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ORDINANZA sul ricorso 6333-2014 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE DI PALERMO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELO PIETRO RUSSO; - ricorrente principale - contro DI NOTO FILIPPO, LANZETTA ANGELO, COSENTINO SALVATORE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FERNANDO RIZZO; 2019 2577 Civile Ord. Sez. L Num. 21569 Anno 2019 Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 21/08/2019 Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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ORDINANZA

sul ricorso 6333-2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO

GIACCONE DI PALERMO", in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio

dell'avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato CARMELO PIETRO RUSSO;

- ricorrente principale -

contro

DI NOTO FILIPPO, LANZETTA ANGELO, COSENTINO SALVATORE,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall'avvocato FERNANDO RIZZO;

2019

2577

Civile Ord. Sez. L Num. 21569 Anno 2019

Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: TORRICE AMELIA

Data pubblicazione: 21/08/2019

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- controricorrenti -

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

controricorrente - ricorrente incidentale -

contro

DI NOTO FILIPPO, LANZETTA ANGELO, COSENTINO SALVATORE;

- controricorrenti - ricorrenti incidentali -

nonchè contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO

GIACCONE DI PALERMO";

- intimata -

avverso la sentenza n. 2299/2013 della CORTE D'APPELLO

di PALERMO, depositata il 18/11/2013 R.G.N.2570/2011.

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N. R.G. 6333 2014

Fatto

1. Il Tribunale di Palermo aveva accolto, limitatamente al periodo successivo al 1.7.1998,

il ricorso proposto da Di Noto Armando Filippo, Lanzetta Angelo, Cosentino Salvatore, volto al

riconoscimento del diritto all'equiparazione economica agli assistenti tecnici di IX livello, e,

successivamente, al primo livello dirigenziale del personale sanitario in applicazione dell'art. 31

del D.P.R. 20 dicembre 1971 n. 761 del 1979.

2. La Corte di Appello di Palermo, adita con distinti atti di gravame dall'Università degli

Studi di Palermo e dalla Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo (anche

Azienda, di seguito), con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo

grado sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.

3. L'eccezione di mancata impugnazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Università

e dalla Regione, formulata dall'Azienda, era inammissibile perché proposta tardivamente nel

giudizio di primo grado.

4. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dall' Università e dall'Azienda,

era infondata perchè tutti i lavoratori ricorrenti in primo grado erano dipendenti dell'Università

degli Studi di Palermo (che rivestiva il ruolo di datore di lavoro) e prestavano servizio presso

l'Azienda alla quale doveva essere ricondotto il rapporto di servizio.

5. L'eccezione di nullità dei provvedimenti di inquadramento adottati dall'Università in

punto di inquadramento dei lavoratori nella VII ed VIII qualifica funzionale, formulata

dall'Azienda, era inammissibile e infondata. Inammissibile perchè la questione della legittimità

dei provvedimenti di inquadramento adottati prima del 30.6.1998 avrebbe dovuto essere

proposta davanti al Giudice Amministrativo nei prescritti termini decadenziali. Infondata

perchè, non essendo in discussione che i lavoratori svolgessero le mansioni proprie del

"collaboratore tecnico" senza essere impegnati in particolari attività tecniche, l'inquadramento

doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 85 della legge n. 312 del

1980, che aveva previsto per il personale in servizio alla data del 1.7.1979 l'inquadramento ai

fini giuridici ed economici nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte

anche a prescindere dal titolo di studio, salvo il caso in cui il possesso del titolo di studio fosse

richiesto in relazione al particolare tipo di attività tecnica, specialistica, professionale;

entrambe le Amministrazioni avevano omesso di allegare e di provare la insussistenza di vuoti

in organico.

6. La Corte territoriale ha individuato il fondamento del diritto degli originari ricorrenti

all'equiparazione del trattamento economico proprio del personale sanitario nell'art. 1 della

legge 15 maggio 1974 n. 200, nell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella tabella di

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corrispondenza contenuta nel Decreto Interministeriale 9 noveMbre 1982, nel c. 1 dell'art. 53

del CCNL Comparto Sanità quadriennio 1994-1997, nel comma aggiunto allo stesso art. 53 su

autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2006, nell'art. 51 del CCNL

stesso Comparto quadriennio 1998-2001.

