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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 1 Stefano Massera Supporti per la formazione CORSO DI FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO secondo il D.Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 Nel CD-Rom allegato: 215 diapositive in PowerPoint personalizzabili Note e istruzioni per il docente Test di apprendimento ed attestati di partecipazione II edizione

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 1

Stefano Massera

Supporti per la formazione

CORSO DI FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

secondo il D.Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/2009

Nel CD-Rom allegato:215 diapositive in PowerPoint personalizzabili

Note e istruzioni per il docenteTest di apprendimento ed attestati di partecipazione

II edizione

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INDICE GENERALE

CAPITOLO 1INTRODUZIONE ...................................................................................................... 5

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008 ......................................................................... 51.2 Descrizione dell’opera...................................................................................... 81.3 Modalità di conduzione delle lezioni ............................................................. 91.4 Definizioni......................................................................................................... 101.5 Acronimi ........................................................................................................... 14

CAPITOLO 2ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE ..................................... 17

CAPITOLO 3QUESTIONARI DI VALUTAZIONE ............................................... 235

3.1 La salute e sicurezza sul lavoro ................................................................. 2353.2 Obblighi e responsabilità............................................................................. 2363.3 Valutare i rischi ............................................................................................. 2363.4 La sorveglianza sanitaria .............................................................................. 2373.5 Assicurazione e indennizzo ........................................................................ 2383.6 Macchine e attrezzature.............................................................................. 2383.7 Impianti elettrici, certificazioni e rischi .................................................... 2393.8 Rischio incendi............................................................................................... 2403.9 Agenti fisici ..................................................................................................... 2403.10 Agenti chimici ................................................................................................ 2413.11 Altri rischi professionali .............................................................................. 2423.12 Cantieri e coordinamento .......................................................................... 2423.13 DPI e segnaletica........................................................................................... 2433.14 Soluzioni.......................................................................................................... 244

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CAPITOLO 4ATTESTATI................................................................................................................ 245

CAPITOLO 5USO E PERSONALIZZAZIONE DELLE DIAPOSITIVE ....................................................................................... 247

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive............................................... 247

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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

Sono passati ormai oltre due anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 81/08, salutato damolti come un passo fondamentale nel difficile cammino che porta alla riduzione delfenomeno infortunistico e delle malattie professionali. A partire da tale pubblicazionesi sono succedute numerose integrazioni e modifiche normative prime tra le quali ilD.Lgs. 106/2009 che ha integrato e modificato numerosi aspetti del testo originario.Il complesso panorama normativo che riguarda la salute e sicurezza è tuttora interes-sato da aggiornamenti continui: per citare i più recenti occorre ricordare almeno ilrecepimento della nuova direttiva macchine (2006/42/CE con D.Lgs. 17/2010), la pro-roga dei termini della valutazione del rischio stress oltre che l'entrata in vigore degliadempimenti legati alla valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali.

Il decreto e le sue integrazioni hanno comunque confermato l’importanza attribuitaalla formazione tra le attività che contribuiscono alla corretta gestione aziendale dalpunto di vista della salute e sicurezza sul lavoro. Questa evidenza emerge facilmenteda una lettura comparata tra il testo del cosiddetto “testo unico” (TU) e il precedenteD.Lgs. 626/1994.

Le indicazioni e le prescrizioni relative alle attività di formazione sono meglio artico-late rispetto alle precedenti e, soprattutto, contengono la novità dell’introduzionedell’addestramento tra le attività previste.

E’ opinione profonda di chi scrive che la sicurezza reale, cioè la concreta riduzionedel fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, passi necessariamente at-traverso un mutamento culturale di tutti gli attori coinvolti nella gestione aziendale.E mutare il contesto culturale significa formare nella accezione più completa.

Le attività di informazione e formazione sono state spesso interpretate, purtroppo alpari di altre prescrizioni di legge, come meri adempimenti formali che non hanno con-tribuito, se non in minima parte, alla creazione di un valore aggiunto in termini di si-curezza. Nella maggior parte dei casi gli interventi successivi al D.Lgs. 626/94 hannoinformato, raramente hanno formato, quasi mai hanno addestrato. La speranza è chele innovazioni in termini gestionali introdotte dal TU contribuiscano ad aumentare laconsapevolezza circa l’importanza di questo tipo di attività.

Come emerge dalla lettura degli articoli 36 e 37 è necessario formare e informare i lavo-ratori sui concetti generali relativi alla prevenzione e sui rischi specifici cui sono esposti.

