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CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (Ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.) UNITA’ DIDATTICA 1 Gestione dell’informazione e formazione Docente: Ing. Stefano Bergagnin Aggiornamento del: Gennaio 2017

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CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (Ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.)

UNITA’ DIDATTICA 1 Gestione dell’informazione e formazione

Docente: Ing. Stefano Bergagnin Aggiornamento del: Gennaio 2017

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Principali Definizioni

Formazione: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (art. 2 c.1 lett.aa)

Informazione: “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;” (art. 2 c.1 lett.bb)

Addestramento: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art. 2 c.1 lett.cc)

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Formazione lavoratori, preposti e dirigenti

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TITOLO I – Capo III

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, […]

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

continua …

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

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Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n.8 del 11/01/12)

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Premessa

[…] L’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi

dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. […]

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

[…]

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Premessa

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'art.37, c.12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali […] e agli organismi paritetici […], ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il DDL procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro […], delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro 15 gg dal suo invio, il DDL procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. […]

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

1. Requisiti dei docenti

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente […] dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, […] come previsto all'art.6, c.8, lett. m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro.

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D.Intermin. 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

PREREQUISITO: diploma scuola secondaria 2° grado (no DDL-RSPP) AREE TEMATICHE PREVISTE

Area normativa/giuridica/organizzativa Area rischi tecnici/igienicosanitari Area relazioni/comunicazione

REQUISITI Requisito minimo: almeno uno tra i 6 criteri indicati per ogni area ENTRATA IN VIGORE: 18 marzo 2014

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I 6 REQUISITI NECESSARI PER CIASCUNA AREA 1) 90 ore negli ultimi 3 anni 2) Laurea specifica + a) corso formazione-formatori di 24 ore o corso triennale o Master in Scienze Comunic. b) 32 ore docente sicurezza negli ultimi 3 anni c) 40 ore docente negli ultimi 3 anni d) 48 ore in affiancamento negli ultimi 3 anni 3) 64 ore corsi RSPP o simili + a) 12 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 4) 40 ore corsi RSPP o simili + a) 18 mesi attività lavorativa sicurezza + b) uno dei punti 2) a, b, c, d 5) 3 anni di attività lavorativa sicurezza + uno dei punti 2) a, b, c, d 6)* 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP + uno dei punti 2) a, b, c, d * in tal caso la qualificazione è come formatore solo nello stesso settore ATECO per cui è

dimostrata l’esperienza RSPP/ASPP

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D.Intermin. 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

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MANTENIMENTO DEI REQUISITI

AGGIORNAMENTO TRIENNALE (a partire dal 18 marzo 2014)

• Frequenza per un totale di 24 ore per ogni area tematica di cui si è

conseguita qualifica, in corsi RSPP o similari

oppure • Effettuazione di 24 ore di docenza per ogni area tematica di cui si

è conseguita la qualifica

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D.Intermin. 06/03/2013 – Criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza

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2. Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il DDL b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) nominativi dei docenti; d) numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 ; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché […] specifica tipologia contrattuale attraverso cui vien resa la prestazione […]

continua …

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4. Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo […] si articola in 2 moduli distinti i cui contenuti […] alle lett. a) e b) c.1 e al c.3 dell'art. 37 del D.Lgs.n.81/08. Inoltre […] i contenuti e l'articolazione della formazione […] riferimento anche per […] lavoratori, […] art. 21 […] D.Lgs. n. 81/08 (imprese familiari, ndr).

Formazione Generale Formazione Specifica

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Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08,

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi vigilanza, controllo e assistenza.

Contenuti

Durata minima

4 ore per tutti i settori

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Formazione Specifica

Con riferimento alla lett. b) del c.1 e al c.3 dell'art.37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e […] alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

continua … 15

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Modulo A per

ASPP/RSPP

Ing. Stefano Bergagnin

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Contenuti Rischi infortuni, Incidenti e infortuni mancati, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Altri Rischi.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e […] subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro 16

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Allegato 2

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Allegato 2

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Allegato 2

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Il numero di ore di formazione per ciascun settore comprende la “formazione Generale" e "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'art.2, comma 1, lett. cc), del D.Lgs. n. 81/08

RIASSUMENDO RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione generale

4 ore 4 ore 4 ore

Formazione specifica

4 ore 8 ore 12 ore

Totale 8 ore 12 ore 16 ore

Formazione Lavoratori

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

5. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La formazione del preposto, così come definito dall'art.2, c.1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, […] e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione generale