7. La Corte territoriale ha ritenuto che anche successivamente all'approvazione, con l'art.

28 del CCNL di Comparto quadriennio 2002-2005 delle nuove tabelle, doveva essere

riconosciuto ai dipendenti universitari "strutturati" presso le Aziende Ospedaliere il

mantenimento del trattamento economico già in godimento. Tanto sul rilievo che la

"perequazione" doveva essere operata in forza dell'Allegato D del Decreto Interministeriale 9

novembre 1982, contenente gli schemi di convenzione tipo previsti dall'art. 31 del D.P.R. n.

761 del 1979.

8. Richiamati i principi affermarti dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n.

6104, n. 6105 del 2012 e n. 8521 e n. 3676 del 2013, ha rilevato che le Amministrazioni

avevano disposto l'equiparazione del personale dell'ottavo livello Universitario (qualifica di

funzionario tecnico-scientifica e socio-sanitaria) al personale di nono livello anziché al decimo

livello e, successivamente alla figura del dirigente sanitario, in difformità rispetto ai parametri

ministeriali aventi efficacia vincolante,

9. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che agli originari ricorrenti spettasse anche la

retribuzione minima di posizione (parte fissa e parte variabile) riconosciuta ai dirigenti del

settore sanitario. Tanto sul rilievo che detta indennità costituisce una delle componenti

strutturali del trattamento retributivo fondamentale dei dirigenti sanitari ex art. 35 del CCNL di

comparto e non è legata all'effettivo svolgimento dell'incarico dirigenziale ma al solo

inquadramento nel ruolo.

10. Avverso questa sentenza l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi al quale hanno resistito

con controricorso Di Noto Filippo, Lanzetta Angelo e Cosentino Salvatore. L'Università degli

Studi di Palermo ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un

unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso Di Noto Filippo, Lanzetta Angelo e

Cosentino Salvatore. Questi ultimi hanno depositato memoria.

Motivi della Decisione

Sintesi dei motivi del ricorso principale

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa

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pronuncia. Sostiene che la Corte territoriale nell'affermare la legittimazione passiva di essa

ricorrente non aveva considerato che essa Azienda aveva assunto la personalità giuridica

distinta da quella dell'Università degli Studi di Palermo solo successivamente al 26.4.2000,

data della sua istituzione ad opera del decreto rettorale del 26.4.2000 n. 264 ai sensi dell'art.

2 del D. Lgs. n. 517 del 1999.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento per

omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., e "conseguenziali refluenze" sui limiti

della giurisdizione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c.; omessa applicazione dei protocolli di

intesa sottoscritti dall' Università degli Studi di Palermo e dalla Regione Siciliana ai sensi del D.

Lgs. n. 517 del 1999.

13. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'eccezione di

omessa impugnazione dei Protocolli di Intesa Università Regione e assume che questa

eccezione mirava in realtà a negare la giurisdizione del giudice ordinario, questione comunque

rilevabile di ufficio. Deduce che i citati Protocolli di Intesa sono atti di macroorganizzazione e

che hanno natura di atti normativi in quanto tali conoscibili dal giudice secondo il principio "iura

novit curia".

14. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro

collettivi . Omessa applicazione , sotto diverso profilo , del protocollo di Intesa tra l'Università

degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana e violazione e falsa applicazione dell'art. 31 dei

D.P.R. n. 761 del 1979.

15. Assume che l'art. 28 del CCNL quadriennio 2002 -2005 non potrebbe essere letto

prescindendo del tutto dai Protocolli di Intesa Università-Regione perchè questi costituiscono,

ai sensi del D. Lgs. n 616 del 1999, la fonte cui ricondurre la disciplina delle organizzazioni

delle Aziende, ivi compresi gli aspetti inerenti alla utilizzazione del personale, docente e non

docente.

16. Sostiene, inoltre, richiamando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n.

19190 del 2013, che l'equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, non è

automatica e che non sarebbe sufficiente la qualifica universitaria posseduta occorrendo, di

contro, accertare lo svolgimento di fatto delle mansioni proprie della qualifica ritenuta

equivalente e il possesso del titolo di studio richiesto

17. Con il Quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 e n. 3,

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e

controverso del giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla

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domanda riconvenzionale proposta da essa ricorrente in ordine alla nullità e/o all'annullamento

ovvero alla disapplicazione degli atti di inquadramento dell'Università.