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SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei

luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e

del medico competente.2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e

le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede

dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, letterea), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-lare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-

dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-

venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definitimediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, en-tro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficienteed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede èdefinita mediante l’accordo di cui al comma 2.4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

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c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanzee preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetutain relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], un’adeguata e specifica for-mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-curezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-tici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-tori di lavoro o dei lavoratori.8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-mente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione eun aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministrodell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare inmateria di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitala propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche dicontrollo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione dellemisure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normatividell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durataminima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguentimisure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazionecollettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui duratanon può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione congli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore dilavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

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consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verificadella comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presentedecreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibilein quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è conside-rato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanzatengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

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Quelle della formazione, informazione e addestramento sono quindi attività diretta-mente correlate agli esiti della valutazione dei rischi. Si tratta quindi di attività dina-miche che possono evolvere nel tempo e svilupparsi con diverse forme tra le qualipossono figurare:

● le lezioni frontali in aula;

● le informazioni in assemblee;

● la distribuzione di opuscoli;

● il recapito di lettere, circolari ed e-mail;

● le esercitazioni pratiche nei reparti.

Da tutto questo emerge l’esigenza di effettuare una raccolta sistematica delle infor-mazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un materiale chepossa essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato almutare delle condizioni e delle normative di riferimento.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione generale sull’igienee la sicurezza sul lavoro. Questo testo è la seconda edizione del corso che ha aperto unacollana che comprenderà l’esame dei principali aspetti di SSL; i vari testi vedranno il coinvol-gimento di professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di approfondimento. Lacollana è concepita in una forma snella, efficace e, soprattutto, personalizzabile dal singoloutente che potrà adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda in esame.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD.

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione generale per unadurata complessiva di circa 8 ore di lezione. Il corso è concepito in forma modularein modo che l’utente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche del corsoda organizzare. Le diapositive, realizzate con il software Microsoft Power Point®,sono strutturate in 13 sezioni riferite a: 1. Generalità su SSL

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2. Responsabilità e SSL 3. Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione 4. Sorveglianza sanitaria 5. Assicurazione e indennizzo 6. Macchine e attrezzature 7. Impianti elettrici, certificazioni e rischi 8. Rischio incendi 9. Agenti fisici 10. Agenti chimici 11. Altri rischi, altre malattie (MMC, VDT ecc.) 12. Cantieri e coordinamento 13. DPI e segnaletica.

Ogni sezione comprende:● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce l’argomento;● una serie di diapositive per lo svolgimento;● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere

i temi trattati nella sezione.

Nel testo che segue sono illustrate le diapositive con le note che aiutano il relatore nellalezione.Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a rispostamultipla su ognuno degli argomenti trattati. Il CD allegato comprende:● i file delle diapositive in formato power point ● i file dei questionari in formato .pdf● i file degli attestati in formato .rtf.● alcuni testi di norme per approfondimento.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:● computer;● proiettore;● lavagna (a fogli o gesso);● dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (l’ideale sarebbe di-

stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avrannomodo di studiare il materiale dopo la lezione);

● questionari da distribuire al termine delle lezioni.

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Nella figura di pagina 247 è riportata una diapositiva di esempio con l’illustrazione dellesingole parti che la compongono.

1.4 Definizioni

Nella lettura e spiegazione delle diapositive che seguono si considerino le definizionidell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che si riportano integralmente in tabella 1.1.Tab. 1.1 - Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.

Lettera Termine Definizione

a) Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeun’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore dilavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine diapprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti aiservizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ilsocio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta lasua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in par-tecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il sog-getto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamentodi cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifi-che disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzaremomenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte profes-sionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsidi formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezza-ture di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese leapparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cuil’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori inquestione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezionecivile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui aldecreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

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b) Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ilsoggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito illavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazionestessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e dispesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende ildirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario nonavente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto adun ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di verticedelle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambitofunzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomipoteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individua-zione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide conl’organo di vertice medesimo;

c) Azienda

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico oprivato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze pro-fessionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’inca-rico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzandol’attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito-gli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delledirettive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte deilavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cuiall’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordi-nare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cuiall’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h)Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professio-nali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’arti-colo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione deirischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitariae per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i)Rappresentantedei lavoratoriper la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quantoconcerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.

Lettera Termine Definizione

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12 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

l)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda fina-lizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per ilavoratori;

m)Sorveglianzasanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicu-rezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori dirischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

n) Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo laparticolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuirei rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione edell’integrità dell’ambiente esterno;

o) SaluteStato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistentesolo in un’assenza di malattia o d’infermità;

p)Sistema di pro-mozione dellasalute e sicurezza

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipa-zione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di interventofinalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q)Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezzadei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano lapropria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzionee di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) PericoloProprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il poten-ziale di causare danni;

s) RischioProbabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condi-zioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agenteoppure alla loro combinazione;

t)Unità produttiva

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’eroga-zione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u)Norma tecnica

Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione interna-zionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di nor-malizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) Buone prassi

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigentee con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzatea promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la ridu-zione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate eraccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-rezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione con-tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cuiall’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cuiall’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assi-curarne la più ampia diffusione;

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.

