNALATA

PROCEDURE DI ALLERTA: A CHI SI APPLICANO

L’OCRI

IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PREDEDUZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

TEMPESTIVITÀ E MISURE PREMIALI

L’IMPATTO SUL CREDIT & RISK MANAGEMENT

ACCORGIMENTI OPERATIVI

INDICI D’ALLERTA E SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

22.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

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1

I principi e le novità della riforma sono in sintesi:

eliminazione lessicale del termine «fallimento» dal testo della legge, sostituito da “liquidazione giudiziale”;

definizione dello stato di crisi come probabilità di futura insolvenza;

ridefinizione del ruolo del Curatore, a cui vengono affidati maggiori poteri e responsabilità;

nuovo procedimento unitario per accedere alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza crisi/insolvenza (sulla falsariga del modello previsto dal vecchio art. 15 l.fall.);

nuova ripartizione della competenza dei Tribunali per le procedure riguardanti le grandi imprese e per le Amministrazioni Straordinarie delle grandi imprese in crisi;

preferenza per la continuità aziendale, favorita in caso di concordato preventivo rispetto all’ipotesi liquidatoria;

disciplina espressa e specifica per le crisi dei Gruppi d’imprese;

ampliamento e potenziamento dello strumento dell’esdebitazione;

modifiche al Codice civile in tema di responsabilità degli amministratori, soprattutto, di governance societaria;

introduzione di strumenti e procedure di allerta per soluzione anticipata crisi d’impresa.

PAG. 84 | L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

PRESUPPOSTI, FUNZIONE E STRUTTURA

GLI EFFETTI

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LE BANCHE

LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BANCHE

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

66.1

6.2

6.3

6.4

6.5

88.1

8.2

PAG. 90 | IL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.

FINALITÀ DELLO STRUMENTO

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

IL QUADRO NORMATIVO

Il 14/2/2019 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 4/2019, che ha introdotto il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (cd. “CCII”), attuando la delega contenuta nella L. 155/2017. Quest’ultima, a conclusione dei lavori della Commissione Rordorf, dettava i principi e le linee guida per la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cioè una modifica organica dell’intera legge fallimentare (Regio Decreto 267/1942) e delle altre norme in tema di crisi d’impresa e sovraindebitamento. Si tratta di una riforma attesa da lungo tempo, resa indispensabile visti i mutamenti socio-economici dei decenni più recenti, i quali avevano reso obsoleto il vec-chio Regio Decreto del 1942, figlio di un contesto d’impresa del tutto differente.

77.1

7.2

PAG. 89 | LA TRANSAZIONE FISCALE

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

99.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

PAG. 92 | LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LE PROCEDURE

I SOGGETTI AMMISSIBILI

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

IL VOTO E L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO

L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

EFFETTI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

EFFETTI DELL’OMOLOGA

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

L’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA E I FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI

I CONTRATTI PENDENTI: PROSECUZIONE, SOSPENSIONE, SCIOGLIMENTO

I CONTRATTI PUBBLICI

ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONCORDATO

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

9

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA STRUMENTI E PROCEDURE IL QUADRO NORMATIVOCRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA STRUMENTI E PROCEDURE IL QUADRO NORMATIVO

Prima dell’emanazione del CCII (D.Lgs. 4/2019), le conseguenze del-lo stato di crisi o di insolvenza di un’impresa erano (e saranno fino al 14/8/2020) disciplinate dal Regio Decreto n. 267 del 1942, “Disciplina del fallimento, del concordato pre-ventivo, della amministrazione con-trollata e della liquidazione coatta amministrativa”.L’impianto normativo è stato tradi-zionalmente improntato a un regime “punitivo” finalizzato, principalmente, a stabilire limiti e presupposti della declaratoria di fallimento (con cui il Tribunale spossessava il fallito del suo patrimonio e gli imponeva limitazioni anche di tipo personale).Non a caso per molto tempo tutta la disciplina relativa ai concordati e agli strumenti di risanamento è rimasta pressochè inapplicata.A partire dal 2006 il Legislatore è però intervenuto con alcune riforme che hanno, da un lato, ristretto il campo di applicazione del fallimento e, dall’al-tro, rilanciato gli strumenti di risana-mento dell’impresa: concordati pre-ventivi; piani di risanamento, transa-zioni fiscali, accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento, fino ai più recenti accordi di ristrutturazio-ne con le banche e alle convenzioni di moratoria (introdotti dal DL 83/2015).Particolare attenzione è stata dedicata dal Legislatore al Concordato preventivo.

Gli interventi del 2012 hanno fatto let-teralmente esplodere il numero dei concordati preventivi, soprattutto gra-zie alla possibilità di presentare la do-manda di concordato con riserva di depositare in un secondo momento la proposta, il piano e la documenta-zione completa.Con le novelle del 2013-2014-2015, invece, il Legislatore è tornato a strin-gere le maglie dell’accesso al concor-dato, al fine di evitare gli abusi e tutela-re maggiormente i creditori. Le recenti riforme, pur in modo frammentario e spesso poco coordinato, sono inoltre intervenute su molteplici aspetti sia del fallimento sia delle procedure di rilancio dell’impresa, tra cui i requisiti di revocabilità degli atti compiuti pri-ma del fallimento, il ruolo del Giudice delegato e del curatore, la prededuci-bilità dei crediti sorti nel concordato e i presupposti per la detrazione dell’IVA non riscossa a seguito di procedure concorsuali infruttuose.

In questo saggio verrà dedicata par-ticolare attenzione alle novità di maggiore impatto del CCII introdot-to dal D.Lgs. 4/2019, e cioè le modi-fiche al Codice Civile in tema di go-vernance societaria e l’introduzione dell’innovativa Procedura di Allerta.Per quanto riguarda invece le proce-dure di crisi e di insolvenza già note (fallimento, concordato preventivo, accordi ex art. 182-bis, etc), si farà ri-ferimento alla disciplina attuale (che rimarrà comunque in vigore fino al 1/9/2021, a seguito dell'ulteriore rin-vio stabilito dal D.L. 23/2020) evi-denziando le novità più rilevanti ap-portate dalla riforma.Il tema della crisi d’impresa e dell’in-solvenza, quindi, viene qui tratta-to considerando le norme applica-bili alla data di stesura del presente contributo. Nella prospettiva dell’entrata in vi-gore dell’intera riforma occorrerà per gli operatori familiarizzare con la nuova numerazione delle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

n. 185, 29 Nov. 2008D.L.

n. 69, 18 Giu. 2009L.

n.78, 31 Mag. 2010D.L.

n. 212, 22 Dic. 2012D.L.

n.83, 22 Giu. 2012Decreto SviluppoD.L.

208/2015Legge di Stabilità 2016L.

232/2016Legge di Stabilità 2017L.

83/2015Giustizia per la crescitaD.L.

50/2017 L. conv. 96/2017D.L.

91/2014 Competitività D.L.

145/2013Destinazione ItaliaD.L.

155/2017 Legge delega di riforma fallimentareL.

175/2014 Semplificazioni fiscaliD.Lgs.

14/2019 CCIID.Lgs.

n.69, 21 Giu. 2013 Decreto del fare D.L.

n. 5, 9 Gen. 2006D.Lgs.

n. 169, 12 Set. 2007D.Lgs.

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LA RIFORMA FALLIMENTARE

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2.1 IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZALa riforma fallimentare è stata realizzata mediante il D.lgs. 14/2019.

D.lgs. 14/2019 | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/2/2019 Si tratta di un Testo Unico (anche se è rimasta esclusa l’Amministra-zione Straordinaria delle grandi imprese in crisi (dlgs 270/1999)), che ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

PARTE SECONDA

Modifiche al codice civile

PARTE PRIMA

Titolo 1 - Disposizioni generali

Tirolo 2 - Procedure di allerta e composizione assistita

Titolo 3 - Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Titolo 4 - Strumenti di regolazione della crisi

Titolo 6 - Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Titolo 7 - Liquidazione coatta amministrativa

Titolo 5 - Liquidazione giudiziale

Titolo 9 - Disposizioni penali

Titolo 10 - Disposizioni attuative CCII, coordin. e disciplina transitoria

Titolo 8 - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Il CCII è composto di 391 articoli, suddivisi in 4 parti:

2.3

2.2

2.1

2.4

2.7

2.6

2.5

2.15

2.12

2.14

2.13

2.11

2.8

2.10

2.9

2.16

2.18

2.17

2.19

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

12 13

[A cura di 4 Planning]

IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

NUOVE RESPONSABILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DI SRL

GOVERNANCE: SINDACI E REVISORI PER LE SRL

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

L’ALLERTA: UNA NUOVA FASE DA MAPPARE

GLI INDICATORI DELLA CRISI E IL RUOLO DEL CNDCEC

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ALLERTA INTERNA

ALLERTA ESTERNA

DUE VIE D’USCITA PER L’IMPRESA SEGNALATA

PROCEDURE DI ALLERTA: A CHI SI APPLICANO

L’OCRI

IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PREDEDUZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

TEMPESTIVITÀ E MISURE PREMIALI

L’IMPATTO SUL CREDIT & RISK MANAGEMENT

ACCORGIMENTI OPERATIVI

INDICI D’ALLERTA E SISTEMI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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Art. 375: obbligo per le imprese in forma collettiva di dotarsi di asset-ti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a prevenire la crisi aziendale e a garantire la continuità aziendale;

Art. 378: estensione delle responsabilità degli amministratori di SRL per mala gestio dell’impresa verso i creditori sociali e nuovo criterio di quan-tificazione del danno per mancata conservazione del patrimonio;

Art. 379: diminuzione delle soglie dimensionali per l’obbligo di nomina di organi di controllo (sindaco o revisore dei conti) nelle SRL.

La riforma entrerà in vigore nel suo complesso il 1/9/2021*, tranne una serie di norme che sono già entrate in vigore il 16/3/2019. Tra queste ultime, le più rilevanti in tema di credit & risk management sono:

*A causa dell'emergenza COVID-19, il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha dif-ferito al 1/9/2021 l'entrata in vigore dell'intera Riforma fallimentare (fatta ec-cezione per alcune norme, tra cui quelle evidenziate nei paragrafi 2.2, 2.3, 2.4), inizialmente prevista per il 14/8/2020.

Nuovo ultimo comma Art. 2477 cc: è stato esteso alle SRL (anche se non dotate di organi di controllo) l’art. 2409 cc (già previsto per le SPA) sulla denuncia al Tribunale da parte dei soci per fon-dato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori.

2Nuovo art. 2486 cc (applicabile a SPA, SAPA e SRL): sono sta-ti ridefiniti, rendendoli più severi, i criteri di quantificazione del danno risarcibile (verso società, soci, creditori sociali e terzi) in caso di violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale laddove si verifichi una causa di scioglimento di società.

3

2.2 NUOVE RESPONSABILITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DI SRLLa riforma ha modificato in particolare alcuni articoli del Codice Civile.

Nuovo Art. 2476 cc: è stato esteso agli amministratori di SRL l’art. 2394 cc (già previsto per le SPA) in tema di responsabilità verso i creditori sociali, per inosservanza obblighi di conservazione del patrimonio a soddisfazione di crediti di terzi.

1

PARTE TERZA

Garanzia acquirenti immobili da costruire

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

PARTE QUARTA

Disposizioni finali e transitorie

L'attuale valore delle soglie dimensionali è stato stabilito dalla L. 55/2019, che ha convertito il D.L. 32/2019 "Sblocca Cantieri", e che è stata pubblicata in G.U. il 17/6/2019. La versione originale del CCII entrata in vigore già il 16/3/2019 però aveva previsto soglie ancora più basse (2 mln di attivo patrimoniale; 2 mln di ricavi; 10 dipendenti di media). Le SRL che in questo intervallo di circa 3 mesi avessero già nominato Sindaco e Revisore, e che con le nuove soglie non dovessero più averne l'obbligo, possono revocare l'organo per giusta causa. Il Governo si è in generale riservato tempo fino al 2022 per far approvare ulteriori decreti attuativi e integrativi nell’ambito della Riforma.

1

Entrata in vigore prime norme:- Assetti

organizzativi- Responsabilità

amministratori- Nomina

organicontrollo

Pubblicaz. CCII in GU

Termine finale per adeguare Statuti SRL

Entrata in vigore intera riforma

1/9/202114/02/2019 16/03/2019 16/12/2019 2.3 GOVERNANCE: SINDACI E REVISORI PER LE SRLLa Riforma fallimentare già dal 16/3/2019 ha esteso la platea delle SRL obbli-gate a nominare un organo di controllo: sindaco/collegio sindacale oppure revisore legale dei conti. Questo obiettivo è stato raggiunto abbassando le tre soglie dimensionali già previste dal Codice civile1. Dal 16/3/2019 quindi la SRL dovrà dotarsi di un sindaco o revisore se supererà per 2 esercizi con-secutivi almeno uno dei 3 seguenti parametri (in precedenza occorreva il superamento di 2 soglie su 3):

Totale attivo > 4 mln € (in precedenza 4,4)

Ricavi vendite > 4 mln € (in precedenza 8,8)

Media dipendenti > 20 (in precedenza 50).

14 15

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16 1716 1716 17

2.4 ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATIUna delle modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma riguarda l’art. 2086 Codice Civile (rubricato “Gestione dell’impresa”), il cui nuovo comma 2 stabilisce che ogni impresa in forma societaria e collettiva (SPA, SRL, SNC, SAS, etc.) ha l’obbligo di:

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rileva-zione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,

attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli stru-menti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recu-pero della continuità aziendale.

Questa novità va letta in uno con la più generica regola prevista dal nuovo art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza secondo il quale:

il debitore (in generale, quindi, qualsiasi debitore) deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indu-gio le iniziative necessarie a farvi fronte;

l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rileva-zione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Al di là delle decisioni che il Governo o il Legislatore potrebbero assumere in futuro riguardo agli organi di controllo per le SRL, l’obbligo di dotarsi di as-setti organizzativi adeguati impone quindi all’imprenditore (in qualsiasi forma collettiva sia esso organizzato) di adottare strumenti e procedure nuovi ed efficaci in ambito di prevenzione e risoluzione della crisi.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

L’obbligo di avere l’organi di controllo cessa nel caso in cui la società ritorni sotto tutte e 3 le soglie per almeno 3 esercizi consecutivi (in precedenza era-no previsti 2 esercizi).Nel caso in cui la società superi le soglie previste ma non nomini il sindaco/revisore entro 30 giorni, la norma prevede la nomina d’ufficio da parte del Tribunale, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese o da parte di qualunque interessato.Operativamente quindi tutte le SRL di piccole dimensioni che abbiano giù superato le soglie negli esercizi 2017 e 2018 hanno l’obbligo di nominare Sin-daco o Revisore entro il 16/12/2019, termine ultimo fissato dal legislatore per adeguarsi alla riforma.

ORGANO DI CONTROLLO

IL RUOLO CENTRALE DEL SINDACO

Verifica: ∞ diligenza amministrativa∞ adeguatezza assetto

societario

Funzioni di vigilanza ART. 2403 CC: poteri ispettivi, partecipativi e propulsivi.

Obbligo dotarsi assetti societari idonei a rilevar, prevenire e risolvere crisi.

Meccanismi allerta interna: obbligo segnalazioni ad amministratori.

Obbligo informazione OCRI in caso di inerzia amministratori.

Meccanismi allerta esterna: raccordo con creditori qualificati.

MANCATO SUPERAMENTO di tutte le soglie per 3 esercizi consecutivi

Cessazione obbligo nomina

INERZIA nomina sindaco > 30gg da superamento soglia

Nomina d'ufficio (provvede Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione conservatore R.I.)

SUPERAMENTO per 2 esercizi consecutivi di almeno una delle seguenti soglie

Totale attivo > 4 mln € (era 4,4)

Ricavi vendite > 4 mln € (era 8,8)

Media dipendenti > 20 (era 50)

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ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI A PREVENIRE E RISOLVERE LA CRISI E LA PERDITA DI CONTINUITA’ AZIENDALE

Procedure e direttive per una gestione efficiente della società

Collocamento organizzativo della competenza alla redazione del piano per risoluzione crisi

Linee guida per individuazione dei principi e dell’approccio aziendale nella costruzione del piano di soluzione della crisi

Sistema di controlli interni e flussi informativi, ERM

Procedure e modalità di coinvolgimento dell’organo amministrativo

Individuazione e adozione di idonei KPI e indici per monitorare il man-tenimento della continuità aziendale nella prospettiva della prevenzione della crisi

Monitoraggio, reportistica, rendicontazione

Organigramma, funzionigramma, poteri, deleghe

Adozione di modelli di rating adeguati e efficienti

Controllo di gestione e budgeting (Tesoreria)

Nuovi modelli di pianificazione finanziaria e breve, medio e lungo termine

Nuovi strumenti informatici per la pianificazione finanziaria

Nuovi strumenti e soluzioni di Business Intelligence.

2.5 L’ALLERTA: UNA NUOVA FASE DA MAPPAREIl CCII ridefinisce gli stati patologici dell’impresa già noti (insolvenza, crisi, so-vraindebitamento) e al contempo introduce il concetto del tutto nuovo di “al-lerta”, cioè una fase che precede sia l’insolvenza sia la crisi, in quanto connotata da uno stato di crisi non ancora conclamato.Il legislatore infatti ha voluto disciplinare una nuova fase, cronologicamente e patologicamente precedente alle altre, in modo da aumentare le chances che la crisi aziendale venga risolta prima che diventi palese e, da ultimo, irreversibile.

A questo scopo, il Legislatore ha introdotto i cosiddetti “Strumenti di allerta”, cioè, da un lato, gli assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi (nuovo art. 2086 cc) e, dall’altro lato, gli Indicatori della crisi (art. 13 CCII) e gli Obblighi di segnalazione (artt. 14-15 CCII).

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GESTIONE ETERODIRETTA DELLA CRISI

GESTIONE AUTONOMA DELLA CRISI

STRUMENTI DI ALLERTA: OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA VIRTUOSA

POSTI A CARICO DEI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 14-15 CCII, FINALIZZATI ALLA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DEGLI INDIZI DI CRISI E ALLA SOLLECITA ADOZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE ALLA SUA COMPOSIZIONE.

OBBLIGO PER L'IMPRENDITORE IN FOR-MA SOCIETARIA O COLLETTIVA DI ISTI-TUIRE ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMI-NISTRATIVI E CONTABILI ADEGUATI A NATURA E DIMENSIONI DELL'IMPRESA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA RILEVA-ZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI D'IM-PRESA E DELLA PERDITA DELLA CONTI-NUITÀ AZIENDALE.

INDICATORI DELLA CRISI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

ASSETTI ORGANIZZATIVI IMPRESA (ART. 2086 CC)

SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE, OCRI, PROCEDURE CONCORSUALI

•    CONCORDATO PREVENTIVO

•    SOVRAINDEBITA-MENTO

•    ACCORDI 182 BIS

•    PIANI ATTESTATI

•    FALLIMENTO

•    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

•    AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

CRISI INSOLVENZAFONDATI INDIZI DI CRISI

•    ALLERTA

•    COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI

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2.6 GLI INDICATORI DELLA CRISI E IL RUOLO DEL CNDCECQuesti indicatori, in particolare, sono costituiti dagli “squilibri di carattere red-dituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto del-la data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi suc-cessivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.Approfondendo la definizione, è evidente la centralità degli “appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso”.

sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;

adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24 CCII.

Il Legislatore non elenca né definisce specificamente questi “indici”, limitandosi a enuclearne in modo generico tre:

Spetterà dunque al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed in-ternazionali, elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici significativi della crisi che, valutati unitariamente, facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.Il CNDCEC dovrà elaborare indici specifici con riferimento alle start-up inno-vative, alle PMI innovative alle società in liquidazione, e alle imprese costituite da meno di due anni.Gli indici elaborati infine dovranno essere approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

La corretta definizione di questi indici è uno degli architravi della Riforma. Gli enti preposti dovranno infatti, tra le altre cose:

individuare indici sufficientemente precisi ed adeguati ad attività impren-ditoriali omogenee,

stabilire soglie di allerta adeguate e coerenti;

costruire panieri di indici efficaci a descrivere l’allerta,

scegliere indici il più possibile suscettibili di controllo sia ex ante (da par-te dell’imprenditore e dei suoi advisor) sia ex post (da parte dell’OCRI e degli altri organi delle procedure di crisi e insolvenza).

2.7 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE La definizione degli Indici della crisi è funzionale a un’altra novità della Riforma, cioè gli “Obblighi di segnalazione” posti a carico dei soggetti di cui agli artt. 14-15 CCII, e finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.I soggetti su cui ricade l’obbligo di segnalazione sono raggruppabili in due categorie:

1 - gli organi di controllo societari (sindaco o revisore), per i quali si parla quindi di allerta “interna”,

1 - i cd. Creditori Pubblici Qualificati, cioè Agenzia delle Entrate, INPS e Ente della Riscossione, per i quali si parla quindi di allerta “esterna”.

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ALLERTA ESTERNAALLERTA INTERNA

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATIORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI

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In sostanza, a partire dal 1/9/2021 la Riforma entrerà in vigore nel suo comples-so e saranno dunque applicabili gli indici della crisi (stabiliti nel frattempo dal CNDCEC e approvati con decreto ministeriale).All’organo di controllo spetterà dunque vigilare sul rispetto di questi indici e segnalare l’eventuale sforamento all’amministratore dell’azienda, per iscritto, con motivazione, a mezzo PEC (o altro strumento che garantisca prova ricezione).La tempestiva segnalazione all’amministratore e, se necessario, all’OCRI, è causa di esonero da responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni/omissioni poste in essere successivamente dall’amministratore.È previsto altresì che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne diano notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.Se l’amministratore entro un termine massimo di 3 mesi non fornisca adeguate spiegazioni al sindaco/revisore, quest’ultimo deve fare la segnalazione di allerta all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), affinchè questo adotti i provvedimenti conseguenti.

2.8 ALLERTA INTERNASi tratta della fase di allerta scaturita dalla segnalazione fatta da parte di: Sindaco Unico, Collegio Sindacale; Revisore contabile o Società di revisione.In particolare il Sindaco, oltre ad avere l’obbligo di:

2.9 ALLERTA ESTERNASi tratta della fase di allerta scaturita dalla segnalazione fatta da parte dei cd. Creditori Pubblici Qualificati: Agenzia Entrate, INPS, Agente della riscossione2.In particolare, questi soggetti hanno l’obbligo:

• segnalare al debitore che esposizione debitoria ha superato un presta-bilito «importo rilevante»

• segnalare che in assenza di regolazione del debito entro 90 gg faranno la segnalazione all’OCRI.

Anche in questo caso, la segnalazione all’amministratore (e all’organo di controllo societario) viene fatta a mezzo PEC o Raccomandata AR, e prevede un termine massimo di 3 mesi entro il quale l’imprenditore può saldare il debito o trovare comunque una soluzione con l’ente creditore, a pena di subire la segnalazione di quest’ultimo all’OCRI.Ove l’Ente creditore ometta di fare la segnalazione ove necessario, le conse-guenze sono significative in caso di successivo fallimento del debitore:

• per Agenzia Entrate e INPS, inefficacia del titolo di prelazione spettante sui loro crediti,

• per Agente Riscossione, inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione.