4 ore 4 ore 4 ore

Formazione specifica

4 ore 8 ore 12 ore

Formazione particolare

preposti 8 ore 8 ore 8 ore

Totale 16 ore 20 ore 24 ore

Durata minima

durata minima del modulo preposti è di 8 ore

Formazione Preposti

RIASSUMENDO

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Formazione Preposti

Contenuti I contenuti della formazione, oltre a quelli già […] elencati all'art.37, c.7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare

neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il

preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei

lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza […], e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali a loro disposizione

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6. Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'art.2, c.1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento […] all'art.37, c.7, del D.Lgs. n.81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'art.18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli

Modulo 1. Giuridico – Normativo

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

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Formazione Dirigenti

Durata Durata minima della formazione per dirigenti è 16 ore.

DIRIGENTI

Modulo 1

16 ore Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Totale 16 ore

[…] la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del RLS. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore […] verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria […] con colloquio o test, in alternativa tra loro.

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7. Attestati

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base alla:

frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);

frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Indicazione del soggetto organizzatore del corso; Normativa di riferimento; Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso.

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8. Crediti formativi

Il modulo di formazione generale, […] di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento […] art.37, c.4, si riconoscono crediti formativi nei […] casi:

Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione

Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

Formazione precedente all'assunzione

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Costituzione nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova somministrazione

qualora […] nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo […], costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che Specifica di settore; qualora […] nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo […], costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica […] ripetuta. qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili a settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

8. Crediti formativi

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Modifica della mansione all’interno azienda

Crediti formativi

Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi

Riconoscimento della “Formazione Generale” e obbligo di integrazione della “Formazione Specifica” con un modulo attinente ai rischi del nuovo settore

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8. Crediti formativi

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8. Crediti formativi

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione […].

PREPOSTI

La formazione costituisce credito formativo permanente.

DIRIGENTI

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Modifiche “Decreto del Fare” L. 98/2013

8. Crediti formativi

d) all'art.37 del T.U. (formazione dei lavoratori e dei RLS n.d.r.), dopo il comma 14 e' inserito il seguente: “14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente […] Stato-regioni e province TN e BZ, sentita la Commissione consultiva permanente […].

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9. Aggiornamento

E’ previsto aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione generale

4 ore 4 ore 4 ore

Formazione specifica

4 ore 8 ore 12 ore

Totale 8 ore 12 ore 16 ore

Aggiornamento quinquennale

6 ore 6 ore 6 ore

Durata

Lavoratori

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IMPORTANTE: la scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i lavoratori formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i lavoratori formati dopo l’11/01/2012.

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9. Aggiornamento

Si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza

Durata

Preposti

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione generale 4 ore 4 ore 4 ore

Formazione specifica 4 ore 8 ore 12 ore

Formazione particolare preposti

8 ore 8 ore 8 ore

Totale 16 ore 20 ore 24 ore

Aggiornamento quinquennale

6 ore 6 ore 6 ore

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IMPORTANTE: la scadenza dell’aggiornamento è l’11/01/2017, per i preposti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i preposti formati dopo l’11/01/2012.

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9. Aggiornamento

Si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza

Dirigenti

DIRIGENTI

Modulo 1

16 ore Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Totale 16 ore

Aggiornamento Quinquennale

6 ore

Durata

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IMPORTANTE: la scadenza dell’aggiornamento è l’11/07/2017, per i dirigenti formati prima dell’ 11/01/2012, i 5 anni successivi alla data di erogazione della formazione per i dirigenti formati dopo l’11/01/2012.

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10. Disposizioni transitorie

!! NUOVE ASSUNZIONI !!

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non […] possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 gg dall’assunzione

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11. Riconoscimento della formazione pregressa

La formazione erogata a cura dei DDL prima della pubblicazione dell’ accordo [11/01/12] viene riconosciuta come di seguito :

Lavoratori e Preposti Dirigenti

Nel rispetto di […] punto 8 […] e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento […] punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione […] di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i DDL comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del […] accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del […] accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/08/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26/01/2006, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14/02/2006 . 36

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Formazione Datori di Lavoro

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TITOLO I – Capo III

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il DDL può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, […] dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1-bis. […] 2. Il DDL che intende svolgere i compiti di cui al c.1, deve

frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza […] rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. […]

Art. 34 – Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

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Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n.8 del 11/01/12)

DIR-DDL/RSPP 39

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

5. Articolazione del percorso formativo

I percorsi sono articolati in moduli associati a 3 differenti livelli di rischio:

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione DLSPP

16 ore 32 ore 48 ore

Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base al settore Ateco di appartenenza, associato ad uno dei 3 livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (ATECO 2002-2007).