Lettera Termine Definizione

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A queste definizioni vanno inoltre aggiunte quelle di cui alla tabella 1.2.

z) Linee guida

Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa inmateria di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano;

aa) Formazione

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altrisoggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze eprocedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento insicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla ridu-zione e alla gestione dei rischi;

bb) InformazioneComplesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identifica-zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) AddestramentoComplesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’usocorretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anchedi protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd)Modello diorganizzazione e di gestione

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione diuna politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ido-neo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, delcodice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistichee sulla tutela della salute sul lavoro;

ee)Organismi paritetici

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività for-mative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzioni-stici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti inmateria; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o daicontratti collettivi di riferimento;

ff)Responsabilitàsociale delle imprese

Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delleaziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rap-porti con le parti interessate.

Tab. 1.2 - Ulteriori definizioni adottate nel testo non comprese tra quelle dell’art. 2 comma 1 del TU.

Termine Definizione

Certificazione (di un sistema)

Processo con il quale viene verificata e certificata la conformità di un certosistema (azienda) alle indicazioni contenute in una specifica o in una norma adot-tata come riferimento.

Tab. 1.1 - (segue) Definizioni dell’art. 2 comma 1 del TU.

Lettera Termine Definizione

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14 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

1.5 AcronimiPotranno inoltre essere introdotti gli acronimi della tabella 1.3.

Gruppo omogeneo

Insieme di lavoratori che, per le lavorazioni svolte, e/o per i luoghi frequentati, pos-sono essere considerati omogenei dal punto di vista dell’esposizione ai rischi.

Norme speciali

Disposizioni specifiche dettate per un certo fattore di rischio nei vari titoli delTU successivi al primo. Si differenziano dalle norme generali che sono quelledettate dal titolo I. Il principio di specialità sancito nell’art. 298 del TU stabilisceche “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e dauna o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale”.

Rischio residuo

Rischio esistente non ostante l’applicazione delle misure di prevenzione e prote-zione dettate dalla legge e dalle scelte aziendali.

Tab. 1.3

Acronimo Definizione

ACGIH American Conference of Governmemental Industrial Hygienists

ANPA Agenzia Nazionale Protezione Ambiente

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers

ASL Azienda Sanitaria Locale

ATEX Atmosfere esplosive

CDA Consiglio di Amministrazione

CEN Comitato Europeo di Normazione (norme con sigla EN)

CPI Certificato di Prevenzione Incendi

CTSRP Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome

D.Lgs Decreto Legislativo

DM Decreto Ministeriale

DPC Dispositivi di Protezione Collettivi

DPCM Decreto delle Presidenza del Consiglio del Ministri

DPI Dispositivi di Protezione Individuali

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

FR Fattore di rischio

HSI Heat Stress Index

IARC International Agency for Research on Cancer (www.iarc.fr)

IBE Indici biologici di esposizione

IREQ Isolamento richiesto (Insulation Required, stress da freddo)

ISO International Organization for Standardization

ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

ISS Istituto Superiore di Sanità

L Legge dello Stato

Lex Livello di esposizione (utilizzato per il rischio rumore)

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi

Tab. 1.2 - (segue) Ulteriori definizioni adottate nel testo non comprese tra quelle dell’art. 2 comma 1 del TU.

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 15

MOGM Micro Organismi Geneticamente Modificati

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health

NIS Network Italiano per la Silice

PEI Piano di Emergenza Interno

PIL Prodotto Interno Lordo

PMV Voto medio previsto (Predicted Mean Vote, microclima)

PPD Percentuale Prevista degli Insoddisfatti (microclima)

RI Radiazioni Ionizzanti

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

RNI Radiazioni non ionizzanti

ROA Radiazioni Ottiche Artificiali

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro

SSN Servizio Sanitario Nazionale

TU D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)

UE Unione Europea

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VDR Valutazione dei rischi

VLB Valore Limite Biologico

VVF Vigili del fuoco

WBGT Temperatura del bulbo umido e globotermometro (stress da freddo)

Tab. 1.3

Acronimo Definizione

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 17

CAPITOLO 2

ELENCO DIAPOSITIVE COMMENTATE

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 19

1 Durante la proiezione di questa slide il docente si presenta ed effettua un rapidogiro di interviste per la conoscenza dell’aula.Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza deidiscenti sugli argomenti oggetto del suo intervento, ad ogni modo il momento ini-ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiareil livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia daadottare come esempio.

