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CORTE DEI CONTI COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI
REFERTO AI PRESIDENTI DELLE CAMERE SUI
CONSUNTIVI DELLE SPESE E SUI RELATIVI
FINANZIAMENTI RIGUARDANTI LE FORMAZIONI
POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO LA CAMPAGNA
PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9-10 APRILE 2006
(Art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515)
CORTE DEI CONTI COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI
COMPONENTI: Consigliere Ugo REPPUCCI Consigliere Maurizio TOCCA Consigliere Renzo DI LUCA COLLABORATORI: Francesco GUARENTE Augusto PIACENTINI Filippo ARIOTI Michele DEL BUONO Rossella BLASI Cinzia LAUSI Antonella BIANCHI
Indice PREMESSA.................................................................................................................... 9 CAPITOLO I................................................................................................................ 11
PARTE GENERALE............................................................................................. 11 LE NOVITA’ LEGISLATIVE .............................................................................. 13
CAPITOLO II .............................................................................................................. 15 IL CONSUNTIVO DI SPESA .............................................................................. 15 1. I soggetti passivi ................................................................................................ 17 2. Il termine per la presentazione........................................................................... 22 3. Il contenuto ........................................................................................................ 26 4. Le dichiarazioni negative................................................................................... 27 5. I consuntivi promiscui........................................................................................ 28
CAPITOLO III............................................................................................................. 31 L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ......................................................................... 31 1. La natura giuridica ............................................................................................. 33 2. I limiti temporali del controllo........................................................................... 35 3. Lo svolgimento del controllo ............................................................................. 37 4. I poteri istruttori del Collegio ............................................................................ 39 5. Il potere sanzionatorio........................................................................................ 41 6. La trasmissione di atti ad altre autorità .............................................................. 48 7. Il referto ............................................................................................................. 49
CAPITOLO IV............................................................................................................. 51 LE PRINCIPALI QUESTIONI INTERPRETATIVE........................................... 51 1. La riferibilità della spesa.................................................................................... 53 2. L’ammissibilità delle spese rendicontate ...........................................................54 3. La verifica dei conti dei partiti esclusi dal contributo........................................ 61 4. Il limite massimo di spesa.................................................................................. 62 5. Le spese forfettarie............................................................................................. 66 6. Il corredo documentale ...................................................................................... 69 7. Il finanziamento pubblico .................................................................................. 70 8. Il finanziamento esterno e l’autofinanziamento................................................. 75 9. La documentazione dei finanziamenti ............................................................... 79
CAPITOLO V .............................................................................................................. 83 PARTE SPECIALE ............................................................................................... 83
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA............................................................. 85 ALLEANZA NAZIONALE ...................................................................................... 87 ALLEANZA SICILIANA ......................................................................................... 91 ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO ............................. 95 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI............................................................... 97 AMARE L’ITALIA ................................................................................................. 101 AMBIENTA-LISTA................................................................................................ 105 ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA ................................................ 107 AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE........................................................... 111 CASA DELLE LIBERTA’ ...................................................................................... 113 DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA MARGHERITA............................................. 117 DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI ..................................................................... 121 DEMOCRATICI DI SINISTRA.............................................................................. 123 DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI ....................................................... 127 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ........................................................................ 131
DIE FREIHEITLICHEN ......................................................................................... 135 DIMENSIONE CHRISTIANA ............................................................................... 139 FEDERAZIONE DEI VERDI .................................................................................141 FIAMMA TRICOLORE.......................................................................................... 145 FORZA ITALIA ...................................................................................................... 149 FORZA ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE..................................................... 153 FORZA ROMA ....................................................................................................... 155 I SOCIALISTI ......................................................................................................... 157 INSIEME CON L’UNIONE.................................................................................... 161 IRS ........................................................................................................................... 165 ITALIA MODERATA............................................................................................. 169 LA ROSA NEL PUGNO......................................................................................... 171 L’ALTRA SICILIA PER IL SUD ........................................................................... 175 LEGA NORD........................................................................................................... 177 LEGA NORD VALLEE D’AOSTE........................................................................ 183 LEGA SUD.............................................................................................................. 185 LIGA FRONTE VENETO ...................................................................................... 187 LISTA CONSUMATORI........................................................................................ 191 L’ULIVO ................................................................................................................. 193 L’UNIONE .............................................................................................................. 197 L’UNIONE SVP ...................................................................................................... 201 MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO-NOI SICILIANI ......................... 203 MOVIMENTO IDEA SOCIALE RAUTI............................................................... 207 MOVIMENTO TRIVENETO ................................................................................. 209 NO EURO................................................................................................................ 213 NUOVA SICILIA.................................................................................................... 215 NUOVO M.S.I. ........................................................................................................ 217 PARTITO COMUNISTA MARXISTA - LENINISTA.......................................... 219 PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO ........................................................ 223 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI ............................................................... 225 PARTITO DONNE D’EUROPA ............................................................................ 229 PARTITO LIBERALE ITALIANO ........................................................................ 231 PARTITO PENSIONATI ........................................................................................ 233 PARTITO SARDO D’AZIONE.............................................................................. 237 PATTO CRISTIANO ESTESO............................................................................... 239 PATTO PER LA SICILIA....................................................................................... 241 PENSIONATI UNITI .............................................................................................. 243 PENSIONI & LAVORO.......................................................................................... 245 PER IL SUD ............................................................................................................ 249 PER L’ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA ............................................. 251 PRI ........................................................................................................................... 255 PROGETTO NORD EST ........................................................................................ 259 PSDI......................................................................................................................... 263 REPUBBLICANI EUROPEI................................................................................... 265 RIFONDAZIONE COMUNISTA........................................................................... 269 RIFORMATORI LIBERALI................................................................................... 273 SARDIGNA NATZIONE........................................................................................ 277 SOLIDARIETA’...................................................................................................... 281 S.O.S. ITALIA......................................................................................................... 283 SVP .......................................................................................................................... 287
TERZO POLO ......................................................................................................... 291 UDC ......................................................................................................................... 293 UDEUR POPOLARI ............................................................................................... 297 UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE.......................................................... 303 UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA .............................................................. 305 USEI......................................................................................................................... 307 VALLEE D’AOSTE................................................................................................ 309
APPENDICE .............................................................................................................. 313
PREMESSA
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e concerne i risultati dei controlli
eseguiti sui consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e
gruppi di candidati nella campagna per le elezioni alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006 e sulle relative fonti di
finanziamento.
Va premesso che i suddetti controlli sono stati eseguiti in stretta
osservanza della normativa recata dall’anzidetta legge 515/1993 e dalle
disposizioni successivamente emanate, onde la presente relazione si
mantiene nei limiti di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di
regolarità documentale.
Ai fini di una migliore comprensione dei risultati del controllo, si è
ritenuto opportuno far precedere l’esposizione dei dati finali da alcune
considerazioni di ordine generale.
Nel complesso, quindi, il referto risulta articolato nei seguenti
capitoli:
I Le novità legislative
II Il consuntivo di spesa
III L’attività di controllo
IV Le principali questioni interpretative
V L’analisi dei risultati del controllo di ciascuna formazione
politica
Segue un’aggiornata appendice normativa.
Va infine avvertito che la parte generale si avvale di alcuni passi
ricavati dalle introduzioni di precedenti referti, allo scopo di dare
continuità all’attività referente e offrire una lettura d’insieme
maggiormente spedita e contemporaneamente avvertita delle novità.
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LE NOVITA’ LEGISLATIVE
In occasione delle elezioni politiche del 2006 è stata applicata per la
prima volta la riforma elettorale introdotta dalla legge 21 dicembre 2005,
n. 270, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 2005, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.
La nuova legge elettorale, che ha decretato il passaggio da un
sistema elettorale misto a quello proporzionale, temperato dagli strumenti
delle soglie di sbarramento e del premio di maggioranza, ha introdotto
importanti novità che si ripercuotono in qualche modo nell’attività di
controllo di competenza del Collegio.
Tra queste novità si segnalano:
- la disciplina dell’istituto della “coalizione”, prevedendosi che i
partiti possano effettuare, prima delle elezioni (e precisamente all’atto del
deposito del proprio contrassegno al Ministero dell’interno), le cosiddette
“dichiarazioni di collegamento” in una coalizione delle rispettive liste.
- l’istituzione, sperimentata per la prima volta in occasione dei
referendum del giugno 2003, di seggi (dodici alla Camera dei Deputati e
sei al Senato della Repubblica) attribuiti mediante il voto degli italiani
residenti all’estero. L’attribuzione dei seggi si effettua nell’ambito di
ciascuna delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione
Estero e segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori sia
dei deputati (legge 459/2001, art. 15).
L’altra legge intervenuta nel periodo successivo alle elezioni
politiche del 13 maggio 2001, che attiene al rimborso delle spese elettorali
è la n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e
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sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
Essa, relativamente agli aspetti che qui interessano, in conseguenza
della legge n. 270 del 2005, ha abrogato il primo comma dell’art. 9 della
legge n. 515/1993, che prevedeva la figura dei candidati nei collegi
uninominali per la elezione della Camera dei deputati, ed ha modificato il
terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevedeva che il
fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei
deputati fosse ripartito in proporzione ai voti conseguiti “per l’attribuzione
della quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale”.
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1. I soggetti passivi
Secondo l’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i soggetti
tenuti a presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo relativo alle
spese per la campagna elettorale e la dichiarazione riguardante le relative
fonti di finanziamento sono i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e
gruppi di candidati presenti alle elezioni.
Sono quindi destinatari dell’obbligo tutti i movimenti e formazioni
politiche, di qualsiasi entità e rilevanza, che abbiano partecipato alla
campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la
necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla
competizione elettorale, senza alcuna distinzione tra i movimenti che
hanno avuto accesso alle Camere parlamentari e quelli che invece hanno
ottenuto risultati elettorali sfavorevoli.
Due sono sostanzialmente le ragioni che giustificano una tale scelta
legislativa.
La prima è di ordine politico e si sostanzia nella necessità che la
correttezza e la lealtà del confronto elettorale siano garantire sin dalla fase
del confronto elettorale, ponendo aprioristicamente a tutte le formazioni
politiche lo stesso limite di spesa dei mezzi di propaganda, e dunque
riducendo, almeno teoricamente, il divario tra le potenzialità economiche
dei partiti concorrenti.
Per questo motivo, la legge prevede che, ove un partito superi il
limite massimo di spesa, subisca una sanzione graduata sull’entità della
violazione, individuata tra la metà ed il triplo dell’importo eccedente il
limite previsto.
Sanzione del cui effetto deterrente è peraltro lecito dubitare, ove si
consideri la relatività del danno economico in confronto alla astratta
gravità delle perverse conseguenze elettorali.
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Se, dunque, l’obbligo del rendiconto grava sui movimenti e sulle
formazioni politiche che hanno partecipato alla consultazione elettorale, in
ragione delle spese che questi hanno verosimilmente sostenuto, i partiti
che, pur avendo depositato il contrassegno, non hanno invece preso parte
alla competizione, non hanno alcun obbligo contabile. Essi hanno
comunque un dovere di comunicazione, non sorretto peraltro da alcuna
sanzione, ad evitare che il Collegio intraprenda onerose quanto inutili
azioni di accertamento.
Poiché la legge, individuando i soggetti destinatari dell’obbligo di
rendicontazione, si riferisce espressamente ai “partiti, movimenti, liste e
gruppi di candidati”, può ingenerarsi il dubbio se a tale obbligo siano
soggetti anche le formazioni politiche che si presentano con un unico
candidato.
Il dubbio è stato però fugato dalla Corte di Cassazione (Sez. I,
sentenza 18 settembre 2006, n. 20120) la quale ha affermato che “in tema
di spese elettorali sostenute dai partiti politici, l'art. 12, comma 1, legge 10
dicembre 1993 n. 515 - sulla disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica - nel
prevedere l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per
la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei
rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, considera
non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di
struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e
gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di
specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si
tratta, tra le quale rientra anche il caso della presentazione di un unico
candidato”.
A tal punto, potendo una simile statuizione apparire in conflitto con
il diverso obbligo previsto per i singoli candidati dall'art. 7, comma 6, e
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dall'art. 14, comma 1, della stessa legge n. 515 del 1993, la stessa Corte di
Cassazione, posto che una lista non deve necessariamente comprendere, a
differenza dei "gruppi di candidati", una pluralità di soggetti, ha precisato
che l'obbligo contabile del partito che proponga un unico candidato non
possa ritenersi soddisfatto con la presentazione del rendiconto a carico
dello stesso candidato previsto dagli artt. 7 e 14 L. 515/1993, giacché gli
obblighi incombenti sul candidato e quelli gravanti sulla organizzazione
politica ai sensi dell'art. 12, comma 1, della stessa legge, non soltanto sono
assoggettati al controllo di organi diversi, ma hanno oggetto differente, di
modo che (anche quando i due rendiconti vengano sostanzialmente a
coincidere) deve escludersi che i distinti controlli (rispettivamente di
competenza del Collegio regionale di garanzia e del Collegio presso la
Corte dei conti) siano fungibili e che la dichiarazione presentata dal
candidato al Collegio regionale di garanzia possa sostituire il consuntivo
che l'organizzazione politica deve rendere al Collegio di controllo presso la
Corte dei conti.
Quanto al profilo di legittimità costituzionale di una tale
interpretazione dell’art. 12, comma 1, in riferimento agli artt. 3, 49 e 51
Cost., la Suprema Corte ha evidenziato che “i limiti ai finanziamenti
elettorali valgono per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle
elezioni, indipendentemente dai loro limiti dimensionali,
dall'organizzazione più o meno stabile, dal numero di candidati presentati,
perchè, in tutti i casi, a fronte della necessità di evitare il pericolo
d'inquinamento della competizione elettorale, sta la modestia dell'onere a
carico dei singoli e delle organizzazioni, il quale può essere facilmente
assolto, sì che in nessun modo esso può essere considerato un ostacolo
alla libera partecipazione alle competizioni elettorali. Inoltre, il fatto che
detto onere valga per tutte le liste induce ad escludere la violazione del
principio di eguaglianza”.
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Quanto detto per l’obbligo della presentazione del consuntivo vale,
naturalmente, anche per il dovere di rendere la comunicazione relativa al
finanziamento delle spese elettorali.
Un problema simile si era presentato prima della riforma elettorale
introdotta dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 e riguardava il caso in cui
la presentazione dei contrassegni e delle liste era effettuato direttamente
dai singoli candidati. L’art. 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533
prevedeva infatti che per le elezioni al Senato della Repubblica, i
contrassegni e le candidature potessero essere presentati, oltre che da
partiti o da gruppi politici organizzati, anche da singoli candidati, i quali, ai
sensi dell’art. 9 della stessa legge n. 515, erano potenziali destinatari del
rimborso elettorale.
Si era osservato, in proposito, che ammettendosi l’obbligo anche per
i singoli candidati, ne sarebbe derivata la loro sottoposizione alla sanzione
prevista dall’art. 15, comma 16, benché tale norma sanzionatoria non
contemplasse i soggetti singoli.
Pertanto, dovendosi escludere la possibilità di una estensione
interpretativa in malam partem, in forza del principio di stretta legalità
applicabile anche alle sanzioni amministrative per effetto dell’art. 1 della
legge n. 689 del 1981, si era concluso che singoli candidati fossero esclusi
dall’obbligo di rendicontare le spese della campagna elettorale.
Con l’avvento della legge n. 270 del 2005, la questione deve
ritenersi superata, in quanto l’art. 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 è
stato modificato nel senso che soltanto i partiti o gruppi politici organizzati
che intendono presentare candidature per l’elezione al Senato della
Repubblica sono obbligati a depositare il contrassegno con il quale
dichiarano di voler distinguere le candidature medesime.
La questione si poneva, invece, in termini diversi per le elezioni alla
Camera dei deputati, relativamente alle quali, oltre ai contrassegni e alle
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liste, anche i candidati nei collegi uninominali potevano essere presentati
solo da partiti o da gruppi politici organizzati (artt. 14 e seg. del d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361). Quindi i singoli candidati nei collegi uninominali,
assoggettati all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 7 per le spese da
essi direttamente sostenute, avevano, pur sempre, dietro di sé, come
riferimento, un partito o un gruppo politico organizzato a sua volta tenuto
alla presentazione del consuntivo ex art. 12.
E ciò valeva anche se alle elezioni l’organizzazione politica avesse
partecipato con un solo candidato; si era infatti ritenuto che la diversità
ontologica e strutturale dei controlli da svolgere avesse portato il
legislatore a non introdurre distinzioni di sorta basate sul numero dei
candidati presentati, né che vi fossero ragioni valide per le quali tali
distinzioni dovessero essere introdotte dall’interprete (Tribunale di Roma,
sentenza n. 10071 del 14 marzo 2001).
Con l’abolizione dei collegi uninominali (ex art. 1, comma 1, della
legge n. 270 del 2005) anche questa questione deve ritenersi superata,
fermo restando che quando una formazione politica, al fine di giustificare il
mancato assolvimento dell’obbligo di resa del consuntivo ex art. 12, si
richiama o allega il consuntivo o i consuntivi presentati dai candidati in
osservanza dell’art. 7, sostanzialmente esclude di aver effettuato spese
ulteriori rispetto a quelle sostenute direttamente dai candidati.
Resta invece il problema derivante dai partiti che si presentano
coalizzati.
In linea teorica, poiché l’indicazione della coalizione di
appartenenza avviene nel momento della presentazione dei contrassegni,
gli unici soggetti obbligati alla presentazione dei consuntivi dovrebbero
essere i singoli partiti.
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Sennonché, a volte i consuntivi sono presentati dalle coalizioni, le
quali indicano, peraltro, all’interno dell’unico documento, i dati riferibili a
ciascun partito che le compongono.
In questi casi, poiché la sottoscrizione è resa da tutti i responsabili
dei singoli partiti, non vi è alcun ostacolo per ritenere soddisfatto, anche in
questo modo, l’obbligo di rendicontazione proprio delle singole formazioni
politiche.
2. Il termine per la presentazione
In base all’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il
termine per la presentazione del consuntivo da parte dei soggetti indicati
nel paragrafo precedente è di quarantacinque giorni a decorrere
dall’insediamento delle Camere.
I consuntivi vanno presentati ai Presidenti delle rispettive Camere.
Le conseguenze derivanti dal mancato deposito sono diverse, a
seconda che si tratti di partiti aventi diritto al contributo o di partiti non
avente diritto al contributo.
Infatti, se il mancato deposito è imputabile ad un partito che ha
diritto al contributo, la sanzione, inflitta dai Presidenti delle Camere,
consiste nella sospensione del versamento del contributo fino al deposito
del consuntivo su segnalazione del Collegio (art. 15, comma 13), mentre se
il mancato deposito è opera di un partito che non ha diritto al contributo, il
Collegio di controllo presso la Corte dei conti applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo (art. 15,
comma 14).
Data l’incerta formulazione del combinato disposto normativo, il
problema è stabilire quando scade il termine per la presentazione del
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consuntivo e quando matura quindi la condizione per l’applicazione della
sanzione.
V’è da chiedersi, infatti, se alle diverse conseguenze che nascono
dalla differente tipologia dei soggetti inadempienti, si colleghi un diverso
termine anche per l’adempimento.
Relativamente ai partiti politici aventi diritto al contributo, la
sanzione ha solo effetto sospensivo, potendo i contributi essere ripristinati
all’avvenuto deposito del consuntivo. Ciò comporta che, almeno in linea
teorica, il consuntivo potrebbe essere utilmente presentato in ogni tempo,
salvo la sospensione - medio tempore - dei contributi dovuti.
Dunque, il termine assegnato dall’art. 12, comma 1, appare di
carattere ordinatorio, come, d’altronde, sembra confermare il confronto
con l’art. 15, comma 8, laddove la sanzione della decadenza della nomina è
espressamente prevista come conseguenza della mancata presentazione da
parte del candidato della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, entro in
preciso termine di scadenza.
Ai fini che qui interessano, è dunque sufficiente osservare che la
sanzione (della sospensione dei contributi) è di competenza dei Presidenti
delle Camere mentre al Collegio spetta di segnalare la (temporaneamente)
omessa presentazione del conto.
In sostanza, allo scadere della sua attività, il Collegio, dopo aver
rivolto a tali partiti le contestazioni di rito e aver emesso nei loro confronti
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ove non abbia rilevato la presenza
di fatti che giustifichino l’archiviazione, riferisce la circostanza al
Parlamento per i provvedimenti di sua competenza.
Pertanto, relativamente a tali soggetti, l’obbligo della presentazione
del consuntivo degrada a mero onere ed il termine per l’adempimento
verso il Collegio coincide con la fine dei lavori del Collegio stesso,
secondo la previsione dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993.
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Diverso è, invece, il discorso da farsi a proposito dei partiti non
soggetti a contributo, in quanto per essi è prevista l’immediata
applicazione della sanzione pecuniaria ad opera del Collegio.
