Cpl agricoli e florovivaisti 2004

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CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO DELLA PROVINCIA DI POTENZA L'anno 2004, il giorno 04 del mese di Agosto in Potenza, Tra - La Confagricoltura rappresentata dal presidente Domenico SARACENO, e dal direttore Eugenio TROPEANO - La Federazione Lucana Coldiretti rappresentata dal presidente Silvio ALBERGO, e dal direttore Aniello ASCOLESE - La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Nicola MANFREDELLI , e dal responsabile del dipartimento servizi Donato DISTEFANO - La FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio DI BARI, assistito dalla segreteria. - La FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio LAPADULA, assistito dalla segreteria . - La UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Gerardo NARDIELLO, assistito dalla Segreteria. Si è convenuto è stipulato quanto segue: Relazioni Sindacali Le parti convengono di affidare all'Osservatorio Provinciale costituito con il rinnovo del presente CPL in forma paritetica, l'analisi e l'andamento del settore, in modo da concertare ogni iniziativa necessaria, che possa creare le migliori condizioni , per i lavoratori, le lavoratrici e le stesse aziende, e per la crescita del settore. Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO I1 presente contratto si applica , altresi', alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche- venatorie, ed aziende di allevamenti zootecnici, allevamenti non convenzionali compreso selvaggina, attività ittiche all'agricoltura, selvicolturali, comrnercializzazione dei prodotti agricoli, manipolazione e conservazione, fornitura servizi ad enti pubblici. Art. 2 DECORRENZA E DURATA I1 presente contratto decorre dal 01:08.2004 e scadrà il 3 1.12.2007. I1 contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. n

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CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 2004, il giorno 04 del mese di Agosto in Potenza,

Tra

- La Confagricoltura rappresentata dal presidente Domenico SARACENO, e dal direttore Eugenio TROPEANO

- La Federazione Lucana Coldiretti rappresentata dal presidente Silvio ALBERGO, e dal direttore Aniello ASCOLESE

- La Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Nicola MANFREDELLI , e dal responsabile del dipartimento servizi Donato DISTEFANO

- La FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio DI BARI, assistito dalla segreteria.

- La FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio LAPADULA, assistito dalla segreteria .

- La UILA-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Gerardo NARDIELLO, assistito dalla Segreteria.

Si è convenuto è stipulato quanto segue:

Relazioni Sindacali

Le parti convengono di affidare all'Osservatorio Provinciale costituito con il rinnovo del presente CPL in forma paritetica, l'analisi e l'andamento del settore, in modo da concertare ogni iniziativa necessaria, che possa creare le migliori condizioni , per i lavoratori, le lavoratrici e le stesse aziende, e per la crescita del settore.

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO I1 presente contratto si applica , altresi', alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie, ed aziende di allevamenti zootecnici, allevamenti non convenzionali compreso selvaggina, attività ittiche all'agricoltura, selvicolturali, comrnercializzazione dei prodotti agricoli, manipolazione e conservazione, fornitura servizi ad enti pubblici.

Art. 2 DECORRENZA E DURATA I1 presente contratto decorre dal 01:08.2004 e scadrà il 3 1.12.2007. I1 contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

n

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Art. 3 ASSUNZIONI Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti nel CCNL e dalle leggi in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato dovrà essere effettuata per la fase lavorativa e di promuovere stipula di convezioni aziendali.

Art. 4 'RIASSUNZIONE I lavoratori/lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e10 per fasi lavorative (art. 10 del CCNL ); hanno diritto alla riassunzione nella stessa cosi' come previsto all'Art. 18 del CCNL, è si confermano le modalità per l'esercizio di tale diritto indicato nel CPL del 3 1.07.1997.

