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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ASSOCIATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI, IN PARTICOLARE DELLE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI - Riva del Garda – biblioteca comunale 12 e 15 novembre 2012 Luigino Mongera – APPA – Settore gestione ambientale Alessio Stenico – APPA – Settore Laboratorio e controlli

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VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ASS OCIATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI,

IN PARTICOLARE DELLE OPERE PUBBLICHE

- GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI -

Riva del Garda – biblioteca comunale12 e 15 novembre 2012

Luigino Mongera – APPA – Settore gestione ambientaleAlessio Stenico – APPA – Settore Laboratorio e controlli

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QUADRO NORMATIVO (nazionale)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

emanato in esecuzione della Legge 15 settembre 2004 n. 308“Delega per il riordino della legislazione ambienta le”

abroga e sostituisceD.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

D.M. n. 471/1999 (bonifica siti inquinati)D.Lgs. n. 59/2005 (IPPC - AIA)

Vedi:• art. 183, comma 1, lettera t) definizione di Recupero• art. 183, comma 1, lettera z) definizione di Smaltimento• art. 183, comma 1, lettera aa) definizione di Stoccaggio• art. 183, comma 1, lettera bb) definizione di Deposito temporaneo• art. 208 (autorizzazioni), comma 17 (esclusione dal regime autor izzatorio

della fase di Deposito temporaneo

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ALTRE NORME PARTICOLARI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E A LTRE NORME

COMPLEMENTARI

• Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interminis teriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/1982Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 d el DPR 915/1982 concernente lo smaltimento dei rifiutiVedi in particolare il paragrafo 4.1 “Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”

• contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà del rifiuto• separazione dei rifiuti incompatibili tra loro• bacino di contenimento dei rifiuti liquidi di capacità pari al serbatoio; nel caso di più serbatoi il

bacino di contenimento è pari ad almeno 1/3 della capacità complessiva e comunque non inferiore alla capacità del serbatoio più grande

• serbatoi con dispositivi antitraboccamento (se è un troppo pieno applicare relativo serbatoio)• cumuli con basamento resistente, protetti dalle acque meteoriche e dal vento• recipienti mobili con: idonee chiusure, dispositivi per riempimento e svuotamento in sicurezza,

mezzi di presa per la movimentazione• contrassegni (etichette o targhe) ben visibili per dimensione e collocazione

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• D.M. 1 aprile 1998, n. 145Regolamento formulario di accompagnamento dei rifiuti (art. 193 d.lgs. 152/2006)

• D.M. 1 aprile 1998, n. 148Regolamento dei registri carico e scarico dei rifiuti (a rt. 190 d.lgs. 152/2006)

• Circolare ministeriale 4 agosto 1998, n. 812Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifi uti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1 aprile 1998, n. 148 e dal DM 1 aprile 1998, n. 145

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• D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36Attuazione direttiva 1999/31/CE sulle discariche

Vedi art. 2, comma 1, lettera g) definizione di Discarica:"discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona in terna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi d a parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sot toposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il s uccessivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inf eriore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di s maltimento per un periodo inferiore a un anno;

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• D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254Regolamento di gestione dei rifiuti sanitari

• D.M. 8 aprile 2008Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti inmodo differenziato

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• D.M. 17 dicembre 2009Istituzione del sistema di controllo della tracciabil ità dei rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’art. 189 del d.lgs. 152/2006 e dell’a rt. 14-bis del d.l. n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

• D.M. 10 agosto 2012, n. 161Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sotto prodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del d.l. 1/2012 (“D. l. Liberalizzazioni”)

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QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

• D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.

Testo unico delle leggi provinciali in materia di t utela dell’ambiente dagli inquinamenti

• Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 lugl io 1991, n. 12-42/Leg.Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regola mento di esecuzione criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anch e assimilabili agli urbani(da applicare in modo coordinato:

�prima con il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372 “Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti”

�poi con la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero de ll’Ambiente e della tutela del territorio “Indicazioni per la corretta e piena applicazione d el regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazio ne al nuovo elenco dei rifiuti” )

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QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

• Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regola mento di esecuzione criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche ass imilabili agli urbani

Art. 2I rifiuti liquidi compresi nelle tabelle 1) e 2) allegate al regolamento devono essere

provvisoriamente stoccati in cisterne o contenitori, anche asportabili, purché dotati di intercapedine o collocati in idoneo bacino di contenimento.