18. Assume che essa Azienda è estranea ai provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche

e di progressione verticali perchè attengono al rapporto di lavoro tra gli odierni controricorrenti

e l'Università. Da siffatta premessa la ricorrente trae la conseguenza che la legittimità

dell'inquadramento deve essere accertata con riguardo alle regole che li disciplinano, rispetto

alle quali non avrebbe alcuna influenza l'attribuzione della indennità perequativa di cui all'art.

31 del D.P.R. n. 761 del 1979 gravante economicamente su essa Azienda, legittimata a

verificarne in giudizio la legittimità e ad accertare la ínconfigurabilità di alcun ritardo in ordine

alla loro impugnazione. Sostiene che l'impugnazione non sarebbe stata possibile perchè al

momento della loro adozigne essa Azienda non era ancora costituita. Afferma che la Corte

territoriale avrebbe omesso di pronunciare in ordine a detta questione.

19. Deduce, inoltre, che gli inquadramenti sono illegittimi perchè gli odierni controricorrenti

non posseggono il titolo di studio (diploma di laurea), non avevano partecipato ad alcuna

procedura concorsuale per il passaggio nella qualifica dirigenziale (fascia superiore a quella . di

appartenenza). Addebita alla Corte territoriale di non avere compiuto alcun accertamento

officioso in ordine alla carenza dei posti in organico e deduce che la mancanza di posti in

organico determina la nullità dei provvedimenti di inquadramento.

Sintesi del motivo del ricorso incidentale

20. L'Università degli Studi di Palermo con l'unico motivo denuncia falsa applicazione

dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 in relazione agli artt. 35 e 40 del CCNL Comparto

Dirigenti non medici della Sanità quadriennio 1998-2001 e dell'art. 33 del CCNL medesimo

comparto quadriennio 2002-2005. Sostiene, richiamando i principi affermati da questa Corte

nelle sentenze n. 6104 del 2012, n. 6105 del 2012 e n. 12908 del 2013 che, diversamente da

quanto statuito nella sentenza impugnata, la retribuzione di posizione minima, nelle sue

componenti fissa e variabile, non va ricompresa nella indennità di perequazione.

Esame dei motivi del ricorso principale

21. Il primo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza vizio di omessa

pronuncia perchè la Corte territoriale, come evidenziato nel p. 4 di questa sentenza, ha

esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione dell'Azienda e l'ha correttamente rigettata in

conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 8521 del

2012.

22. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla Corte territoriale vizio di

violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 517 del 1999 sul rilievo della avvenuta istituzione di essa

Azienda Ospedaliera Universitaria solo con decreto rettorale del 26.4.2000 n. 264 perchè del

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tutto estraneo al perimetro del mezzo impugnatorio azionato e perchè nel motivo non si

ricostruiscono le vicissitudini relative all'Azienda Ospedaliera e non si offre alcun elemento per

escludere che l'attuale Azienda ricorrente non fosse tenuta a rispondere per i rapporti lavorativi

di cui si discute presso la medesima struttura ospedaliera.

23. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata omessa pronuncia sulla

eccezione di mancata impugnazione dei Protocolli di Intesa Regione-Università perchè, come

evidenziato nel punto 3 di questa sentenza, questa eccezione è stata esaminata dalla Corte

territoriale, la quale l'ha ritenuta inammissibile perché formulata tardivamente nel giudizio di

primo grado (solo nella memoria conclusiva del giudizio di primo grado).

24. Vanno disattese le ulteriori argomentazioni difensive svolte con riguardo alla dedotta

superabilità della tardività della eccezione in ragione della sua "refluenza" sulla questione di

giurisdizione che la ricorrente assume rilevabile di ufficio.

