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Corso di tecnica assicurativa

IL RAMO TRASPORTI

(Tempo di lettura: 1,5 ore)

a cura di Salvatore Infantino

Documento non divulgabile

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Indice

1. Aspetti introduttivi 3

2. Caratteristiche generali dell’assicurazione trasporti 7

3. L’assicurazione corpi 8

A) Disciplina 8

B) Forme di copertura 9

4. L’assicurazione merci trasportate 10

A) Disciplina 10

B) Il valore assicurabile 12

C) La durata 13

D) Forme di copertura 13

E) Elementi per la valutazione del rischio 16

F) Assicurazione delle mostre d’arte 16

G) La polizza responsabilità del vettore stradale 17

5. Procedura in caso di sinistro 18

Normativa di riferimento 20

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1. Aspetti introduttivi

Prima di parlare dell’assicurazione trasporti occorre precisare alcuni principi generali e concetti important i

per questo ramo.

Anzitutto occorre dire che la normativa applicabile a questo ramo è molto ampia. Le assicurazioni trasporti

sono infatti disciplinate dagli artt. 1882 – 1932 del Codice Civile; dagli artt. 514 – 547 del Codice della

Navigazione per i rischi marittimi e 1001 – 1021 per i rischi aerei (che abbiamo integralmente riportato alla

fine di questo capitolo e che suggeriamo di rivedere tutti).

A questa normativa generale si sovrappone quella dettata da leggi speciali es. la legge 450/85, che

disciplina la responsabilità del vettore stradale, e per i trasporti internazionali quella dettata dalle convenzioni

internazionali.

Vanno poi definiti i concetti di trasporto e dell’operazione che ne sta a monte e cioè la vendita.

Dopo la conclusione di un accordo di compravendita occorre consegnare la merce oggetto del contratto e

spesso il luogo di consegna è diverso da quello di produzione o del magazzino del venditore. La merce

dovrà quindi spesso essere trasportata con l’insorgere di tutta una serie di rischi (furto, danneggiamento,

smarrimento, deterioramento organico o modifica strutturale, ecc.) il cui verificarsi può arrecare un danno

economico al venditore o al compratore.

Il contratto di trasporto trova quindi la sua ragion d’essere quando la consegna di cose oggetto di

compravendita avviene in un luogo diverso da quello di produzione o di deposito all’ingrosso.

Cominciamo la nostra analisi dal contratto di vendita. La vendita in base all’art. 1470 del Codice Civile è il

contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.

Il contratto di vendita è regolato dagli artt. 1470 – 1547 del Codice Civile che stabiliscono che tra le

obbligazioni principali del venditore c’è l’obbligo della consegna della cosa al compratore nello stato in cui si

trovava al momento della vendita e nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita ovvero nel luogo

dove il venditore aveva la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si

libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, le spese del trasporto

sono infine a carico del compratore.

Va detto che anche il contratto di vendita, come tutti gli altri contratti, si basa sul principio “Res perit domino”

(la cosa perisce al padrone) e cioè che il rischio di perimento di un bene grava su colui che ne è proprietario

al momento del perimento stesso. Il rischio del perimento viene quindi assunto dal compratore a partire dalla

conclusione del contratto: qualora il bene dovesse deteriorarsi o addirittura andar perduto, dopo il

perfezionamento del contratto e prima della consegna, ovviamente per cause non imputabili al venditore,

l'acquirente dovrà comunque pagarne il prezzo. Un eccezione a questa regola è data dalla vendita a rate

con riserva della proprietà, in cui il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata

di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Solitamente nei contratti di compravendita sono previste delle regole che stabiliscono diritti e oneri

competenti alle varie controparti coinvolte relativamente al trasporto e all’assicurazione della merce che

derogano a quanto stabilito dal Codice Civile. Queste regole sono dette termini di resa, note nei trasporti

internazionali come “Incoterms”, e consistono in un insieme di regole internazionali che stabiliscono chi tra il

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venditore e il compratore debba sostenere i rischi e le spese di trasferimento della merce compravenduta. La

conoscenza di questi termini è molto importante per comprendere, dal punto di vista temporale, i momenti in

cui l’interesse sulle cose trasportate e il rischio di possibili danneggiamenti vengono trasferiti da un soggetto

all’altro nel corso del trasporto e quindi in definitiva chi, tra venditore e compratore, debba assumersi l’onere

della stipula di una assicurazione trasporti.

Elenchiamo di seguito gli “Incoterms” più comunemente utilizzati nelle transazioni commerciali:

- EXW (Ex works o Franco fabbrica) – Il venditore consegna la merce nel proprio magazzino. Il

compratore sopporta tutte le spese ed i rischi relativi al trasferimento delle merci;

- FOB (Free on board o Franco a bordo) – Il venditore sopporta le spese e i rischi relativi al trasferimento

delle merci fino al porto d’imbarco e delle operazioni di carico a bordo della nave. Il compratore sopporta

le spese e i rischi del successivo viaggio di trasferimento;

- CFR (Cost & Freight o Costo e nolo) - Il venditore sopporta tutte le spese di trasferimento delle merci

fino al porto d’arrivo e i rischi di trasporto fino a che la merce passa la murata di bordo della nave di

partenza. Sono a carico del compratore i rischi di trasferimento e le spese di assicurazione delle merci

dal porto di imbarco sino al suo domicilio;

- CIF (Cost, Insurance, Freight o Costo, assicurazione, nolo) - Il venditore sopporta tutte le spese di

trasferimento delle merci e di assicurazione sino alla località di destinazione convenuta in contratto.

L’assicurazione viene pagata dal venditore, ma in nome del compratore (di chi spetta) al quale spetta

l’indennizzo;

- fino al porto d’arrivo e i rischi di trasporto fino a che la merce passa la murata di bordo della nave di

partenza. Sono a carico del compratore i rischi di trasferimento e le spese di assicurazione delle merci

dal porto di imbarco sino al suo domicilio.

Altro aspetto fondamentale che occorre comprendere è che nell’attività di trasporto possono intervenire a

vario titolo una molteplicità di figure. Di seguito riassumiamo le principali:

il vettore, che è l’operatore che, avvalendosi di mezzi di trasporto propri o di terzi, si assume l’onere di

effettuare il trasporto delle merci. La sua obbligazione consiste nel consegnare le merci integre nel luogo

di destinazione pattuito;

lo spedizioniere, che è l’operatore del trasporto cui le aziende si rivolgono quando hanno la necessità di

trasferire merce acquistata o venduta e si occupa di organizzare il trasporto per loro conto, evadere tutte

le pratiche doganali e fiscali, gestire i numerosi documenti che caratterizzano le operazioni di trasporto e

infine reperire il mezzo di trasporto più adeguato.

L’obbligazione dello spedizioniere è limitata all’organizzazione del trasporto, ma non risponde del

risultato finale dello stesso. A volte la figura dello spedizioniere e del vettore può coincidere in un unico

soggetto, in questo caso lo spedizioniere / vettore, oltre che organizzare, provvede direttamente al

trasporto diventando l’unico interlocutore del mittente;

l’operatore di trasporto multimodale. Questa figura professionale tipica del settore dei trasporti è nata

di recente. In questi ultimi tempi si sono largamente sviluppati i trasporti mediante unità di carico

(container) che utilizzano più mezzi di trasporto in successione (marittimo, aereo, ferroviario, ecc.).