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verificare se sussiste l’equilibrio economico finanziario

verificare quale è il prevedibile andamento della gestione

verificare che l’amministratore valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato

Anche quello di:

segnalare immediatamente all’amministratore l’esistenza di fondati indizi di crisi.

Gli Istituti di credito non rientrano tra i soggetti che fanno scattare la procedura di allerta in senso stretto. Tuttavia, l'art. 14 comma 4 CCII prevede che: "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

2

LA PROCEDURA IN SINTESI

ULTERIORE TERMINE 60 GG

AMMINISTRATORERISOLVE CRISI

AMMINISTRATORE RIFERISCE SU INIZIATIVE E SOLUZIONI

SEGNALAZIONEIMMEDIATA A OCRI

AMMINISTRATORE NON RISPONDEO NON ADOTTA MISURE

FISSAZIONE TERMINE 30 GG

SEGNALAZIONE MOTIVATA PER ISCRITTO INDIZI DI CRISI

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2.10 DUE VIE D’USCITA PER L’IMPRESA SEGNALATA1 - IN OGNI CASO, L’ART. 13 COMMA 3 CCII PREVEDE UNA VIA D’USCITA PER L’IMPRESA SEGNALATA DA SINDACO O REVISORE ALL’OCRI. Infatti, l'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie carat-teristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC, ne specifica le ragioni nella nota in-tegrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.Un professionista indipendente deve però attestare l'adeguatezza di tali indi-ci in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione attestata produce effetti per l'esercizio successivo. Questa possibilità per l’impresa debitrice va dunque letta e analizzata unitamente al nuovo dovere in capo all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi, perché solo adempiendo esaustivamente e per tempo a tale dovere l’imprenditore potrà (o quantomeno avere maggiori chances di) dimo-strare con successo all’OCRI di non essere in una situazione di crisi.2 - SE LA SEGNALAZIONE PROVIENE DA UN CREDITORE PUBBLICO QUA-LIFICATO, invece, il debitore può evitare che la procedura di allerta prosegua e quindi che venga fatta la segnalazione all’OCRI, se documenta di avere cre-diti di imposta o altri crediti verso la PA risultanti da piattaforma MEF, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il Creditore Pubblico Qualificato.

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A differenza degli indici significativi della crisi, le esposizioni debitorie rilevanti che fanno scattare le segnalazioni, da parte dei Creditori Pubblici Qualificati sono già state stabilite dal CCII.Per l’Agenzia delle Entrate si parla di debito scaduto e non versato per IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, di ammontare pari almeno al 30% del volume d'affari del medesimo periodo e:

• non inferiore a € 25.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazio-ne modello IVA relativa all'anno precedente fino a € 2.000.000,

• non inferiore a € 50.000, per volume d'affari risultante dalla dichia-razione modello IVA relativa all'anno precedente fino a € 10.000.000,

• non inferiore a € 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiara-zione modello IVA relativa all'anno precedente oltre € 10.000.000.

Per l’INPS si parla di un ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previ-denziali, per un ammontare (di mancati versamenti) superiore alla metà di quel-li dovuti nell'anno precedente, e comunque complessivamente superiore alla soglia di € 50.000. Per l’Agente della Riscossione, si tratta della sommatoria dei crediti affidati alla riscossione dopo il 1/9/2021, autodichiarati o definiti-vamente accertati e che siano:

• Scaduti da oltre 90 gg,• Superiori a € 500.000 per imprese individuali e € 1.000.000 per imprese

collettive.

PATRIMONIO NETTO

POSITIVO•    CONTINUITÀ AZIENDALE

PATRIMONIO NETTO

NEGATIVO

•    RICAPITALIZZAZIONE•    LIQUIDAZIONE

VALUTAZIONE RETROSPETTIVA, A CONSUNTIVO

VECCHIO PARADIGMA

LA PROCEDURA IN SINTESI

SEGNALAZIONEA ORGANI DI CONTROLLO E OCRI

AMMINISTRATORE NON RISPONDE O NON ADOTTA MISURE

1 ESTINZIONE A DEBITO2 ACCORDO CONCREDITORE3 COMPOSIZ. ASSISTITA OCRI4 DOMANDA PROCEDURA CONCORSUALE

FISSAZIONE TERMINE 90 GG

AVVISO SUPERAMENTO DEBITO RILEVANTE

DEBITORE RISOLVE CRISI

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Imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno 2 dei 3 criteri seguenti:- totale stato patrimoniale: 20 milioni € ; - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni € ;- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

3

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2.11 PROCEDURE DI ALLERTA: A CHI SI APPLICANOGli strumenti di allerta SI APPLICANO a:

• debitori che svolgono attività imprenditoriale,

• imprese agricole,

• imprese “minori” (cioè quelle non fallibili), compatibilmente con la loro struttura organizzativa, e fatta salva la competenza del OCC (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento) per fase successiva a segnalazione,

• imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (diverse da quelle espressamente escluse).

Gli strumenti di allerta NON SI APPLICANO invece a:

• Grandi imprese3

• Gruppi di imprese di rilevante dimensione

• Società con azioni quotate in mercati regolamentati

• Banche e fondazioni bancarie

• Intermediari finanziari iscritti albo art. 106 dlgs 385/1993

• Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

• Societa’ intermediazione mobiliare, sgr, sicav

• Fondi comuni di investimento, fondi pensione

• Cassa depositi e prestiti

• Imprese di assicurazione e riassicurazione

• Società fiduciarie art. 199 TUF.

La pendenza di una procedura di regolazione della crisi/insolvenza fa cessare obblighi di segnalazione e, se sopravvenuta, comporta chiusura procedura di allerta e composizione assistita della crisi.

2.12 L’OCRILa Riforma introduce tra i soggetti che a vario titolo intervengono nelle proce-dure della crisi d’impresa l’OCRI, acronimo di Organismo di composizione della Crisi d’Impresa4.Si tratta di un organismo costituito presso le Camere di Commercio, da cui mutua la competenza territoriale.In sintesi, gli sono assegnati tre compiti principali:

gestire la fase della composizione assistita della crisi (per le imprese diverse da quelle “minori”)3

gestire la fase dell’allerta2

ricevere le segnalazioni di allerta di cui agli artt. 14-15 CCII1

L’OCRI introdotto dalla Riforma non va confuso con gli OCC, cioè gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, deputato a supportare le piccole imprese non fallibili nella soluzione delle crisi da sovraindebitamento, e regolati dalla L. 3/2012 (oggi confluita nel CCII).

4

VALUTAZIONE FORWARD LOOKING

NUOVO PARADIGMA

LA RIFORMA OBBLIGA GLI AMMISTRATORI DI SOCIETÀ A FOCALIZZARE L'ATTENZIONE NON SOLO SUL PATRIMONIO ATTIVO, MA ANCHE

SU ALTRI PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

FLUSSI DI CASSA

PESO DEI DEBITI

INDICATORI DELLA CRISI

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Dei 3 esperti del Collegio:- Uno è designato dal Presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale competente;- Uno è designato da CCIAA;- Uno appartiene all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore.

5

La procedura si svolge in più passaggi, scanditi da termini temporali assegna-ti dall’OCRI all’impresa a seconda che la condotta di quest’ultima dimostri o meno un’effettiva volontà di risolvere la crisi.Inizialmente, l’OCRI riceve le segnalazioni ex artt. 14-15 CCII (dal sindaco/revi-sore oppure dai Creditori Pubblici Qualificati) o l’istanza volontaria da parte del debitore di composizione assistita della crisi, e nomina un referente.Viene quindi nominato un collegio di 3 esperti indipendenti5 che si occuperà di quella specifica crisi d’impresa. Entro 15 gg dalla segnalazione/istanza, l’O-CRI convoca il debitore e il suo sindaco.

RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀFin dalla segnalazione e dalla conseguente convocazione, tutta la procedura di allerta è caratterizzata da riservatezza e confidenzialità: salvo ipotesi particolari, vengono a conoscenza della procedura solo l’imprenditore in crisi, l’OCRI e il soggetto segnalatore.La riservatezza è garantita dalla Riforma per promuovere l’accesso volontario delle imprese alle procedure di allerta, e dunque per favo-rire l’emersione della crisi in un momento in cui la stessa sia ancora risolvibile senza dover intraprendere procedure concorsuali o arrivare da ultimo al fallimento.

Preliminarmente, l’OCRI valuta se archiviare la segnalazione, in caso ritenga che non ci sia crisi o che all’impresa non si applichi l’allerta. Archivia, altresì, in ogni caso, se vengono attestati crediti d’imposta o crediti verso P.A. scaduti da 90 gg per un ammontare che, operate le compensazioni con i debiti, determi-na il mancato superamento delle soglie di allerta ex art. 15 CCII.Se invece rileva l’esistenza della crisi, l’OCRI individua con il debitore le pos-sibili misure e fissa un termine entro cui il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

2.13 IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISILa procedura di composizione assistita della crisi (art. 19 CCII) inizia solo su istanza del debitore:- su autonoma iniziativa dell’impresa, prima delle segnalazioni ex artt. 14-15

CCII, oppure- a seguito dell’audizione all’OCRI, dopo le segnalazioni.L’OCRI fissa un termine non superiore a 3 mesi per cercare una soluzione concordata (cioè bonaria, stragiudiziale) della crisi, incaricandosi di gestire le trattative con i creditori (è possibile una proroga di 3 mesi solo se ci sono progressi documentati nelle trattative).

L’OCRI acquisisce quindi dal debitore (o su sua richiesta predispone):- Relazione su situazione patrimoniale, economica e finanziaria- Elenco creditori e titolari diritti reali o personali.Se il debitore dichiara di voler chiedere omologa di Accordi di ristrutturazio-ne dei debiti o presentare domanda di Concordato preventivo, il Collegio - su istanza del debitore - attesta la veridicità dei dati aziendali.L’impresa, se vuole, può incaricare l’OCRI di raggiungere con i creditori un Accordo di composizione assistita della crisi, cioè una soluzione stragiudiziale paragonabile, anche come effetti, a un Piano attestato di risanamento.

L’Accordo deve:- avere forma scritta.- essere depositato presso l’OCRI e non essere visibile da parte di soggetti terzi.- su istanza debitore e consenso creditori aderenti, essere pubblicato Registro

Imprese.

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Se alla scadenza di questo termine il debitore non ha assunto alcuna iniziativa, l’OCRI avvisa gli autori delle segnalazioni.Nel caso in cui invece il debitore presenti autonomamente istanza di composi-zione assistita della crisi (senza quindi aver subito la segnalazione), l’OCRI avvisa i soggetti qualificati ex artt. 14-15 CCII (sindaco/revisore, creditori pubblici) che per tutta la durata del procedimento essi sono esonerati dall’obbligo di segnalare.

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MISURE PROTETTIVEDopo l’audizione all’OCRI, il debitore che ha presentato istanza per la composizione assistita della crisi, può chiedere al Tribunale le Misure Protettive necessarie a portare a termine le trattative: blocco delle azio-ni esecutive, divieto iscrizioni ipoteche, etc6. Su istanza del debitore, la domanda di misure protettive può essere pubblicata nel Registro Im-prese, ai fini dell’opponibilità ai terzi. In quel caso, ovviamente, viene meno la riservatezza e confidenzialità della procedura, a tutela dei diritti dei terzi creditori. Il Tribunale fissa un’udienza entro 30 giorni, all’esito della quale emette un decreto con cui fissa tipo e durata delle misure. La durata iniziale massima è di 3 mesi, prorogabile più volte, su istanza del debitore, fino a un massimo di ulteriori 3 mesi, solo se l’OCRI attesta progressi nelle trattative che rendano probabile raggiungimento accor-do. Le misure sono revocabili d’ufficio in ogni momento in presenza di atti in frode creditori o se l’OCRI attesta che non è raggiungibile un accordo con i creditori o che le trattative non progrediscono.

In generale, la pendenza di una procedura concorsuale fa cessare gli obblighi di segnalazione e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

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2.14 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTOScaduto il termine massimo di 6 mesi l’OCRI verifica se è stato raggiunto un accordo con i creditori e se è stata risolta quindi la crisi.In caso positivo, la procedura si chiude e la crisi si intende superata. In caso negativo, l’OCRI invita il debitore a presentare entro 30 gg domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi/insolvenza (per esempio, concordato preventivo). In ogni caso, l’OCRI avvisa i soggetti segnalatori7.

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2.15 PREDEDUZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURANella prospettiva di riduzione dei costi in prededuzione perseguita dalla Rifor-ma, nella fase di allerta solo i compensi di OCC e OCRI sono prededucibili. È espressamente esclusa la prededucibilità di compensi per altri professionisti incaricati da debitore.

Ad ogni modo, se il debitore:

- non compare alla convocazione per audizione avanti all’OCRI,

- dopo l’audizione non fa istanza di accordo composizione assistita,

- all’esito negativo delle trattative, pur avendo ricevuto l’invito in tal senso dell’OCRI, non presenta alcuna domanda di accesso a una procedura concorsuale,

in tutti questi casi, OCRI, se ritiene sussista stato insolvenza, ne dà notizia al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.Il P.M. dunque se ritiene fondata l’insolvenza, promuove tempestivamente - comunque entro 60 giorni - istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (secondo il vecchio lessico, istanza di fallimento)8.

2.16 TEMPESTIVITÀ E MISURE PREMIALIIl nuovo sistema dell’allerta non prevede sanzioni per il debitore che non risol-va la crisi prima della segnalazione, dopo la segnalazione o dopo la convoca-zione all’OCRI. Ciò, per favorire l’accesso spontaneo a questa procedura e per incentivare quindi l’emersione preventiva della crisi.Sono invece previste delle Misure Premiali, subordinate alla tempestività dell’azione del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi.

Si applicano gli artt. 54-55 CCII dedicati in generale alle misure cautelari e protettive nel corso delle procedure concorsuali. Il debitore può chiedere al Giudice che siano differiti gli obblighi di rein-tegrazione capitale sociale previsti dal Codice Civile in determinati casi (per esempio: non revocabi-lità dei pagamenti ricevuti in esecuzione dell’accordo, in caso di successivo fallimento del debitore), e che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

6

In generale, atti e documenti del procedimento potranno essere utilizzati solo in eventuali future procedure di liquidazione giudiziale o in giudizi penali.

7

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

Per essere tempestivo, in particolare, il debitore deve aver proposto una domanda di procedura di regolazione della crisi (per esempio, concordato preventivo o fallimento in proprio) entro 6 mesi, oppure istanza di accordo di composizione assistita della crisi entro 3 mesi, a decorrere dal momento in cui si verifica una delle seguenti circostanze:

• debiti per retribuzioni scaduti da più di 60 giorni per ammontare pari a più della metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

• debiti verso fornitori scaduti da più di 120 giorni per ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

• superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici della crisi elaborati da CNDCEC.

Oltre alla tempestività, al fine di ottenere le misure premiali, il debitore deve:

• aver seguito in buona fede le indicazioni dell’OCRI,

• aver proposto domanda di accesso procedura regolazione crisi/insolvenza che poi non sia stata dichiarata inammissibile.

Le misure premiali PATRIMONIALI, eventualmente cumulabili tra loro, sono:

• riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari durante la proce-dura di composizione assistita della crisi;

• riduzione a misura minima delle sanzioni tributarie;

• riduzione della metà di sanzioni e interessi su debiti tributari oggetto di com-posizione assistita, nella eventuale successiva procedura regolazione crisi/insolvenza.

• in caso di successivo concordato preventivo con riserva, proroga del termine pari al doppio dell’ordinario;

• inammissibilità della successiva proposta di concordato in continuità concor-rente se l’attestatore dichiara che la proposta del debitore soddisfa i creditori chirografari almeno al 20%.

Le misure premiali PERSONALI riguardano le seguenti ipotesi:

• reati di Bancarotta fraudolenta (322 CCII), Bancarotta semplice (323 CCII), Ricorso abusivo al credito (325 CCII) e medesimi reati commessi da institore, amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore di società in liquida-

2.17 IMPATTO SUL CREDIT & RISK MANAGEMENT

Tra gli effetti “macro” della riforma, si possono individuare alcuni rischi più incisivi per le attività di Credit & Risk Management:

• aumento dei concordati in bianco entro il 1/9/2021

• aumento dei fallimenti in proprio entro il 1/9/2021

• frazionamento delle SRL più piccole e più in difficoltà al fine di non superare le nuove soglie dimensionali per l’obbligo di nomina del sindaco/revisore,

• trasformazione in società di persone (SNC, SAS) delle SRL più piccole e più in difficoltà al fine di non superare le nuove soglie dimensionali per l’obbligo di nomina del sindaco/revisore,

• maggiore incertezza del quadro normativo e delle reazioni del sistema e degli operatori,

• maggiore incertezza sull’estensione applicativa della revocatoria fallimentare,

• aumento del costo del credito,

• maggiore difficoltà nell’accesso alla finanza alternativa,

• aumento delle azioni di responsabilità contro gli amministratori.

zione giudiziale (ex curatore),

• limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura,

• solo se il danno cagionato è di speciale tenuità.

In tali casi, non è punibile chi ha tempestivamente presentato istanza di com-posizione assistita all’OCRI o domanda di accesso a una procedura regolazione crisi/insolvenza, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liqui-dazione giudiziale o un concordato preventivo oppure viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi di speciale tenuità del danno, per gli stessi soggetti la pena è ridotta fino alla metà quando all’apertura della procedura di regolazione crisi/insolvenza il valore dell’attivo assicura il soddisfacimento dei chirografari alme-no nel 20% e comunque il danno non è superiore a 2 milioni €.

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

2.18 ACCORGIMENTI OPERATIVI

Sarà quindi opportuno che gli operatori del Credit&Risk Management, della Te-soreria e dell'area Amministrazione- Finanza adottino accorgimenti idonei per affrontare l’impatto della Riforma e gestire i suoi rischi e i suoi effetti. Si rinvia a questo proposito al paragrafo dedicato specificamente agli assetti organizzativi di cui al nuovo art. 2086 comma cc.

Un ruolo importante inoltre sarà sicuramente rappresentato dall’aggiornamento professionale e dalla formazione. La Prassi UNI PdR 44:20189 recentemente pubblicata in tema di Processi, Servizi e Ruoli del Credit Management accentua questo aspetto, laddove lega la certificazione del ruolo a un costante aggiornamento di conoscenze, competenze a abilità. Nella stessa direzione si muove la recente Prassi UNI/PdR 63:2019 sull’Attività di Tesoreria e sul servizio di Tesoreria e profilo professionale del tesoriere.

La Riforma impone inoltre di ridefinire le attività e i processi aziendali di con-trollo e pianificazione, con particolare attenzione ai flussi di cassa e alla so-stenibilità nel breve-medio periodo, senza dimenticare il mantenimento della continuità aziendale.Anche le azioni di prevenzione andranno riviste, ripensando i modelli e i criteri di affidamento dei prospect e di valutazione periodica dei clienti. Un ruolo im-portante avranno in questo i provider di Business Intelligence.

Infine, coinvolgendo ogni funzione toccata dalla potenziale crisi, le imprese dovranno dotarsi di assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi e a garantire il mantenimento della continuità aziendale: a tal fine, sarà necessario aggiornare e implementare i processi di Credit&Risk Management, Tesoreria e area Amministrazione-Finanza, eventualmente al fine di certificare i processi (anche e non solo al fine di una nuova interlocuzione con stakeholder e finanziatori) e valorizzare nuove competenze e nuovi ruoli.

2.19 INDICI D’ALLERTA E SISTEMIDI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 1. Gli indici d’allerta nel documento CNDCEC

Come descritto nel paragrafo 2.6, gli indici della crisi previsti dal CCII hanno trovato recentemente una formalizzazione in un documento predisposto dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili), che definisce gli indici “che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso”.Il documento illustra in modo dettagliato il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro che ha predisposto la proposta, e sostanzialmente si articola nel seguente iter logico.

9 Disponibile sul sito web di UNI: www.uni.com

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

35

CAPITOLO A CURA DI 4PLANNING

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI

Ragionevolepresunzionedello stato

di crisi

Assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi

Patrimonio netto

positivo

negativo o inferiore a minimo legale

SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART.13 C.2 (PARTE 1)

ALTRI INDICATORI DELLOSTATO DI CRISI (PARTE 2)

superamento di tutte le soglie

inattendibileo non disponibile

non superamentodi tutte le soglie

> 1

< 1

Indice Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Ritardi nei pagamenti reiteratie significativi (art 13, c. 1; art. 24)

Assenza delle prospettive di continuità per l’esercizio in corso

per cause diverse da probabili insolvenze (art. 13, c.1)

Soglie degli indici settoriali

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36 37

La presenza di uno stato rilevante di crisi è quindi determinata:innanzitutto attraverso la rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti (art. 13 c.1 e art.24)nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di leggeinfine mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso (art.13 c.1).

Per quest’ultimo punto, il documento prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), individuando due possibili metodologie di misurazione:

il primo si basa sul budget di tesoreria dall’impresa, calcolando il rapporto tra le entrate nette e le uscite per debiti finanziari attese nei successivi sei mesi il secondo è calcolato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

In ogni caso, ci si attende ovviamente che il DSCR sia superiore a 1, il che significa che l’azienda è in grado di far fronte ai propri debiti nei 6 mesi successivi; esso rappresenta quindi l’elemento centrale della proposta, in quanto traduce concretamente il nuovo approccio forward looking che caratterizza la norma.

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre - sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi - all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

Si tratta dell’ultimo nodo dell’albero di rilevazione, costituito dai seguenti indici:1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli

oneri finanziari ed il fatturato;2. indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio

netto e debiti totali;3. indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e

attivo;

36

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

37

4. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5. indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Per ciascun indice, il documento CNDCEC illustra dettagliatamente le modalità di calcolo, ma soprattutto definisce, per ogni settore di attività economica (definito in base alla classificazione ATECO ISTAT 2007), le soglie di allerta al di sopra (per gli indici a. ed e.) o al di sotto (per gli altri) delle quali l’indice è da considerare critico. Se risultano critici tutti e 5 gli indici, l’azienda si trova presumibilmente in uno stato di crisi (con l’esigenza quindi di attivare i sistemi di allerta descritti nei capitoli precedenti).

2. Le ricadute sui processi informativi delle aziende

Il quadro sopra delineato consente ora di meglio comprendere in cosa si può tradurre nelle aziende il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale” (previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c.), in particolare con riferimento alle attività di programmazione e controllo ed ai sistemi informativi di supporto richiesti per affrontare in modo corretto ed utile queste novità.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

37

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

37

4. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5. indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Per ciascun indice, il documento CNDCEC illustra dettagliatamente le modalità di calcolo, ma soprattutto definisce, per ogni settore di attività economica (definito in base alla classificazione ATECO ISTAT 2007), le soglie di allerta al di sopra (per gli indici a. ed e.) o al di sotto (per gli altri) delle quali l’indice è da considerare critico. Se risultano critici tutti e 5 gli indici, l’azienda si trova presumibilmente in uno stato di crisi (con l’esigenza quindi di attivare i sistemi di allerta descritti nei capitoli precedenti).