Inizialmente la giurisprudenza si era orientata nel senso della
perentorietà del termine considerando che:
- nonostante il principio di ordine generale di cui all’art. 152
secondo comma, c.p.c., per il quale i termini stabiliti dalla legge sono
ordinatori se la legge stessa non li dichiari espressamente perentori,
l’assenza di una previsione esplicita di perentorietà del termine non ne
comporta automaticamente la natura ordinatoria, dovendosi, invece,
desumere la sua natura dall'interpretazione complessiva della normativa
cui si riferisce (Cass. 6 giugno 1997, n. 5074; 13 gennaio 1988, n. 177, 9
giugno 1967, n.1293);
- nel caso di specie, essendo la normativa della legge n. 515/93
improntata all’esigenza di assicurare un controllo puntuale e serio sul
rispetto dei limiti di spesa nel corso della campagna elettorale, non può,
quindi, pensarsi che l’accertamento e, soprattutto, le sanzioni previste per
le eventuali violazioni riscontrate intervengano a notevole distanza di
tempo dallo svolgimento della consultazione elettorale, per cui, atteso che
il tempestivo assolvimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto
diviene funzionale alla sua stessa previsione e che la certezza dei risultati
elettorali non può essere subordinata agli esiti di controlli in qualunque
tempo effettuati, non sembra affatto corretto sostenere che il termine
stabilito abbia natura meramente ordinatoria (Tribunale di Roma, sentenza
9-14 marzo 2001).
L’indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non può essere
condiviso, per la fondamentale considerazione che il termine deve rivestire
identica natura sia che si tratti di partiti aventi diritto al contributo che di
partiti non aventi uguale diritto, poiché l’esigenza di un controllo
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puntuale, efficace e tempestivo delle pubbliche risorse va riferita
unitariamente ad entrambe le ipotesi e non può, quindi, sul piano
interpretativo, ritenersi compromessa o non compromessa, a seconda che il
ritardo nel deposito sia addebitabile ad una formazione politica piuttosto
che a un’altra.
Pertanto, il Collegio ritiene che il termine di quarantacinque giorni,
prescritto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 sia ordinatorio
anche in riferimento al deposito dei conti da parte delle formazioni non
aventi diritto al contributo.
Va comunque avvertito che se il termine è ordinatorio, esiste pur
sempre un limite al suo compimento, il quale può essere precluso dal
sopravvenire di una situazione esterna incompatibile (Cass. civ., 16 agosto
1993, n. 871).
Ebbene, una situazione di incompatibilità interviene sicuramente in
relazione all’esaurirsi dei tempi di lavoro del Collegio.
Al riguardo, rinviando allo specifico paragrafo dedicato ai
provvedimenti sanzionatori, è sufficiente qui precisare che devono
considerarsi utilmente presentati e, quindi, non sanzionabili anche i conti
presentati dalle formazioni politiche non aventi diritto al contributo a
seguito della formale contestazione del mancato deposito e prima
dell’irrogazione della relativa sanzione, non potendo tale sanzione essere
ritrattata in via amministrativa ma soltanto impugnata nella competente
sede giurisdizionale.
Naturalmente, negli stessi termini in cui possono essere depositati, i
consuntivi possono essere anche integrati, o spontaneamente oppure in
seguito a richiesta del Collegio.
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3. Il contenuto
Il contenuto del conto consuntivo è genericamente descritto dall’art.
12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, che lo riferisce alle “spese per la
campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”.
Si tratta dunque di precise spendite di scopo, che il partito ha
ritenuto di dover sostenere nei limiti delle sue disponibilità e per le quali la
legge ne prevede il rimborso a carico dello Stato .
Tali spese, la cui esposizione costituisce l’essenza del documento
contabile, sono tassativamente e dettagliatamente previste nell’art. 11 della
stessa legge n. 515/1993, il quale ne divide la tipologia in due categorie:
Nella prima categoria (comma 1) sono comprese le spese relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per
la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al
precedente numero 1, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di
informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e
sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione
delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge
per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente
alla campagna elettorale.
Nella seconda categoria (comma 2) sono comprese le spese relative
ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,
nonché agli oneri passivi, le quali sono calcolate in misura forfettaria, in
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percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese
ammissibili documentate.
Il consuntivo si completa e trova il suo opposto, dal lato delle
entrate, con l’indicazione delle fonti di finanziamento.
Con riserva di maggiori specificazioni in apposita sede, è sufficiente
qui precisare che le spese possono essere sostenute in due modi:
- facendo ricorso alle disponibilità del proprio bilancio;
- facendo ricorso a finanziamenti provenienti da terzi.
Non costituisce finanziamento in senso proprio, e dunque non può
essere direttamente riferito alla spesa rendicontata, il contributo spettante ai
partiti a titolo di rimborso delle spese oggetto del conto.
Naturalmente il consuntivo non si esaurisce nella mera elencazione
delle poste contabili in entrata ed in uscita, ma si completa di tutta la
documentazione atta a comprovare la natura, la veridicità e la regolarità
amministrativa, tributaria e contabile delle singole partite.
4. Le dichiarazioni negative
In taluni casi l’obbligo di rendicontazione viene adempiuto con la
presentazione di dichiarazioni in cui i partiti, i movimenti, le liste o i
gruppi di candidati affermano che non hanno sostenuto spese né ottenuto
finanziamenti, oppure che le spese sono state sostenute e i finanziamenti
sono stati ottenuti dai soli candidati, talvolta allegando, in tale ultimo caso,
i rendiconti già presentati dai candidati ai Collegi regionali di garanzia
elettorale ex art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
L’affermazione di un’assoluta assenza di spese viene a trovarsi,
peraltro, in contrasto con il carattere indefettibile di alcune di esse, quali,
28
ad esempio, quelle considerate all’art. 11, comma 1, lettera d), della stessa
legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Inoltre, le spese sostenute da singoli candidati per il partito o per il
gruppo politico, debbono ritenersi spese del partito o del gruppo politico e,
quindi, concettualmente distinte dalle spese che i singoli candidati
sostengono per la loro specifica candidatura.
Per questo si era ritenuto che le dichiarazioni in argomento fossero
sufficienti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di rendicontazione di cui
all’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche se non
potevano essere considerate, nel loro contenuto, regolari.
Un più attento esame della fattispecie induce invece questo Collegio
a propendere per una soluzione diversa che tenga conto dell’effettivo
carico delle spese, distinguendo il caso in cui esse siano sostenute dal
candidato e restino a suo carico dal caso in cui le spese stesse sia anticipate
dal candidato e gli vengano poi rimborsate dal partito di appartenenza.
Nella prima ipotesi è il candidato a esser obbligato a rendere il
consuntivo ex art. 7, mentre il partito può limitarsi a rendere una
dichiarazione negativa; nella seconda ipotesi, per contro, è il partito a
dover rendere il consuntivo ex art. 12, mentre il candidato può limitarsi a
rendere la dichiarazione negativa in luogo del consuntivo di sua
competenza.
5. I consuntivi promiscui
In altri casi l’obbligo della rendicontazione viene adempiuto con la
presentazione all’una o all’altra Camera o ad entrambe di consuntivi
promiscui, consuntivi, cioè, che espongono in modo indistinto, sia le spese
29
e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati che le spese e i
finanziamenti per le elezioni al Senato della Repubblica.
Ciò deriva, essenzialmente, dalla difficoltà che incontrano i partiti a
distinguere le spese sostenute per la Camera da quelle sostenute per il
Senato, anche per l’obiettiva ed intrinseca impossibilità di connotare in
modo preciso spese che presentano indubbi caratteri di somiglianza e di
sovrapposizione.
Anche la presentazione di siffatti consuntivi soddisfano l’obbligo di
rendicontazione previsto dall’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, anche se obbligano il Collegio a ripartire previamente le
spese ed i finanziamenti tra Camera e Senato, in ragione delle indicazioni
fornite dalle formazioni politiche o, in mancanza, sulla base di percentuali
applicate direttamente dal Collegio.
Al riguardo, giova osservare che, per effetto della riforma elettorale
del 2005, può assumersi una sostanziale coincidenza, in fatto, tra il limite
di spesa riguardante la Camera dei deputati e quello relativo al Senato della
Repubblica, sicché è apparso ragionevole al Collegio dividere in parti
uguali le spese ed i finanziamenti complessivamente rendicontati.
Tuttavia i consuntivi promiscui presentati al Presidente di una sola
Camera rivestono un profilo di irregolarità che merita di essere
evidenziato, anche se non è tale da comportare una violazione dell’obbligo
di rendicontazione previsto dall’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Va osservato che i consuntivi promiscui non hanno bisogno di
alcuna “scomposizione” agli effetti del raffronto con il limite di spesa di
cui all’art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, potendo tale limite
essere a sua volta determinato in modo complessivo, come sembra potersi
desumere dalla stessa formulazione dell’art. 10, comma 1, della legge n.
515 del 1993.
30
È vero, però, che, ad effetti diversi dal raffronto con il limite di cui
all’art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, in particolare, ai fini del
collegamento delle spese con i corrispondenti fondi di cui all’art. 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, permane la necessità che i consuntivi
promiscui siano ripartiti in modo da separare le spese e i finanziamenti
imputabili rispettivamente alle elezioni per la Camera dei deputati e alle
elezioni per il Senato della Repubblica.
33
1. La natura giuridica
Il controllo sui consuntivi delle formazioni politiche è riservato ad
un apposito Collegio composto da tre magistrati della Corte dei conti
estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla
revisione e dal personale ausiliario necessario (art. 12, comma 2, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515).
Come appare evidente dal sistema di nomina si tratta di un organo
temporaneo da costituirsi in occasione di ogni elezione.
Quanto, poi, alla natura giuridica delle funzioni svolte dal Collegio,
essa può trarsi, anzitutto, dall’orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione sulla natura dei Collegi che svolgono funzioni analoghe a
quelle previste dal citato articolo 12 e, in particolare, dei Collegi di
garanzia, sia quelli regionali che quello centrale, anch’essi istituiti dalla
legge n. 515 del 1993, in relazione ai quali è stato rilevato che “svolgono
funzioni amministrative, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto
l’attribuzione di funzioni ad organi istituiti presso organi giurisdizionali è
una costante nella materia elettorale, sia sotto il profilo oggettivo, dato
che, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente, l’applicazione di
sanzioni amministrative (quali quelle pecuniarie, applicabili, da parte dei
predetti collegi regionali, in caso di violazione delle norme disciplinanti la
campagna elettorale), costituisce esercizio di funzione amministrativa, che
si svolge attraverso un procedimento della medesima natura” (Cass. S. U.
5 agosto 1996, n. 7171).
Al riguardo, se, sotto il profilo oggettivo, le considerazioni svolte
dalla Suprema Corte sul potere dei Collegi regionali di irrogare sanzioni
amministrative possono trovare un parallelo nelle analoghe funzioni svolte
dal Collegio presso la Corte dei conti, tuttavia, non può non rilevarsi che i
controlli demandati a tale Collegio assumono connotazioni assai più
34
ampie, essendo preordinati non solo all’eventuale comminazione delle
sanzioni di cui all’articolo 15 della legge 515/1993 ma anche (e forse in
maniera più pregnante) alla verifica, in funzione del rimborso,
dell’ammissibilità e dell’effettività delle spese elettorali, nonché
all’acquisizione dei necessari elementi per riferire ai Presidenti delle
Camere sui risultati del controllo eseguito.
E’ quindi preferibile ritenere che l’articolo 12 della legge 515/93
abbia voluto istituire un collegio presso la Corte dei conti avente una
natura giuridica sui generis: un organo collegiale, cioè, al quale attribuire
funzioni sanzionatorie di carattere amministrativo, ma soprattutto funzioni,
assimilabili a quelle dell’articolo 100 Cost., di controllo sulla legittimità e
regolarità dei conti e di referto al Parlamento sull’esito dei controlli
eseguiti.
Va evidenziato, poi, sotto il profilo soggettivo, che l’apposito
Collegio presso la Corte dei conti, ai sensi del comma 2 del più volte citato
articolo 12, è composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in
servizio.
Ciò fa ritenere applicabili anche al Collegio di che trattasi le
proposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 12
novembre 1976, n. 226 - a proposito della legittimazione a sollevare
questioni di costituzionalità delle leggi in via incidentale – in base alle
quali “il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno,
rigorosamente neutrale e disinteressato affidato ad un organo composto di
magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100,
secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell’ordine
giudiziario, si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art. 10
legge 21 marzo 1953, n. 161)”, evidenziandosi che “la Corte dei conti è
annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato,
tra le supreme magistrature (art. 135 Cost.), è istituzionalmente investita di
35
funzioni giurisdizionali a norma dell’art. 103, secondo comma, Cost., ed è,
infine, l’unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, gode di
una diretta garanzia in sede costituzionale”.
Alla luce di quanto sopra illustrato è, dunque, d’uopo concludere che
la natura giuridica dell’apposito Collegio presso la Corte dei conti è quella
di un organo di controllo che opera nell’ambito delle funzioni assimilabili
a quelle attribuite alla Corte dei conti dall’articolo 100 della Costituzione e
al quale sono stati attribuiti, in via del tutto eccezionale, compiti
sanzionatori di natura amministrativa.
Il che comporta l’applicabilità alle fattispecie oggetto di esame del
Collegio anche delle disposizioni della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. I limiti temporali del controllo
In base all’art. 12, comma 1, le formazioni politiche debbono
presentare i consuntivi ai Presidenti delle rispettive Camere per il
successivo invio alla Corte dei conti.
I controlli affidati al Collegio dall’art. 12 , comma 2, debbono, poi,
concludersi, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, entro sei
mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il
Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore,
comunque non superiore ad altri tre mesi.
Va anzitutto precisato che, ad un’interpretazione razionale, il dies a
quo del termine per la conclusione dei controlli può intendersi fissato con
riferimento, non alla data in cui i consuntivi sono presentati ai Presidenti
delle rispettive Camere, ma a quella in cui i consuntivi medesimi
pervengono alla Corte dei conti.
36
Ma poiché i consuntivi non pervengono tutti nella medesima data, il
termine iniziale verrebbe a spostarsi continuamente in avanti, ingenerando
una inammissibile incertezza sulla data finale del controllo.
Per questo, integrando in via interpretativa il dato normativo di cui
all’art. 12, comma 1, si è ritenuto che i tempi del controllo vengano
unificati e decorrano, per tutti i rendiconti, dalla data di presentazione
dell’ultimo di essi.
Nella fattispecie, l’ultimo consuntivo è pervenuto (dalla Camera dei
deputati) alla Corte dei conti in data 27 marzo 2007, per cui il termine
previsto dall’art. 12 , comma 1, successivamente prorogato di tre mesi, è
venuto a scadere il 27 dicembre 2007.
Quanto, infine, alla natura del termine in questione, si osserva che
l’art. 12 ne consente la prorogabilità e, quindi, sembrerebbe avallarne la
natura di termine ordinatorio piuttosto che quella di termine perentorio.
Nel rinviare ad apposito paragrafo la trattazione del termine per
l’irrogazione delle sanzioni, ci si limita qui ad anticipare che, sulla base di
quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il
principio emergente dagli artt. 152, comma 2, c.p.c. e 173, comma 1, c.p.,
secondo il quale i termini sono perentori solo in presenza di un’espressa
indicazione della legge che li prevede, vale soltanto per i procedimenti
giurisdizionali.
Per cui, nei controlli che danno luogo a semplici procedimenti
amministrativi e che si connotano dunque di una tale natura, trova
applicazione la normativa della legge n. 241 del 1990 (espressamente
qualificata di carattere generale dall'art. 29 della stessa legge) e
segnatamente la norma dell'art. 2 di detta legge, la quale impone alla
pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro
il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico
procedimento, un apposito altro termine.
37
Il che implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello
generale di trenta giorni o quello specificamente previsto) integra un
requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la
conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge
(cfr, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10541).
3. Lo svolgimento del controllo
La natura giuridica dell’apposito Collegio previsto dall’art. 12,
comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è, come si è visto, quella
di un organo di controllo che opera nell’ambito delle funzioni attribuite
alla Corte dei conti dall’articolo 100 della Costituzione e al quale sono
attribuiti, in via del tutto eccezionale, compiti sanzionatori di natura
amministrativa.
Con ciò si è sostanzialmente attribuito ruolo centrale, tra le funzioni
del Collegio di che trattasi, alla “verifica della conformità alla legge delle
spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione
prodotta a prova delle spese stesse” prevista dal citato art. 12, comma 3,
verifica le cui risultanze vanno poi a confluire nell’attività di referto,
contemplata nella medesima disposizione ed avente come destinatari i
Presidenti delle due Camere.
I motivi di tale centralità risiedono, come verrà meglio illustrato in
seguito, nel collegamento che deve necessariamente intercorrere tra le
risultanze della verifica medesima e la misura del contributo di cui all’art.
9.
Ciò osservato, occorre ulteriormente evidenziare che il comma 3
dell’art. 12 va, a sua volta, posto in collegamento con i commi 1 e 2 del
precedente art. 11, in quanto la verifica della conformità a legge delle spese
38
elettorali non può che avere, come suo contenuto specifico, la verifica
dell’appartenenza delle spese alla tipologia descritta nell’art. 11, commi 1 e
2, e, più in generale, dell’ammissibilità (oltre che dell’effettività) delle
spese stesse.
Di modo che il Collegio, a conclusione dei controlli ex art. 12,
comma 3, viene chiamato ad adottare una pronuncia di regolarità o di
irregolarità nei confronti dei consuntivi (nel loro complesso o
limitatamente alle poste rivelatesi non conformi a legge o non
documentate), in una con gli eventuali provvedimenti di rettifica.
Va precisato al riguardo che la dichiarazione di irregolarità, intesa in
senso ampio, è comprensiva di ogni vizio rilevato nella contabilizzazione
della spesa consuntivo e coincide con la dichiarazione di inammissibilità
della spesa stessa (sia per la sua estraneità alle tipologie previste dalla
legge che per la mancanza di prova documentale).
L’irregolarità in senso stretto attiene, invece, al solo difetto formale
della documentazione ed è suscettibile soltanto di mera segnalazione.
La rettifica è l’operazione mediante la quale il Collegio, preso atto
delle spese dichiarate inammissibili, modifica le poste e i risultati del
consuntivo.
A conclusione dell’argomento si segnala che, svolgendosi il
controllo in un ambito di stretta legittimità e legalità (secondo il dettato del
sopra richiamato art. 12, comma 3, della L. n. 515/1993), alla stregua della
esigenza di accertare, in uno con la regolarità contabile del consuntivo,
anche eventuali trasgressioni delle leggi penali e tributarie, il Collegio ha
escluso qualsiasi valutazione che potesse in qualche modo interferire con
profili di discrezionalità o di proficuità delle spese, salvi i limiti di ordine
qualitativo e quantitativo prefissati ex lege.
39
4. I poteri istruttori del Collegio
Lo svolgimento dell’attività di controllo si avvale di un’ampia
attività istruttoria, che si compendia nella capillare disamina dei documenti
trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, ove occorra, nella richiesta di
informazioni, chiarimenti ed integrazioni alle formazioni politiche
interessate alla resa dei conti.
Al riguardo occorre distinguere tra l’attività di controllo vera e
propria, che ha per oggetto la disamina della regolarità delle poste contabili
espresse nel rendiconto, e l’attività sanzionatoria che ha riguardo alle
conseguenze di talune specifiche illegittimità o mancanze rilevate nel corso
del controllo.
Relativamente alla prima (essenziale) attività, trova applicazione
l’art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui la Corte
dei conti, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, “può richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno
qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti”.
La predetta disposizione richiama anche il comma 4 dell'articolo 2
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, secondo cui “la Corte
dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare
adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e
avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, richiama a sua volta l’art. 16, comma 3, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 (secondo cui “la Corte dei conti nell'esercizio delle sue
40
attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza,
ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i
terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione
vincolata”) e l’art 74 del r.d. n. 1214 del 1934 (secondo cui la Corte dei
conti “nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione
atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può
inoltre disporre accertamenti diretti”).
In concreto, il Collegio, nell’esame dei conti oggetto del presente
referto, ha svolto le seguenti attività istruttorie:
1. ha chiesto al Ministero dell’Interno gli elenchi dei rappresentanti
delle formazioni politiche tenuti alla presentazione dei consuntivi, nonché
il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e per il Senato
della Repubblica nei quali ciascuna formazione politica è stata presente;
2. ha chiesto ai Presidenti delle Corti di Appello, relativamente ai
distretti di rispettiva competenza e nel rispetto del segreto istruttorio,
elementi di conoscenza in ordine ad eventuali procedimenti penali in
materia di finanziamenti a partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati
che avessero attinenza con le lezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006;
3. ha chiesto ai Collegi regionali di garanzia elettorale la
trasmissione in copia delle dichiarazioni di cui all’articolo 2, primo
comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamato
dall’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché
ogni altra documentazione dimostrativa di spese elettorali esclusivamente
riferibili, in tutto o in parte, a partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati
e non direttamente a singoli candidati;
4. ha chiesto alle formazioni politiche chiarimenti, informazioni ed
integrazioni documentali;
41
5. ha concesso ai rappresentanti delle formazioni politiche audizioni
per chiarire aspetti che non è stato possibile definire in via epistolare.