Questo tipo di trasporto viene denominato "combinato" o meglio, se i mezzi diversi sono più di due,

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"multimodale". Con i vecchi criteri questo tipo di trasporto avrebbe richiesto da parte di ciascun vettore

responsabile per la tratta di competenza l'emissione di un documento differente per ogni tipo di mezzo

su cui le merci viaggiavano. Per un singolo carico si avevano quindi più responsabili (soggetti a

regolamentazioni diverse) con grave pregiudizio della snellezza della spedizione e dell'accertamento di

eventuali responsabilità in caso di danno. La Camera di Commercio Internazionale (CCI), allo scopo di

ovviare a questi inconvenienti, ha promosso la formulazione di un nuovo tipo di documento, chiamato

dapprima "Documento di trasporto combinato" e successivamente "Documento di trasporto

multimodale". Questo documento copre tutto il tragitto della merce dalla partenza all'arrivo ed è

impegnativo per tutti i partecipanti al trasporto. È stata così creata la figura dell'Operatore di Trasporto

Multimodale che prende in carico una determinata merce in un determinato luogo impegnandosi a

trasportarla al luogo di destinazione. Questo soggetto sia che esegua il trasporto con propri mezzi, sia

che provveda a farlo eseguire da altri, è garante della buona esecuzione del trasporto e responsabile di

ogni perdita o danno che le merci subiscano dal momento della presa in carico fino a quello della

consegna.

Quando si ricorre ad uno spedizioniere si stipulerà un contratto di spedizione, quando invece ci si rivolge

direttamente ad un vettore si stipulerà un contratto di trasporto.

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome

proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737

del Codice Civile). Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non

ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

Gli obblighi conseguenti all’incarico delegato allo spedizioniere dal venditore o dal compratore possono

essere presi anche in forma verbale, ma normalmente vengono formalizzati con un contratto di mandato. La

forma scritta è fortemente consigliata per stabilire chiaramente i compiti dello spedizioniere, visto che questi

possono essere molteplici. Con questo documento lo spedizioniere si impegna a stipulare un contratto di

trasporto con un vettore per il viaggio che le merci devono compiere su mandato del cliente.

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a

un altro (art. 1678 del Codice Civile). Questo contratto regola i rapporti con il vettore e ne definisce gli

obblighi per il trasporto della merce dal luogo di partenza a quello di destinazione nei modi pattuiti. Ha forma

scritta e si inquadra come contratto d’opera tra il mittente e il vettore.

Il Codice Civile regola anche la responsabilità del vettore. L’art. 1693 del Codice Civile – Responsabilità per

perdita e avaria – stabilisce che il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli

per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la

perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito natura o vizi delle cose stesse, loro imballaggio, fatto del

mittente o fatto del destinatario. Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo

corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il ricevimento senza riserve delle

cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne

il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non

riconoscibili al momento della riconsegna, purché il danno sia denunziato non oltre 8 giorni dopo il

ricevimento (7 giorni in C.M.R.).

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Si prescrivono in 1 anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La

prescrizione si compie con il decorso di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Gli altri

diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono invece in 1 anno dal giorno in cui si è verificato il

fatto su cui il diritto si fonda.

Non sempre il vettore deve pagare tutto il danno, la materia del trasporto è regolata, come anticipato, anche

da convenzioni o da leggi speciali che pongono limiti monetari alla responsabilità a seconda che il trasporto

avvenga per via aerea, mare, ferrovia, a mezzo posta o via terra. Per quanto riguarda il trasporto più

comune, cioè quello via terra nazionale e internazionale il Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005

limita la responsabilità del vettore a 1 euro per ogni Kg. di peso lordo della merce perduta o avariata. Questa

previsione non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali

e dalle convenzioni internazionali applicabili. In caso di dolo e colpa grave il vettore non godrà della

limitazione della responsabilità e sarà tenuto al risarcimento integrale del danno.

La presenza di questi limiti determina spesso la deresponsabilizzazione tendenziale dei vettori e nessuna

possibilità di rivalsa economicamente significativa nei confronti di questi. Tutto ciò ha come conseguenza un

aumento della sinistrosità e l’impossibilità di ridurre il costo finale dei sinistri con i recuperi per rivalsa,

inducendo gli assicuratori ad aumentare i premi, le franchigie di polizza e i contenziosi per ampliare il

numero delle fattispecie di dolo e colpa grave per poter recuperare integralmente il danno dai vettori.

Oltre a questi due contratti, assumono anche notevole importanza i documenti di trasporto che regolano e

attestano alcuni aspetti fondamentali relativi ai rapporti tra i vari soggetti che interagiscono nell’attività di

trasporto:

lettera di vettura per autotrasporto (CMR). È il documento più diffuso e adottato quasi universalmente

come documento di accompagnamento delle merci viaggianti su strada in tutta Europa. Con questa

lettera si legittima il trasporto.

lettera di vettura ferroviaria (CIM). Costituisce il documento con il quale il vettore ferroviario accetta

l’incarico del trasporto tramite ferrovia. Si perfeziona con l’apposizione del timbro della stazione

ferroviaria sul duplicato del documento.

lettera di vettura aerea (AWB). E’ il documento utilizzato per il contratto di trasporto aereo stipulato tra il

mittente ed il vettore aereo e riporta la descrizione delle merci oggetto del contratto stesso.

lettera di vettura marittima (SWB). Attesta l’esistenza di un contratto di trasporto marittimo relativo alle

merci in esso descritte.

lettera di carico marittima o Bill of Lading. È il documento più utilizzato per le merci trasportate via mare,

fiume o canale, che certifica l'avvenuto imbarco della merce da un porto di partenza ad uno di arrivo, su

una nave identificata. Di solito viaggiano separatamente dalla merci e essendo rappresentativi delle

stesse, sono titoli negoziabili che consentono al detentore di entrare in possesso della merce a fronte

della consegna del documento opportunamente girato.

certificato di presa in carico (FCR).Questo documento assume una importanza particolare nei trasporti

intermodali. Con esso lo spedizioniere dichiara di avere preso in carico una partita di merce identificata

in modo preciso, prendendo l’impegno di tenerla a disposizione di un destinatario esplicitamente

indicato, ovvero di spedirla al destinatario medesimo.

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Questi documenti hanno diverse funzioni:

documento di prova, in quanto attestano l’esistenza di un contratto di trasporto tra le parti e a quale

convenzione o norma è assoggettato;

documento assicurativo, se è indicato il valore assicurato delle merci;

titolo di credito negoziabile in quanto rappresentativo della merce;

documento di pagamento quando viene presentato a garanzia di una richiesta di credito.

2. Caratteristiche generali dell’assicurazione trasporti

Oggetto dell’assicurazione trasporti è “ogni interesse misurabile in denaro esposto ai rischi di trasferimento

sia per via marittima o aerea o terrestre”. L’interesse da assicurare può essere il mezzo di trasporto o le

merci trasportate. Distinguiamo quindi a seconda dell’interesse assicurato l’assicurazione “corpi” da quella

“merci”: la prima copre i mezzi di trasporto (definiti convenzionalmente corpi), la seconda copre i rischi di

danneggiamento che le merci possono subire in occasione di trasferimento e quindi non solo durante il

trasporto, ma anche in funzione di operazioni attinenti il trasporto (carico, scarico, trasbordo, magazzinaggio,

sosta ecc.).

Relativamente alle assicurazioni trasporti, esiste la fondamentale distinzione, tra i rischi ordinari e rischi

speciali. Questa distinzione vale sia per l’assicurazione corpi che per quella delle merci trasportate,

argomenti che approfondiremo più avanti.

Per rischi ordinari intendiamo tutti i rischi che hanno causa accidentale riconducibile a eventi naturali o al

comportamento umano.

Distinguiamo i cosiddetti “atti di Dio” con cui si indicano gli eventi naturali che sfuggono al controllo dell’uomo

(es. tempeste), dagli atti umani che si distinguono a sua volta in non colpevoli o accidentali (es. collisione),

colpevoli (es. errate operazioni di carico e scarico o cattivo stivaggio) e dolosi (es. furti o danneggiamenti

volontari).

I rischi speciali sono invece quelli che per loro natura si possono considerare straordinari. Sono i rischi di

natura politica, sociale e quelli, intenzionalmente, provocati da chi intende arrecare grave danno alla merce e

pregiudizio economico all’assicurato come: guerre, catture, ordigni bellici, rivoluzioni, lotte civili, scioperi,

tumulti popolari, vandalismo, terrorismo, sabotaggio, ecc.