2. Le ricadute sui processi informativi delle aziende

Il quadro sopra delineato consente ora di meglio comprendere in cosa si può tradurre nelle aziende il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale” (previsto dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c.), in particolare con riferimento alle attività di programmazione e controllo ed ai sistemi informativi di supporto richiesti per affrontare in modo corretto ed utile queste novità.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

Settore

Soglie di allerta

ONERI

FINANZIARI /

RICAVI %

(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA 2.8 9.4 92,1 0.3 5.6

3.0 7.6 93.7 0,5 4.9

2.6 6.7 84.2 1.9 6.53.8 4.9 108.0 0.4 3.8

2.8 5.3 101.1 1.4 5.3

1.5 4.2 89.8 1.0 7.8

1.5 4.1 86.0 1.4 10.2

1.8 5.2 95.4 1.7 11.9

2.7 2.3 69.8 0.5 14.6

2.1 6.3 101.4 0.6 2.9

(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI

(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR E RISTORANTI

(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL

(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE

(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE

(F 42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE

(G45) COMMINGROSSO E DETTAUTOVEICOLI

(G46) COMMINGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS

(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA GAS

(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD.ENERGIA/GAS

PATRIMONIO

NETTO/DEBITI

TOTALI %

LIQUIDITÀ A

BREVE TERMINE

(ATTIVITÀ A

BREVE/PASSIVITÀ

BREVE) %

CASH FLOW /

ATTIVO %

(INDEBITAMENTO

PREVIDENZIALE+

TRIBUTARIO) /

ATTIVO %

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

39

È importante sottolineare infatti che quello che viene richiesto su questo fronte dal CCII, e quindi anche dal documento sugli indici del CNDCEC, rappresenta di fatto un set di “buone pratiche” organizzative, informative e gestionali ben note nelle aziende e già applicate con successo. Chiaramente ogni realtà ha trovato nel tempo le soluzioni operative più adatte alla luce delle proprie caratteristiche ed esigenze, ma non vi è dubbio che la definizione di un budget almeno annuale, la pianificazione finanziaria di breve-medio-lungo periodo, la predisposizione di report periodici per la direzione, ecc. rappresentano attività e strumenti assolutamente necessari in aziende di qualunque dimensione e settore. Il fatto che adesso sia presente una norma che le richiede e che fissa una serie di vincoli dovrebbe essere quindi raccolto come uno stimolo per le aziende a consolidare processi gestionali già attivati (oppure, finalmente, ad avviarli). Le ricadute positive sulla cultura interna dell’azienda, ma anche sulla riduzione dei rischi aziendali, a tutti i livelli, rappresentano il vero risultato conseguibile attraverso un’applicazione ragionevole di quanto viene ora imposto ex lege.

Senza entrare in eccessivi dettagli, teorici ed operativi, di seguito analizziamo i principali aspetti su cui occorre concentrare l’attenzione per attivare o aggiornare i sistemi e gli strumenti di programmazione e controllo aziendali alla luce del CCII.

3. Budget Di Tesoreria

Il budget di cassa (o di tesoreria) è lo strumento fondamentale per programmare nel breve periodo le entrate/uscite finanziarie dell’azienda, e consente di prevenire possibili criticità in tale ambito. Evidentemente assume un’importanza centrale per il CCII, in quanto consente di determinare la sostenibilità finanziaria della gestione (ed anche il DSCR).

Tipicamente il budget di tesoreria ha una prospettiva temporale che va dalle 4 alle 13 settimane, a seconda delle informazioni effettivamente disponibili; per renderlo utile nell’ambito del CCII occorre estenderlo almeno fino ai 6 mesi previsti dalla norma (ed infatti il DSCR deve essere calcolato con riferimento a tale periodo). Ciò rende molto rilevanti le scadenze future prima citate al punto 3 imponendo alle aziende l’attivazione di sistemi organizzativi e/o informativi in grado di rilevarle e gestirle in modo adeguato.

Il contenuto del budget di tesoreria si articola in una serie di sezioni che fanno riferimento a:

1. Gestione Operativa Caratteristica: comprende le entrate e uscite derivanti dalle attività correnti dell’azienda di tipo produttivo/commerciale.

2. Gestione Investimenti/Disinvestimenti: comprende le entrate e uscite derivanti da acquisto o dismissione di beni durevoli.

3. Gestione Finanziaria di medio/lungo termine: comprende le entrate e uscite legate all’accensione o rimborso di finanziamenti quali mutui, leasing, ecc.

4. Manovra Finanziaria di breve termine: si tratta di entrate uscite finanziarie legate alle varie forme tecniche di smobilizzo dei crediti o di finanziamento del capitale circolante.

5. Oneri e proventi finanziari.6. Saldi e utilizzi linee di credito: mostra il risultato finale delle voci sopra

riportate tenuto conto dei saldi iniziali; sarebbe auspicabile distinguere a questo livello i saldi dei rapporti bancari ordinari, i saldi delle linee autoliquidanti e i saldi delle linee a scadenza (breve e medio lungo termine) con i relativi affidamenti.

Le fonti informative utilizzate per predisporlo sono sostanzialmente le seguenti:1. saldi dei rapporti bancari e degli affidamenti;2. scadenze attive e passive provenienti dal sistema contabile;3. ulteriori scadenze future che possono riferirsi a:

• scadenze già note ma tipicamente non presenti nei sistemi contabili (rate rimborso mutui, leasing, F24, stipendi, scadenze da ordini/bolle, ecc.);

• scadenze non presenti in quanto riferite a eventi non ancora accaduti (incassi e pagamenti per vendite/acquisti futuri, accensione finanzia-menti, versamento imposte, ecc.).

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

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L’obiettivo dello strumento è quello di conoscere anticipatamente la sostenibilità finanziaria della gestione, che si traduce da un lato nel calcolo puntuale del DSCR previsto dal CCII, ma soprattutto dall’evidenza strutturata e dettagliata almeno per mese della congruità delle linee di credito rispetto ai fabbisogni finanziari dell’azienda.

Nell’esempio sopra riportato emerge nel mese di dicembre un utilizzo dei fidi a revoca del 30% ed un utilizzo dei fidi autoliquidanti oltre il 90%; tale situazione è sostenibile ma merita un'adeguata attenzione in quanto i margini disponibili sono limitati e quindi a fronte di eventuali eventi critici potrebbero non essere sufficienti a garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

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BUDGET DI TESORERIA

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

L’obiettivo dello strumento è quello di conoscere anticipatamente la sostenibilità finanziaria della gestione, che si traduce da un lato nel calcolo puntuale del DSCR previsto dal CCII, ma soprattutto dall’evidenza strutturata e dettagliata almeno per mese della congruità delle linee di credito rispetto ai fabbisogni finanziari dell’azienda.

Nell’esempio sopra riportato emerge nel mese di dicembre un utilizzo dei fidi a revoca del 30% ed un utilizzo dei fidi autoliquidanti oltre il 90%; tale situazione è sostenibile ma merita una adeguata attenzione in quanto i margini disponibili sono limitati e quindi a fronte di eventuali eventi critici potrebbero non essere

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CLIENTI ITALIA

07/2020 08/2020 10/2020 11/2020 12/202009/2020

PAGAMENTO FORNITORI (BDG) COSTI FISSI

5.3284.222

193192

18.28918.482

3.8493.879

11483

407343

349361

40893

357300

-

8343

-

188645

-151

--

---

---

6.1485.117

5.4705.558677441

77140-193192

---9

-9

5151686

5.603300

5.303

1.2601.260300678

6.5636.863

49348524.85225.345

5.252

1.317

17.155

4.242

126

473

328

635

348

67

-

0

-

-

6.054

5.951103

7220

1.134--

-

721.3176.620

1.2601.3177.880

18325.035

9.150 9.150 9.150

CLIENTI FACTOR

IMPOSTE E TASSE

ALTRI CLIENTI

USCITE CARATTERISTICHE

CLIENTI ESTERO

IVA

CLIENTI RIBA

RETRIBUZIONI, TFR ED ENDI PREVIDENZIALI

PAGAMENTO FORNITORI (OPN) CORRENTE

INVESTIMENTI DI STRUTTURA

PAGAMENTO FORNITORI (BDG) COSTI VARIABILI

FINANZIAMENTI A ML

FINANZIAMENTI A ML (VARIAZIONE)

ENTRATE CARATTERISTICHE

GESTIONE STRAORDINARIA

INTERCOMPANY

CASH FLOW OPERATIVO

5.982

366

17.469

52

327

215

241

-

-

5

5.918-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

8.232

1.6437

1.556366

-1.278

1.278

511.600

109

1.381322

1.490

4418.959

13.150

4.331

37

192

17.277

121

369

387

-

366

-

143

5.853

-

-

-

-

5.121

7.1322.011

7-

192-

43

43

512.2902400

1.1382.2473.737

2.05621.015

13.150

INVESTIMENTI FINANZIARI

FINANZIAMENTI A ML (PROGRESSIVO)

CONTI ORDINARI (VARIAZIONE)

PFN (VARIAZIONE)

CONTI ORDINARI (PROGRESSIVO)

PFN (VARIAZIONE)

ONERI E PROVENTI FINANZIARIMANOVRA FINANZIARIA

PFN A BREVE (VARIAZIONE)PFN A BREVE (PROGRESSIVO)

FINANZIAMENTI (PROGRESSIVO)

TOTALE AFFIDATO

FINANZIAMENTI (VARIAZIONE)

4.112

106

1.397

18.674

1.705

319

413

-

233

-

61

5.476

-

-

-

-

4.864

8.0943.231

7555

1.397-

69

69

662.5174.916

1.2692.4486.185

3.84524.860

9.150

2.035

6.588

- -

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

-

- - -

- -

- - -

- -

- -

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- -

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- -

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- -

-

- -

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- -

-

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- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

41

4. Budget economico e degli investimenti

Il budget di tesoreria visto in precedenza può essere predisposto in base a dati storici o all’esperienza aziendale, ma in realtà una componente fondamentale è costituita dal Budget Economico e degli Investimenti, che rappresenta lo strumento principe per la programmazione aziendale, con prospettiva tipicamente annuale. La predisposizione del budget e il suo controllo in corso d’anno ha anche una valenza organizzativa in quanto consente di coordinare e orientare le attività e gli sforzi delle varie funzioni aziendali.

La sequenza di costruzione dei budget aziendale si articola tipicamente nel seguente percorso logico:

Budget delle venditeBudget della produzioneBudget degli acquistiBudget del personale diretto ed indirettoBudget dei costi generali di strutturaBudget degli investimenti e dei disinvestimenti

••••••

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

BUDGET DI TESORERIACONTI ORDINARI (VARIAZIONE)

07/2020 08/2020 10/2020 11/2020 12/202009/2020

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (PROG.)

300686

--

5.3035.603

493485

-9

24.85225.345

1.2601.260

678 300

18.28918.482

6.5636.863

--

193192

8.400.0008.400.000

750.000750.0009.1509.150

3.2742.689

-95.603 5.303

1.2601.260300

1.317

-

6.620

183

-

25.035

1.260

1.317

17.155

7.880

-

1.134

8.400.000

750.0009.150

5227523

23

-6.620

1.260. 7

FINANZIAMENTI (PROGRESSIVO)PFN A BREVE (VARIAZIONE)

FIDO AUTOLIQUIDANTE

FINANZIAMENTI (VARIAZIONE)

PFN (PROGRESSIVO)

CONTI ORDINARI (PROGRESSIVO)

PFN (VARIAZIONE)

FINANZIAMENTI A ML (PROGRESSIVO)ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE (VAR.)

BANCABILITÀ CREDITI

FINANZIAMENTI A ML (VARIAZIONE)

TOTALE AFFIDATO

PFN A BREVE (PROGRESSIVO)

FIDO A REVOCA

1.600

-

44

1.278

18.959

1.381

322

17.469-

-

-

-

-

-

-

1.490

-

366

750.00013.150

7.374

5.8846.634

2.290

2.400

-

2.056

43

21.015

1.338

2.247

17.277

3.737

-

192

12.400.000

750.00013.150

7.469

34.482

.737

0%0

1.138

DISPONIBILITÀ CON REVOCADISPONIBILITÀ / FABBISOGNO

2.517

4.916

-

3.845

69

24.860

1.269

2.448

18.674

6.185

-

1.397

8.400.000

750.0009.150

8 8.802

1.939 2.5242.689 3.274

9.087 7.654.016

1.831

6.185

2.581

74%

109

12.400.000

- -

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

-

- -

- -

- -

- -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utilizzo Fido Autoliquidante 1.490 3.737 6.185 6.863 6.563 7.654

% Utilizzo Fido Autoliquidante

Utilizzo Fido Revoca

% Utilizzo Fido Revoca

12% 30% 74% 82% 78% 91%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0 227

0% 30%

4. Budget economico e degli investimenti

Il budget di tesoreria visto in precedenza può essere predisposto in base a dati storici o all’esperienza aziendale, ma in realtà una componente fondamentale è costituita dal Budget Economico e degli Investimenti, che rappresenta lo strumento principe per la programmazione aziendale, con prospettiva tipicamente annuale. La predisposizione del budget e il suo controllo in corso d’anno ha anche una valenza organizzativa in quanto consente di coordinare e orientare le attività e gli sforzi delle varie funzioni aziendali.

La sequenza di costruzione dei budget aziendale si articola tipicamente nel seguente percorso logico-operativo:

Budget delle venditeBudget della produzioneBudget degli acquistiBudget del personale diretto ed indirettoBudget dei costi generali di strutturaBudget degli investimenti e dei disinvestimenti

••••••

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

43

per arrivare a comporre il cosiddetto Master budget, formato almeno da un conto economico previsionale dettagliato mensilmente per tenere conto della stagionalità delle attività svolte.

Senza entrare nei dettagli dello strumento, peraltro molto consolidati in letteratura e nell’esperienza aziendale, ciò che rileva in questo contesto è l’esigenza di tradurre il budget in flussi di cassa prospettici adeguatamente strutturati e nella correlata evoluzione dello stato patrimoniale aziendale. Il processo di budget infatti non può limitarsi ad indicare i valori attesi per le varie tipologie di ricavo/costo, ma deve anche innescare un meccanismo che consenta di valutare le ricadute finanziarie e l’evoluzione patrimoniale dell’azienda. D’altra parte, il modo più banale per riportare in equilibrio il budget di tesoreria è lo slittamento dei pagamenti, ma tale soluzione si scontra con la necessità di adempiere alle proprie obbligazioni verso terzi, cosa peraltro esplicitamente prevista nel codice della crisi di impresa quando parla di assenza di “reiterati e significativi ritardi nei pagamenti”. L’esigenza fondamentale che emerge è quindi quella di programmare e monitorare l’andamento di debiti, crediti e scorte ossia del Capitale Circolante Netto.

Grazie ad un budget aziendale ben strutturato sarà possibile migliorare in modo determinante il budget di tesoreria ma anche predisporre gli ulteriori prospetti necessari per programmare e controllare l’evoluzione della gestione anche alla luce dal CCII. In particolare sarà possibile predisporre i seguenti prospetti:

Fonti Impieghi: tale prospetto mostra tra gli impieghi l’evoluzione dell’attivo fisso e del capitale circolante nelle sue varie componenti (crediti commerciali, scorte, debiti commerciali, crediti operativi e debiti operativi), tra le fonti i mezzi propri e i mezzi di terzi nelle sue varie componenti (posizione finanziaria netta a breve termine e posizione finanziaria netta a medio lungo termine).

Rendiconto Finanziario: tale prospetto evidenzia la generazione dei flussi di cassa per area gestionale partendo dal risultato di esercizio corretto per le componenti non monetarie del conto economico (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) e rettificato dalle variazioni del capitale circolante netto, per calcolare il flusso di cassa della gestione reddituale; tale valore viene poi sommato con i flussi di cassa della gestione investimenti e della gestione finanziaria per determinare le variazioni di cash flow di breve periodo e alla variazione della posizione finanziaria netta aziendale.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

43

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

43

Rendiconto Finanziario: tale prospetto evidenzia la generazione dei flussi di cassa per area gestionale partendo dal risultato di esercizio corretto per le componenti non monetarie del conto economico (ammortamenti, accantonamenti, ecc.) e rettificato dalle variazioni del capitale circolante netto, per calcolare il flusso di cassa della gestione reddituale; tale valore viene poi sommato con i flussi di cassa della gestione investimenti e della gestione finanziaria per determinare le variazioni di cash flow di breve periodo e alla variazione della posizione finanziaria netta aziendale.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

PATRIMONIO NETTO

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

ATTIVO FISSO

PATRIMONIO NETTO

IMPIEGHI

FONTI

Crediti verso clienti

(Debiti verso fornitori)

Rimanenze nette

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE

29.822

06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

780

13.153

66

13.999

10.017

17.967

-13.159

14.972

15.824

-29.822

-10.783

-19.040

30.188

745

14.367

66

15.178

10.017

17.344

-13.830

13.682

15.010

-30.188

-11.192

-18.996

32.350

710

14.306

66

15.082

10.017

17.241

-11.293

16.110

17.268

-32.350

-11.298

-21.052

36.398

855

14.520

66

15.442

10.017

18.444

-8.408

20.194

20.956

-36.398

-11.501

-24.897

37.169

821

14.459

66

15.346

10.017

20.251

-8.710

21.696

21.823

-37.169

-11.787

-25.382

36.972

786

14.398

66

15.250

10.017

20.838

-9.480

21.508

21.721

-36.972

-12.082

-24.889

37.305

931

14.338

66

15.335

10.017

20.241

-9.074

21.310

21.970

-37.305

-12.233

-25.072

10.783 11.192 11.298 11.501 11.787 12.082 12.233

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

45

I prospetti sopra riportati devono essere predisposti sia in chiave previsionale nell’ambito del processo di budget, per verificarne la sostenibilità, sia periodicamente con il confronto valori previsti verso valori registrati, al fine di consentire un adeguato controllo sugli andamenti e l’adozione delle necessarie misure correttive in caso di disallineamenti significativi.

5. Indici e Rating

Il patrimonio informativo previsionale e consuntivo/periodico descritto nei paragrafi precedenti consente anche di determinare e prevedere/monitorare tutti gli indici previsti dal CCII. Si conferma quindi il fatto che quest’ultimo non sia da leggere come un aggravio, ma come una diversa formalizzazione di processi e strumenti comunque necessari che dovrebbero essere parte del DNA delle aziende. Infatti:

la rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti è disponibile nel prospetto Fonti impieghi o dallo stato patrimoniale adeguatamente dettagliato;

la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge è disponibile nel “fonti impieghi”;

l’evidenza della sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio (DSCR) è tratta direttamente dal budget di tesoreria se si utilizza il 1° metodo di calcolo indicato dal CNDCEC, dal rendiconto finanziario se si utilizza il 2°;

l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato è calcolabile dal budget/conto economico;

l'indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali è calcolabile mediante i valori presenti nel “fonti impieghi”;

l'indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo è calcolabile dai valori dal budget/conto economico e dal “fonti impieghi”;

l'indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine è calcolabile dal “fonti impieghi” o dallo stato patrimoniale;

l'indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo è calcolabile dal “fonti impieghi” o dallo stato patrimoniale adeguatamente dettagliato.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

4444

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

I prospetti sopra riportati devono essere predisposti sia in chiave previsionale nell’ambito del processo di budget, per verificarne la sostenibilità, sia periodicamente con il confronto valori previsti verso valori registrati, al fine di consentire un adeguato controllo sugli andamenti e l’adozione delle necessarie misure correttive in caso di disallineamenti significativi.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

EBIT

DECREMENTO/(INCREMENTO) DELLE RIMANENZE

352 343

-581 -1.804

-5 -5

769 302

24 24

- -

96 96

42

9 9

42

508 499

--

--

- -

0 151

-158 412

39 -929 -3-3

544 -434 - -

35

-

-

35-35

-

-

-35 -

--193

0 -

-

-193 -51

--

300 -300

-0

-192 -0

- -

-192 -51

- -

-678 678

-0

207

603

-5

-405

23

-

96

-18

42

362

-

-

-

-0

-491

-311 -2

49 -

-145

-180

-35-180

-

-1.134 -0

-

-

-1.134 -51

--

-1.317 1.317

-0

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONISVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

INCREMENTO/(DECREMENTO) RATEI E RISCONTI PASSIVI

ACCANTONAMENTO FONDI

INCREMENTO/(DECREMENTO) DEI DEBITI VS FORNITORIDECREMENTO/(INCREMENTO) RATEI E RISCONTI ATTIVI

IMPOSTE SUL REDDITO

DECREMENTO/(INCREMENTO) DEI CREDITI VS CLIENTI

1. FLUSSO FIN. ANTE VARIAZIONE CCN E FONDO TFR

3. VARIAZIONE CCN

ALTRE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI

INCREMENTO/(DECREMENTO) DI ALTRI DEBITI

(INVESTIMENTI)/DISINVESTIMENTI IMM. MATERIALIVariazione immobilizzazioni immaterialiAmmortamento immobilizzazioni immateriali(INVESTIMENTI)/DISINVESTIMENTI IMM. IMMATERIALI

(INVESTIMENTI)/DISINVESTIMENTI IMM. PART. FINANZIARIE

(RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA')

DECREMENTO/(INCREMENTO) DI ALTRI CREDITI

464

619

671

24

-

96

42

7

620

-

-

-

-546

751 -3

1.368 -1.275

35

-1.275

-35 -

-

161

-5

108

-2.536

23

-

96

42

7

316

-

-

-

101

-2.320 -2.320 2.006

-

35

-

-35 -

- -

-192

0

-

-

-192 -49

--

-2.247 2.247

-0

A. FLUSSO FIN. DELLA GESTIONE REDDITUALE

4. UTILIZZO FONDI

ACCENSIONE/(RIMBORSO) FINANZIAMENTIVARIAZIONE CAPITALE DI RISCHIOVARIAZIONE CREDITI VS SOCI(INVESTIMENTI)/DISINVESTIMENTI ATT. FIN. NON IMM.C. FLUSSO FIN. DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

B. FLUSSO FIN. DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

E. FLUSSO FIN. DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche

D. FLUSSO FIN. DELLA GESTIONE FINANZIARIA

257

-5

-1.199

-2.885

23

-

8

96

42

413

-

-

-

0

341

-3.751 -3

-3.341 -275-145

-455

-35 -180

1.397 -0

-

-

1.397 -49

--

-2.448 2.448

-0

-5

0

-

CHECK

-366

0

-

-

-366 -49

- -

-322 322

0

10/2020 11/2020 12/202007/2020 08/2020RENDICONTO FINANZIARIO 09/2020

0

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47

Una possibile e auspicabile evoluzione rispetto a questo contesto è rappresentata dalla diffusione nelle aziende di una cultura rivolta alla valutazione e misurazione dei rischi; nell’ambito specifico, ciò si traduce anche nella determinazione sistematica del rating aziendale (prospettico o consuntivo), che rappresenta proprio la misura del rischio di default dell’azienda entro un lasso di tempo definito.

In questo senso può essere letta la facoltà offerta dall’art.13 c.3 CCII alle aziende di definire propri indici alternativi rispetto a quelli indicati dal CNDCEC (sulla base di un’opportuna attestazione da parte di un professionista).

Qualunque sia il modello scelto, il patrimonio informativo da predisporre e da presidiare è comunque quello elaborato sulla base di un processo di programmazione e controllo che adotta i principi sopra descritti.