DIAPOSITIVA

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20 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo pro-spetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e si-curezza sul lavoro.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:● Generalità su SSL: capire l’estensione del fenomeno infortunistico e acquisire

conoscenza del quadro normativo generale;● Responsabilità e SSL: comprendere come sono distribuite le responsabilità in

tema di SSL e quali sono i compiti e le attribuzioni delle figure chiave nell’ambitodel sistema aziendale;

● Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione: acquisire i concetti di baseche sono a fondamento del processo di valutazione dei rischi. Descrivere ca-ratteristiche e funzioni del DVR;

● Sorveglianza sanitaria: acquisire conoscenza circa l’importanza e il significatodella sorveglianza sanitaria. Capire quali sono le implicazioni in relazione al pos-sibile riconoscimento di malattie professionali;

● Assicurazione e indennizzo: conoscere i meccanismi che sono alla base del si-stema assicurativo e le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professio-nali;

● Macchine e attrezzature: conoscere i rischi relativi alle macchine e le normeche regolano il loro uso;

● Impianti elettrici, certificazioni e rischi: conoscere e capire il meccanismo della

1 1 -- Schema generale del corsoSchema generale del corso

� La salute e sicurezza sul lavoro� Obblighi e responsabilità� Obblighi e responsabilità� Valutare i rischi� La sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria� Assicurazione e indennizzo� Macchine e attrezzature� Impianti elettrici, certificazioni e rischi� Rischio incendi� Agenti fisici� Agenti chimici

Al i i hi f i li� Altri rischi professionali� Cantieri e coordinamento� DPI e segnaletica

Docente <Nome> - Corso di formazione "Salute e sicurezza sul lavoro" 2

� DPI e segnaletica

DIAPOSITIVA

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 235

CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-tipla e univoca. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematichetrattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari inquanto questa attività serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 La salute e sicurezza sul lavoro

Gli infortuni a le malattie professionali:

❐ Si differenziano per le diverse sanzioni❐ Si differenziano tra loro per le modalità di azione delle cause che li originano❐ Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa.

Il codice civile:

❐ Impone al datore di lavoro di scegliere le migliori tecnologie disponibili per perseguirela sicurezza

❐ Impone al lavoratore di usare solo le migliori tecnologie disponibili per perseguire lapropria sicurezza

❐ Impone la valutazione dei rischi e l’individuazione di misure di tutela compatibili con ilciclo produttivo.

La Costituzione della Repubblica Italiana:

❐ Tutela l’iniziativa economica compatibilmente con le condizioni economiche del paese;❐ Contiene un articolo specifico per la sicurezza sul lavoro;❐ Tutela l’iniziativa economica a patto che non contrasti con la sicurezza, la libertà e la

dignità umana.

Per il conteggio degli infortuni e la scelta di adeguate politiche prevenzionali:

❐ Si conta il numero degli infortuni in un certo periodo e si confronta il risultato conquello di altri periodi adottati come riferimento

❐ Si usano i dati derivati dalle denunce al pronto soccorso degli ospedali che sono piùaffidabili rispetto ai dati ufficiali

❐ E’ bene adottare indici di frequenza che mettono in relazione il numero di infortunialle ore lavorate.

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236 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

3.2 Obblighi e responsabilità

Quale è la definizione che approssima meglio quella di datore di lavoro:

❐ Colui che ha il possesso dell’attività❐ Colui che comanda❐ Colui che comanda e ha potere di spesa.

Quale tra questi non è un obbligo da parte dei lavoratori:

❐ Segnalare le anomalie riscontrate durante le lavorazioni❐ Valutare i rischi e individuare in prima persone delle misure di tutela❐ Utilizzare le attrezzature che gli sono affidate conformemente alle indicazioni ricevute.

Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza:

❐ Ha un parere vincolante nella valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure ditutela

❐ Riceve la valutazione dei rischi e ne prende visione segnalando, se ritiene, le eventualicriticità riscontrate

❐ Non è coinvolto in nessun modo nella valutazione dei rischi che è un dovere tipico deldatore di lavoro.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

❐ Non è coinvolto nella valutazione del rischio dato che questo è un obbligo tipico deldatore di lavoro

❐ Effettua la valutazione del rischio e ne risponde in tutto e per tutto❐ Collabora con il datore di lavoro nella valutazione del rischio.