I rischi speciali fanno parte della categoria dei rischi esclusi nelle condizioni generali di polizza, per cui la loro

copertura va concordata specificatamente con l’assicuratore e andrà pagato un sovrappremio. Considerata

la particolarità dei rischi speciali e la valenza degli stessi in campo internazionale, le condizioni di

assicurazione sono conformi e ugualmente valide, per convenzione, su tutto il mercato mondiale. In questo

caso si ricorrerà a specifici clausolari standard.

Saranno coperti i rischi di viaggio, ma non di magazzino. L'esportatore che vuole estendere la copertura ai

rischi di caricamento, magazzinaggio intermedio e scaricamento, deve provvedere con l'apposita clausola

"Da magazzino a magazzino" (from warehouse to warehouse).

Rileverà anche l’ambito entro il quale avviene il trasferimento, che può essere terrestre, marittimo o aereo, a

ciascuno dei quali corrisponderà un adeguata forma assicurativa.

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3. L’assicurazione corpi

A) Disciplina

Le assicurazioni trasporti, che restano sempre assicurazioni contro i danni, si suddividono:

- a seconda dell’ambiente naturale nel quale si svolge il trasporto in:

o assicurazioni trasporti marittimi;

o assicurazioni trasporti aeronautici;

o assicurazioni trasporti terrestri ;

- a seconda dell’interesse esposto al rischio del trasporto in:

o assicurazione corpi (o assicurazione dei mezzi di trasporto);

o assicurazioni delle cose materiali trasportate (merci);

o assicurazioni del profitto sperato e del nolo;

- a seconda della durata del rapporto in:

o assicurazioni a viaggio (assicurazioni corpi e assicurazioni merci);

o assicurazioni a tempo (assicurazioni corpi).

Il Codice delle Assicurazioni assegna al settore delle assicurazioni marittime e trasporti i seguenti rami:

- Corpi di veicoli marittimi, lacustri, fluviali, che comprende tutti i danni che veicoli utilizzati per questo tipo

di trasporti possono subire;

- Corpi di veicoli ferroviari;

- Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), che comprende ogni danno subito dalle

merci trasportate indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto utilizzato;

- R.C. derivante dall’uso di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (compresa la responsabilità del vettore);

- Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) persone trasportate.

Di questi il ramo più importante è quello dei corpi veicoli marittimi, che ha come oggetto principale le navi.

Nelle assicurazioni corpi vengono annoverate anche le garanzie prestate per la copertura di strumenti di

lavoro particolari come gli impianti per la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti marini di energia naturale

(petrolio o gas) e dei relativi terminali per il convogliamento e lo scarico del greggio o di prodotti petroliferi in

genere, o più in generale di pontili. Rientrano in questa categoria anche le imbarcazioni da diporto. Per

questa tipologia di natanti è stata creata una polizza specifica che è un pacchetto di garanzie contro tutti i

rischi (All risks) che garantiscono la perdita totale e i danni parziali allo scafo e alle attrezzature.

Alla base dell’assicurazione trasporti marittima c’è l’art. 521 del Codice della Navigazione (Rischi della

navigazione) che dice: “Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate

per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed

in genere per tutti gli accidenti della navigazione”.

I fattori fondamentali che concorrono a determinare il grado di rischio che l’assicuratore deve considerare

per decidere se assumerlo e a quali condizioni tariffarie e normative sono:

- le caratteristiche costruttive (navi in ferro e/o acciaio, in legno o natanti in vetroresina);

- la destinazione d’uso (navi da carico es. traghetto o da lavoro es. peschereccio).

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Inoltre dati minimi per quotare il rischio sono:

- il materiale di costruzione, l’età della nave, tonnellaggio lordo, dimensione per le navi passeggeri.

Queste informazioni possono essere assunte dal cosiddetto “Libro Registro” pubblicato dagli enti

preposti al controllo tecnico della sicurezza delle navi;

- il valore della nave, che di solito viene stimato dall’armatore e accettato dall’assicuratore, che potrà

verificarne la congruità prima della stipula del contratto ma non dopo così come prevede l’art. 515 del

Codice della Navigazione che dice che nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave,

contenuta nella polizza, equivale a stima;

- il limite di navigazione della nave (ovviamente più è vasto questo ambito, maggiore è il rischio corso

dall’assicuratore);

- le condizioni di copertura richieste da parte dell’armatore.

Generalmente la durata della assicurazione corpi è fissata in un anno e non prevede il tacito rinnovo.

Dunque, le condizioni di assicurazione vengono ridiscusse tra le parti ad ogni rinnovo contrattuale e si

verifica spesso che esse vengano variate, in particolare per quanto riguarda il tasso di premio, che viene

fissato tenendo conto dell’andamento tecnico (rapporto sinistri a premi), di solito degli ultimi 4 anni, e della

frequenza sinistri.

Se l’assicurazione dovesse scadere quando la nave assicurata è ancora in viaggio, la durata della garanzia

è prorogata di diritto almeno sino all’arrivo al primo porto di scalo, così come prevede l’art. 530 del Codice

della Navigazione.

Esiste anche la possibilità, anche se poco utilizzata, di stipulare delle coperture a viaggio per le quali viene

chiaramente stabilito il percorso che la nave dovrà seguire. L’assicuratore corre il rischio dal momento in cui

la nave salpa le ancore dal porto di partenza e cessa al momento del suo arrivo nel porto di destinazione.

B) Forme di copertura

Le forme di copertura possibili sono diverse e modulabili sulla base delle esigenze specifiche.

L’assicurazione può essere fornita soltanto per alcuni o per più rischi. Elenchiamo qui di seguito le forme di

coperture iniziando da quelle che prevedono solo i rischi base ed indicando quali altre coperture possono

essere fornite per offrire una garanzia via via più estesa:

- Perdita totale (Total Loss) è la copertura minima, dato che prevede solo la copertura in caso di perdita o

affondamento della nave e di tutto il carico e le eventuali spese di salvataggio.

- Perdita totale e ricorso terzi, che oltre alle garanzie previste dalla perdita totale include il ricorso terzi nei

confronti della nave assicurata.

- Franco avaria particolare assoluto (FPA – free particular average), che comprende anche l’avaria

generale comune (cioè il sacrificio della merce deciso dal comandante per salvare il salvabile).

- Franco avaria particolare (FAPS), che comprende l’avaria generale e le quattro avarie particolari (che

rappresentano i danni derivanti da casi fortuiti o straordinari che non dipendono dalla volontà umana) e

cioè l’incendio, l’investimento, l’urto e la sommersione che derivino direttamente da “fortune di mare” o

“accidenti marittimi”.

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- Con avaria particolare (WPA – with particular average), che copre l’avaria generale e tutte le avarie

particolari verificatesi in seguito a caso fortuito o straordinario indipendente dalla volontà umana.

- Pieno rischio (All Risks) che è la copertura più estesa e che comprende la perdita totale, l’avaria

generale e tutte le avarie particolari.

Nell’ambito dell’assicurazione corpi assume particolare rilievo la responsabilità di armatori di navi.

Il mercato italiano non copre tutte le responsabilità amatoriali, ma di norma solo alcune di esse, o meglio

quelle connesse ad alcuni accadimenti escludendone esplicitamente altri.

In particolare per le navi mercantili di stazza importante, le polizze italiane comprendono i danni conseguenti

a collisione nelle sue varie forme come meglio abbiamo visto nell’assicurazione corpi, limitate inoltre nei

massimali di garanzia e nei limiti di indennizzo.

Per trovare garanzie più complete occorre rivolgersi ad enti costituiti allo scopo, come le mutue tra grandi

armatori conosciute come “P&I clubs”, che prevedono la piena copertura dei rischi oltre che massimali

adeguati ai grandi danni che queste navi possono arrecare a beni di terzi.

