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CORTE DEI CONTI COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI REFERTO AI PRESIDENTI DELLE CAMERE SUI CONSUNTIVI DELLE SPESE E SUI RELATIVI FINANZIAMENTI RIGUARDANTI LE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9-10 APRILE 2006 (Art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

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CORTE DEI CONTI COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI

REFERTO AI PRESIDENTI DELLE CAMERE SUI

CONSUNTIVI DELLE SPESE E SUI RELATIVI

FINANZIAMENTI RIGUARDANTI LE FORMAZIONI

POLITICHE CHE HANNO SOSTENUTO LA CAMPAGNA

PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9-10 APRILE 2006

(Art. 12, comma 1, Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

CORTE DEI CONTI COLLEGIO CONTROLLO SPESE ELETTORALI

COMPONENTI: Consigliere Ugo REPPUCCI Consigliere Maurizio TOCCA Consigliere Renzo DI LUCA COLLABORATORI: Francesco GUARENTE Augusto PIACENTINI Filippo ARIOTI Michele DEL BUONO Rossella BLASI Cinzia LAUSI Antonella BIANCHI

Indice PREMESSA.................................................................................................................... 9 CAPITOLO I................................................................................................................ 11

PARTE GENERALE............................................................................................. 11 LE NOVITA’ LEGISLATIVE .............................................................................. 13

CAPITOLO II .............................................................................................................. 15 IL CONSUNTIVO DI SPESA .............................................................................. 15 1. I soggetti passivi ................................................................................................ 17 2. Il termine per la presentazione........................................................................... 22 3. Il contenuto ........................................................................................................ 26 4. Le dichiarazioni negative................................................................................... 27 5. I consuntivi promiscui........................................................................................ 28

CAPITOLO III............................................................................................................. 31 L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ......................................................................... 31 1. La natura giuridica ............................................................................................. 33 2. I limiti temporali del controllo........................................................................... 35 3. Lo svolgimento del controllo ............................................................................. 37 4. I poteri istruttori del Collegio ............................................................................ 39 5. Il potere sanzionatorio........................................................................................ 41 6. La trasmissione di atti ad altre autorità .............................................................. 48 7. Il referto ............................................................................................................. 49

CAPITOLO IV............................................................................................................. 51 LE PRINCIPALI QUESTIONI INTERPRETATIVE........................................... 51 1. La riferibilità della spesa.................................................................................... 53 2. L’ammissibilità delle spese rendicontate ...........................................................54 3. La verifica dei conti dei partiti esclusi dal contributo........................................ 61 4. Il limite massimo di spesa.................................................................................. 62 5. Le spese forfettarie............................................................................................. 66 6. Il corredo documentale ...................................................................................... 69 7. Il finanziamento pubblico .................................................................................. 70 8. Il finanziamento esterno e l’autofinanziamento................................................. 75 9. La documentazione dei finanziamenti ............................................................... 79

CAPITOLO V .............................................................................................................. 83 PARTE SPECIALE ............................................................................................... 83

ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA............................................................. 85 ALLEANZA NAZIONALE ...................................................................................... 87 ALLEANZA SICILIANA ......................................................................................... 91 ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO ............................. 95 ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI............................................................... 97 AMARE L’ITALIA ................................................................................................. 101 AMBIENTA-LISTA................................................................................................ 105 ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA ................................................ 107 AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE........................................................... 111 CASA DELLE LIBERTA’ ...................................................................................... 113 DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA MARGHERITA............................................. 117 DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI ..................................................................... 121 DEMOCRATICI DI SINISTRA.............................................................................. 123 DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI ....................................................... 127 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ........................................................................ 131

DIE FREIHEITLICHEN ......................................................................................... 135 DIMENSIONE CHRISTIANA ............................................................................... 139 FEDERAZIONE DEI VERDI .................................................................................141 FIAMMA TRICOLORE.......................................................................................... 145 FORZA ITALIA ...................................................................................................... 149 FORZA ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE..................................................... 153 FORZA ROMA ....................................................................................................... 155 I SOCIALISTI ......................................................................................................... 157 INSIEME CON L’UNIONE.................................................................................... 161 IRS ........................................................................................................................... 165 ITALIA MODERATA............................................................................................. 169 LA ROSA NEL PUGNO......................................................................................... 171 L’ALTRA SICILIA PER IL SUD ........................................................................... 175 LEGA NORD........................................................................................................... 177 LEGA NORD VALLEE D’AOSTE........................................................................ 183 LEGA SUD.............................................................................................................. 185 LIGA FRONTE VENETO ...................................................................................... 187 LISTA CONSUMATORI........................................................................................ 191 L’ULIVO ................................................................................................................. 193 L’UNIONE .............................................................................................................. 197 L’UNIONE SVP ...................................................................................................... 201 MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO-NOI SICILIANI ......................... 203 MOVIMENTO IDEA SOCIALE RAUTI............................................................... 207 MOVIMENTO TRIVENETO ................................................................................. 209 NO EURO................................................................................................................ 213 NUOVA SICILIA.................................................................................................... 215 NUOVO M.S.I. ........................................................................................................ 217 PARTITO COMUNISTA MARXISTA - LENINISTA.......................................... 219 PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO ........................................................ 223 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI ............................................................... 225 PARTITO DONNE D’EUROPA ............................................................................ 229 PARTITO LIBERALE ITALIANO ........................................................................ 231 PARTITO PENSIONATI ........................................................................................ 233 PARTITO SARDO D’AZIONE.............................................................................. 237 PATTO CRISTIANO ESTESO............................................................................... 239 PATTO PER LA SICILIA....................................................................................... 241 PENSIONATI UNITI .............................................................................................. 243 PENSIONI & LAVORO.......................................................................................... 245 PER IL SUD ............................................................................................................ 249 PER L’ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA ............................................. 251 PRI ........................................................................................................................... 255 PROGETTO NORD EST ........................................................................................ 259 PSDI......................................................................................................................... 263 REPUBBLICANI EUROPEI................................................................................... 265 RIFONDAZIONE COMUNISTA........................................................................... 269 RIFORMATORI LIBERALI................................................................................... 273 SARDIGNA NATZIONE........................................................................................ 277 SOLIDARIETA’...................................................................................................... 281 S.O.S. ITALIA......................................................................................................... 283 SVP .......................................................................................................................... 287

TERZO POLO ......................................................................................................... 291 UDC ......................................................................................................................... 293 UDEUR POPOLARI ............................................................................................... 297 UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE.......................................................... 303 UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA .............................................................. 305 USEI......................................................................................................................... 307 VALLEE D’AOSTE................................................................................................ 309

APPENDICE .............................................................................................................. 313

PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 12, comma 2,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e concerne i risultati dei controlli

eseguiti sui consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e

gruppi di candidati nella campagna per le elezioni alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006 e sulle relative fonti di

finanziamento.

Va premesso che i suddetti controlli sono stati eseguiti in stretta

osservanza della normativa recata dall’anzidetta legge 515/1993 e dalle

disposizioni successivamente emanate, onde la presente relazione si

mantiene nei limiti di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di

regolarità documentale.

Ai fini di una migliore comprensione dei risultati del controllo, si è

ritenuto opportuno far precedere l’esposizione dei dati finali da alcune

considerazioni di ordine generale.

Nel complesso, quindi, il referto risulta articolato nei seguenti

capitoli:

I Le novità legislative

II Il consuntivo di spesa

III L’attività di controllo

IV Le principali questioni interpretative

V L’analisi dei risultati del controllo di ciascuna formazione

politica

Segue un’aggiornata appendice normativa.

Va infine avvertito che la parte generale si avvale di alcuni passi

ricavati dalle introduzioni di precedenti referti, allo scopo di dare

continuità all’attività referente e offrire una lettura d’insieme

maggiormente spedita e contemporaneamente avvertita delle novità.

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

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LE NOVITA’ LEGISLATIVE

In occasione delle elezioni politiche del 2006 è stata applicata per la

prima volta la riforma elettorale introdotta dalla legge 21 dicembre 2005,

n. 270, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del

30 dicembre 2005, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

La nuova legge elettorale, che ha decretato il passaggio da un

sistema elettorale misto a quello proporzionale, temperato dagli strumenti

delle soglie di sbarramento e del premio di maggioranza, ha introdotto

importanti novità che si ripercuotono in qualche modo nell’attività di

controllo di competenza del Collegio.

Tra queste novità si segnalano:

- la disciplina dell’istituto della “coalizione”, prevedendosi che i

partiti possano effettuare, prima delle elezioni (e precisamente all’atto del

deposito del proprio contrassegno al Ministero dell’interno), le cosiddette

“dichiarazioni di collegamento” in una coalizione delle rispettive liste.

- l’istituzione, sperimentata per la prima volta in occasione dei

referendum del giugno 2003, di seggi (dodici alla Camera dei Deputati e

sei al Senato della Repubblica) attribuiti mediante il voto degli italiani

residenti all’estero. L’attribuzione dei seggi si effettua nell’ambito di

ciascuna delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione

Estero e segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori sia

dei deputati (legge 459/2001, art. 15).

L’altra legge intervenuta nel periodo successivo alle elezioni

politiche del 13 maggio 2001, che attiene al rimborso delle spese elettorali

è la n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e

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sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Essa, relativamente agli aspetti che qui interessano, in conseguenza

della legge n. 270 del 2005, ha abrogato il primo comma dell’art. 9 della

legge n. 515/1993, che prevedeva la figura dei candidati nei collegi

uninominali per la elezione della Camera dei deputati, ed ha modificato il

terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevedeva che il

fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei

deputati fosse ripartito in proporzione ai voti conseguiti “per l’attribuzione

della quota dei seggi da assegnare in ragione proporzionale”.

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CAPITOLO II

IL CONSUNTIVO DI SPESA

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17

1. I soggetti passivi

Secondo l’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i soggetti

tenuti a presentare ai Presidenti delle Camere il consuntivo relativo alle

spese per la campagna elettorale e la dichiarazione riguardante le relative

fonti di finanziamento sono i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e

gruppi di candidati presenti alle elezioni.

Sono quindi destinatari dell’obbligo tutti i movimenti e formazioni

politiche, di qualsiasi entità e rilevanza, che abbiano partecipato alla

campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la

necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla

competizione elettorale, senza alcuna distinzione tra i movimenti che

hanno avuto accesso alle Camere parlamentari e quelli che invece hanno

ottenuto risultati elettorali sfavorevoli.

Due sono sostanzialmente le ragioni che giustificano una tale scelta

legislativa.

La prima è di ordine politico e si sostanzia nella necessità che la

correttezza e la lealtà del confronto elettorale siano garantire sin dalla fase

del confronto elettorale, ponendo aprioristicamente a tutte le formazioni

politiche lo stesso limite di spesa dei mezzi di propaganda, e dunque

riducendo, almeno teoricamente, il divario tra le potenzialità economiche

dei partiti concorrenti.

Per questo motivo, la legge prevede che, ove un partito superi il

limite massimo di spesa, subisca una sanzione graduata sull’entità della

violazione, individuata tra la metà ed il triplo dell’importo eccedente il

limite previsto.

Sanzione del cui effetto deterrente è peraltro lecito dubitare, ove si

consideri la relatività del danno economico in confronto alla astratta

gravità delle perverse conseguenze elettorali.

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Se, dunque, l’obbligo del rendiconto grava sui movimenti e sulle

formazioni politiche che hanno partecipato alla consultazione elettorale, in

ragione delle spese che questi hanno verosimilmente sostenuto, i partiti

che, pur avendo depositato il contrassegno, non hanno invece preso parte

alla competizione, non hanno alcun obbligo contabile. Essi hanno

comunque un dovere di comunicazione, non sorretto peraltro da alcuna

sanzione, ad evitare che il Collegio intraprenda onerose quanto inutili

azioni di accertamento.

Poiché la legge, individuando i soggetti destinatari dell’obbligo di

rendicontazione, si riferisce espressamente ai “partiti, movimenti, liste e

gruppi di candidati”, può ingenerarsi il dubbio se a tale obbligo siano

soggetti anche le formazioni politiche che si presentano con un unico

candidato.

Il dubbio è stato però fugato dalla Corte di Cassazione (Sez. I,

sentenza 18 settembre 2006, n. 20120) la quale ha affermato che “in tema

di spese elettorali sostenute dai partiti politici, l'art. 12, comma 1, legge 10

dicembre 1993 n. 515 - sulla disciplina delle campagne elettorali per

l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica - nel

prevedere l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per

la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei

rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, considera

non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di

struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e

gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di

specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si

tratta, tra le quale rientra anche il caso della presentazione di un unico

candidato”.

A tal punto, potendo una simile statuizione apparire in conflitto con

il diverso obbligo previsto per i singoli candidati dall'art. 7, comma 6, e

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dall'art. 14, comma 1, della stessa legge n. 515 del 1993, la stessa Corte di

Cassazione, posto che una lista non deve necessariamente comprendere, a

differenza dei "gruppi di candidati", una pluralità di soggetti, ha precisato

che l'obbligo contabile del partito che proponga un unico candidato non

possa ritenersi soddisfatto con la presentazione del rendiconto a carico

dello stesso candidato previsto dagli artt. 7 e 14 L. 515/1993, giacché gli

obblighi incombenti sul candidato e quelli gravanti sulla organizzazione

politica ai sensi dell'art. 12, comma 1, della stessa legge, non soltanto sono

assoggettati al controllo di organi diversi, ma hanno oggetto differente, di

modo che (anche quando i due rendiconti vengano sostanzialmente a

coincidere) deve escludersi che i distinti controlli (rispettivamente di

competenza del Collegio regionale di garanzia e del Collegio presso la

Corte dei conti) siano fungibili e che la dichiarazione presentata dal

candidato al Collegio regionale di garanzia possa sostituire il consuntivo

che l'organizzazione politica deve rendere al Collegio di controllo presso la

Corte dei conti.

Quanto al profilo di legittimità costituzionale di una tale

interpretazione dell’art. 12, comma 1, in riferimento agli artt. 3, 49 e 51

Cost., la Suprema Corte ha evidenziato che “i limiti ai finanziamenti

elettorali valgono per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle

elezioni, indipendentemente dai loro limiti dimensionali,

dall'organizzazione più o meno stabile, dal numero di candidati presentati,

perchè, in tutti i casi, a fronte della necessità di evitare il pericolo

d'inquinamento della competizione elettorale, sta la modestia dell'onere a

carico dei singoli e delle organizzazioni, il quale può essere facilmente

assolto, sì che in nessun modo esso può essere considerato un ostacolo

alla libera partecipazione alle competizioni elettorali. Inoltre, il fatto che

detto onere valga per tutte le liste induce ad escludere la violazione del

principio di eguaglianza”.

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Quanto detto per l’obbligo della presentazione del consuntivo vale,

naturalmente, anche per il dovere di rendere la comunicazione relativa al

finanziamento delle spese elettorali.

Un problema simile si era presentato prima della riforma elettorale

introdotta dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 e riguardava il caso in cui

la presentazione dei contrassegni e delle liste era effettuato direttamente

dai singoli candidati. L’art. 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

prevedeva infatti che per le elezioni al Senato della Repubblica, i

contrassegni e le candidature potessero essere presentati, oltre che da

partiti o da gruppi politici organizzati, anche da singoli candidati, i quali, ai

sensi dell’art. 9 della stessa legge n. 515, erano potenziali destinatari del

rimborso elettorale.

Si era osservato, in proposito, che ammettendosi l’obbligo anche per

i singoli candidati, ne sarebbe derivata la loro sottoposizione alla sanzione

prevista dall’art. 15, comma 16, benché tale norma sanzionatoria non

contemplasse i soggetti singoli.

Pertanto, dovendosi escludere la possibilità di una estensione

interpretativa in malam partem, in forza del principio di stretta legalità

applicabile anche alle sanzioni amministrative per effetto dell’art. 1 della

legge n. 689 del 1981, si era concluso che singoli candidati fossero esclusi

dall’obbligo di rendicontare le spese della campagna elettorale.

Con l’avvento della legge n. 270 del 2005, la questione deve

ritenersi superata, in quanto l’art. 8 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 è

stato modificato nel senso che soltanto i partiti o gruppi politici organizzati

che intendono presentare candidature per l’elezione al Senato della

Repubblica sono obbligati a depositare il contrassegno con il quale

dichiarano di voler distinguere le candidature medesime.

La questione si poneva, invece, in termini diversi per le elezioni alla

Camera dei deputati, relativamente alle quali, oltre ai contrassegni e alle

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liste, anche i candidati nei collegi uninominali potevano essere presentati

solo da partiti o da gruppi politici organizzati (artt. 14 e seg. del d.P.R. 30

marzo 1957, n. 361). Quindi i singoli candidati nei collegi uninominali,

assoggettati all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 7 per le spese da

essi direttamente sostenute, avevano, pur sempre, dietro di sé, come

riferimento, un partito o un gruppo politico organizzato a sua volta tenuto

alla presentazione del consuntivo ex art. 12.

E ciò valeva anche se alle elezioni l’organizzazione politica avesse

partecipato con un solo candidato; si era infatti ritenuto che la diversità

ontologica e strutturale dei controlli da svolgere avesse portato il

legislatore a non introdurre distinzioni di sorta basate sul numero dei

candidati presentati, né che vi fossero ragioni valide per le quali tali

distinzioni dovessero essere introdotte dall’interprete (Tribunale di Roma,

sentenza n. 10071 del 14 marzo 2001).

Con l’abolizione dei collegi uninominali (ex art. 1, comma 1, della

legge n. 270 del 2005) anche questa questione deve ritenersi superata,

fermo restando che quando una formazione politica, al fine di giustificare il

mancato assolvimento dell’obbligo di resa del consuntivo ex art. 12, si

richiama o allega il consuntivo o i consuntivi presentati dai candidati in

osservanza dell’art. 7, sostanzialmente esclude di aver effettuato spese

ulteriori rispetto a quelle sostenute direttamente dai candidati.

Resta invece il problema derivante dai partiti che si presentano

coalizzati.

In linea teorica, poiché l’indicazione della coalizione di

appartenenza avviene nel momento della presentazione dei contrassegni,

gli unici soggetti obbligati alla presentazione dei consuntivi dovrebbero

essere i singoli partiti.

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Sennonché, a volte i consuntivi sono presentati dalle coalizioni, le

quali indicano, peraltro, all’interno dell’unico documento, i dati riferibili a

ciascun partito che le compongono.

In questi casi, poiché la sottoscrizione è resa da tutti i responsabili

dei singoli partiti, non vi è alcun ostacolo per ritenere soddisfatto, anche in

questo modo, l’obbligo di rendicontazione proprio delle singole formazioni

politiche.

2. Il termine per la presentazione

In base all’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il

termine per la presentazione del consuntivo da parte dei soggetti indicati

nel paragrafo precedente è di quarantacinque giorni a decorrere

dall’insediamento delle Camere.

I consuntivi vanno presentati ai Presidenti delle rispettive Camere.

Le conseguenze derivanti dal mancato deposito sono diverse, a

seconda che si tratti di partiti aventi diritto al contributo o di partiti non

avente diritto al contributo.

Infatti, se il mancato deposito è imputabile ad un partito che ha

diritto al contributo, la sanzione, inflitta dai Presidenti delle Camere,

consiste nella sospensione del versamento del contributo fino al deposito

del consuntivo su segnalazione del Collegio (art. 15, comma 13), mentre se

il mancato deposito è opera di un partito che non ha diritto al contributo, il

Collegio di controllo presso la Corte dei conti applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo (art. 15,

comma 14).

Data l’incerta formulazione del combinato disposto normativo, il

problema è stabilire quando scade il termine per la presentazione del

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consuntivo e quando matura quindi la condizione per l’applicazione della

sanzione.

V’è da chiedersi, infatti, se alle diverse conseguenze che nascono

dalla differente tipologia dei soggetti inadempienti, si colleghi un diverso

termine anche per l’adempimento.

Relativamente ai partiti politici aventi diritto al contributo, la

sanzione ha solo effetto sospensivo, potendo i contributi essere ripristinati

all’avvenuto deposito del consuntivo. Ciò comporta che, almeno in linea

teorica, il consuntivo potrebbe essere utilmente presentato in ogni tempo,

salvo la sospensione - medio tempore - dei contributi dovuti.

Dunque, il termine assegnato dall’art. 12, comma 1, appare di

carattere ordinatorio, come, d’altronde, sembra confermare il confronto

con l’art. 15, comma 8, laddove la sanzione della decadenza della nomina è

espressamente prevista come conseguenza della mancata presentazione da

parte del candidato della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 6, entro in

preciso termine di scadenza.

Ai fini che qui interessano, è dunque sufficiente osservare che la

sanzione (della sospensione dei contributi) è di competenza dei Presidenti

delle Camere mentre al Collegio spetta di segnalare la (temporaneamente)

omessa presentazione del conto.

In sostanza, allo scadere della sua attività, il Collegio, dopo aver

rivolto a tali partiti le contestazioni di rito e aver emesso nei loro confronti

l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ove non abbia rilevato la presenza

di fatti che giustifichino l’archiviazione, riferisce la circostanza al

Parlamento per i provvedimenti di sua competenza.

Pertanto, relativamente a tali soggetti, l’obbligo della presentazione

del consuntivo degrada a mero onere ed il termine per l’adempimento

verso il Collegio coincide con la fine dei lavori del Collegio stesso,

secondo la previsione dell’art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993.

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Diverso è, invece, il discorso da farsi a proposito dei partiti non

soggetti a contributo, in quanto per essi è prevista l’immediata

applicazione della sanzione pecuniaria ad opera del Collegio.