In relazione all’attività più propriamente sanzionatoria, i poteri
istruttori del Collegio si trovano disciplinati nell’art. 15, ultimo comma,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, mediante il rinvio alle disposizioni
generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, il cui art. 13, al primo comma, tra l’altro, dispone che “gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora”.
5. Il potere sanzionatorio
Le sanzioni pecuniarie che il Collegio è deputato ad applicare in
ragione dei riscontri effettuati sui consuntivi trasmessi dalle formazioni
politiche sono previste dall’art. 15, commi 14, 15 e 16 della legge n.
515/1993 e riguardano:
a) il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte
dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non
abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, per il
quale è prevista una sanzione pecuniaria da lire cento milioni a lire un
miliardo (comma 14);
Se il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali riguarda
partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che
abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui
42
all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del
contributo medesimo sino al deposito del consuntivo;
b) la mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di
finanziamento, per la quale si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (comma 15);
c) la violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, in
relazione alla quale applica una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite
previsto.
Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da
un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato
di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai
Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante
decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una
somma di pari entità.
Si è già detto che le sanzioni in argomento hanno indubbio carattere
amministrativo. Esse, pertanto, sono disciplinate, in forza del rinvio
operato dallo stesso art. 15, ultimo comma, della legge n. 515/1993, dalle
disposizioni contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388, dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, dal d.P.R. 14 novembre 2002,
n. 313, dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 e, da ultimo, dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40.
L’inizio del procedimento sanzionatorio consiste nell’accertamento
delle infrazioni di cui all'articolo 15, commi 14, 15 e 16 della legge n.
515/1993, e avviene sulla base del complesso degli atti comunque acquisiti
dal Collegio, anche a seguito di apposita istruttoria esperita ai sensi della
legge n. 689 del 1981.
43
Segue l'atto di contestazione dell'infrazione della norma al presunto
responsabile, la quale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, deve essere notificata al trasgressore nel termine di novanta giorni
(di trecentosessanta giorni se il destinatario risiede all’estero).
Le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge n.
689/1981 prevedono varie forme di contestazione; ma la peculiarità delle
infrazioni in argomento esige che la contestazione venga effettuata per atto
scritto, ritualmente notificato.
In verità, in giurisprudenza, è stato prospettato (senza risolverlo) il
problema se la necessità della preventiva contestazione di cui all'anzidetto
art. 14 della legge n. 689 del 1981 viga anche in materia di violazioni della
legge elettorale, ovvero se per queste ultime il carattere speciale della legge
n. 515 del 1993 e l'espressa previsione della contestazione solo nell'ipotesi
delle dichiarazioni e della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7,
comma 6, della stessa legge, ne escludano la necessità per le infrazioni di
tipo diverso (Cass. sez. 3 sent. 01855 del 18/02/2000).
Questo Collegio peraltro, uniformandosi all’opinione concordemente
espressa dai precedenti Collegi, ritiene che non possa essere soppressa una
fondamentale garanzia, quale è quella prevista, in via generale, dall’art. 14
della legge n. 689/1981, e che dunque per tutte le sanzioni di cui alla legge
10 dicembre 1993, n. 515, e, comunque, per tutte le sanzioni di
competenza del Collegio, debba permanere la necessità della
contestazione.
Il termine per la notificazione decorre non dalla data della
commissione del fatto, ma da quella dell'accertamento del fatto medesimo
(Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1999, n. 6249).
Secondo la prima giurisprudenza formatasi in materia (Pretore di
Roma, sentenza n. 4904/98 del 14 luglio 1998), legittimato passivo al
procedimento per l’applicazione delle sanzioni di che trattasi è il
44
rappresentante pro tempore della formazione politica e, cioè, chi
rappresenta la formazione politica al momento della commissione
dell’illecito.
Ne consegue che se il rappresentante si dimette o la formazione
politica si scioglie dopo lo svolgimento delle elezioni, il fatto non esonera
il rappresentante pro tempore dalle responsabilità conseguenti agli illeciti
amministrativi commessi durante il suo mandato; responsabilità che ha
natura e carattere personale, perché legata al fatto della presentazione delle
liste e dei simboli di una formazione politica partecipante alle elezioni.
Il momento dell’accertamento del fatto, cui conseguono le sanzioni
ex art 14, commi, 14, 15 e 16 della legge n. 515 del 1993, può essere
individuato in base ai seguenti criteri già definiti dal primo Collegio
istituito in relazione alle elezioni politiche del 1994:
a) mancato deposito dei consuntivi: tenuto conto che
l'individuazione dei soggetti obbligati al deposito e di quelli che non vi
hanno ottemperato è acquisita dal Collegio attraverso una attività
preliminare di raccolta di elementi (dalle Camere, dal Ministero
dell’interno ed eventualmente da altri organi) e che la loro materiale
acquisizione deve essere convenientemente elaborata per stabilire se
ricorra o meno la fattispecie di "mancato deposito", la fattispecie stessa
può ritenersi realizzata soltanto dopo che il Collegio, ponderati tutti gli
elementi in suo possesso, ha individuato con apposita "delibera di
accertamento" le formazioni politiche che, obbligate, non hanno
provveduto al deposito del consuntivo. La data della delibera stessa
costituisce, quindi, il "dies a quo" per la contestazione dell'infrazione;
b) mancata indicazione delle fonti di finanziamento: poiché
l'accertamento di tale infrazione è subordinato alla verifica ed elaborazione
dei dati inseriti nei consuntivi, il momento di constatazione del fatto
coincide con la data della delibera del Collegio che individua i soggetti i
45
quali non hanno provveduto ad indicare o documentare nei consuntivi le
fonti di finanziamento;
c) violazione dei limiti di spesa: l'accertamento del superamento del
limite di spesa, spettante a ciascuna formazione politica in relazione
all'ambito territoriale della sua partecipazione elettorale ai sensi dell'art. 10
della legge n. 515/1993, è concettualmente successiva a tutte le operazioni
di verifiche e controlli sulla documentazione acquisita. Ne consegue che,
per essa, l'avvio del procedimento sanzionatorio è temporalmente
successivo al compimento di tali operazioni e risulta formalizzato da una
delibera di accertamento che individua i soggetti i quali hanno violato il
limite ad essi imposto.
Nel procedimento di cui trattasi, la figura del soggetto accertatore
della violazione e quella dell'autorità competente ad irrogare la sanzione
pecuniaria risultano concentrate nello stesso organo: il Collegio di
controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti.
A questo Collegio, infatti, compete il compito di accertare la
violazione della norma, nei suoi diversi profili, sulla base di una complessa
attività di verifiche e controlli sui rendiconti dei partiti e di determinare in
concreto la sanzione pecuniaria dovuta e di ingiungerne il pagamento.
Con la notificazione delle contestazioni alla formazione politica
presunta responsabile delle violazioni si instaura, in relazione alle singole
fattispecie illegali contestate, un formale contraddittorio con la medesima
la quale può - entro il termine di trenta giorni dalla notificazione delle
contestazioni - produrre scritti difensivi e documenti e chiedere di essere
sentita dal Collegio competente ad irrogare la sanzione.
Il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio si realizza
con uno dei seguenti provvedimenti: l'ordinanza di archiviazione o
l'ordinanza di ingiunzione.
46
Il Collegio emette motivata "ordinanza di archiviazione" quando sia
pervenuto al convincimento, dopo aver valutato e ponderato tutti gli
elementi acquisiti dopo le contestazioni (anche a seguito delle eventuali
audizioni), circa l'infondatezza dell'addebito contestato.
Non può esservi luogo a comunicazione integrale all'organo che ha
redatto il rapporto, in quanto, come avanti accennato, è lo stesso Collegio
che concentra su di sé la duplice veste di organo accertatore e organo
irrogatore della sanzione.
La legge non prevede, poi, la comunicazione al soggetto che era
stato intimato come presunto responsabile; sembra tuttavia preferibile, per
ovvi motivi di correttezza e per opportunità di informazione in ordine a
materia di notevole incidenza economica, che il soggetto interessato venga
tempestivamente informato dell'archiviazione degli atti del procedimento
sanzionatorio intrapreso nei suoi confronti.
L'ordinanza di archiviazione può essere annullata dallo stesso
Collegio, entro i limiti temporali della prescrizione, in quanto non coperta
da alcun requisito di definitività; il che consente allo stesso Collegio,
nell'esercizio di generali poteri di autotutela che gli competono
nell'interesse dell'ordinamento, di riaprire l'istruttoria, ove se ne presenti il
caso.
Il Collegio, emette invece, "ordinanza-ingiunzione", quando sia
pervenuto al convincimento che l'addebito è fondato.
L’ “ordinanza-ingiunzione" si articola in una parte preliminare, di
conferma dell'addebito già contestato, anche dopo la fase di
contraddittorio, e in una parte determinativo-ingiuntiva con cui il Collegio
stabilisce il quantum della sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento.
Anche (e a maggior ragione) l'ordinanza-ingiunzione deve essere
motivata, deve cioè contenere le argomentazioni che consentano di
ricostruire l'iter logico-giuridico del ragionamento percorso dal Collegio
47
per ritenere fondato l'accertamento della violazione e nel determinare in
concreto la misura della sanzione; il suo contenuto deve essere tenuto in
stretta correlazione con quello della contestazione.
In particolare, trattandosi di sanzioni pecuniarie fissate dalla legge
entro un limite minimo ed uno massimo, si applica l’art. 11 della legge n.
689 del 1981, contenente criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, a termine dei quali “nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo … si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e
alle sue condizioni economiche”.
Quanto ai tempi dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, la legge
non pone termini precisi. Ma, dovendosi comunque salvaguardare
l’interesse dell’indagato a vedere definita la sua posizione, si ritiene che
valga il termine previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241 sul procedimento amministrativo, decorrente dalla data della
notificazione della contestazione o, nel caso di opposizione della parte
intimata, dall’invio dei documenti o memorie difensive da parte di
quest’ultimo.
Peraltro, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 12, comma 3, della
legge n. 515 del 1993, la durata dell'istruttoria e il momento della decisione
devono essere contenuti nei tempi previsti per la conclusione dei lavori del
Collegio.
L'ordinanza-ingiunzione è impugnabile, con ricorso in opposizione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981.
48
6. La trasmissione di atti ad altre autorità
L'attività di controllo demandata all’apposito Collegio presso la
Corte dei conti, se è finalizzata al controllo delle spese elettorali e alla
rilevazioni delle infrazioni di cui all’art. 15, commi 14, 15 e 16, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, costituisce, d’altra parte, fonte naturale di
conoscenza e di informazioni in ordine a comportamenti di soggetti politici
o non, che sono sanzionati, per differenti aspetti, anche in altre sedi.
Si vuole fare riferimento, innanzitutto, alle forme di finanziamento
alle formazioni politiche che risultino, all’esame del Collegio, realizzate in
violazione delle disposizioni di natura penale contenute nell'articolo 7 della
legge n. 195/1974 e di natura amministrativa di cui all’art 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, per le quali incombe al Collegio l’obbligo del
rapporto al pubblico ministero penale o di segnalazione all’autorità
competente.
Inoltre, il Collegio, nell'espletamento della sua attività, può
riscontrare irregolarità fiscali specifiche, quali:
a) la mancata applicazione della ritenuta di acconto IRPEF sui
compensi per prestazioni di lavoro autonomo;
b) l’omessa fatturazione, quando obbligatoria, per la cessione di beni
o la prestazione di servizi;
c) l’omessa applicazione dell'imposta di bollo, quando dovuta, su
fatture, ricevute, quietanze;
d) la mancata registrazione di atti soggetti a registrazione.
Anche per le irregolarità fiscali suddette il Collegio è tenuto, in base
alle specifiche disposizioni legislative che le contemplano, ad attivare le
prescritte comunicazioni ai competenti Uffici finanziari e, se del caso,
anche al giudice penale.
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7. Il referto
Il Collegio istituito presso la Corte dei conti, ai sensi dell’articolo
12, comma 3, della legge 515 del 1993, ha, infine, il compito di riferire al
Parlamento sull’esito dei controlli eseguiti.
Ciò si pone in diretta relazione con la natura giuridica di organo di
controllo del Collegio: è, infatti, del tutto coerente con le tradizionali
funzioni di controllo della Corte dei conti che sull’esito di tale attività sia
svolta una relazione al Parlamento, perché quest’ultimo possa trarre da
essa elementi utili per le proprie determinazioni.
In particolare, l’oggetto del presente referto è, in via principale,
l’illustrazione delle attività di esame dei singoli conti prodotti dalle
formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni politiche del 9 e 10
aprile 2006, con le relative istruttorie, ma è anche la verifica della coerenza
del quadro normativo in relazione alle finalità che la legge n. 515/93 si
proponeva.
In questo senso gli orientamenti interpretativi ed applicativi espressi
dai Collegi istituiti ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 515/93, anche se
soggetti a comprensibili mutamenti e ad una naturale evoluzione, possono,
attraverso la relazione al Parlamento, svolgere una funzione di indirizzo
per le formazioni politiche che partecipano alle successive competizioni
elettorali.
53
1. La riferibilità della spesa
L’evoluzione legislativa in materia di spese elettorali e relativi
finanziamenti, pone il problema dell’attribuzione delle spese stesse, nel
senso di stabilire se, nelle varie circostanze, queste debbano imputarsi al
partito politico oppure al suo candidato, attesa che soltanto le spese
attribuibili ai partiti rilevano ai fini del controllo di competenza di questo
Collegio.
In precedenza sussisteva una sorta di commistione riguardo le spese
che i partiti sostenevano a favore dei propri candidati, a causa della
formulazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 515 del 1993, che così si
esprimeva: “Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile
al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o
dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al
comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali
spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6”.
Di conseguenza tali spese erano assoggettate al controllo del
Collegio regionale di garanzia elettorale al quale i singoli candidati
dovevano far pervenire i relativi rendiconti.
In seguito la disposizione è stata sostituita dall'articolo 3- ter del
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, il
quale dispone che “Le spese per la propaganda elettorale, anche se
direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono
computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al
committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un
candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma
6”.
54
Ne consegue che l’imputazione della spesa (e quindi l’obbligo della
relativa rendicontazione) segue ora sorti diverse, a seconda che sia stata
sostenuta dal partito oppure dal candidato.
E’ stato quindi ripristinato il criterio dell’assunzione in carico, in
linea con quanto sostenuto nel paragrafo dedicato ai soggetti obbligati.
Per coerenza, il principio si applica anche nel caso in cui il partito
sostenga finanziariamente candidati di altre liste politiche.
2. L’ammissibilità delle spese rendicontate
I commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
stabiliscono, come si è visto, la tipologia delle spese elettorali e il relativo
obbligo di documentazione.
Le spese non rientranti nella tipologia contemplata sono
inammissibili, come si evince dall’art. 11, comma 2, il quale, ai fini della
determinazione dell’ammontare complessivo delle spese sul quale
applicare la percentuale ivi prevista, considera le sole spese ammissibili e
documentate.
Mentre, quindi, non sorgono particolari problemi in ordine alla
individuazione delle spese che rientrano apertamente nelle tipologie
indicate nell’art. 11 (salvo quanto si dirà in appresso a proposito delle
particolari spese di cui al comma 2 del predetto articolo), si manifestano
perplessità circa la riferibilità temporale delle spese stesse alla campagna
elettorale.
La questione è importante poiché travalica il mero aspetto contabile,
incidendo contemporaneamente - come è facile osservare - sul rispetto del
limite complessivo di spesa, sull’obbligo della copertura finanziaria e
sull’ammissibilità a rimborso.
55
In proposito, è stato utilizzato il criterio di massima secondo cui
l’arco temporale all’interno del quale collocare sia le spese che i relativi
finanziamenti, è stato individuato nel periodo che precede di due mesi la
convocazione dei comizi elettorali e termina due mesi dopo la celebrazione
delle elezioni.
Questo perché - sulla scorta delle passate esperienze - si è
considerato che l’impegno contabile e i finanziamenti normalmente
vengono, rispettivamente, predisposti ed acquisiti anticipatamente rispetto
al periodo vero e proprio della campagna elettorale e che i pagamenti delle
prestazioni ricevute godono spesso di dilazioni e condizioni di favore.
Si tratta, peraltro, di un criterio meramente indicato e non
vincolante, e dunque derogabile in presenza di particolari fattispecie che
ricorrono allorquando:
- i soggetti responsabili rendono specifica e motivata indicazione
circa la destinazione delle spese e/o dei finanziamenti a scopo elettorale;
- la finalizzazione elettorale delle spese e/o dei finanziamenti appare
evidente dagli atti, cosicché la loro presenza fuori dell’arco temporale
rilevante si giustifica con l’uso di specifiche pratiche commerciali e con
particolari impegni finanziari assunti.
Conclusivamente, le spese possono essere considerate elettorali e,
quindi, ammissibili, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, allorquando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
- appartengano alla tipologia prevista;
- sono state effettuate, di massima, oltre che nel periodo elettorale
vero e proprio, nei due mesi prima delle convocazione dei comizi elettorali
e nei due mesi dopo la conclusione delle elezioni salvo, per le spese
antecedenti o successive a tale periodo, la prova (da rendere mediante
56
idonea dichiarazione oppure desumibile dalla stessa documentazione di
spesa) del loro specifico collegamento con la campagna elettorale.
Se è dunque difficile raggiungere la certezza in ordine alla
ammissibilità delle spese rendicontate, ancor più complesso è il problema
dell’individuazione delle conseguenze che l’ordinamento giuridico
riconnette alla dichiarazione di inammissibilità della spesa.
Va premesso, anzitutto, che non sembra sussistere alcun
collegamento tra la verifica della spesa di cui all’art. 12, comma 3, e i
provvedimenti sanzionatori previsti dal successivo art 15, commi 14, 15 e
16, ancorché entrambe le attività competano allo stesso Collegio presso la
Corte dei conti.
Ciò é intuitivo quanto alle sanzioni per mancato deposito del conto
(art. 15, comma 14) e per mancata indicazione delle fonti di finanziamento
(art. 15, comma 15), ma è altrettanto vero in riferimento alla sanzione per
la violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 (art. 15, comma
16).
Una tale verifica, infatti, per essere efficace deve tendere a
ricomprendere nel novero delle spese ammissibili quelle che, per
l’infedeltà delle dichiarazioni, non fossero riportate nel rendiconto. Al
contrario, il controllo ex art. 12, comma 3, mira ad escludere dalle spese
rendicontate quelle che non appaiono afferenti alle esigenze della
competizione elettorale in ragione dei canoni di ammissibilità sopra
evidenziati.
In definitiva, quindi, non è possibile non chiedersi quale debba
essere il vero significato di tale ultima verifica e, per far questo, occorre
discostarsi dagli scopi propri delle altre verifiche di cui si è parlato e
muoversi nella direzione dei contributi previsti dall’art. 9.
57
Ed infatti, l’ipotesi che sussista un doveroso rapporto tra ammontare
delle spese accertate e misura del contributo ha un proprio fondamento
normativo.
In primo luogo, l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, laddove
la verifica della conformità a legge e della regolarità documentale della
spesa viene riferita testualmente alle sole spese sostenute “dagli aventi
diritto”; il che lascia intendere che, se la verifica è prevista solo per le
formazioni politiche aventi diritto al contributo e non anche per quelle non
aventi diritto al contributo, allora può ragionevolmente ritenersi che essa
sia preordinata ad effetti che, in una qualche misura, siano necessariamente
destinati a ripercuotersi sul piano del diritto al contributo.
Nello stesso senso è anche la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999), laddove si
afferma, sia pure senza motivazione specifica, che la legge 10 dicembre
1993, n. 515, sancisce “i limiti delle spese elettorali e la tipologia delle
stesse (artt. 10 e 11) ai fini del loro rimborso (art. 9)”.
Soccorrono, inoltre, evidenti ragioni di ordine logico-sistematico, già
esposte nel precedente referto e qui di seguito riportate.
Le norme sull’ammissibilità e sull’onere di documentare le spese
(art. 11), quelle sulla verifica della conformità a legge delle spese e della
regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse (art. 12,
comma 3) ed, infine, quelle sulla disciplina del contributo (art. 9), seppure
apparentemente disomogenee, traggono dalla loro reciproca
complementarietà la ragione della loro sussistenza, poiché, solo se
considerate tra di loro intimamente connesse, riescono a comporsi in un
mosaico che abbia un sufficiente grado di unità e di razionalità e a dare, di
conseguenza, senso compiuto al controllo che l’art. 12, comma 3, affida
all’apposito Collegio presso la Corte dei conti, controllo che, altrimenti,
risulterebbe privo di ogni concreto significato e, quindi, fine a se stesso.
58
Convergono, infine, verso l’interpretazione che si è andata
delineando, le ragioni stesse che sono all’origine della legge 10 dicembre
1993, n. 515; ragioni che affondano le loro radici nel referendum indetto
con d.P.R. 25 febbraio 1993, in esito al quale sono stati abrogati, con
d.P.R. 5 giugno 1993 n. 173, gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n.