Ribadiamo comunque che questi rischi, così come l’assicurazione corpi, fanno capo ad un mercato ristretto

gestito prevalentemente da brokers assicurativi specializzati e alcune compagnie attrezzate e che non

costituiscono nella stragrande maggioranza dei casi il mercato a cui si rivolgono le agenzie di assicurazione.

Circa la responsabilità dei proprietari di imbarcazioni da diporto e yacht in genere è il Codice delle

Assicurazioni che regola anche la materia della R.C. derivante dalla circolazione dei natanti (per

approfondimenti rimandiamo al capitolo Ramo Auto).

4. L’assicurazione merci trasportate

A) Disciplina

L’assicurazione merci riguarda il trasporto effettuato con ogni mezzo di trasporto. E’ possibile assicurare tutti

i tipi di merci commercializzate e in generale tutti i danni materiali e diretti eccetto quelli che derivano da

inadempienze contrattuali (es: ritardata consegna), variazioni di valore intervenute per fenomeni di mercato

(es: variazioni di prezzo, perdite di mercato), dovuti alla natura o a vizi propri della merce o a carenze

d'imballaggio e all'operato del mittente, del destinatario e dei loro incaricati.

Rischi esclusi dalla copertura assicurativa sono, invece, quelli di seguito descritti:

- dolo o colpa grave del contraente, assicurato o di loro rappresentanti, nonché dolo dei rispettivi

dipendenti;

- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sia

sul mezzo del vettore che nei container o simili, effettuato a cura o sotto il controllo del contraente,

dell'assicurato o dei loro rappresentanti e relativi dipendenti;

- vizio proprio della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;

- danni indiretti, come quelli dovuti al ritardo (assicurabili solo nel trasporto marittimo con la marine

consequential loss);

- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti/clandestini;

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- insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore,

noleggiatore o gestore della nave;

- contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione

artificiale di particelle atomiche.

Anche per l’assicurazioni delle merci trasportate esistono diverse formule di copertura a seconda dei rischi

che si desidera assicurare. A livello internazionale vengono utilizzate le cosiddette Institute Cargo Clauses

(ICC) così distinte:

- clausola A: assicura qualsiasi rischio eccetto i danni da non navigabilità e inidoneità della nave o di

qualsiasi altro mezzo di trasporto. Spetterà all’assicuratore dimostrare che il danno dipende da un rischio

escluso;

- clausola B: è più restrittiva rispetto alla clausola A, infatti vengono elencati specificamente i rischi coperti

e l’assicurato deve provare che il danno deriva da uno dei seguenti rischi:

a) perdite o danni attribuibili a:

1. incendio o esplosione;

2. arenamento, incaglio, sommersione o capovolgimento della nave o natante;

3. ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre;

4. collisione o contatto della nave, natante o mezzo di trasporto terrestre con qualsiasi oggetto

diverso dall'acqua;

5. discarica della merce in un porto di rifugio;

6. terremoto o eruzione vulcanica o fulmini;

b) perdite o danni causati da:

1. sacrificio in avaria generale;

2. getto o asporto;

3. penetrazione di acqua di mare, di lago o di fiume nella nave o natante, stiva, mezzo di

trasporto terrestre, container, liftvan o luogo di deposito;

4. perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico o

scarico sulla o dalla nave o natante.

- clausola C: è ulteriormente restrittiva e copre gli stessi rischi della clausola B tranne i punti a.6, b.3 e b.4;

La Polizza Italiana assicurazione Merci trasportate ed. 1998 prevede due tipologie diverse di copertura:

- Clausola Rischio Base: che copre i seguenti rischi nominati:

1. avaria particolare;

2. eventi dipendenti dalla volontà umana, come il furto, la manomissione, la dispersione, il

colaggio, il bagnamento di acqua dolce, lo smarrimento e la mancata consegna in conseguenza

di avvenimenti a carico degli assicuratori, la rottura;

3. avaria generale;

- Clausola Pieno Rischio: che copre qualsiasi rischio eccetto i danni da innavigabilità e inidoneità della

nave o di qualsiasi mezzo di trasporto.

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Le polizze trasporti consentono quindi un’ampia personalizzazione delle garanzie, prevendendo il rilascio

delle massime garanzie possibili (forma all risks) o semplicemente la copertura del cosiddetto rischio base.

Il vettore e lo spedizioniere non hanno alcun obbligo di assicurare la merce, salvo gli obblighi previsti per la

legge. La copertura dei rischi è, pertanto, a carico delle parti e cioè del compratore o del venditore.

Nella negoziazione per la compravendita di merci si stabiliscono, come anticipato, i termini di consegna e

quindi si determina pure a chi compete l’onore di provvedere all’assicurazione. Le parti possono scegliere:

- di assicurarsi per conto proprio, avvalendosi delle compagnie di assicurazione direttamente o tramite

brokers assicurativi. In questo caso l’assicurato coincide con il contraente della polizza.

- il compratore può incaricare il venditore a sottoscrivere una polizza a favore del proprio pur essendo lui il

titolare dell’interesse coperto dalla polizza e quindi l’assicurato (es. situazione prevista dal contratto di

vendita CIF o CIP degli Incoterms). Parliamo in questo caso di polizze stipulate in nome altrui, in cui le

due figure di contraente e assicurato non coincidono.

- il compratore può incaricare il vettore o lo spedizioniere di provvedere alla copertura assicurativa delle

merci loro affidate. Parliamo in questo caso di polizze per conto altrui, in cui il contraente agisce in

nome proprio ma per conto di un’altra persona. Quando invece non è possibile indicare l’assicurato al

momento della stipula, ma questo è individuato al momento del sinistro parliamo di polizza per conto di

chi spetta.

Oltre al venditore ed al compratore debbono ricorrere alla assicurazione anche tutti gli altri soggetti che a

vario titolo intervengono nell’attività di trasporto merci come spedizionieri, vettori, armatori, custodi

temporanei di merci in deposito, ecc. e che si trovano durante il trasferimento delle stesse

momentaneamente in possesso delle merci. Questi devono tutelarsi dal rischio che la merce venga

danneggiata a seguito di sinistri avvenuti per un loro comportamento colposo o doloso. In questi due casi i

limiti di responsabilità non si applicano e l’operatore sarebbe obbligato a rispondere per l’intero valore della

merce perduta o danneggiata. A questa regola sfuggono soltanto le merci trasportate per via aerea, regolate

dalla Convenzione di Montreal del 1999, in base alla quale non è prevista alcuna decadenza del limite di

responsabilità, anche in caso di colpa o dolo del vettore.

Nel ramo trasporti troviamo quindi fondamentalmente due tipi di polizza, quelle che assicurano i danni

accidentali subiti dalle merci (Polizza indennitaria) e quelle che si assicurano i danni da responsabilità

(Polizza risarcitoria).

B) Il valore assicurabile

Il valore assicurabile deve necessariamente corrispondere a quello reale delle merci in stato sano al luogo di

destinazione e al tempo in cui viene scaricato.

Questo principio deriva dal fatto che non si può perseguire l’obiettivo di un eventuale arricchimento illecito

attraverso l’assicurazione di merci per le quali è stato dichiarato un valore superiore al reale.

Sulla base del principio indennitario, l’assicuratore, in caso di sinistro, pagherà un indennizzo equivalente

all’effettivo danno patito dall’assicurato e l’eventuale dichiarazione di maggior valore delle merci in sede di

stipula del contratto, si tradurrebbe solo in un inutile aumento del premio pagato dall’assicurato.

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Va da sé che al contrario, in caso di dichiarazione di valore inferiore a quello reale delle merci a

destinazione, l’assicurato vedrà il suo indennizzo ridotto in maniera proporzionale alla differenza tra il premio

che sarebbe stato pagato in caso di assicurazione piena e quello effettivamente pagato calcolato sul minore

valore dichiarato (sottoassicurazione).