Inizialmente la giurisprudenza si era orientata nel senso della

perentorietà del termine considerando che:

- nonostante il principio di ordine generale di cui all’art. 152

secondo comma, c.p.c., per il quale i termini stabiliti dalla legge sono

ordinatori se la legge stessa non li dichiari espressamente perentori,

l’assenza di una previsione esplicita di perentorietà del termine non ne

comporta automaticamente la natura ordinatoria, dovendosi, invece,

desumere la sua natura dall'interpretazione complessiva della normativa

cui si riferisce (Cass. 6 giugno 1997, n. 5074; 13 gennaio 1988, n. 177, 9

giugno 1967, n.1293);

- nel caso di specie, essendo la normativa della legge n. 515/93

improntata all’esigenza di assicurare un controllo puntuale e serio sul

rispetto dei limiti di spesa nel corso della campagna elettorale, non può,

quindi, pensarsi che l’accertamento e, soprattutto, le sanzioni previste per

le eventuali violazioni riscontrate intervengano a notevole distanza di

tempo dallo svolgimento della consultazione elettorale, per cui, atteso che

il tempestivo assolvimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto

diviene funzionale alla sua stessa previsione e che la certezza dei risultati

elettorali non può essere subordinata agli esiti di controlli in qualunque

tempo effettuati, non sembra affatto corretto sostenere che il termine

stabilito abbia natura meramente ordinatoria (Tribunale di Roma, sentenza

9-14 marzo 2001).

L’indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non può essere

condiviso, per la fondamentale considerazione che il termine deve rivestire

identica natura sia che si tratti di partiti aventi diritto al contributo che di

partiti non aventi uguale diritto, poiché l’esigenza di un controllo

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puntuale, efficace e tempestivo delle pubbliche risorse va riferita

unitariamente ad entrambe le ipotesi e non può, quindi, sul piano

interpretativo, ritenersi compromessa o non compromessa, a seconda che il

ritardo nel deposito sia addebitabile ad una formazione politica piuttosto

che a un’altra.

Pertanto, il Collegio ritiene che il termine di quarantacinque giorni,

prescritto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 sia ordinatorio

anche in riferimento al deposito dei conti da parte delle formazioni non

aventi diritto al contributo.

Va comunque avvertito che se il termine è ordinatorio, esiste pur

sempre un limite al suo compimento, il quale può essere precluso dal

sopravvenire di una situazione esterna incompatibile (Cass. civ., 16 agosto

1993, n. 871).

Ebbene, una situazione di incompatibilità interviene sicuramente in

relazione all’esaurirsi dei tempi di lavoro del Collegio.

Al riguardo, rinviando allo specifico paragrafo dedicato ai

provvedimenti sanzionatori, è sufficiente qui precisare che devono

considerarsi utilmente presentati e, quindi, non sanzionabili anche i conti

presentati dalle formazioni politiche non aventi diritto al contributo a

seguito della formale contestazione del mancato deposito e prima

dell’irrogazione della relativa sanzione, non potendo tale sanzione essere

ritrattata in via amministrativa ma soltanto impugnata nella competente

sede giurisdizionale.

Naturalmente, negli stessi termini in cui possono essere depositati, i

consuntivi possono essere anche integrati, o spontaneamente oppure in

seguito a richiesta del Collegio.

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3. Il contenuto

Il contenuto del conto consuntivo è genericamente descritto dall’art.

12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, che lo riferisce alle “spese per la

campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”.

Si tratta dunque di precise spendite di scopo, che il partito ha

ritenuto di dover sostenere nei limiti delle sue disponibilità e per le quali la

legge ne prevede il rimborso a carico dello Stato .

Tali spese, la cui esposizione costituisce l’essenza del documento

contabile, sono tassativamente e dettagliatamente previste nell’art. 11 della

stessa legge n. 515/1993, il quale ne divide la tipologia in due categorie:

Nella prima categoria (comma 1) sono comprese le spese relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per

la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al

precedente numero 1, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di

informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi

pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e

sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione

delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge

per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente

alla campagna elettorale.

Nella seconda categoria (comma 2) sono comprese le spese relative

ai locali per le sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,

nonché agli oneri passivi, le quali sono calcolate in misura forfettaria, in

27

percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese

ammissibili documentate.

Il consuntivo si completa e trova il suo opposto, dal lato delle

entrate, con l’indicazione delle fonti di finanziamento.

Con riserva di maggiori specificazioni in apposita sede, è sufficiente

qui precisare che le spese possono essere sostenute in due modi:

- facendo ricorso alle disponibilità del proprio bilancio;

- facendo ricorso a finanziamenti provenienti da terzi.

Non costituisce finanziamento in senso proprio, e dunque non può

essere direttamente riferito alla spesa rendicontata, il contributo spettante ai

partiti a titolo di rimborso delle spese oggetto del conto.

Naturalmente il consuntivo non si esaurisce nella mera elencazione

delle poste contabili in entrata ed in uscita, ma si completa di tutta la

documentazione atta a comprovare la natura, la veridicità e la regolarità

amministrativa, tributaria e contabile delle singole partite.

4. Le dichiarazioni negative

In taluni casi l’obbligo di rendicontazione viene adempiuto con la

presentazione di dichiarazioni in cui i partiti, i movimenti, le liste o i

gruppi di candidati affermano che non hanno sostenuto spese né ottenuto

finanziamenti, oppure che le spese sono state sostenute e i finanziamenti

sono stati ottenuti dai soli candidati, talvolta allegando, in tale ultimo caso,

i rendiconti già presentati dai candidati ai Collegi regionali di garanzia

elettorale ex art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L’affermazione di un’assoluta assenza di spese viene a trovarsi,

peraltro, in contrasto con il carattere indefettibile di alcune di esse, quali,

28

ad esempio, quelle considerate all’art. 11, comma 1, lettera d), della stessa

legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Inoltre, le spese sostenute da singoli candidati per il partito o per il

gruppo politico, debbono ritenersi spese del partito o del gruppo politico e,

quindi, concettualmente distinte dalle spese che i singoli candidati

sostengono per la loro specifica candidatura.

Per questo si era ritenuto che le dichiarazioni in argomento fossero

sufficienti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di rendicontazione di cui

all’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche se non

potevano essere considerate, nel loro contenuto, regolari.

Un più attento esame della fattispecie induce invece questo Collegio

a propendere per una soluzione diversa che tenga conto dell’effettivo

carico delle spese, distinguendo il caso in cui esse siano sostenute dal

candidato e restino a suo carico dal caso in cui le spese stesse sia anticipate

dal candidato e gli vengano poi rimborsate dal partito di appartenenza.

Nella prima ipotesi è il candidato a esser obbligato a rendere il

consuntivo ex art. 7, mentre il partito può limitarsi a rendere una

dichiarazione negativa; nella seconda ipotesi, per contro, è il partito a

dover rendere il consuntivo ex art. 12, mentre il candidato può limitarsi a

rendere la dichiarazione negativa in luogo del consuntivo di sua

competenza.

5. I consuntivi promiscui

In altri casi l’obbligo della rendicontazione viene adempiuto con la

presentazione all’una o all’altra Camera o ad entrambe di consuntivi

promiscui, consuntivi, cioè, che espongono in modo indistinto, sia le spese

29

e i finanziamenti per le elezioni alla Camera dei deputati che le spese e i

finanziamenti per le elezioni al Senato della Repubblica.

Ciò deriva, essenzialmente, dalla difficoltà che incontrano i partiti a

distinguere le spese sostenute per la Camera da quelle sostenute per il

Senato, anche per l’obiettiva ed intrinseca impossibilità di connotare in

modo preciso spese che presentano indubbi caratteri di somiglianza e di

sovrapposizione.

Anche la presentazione di siffatti consuntivi soddisfano l’obbligo di

rendicontazione previsto dall’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre

1993, n. 515, anche se obbligano il Collegio a ripartire previamente le

spese ed i finanziamenti tra Camera e Senato, in ragione delle indicazioni

fornite dalle formazioni politiche o, in mancanza, sulla base di percentuali

applicate direttamente dal Collegio.

Al riguardo, giova osservare che, per effetto della riforma elettorale

del 2005, può assumersi una sostanziale coincidenza, in fatto, tra il limite

di spesa riguardante la Camera dei deputati e quello relativo al Senato della

Repubblica, sicché è apparso ragionevole al Collegio dividere in parti

uguali le spese ed i finanziamenti complessivamente rendicontati.

Tuttavia i consuntivi promiscui presentati al Presidente di una sola

Camera rivestono un profilo di irregolarità che merita di essere

evidenziato, anche se non è tale da comportare una violazione dell’obbligo

di rendicontazione previsto dall’art 12, comma 1, della legge 10 dicembre

1993, n. 515.

Va osservato che i consuntivi promiscui non hanno bisogno di

alcuna “scomposizione” agli effetti del raffronto con il limite di spesa di

cui all’art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, potendo tale limite

essere a sua volta determinato in modo complessivo, come sembra potersi

desumere dalla stessa formulazione dell’art. 10, comma 1, della legge n.

515 del 1993.

30

È vero, però, che, ad effetti diversi dal raffronto con il limite di cui

all’art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, in particolare, ai fini del

collegamento delle spese con i corrispondenti fondi di cui all’art. 1, comma

1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, permane la necessità che i consuntivi

promiscui siano ripartiti in modo da separare le spese e i finanziamenti

imputabili rispettivamente alle elezioni per la Camera dei deputati e alle

elezioni per il Senato della Repubblica.

31

CAPITOLO III

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO

32

33

1. La natura giuridica

Il controllo sui consuntivi delle formazioni politiche è riservato ad

un apposito Collegio composto da tre magistrati della Corte dei conti

estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla

revisione e dal personale ausiliario necessario (art. 12, comma 2, della

legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Come appare evidente dal sistema di nomina si tratta di un organo

temporaneo da costituirsi in occasione di ogni elezione.

Quanto, poi, alla natura giuridica delle funzioni svolte dal Collegio,

essa può trarsi, anzitutto, dall’orientamento giurisprudenziale della Corte di

Cassazione sulla natura dei Collegi che svolgono funzioni analoghe a

quelle previste dal citato articolo 12 e, in particolare, dei Collegi di

garanzia, sia quelli regionali che quello centrale, anch’essi istituiti dalla

legge n. 515 del 1993, in relazione ai quali è stato rilevato che “svolgono

funzioni amministrative, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto

l’attribuzione di funzioni ad organi istituiti presso organi giurisdizionali è

una costante nella materia elettorale, sia sotto il profilo oggettivo, dato

che, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente, l’applicazione di

sanzioni amministrative (quali quelle pecuniarie, applicabili, da parte dei

predetti collegi regionali, in caso di violazione delle norme disciplinanti la

campagna elettorale), costituisce esercizio di funzione amministrativa, che

si svolge attraverso un procedimento della medesima natura” (Cass. S. U.

5 agosto 1996, n. 7171).

Al riguardo, se, sotto il profilo oggettivo, le considerazioni svolte

dalla Suprema Corte sul potere dei Collegi regionali di irrogare sanzioni

amministrative possono trovare un parallelo nelle analoghe funzioni svolte

dal Collegio presso la Corte dei conti, tuttavia, non può non rilevarsi che i

controlli demandati a tale Collegio assumono connotazioni assai più

34

ampie, essendo preordinati non solo all’eventuale comminazione delle

sanzioni di cui all’articolo 15 della legge 515/1993 ma anche (e forse in

maniera più pregnante) alla verifica, in funzione del rimborso,

dell’ammissibilità e dell’effettività delle spese elettorali, nonché

all’acquisizione dei necessari elementi per riferire ai Presidenti delle

Camere sui risultati del controllo eseguito.

E’ quindi preferibile ritenere che l’articolo 12 della legge 515/93

abbia voluto istituire un collegio presso la Corte dei conti avente una

natura giuridica sui generis: un organo collegiale, cioè, al quale attribuire

funzioni sanzionatorie di carattere amministrativo, ma soprattutto funzioni,

assimilabili a quelle dell’articolo 100 Cost., di controllo sulla legittimità e

regolarità dei conti e di referto al Parlamento sull’esito dei controlli

eseguiti.

Va evidenziato, poi, sotto il profilo soggettivo, che l’apposito

Collegio presso la Corte dei conti, ai sensi del comma 2 del più volte citato

articolo 12, è composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in

servizio.

Ciò fa ritenere applicabili anche al Collegio di che trattasi le

proposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 12

novembre 1976, n. 226 - a proposito della legittimazione a sollevare

questioni di costituzionalità delle leggi in via incidentale – in base alle

quali “il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno,

rigorosamente neutrale e disinteressato affidato ad un organo composto di

magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100,

secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell’ordine

giudiziario, si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni (art. 10

legge 21 marzo 1953, n. 161)”, evidenziandosi che “la Corte dei conti è

annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato,

tra le supreme magistrature (art. 135 Cost.), è istituzionalmente investita di

35

funzioni giurisdizionali a norma dell’art. 103, secondo comma, Cost., ed è,

infine, l’unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, gode di

una diretta garanzia in sede costituzionale”.

Alla luce di quanto sopra illustrato è, dunque, d’uopo concludere che

la natura giuridica dell’apposito Collegio presso la Corte dei conti è quella

di un organo di controllo che opera nell’ambito delle funzioni assimilabili

a quelle attribuite alla Corte dei conti dall’articolo 100 della Costituzione e

al quale sono stati attribuiti, in via del tutto eccezionale, compiti

sanzionatori di natura amministrativa.

Il che comporta l’applicabilità alle fattispecie oggetto di esame del

Collegio anche delle disposizioni della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. I limiti temporali del controllo

In base all’art. 12, comma 1, le formazioni politiche debbono

presentare i consuntivi ai Presidenti delle rispettive Camere per il

successivo invio alla Corte dei conti.

I controlli affidati al Collegio dall’art. 12 , comma 2, debbono, poi,

concludersi, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, entro sei

mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il

Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore,

comunque non superiore ad altri tre mesi.

Va anzitutto precisato che, ad un’interpretazione razionale, il dies a

quo del termine per la conclusione dei controlli può intendersi fissato con

riferimento, non alla data in cui i consuntivi sono presentati ai Presidenti

delle rispettive Camere, ma a quella in cui i consuntivi medesimi

pervengono alla Corte dei conti.

36

Ma poiché i consuntivi non pervengono tutti nella medesima data, il

termine iniziale verrebbe a spostarsi continuamente in avanti, ingenerando

una inammissibile incertezza sulla data finale del controllo.

Per questo, integrando in via interpretativa il dato normativo di cui

all’art. 12, comma 1, si è ritenuto che i tempi del controllo vengano

unificati e decorrano, per tutti i rendiconti, dalla data di presentazione

dell’ultimo di essi.

Nella fattispecie, l’ultimo consuntivo è pervenuto (dalla Camera dei

deputati) alla Corte dei conti in data 27 marzo 2007, per cui il termine

previsto dall’art. 12 , comma 1, successivamente prorogato di tre mesi, è

venuto a scadere il 27 dicembre 2007.

Quanto, infine, alla natura del termine in questione, si osserva che

l’art. 12 ne consente la prorogabilità e, quindi, sembrerebbe avallarne la

natura di termine ordinatorio piuttosto che quella di termine perentorio.

Nel rinviare ad apposito paragrafo la trattazione del termine per

l’irrogazione delle sanzioni, ci si limita qui ad anticipare che, sulla base di

quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il

principio emergente dagli artt. 152, comma 2, c.p.c. e 173, comma 1, c.p.,

secondo il quale i termini sono perentori solo in presenza di un’espressa

indicazione della legge che li prevede, vale soltanto per i procedimenti

giurisdizionali.

Per cui, nei controlli che danno luogo a semplici procedimenti

amministrativi e che si connotano dunque di una tale natura, trova

applicazione la normativa della legge n. 241 del 1990 (espressamente

qualificata di carattere generale dall'art. 29 della stessa legge) e

segnatamente la norma dell'art. 2 di detta legge, la quale impone alla

pubblica amministrazione l'obbligo di concludere ogni procedimento entro

il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico

procedimento, un apposito altro termine.

37

Il che implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello

generale di trenta giorni o quello specificamente previsto) integra un

requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la

conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge

(cfr, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10541).

3. Lo svolgimento del controllo

La natura giuridica dell’apposito Collegio previsto dall’art. 12,

comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è, come si è visto, quella

di un organo di controllo che opera nell’ambito delle funzioni attribuite

alla Corte dei conti dall’articolo 100 della Costituzione e al quale sono

attribuiti, in via del tutto eccezionale, compiti sanzionatori di natura

amministrativa.

Con ciò si è sostanzialmente attribuito ruolo centrale, tra le funzioni

del Collegio di che trattasi, alla “verifica della conformità alla legge delle

spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione

prodotta a prova delle spese stesse” prevista dal citato art. 12, comma 3,

verifica le cui risultanze vanno poi a confluire nell’attività di referto,

contemplata nella medesima disposizione ed avente come destinatari i

Presidenti delle due Camere.

I motivi di tale centralità risiedono, come verrà meglio illustrato in

seguito, nel collegamento che deve necessariamente intercorrere tra le

risultanze della verifica medesima e la misura del contributo di cui all’art.

9.

Ciò osservato, occorre ulteriormente evidenziare che il comma 3

dell’art. 12 va, a sua volta, posto in collegamento con i commi 1 e 2 del

precedente art. 11, in quanto la verifica della conformità a legge delle spese

38

elettorali non può che avere, come suo contenuto specifico, la verifica

dell’appartenenza delle spese alla tipologia descritta nell’art. 11, commi 1 e

2, e, più in generale, dell’ammissibilità (oltre che dell’effettività) delle

spese stesse.

Di modo che il Collegio, a conclusione dei controlli ex art. 12,

comma 3, viene chiamato ad adottare una pronuncia di regolarità o di

irregolarità nei confronti dei consuntivi (nel loro complesso o

limitatamente alle poste rivelatesi non conformi a legge o non

documentate), in una con gli eventuali provvedimenti di rettifica.

Va precisato al riguardo che la dichiarazione di irregolarità, intesa in

senso ampio, è comprensiva di ogni vizio rilevato nella contabilizzazione

della spesa consuntivo e coincide con la dichiarazione di inammissibilità

della spesa stessa (sia per la sua estraneità alle tipologie previste dalla

legge che per la mancanza di prova documentale).

L’irregolarità in senso stretto attiene, invece, al solo difetto formale

della documentazione ed è suscettibile soltanto di mera segnalazione.

La rettifica è l’operazione mediante la quale il Collegio, preso atto

delle spese dichiarate inammissibili, modifica le poste e i risultati del

consuntivo.

A conclusione dell’argomento si segnala che, svolgendosi il

controllo in un ambito di stretta legittimità e legalità (secondo il dettato del

sopra richiamato art. 12, comma 3, della L. n. 515/1993), alla stregua della

esigenza di accertare, in uno con la regolarità contabile del consuntivo,

anche eventuali trasgressioni delle leggi penali e tributarie, il Collegio ha

escluso qualsiasi valutazione che potesse in qualche modo interferire con

profili di discrezionalità o di proficuità delle spese, salvi i limiti di ordine

qualitativo e quantitativo prefissati ex lege.

39

4. I poteri istruttori del Collegio

Lo svolgimento dell’attività di controllo si avvale di un’ampia

attività istruttoria, che si compendia nella capillare disamina dei documenti

trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, ove occorra, nella richiesta di

informazioni, chiarimenti ed integrazioni alle formazioni politiche

interessate alla resa dei conti.

Al riguardo occorre distinguere tra l’attività di controllo vera e

propria, che ha per oggetto la disamina della regolarità delle poste contabili

espresse nel rendiconto, e l’attività sanzionatoria che ha riguardo alle

conseguenze di talune specifiche illegittimità o mancanze rilevate nel corso

del controllo.

Relativamente alla prima (essenziale) attività, trova applicazione

l’art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui la Corte

dei conti, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, “può richiedere

alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno

qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti

diretti”.

La predetta disposizione richiama anche il comma 4 dell'articolo 2

del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, secondo cui “la Corte

dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare

adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e

avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui

all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 15 novembre

1993, n. 453, richiama a sua volta l’art. 16, comma 3, del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203 (secondo cui “la Corte dei conti nell'esercizio delle sue

40

attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza,

ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i

terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione

vincolata”) e l’art 74 del r.d. n. 1214 del 1934 (secondo cui la Corte dei

conti “nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione

atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può

inoltre disporre accertamenti diretti”).

In concreto, il Collegio, nell’esame dei conti oggetto del presente

referto, ha svolto le seguenti attività istruttorie:

1. ha chiesto al Ministero dell’Interno gli elenchi dei rappresentanti

delle formazioni politiche tenuti alla presentazione dei consuntivi, nonché

il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste

elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e per il Senato

della Repubblica nei quali ciascuna formazione politica è stata presente;

2. ha chiesto ai Presidenti delle Corti di Appello, relativamente ai

distretti di rispettiva competenza e nel rispetto del segreto istruttorio,

elementi di conoscenza in ordine ad eventuali procedimenti penali in

materia di finanziamenti a partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati

che avessero attinenza con le lezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006;

3. ha chiesto ai Collegi regionali di garanzia elettorale la

trasmissione in copia delle dichiarazioni di cui all’articolo 2, primo

comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, richiamato

dall’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché

ogni altra documentazione dimostrativa di spese elettorali esclusivamente

riferibili, in tutto o in parte, a partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati

e non direttamente a singoli candidati;

4. ha chiesto alle formazioni politiche chiarimenti, informazioni ed

integrazioni documentali;

41

5. ha concesso ai rappresentanti delle formazioni politiche audizioni

per chiarire aspetti che non è stato possibile definire in via epistolare.

In relazione all’attività più propriamente sanzionatoria, i poteri

istruttori del Collegio si trovano disciplinati nell’art. 15, ultimo comma,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, mediante il rinvio alle disposizioni

generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre

1981, n. 689, il cui art. 13, al primo comma, tra l’altro, dispone che “gli

organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva

competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di

luoghi diversi dalla privata dimora”.

5. Il potere sanzionatorio

Le sanzioni pecuniarie che il Collegio è deputato ad applicare in

ragione dei riscontri effettuati sui consuntivi trasmessi dalle formazioni

politiche sono previste dall’art. 15, commi 14, 15 e 16 della legge n.

515/1993 e riguardano:

a) il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte

dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non

abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, per il

quale è prevista una sanzione pecuniaria da lire cento milioni a lire un

miliardo (comma 14);

Se il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali riguarda

partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che

abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui

42

all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del

contributo medesimo sino al deposito del consuntivo;

b) la mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di

finanziamento, per la quale si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (comma 15);

c) la violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, in

relazione alla quale applica una sanzione amministrativa pecuniaria non

inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite

previsto.

Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da

un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato

di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai

Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante

decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una

somma di pari entità.

Si è già detto che le sanzioni in argomento hanno indubbio carattere

amministrativo. Esse, pertanto, sono disciplinate, in forza del rinvio

operato dallo stesso art. 15, ultimo comma, della legge n. 515/1993, dalle

disposizioni contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24

novembre 1981, n. 689, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre

2000, n. 388, dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, dal d.P.R. 14 novembre 2002,

n. 313, dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.

196, dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 e, da ultimo, dal d.lgs. 2 febbraio

2006, n. 40.

L’inizio del procedimento sanzionatorio consiste nell’accertamento

delle infrazioni di cui all'articolo 15, commi 14, 15 e 16 della legge n.

515/1993, e avviene sulla base del complesso degli atti comunque acquisiti

dal Collegio, anche a seguito di apposita istruttoria esperita ai sensi della

legge n. 689 del 1981.

43

Segue l'atto di contestazione dell'infrazione della norma al presunto

responsabile, la quale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del

1981, deve essere notificata al trasgressore nel termine di novanta giorni

(di trecentosessanta giorni se il destinatario risiede all’estero).

Le disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 della legge n.

689/1981 prevedono varie forme di contestazione; ma la peculiarità delle

infrazioni in argomento esige che la contestazione venga effettuata per atto

scritto, ritualmente notificato.

In verità, in giurisprudenza, è stato prospettato (senza risolverlo) il

problema se la necessità della preventiva contestazione di cui all'anzidetto

art. 14 della legge n. 689 del 1981 viga anche in materia di violazioni della

legge elettorale, ovvero se per queste ultime il carattere speciale della legge

n. 515 del 1993 e l'espressa previsione della contestazione solo nell'ipotesi

delle dichiarazioni e della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7,

comma 6, della stessa legge, ne escludano la necessità per le infrazioni di

tipo diverso (Cass. sez. 3 sent. 01855 del 18/02/2000).

Questo Collegio peraltro, uniformandosi all’opinione concordemente

espressa dai precedenti Collegi, ritiene che non possa essere soppressa una

fondamentale garanzia, quale è quella prevista, in via generale, dall’art. 14

della legge n. 689/1981, e che dunque per tutte le sanzioni di cui alla legge

10 dicembre 1993, n. 515, e, comunque, per tutte le sanzioni di

competenza del Collegio, debba permanere la necessità della

contestazione.

Il termine per la notificazione decorre non dalla data della

commissione del fatto, ma da quella dell'accertamento del fatto medesimo

(Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1999, n. 6249).

Secondo la prima giurisprudenza formatasi in materia (Pretore di

Roma, sentenza n. 4904/98 del 14 luglio 1998), legittimato passivo al

procedimento per l’applicazione delle sanzioni di che trattasi è il

44

rappresentante pro tempore della formazione politica e, cioè, chi

rappresenta la formazione politica al momento della commissione

dell’illecito.

Ne consegue che se il rappresentante si dimette o la formazione

politica si scioglie dopo lo svolgimento delle elezioni, il fatto non esonera

il rappresentante pro tempore dalle responsabilità conseguenti agli illeciti

amministrativi commessi durante il suo mandato; responsabilità che ha

natura e carattere personale, perché legata al fatto della presentazione delle

liste e dei simboli di una formazione politica partecipante alle elezioni.

Il momento dell’accertamento del fatto, cui conseguono le sanzioni

ex art 14, commi, 14, 15 e 16 della legge n. 515 del 1993, può essere

individuato in base ai seguenti criteri già definiti dal primo Collegio

istituito in relazione alle elezioni politiche del 1994:

a) mancato deposito dei consuntivi: tenuto conto che

l'individuazione dei soggetti obbligati al deposito e di quelli che non vi

hanno ottemperato è acquisita dal Collegio attraverso una attività

preliminare di raccolta di elementi (dalle Camere, dal Ministero

dell’interno ed eventualmente da altri organi) e che la loro materiale

acquisizione deve essere convenientemente elaborata per stabilire se

ricorra o meno la fattispecie di "mancato deposito", la fattispecie stessa

può ritenersi realizzata soltanto dopo che il Collegio, ponderati tutti gli

elementi in suo possesso, ha individuato con apposita "delibera di

accertamento" le formazioni politiche che, obbligate, non hanno

provveduto al deposito del consuntivo. La data della delibera stessa

costituisce, quindi, il "dies a quo" per la contestazione dell'infrazione;

b) mancata indicazione delle fonti di finanziamento: poiché

l'accertamento di tale infrazione è subordinato alla verifica ed elaborazione

dei dati inseriti nei consuntivi, il momento di constatazione del fatto

coincide con la data della delibera del Collegio che individua i soggetti i

45

quali non hanno provveduto ad indicare o documentare nei consuntivi le

fonti di finanziamento;

c) violazione dei limiti di spesa: l'accertamento del superamento del

limite di spesa, spettante a ciascuna formazione politica in relazione

all'ambito territoriale della sua partecipazione elettorale ai sensi dell'art. 10

della legge n. 515/1993, è concettualmente successiva a tutte le operazioni

di verifiche e controlli sulla documentazione acquisita. Ne consegue che,

per essa, l'avvio del procedimento sanzionatorio è temporalmente

successivo al compimento di tali operazioni e risulta formalizzato da una

delibera di accertamento che individua i soggetti i quali hanno violato il

limite ad essi imposto.

Nel procedimento di cui trattasi, la figura del soggetto accertatore

della violazione e quella dell'autorità competente ad irrogare la sanzione

pecuniaria risultano concentrate nello stesso organo: il Collegio di

controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti.

A questo Collegio, infatti, compete il compito di accertare la

violazione della norma, nei suoi diversi profili, sulla base di una complessa

attività di verifiche e controlli sui rendiconti dei partiti e di determinare in

concreto la sanzione pecuniaria dovuta e di ingiungerne il pagamento.

Con la notificazione delle contestazioni alla formazione politica

presunta responsabile delle violazioni si instaura, in relazione alle singole

fattispecie illegali contestate, un formale contraddittorio con la medesima

la quale può - entro il termine di trenta giorni dalla notificazione delle

contestazioni - produrre scritti difensivi e documenti e chiedere di essere

sentita dal Collegio competente ad irrogare la sanzione.

Il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio si realizza

con uno dei seguenti provvedimenti: l'ordinanza di archiviazione o

l'ordinanza di ingiunzione.

46

Il Collegio emette motivata "ordinanza di archiviazione" quando sia

pervenuto al convincimento, dopo aver valutato e ponderato tutti gli

elementi acquisiti dopo le contestazioni (anche a seguito delle eventuali

audizioni), circa l'infondatezza dell'addebito contestato.

Non può esservi luogo a comunicazione integrale all'organo che ha

redatto il rapporto, in quanto, come avanti accennato, è lo stesso Collegio

che concentra su di sé la duplice veste di organo accertatore e organo

irrogatore della sanzione.

La legge non prevede, poi, la comunicazione al soggetto che era

stato intimato come presunto responsabile; sembra tuttavia preferibile, per

ovvi motivi di correttezza e per opportunità di informazione in ordine a

materia di notevole incidenza economica, che il soggetto interessato venga

tempestivamente informato dell'archiviazione degli atti del procedimento

sanzionatorio intrapreso nei suoi confronti.

L'ordinanza di archiviazione può essere annullata dallo stesso

Collegio, entro i limiti temporali della prescrizione, in quanto non coperta

da alcun requisito di definitività; il che consente allo stesso Collegio,

nell'esercizio di generali poteri di autotutela che gli competono

nell'interesse dell'ordinamento, di riaprire l'istruttoria, ove se ne presenti il

caso.

Il Collegio, emette invece, "ordinanza-ingiunzione", quando sia

pervenuto al convincimento che l'addebito è fondato.

L’ “ordinanza-ingiunzione" si articola in una parte preliminare, di

conferma dell'addebito già contestato, anche dopo la fase di

contraddittorio, e in una parte determinativo-ingiuntiva con cui il Collegio

stabilisce il quantum della sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento.

Anche (e a maggior ragione) l'ordinanza-ingiunzione deve essere

motivata, deve cioè contenere le argomentazioni che consentano di

ricostruire l'iter logico-giuridico del ragionamento percorso dal Collegio

47

per ritenere fondato l'accertamento della violazione e nel determinare in

concreto la misura della sanzione; il suo contenuto deve essere tenuto in

stretta correlazione con quello della contestazione.

In particolare, trattandosi di sanzioni pecuniarie fissate dalla legge

entro un limite minimo ed uno massimo, si applica l’art. 11 della legge n.

689 del 1981, contenente criteri per l'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie, a termine dei quali “nella determinazione della

sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite

minimo ed un limite massimo … si ha riguardo alla gravità della

violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione

delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e

alle sue condizioni economiche”.

Quanto ai tempi dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, la legge

non pone termini precisi. Ma, dovendosi comunque salvaguardare

l’interesse dell’indagato a vedere definita la sua posizione, si ritiene che

valga il termine previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.

241 sul procedimento amministrativo, decorrente dalla data della

notificazione della contestazione o, nel caso di opposizione della parte

intimata, dall’invio dei documenti o memorie difensive da parte di

quest’ultimo.

Peraltro, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 12, comma 3, della

legge n. 515 del 1993, la durata dell'istruttoria e il momento della decisione

devono essere contenuti nei tempi previsti per la conclusione dei lavori del

Collegio.

L'ordinanza-ingiunzione è impugnabile, con ricorso in opposizione,

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai

sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981.

48

6. La trasmissione di atti ad altre autorità

L'attività di controllo demandata all’apposito Collegio presso la

Corte dei conti, se è finalizzata al controllo delle spese elettorali e alla

rilevazioni delle infrazioni di cui all’art. 15, commi 14, 15 e 16, della legge

10 dicembre 1993, n. 515, costituisce, d’altra parte, fonte naturale di

conoscenza e di informazioni in ordine a comportamenti di soggetti politici

o non, che sono sanzionati, per differenti aspetti, anche in altre sedi.

Si vuole fare riferimento, innanzitutto, alle forme di finanziamento

alle formazioni politiche che risultino, all’esame del Collegio, realizzate in

violazione delle disposizioni di natura penale contenute nell'articolo 7 della

legge n. 195/1974 e di natura amministrativa di cui all’art 4 della legge 18

novembre 1981, n. 659, per le quali incombe al Collegio l’obbligo del

rapporto al pubblico ministero penale o di segnalazione all’autorità

competente.

Inoltre, il Collegio, nell'espletamento della sua attività, può

riscontrare irregolarità fiscali specifiche, quali:

a) la mancata applicazione della ritenuta di acconto IRPEF sui

compensi per prestazioni di lavoro autonomo;

b) l’omessa fatturazione, quando obbligatoria, per la cessione di beni

o la prestazione di servizi;

c) l’omessa applicazione dell'imposta di bollo, quando dovuta, su

fatture, ricevute, quietanze;

d) la mancata registrazione di atti soggetti a registrazione.

Anche per le irregolarità fiscali suddette il Collegio è tenuto, in base

alle specifiche disposizioni legislative che le contemplano, ad attivare le

prescritte comunicazioni ai competenti Uffici finanziari e, se del caso,

anche al giudice penale.

49

7. Il referto

Il Collegio istituito presso la Corte dei conti, ai sensi dell’articolo

12, comma 3, della legge 515 del 1993, ha, infine, il compito di riferire al

Parlamento sull’esito dei controlli eseguiti.

Ciò si pone in diretta relazione con la natura giuridica di organo di

controllo del Collegio: è, infatti, del tutto coerente con le tradizionali

funzioni di controllo della Corte dei conti che sull’esito di tale attività sia

svolta una relazione al Parlamento, perché quest’ultimo possa trarre da

essa elementi utili per le proprie determinazioni.

In particolare, l’oggetto del presente referto è, in via principale,

l’illustrazione delle attività di esame dei singoli conti prodotti dalle

formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni politiche del 9 e 10

aprile 2006, con le relative istruttorie, ma è anche la verifica della coerenza

del quadro normativo in relazione alle finalità che la legge n. 515/93 si

proponeva.

In questo senso gli orientamenti interpretativi ed applicativi espressi

dai Collegi istituiti ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 515/93, anche se

soggetti a comprensibili mutamenti e ad una naturale evoluzione, possono,

attraverso la relazione al Parlamento, svolgere una funzione di indirizzo

per le formazioni politiche che partecipano alle successive competizioni

elettorali.

50

51

CAPITOLO IV

LE PRINCIPALI QUESTIONI INTERPRETATIVE

52

53

1. La riferibilità della spesa

L’evoluzione legislativa in materia di spese elettorali e relativi

finanziamenti, pone il problema dell’attribuzione delle spese stesse, nel

senso di stabilire se, nelle varie circostanze, queste debbano imputarsi al

partito politico oppure al suo candidato, attesa che soltanto le spese

attribuibili ai partiti rilevano ai fini del controllo di competenza di questo

Collegio.

In precedenza sussisteva una sorta di commistione riguardo le spese

che i partiti sostenevano a favore dei propri candidati, a causa della

formulazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 515 del 1993, che così si

esprimeva: “Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile

al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o

dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al

comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali

spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6”.

Di conseguenza tali spese erano assoggettate al controllo del

Collegio regionale di garanzia elettorale al quale i singoli candidati

dovevano far pervenire i relativi rendiconti.

In seguito la disposizione è stata sostituita dall'articolo 3- ter del

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, il

quale dispone che “Le spese per la propaganda elettorale, anche se

direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono

computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al

committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un

candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un

candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma

6”.

54

Ne consegue che l’imputazione della spesa (e quindi l’obbligo della

relativa rendicontazione) segue ora sorti diverse, a seconda che sia stata

sostenuta dal partito oppure dal candidato.

E’ stato quindi ripristinato il criterio dell’assunzione in carico, in

linea con quanto sostenuto nel paragrafo dedicato ai soggetti obbligati.

Per coerenza, il principio si applica anche nel caso in cui il partito

sostenga finanziariamente candidati di altre liste politiche.

2. L’ammissibilità delle spese rendicontate

I commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

stabiliscono, come si è visto, la tipologia delle spese elettorali e il relativo

obbligo di documentazione.

Le spese non rientranti nella tipologia contemplata sono

inammissibili, come si evince dall’art. 11, comma 2, il quale, ai fini della

determinazione dell’ammontare complessivo delle spese sul quale

applicare la percentuale ivi prevista, considera le sole spese ammissibili e

documentate.

Mentre, quindi, non sorgono particolari problemi in ordine alla

individuazione delle spese che rientrano apertamente nelle tipologie

indicate nell’art. 11 (salvo quanto si dirà in appresso a proposito delle

particolari spese di cui al comma 2 del predetto articolo), si manifestano

perplessità circa la riferibilità temporale delle spese stesse alla campagna

elettorale.

La questione è importante poiché travalica il mero aspetto contabile,

incidendo contemporaneamente - come è facile osservare - sul rispetto del

limite complessivo di spesa, sull’obbligo della copertura finanziaria e

sull’ammissibilità a rimborso.

55

In proposito, è stato utilizzato il criterio di massima secondo cui

l’arco temporale all’interno del quale collocare sia le spese che i relativi

finanziamenti, è stato individuato nel periodo che precede di due mesi la

convocazione dei comizi elettorali e termina due mesi dopo la celebrazione

delle elezioni.

Questo perché - sulla scorta delle passate esperienze - si è

considerato che l’impegno contabile e i finanziamenti normalmente

vengono, rispettivamente, predisposti ed acquisiti anticipatamente rispetto

al periodo vero e proprio della campagna elettorale e che i pagamenti delle

prestazioni ricevute godono spesso di dilazioni e condizioni di favore.

Si tratta, peraltro, di un criterio meramente indicato e non

vincolante, e dunque derogabile in presenza di particolari fattispecie che

ricorrono allorquando:

- i soggetti responsabili rendono specifica e motivata indicazione

circa la destinazione delle spese e/o dei finanziamenti a scopo elettorale;

- la finalizzazione elettorale delle spese e/o dei finanziamenti appare

evidente dagli atti, cosicché la loro presenza fuori dell’arco temporale

rilevante si giustifica con l’uso di specifiche pratiche commerciali e con

particolari impegni finanziari assunti.

Conclusivamente, le spese possono essere considerate elettorali e,

quindi, ammissibili, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, allorquando ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni:

- appartengano alla tipologia prevista;

- sono state effettuate, di massima, oltre che nel periodo elettorale

vero e proprio, nei due mesi prima delle convocazione dei comizi elettorali

e nei due mesi dopo la conclusione delle elezioni salvo, per le spese

antecedenti o successive a tale periodo, la prova (da rendere mediante

56

idonea dichiarazione oppure desumibile dalla stessa documentazione di

spesa) del loro specifico collegamento con la campagna elettorale.

Se è dunque difficile raggiungere la certezza in ordine alla

ammissibilità delle spese rendicontate, ancor più complesso è il problema

dell’individuazione delle conseguenze che l’ordinamento giuridico

riconnette alla dichiarazione di inammissibilità della spesa.

Va premesso, anzitutto, che non sembra sussistere alcun

collegamento tra la verifica della spesa di cui all’art. 12, comma 3, e i

provvedimenti sanzionatori previsti dal successivo art 15, commi 14, 15 e

16, ancorché entrambe le attività competano allo stesso Collegio presso la

Corte dei conti.

Ciò é intuitivo quanto alle sanzioni per mancato deposito del conto

(art. 15, comma 14) e per mancata indicazione delle fonti di finanziamento

(art. 15, comma 15), ma è altrettanto vero in riferimento alla sanzione per

la violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 (art. 15, comma

16).

Una tale verifica, infatti, per essere efficace deve tendere a

ricomprendere nel novero delle spese ammissibili quelle che, per

l’infedeltà delle dichiarazioni, non fossero riportate nel rendiconto. Al

contrario, il controllo ex art. 12, comma 3, mira ad escludere dalle spese

rendicontate quelle che non appaiono afferenti alle esigenze della

competizione elettorale in ragione dei canoni di ammissibilità sopra

evidenziati.

In definitiva, quindi, non è possibile non chiedersi quale debba

essere il vero significato di tale ultima verifica e, per far questo, occorre

discostarsi dagli scopi propri delle altre verifiche di cui si è parlato e

muoversi nella direzione dei contributi previsti dall’art. 9.

57

Ed infatti, l’ipotesi che sussista un doveroso rapporto tra ammontare

delle spese accertate e misura del contributo ha un proprio fondamento

normativo.

In primo luogo, l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, laddove

la verifica della conformità a legge e della regolarità documentale della

spesa viene riferita testualmente alle sole spese sostenute “dagli aventi

diritto”; il che lascia intendere che, se la verifica è prevista solo per le

formazioni politiche aventi diritto al contributo e non anche per quelle non

aventi diritto al contributo, allora può ragionevolmente ritenersi che essa

sia preordinata ad effetti che, in una qualche misura, siano necessariamente

destinati a ripercuotersi sul piano del diritto al contributo.

Nello stesso senso è anche la giurisprudenza della Corte di

Cassazione (cfr. sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999), laddove si

afferma, sia pure senza motivazione specifica, che la legge 10 dicembre

1993, n. 515, sancisce “i limiti delle spese elettorali e la tipologia delle

stesse (artt. 10 e 11) ai fini del loro rimborso (art. 9)”.

Soccorrono, inoltre, evidenti ragioni di ordine logico-sistematico, già

esposte nel precedente referto e qui di seguito riportate.

Le norme sull’ammissibilità e sull’onere di documentare le spese

(art. 11), quelle sulla verifica della conformità a legge delle spese e della

regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse (art. 12,

comma 3) ed, infine, quelle sulla disciplina del contributo (art. 9), seppure

apparentemente disomogenee, traggono dalla loro reciproca

complementarietà la ragione della loro sussistenza, poiché, solo se

considerate tra di loro intimamente connesse, riescono a comporsi in un

mosaico che abbia un sufficiente grado di unità e di razionalità e a dare, di

conseguenza, senso compiuto al controllo che l’art. 12, comma 3, affida

all’apposito Collegio presso la Corte dei conti, controllo che, altrimenti,

risulterebbe privo di ogni concreto significato e, quindi, fine a se stesso.

58

Convergono, infine, verso l’interpretazione che si è andata

delineando, le ragioni stesse che sono all’origine della legge 10 dicembre

1993, n. 515; ragioni che affondano le loro radici nel referendum indetto

con d.P.R. 25 febbraio 1993, in esito al quale sono stati abrogati, con

d.P.R. 5 giugno 1993 n. 173, gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n.

195, concernenti il finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei

partiti, ed è rimasto, quindi, il solo contributo pubblico per il rimborso

delle spese elettorali.

È lecito, cioè, argomentare che la legge 10 dicembre 1993, n. 515,

intervenuta a pochi mesi di distanza dalla conclusione del predetto

referendum, abbia inteso ridisegnare la disciplina del contributo per le

spese elettorali in coerenza con il risultato referendario e, quindi, per

evitare ogni sospetto di finanziamento surrettizio all’attività ordinaria dei

partiti, abbia voluto limitare il contributo medesimo alle sole spese

effettivamente sostenute per fini elettorali, predisponendo consequenziali e

severi controlli sulle dichiarazioni presentate dai partiti.

Si deve, quindi, anche per questo escludere che l’art. 9 possa essere

interpretato nel senso che, pur rimanendo nell’ottica di un mero rimborso,

abbia inteso, per ragioni di semplificazione, introdurre un criterio di

ripartizione basato, invece che su un calcolo preciso, su un indice indiretto

(il risultato elettorale) di quantificazione della spesa effettuata da ciascuna

formazione politica.

Ciò, in quanto è evidente che un indice indiretto serve a superare le

difficoltà di una quantificazione puntuale e dei relativi controlli, ma non ha

nessun ragione di essere allorquando, come in fattispecie, è, all’opposto,

espressamente previsto che ogni singola spesa sia accompagnata, per i

controlli anche essi espressamente disciplinati, da idonea documentazione

che la comprovi.