195, concernenti il finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei
partiti, ed è rimasto, quindi, il solo contributo pubblico per il rimborso
delle spese elettorali.
È lecito, cioè, argomentare che la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
intervenuta a pochi mesi di distanza dalla conclusione del predetto
referendum, abbia inteso ridisegnare la disciplina del contributo per le
spese elettorali in coerenza con il risultato referendario e, quindi, per
evitare ogni sospetto di finanziamento surrettizio all’attività ordinaria dei
partiti, abbia voluto limitare il contributo medesimo alle sole spese
effettivamente sostenute per fini elettorali, predisponendo consequenziali e
severi controlli sulle dichiarazioni presentate dai partiti.
Si deve, quindi, anche per questo escludere che l’art. 9 possa essere
interpretato nel senso che, pur rimanendo nell’ottica di un mero rimborso,
abbia inteso, per ragioni di semplificazione, introdurre un criterio di
ripartizione basato, invece che su un calcolo preciso, su un indice indiretto
(il risultato elettorale) di quantificazione della spesa effettuata da ciascuna
formazione politica.
Ciò, in quanto è evidente che un indice indiretto serve a superare le
difficoltà di una quantificazione puntuale e dei relativi controlli, ma non ha
nessun ragione di essere allorquando, come in fattispecie, è, all’opposto,
espressamente previsto che ogni singola spesa sia accompagnata, per i
controlli anche essi espressamente disciplinati, da idonea documentazione
che la comprovi.
59
Sennonché l’art. 9, nel dettare i criteri per la ripartizione del
contributo, sembra perdere ogni memoria della disciplina della spesa e dei
controlli relativi, affidandosi unicamente ad un criterio fondato sul risultato
elettorale.
Il problema si trova affrontato già nel primo referto relativo alle
elezioni politiche del marzo 1994, laddove si legge che “non è stata
prevista nell’attuale disposizione normativa una connessione tra misura
del contributo erogato, riferito esclusivamente alla consistenza del risultato
elettorale, ed entità reale delle spese sostenute”, di modo ché, “trattandosi
di contributi attribuiti in relazione alle spese elettorali sostenute, sarebbe
opportuna la previsione di una modifica dell'attuale sistema di erogazione
del contributo, per introdurre un meccanismo correttivo che consenta una
diretta connessione tra misura del contributo ed ammontare complessivo
delle spese effettivamente accertate e riconosciute tali in sede di controllo”.
Si può aggiungere che, in un’ottica di indifferenza ancora maggiore
verso un criterio di ripartizione fondato sull’ammontare delle spese
elettorali effettivamente accertate e riconosciute in sede di controllo,
sembra porsi la successiva legge 3 giugno 1999, n. 157, allorquando,
all’art. 1, comma 6, dispone che “in caso di scioglimento anticipato del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle
quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto” e che “in tale caso i
movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento
delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della
legislatura dei rispettivi organi”.
Indifferenza confermata ancor più dall’art. 39 quater decies della
recente legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni,
del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, il quale, modificando il predetto
comma 6, ha stabilito che “in caso di scioglimento anticipato del Senato
60
della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote
annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato”.
In ultimo l’argomento forse più forte, l’argomento cioè che i fondi
per il rimborso previsti dall’art. 9, per la consistenza che ad essi il
legislatore stesso ha dato, appaiano preordinati a consentire, come in effetti
hanno consentito, l’erogazione di contributi di gran lunga superiori alle
spese e, quindi, di fatto, rivolti a finanziare l’attività dei partiti ben oltre le
strette esigenze elettorali.
Ma il ragionamento fondato sulla formulazione letterale dell’art. 9 e
successive modifiche, anche così arricchito, non convince del tutto:
- perché la lettera della norma non favorisce ma nemmeno esclude
del tutto una soluzione interpretativa che consenta di ritenere il criterio di
ripartizione pur sempre fondato sulla consistenza elettorale ma operante
all’interno del limite costituito dall’ammontare delle spese effettivamente
sostenute;
- perché gli argomenti che dapprima si sono tratti sul piano logico e
sistematico, nonché dall’occasio legis, hanno una loro forza intrinseca che
può arrestarsi solo di fronte ad un’incompatibilità assoluta con la lettera
della norma;
- perché, conclusivamente, a voler fondare il criterio di ripartizione
sulla sola consistenza elettorale, ne risulta, come già si è detto, un
contributo di norma significativamente superiore alle spese effettuate: un
contributo, quindi, che, in contrasto con l’esito delle richiamate vicende
referendarie, fuoriesce dall’ottica di mero rimborso elettorale e si rivolge
anche alle altre forme di attività dei partiti.
Certo, la lettura dell’art. 9 nel senso che il contributo, anche se
ripartito in base alla consistenza elettorale, non possa tuttavia superare il
tetto costituito dall’ammontare delle spese accertate e riconosciute è una
lettura che provoca incongruenze e disarmonie, poiché, ad esempio, se ci si
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pone rigidamente nell’ottica del rimborso, diventa, poi, difficile
comprendere i motivi per cui si continua ad erogare il contributo anche
oltre la durata della legislatura ai sensi della legge 23 febbraio 2006, n. 51.
Ma è altrettanto vero che la lettura opposta lascia in piedi
l’incongruenza forse più dirompente, in quanto, come si è visto,
svuoterebbe delle sue finalità il contributo previsto dall’art. 9 e priverebbe
di ogni significato concreto, rendendola fine a se stessa, l’intera disciplina
della spesa e dei controlli predisposta dagli artt. 11, commi 1 e 2, e 12,
comma 3.
È in questi conclusivi termini che anche questo Collegio sottopone,
ancora una volta, alle Autorità destinatarie del referto, la questione del
rapporto tra spese elettorali sostenute e contributo statale, auspicando un
nuovo indirizzo interpretativo che offra un senso più concreto e
maggiormente condiviso dell’attività di controllo attribuita al Collegio
stesso dalla legge n. 515 del 1993.
3. La verifica dei conti dei partiti esclusi dal contributo
L’interpretazione delineata al paragrafo precedente, fondandosi su
uno stretto collegamento tra art. 12, comma 3, e art. 9, lascia
specularmente escludere che l’art 12, comma 3, nel disporre la verifica
della conformità a legge e della regolarità documentale della spesa, abbia
inteso riferirsi anche alle formazioni politiche non aventi diritto al
contributo.
La prima conferma all’assunto è di ordine letterale e la si trae
dall’art. 12, comma 3, il quale, come si è visto, riferisce la verifica alle sole
spese degli “aventi diritto”.
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La seconda è di ordine logico, poiché è di tutta evidenza che se la
verifica non ha lo scopo di stabilire l’entità delle spese che possono essere
rimborsate, è del tutto superfluo procedere alla verifica delle spese stesse.
Né una siffatta conclusione è in contrasto con l’art. 12, comma 1,
secondo il quale le formazioni politiche, ancorché non aventi diritto al
contributo, sono comunque tenute alla presentazione di un consuntivo che
esponga, oltre le fonti di finanziamento, anche le spese per la campagna
elettorale.
Infatti, nel caso di formazioni politiche non aventi diritto al
contributo, l’indicazione in consuntivo delle spese per la campagna
elettorale, se non può ritenersi preordinata ad una verifica di ammissibilità
e di effettività delle spese medesime, conserva tuttavia una sua precisa
ragion d’essere sia in riferimento ai controlli sull’osservanza del limite di
spesa di cui all’art 10 che in riferimento ai controlli sulla trasparenza dei
finanziamenti, controlli questi ultimi che sottintendono la necessità di un
raffronto tra monte-spese e monte-finanziamenti.
In sostanza, nei confronti dei consuntivi inviati dalle formazioni
politiche non aventi diritto al contributo, il Collegio è tenuto alla verifica
della ammissibilità e della regolarità delle spese ai soli fini di:
- accertare l’osservanza del limite massimo autorizzato;
- accertare la regolarità della loro copertura finanziaria.
4. Il limite massimo di spesa
Diversamente da quanto accade per il rimborso delle spese elettorali,
la cui verifica riguarda soltanto i conti resi dai partiti aventi diritto al
contributo, la verifica delle spese per accertare il loro contenimento nei
limiti previsti dall’art. 10, comma 1, della legge n. 515/1993, è questione
63
che interessa indistintamente tutti i partiti, poiché tutti sono destinatari
dell’obbligo di limitare le spese elettorali entro un importo prefissato.
Va avvertito che una verifica analoga, da compiersi nei confronti di
tutti i partiti partecipanti alla competizione elettorale, è prevista anche per
accertare l’integrale e regolare copertura finanziaria delle spese elettorali.
Tuttavia, di essa si riferirà in apposita sede, congiuntamente ad altri aspetti
riguardanti il finanziamento in favore dei partiti politici.
Il problema delle spese da considerare ai fini del limite massimo era
stato naturalmente avvertito sin dai primi Collegi, i quali si erano orientati
nel senso di ricomprendere nel calcolo anche le spese non conformi a legge
o non documentate.
Un siffatto orientamento muoveva dalla preoccupazione che
escludere dal calcolo spese comunque effettuate o quanto meno dichiarate
dalle stesse formazioni politiche avrebbe potuto trovarsi in contrasto con la
ratio di contenimento delle spese elettorali propria dell’art. 10.
Il Collegio referente per le elezioni del 2001, invece, aveva ritenuto
che “non fosse possibile includere o escludere dal calcolo le spese non
ammissibili o non documentate a seconda che tali spese si ritorcano a
danno o, all’opposto, comportino un vantaggio per le formazioni politiche,
per cui era pervenuto alla conclusione che l’ammontare complessivo delle
spese di ogni singolo partito, movimento, lista o gruppo di candidati,
andasse calcolato, anche agli effetti di cui all’art. 10 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, al netto delle spese non ammissibili o non
documentate".
Questo Collegio, ponderate le argomentazioni addotte dalle opposte
tendenze, ritiene che vada operata una differenza tra le spese non
ammissibili e quelle irregolari, definendo non ammissibili quelle che non
possono considerarsi elettorali sia perché oggettivamente estranee alla
tipologia dei primi due commi dell’art. 11 della legge n. 515 del 1993 sia
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perché sostenute oltre i limiti temporali di un loro verosimile riferimento
alla compagna per la consultazione politica, e formalmente irregolari
quelle che, sebbene comprovate, presentano vizi o insufficienze
documentali.
Per effetto di tale distinzione, le spese inammissibili non debbono
essere considerate al fine dell’accertamento del rispetto del limite
quantitativo mentre rientrano nel calcolo quelle formalmente irregolari,
nella decisiva considerazione che queste ultime sono in ogni caso spese
elettorali effettivamente disposte dai partiti anche se non rimborsabili.
A conclusione dell’argomento deve farsi cenno ad un ultimo
problema, che concerne la individuazione del momento procedimentale in
cui la spesa si può considerare realizzata al fine in discorso.
Soccorre, allo scopo, l’espressione “spese sostenute” che si rinviene
più volte nella legge n. 515/1993, alla stregua della quale sembra che le
spese da considerare siano soltanto quelle effettivamente pagate in
relazione ad una prestazione ricevuta.
Ne deriva che andrebbero escluse le spese semplicemente impegnate
(per contratto o mediante altri fonti obbligazionarie) e non ancora pagate.
Occorre, peraltro, considerare che in molti casi le prestazioni in
occasione delle campagne elettorali vengono eseguite concedendo crediti o
dilazioni di pagamento ai partiti che le richiedono. Spesso, anzi, viene
previsto che il pagamento si effettui allorché il partito riceverà il
finanziamento pubblico di cui all’art. 9 della stessa legge n. 515/199.
In questi casi le spese sono ammissibili, a condizione che la fattura
rechi l’indicazione della dilazione concessa e che, correlativamente a tali
spese, nel rendiconto sia fatta menzione dello specifico mezzo di
finanziamento.
Il limite di spesa che ciascun partito o movimento politico è tenuto a
rispettare è costituito dalla somma risultante dalla moltiplicazione
65
dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della
Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera
dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali il partito
stesso è presente, rispettivamente, con liste o con candidati (art. 10 della
legge n. 515 del 1993).
Sorgono, al riguardo, due questioni.
La prima attiene alle modalità di calcolo delle complessive spese
elettorali rendicontate afferenti ai primi due commi dell’art. 11 della legge
n. 515/1993, mentre la seconda concerne l’individuazione del valore
numerico da attribuire alle sole spese cosiddette forfettarie (secondo
comma del predetto art. 11). Di quest’ultima si tratterà nel successivo
paragrafo.
Relativamente alla prima questione, si rammenta che le previgenti
norme elettorali prevedevano, per le elezioni del Senato della Repubblica il
solo sistema uninominale e, per le elezioni della Camera dei deputati il
sistema misto (per il 75% maggioritario e per il 25% proporzionale). Di
talché l’art. 10 della legge n. 515/1993, mentre non presentava nessuna
difficoltà di applicazione per le elezioni del Senato, in quanto i partiti
organizzati in coalizione competevano soltanto con il simbolo della
coalizione, invece per le elezioni della Camera dei deputati, i partiti
potevano presentarsi in forma coalizzata nel maggioritario e in forma
individuale (o raggruppati in coalizioni minori) nel proporzionale.
Il che poneva il problema se alla coalizione, indipendentemente dai
partiti, competesse o meno un limite di spesa autonomo rispetto a quello
spettante a ciascuno dei partiti che la componevano in ragione della loro
partecipazione al proporzionale.
Con l’avvento della legge n. 270 del 2005, che ha unificato il
sistema proporzionale, i soggetti giuridici nei cui confronti opera il limite
di spesa sembrano essere i soli partiti o gruppi politici organizzati, dal
66
momento che l’eventuale dichiarazione di coalizione è effettuata dai partiti
stessi contestualmente al deposito del contrassegno (art. 1, comma 5) e
poiché, comunque, le coalizioni non sono soggetti destinatari autonome del
rimborso di cui all’art. 9 della legge n. 515 del 1993, il quale va erogato ai
partiti di riferimento indicati nella dichiarazione di collegamento prevista
dallo stesso art. 9.
Sennonché, come riferito al Cap. II, par. 1, a volte i consuntivi sono
presentati dalle coalizioni, le quali indicano, all’interno dell’unico
documento, i dati riferibili ai singoli partito che le compongono.
In tali casi, considerando che il contributo statale viene, di fatto,
distribuito all’interno delle formazioni politiche che fanno parte della
coalizione, si è preferito mantenere la prassi seguita dai precedenti Collegi,
secondo la quale il limite di spesa viene riferito alla coalizione nel suo
complesso in relazione alle circoscrizioni nelle quali la stessa è presente, e
considera unico l’obbligo di copertura, compensando l’eventuale difetto di
taluni partiti con l’eccedenza degli altri.
D’altronde, un tal modo di procedere, mentre non sembra collidere
con il dato testuale della norma, sicuramente non compromette, anzi
accentua, l’esigenza di contenimento della spesa pubblica insita nella
norma stessa.
5. Le spese forfettarie
La seconda questione relativa al limite di spesa, ma che riguarda
anche il profilo della copertura finanziaria e, specularmente, quello del
rimborso, limitatamente ai partiti che ne hanno diritto, concerne
l’individuazione del valore numerico massimo da attribuire alle spese di
cui al secondo comma dell’art. 11 (spese relative ai locali per le sedi
67
elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri
passivi).
La norma precisa, infatti, che le spese di tal genere “sono calcolate
in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare
complessivo delle spese ammissibili documentate”.
L’equivoca formulazione della disposizione si presta a molteplici
interpretazioni.
Una prima interpretazione, strettamente letterale, è nel senso che le
spese disciplinate dal secondo comma dell’art. 11 andrebbero calcolate in
misura fissa sull’ammontare delle spese di cui al primo comma, senza
possibilità, quindi, di stabilire una percentuale inferiore o superiore a
quella prevista.
Di qui l’esonero per il partito politico di documentare le spese di cui
al secondo comma, posto che queste - ai fini del limite di cui all’art. 10 e
della conseguente sanzione nel caso di violazione del limite stesso - vanno
necessariamente assommate a quelle di cui al comma 1, sulla base del
quale vengono commisurate.
L’esposta posizione fa leva sulla presunzione che spese di tal genere
siano generalmente presenti e che, essendo comunque di difficile
quantificazione, non debbano essere comprovate e vadano proporzionate
alle spese restanti.
Una variante di tale interpretazione consente di aggiungere alle spese
calcolate in misura forfettizzata, e dunque non documentate, quelle
ulteriori che il partito dimostri di aver sostenuto.
Seguendo un’opinione opposta, questo Collegio ritiene che il trenta
per cento debba essere riferito non già alle spese di cui al primo comma,
ma all’ammontare complessivo di quelle del secondo comma, che il partito
ha dichiarato e dimostrato di avere sostenuto, senza tuttavia aver potuto
68
distinguere tra quelle di carattere ordinario e quelle che invece si
riferiscono alla campagna elettorale.
Questa diversa soluzione poggia su tre considerazioni di fondo:
a) la prima, che tutte le spese, potendo essere rimborsate soltanto nel
limite in cui sono state effettivamente sostenute, devono essere comprovate
mediante idonea documentazione, non sussistendo alcuna norma che
espressamente deroghi a tale obbligo;
b) la seconda, che il documento giustificativo di alcune spese non
distingue le loro esatta finalità, onde è arduo, se non addirittura
impossibile, conoscere per quanta parte le spese stesse si riferiscono alla
campagna elettorale e per quanta parte siano servite per esigenze diverse;
c) la terza, che i tipi di spese previsti nel secondo comma dell’art. 11
sembrano indicare che il legislatore ha considerato tale evenienza e che
abbia perciò introdotto una necessaria presunzione di imputabilità.
Presunzione tuttavia che, nel silenzio della legge, deve considerarsi
relativa; con la conseguenza che, laddove i partiti sono in grado di
dimostrare l’effettiva e completa appartenenza delle spese alle categorie
indicate nel secondo comma dell’art. 11, tali spese sono considerate
interamente ammissibili in sede di verifica delle loro regolarità e vanno
sommate al trenta per cento di quelle per le quali, invece, non è possibile
stabilirne la integrale appartenenza.
In tal modo si evita il rischio di accreditare spese maggiori o minori
di quelle effettivamente sostenute e, al limite, di ammettere al rimborso
somme in realtà mai spese.
In tale prospettiva, i partiti sono chiamati a documentare tutte le
spese di cui al secondo comma dell’art. 11, mentre il Collegio, valutata la
regolarità di ognuna di esse, ha l’obbligo di considerarne soltanto il trenta
per cento.
69
Naturalmente, il modo di determinare le spese c.d. forfettarie ha
riflessi sull’indicazione della relativa copertura finanziaria, il cui obbligo si
limita al trenta per cento delle spese rendicontate.
6. Il corredo documentale
In presenza dell’attuale disciplina normativa, è evidente l’interesse
dei partiti di offrire a rendiconto l’importo di spesa che più si avvicina al
limite massimo consentito, in modo che, avendone il diritto, possono
usufruire del rimborso più elevato, evitando, nel contempo, le sanzioni
poste a tutela del rispetto di limite stesso.
E’ pertanto necessario che il controllo effettuato dal Collegio si
rivolga capillarmente ad ogni singola voce di spesa, onde evitare che siano
ammesse a rimborso quelle spese che, pur rispettando sia il criterio
qualitativo che quello quantitativo, risultino affette da qualche vizio
documentale.
In proposito, come è stato più volte ricordato, il terzo comma
dell’art. 12, dopo aver affermato che i controlli devono essere limitati alla
verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi
diritto, precisa che tali controlli riguardano la “regolarità della
documentazione contabile prodotta a prova delle spese stesse”.
Se ne trae, anzitutto, che le spese rendicontate devono trovare
riscontro in apposita documentazione e che tale documentazione deve
risultare “regolare”.
Dunque, ove la documentazione manchi oppure sia irregolare, la
relativa spesa va stralciata dal rendiconto e non partecipa dell’ammissione
a contributo.
70
Si tratta, peraltro, di una carenza che viene accertata a seguito di
apposita e idonea attività istruttoria, nel corso della quale i partiti politici
interessati sono invitati ad inviare o integrare la documentazione
necessaria, a fornire chiarimenti o ad offrire argomentazioni a difesa del
proprio operato contabile.
Nello spirito della legge, il controllo della documentazione attiene
principalmente all’aspetto probatorio della spesa, mentre altri profili
assumono rilievo soltanto nei casi di fattispecie penali o di illiceità
tributarie.
Tra la documentazione comprovante la regolarità della spesa
assumono particolare importanza i titoli di spesa: le fatture quietanzate e
quelle che, prive di quietanza, danno atto della scadenza del debito e della
ragione della dilazione del pagamento.
Della documentazione relativa alle fonti di finanziamento si tratterà
qui di seguito.
7. Il finanziamento pubblico
I rendiconti presentati dai partiti politici devono contenere anche
l’indicazione delle fonti di finanziamento delle spese sostenute per la
campagna elettorale (art. 12, primo comma).
Prima di affrontare l’argomento è utile ripercorre, sia pur
brevemente, l’evoluzione della legislazione in materia di finanziamento
pubblico dei partiti, così come descritta nei referti redatti in occasione delle
precedenti elezioni politiche e che, per questa parte, integralmente si
riproducono .