A questo proposito occorre considerare una circostanza che si verifica solo nel ramo trasporti: il valore delle

merci trasportate spesso aumenta nel lasso di tempo tra la partenza e l’arrivo. E’ importante per la pienezza

della garanzia tenere conto di questo fenomeno e prevederne gli effetti al momento della dichiarazione della

merce da assicurare.

Se non può essere stabilito preventivamente, il valore assicurabile viene fissato convenzionalmente in quello

al tempo e al luogo di destinazione, aumentato di tutte le spese relative al trasporto e alla spedizione, degli

oneri fiscali, doganali, ecc, a cui va aggiunto un ulteriore aumento del 10% del valore all’origine che

costituisce l’utile auspicato.

Se la previsione dell’utile secondo l’assicurato sarà superiore al 10% esiste la possibilità di concordare con

l’assicuratore la percentuale che si ritiene più corretta.

C) La durata

Molto semplicemente si potrebbe presumere che la durata dell’efficacia della polizza trasporti coincida con il

periodo intercorrente tra la data in cui le merci escono dal magazzino di partenza e quella in cui arrivano a

quello di destinazione e concettualmente ciò è vero. Occorre però fare alcune riflessioni e considerazioni

sull’argomento.

Infatti se non può esserci alcun dubbio interpretativo sul tempo e luogo di partenza delle merci dal quale ha

origine il viaggio, non sempre si può dire lo stesso sul luogo di arrivo, in quanto occorre tenere conto degli

eventuali imprevisti, per esempio che il luogo di destinazione per vari motivi sia diverso da quello

preventivato oppure che il luogo di consegna sia un magazzino sito nella stessa località di destinazione

adibito a deposito prima della distribuzione.

Circa invece la dimensione temporale, in ogni caso indipendente dal luogo di consegna delle merci, le

polizze trasporti riportano i termini di durata previsti in relazione alle varie modalità di trasporto che variano

da un minimo di 3 giorni successivi a quelli di arrivo delle merci nel luogo finale di destinazione in caso di

trasporto terreste, 8 giorni nel plurimodale, 30 giorni in quello aereo e infine 60 giorni in quello marittimo.

D) Forme di copertura

Nel ramo trasporti troviamo fondamentalmente due categorie di polizze, quelle che riguardano i danni

accidentali diretti subiti dalle merci, e i danni da responsabilità.

L’attuale Polizza italiana di assicurazione delle Merci trasportate (ed. 1998) rappresenta lo strumento

assicurativo unico per le merci trasportati attraverso qualunque mezzo di trasporto e ha struttura modulare

che lo rende adattabile alle esigenze peculiari del cliente.

Questa polizza nasce da una revisione dell’ed. 1983 che dava maggiore importanza in termini di contenuti ai

rischi marittimi e si adatta all’esigenza che ad oggi la maggior parte delle merci in Italia sono autotrasportate.

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Questa polizza contiene oltre alle clausole pieno rischio e rischio base anche una clausola specifica per le

merci trasportate per mezzo autocarro che prevede la copertura dell’incendio, il ribaltamento, la collisione,

l’alluvione, ecc. escludendo però altri rischi importanti come il furto e la rapina.

Con opportuni adeguamenti di costo è possibile integrare la suddetta copertura assicurativa per

comprendere anche quei danni dipendenti da:

- furto e rapina, comunque perpetrati e semprechè le circostanze abbiano consentito di adottare le misure

idonee ad evitarli (ad esempio l'adozione e l'inserimento di un impianto antifurto);

- bagnamento, rottura, colaggio;

- ammanco, smarrimento e mancata riconsegna;

- danni rientranti tutti tra le esclusioni della clausola stessa.

La forma per singolo viaggio esaurisce la sua efficacia ad un solo viaggio per volta e può riguardare la

copertura di specifiche importazioni o esportazioni. E’ impiegata per spedizioni occasionali, come l’acquisto

di nuovi macchinari oppure la vendita di linee produttive usate da sostituire con linee nuove più avanzate.

Questa forma presenta le seguenti caratteristiche:

- deve riportare tutte le caratteristiche e le informazioni concernenti il singolo viaggio in grado di

identificare il rischio coperto;

- la copertura assicurativa, affinché risulti efficace, deve partire prima dell'inizio del viaggio;

- la copertura si estingue automaticamente con la conclusione del viaggio, ossia, con l'arrivo della merce a

destinazione nel punto indicato nel contratto, oppure a 30 giorni dalla conclusione del viaggio, nel caso

in cui esso termini all'interno dell'area portuale, luogo dello scaricamento della merce; se il viaggio,

invece, termina in una località interna nel paese di destinazione, diversa da dove è avvenuto lo

scaricamento, la copertura si estingue dopo 60 giorni dallo scaricamento;

- può essere emessa al portatore, all'ordine o per conto di chi spetta (to whom it may concern);

- chiunque presenti la polizza, essendo il legittimo portatore, ha il diritto di essere risarcito del danno, in

questo modo, la compagnia, effettuato il risarcimento, è libera da ogni responsabilità nei confronti di terzi

che reclamano il diritto al risarcimento;

- la polizza è emessa dalla compagnia assicurativa su richiesta dell'esportatore o dell'importatore nella

forma di certificato di assicurazione, che rappresenta la dichiarazione, rilasciata dall'assicurazione, circa

l'esistenza di un contratto assicurativo delle merci e che riporta tutti i dati indicati nella polizza (eccetto il

conteggio del premio).

La forma a tempo risolve le esigenze assicurative dell’assicurato per i rischi che si corrono in un tempo

determinato e ben si adatta ai bisogni di utenti che svolgono numerose operazioni commerciali con

continuità quali titolari di imprese di import export, vettori, spedizionieri, ecc. che per l’elevato numero di

operazioni necessitano di una copertura che entri automaticamente in vigore per le merci esposte al rischio.

Per questi operatori si stabiliscono a priori i valori massimi assicurabili per ogni viaggio (a volte differenti e

relativi ad ogni mezzo di trasporto utilizzato), le condizioni di copertura e una griglia di tassi di premio

organizzata secondo tipo di viaggio, merci assicurate e altro.

All’interno di questa forme distinguiamo diversi tipi di polizza.

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La polizza in abbonamento consiste in un contratto assicurativo, mediante il quale la Compagnia, entro i

massimali prestabiliti e con condizioni di garanzia prefissate, copre tutte le merci che l'assicurato intende

movimentare entro un periodo di tempo predeterminato e indipendentemente dalla quantità della merce.

Infatti questa formula consente all’assicurato di non dovere trattare i costi e le condizioni assicurative in

occasione di ogni spedizione.

Questa tipo di polizza presenta le seguenti caratteristiche:

- automatismo, la copertura assicurativa ha inizio dal momento in cui le merci vengono a trovarsi esposte

ai rischi del trasporto indipendentemente dal fatto che sia stata inviata una comunicazione preventiva

alla Compagnia. E’ sufficiente comunicare a posteriori, con cadenze predeterminate, le spedizioni

effettuate. Il mezzo adottato per la segnalazione delle spedizioni è il cosiddetto “bollettino di

applicazione” nel quale sono contenuti gli elementi identificativi della partita di merce da assicurare;

- durata di un anno rinnovabile automaticamente, salvo disdetta entro in termini previsti nel contratto di

polizza. E’ previsto però che ciascuna delle parti possa esercitare la facoltà di disdetta;

- la Compagnia copre tutte le merci spedite durante la durata del contratto e risarcisce eventuali danni

anche per le merci di cui l'assicurato non conosceva il rischio o ne è venuto a conoscenza quando lo

stesso si è verificato. La garanzia assicurativa resta operante anche nel caso in cui l’assicurato compia

errori di segnalazione o ometta involontariamente di dichiarare alcune spedizioni oggetto della garanzia;

- il premio verrà pagato periodicamente alla presentazione dell'estratto conto riassuntivo della

movimentazione delle merci (in tale sede si procederà quindi ad una regolazione del premio).