59

Sennonché l’art. 9, nel dettare i criteri per la ripartizione del

contributo, sembra perdere ogni memoria della disciplina della spesa e dei

controlli relativi, affidandosi unicamente ad un criterio fondato sul risultato

elettorale.

Il problema si trova affrontato già nel primo referto relativo alle

elezioni politiche del marzo 1994, laddove si legge che “non è stata

prevista nell’attuale disposizione normativa una connessione tra misura

del contributo erogato, riferito esclusivamente alla consistenza del risultato

elettorale, ed entità reale delle spese sostenute”, di modo ché, “trattandosi

di contributi attribuiti in relazione alle spese elettorali sostenute, sarebbe

opportuna la previsione di una modifica dell'attuale sistema di erogazione

del contributo, per introdurre un meccanismo correttivo che consenta una

diretta connessione tra misura del contributo ed ammontare complessivo

delle spese effettivamente accertate e riconosciute tali in sede di controllo”.

Si può aggiungere che, in un’ottica di indifferenza ancora maggiore

verso un criterio di ripartizione fondato sull’ammontare delle spese

elettorali effettivamente accertate e riconosciute in sede di controllo,

sembra porsi la successiva legge 3 giugno 1999, n. 157, allorquando,

all’art. 1, comma 6, dispone che “in caso di scioglimento anticipato del

Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle

quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto” e che “in tale caso i

movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento

delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della

legislatura dei rispettivi organi”.

Indifferenza confermata ancor più dall’art. 39 quater decies della

recente legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modificazioni,

del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, il quale, modificando il predetto

comma 6, ha stabilito che “in caso di scioglimento anticipato del Senato

60

della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote

annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato”.

In ultimo l’argomento forse più forte, l’argomento cioè che i fondi

per il rimborso previsti dall’art. 9, per la consistenza che ad essi il

legislatore stesso ha dato, appaiano preordinati a consentire, come in effetti

hanno consentito, l’erogazione di contributi di gran lunga superiori alle

spese e, quindi, di fatto, rivolti a finanziare l’attività dei partiti ben oltre le

strette esigenze elettorali.

Ma il ragionamento fondato sulla formulazione letterale dell’art. 9 e

successive modifiche, anche così arricchito, non convince del tutto:

- perché la lettera della norma non favorisce ma nemmeno esclude

del tutto una soluzione interpretativa che consenta di ritenere il criterio di

ripartizione pur sempre fondato sulla consistenza elettorale ma operante

all’interno del limite costituito dall’ammontare delle spese effettivamente

sostenute;

- perché gli argomenti che dapprima si sono tratti sul piano logico e

sistematico, nonché dall’occasio legis, hanno una loro forza intrinseca che

può arrestarsi solo di fronte ad un’incompatibilità assoluta con la lettera

della norma;

- perché, conclusivamente, a voler fondare il criterio di ripartizione

sulla sola consistenza elettorale, ne risulta, come già si è detto, un

contributo di norma significativamente superiore alle spese effettuate: un

contributo, quindi, che, in contrasto con l’esito delle richiamate vicende

referendarie, fuoriesce dall’ottica di mero rimborso elettorale e si rivolge

anche alle altre forme di attività dei partiti.

Certo, la lettura dell’art. 9 nel senso che il contributo, anche se

ripartito in base alla consistenza elettorale, non possa tuttavia superare il

tetto costituito dall’ammontare delle spese accertate e riconosciute è una

lettura che provoca incongruenze e disarmonie, poiché, ad esempio, se ci si

61

pone rigidamente nell’ottica del rimborso, diventa, poi, difficile

comprendere i motivi per cui si continua ad erogare il contributo anche

oltre la durata della legislatura ai sensi della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Ma è altrettanto vero che la lettura opposta lascia in piedi

l’incongruenza forse più dirompente, in quanto, come si è visto,

svuoterebbe delle sue finalità il contributo previsto dall’art. 9 e priverebbe

di ogni significato concreto, rendendola fine a se stessa, l’intera disciplina

della spesa e dei controlli predisposta dagli artt. 11, commi 1 e 2, e 12,

comma 3.

È in questi conclusivi termini che anche questo Collegio sottopone,

ancora una volta, alle Autorità destinatarie del referto, la questione del

rapporto tra spese elettorali sostenute e contributo statale, auspicando un

nuovo indirizzo interpretativo che offra un senso più concreto e

maggiormente condiviso dell’attività di controllo attribuita al Collegio

stesso dalla legge n. 515 del 1993.

3. La verifica dei conti dei partiti esclusi dal contributo

L’interpretazione delineata al paragrafo precedente, fondandosi su

uno stretto collegamento tra art. 12, comma 3, e art. 9, lascia

specularmente escludere che l’art 12, comma 3, nel disporre la verifica

della conformità a legge e della regolarità documentale della spesa, abbia

inteso riferirsi anche alle formazioni politiche non aventi diritto al

contributo.

La prima conferma all’assunto è di ordine letterale e la si trae

dall’art. 12, comma 3, il quale, come si è visto, riferisce la verifica alle sole

spese degli “aventi diritto”.

62

La seconda è di ordine logico, poiché è di tutta evidenza che se la

verifica non ha lo scopo di stabilire l’entità delle spese che possono essere

rimborsate, è del tutto superfluo procedere alla verifica delle spese stesse.

Né una siffatta conclusione è in contrasto con l’art. 12, comma 1,

secondo il quale le formazioni politiche, ancorché non aventi diritto al

contributo, sono comunque tenute alla presentazione di un consuntivo che

esponga, oltre le fonti di finanziamento, anche le spese per la campagna

elettorale.

Infatti, nel caso di formazioni politiche non aventi diritto al

contributo, l’indicazione in consuntivo delle spese per la campagna

elettorale, se non può ritenersi preordinata ad una verifica di ammissibilità

e di effettività delle spese medesime, conserva tuttavia una sua precisa

ragion d’essere sia in riferimento ai controlli sull’osservanza del limite di

spesa di cui all’art 10 che in riferimento ai controlli sulla trasparenza dei

finanziamenti, controlli questi ultimi che sottintendono la necessità di un

raffronto tra monte-spese e monte-finanziamenti.

In sostanza, nei confronti dei consuntivi inviati dalle formazioni

politiche non aventi diritto al contributo, il Collegio è tenuto alla verifica

della ammissibilità e della regolarità delle spese ai soli fini di:

- accertare l’osservanza del limite massimo autorizzato;

- accertare la regolarità della loro copertura finanziaria.

4. Il limite massimo di spesa

Diversamente da quanto accade per il rimborso delle spese elettorali,

la cui verifica riguarda soltanto i conti resi dai partiti aventi diritto al

contributo, la verifica delle spese per accertare il loro contenimento nei

limiti previsti dall’art. 10, comma 1, della legge n. 515/1993, è questione

63

che interessa indistintamente tutti i partiti, poiché tutti sono destinatari

dell’obbligo di limitare le spese elettorali entro un importo prefissato.

Va avvertito che una verifica analoga, da compiersi nei confronti di

tutti i partiti partecipanti alla competizione elettorale, è prevista anche per

accertare l’integrale e regolare copertura finanziaria delle spese elettorali.

Tuttavia, di essa si riferirà in apposita sede, congiuntamente ad altri aspetti

riguardanti il finanziamento in favore dei partiti politici.

Il problema delle spese da considerare ai fini del limite massimo era

stato naturalmente avvertito sin dai primi Collegi, i quali si erano orientati

nel senso di ricomprendere nel calcolo anche le spese non conformi a legge

o non documentate.

Un siffatto orientamento muoveva dalla preoccupazione che

escludere dal calcolo spese comunque effettuate o quanto meno dichiarate

dalle stesse formazioni politiche avrebbe potuto trovarsi in contrasto con la

ratio di contenimento delle spese elettorali propria dell’art. 10.

Il Collegio referente per le elezioni del 2001, invece, aveva ritenuto

che “non fosse possibile includere o escludere dal calcolo le spese non

ammissibili o non documentate a seconda che tali spese si ritorcano a

danno o, all’opposto, comportino un vantaggio per le formazioni politiche,

per cui era pervenuto alla conclusione che l’ammontare complessivo delle

spese di ogni singolo partito, movimento, lista o gruppo di candidati,

andasse calcolato, anche agli effetti di cui all’art. 10 della legge 10

dicembre 1993, n. 515, al netto delle spese non ammissibili o non

documentate".

Questo Collegio, ponderate le argomentazioni addotte dalle opposte

tendenze, ritiene che vada operata una differenza tra le spese non

ammissibili e quelle irregolari, definendo non ammissibili quelle che non

possono considerarsi elettorali sia perché oggettivamente estranee alla

tipologia dei primi due commi dell’art. 11 della legge n. 515 del 1993 sia

64

perché sostenute oltre i limiti temporali di un loro verosimile riferimento

alla compagna per la consultazione politica, e formalmente irregolari

quelle che, sebbene comprovate, presentano vizi o insufficienze

documentali.

Per effetto di tale distinzione, le spese inammissibili non debbono

essere considerate al fine dell’accertamento del rispetto del limite

quantitativo mentre rientrano nel calcolo quelle formalmente irregolari,

nella decisiva considerazione che queste ultime sono in ogni caso spese

elettorali effettivamente disposte dai partiti anche se non rimborsabili.

A conclusione dell’argomento deve farsi cenno ad un ultimo

problema, che concerne la individuazione del momento procedimentale in

cui la spesa si può considerare realizzata al fine in discorso.

Soccorre, allo scopo, l’espressione “spese sostenute” che si rinviene

più volte nella legge n. 515/1993, alla stregua della quale sembra che le

spese da considerare siano soltanto quelle effettivamente pagate in

relazione ad una prestazione ricevuta.

Ne deriva che andrebbero escluse le spese semplicemente impegnate

(per contratto o mediante altri fonti obbligazionarie) e non ancora pagate.

Occorre, peraltro, considerare che in molti casi le prestazioni in

occasione delle campagne elettorali vengono eseguite concedendo crediti o

dilazioni di pagamento ai partiti che le richiedono. Spesso, anzi, viene

previsto che il pagamento si effettui allorché il partito riceverà il

finanziamento pubblico di cui all’art. 9 della stessa legge n. 515/199.

In questi casi le spese sono ammissibili, a condizione che la fattura

rechi l’indicazione della dilazione concessa e che, correlativamente a tali

spese, nel rendiconto sia fatta menzione dello specifico mezzo di

finanziamento.

Il limite di spesa che ciascun partito o movimento politico è tenuto a

rispettare è costituito dalla somma risultante dalla moltiplicazione

65

dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della

Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera

dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali il partito

stesso è presente, rispettivamente, con liste o con candidati (art. 10 della

legge n. 515 del 1993).

Sorgono, al riguardo, due questioni.

La prima attiene alle modalità di calcolo delle complessive spese

elettorali rendicontate afferenti ai primi due commi dell’art. 11 della legge

n. 515/1993, mentre la seconda concerne l’individuazione del valore

numerico da attribuire alle sole spese cosiddette forfettarie (secondo

comma del predetto art. 11). Di quest’ultima si tratterà nel successivo

paragrafo.

Relativamente alla prima questione, si rammenta che le previgenti

norme elettorali prevedevano, per le elezioni del Senato della Repubblica il

solo sistema uninominale e, per le elezioni della Camera dei deputati il

sistema misto (per il 75% maggioritario e per il 25% proporzionale). Di

talché l’art. 10 della legge n. 515/1993, mentre non presentava nessuna

difficoltà di applicazione per le elezioni del Senato, in quanto i partiti

organizzati in coalizione competevano soltanto con il simbolo della

coalizione, invece per le elezioni della Camera dei deputati, i partiti

potevano presentarsi in forma coalizzata nel maggioritario e in forma

individuale (o raggruppati in coalizioni minori) nel proporzionale.

Il che poneva il problema se alla coalizione, indipendentemente dai

partiti, competesse o meno un limite di spesa autonomo rispetto a quello

spettante a ciascuno dei partiti che la componevano in ragione della loro

partecipazione al proporzionale.

Con l’avvento della legge n. 270 del 2005, che ha unificato il

sistema proporzionale, i soggetti giuridici nei cui confronti opera il limite

di spesa sembrano essere i soli partiti o gruppi politici organizzati, dal

66

momento che l’eventuale dichiarazione di coalizione è effettuata dai partiti

stessi contestualmente al deposito del contrassegno (art. 1, comma 5) e

poiché, comunque, le coalizioni non sono soggetti destinatari autonome del

rimborso di cui all’art. 9 della legge n. 515 del 1993, il quale va erogato ai

partiti di riferimento indicati nella dichiarazione di collegamento prevista

dallo stesso art. 9.

Sennonché, come riferito al Cap. II, par. 1, a volte i consuntivi sono

presentati dalle coalizioni, le quali indicano, all’interno dell’unico

documento, i dati riferibili ai singoli partito che le compongono.

In tali casi, considerando che il contributo statale viene, di fatto,

distribuito all’interno delle formazioni politiche che fanno parte della

coalizione, si è preferito mantenere la prassi seguita dai precedenti Collegi,

secondo la quale il limite di spesa viene riferito alla coalizione nel suo

complesso in relazione alle circoscrizioni nelle quali la stessa è presente, e

considera unico l’obbligo di copertura, compensando l’eventuale difetto di

taluni partiti con l’eccedenza degli altri.

D’altronde, un tal modo di procedere, mentre non sembra collidere

con il dato testuale della norma, sicuramente non compromette, anzi

accentua, l’esigenza di contenimento della spesa pubblica insita nella

norma stessa.

5. Le spese forfettarie

La seconda questione relativa al limite di spesa, ma che riguarda

anche il profilo della copertura finanziaria e, specularmente, quello del

rimborso, limitatamente ai partiti che ne hanno diritto, concerne

l’individuazione del valore numerico massimo da attribuire alle spese di

cui al secondo comma dell’art. 11 (spese relative ai locali per le sedi

67

elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri

passivi).

La norma precisa, infatti, che le spese di tal genere “sono calcolate

in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare

complessivo delle spese ammissibili documentate”.

L’equivoca formulazione della disposizione si presta a molteplici

interpretazioni.

Una prima interpretazione, strettamente letterale, è nel senso che le

spese disciplinate dal secondo comma dell’art. 11 andrebbero calcolate in

misura fissa sull’ammontare delle spese di cui al primo comma, senza

possibilità, quindi, di stabilire una percentuale inferiore o superiore a

quella prevista.

Di qui l’esonero per il partito politico di documentare le spese di cui

al secondo comma, posto che queste - ai fini del limite di cui all’art. 10 e

della conseguente sanzione nel caso di violazione del limite stesso - vanno

necessariamente assommate a quelle di cui al comma 1, sulla base del

quale vengono commisurate.

L’esposta posizione fa leva sulla presunzione che spese di tal genere

siano generalmente presenti e che, essendo comunque di difficile

quantificazione, non debbano essere comprovate e vadano proporzionate

alle spese restanti.

Una variante di tale interpretazione consente di aggiungere alle spese

calcolate in misura forfettizzata, e dunque non documentate, quelle

ulteriori che il partito dimostri di aver sostenuto.

Seguendo un’opinione opposta, questo Collegio ritiene che il trenta

per cento debba essere riferito non già alle spese di cui al primo comma,

ma all’ammontare complessivo di quelle del secondo comma, che il partito

ha dichiarato e dimostrato di avere sostenuto, senza tuttavia aver potuto

68

distinguere tra quelle di carattere ordinario e quelle che invece si

riferiscono alla campagna elettorale.

Questa diversa soluzione poggia su tre considerazioni di fondo:

a) la prima, che tutte le spese, potendo essere rimborsate soltanto nel

limite in cui sono state effettivamente sostenute, devono essere comprovate

mediante idonea documentazione, non sussistendo alcuna norma che

espressamente deroghi a tale obbligo;

b) la seconda, che il documento giustificativo di alcune spese non

distingue le loro esatta finalità, onde è arduo, se non addirittura

impossibile, conoscere per quanta parte le spese stesse si riferiscono alla

campagna elettorale e per quanta parte siano servite per esigenze diverse;

c) la terza, che i tipi di spese previsti nel secondo comma dell’art. 11

sembrano indicare che il legislatore ha considerato tale evenienza e che

abbia perciò introdotto una necessaria presunzione di imputabilità.

Presunzione tuttavia che, nel silenzio della legge, deve considerarsi

relativa; con la conseguenza che, laddove i partiti sono in grado di

dimostrare l’effettiva e completa appartenenza delle spese alle categorie

indicate nel secondo comma dell’art. 11, tali spese sono considerate

interamente ammissibili in sede di verifica delle loro regolarità e vanno

sommate al trenta per cento di quelle per le quali, invece, non è possibile

stabilirne la integrale appartenenza.

In tal modo si evita il rischio di accreditare spese maggiori o minori

di quelle effettivamente sostenute e, al limite, di ammettere al rimborso

somme in realtà mai spese.

In tale prospettiva, i partiti sono chiamati a documentare tutte le

spese di cui al secondo comma dell’art. 11, mentre il Collegio, valutata la

regolarità di ognuna di esse, ha l’obbligo di considerarne soltanto il trenta

per cento.

69

Naturalmente, il modo di determinare le spese c.d. forfettarie ha

riflessi sull’indicazione della relativa copertura finanziaria, il cui obbligo si

limita al trenta per cento delle spese rendicontate.

6. Il corredo documentale

In presenza dell’attuale disciplina normativa, è evidente l’interesse

dei partiti di offrire a rendiconto l’importo di spesa che più si avvicina al

limite massimo consentito, in modo che, avendone il diritto, possono

usufruire del rimborso più elevato, evitando, nel contempo, le sanzioni

poste a tutela del rispetto di limite stesso.

E’ pertanto necessario che il controllo effettuato dal Collegio si

rivolga capillarmente ad ogni singola voce di spesa, onde evitare che siano

ammesse a rimborso quelle spese che, pur rispettando sia il criterio

qualitativo che quello quantitativo, risultino affette da qualche vizio

documentale.

In proposito, come è stato più volte ricordato, il terzo comma

dell’art. 12, dopo aver affermato che i controlli devono essere limitati alla

verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi

diritto, precisa che tali controlli riguardano la “regolarità della

documentazione contabile prodotta a prova delle spese stesse”.

Se ne trae, anzitutto, che le spese rendicontate devono trovare

riscontro in apposita documentazione e che tale documentazione deve

risultare “regolare”.

Dunque, ove la documentazione manchi oppure sia irregolare, la

relativa spesa va stralciata dal rendiconto e non partecipa dell’ammissione

a contributo.

70

Si tratta, peraltro, di una carenza che viene accertata a seguito di

apposita e idonea attività istruttoria, nel corso della quale i partiti politici

interessati sono invitati ad inviare o integrare la documentazione

necessaria, a fornire chiarimenti o ad offrire argomentazioni a difesa del

proprio operato contabile.

Nello spirito della legge, il controllo della documentazione attiene

principalmente all’aspetto probatorio della spesa, mentre altri profili

assumono rilievo soltanto nei casi di fattispecie penali o di illiceità

tributarie.

Tra la documentazione comprovante la regolarità della spesa

assumono particolare importanza i titoli di spesa: le fatture quietanzate e

quelle che, prive di quietanza, danno atto della scadenza del debito e della

ragione della dilazione del pagamento.

Della documentazione relativa alle fonti di finanziamento si tratterà

qui di seguito.

7. Il finanziamento pubblico

I rendiconti presentati dai partiti politici devono contenere anche

l’indicazione delle fonti di finanziamento delle spese sostenute per la

campagna elettorale (art. 12, primo comma).

Prima di affrontare l’argomento è utile ripercorre, sia pur

brevemente, l’evoluzione della legislazione in materia di finanziamento

pubblico dei partiti, così come descritta nei referti redatti in occasione delle

precedenti elezioni politiche e che, per questa parte, integralmente si

riproducono .

Nel nostro Paese, per alcuni decenni dopo l'avvento della

Repubblica, si è ritenuto che i partiti per le loro esigenze, comprese quelle

71

di natura elettorale, dovessero contare esclusivamente sulle quote

associative degli iscritti e sulle contribuzioni dei simpatizzanti.

Questa concezione era in perfetta linea con il principio

dell'autonomia dei partiti da ogni condizionamento esterno, ivi compreso

quello che potesse provenire dallo Stato stesso, e costituiva un corollario

logico della stessa forma giuridica (libere associazioni) che ai medesimi

era stata riconosciuta dalla Costituzione (art. 49) e che essi avevano

gelosamente difeso.

Sennonché, intorno agli anni '70, l'affinamento dei mezzi di

informazione degli elettori, compreso il ricorso alla propaganda televisiva

e il progressivo ingigantirsi degli apparati partitici, finirono per richiedere

finanziamenti sempre più cospicui.

Tale situazione dimostrava ormai l'inadeguatezza delle forme di

autofinanziamento che fino ad allora avevano assicurato il sostentamento

dei partiti, anche relativamente alle manifestazioni elettorali.

Si intensificò, pertanto, il dibattito sul problema, sia in sede

dottrinale che in sede parlamentare, sulla opportunità o meno di un

finanziamento pubblico della vita dei partiti.

In conseguenza di tale dibattito fu emanata la legge 2 maggio 1974,

n. 195, che, intitolata "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti

politici", ebbe a prevedere due tipi di contributi:

- il primo, configurato come contributo per il rimborso delle spese

elettorali (artt. 1 e 2);

- il secondo, inteso a finanziare l’attività ordinaria dei partiti (art. 3).

La legge 2 maggio 1974, n. 195, si preoccupò anche di definire e di

sanzionare alcuni finanziamenti da considerarsi illeciti o per la loro

provenienza (art. 7, comma 1) o per il mancato rispetto delle modalità

preordinate a garantirne la trasparenza (art. 7, comma 2).

72

La normativa di cui trattasi, pur non avendo del tutto placato le

critiche di coloro che erano contrari in assoluto al finanziamento pubblico

dei partiti (o lo erano, perché il finanziamento non era circondato da

sufficienti clausole cautelative), superava il vaglio del referendum dell'11

giugno 1978 che, con il suo risultato, convalidava la scelta operata dal

legislatore.