Nel nostro Paese, per alcuni decenni dopo l'avvento della
Repubblica, si è ritenuto che i partiti per le loro esigenze, comprese quelle
71
di natura elettorale, dovessero contare esclusivamente sulle quote
associative degli iscritti e sulle contribuzioni dei simpatizzanti.
Questa concezione era in perfetta linea con il principio
dell'autonomia dei partiti da ogni condizionamento esterno, ivi compreso
quello che potesse provenire dallo Stato stesso, e costituiva un corollario
logico della stessa forma giuridica (libere associazioni) che ai medesimi
era stata riconosciuta dalla Costituzione (art. 49) e che essi avevano
gelosamente difeso.
Sennonché, intorno agli anni '70, l'affinamento dei mezzi di
informazione degli elettori, compreso il ricorso alla propaganda televisiva
e il progressivo ingigantirsi degli apparati partitici, finirono per richiedere
finanziamenti sempre più cospicui.
Tale situazione dimostrava ormai l'inadeguatezza delle forme di
autofinanziamento che fino ad allora avevano assicurato il sostentamento
dei partiti, anche relativamente alle manifestazioni elettorali.
Si intensificò, pertanto, il dibattito sul problema, sia in sede
dottrinale che in sede parlamentare, sulla opportunità o meno di un
finanziamento pubblico della vita dei partiti.
In conseguenza di tale dibattito fu emanata la legge 2 maggio 1974,
n. 195, che, intitolata "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti
politici", ebbe a prevedere due tipi di contributi:
- il primo, configurato come contributo per il rimborso delle spese
elettorali (artt. 1 e 2);
- il secondo, inteso a finanziare l’attività ordinaria dei partiti (art. 3).
La legge 2 maggio 1974, n. 195, si preoccupò anche di definire e di
sanzionare alcuni finanziamenti da considerarsi illeciti o per la loro
provenienza (art. 7, comma 1) o per il mancato rispetto delle modalità
preordinate a garantirne la trasparenza (art. 7, comma 2).
72
La normativa di cui trattasi, pur non avendo del tutto placato le
critiche di coloro che erano contrari in assoluto al finanziamento pubblico
dei partiti (o lo erano, perché il finanziamento non era circondato da
sufficienti clausole cautelative), superava il vaglio del referendum dell'11
giugno 1978 che, con il suo risultato, convalidava la scelta operata dal
legislatore.
Seguirono, poi, provvedimenti legislativi che estendevano il
finanziamento pubblico alle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli
regionali e per le elezioni del Parlamento europeo, prima in via temporanea
per una sola tornata elettorale (legge 8 agosto 1980, n. 422) e poi in via
permanente con la legge 18 novembre 1981, n. 659, la quale provvedeva,
fra l'altro, ad allargare la sfera dei destinatari dei benefici introdotti dalla
legge n. 195/1974.
Il sistema di finanziamento pubblico dei partiti è stato,
successivamente, travolto dal referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio
1993, in esito al quale sono stati abrogati, con D.P.R. 5 giugno 1993, n.
173, gli art. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed è stato, quindi,
soppresso il finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei partiti.
È rimasto, invece, il contributo pubblico per il rimborso delle spese
elettorali.
Oggi la materia dei finanziamenti ai partiti politici (compresi quelli
elettorali) risulta disciplinata:
a) dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 per il quale
“Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione
di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico
superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma
restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
73
Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi
forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle
previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o
contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e
regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati
dalla legge.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti
previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al
secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo
societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati
regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo,
con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle
somme versate in violazione della presente legge”;
b) dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificato
dall'art. 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22, dall'art. 4 della legge 8 agosto
1985, n. 413, dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dall'art. 10
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dall'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2001 e, in
ultimo, dall'articolo 39-quater decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51) per il
quale
“I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono
estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati,
anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri
italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e
comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei
partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di
segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale,
regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
74
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni
politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con
sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della L. 2
maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale, di cui all'art. 3 della
stessa legge, è decurtato in misura pari al doppio delle somme
illegittimamente percepite.
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti
indicati nell'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del
presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila
sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il
soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne
dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato
presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato
con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o
contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono
anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La
disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i
finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera
l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li
percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto
entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di
contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella
loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere
adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto
comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la
75
multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal
terzo comma dell'articolo 28 del codice penale”.
Ciò posto, la legge n. 515/1993 (art. 12, primo comma) si limita a
richiedere che i partiti, i movimenti politici, le liste o i gruppi di candidati
indichino le fonti di finanziamento nei consuntivi che sono tenuti a
presentare ai Presidenti delle camere per il successivo inoltro alla Corte dei
conti. Detta legge non definisce, quindi, né la nozione né la tipologia dei
finanziamenti.
Occorre pertanto richiamarsi alla legge 2 maggio 1974, n. 195, il cui
art. 7, ai primi due commi, definisce i finanziamenti ai partiti gli apporti
“sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati”, anche
“indirettamente”. Lo stesso art. 7 menziona poi, tra i finanziamenti
ammessi, quelli “direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari”, mentre l’art. 4,
terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, comprende tra le fonti
di finanziamento la “messa a disposizione di servizi”.
Da considerare, infine, che il concetto di finanziamento viene
associato a quello di contribuzione ad opera dell’art. 7 della stessa legge 10
dicembre 1993, n. 515.
8. Il finanziamento esterno e l’autofinanziamento
I precedenti Collegi hanno classificato e distinto i finanziamenti in
relazione ai seguenti criteri:
a) in relazione all’oggetto:
- contributi finanziari in denaro;
- prestazioni integralmente o parzialmente gratuite;
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- crediti bancari o altri crediti concessi da terzi;
- debiti verso i fornitori, allorquando, per l’ampiezza delle dilazioni
concesse e, più in generale, per il loro discostarsi dalle modalità dettate dal
corrente uso commerciale, acquistano la natura sostanziale di prestiti
concessi direttamente dagli stessi fornitori.
b) in relazione alla fonte:
- finanziamenti provenienti da terzi;
- finanziamenti provenienti dal patrimonio o dalle disponibilità di
bilancio del partito.
Tali distinzioni appaiono corrette e l’ultima di esse assume
particolare importanza in quanto introduce alle problematiche relative al
c.d. autofinanziamento e alla correlazione tra le spese e i finanziamenti
elettorali.
L’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
imponendo ai partiti, ai movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati
l’obbligo di indicare nei consuntivi le fonti di finanziamento, si pone
l’evidente finalità di assicurare la trasparenza dei mezzi economici
impiegati dalla formazione politica per il finanziamento delle competizioni
elettorali.
In coerenza con ciò, l’obbligo di indicare le fonti di finanziamento
non dovrebbe riguardare soltanto i finanziamenti provenienti dall’esterno (i
finanziamenti ad opera di terzi), ma dovrebbe essere esteso anche agli
autofinanziamenti (ossia ai finanziamenti interni operati attraverso il
ricorso al patrimonio o ai fondi di bilancio della formazione politica).
Questo perché solo indicando entrambe le fonti di finanziamento, si
ha la percezione esatta dell’autonomia del gruppo politico dai finanziatori
esterni.
Infatti, sottraendo dalle spese sostenute per la campagna elettorale
quelle autofinanziate, è possibile dedurre l’importo complessivo dei
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finanziamenti ricevuti dall’esterno e ricavarne, in conseguenza, la
completezza o meno delle dichiarazioni rese dalle formazioni politiche.
A questa linea interpretativa, assunta in occasione delle precedenti
elezioni politiche, aderisce anche questo Collegio.
Va, peraltro, avvertito che la Corte di Cassazione, con sentenza 18
febbraio 1999, n. 1352, è andata in contrario avviso, ritenendo che i
finanziamenti che i partiti hanno l’obbligo di dichiarare siano soltanto
quelli provenienti da terzi con esclusione, quindi, di quelli provenienti da
fonti interne.
E’ da ritenere, in proposito, che l’indicata pronuncia abbia valore per
negare ogni effetto sanzionatorio ex art. 15, comma 15, della legge n.
515/993, alla mancata indicazione delle fonti di autofinanziamento, senza
peraltro che resti pregiudicata la possibilità del Collegio, laddove il
rendiconto evidenzi uno scoperto, di effettuare indagini, consentiti dall’art.
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tendenti a conoscere quali siano
stati gli ulteriori mezzi di copertura utilizzati, al fine di verificare la
sussistenza o meno di una violazione dell’obbligo di indicare tutte le fonti
di finanziamento esterno.
Naturalmente, si tratta di una verifica che produce effetti meramente
indiziari, laddove non sostenuta da altri elementi di prova (Cass. 17
gennaio 2002, n. 443; 10 luglio 1998, n. 6769 e 6 dicembre 1983, n.
7289).
L’obbligo di dichiarare i finanziamenti provenienti da terzi risponde
anche alla necessità di evitare che i partiti si avvalgano di finanziamenti
illeciti, quali quelli descritti nell’art. 7, primo e secondo comma, della
legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell’art. 4, terzo comma 3, della legge 18
novembre 1981, n. 659.
La violazione della prima disposizione dà luogo al c.d. reato di
finanziamento illecito, mentre la violazione della seconda, per effetto della
78
depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 32, primo comma, della
stessa legge n. 689/1981, comporta la commissione di un illecito
amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria (Cass. pen., sez. VI, 17
ottobre 1994, n. 12729).
La giurisprudenza ha ritenuto che il reato di finanziamento illecito
dei partiti politici (art. 7 della legge n. 195/1974) non è stato
implicitamente abrogato né dall'art. 4 della legge n. 659/1981, né dall'art. 7
della legge n. 515/1993.
Infatti, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 della legge n.
659/1981 (per la violazione degli obblighi imposti ai soggetti eroganti e
riceventi i contributi), si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle
società, regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi
soltanto la dichiarazione congiunta; mentre il precetto di cui all'art. 7,
quarto comma, della legge n. 515/1993 stabilisce i limiti massimi di
erogazione al singolo candidato nelle elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica e non si riferisce quindi ai modi legittimi e
trasparenti di erogazione dei finanziamenti da parte della società ai partiti
(Cass. pen., sez. V, 13 giugno 1998, n. 10041).
Da quanto sopra consegue che, ove in sede di controllo appaiano
ipotesi di finanziamenti non conformi a legge, gli stessi vanno segnalati
all’autorità competente ad accertarne l’eventuale profilo di illiceità.
L’obbligo di dichiarare le fonti di finanziamento presenta particolari
aspetti problematici in relazione alle spese di cui all’art. 11, secondo
comma, della legge n. 515/1993.
Al riguardo, alcuni precedenti Collegi hanno ritenuto che tali spese
dovessero essere sottratte all’obbligo, trattandosi di spese presunte e che
molto spesso si confondono con quelle normalmente sostenute dalle
formazioni politiche, pur a prescindere dalla ricorrenza di una campagna
elettorale.
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Un altro Collegio, invece, argomentando che l’art. 11, comma 2, non
ha lo scopo di porre una presunzione di spese, ma piuttosto si propone di
fissare il limite massimo entro il quale tali spese sono ammissibili e
possono essere forfettizzate, si è orientato nel senso di ritenere che, nel
caso di consuntivi che chiudano in disavanzo, debbano essere disposti
accertamenti funzionali all’individuazione dei mezzi che la formazione
politica ha impiegato o intende impiegare per ripianare il disavanzo, anche
nel caso che il disavanzo sia stato determinato dalle spese di cui al secondo
comma dell’art. 11. E ciò, non con riferimento all’importo forfettizzato ma
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
Questo Collegio, richiamandosi alle argomentazioni svolte in
precedenza circa la natura delle spese di cui al secondo comma dell’art. 11
e alla necessità della loro integrale documentazione, ritiene,
coerentemente, che l’obbligo della indicazione della copertura di tali spese
sussista limitatamente alla quota parte riferibile, per legge, alle presunte o
documentate necessità della consultazione elettorale.
9. La documentazione dei finanziamenti
L’art. 12, primo comma, della legge n. 515/1993 si limita a sancire
l’obbligo di indicare i finanziamenti ma non precisa quale sia la
documentazione necessaria a soddisfare tale obbligo .
Soccorre, allora, l’art. 7, secondo comma, della legge 2 maggio
1974, n. 195, il quale, premesso che “Sono vietati i finanziamenti o i
contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di
organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con
partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società
controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a
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favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi
parlamentari” (primo comma), precisa che “Sono vietati altresì i
finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da
parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in
favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi
parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati
dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre
che non siano comunque vietati dalla legge” (secondo comma), statuendo
infine che “Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei
divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di
cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione
dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano
stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò
solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle
somme versate in violazione della presente legge” (terzo comma).
Alla stregua delle indicate disposizioni, che escludono la possibilità
di finanziamenti pubblici ai partiti da parte dei soggetti indicati nel primo
comma, quando il finanziamento è ricevuto dalle società di cui al secondo
comma (società sostanzialmente private), occorre che il partito alleghi alla
documentazione copia della deliberazione dell’organo societario e
l’attestato comprovante l’iscrizione a bilancio.
L’art. 7 della legge n. 195/1974 è stato in seguito integrato dall’art. 4
della legge 18 novembre 1981, n. 659, il quale, dopo aver ampliato la
platea dei soggetti destinatari dei finanziamenti “… ai membri del
Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai
consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette
cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che
rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e
amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei
81
partiti politici” (primo comma, così come sostituito dall'articolo 3 della
legge 27 gennaio 1982, n. 22.), ha stabilito che “Nel caso di erogazione di
finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della L. 2 maggio
1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che
nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la
messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li
riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un
unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di
ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda
la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di
autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma
non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di
credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi
interbancari” (secondo comma, come modificato dall'art. 7 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, dall'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2001 e, in ultimo
dall'art. 39-quater decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito
nella legge 23 febbraio 2006, n. 51).
Per effetto di quest’ultima legge, espressamente rivolta, oltre che ai
partiti, anche ai candidati politici, quando il finanziamento, da chiunque
accordato, supera l’importo di euro cinquantamila, il partito che ne ha
beneficiato deve allegare, in aggiunta alla eventuale documentazione
prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195, anche una
dichiarazione sottoscritta congiuntamente con il soggetto erogante, salvo
che questi sia un istituto di credito e l’operazione rientri nell’ambito degli
accordi interbancari.
Se a ricevere il contributo o il finanziamento per la campagna
elettorale è il candidato, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da
una autocertificazione dello stesso candidato, come pare confermare il
82
raccordo con la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 6, della legge n.
515 del 1993 (riguardante i limiti delle spese elettorali dei singoli
candidati) che obbliga tali soggetti a “riportare, attraverso l'indicazione
nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e
servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore
ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore
provenienti da soggetti diversi”.
Ove le spese siano state finanziate, anziché con i contributi esterni,
con risorse del proprio bilancio, ivi comprese forme di indebitamento, è
necessario acquisire:
- per le spese effettuate mediante disponibilità di bilancio, una
dichiarazione del legale rappresentante della formazione politica attestante
l’iscrizione dell’importo tra le uscite di bilancio;
- per le spese effettuate mediante acquisizione di mutui bancari, la
documentazione attestante l’assunzione del prestito, le condizioni
contrattuali, nonché la destinazione a fronteggiare le spese per la campagna
elettorale;
- per le altre forme di indebitamento, la documentazione relativa al
titolo giuridico sul quale si fonda il prestito, completa dell’importo e
dell’indicazione del soggetto creditore.
85
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ALLEANZA
LOMBARDA AUTONOMIA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione
Lombardia, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione
dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 19 giugno 2007, il Rappresentante legale
del partito ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA ha dichiarato che il
Partito, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha
sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 12/C.
87
ALLEANZA NAZIONALE
Generalità
La formazione politica ALLEANZA NAZIONALE ha partecipato
alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle
d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le
circoscrizioni nazionali ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino
Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 42.232.467,00 per il Senato
− euro 46.997.601,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 89.230.068,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 6.327.567,26 per le
elezioni alla Camera dei deputati e di euro 6.777.688,83 per il Senato della
Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sen. Francesco PONTONE, in qualità di
Legale rappresentante.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 9 giugno 2006 e, quindi, entro il
88
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera
dei deputati che al Senato della Repubblica.
Il Partito ha indicato nella percentuale del 50% la quota attribuita,
rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
7.999.919,97 e sono così composte:
a) euro 6.153.784,59 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 1.846.135,38 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 6.153.784,59,
di cui:
a) euro 4.491.773,35 rimborsi elettorali precedenti;
b) euro 1.662.011,24 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 1.846.135,38,
determinato dalla mancata copertura finanziaria delle spese di cui all’art.
11, comma 2, della L. 515/93.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
89
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 6.153.784,59
- spese ex art. 11, comma 2, euro 80.413,43 (corrispondenti al
30% di euro 268.044,76 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 6.234.198,02 .
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate , ammontano complessivamente a euro 6.153.784,59, per cui è
risultato un disavanzo di euro 80.413,43 che da apposita dichiarazione
risulta essere stato ripianato “da precedenti disponibilità liquide per
rimborsi elettorali incassati per le Elezioni Europee 2004, Politiche 2001 e
Regionali 2005”.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
90
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal Partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
91
ALLEANZA SICILIANA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
ALLEANZA SICILIANA la mancata presentazione del conto consuntivo
in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Antonino
FRANCHINA, con memoria difensiva del 23 aprile 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 7/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione
Sicilia.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 3.587.150,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
147.105,51, e sono così composte:
a) euro 146.514,01 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
92
b) euro 591,50 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 37.953,00,
derivanti da contribuzioni liberali.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito
rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 109.152,51.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n,
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap, IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo espletata sulla base delle
integrazioni acquisite a seguito della predetta istruttoria, sono state
accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, In
particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 131.936,63
- spese ex art. 11, comma 2 euro 4.550,66 (corrispondenti
al 30% di euro 15.168,88 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 136.487,29.
Le fonti di finanziamento accertate, quantitativamente diverse da
quelle dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 147.105,50, per
cui è risultato un avanzo di euro 10.618,20.
93
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/1993 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
95
ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ALTERNATIVA
INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO, presente alle elezioni
svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per la sezione estero nella sola circoscrizione America
Settentrionale e Centrale, la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il Presidente del partito
ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO ha
dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10
aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti, in
quanto tutte le spese sono state sostenute direttamente dai candidati.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 29/C.
97
ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI
Generalità
Il Partito ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI ha partecipato
alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e nella sola ripartizione
estera dell’Europa e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i
collegi regionali ad eccezione del Trentino Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un
limite di spesa di:
− euro 42.325.889,00 per il Senato
− euro 47.098.181,00 per la Camera
− euro 2.039.149,00 per l’estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.463.219,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Marco POIANI, in qualità di
Segretario amministrativo.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
98
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
637.571,52 e sono così composte:
a) euro 490.439,63 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 147.131,89 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento esterne per euro
405.000,00,di cui:
a) euro 360.000,00 per contribuzioni ricevute da persone giuridiche;
b) euro 45.000,00 per contribuzioni ricevute da persone fisiche.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 232.571,52.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
99
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 480.902,23
- spese ex art. 11, comma 2 euro 3.484,48 (corrispondenti al
30% di euro 11.614,33 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 484.386,71.
I contributi esterni accertati, corrispondenti a quelli dichiarati,
ammontano complessivamente a euro 405.000,00, per cui è risultato un
disavanzo di euro 79.386,71 che, da apposita dichiarazione, risulta essere
stato ripianato mediante le disponibilità del bilancio derivanti dal
contributo statale relativo alle elezioni europee del 2004.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampliamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 11 della legge
n. 515/1993, inizialmente rendicontate, dovuta ad errate imputazioni ed a
meri errori di calcolo.
100
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal Partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal Partito indicato in
epigrafe.
101
AMARE L’ITALIA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
AMARE L’ITALIA la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Pasquale
CARROCCIA, con memoria difensiva del 5 luglio 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 31/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati, sezione estero, per
la sola circoscrizione Europa.
In ragione della partecipazione suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 2.039.149,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
29.578,23 e sono così composte:
a) euro 12.609,01 spese di cui all’art. 11 comma 1, della legge n.
515/1993;
102
b) euro 16.969,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 29.578,23 di
cui:
a) euro 21.000,23 fondi propri del partito;
b) euro 8.578,00 per contribuzioni da persone fisiche.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito
rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo espletata sul conto
consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate in considerazione dei criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5):
- spese ex art. 11, comma 1 euro 12.609,01
- spese ex art. 11, comma 2 euro 5.090,77 (corrispondenti al 30%
di euro 16.969,22 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo di euro 17.699,76.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 29.578,23, per cui è
risultato un avanzo di euro 11.878,47.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
103
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
105
AMBIENTA-LISTA
Generalità
La Formazione politica AMBIENTA-LISTA ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
nelle circoscrizioni Piemonte 1, Veneto 1, Marche, Campania e Sicilia 2 e
per il Senato della Repubblica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Marche,
Campania e Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 18.883.362,00 per il Senato
− euro 11.907.437,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 30.790.799,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Maurizio LUPI, in qualità di
coordinatore.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 8 giugno 2006. e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto riferibile sia alle
elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.