25. Va osservato che non risulta chiarita la ragione per la quale, in assenza di censure

formulate nel giudizio di appello, in ordine alla statuizione del giudice di primo grado

affermativa della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo

successivo al 30.6.1998, la dedotta "refluenza" avrebbe potuto giovare alla ricorrenté ed

evitare la pronuncia di inammissibilità per tardività della sua eccezione. Le prospettazioni

difensive della ricorrente, d'altro canto, nel ricorso non sono sviluppate per negare la

giurisdizione del Giudice ordinario e non si confrontano col fatto che la domanda degli odierni

controricorrenti era diretta al riconoscimento di differenze di retribuzione in conseguenza

dell'equiparazione al personale del ruolo sanitario (cd. indennità di equiparazione) e in tali

termini, peraltro, la domanda è stata qualificata nella decisione qui impugnata. Non rilevano,

pertanto, in via diretta, i Protocolli di intesa e gli atti di inquadramento precedenti, poiché il

fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione si identifica, per quanto di seguito più

diffusamente si osserva, nel possesso - incontestato - di una certa qualifica, corrispondente al

profilo professionale del ruolo del S.S.N. (cfr. Cass. SSUU 6104/2012, 6105/2012)

26. Il terzo ed il quarto motivo da esaminarsi congiuntamente, per l'oggettiva connessione

delle argomentazioni difensive esposte a corredo di ciascuno dei motivi, devono essere rigettati

alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte nelle sentenze Cass. Sez. Un.,

6104/2012, 6105/2012, 8521/2012, 17928/2013, 14799/2016, 9279/2016; Cass.

16350/2015, 10629/2015, 1078/2015, 5325/2014, 12908/2013.

27. Il tenore delle prospettazioni . difensive rendono opportuno ribadire, quanto già

affermato da questa Corte nelle sentenze richiamate nel punto 27 di questa sentenza:

28. A) la normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del 1979 non recava una disciplina

specifica circa i criteri di commisurazione dell'indennità - se non il principio di equiparare il

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trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari

funzioni, mansioni e anzianità - demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite

tabelle tale compito (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4); "conclusione obbligata è

dunque che la equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato "D" del D.I. 9 novembre

1982", da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di

discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità;

29. B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e

mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base

all'inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili

professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24

settembre 1981;

30. C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale

suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al quale il personale

universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di

collaboratore e funzionano tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di

studio;

31. D) risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. -

con l'intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 - o dal 1986 - a seguito della L. n. 23 del 1986 che

ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del

personale USL succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non

può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di

perequazione in parola;

32. E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle

qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta limiti di

durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo.

33. Quanto all'efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta

disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle

pubbliche amministrazione, le Sezioni Unite di questa Corte, sulla base di un analitico esame di

tali fonti collettive, ha sancito che il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 ha continuato a trovare

applicazione, nelle more dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle

corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie

convenzionate e quello del personale del S.S.N., e che sono state "conservate le indennità di

perequazione in godimento e le collocazioni in essere".

34. Solo con il CCNL del comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005, il

personale in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie è stato individuato per fasce

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secondo una specifica tabella che per ogni inquadramento del personale universitario identifica

l'equivalenza di posizione economica nel S.S.N. secondo i profili professionali riscontrabili in

esso (art. 28).

35. E' stato anche precisato che l'equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido ma

bensì dinamico e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del

personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi (Cass. S.U. n. 8521 del 2012, n.

9279/2016).

36. Il Collegio condivide tale impianto argomentativo, da intendersi richiamato, nella sua

compiutezza ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ, già ribadito da questa Corte nelle sentenze nn.

8357, 8356, 8355, 7826, 7825, 7824 pronunciate all'udienza dell' 8.11.2017, relative a ricorsi

analoghi proposti dalle medesime amministrazioni oggi rispettivamente ricorrente principale e

ricorrente incidentale.

37. Una volta che l'interpretazione della "regula iuris" è stata enunciata con l'intervento

nomofilattico della Corte regolatrice e tanto più se affermata rispetto ad analoghe pretese di

lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, essa "ha anche vocazione di stabilità,

innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del

diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU.

n. 15144 del 2011).

38. Il rafforzamento della funzione nomofilattica, attuato con strumenti processuali diretti a

consolidare la "uniforme interpretazione della legge", rappresenta, sul piano dei principi

costituzionali, da una parte una più piena realizzazione del principio di eguaglianza (art. 3

Cost., comma 1) e d'altra parte indirettamente favorisce anche la ragionevole durata del

processo (art. 111 Cost., comma 2), perché è proprio la certezza del diritto e l'affidamento

sulla tendenziale stabilità dei principi di diritto a rappresentare un forte argine deflativo del

contenzioso. In sintesi, il principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto soltanto alla

legge - e non ai precedenti - è necessariamente bilanciato dal principio di eguaglianza, che

vuole tutti uguali davanti alla legge, coniugato con il principio della "unità del diritto oggettivo

nazionale" (art. 65 Ord. Giud.).