Seguirono, poi, provvedimenti legislativi che estendevano il

finanziamento pubblico alle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli

regionali e per le elezioni del Parlamento europeo, prima in via temporanea

per una sola tornata elettorale (legge 8 agosto 1980, n. 422) e poi in via

permanente con la legge 18 novembre 1981, n. 659, la quale provvedeva,

fra l'altro, ad allargare la sfera dei destinatari dei benefici introdotti dalla

legge n. 195/1974.

Il sistema di finanziamento pubblico dei partiti è stato,

successivamente, travolto dal referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio

1993, in esito al quale sono stati abrogati, con D.P.R. 5 giugno 1993, n.

173, gli art. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed è stato, quindi,

soppresso il finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei partiti.

È rimasto, invece, il contributo pubblico per il rimborso delle spese

elettorali.

Oggi la materia dei finanziamenti ai partiti politici (compresi quelli

elettorali) risulta disciplinata:

a) dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 per il quale

“Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in

qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione

di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico

superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma

restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni

politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

73

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi

forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle

previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni

politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o

contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e

regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati

dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti

previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al

secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo

societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati

regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo,

con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle

somme versate in violazione della presente legge”;

b) dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificato

dall'art. 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22, dall'art. 4 della legge 8 agosto

1985, n. 413, dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dall'art. 10

della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dall'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2001 e, in

ultimo, dall'articolo 39-quater decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273

convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51) per il

quale

“I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono

estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati,

anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri

italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e

comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei

partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di

segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale,

regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

74

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni

politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con

sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della L. 2

maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale, di cui all'art. 3 della

stessa legge, è decurtato in misura pari al doppio delle somme

illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti

indicati nell'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del

presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila

sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il

soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne

dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato

presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato

con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o

contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono

anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La

disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i

finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende

bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera

l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li

percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto

entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di

contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella

loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere

adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto

comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la

75

multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena

accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal

terzo comma dell'articolo 28 del codice penale”.

Ciò posto, la legge n. 515/1993 (art. 12, primo comma) si limita a

richiedere che i partiti, i movimenti politici, le liste o i gruppi di candidati

indichino le fonti di finanziamento nei consuntivi che sono tenuti a

presentare ai Presidenti delle camere per il successivo inoltro alla Corte dei

conti. Detta legge non definisce, quindi, né la nozione né la tipologia dei

finanziamenti.

Occorre pertanto richiamarsi alla legge 2 maggio 1974, n. 195, il cui

art. 7, ai primi due commi, definisce i finanziamenti ai partiti gli apporti

“sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati”, anche

“indirettamente”. Lo stesso art. 7 menziona poi, tra i finanziamenti

ammessi, quelli “direttamente concessi da istituti di credito o da aziende

bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari”, mentre l’art. 4,

terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, comprende tra le fonti

di finanziamento la “messa a disposizione di servizi”.

Da considerare, infine, che il concetto di finanziamento viene

associato a quello di contribuzione ad opera dell’art. 7 della stessa legge 10

dicembre 1993, n. 515.

8. Il finanziamento esterno e l’autofinanziamento

I precedenti Collegi hanno classificato e distinto i finanziamenti in

relazione ai seguenti criteri:

a) in relazione all’oggetto:

- contributi finanziari in denaro;

- prestazioni integralmente o parzialmente gratuite;

76

- crediti bancari o altri crediti concessi da terzi;

- debiti verso i fornitori, allorquando, per l’ampiezza delle dilazioni

concesse e, più in generale, per il loro discostarsi dalle modalità dettate dal

corrente uso commerciale, acquistano la natura sostanziale di prestiti

concessi direttamente dagli stessi fornitori.

b) in relazione alla fonte:

- finanziamenti provenienti da terzi;

- finanziamenti provenienti dal patrimonio o dalle disponibilità di

bilancio del partito.

Tali distinzioni appaiono corrette e l’ultima di esse assume

particolare importanza in quanto introduce alle problematiche relative al

c.d. autofinanziamento e alla correlazione tra le spese e i finanziamenti

elettorali.

L’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

imponendo ai partiti, ai movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati

l’obbligo di indicare nei consuntivi le fonti di finanziamento, si pone

l’evidente finalità di assicurare la trasparenza dei mezzi economici

impiegati dalla formazione politica per il finanziamento delle competizioni

elettorali.

In coerenza con ciò, l’obbligo di indicare le fonti di finanziamento

non dovrebbe riguardare soltanto i finanziamenti provenienti dall’esterno (i

finanziamenti ad opera di terzi), ma dovrebbe essere esteso anche agli

autofinanziamenti (ossia ai finanziamenti interni operati attraverso il

ricorso al patrimonio o ai fondi di bilancio della formazione politica).

Questo perché solo indicando entrambe le fonti di finanziamento, si

ha la percezione esatta dell’autonomia del gruppo politico dai finanziatori

esterni.

Infatti, sottraendo dalle spese sostenute per la campagna elettorale

quelle autofinanziate, è possibile dedurre l’importo complessivo dei

77

finanziamenti ricevuti dall’esterno e ricavarne, in conseguenza, la

completezza o meno delle dichiarazioni rese dalle formazioni politiche.

A questa linea interpretativa, assunta in occasione delle precedenti

elezioni politiche, aderisce anche questo Collegio.

Va, peraltro, avvertito che la Corte di Cassazione, con sentenza 18

febbraio 1999, n. 1352, è andata in contrario avviso, ritenendo che i

finanziamenti che i partiti hanno l’obbligo di dichiarare siano soltanto

quelli provenienti da terzi con esclusione, quindi, di quelli provenienti da

fonti interne.

E’ da ritenere, in proposito, che l’indicata pronuncia abbia valore per

negare ogni effetto sanzionatorio ex art. 15, comma 15, della legge n.

515/993, alla mancata indicazione delle fonti di autofinanziamento, senza

peraltro che resti pregiudicata la possibilità del Collegio, laddove il

rendiconto evidenzi uno scoperto, di effettuare indagini, consentiti dall’art.

13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tendenti a conoscere quali siano

stati gli ulteriori mezzi di copertura utilizzati, al fine di verificare la

sussistenza o meno di una violazione dell’obbligo di indicare tutte le fonti

di finanziamento esterno.

Naturalmente, si tratta di una verifica che produce effetti meramente

indiziari, laddove non sostenuta da altri elementi di prova (Cass. 17

gennaio 2002, n. 443; 10 luglio 1998, n. 6769 e 6 dicembre 1983, n.

7289).

L’obbligo di dichiarare i finanziamenti provenienti da terzi risponde

anche alla necessità di evitare che i partiti si avvalgano di finanziamenti

illeciti, quali quelli descritti nell’art. 7, primo e secondo comma, della

legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell’art. 4, terzo comma 3, della legge 18

novembre 1981, n. 659.

La violazione della prima disposizione dà luogo al c.d. reato di

finanziamento illecito, mentre la violazione della seconda, per effetto della

78

depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 32, primo comma, della

stessa legge n. 689/1981, comporta la commissione di un illecito

amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria (Cass. pen., sez. VI, 17

ottobre 1994, n. 12729).

La giurisprudenza ha ritenuto che il reato di finanziamento illecito

dei partiti politici (art. 7 della legge n. 195/1974) non è stato

implicitamente abrogato né dall'art. 4 della legge n. 659/1981, né dall'art. 7

della legge n. 515/1993.

Infatti, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 della legge n.

659/1981 (per la violazione degli obblighi imposti ai soggetti eroganti e

riceventi i contributi), si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle

società, regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi

soltanto la dichiarazione congiunta; mentre il precetto di cui all'art. 7,

quarto comma, della legge n. 515/1993 stabilisce i limiti massimi di

erogazione al singolo candidato nelle elezioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica e non si riferisce quindi ai modi legittimi e

trasparenti di erogazione dei finanziamenti da parte della società ai partiti

(Cass. pen., sez. V, 13 giugno 1998, n. 10041).

Da quanto sopra consegue che, ove in sede di controllo appaiano

ipotesi di finanziamenti non conformi a legge, gli stessi vanno segnalati

all’autorità competente ad accertarne l’eventuale profilo di illiceità.

L’obbligo di dichiarare le fonti di finanziamento presenta particolari

aspetti problematici in relazione alle spese di cui all’art. 11, secondo

comma, della legge n. 515/1993.

Al riguardo, alcuni precedenti Collegi hanno ritenuto che tali spese

dovessero essere sottratte all’obbligo, trattandosi di spese presunte e che

molto spesso si confondono con quelle normalmente sostenute dalle

formazioni politiche, pur a prescindere dalla ricorrenza di una campagna

elettorale.

79

Un altro Collegio, invece, argomentando che l’art. 11, comma 2, non

ha lo scopo di porre una presunzione di spese, ma piuttosto si propone di

fissare il limite massimo entro il quale tali spese sono ammissibili e

possono essere forfettizzate, si è orientato nel senso di ritenere che, nel

caso di consuntivi che chiudano in disavanzo, debbano essere disposti

accertamenti funzionali all’individuazione dei mezzi che la formazione

politica ha impiegato o intende impiegare per ripianare il disavanzo, anche

nel caso che il disavanzo sia stato determinato dalle spese di cui al secondo

comma dell’art. 11. E ciò, non con riferimento all’importo forfettizzato ma

nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Questo Collegio, richiamandosi alle argomentazioni svolte in

precedenza circa la natura delle spese di cui al secondo comma dell’art. 11

e alla necessità della loro integrale documentazione, ritiene,

coerentemente, che l’obbligo della indicazione della copertura di tali spese

sussista limitatamente alla quota parte riferibile, per legge, alle presunte o

documentate necessità della consultazione elettorale.

9. La documentazione dei finanziamenti

L’art. 12, primo comma, della legge n. 515/1993 si limita a sancire

l’obbligo di indicare i finanziamenti ma non precisa quale sia la

documentazione necessaria a soddisfare tale obbligo .

Soccorre, allora, l’art. 7, secondo comma, della legge 2 maggio

1974, n. 195, il quale, premesso che “Sono vietati i finanziamenti o i

contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di

organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con

partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società

controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a

80

favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi

parlamentari” (primo comma), precisa che “Sono vietati altresì i

finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da

parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in

favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi

parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati

dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre

che non siano comunque vietati dalla legge” (secondo comma), statuendo

infine che “Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei

divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di

cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione

dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano

stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò

solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle

somme versate in violazione della presente legge” (terzo comma).

Alla stregua delle indicate disposizioni, che escludono la possibilità

di finanziamenti pubblici ai partiti da parte dei soggetti indicati nel primo

comma, quando il finanziamento è ricevuto dalle società di cui al secondo

comma (società sostanzialmente private), occorre che il partito alleghi alla

documentazione copia della deliberazione dell’organo societario e

l’attestato comprovante l’iscrizione a bilancio.

L’art. 7 della legge n. 195/1974 è stato in seguito integrato dall’art. 4

della legge 18 novembre 1981, n. 659, il quale, dopo aver ampliato la

platea dei soggetti destinatari dei finanziamenti “… ai membri del

Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai

consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette

cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che

rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e

amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei

81

partiti politici” (primo comma, così come sostituito dall'articolo 3 della

legge 27 gennaio 1982, n. 22.), ha stabilito che “Nel caso di erogazione di

finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della L. 2 maggio

1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che

nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la

messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li

riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un

unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei

deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di

ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda

la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di

autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma

non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di

credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi

interbancari” (secondo comma, come modificato dall'art. 7 della legge 10

dicembre 1993, n. 515, dall'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2001 e, in ultimo

dall'art. 39-quater decies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito

nella legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Per effetto di quest’ultima legge, espressamente rivolta, oltre che ai

partiti, anche ai candidati politici, quando il finanziamento, da chiunque

accordato, supera l’importo di euro cinquantamila, il partito che ne ha

beneficiato deve allegare, in aggiunta alla eventuale documentazione

prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195, anche una

dichiarazione sottoscritta congiuntamente con il soggetto erogante, salvo

che questi sia un istituto di credito e l’operazione rientri nell’ambito degli

accordi interbancari.

Se a ricevere il contributo o il finanziamento per la campagna

elettorale è il candidato, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da

una autocertificazione dello stesso candidato, come pare confermare il

82

raccordo con la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 6, della legge n.

515 del 1993 (riguardante i limiti delle spese elettorali dei singoli

candidati) che obbliga tali soggetti a “riportare, attraverso l'indicazione

nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e

servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore

ad euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore

provenienti da soggetti diversi”.

Ove le spese siano state finanziate, anziché con i contributi esterni,

con risorse del proprio bilancio, ivi comprese forme di indebitamento, è

necessario acquisire:

- per le spese effettuate mediante disponibilità di bilancio, una

dichiarazione del legale rappresentante della formazione politica attestante

l’iscrizione dell’importo tra le uscite di bilancio;

- per le spese effettuate mediante acquisizione di mutui bancari, la

documentazione attestante l’assunzione del prestito, le condizioni

contrattuali, nonché la destinazione a fronteggiare le spese per la campagna

elettorale;

- per le altre forme di indebitamento, la documentazione relativa al

titolo giuridico sul quale si fonda il prestito, completa dell’importo e

dell’indicazione del soggetto creditore.

83

CAPITOLO V

PARTE SPECIALE

84

85

ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ALLEANZA

LOMBARDA AUTONOMIA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione

Lombardia, la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione

dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 19 giugno 2007, il Rappresentante legale

del partito ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMIA ha dichiarato che il

Partito, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha

sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 12/C.

86

87

ALLEANZA NAZIONALE

Generalità

La formazione politica ALLEANZA NAZIONALE ha partecipato

alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle

d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le

circoscrizioni nazionali ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino

Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 42.232.467,00 per il Senato

− euro 46.997.601,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 89.230.068,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 6.327.567,26 per le

elezioni alla Camera dei deputati e di euro 6.777.688,83 per il Senato della

Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sen. Francesco PONTONE, in qualità di

Legale rappresentante.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 9 giugno 2006 e, quindi, entro il

88

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera

dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il Partito ha indicato nella percentuale del 50% la quota attribuita,

rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

7.999.919,97 e sono così composte:

a) euro 6.153.784,59 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 1.846.135,38 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 6.153.784,59,

di cui:

a) euro 4.491.773,35 rimborsi elettorali precedenti;

b) euro 1.662.011,24 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 1.846.135,38,

determinato dalla mancata copertura finanziaria delle spese di cui all’art.

11, comma 2, della L. 515/93.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

89

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 6.153.784,59

- spese ex art. 11, comma 2, euro 80.413,43 (corrispondenti al

30% di euro 268.044,76 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 6.234.198,02 .

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate , ammontano complessivamente a euro 6.153.784,59, per cui è

risultato un disavanzo di euro 80.413,43 che da apposita dichiarazione

risulta essere stato ripianato “da precedenti disponibilità liquide per

rimborsi elettorali incassati per le Elezioni Europee 2004, Politiche 2001 e

Regionali 2005”.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

90

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal Partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

91

ALLEANZA SICILIANA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

ALLEANZA SICILIANA la mancata presentazione del conto consuntivo

in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Antonino

FRANCHINA, con memoria difensiva del 23 aprile 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 7/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione

Sicilia.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 3.587.150,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

147.105,51, e sono così composte:

a) euro 146.514,01 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

92

b) euro 591,50 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 37.953,00,

derivanti da contribuzioni liberali.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito

rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 109.152,51.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n,

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap, IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo espletata sulla base delle

integrazioni acquisite a seguito della predetta istruttoria, sono state

accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, In

particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 131.936,63

- spese ex art. 11, comma 2 euro 4.550,66 (corrispondenti

al 30% di euro 15.168,88 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 136.487,29.

Le fonti di finanziamento accertate, quantitativamente diverse da

quelle dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 147.105,50, per

cui è risultato un avanzo di euro 10.618,20.

93

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/1993 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

94

95

ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ALTERNATIVA

INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO, presente alle elezioni

svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica per la sezione estero nella sola circoscrizione America

Settentrionale e Centrale, la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il Presidente del partito

ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL’ESTERO ha

dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10

aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti, in

quanto tutte le spese sono state sostenute direttamente dai candidati.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 29/C.

96

97

ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI

Generalità

Il Partito ALTERNATIVA SOCIALE MUSSOLINI ha partecipato

alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e nella sola ripartizione

estera dell’Europa e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i

collegi regionali ad eccezione del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un

limite di spesa di:

− euro 42.325.889,00 per il Senato

− euro 47.098.181,00 per la Camera

− euro 2.039.149,00 per l’estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.463.219,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Marco POIANI, in qualità di

Segretario amministrativo.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

98

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

637.571,52 e sono così composte:

a) euro 490.439,63 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 147.131,89 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento esterne per euro

405.000,00,di cui:

a) euro 360.000,00 per contribuzioni ricevute da persone giuridiche;

b) euro 45.000,00 per contribuzioni ricevute da persone fisiche.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 232.571,52.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

99

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 480.902,23

- spese ex art. 11, comma 2 euro 3.484,48 (corrispondenti al

30% di euro 11.614,33 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 484.386,71.

I contributi esterni accertati, corrispondenti a quelli dichiarati,

ammontano complessivamente a euro 405.000,00, per cui è risultato un

disavanzo di euro 79.386,71 che, da apposita dichiarazione, risulta essere

stato ripianato mediante le disponibilità del bilancio derivanti dal

contributo statale relativo alle elezioni europee del 2004.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampliamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 11 della legge

n. 515/1993, inizialmente rendicontate, dovuta ad errate imputazioni ed a

meri errori di calcolo.

100

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal Partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal Partito indicato in

epigrafe.

101

AMARE L’ITALIA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

AMARE L’ITALIA la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Pasquale

CARROCCIA, con memoria difensiva del 5 luglio 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 31/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati, sezione estero, per

la sola circoscrizione Europa.

In ragione della partecipazione suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 2.039.149,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

29.578,23 e sono così composte:

a) euro 12.609,01 spese di cui all’art. 11 comma 1, della legge n.

515/1993;

102

b) euro 16.969,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 29.578,23 di

cui:

a) euro 21.000,23 fondi propri del partito;

b) euro 8.578,00 per contribuzioni da persone fisiche.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito

rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo espletata sul conto

consuntivo, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate in considerazione dei criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5):

- spese ex art. 11, comma 1 euro 12.609,01

- spese ex art. 11, comma 2 euro 5.090,77 (corrispondenti al 30%

di euro 16.969,22 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo di euro 17.699,76.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 29.578,23, per cui è

risultato un avanzo di euro 11.878,47.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

103

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

104

105

AMBIENTA-LISTA

Generalità

La Formazione politica AMBIENTA-LISTA ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

nelle circoscrizioni Piemonte 1, Veneto 1, Marche, Campania e Sicilia 2 e

per il Senato della Repubblica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Marche,

Campania e Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 18.883.362,00 per il Senato

− euro 11.907.437,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 30.790.799,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Maurizio LUPI, in qualità di

coordinatore.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 8 giugno 2006. e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto riferibile sia alle

elezioni per la Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

106

Nel documento trasmesso il coordinatore ha dichiarato che, per le

suddette elezioni, la lista non ha sostenuto direttamente alcuna spesa e non

ha ricevuto finanziamenti ed ha, inoltre, evidenziato che il Partito Forza

Italia ha elargito gratuitamente al movimento Verdi – Verdi (quale

componente della lista rendicontante) materiale propagandistico per un

valore di euro 51.404,60, regolarmente iscritto nel proprio consuntivo.

107

ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA

Generalità

L’Associazione politica ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD

AMERICA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il

rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola

circoscrizione estero dell’America Meridionale.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa complessivo di euro 885.673,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 63.766,08, per le elezioni

alla Camera dei deputati e di euro 64.347,38, per il Senato della

Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sig. William Alessandro AMORESE, in

qualità di Legale rappresentante dell’Associazione politica.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato in data 9 giugno

2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge

10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle

Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera

dei deputati che al Senato della Repubblica.

108

L’Associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

130.811,00 e sono così composte:

a) euro 100.624,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 30.187,00 spese di cui all’art. 11 comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 100.624,00,

interamente riguardanti debiti contratti con fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 30.187,00.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata anche sulla base delle integrazioni documentali acquisite, sono

state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In

particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 100.624,00

- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 100.624,00.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 100.624,00 e sono state rideterminate dal rendicontante sulla base dei

109

criteri utilizzati per la quantificazione delle spese forfettarie, con una

conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero

l’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art.11 della legge n. 515/1993

e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’Associazione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’Associazione indicata

in epigrafe.

110

111

AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE

Generalità

L’Associazione politica AUTONOMIE-LIBERTE’-DEMOCRATIE

ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola Valle

d’Aosta.

In ragione della partecipazione suddetta, all’associazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 93.422,00 per il Senato

- euro 100.580,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Walter PIVATO, in qualità di Legale

rappresentante.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Il Legale rappresentante della formazione politica ha dichiarato che

non ha effettuato alcuna spesa in relazione alla campagna elettorale, in

quanto i partiti e movimenti politici aderenti alla stessa Associazione

hanno erogato i finanziamenti direttamente al candidato, il quale ha,

112

conseguentemente, sostenuto l’intera spesa ed ha regolarmente provveduto

a depositare il previsto consuntivo presso l’autorità competente.

113

CASA DELLE LIBERTA’

Generalità

L’Associazione politica CASA DELLE LIBERTA’ ha partecipato

alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della

Repubblica nella sola regione del Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, all’associazione politica

competeva un limite di spesa di euro 686.894,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 280.051,66 per le elezioni

al Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Claudio SCAJOLA, in qualità di

Rappresentate legale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente, ad euro

25.477,40 e sono così composte:

a) euro 19.598,00 spese di cui all’art. 11, comma 1 della legge n.

515/1993;

b) euro 5.879,40 spese di cui all’art. 11, comma 2 della legge n.

515/1993.