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Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

7. Aggiornamento

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) [11/01/2017 ndr], ha durata modulata in relazione ai 3 livelli di rischio […] come segue:

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Formazione DLSPP

16 Ore 32 ore 48 ore

Totale 16 ore 32 ore 48 ore

Aggiornamento formazione DLSPP

6 ore 10 ore 14 ore

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Abilitazione specifica lavoratori per l’impiego di attrezzature pericolose

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TITOLO III

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

continua …

Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento

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Accordo ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.281/97 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TN e BZ concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Suppl. Ord. N.47 della G.U. n.60 del 12/03/12)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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Premessa

[…] La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 (e quindi ai sensi degli accordi del 21/12/2011 ndr)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili b) Gru a torre c) Gru mobile d) Gru per autocarro e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

1. carrelli semoventi a braccio telescopico 2. carrelli industriali semoventi (operatore a bordo su

sedile) f) Trattori agricoli e forestali

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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g) Macchine movimento terra 1. escavatori idraulici 2. escavatori a fune 3. pale caricatrici frontali 4. terne 5. autoribaltabile a cingoli

h) Pompa per calcestruzzo

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

A) Attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

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1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

1.1 Sono soggetti formatori: a) Regioni e province autonome TN e BZ anche mediante le loro ASL e centri di

formazione professionale b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali c) INAIL d) Associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori anche mediante loro società

partecipate e) Ordini e collegi professionali di cui al titolo IV f) Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature di cui

all’accordo accreditate da Regione o TN o BZ g) Soggetti formatori con esperienza triennale dall’entrata in vigore nella

formazione relativa al tali attrezzature accreditati REGIONE/TN/BZ h) Soggetti formatori con esperienza 6 anni dall’entrata in vigore nella formazione

relativa alla sicurezza accreditati REGIONE/TN/BZ i) Enti bilaterali e organismi paritetici j) Scuole edili nell’ambito degli organismi paritetici

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

B) Soggetti formatori

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1.2 I soggetti formatori di cui alla sezione B 1.1 devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I

ALLEGATO I – Requisiti (area e disponibilità attrezzature)

a) Area opportunamente delimitata priva di impianti e strutture per le prove pratiche

b) Carichi, ostacoli e apprestamenti necessari c) Attrezzature e accessori conformi alla tipologia per la quale

viene rilasciata l’abilitazione (con possibilità di intervento dell’istruttore)

d) DPI necessari 49

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

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2. Individuazione e requisiti dei docenti

Le docenze […] effettuate […] da personale con esperienza documentata, almeno triennale: • sia nel settore della formazione sia nel settore della

prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro • con esperienza professionale pratica, documentata, […]

nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi

Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1 lettera f) in possesso dei requisiti sopra richiamati

50

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

3.1.1 […] si conviene sui seguenti requisiti: a) individuazione responsabile del progetto

formativo, […] anche il docente; b) tenuta registro di presenza dei partecipanti; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo

24 unità ; d) per le attività pratiche almeno 1 docente ogni 6

allievi; e) attività pratiche in area idonea come da allegato I; f) assenze ammesse: massimo 10% del monte ore

complessivo

3.1 ORGANIZZAZIONE

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

3.1.2 Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.

Il percorso formativo è strutturato in: • moduli teorici e pratici • verifiche intermedie • verifiche finali

con contenuti e durata individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

3.2 Articolazione del percorso formativo

52

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

Sono identiche a quelle degli altri accordi formazione : a) Lezioni frontali, lavori di gruppo, ecc. b) Dimostrazioni e prove pratiche c) Eventuale e-learning (ma solo per la parte teorica

generale)

3.3 Metodologia didattica

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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4. Programma dei corsi

DURATE e CONTENUTI IN FUNZIONE DELLE ATTREZZATURE • piattaforme di lavoro elevabili (PLE): parte teorica

normativa+tecnica 4 ore, parte pratica 4-6 ore • gru per autocarro: parte teorica 4 ore, parte pratica 8 ore • gru a torre: parte teorica 8 ore, parte pratica 4-6 ore • carrelli elevatori: parte teorica 8 ore, parte pratica 4 ore