39. Ciò posto va rilevato che è incontestato che, in difformità rispetto ai parametri

ministeriali, le Amministrazioni avevano disposto l'equiparazione del personale dell'ottavo

livello Universitario (qualifica di funzionario tecnico-scientifica e socio-sanitaria) al personale di

nono livello anziché al decimo livello (successivamente figura del dirigente non medico).

40. La Corte territoriale ha, quindi, deciso la controversia al suo esame conformemente ai

principi affermati da questa Corte nelle sentenze richiamate nei punti 26 e 36 di questa

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41. Anche la questione relativa al mancato possesso del titolo di studio richiesto per

l'esercizio delle funzioni richieste (terzo e quarto motivo) è stata risolta dalla Corte territoriale

in conformità ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, come sopra

osservato, ai fini dell'indennità di equiparazione sono determinanti la qualifica riconosciuta

presso l'Università e la richiamata tabella di equiparazione allegato D al D.I. 9.1.1982

indipendentemente dal possesso di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata

(Cass. SSUU 14799/2016; Cass. 8357, 8356, 8355, 7826, 7825, 7824 del 2018).

42. A questi principi il Collegio ritiene di dare continuità non ritenendo condivisibile il

difforme principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 19190 del 2013, rimasta isolata

ed esplicitamente superata dalle successive sentenze sopra richiamate perchè, come già

chiarito, le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese

nella qualifica professionale di appartenenza - poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni

proprie di determinate qualifiche.

43. Le censure (quarto motivo) correlate alla dedotta nullità degli inquadramenti per

mancanza di vuoti di organico e per mancato espletamento della procedura concorsuale sono

infondate perchè muovono dall'erronea premessa che gli inquadramenti del personale in

servizio presso l'Azienda abbiano realizzato una sorta di "scivolamento" verso l'alto da una

categoria professionale all'altra, laddove nella fattispecie in esame non viene in rilevo una

questione di inquadramento in senso tecnico, ma la applicazione di un sistema perequativo

meramente economico che trova titolo e regolazione nelle fonti legali e negoziali richiamate nei

punti da 29 a 32 di questa sentenza.

44. Risultano, di conseguenza, prive di pregio le eccezioni di illegittimità costituzionale

formulate con riguardo all'art. 97 della Costituzione.

Esame del ricorso incidentale

45. Preliminarmente va rilevato che, pur non contenendo l'intestazione del ricorso alcun

dato testuale che lo qualifichi come incidentale, nondimeno il suo contenuto • inequivoco

consente di ritenere che si tratti di ricorso incidentale, ai sensi e -per gli effetti della

disposizione contenuta nell'art. 371 c.p.c. L'Università non si è infatti limitata a contraddire al

ricorso ma ha formulato a sua volta in maniera chiara ed esplicita censure nei confronti della

medesima sentenza già oggetto del ricorso principale. Tale, d'altra parte, è stato considerato

dagli odierni controricorrenti che hanno resistito con controricorso svolgendo compiuto difese

in relazione al motivo di censura formulato nel ricorso incidentale.

46. Va al riguardo osservato che il ricorso per cassazione, al pari di ogni altro atto

processuale, deve essere interpretato in base alla sua complessiva formulazione, al fine di

desumerne la effettiva volontà espressa dalla parte, atteso che, in forza del principio generale

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della libertà di forma, deve escludersi che possono assumere efficacia decisiva o prevalente

determinante indicazioni, sol perché incluse, ovvero escluse, nella parte dell'atto (quale nella

specie l'intestazione) destinata di solito a contenerle, quando esse risultino, in concreto e

logicamente compatibili con il raggiunto accertamento circa la specifica portata e funzione

dell'atto (Cass. SSUU 25045/2016; Cass. 20454/2005).

47. Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso

incidentale, formulata, inammissibilmente dai lavoratori solo in sede di memoria ex art. 380 -

bis. 1, in quanto non emerge dagli atti che fosse incontestata la circostanza che ai medesimi

non fosse stato attribuito un incarico dirigenziale.