3.3 Valutare i rischi

Quale delle seguenti definizioni illustra meglio la differenza tra pericolo e rischio:

❐ Il pericolo dipende dal modo di utilizzo di una cosa rischiosa. Per esempio: se si corretroppo con la macchina si corre un pericolo

❐ I pericoli sono attività svolte nelle attività lavorative che possono portare a infortunioa danni per le macchine e i luoghi, i rischi sono invece tipici delle macchine e delle so-stanze

❐ Il pericolo è una caratteristica intrinseca di qualcosa di causare danni, il rischio dipendeinvece dalle specifiche condizioni di uso e va determinato caso per caso.

Quali tra le seguenti non sono tutte misure di prevenzione:

❐ La formazione dei lavoratori, l’addestramento all’uso delle macchine, l’uso di attrezza-ture a norma

❐ Le gomme per il bagnato, le cinture di sicurezza e i fari antinebbia❐ L’etichettatura delle sostanze, il corretto stoccaggio dei prodotti infiammabili e la se-

parazione tra i reparti produttivi e i magazzini di prodotti infiammabili.

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 237

Le misure di prevenzione e protezione nella normativa italiana di salute e sicurez-za sul lavoro:

❐ Sono sullo stesso piano❐ Non hanno la stessa valenza in quanto la protezione è più importante nei confronti

dei lavoratori esposti al rischio❐ Non hanno la stessa valenza in quanto la prevenzione ha maggiore importanza.

Il documento di valutazione dei rischi:

❐ E’ un documento nel quale il datore di lavoro deve elencare i pericoli correlati all’atti-vità lavorativa svolta nella sua azienda

❐ E’ un documento nel quale il datore di lavoro deve valutare i rischi correlati all’attivitàlavorativa svolta nella sua azienda e individuare delle misure per eliminare o ridurre alminimo questi rischi

❐ E’ un documento con il quale il datore di lavoro valuta i pericoli correlati all’attivitàlavorativa svolta e indica cosa intende fare per la loro eliminazione.

3.4 La sorveglianza sanitaria

La nomina del medico competente:

❐ E’ necessaria per legge solo se il responsabile del servizio prevenzione e protezione larichiede

❐ E’ necessaria in una serie di casi specificati per legge e laddove si ipotizzino effetti sullasalute delle attività svolte

❐ E’ sempre necessaria per legge.

La sorveglianza sanitaria:

❐ E’ un complesso di atti medici mirati all’allontanamento del lavoratore dalle situazionidi rischio

❐ E’ un complesso di atti medici mirati alla tutela delle condizioni di salute e sicurezzadel lavoratore

❐ E’ un complesso di atti medici effettuati con il fine di valutare i rischi.

Il giudizio di idoneità:

❐ E’ un documento con il quale il medico competente attesta l’eventuale compatibilitàtra la mansione svolta dal lavoratore e le sue condizioni fisiche

❐ E’ un certificato che serve per riprendere servizio dopo un periodo di assenza per malattia❐ E’ un documento con il quale il medico competente attesta lo stato di salute del lavo-

ratore.

Le visite mediche di norma si effettuano:

❐ All’assunzione e alla cessazione del rapporto di lavoro❐ All’assunzione, periodicamente e alla cessazione del rapporto di lavoro❐ Su richiesta del lavoratore.

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238 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

3.5 Assicurazione e indennizzo

I tassi del premio assicurativo:

❐ Sono proporzionali al fatturato dell’azienda❐ Sono proporzionali alle spese sostenute dall’INPS (Istituto Nazionale Previdenza So-

ciale) nel settore produttivo dell’azienda❐ Sono proporzionali alle spese sostenute dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione

contro gli Infortuni e le Malattie professionali) per l’indennizzo di malattie e infortunidel settore produttivo dell’azienda.

Il tasso assicurativo:

❐ Oscilla in positivo o negativo in funzione dell’andamento infortunistico dell’azienda❐ Non è soggetto ad oscillazione perché dipende da dati nazionali❐ Oscilla in funzione del fatturato dell’azienda.

Le prestazioni economiche per gli infortunati e i soggetti con malattie professio-nali:

❐ Sono proporzionali all’età❐ Sono proporzionali all’entità del danno e alla retribuzione percepita❐ Sono fisse e dipendono dal contratto.

La ricostruzione delle origini di una malattia professionale:

❐ Non è importante ai fini assicurativi❐ Serve a stabilire se il datore di lavoro ha rispettato la legge❐ E’ importante, tra l’altro, per la definizione dell’azienda alla quale va applicata l’even-

tuale oscillazione del tasso assicurativo.

3.6 Macchine e attrezzature

I lavoratori tutelati dalla normativa sulle macchine:

❐ Sono sia quelli che usano la macchina in prima persona che quelli potenzialmente in-teressati dal movimento o dagli effetti del funzionamento

❐ Sono solo quelli che usano la macchina in prima persona❐ Sono quelli che usano la macchina in prima persona e i datori di lavoro.