6. Aspetti temporali: periodicità, tempestività e granularità

Un aspetto fondamentale da considerare nella definizione di sistemi di programmazione e controllo è il tempo. Il valore delle informazioni, soprattutto se di carattere gestionale, è fortemente condizionato (in positivo) dalla periodicità/frequenza con le quali sono messe a disposizione, dalla loro tempestività rispetto al periodo considerato (ovvero, cambiando prospettiva, dal loro ritardo) e dalla loro granularità, ossia dal livello di dettaglio che viene fornito. D’altra parte, ogni miglioramento per ciascuno di questi aspetti impone costi via via crescenti, fino ad arrivare a livelli tali da risultare non possibili o comunque convenienti. Il giusto trade-off tra valore delle informazioni e loro costo rappresenta uno degli aspetti più delicati da affrontare.

Nello specifico, come già descritto nel “2.16 TEMPESTIVITÀ E MISURE PREMIALI”, va rilevato che il CCII stesso fissa all’art. 24 un importante termine di riferimento sulla periodicità con la quale occorre rilevare gli indici della crisi, in quanto prevede che siano applicabili le misure premiali (ex art. 25) quando l’iniziativa dell’interessato viene attivata a fronte del “superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici”.

Questo significa organizzare le attività degli uffici amministrativi e degli altri servizi aziendali coinvolti, dotandoli di strumenti adeguati, affinché sia possibile predisporre situazioni infrannuali di bilancio trimestrali entro un mese circa dalla fine del trimestre.Anche con riferimento alla granularità dei dati rilevati, il trimestre parrebbe il livello minimo su cui posizionarsi; ma se questo è sicuramente corretto per gli indici di bilancio, il calcolo del DSCR o la predisposizione di un budget di tesoreria deve sicuramente prevedere un livello di dettaglio molto maggiore, fino ad arrivare al giorno o alla settimana per rendere minimamente credibili

L’indicazione “per oltre tre mesi” implica che il sistema di controllo interno aziendale che rileva e rendiconta gli indici debba assumere come periodo di riferimento minimo almeno il trimestre.Lo stesso articolo fornisce indicazioni sulla tempestività con cui occorre rilevare e valutare gli indici, visto che prevede l’applicazione delle misure premiali se la presentazione dell'istanza all’OCRI avviene entro 3 mesi dal superamento degli indici; tenuto conto dei fisiologici tempi di gestione interna alle Aziende di situazioni di questo tipo è possibile concludere che la rilevazione (trimestrale) degli indici e la conseguente reportistica dovrebbero essere rese disponibili orientativamente non oltre i 45-60 giorni dalla chiusura del trimestre.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO (> 0,5%)

MOL rettificato (al netto delle poste non monetarie) - Oneri FinaziariCASH FLOW/ATTIVO %

7.68415,26

Oneri FinanziariONERI FINANZIARI/RICAVI %

PATRIMONIO NETTO/DEBITI TOTALI %

LIQUIDITÀ A BREVE TERMINE (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ BREVE) %

(INDEB. PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO)/ATTIVO %

- 645

Patrimonio Netto - 12.233

Attivo Circolante 34.006

Debiti Previdenziali + Tributari - 905

Totale Attivo 50.354

Ricavi di Vendita 53.685

Totale Debiti - 36.223

Debiti a Breve Termine - 18.485

Totale Attivo 50.354

SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI (< 3%)1,20

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (> 6,7%)33,77

INDICE DI LIQUIDITÀ (> 93,7)183,96

INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE O TRIBUTARIO (< 4,9%)1,80

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49

ed effettivamente controllabili i flussi di cassa previsti; per il budget invece il dettaglio mensile risulta assolutamente necessario essendo l’anno o il trimestre un lasso temporale troppo ampio per cogliere eventuali situazioni di squilibrio.Nell’esempio sotto riportato emerge un DSCR >1 nel periodo considerato, ma un potenziale squilibrio in alcuni mesi da gestire con azioni che consentano di ristabilire l’equilibrio e che, se attivate con sufficiente anticipo, possono essere anche di agevole attuazione; emerge quindi l’importanza di elaborare il DSCR sulla base di un puntuale budget di tesoreria con granularità almeno mensile in modo da poter gestire per tempo eventuali criticità in chiave previsionale.

7. Reporting strutturato: accountability

Una ricaduta fondamentale della adeguatezza richiesta negli assetti organizzativi amministrativi e contabili è anche la sua tracciabilità e dimostrabilità verso gli organi di controllo interno ed eventualmente anche verso l’esterno.

Con riferimento al sistema di programmazione e controllo e quindi ai cosiddetti indici della crisi, tale esigenza si traduce nella predisposizione periodica dei report descritti in precedenza ma anche nell’adozione di adeguati livelli di formalizzazione e strutturazione dei processi e dei sistemi che li hanno prodotti. Ciò impatta su diverse esigenze da garantire sia sotto il profilo strettamente organizzativo sia sotto quello informativo/informatico:

Aspetti organizzativiEvidenza di un processo di budget strutturato con ruoli, tempi e format definiti.Evidenza di un sistema di reporting periodico adeguatamente tracciato.Esistenza e adeguatezza del software deputato alla elaborazione dei dati.Approvazione esplicita da parte dell’Organo Amministrativo del budget e dei report prodotti.

Aspetti informativiCompletezza e affidabilità delle informazioni fornite.Esplicitazione della strategia aziendale (o richiamo al Business Plan di medio lungo periodo).Evidenza delle ipotesi poste alla base della costruzione del budget di tesoreria e degli altri report in termini di:• volumi di vendita attesi e i relativi prezzi;• condizioni di incasso dei crediti commerciali;• struttura dei costi variabili e fissi;• condizioni di pagamento dei debiti commerciali;• dinamica del costo del personale;• esplicitazione di altre entrate e uscite significative.Verifica della corretta applicazione delle ipotesi per la predisposizione dei valori prospettici.Diponibilità di valutazioni su scenari alternativi e applicazione di stress test.

•••

••

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

Il budget di tesoreria visto in precedenza può essere predisposto in base a dati storici o all’esperienza aziendale, ma in realtà una componente fondamentale è costituita dal Budget Economico e degli Investimenti, che rappresenta

DSCR - Debt Service Coverage Ratio 1,39 Numeratore Denominatore4.091 -2.949

ENTRATE CARATTERISTICHE

07/202006/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

ACCENSIONE FINANZIAMENTI ML

GESTIONE STRAORDINARIAINVESTIMENTI DI STRUTTURA

(UFCF) UNLEVERED FREE CASH FLOW VAR

CASH FLOW OPERATIVO

ACCENSIONE FINANZ. I/CO A M/LUSCITE PER DIMINUZIONE CAPITALE

FIDO AUTOLIQUIDANTE

FIDO A REVOCA

TOTALE AFFIDATOSALDO ANTICIPIUTILIZZO FIDO AUTOLIQUIDANTEPFN (VARIAZIONE)PFN (PROGRESSIVO)

USCITE CARATTERISTICHE

ENTRATE AUMENTO CAPITALE

MANOVRA FINANZIARIA TESORERIA (anticipi fatture)

MANOVRA FINANZIARIA M/L

DISPONIBILITÀ C/C (PROGRESSIVO)

ONERI E PROVENTI FINANZIARI

RIMBORSO INDEBITAMENTO FINANZIARIODISPONIBILITÀ C/C (VARIAZIONE)

INVESTIMENTI FINANZIARI

(UFCF) UNLEVERED FREE CASH FLOW PROGR

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

963

8.232

6.588

1.643

1.556

1.390

7 7 7 7 7 7

3221.490

--

7.374

59

-

2.037

12.400750

12.400 8.400 8.400 8.400 8.400750 750 750 750 750750

5.984

1.074

13.150

1.4851.485

2.002 2.3771.179

1.329

1.1961.091

1.910

411-

-

-

-

5.121

7.132

2.011

95

2.2473.373

-

-

7.469

60

-

- 2.4486.185-

-

1092.146

13.150

425236

--

-

-

-

-

- 1.236

555

-

--

-

-

-

4.864

2.000

2.000

6.100

547

15

-

8.016

95

10

9.150

747322648

99-

-

-

-

-

5.117

5.558

441

786

6786.863

-

-

8.802

105

-

-

105

9.150

352674237115

-

- 5.470-

-

-

-

6.148

677

140 220

285

500

500

3006.563

-

-

9.087

108

-

9.150

238-

7.054

5.951

1.103

15

1.3177.880

-

7.654

91

-

-

372

9.150

375

804-

-

-

-

500-

-

TEIKOS SOLUTIONS s.r.l. - Sede legale e uffici: A. Gordini, 3 - 47122 Forli - Partita I.V.A. 03349380406 - – http: www.tksol.net

1.713

2.787

641 740 855

1.946

1.142

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Disponibilitàcon revoca

Utilizzo Fido Autoliquidante 7.374 7.469 8.016 8.802 9.087 7.654

% Utilizzo Fido Autoliquidante

Utilizzo Fido Revoca

% Utilizzo Fido Revoca

59% 60% 95% 105% 108% 91%

0

0%

-109

15%

-10

1%

0

0%

0 0

0% 0%

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50 51

3

51

IL FALLIMENTO

3.8

3.15

3.12

3.14

3.13

3.11

3.10

3.9

3.3

3.2

3.1

3.4

3.7

3.6

3.5

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

PROCEDIMENTO

EFFETTI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO

CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORI

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

INSINUAZIONI TEMPESTIVE, TARDIVE, ULTRATARDIVE

STATO PASSIVO ESECUTIVO

OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

RIPARTI

MODALITÀ DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

REVOCATORIA FALLIMENTARE

L’ESDEBITAZIONE

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

50

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA RIFORMA FALLIMENTARE

Tali caratteristiche del sistema di programmazione e controllo aziendale e dei report via via prodotti sono peraltro oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo: esse dovranno essere quindi adeguatamente formalizzate ed esplicitate dai soggetti aziendali incaricati della loro predisposizione.

A questo scopo l’adozione di strumenti non strutturati (fogli di calcolo, documenti predisposti in modo estemporaneo, ecc.) non consente di garantire il rispetto delle esigenze evidenziate, che richiede invece l’utilizzo di strumenti che assicurano la piena tracciabilità del processo e per quanto possibile l’automazione delle elaborazioni necessarie.

CAPITOLO A CURA DI

4PLANNING

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52 5352

2

1

3.1 FINALITÀ DELLA PROCEDURAIl fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria che coinvolge l’im-prenditore commerciale con l’intero patrimonio e i suoi creditori allo scopo di accertare lo stato di insolvenza dell’imprenditore, dei crediti vantati nei suoi confronti e la loro successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.La normativa di riferimento è il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fal-limentare), con le successive modifiche e integrazioni. Quest’ultimo individua altresì dei parametri soggettivi e oggettivi, in base ai quali è possibile individua-re i soggetti che possano essere sottoposti alla procedura.

3.2 PRESUPPOSTI SOGGETTIVIIl legislatore, fin da subito, ha imposto i primi veri limiti quantitativi, aventi lo scopo di individuare quegli imprenditori che non possono considerarsi “piccoli” e che, quindi, superando anche uno solo di questi parametri, possono essere dichiara-ti falliti (art. 1 L.fall.):

Un ulteriore limite individuato dal legislatore in capo al creditore procedente, è imposto dall’art. 10 della stessa legge, dove è disposta l’impossibilità di pro-seguire con la dichiarazione di fallimento se il debitore risulta cancellato dal Registro delle imprese da più di un anno.

aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000;

aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi an-tecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’i-nizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un am-montare complessivo annuo superiore ad € 200.000;

aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi an-tecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’i-nizio dell’attività se di durata inferiore, un ammontare di debi-ti anche non scaduti superiore ad € 500.000.

3

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

53

3.3 PRESUPPOSTI OGGETTIVIAllo scopo di poter procedere alla dichiarazione di fallimento di un imprendi-tore non “piccolo” è necessario che quest’ultimo si trovi in stato di insolvenza che viene descritto dal Legislatore come l’impossibilità definitiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 L. fall.).Lo stato di insolvenza designa pertanto la situazione oggettiva in cui si trova il debitore rispetto alle obbligazioni assunte.L’inadempimento può essere una manifestazione dello stato di insolvenza, ma non necessariamente l’imprenditore inadempiente è insolvente. Così come può esservi insolvenza senza inadempimento allorché l’imprenditore proce-da a soddisfare le proprie obbligazioni ricorrendo a mezzi anormali (esempio: vendita di una parte dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa, vendita a prezzi rovinosi di beni), può esservi inadempimento senza insolvenza (esem-pio: il debitore semplicemente, pur avendone i mezzi, non intende adempiere).L’insolvenza deve essere attuale: non rileva l’insolvenza pregressa o la previsio-ne di un’insolvenza futura o prospettica.Il legislatore ha imposto l’ulteriore condizione, prodromica alla dichiarazione di fallimento, che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come risul-tanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, sia complessivamente superiore a € 30.000,00 (Art. 15, co. 9, L.fall.).Con la fissazione di una soglia minima di indebitamento, il Legislatore ha vo-luto rendere esplicito il concetto secondo cui l’essenza del fallimento risiede nella sua economicità rispetto ad un fascio di esecuzione singolari.

3.4 PROCEDIMENTOUna volta verificati i presupposti soggettivi ed oggettivi suindicati, il creditore, in persona dell’avvocato di fiducia, può procedere alla redazione e al deposito del ricorso per la declaratoria di fallimento dinanzi generalmente al Tribunale ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa (art. 9 L.fall.) avente lo scopo di dare avvio al procedimento prefallimentare.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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54 5554

È bene sottolineare come l’onere di provare la sussistenza dei requisiti oggettivi di non fallibilità di cui all’art. 1 L.F. incomba, per una chiara scelta legislativa, sull’imprenditore di cui si chiede il fallimento.In particolare va prestata particolare attenzione se la società è stata cancellata o meno poiché, ai sensi dell’art. 10 L.F., “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (…)”. In tale ipotesi è opportuno palesare l’urgenza in sede di de-posito dell’istanza prefallimentare e chiedere al Collegio l’abbreviazione dei ter-mini procedurali ai sensi dell’art. 15, co. 5, L.F. Il Tribunale fissa con decreto la data dell’udienza prefallimentare che dovrà ce-lebrarsi entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.Il suddetto decreto viene dunque notificato, a cura della Cancelleria, all’indi-rizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese ed almeno quindici giorni prima dell’udienza di cui sopra.L’esito della notifica a mezzo pec verrà comunicato all’istante in quanto, qualo-ra non si fosse perfezionata, dovrà provvedervi per via ordinaria.Con il decreto di fissazione udienza l’imprenditore viene informato altresì della possibilità di depositare memorie e documenti entro il termine di sette giorni pri-ma dell’udienza (termine che viene considerato tuttavia meramente ordinatorio).Una volta perfezionatasi la notifica del decreto di cui all’art. 15 L.fall. si apre la fase istruttoria in senso stretto la cui trattazione può essere delegata dal Tribu-nale a il Giudice Delegato.

In tale sede si ritiene utile allegare all’istanza di fallimento la seguente docu-mentazione:

(se disponibile) titolo giudiziale che accerti l’esistenza del credito

documentazione attestante l’esposizione debitoria dell’imprenditore,

verbale di pignoramento negativo o reportistica idonea a provare lo stato di insolvenza del debitore,

certificati attestanti esistenza di procedure esecutive e/o iscrizioni ipo-tecarie,

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi al fine di consentire al Collegio di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L.F.,

visura camerale aggiornata.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

55

All’esito dell’istruttoria il Tribunale può:1 | accogliere l’istanza e dichiarare con sentenza il fallimento del debitore2 | dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell’art. 9 L. fall. e trasmet-

tere gli atti al Tribunale ritenuto competente 3 | archiviare con decreto il procedimento in seguito all’atto di desistenza

del creditore istante4 | rigettare l'istanza per mancanza dei presupposti di fallibilità

Nell’ipotesi sub 2), il rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presenta-re un secondo ricorso per la declaratoria di fallimento.

3.5 EFFETTI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTOLa sentenza dichiarativa di fallimento è efficace sin dal momento del suo depo-sito in cancelleria, ossia dalla sua pubblicazione.Tuttavia nei confronti dei terzi essa acquista efficacia dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 16, co. 2 L.fall.).Quanto agli effetti del fallimento si è soliti distinguere con riferimento a:

Riguardo al primo ordine di effetti, essi si sostanziano nella estromissione del fallito dalla gestione del suo patrimonio e più specificamente si verifica quanto segue:∞ spossessamento del debitore; il fallito viene privato dell’amministrazione e

della disponibilità dei suoi beni la cui gestione viene trasferita in capo agli organi della procedura,

∞ cristallizzazione del patrimonio del fallito, che viene congelato al tempo dell’apertura del fallimento,

∞ privazione della legittimazione processuale del fallito che passa al curatore.

Gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori si sostanziano nell’impossi-bilità di promuovere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale in essere, anche con riferimento a crediti sorti du-rante il fallimento (art. 51-52 L. fall.). Quanto, invece, agli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei rapporti giuridici pendenti, la regola generale è quella della sospensione con rimessione al curatore della scelta se subentrare o meno nel contratto.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

1 | al debitore (artt. 42 – 49 L.fall.)2 | ai creditori (artt. 51-63 L. fall.) 3 | ai rapporti giuridici pendenti (artt. 72 – 83 bis L. fall.)

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56 5756

Creditori privilegiati, ossia quelli che vantano cause legitti-me di prelazione. In tale categoria sono compresi: i) i privile-giati (speciali o generali); ii) i pignoratizi e iii) gli ipotecari. Nei loro confronti non trova applicazione la regola speciale della sospensione degli interessi in pendenza della procedura (art. 55 L. fall.) ed in sede di riparto dell’attivo essi saranno preferiti rispetto ai chirografari sul ricavato dalla vendita dei bei su cui vantano il proprio diritto reale.

1

Creditori chirografari (ordinari), ossia coloro i quali non van-tano alcuna causa legittima di prelazione.Nessuna norma specifica viene dettata con riferimento ai ti-tolari di detti crediti e tale categoria è destinataria elettiva del principio della par condicio creditorum.La regola che si applica nei loro confronti in sede di riparto dell’attivo è quella della proporzionalità;

2

Creditori subordinati (postergati). Pur essendo creditori a tutti gli effetti del fallito, essi si caratterizzano per non es-sere soddisfatti all’interno della procedura finché non siano stati pagati per intero i chirografari. In altri termini, si tratta di creditori condizionati sospensivamente poiché il loro soddi-sfacimento è subordinato al previo soddisfo dei chirografari. Classico esempio di creditore postergato è rappresentato dal socio creditore della fallita (art. 2467, co. 1 c.c.).

3

Non sono crediti concorsuali perché sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento quelli in prededuzione.Ai sensi dell’art. 111, co. 2 L. fall. per crediti prededucibili si intendono“quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge.” A titolo di esempio vi rientrano: i) le spese per la procedura, ii) i compensi a chi

3.6 CLASSIFICAZIONE DEI CREDITORIPer crediti concorsuali si intendono quelli sorti in epoca anteriore alla procedura. Gli stessi costituiscono la massa passiva fallimentare.È possibile distinguere tre diverse categorie di creditori concorsuali:

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

57

BÈ l’organo centrale della procedura, viene nominato dal Tribunale e di cui fa parte. Ad esso sono riconosciute competenze principalmente di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. In particolare: 1) riferisce al Tribunale su ogni affare per il quale è previ-sto un provvedimento del collegio, 2) emette o provoca i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, 3) nomina il comitato dei creditori e provvede alla sostituzione dei suoi membri, 4) procede all’ac-certamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati da terzi, 5) au-torizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, 6) auto-rizza la continuazione temporanea dell’impresa, 7) autorizza da parte del curatore l’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione, 8) decide sui reclami proposti dagli organi della procedura, 9) provvede alla liquidazione dei compensi spettanti agli incaricati della procedura.

Giudice Delegato

CIl curatore è l’organo tecnico della procedura e viene nominato dal Tri-bunale con la sentenza dichiarativa di fallimento.Per la nomina sono prescritti una serie di requisiti (art. 28 L. fall) e ad esso vengono attribuite una pluralità di funzioni tra cui spiccano quelle di: 1) amministrazione del patrimonio fallimentare, 2) informativa e di im-pulso nelle varie fasi della procedura, 3) processuali e 4) collaborazione con il Giudice Delegato.

Il Curatore

RUOLI DELLA PROCEDURADegli organi preposti al fallimento si occupano specificamente gli artt. 23-41 L. fall., che ne descrivono la disciplina e ne regolano il ruolo.

AEsso è investito dell’intera procedura fallimentare e di conseguenza: i) provvede alla nomina, revoca e sostituzione degli organi della procedura quando non è prevista la competenza del giudice delegato, ii) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito ed il comitato dei creditori, iii) decide le controversie che non sono di competenza del giudi-ce delegato nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Tribunale fallimentare

presta attività all’interno della procedura, iii) i debiti contratti dal curatore nell’ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa o di continuazione dei con-tratti pendenti. Essi devono essere soddisfatti per intero ed alla scadenza con preferenza rispetto ai creditori concorsuali di cui sopra.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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58 5958

DEsso deve essere costituito entro trenta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento ed i suoi membri (da tre a cinque) vengono nominati dal Giudice Delegato.Le sue funzioni consistono nella vigilanza e controllo sull’amministra-zione del patrimonio nonché sulle operazioni della procedura, oltre che di consulenza potendo, nei casi previsti dalla legge, fornire parei non vincolanti per gli organi della procedura.

Il Comitato dei Creditori

3.7 ACCERTAMENTO DEL PASSIVOCon la sentenza di fallimento inizia il vero e proprio procedimento liquidatorio fallimentare il cui snodo fondamentale è rappresentato dalla fase di accerta-mento del passivo.Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed ogni altra comunicazione utile, comunica senza indugio ai creditori, ivi compreso il creditore che aveva proposto l’istanza di fallimento, ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni del fallito, la possibilità di partecipare al concorso depositando a mezzo posta elettronica certificata una domanda ai sensi dell’art. 93 L.F. Con tale comu-nicazione il curatore indica la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui le dette domande devono essere presentate (30 gg prima dell’udienza di verifica).A quell’udienza si procede alla verifica su chi siano i soggetti che vogliono e possano partecipare al concorso e per quali importi.Tale verifica risponde a molteplici fini:

∞ stabilire se la procedura ha effettive ragioni d’essere,

∞ individuare il patrimonio effettivamente liquidabile,

∞ preordinare gli elementi per la distribuzione dell’attivo.Il procedimento di accertamento dello stato passivo si articola in due fasi:

∞ necessaria; si svolge dinanzi al Giudice Delegato sulla base delle domande di ammissione al passivo e si conclude con il decreto di esecutività dello stato passivo o con un provvedimento di non luogo a procedere (art. 102 L. fall.),

∞ eventuale; può conseguire alle impugnazioni proposte eventualmente dagli interessati avverso lo stato passivo emesso del Giudice Delegato.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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I creditori devono depositare il ricorso ex art. 93 L. fall. (cioè la cd. insinuazione al passivo) almeno trenta giorni prima dell’udienza di esame dello stato passivo, unitamente ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.Ricevute le domande, il curatore deve esaminarle e predisporre un “progetto di stato passivo” composto dagli elenchi distinti, a seconda della categoria di appartenenza, dei creditori (una sorta di bozza di stato passivo).Il curatore deve poi depositare il progetto nella cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza di esame dello stato passivo e trasmetterlo ai creditori. Questi ultimi, entro il termine di cinque giorni prima della predetta udienza, possono formulare osservazioni scritte e depositare documenti integrativi.