Art. 5 PART-TIME In relazione a quanto previsto dall'Art. 15 del CCNL viene predisposto un modello per l'attivazione del rapporto di lavoro a Part-Time, ad integrazione della normale assunzione mediante registro d'impresa. Le parti stabiliscono che per le seguenti attività lavorative è possibile assumere OTI a Part-Time con prestazioni di durata non inferiore a quelle previste dall'A.rt.15 del CCNL : Allevamenti, Agriturismo, Florovivaismo, Commercializzazione dei prodotti agricoli.. La durata della prestazione individuale non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

- Per prestazioni settimanali 24 ore - Per prestazioni mensili 72 ore - Per prestazioni annuali 500 ore

Per tutte le altre attività non ricadenti nelle tipologie sopra indicate, le parti si impegnano ad esaminarle ed eventualmente approvarle singolarmente con accordo specifico.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE Gli Operai agricoli sono classificati sulla base di 3 " Aree Professionali "

PRIMA AREA Appartengono a questa prima area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione: lo Livello - ( ex specializzti super ) : operai altamente specializzati che, alle dirette dipendenze dei datori di lavoro o chi per essi, nell'ambito delle direttive impartite, svolgono la propria attività, per l'esecuzione della quale occorrono specifiche conoscenze ed esperienze tecnico-professionali, qualitativamente piiì elevate dell'operaio specializzato, pertanto sono da considerarsi di 1 O livello : - Responsabili coltivazioni - Responsabili allevamenti zootecnici e selvaggina - Casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione del latte )

conduttori di macchine operatrici complesse ~eccanico-elettricista-traiorista Innestatori, potatori, vivaisti Cuoco nelle aziende agridstiche (con diploma Istituto Alberghiero, o elevata esperienza ) Giardinieri Responsabili delle cantine nelle aziende vitivinicole

- ~esbonsabili impianti nelle aziende di acquicoltura - Conduttore-meccanico di autotreni e automezzi

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- Responsabilii alla preparazione di campioni sperimentali che operano nel settore della ricerca

- Aiutanti di laboratorio. 2 O Livello - ( ex specializzati ) Operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 3" livelli, pertanto sono da considerarsi di 2" Livello: - Addetti zootecnici, addetti agli allevamenti di selvaggina - Addetti agli ailevamenti suinicoli ed avicunicoli - Trattorista con patente - Accompagnatore ippico ed addetti scuderia - Guardiacaccia - Cantinieri nelle aziende vitivinicole - Addetti agli allevamenti nelle aziende di acquacoltura - Conduttori di autotreni e automezzi - Conduttori di serre - Spedizionieri - Preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti parassitari

SECONDA AREA

Appartengono a questa seconda area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali " acquisite per pratica o per titolo " ancorché necessitanti di un periodo di prova.

%

lo LIVELLO ( QUALIFICATI SUPER ):

operai in possesso di specifiche e complesse capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che eseguono le proprie mansioni senza responsabilità diretta e di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei 4" livelli, pertanto sono da considerare di 3" Livello:

- conduttori di macchine semoventi semplici; - custodi impianti nelle aziende di acquacoltura, zootecnia, selvaggina; - addetti alla gestione impianti termici;

aiuti innestatori, - addetti alla vendita spacci con responsabilità di cassa e relativo rischio;

2 O LIVELLO ( QUALIFICATI ):

Operai inpossesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di vaiorizzazione della produzione agricola stessa, pertanto sono da considerarsi di 4" Livello: - irrigatori; - addetti ai lavori pesanti o disagiati; - addetti al diserbo, semina, irrorazione semplice a viti o frutteti, potatura in fase di

mantenimento; - aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche; - manutentori strutture e servizi nelle aziende agrituristiche; - addetti zootecnici, addetti allevamenti di selvaggina e nelle aziende faunistiche e venatorie;

addetti alla manutenzione del verde; v antatcte ornamentali;

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- addetti ai sistemi computerizzati ed automatizzati per la mungitura e raccolta del latte; - magazzinieri - accompagnatori in riserve di caccia; - camerieri negli agriturismi ed addetti ai servizi vari;

TERZA AREA

Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

lo LIVELLO ( COMUNI ):

operai in grado di eseguire lavori generici che non richiedono specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico-pratiche, pertanto sono da considerarsi di 5" Livello:

- addetti alla zappatura; - addetti al dirado; - addetti all'imbottigliamento e lavori generici; - addetti alla pulizia e lavori generici nelle aziende agrituristiche ed allevamenti vari; - addetti al carico e scarico;

addetti alla falciatura manuale; addetti alla semina manuale,

- addetti alla preparazione di semplici razioni alimentari; - frantoiani - pastori - addetti unicamente per la raccolta dei prodotti agricoli.