Le macchine “vecchie”:

❐ Devono essere tutte alienate e sostituite con macchine nuove❐ Se messe in servizio prima del recepimento delle relative direttive CE devono essere

conformi alle normative vigenti all’epoca❐ Possono essere tranquillamente usate e vendute sul territorio nazionale senza ulterio-

ri obblighi.

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 239

Se un operatore non vede tutta la macchina che sta avviando:

❐ Deve avvisare a voce o con un altoparlante il fatto che sta avviando❐ Deve installare un sistema di specchi o telecamere in modo da tenere sotto controllo

la macchina❐ Devono essere installati avvisatori acustici e pulsanti di emergenza nel caso in cui degli

altri lavoratori siano in una posizione di pericolo.

Gli autoveicoli:

❐ Ricadono sotto la responsabilità del datore di lavoro almeno per quanto riguarda lascelta e manutenzione

❐ Sono sotto la piena responsabilità di chi li guida❐ Sono disciplinati solo da codice della strada e non sono coinvolti nella sicurezza sul

lavoro.

3.7 Impianti elettrici, certificazioni e rischi

Le norme CEI:

❐ Sono lo standard obbligatorio per la realizzazione di un impianto elettrico❐ Sono uno dei possibili standard che, se adottati nella realizzazione di un impianto elet-

trico, godono della presunzione di conformità per legge❐ Sono norme volontarie che non hanno alcuna influenza quanto alla normativa di sicu-

rezza sul lavoro.

Il datore di lavoro:

❐ Una volta che l’installatore ha dichiarato conforme l’impianto non ha altri obblighi❐ Risponde sempre della errata progettazione dell’impianto❐ Ha la responsabilità di usare l’impianto conformemente alla sua destinazione d’uso ed

effettuare le regolari manutenzioni.

Secondo Il D.Lgs 81/08 e s. m. nella gestione degli impianti elettrici occorre, tral’altro, adottare misure per evitare:

❐ Le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili❐ Tutti i guasti❐ I guasti previsti da una tabella allegata al D.Lgs 81/08.

Tra gli aspetti fondamentali in una valutazione del rischio elettrico ci sono:

❐ La conformità strutturale degli edifici in cui sono installati gli impianti❐ La valutazione del piano di emergenza❐ Le interferenze con soggetti esterni agli ambienti per i quali è stato progettato l’im-

pianto.

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240 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

3.8 Rischio incendi

La normativa antincendio prevede misure per:

❐ Evitare gli incendi proteggendo così gli edifici e le persone❐ Evitare l’innesco dell’incendio, limitarne la propagazione e garantire l’allontanamento

delle persone❐ Fare in modo che, in caso di incendio, siano salvaguardati gli stabili con un rapido in-

tervento dei vigili del fuoco.

Il Certificato di Prevenzione Incendi:

❐ E’ necessario nel caso in cui una specifica valutazione indichi determinati valori di ri-schio incendio

❐ E’ prescritto per una elenco di attività a prescindere dai risultati della specifica valuta-zione dei rischi

❐ E’ prescritto caso per caso dai VVF una volta che questi hanno esaminato i documentitrasmessi dal datore di lavoro.

Quale tra questi non è uno degli scopi del piano di emergenza:

❐ Attivare i presidi antincendio e coordinare l’azione con quella dei VVF❐ Individuare misure per evitare l’innesco dell’incendio❐ Prestare soccorso alle persone e agevolarne l’evacuazione.

I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze:

❐ Sono nominati dal datore di lavoro e non possono rifiutare l’incarico se non per giu-stificati motivi

❐ Sono nominati dal datore di lavoro nelle sole aziende ad alto rischio❐ Sono eletti tra le rappresentanze sindacali nelle aziende con più di 15 dipendenti.

3.9 Agenti fisici

Per gli agenti fisici:

❐ Il datore di lavoro deve individuare e adottare dei dispositivi di protezione, soprattuttoper quelli di cui non si conoscono bene gli effetti

❐ Il datore di lavoro deve delegare la valutazione perché si tratta di temi particolarmentecomplessi

❐ Il datore di lavoro deve individuare delle misure preventive nella scelta delle lavorazioni eattrezzature e solo in un secondo momento individuare eventuali misure di protezione.

Il rischio collegato al gas Radon:

❐ Va valutato con particolare attenzione negli ambienti di lavoro interrati in quanto sitratta di un gas che si libera spontaneamente dal terreno

❐ Dato che questo gas si libera spontaneamente dal terreno va valutato in tutti gli am-bienti di lavoro

❐ Dato che questo gas si libera spontaneamente dal terreno non è un rischio da colle-gare alle attività lavorative.