106
Nel documento trasmesso il coordinatore ha dichiarato che, per le
suddette elezioni, la lista non ha sostenuto direttamente alcuna spesa e non
ha ricevuto finanziamenti ed ha, inoltre, evidenziato che il Partito Forza
Italia ha elargito gratuitamente al movimento Verdi – Verdi (quale
componente della lista rendicontante) materiale propagandistico per un
valore di euro 51.404,60, regolarmente iscritto nel proprio consuntivo.
107
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA
Generalità
L’Associazione politica ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD
AMERICA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola
circoscrizione estero dell’America Meridionale.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa complessivo di euro 885.673,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 63.766,08, per le elezioni
alla Camera dei deputati e di euro 64.347,38, per il Senato della
Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sig. William Alessandro AMORESE, in
qualità di Legale rappresentante dell’Associazione politica.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato in data 9 giugno
2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle
Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera
dei deputati che al Senato della Repubblica.
108
L’Associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
130.811,00 e sono così composte:
a) euro 100.624,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 30.187,00 spese di cui all’art. 11 comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 100.624,00,
interamente riguardanti debiti contratti con fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 30.187,00.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata anche sulla base delle integrazioni documentali acquisite, sono
state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In
particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 100.624,00
- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 100.624,00.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 100.624,00 e sono state rideterminate dal rendicontante sulla base dei
109
criteri utilizzati per la quantificazione delle spese forfettarie, con una
conseguente chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero
l’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art.11 della legge n. 515/1993
e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’Associazione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’Associazione indicata
in epigrafe.
111
AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE
Generalità
L’Associazione politica AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE
ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola Valle
d’Aosta.
In ragione della partecipazione suddetta, all’associazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 93.422,00 per il Senato
- euro 100.580,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Walter PIVATO, in qualità di Legale
rappresentante.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Il Legale rappresentante della formazione politica ha dichiarato che
non ha effettuato alcuna spesa in relazione alla campagna elettorale, in
quanto i partiti e movimenti politici aderenti alla stessa Associazione
hanno erogato i finanziamenti direttamente al candidato, il quale ha,
112
conseguentemente, sostenuto l’intera spesa ed ha regolarmente provveduto
a depositare il previsto consuntivo presso l’autorità competente.
113
CASA DELLE LIBERTA’
Generalità
L’Associazione politica CASA DELLE LIBERTA’ ha partecipato
alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della
Repubblica nella sola regione del Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, all’associazione politica
competeva un limite di spesa di euro 686.894,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 280.051,66 per le elezioni
al Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Claudio SCAJOLA, in qualità di
Rappresentate legale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente, ad euro
25.477,40 e sono così composte:
a) euro 19.598,00 spese di cui all’art. 11, comma 1 della legge n.
515/1993;
b) euro 5.879,40 spese di cui all’art. 11, comma 2 della legge n.
515/1993.
114
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 19.598,00,
relative a debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 5.879,40.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
-spese ex art. 11, comma 1 euro 19.598,00
-spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 19.598,00.
Le fonti di finanziamento accertate, costituite da rimborsi elettorali,
ammontano complessivamente ai dichiarati euro 19.598,00, per cui è
risultato un bilancio in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampliamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
115
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.
515/1993, inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione in
epigrafe.
117
DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA MARGHERITA
Generalità
La formazione politica DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA
MARGHERITA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il
rinnovo del solo Senato della Repubblica in tutte le circoscrizioni del
territorio nazionale ad eccezione del Molise della Valle d’Aosta e del
Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 41.993.827,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 6.153.995,72, da
corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sen. Avv. Luigi LUSI, in qualità di Legale
rappresentante.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
13.547.912,09 e sono così composte:
a) euro 10.421.476,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 3.126.442,87 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
118
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 10.634.779,19,
di cui:
a) euro 875.813,87 contributi persone fisiche;
b) euro 428.000,00 contributi persone giuridiche;
c) euro 3.701.340,19 fondi ordinari del Partito;
d) euro 5.629.625,13 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, nei termini di cui innanzi,
come prospettati dal soggetto rendicontante, danno un risultato in
disavanzo di euro 2.913.139,90, determinato dalla mancata copertura
finanziaria delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 10.421.476,22
119
- spese ex art. 11, comma 2 euro 19.755,63 (corrispondenti al
30% di euro 65.852,10 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 10.441.231,85.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 10.634.799,19, per cui è
risultato un avanzo di euro 193.547,34.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’ art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
121
DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI
Il Movimento politico DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI ha
partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato
della Repubblica nelle regioni Puglia e Basilicata.
In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva
l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna
elettorale indicandone le fonti di finanziamento.
Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Giovanni
MONGIELLO, rappresentante del movimento DEMOCRATICI
CRISTIANI UNITI, la mancata presentazione del conto consuntivo,
sollecitandone l’invio in sanatoria.
Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha
fatto pervenire documenti o scritti difensivi.
Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al
responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,
comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura
corrispondente al minimo edittale.
All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-
ingiunzione.
123
DEMOCRATICI DI SINISTRA
Generalità
Il Partito DEMOCRATICI DI SINISTRA ha partecipato alla
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del solo Senato della
Repubblica in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione
del Molise della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, al partito competeva un
limite di spesa di euro 41.993.827,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 9.381.282,60, da corrispondere
annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’on. Ugo SPOSETTI, in qualità di
Tesoriere.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
12.641.609,90 e sono così composte:
a) euro 9.724.315,31 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 2.917.294,59 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
124
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 12.911.536,61,
di cui:
a) euro 3.765.498,32 libere contribuzioni in danaro;
b) euro 4.287.327,40 fondi ordinari del Partito;
c) euro 4.858.710,89 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 269.926,71.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
− spese ex art. 11, comma 1, euro 9.763.349,63
− spese ex art. 11, comma 2, euro 180.228,16 (corrispondenti
al 30% di euro 600.760,53 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 9.943.577,79.
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante
sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la
125
quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad
euro 10.409.277,02 e determinano un avanzo contabile di euro 465.699,23.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
127
DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI
Generalità
La coalizione politica DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI
ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della
Camera dei deputati in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad
eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per il
rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi ad eccezione di quelli
relativi alle regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise,
Basilicata, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 32.809.183,00 per il Senato
- euro 46.012.651,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 78.821.834,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione non è
stato assegnato il contributo dello Stato.
I firmatari del conto sono l’On. Gianni DE MICHELIS, in qualità di
Legale rappresentante del Partito Socialista Italiano Nuovo PSI e il Sen.
Gianfranco ROTONDI, in qualità di Legale rappresentante del Partito
Democrazia Cristiana per le autonomie.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato con identica documentazione ai Presidenti
di entrambe le Camere in data 14 e 15 giugno 2006 e, quindi, oltre il
128
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera
dei deputati che al Senato della Repubblica.
La Coalizione politica ha indicato nella percentuale del 70% e del
30% la quota attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
1.316.387,18 e sono così composte:
a) euro 1.012.605,52 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 303.781,66 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Le fonti di finanziamento per l’intera campagna elettorale
ammontano ad euro 2.060.000,00, di cui:
a) euro 2.000.000,00 contributo da Forza Italia;
b) euro 50.000,00 Soc. Autostrade S.p.a;
c) euro 10.000,00 debiti verso fornitori da pagare.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 743.612,82.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
129
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 871.377,45
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 871.377,45.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate , ammontano complessivamente a euro 2.060.000,00, per cui è
risultato un avanzo di euro 1.188.622,55.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/93, inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
130
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
131
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Generalità
La formazione politica DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ha
partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera
dei deputati in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione
della Valle d’Aosta e nelle circoscrizioni estero dell’Europa e per il
rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le circoscrizioni nazionali ad
eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige e nella
circoscrizione estero dell’Europa.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 42.232.467,00 per il Senato
− euro 46.997.601,00 per la Camera
− euro 2.039.149,00 per l’estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.269.217,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.204.570,63 per le
elezioni alla Camera dei deputati e di euro 940.641,56 per il Senato della
Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è la Sig.ra Silvana MURA, in qualità di
Tesoriere nazionale.
132
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il Collegio ha contestato al partito la mancata presentazione del
consuntivo relativo alle spese e alle fonti di finanziamento riferibili alla
circoscrizione estero.
Il Legale rappresentante, con dichiarazione responsabile del 18
luglio 2007, ha comunicato che il partito ha sostenuto tutte le spese in
modo unitario e che le stesse sono state integralmente rendicontate nel
conto promiscuo presentato ad entrambe i Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12 e 13
giugno 2006, e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 21/C.
La formazione politica non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazione espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
2.864.909,29, e sono così composte:
a) euro 2.204.545,61 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 661.363,68 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
133
Sono state dichiarate, quali fonti di finanziamento, risorse proprie
del partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 2.204.545,61
- spese ex art. 11, comma 2, euro 18.976,49 (corrispondenti
al 30% di euro 63.254,98 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 2.223.522,10, interamente
finanziato con fondi propri del partito, come dichiarato dal Tesoriere
nazionale.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
134
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
135
DIE FREIHEITLICHEN
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica DIE
FREIHEITLICHEN la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig.ra Ulli
MAIR, con memoria difensiva del 3 maggio 2007, ha inviato il previsto
consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 4/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella sola regione Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 686.894,00 per il Senato
- euro 753.973,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.440.867,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
136
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto presentato ha carattere promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
La formazione politica non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
13.973,68, e sono così composte:
a) euro 13.973,68 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
La formazione politica non ha indicato alcuna fonte di
finanziamento.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 13.973,68.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
137
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese corrispondenti a quelle dichiarate.
In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 13.973,68
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 13.973,68.
Le fonti di finanziamento accertate, costituite da fondi del partito,
ammontano complessivamente ad euro 13.973,68 con conseguente
chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
139
DIMENSIONE CHRISTIANA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito DIMENSIONE
CHRISTIANA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione Puglia, la
mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 11 luglio 2007, il Commissario regionale
del partito DIMENSIONE CHRISTIANA ha trasmesso un consuntivo
relativo alle spese da lui sostenute quale candidato, regolarmente
depositato presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte
d’Appello di Bari.
Nel corso dell’Audizione avvenuta in data 20 novembre 2007, il Dr.
Alessandro MARZULLO, in qualità di Segretario politico nazionale, ha
dichiarato che il Partito, a livello nazionale, non ha sostenuto spese riferite
alla campagna elettorale in questione e non ha ricevuto alcun
finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale responsabile dichiarazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 10/C.
141
FEDERAZIONE DEI VERDI
Generalità
La formazione politica FEDERAZIONE DEI VERDI ha partecipato
alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle
d’Aosta.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 46.997.601,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.054.973,62, da
corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Marco LION, in qualità di Tesoriere.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente della Camera dei deputati in
data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma
1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
5.654.820,43 e sono così composte:
a) euro 4.349.861,87 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 1.304.958,56 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
142
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 5.970.539,56,
di cui:
a) euro 4.500.000,00 debiti verso banche
b) euro 75,00 contributi persone fisiche
c) euro 1.470.464,56 debiti verso fornitori
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 315.719,13.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 4.344.925,19
- spese ex art. 11, comma 2, euro 11.213,48 (corrispondenti al
30% di euro 37.378,29 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 4.356.138,67.
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante
sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la
143
quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad
euro 4.500.154,75 e determinano un avanzo di euro 144.016,07.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
145
FIAMMA TRICOLORE
Generalità
Il Movimento politico FIAMMA TRICOLORE ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in
tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e nella circoscrizione estero
dell’America settentrionale e centrale e per il rinnovo del Senato della
Repubblica in tutti i collegi nazionali e nelle ripartizioni estere
dell’Europa, America settentrionale e centrale ed Asia-Africa-Oceania
Antartide.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico
competeva un limite di spesa di:
- euro 43.012.783,00 per il Senato
- euro 47.098.181,00 per la Camera
- euro 2.635.136,00 per l’estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.746.100,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti al partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato
Il firmatario del conto è l’On. Luca ROMAGNOLI, in qualità di
Segretrario politico.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato direttamente al Collegio in data 9
ottobre 2006, e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 1,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
146
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
Il movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazione espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all’art. 11, commi 1
e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente
ad euro 117.880.00 e sono così composte:
a) euro 114.074,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della
legge n. 515/1993;
b) euro 3.806,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della
legge n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 117.880,00
relative al contributo statale erogato nell’anno 2005.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
147
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
− spese ex art. 11, comma 1, euro 115.477,00
− spese ex art. 11, comma 2, euro 720,90 (corrispondenti al 30%
di euro 2.403,00 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 116.197,90.
I contributi accertati, corrispondenti a quelli dichiarati, ammontano
complessivamente ad euro 117.880,00, per cui è risultato un avanzo di euro
1.682,10.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/1993, inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
148
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento
politico.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
149
FORZA ITALIA
Generalità
La formazione politica FORZA ITALIA ha partecipato alla elezioni
del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le
circoscrizioni del territorio nazionale ed estero, ad eccezione della Valle
d’Aosta, e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le
circoscrizioni nazionali ed estere, ad eccezione del Trentino Alto Adige e
della Valle d’Aosta.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 42.232.467,00 per il Senato
- euro 46.997.601,00 per la Camera
- euro 3.520.809,00 per l’estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.750.877,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 12.343.500,77 per le
elezioni alla Camera dei deputati e di euro 13.413.965,84 per il Senato
della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Rocco CRIMI, in qualità di
Amministratore nazionale – commissario straordinario.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Sono stati presentati, ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, due distinti rendiconti riguardanti la
circoscrizione del territorio nazionale e la circoscrizione Estero, in data 12
giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della
150
legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento
delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di consuntivi promiscui in quanto le spese ed i finanziamenti
sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
Il Partito ha indicato nella percentuale del 50% la quota attribuita,
rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Nel rendiconto relativo alla circoscrizione del territorio nazionale le
spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 62.465.377,28 e
sono così composte:
a) euro 48.050.290,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 14.415.087,06 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 48.050.290.24,
di cui:
a) euro 7.594.310,06 libere contribuzioni in danaro;
b) euro 14.410.128,54 rimborsi statali precedenti;
c) euro 26.045.851,64 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 14.415.087,06,
determinato dalla mancata copertura delle spese di cui al comma 2 dell’art.
11 della legge 515/93.
Nel rendiconto relativo alla circoscrizione estero le spese dichiarate
ammontano ad euro 267.995,08 e sono così composte:
a) euro 206.150,06 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 61.845,02 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
151
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 206.150,06, di
cui:
a) euro 206.036,06 rimborsi statali precedenti;
b) euro 114,00 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 61.845,02,
determinato dalla mancata copertura delle spese di cui al comma 2 dell’art.
11 della legge 515/93.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria per entrambi i rendiconti
intesa all’acquisizione di elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che
alle relative fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da
utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese complessive quantitativamente
diverse da quelle rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 49.650.375,95
- spese ex art. 11, comma 2, euro 383.368,56 (corrispondenti al
30% di euro 1.277.895,21 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 50.033.744,51.
152
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante
sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la
quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad
euro 48.254.440,28 e determinano un disavanzo contabile di euro
1.779.304,23, ripianato attraverso l’utilizzazione di precedenti rimborsi
statali.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
153
FORZA ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
Generalità
La coalizione politica FORZA ITALIA – ALLEANZA
NAZIONALE ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola
regione Valle d’Aosta.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 93.422,00 per il Senato
- euro 100.580,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 33.863,78 per le elezioni del
Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Non è stato formalizzato uno specifico consuntivo in quanto le spese
sostenute e le fonti di finanziamento utilizzate sono state regolarmente
rendicontate nei consuntivi presentati ai Presidenti delle Camere dai partiti
costituenti la coalizione.
155
FORZA ROMA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito FORZA ROMA,
presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica
nella sola regione Lazio, la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 4 maggio 2007, il Presidente del partito
FORZA ROMA ha dichiarato che sia il partito che i candidati non hanno
sostenuto spese in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 5/C.
157
I SOCIALISTI
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica I
SOCIALISTI la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione
dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il Tesoriere nazionale, Sen.
Franco CRINO’, con memoria difensiva del 20 dicembre 2007, ha inviato
il previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 17/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati nelle circoscrizioni
Piemonte 1, Veneto 1 e 2, Lazio 1e 2, Campania 1 e 2, Puglia, Basilicata ,
Calabria e Sicilia1 e del Senato della Repubblica nelle Regioni Piemonte,
Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di i:
- euro 24.064.905,00 per il Senato
- euro 21.769.125,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 45.834.030,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
158
Presentazione del conto e relativo contenuto
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 46.928,27 e sono così composte:
a) euro 46.928,27 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
46.928,27, costituite da contributi volontari versati dal Tesoriere e dal
Segretario nazionale.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati
formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in
pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
159
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
161
INSIEME CON L’UNIONE
Generalità
La coalizione politica INSIEME CON L’UNIONE, costituita dal
PARTITO CONSUMATORI ITALIANI, FEDERAZIONE DEI VERDI e
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, ha partecipato alla elezioni del 9
e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le
regioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle d’Aosta e Trentino
Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione competeva
un limite di spesa complessivo di euro 42.232.467,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 1.677.538,94, da corrispondere
annualmente dal 2006 al 2010.
I firmatari del conto sono l’On. Cosimo Giuseppe SGOBIO per il
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, l’On. Marco LION per la
FEDERAZIONE DEI VERDI in qualità di Tesorieri e dal Sig. Bruno DE
VITA per il PARTITO CONSUMATORI ITALIANI in qualità di
Segretario Nazionale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 9 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006) ed è stato successivamente
modificato da un nuovo consuntivo trasmesso in data 30 giugno 2006.
162
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
490.931,52 e sono così composte:
a) euro 377.639,63 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 113.291,89 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 490.931,52, di
cui:
a) euro 10.044,35 contributi in servizi dagli associati;
b) euro 33.481,18 debiti verso fornitori;
c) euro 447.405,99 spese sostenute dai partiti aderenti alla
lista.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute che alle relative
fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per
la quantificazione delle spese di cui all’art.11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par.5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
163
- spese ex art. 11, comma 1 euro 377.639,63
- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 377.639,63.
Le fonti di finanziamento, corrispondenti a quelle dichiarate,
ammontano complessivamente a euro 490.931,52, per cui è risultato un
avanzo di euro 113.291,89.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una
rideterminazione delle spese inizialmente rendicontate di cui al comma 2
dell’art. 11 della legge n. 515/1993.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla coalizione indicata in
epigrafe.
165
IRS
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA la mancata
presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Gavino
SALE, con memoria difensiva del 17 dicembre 2007, ha inviato il previsto
consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 13/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella sola regione Sardegna.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 1.245.307,00 per il Senato
− euro 1.380.487,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.624.794,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
166
Presentazione del conto e relativo contenuto
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 6.826,00 e sono così composte:
a) euro 6.826,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
6.826,00, costituite da contributi versati sottoforma di tesseramento e
sottoscrizioni.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un risultato di bilancio in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
167
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
169
ITALIA MODERATA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ITALIA
MODERATA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato
della Repubblica nella sola regione Calabria, la mancata presentazione del
conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515
del 1993.
Con memoria difensiva del 26 luglio 2007, il Segretario politico del
partito ITALIA MODERATA ha dichiarato che lo stesso, in occasione
delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non
ha ricevuto fonti di finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 35/C.
171
LA ROSA NEL PUGNO
Generalità
L’Associazione politica LA ROSA NEL PUGNO ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in
tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle
d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi
regionali ad accezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 42.232.467,00 per il Senato
− euro 46.243.628,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 88.476.095,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti all’associazione è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 1.331.743,18. per le elezioni alla
Camera dei deputati.
I firmatari del conto sono i Sigg.ri Oreste PASTORELLI e Maurizio
TURCO, in qualità di membri del Collegio di tesoreria.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
172
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
L’Associazione politica ha indicato nella percentuale del 70% e del
30% la quota attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica.
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
4.990.918,68 e sono così composte:
a) euro 3.839.168,29 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 1.151.750,49 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 3.935.682,51,
di cui:
a) euro 2.605.086,00 libere contribuzioni incassate in denaro;
b) euro 1.330.596,51 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti, nei termini di cui innanzi, come
prospettati dal soggetto rendicontante, danno un risultato in disavanzo pari
a euro 1.055.236,27.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
173
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 3.839.168,29
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 3.839.168,29.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 3.935.682,51, per cui è
risultato un avanzo di euro 96.514,22.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero
importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993,
inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
174
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione politica
indicata in epigrafe.
175
L’ALTRA SICILIA PER IL SUD
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito L’ALTRA SICILIA
PER IL SUD, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica per la sezione estero nella sola
circoscrizione Europa, la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il co-presidente del partito
L’ALTRA SICILIA PER IL SUD ha dichiarato che lo stesso, in occasione
delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non
ha ricevuto fonti di finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 30/C.