Ai fini del dimensionamento dei bacini di contenimento di cui al comma 1 si applicano i criteri tecnici stabiliti dal paragrafo 4.1.2) della deliberazione del comitato interministeriale 27 luglio 1984.

Art. 3I rifiuti solidi o semisolidi e i fanghi compresi nelle tabelle 1) e 2) allegate al regolamento

devono essere provvisoriamente accumulati su basamenti o in container resistenti all'azione dei rifiuti medesimi. Tali rifiuti devono inoltre essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

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QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

• Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.Art. 87, comma 3, del TULP. Approvazione del regola mento di esecuzione criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche ass imilabili agli urbani

Art. 4I rifiuti compresi nella tabella 3, possono essere stoccati provvisoriamente nel modo

seguente:a) in contenitori, cisterne e vasche a tenuta senza intercapedine o bacino di contenimento,

se liquidi;b) a diretto contatto del suolo, nel caso di rifiuti solidi o semisolidi o di fanghi.

Art. 5Per i rifiuti compresi nella tabella 3) ovvero per altri rifiuti non tossici e nocivi non contemplati

dal regolamento, il sindaco può imporre le misure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, in ragione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti, nonché in relazione all'ubicazione dell'accumulo temporaneo ed alle peculiarità ed esigenze di tutela ambientale o igienico-sanitarie, in esecuzione dell'art. 217 del T.U.L.L.S.S. e dell'articolo 91 del T.U.L.P.

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• L.P. 14 aprile 1998, n. 5Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti

• Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 1998 – n. 38-110/Leg.Norme regolamentari di attuazione del capo XV della leg ge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia d i tutela dell’ambiente dagliinquinamenti.

• Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.Disposizioni regolamentari per la prima applicazione i n ambito provinciale di norme statali in materia di di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensidell’art. 55 della l.p. 19 febbraio 2002, n.1.

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Art. 183Definizioni

n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupe ro e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi succe ssivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qual ità di commerciante o intermediario;

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facil itarne il trattamento specifico;

q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

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Art. 183Definizioni

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consist enti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di re cupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; (la fattispecie dello “stoccaggio”si concretizza quando le condizioni di deposito dei rifiuti non sono conformi ai criteri stabiliti per la fattispecie del “deposito temporaneo” come più avanti descritti)

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Art. 183Definizioni

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei ri fiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici per sistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l ’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformeme nte al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alte rnative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestr ale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifi uti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo d i rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può ave re durata superiore ad un anno;

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Art. 183Definizioni

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei ri fiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono pr odotti, alle seguenti condizioni:

1)2)3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato p er categorie

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative n orme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenut e;

4) devono essere rispettate le norme che disciplina no l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del m are, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate l e modalità di gestione del deposito temporaneo;

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Art. 183Definizioni

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita al la lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allest ita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivi tà di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impia nti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territori o e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

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Art. 183Definizioni

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta d ei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della ne ve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garanti re la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

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Art. 183Definizioni

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

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Classificazione dei rifiutiClassificazione dei rifiuti

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D.Lgs. n. 152/2006Articolo 184

Classificazione

Secondo l'origine in:

- rifiuti urbani

- rifiuti speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- rifiuti pericolosi

- rifiuti non pericolosi

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D.Lgs. n. 152/2006Articolo 184

Classificazione

Sono rifiuti urbani :

a) i rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità , ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

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Segue art. 184

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del decreto.

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D (codici C.E.R.) alla parte quarta del decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso èvincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

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ALLEGATO ICaratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo";H2 "Comburente";H3-A "Facilmente infiammabile";H3-B "Infiammabile";H4 "Irritante";H5 "Nocivo";H6 "Tossico";H7 "Cancerogeno";H8 "Corrosivo";H9 "Infettivo";H10 "Teratogeno";H11 "Mutageno";H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqu a, l'aria o un acido,

sprigionano un gas tossico o molto tossico;H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'elimi nazione, di dare origine in

qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;H14 "Ecotossico ".

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Art. 184-bisSottoprodotto

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primar io non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzat o, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di util izzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato di rettamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porte rà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute uman a.