(per ogni tipologia) + 4 ore (per abilitazione a + tipologie) • gru mobili: parte teorica 7 ore, parte pratica 7 ore • gru mobili su ruote con falcone telescopico o

brandeggiabile: modulo aggiuntivo +4 ore (teoriche) +4 ore (pratica)

• trattori agricoli e forestali: parte teorica 3 ore, pratica 5 ore

4.1 Requisiti minimi – VEDI ALLEGATO III

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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4. Programma dei corsi

DURATE e CONTENUTI IN FUNZIONE DELLE ATTREZZATURE (CONTINUA)

• escavatori idraulici: parte teorica 4 ore, parte pratica 6 ore • escavatori a fune: parte teorica 4 ore, parte pratica 6 ore • caricatori frontali: parte teorica 4 ore, parte pratica 6 ore • terne: parte teorica 4 ore, parte pratica 6 ore • autoribaltabili a cingoli: parte teorica 4 ore, pratica 6 ore • escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (abilitazione

complessiva): parte pratica 12 ore • pompe per calcestruzzo: parte teorica 7 ore, pratica 7 ore

4.1 Requisiti minimi – VEDI ALLEGATO III

55

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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5. Attestazione

Al termine dei moduli deve essere effettuata : • la prova di accertamento dell’apprendimento tramite verifiche

intermedie e finali • la redazione del relativo verbale da trasmettere alla regione per la

costituzione del registro informatizzato delle abilitazioni • l’emissione degli attestati che vengono rilasciati • l’archiviazione di tutta la documentazione per ogni corso

CONTENUTO DEGLI ATTESTATI • soggetto formatore • dati anagrafici del partecipante • specifica della tipologia di corso e monte ore frequentato • periodo di svolgimento del corso • firma soggetto formatore o docente se incaricato per firma 56

Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento

• l’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento

• corso di aggiornamento minimo di 4 ore di cui 3 ore di pratica

7. Registro sul libretto formativo del cittadino

Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino (non ancora operativo ndr)

8. Documentazione

“Fascicolo del corso”, contenente tutti dati (registro, firme, docenti, orari, test valutazione) da conservare per 10 anni

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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La circolare del Ministero del Lavoro n.12 del 11/03/2013 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla formazione prevista dall’accordo S-R del 22/02/2012. - in caso di utilizzo occasionale è necessario la specifica abilitazione

per l’uso delle attrezzature di cui all’Accordo (tra cui carrelli elevatori e PLE); tale abilitazione non è necessaria per operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura, per la manutenzione e le operazioni che non configurino specifica attività lavorativa connessa all’attrezzatura

- aggiornamento formazione (effettuazione corso di cui punto 6

Accordo 22/2/2012): è riconosciuta la possibilità che le 3 ore di

formazione modulo pratico possano essere effettuate in aula con

massimo partecipanti non superiore a 24 unità

Circolare del Ministero del Lavoro n.12/2013

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9. Riconoscimento formazione pregressa

9.1 Sono riconosciuti validi alla data di entrata in vigore del decreto (12/03/2013, cioè 1 anno dopo la pubblicazione) i corsi già effettuati con i seguenti requisiti: a) durata complessiva non inferiore a quella minima (vedi

allegati), composti di modulo teorico, modulo pratico, verifica finale di apprendimento

b) corsi composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, di durata inferiore a quella minima, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/2015)

c) corsi di qualsiasi durata, non completati da verifica finale, a condizione che vengano integrati con il corso di aggiornamento e verifica finale entro 24 mesi dall’entrata in vigore (12/03/15)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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9. Riconoscimento formazione pregressa - ATTESTATI

9.2 Gli attestati di abilitazione hanno validità di 5 anni a partire da: a) dalla data di attestazione di superamento della verifica finale

di apprendimento per i corsi di cui al punto 9.1 a) b) dalla data di aggiornamento per i corsi di cui al punto 9.1 b) c) dalla data di attestazione di superamento della verifica finale

di apprendimento per i corsi di cui al punto 9.1 c) 9. Riconoscimento formazione pregressa – Settore agricolo

9.4 I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore (12/03/2013) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione (12/03/2017)

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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Circolare Min.Lav. e P.S. n.12 dell’11 marzo 2013 “nel caso di lavoratore subordinato, l’esperienza nell’uso delle attrezzature può essere documentata da un’autocertificazione che attesti in maniera dettagliata i periodi di tempo e i nominativi della o delle imprese agricole presso le quali tale esperienza è stata maturata (anche in questo caso l’esperienza non può essere antecedente i dieci anni). In ogni caso il datore di lavoro è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico-professionali dichiarate dal lavoratore”

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9. Riconoscimento formazione pregressa – Settore agricolo

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9. Riconoscimento formazione pregressa - documentazione

9.3 (continua) La documentazione del corso deve essere conservata per almeno 10 anni.