177
LEGA NORD
Generalità
Il Movimento politico LEGA NORD ha partecipato alle elezioni del
9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le
circoscrizioni del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d’Aosta e
per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le regioni ad eccezione
della Sardegna, Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige. Il presente
movimento politico si è altresì presentato in tutte le circoscrizioni estero
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico
competeva un limite di spesa di:
- euro 40.987.160,00 per il Senato
- euro 46.997.601,00 per la Camera
- euro 3.520.809,00 per l’ estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.505.570,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico è
stato assegnato il contributo dello Stato di euro 2.351.496,03 per le
elezioni alla Camera dei deputati e di euro 2.139.616,12 per le elezioni al
Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Maurizio BALOCCHI, in qualità di
Amministratore federale.
178
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al Legale rappresentante la mancata presentazione del
consuntivo relativo alle spese sostenute nelle circoscrizioni estero di
Camera e Senato, in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n.
515/93.
Con memoria difensiva pervenuta in data 25 giugno 2007, il
medesimo ha dichiarato che per le elezioni tenutesi nelle circoscrizioni
estero la formazione politica non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche
voci di finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 22/C.
Il conto relativo alle spese sostenute nel territorio nazionale è stato
presentato al Presidente della Camera dei deputati in data 7 giugno 2006 e,
quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere
(28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il Movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati al Senato della Repubblica e all’estero, per cui il
179
Collegio ha ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni
espresse nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
6.121.298,74 e sono così composte:
a) euro 4.708.691,34 spese di cui all’art. 11, comma 1, della
legge n. 515/1993;
b) euro 1.412.607,40 spese di cui all’art. 11, comma 2, della
legge n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.238.801,24,
di cui:
a) euro 77.500,00 per contribuzioni da persone giuridiche;
b) euro 1.136.301,24 per contribuzioni dal Movimento Per
l’Autonomia.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 4.882.497,50.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti sia in ordine alle spese sostenute dal partito che alle
relative fonti di finanziamento utilizzate, precisando in particolare, i criteri
da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie
180
predette, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 4.708.691,34
- spese ex art. 11 comma 2, euro 423.782,22 (corrispondenti al
30% di euro 1.412.607,40 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 5.132.473,56.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 1.238.801,24, per cui è
risultato un disavanzo di euro 3.893.672,32, che da apposita dichiarazione
è stato ripianato con fondi propri del movimento politico.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/1993.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento
politico.
181
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
183
LEGA NORD VALLEE D’AOSTE
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
LEGA NORD VALLEE D’AOSTE, presente alle elezioni politiche nella
regione Valle d’Aosta, la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 25 giugno 2007, l’Amministratore
federale ha dichiarato che la formazione politica, in occasione delle
elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto direttamente
spese e non ha ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le stesse sono state
effettuate e rendicontate dal partito della Lega Nord.
Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 40/C.
185
LEGA SUD
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito LEGA SUD,
presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica nella sola regione Campania, la mancata
presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993.
Con nota pervenuta il 27 agosto 2007, il Segretario del partito LEGA
SUD ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9
e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto alcun
finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 14/C.
187
LIGA FRONTE VENETO
Il Collegio, pur rilevando la mancata presentazione del conto
consuntivo della formazione politica LIGA FRONTE VENETO, prevista
dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, non ha ritenuto di
formalizzare la prevista contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto il consuntivo è stato acquisito
attraverso gli atti inviati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale della Corte
d’Appello di Venezia presso il quale era stato trasmesso dalla Sig.ra Maria
DORIGATO, nella qualità di Tesoriere pro-tempore.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella sola regione Veneto.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 3.431.335,00 per il Senato
− euro 3.713.441,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 7.144.776,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
188
Presentazione del conto e relativo contenuto
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
21.296,68 e sono così composte:
a) euro 19.456,68 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 1.840,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
21.296,68, costituite da contributi volontari e quote associative.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, dell’art. 11 della
legge 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
189
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 19.456,68;
- spese ex art. 11, comma 2, euro 552,00 (corrispondenti al 30%
di euro 1.840,00 delle spese complessivamente sostenute e
documentate);
per un importo complessivo accertato di euro 20.008,68.
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante,
ammontano complessivamente ad euro 25.850,00 e danno luogo ad un
avanzo contabile di euro 5.841,32.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
190
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
191
LISTA CONSUMATORI
Generalità
Il Movimento politico LISTA CONSUMATORI ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
nelle circoscrizioni delle regioni Toscana, Campania 1, Calabria e Sicilia 1
e per il Senato della Repubblica nei collegi delle regioni Toscana,
Campania, Calabria e Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento competeva un
limite di spesa di:
− euro 11.748.003,00 per il Senato
− euro 8.887.380,00 per la Camera
e quindi, un limite di spesa complessivo di euro 20.635.383,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 113.676,43 per le elezioni del
Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il conto è stato sottoscritto dal Sig. Renato CAMPIGLIA, in qualità
di legale rappresentante ed amministratore.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Sono stati presentati due distinti rendiconti, di analogo contenuto, ai
Presidenti delle Camere in data 15 giugno 2007 e, quindi, oltre il termine
previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Il legale rappresentante ha dichiarato di non aver sostenuto spese e
di non aver ricevuto nessun finanziamento.
193
L’ULIVO
Generalità
La coalizione politica L’ULIVO ha partecipato alla elezioni del 9 e
10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le
circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle d’Aosta e
per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Molise.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 238.640,00 per il Senato
- euro 46.997.601,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 47.236.241,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 16.038.257,19 per la Camera dei
deputati e di euro 94.832,82 per il Senato della Repubblica, da
corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
I firmatari dei conti sono l’On.le Ugo SPOSETTI e il Sen. Avv.
Luigi LUSI, in qualità di Legali rappresentanti.
Presentazione del conto e relativo contenuto
I conti sono stati presentati ai Presidenti delle Camere in data 12
giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento
delle Camere (28 aprile 2006).
194
Le spese dichiarate nel consuntivo presentato alla Camera dei
deputati ammontano complessivamente ad euro 10.174.392,85 e sono così
composte:
a) euro 7.826.456,04 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 2.347.936,81 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 8.033.082,07,
di cui:
a) euro 584.214,72 contributi da persone fisiche;
b) euro 233.500,00 contributi da persone giuridiche;
c) euro 500.000,00 contributi partiti della coalizione;
d) euro 3.082.423,84
spese sostenute dai partiti componenti la coalizione;
e) euro 2.863.419,61 debiti verso fornitori;
f) euro 769.524,10 fondi ordinari.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 2.141.310,78.
Le spese dichiarate nel consuntivo presentato al Senato della
Repubblica ammontano complessivamente ad euro 13.621,02 e sono così
composte:
a) euro 13.621,02, spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n.515/1993;
b) euro 0,00, spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n.515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 14.250,00, di
cui:
a) euro 4.000,00 contributi da persone fisiche;
b) euro 10.250,00 fondi ordinari.
195
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 628,95.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese complessive quantitativamente
diverse da quelle rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 7.629.605,49
- spese ex art. 11, comma 2, euro 3.586,98 ( corrispondenti al 30%
di euro 11.956,60 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 7.633.192,47.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 7.788.239,05 e sono state rideterminate dal rendicontante sulla base
delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la
quantificazione delle spese forfettarie, dando luogo ad un avanzo di euro
155.046,58.
Dagli esposti elementi consegue che:
196
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
197
L’UNIONE
Generalità
L’Associazione politica L’UNIONE ha partecipato alle elezioni del
9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati in tutte le sezioni estero e della sezione Italia nella
sola circoscrizione del Trentino Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 86.894,00 per la sezione Italia
- euro 3.520.809,00 per la sezione estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 4.207.703,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica
per la sezione estero è stato assegnato il contributo dello Stato di euro
366.169,73, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
I firmatari del conto sono l’ On. Marco LION, il Sen. Luigi LUSI e
l’On. Ugo SPOSETTI, in qualità di Legali rappresentanti dell’associazione
politica.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato ai Legali rappresentanti la mancata presentazione del
consuntivo relativo alle spese sostenute nei collegi senatoriali del Trentino
Alto Adige in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.
198
Con memoria difensiva del 24 ottobre 2007, i medesimi hanno
dichiarato che per le elezioni tenutesi nella regione Trentino Alto Adige la
formazione politica non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche voci di
finanziamento in quanto le stesse sono state interamente sostenute dai
candidati che hanno provveduto a rendicontarle come previsto dall’art. 7
della legge 10 dicembre 1993 n. 515.
Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 39/C.
Per quanto concerne, invece, i collegi esteri, il conto è stato
presentato al Presidente del Senato in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro
il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica
L’Associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
300.060,44, e sono così composte:
a) euro 230.815,72 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 69.244,72 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
199
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 300.060,43, di
cui:
a) euro 181.005,56 fondi propri de L’UNIONE;
b) euro 2.000,00 spese sostenute partiti aderenti a L’UNIONE;
c) euro 117.054,88 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un risultato in pareggio.
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata anche sulla base delle integrazioni documentali acquisite, sono
state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In
particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 230.815,72;
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 230.815,72.
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante,
ammontano complessivamente ad euro 230.815,72, con una conseguente
chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
200
Conclusioni
Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero
l’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993
e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione politica
indicata in epigrafe.
201
L’UNIONE SVP
Generalità
La formazione politica L’UNIONE SVP ha partecipato alle elezioni
del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola
regione Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa complessivo di euro 686.894,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti alla formazione politica è
stato assegnato il contributo dello Stato di euro 316.856,42.
Il firmatario del conto è il Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità
di delegato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 1 giugno 2006. e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Il delegato ha dichiarato che la formazione politica non ha sostenuto
alcuna spesa e non ha ricevuto alcun finanziamento.
203
MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO-NOI SICILIANI
Generalità
La Coalizione politica MOVIMENTO DEMOCRATICO
SICILIANO-NOI SICILIANI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nella circoscrizione Sicilia 1
e del Senato della Repubblica nella sola regione Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 3.587.150,00 per il Senato
− euro 1.939.202,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 5.526.352,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione non è
stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è l’Arch. Salvatore MORANA, in qualità di
Capo della coalizione.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 31 agosto 2006 e, quindi, oltre il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
204
La coalizione non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
49.636,50 e sono così composte:
a) euro 38.181,92 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 11.454,58 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 49.636,50,
relative a fondi riferibili al capo della coalizione ed agli altri responsabili di
partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, determinano un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
205
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 35.622,68
- spese ex art. 11, comma 2, euro 767,77 (corrispondenti al
30% di euro 2.559,24 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 36.390,45.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 36.390,45, con conseguente risultato in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.
206
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
207
MOVIMENTO IDEA SOCIALE RAUTI
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del MOVIMENTO IDEA
SOCIALE RAUTI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato
della Repubblica nella sola regione Puglia, la mancata presentazione del
conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515
del 1993.
Con memoria difensiva del 19 aprile 2007, il Presidente del partito
ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10
aprile 2006, non ha sostenuto spese né ha ricevuto finanziamenti.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 2/C.
209
MOVIMENTO TRIVENETO
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
MOVIMENTO TRIVENETO la mancata presentazione del conto
consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del
1993.
A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Silvano
MIOTELLO, con memoria difensiva del 25 giugno 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 11/C.
Generalità
Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette
per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nella sola regione Veneto.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 3.431.335,00 per il Senato
− euro 2.216.091,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 5.647.426,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
210
Presentazione del conto e relativo contenuto
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 3.202,11, e sono così composte:
a) euro 3.202,11 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
3.202,11, costituite da fondi personali del legale rappresentante.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
211
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
213
NO EURO
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Movimento NO EURO,
presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nelle
regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria,
Marche, Campania, Puglia e Sicilia e per il rinnovo del Senato della
Repubblica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia, la
mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 20 giugno 2007, il Legale rappresentante
del partito NO EURO ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle
elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha
ricevuto finanziamenti.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 1/C.
215
NUOVA SICILIA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
NUOVA SICILIA la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, On.
Bartolomeo PELLEGRINO, con memoria difensiva del 22 ottobre 2007,
ha inviato il previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 15/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione
Sicilia.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 3.587.150,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ed accertate, ammontano complessivamente ad
euro 88.226,48, e sono così composte:
216
a) euro 81.881,62 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 6.344,86 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (corrispondenti al 30% di euro 21.149,55, delle spese
complessivamente sostenute e documentate).
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
219.652,12, di cui:
a) euro 38.000,00 contribuzioni volontarie;
b) euro 181.652,12 fondi del partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo di euro
131.425,64.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità
rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna
elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità sostanziali
nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio, ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
217
NUOVO M.S.I.
Il Movimento politico NUOVO M.S.I. ha partecipato alle elezioni
del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nella
circoscrizione Abruzzo.
In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva
l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna
elettorale indicandone le fonti di finanziamento.
Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Gaetano
SAYA, rappresentante del movimento NUOVO M.S.I., la mancata
presentazione del conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.
Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha
fatto pervenire documenti o scritti difensivi.
Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al
responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,
comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura
corrispondente al minimo edittale.
All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-
ingiunzione.
219
PARTITO COMUNISTA MARXISTA - LENINISTA
Generalità
Il PARTITO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA ha
partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato
della Repubblica nella sola regione Campania.
In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un
limite di spesa di euro 4.021.849,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Domenico SAVIO, in qualità di
Segretario generale e Rappresentante legale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 30 maggio 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 6.686,94
e sono così composte:
a) euro 5.143,80 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 1.543,14 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
220
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 6.686,94,
costituite da risorse proprie del partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un bilancio in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 5.143,80
- spese ex art. 11, comma 2, euro 462,94 (corrispondenti al 30%
di euro 1.543,14 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 5.606,74.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 6.686,94, per cui è
risultato un avanzo di euro 1.080,20.
Dagli esposti elementi consegue che:
221
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
223
PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del PARTITO DEGLI
ITALIANI NEL MONDO, presente alle elezioni svoltesi in tutte le
circoscrizioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
della sezione estero, la mancata presentazione del conto consuntivo in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 18 dicembre 2007, il Segretario politico
del PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO ha dichiarato che lo
stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, ha
esclusivamente sostenuto spese relative a consulenze legali (non ascrivibili
ad alcuna tipologia di spesa prevista dall’art. 11 commi 1 e 2, della legge
10 dicembre 1993, n. 515) regolarmente finanziate con contributi volontari
dei candidati della lista.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 32/C.
225
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Generalità
Il PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in
tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle
d’Aosta.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa complessivo di euro 46.997.601,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 1.188.490,19 da corrispondere
annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Cosimo Giuseppe SGOBIO, in qualità
di Tesoriere nazionale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente della Camera dei deputati in
data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma
1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
2.322.849,54 e sono così composte:
a) euro 1.342.976,57 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 402.892,97 spese di cui all’art. 11,comma 2, della legge n.
226
515/1993;
c) euro 576.980,00 finanziamenti ai Comitati regionali.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.322.849,54,
di cui:
a) euro 1.642.274,15 fondi ordinari del partito;
b) euro 52.500,00 contributi da persone giuridiche;
c) euro 2.500,00 contributi da persone fisiche;
d) euro 625.575,39 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa ad ottenere una precisa
quantificazione dei finanziamenti ai comitati regionali, elementi e
chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute dal partito che alle relative
fonti di finanziamento utilizzate.
Con la stessa sono stati altresì precisati i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie
formalizzate, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
227
− spese ex art. 11, comma 1, euro 1.869.599,96 (di cui euro
526.623,39 spese sostenute dai Comitati Regionali)
− spese ex art. 11, comma 2, euro 55.231,67 (corrispondenti al
30% di euro 184.105,57 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 1.924.831,63.
Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate sulla base della
integrazione documentale acquisita, ammontano complessivamente a euro
2.361.070,64 (di cui euro 2.219.254,15 fondi del partito, euro 86.816,49
fondi dei Comitati regionali ed euro 55.000,00 contributi da persone
giuridiche e fisiche), per cui è risultato un avanzo di euro 436.239,01.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
n. 515/1993, inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
228
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
229
PARTITO DONNE D’EUROPA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del PARTITO DONNE
D’EUROPA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della
Repubblica nella sola regione Lazio, la mancata presentazione del conto
consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del
1993.
Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il Presidente del
PARTITO DONNE D’EUROPA ha dichiarato che lo stesso, in occasione
delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non
ha ricevuto finanziamenti.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 38/C.
231
PARTITO LIBERALE ITALIANO
Il PARTITO LIBERALE ITALIANO, ha partecipato alle elezioni
svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nella circoscrizione
Campania 1, Puglia e Sicilia e del Senato della Repubblica nella regione
Lombardia, Puglia e Sicilia.
Il Collegio, pur rilevando la mancata presentazione del conto
consuntivo della formazione politica, prevista dell’art. 12, comma 1, della
legge n. 515 del 1993, non ha ritenuto di formalizzare la prevista
contestazione ai sensi dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto il Segretario nazionale in data 15 marzo 2007 e, quindi,
successivamente all’inizio dei lavori, ha provveduto a trasmettere il
previsto consuntivo.
Dal predetto consuntivo, risulta che il partito, in occasione delle
elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto alcuna spesa e
non ha ricevuto finanziamenti.
233
PARTITO PENSIONATI
Generalità
Il PARTITO PENSIONATI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10
aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le
circoscrizioni del territorio nazionale e per il rinnovo del Senato della
Repubblica nei collegi di tutte le regioni.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 43.012.783,00 per il Senato
- euro 47.098.181,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 90.110.964,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti al partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è l’On. Carlo FATUZZO, in qualità di
Segretario nazionale e Rappresentante legale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati in
data 19 ottobre 2006 e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2006
e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere
(28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
234
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
476.465,22 e sono così composte:
a) euro 366.511,71 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 109.953,51 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 476.465,22,
relative a precedenti contributi statali.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, determinano un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
235
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 366.511,71
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 366.511,71.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 366.511,71, con conseguente risultato in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato la
rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
237
PARTITO SARDO D’AZIONE
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
PARTITO SARDO D’AZIONE la mancata presentazione del conto
consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del
1993.
A seguito della predetta contestazione il Segretario amministrativo,
Sig. Pietro SANNA, con memoria difensiva del 28 giugno 2007, ha inviato
il previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 16/C.
Generalità
Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette
per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Sardegna.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 1.245.307,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 6.796,00 e sono così composte:
238
a) euro 6.796,00 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
11.000,00, costituite da fondi del partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito
rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo di euro 4.204,00.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
239
PATTO CRISTIANO ESTESO
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
PATTO CRISTIANO ESTESO la mancata presentazione del conto
consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del
1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Sandro
OLIVERI, con memoria difensiva del 26 giugno 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 33/C.
Generalità
Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette
per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Sicilia.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito, non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 29.614,00 e sono così composte:
a) euro 29.536,86 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
240
b) euro 77,14 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1193 (corrispondenti al 30% di euro 257,13 delle spese
complessivamente sostenute e documentate).
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
29.830,00, di cui:
a) euro 28.000,00 contribuzioni ricevute da persone giuridiche;
b) euro 1.830,00 fondi del partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati
formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo
di euro 216,00.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
241
PATTO PER LA SICILIA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito PATTO PER LA
SICILIA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della
Repubblica nella sola regione Sicilia, la mancata presentazione del conto
consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del
1993.
Con memoria difensiva del 26 giugno 2007, il Presidente del partito
PATTO PER LA SICILIA ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle
elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha
ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le spese sono state sostenute
direttamente dai candidati.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 9/C.
243
PENSIONATI UNITI
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito PENSIONATI
UNITI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica nelle regioni Veneto, Campania,
Basilicata e Sicilia e per il rinnovo del solo Senato della Repubblica nelle
regioni Lombardia e Lazio, la mancata presentazione del conto consuntivo
in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
Con memoria difensiva del 15 giugno 2007, il Presidente del partito
PENSIONATI UNITI ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle
elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha
ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le spese sono state sostenute
direttamente dai candidati.
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 20/C.
245
PENSIONI & LAVORO
Generalità
La formazione politica PENSIONI & LAVORO ha partecipato alla
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica
nella sola circoscrizione nazionale della Lombardia.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa complessivo di euro 6.880.379,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
non è stato assegnato alcun contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il dr. Ugo SARAO, in qualità di Presidente.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti del Senato della Repubblica
in data 24 gennaio 2007 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 1.489,00
e non sono state suddivise per tipologia come disposto dall’art. 11, commi
1 e 2, della legge n. 515/1993.
Sono state utilizzati quali fonti di finanziamento fondi propri del
Partito.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.
246
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine alle spese sostenute dal Partito ed alle
relative fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da
utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 598,76
- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00
per un importo complessivo di euro 598,76.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente
ad euro 598,76 e sono state rideterminate sulla base delle sole spese
sostenute con una conseguente chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
247
Conclusioni
Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato sia l’importo
delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993 che
quello relativo alle fonti di finanziamento inizialmente rendicontato.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
249
PER IL SUD
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica PER
IL SUD la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione
dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.