La polizza aperta è una polizza simile a quella in abbonamento, ma differisce, perché non ha alcun limite di

tempo, ma vale per un determinato quantitativo di merce o per il valore globale della stessa che deve essere

indicato nella polizza. Praticamente la somma assicurata coincide con il valore entro il quale le merci si

intendono assicurate e il raggiungimento di tale valore corrisponde al termine temporale della garanzia

(durata).

Casi tipici sono singoli contratti di fornitura di merci omogenee, di cui non si conosce con precisione il

periodo di spedizione, o appalti per costruzione di singole opere con durata anche pluriennale.

Questo tipo di polizza presenta le seguenti caratteristiche:

- può coprire non solo merce di proprietà dell'assicurato, ma, anche, di proprietà di terzi per conto dei

quali l'assicurato effettui il trasporto;

- copre l'ammontare complessivo delle merci, espresso in valore o in quantitativo da movimentare;

- l’assicurato è tenuto a corrispondere anticipatamente il premio sul valore totale oppure ogni qualvolta

vengano emessi i certificati attestanti le singole spedizioni o, ancora, a scadenze periodiche prestabilite

con riferimento a singoli gruppi di applicazioni alla polizza.

La polizza sul fatturato industriale (e sul valore globale degli acquisti e delle vendite) è la forma di

garanzia più diffusa. E’ un contratto di norma su base annua, particolarmente adatto ad aziende di tipo

industriale o commerciale, che in presenza di modalità di trasporto e di merce trasportata conosciute

possono trattare con le Compagnie un tasso di premio unico per tutto il fatturato prodotto. Il funzionamento è

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quello così detto a regolazione di premio, che prevede il calcolo del premio al perfezionamento del contratto

mediante l’applicazione del tasso fissato al fatturato annuo stimato da parte dell’azienda.

Alla fine dell’anno si provvede all’eventuale conguaglio tenendo in considerazione il fatturato a consuntivo.

In questo tipo di polizze sono spesso presenti franchigie e scoperti, che hanno un ruolo particolare nel

responsabilizzare l’azienda assicurata e nel contenimento dei costi della assicurazione.

Questa polizza trova la sua applicazione più adeguata per le merci movimentate prevalentemente per strada

o ferrovia nell’ambito della Comunità Europea.

Tra i vantaggi, oltre al risparmio che si riscontra nella attività di gestione, si trova quella di una garanzia

assicurativa esente dai rischi di scopertura dovuti a disguidi o difetti di comunicazione e, aspetto non

trascurabile, un consolidamento di rapporto con il proprio assicuratore con tutti i vantaggi reciproci che ne

derivano.

La polizza a secondo rischio (contingency): si ha un “secondo rischio” quando, pur esistendo sullo stesso

trasporto una copertura assicurativa già contratta da terzi, può essere cautelativo garantirsi per il pagamento

di un eventuale danno (solo per quanto riguarda i rischi di trasporto) per il caso che i terzi o i loro assicuratori

non ottemperino ai loro obblighi.

E) Elementi per la valutazione del rischio

Sotto l’aspetto della valutazione del rischio complessivo e della determinazione del premio, quando la tratta

di trasporto via mare è prevalente rispetto a quella o quelle che sono complessivamente previste dal viaggio,

la quotazione si baserà:

- valore del bene assicurato;

- tipo di imballaggio;

- percorso di viaggio;

- tipo di nave;

- portata della garanzia richiesta.

Nel trasporto aereo i dati per la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono analoghi a quelli

indicati per i trasporti marittimi, con l’eccezione delle caratteristiche del mezzo di trasporto in quanto in

questo caso, generalmente, è sufficiente l’indicazione della compagnia aerea utilizzata per il trasporto.

Anche per le merci trasportate per via terrestre, la determinazione del premio avviene sottoponendo agli

assuntori delle compagnie gli elementi che inquadrano il rischio da assicurare, che vengono generalmente

valutati di volta in volta.

È ormai prassi abbastanza comune da parte delle Compagnie fornire ai propri operatori questionari articolati

in cui riportare gli elementi da sottoporre a valutazione.

F) Assicurazione delle mostre d’arte

Le mostre d’arte rappresentano una realtà del tutto particolare con caratteristiche specifiche diverse da tutte

le altre tipologie di rischio nell’ambito della assicurazione trasporti.

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Per questo motivo, anche se questa forma di assicurazione viene gestita da un numero limitato di

Compagnie sul mercato, è stato predisposto in sede ANIA un testo precisamente dedicato agli aspetti

peculiari del rischio che le mostre rappresentano.

I vantaggi di questa soluzione per il cliente sono molteplici sotto l’aspetto della chiarezza e comprensione

delle garanzie e delle condizioni, in quanto non devono essere estratte ed interpretate da una serie di

clausolari che con il rischio specifico nulla hanno a che fare.

Circa la portata della garanzia, la definizione della sua durata “da chiodo a chiodo” già fa intendere le sue

dimensioni.

Ovviamente il rischio preponderante è quello corso dalle opere assicurate durante i trasferimenti, ma non va

trascurato anche quello corso durante la fase di esposizione o giacenza.

G) La polizza responsabilità del vettore stradale

Si tratta di un’assicurazione di responsabilità che per sua natura non sostituisce certo la normale

assicurazione delle merci per danni accidentali, ma la integra con una copertura stipulata dal vettore a

garanzia dei danni che lo stesso fosse tenuto a rifondere al proprietario delle merci in conseguenza di azioni

colpose imputabili alla sua responsabilità.

Prima della promulgazione della legge 450/85 la responsabilità del vettore per quanto riguarda il furto era

illimitata e ciò comportava il fatto che il premio per una copertura della responsabilità del vettore fosse

praticamente uguale a quello che si sarebbe dovuto applicare per assicurare le merci per danni alle cose.

Per questi motivi era diffusa, da parte del vettore, l’abitudine di stipulare, in qualità di contraente, una polizza

trasporti per danni alle cose ed indicare come assicurato il proprietario delle merci ( polizza stipulata per

conto).

Per risolvere il problema relativo alla responsabilità vettoriale, si concordava con le compagnie l’inserimento

della clausola di rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del vettore contraente.

Tutto ciò sino al 1985. Con la legge 450/85 e successive modifiche si sono ridotti i limiti di responsabilità a

carico del vettore stradale che trasporta merce per conto terzi e oggi con il D.Lgs. 286/2005 la responsabilità

è fissata ad 1 euro per Kg. di merce trasportata, salvi i casi di dolo e colpa grave, e si è ribadito che il vettore

non ha necessità di assicurarsi per i casi di rapina.

Da tutto questo deriva che il vettore ha, attualmente, la sola esigenza di stipulare una polizza che copra la

sua responsabilità, che comporterà il pagamento di un premio di gran lunga inferiore a quello di un’analoga

polizza stipulata ante legge 450/85.

Si ricostituisce quindi il normale schema che vede il proprietario delle merci interessato a stipulare una

polizza trasporti di danni alle cose, e il vettore, da parte sua, a sottoscrivere una polizza di responsabilità per

i soli massimali previsti dalla legge.

Le garanzie vengono così prestate:

- Garanzia A: assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicolo di targa determinata;

- Garanzia B: assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna;

- Garanzia C: assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.

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La "garanzia A" si adatta al trasportatore di piccole dimensioni, proprietario di un esiguo numero di autocarri

e la cui attività è rivolta principalmente al trasporto di carichi completi di merce.

La "garanzia B" riflette le esigenze di autotrasportatori che, per particolari caratteristiche di incarichi e di

dimensioni ( è il caso di spedizionieri vettori e corrieri), esplicano la loro attività dalla presa in consegna delle

merci presso il mittente alla riconsegna delle stesse al destinatario finale.

La "garanzia C" utilizzabile solo se abbinata alle due garanzie che precedono, ha lo scopo di tenere indenne

il trasportatore per responsabilità conseguenti a casi di furto totale dell'automezzo, furto parziale,

smarrimento e mancata riconsegna della merce, rischi esclusi dalle garanzie A e B.

