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COVID-19 Sostegno alla liquidità per le imprese

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COVID-19Sostegno alla liquidità per

le imprese

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DDDIl r:

Il D.L. 23 dell’ 8 aprile 2020 (il «Decreto Liquidità») reca una serie di misure a sostegno della liquidità delleimprese danneggiate dall’emergenza del COVID 19 che integrano e sostituiscono alcuni interventi già previsti dalD.L. 18 del 17 marzo 2020 (il «Decreto Cura Italia»).Il Governo ha inteso fornire supporto alla liquidità delle imprese mediante lo strumento delle garanziegovernative sui prestiti bancari.L’accesso a tali garanzie ai soggetti danneggiati dall’emergenza sanitaria è previsto attraverso::

• la concessione di garanzie da parte di Sace S.p.A («SACE») disciplinato dall’art. 1 (Misure temporanee per ilsostegno alla liquidità delle imprese) del Decreto Liquidità, e

• la concessione di garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia del Ministero dello sviluppo economicoistituito con la Legge n 662/96 (il «Fondo») disciplinato dall’art 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) delDecreto Liquidità.

Deve rilevarsi preliminarmente che lo strumento della garanzia di SACE è rivolto ad imprese di maggioridimensioni ed a PMI che abbiano esaurito i limiti di accessibilità alla garanzia del Fondo, che è invece dedicata amicro, piccole e medie imprese (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superaEuro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni), imprese con un numero didipendenti non superiore a 499, nonché esercenti arti o professioni.

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Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 del Decreto Liquidità)

Garante: SACE

Durata degli interventi:La garanzia può essere concessa entro il 31 dicembre 2020.

La garanzia:E’ prevista la concessione da parte di SACE di garanzie irrevocabili e a prima richiesta in favore di banche,istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, perfinanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19 (diverse dallebanche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito).

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Condizioni per la concessione della garanzia:

• La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di massimo 24 mesi. La garanzia è emessa per nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, e copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;

• La garanzia è usufruibile da parte di imprese beneficiarie che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle «imprese in difficoltà» e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

• La garanzia è rilasciata con riferimento a prestiti il cui ammontare massimo non sia superiore al maggiore tra (i) il 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa per il 2019, (ii) il doppio dei costi del personale dell’impresa per il 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio (in caso di impresa costituita dopo il 31 dicembre 2018, si guarderà ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentati e attestati dall’impresa).

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L’importo garantito varia a seconda della dimensione dell’impresa e copre:

(i) il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5 000 dipendenti in Italia e fatturato fino ad Euro 1,5 miliardi;

(ii) l’ 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con fatturato tra Euro 1,5 miliardi e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

(iii) il 70 per cento dell’ importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore ad Euro 5miliardi;

Costo della garanzia

Il rilascio della garanzia prevede, a carico delle imprese, le seguenti commissioni annuali:(i) nel caso di piccole e medie imprese, pari a 25 bps. durante il primo anno, 50 bps. durante il secondo e terzo

anno, 100 bps. durante il quarto, quinto e sesto anno, e (ii) nel caso di imprese diverse dalle piccole e medie imprese, pari a 50 bps. durante il primo anno, 100 bps.

durante il secondo e terzo anno, 200 bps. durante il quarto, quinto e sesto anno.

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Vincoli a carico dell’impresa che beneficia della garanzia :

• l’impegno (anche per ogni altra impresa del medesimo gruppo con sede in Italia) di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

• l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

• l’impegno di destinare il finanziamento garantito al sostentamento dei costi del personale, degli investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Procedura per il rilascio della garanzia:La procedura prevista varia in funzione delle dimensioni dell’impresa richiedente.

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Il Decreto Liquidità, nel sostituire l’art. 49 del Decreto Cura Italia, definisce una serie di interventi a favore dellePMI da parte del Fondo Centrale di Garanzia il quale fornisce una garanzia statale a favore di determinati soggettibeneficiari a fronte di finanziamenti concessi agli stessi da banche, società di leasing e altri intermediarifinanziari autorizzati.

Termine per la concessione delle garanzie:Le misure previste dal decreto si applicano fino al 31 dicembre 2020;

Beneficiari:I soggetti beneficiari delle misure sono:• PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50 milioni oppure il

cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni);• esercenti arti o professioni• imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

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Misure di carattere generale:

Gratuità della garanzia;

Innalzamento dell’ importo massimo garantito per singola impresa da Euro 2 5 a 5 milioni, (la possibilità di accedere alla garanzia è quindi consentita anche a alle imprese che hanno già esaurito il limite massimo di esposizione del Fondo);

Accesso a percentuali di copertura superiori all80% (90% O 100%);

Prevista l’ammissione della garanzia anche:• a favore di beneficiari che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto

finanziatore che siano classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinamenti deteriorati» ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 2008, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020;

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• Prevista l’ammissione della garanzia anche: alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del

concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis della Legge Fallimentare, hanno stipulato accordidi ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o hanno presentato un piano attestato exart. 67, comma 3, let. d) della Legge Fallimentare, purché, alla data di entrata in vigore del DecretoLiquidità, (i) le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe laclassificazione come esposizioni “deteriorate”, (ii) non presentino importi in arretrato successiviall'applicazione delle misure di concessione e (iii) la banca sia convinta che verosimilmente vi sarà ilrimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Viene specificato che ai fini dell’ammissione allagaranzia delle imprese che si trovano nelle citate situazioni, non è necessario che sia trascorso unanno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cuile esposizioni sono state classificate come esposizioni «deteriorate».

Sono, in ogni caso, ESCLUSE le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 2008;

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Misure specifiche

Per la documentazione specifica ed i riferimenti si rimanda al sito di Banca CRS e nello specifico:

Banca CRS per le PMI

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• Ulteriori misure:

• l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;

• per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero e delle attività immobiliari, condurata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500 mila, la possibilità di cumulare la garanzia delFondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore;

• il Decreto Liquidità introduce la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo anche relativamente adoperazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data dipresentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggettofinanziatore dovrà applicare un tasso ridotto e pertanto trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazioneattestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiarioper effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

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