3.8 INSINUAZIONI TEMPESTIVE, TARDIVE, ULTRATARDIVELa domanda di insinuazione, per essere considerata tempestiva, deve essere trasmessa al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza di esame dello stato passivo.Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi di cui all’art. 93 L. fall. e devono essere allegati i documenti dimostrativi del credito.Le istanze ex art. 93 L. fall. trasmesse oltre il succitato termine, ma non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività, sono considerate tardive e vengono assoggettate ad una particolare disciplina.Il giudice delegato dovrà fissare un’apposita udienza per la verifica la cui data verrà comunicata soltanto ai creditori che hanno presentato la relativa doman-da (cd. “udienza per le domande tardive”).I creditori ammessi tardivamente hanno diritto di concorrere solamente sulle ripartizioni successive alla loro ammissione, perdendo il diritto alle quote che sarebbero loro spettate nelle ripartizioni anteriori.Le domande di insinuazione trasmesse oltre il termine di cui all’art. 101, co. 1 L. fall. (cioè più di un anno dopo l’ultimo stato passivo formato dal Giudice Dele-gato) sono classificate come “ultra-tardive” e di regola inammissibili, salvo che il Tribunale non abbia prorogato il termine di cui all’art. 93 L. fall. fino a diciotto mesi, e salvo che il creditore tardivo dimostri di non aver fatto l’insinuazione tempestiva per motivi e/o colpa non imputabili a lui.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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3.9 STATO PASSIVO ESECUTIVOLa fase necessaria del procedimento di verifica si conclude o con il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato o con un provvedi-mento di non “non luogo a procedere” se non dovesse risultare la possibilità di acquisire attivo da distribuire tra i creditori.Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore ne dà comunicazione ai ricorrenti, informandoli del diritto di pro-porre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.Decorso vanamente il termine di trenta giorni il decreto di esecutività si conso-lida ed allo stesso sarà data esecuzione dagli organi della procedura.

3.10 OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ESECUTIVOI creditori che non sono stati ammessi possono impugnare, il decreto di esecu-tività dello stato passivo entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97 L.F., attivando così la fase eventuale.La legge prevede tre diversi mezzi di impugnazione:∞ l’impugnazione in senso stretto che può essere proposta dal creditore (o

dal curatore) che contesti l’accoglimento della domanda di altro creditore o altro concorrente

∞ la revocazione che può essere proposta se sono decorsi i termini per l’oppo-sizione o l’impugnazione per chiedere che il provvedimento di accoglimento o quello di rigetto di una domanda di ammissione venga revocato perché determinati da “falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscen-za di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.”

∞ l’opposizione che può essere proposta dai creditori che contestino il rigetto o l’accoglimento solamente parziale della propria domanda di insinuazione. Tale impugnazione si propone con ricorso da depositare presso la cancel-leria del tribunale e deve contenere gli elementi descritti dall’art. 99 L. fall. All’esito del giudizio, il Collegio - di cui non può far parte il giudice delegato - provvede con decreto avverso il quale è ammesso ricorso in Cassazione.

3.11 I RIPARTILa fase di ripartizione è cronologicamente successiva rispetto a quella di accer-tamento dello stato passivo. La norma cardine è l’art. 111 L. fall. secondo il quale

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

61

3.12 MODALITÀ DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTAREAi sensi dell’art. 118 L. fall, la procedura fallimentare può chiudersi nei seguenti casi:∞ se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono

state proposte domande di ammissione al passivo,∞ se, prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai

creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi,∞ quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo,∞ quanto nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non

consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili né le spese di procedura.

La procedura quindi è destinata a chiudersi nel momento in cui è venuta meno la sua ragion d’essere o abbia conseguito il suo obiettivo o abbia esaurito la sua operatività o non possa utilmente proseguireLa chiusura del fallimento non è automatica, bensì occorre un provvedimento del tribunale su istanza del curatore o del debitore, ovvero di ufficio.A seguito del decreto di chiusura cessano gli effetti del fallimento sia per il fallito che per i creditori.Gli organi della procedura, invece, decadono dalle loro funzioni.

Il procedimento di riparto è articolato in ripartizioni parziali e riparto finale: in particolare, ogni quattro mesi a decorrere dal decreto di esecutività il curatore ha l’onere di presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime.

la massa passiva si frantuma in tante sottomasse quante sono le categorie di creditori che partecipano alla distribuzione.

pagamento dei crediti prededucibili per intero e alla scadenza contrattuale,

pagamento, in base all’ordine di preferenza ed in subordine in misura proporzionale, dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute,

pagamento dei creditori chirografari in proporzione all’ammontare del credito ammesso,

pagamento dei creditori postergati subordinato al previo soddisfacimento delle predette categorie.

1

2

3

4

Le somme ricavate dalla liquidazione sono erogate nel seguente ordine:

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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62 6362

3.13 REVOCATORIA FALLIMENTAREGli artt. 67 ss. L. fall. disciplinano un’ipotesi speciale di revocatoria: la revoca-toria fallimentare. Tale azione si caratterizza, rispetto alla revocatoria ordinaria (prevista dal Codice Civile), per una semplificazione in termini di presupposti per l’inefficacia degli atti.La revocatoria fallimentare è uno strumento per ricostruire il patrimonio dell’im-prenditore fallito, richiamando in esso beni che ne sono usciti o espellendo da esso debiti o garanzie che siano venuti a farne parte illegittimamente, con pregiudizio dei creditori (cd. par condicio creditorum).La revocatoria fallimentare non determina la nullità dell’atto di disposizione im-pugnato, bensì la sua inefficacia relativa nei confronti della massa dei creditori.Quanto alla tipologia di atti revocabili, il sistema delineato dal Legislatore si impernia su due distinzioni di fondo:

∞ atti a titolo gratuito o assimilati da un lato, e atti a titolo oneroso dall’altro;

∞ atti di gestione a titolo oneroso anormali e atti di gestione a titolo oneroso normali.

Pur essendo i regimi di revocabilità differenti, essi sono contraddistinti da un meccanismo di retrodatazione legale dello stato di insolvenza (il cd. periodo sospetto):

∞ due anni per gli atti a titolo gratuito ed assimilati,

∞ un anno per gli atti anormali di gestione,

∞ sei mesi per gli atti normali di gestione.Venendo alle differenze, le più rilevanti sono le seguenti:

∞ gli atti a titolo gratuito ed assimilabili sono automaticamente inefficaci (a tal fine si parla di revoca ex lege) senza bisogno di esperire l’azione revocatoria;

∞ gli atti a titolo oneroso non sono revocabili ex lege perché è necessario promuovere la vera e propria azione revocatoria; la legittimazione attiva spetta al curatore.

Con riferimento a questi ultimi si evidenzia che:

∞ per gli atti a titolo oneroso, i pagamenti di debiti scaduti e le garanzie che presentano anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta, c’è una presunzione di conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo se compiuti nell’anno precedente al fallimento (art. 67 co. 1 n. 1-2-3 l.fall.);

∞ per gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentano irregolarità, la revocatoria scatta solo se il curatore prova che l’altra parte

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

63

conosceva l’insolvenza e gli atti rientrino nei 6 mesi antecedenti il fallimento (art. 67 co. 1 n. 4 e co. 2);

∞ per gli atti affetti da anormalità assoluta (cioè atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati, rinunce, ecc.) è prevista l’inefficacia automatica se compiuti nei 2 anni anteriori al fallimento (artt. 64-65 l.fall.);

∞ presupposto soggettivo dell’azione revocatoria per gli atti elencati nell’art. 67 L.F. è la conoscenza dell’altra parte dello stato di insolvenza del debitore, che, secondo la giurisprudenza, può essere presunta sulla base di determinati “indici di insolvenza” (notizie sui giornali; protesti; avvio di azione esecutiva; ecc.), in presenza dei quali la conoscenza deve ritenersi dimostrata

PRESCRIZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIALa proposizione dell’azione revocatoria fallimentare è sottoposta a due termini di prescrizione:

un termine di 3 anni decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento

un termine di 5 anni decorrente dalla data del compimento dell’atto.

Infine, una volta che il terzo, per effetto della revocatoria, abbia restituito quan-to aveva ricevuto dal debitore, lo stesso viene ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

ATTI ESCLUSI DALLA REVOCATORIADa ultimo, alcuni atti sono espressamente fatti salvi dalla legge fallimentare; e quindi sono non revocabili:

pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso;

rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fal-lito nei confronti della banca;

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3.14. L’ESDEBITAZIONEL'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concor-suale che prevede la liquidazione dei beni (quindi o il Fallimento, oppure la Li-quidazione del sovraindebitato). Questo strumento è stabilito dall’attuale legge fallimentare (artt. 142-143-144) e dalla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, art. 14-terdecies), per mitigare la responsabilità prevista dalla stessa legge falli-mentare all’art. 120, laddove viene stabilito che “I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro cre-diti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”, in ossequio al principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cc (che al comma 1 dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri).

atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonché posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161;

pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipen-denti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concor-suali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, la cui fattibilità è attestata da un professionista non legato all’impresa, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria della stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario;

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

65

La ratio dell’istituto è di consentire al debitore già sottoposto a procedura un nuovo inizio, un cd. “fresh start”, senza patire ancora il peso dei debiti residui non soddisfatti nel corso della procedura intrapresa.L’esdebitazione può essere concessa da Tribunale a partire dalla data di chiu-sura del fallimento, o direttamente con il decreto di chiusura o su ricorso del debitore entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori.

Se i presupposti sono rispettati, il Tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qua-lunque interessato possono proporre reclamo.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

3 non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

4 non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta;

5 non abbia commesso atti in frode ai creditori per distrare patrimonio;

6 non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati fallimentari o legati all’impresa

7 Siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.

1 abbia cooperato attivamente e in buona fede con gli organi della procedura;

2 non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura;

PRESUPPOSTI DELL’ESDEBITAZIONEAl debitore viene concesso il beneficio a condizione che:

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3.15 NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

MODIFICA LESSICALEIl CCII elimina il termine «fallimento/fallito» dal testo di legge, sostituendoli con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giu-diziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati.Si tratta del manifesto ideologico della Riforma, che vuole togliere lo stigma sociale dall’imprenditore diventato insolvente e favorire un suo nuovo “fresh start”, promuovendo la prevenzione della crisi (procedure di allerta) e favorendo l’accesso a strumenti di regolazione della crisi prima che diventi irreversibile (in primis concordati preventivi e accordi ristrutturazione così come rivistati dalla Riforma). Al di là di questa modifica terminologica, la procedura nel suo insieme rimane sostanzialmente uguale a quella di fallimento già nota.

DEFINIZIONI: INSOLVENZA“Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmen-te le proprie obbligazioni”

AMBITO APPLICATIVOViene altresì confermata l’esclusio-ne delle “Imprese Minori” (cioè quel-le che non superano le soglie dimen-sionali di ricavi, attivo e debiti previ-ste dalla legge; e per le quali infat-ti l’ordinamento prevede la specifica procedura del sovraindebitamento) e delle Imprese Agricole (per le quali in sede di discussione della Riforma si era ipotizzata l’inclusione, in con-siderazione della sostanziale equipa-rabilità delle imprese agricole ad im-prese commerciali nell’attuale pano-rama economico).

PROCEDIMENTO UNITARIO DI ACCERTAMENTO DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZAIl CCII dedica una disciplina specifi-ca all’introduzione delle procedure di regolazione della crisi e dell’in-solvenza (concordato, liquidazione giudiziale, etc.). Tutte le domande dirette alla regola-zione della crisi o insolvenza devo-no essere trattate con urgenza e riu-nite in un unico procedimento.Nel caso di proposizione contestua-le di più domande, il Tribunale trat-ta in via prioritaria quelle finalizzate

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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a soluzioni diverse dalla liquidazio-ne giudiziale, a patto che nel relativo piano sia indicata la convenienza ri-spetto alla liquidazione e la doman-da non sia manifestamente inam-missibile o infondata. Non si applica la sospensione feriale dei termini Soggetti legittimati a pro-porre domanda sono: per il Concor-dato, gli accordi di ristrutturazione e il sovraindebitamento, solo il debito-re; per la Liquidazione giudiziale, sia il debitore, sia i creditori, PM e orga-ni di controllo.

RUOLO DEL CURATORE E ALBO DEI PROFESSIONISTI DELLA CRISI D’IMPRESAIl CCII (artt. 356 e ss) assegna mag-giore centralità al Curatore, soprat-tutto nella fase della liquidazione dell’attivo fallimentare e della for-mazione dei riparti.Viene istituito un nuovo albo na-zionale dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione nelle procedure del CCII, in connessione con l’istitu-zione del nuovo Registro naziona-le delle procedure esecutive e con-corsuali.Vengono specificati e resi più seve-ri i requisiti e le incompatibilità per la nomina di curatori, commissa-ri, etc., anche prevedendo puntuali

obblighi di formazione e aggiorna-mento professionale.

PROCEDURA DI VERIFICA DEL PASSIVOLa disciplina di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo ri-mane sostanzialmente immutata.Viene confermato l’inoltro telemati-co delle domande tempestive e, per le procedure più semplici, viene pre-vista la possibilità di un’udienza di verifica dello stato passivo in forma telematica.Le domande tardive sono ammissi-bili fino a 6 mesi dopo l’esecutività dello stato passivo. Solo per proce-dure più complesse il Tribunale, con la sentenza che apre la liquidazio-ne giudiziale, proroga termine fino a 12 mesi.Viene confermata infine la possibili-tà di domande ultratardive.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALEDI GRUPPOCon un unico ricorso, più impre-se facenti parte dello stesso grup-po possono essere dichiarate fallite (o, meglio, assoggettate a proce-dura di liquidazione giudiziale) con un unico procedimento davanti al-lo stesso Tribunale.La competenza si radica dove è sta-

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

azione sociale (degli azionisti) di responsabilità contro gli amministratori (2393 cc)

azione risarcitoria del socio/terzo per atti dannosi dolosi/colposi degli amministratori (2476,co.7 cc),

azione per responsabilità di società e enti che esercitano direzione o coordinamento (2497, co. 4 cc)

azione di responsabilità dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (2394 e 2476, co. 6 cc)

ta presentata la prima domanda di li-quidazione.È previsto un unico Giudice delega-to e un unico curatore.La liquidazione degli attivi viene co-ordinata, ma le masse attive/passive rimangono distinte. I costi della procedura sono riparti-ti proporzionalmente fra le imprese del gruppo.

Il CCI riserva maggiori poteri al Curatore:

• rimedi (azioni di inefficacia) contro operazioni di distrazione risorse ante fallimento

• azioni di responsabilità ex art. 2497 cc

• azioni di revocatoria infragruppo

REVOCATORIAIn caso di Liquidazione Giudiziale, secondo il CCII il periodo cd. so-spetto decorre dal deposito della domanda cui sia seguita la liquida-zione giudiziale e non più «dalla di-chiarazione di fallimento» (vecchio art. 67 l.fall.).

LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE PER AZIONI DI RESPONSABILITÀAl Curatore viene estesa la legitti-mazione attiva per proporre le se-guenti azioni:

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aver già goduto della esdebitazione 2 volte

aver tenuto comportamenti accertati di frode

aver già goduto della esdebitazione 2 volte

aver tenuto comportamenti accertati di frode

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL FALLIMENTO

ESDEBITAZIONE Modificando leggermente il procedi-mento previsto dall’attuale legge fal-limentare, il CCII (art. 278 e ss.) pre-vede che l’esdebitazione venga con-cessa dal Tribunale a seguito del de-creto di chiusura della procedura di liquidazione o su ricorso del debito-re presentato anche in corso di pro-cedura, ma non prima di 3 anni dalla sua apertura (termine ridotto a 2 se il debitore ha intrapreso positivamen-te la procedura di composizione as-sistita della crisi a seguito dell’aller-ta). Non è più previsto il sindacato sui comportamenti collaborativi del de-bitore. Una novità importante è rap-presentata dalla possibilità di ottenere l’esdebitazione anche per le società, per quelle ipotesi in cui a seguito della chiusura del fallimento i soci e gli am-ministratori della società fallita voglia-no continuare l’attività aziendale. Nel caso di esdebitazione chiesta da una società, l’assenza di condizioni ostati-ve va valutata con riferimento a soci e amministratori.In generale, per tutti i casi di esde-bitazione, sono condizioni ostative alla concessione del beneficio:

I creditori non soddisfatti possono proporre reclamo contro la con-cessione dell’esdebitazione.Nella nuova formulazione del CCII, non è più prevista espressamente una norma analoga all’attuale art. 142, comma 2 L.fall., cioè il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori per ottenere l’esdebita-zione.Non è quindi chiaro se quel requi-sito sussista ancora o no, anche se una interpretazione sistematica fa propendere per la sua sopravvivenza anche nella nuova versione del CCII.

aver goduto della esdebitazione nei 5 anni precedenti

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ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PER REGOLARE L’INSOLVENZA

4.1 CONCORDATO FALLIMENTARE A differenza del concordato preventivo, non costituisce un'autonoma pro-cedura concorsuale, bensì rappresenta una delle forme di chiusura del fal-limento, per il tramite di un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori, ove vengano rispettate determinate condizioni. Si tratta di una procedura ormai poco utilizzata, da quando il concordato preventivo è divenuto strumento di utilizzo diffuso.

4.2 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA È una procedura concorsuale applicabile solo a determinate categorie di enti e imprese, caratterizzate da una forma di controllo pubblico: Banche, Assicurazioni, Società Cooperative (assoggettabili sia a LCA sia a Falli-mento), alcuni Enti della P.A.

CONCORDATO FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE DI IMPRESE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

4.3

4.2

4.1

4.4

4

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È assimilabile al fallimento, da cui mutua l’iter e la struttura di fondo.Il ruolo che nel fallimento è del:

∞ Giudice Delegato, è svolto dall’Autorità amministrativa di Vigilanza∞ Curatore, è svolto dal Commissario liquidatore∞ Comitato dei creditori, è svolto dal Comitato di Sorveglianza.

Possono essere presupposti per la Liquidazione coatta amministrativa non solo lo stato di insolvenza dell’impresa, ma anche a) il pericolo per la continuità dell’attività d’impresa, b) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sottoposta a controllo pubblico, c) motivi di interesse pubblico o tutela interessi dello Stato, d) gravi irregolarità nella gestione, e) gravi violazioni di legge.

L’iter della procedura prevede in successione:

∞ apertura disposta non con una sentenza ma con un provvedimento amministrativo (solitamente con atto ministeriale o dopo sentenza che accerta lo stato di insolvenza):

∞ nomina di Commissario liquidatore e Comitato Sorveglianza;∞ in caso di concorso tra LCA e fallimento, prevale quella aperta per prima

(deposito in cancelleria della sentenza di fallimento; pubblicazione in GU del provvedimento amministrativo che dispone la Liquidazione coatta amministrativa).

Gli effetti dell’apertura della procedura sono in linea di massima gli stessi di un fallimento. Lo stato passivo però non viene formato allo stesso modo. Non c’è infatti un Giudice delegato a formare uno stato passivo: è il Commissario entro 90 giorni dall’apertura a comunicare l’ammontare dei crediti riconosciuti ad ogni singolo creditore a mezzo raccomandata/PEC. Il creditore può contesta-re/fare osservazioni entro 15 giorni. Se non è stata ricevuta la comunicazione del Commissario, il creditore ha termine fino a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per precisare il credito.L’elenco dei creditori viene quindi depositato in Cancelleria e diviene esecutivo. Per impugnazioni e insinuazioni tardive valgono le norme del fallimento.Infine, una volta fatta la liquidazione dell’attivo, e dopo gli eventuali riparti par-ziali ma prima dell’ultimo, il Commissario sottopone all’Autorità il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione e il piano di riparto finale, che, se approvato dall’Autorità di vigilanza, viene comunicato ai creditori e pubblicato in G.U.

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4.2 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISISi tratta di una procedura applicabile solo alle insolvenze di grandi imprese rite-nute strategiche per l’economia nazionale (per esempio, Parmalat, ILVA, Alitalia, etc), che per tale motivo gli organi politici ed esecutivi scelgono di sottrarre alla ordinaria disciplina del fallimento.Le norme di riferimento sono il Dlgs 270/1999 (cd. Prodi-bis) e il DL 347/2003 (convertito in L. 39/2004 , cd. Legge Marzano, la quale prevede una versione accelerata della procedura prevista dal Dlgs 270/1999).La procedura ha finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante pro-secuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, oppure (Legge Marzano) con cessione degli asset.

Ha natura mista, sia amministrativa sia giudiziale, ed è suddivisibile in 2 fasi:

1) dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale2) apertura della procedura di AS vera e propria.

Presupposti congiunti per applicare l’amministrazione straordinaria sono:

∞ Lavoratori subordinati (compresa cassa integrazione) non inferiori a 200 da almeno un anno (500 per ammissione immediata di cui alla Legge Marza-no);

∞ Debiti per ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 sia del totale attivo sia dei ricavi dell’ultimo esercizio (300 milioni per ammissione immediata di cui alla Legge Marzano),

∞ Stato di insolvenza,∞ Presenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

E l’Autorità Amministrativa (MISE, Ministero Sviluppo Economico) a far partire la procedura. La dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale può anche arrivare in un secondo momento. Se non è possibile né la ristrutturazione né la cessione dell’azienda, il Tribunale, sentito il Commissario Straordinario, conver-te l’AS in fallimento. L’AS può prevedere anche un concordato con i creditori.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

L’iter e gli effetti della procedura sono in sintesi i seguenti:

∞ Il Tribunale nomina Giudice Delegato e uno o tre Commissari Giudiziali∞ L’imprenditore insolvente conserva amministrazione dell’impresa (sotto

sorveglianza)∞ Giudice può però affidare impresa al Commissario∞ Sussiste il divieto di inizio e/o prosecuzione di azioni esecutive individuali∞ I crediti sorti in occasione e/o in funzione della procedura sono prededu-

cibili∞ La dichiarazione di insolvenza a) fissa il termine per l’esame dello stato

passivo, b) stabilisce se la gestione rimane all’imprenditore, c) determina l’assoggettamento dei creditori alle regole del concorso, d) comporta l’i-nefficacia dei pagamenti successivi.

Il Commissario ha un termine (60 giorni per cessione beni - 180 per il caso di ristrutturazione) per presentare al MISE il piano di risanamento:

∞ Programma di cessione, da attuare entro 1 anno∞ Programma di ristrutturazione da attuare entro 2 anni (unica modalità per

la Legge Marzano).

La ripartizione dell’attivo può avvenire con acconti parziali (provvisori e ripetibili) o riparti (definitivi, solo che lo stato passivo diviene esecutivo).

L’amministrazione straordinaria cessa o con la chiusura della procedura o con la conversione in fallimento (se l’impresa non è risanabile).

La Chiusura della procedura può avvenire:a) per mancata presentazione di domande ammissione passivo; b) per recupero da parte dell’imprenditore della capacità di soddisfare rego-

larmente obbligazioni.