Particolare attenzione è dedicata alle condizioni relative alle garanzie furto dell’automezzo, in relazioni agli

obblighi del contraente/assicurato verso le misure da adottare per la protezione dello stesso (caratteristiche

dei dispositivi di allarme/antifurto, tipo di sorveglianza degli autisti es. portiere chiuse a chiave durante

qualunque sosta che comporti l'assenza momentanea dell'autista, ecc.).

Non viene garantito il rischio di rapina, in quanto rientra nei casi fortuiti ammessi dall'art. 1694 del Codice

Civile.

Vengono esplicitamente riportati i limiti territoriali e di tempo in cui è valida la garanzia assicurativa.

5. Procedura in caso di sinistro

Se al momento dell'arrivo della merce a destino la stessa appare danneggiata, per poter ottenere il

risarcimento dovuto, l’assicurato deve seguire determinate regole stabilite nelle condizioni di polizza e dalle

norme vigenti in materia, che se vengono disattese possono anche compromettere in tutto o in parte il

risarcimento del danno.

In linea generale, le indicazioni da seguire sono:

- adoperarsi per minimizzare (limitare) il danno;

- comunicare immediatamente all'assicuratore tutti gli elementi e le informazioni relative all'evento

dannoso e chiedere l'intervento del commissario di avaria, detto "survey", che deve rilasciare un

documento, il "survey report", dal quale si rileva la quantificazione del danno e le cause; il costo di tale

documento deve essere anticipato dall'operatore, che lo inserisce, in seguito, nella finale richiesta di

rimborso;

- elevare precise riserve sui documenti che si firmano al momento della ricezione della merce (buoni di

consegna, ricevute di carico ...), per salvaguardare il diritto dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del

responsabile del danno. Le riserve vanno elevate entro i seguenti termini:

a) nel trasporto su strada entro 7 giorni;

b) nel trasporto su ferrovia entro 7 giorni;

c) nel trasporto aereo entro 3 giorni;

d) nel trasporto su nave entro 3 giorni.

- procurarsi e fornire tutta la documentazione richiesta a tempo debito, per non pregiudicare del tutto o in

parte il risarcimento.

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Una volta che il commissario di avaria avrà redatto il rapporto di perizia, l'assicurato lo invia alla compagnia

di assicurazione per la liquidazione del danno in base al valore assicurato.

Infine in presenza di avaria comune, l’ammontare del danno sopportato dalla merce sacrificata verrà ripartito

tra tutte le merci costituenti il carico, che così si sono salvate, se il carico della nave è costituito da merci di

proprietari diversi.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I

Della vendita

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1470 Nozione

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Art. 1477 Consegna della cosa

La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.

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SEZIONE II

Della vendita di cose mobili

§ 1 Disposizioni generali

Art. 1510 Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

Art. 1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

§ 3 Della vendita con riserva della proprietà

Art. 1523 Passaggio della proprietà e dei rischi

Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti

Art. 1527 Consegna

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Art. 1528 Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.

Art. 1529 Rischi

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.

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CAPO VIII

Del trasporto

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1678 Nozione

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Art. 1679 Pubblici servizi di linea

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

Art. 1680 Limiti di applicabilità delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli

ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

SEZIONE II

Del trasporto di persone

Art. 1681 Responsabilità del vettore

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

Art. 1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

SEZIONE III

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Del trasporto di cose

Art. 1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Art. 1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine".

Art. 1685 Diritti del mittente

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Art. 1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514, o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

Art. 1687 Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

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Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Art. 1688 Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è determinato dalla somma di questi.

Art. 1689 Diritti del destinatario

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

Art. 1690 Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.

Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Art. 1691 Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.

Art. 1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.

Art. 1693 Responsabilità per perdita e avaria

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 1694 Presunzioni di fortuito

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

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Art. 1695 Calo naturale

Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

Art. 1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Art. 1697 Accertamento della perdita e dell'avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.

Art. 1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

Art. 1699 Trasporto con rispedizione della merce

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Art. 1700 Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Art. 1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le

somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

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CAPO IX

Del mandato

SEZIONE III

Della spedizione

Art. 1737 Nozione

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738 Revoca

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739 Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Art. 1740 Diritti dello spedizioniere

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

Art. 1741 Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

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"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942)

Parte prima

Della navigazione marittima e interna

Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo V - Delle assicurazioni

Art. 514 - Rischio putativo

Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del

contratto, l’assicurazione è nulla quando la notizia dell’inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento

del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale

l’assicurato diede l’ordine di assicurazione.

Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

L’assicuratore, che non sia a conoscenza dell’inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del

sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all’intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza

da parte dell’assicurato.

Art. 515 - Assicurazione della nave

L’assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e

equipaggiamento della nave.

Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 516 - Assicurazione delle merci

L’assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della

scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al

tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del

nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Art. 517 - Circolazione dell’assicurazione delle merci

In caso di cambiamento della persona dell’assicurato, l’assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato,

senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all’assicuratore; e tanto quest’ultimo quanto il nuovo assicurato

non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

Art. 518 - Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione

dell’assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese

di trasporto e quelle di assicurazione.

All’assicurazione dei profitti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione

delle merci.

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Art. 519 - Assicurazione del nolo da guadagnare

L’assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l’intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione

della nave.

L’assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.

In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

All’assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione della

nave.

Art. 520 - Assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento

All’assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano

l’assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l’assicurazione della nave, se

trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.

Art. 521 - Rischi della navigazione

Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio,

investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Art. 522 - Aggravamento del rischio

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in

modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della

conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l’avrebbe dato alle medesime condizioni.

Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o l’aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per

dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all’assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale

l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull’avvenimento del sinistro o sulla misura dell’indennità in

conseguenza di questo dovuta dall’assicuratore.

Art. 523 - Cambiamento di via, di viaggio o di nave

L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. È considerato

cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

ovvero di persone in pericolo.

Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente dal fatto dell’assicurato, l’assicuratore risponde solo se il

sinistro si verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito

sull’avvenimento del sinistro medesimo.

Nell’assicurazione delle merci l’assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata

nella polizza. Se la polizza non contiene l’indicazione della nave, l’assicurato deve, appena ne viene a conoscenza,

comunicare all’assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizione su

navi di linea. Ove l’assicurato non adempia a tale obbligo l’assicuratore è liberato.

Art. 524 - Colpa e dolo dell’equipaggio

L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri

componenti dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l’assicurato. Tuttavia, se l’assicurato è anche comandante

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della nave, l’assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

Nell’assicurazione delle merci, l’assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti

dell’equipaggio.

Art. 525 - Vizio occulto della nave

L’assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il

vizio poteva essere scoperto dall’assicurato con la normale diligenza.

Art. 526 - Contribuzione in avaria comune

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comune.

Art. 527 - Ricorso di terzi danneggiati da urto

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto

della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o

fissi.

Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso

dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.

Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell’armatore,

è inferiore al minimo previsto nell’articolo 276, l’assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo,

anche se l’ammontare complessivo del minimo stesso e dell’indennità, spettante all’assicurato per danni materiali sofferti

dalla nave, supera il valore assicurabile di quest’ultima.

Art. 528 - Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

L’assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

Art. 529 - Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

L’assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo,

conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

Art. 530 - Durata dell’assicurazione della nave a tempo

L’assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto

alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo

dove l’assicurazione è stata conclusa.

L’assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è

ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l’assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un

supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Art. 531 - Durata dell’assicurazione della nave a viaggio

L’assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l’imbarco delle merci o, in

mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata

a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall’arrivo.

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Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la

precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.

L’assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle

ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 532 - Durata dell’assicurazione delle merci

L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne

deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.

Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall’arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da

quarantena o da forza maggiore, l’assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.

In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa

nell’assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di

quindici giorni.