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 241

Per quanto riguarda il rumore:

❐ Ci sono obblighi di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori perché è un rischio par-ticolarmente diffuso

❐ Sono previsti una serie di obblighi che dipendono dai risultati di una specifica valuta-zione del rischio

❐ Gli obblighi sono collegati al numero di lavoratori esposti.

Lo stress termico:

❐ Dipende dalle condizioni climatiche e non viene considerato tra i rischi in ambiente dilavoro

❐ Si affronta solo con la sorveglianza sanitaria perché non c’è modo di caratterizzarlo❐ Si valuta con indici specifici che portano alla definizione di idonee turnazioni di lavoro.

3.10Agenti chimici

La pericolosità di un agente chimico è data:

❐ Dalle caratteristiche chimico fisiche, condizioni di uso e suscettibilità individuale❐ Dalle caratteristiche chimico fisiche e dall’etichettatura❐ Non ci sono agenti pericolosi in assoluto, dipende tutto dalla suscettibilità individuale.

Le frasi R:

❐ Sono frasi che vengono scritte e utilizzate dai datori di lavoro per fare la formazionesugli agenti chimici ai lavoratori

❐ Sono frasi che vengono scritte sulla base della valutazione del rischio chimico❐ Sintetizzano i rischi associati all'impiego della sostanza e sono standardizzate a livello

di Unione Europea.

I contenuti delle schede di sicurezza:

❐ Devono essere resi noti ai lavoratori dato che queste illustrano le caratteristiche dellesostanze in relazione alle conoscenze scientifiche disponibili

❐ Devono essere resi noti ai lavoratori solo nel caso in cui i risultati della sorveglianzasanitaria lo renda necessario

❐ Devono essere ricercati dai lavoratori prima di adoperare i prodotti.

Gli agenti cancerogeni:

❐ Aumentano l’incidenza del cancro nelle popolazioni esposte se messe a confronto coni gruppi non esposti

❐ Fanno venire il cancro❐ Si definiscono tali solo dopo un periodo di osservazione che evidenzi che i lavoratori

che li usano si ammalano.

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242 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

3.11 Altri rischi professionali

Gli agenti biologici aggetto di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro:

❐ Sono solo quelli immessi in maniera volontaria che sono quindi collegati all’attività la-vorativa

❐ Sono sia quelli immessi in maniera volontaria che quelli immessi in maniera involonta-ria

❐ Sono solo quelli infettivi perché si possono diffondere tra i lavoratori.

Nella definizione di una malattia professionale da movimentazione manuale deicarichi:

❐ Spesso è difficile distinguere la causa professionale da quella extraprofessionale❐ L’origine professionale si riconosce da quella extraprofessionale perché le lesioni sono

diverse❐ La malattia professionale non viene definita tale perché questa si origina da cause ex-

tralavorative.

Quanto alle malattie di incerta origine professionale, il datore di lavoro ha l’obbli-go di tutelare le condizioni di salute:

❐ Dei lavoratori esposti ai soli rischi particolari elencati nel D.Lgs. 81/2008 e s. m.

❐ Dei lavoratori a tempi indeterminato

❐ Di tutti i lavoratori.

Nella valutazione del rischio da stress lavoro correlato:

❐ E’ necessario individuare le eventuali carenze organizzative che possono favorire o au-mentare il rischio

❐ E’ necessario individuare le patologie in modo da allontanare i lavoratori appena pos-sibile

❐ Non si considerano le origini professionali ma solo le cause extralavorative.

3.12 Cantieri e coordinamento

Se un’impresa esterna viene a lavorare all’interno di un certo ambiente di lavoro:

❐ Questa rimane responsabile delle proprie lavorazioni e deve fare attenzione a non au-mentare i rischi negli ambienti visitati senza coordinarsi con il committente

❐ Il datore di lavoro committente deve valutare i rischi e individuare le misure di tutelacooperando con il datore di lavoro dell’impresa

❐ Il committente non è tenuto a dare alcun tipo di informazione perché queste sono tu-telate dal segreto industriale.

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 243

Il tesserino di riconoscimento:

❐ E’ obbligatorio per i lavoratori di qualsiasi attività lavorativa perché serve a identificarele persone

❐ E’ obbligatorio per i soli lavoratori della azienda committente in modo che i lavoratoridi eventuali imprese esterne possano identificarli

❐ E’ obbligatorio per i lavoratori in tutte le attività condotte in appalto o subappalto.

La cosiddetta “normativa cantieri” recepita nel titolo IV del D.Lgs 81/08 si applica:

❐ Alla sola edilizia

❐ Alle attività che, a prescindere dalla loro natura, prevedano la partecipazione di più im-prese

❐ Non solo all’edilizia in senso stretto ma a una serie di attività elencate in uno specificoallegato.