A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Domenico
IANNANTUONI, con memoria difensiva del 27 giugno 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 3/C.
Generalità
Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette
per il rinnovo della Camera dei deputati nella sola regione Calabria, per il
rinnovo del Senato della Repubblica nelle regioni Lombardia e Calabria.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
250
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 15.830,80 e sono così composte:
a) euro 15.830,80 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
15.830,80, costituite da quote associative.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
251
PER L’ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA
Generalità
L’Associazione politica PER L’ITALIA NEL MONDO CON
TREMAGLIA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tutte le
ripartizioni della circoscrizione estero.
In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica
competeva un limite di spesa complessivo di euro 3.520.809,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 37.691,66 per le elezioni alla
Camera dei deputati e di euro 39.331,68 per il Senato della Repubblica da
corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sig. Gian Luigi FERRETTI, in qualità di
Legale rappresentante.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato, con identica documentazione ai Presidenti
di entrambe le Camere in data 13 e 14 giugno 2006 e quindi, oltre il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
252
L’associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
143.871,90 e sono così composte:
a) euro 110.670,90 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 33.201,20 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 143.871,90,
costituite interamente da fondi propri.
Le spese e i finanziamenti, come prospettati dal soggetto
rendicontante, danno un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
253
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 110.670,90
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 110.670,90.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 143.871,90, per cui è
risultato un avanzo di euro 33.201,20.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.
515/1993.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’ Associazione politica
indicata in epigrafe.
255
PRI
Generalità
Il PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica
nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un
limite di spesa complessivo di euro 18.097.781,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Giancarlo CAMERUCCI, in qualità
di Amministratore.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
15.928,08 e sono così composte:
a) euro 12.252,37 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 3.675,71 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
256
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 12.252,37 di
cui:
a) euro 5,97 disponibilità liquide;
b) euro 12.246,40 debiti contratti.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 3.675,71.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine alle spese sostenute dal partito ed alle
relative fonti di finanziamento utilizzate, precisando, in particolare, i criteri
da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1 euro 12.252,37
- spese ex art. 11, comma 2 euro 3.214.71 (corrispondenti al 30% di
euro 10.715,72 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 15.467,08.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 12.252,37, per cui è
257
risultato un disavanzo di euro 3.214,71 che da apposita risulta essere stato
ripianato mediante le disponibilità del bilancio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.
515/1993.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal partito indicato in
epigrafe.
259
PROGETTO NORD EST
Generalità
Il movimento politico PROGETTO NORD EST ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati
nelle circoscrizioni del territorio nazionale delle regioni del Veneto 1 e 2,
Friuli Venezia Giulia e per il rinnovo del Senato della Repubblica nei
collegi delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico
competeva un limite di spesa di:
− euro 4.351.817,00 per il Senato
− euro 4.698.391,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 9.050.208,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Giorgio PANTO, in qualità di
Presidente.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato soltanto al Presidente della Camera dei
deputati in data 3 luglio 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art.
12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data
di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
788.078,32 e sono così composte:
260
a) euro 788.078,32 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 800.000,00, di
cui:
a) euro 400.000,00 contributi da persone giuridiche;
b) euro 400.000,00 fido bancario.
Le spese e i finanziamenti, come prospettati dal soggetto
rendicontante, evidenziano un avanzo pari a euro 11.921,68.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine:
1) all’eventuale riferibilità del rendiconto trasmesso anche alle
spese sostenute per l’elezione al Senato della Repubblica;
2) all’acquisizione della documentazione prevista dalla legge con
riferimento ai finanziamenti dichiarati;
3) alla mancata indicazione delle modalità dell’intervenuta
quietanza di titoli di spesa allegati;
4) alla contabilizazione di fatture non espressamente riferibili alla
tornata elettorale ed a storni effettuati;
5) alla mancata indicazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,
della legge n. 515/1993.
261
Conclusioni
Il rappresentante del movimento politico non ha provveduto ad
inviare alcun riscontro su quanto richiesto con l’istruttoria sopraindicata,
ancorché sia stato formalmente diffidato ad adempiere.
Pertanto, il Collegio, non disponendo degli elementi necessari per
eseguire un completo ed efficace controllo sul rendiconto, deve dichiarare
NON REGOLARE
il conto consuntivo medesimo.
Inoltre, mancando gli atti deliberativi e la prova dell’iscrizione nei
bilanci delle società che hanno erogato contributi al movimento politico, e
non essendo stati chiariti i termini del credito concesso dall’Istituto
bancario, i complessivi finanziamenti, pari ad 800.000,00 euro, sono stati
considerati irregolarmente acquisiti e, come tali, assoggettati alla sanzione
prevista dall’art. 15, comma 15, della legge n. 515 del 1993, nella misura
del minimo edittale, mediante la predisposizione di ordinanza- ingiunzione.
263
PSDI
Generalità
Il PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO ha
partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato
della Repubblica nelle Regioni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 29.517.718,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è l’On. Giorgio CARTA, in qualità di
Segretario nazionale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 05 ottobre 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Il Segretario nazionale ha dichiarato che le spese per la campagna
elettorale sono state sostenute e finanziate direttamente dai candidati.
265
REPUBBLICANI EUROPEI
Generalità
Il Movimento politico REPUBBLICANI EUROPEI ha partecipato
alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della
Repubblica nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico
competeva un limite di spesa complessivo di euro 25.803.855,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento non è
stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è la Sig.ra Manuela LENCI, in qualità di
Segretario amministrativo.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente della Camera del Senato
della Repubblica in data 4 settembre 2006, quindi, oltre il termine previsto
dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente
dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese sostenute e le relative fonti di finanziamento sono state
rendicontate separatamente dalla struttura nazionale e dai singoli
coordinamenti regionali.
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
200.772,00 e sono così composte:
266
a) euro 173.570,61 spese di cui all’art. 11 comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 27.201,39 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 201.973,76, di
cui:
a) euro 41.231,70 contributi da persone fisiche;
b) euro 15.000,00 contributi da persone giuridiche;
c) euro 115.007,31 fondi propri di bilancio.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 1.201,76.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di un
unico consuntivo comprensivo di tutte le spese effettuate e di tutti i
finanziamenti ricevuti e corredato anche della documentazione
giustificativa delle spese riferibili alle strutture regionali, ed ha inoltre
precisato i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui
all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV,
par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
267
- spese ex art. 11, comma 1, euro 173.570,61
- spese ex art. 11, comma 2, euro 8.160,41(corrispondenti al 30% di
euro 27.201,39 delle spese complessivamente sostenute e
documentate )
per un importo complessivo accertato di euro 181.731,02.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 201.973,76, per cui è
risultato un avanzo di euro 20.242,73.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato la
rideterminazione dell’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11
della legge n. 515/1993.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento
politico.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal movimento politico
indicato in epigrafe.
269
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Generalità
Il Partito RIFONDAZIONE COMUNISTA ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in
tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della regione
Valle d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le
circoscrizioni nazionali ad eccezione della regione Valle d’Aosta e
Trentino Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 42.232.467,00 per il Senato
− euro 46.997.601,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 89.230.068,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 2.996.963,20, per le elezioni alla
Camera dei deputati e di euro 3.989.416,14 per le elezioni al Senato della
Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Francesco BONATO, in qualità di
Tesoriere nazionale.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, oltre il
270
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica.
Il partito ha indicato nella percentuale del 70% e del 30% la quota
attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica.
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
2.762.371,17 e sono così composte:
a) euro 2.124.900,90 spese di cui all’art. 11, comma 1, della
legge n. 515/1993;
b) euro 637.470,27 spese di cui all’art. 11, comma 2, della
legge n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 3.033.233,40,
di cui:
a) euro 33.233,40 contributi da persone giuridiche;
b) euro 3.000.000,00 fido bancario.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 270.862,23.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
271
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 1.622.828,75
- spese ex art. 11, comma 2, euro 13.160,78 (corrispondenti
al 30% di euro 43.869,24 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 1.635.989,53.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 3.033.233,40, per cui è
risultato un avanzo di euro 1.397.243,87.
Conclusioni
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Invece, poiché, nonostante l’attività istruttoria esperita, non è stata
data la dimostrazione documentale delle spese sostenute dalle
circoscrizioni regionali per la Direzione nazionale, per un importo di euro
502.072,15, tale importo è stato sottratto all’ammontare delle spese di cui
all’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammissibili a rimborso,
secondo la prospettazione di cui alla Parte generale del presente referto.
272
In questi limiti, pertanto, il Collegio deve dichiarare
NON REGOLARE
il conto consuntivo del Partito indicato in epigrafe.
273
RIFORMATORI LIBERALI
Generalità
L’Associazione politica RIFORMATORI LIBERALI ha partecipato
alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato nelle regioni
Veneto, Puglia e Sicilia.
In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica
competeva un limite di spesa di euro 9.931.539,00 .
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica
non è stato assegnato il contributo dello Stato
Il firmatario del conto è l’On. Benedetto DELLA VEDOVA, in
qualità di Presidente.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica
in data 13 giugno 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di
insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
15.308,13 e sono così composte:
a) euro 15.308,13 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
274
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 15.308,13, di
cui:
a) euro 8.197,65 mezzi propri;
b) euro 7.110,48 contributi da Forza Italia.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente identiche a quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 15.308,13
- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00
per un importo complessivo accertato di euro 15.308,13.
Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle
dichiarate, ammontano complessivamente a euro 15.308,13, con una
conseguente chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
275
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della associazione politica indicata in
epigrafe.
277
SARDIGNA NATZIONE
Generalità
Il Partito SARDIGNA NATZIONE ha partecipato alla elezioni del 9
e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica nella sola regione Sardegna.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 1.245.307,00 per il Senato
- euro 1.380.487,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.625.794,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Bustianu COMPOSTU, in qualità di
Coordinatore nazionale del partito.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica rispettivamente in data 7 e 12 giugno 2006 e,
quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere
(28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera
dei deputati che al Senato della Repubblica.
278
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 2.267,20 e sono così composte:
a) euro 2.267,20 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
2.267,20, costituite da fondi del partito derivanti dal tesseramento.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati
formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in
pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.
279
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
281
SOLIDARIETA’
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito SOLIDARIETA’,
presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica
nelle regioni Veneto e Campania e per il rinnovo della Camera dei deputati
nelle regioni Veneto, Campania e Puglia, la mancata presentazione del
conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515
del 1993.
Con memoria difensiva del 18 luglio 2007, il Presidente del partito
SOLIDARIETA’ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni
politiche del 9 e 10 aprile 2006, ha ricevuto finanziamenti per euro
6.099,06 che sono stati interamente devoluti a favore del candidato il quale
ha regolarmente provveduto a depositare il consuntivo previsto dall’art. 7
della legge n. 515 del 93 presso i competenti Collegi regionali di garanzia
elettorale .
Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 34/C.
283
S.O.S. ITALIA
Generalità
Il Movimento politico S.O.S. ITALIA ha partecipato alle elezioni
del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nelle
circoscrizioni Lombardia 2, Veneto, Puglia e per il rinnovo del Senato
della Repubblica nelle sole regioni Veneto e Puglia.
In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico
competeva un limite di spesa di:
− euro 6.344.389,00 per il Senato
− euro 10.125.429,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 16.559.818,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Il firmatario del conto è il Sig. Diego VOLPE PASINI VOLPE, in
qualità di Presidente.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 20 luglio 2006 e, quindi, oltre il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei
deputati che al Senato della Repubblica,
284
Il movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di
spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla
Camera dei deputati e al senato della Repubblica, per cui il Collegio ha
ripartito la spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse
nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 1.872,00
e sono così composte:
a) euro 1.872,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento (esclusivamente interne)
di importo pari alle spese sostenute, per cui il rendiconto si chiude in
pareggio.
Attività istruttoria
Poiché la totalità delle spese che si affermano essere state sostenute
mancano del necessario riscontro in relazione al loro effettivo pagamento,
il Collegio ha prima invitato e successivamente diffidato il rappresentante
della formazione politica ad inviare la documentazione necessaria a
comprovare la spesa. Il Collegio ha, inoltre, precisato i criteri da utilizzare
per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
285
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Poiché il rappresentante non ha fornito alcun riscontro alla richiesta
istruttoria, non è stato possibile espletare alcun controllo sostanziale sul
rendiconto in questione.
Pertanto, nonostante sulla base delle mere risultanze formali, si
possa affermare che i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati e che
è stata fornita l’indicazione della completa copertura finanziaria, il
Collegio deve dichiarare
NON REGOLARE
il conto consuntivo del movimento politico indicato in epigrafe.
287
SVP
Generalità
La formazione politica SUDTIROLER VOLKSPARTEI ha
partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione del Trentino
Alto Adige.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 686.894,00 per il Senato
− euro 753.973,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.440.867,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 323.324,68 per le elezioni
alla Camera dei deputati e di euro 187.877,46 per il Senato della
Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità
di Segretario amministrativo.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 1 giugno 2006 e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
288
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 304.021,61 e sono così composte:
a) euro 304.021,61 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
1.184.950,74, di cui:
a) euro 7.050,00 libere contribuzioni;
b) euro 11.000.000,00 affidamenti bancari;
c) euro 77.900,74 spese sostenute dalla Fondazione SVP.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 880.929,13.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
289
Conclusioni
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione politica
indicata in epigrafe.
291
TERZO POLO
Il Movimento politico TERZO POLO ha partecipato alle elezioni del
9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati delle
circoscrizioni Lazio 1, Campania 1 e 2, Basilicata e Sicilia e del Senato
della Repubblica nelle regioni Lazio, Campania e Basilicata.
In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva
l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna
elettorale indicandone le fonti di finanziamento.
Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato all’on. Adolfo
CRISTOFORI, rappresentante del movimento TERZO POLO, la mancata
presentazione del conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.
Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha
fatto pervenire documenti o scritti difensivi.
Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al
responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,
comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura
corrispondente al minimo edittale.
All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-
ingiunzione.
293
UDC
Generalità
La formazione politica UDC ha partecipato alla elezioni del 9 e 10
aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le
circoscrizioni del territorio nazionale ed estero, ad eccezione della
Circoscrizione Asia - Africa - Oceania – Antartide e per il rinnovo del
Senato della Repubblica in tutti le circoscrizioni nazionali ed estere, ad
eccezione del Trentino Alto Adige e della circoscrizione Asia - Africa -
Oceania – Antartide.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
- euro 42.087.249,00 per il Senato
- euro 47.098.181,00 per la Camera
- euro 3.328.419,00 per la sezione estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.513.849,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato
assegnato il contributo dello Stato di euro 3.524.482,27 per le elezioni alla
Camera dei deputati e di euro 3.793.563,21 per il Senato della Repubblica,
da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è il Sen. Giuseppe NARO, in qualità di
Responsabile.
294
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, oltre il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
15.708.949,50, di cui:
a) euro 12.083.807,31 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 3.625.142,19 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 15.692.456,44,
relativi a fondi associativi.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 16.493,06.
295
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 12.315.679,97
- spese ex art. 11, comma 2, euro 73.480,61 (corrispondenti
al 30% di euro 244.935,37 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 12.389.160,58.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 16.010.383,96 per cui è risultato un avanzo di euro 3.621.223,38.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
296
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
297
UDEUR POPOLARI
Generalità
La formazione politica UDEUR POPOLARI ha partecipato alla
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in
tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle
d’Aosta e nelle circoscrizioni estero dell’Europa e dell’America
Meridionale e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le
circoscrizioni nazionali ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, Molise,
Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige ed in quelle estere di Europa ed
America Meridionale.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 41.073.345,00 per il Senato
− euro 46.997.601,00 per la Camera
− euro 3.117.212,00 per la sezione estero
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.188.158,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 717.949,29 per le elezioni
alla Camera dei deputati e di euro 373.571,10 per il Senato della
Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.
Il firmatario del conto è l’On. Mauro FABRIS, in qualità di
Segretario amministrativo.
298
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al Legale rappresentante la mancata presentazione del
consuntivo relativo alle spese sostenute dal Partito per la sezione Estero in
violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.
Con memoria difensiva del 21 novembre 2007, il medesimo ha
dichiarato che per le elezioni tenutesi nelle circoscrizioni estere il partito
non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche voci di finanziamento.
Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,
comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato
l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di
contestazione n. 24/C.
Il conto relativo alle spese sostenute nel territorio nazionale è stato
presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica in data 8 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto
dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente
dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
Il Partito non ha indicato la percentuale delle quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
299
Le spese dichiarate, ammontano complessivamente ad euro
1.928.039,52, di cui:
a) euro 1.483.107,32 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge
n. 515/1993;
b) euro 444.932,20 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge
n. 515/1993.
Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.483.107,32,
di cui:
a) euro 108.579,02 fido bancario B.N.L.;
b) euro 1.259.520,99 contributi volontari;
c) euro 115.007,31 debiti verso fornitori.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 444.932,20,
determinato dalla mancata copertura finanziaria delle spese di cui all’art.
11, comma 2, della legge n. 515/93.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di
finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la
quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
300
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 1.483.107,32
- spese ex art. 11, comma 2, euro 64.054,36 (corrispondenti
al 30% di euro 213.514,54 delle spese complessivamente sostenute
e documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 1.547.161,72.
Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a
euro 1.483.107,32, per cui è risultato un disavanzo di euro 64.054,36 che
da apposita dichiarazione è stato ripianato mediante le disponibilità del
bilancio derivanti dal contributo statale relativo alle elezioni suppletive del
2004 ed alle regionali del 2005.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
301
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.
303
UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE la mancata presentazione del
conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515
del 1993.
A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Alfonso
Luigi VENOSI, con memoria difensiva del 28 luglio 2007, ha inviato il
previsto consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 19/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione
Campania.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito, non è stato
assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 1.372,88 e sono così composte:
a) euro 1.372,88 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
304
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
1.372,88, costituite da fondi personali del legale rappresentante.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
305
UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA
Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica
UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA la mancata presentazione del
conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515
del 1993.
A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Renzo
GUBERT, con memoria difensiva del 6 luglio 2007, ha inviato il previsto
consuntivo.
Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del
procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 37/C.
Generalità
La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile
2006, indette per il rinnovo per il rinnovo del Senato della Repubblica
nella sola regione Trentino Alto Adige.
In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di euro 686.894,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,
non è stato assegnato il contributo dello Stato.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad
euro 1.327,33 e sono così composte:
306
a) euro 1.327,33 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.
515/1993;
b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993.
Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro
1.327,33, derivanti da quote associative.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati
formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in
pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria
delle spese accertate.
Conclusioni
L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,
legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della
regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di
difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla
campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità
sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata
in epigrafe.
307
USEI
Il Movimento politico UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI
ITALIANI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola
circoscrizione America Meridionale della sezione estero.
In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva
l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna
elettorale indicandone le fonti di finanziamento.
Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,
della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Michele
Luca CURSIO, rappresentante del movimento UNIONE
SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI, la mancata presentazione del
conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.
Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha
fatto pervenire documenti o scritti difensivi.
Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al
responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,
comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura
corrispondente al minimo edittale.
All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-
ingiunzione.
309
VALLEE D’AOSTE
Generalità
La formazione politica VALLEE D’AOSTE ha partecipato alle
elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica nella sola regione della Valle d’Aosta.
In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica
competeva un limite di spesa di:
− euro 93.422,00 per il Senato
− euro 100.580,00 per la Camera
e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.
Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica
è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 69.387,64 per le elezioni
per il rinnovo del Senato della Repubblica.
Il firmatario del conto è la Sig.ra Manuela ZUBLENA, in qualità di
Legale rappresentante.
Presentazione del conto e relativo contenuto
Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica in data 6 giugno 2006. e, quindi, entro il
termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).
Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i
finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che
al Senato della Repubblica.
310
Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa
attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la
spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte
generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).
Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro
143.150.99, di cui:
a) euro 110.116,15 spese di cui all’art. 11, comma 1, della
legge n. 515/1993;
b) euro 33.034,84 spese di cui all’art. 11, comma 2, della
legge n. 515/1993.
Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento contributi
complessivi di pari importo, versati dai movimenti politici dell’Union
Valdotaine e della Stella Alpina.
Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal
soggetto rendicontante, evidenziano una chiusura in pareggio.
Attività istruttoria
Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di
elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute che alle relative
fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per
la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).
311
Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame
Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,
espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta
istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle
rendicontate. In particolare:
- spese ex art. 11, comma 1, euro 110.116,15
- spese ex art. 11, comma 2, euro 2.689,25 (corrispondenti al
30% di euro 8.965,75 delle spese complessivamente sostenute e
documentate)
per un importo complessivo accertato di euro 112.805,40.
Le fonti di finanziamento accertate, ammontano complessivamente
ad euro 112.805,40, con conseguente chiusura in pareggio.
Dagli esposti elementi consegue che:
a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;
b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura
finanziaria delle spese accertate.
Conclusioni
Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale
rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge
515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.
Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta
nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle
spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti
profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese
312
relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né
irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione
politica.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare
osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.