Il partecipante deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione

9. Riconoscimento formazione pregressa – corsi precedenti

9.3 Per il riconoscimento del corso antecedente l’entrata in vigore questo deve essere documentato tramite registro recante: • Elenco e firme partecipanti • Nominativi e firme docenti • Contenuti • Ora di inizio e fine • Esiti valutazione teorica ed esercitazione pratica

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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

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FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE

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Come previsto dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni ministeriali, i requisiti, l’addestramento e il livello di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio continuano ad essere quelli definiti dal D.M. 10/03/98. Il grado di addestramento viene differenziato a seconda dell’entità del rischio incendio presente all’interno dell’azienda che lo stesso D.M. 10/03/98 ha determinato secondo 3 diversi livelli di rischio in base alla tipologia delle attività svolte:

rischio “basso”

rischio “medio”

rischio “elevato”

corso di 4 ore (2 T + 2 P)

corso di 8 ore (5 T + 3 P)

corso di 16 ore (12 T + 4 P)

La formazione del Servizio Prevenzione Incendi ed Evacuazione

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Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, il Dipartimento Ministeriale dei VVF, con nota del 23 febbraio 2011 ha stabilito programma, contenuto e durata degli aggiornamenti, come da schema sotto riportato

rischio “basso”

rischio “medio”

rischio “elevato”

corso di 2 ore solo PRATICA

corso di 5 ore (2 T + 3 P)

corso di 8 ore (5 T + 3 P)

Secondo le indicazioni dei principali Comandi Regionali dei Vigili del Fuoco (compreso quello dell’Emilia Romagna) è necessario ripetere il corso di formazione e l’addestramento almeno ogni 3 anni.

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La formazione del Servizio Prevenzione Incendi ed Evacuazione

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Dinamica dell’incendio

ignizione propagazioneincendio

generalizzatoestinzione

(flash-over)

TEMPERATURATEMPERATURA

TEMPOTEMPO

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La prevenzione incendi

PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE PROPRIAMENTE

DETTA PROTEZIONE

MISURE PRECAUZIONALI

D’ESERCIZIO

PROTEZIONE ATTIVA

PROTEZIONE PASSIVA

Ing. Stefano Bergagnin 67

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OBBLIGHI del DDL e formazione

La vicenda riguarda la morte di 3 ospiti di un hotel di Roma a seguito di un incendio avvenuto in orario notturno. Sono stati ritenuti responsabili l’Amministratore (DDL) e il Dirigente (Direttore dell’albergo) ma non il RSPP. La motivazione si basa sul fatto che non è sufficiente la predisposizione del piano antincendio (che nella fattispecie era sufficientemente dettagliato) ma bensì necessario garantire la presenza costante di componenti delle squadre di emergenza durante i turni di lavoro. Nel caso specifico la carenza era evidente proprio in merito a tale aspetto prettamente organizzativo.

Sentenza della Cassazione n.22334 del 06/06/11

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La formazione del Servizio Primo Soccorso

Come previsto dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n.388. Il D.M. prescrive all’art. 3, comma 5, che la formazione dei lavoratori designati debba essere obbligatoriamente ripetuta con cadenza triennale. In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento, gli attestati di formazione precedentemente acquisiti cessano di validità ed il lavoratore non potrà più ricoprire il ruolo di addetto al pronto soccorso aziendale sino all’effettuazione di un nuovo corso “base” completo della durata di 12 o 16 ore a seconda del settore di appartenenza dell’azienda

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Gruppo A

Aziende a rischio rilevante, aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

16 ore

Gruppo B

Aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

12 ore Gruppo

C Aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

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La formazione del Servizio Primo Soccorso

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Gruppo A

6 ore

Gruppo B

4 ore Gruppo

C

Per quanto riguarda l’aggiornamento triennale della formazione lo stesso decreto prevede le seguenti durate:

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La formazione del Servizio Primo Soccorso

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FINE

DIR-DDL/RSPP