2OLIVELLO (ex art.54

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori non professionalizzati, alla prima esperienza lavorativa, e addetti alle operazioni di raccolta.

ART. 7 RETRIBUZIONI

Le parti concordano che agli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Potenza, a decorrere dal 0 1 Agosto 2004, i salari Provinciali saranno aumentati nella misura del 5.5 %, per tutti i profili

Dal O1 Agosto 2004 incremento del 3 % Dal 01 Dicembre 2005 incremento del 2.5 %

Le voci retributive Provinciali, ad esclusione del TFR e del Terzo Elemento, restano conglobate in un'unica voce " Salario Provinciale ".

ART. 8 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere. Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordato a livello aziendale con le

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Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne. E' possibile prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

ART. 9 CONVENZIONI PER IL TRASPORTO

Al fine di poter beneficiare del concorso per il finanziamento per il trasporto dei lavoratori agricoli, le aziende in base a quanto previsto dalla legge 608196 e dalla delibera del CiU di Basilicata del 05/06/97 n. 34, le parti concordano di attivare su tutto il territorio provinciale convenzioni per programmare flussi rilevanti di manodopera stagionale agricolo.

ART. 10 OSSERVATORIO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Al fine di sviluppare più strette e positive relazioni bilaterali, nell'ambito del rinnovo del CPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza, le parti concordano di costituire a norma di legge entro 6 mesi dalla stipula del presente CPL in forma paritetica l'Osservatorio Provinciale per l'agricoltura della Provincia di Potenza. L'Osservatorio Provinciale avrà i seguenti scopi:

studiare e monitorare le problematiche connesse con l'intero settore; i fabbisogni di formazione professionale; studiare soluzioni con l'obiettivo di armonizzare la domanda e l'offerta di lavoro; l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali e dei loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale; lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone montane e svantaggiate; la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica; Studiare le soluzioni per ricercare opportunità di inserimento per i lavoratori appartenenti alle categorie deboli; valutare le prestazioni offerte dalla cassa EXTRA-LEGEM; stabilire rapporti di collaborazione con gli istituti tecnici e professionali, con le facoltà universitarie e centri di ricerca della regione Basilicata, per meglio valorizzare l'intero settore agricolo, monitorare le criticità relative alla sicurezza ed alla salute del settore ed elaborare programmi di informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS.

ART.ll LAVORATORI MIGRANTI

L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti. Dove non è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e l'azienda non è in grado di fornire un adeguato mezzo di trasporto, ai lavoratori per recarsi dalla località di residenza all'azienda è riconosciuta una indennità chilometrica in aggiunta al salario di :

dakm 4 a k m 12 € 1.5 dakm 12a lan 20 € 2

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ART. 12 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE .

Le norme contenute dal presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori , già previste dai contratti Provinciali precedenti e dalle leggi vigenti.

ART. 13 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme del presente contratto' sono operanti su tutto il territorio Provinciale e la loro efficacia impegna in egual modo le parti contraenti delle 0O.PP. e delle 0O.SS.

FLAI-CGIL

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IPOTESMNTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

n L'anno 2001 il giorno l 1 del mese di luglio presso la sede della Confagricoltura di Potenza

TRA

- Confagricoltura Potenza,

- Federazione Lucana Coltivatori Diretti

- Confederazione italiana Agricoltura.

E '

- FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL

Art.1 Oggetto del contratto.

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli, singoli ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate. Il contratto si applica altresì alle imprese che svolgono 'lavori di sistemazioni e manutenzioni di verde pubblico e privato, nonché attività agrituristiche e faunistico- venatorie.

Art. 2 Decorrenza e durata.

Il presente CPL ha decorrenza dal 1/7/2000 e scade il 31/12/2003. 11 contratto va disdettato da bandelle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà

to di anno in anno. o conserverà la sua efficacia

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. .