48. Tanto precisato, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.

9279 del 2016 , chiamate a comporre il contrasto, evidenziato con l'ordinanza interlocutoria 8

maggio 2015 n. 9388 della Sezione Lavoro in relazione alla questione relativa al computo della

retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria (cosiddetta "indennità dirigenziale")

nell'indennità perequativa ex art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 spettante al personale

universitario, hanno affermato che "l'indennità di perequazione spettante al personale

universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della I.

n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario

non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri

o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra

l'originario VIII livello di cui alla I. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX

livello, poi divenuto 10 livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere

automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto

sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un

incarico direttivo".

49. Le Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 9279 del 2016 (cfr. punti da 35 a 37)

hanno ricostruito il quadro normativo di fonte legale e contrattuale e hanno rilevato che il

CCNL dell'area della dirigenza per il personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale,

tecnica ed amministrativa del S.S.N. del 5.12.1996 per il quadriennio normativo 1994-1997, al

pari del CCNL 8 giugno 2000 (area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed

amministrativa del servizio sanitario nazionale per il quadriennio 1998 - 2001), con I 'art. 53

del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e l'art. 40 del c.c.n.l. 8 giugno 2000), hanno correlato la

retribuzione di posizione dei dirigenti all' incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente.

50. Nella sentenza innanzi richiamata è stato attribuito rilievo alla piena coerenza delle

disposizioni di fonte pattizia col quarto comma dell'art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, che vincola

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la corresponsione dell'indennità De Maria, all'equiparazione del personale universitario a quello

del SSN, a parità dì mansioni, funzioni e anzianità.

51. E' stato precisato che l'intento perequativo del trattamento economico del personale

universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la "ratio legis" dell'art. 31

e che viene realizzato con la previsione dì una indennità (appunto perequativa) che fa

riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in

modo sostanzialmente automatico, trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle

componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono

direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in

correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale.

52. Alla sentenza delle SSUU n. 9279 del 2016 si è uniformata la successiva giurisprudenza

di questa Corte (Cass. nn. 8357, 8356, 8355, 7826, 7825,7824 del 2018, 20771/2018,

4631/2018, 20771/2018).

53. Questo Collegio condivide l'impianto argomentativo delle decisioni innanzi citate, da

intendersi richiamato, nella sua compiutezza ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ, sulle quali non

incidono le prospettazioni difensive sviluppate dai lavoratori nella memoria ex art. 380 - bis.1

e sulla "regula iuris" ivi enunciata sulla scorta dell'esame compiuto dell'intero quadro

normativo di fonte legale e contrattuale che disciplina la materia in esame, regola enunciata

con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice ( cfr. punti da 37 a 38 di questa sentenza)

con riguardo ad analoghe pretese di lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

54. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto richiamato nel

punto 49 di questa sentenza perchè ha ritenuto che l'indennità perequativa di cui all'art. 31

D.P.R. n. 761 del 2001 debba essere calcolata inserendo nel calcolo del trattamento economico

complessivo dei dirigenti di primo livello del personale non medico dipendente dal SSN - che

costituisce il parametro di determinazione dell'ammontare dell'indennità perequativa spettante

ai dipendenti dell'università - anche l'indennità di posizione il cui ammontare sarebbe, quindi,

dovuto a questi ultimi automaticamente a prescindere dal conferimento di un incarico

dirigenziale.

55. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve essere rigettato il ricorso principale ed

accolto il ricorso incidentale.

56. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in relazione al ricorso accolto e

la causa va rinviata alla Corte di Appello di Appello di Roma che farà applicazione del seguente

principio diritto principio di diritto: "L'indennità di perequazione spettante al personale

universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della I.

n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario

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onario Giudiziario • anni R ' IP

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non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri

o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra

l'originario VIII livello di cui alla I. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX

livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere

automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto

sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un

incarico direttivo" e dovrà provvedere anche in ordine alle spese di legittimità.

57. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte,

Rigetta il ricorso principale

Accoglie il ricorso incidentale

Cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di

Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

art. 13

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 9 luglio 2019

Il President ensore

A.

REMO: CASS"WCia p

Sealone~i/040

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