Il POS:

❐ E’ il documento di valutazione dei rischi delle imprese che fanno edilizia❐ E’ il piano di sicurezza redatto dal progettista del cantiere;❐ E’ l’equivalente di un documento di valutazione dei rischi applicato allo specifico can-

tiere soggetto al titolo IV.

3.13 DPI e segnaletica

I DPI:

❐ Servono a proteggere il lavoratore una volta che le altre misure per eliminare/ridurreil rischio sono state messe in atto

❐ Servono a proteggere il lavoratore per prevenire il rischio❐ Servono a proteggere il lavoratore nei soli casi in cui questo non superi l’idoneità con

le visite mediche.

Quale di questi non è un aspetto da considerare nella scelta del DPI per le vie re-spiratorie:

❐ La durata❐ L’età del lavoratore❐ La concentrazione prevista per l’inquinante.

La normativa sulla segnaletica gestuale:

❐ Serve a disciplinare i comandi di operatori che guidano operazioni di macchine semo-venti e simili

❐ Serve a codificare dei segnali tra operatori che non possono comunicare solo nei casiin cui ci sia troppo rumore

❐ Disciplina la comunicazione tra non udenti in ambiente di lavoro.

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244 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m.

I colori delle tubazioni che conducono sostanze pericolose:

❐ Sono decisi dal datore di lavoro a patto che esponga una tabella di riepilogo❐ Sono standardizzati e regolati dal D.Lgs. 81/2008❐ Dipendono dalla composizione della tubazione.

3.14 Soluzioni

Le soluzioni ai questionari sono riportate nella tabella seguente.

SezioneDomanda

A B C D

La salute e sicurezza sul lavoro 2 1 3 3

Obblighi e responsabilità 3 2 2 3

Valutare i rischi 3 2 3 2

La sorveglianza sanitaria; 2 2 1 2

Assicurazione e indennizzo; 3 1 2 3

Macchine e attrezzature 1 2 3 1

Impianti elettrici, certificazioni e rischi 2 3 1 3

Rischio incendi 2 2 2 1

Agenti fisici 3 1 2 3

Agenti chimici 1 3 1 1

Altri rischi professionali 2 1 3 1

Cantieri e coordinamento 2 3 3 3

DPI e segnaletica 1 2 1 2

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CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s. m. 245

CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in mododa poter essere agevolmente personalizzati.

L’utente avrà cura di:● inserire nome e logo della società, il logo della società che ha erogato il corso e

il nome del soggetto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano l’attestato.

<spazio_logo>

Attestato di formazione Si attesta che

<Nome Cognome> ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al

Corso di formazione in igiene e sicurezza sul lavoro che si è tenuto a <città> nei giorni <data>

Il corso, della durata di <numero_ore> ore ha riguardato i seguenti argomenti: La salute e sicurezza sul lavoro - Obblighi e responsabilità - Valutare i rischi - Assicurazione e indennizzo - La sorveglianza sanitaria - Macchine e attrezzature - Impianti elettrici, certificazioni e rischi - Rischio incendi - Agenti fisici - Agenti chimici - Altri rischi professionali - Cantieri e coordinamento - DPI e segnaletica.

Il docente <nome cognome>

Il RSPP <nome cognome>

Il discente <nome cognome>

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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in moda-lità presentazione. Le animazioni sono state completamente disattivate ma l’utentepuò scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di svilup-pare gli argomenti trattati.

Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura deldocente. Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti,consigliamo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e solosuccessivamente procedere alla personalizzazione. La diapositiva ha una struttura ti-pica nella quale le diverse parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.

Definizione di macchinaDefinizione di macchina

� attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, hi t il d i i t d ti t dapparecchio, utensile od impianto destinato ad

essere usato durante il lavoro;

� uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una pattrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio l'impiego il trasporto lao fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia lo smontaggio;la pulizia, lo smontaggio;

Corso di formazione "Titolo" 1

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248 CORSO DI FORMAZIONE in salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008

Con riferimento alla figura di pagina 247 le parti di cui si compone la diapositiva “tipo”sono le seguenti:

1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

2. Titolo della diapositiva;

3. Area del testo o figura;

4. Titolo del corso di formazione (può essere modificato con il comando inseri-sci>intestazione>piè di pagina);

5. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

6. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nella illustrazione dei temi trat-tati e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede l’uso della presentazione peril relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottandoquesta modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.

Finito di stampare nel mese di settembre 2010

presso la Tipografia A.T.I. - Pomezia per conto della EPC srl

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma

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