Art. 3 ~S!SERVATORIQ P R O M N C U

Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osseivatorio che svolge le seguenti fwzioni, di controllo e indirho e di p~~gxtmmuione:

definire le azioni comuni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo; 'l

6 sviluppo de l l~ politiche attive del lavoro agricolo con particolare riferimento alla A '4 for&one e riqualificazione professionale; esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupanònali con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, impegnare la Regione e per quanto di mrnpetenra le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per agricoltura; stabilire rapporti con i servizi per l'impiego per consentire aIle parti sociali di avere conoscenza di tutte le informazioni utili in ordine al mercato del lavoro con particolare riguardo ai flussi migratori e immigratori; consentire il pieno esercizio del diritto alla riassunzione;

4 monitoraggio ~ull'utilizzo dei lavoratori extra-comunitari; esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in f o r a ed in applicaione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le ev@mìli vertenze demandate dalle O r g ~ ~ i o n i sindacali;

BOZZA CPL v- POTENZA .

esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.

In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti 17evenhiaIe fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione

L ' professionali deUa manodopera, perché I'Osseniatono prospetti agli organi pubblici .

' .. competenti I'attuazione dei corsi necessari. L , I, )lf . , L'Osservatorio Provinciale e costituito da un consiglio non Seriore a sei e non superiore a

dodici componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e di lavoratori.

I per quanto ri$iarda il fkuionamento de1l'Osservatorio Provinciale si rimanda ala regolamento di c(ii all'allegato n. 4 del C.C.N.L.

- 4 4 . t l - -

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Art: 4 Assunzioni

Fermo restando quanto previsto dalle normative del CCNL e dalle leggi vigenti in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato dovrà essere effettuata per la fase lavorativa. e di promuovere stipula di convenzioni aziendali in base aall'art. 17 della legge 56/87 per fase di lavoro multiple e successive modificazioni delle norme sul collocamento.

Art. 5 Formazione

Le parti concordano un costante impegno per la formazione professionale e corsi di aggiornamento le cui ore impegnate saranno a tutti gli effetti retribuite ai lavoratori.

Art, 6 Riassunzioni

Riferimento art. 9 CPL 31.07.97 e successive modificazioni

Art. 7 Lavoratori migranti

Dove non è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e l'azienda non è in grado di fornire un adeguato mezzo di trasporto ai lavoratori per recarsi dalla località di residenza all'azienda è riconosciuta una indennità Km i aggiunta al salario di ;

Art. 8 Classificazione

La nuova classificazione, in base all'art. 26 del CCNL viene suddivisa in tre aree di appartenenza:

I Area

Il Aree

Il1 Area

Specializzato Super Specializzato

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Art. 9 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere

Art,l O Salario

Le parti concordano che agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di potenza sarà corrisposto un aumento salariale cosi ripartito:

dal l luglio 2000 un incremento del 1,5%

dal l luglio 2001 un incremento del 1'5%

N.B. per il biennio 98/99 viene recuperata la differenza fra l'inflazione programmata e

quella reale pari al 2.7%.. Per quanto concerne il COMUNE "6" gli aumenti contrattuali sono definiti come da tabella allegata.

Art. l l Integrazioni trattamento malattia e infortunio

Applicaziorii dell1art158 del CCNL in relazione all'integrazione salariale corrisposta dalla Cassa Extra Legem per la malattia e l'infortunio agli OTD e OTI. Le parti si impegnano a definire nuovi criteri di funzionalità e gestione della cassa extra- legem.

Art.12 RSA RSU RLS

Le elezioni delle suddette avverranno in ottemperanza degli accordi e delle norme vigenti.

Art. 13 Contributo Assistenza Contrattuale

Lo stesso sarà definito in base alle convenzioni già sottoscritte fra le parti.

ART. 14 Condizioni di miglior favore

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condi C ioni di miglior favore er i lavoratori, previste dai leggi

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ART. 15 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

Art. 7 CPL 31.07.97 integrazione art.3 Considerare comma 3 art. 63 legge finanziaria 2000 Art. 88 CCNL Legge 608196 Legge 196197 Legge 448196

Le parti definiranno le modalità di applicazione. I contratti di riallineamento saranno siglati congiuntamente dalle parti contraenti del presente CPL, e a scadenze da definire nell'Osservatorio Provinciale si verificherà l'andamento

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ALLEGATO 1 - Tabella Comune "B"