114

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 19.598,00,

relative a debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 5.879,40.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

-spese ex art. 11, comma 1 euro 19.598,00

-spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 19.598,00.

Le fonti di finanziamento accertate, costituite da rimborsi elettorali,

ammontano complessivamente ai dichiarati euro 19.598,00, per cui è

risultato un bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampliamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

115

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.

515/1993, inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione in

epigrafe.

116

117

DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA MARGHERITA

Generalità

La formazione politica DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ LA

MARGHERITA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il

rinnovo del solo Senato della Repubblica in tutte le circoscrizioni del

territorio nazionale ad eccezione del Molise della Valle d’Aosta e del

Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 41.993.827,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 6.153.995,72, da

corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sen. Avv. Luigi LUSI, in qualità di Legale

rappresentante.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

13.547.912,09 e sono così composte:

a) euro 10.421.476,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 3.126.442,87 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

118

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 10.634.779,19,

di cui:

a) euro 875.813,87 contributi persone fisiche;

b) euro 428.000,00 contributi persone giuridiche;

c) euro 3.701.340,19 fondi ordinari del Partito;

d) euro 5.629.625,13 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, nei termini di cui innanzi,

come prospettati dal soggetto rendicontante, danno un risultato in

disavanzo di euro 2.913.139,90, determinato dalla mancata copertura

finanziaria delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/93.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 10.421.476,22

119

- spese ex art. 11, comma 2 euro 19.755,63 (corrispondenti al

30% di euro 65.852,10 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 10.441.231,85.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 10.634.799,19, per cui è

risultato un avanzo di euro 193.547,34.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’ art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

120

121

DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI

Il Movimento politico DEMOCRATICI CRISTIANI UNITI ha

partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato

della Repubblica nelle regioni Puglia e Basilicata.

In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva

l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna

elettorale indicandone le fonti di finanziamento.

Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Giovanni

MONGIELLO, rappresentante del movimento DEMOCRATICI

CRISTIANI UNITI, la mancata presentazione del conto consuntivo,

sollecitandone l’invio in sanatoria.

Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha

fatto pervenire documenti o scritti difensivi.

Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al

responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,

comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura

corrispondente al minimo edittale.

All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-

ingiunzione.

122

123

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Generalità

Il Partito DEMOCRATICI DI SINISTRA ha partecipato alla

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del solo Senato della

Repubblica in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione

del Molise della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, al partito competeva un

limite di spesa di euro 41.993.827,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 9.381.282,60, da corrispondere

annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’on. Ugo SPOSETTI, in qualità di

Tesoriere.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

12.641.609,90 e sono così composte:

a) euro 9.724.315,31 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 2.917.294,59 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

124

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 12.911.536,61,

di cui:

a) euro 3.765.498,32 libere contribuzioni in danaro;

b) euro 4.287.327,40 fondi ordinari del Partito;

c) euro 4.858.710,89 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 269.926,71.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

− spese ex art. 11, comma 1, euro 9.763.349,63

− spese ex art. 11, comma 2, euro 180.228,16 (corrispondenti

al 30% di euro 600.760,53 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 9.943.577,79.

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante

sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la

125

quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad

euro 10.409.277,02 e determinano un avanzo contabile di euro 465.699,23.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

126

127

DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI

Generalità

La coalizione politica DEMOCRAZIA CRISTIANA – NUOVO PSI

ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della

Camera dei deputati in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad

eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per il

rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi ad eccezione di quelli

relativi alle regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise,

Basilicata, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 32.809.183,00 per il Senato

- euro 46.012.651,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 78.821.834,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione non è

stato assegnato il contributo dello Stato.

I firmatari del conto sono l’On. Gianni DE MICHELIS, in qualità di

Legale rappresentante del Partito Socialista Italiano Nuovo PSI e il Sen.

Gianfranco ROTONDI, in qualità di Legale rappresentante del Partito

Democrazia Cristiana per le autonomie.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato con identica documentazione ai Presidenti

di entrambe le Camere in data 14 e 15 giugno 2006 e, quindi, oltre il

128

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera

dei deputati che al Senato della Repubblica.

La Coalizione politica ha indicato nella percentuale del 70% e del

30% la quota attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

1.316.387,18 e sono così composte:

a) euro 1.012.605,52 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 303.781,66 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Le fonti di finanziamento per l’intera campagna elettorale

ammontano ad euro 2.060.000,00, di cui:

a) euro 2.000.000,00 contributo da Forza Italia;

b) euro 50.000,00 Soc. Autostrade S.p.a;

c) euro 10.000,00 debiti verso fornitori da pagare.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 743.612,82.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

129

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 871.377,45

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 871.377,45.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate , ammontano complessivamente a euro 2.060.000,00, per cui è

risultato un avanzo di euro 1.188.622,55.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/93, inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

130

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

131

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

Generalità

La formazione politica DI PIETRO ITALIA DEI VALORI ha

partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera

dei deputati in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione

della Valle d’Aosta e nelle circoscrizioni estero dell’Europa e per il

rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le circoscrizioni nazionali ad

eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige e nella

circoscrizione estero dell’Europa.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 42.232.467,00 per il Senato

− euro 46.997.601,00 per la Camera

− euro 2.039.149,00 per l’estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.269.217,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.204.570,63 per le

elezioni alla Camera dei deputati e di euro 940.641,56 per il Senato della

Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è la Sig.ra Silvana MURA, in qualità di

Tesoriere nazionale.

132

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il Collegio ha contestato al partito la mancata presentazione del

consuntivo relativo alle spese e alle fonti di finanziamento riferibili alla

circoscrizione estero.

Il Legale rappresentante, con dichiarazione responsabile del 18

luglio 2007, ha comunicato che il partito ha sostenuto tutte le spese in

modo unitario e che le stesse sono state integralmente rendicontate nel

conto promiscuo presentato ad entrambe i Presidenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 12 e 13

giugno 2006, e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 21/C.

La formazione politica non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazione espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

2.864.909,29, e sono così composte:

a) euro 2.204.545,61 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 661.363,68 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

133

Sono state dichiarate, quali fonti di finanziamento, risorse proprie

del partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 2.204.545,61

- spese ex art. 11, comma 2, euro 18.976,49 (corrispondenti

al 30% di euro 63.254,98 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 2.223.522,10, interamente

finanziato con fondi propri del partito, come dichiarato dal Tesoriere

nazionale.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

134

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

135

DIE FREIHEITLICHEN

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica DIE

FREIHEITLICHEN la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig.ra Ulli

MAIR, con memoria difensiva del 3 maggio 2007, ha inviato il previsto

consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 4/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica nella sola regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 686.894,00 per il Senato

- euro 753.973,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.440.867,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

136

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto presentato ha carattere promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

La formazione politica non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

13.973,68, e sono così composte:

a) euro 13.973,68 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

La formazione politica non ha indicato alcuna fonte di

finanziamento.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 13.973,68.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

137

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese corrispondenti a quelle dichiarate.

In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 13.973,68

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 13.973,68.

Le fonti di finanziamento accertate, costituite da fondi del partito,

ammontano complessivamente ad euro 13.973,68 con conseguente

chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

138

139

DIMENSIONE CHRISTIANA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito DIMENSIONE

CHRISTIANA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione Puglia, la

mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 11 luglio 2007, il Commissario regionale

del partito DIMENSIONE CHRISTIANA ha trasmesso un consuntivo

relativo alle spese da lui sostenute quale candidato, regolarmente

depositato presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte

d’Appello di Bari.

Nel corso dell’Audizione avvenuta in data 20 novembre 2007, il Dr.

Alessandro MARZULLO, in qualità di Segretario politico nazionale, ha

dichiarato che il Partito, a livello nazionale, non ha sostenuto spese riferite

alla campagna elettorale in questione e non ha ricevuto alcun

finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale responsabile dichiarazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 10/C.

140

141

FEDERAZIONE DEI VERDI

Generalità

La formazione politica FEDERAZIONE DEI VERDI ha partecipato

alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle

d’Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 46.997.601,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 1.054.973,62, da

corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Marco LION, in qualità di Tesoriere.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente della Camera dei deputati in

data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma

1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

5.654.820,43 e sono così composte:

a) euro 4.349.861,87 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 1.304.958,56 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

142

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 5.970.539,56,

di cui:

a) euro 4.500.000,00 debiti verso banche

b) euro 75,00 contributi persone fisiche

c) euro 1.470.464,56 debiti verso fornitori

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 315.719,13.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 4.344.925,19

- spese ex art. 11, comma 2, euro 11.213,48 (corrispondenti al

30% di euro 37.378,29 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 4.356.138,67.

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante

sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la

143

quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad

euro 4.500.154,75 e determinano un avanzo di euro 144.016,07.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

144

145

FIAMMA TRICOLORE

Generalità

Il Movimento politico FIAMMA TRICOLORE ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in

tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e nella circoscrizione estero

dell’America settentrionale e centrale e per il rinnovo del Senato della

Repubblica in tutti i collegi nazionali e nelle ripartizioni estere

dell’Europa, America settentrionale e centrale ed Asia-Africa-Oceania

Antartide.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico

competeva un limite di spesa di:

- euro 43.012.783,00 per il Senato

- euro 47.098.181,00 per la Camera

- euro 2.635.136,00 per l’estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.746.100,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti al partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato

Il firmatario del conto è l’On. Luca ROMAGNOLI, in qualità di

Segretrario politico.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato direttamente al Collegio in data 9

ottobre 2006, e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 1,

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

146

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

Il movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazione espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate, relative alla tipologia di cui all’art. 11, commi 1

e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente

ad euro 117.880.00 e sono così composte:

a) euro 114.074,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della

legge n. 515/1993;

b) euro 3.806,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della

legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 117.880,00

relative al contributo statale erogato nell’anno 2005.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

147

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

− spese ex art. 11, comma 1, euro 115.477,00

− spese ex art. 11, comma 2, euro 720,90 (corrispondenti al 30%

di euro 2.403,00 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 116.197,90.

I contributi accertati, corrispondenti a quelli dichiarati, ammontano

complessivamente ad euro 117.880,00, per cui è risultato un avanzo di euro

1.682,10.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/1993, inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

148

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento

politico.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

149

FORZA ITALIA

Generalità

La formazione politica FORZA ITALIA ha partecipato alla elezioni

del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le

circoscrizioni del territorio nazionale ed estero, ad eccezione della Valle

d’Aosta, e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le

circoscrizioni nazionali ed estere, ad eccezione del Trentino Alto Adige e

della Valle d’Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 42.232.467,00 per il Senato

- euro 46.997.601,00 per la Camera

- euro 3.520.809,00 per l’estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.750.877,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 12.343.500,77 per le

elezioni alla Camera dei deputati e di euro 13.413.965,84 per il Senato

della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Rocco CRIMI, in qualità di

Amministratore nazionale – commissario straordinario.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Sono stati presentati, ai Presidenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, due distinti rendiconti riguardanti la

circoscrizione del territorio nazionale e la circoscrizione Estero, in data 12

giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della

150

legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento

delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di consuntivi promiscui in quanto le spese ed i finanziamenti

sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

Il Partito ha indicato nella percentuale del 50% la quota attribuita,

rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Nel rendiconto relativo alla circoscrizione del territorio nazionale le

spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 62.465.377,28 e

sono così composte:

a) euro 48.050.290,22 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 14.415.087,06 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 48.050.290.24,

di cui:

a) euro 7.594.310,06 libere contribuzioni in danaro;

b) euro 14.410.128,54 rimborsi statali precedenti;

c) euro 26.045.851,64 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 14.415.087,06,

determinato dalla mancata copertura delle spese di cui al comma 2 dell’art.

11 della legge 515/93.

Nel rendiconto relativo alla circoscrizione estero le spese dichiarate

ammontano ad euro 267.995,08 e sono così composte:

a) euro 206.150,06 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 61.845,02 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

151

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 206.150,06, di

cui:

a) euro 206.036,06 rimborsi statali precedenti;

b) euro 114,00 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 61.845,02,

determinato dalla mancata copertura delle spese di cui al comma 2 dell’art.

11 della legge 515/93.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria per entrambi i rendiconti

intesa all’acquisizione di elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che

alle relative fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da

utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,

della legge n. 515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese complessive quantitativamente

diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 49.650.375,95

- spese ex art. 11, comma 2, euro 383.368,56 (corrispondenti al

30% di euro 1.277.895,21 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 50.033.744,51.

152

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante

sulla base delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la

quantificazione delle spese forfettarie, ammontano complessivamente ad

euro 48.254.440,28 e determinano un disavanzo contabile di euro

1.779.304,23, ripianato attraverso l’utilizzazione di precedenti rimborsi

statali.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

153

FORZA ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

Generalità

La coalizione politica FORZA ITALIA – ALLEANZA

NAZIONALE ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il

rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola

regione Valle d’Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 93.422,00 per il Senato

- euro 100.580,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 33.863,78 per le elezioni del

Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Non è stato formalizzato uno specifico consuntivo in quanto le spese

sostenute e le fonti di finanziamento utilizzate sono state regolarmente

rendicontate nei consuntivi presentati ai Presidenti delle Camere dai partiti

costituenti la coalizione.

154

155

FORZA ROMA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito FORZA ROMA,

presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica

nella sola regione Lazio, la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 4 maggio 2007, il Presidente del partito

FORZA ROMA ha dichiarato che sia il partito che i candidati non hanno

sostenuto spese in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 5/C.

156

157

I SOCIALISTI

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica I

SOCIALISTI la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione

dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il Tesoriere nazionale, Sen.

Franco CRINO’, con memoria difensiva del 20 dicembre 2007, ha inviato

il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 17/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati nelle circoscrizioni

Piemonte 1, Veneto 1 e 2, Lazio 1e 2, Campania 1 e 2, Puglia, Basilicata ,

Calabria e Sicilia1 e del Senato della Repubblica nelle Regioni Piemonte,

Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di i:

- euro 24.064.905,00 per il Senato

- euro 21.769.125,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 45.834.030,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

158

Presentazione del conto e relativo contenuto

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 46.928,27 e sono così composte:

a) euro 46.928,27 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

46.928,27, costituite da contributi volontari versati dal Tesoriere e dal

Segretario nazionale.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati

formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in

pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

159

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

160

161

INSIEME CON L’UNIONE

Generalità

La coalizione politica INSIEME CON L’UNIONE, costituita dal

PARTITO CONSUMATORI ITALIANI, FEDERAZIONE DEI VERDI e

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, ha partecipato alla elezioni del 9

e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le

regioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle d’Aosta e Trentino

Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione competeva

un limite di spesa complessivo di euro 42.232.467,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 1.677.538,94, da corrispondere

annualmente dal 2006 al 2010.

I firmatari del conto sono l’On. Cosimo Giuseppe SGOBIO per il

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, l’On. Marco LION per la

FEDERAZIONE DEI VERDI in qualità di Tesorieri e dal Sig. Bruno DE

VITA per il PARTITO CONSUMATORI ITALIANI in qualità di

Segretario Nazionale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 9 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006) ed è stato successivamente

modificato da un nuovo consuntivo trasmesso in data 30 giugno 2006.

162

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

490.931,52 e sono così composte:

a) euro 377.639,63 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 113.291,89 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 490.931,52, di

cui:

a) euro 10.044,35 contributi in servizi dagli associati;

b) euro 33.481,18 debiti verso fornitori;

c) euro 447.405,99 spese sostenute dai partiti aderenti alla

lista.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute che alle relative

fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per

la quantificazione delle spese di cui all’art.11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par.5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

163

- spese ex art. 11, comma 1 euro 377.639,63

- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 377.639,63.

Le fonti di finanziamento, corrispondenti a quelle dichiarate,

ammontano complessivamente a euro 490.931,52, per cui è risultato un

avanzo di euro 113.291,89.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una

rideterminazione delle spese inizialmente rendicontate di cui al comma 2

dell’art. 11 della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla coalizione indicata in

epigrafe.

164

165

IRS

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA la mancata

presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Gavino

SALE, con memoria difensiva del 17 dicembre 2007, ha inviato il previsto

consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 13/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica nella sola regione Sardegna.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 1.245.307,00 per il Senato

− euro 1.380.487,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.624.794,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

166

Presentazione del conto e relativo contenuto

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 6.826,00 e sono così composte:

a) euro 6.826,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

6.826,00, costituite da contributi versati sottoforma di tesseramento e

sottoscrizioni.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un risultato di bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

167

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

168

169

ITALIA MODERATA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito ITALIA

MODERATA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato

della Repubblica nella sola regione Calabria, la mancata presentazione del

conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515

del 1993.

Con memoria difensiva del 26 luglio 2007, il Segretario politico del

partito ITALIA MODERATA ha dichiarato che lo stesso, in occasione

delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non

ha ricevuto fonti di finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 35/C.

170

171

LA ROSA NEL PUGNO

Generalità

L’Associazione politica LA ROSA NEL PUGNO ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in

tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle

d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutti i collegi

regionali ad accezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 42.232.467,00 per il Senato

− euro 46.243.628,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 88.476.095,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti all’associazione è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 1.331.743,18. per le elezioni alla

Camera dei deputati.

I firmatari del conto sono i Sigg.ri Oreste PASTORELLI e Maurizio

TURCO, in qualità di membri del Collegio di tesoreria.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

172

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

L’Associazione politica ha indicato nella percentuale del 70% e del

30% la quota attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati ed al

Senato della Repubblica.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

4.990.918,68 e sono così composte:

a) euro 3.839.168,29 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 1.151.750,49 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 3.935.682,51,

di cui:

a) euro 2.605.086,00 libere contribuzioni incassate in denaro;

b) euro 1.330.596,51 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti, nei termini di cui innanzi, come

prospettati dal soggetto rendicontante, danno un risultato in disavanzo pari

a euro 1.055.236,27.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

173

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 3.839.168,29

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 3.839.168,29.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 3.935.682,51, per cui è

risultato un avanzo di euro 96.514,22.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero

importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993,

inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

174

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione politica

indicata in epigrafe.

175

L’ALTRA SICILIA PER IL SUD

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito L’ALTRA SICILIA

PER IL SUD, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica per la sezione estero nella sola

circoscrizione Europa, la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il co-presidente del partito

L’ALTRA SICILIA PER IL SUD ha dichiarato che lo stesso, in occasione

delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non

ha ricevuto fonti di finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 30/C.

176

177

LEGA NORD

Generalità

Il Movimento politico LEGA NORD ha partecipato alle elezioni del

9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le

circoscrizioni del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d’Aosta e

per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le regioni ad eccezione

della Sardegna, Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige. Il presente

movimento politico si è altresì presentato in tutte le circoscrizioni estero

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico

competeva un limite di spesa di:

- euro 40.987.160,00 per il Senato

- euro 46.997.601,00 per la Camera

- euro 3.520.809,00 per l’ estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.505.570,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico è

stato assegnato il contributo dello Stato di euro 2.351.496,03 per le

elezioni alla Camera dei deputati e di euro 2.139.616,12 per le elezioni al

Senato della Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Maurizio BALOCCHI, in qualità di

Amministratore federale.

178

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al Legale rappresentante la mancata presentazione del

consuntivo relativo alle spese sostenute nelle circoscrizioni estero di

Camera e Senato, in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n.

515/93.

Con memoria difensiva pervenuta in data 25 giugno 2007, il

medesimo ha dichiarato che per le elezioni tenutesi nelle circoscrizioni

estero la formazione politica non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche

voci di finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 22/C.

Il conto relativo alle spese sostenute nel territorio nazionale è stato

presentato al Presidente della Camera dei deputati in data 7 giugno 2006 e,

quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere

(28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il Movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati al Senato della Repubblica e all’estero, per cui il

179

Collegio ha ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni

espresse nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

6.121.298,74 e sono così composte:

a) euro 4.708.691,34 spese di cui all’art. 11, comma 1, della

legge n. 515/1993;

b) euro 1.412.607,40 spese di cui all’art. 11, comma 2, della

legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.238.801,24,

di cui:

a) euro 77.500,00 per contribuzioni da persone giuridiche;

b) euro 1.136.301,24 per contribuzioni dal Movimento Per

l’Autonomia.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 4.882.497,50.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti sia in ordine alle spese sostenute dal partito che alle

relative fonti di finanziamento utilizzate, precisando in particolare, i criteri

da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,

della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie

180

predette, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 4.708.691,34

- spese ex art. 11 comma 2, euro 423.782,22 (corrispondenti al

30% di euro 1.412.607,40 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 5.132.473,56.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 1.238.801,24, per cui è

risultato un disavanzo di euro 3.893.672,32, che da apposita dichiarazione

è stato ripianato con fondi propri del movimento politico.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/1993.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento

politico.

181

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

182

183

LEGA NORD VALLEE D’AOSTE

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

LEGA NORD VALLEE D’AOSTE, presente alle elezioni politiche nella

regione Valle d’Aosta, la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 25 giugno 2007, l’Amministratore

federale ha dichiarato che la formazione politica, in occasione delle

elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto direttamente

spese e non ha ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le stesse sono state

effettuate e rendicontate dal partito della Lega Nord.

Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 40/C.

184

185

LEGA SUD

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito LEGA SUD,

presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica nella sola regione Campania, la mancata

presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993.

Con nota pervenuta il 27 agosto 2007, il Segretario del partito LEGA

SUD ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9

e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha ricevuto alcun

finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 14/C.

186

187

LIGA FRONTE VENETO

Il Collegio, pur rilevando la mancata presentazione del conto

consuntivo della formazione politica LIGA FRONTE VENETO, prevista

dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, non ha ritenuto di

formalizzare la prevista contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge

24 novembre 1981, n. 689, in quanto il consuntivo è stato acquisito

attraverso gli atti inviati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale della Corte

d’Appello di Venezia presso il quale era stato trasmesso dalla Sig.ra Maria

DORIGATO, nella qualità di Tesoriere pro-tempore.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica nella sola regione Veneto.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 3.431.335,00 per il Senato

− euro 3.713.441,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 7.144.776,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

188

Presentazione del conto e relativo contenuto

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

21.296,68 e sono così composte:

a) euro 19.456,68 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 1.840,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

21.296,68, costituite da contributi volontari e quote associative.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, dell’art. 11 della

legge 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

189

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 19.456,68;

- spese ex art. 11, comma 2, euro 552,00 (corrispondenti al 30%

di euro 1.840,00 delle spese complessivamente sostenute e

documentate);

per un importo complessivo accertato di euro 20.008,68.