L’assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo,

dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 533 - Avviso del sinistro

Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 1913 del codice civile, nell’assicurazione delle merci l’assicurato ha

l’obbligo di avviso anche quando la nave è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto

danno per l’avvenuto sinistro.

Art. 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno

Il comandante della nave, l’assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o

diminuire il danno.

In deroga all’articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o

diminuire il danno siano a carico dell’assicuratore solo per quella parte che, unita all’ammontare del danno da risarcire,

non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese

medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio

Nel calcolo dell’indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all’assicurato per

differenza tra il nuovo e il vecchio.

Art. 536 - Danni di avaria comune

L’assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di

avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all’assicurato

nei diritti a quest’ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Art. 537 - Indennità per contributi di avaria comune

Nel calcolo dell’indennità dovuta dall’assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell’assicurato, si assume

come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l’assicurazione è stata stipulata. A tale

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valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.

L’ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell’assicurato dal regolamento

d’avaria, purché dell’inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all’assicuratore, prima dell’adunanza di

discussione di cui all’articolo 614 o della stipula del chirografo d’avaria, in modo che l’assicuratore medesimo possa

intervenire nel procedimento stesso.

Art. 538 - Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto

Nel calcolo dell’indennità dovuta dall’assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore, si assume

come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell’articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo

da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.

Art. 539 - Sinistri successivi

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell’assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare

nell’indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all’assicurato, o che gli sono dovute per

sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

Art. 540 - Abbandono della nave

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore la nave ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando

mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio,

recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre

quarti del suo valore assicurabile.

Art. 541 - Abbandono delle merci

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere l’indennità per perdita totale, nei seguenti casi;

a) quando le merci sono totalmente perdute;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando nei casi previsti nella lettera a) dell’articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità

della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse

siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre

quarti del valore assicurabile.

Art. 542 - Abbandono del nolo

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennità per

perdita totale nei seguenti casi:

a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;

b) quando la nave si presume perita.

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Art. 543 - Forma e termini della dichiarazione di abbandono

L’abbandono deve essere dichiarato per iscritto all’assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto

fuori d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l’assicurato

provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave

è stata cancellata dal registro di iscrizione. Se l’abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella

forma prescritta nell’articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato

perduto l’atto di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola.

La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all’assicuratore, in ogni altro caso

deve essere portata a conoscenza dell’assicuratore medesimo con lettera raccomandata.

Trascorsi i termini di cui al primo comma, l’assicurato può esercitare soltanto l’azione di avaria.

Art. 544 - Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

Nel dichiarare l’abbandono, l’assicurato deve comunicare all’assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od

ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

In mancanza, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni

gli vengono fornite dall’assicurato.

In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l’assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto

d’assicurazione.

Art. 545 - Oggetto dell’abbandono

L’abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.

Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l’assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all’abbandono, ed i

diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all’assicurato verso terzi.

Se l’assicurazione non copre l’intero valore assicurabile della cosa, l’abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa,

proporzionale alla somma assicurata.

Art. 546 - Effetti dell’abbandono

Se la validità dell’abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è

stata portata a conoscenza dell’assicuratore, ovvero se la validità dell’abbandono è stata giudizialmente riconosciuta,

l’assicurato ha diritto a percepire l’indennità per perdita totale.

La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell’articolo precedente si trasferiscono all’assicuratore dal giorno

in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione di abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel

quale la validità dell’abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l’assicuratore dichiari

all’assicurato di non volerne profittare.

La dichiarazione dell’assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell’assicurato nelle forme richieste

dall’articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

Art. 547 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.

Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento

dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di

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averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro

d’iscrizione.

L’esercizio dell’azione per ottenere l’indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione

dell’azione per il conseguimento dell’indennità d’avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.

Parte II

Della navigazione aerea

Libro secondo

Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo quarto

Delle assicurazioni

Capo II

Delle assicurazioni di cose

Art. 1001 - Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del nolo

L’assicurazione dell’aeromobile copre l’aeromobile e le sue pertinenze e parti separabili.

L’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento

a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle

spese di assicurazione.

L’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova contraria, contratta per l’intero ammontare del

corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione dell’aeromobile.

Art. 1002 - Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

L’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta di questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del

rischio dell’incendio.

Art. 1003 - Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

L’assicuratore dell’aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.

L’assicuratore non risponde altresì dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell’olio, alle eliche,

nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza

l’intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell’aeromobile.

Tuttavia l’assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.

Art. 1004 - Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

L’assicurazione dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle

di approdo nel luogo di destinazione.

L’assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla

polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura

navigazione.

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L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1005 - Durata dell’assicurazione delle merci

L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento

della riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro

arrivo in detti magazzini.

Se l’aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non può continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a

destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, l’assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.

L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1006 - Abbandono dell’aeromobile

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore l’aeromobile ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando l’aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure

quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta

altrove, nè l’aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;

b) quando l’aeromobile si presume perito;

c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall’aeromobile raggiunge i quattro

quinti del suo valore assicurabile.

Art. 1007 - Abbandono delle merci

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando le merci sono andate totalmente perdute;

b) quando l’aeromobile si presume perito;

c) quando, nei casi previsti dalla lettera a) dell’articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della

innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse

siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre

quarti del valore assicurabile.

Art. 1008 - Abbandono del nolo

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti

casi:

a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;

b) quando l’aeromobile si presume perito.

Art. 1009 - Forma dell’abbandono dell’aeromobile

La dichiarazione di abbandono dell’aeromobile e quella con la quale l’assicuratore dichiara di non voler acquistare la

proprietà dell’aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell’articolo 864 e rese pubbliche ai sensi

degli articoli 865 e seguenti.

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Capo III

Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

Sezione I

Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie

Art. 1010 - Nota comprovante l’assicurazione

Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini

previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi dell’assicurazione.

In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel

contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l’estensione territoriale dell’assicurazione.

Art. 1011 - Danni coperti

L’assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura

fissati negli articoli 965 e 971.

Art. 1012 - Danni esclusi

L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che

questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio,

di condotta o di navigazione.

(Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di

moti civili).

Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi

ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 1013 - Mutamento della persona dell’esercente

In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha contratto l’assicurazione, questa continua nei confronti del

nuovo esercente.

Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso

l’assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al

nuovo esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono

immediatamente farne comunicazione al ministro per l’aeronautica.

Nel caso di mancato avviso all’assicuratore, l’assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest’ultimo è

tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia

provato che l’assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra

stabilite.

Art. 1014 - Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio

L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di

approdo nel luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato

nel contratto.

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Art. 1015 - Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.

L’assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione nè di nullità del contratto avente effetto retroattivo.

In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l’assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al

momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l’aeronautica, ma comunque non oltre quindici

giorni da quello nel quale l’assicuratore ha notificato al ministero l’avvenuto scioglimento.

L’assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo

comma dell’articolo 1012.

Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l’assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili

all’esercente, nonché quelle che l’esercente medesimo può opporre al danneggiato.

Art. 1016 - Azione di rivalsa dell’assicuratore

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro

l’esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.

Sezione II

Assicurazione della responsabilità per danni da urto

Art. 1017 - Rischio

L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro

aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato

da spostamento d’aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause

previste nel secondo comma dell’articolo 1012.

Sono altresì a carico dell’assicuratore le spese incontrate dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore

stesso, alle pretese del terzo.

Art. 1018 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’assicuratore non risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla

superficie.

Art. 1019 - Durata del rischio

Il rischio comincia dall’inizio delle manovre per l’involo e finisce al termine di quelle di approdo.

Capo VI

Disposizioni comuni

Art. 1020 - Prescrizione

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell’articolo 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il

diritto al risarcimento del danneggiato contro l’esercente.

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Art. 1021 - Rinvio

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le

disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.