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5 CONCORDATO PREVENTIVO

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

IL PIANO E LA PROPOSTA

LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

LA DOMANDA DI CONCORDATO E LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

LE PROPOSTE CONCORRENTI

LE OFFERTE CONCORRENTI

L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTO

RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTO

L’OMOLOGAZIONE

L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO E LA FASE LIQUIDATORIA

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINE

5.3

5.2

5.1

5.8

5.11

5.10

5.9

5.15

5.12

5.14

5.13

5.19

5.16

5.18

5.17

5.20

5.6

5.5

5.7

5.4

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

4.4 AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE DI IMPRESE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIAIl Codice Antimafia (D.lgs 159/2011) è il punto di riferimento per le procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione (sequestro, confisca, etc).Il sequestro e la successiva confisca non pregiudicano i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro.Tali crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli ar-ticoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali.A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecu-tive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministra-tore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazio-ne ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.L’Art. 57 (“Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti”) preve-de che l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco di tutti i creditori anteriori al sequestro.Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, as-segna ai creditori un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il depo-sito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i 60 giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministra-tore giudiziario. Sono ammesse domande tardive ed ultratardive alla stregua della procedura fallimentare. Formazione dello stato passivo ed eventuali opposizioni sono re-golate in modo analogo al fallimento.

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5.23

5.22

5.21

5.28

5.26

5.25

5.27

5.24

L’INFORMATIVA PERIODICA

LA PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

L’AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA E I FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI

I CONTRATTI PENDENTI: PROSECUZIONE, SOSPENSIONE, SCIOGLIMENTO

I CONTRATTI PUBBLICI

ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONCORDATO

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

5.1 FINALITÀ DELLA PROCEDURAIl concordato preventivo è uno stru-mento che la legge fallimentare mette a disposizione dell’imprenditore in cri-si per evitare il fallimento mediante un accordo finalizzato alla soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie.Le recenti riforme ne hanno rimo-dellato i caratteri e i presupposti con l’obbiettivo di anticipare l’emersione dello stato di crisi, in modo da favo-rire il risanamento e soprattutto la prosecuzione dell’attività d’impresa.Il concordato preventivo infatti tutela allo stesso tempo l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori. Se, da un lato, l’accesso alla procedura può pa-ralizzare le azioni esecutive nei con-fronti del debitore e consentirgli il mantenimento dellaamministrazione dell’impresa, i creditori, dal canto loro, possono evitare le (più lunghe) tem-pistiche della (più complessa) proce-dura fallimentare e ottenere in tempi relativamente brevi una soddisfazione quantomeno parziale. Infine, non può negarsi che il concordato preventivo, oltre a tutelare gli interessi dei soggetti direttamente coinvolti, assolva anche a una funzione più generale di mante-nimento dell’operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.

5.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVOPuò accedere alla procedura concor-dataria il debitore che abbia la qualità di imprenditore commerciale, collet-tivo o individuale, e che superi i limiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F., non-ché le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (a prescindere al superamento dei requisiti dimensio-nali di fallibilità), quelle assoggettabili a procedura di amministrazione stra-ordinaria ex legge Prodi-Bis e legge Marzano, gli enti di tipo associativo e le fondazioni che svolgano esclusi-vamente o prevalentemente attività commerciale, le società in liquidazio-ne e le società irregolari o di fatto10.

L’ammissione allo strumento concordatario è invece preclusa ai piccoli imprenditori, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, alle associazioni non riconosciute e agli enti pubblici.

10

5.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVOLa legge fallimentare parla di impren-ditore “che si trova in stato di crisi”. Dottrina e giurisprudenza oggi con-cordano nel ritenere che la nozione di crisi possa ricomprendere anche l’insolvenza, a prescindere dalla circo-stanza che essa sia reversibile o meno. La formulazione odierna di “imprendi-tore in crisi” è volutamente ampia e versatile, soprattutto rispetto alla pre-

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78 7978

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

5.4 IL PIANO E LA PROPOSTAIl piano del concordato preventivo proposto ai creditori può prevedere:

1) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti at-traverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni stra-ordinarie, ivi compresa la attri-buzione ai creditori, di azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

2) L’attribuzione delle attività delle imprese a un assuntore; posso-no costituirsi come assuntori an-che i creditori o società da que-sti partecipate o da costituire, le azioni delle quali siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

3) La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuri-dica e interessi economici omo-genei, nonché trattamenti diffe-renziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

4) La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privi-legio, pegno o ipoteca, non ven-gano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non in-feriore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale.

Quanto alle percentuali offerte ai cre-ditori, il D.L. 83/2015 ha stabilito che le proposte di concordato liquidato-rio devono prevedere il soddisfaci-mento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20%.

La riforma fallimentare (applicabile per questo aspetto dal 15/8/2020) ha previsto che almeno il 10% della percentuale minima del 20% predet-ta debba provenire da risorse esterne rispetto all’impresa.

cedente formulazione del 1942, che invece definiva con grande puntualità i requisiti qualitativi e quantitativi che l’imprenditore doveva possedere ex ante per accedere al concordato. Oggi, invece, la verifica dei presuppo-sti di ammissibilità va fatta a posteriori. Utilizzando una metafora, potrebbe dirsi che mentre la crisi è una malattia del paziente-impresa, l’insolvenza ne rappresenta il decesso.

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5.5 LA DIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSIL’imprenditore che propone un piano di concordato preventivo può stabi-lire un trattamento differenziato tra i propri creditori, suddividendoli in classi11 sulla base della loro posizio-ne giuridica (ad esempio, creditori privilegiati, chirografari e postergati) o dell’interesse economico omoge-neo che rappresentano nell’ambito dell’impresa in qualità di stakeholders (ad esempio, creando una classe che unifica i lavoratori dipendenti, i forni-tori o le banche).In sede di ammissione del concorda-to preventivo il tribunale valuta d’uf-ficio la correttezza dei criteri di for-mazione delle classi e può dichiarare inammissibile il concordato se il debi-tore prevede trattamenti differenziati in mancanza di suddivisione in classi o se la suddivisione in classi non è collegata a trattamenti differenziati.

5.6 LA DOMANDA DI CONCORDATO E LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTALa domanda di concordato preventi-vo deve essere presentata con ricor-so sottoscritto dal debitore necessa-riamente al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principa-le12. Per consentire una maggiore tu-tela dei terzi, il legislatore impone al debitore di corredare tale domanda con una serie di documenti che per-mettono di effettuare un’attendibile e corretta valutazione circa l’opportuni-tà di aderire o meno alla proposta di concordato.Tale documentazione deve poi esse-re accompagnata dalla relazione di un professionista (ragioniere, com-mercialista, avvocato regolarmente iscritto all’albo anche dei revisori con-tabili se occorre), che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano in base a quanto stabilito dall’art. 161 L.F.

Il trasferimento della sede principale intervenuto nell’anno precedente alla domanda di ammissionenon rileva ai fini della competenza.

12

La divisione dei creditori in classi (art. 160 l.f.) deroga al principio generale della parità di trattamento tra i creditori e quindi non può essere interpretata estensivamente.

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5.7 GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO1 Dalla data della pubblicazione

del ricorso nel Registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 LF).

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.

2

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3

I crediti per prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione del ricorso sono pagabili in prededuzione.

4

5.8 LA DOMANDA “CON RISERVA” E LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAREIl D.L “Sviluppo” 83/2012 ha introdot-to importanti modifiche alle moda-lità di presentazione della domanda di Concordato Preventivo, che può oggi essere depositata “in prenota-zione” ai sensi dell’art. 161 c. 6 L.F., con riserva di depositare il Piano e la documentazione entro un assegnan-do termine. Il D.L. “del Fare” 69/2013 ha poi inciso sulla documentazione richiesta per presentare la domanda di concordato.

Quindi oggi l’imprenditore in stato di crisi deve depositare il ricorso unita-mente a:

BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI

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piano

relazione del professionista attestante la veridicità/fattibilità del piano

valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili

stato analitico ed estimativo delle attività

relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa

elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore

proposta di concordato preventivo

ULTIMI 3BILANCI

ELENCOCREDITORI

L’imprenditore invece può riservar-si di presentare in seguito (in caso di domanda di concordato preventivo con riserva) entro un termine fissa-

to dal Giudice compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile in presenza di giu-stificativi motivi di ulteriori 60 giorni:

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Proposta di concordato preventivo

Il piano proposto dai creditori

Ulteriore documentazione

Relazione del professionista atte-stante veridicità/fattibilità del piano

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5.9 L’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVODepositata la domanda di concor-dato, il Tribunale verifica che la rela-zione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa contenga una dettagliata esposizio-ne della stessa, che lo stato analitico estimativo delle attività sia idoneo e che la relazione del professionista sia adeguatamente motivata. Ciò, al fine di garantire la formazione di un consenso consapevole e infor-mato dei creditori sulla convenienza della proposta.

Verificata la sussistenza dei presuppo-sti di ammissibilità, il Tribunale:

1) con decreto motivato dichiara aperta la procedura di concor-dato (il decreto di ammissione è reso pubblico dal cancelliere)13;

2) nomina il Giudice delegato;

3) nomina il Commissario giudi-ziale;

4) convoca i creditori entro 120 giorni dalla data del provvedi-mento, fissando la data dell’u-dienza,

5) stabilisce il termine, non supe-riore a 15 giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si pre-sumono necessarie per l’intera procedura. In mancanza del de-posito si ha la revoca del con-cordato,

6) dispone obblighi informativi periodici.

La riforma fallimentare ha previsto l’istituzione di un Registro nazionale liberamente accessibile dove dovranno essere riportati: nomine di curatori, commissari e liquidatori; chiusure dei fallimenti; omologazioni dei concordati; attivi/passivi delle procedure chiuse.

13

5.10 GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONEDurante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazio-ne dei suoi beni e l’esercizio dell’im-presa, sotto la vigilanza del commis-sario giudiziale (art. 167 LF).I mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di immobili, le conces-sioni di ipoteche o pegno, le fideius-sioni, le rinunzie alle liti, le ricognizio-ni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni, e in genere gli atti eccedenti l’ordina-ria amministrazione, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al con-cordato se compiuti senza l’autoriz-zazione scritta del giudice delegato.

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5.11 IL COMMISSARIO GIUDIZIALEIl Commissario giudiziale innanzitutto procede alla verifica dei creditori sul-la base delle scritture contabili e in-via a questi a mezzo PEC o racc. A/R un avviso contenente la proposta e la data di convocazione per l’udien-za fissata dal Tribunale, oltre al decre-to di ammissione.In seguito, il Commissario procede all’inventario dei beni e predispone la Relazione sulla proposta di concor-dato depositandola almeno 45 gior-ni prima della adunanza. La Relazione illustra le cause del dissesto, la con-dotta del debitore, le proposte di con-cordato e le garanzie offerte ai credi-tori, nonché le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.Infine, all'adunanza dei creditori da-vanti al Giudice delegato illustra la propria relazione.In caso di concordato preventivo con riserva, il Tribunale può nominare già nella fase “in bianco” il Commissario Giudiziale, con il compito di: sorve-gliare l’operato del debitore ed esa-minare le scritture contabili, onde evitare che il debitore occulti o dis-simuli parte dell’attivo, ometta dolo-samente di denunciare uno o più cre-

diti, esponga passività insussistenti o commetta altri atti di frode; esprime-re un parere sulle richieste di autoriz-zazione al compimento di atti di stra-ordinaria amministrazione.

5.12 LE PROPOSTE CONCORRENTII creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possono depositare entro 30 gg prima dell’adunanza pro-poste di concordato concorrenti e al-ternative a quelle del debitore, com-plete di proposta, piano e relazione attestata. Le proposte concorrenti non sono ammissibili se la relazione del pro-fessionista attesta che la proposta del debitore soddisfa i creditori chiro-grafari nella misura minima del 40% (30% per i concordati in continuità). Il commissario deve depositare una Relazione integrativa e fornire ogni informazione utile.

5.13 LE OFFERTE CONCORRENTIIn caso di concordati liquidatori “chiu-si” (cioè quelli dove piano e proposta prevedono già in modo espresso un compratore a cui cedere/affittare l’a-zienda o un suo ramo), il Tribunale

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5.14 L’ADUNANZA DEI CREDITORI E IL VOTOSi arriva così all’adunanza dei credito-ri, cioé un’udienza condotta dal Giu-dice delegato, nel corso della quale i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta di con-cordato del debitore e sulle even-tuali proposte concorrenti. Il giudice delegato, secondo l’art. 174, può far partecipare alle operazioni di voto an-che i creditori i cui crediti sono stati contestati. Dell’adunanza si redige un verbale in cui vengono riportati tutti i voti favorevoli e contrari, nonché i

apre una procedura competitiva per cercare nuovi offerenti. Lo scopo è di evitare accordi del debitore con im-prenditori compiacenti o prestanome, aumentando così la competitività e la trasparenza della procedura, nonchè la soddisfazione finale dei creditori. Con il decreto di apertura il Tribunale stabilisce: modalità di presentazione delle offerte (segrete e irrevocabili); accesso alle informazioni e garan-zie da prestare; data dell’udienza per esame delle offerte. Se giungono più offerte migliorative, si avvia una gara tra offerenti, sul modello della vendita senza incanto. Infine, il debitore deve modificare proposta e piano in con-formità all’esito della gara.

rispettivi crediti degli aventi diritto al voto Nella prassi, la maggior parte dei voti viene espressa da parte dei creditori inviando una PEC al Com-missario, all'indirizzo ufficiale della procedura. Il sistema di voto prevede due fasi:

Dal 21/8/15 è stata abolita la regola del silenzio-assenso, quindi il manca-to voto non viene conteggiato ai fini delle maggioranze. Il concordato preventivo è approva-to, secondo l’art. 177 co. 1 L.F., solo ed esclusivamente quando raggiunge il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora la proposta preveda più classi di credi-tori, il concordato è approvato se nel maggior numero di classi si riscontra il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi. Se ci sono più proposte, vince quella che raccoglie la maggioranza più elevata e, in caso di parità, prevale quella del debitore. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze il tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo.

1 conteggio dei voti espressi e non espressi prima e durante l’adunanza

conteggio dei voti tardivi espressi via fax o PEC entro 20 giorni dopo l’adunanza.

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5.15 RINUNCIA, INAMMISSIBILITÀ, RITORNO IN BONIS E FALLIMENTODopo aver fatto domanda di concor-dato preventivo (eventualmente con riserva), il debitore può decidere au-tonomamente di rinunciarvi, tornan-do così in bonis, cioè nella piena di-sponibilità dell’attività di impresa e del suo patrimonio.

Durante la procedura, invece, può accadere che il Tribunale emetta de-creto di inammissibilità della doman-da di concordato quando:

alla scadenza del termine asse-gnato il debitore non deposita il piano e la documentazione pre-visti dall’art. 161 l.fall.;

il piano di concordato e la do-cumentazione, pur presentati, non soddisfano i presupposti di legge;

dopo l’ammissione, la propo-sta di concordato non ottiene il voto della maggioranza dei cre-ditori all’adunanza e viene così rigettata.

A seguito del decreto di inammissi-bilità, il debitore va incontro a due possibilità:

ritornare in bonis e riacquistare la disponibilità dell’impresa e del patrimonio

subire la dichiarazione di falli-mento (ove il Tribunale accerti la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 L.F.), su iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero, oppure di propria iniziativa.

5.16 L’OMOLOGAZIONESe il concordato viene approvato, il Giudice delegato riferisce al Tribuna-le, il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del-le parti e del commissario giudiziale. Il provvedimento di fissazione dell’u-dienza in camera di consiglio vie-ne pubblicato e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale e gli eventuali creditori dissenzienti de-vono costituirsi almeno 10 giorni pri-ma dell’udienza e, nel medesimo ter-mine, il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere sulla bontà del piano. Ai creditori esclusi è riconosciuta la

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facoltà di proporre opposizione in se-de di omologazione, ma solo se la lo-ro partecipazione avrebbe influenza-to la formazione delle maggioranze all’adunanza.Se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità del-la procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto ad impugna-zione; al contrario, se vi sono oppo-sizioni, il Tribunale svolge un’istrutto-ria finalizzata a valutare le opposizioni e la conseguente solidità del piano di risanamento. Il DL 83/2015 ha dispo-sto che l’omologazione deve interve-nire entro il termine di 9 mesi (inve-ce dei 6 previsti in precedenza) dalla presentazione del ricorso, prorogabi-le una sola volta di altri 60 giorni.

5.17 L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO E LA FASE LIQUIDATORIAUna volta omologato, il concordato va dunque eseguito14.Fatte salve le ipotesi di concordato preventivo “in continuità” (con prose-cuzione dell’attività d’impresa), la pro-cedura entra nella fase liquidatoria,

nel corso della quale l’attività di im-presa è finalizzata a realizzare quanto basta per soddisfare i creditori nei ter-mini previsti dal concordato.Nel corso di tale fase (che può dura-re anche diversi anni) i creditori, che in ogni caso vedono decurtati i loro crediti fino alla percentuale concor-dataria, non possono iniziare e/o pro-seguire azioni esecutive individuali o cautelari finalizzate al soddisfacimen-to dei loro diritti.Se il concordato consiste nella ces-sione dei beni, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cin-que creditori per assistere alla liquida-zione e determina le altre modalità della liquidazione.È possibile che il piano di concordato preveda la possibilità per l’imprendi-tore di continuare provvisoriamente l’attività attraverso il compimento di atti di ordinaria amministrazione con-testualmente alla attività liquidatoria.Gli atti posti in essere dall’imprendi-tore in tale fase (post-omologa) non sono assoggettabili a revocatoria in caso di successivo fallimento dell’im-presa, purché gli stessi siano stati po-sti in essere in esecuzione al piano di concordato.

Commissario giudiziale vigila sull’adempimento e, in caso di inerzia del debitore, può essere investito dal Tribunale dei poteri necessari per compiere gli atti richiesti. Ferma restando l’ipotesi della revoca del concordato, il Tribunale può anche revocare gli amministratori della società e nominare un amministratore giudiziario.

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5.18 IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALEDal DL 83/2012 in poi il concordato preventivo non è più concepito co-me strumento essenzialmente liqui-datorio dell’attività, in quanto l’inte-resse dei creditori può ben coinci-dere con la continuazione dell’attivi-tà d’impresa. In questa prospettiva all’art. 186-bis L.F. è stato istituzionalizzato il con-cordato con continuità aziendale, così da consentire il mantenimen-to dei valori aziendali, dell’avviamen-to, etc. I creditori sono quindi soddisfatti non attraverso i proventi della ven-dita dei cespiti aziendali, bensì attra-verso i movimenti finanziari derivan-ti dalla continuità aziendale.Secondo l’art. 186-bis L.F. il concor-dato in continuità “prevede la prose-cuzione dell’attività di impresa da par-te del debitore, la cessione dell’azien-da in esercizio ovvero il conferimen-to dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costitu-zione […]. Il piano può prevedere anche la liqui-dazione di beni non funzionali all’e-sercizio dell’impresa”.In caso di concordato ex art. 186-bis il piano deve avere dei requisiti ulteriori rispetto alle altre ipotesi.

L’art. 186 bis L.F. prevede infatti che l’ammissione al concordato può es-sere revocata qualora le condizio-ni di fattibilità del piano siano muta-te a tal punto da rendere l’esercizio

Deve specificare che si tratta di concordato con continuità aziendale, con indicazione analitica di costi e ricavi attesi dalla continuazione dell’attività, nonché descrizione delle modalità con cui si intende finanziarla;

Deve tendere al ripristino duraturo dell’equilibrio economico-finanziario

Deve indicare i tempi previsti per l’adempimento della proposta; ciò assume un ruolo importante per va-lutare se l’attività si stia discostando dagli obiettivi prefissati.

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In particolare:

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dell’attività manifestamente dannoso per i creditori. Poiché il concordato con continuità deve essere “funzio-nale al miglior soddisfacimento dei creditori”, la maggiore convenienza della continuità rispetto alla liquida-zione deve essere attestata dal pro-fessionista incaricato di predispor-re la relazione sulla veridicità dei da-ti e la fattibilità del piano. Per quan-to concerne le risorse finanziarie e le modalità di copertura dei costi per lo svolgimento dell’attività di impresa a norma dell’art. 182-quinquies preve-de la facoltà di richiedere al Tribuna-le di essere autorizzati a contrarre fi-nanziamenti, qualora attesti che ta-li finanziamenti siano funzionali alla soddisfazione dei creditori.

5.19 IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVACon l’entrata in vigore del D.L. 22-06-2012 n. 83 il Legislatore, intervenen-do sulla disciplina del Concordato Preventivo, ha introdotto alcune nor-me dirette ad attribuire a questa pro-cedura concorsuale maggiore effica-cia come strumento di composizione della crisi di impresa, auspicando una più tempestiva emersione delle crisi di impresa.

5.20 L’ASSEGNAZIONE DEL TERMINEL’imprenditore può denunciare il proprio stato di crisi depositando la domanda di Pre-Concordato Pre-ventivo con riserva di presentare il piano, l’attestazione e la relativa do-cumentazione entro un termine che il Tribunale fissa tra 60 e 120 giorni dal deposito della domanda (art. 161 L.F.), ulteriormente prorogabile di altri 60.Il termine è sempre di 60 giorni, eventualmente prorogabile di altri 60, se pende già un’istanza di fallimento.La domanda è inammissibile se nei due anni precedenti il debitore ha presentato altra domanda di precon-cordato alla quale non abbia fatto se-guito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo vera e propria o l’omologazione dell’accordo di ri-strutturazione dei debiti.Compete esclusivamente all’impren-ditore il diritto di nominare il profes-sionista che attesterà il Piano senza dover presentare alcuna istanza al Tribunale.Depositata la domanda di precon-cordato, l’imprenditore in crisi può decidere, nell’assegnando termine, di chiedere di essere ammesso a un Concordato Preventivo (liquidatorio o in “continuità”), oppure virare su un Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis L.F.

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Il mancato rispetto dei nuovi obblighi informativi e l’attuazione di condotte dissimulatorie e/o fraudolente sono sanzionati con l’inammissibilità della domanda di preconcordato, cui può conseguire il fallimento del debitore.

5.22 LA PREDEDUCIBILITÀDEI CREDITIIl D.L. 91/2014 (abrogando una prece-dente disposizione del D.L. 145/2013 che di fatto limitava fortemente il

5.23 L’AMMINISTRAZIONEDELL’IMPRESAE I FINANZIAMENTIDepositata la domanda, l’imprendito-re in crisi può compiere gli atti di ordi-naria amministrazione. I pagamenti derivanti da forniture o atti ordinari e strategici non sono sog-getti a revocatoria e i relativi crediti riconosciuti in prededuzione ai sensi dell’art. 111 LF.Qualora autorizzato dal Tribunale, l’imprenditore può compiere atti di straordinaria amministrazione e pre-vedere il pagamento anche dei debiti ante deposito della domanda.L’imprenditore che ha depositato do-manda di concordato può ricorrere ad operazioni di finanziamento pre-via autorizzazione del Tribunale.

5.21 L'INFORMATIVA PERIODICADurante il termine del concordato in bianco, il debitore ha precisi obblighi informativi nei confronti del Tribunale e dei creditori:

∞ obbligo di informativa periodica (al-meno mensile) sullo stato econo-mico-finanziario (il Tribunale ne de-termina contenuti e scadenze con il provvedimento che fissa il termine per completare domanda e piano)

∞ pubblicazione della relazione perio-dica nel Registro Imprese entro le 24 ore successive al deposito.