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante,

ammontano complessivamente ad euro 25.850,00 e danno luogo ad un

avanzo contabile di euro 5.841,32.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea documentazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

190

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

191

LISTA CONSUMATORI

Generalità

Il Movimento politico LISTA CONSUMATORI ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

nelle circoscrizioni delle regioni Toscana, Campania 1, Calabria e Sicilia 1

e per il Senato della Repubblica nei collegi delle regioni Toscana,

Campania, Calabria e Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento competeva un

limite di spesa di:

− euro 11.748.003,00 per il Senato

− euro 8.887.380,00 per la Camera

e quindi, un limite di spesa complessivo di euro 20.635.383,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 113.676,43 per le elezioni del

Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il conto è stato sottoscritto dal Sig. Renato CAMPIGLIA, in qualità

di legale rappresentante ed amministratore.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Sono stati presentati due distinti rendiconti, di analogo contenuto, ai

Presidenti delle Camere in data 15 giugno 2007 e, quindi, oltre il termine

previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Il legale rappresentante ha dichiarato di non aver sostenuto spese e

di non aver ricevuto nessun finanziamento.

192

193

L’ULIVO

Generalità

La coalizione politica L’ULIVO ha partecipato alla elezioni del 9 e

10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le

circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle d’Aosta e

per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Molise.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla coalizione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 238.640,00 per il Senato

- euro 46.997.601,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 47.236.241,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 16.038.257,19 per la Camera dei

deputati e di euro 94.832,82 per il Senato della Repubblica, da

corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

I firmatari dei conti sono l’On.le Ugo SPOSETTI e il Sen. Avv.

Luigi LUSI, in qualità di Legali rappresentanti.

Presentazione del conto e relativo contenuto

I conti sono stati presentati ai Presidenti delle Camere in data 12

giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della

legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento

delle Camere (28 aprile 2006).

194

Le spese dichiarate nel consuntivo presentato alla Camera dei

deputati ammontano complessivamente ad euro 10.174.392,85 e sono così

composte:

a) euro 7.826.456,04 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 2.347.936,81 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 8.033.082,07,

di cui:

a) euro 584.214,72 contributi da persone fisiche;

b) euro 233.500,00 contributi da persone giuridiche;

c) euro 500.000,00 contributi partiti della coalizione;

d) euro 3.082.423,84

spese sostenute dai partiti componenti la coalizione;

e) euro 2.863.419,61 debiti verso fornitori;

f) euro 769.524,10 fondi ordinari.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 2.141.310,78.

Le spese dichiarate nel consuntivo presentato al Senato della

Repubblica ammontano complessivamente ad euro 13.621,02 e sono così

composte:

a) euro 13.621,02, spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n.515/1993;

b) euro 0,00, spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n.515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 14.250,00, di

cui:

a) euro 4.000,00 contributi da persone fisiche;

b) euro 10.250,00 fondi ordinari.

195

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 628,95.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sui conti consuntivi,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese complessive quantitativamente

diverse da quelle rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 7.629.605,49

- spese ex art. 11, comma 2, euro 3.586,98 ( corrispondenti al 30%

di euro 11.956,60 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 7.633.192,47.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 7.788.239,05 e sono state rideterminate dal rendicontante sulla base

delle errate imputazioni contestate e dei criteri utilizzati per la

quantificazione delle spese forfettarie, dando luogo ad un avanzo di euro

155.046,58.

Dagli esposti elementi consegue che:

196

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

197

L’UNIONE

Generalità

L’Associazione politica L’UNIONE ha partecipato alle elezioni del

9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati in tutte le sezioni estero e della sezione Italia nella

sola circoscrizione del Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 86.894,00 per la sezione Italia

- euro 3.520.809,00 per la sezione estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 4.207.703,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica

per la sezione estero è stato assegnato il contributo dello Stato di euro

366.169,73, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

I firmatari del conto sono l’ On. Marco LION, il Sen. Luigi LUSI e

l’On. Ugo SPOSETTI, in qualità di Legali rappresentanti dell’associazione

politica.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato ai Legali rappresentanti la mancata presentazione del

consuntivo relativo alle spese sostenute nei collegi senatoriali del Trentino

Alto Adige in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.

198

Con memoria difensiva del 24 ottobre 2007, i medesimi hanno

dichiarato che per le elezioni tenutesi nella regione Trentino Alto Adige la

formazione politica non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche voci di

finanziamento in quanto le stesse sono state interamente sostenute dai

candidati che hanno provveduto a rendicontarle come previsto dall’art. 7

della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 39/C.

Per quanto concerne, invece, i collegi esteri, il conto è stato

presentato al Presidente del Senato in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro

il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica

L’Associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per le la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

300.060,44, e sono così composte:

a) euro 230.815,72 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 69.244,72 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

199

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 300.060,43, di

cui:

a) euro 181.005,56 fondi propri de L’UNIONE;

b) euro 2.000,00 spese sostenute partiti aderenti a L’UNIONE;

c) euro 117.054,88 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un risultato in pareggio.

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata anche sulla base delle integrazioni documentali acquisite, sono

state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate. In

particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 230.815,72;

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 230.815,72.

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate dal rendicontante,

ammontano complessivamente ad euro 230.815,72, con una conseguente

chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

200

Conclusioni

Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato l’intero

l’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993

e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’associazione politica

indicata in epigrafe.

201

L’UNIONE SVP

Generalità

La formazione politica L’UNIONE SVP ha partecipato alle elezioni

del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola

regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa complessivo di euro 686.894,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti alla formazione politica è

stato assegnato il contributo dello Stato di euro 316.856,42.

Il firmatario del conto è il Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità

di delegato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 1 giugno 2006. e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Il delegato ha dichiarato che la formazione politica non ha sostenuto

alcuna spesa e non ha ricevuto alcun finanziamento.

202

203

MOVIMENTO DEMOCRATICO SICILIANO-NOI SICILIANI

Generalità

La Coalizione politica MOVIMENTO DEMOCRATICO

SICILIANO-NOI SICILIANI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nella circoscrizione Sicilia 1

e del Senato della Repubblica nella sola regione Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 3.587.150,00 per il Senato

− euro 1.939.202,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 5.526.352,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla coalizione non è

stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è l’Arch. Salvatore MORANA, in qualità di

Capo della coalizione.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 31 agosto 2006 e, quindi, oltre il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

204

La coalizione non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

49.636,50 e sono così composte:

a) euro 38.181,92 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 11.454,58 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 49.636,50,

relative a fondi riferibili al capo della coalizione ed agli altri responsabili di

partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, determinano un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

205

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 35.622,68

- spese ex art. 11, comma 2, euro 767,77 (corrispondenti al

30% di euro 2.559,24 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 36.390,45.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 36.390,45, con conseguente risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla coalizione.

206

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

207

MOVIMENTO IDEA SOCIALE RAUTI

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del MOVIMENTO IDEA

SOCIALE RAUTI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato

della Repubblica nella sola regione Puglia, la mancata presentazione del

conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515

del 1993.

Con memoria difensiva del 19 aprile 2007, il Presidente del partito

ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10

aprile 2006, non ha sostenuto spese né ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 2/C.

208

209

MOVIMENTO TRIVENETO

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

MOVIMENTO TRIVENETO la mancata presentazione del conto

consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993.

A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Silvano

MIOTELLO, con memoria difensiva del 25 giugno 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 11/C.

Generalità

Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette

per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

nella sola regione Veneto.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 3.431.335,00 per il Senato

− euro 2.216.091,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 5.647.426,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

210

Presentazione del conto e relativo contenuto

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 3.202,11, e sono così composte:

a) euro 3.202,11 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

3.202,11, costituite da fondi personali del legale rappresentante.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

211

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

212

213

NO EURO

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Movimento NO EURO,

presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nelle

regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria,

Marche, Campania, Puglia e Sicilia e per il rinnovo del Senato della

Repubblica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia, la

mancata presentazione del conto consuntivo in violazione dell’art. 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 20 giugno 2007, il Legale rappresentante

del partito NO EURO ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle

elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha

ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 1/C.

214

215

NUOVA SICILIA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

NUOVA SICILIA la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, On.

Bartolomeo PELLEGRINO, con memoria difensiva del 22 ottobre 2007,

ha inviato il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 15/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione

Sicilia.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 3.587.150,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ed accertate, ammontano complessivamente ad

euro 88.226,48, e sono così composte:

216

a) euro 81.881,62 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 6.344,86 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (corrispondenti al 30% di euro 21.149,55, delle spese

complessivamente sostenute e documentate).

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

219.652,12, di cui:

a) euro 38.000,00 contribuzioni volontarie;

b) euro 181.652,12 fondi del partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo di euro

131.425,64.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità

rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna

elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità sostanziali

nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio, ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

217

NUOVO M.S.I.

Il Movimento politico NUOVO M.S.I. ha partecipato alle elezioni

del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nella

circoscrizione Abruzzo.

In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva

l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna

elettorale indicandone le fonti di finanziamento.

Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Gaetano

SAYA, rappresentante del movimento NUOVO M.S.I., la mancata

presentazione del conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.

Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha

fatto pervenire documenti o scritti difensivi.

Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al

responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,

comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura

corrispondente al minimo edittale.

All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-

ingiunzione.

218

219

PARTITO COMUNISTA MARXISTA - LENINISTA

Generalità

Il PARTITO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA ha

partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato

della Repubblica nella sola regione Campania.

In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un

limite di spesa di euro 4.021.849,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Domenico SAVIO, in qualità di

Segretario generale e Rappresentante legale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 30 maggio 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 6.686,94

e sono così composte:

a) euro 5.143,80 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 1.543,14 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

220

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 6.686,94,

costituite da risorse proprie del partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un bilancio in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 5.143,80

- spese ex art. 11, comma 2, euro 462,94 (corrispondenti al 30%

di euro 1.543,14 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 5.606,74.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 6.686,94, per cui è

risultato un avanzo di euro 1.080,20.

Dagli esposti elementi consegue che:

221

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

222

223

PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del PARTITO DEGLI

ITALIANI NEL MONDO, presente alle elezioni svoltesi in tutte le

circoscrizioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

della sezione estero, la mancata presentazione del conto consuntivo in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 18 dicembre 2007, il Segretario politico

del PARTITO DEGLI ITALIANI NEL MONDO ha dichiarato che lo

stesso, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, ha

esclusivamente sostenuto spese relative a consulenze legali (non ascrivibili

ad alcuna tipologia di spesa prevista dall’art. 11 commi 1 e 2, della legge

10 dicembre 1993, n. 515) regolarmente finanziate con contributi volontari

dei candidati della lista.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 32/C.

224

225

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

Generalità

Il PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in

tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle

d’Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa complessivo di euro 46.997.601,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 1.188.490,19 da corrispondere

annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Cosimo Giuseppe SGOBIO, in qualità

di Tesoriere nazionale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente della Camera dei deputati in

data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma

1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

2.322.849,54 e sono così composte:

a) euro 1.342.976,57 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 402.892,97 spese di cui all’art. 11,comma 2, della legge n.

226

515/1993;

c) euro 576.980,00 finanziamenti ai Comitati regionali.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 2.322.849,54,

di cui:

a) euro 1.642.274,15 fondi ordinari del partito;

b) euro 52.500,00 contributi da persone giuridiche;

c) euro 2.500,00 contributi da persone fisiche;

d) euro 625.575,39 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa ad ottenere una precisa

quantificazione dei finanziamenti ai comitati regionali, elementi e

chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute dal partito che alle relative

fonti di finanziamento utilizzate.

Con la stessa sono stati altresì precisati i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito delle istruttorie

formalizzate, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

227

− spese ex art. 11, comma 1, euro 1.869.599,96 (di cui euro

526.623,39 spese sostenute dai Comitati Regionali)

− spese ex art. 11, comma 2, euro 55.231,67 (corrispondenti al

30% di euro 184.105,57 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 1.924.831,63.

Le fonti di finanziamento accertate, rideterminate sulla base della

integrazione documentale acquisita, ammontano complessivamente a euro

2.361.070,64 (di cui euro 2.219.254,15 fondi del partito, euro 86.816,49

fondi dei Comitati regionali ed euro 55.000,00 contributi da persone

giuridiche e fisiche), per cui è risultato un avanzo di euro 436.239,01.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

n. 515/1993, inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

228

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

229

PARTITO DONNE D’EUROPA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del PARTITO DONNE

D’EUROPA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della

Repubblica nella sola regione Lazio, la mancata presentazione del conto

consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993.

Con memoria difensiva del 9 luglio 2007, il Presidente del

PARTITO DONNE D’EUROPA ha dichiarato che lo stesso, in occasione

delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non

ha ricevuto finanziamenti.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 38/C.

230

231

PARTITO LIBERALE ITALIANO

Il PARTITO LIBERALE ITALIANO, ha partecipato alle elezioni

svoltesi per il rinnovo della Camera dei deputati nella circoscrizione

Campania 1, Puglia e Sicilia e del Senato della Repubblica nella regione

Lombardia, Puglia e Sicilia.

Il Collegio, pur rilevando la mancata presentazione del conto

consuntivo della formazione politica, prevista dell’art. 12, comma 1, della

legge n. 515 del 1993, non ha ritenuto di formalizzare la prevista

contestazione ai sensi dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.

689, in quanto il Segretario nazionale in data 15 marzo 2007 e, quindi,

successivamente all’inizio dei lavori, ha provveduto a trasmettere il

previsto consuntivo.

Dal predetto consuntivo, risulta che il partito, in occasione delle

elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto alcuna spesa e

non ha ricevuto finanziamenti.

232

233

PARTITO PENSIONATI

Generalità

Il PARTITO PENSIONATI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10

aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le

circoscrizioni del territorio nazionale e per il rinnovo del Senato della

Repubblica nei collegi di tutte le regioni.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 43.012.783,00 per il Senato

- euro 47.098.181,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 90.110.964,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti al partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è l’On. Carlo FATUZZO, in qualità di

Segretario nazionale e Rappresentante legale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati in

data 19 ottobre 2006 e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2006

e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere

(28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

234

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

476.465,22 e sono così composte:

a) euro 366.511,71 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 109.953,51 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 476.465,22,

relative a precedenti contributi statali.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, determinano un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

235

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 366.511,71

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 366.511,71.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 366.511,71, con conseguente risultato in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato la

rideterminazione delle sole spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

236

237

PARTITO SARDO D’AZIONE

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

PARTITO SARDO D’AZIONE la mancata presentazione del conto

consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993.

A seguito della predetta contestazione il Segretario amministrativo,

Sig. Pietro SANNA, con memoria difensiva del 28 giugno 2007, ha inviato

il previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 16/C.

Generalità

Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette

per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Sardegna.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 1.245.307,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 6.796,00 e sono così composte:

238

a) euro 6.796,00 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

11.000,00, costituite da fondi del partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal partito

rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo di euro 4.204,00.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

239

PATTO CRISTIANO ESTESO

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

PATTO CRISTIANO ESTESO la mancata presentazione del conto

consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Sandro

OLIVERI, con memoria difensiva del 26 giugno 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 33/C.

Generalità

Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette

per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione Sicilia.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito, non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 29.614,00 e sono così composte:

a) euro 29.536,86 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

240

b) euro 77,14 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1193 (corrispondenti al 30% di euro 257,13 delle spese

complessivamente sostenute e documentate).

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

29.830,00, di cui:

a) euro 28.000,00 contribuzioni ricevute da persone giuridiche;

b) euro 1.830,00 fondi del partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati

formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in avanzo

di euro 216,00.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

241

PATTO PER LA SICILIA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito PATTO PER LA

SICILIA, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della

Repubblica nella sola regione Sicilia, la mancata presentazione del conto

consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del

1993.

Con memoria difensiva del 26 giugno 2007, il Presidente del partito

PATTO PER LA SICILIA ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle

elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha

ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le spese sono state sostenute

direttamente dai candidati.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 9/C.

242

243

PENSIONATI UNITI

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del partito PENSIONATI

UNITI, presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica nelle regioni Veneto, Campania,

Basilicata e Sicilia e per il rinnovo del solo Senato della Repubblica nelle

regioni Lombardia e Lazio, la mancata presentazione del conto consuntivo

in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

Con memoria difensiva del 15 giugno 2007, il Presidente del partito

PENSIONATI UNITI ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle

elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, non ha sostenuto spese e non ha

ricevuto finanziamenti, in quanto tutte le spese sono state sostenute

direttamente dai candidati.

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 20/C.

244

245

PENSIONI & LAVORO

Generalità

La formazione politica PENSIONI & LAVORO ha partecipato alla

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica

nella sola circoscrizione nazionale della Lombardia.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa complessivo di euro 6.880.379,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

non è stato assegnato alcun contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il dr. Ugo SARAO, in qualità di Presidente.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti del Senato della Repubblica

in data 24 gennaio 2007 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 1.489,00

e non sono state suddivise per tipologia come disposto dall’art. 11, commi

1 e 2, della legge n. 515/1993.

Sono state utilizzati quali fonti di finanziamento fondi propri del

Partito.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.

246

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine alle spese sostenute dal Partito ed alle

relative fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da

utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,

della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 598,76

- spese ex art. 11, comma 2 euro 0,00

per un importo complessivo di euro 598,76.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente

ad euro 598,76 e sono state rideterminate sulla base delle sole spese

sostenute con una conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

247

Conclusioni

Come sopra riferito il rendicontante ha rideterminato sia l’importo

delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge n. 515/1993 che

quello relativo alle fonti di finanziamento inizialmente rendicontato.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

248

249

PER IL SUD

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica PER

IL SUD la mancata presentazione del conto consuntivo in violazione

dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993.

A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Domenico

IANNANTUONI, con memoria difensiva del 27 giugno 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 3/C.

Generalità

Il Partito ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, indette

per il rinnovo della Camera dei deputati nella sola regione Calabria, per il

rinnovo del Senato della Repubblica nelle regioni Lombardia e Calabria.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

250

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 15.830,80 e sono così composte:

a) euro 15.830,80 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

15.830,80, costituite da quote associative.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

251

PER L’ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA

Generalità

L’Associazione politica PER L’ITALIA NEL MONDO CON

TREMAGLIA ha partecipato alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il

rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tutte le

ripartizioni della circoscrizione estero.

In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica

competeva un limite di spesa complessivo di euro 3.520.809,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 37.691,66 per le elezioni alla

Camera dei deputati e di euro 39.331,68 per il Senato della Repubblica da

corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sig. Gian Luigi FERRETTI, in qualità di

Legale rappresentante.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato, con identica documentazione ai Presidenti

di entrambe le Camere in data 13 e 14 giugno 2006 e quindi, oltre il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

252

L’associazione politica non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

143.871,90 e sono così composte:

a) euro 110.670,90 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 33.201,20 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 143.871,90,

costituite interamente da fondi propri.

Le spese e i finanziamenti, come prospettati dal soggetto

rendicontante, danno un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

253

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 110.670,90

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 110.670,90.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 143.871,90, per cui è

risultato un avanzo di euro 33.201,20.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.

515/1993.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dall’ Associazione politica

indicata in epigrafe.

254

255

PRI

Generalità

Il PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della Repubblica

nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Molise, Campania, Puglia,

Calabria, Sicilia e Sardegna.

In ragione delle partecipazioni suddette, al partito competeva un

limite di spesa complessivo di euro 18.097.781,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Giancarlo CAMERUCCI, in qualità

di Amministratore.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 12 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

15.928,08 e sono così composte:

a) euro 12.252,37 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 3.675,71 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

256

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 12.252,37 di

cui:

a) euro 5,97 disponibilità liquide;

b) euro 12.246,40 debiti contratti.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 3.675,71.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine alle spese sostenute dal partito ed alle

relative fonti di finanziamento utilizzate, precisando, in particolare, i criteri

da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,

della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1 euro 12.252,37

- spese ex art. 11, comma 2 euro 3.214.71 (corrispondenti al 30% di

euro 10.715,72 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 15.467,08.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 12.252,37, per cui è

257

risultato un disavanzo di euro 3.214,71 che da apposita risulta essere stato

ripianato mediante le disponibilità del bilancio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge n.

515/1993.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal partito indicato in

epigrafe.

258

259

PROGETTO NORD EST

Generalità

Il movimento politico PROGETTO NORD EST ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati

nelle circoscrizioni del territorio nazionale delle regioni del Veneto 1 e 2,

Friuli Venezia Giulia e per il rinnovo del Senato della Repubblica nei

collegi delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico

competeva un limite di spesa di:

− euro 4.351.817,00 per il Senato

− euro 4.698.391,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 9.050.208,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Giorgio PANTO, in qualità di

Presidente.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato soltanto al Presidente della Camera dei

deputati in data 3 luglio 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art.

12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data

di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

788.078,32 e sono così composte:

260

a) euro 788.078,32 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 800.000,00, di

cui:

a) euro 400.000,00 contributi da persone giuridiche;

b) euro 400.000,00 fido bancario.

Le spese e i finanziamenti, come prospettati dal soggetto

rendicontante, evidenziano un avanzo pari a euro 11.921,68.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine:

1) all’eventuale riferibilità del rendiconto trasmesso anche alle

spese sostenute per l’elezione al Senato della Repubblica;

2) all’acquisizione della documentazione prevista dalla legge con

riferimento ai finanziamenti dichiarati;

3) alla mancata indicazione delle modalità dell’intervenuta

quietanza di titoli di spesa allegati;

4) alla contabilizazione di fatture non espressamente riferibili alla

tornata elettorale ed a storni effettuati;

5) alla mancata indicazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2,

della legge n. 515/1993.