∞ facoltà del Tribunale di ridurre i tem-pi nel caso in cui il debitore stia as-sumendo condotte “dilatorie”.

riconoscimento della prededuzio-ne) ha chiarito che il beneficio della prededuzione in caso di successivo fallimento spetta ai crediti di fornitori e banche sorti durante il periodo di prenotazione del concordato anche se poi non vengono depositati pro-posta/piano/documentazione entro il termine assegnato e/o non viene effettivamente aperta la procedura di concordato preventivo.

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5.24 FINANZIAMENTIAnche il debitore che presenta domanda di concordato “in bianco” (o proposta di accordo 182-bis) può chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finan-ziamenti interinali urgenti (perché finalizzati alla sopravvivenza dell’impresa e alla riuscita del concordato) e prededucibili, senza dover produrre il piano e la docu-mentazione completa, ma solo l’attestazione del professionista

5.25 I CONTRATTI PENDENTI: PROSECUZIONE, SOSPENSIONE, SCIOGLIMENTOL’art. 169-bis L.F. disciplina il tema dei contratti in corso di esecuzione (“contratti pendenti”, cioè quelli non ancora eseguiti da ambo le parti: contratti di durata, di fornitura, di somministrazione, etc.).Premesso che la regola generale rimane la prosecuzione dei contratti pendenti, è oggi consentito al debitore, con il ricorso introduttivo, di chiedere al Tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso (oppure di sospenderne l’esecuzione per non più di 60 giorni, prorogabili), qualora la prosecuzione sia di ostacolo alla ristrutturazione aziendale. Il D.L. 83/2015 ha chiarito che tale richiesta può essere fatta anche dopo l’ammissione al concordato, e che in ogni caso deve essere sentito il contraente in bonis, al quale poi andrà riconosciuto un indennizzo (sotto forma di credito concorsuale)15.Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l’art. 186BIS, co. 2 l.f. dispone che – fatto salvo l’art. 169bis - i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con la P.A., non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura concordataria e sono inefficaci clausole e patti contrari.La possibilità di applicare scioglimento e sospensione dei contratti pendenti ex art. 169bis anche al concordato preventivo con riserva non è sempre ammessa dai Tribunali, che talvolta hanno rigettato tali richieste (soprattutto di scioglimento) perchè troppo penalizzanti per i creditori, a fronte di una domanda di concordato

È prevista una serie contratti a cui non si applica la possibilità di scioglimento/sospensione: lavoro subordinato, preliminari di compravendita, finanziamenti destinati a uno specifico affare, locazioni immobiliari.

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5.26 I CONTRATTI PUBBLICIL’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando in gara:

5.27 ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONCORDATOAnnullamento e risoluzione del concordato preventivo sono disciplinati dall’art. 186 L.F., che fa espresso rinvio agli artt. 137 e 138 in tema di concordato fallimentare (con la precisazione che il commissario giudiziale va equiparato al curatore fallimentare).

“in bianco” dall’esito imprevedibile, spesso avara di informazioni sul reale stato di crisi del debitore e sulle possibili soluzioni di rilancio, nonché priva di quella documentazione che verrà depositata solo alla scadenza del termine.

l’impresa presenta la dichiarazione di altro operatore, in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto che fornisca garanzie in caso default

l’impresa presenta una relazione del professionista che attesta la con-formità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

L’impresa in concordato può partecipare a una gara anche riunita in ATI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura.

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2È prevista nel caso in cui gli obblighi derivanti dal piano concordatario non possano essere o non siano stati rispettati. L’art. 137 l.fall. prevede che “se le garanzie promesse non vengono costi-tuite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione”.Nel caso del concordato preventivo però l’art. 186 L.F. richiede anche che l’inadempimento non sia di scarsa importanza (richiamando chiara-mente la disciplina generale del contratto, di cui il concordato condivide in parte la natura). Si tratta quindi di fatti relativi alla fase esecutiva (e patologica) del piano. In particolare, nell’ipotesi di concordato con ces-sione dei beni non sono più previste soglie legislativamente prestabilite di inadempimento; l’importanza di quest’ultimo va infatti valutata con ri-guardo all’intero programma concordatario (percentuali, termini e tempi dei pagamenti ai creditori).

RISOLUZIONE

3L’art. 173 L.F. disciplina i casi in cui può essere revocata l’ammissione al concordato: a) quando il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.b) quando il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’art. 167 o comunque diretti a frodare le ra-gioni dei creditori. c) quando, in qualunque momento, risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo.In questi casi, il Commissario riferisce al Tribunale, che apre il procedi-mento di revoca, dandone comunicazione al P.M. e ai creditori (via PEC).Con il conclusivo decreto di revoca, se c’è istanza da parte di creditori o P.M., e accertati i presupposti di fallibilità, il Tribunale può dichiarare il fallimento del debitore con contestuale sentenza.

REVOCA

1Può essere chiesto solo “quando si scopre che è stato dolosamente esage-rato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo” (si tratta di vizi genetici del concordato, che preesistono al piano e incidono sulla formazione del consenso dei creditori). Mentre nel caso della risolu-zione sono legittimati attivi solo i creditori, qui l’azione può essere intrapresa anche dal Commissario Giudiziale.

ANNULLAMENTO

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

5.28 NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

AMBITO APPLICATIVOIl concordato preventivo nel CCII è regolato dagli artt. 84 e ss. Il concordato è applicabile a tutti i soggetti sottoponibili a liquidazione giu-diziale (ex fallimento), esclusi gli imprenditori agricoli.Il CCII ha inoltre mantenuto l’obbligatorietà dell’attestazione del professionista indipendente (revisore) sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del pia-no (le prime bozze del D.Lgs. ipotizzavano l’eliminazione di tale adempimen-to, considerato che nel corso della procedura identica Relazione veniva fat-ta dal Commissario giudiziale).

DEFINIZIONI: CRISI“Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIODurante i lavori in Commissione e Parlamento si era discusso se elimi-nare del tutto il concordato preven-tivo meramente liquidatorio, sulla base dei seguenti dati:

• circa il 90% dei concordati pre-ventivi promossi dal 2012 a oggi sono liquidatori,

• le percentuali effettivamente pa-gate ai creditori in sede di esecu-zione del concordato sono spes-so inferiori al 10%, avvicinandosi praticamente alle percentuali of-ferte dai fallimenti,

• in sostanza, si è verificato che molto spesso le aziende che ac-cedono al concordato liquidato-rio sono aziende già decotte, diffi-cilmente risanabili;

• il concordato è uno strumento complesso e costoso per l’impre-sa in crisi;

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

• Il concordato genera normalmen-te costi in prededuzione a carico della procedura pari al 25-30% dell’attivo patrimoniale dell’impre-sa in crisi, mentre un fallimento genera costi pari al 5% circa.

In sede di approvazione definitiva del D.lgs. 14/2019 (CCII) il concordato li-quidatorio è infine rimasto, ma sono stati aggiunti alcuni vincoli e requi-siti. Innanzitutto, l’apporto di risorse esterne deve incrementare di alme-no il 10% - rispetto all’ipotesi della li-quidazione giudiziale - il soddisfaci-mento dei creditori chirografari.Sono quindi necessarie risorse ulte-riori rispetto al solo patrimonio del debitore. Inoltre il soddisfacimento dei chiro-grafari non può mai essere inferiore al 20% dell’ammontare del comples-sivo debito chirografario. I maggiori vincoli al concordato liqui-datorio e il rafforzamento degli ac-cordi di ristrutturazione dei debiti evi-denziano l’intenzione del Legislatore di favorire i concordati preventivi che prevedano la continuità aziendale, perché solo tali ristrutturazioni azien-dali permettono di non disperdere tutti i valori dell’azienda, compresi i livelli occupazionali.

CONCORDATO PREVENTIVOIN CONTINUITÀL’utilità promessa ai creditori può es-sere anche la prosecuzione dei rap-porti commerciali in essere.La continuità può essere:

∞ diretta, se l’attività viene prosegui-ta dal medesimo imprenditore;

∞ indiretta, se l’azienda in esercizio viene data in affitto o usufrutto op-pure ceduta; oppure ancora se l’a-zienda viene conferita in una o più società.

La continuità indiretta è ammessa solo se il contratto di cessione pre-vede il mantenimento (o la riassun-zione) di lavoratori pari ad almeno la metà della media degli ultimi eserci-zi, per almeno un anno dall’omologa.

La Riforma ha confermato la possibi-lità di una moratoria dei crediti privi-legiati fino a 2 anni dopo l’omologa. In questo caso i creditori privilegiati hanno diritto di voto per la differen-za tra il loro credito (maggiorato de-gli interessi) e il valore attuale dei pa-gamenti previsti nel piano. In caso di concordato cd. “misto” (cioè il cui piano preveda in parte la liquidazione di asset aziendali e in parte la conti-nuazione dell’attività), il criterio distin-tivo è la «prevalenza» dei ricavi del-la continuazione dell’attività rispetto a quelli della liquidazione dei beni.

95

CREDITI IN PREDEDUZIONEIl CCII conferma la disciplina previ-gente, ma la condensa in una serie di articoli appositi (artt. 98 e ss.). La re-gola generale è quella dell’art. 98: “I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto”.I seguenti articoli disciplinano spe-cificamente:

∞ finanziamenti prededucibili au-torizzati prima dell’omologa del concordato o dell’accordo,

∞ finanziamenti prededucibili in ese-cuzione di concordato o accordo omologato,

∞ finanziamenti prededucibili dei soci.

GIUDIZIO AMMISSIBILITÀ (ART. 47 CCII)Il CCII prevede che il Tribunale verifi-chi sia ammissibilità giuridica, sia fatti-bilità economica.

CONTRATTI PENDENTI (ART. 97 CCII)Il CCII introduce una disciplina più ar-ticolata riguardo a presupposti, mo-dalità e limiti per sospensione e scio-

glimento dei contratti in corso di esecuzione. Sono stati rivisti i criteri per il riconoscimento dell’indennizzo al terzo contraente. È espressamente previsto quanto già stabilito dalla giurisprudenza, e cioè che, mentre la sospensione può es-sere chiesta sia in caso di domanda di concordato con riserva sia in caso di concordato vero e proprio, lo scio-glimento può essere chiesto solo se insieme alla domanda di accesso al concordato vengano depositati an-che piano e proposta.

PROPOSTE CONCORRENTILe proposte concorrenti sono inam-missibili se il professionista indipen-dente attesta che la proposta di con-cordato dell’impresa in crisi assicura il pagamento almeno del 30% dei cre-diti. Se è stata percorsa in buona fede la fase dell’allerta da parte del debito-re, la percentuale scende al 20%.

FISSAZIONE TERMINE CONCORDATO «CON RISERVA» (ART. 44, comma 1 CCII)Il termine assegnato dal Tribunale è di 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni (eventualmente 120 giorni solo come misura premiale a seguito di una fase di allerta svolta positivamente)

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AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI DEBITI PREGRESSI (ART. 100 CCII)È prevista solo per i concordati in continuità. Viene stabilita una disci-plina più articolata e specifica. Per esempio, viene specificamen-te disciplinato il caso del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per la mensilità antecedente il deposito del ricorso.

FORMAZIONE DI CLASSI OMOGENEE DI CREDITORICon la Riforma diviene obbligatoria la formazione di classi con specifico riferimento a:

∞ Crediti previdenziali o fiscali pagati non interamente;

∞ Crediti garantiti da terzi;

∞ Crediti soddisfatti con utilità diver-se dal denaro;

∞ Creditori proponenti il concordato.

OPERAZIONI DI VOTO E MAGGIORANZEIl CCII elimina l’adunanza dei credi-tori: sono previste solo modalità te-lematiche, con termine iniziale/finale per votare. Inoltre, se un creditore de-tiene più della metà dei crediti com-

plessivi ammessi al voto, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto serve la maggioranza per “teste” (per la quale a ogni creditore viene assegnato un voto).

RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO (ARTT. 119-120 CCII)Il CCI estende la legittimazione at-tiva: non solo ciascuno dei credito-ri, ma anche il Commissario giudi-ziale (ove richiesto da un creditore), potranno chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato può inoltre essere annul-lato su istanza del Commissario o di qualunque creditore .

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABI-LITÀ (Art. 115 CCII)In caso di concordato con cessio-ne dei beni, è il liquidatore a eserci-tare l’azione sociale di responsabilità (senza bisogno di delibera assemble-are dei soci).

CONCORDATI RIGUARDANTI SOCIETÀSolo per i concordati riguardanti so-cietà, sono state riviste le modalità per fusione, scissione e trasformazio-

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ne nell’ambito del Concordato.Il CCII inoltre ha previsto la nomina di un commissario nominato dal Tribu-nale se gli organi sociali fanno ostru-zione all’esecuzione del piano.Sono infine stati specificati i presup-posti per l’esdebitazione dei soci illi-mitatamente responsabili, se garanti dei debiti societari.

CONCORDATO DI GRUPPO DI IMPRESE (ARTT. 284 E SS. CCII)Se tutte le imprese del Gruppo han-no sede in Italia, il CCII rende possibi-le un’unica domanda di concordato e un unico piano (o accordo di ristrut-turazione), o più piani collegati.È possibile prevedere la liquidazione di alcune società e la continuazione dell’attività per altre. Sono previste re-gole per avere un unico Foro com-petente, un unico Giudice Delegato e un unico Commissario Giudiziale.Le masse attive/passive delle società del gruppo restano distinte.Le votazioni sulla/e proposta/e sono separate e contestuali.Le società del gruppo che vantano crediti verso quella ammessa al con-cordato sono escluse dal voto.

Il/i piano/i di gruppo deve/ono con-sentire il risanamento di tutte le so-cietà del gruppo. Viene disciplinata specificamente l’ipotesi di risoluzio-ne della proposta di gruppo già omo-logata.

COSTI DELLA PROCEDURA IN PREDEDUZIONENella prospettiva perseguita dal-la Riforma di riduzione dei costi da pagarsi in prededuzione (soprattutto con riferimento ai crediti dei profes-sionisti per l’attività prestata in favore dell’impresa in crisi per presentare il concordato), il CCII ha previsto che in caso di accordo di ristrutturazio-ne o concordato preventivo, i com-pensi spettino in prededuzione:

∞ nel limite del 75% del credito del professionista;

∞ a condizione che l’accordo sia omologato e che la procedura di concordato sia aperta (decreto di ammissione ex art. 47 CCII)16.

Nella versione definitiva del CCII, è stato abbandonato il sistema previsto dalle Bozze di Decreto discusse in Parlamento, secondo cui i compensi erano commisurati al valore dell’attivo patrimoniale.

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98 9998

IL CONCORDATO PREVENTIVO: LA MAPPA

EVENTUALE:1) REVOCA

2) RISOLUZIONE3) ANNULLAMENTO

INAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

CONCORDATOPREVENTIVO

161 C.1 LF

FALLIMENTO

OMOLOGAOMOLOGA

INAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

.

SCADENZATERMINE

PROROGATERMINE

SCADENZATERMINE

ASSEGNTERMINE

RELAZIONPERIODICHE

I

POSSIBILITÀDELL’AZIENDAIN BONIS

ESITO POSSIBILE

ESITO CERTO

CONCORDATOPREVENTIVOCON RISERVA

161 C.6 LF

.APPROVAZ

ESECUZIONE

ADUNANZACREDITORI E

VOTO

AMMISSIONE

RIGETTO

CHIUSURAPROCEDURA

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE CONCORDATO PREVENTIVO

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ESEMPIO DI SVILUPPO

À

CONCORDATOPREVENTIVO

161 C.6 LF

FALLIMENTOPROROGATERMINE

ASSEGN.TERMINE

AMMISSIONEAMMISSIONE

INAMMISSIBILITINAMMISSIBILITÀ

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

MANCATAPRESENTAZ.

PIANO &DOCUM.

RITORNO INBONIS

RITORNO INBONIS

RINUNCIA INPROPRIO

RINUNCIA INPROPRIO

ESECUZIONEESECUZIONEPUBBL. R.I. - OMOLOGA

PUBBL. R.I. - OMOLOGA

ACCORDO182-BIS

ACCORDO182-BIS

SCADENZATERMINE

SCADENZATERMINE

APPROVAZ.APPROVAZ. RIGETTORIGETTOADUNANZA

CREDITORI EVOTO

ADUNANZACREDITORI E

VOTO

CHIUSURAPROCEDURA

CHIUSURAPROCEDURAESECUZIONEESECUZIONEOMOLOGAOMOLOGA

CONCORDATOPREVENTIVOCON RISERVA

161 C.6 LF

RELAZIONPERIODICHE

I

EVENTUALE:1) REVOCA

2) RISOLUZIONE3) ANNULLAMENTO

POSSIBILITÀDELL’AZIENDAIN BONIS

ESITO POSSIBILE

ESITO CERTO

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L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONEDEI DEBITI

6.1 PRESUPPOSTI, FUNZIONE E STRUTTURAL’art. 182 bis L.F. prevede una procedura finalizzata all’”esdebitazione” extracon-corsuale dell’imprenditore in crisi a condizione che questi proponga ai propri creditori un piano caratterizzato da ampia libertà circa la forma e il contenuto, ma che rispetti le seguenti caratteristiche:

che l’accordo di ristrutturazione coinvolga i creditori che rappresentino almeno il 60% della totalità dei crediti,

che l’accordo assicuri comunque il regolare pagamento anche di quei creditori che non vi hanno preso parte.

La disciplina in questione prevede che il debitore, a seguito della trattativa pri-vata con i creditori, depositi presso il Tribunale astrattamente competente per il fallimento l’accordo raggiunto con i creditori (nella prassi, spesso comprensivo di diverse transazioni concluse) corredato della documentazione necessaria alla richiesta di concordato (art. 161 LF) e di una relazione sula veridicità dei dati redatta da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili.

PRESUPPOSTI, FUNZIONE E STRUTTURA

GLI EFFETTI

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON LE BANCHE

LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BANCHE

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

6.3

6.2

6.4

6.5

6.1

6

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

6.2 GLI EFFETTI

1 Il piano viene pubblicato presso il Registro delle imprese17

La pubblicazione svolge la duplice funzione di fissare il momento dal quale comincia a decorrere l’efficacia dell’accordo tra i soggetti che vi hanno presoparte e di fornire uno strumento di tutela ai creditori e ai terzi che si sentano danneggiati dall’accordo, dando loro la possibilità di fare opposizione. Successivamente a tale termine il piano deve quindi essere eseguito, provvedendo al pagamento sia dei creditori aderenti sia di quelli non aderenti.

2

La pubblicazione del piano nel Registro imprese paralizza le azioni esecutive dei creditori per 60 gg.

3

Infine, se si eccettuano le norme di cui agli art. 182-quater LF (prededucibilità dei crediti da finanziamenti autorizzati dal Tribunale al momento della domanda di ammissione al concordato di omologazione dell’accordo di ristrutturazione), la Legge fallimentare non dice nulla circa la natura dei crediti sorti durante un tentativo di ristrutturazione seguito dal fallimento: deve escludersi la loro prededucibilità.

4

Il creditore non aderente ha diritto all’integrale pagamento del proprio credi-to entro 120 giorni dall’omologa dell’Accordo. In difetto potrà dare impulso agli atti giudiziari. In caso di successivo fallimento dell’impresa, i creditori che hanno aderito al piano e che in forza dello stesso hanno incassato somme, possono beneficiare della non revocabilità dei pagamenti.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari/esecutive può essere richiesto dall’imprenditoreanche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, depositando in tribunaleun ricorso corredato dalla relazione sullo stato economico-finanziario dell’impresa e dall’elenco deicreditori, unitamente alla proposta di accordo, munita di autocertificazione con cui l’imprenditore attesta che sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista circa l’idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento deicreditori non aderenti

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Si tratta quindi di uno strumento mirato a sbloccare quegli accordi che spesso non venivano perfezionati per la pigri-zia o la ritrosia di piccoli creditori.

Il Tribunale omologa l’accordo:

∞ se accerta l’adeguata informazione dei creditori finanziari non aderenti

∞ se la soddisfazione di questi non è inferiore alle alternative praticabili sul mercato.

6.3 L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CONLE BANCHEIl DL 83/2015 ha introdotto con l’art. 182-septies LF un nuovo tipo di Ac-cordo di ristrutturazione dei debiti per le imprese fortemente indebitate (almeno per il 50% dell’indebitamen-to complessivo) con banche e inter-mediari finanziari. All’interno di un accordo di ristruttu-razione “ordinario” è oggi possibile creare una o più classi dedicate ai creditori finanziari.

All’interno di questa classe, l’accor-do può estendere i suoi effetti an-che ai creditori finanziari non ade-rento18, a condizione che:

∞ sia data adeguata informazione a tutti i creditori della categoria;

∞ il debitore abbia notificato il ricorso per l’omologa dell’accordo a tutte le banche a cui vuole estenderne gli effetti19;

∞ i crediti finanziari aderenti siano alme-no il 75% dei crediti della categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori non finanziari (per esempio fornitori di beni e servizi).

18

I creditori non aderenti hanno 30 giorni dalla notifica per opporsi.

19

103

6.4 LA CONVENZIONE DI MORATORIA CON LE BANCHEIl comma 5 del nuovo art. 182-sep-ties LF ha anche introdotto ex novo la “Convenzione di moratoria”, cioè un accordo privato diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, attraverso una moratoria tempora-nea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari.

La convenzione ha effetto anche verso i creditori finanziari non ade-renti se:

∞ sia data adeguata informazione a tutti i creditori finanziari riguardo alle trattative;

∞ è raggiunto il consenso di almeno il 75% dei crediti finanziari totali o all’interno della categoria;

∞ un professionista attesti l’omoge-neità della posizione giuridica e de-gli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

La convenzione conclusa (assieme alla relazione del professionista) va comunicata a tutti i creditori interes-sati con PEC o raccomandata A/R. I creditori non aderenti possono op-porsi alla convenzione entro 30 gg dalla sua comunicazione, chiedendo al Tribunale che la stessa non abbia effetto nei loro confronti.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

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104 105

7

105

7.1 FINALITÀ DELLA PROCEDURALa transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter L.F. è uno strumento che si af-fianca al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei debiti, co-stituendone un sub-procedimento accessorio ed eventuale.La transazione fiscale costituisce una deroga a uno dei fondamentali principi del diritto tributario, cioè l’indisponibilità del credito tributario. Essa ha infatti la finalità di realizzare un accordo di tipo transattivo (su percentuale, eventuali garanzie e tempi di pagamento) tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tribu-tari (tributi, contributi e relativi accessori) già consolidati in capo all’impresa in stato di crisi. Sono esclusi i tributi di competenza comunitaria (ad esempio, i dazi doganali), i tributi locali, l’imposta sulle pubblicità e le pubbliche affissioni.Riguardo all’IVA, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA7.2

7.1

LA TRANSAZIONE FISCALE

7.2 NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMATRANSAZIONE FISCALE E ACCORDI SU CREDITI CONTRIBUTIVIL’Attestatore deve verificare che transazione sia più conveniente della liquida-zione giudiziale.Per ottenere l’omologa dell’accordo, l’Agenzia Entrate e/o l’Ente della riscos-sione devono accettare la transazione entro 60 giorni dal deposito in Tribunale della proposta.

104

∞ vanno create categorie omogenee di creditori

∞ tutti i creditori devono essere ade-guatamente informati

∞ è necessaria l’approvazione con maggioranza del 75% nella categoria

∞ la soddisfazione garantita ai non aderenti non deve essere inferiore a quella di una liquidazione giudi-ziale (fallimento)

∞ il debitore deve notificare accordo, domanda di omologa e documen-ti al creditore non aderente a cui vuole estendere l’efficacia dell’ac-cordo

∞ il creditore non aderente può fare opposizione

La medesima possibilità è data dal-la riforma anche per le Convenzioni di moratoria, cioè quegli accordi che non prevedono stralci ma solo dila-zioni del pagamento.

MISURE PROTETTIVE IN TUTTI I CASI ACCORDO DI RISTRUTTURA-ZIONE DEI DEBITIIl nuovo CCII prevede una disciplina generale per le misure protettive ot-tenibili nel corso delle procedure di soluzione della crisi d’impresa. Per gli accordi di ristrutturazione si fa rinvio alle stesse misure previste in genera-le dagli artt. 54-55 CCII per il concor-dato preventivo e le altre procedure.

6.5 NOVITÀ PIÙ RILE-VANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMAAMBITO APPLICATIVOIl nuovo art. 57 CCII, ha sostituito il vecchio art. 182-bis l.fall. Possono ac-cedere alla procedura tutti gli impren-ditori, anche minori, anche non com-merciali (quindi anche agricoli).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI La Riforma ha previsto la possibilità di ridurre le percentuali di approva-zione dell’accordo se:

∞ i creditori estranei (non aderenti) vengono pagati subito (e non entro 120 giorni dall’omologa

∞ il debitore non abbia chiesto misu-re protettive temporanee

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE A EFFICACIA ESTESA E CONVEN-ZIONI DI MORATORIALa Riforma ha esteso ai casi di debi-ti verso creditori non finanziari (per esempio, i fornitori) la possibilità di estendere l’efficacia dell’accordo ai creditori non aderenti alle seguenti condizioni:

∞ l’accordo deve essere teso alla continuità aziendale (esclusi quin-di accordi meramente liquidatori)

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDUREL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

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106 107106

IL PIANODI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.

8.1 FINALITÀ DELLO STRUMENTOIl piano attestato di risanamento di cui alla lettera “d” dell’art. 67 L.F. si colloca in una fase antecedente a quella della vera e propria insolvenza, cioè quella della “semplice” crisi.Il piano costituisce, da un lato, un atto finalizzato alla soluzione della crisi, pre-figurando un graduale percorso di soluzione della stessa e, dall’altro lato, una garanzia dei debitori aderenti.Nonostante il piano di risanamento non sia regolato da una procedura formale (come per concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), il creditore aderente è comunque tutelato dalla non revocabilità dei pagamenti effettuati sulla base di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua si-tuazione finanziaria. Il piano costituisce dunque un’opportunità importante sia per gli imprenditori che cerchino una soluzione informale alla crisi di impresa sia, soprattutto, per i creditori che, a fronte del dissesto del proprio debitore, possono accettare un pagamento “sospetto” senza pericolo di incorrere nell’a-zione revocatoria in caso di default dell’imprenditore.

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA8.2

8.1

8

107

Resta fermo il fatto che, in caso di insuccesso della strategia di risanamento, l’imprenditore può sempre decidere di tentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F. oppure un concordato.

8.2 NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMAIl nuovo art. 56 CCII sostituisce il vecchio art. 67, comma 3 lett. d) l.fall. e parla di “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”.L’unica novità di rilievo è rappresentata dall’obbligatorietà della forma scritta, della data certa e della previsione di contenuti analitici.

Non è prevista l’omologazione del Tribunale.

La pubblicazione nel Registro Imprese non è indispensabile, se non per avere i benefici fiscali della deduzione delle perdite.

È obbligatorio allegare i documenti previsti per la liquidazione giudi-ziale (ex fallimento) e per il concordato preventivo.

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE IL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.

L’effetto del piano è la non revocabilità di atti, pagamenti e garanzie in esecu-zione dello stesso. L’unico requisito formale previsto affinchè il piano produca l’esenzione dalla revocatoria è costituito dall’attestazione di un professionista revisore contabile su veridicità dei dati e fattibilità del piano.

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LA CRISI DASOVRAINDEBITA-MENTO

LE PROCEDURE

I SOGGETTI AMMISSIBILI

L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

IL VOTO E L’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO

L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

EFFETTI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

EFFETTI DELL’OMOLOGA

LA LIQUIDAZIONE DEI BENI

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

9.3

9.2

9.1

9.4

9.7

9.6

9.5

9.8

9.10

9.9

9.1 LE PROCEDURELa legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto un’inedita disciplina per la risoluzione della crisi da sovra-indebitamento, consentendo anche alle pic-cole e piccolissime imprese in crisi di raggiungere un accordo con i creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, e che comporti la finale esdebitazione. Il D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) ha poi completato la disciplina della nuova procedura, consentendo che la crisi venga risolta mediante tre diversi strumenti:

∞ Accordo del debitore ∞ Piano del consumatore ∞ Liquidazione dei beni

9

109

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

9.2 I SOGGETTI AMMISSIBILIQuesta normativa si applica a sog-getti che finora erano rimasti esclu-si dalle opportunità di risanamento concesse dalla Legge Fallimentare (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, etc.), e in particola-re alle imprese al di sotto delle so-glie dimensionali di fallibilità previste dall’art. 1 L.F. Sono dunque ammessi alla nuova procedura i debitori - sia persona fisica (anche consumatore), sia persona giuridica o ente - che:∞ non svolgono attività commerciale,∞ svolgono attività commerciale,

ma con dimensioni inferiori alle soglie di fallibilità,

∞ non hanno fatto ricorso nei 5 anni precedenti a questa procedura

9.3 L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISICon la novella del DL 179/2012 l’accor-do di composizione della crisi è dive-nuto più simile a una procedura con-cordataria (con carattere concorsuale): scompare la necessità del pagamento integrale dei creditori privilegiati, non è più prevista la suddivisione tra creditori aderenti e creditori estranei, e (come nel concordato preventivo) il principio

maggioritario vincola tutti i creditori al contenuto dell’accordo approvato e omologato. L’accordo ha ad oggetto il patrimonio prontamente liquidabile del debitore, cioè tutti i beni realmente nel-la sua disponibilità (liquidità immediata, strumenti finanziari, immobili, crediti scaduti, magazzino, etc.). La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessio-ne dei crediti futuri, e deve contenere:∞ regolare pagamento dei crediti

impignorabili,∞ previsione delle modalità di paga-

mento dei creditori (anche suddi-visi in classi),

∞ indicazione di eventuali garanzie,∞ indicazione delle modalità per l’e-

ventuale liquidazione dei beni,∞ previsione di un eventuale affida-

mento del patrimonio a un ge-store (nominato dal giudice) per la liquidazione, custodia e distri-buzione del ricavato,

∞ ricostruzione della posizione fi-scale e indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

È possibile prevedere che i crediti muni-ti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, al-lorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabi-le, in ragione della collocazione prefe-

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renziale sul ricavato in caso di liquida-zione. È possibile, altresì, prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omolo-gazione per il pagamento dei credito-ri muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

9.4 IL VOTO E L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

La legittimazione processuale è lasciata all’esclusiva iniziativa del debitore, che chiede al Tribunale competente la nomina di un pro-fessionista con funzioni di Orga-nismo di Composizione della Crisi (OCC), che lo aiuti nella redazione della proposta di accordo e in tutti i successivi step della procedura.

La proposta di accordo di ristrut-turazione deve quindi essere depositata presso il Tribunale competente (residenza o sede principale del debitore) unita-mente a elenco dei creditori, atte-stazione della fattibilità del piano, elenco delle spese correnti per il proprio sostentamento, eventuali scritture contabili e ricostruzione della situazione fiscale e dei contenziosi pendenti20. Quindi proposta e decreto di fissazione

dell’udienza per l’approvazione sono soggetti a idonea pubblicità.

L’OCC comunica ai creditori la proposta di accordo e il decreto emanato dal giudice almeno 40 giorni prima della data stabilita per l’udienza. La raccolta delle dichiarazioni di voto dei creditori e la loro valutazione è demandata all’OCC. Vale la regola del silen-zio-assenso; i creditori privilegiati non votano, a meno che abbiano rinunciato al privilegio.

L’OCC deposita quindi una rela-zione sull’esito del voto, sulla ba-se della quale il Giudice verifica che sia stato raggiunto il quorum del 60% dei crediti complessivi.

Il procedimento si conclude (en-tro 6 mesi dalla domanda) con il provvedimento del Tribunale che concede o nega l’omologazione dell’accordo.

9.5 L’ESECUZIONE DELL’ACCORDOL’accordo può avere esecuzione (liqui-dazione, a opera dello stesso debitore o di un liquidatore nominato) mediante:∞ dismissione di singoli cespiti∞ novazione/remissione/differimen-

to della scadenza∞ costituzione di nuove garanzie/im-

pegno a stipulare nuovi negozi∞ aumento di capitale con emissione

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

B

A

C

D

E

20Contestualmente al deposito in tribunale, la proposta di accordo va depositata presso

l’agente della riscossione e presso gli uffici fiscali.

111

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

di azioni da destinare ai creditori∞ costituzione di nuove società per

l’acquisto di una parte dei crediti∞ intervento di un terzo che conferi-

sca redditi/beni.

9.6 EFFETTI DELLA PRO-POSTA DI ACCORDOA decorrere dalla data del decreto di fissazione dell’udienza per l’approva-zione e fino alla data di omologazio-ne, sussiste l’obbligo di chiedere l’au-torizzazione del giudice per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Eventuali atti di disposizione compiu-ti in difformità dal piano di risanamen-to sono inefficaci nei confronti dei cre-ditori anteriori al decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione dell’ac-cordo. Dalla data del decreto di fissa-zione dell’udienza e fino all’omologa:∞ sono sospese le prescrizioni ed

escluse le decadenze;∞ non è possibile iniziare o prose-

guire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo anteriore.

9.7 EFFETTI DELL’OMOLOGAL’accordo omologato è obbligatorio

per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del provvedimento del giu-dice di fissazione dell’udienza. I credito-ri che hanno titolo o causa posteriore a tale data non possono procedere ese-cutivamente sui beni oggetto del pia-no21. Inoltre, i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione delle crisi sono sod-disfatti con preferenza rispetto agli altri (prededucibilità ai sensi dell’art. 111 LF), con esclusione di quanto ricavato dal-la liquidazione dei beni oggetto di pe-gno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Infine, gli atti compiu-ti in esecuzione dell’accordo omologa-to sono esenti da revocatoria in caso di successivo fallimento. Infine, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria.

IL RUOLO DELL’OCCUn ruolo chiave nella composi-zione della crisi da sovraindebita-mento è giocato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC), formato da un gruppo di profes-sionisti in possesso di determina-ti requisiti (gli stessi del curatore fallimentare), che principalmente:

• supporta il debitore nella predi-sposizione del piano

• valuta e attesta la fattibilità del piano e riceve i voti dei creditori

• vigila sull’esecuzione del piano omologato e risolve eventuali problematiche

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ciò risponde alla finalità di garantire l’esecuzione dell’accordo, secondo le modalità e le condizioni indicate. In sostanza, come nel concordato preventivo, i beni inseriti nel piano e messi a disposizione dei creditori, subiscono un vincolo di destinazione specifico: la soddisfazione dei creditori vincolati al piano.

21

c) progetto di stato passivo;

d) programma di liquidazione;

e) amministrazione dei beni.

Sono infine previsti specifici casi in cui il creditore può chiedere la conversio-ne della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione.

9.9 IL PIANO DEL CON-SUMATOREIl consumatore in stato di sovrainde-bitamento può proporre, con l'ausi-lio degli OCC, un piano contenente le stesse previsioni di un accordo di composizione. Per "consumatore" si intende il de-bitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per sco-pi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Oltre ai documenti previsti per l’ipo-tesi dell’accordo di composizione, il consumatore allega una relazio-ne particolareggiata dell’OCC che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'inde-bitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere vo-lontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'in-capacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

9.8 LA LIQUIDAZIONE DEI BENIIl procedimento di liquidazione dei beni del debitore (art. 14-ter e ss. L. 3/2012) è alternativo agli altri due pro-cedimenti di composizione della cri-si da sovraindebitamento, e presen-ta notevoli analogie con il fallimento. Il debitore in stato di sovraindebita-mento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), può chiede-re la liquidazione di tutti i suoi beni. La proposta non è ammissibile quan-do il debitore, anche consumatore:

è soggetto a procedure concorsua-li diverse da quelle regolate dalla di-sciplina del sovraindebitamento;

ha fatto ricorso, nei precedenti cin-que anni, ai procedimenti di solu-zione del sovraindebitamento.

A tutti gli effetti si tratta di un «mi-ni-fallimento», con una fase di forma-zione del passivo e un termine per le domande per l’ammissione da parte dei creditori. Con il decreto di apertura della pro-cedura infatti il Giudice incarica il li-quidatore, il quale si occupa di:

a) inventario dei beni;

b) domande dei creditori;

113

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

c) il resoconto sulla solvibilità del con-sumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esi-stenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e at-tendibilità della documentazione de-positata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla proba-bile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano del consumatore non viene votato dai creditori, ma solo esami-nato ed eventualmente omologato dal Tribunale.Dalla pubblicazione del decreto di fissazione udienza e fino all’omologa il blocco delle azioni esecutive non scatta automaticamente, ma solo se il Giudice ritiene che la prosecuzione delle esecuzioni impedisce la realiz-zazione del piano.Una delle condizioni per l’omologa-zione è che il Giudice possa esclude-re che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ov-vero che abbia colposamente deter-minato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capa-cità patrimoniali.Dall’omologazione in poi non posso-no essere iniziate o proseguite azioni esecutive per titolo anteriore.

9.10 ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATOCome per il debitore fallibile, l’esde-bitazione può essere ottenuta dal debitore sovraindebitato solo a se-guito della procedura di Liquidazione controllata (una sorta di fallimento minore). Il CCII prevede dunque la possibilità per il sovraindebitato che intraprenda la liquidazione controlla-ta di ottenere dal Tribunale l’esdebita-zione automatica (cioè solo a fronte della domanda, senza sindacato di merito da parte del Tribunale), sia a seguito del decreto di chiusura della procedura di liquidazione, sia prima, decorsi almeno 3 anni dall’apertura.Il riconoscimento dell’esdebitazione è automatico, ma va negato in presenza delle seguenti circostanze:

∞ aver già goduto dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti;

∞ aver già goduto dell’esdebitazione 2 volte;

∞ aver tenuto comportamenti accertati di frode;

∞ aver commesso reati fallimentari o legati all’impresa;

∞ per il consumatore, essersi sovrain-debitato con colpa grave.

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CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

9.11 NOVITÀ PIÙ RILEVANTI INTRODOTTE DALLA RIFORMALa Riforma ha riportato nell’alveo del CCII la disciplina della crisi da sovrainde-bitamento, precedentemente contenuta in una legge (L. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni).

LE 3 PROCEDURE PREVISTEIl CCII prevede:

Due procedure di composizione della crisi da sovraindebi-tamento (collocate difatti accanto a concordato e accordi di ristrutturazione nel testo del CCII):

a) Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

b) Concordato minore (vecchio «accordo di composizione della crisi da sovrain-debitamento»).

Una procedura di liquidazione (collocata infatti accanto alla liquidazione giudiziale nel testo del CCII):

c) Liquidazione controllata del sovraindebitato.

DEFINIZIONI: SOVRAINDEBITAMENTO“Stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'impren-ditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al de-creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liqui-dazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre proce-dure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di cri-si o insolvenza”.

115

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURELA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALa nomina di un Attestatore (per veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano) è sempre facoltativa: se manca, sarà il Tribunale a valutare la fattibilità del piano.Nelle procedure da sovraindebitamento, l’OCC formula domanda, piano e pro-posta da presentare al Tribunale.Nel “Concordato minore”, però, serve il difensore ed è oggi richiesta una Re-lazione particolareggiata sulle cause della crisi, oltre che una valutazione dell’OCC sul merito creditizio.

IL RUOLO DELL’OCCL’OCC svolge compiti che nel concordato preventivo sarebbero di: Advisor, Professionista attestatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore.L’OCC quindi di fatto è anche: Consulente del debitore; Garante della serietà e attendibilità della proposta; Ausiliario del Tribunale nella gestione/esecuzio-ne del procedimento.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER SOVRAINDEBITAMENTO DELLA FAMIGLIASull’onda della cd. legge anti-suicidi (L. 3/2012), il CCII potenzia gli strumenti per risolvere le crisi da sovraindebitamento coinvolgenti più membri di uno stesso nucleo familiare.È previsto quindi un Piano unico per la famiglia, ma masse passive/attive distin-te, per preservare il principio della responsabilità patrimoniale personale.

AMBITO APPLICATIVO Quanto al presupposto soggettivo per accedere alle procedure da sovraindebi-tamento, il CCII, innovando, prevede che possano accedere a questi strumenti, in qualità di consumatori, anche i soci illimitatamente responsabili di SNC, SAS e SAPA, per debiti estranei a quelli sociali.In generale, il sovraindebitamento si applica alle sole “imprese minori”, cioè quelle che non superano le soglie dimensionali per accedere alla liquidazione giudiziale. Le imprese agricole (che il CCII ha escluso sia da liquidazione giudi-ziale che da concordato preventivo) sono ricondotte dal CCII nell’alveo del so-vraindebitamento (e dell’allerta, se ne rispettano i presupposti).

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116 117116

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURE LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

22Secondo la L. 3/2012, invece, a meno che sussistesse frode, il consumatore immeritevole

poteva comunque ottenere l’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, cioè lo strumento oggi ridenominato Concordato minore. La nuova regola più restrittiva disposta dal CCII crea una disparità di trattamento tra debitori consumatori e debitori non consumatori.

Non può accedere al Piano del consumatore (perché immeritevole).

Non può intraprendere un Concordato minore (perché in generale è precluso ai consumatori).

Non può accedere all’esdebitazione, può solamente accedere alla liquidazione controllata22.

IL CONSUMATORE IMMERITEVOLEIl CCII prevede specifiche regole per il consumatore “immeritevole”, in quanto indebitatosi con colpa.

Egli infatti:

MERITO CREDITIZIOIl CCII specifica che il creditore che ha colpevolmente determinato il sovrain-debitamento del debitore o il suo aggravamento (o ha violato norme sulla veri-fica del merito creditizio - art. 124bis TUB) non può opporsi all’omologa - anche se dissenziente - del piano del consumatore e del concordato minore.

COORDINAMENTO CON ALTRE PROCEDURE Come disposto dalla Legge delega, il CCII migliora il coordinamento tra il so-vraindebitamento e le procedure ci regolazione della crisi dell’insolvenza, facen-do rinvio alle norme sull’accesso unitario a queste ultime, in quanto compatibili.

117

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA, STRUMENTI E PROCEDURELA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE PERSONA FISICA INCAPIENTEIl CCII introduce un’importante novità in favore del debitore persona fisica inca-piente, e cioè la possibilità di esdebitarsi anche se non si è pagato nulla ai credi-tori (e fatto salvo l’obbligo di pagare i debiti se entro 4 anni sopravvengano uti-lità). Questo particolare beneficio può essere ottenuto una sola volta nella vita.La domanda va presentata tramite l’OCC, depositando idonea documentazio-ne al Tribunale, il quale concede l’esdebitazione a seguito di un giudizio di me-ritevolezza.È prevista per i creditori la possibilità di opporsi entro 30 giorni dalla comunica-zione del provvedimento.

PIANO DEL CONSUMATOREPermette di falcidiare e ristrutturare debiti per finanziamenti concessi con ces-sione del quinto di stipendio, pensione o TFR.Non va votato da creditori, ma solo omologato dal Tribunale. Per il resto, segue la disciplina previgente.

CONCORDATO MINORESostituisce l’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. De-ve essere approvato con voto positivo della maggioranza dei crediti ammes-si (50%+1).Vale la regola del silenzio-assenso (che invece nel concordato preventivo vero e proprio è abolito da tempo).Gli effetti valgono anche per i soci illimitatamente responsabili. Sono però fatti salvi (come nel concordato preventivo vero e proprio) i diritti verso i fideiussori e obbligati in via di regresso.

MISURE PROTETTIVEPer le procedure da sovraindebitamento, il CCII non prevede il cd. “automa-tic stay” (cioè il blocco di azioni esecutive e iscrizione di ipoteche a partire dal-la data di deposito della domanda), bensì il meno favorevole “iudicial stay” (per cui la protezione del debitore scatta solo con l’emissione del decreto di aper-tura della procedura).

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118 119118

CONCORDATO

PREVENTIVO

COMPOSIZIONE

ASSISTITA

DELLA CRISI

ACCORDO

DI RISTRUTTU-

RAZIONE

DEI DEBITI

PIANO

ATTESTATO DI

RISANAMENTO

ACCORDO DI

COMPOSIZIONE

CRISI DA

SOVRAINDEBI-

TAMENTO

Ricorso al Tribunale (eventuale protezione

fino a 180gg domanda

con riserva)

Segnalazione allerta

o istanza debitore

Liquidazione, Continuità aziendale o Accordo

di ristruttura-zione 182-bis

Non previsto

Controllo di merito

per omologa

Non previsto. Competenza è

dell’OCRI

Circa 12 mesi

Non prevista

Controlloformale

per omologa

Accordo con i singoli creditori

Liquidazione, Continuità aziendale o

Accordo misto

Dipende da accordo con

creditori

Non previstoDipende

da accordo con creditori

NecessarioAccordo con i

singoli creditori

Dipende da accordo con

creditori

Controllo di merito

su fattibilità

L’organismo di composizione della crisi aiuta nella redazione

dell’accordo

Accordo con i singoli creditori

STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI A CONFRONTO

119

AVVIOPROCEDURA

PIANO ATTESTATO TRIBUNALE TEMPI

OMOLOGA

BLOCCO AZIONI

CREDITORIQUORUM

PAGAMENTO DISSENZIENTI/

ESTRANEI

CONTRATTI IN CORSO

TRANSAZIONE FISCALE

Dal deposito domanda con riserva fino alla definitività del

decreto di omologa,

e per periodo esecuzione

Decreto Tribunale, solo

su istanza debitore

50% + 1 dei crediti

Accordo con i singoli creditori

Pagamen-to secondo

piano di tutti i creditori

Accordo con i singoli creditori

Accordo con i singoli creditori

Continuazio-ne; possibilità autorizzazione scioglimento/sospensione

contratti osta-colo

Accordo con i singoli creditori

60% dei crediti Sì

60 gg dalla pubblicazione

(eventualmente anche per fase

trattative)

Entro 120 ggdall’omologa

(o dalla scadenza se successiva)

Secondo l’accordo

NoAccordo con i

singoli creditoriAccordo con i

singoli creditoriAccordo con i

singoli creditoriNo

SìSecondol’accordo

Pagamento secondo piano

di tuttii creditori

60% dei crediti

Dalla pubblicazione

della proposta di accordo + decreto fissazione udienza

per omologa

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