261

Conclusioni

Il rappresentante del movimento politico non ha provveduto ad

inviare alcun riscontro su quanto richiesto con l’istruttoria sopraindicata,

ancorché sia stato formalmente diffidato ad adempiere.

Pertanto, il Collegio, non disponendo degli elementi necessari per

eseguire un completo ed efficace controllo sul rendiconto, deve dichiarare

NON REGOLARE

il conto consuntivo medesimo.

Inoltre, mancando gli atti deliberativi e la prova dell’iscrizione nei

bilanci delle società che hanno erogato contributi al movimento politico, e

non essendo stati chiariti i termini del credito concesso dall’Istituto

bancario, i complessivi finanziamenti, pari ad 800.000,00 euro, sono stati

considerati irregolarmente acquisiti e, come tali, assoggettati alla sanzione

prevista dall’art. 15, comma 15, della legge n. 515 del 1993, nella misura

del minimo edittale, mediante la predisposizione di ordinanza- ingiunzione.

262

263

PSDI

Generalità

Il PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO ha

partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato

della Repubblica nelle Regioni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,

Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 29.517.718,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è l’On. Giorgio CARTA, in qualità di

Segretario nazionale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 05 ottobre 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Il Segretario nazionale ha dichiarato che le spese per la campagna

elettorale sono state sostenute e finanziate direttamente dai candidati.

264

265

REPUBBLICANI EUROPEI

Generalità

Il Movimento politico REPUBBLICANI EUROPEI ha partecipato

alla elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato della

Repubblica nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche,

Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico

competeva un limite di spesa complessivo di euro 25.803.855,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento non è

stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è la Sig.ra Manuela LENCI, in qualità di

Segretario amministrativo.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente della Camera del Senato

della Repubblica in data 4 settembre 2006, quindi, oltre il termine previsto

dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente

dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese sostenute e le relative fonti di finanziamento sono state

rendicontate separatamente dalla struttura nazionale e dai singoli

coordinamenti regionali.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

200.772,00 e sono così composte:

266

a) euro 173.570,61 spese di cui all’art. 11 comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 27.201,39 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 201.973,76, di

cui:

a) euro 41.231,70 contributi da persone fisiche;

b) euro 15.000,00 contributi da persone giuridiche;

c) euro 115.007,31 fondi propri di bilancio.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 1.201,76.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di un

unico consuntivo comprensivo di tutte le spese effettuate e di tutti i

finanziamenti ricevuti e corredato anche della documentazione

giustificativa delle spese riferibili alle strutture regionali, ed ha inoltre

precisato i criteri da utilizzare per la quantificazione delle spese di cui

all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV,

par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

267

- spese ex art. 11, comma 1, euro 173.570,61

- spese ex art. 11, comma 2, euro 8.160,41(corrispondenti al 30% di

euro 27.201,39 delle spese complessivamente sostenute e

documentate )

per un importo complessivo accertato di euro 181.731,02.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 201.973,76, per cui è

risultato un avanzo di euro 20.242,73.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato la

rideterminazione dell’importo delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11

della legge n. 515/1993.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento

politico.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dal movimento politico

indicato in epigrafe.

268

269

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Generalità

Il Partito RIFONDAZIONE COMUNISTA ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in

tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della regione

Valle d’Aosta e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le

circoscrizioni nazionali ad eccezione della regione Valle d’Aosta e

Trentino Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 42.232.467,00 per il Senato

− euro 46.997.601,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 89.230.068,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 2.996.963,20, per le elezioni alla

Camera dei deputati e di euro 3.989.416,14 per le elezioni al Senato della

Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Francesco BONATO, in qualità di

Tesoriere nazionale.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, oltre il

270

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica.

Il partito ha indicato nella percentuale del 70% e del 30% la quota

attribuita, rispettivamente, alla Camera dei deputati ed al Senato della

Repubblica.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

2.762.371,17 e sono così composte:

a) euro 2.124.900,90 spese di cui all’art. 11, comma 1, della

legge n. 515/1993;

b) euro 637.470,27 spese di cui all’art. 11, comma 2, della

legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 3.033.233,40,

di cui:

a) euro 33.233,40 contributi da persone giuridiche;

b) euro 3.000.000,00 fido bancario.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 270.862,23.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

271

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 1.622.828,75

- spese ex art. 11, comma 2, euro 13.160,78 (corrispondenti

al 30% di euro 43.869,24 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 1.635.989,53.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente ad euro 3.033.233,40, per cui è

risultato un avanzo di euro 1.397.243,87.

Conclusioni

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Invece, poiché, nonostante l’attività istruttoria esperita, non è stata

data la dimostrazione documentale delle spese sostenute dalle

circoscrizioni regionali per la Direzione nazionale, per un importo di euro

502.072,15, tale importo è stato sottratto all’ammontare delle spese di cui

all’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammissibili a rimborso,

secondo la prospettazione di cui alla Parte generale del presente referto.

272

In questi limiti, pertanto, il Collegio deve dichiarare

NON REGOLARE

il conto consuntivo del Partito indicato in epigrafe.

273

RIFORMATORI LIBERALI

Generalità

L’Associazione politica RIFORMATORI LIBERALI ha partecipato

alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo del Senato nelle regioni

Veneto, Puglia e Sicilia.

In ragione delle partecipazioni suddette, all’associazione politica

competeva un limite di spesa di euro 9.931.539,00 .

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dall’associazione politica

non è stato assegnato il contributo dello Stato

Il firmatario del conto è l’On. Benedetto DELLA VEDOVA, in

qualità di Presidente.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato al Presidente del Senato della Repubblica

in data 13 giugno 2006 e, quindi, oltre il termine previsto dall’art. 12,

comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di

insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

15.308,13 e sono così composte:

a) euro 15.308,13 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

274

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 15.308,13, di

cui:

a) euro 8.197,65 mezzi propri;

b) euro 7.110,48 contributi da Forza Italia.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 ( cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5 ).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente identiche a quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 15.308,13

- spese ex art. 11, comma 2, euro 0,00

per un importo complessivo accertato di euro 15.308,13.

Le fonti di finanziamento accertate, corrispondenti a quelle

dichiarate, ammontano complessivamente a euro 15.308,13, con una

conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

275

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dall’associazione.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della associazione politica indicata in

epigrafe.

276

277

SARDIGNA NATZIONE

Generalità

Il Partito SARDIGNA NATZIONE ha partecipato alla elezioni del 9

e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica nella sola regione Sardegna.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 1.245.307,00 per il Senato

- euro 1.380.487,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 2.625.794,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Bustianu COMPOSTU, in qualità di

Coordinatore nazionale del partito.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica rispettivamente in data 7 e 12 giugno 2006 e,

quindi, entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere

(28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni per la Camera

dei deputati che al Senato della Repubblica.

278

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 2.267,20 e sono così composte:

a) euro 2.267,20 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

2.267,20, costituite da fondi del partito derivanti dal tesseramento.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati

formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in

pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dal partito.

279

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

280

281

SOLIDARIETA’

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale del Partito SOLIDARIETA’,

presente alle elezioni svoltesi per il rinnovo del Senato della Repubblica

nelle regioni Veneto e Campania e per il rinnovo della Camera dei deputati

nelle regioni Veneto, Campania e Puglia, la mancata presentazione del

conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515

del 1993.

Con memoria difensiva del 18 luglio 2007, il Presidente del partito

SOLIDARIETA’ha dichiarato che lo stesso, in occasione delle elezioni

politiche del 9 e 10 aprile 2006, ha ricevuto finanziamenti per euro

6.099,06 che sono stati interamente devoluti a favore del candidato il quale

ha regolarmente provveduto a depositare il consuntivo previsto dall’art. 7

della legge n. 515 del 93 presso i competenti Collegi regionali di garanzia

elettorale .

Il Collegio ha ritenuto tale memoria difensiva utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha conseguentemente deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 34/C.

282

283

S.O.S. ITALIA

Generalità

Il Movimento politico S.O.S. ITALIA ha partecipato alle elezioni

del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati nelle

circoscrizioni Lombardia 2, Veneto, Puglia e per il rinnovo del Senato

della Repubblica nelle sole regioni Veneto e Puglia.

In ragione delle partecipazioni suddette, al movimento politico

competeva un limite di spesa di:

− euro 6.344.389,00 per il Senato

− euro 10.125.429,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 16.559.818,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento politico,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Il firmatario del conto è il Sig. Diego VOLPE PASINI VOLPE, in

qualità di Presidente.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 20 luglio 2006 e, quindi, oltre il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferiti congiuntamente sia alle elezioni alla Camera dei

deputati che al Senato della Repubblica,

284

Il movimento politico non ha indicato la percentuale della quota di

spesa attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla

Camera dei deputati e al senato della Repubblica, per cui il Collegio ha

ripartito la spesa stessa in parti uguali, giuste le considerazioni espresse

nella parte generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 1.872,00

e sono così composte:

a) euro 1.872,00 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento (esclusivamente interne)

di importo pari alle spese sostenute, per cui il rendiconto si chiude in

pareggio.

Attività istruttoria

Poiché la totalità delle spese che si affermano essere state sostenute

mancano del necessario riscontro in relazione al loro effettivo pagamento,

il Collegio ha prima invitato e successivamente diffidato il rappresentante

della formazione politica ad inviare la documentazione necessaria a

comprovare la spesa. Il Collegio ha, inoltre, precisato i criteri da utilizzare

per la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

285

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Poiché il rappresentante non ha fornito alcun riscontro alla richiesta

istruttoria, non è stato possibile espletare alcun controllo sostanziale sul

rendiconto in questione.

Pertanto, nonostante sulla base delle mere risultanze formali, si

possa affermare che i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati e che

è stata fornita l’indicazione della completa copertura finanziaria, il

Collegio deve dichiarare

NON REGOLARE

il conto consuntivo del movimento politico indicato in epigrafe.

286

287

SVP

Generalità

La formazione politica SUDTIROLER VOLKSPARTEI ha

partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola regione del Trentino

Alto Adige.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 686.894,00 per il Senato

− euro 753.973,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 1.440.867,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 323.324,68 per le elezioni

alla Camera dei deputati e di euro 187.877,46 per il Senato della

Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sig. Alexander MITTERMAIR, in qualità

di Segretario amministrativo.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 1 giugno 2006 e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

288

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 304.021,61 e sono così composte:

a) euro 304.021,61 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

1.184.950,74, di cui:

a) euro 7.050,00 libere contribuzioni;

b) euro 11.000.000,00 affidamenti bancari;

c) euro 77.900,74 spese sostenute dalla Fondazione SVP.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un avanzo di euro 880.929,13.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

289

Conclusioni

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione politica

indicata in epigrafe.

290

291

TERZO POLO

Il Movimento politico TERZO POLO ha partecipato alle elezioni del

9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati delle

circoscrizioni Lazio 1, Campania 1 e 2, Basilicata e Sicilia e del Senato

della Repubblica nelle regioni Lazio, Campania e Basilicata.

In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva

l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna

elettorale indicandone le fonti di finanziamento.

Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato all’on. Adolfo

CRISTOFORI, rappresentante del movimento TERZO POLO, la mancata

presentazione del conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.

Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha

fatto pervenire documenti o scritti difensivi.

Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al

responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,

comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura

corrispondente al minimo edittale.

All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-

ingiunzione.

292

293

UDC

Generalità

La formazione politica UDC ha partecipato alla elezioni del 9 e 10

aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in tutte le

circoscrizioni del territorio nazionale ed estero, ad eccezione della

Circoscrizione Asia - Africa - Oceania – Antartide e per il rinnovo del

Senato della Repubblica in tutti le circoscrizioni nazionali ed estere, ad

eccezione del Trentino Alto Adige e della circoscrizione Asia - Africa -

Oceania – Antartide.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

- euro 42.087.249,00 per il Senato

- euro 47.098.181,00 per la Camera

- euro 3.328.419,00 per la sezione estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 92.513.849,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito è stato

assegnato il contributo dello Stato di euro 3.524.482,27 per le elezioni alla

Camera dei deputati e di euro 3.793.563,21 per il Senato della Repubblica,

da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è il Sen. Giuseppe NARO, in qualità di

Responsabile.

294

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 14 giugno 2006 e, quindi, oltre il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

15.708.949,50, di cui:

a) euro 12.083.807,31 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 3.625.142,19 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 15.692.456,44,

relativi a fondi associativi.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 16.493,06.

295

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 12.315.679,97

- spese ex art. 11, comma 2, euro 73.480,61 (corrispondenti

al 30% di euro 244.935,37 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 12.389.160,58.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 16.010.383,96 per cui è risultato un avanzo di euro 3.621.223,38.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

296

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 della legge

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

297

UDEUR POPOLARI

Generalità

La formazione politica UDEUR POPOLARI ha partecipato alla

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati in

tutte le circoscrizioni del territorio nazionale ad eccezione della Valle

d’Aosta e nelle circoscrizioni estero dell’Europa e dell’America

Meridionale e per il rinnovo del Senato della Repubblica in tutte le

circoscrizioni nazionali ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, Molise,

Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige ed in quelle estere di Europa ed

America Meridionale.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 41.073.345,00 per il Senato

− euro 46.997.601,00 per la Camera

− euro 3.117.212,00 per la sezione estero

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 91.188.158,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 717.949,29 per le elezioni

alla Camera dei deputati e di euro 373.571,10 per il Senato della

Repubblica, da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010.

Il firmatario del conto è l’On. Mauro FABRIS, in qualità di

Segretario amministrativo.

298

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al Legale rappresentante la mancata presentazione del

consuntivo relativo alle spese sostenute dal Partito per la sezione Estero in

violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/93.

Con memoria difensiva del 21 novembre 2007, il medesimo ha

dichiarato che per le elezioni tenutesi nelle circoscrizioni estere il partito

non ha sostenuto spese né ricevuto specifiche voci di finanziamento.

Il Collegio ha ritenuto tale documentazione utile ai fini

dell’assolvimento dell’obbligo della rendicontazione di cui all’articolo 12,

comma 1, della legge n. 515 del 1993 ed ha, conseguentemente, deliberato

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto di

contestazione n. 24/C.

Il conto relativo alle spese sostenute nel territorio nazionale è stato

presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica in data 8 giugno 2006 e, quindi, entro il termine previsto

dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, decorrente

dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

Il Partito non ha indicato la percentuale delle quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

299

Le spese dichiarate, ammontano complessivamente ad euro

1.928.039,52, di cui:

a) euro 1.483.107,32 spese di cui all’art. 11, comma 1, della legge

n. 515/1993;

b) euro 444.932,20 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge

n. 515/1993.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento per euro 1.483.107,32,

di cui:

a) euro 108.579,02 fido bancario B.N.L.;

b) euro 1.259.520,99 contributi volontari;

c) euro 115.007,31 debiti verso fornitori.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano un disavanzo di euro 444.932,20,

determinato dalla mancata copertura finanziaria delle spese di cui all’art.

11, comma 2, della legge n. 515/93.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese che alle relative fonti di

finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per la

quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

300

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 1.483.107,32

- spese ex art. 11, comma 2, euro 64.054,36 (corrispondenti

al 30% di euro 213.514,54 delle spese complessivamente sostenute

e documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 1.547.161,72.

Le fonti di finanziamento accertate ammontano complessivamente a

euro 1.483.107,32, per cui è risultato un disavanzo di euro 64.054,36 che

da apposita dichiarazione è stato ripianato mediante le disponibilità del

bilancio derivanti dal contributo statale relativo alle elezioni suppletive del

2004 ed alle regionali del 2005.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

301

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

302

303

UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

UNIONE FEDERALISTA MERIDIONALE la mancata presentazione del

conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515

del 1993.

A seguito della predetta contestazione il responsabile, Sig. Alfonso

Luigi VENOSI, con memoria difensiva del 28 luglio 2007, ha inviato il

previsto consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 19/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo del Senato della Repubblica nella sola regione

Campania.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal partito, non è stato

assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 1.372,88 e sono così composte:

a) euro 1.372,88 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

304

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

1.372,88, costituite da fondi personali del legale rappresentante.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, danno un risultato di bilancio in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

305

UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA

Il Collegio, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ha contestato al responsabile legale della formazione politica

UNIONE POPOLARE AUTONOMISTA la mancata presentazione del

conto consuntivo in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515

del 1993.

A seguito della predetta contestazione il Presidente, Sig. Renzo

GUBERT, con memoria difensiva del 6 luglio 2007, ha inviato il previsto

consuntivo.

Il Collegio ha conseguentemente deliberato l’archiviazione del

procedimento amministrativo avviato con atto di contestazione n. 37/C.

Generalità

La formazione politica ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile

2006, indette per il rinnovo per il rinnovo del Senato della Repubblica

nella sola regione Trentino Alto Adige.

In ragione della partecipazione suddetta, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di euro 686.894,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica,

non è stato assegnato il contributo dello Stato.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Le spese dichiarate ed accertate ammontano complessivamente ad

euro 1.327,33 e sono così composte:

306

a) euro 1.327,33 spese di cui all’art, 11, comma 1, della legge n.

515/1993;

b) euro 0,00 spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993.

Sono state dichiarate ed accertate fonti di finanziamento per euro

1.327,33, derivanti da quote associative.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati

formazione politica rendicontante, danno un risultato di bilancio in

pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata idonea dimostrazione della integrale copertura finanziaria

delle spese accertate.

Conclusioni

L’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti,

legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle spese e della

regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti profili di

difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla

campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità

sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo presentato dalla formazione indicata

in epigrafe.

307

USEI

Il Movimento politico UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI

ITALIANI ha partecipato alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella sola

circoscrizione America Meridionale della sezione estero.

In ragione delle partecipazioni suddette, il movimento politico aveva

l’obbligo di presentare il consuntivo delle spese sostenute per la campagna

elettorale indicandone le fonti di finanziamento.

Non avendo provveduto nei termini prescritti dall’art. 12, comma 1,

della legge n. 515 del 1993, il Collegio ha contestato al signor Michele

Luca CURSIO, rappresentante del movimento UNIONE

SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI, la mancata presentazione del

conto consuntivo, sollecitandone l’invio in sanatoria.

Il rappresentante non ha provveduto al deposito del conto, né ha

fatto pervenire documenti o scritti difensivi.

Conseguentemente, il Collegio, ha deliberato di infliggere al

responsabile inadempiente la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,

comma 14, della stessa legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella misura

corrispondente al minimo edittale.

All’anzidetta deliberazione è stata data esecuzione con ordinanza-

ingiunzione.

308

309

VALLEE D’AOSTE

Generalità

La formazione politica VALLEE D’AOSTE ha partecipato alle

elezioni del 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica nella sola regione della Valle d’Aosta.

In ragione delle partecipazioni suddette, alla formazione politica

competeva un limite di spesa di:

− euro 93.422,00 per il Senato

− euro 100.580,00 per la Camera

e, quindi, un limite di spesa complessivo di euro 194.002,00.

Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dalla formazione politica

è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 69.387,64 per le elezioni

per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il firmatario del conto è la Sig.ra Manuela ZUBLENA, in qualità di

Legale rappresentante.

Presentazione del conto e relativo contenuto

Il conto è stato presentato ai Presidenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica in data 6 giugno 2006. e, quindi, entro il

termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.

515, decorrente dalla data di insediamento delle Camere (28 aprile 2006).

Trattasi di un consuntivo promiscuo, in quanto le spese e i

finanziamenti sono riferibili sia alle elezioni per la Camera dei deputati che

al Senato della Repubblica.

310

Il partito non ha indicato la percentuale della quota di spesa

attribuibile, rispettivamente, alla campagna per la elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica, per cui il Collegio ha ripartito la

spesa stessa in parti uguali, giusta le considerazioni espresse nella parte

generale (cfr. Parte generale, Cap. II, par. 5).

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro

143.150.99, di cui:

a) euro 110.116,15 spese di cui all’art. 11, comma 1, della

legge n. 515/1993;

b) euro 33.034,84 spese di cui all’art. 11, comma 2, della

legge n. 515/1993.

Sono state dichiarate quali fonti di finanziamento contributi

complessivi di pari importo, versati dai movimenti politici dell’Union

Valdotaine e della Stella Alpina.

Le spese e i finanziamenti sopraindicati, come prospettati dal

soggetto rendicontante, evidenziano una chiusura in pareggio.

Attività istruttoria

Il Collegio ha svolto attività istruttoria intesa all’acquisizione di

elementi e chiarimenti in ordine sia alle spese sostenute che alle relative

fonti di finanziamento, precisando, in particolare, i criteri da utilizzare per

la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.

515/1993 (cfr. Parte generale, Cap. IV, par. 5).

311

Analisi del contenuto del conto ed esito del relativo esame

Dalle risultanze dell’attività di controllo sul conto consuntivo,

espletata sulla base delle integrazioni acquisite a seguito della predetta

istruttoria, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle

rendicontate. In particolare:

- spese ex art. 11, comma 1, euro 110.116,15

- spese ex art. 11, comma 2, euro 2.689,25 (corrispondenti al

30% di euro 8.965,75 delle spese complessivamente sostenute e

documentate)

per un importo complessivo accertato di euro 112.805,40.

Le fonti di finanziamento accertate, ammontano complessivamente

ad euro 112.805,40, con conseguente chiusura in pareggio.

Dagli esposti elementi consegue che:

a) i limiti di spesa sono stati ampiamente rispettati;

b) è stata data idonea dimostrazione della integrale copertura

finanziaria delle spese accertate.

Conclusioni

Come sopra riferito, l’attività istruttoria ha comportato una parziale

rideterminazione delle spese di cui al comma 2 dell’art. 11 della legge

515/93 e delle fonti di finanziamento inizialmente rendicontate.

Ciò premesso, l’analisi complessiva del conto consuntivo, condotta

nei limiti, legislativamente imposti, della verifica della legittimità delle

spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato rilevanti

profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese

312

relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né

irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dalla formazione

politica.

Di conseguenza, il Collegio ritiene di non dover formulare

osservazioni in ordine al consuntivo della formazione indicata in epigrafe.

313

APPENDICE