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CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. Nr. 81 del 9 Aprile 2008 e D.Lgs. Nr. 106 del 3 Agosto 2009) A cura di Ing. Alfonso Massaro

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CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI

DI LAVORO (D.Lgs. Nr. 81 del 9 Aprile 2008 e D.Lgs. Nr. 106 del 3 Agosto 2009)

A cura di

Ing. Alfonso Massaro

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Acquisire informazioni utili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (conoscenza del Testo Unico sulla Sicurezza)

Sensibilizzare al lavoro in sicurezza

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SCOPO DEL CORSO

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INDICE Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e la sua composizione Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla

Sicurezza?) Figure coinvolte nel Sistema Sicurezza Definizione e analisi del rischio Sistema di Gestione della Sicurezza – Linee guida per la valutazione del

rischio (matrice del rischio) – D.V.R. – D.U.V.R.I. Le attrezzature di lavoro e la marcatura CE I dispositivi di protezione individuali Rischio incendio, Rischio meccanico, Rischio da videoterminali, Rischio

rumore, Rischio microclima, Rischio da movimentazione manuale dei carichi, Rischio vibrazioni, Rischio da ambienti di lavoro, Rischio cadute dall’alto, Rischio chimico

R.L.S. (Compiti, Responsabilità, la gestione degli incontri e dei conflitti) Sicurezza Antincendio (Informazione, formazione antincendio) Il Piano di Emergenza ed evacuazione Lettura e analisi di sentenze di Cassazione. Il sistema sanzionatorio

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Decreto Legislativo del Governo

n° 81 del 9/4/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/4/2008)

Decreto Legislativo del Governo

n° 106 del 3/8/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

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Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e le novità introdotte

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Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che ha raccolto, integrato e modificato le che ha raccolto, integrato e modificato le normative riguardanti normative riguardanti il miglioramento il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavorodurante il lavoro, è quindi una normativa , è quindi una normativa sociale in quanto serve a tutelare le sociale in quanto serve a tutelare le “persone” sui luoghi di lavoro“persone” sui luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è composto da 306 articoli, suddivisi in 13 composto da 306 articoli, suddivisi in 13 titoli, e da 51 allegati tecnicititoli, e da 51 allegati tecnici

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Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e la sua composizione

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IL T.U. struttura1) TITOLO I – PRINCIPI COMUNI2) TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO3) TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.4) TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI5) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO6) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI7) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI8) TITOLO VIII – AGENTI FISICI9) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE10) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI11) TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE12) TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI

PROCEDURA PENALE13) TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

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In seguito ai numerosi incidenti mortali ed invalidanti sul lavoro, il legislatore ha voluto rafforzare la normativa vigente sulla sicurezza inasprendo l'apparato sanzionatorio

Sono andati dunque in pensione tre importanti decreti legislativi (626/1994 – 493/1996 – 494/1996), che sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza

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Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla Sicurezza?)

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Per quanto concerne le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e sui lavori in quota, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la movimentazione manuale dei carichi e le sanzioni contenute precedentemente nei decreti legislativi 493 e 494, si fa ora riferimento ai titoli IV, V e VI del D.Lgs 81/2008 ma anche ad una serie di allegati.

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Cenni storici sul D.Lgs 81/2008 (come si è arrivati al Testo Unico sulla Sicurezza?)

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Titolo XIII art. 304 comma 1abrogazioni D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D.P.R. 303/56 (escluso l’art. 64) D. lgs. 277/91 D. lgs. 626/94 D. lgs. 493/93 (segnaletica di sicurezza) D. lgs. 494/96 D. lgs. 187/05 (rischio vibrazioni) È abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa e

regolamentare nella materia disciplinata dal D.LGS. 81/2008 incompatibile con lo stesso.La normativa antincendio D.M. 10/3/98 e la normativa sul pronto soccorso aziendale DM 388/2003 sono gli unici decreti non abrogati dal Testo Unico.

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Il D.lgs 81/2008 intende garantire sul territorio nazionale l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori siano essi subordinati, autonomi od equiparati con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro.

Fulcro del decreto è la rivalutazione radicale della figura del lavoratore, considerato come soggetto attivo con obblighi e diritti

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Finalità del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

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• Definizione di lavoratore• Soggetti equiparati al lavoratore• Obbligo dei lavoratori• Campo di applicazione• Formazione del RSPP• Comunicazioni obbligatorie• DVR• DUVRI• Informazione – Formazione dei lavoratori• Sanzioni (Revisione del sistema delle sanzioni)

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LE PRINCIPALI NOVITA’

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Datore di lavoro Responsabile del servizio di Prevenzione e

Protezione Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Addetti alla Lotta Antincendio e al Primo

Soccorso Dirigente Preposto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Medico Competente (qualora sia previsto

l'obbligo di sorveglianza sanitaria) Lavoratore

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I SOGGETTI CON OBBLIGHI, COMPITI E RESPONSABILITA' INDIVIDUATI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

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Datore di lavoro. Soggetto titolare del rapporto di

lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

Lavoratore. Persona, che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione

R.S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Dirigente. Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando la attività lavorativa e vigilando su di essa

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Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)

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Preposto. Persona, che in ragione delle competenze

professionali e nei limiti dei poteri gerachici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

R.L.S. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 facente parte del Servizio di Prevenzione

Medico Competente. Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

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Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)

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Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Prevenzione. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

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Definizioni (Art. 2 del D.Lgs 81/2008)

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Obblighi non delegabili ( art. 17): a) Designare il Rappresentante del

Servizio Prevenzione e sicurezza; b) Valutare tutti i rischi per la salute e

sicurezza ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Obblighi delegabili: Tutti gli altri previsti dalla normativa

vigente.

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Il Datore di lavoro

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La norma è totalmente inedita. Codifica in modo espresso (seguendo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia ) le modalità, i contenuti, le condizioni e le forme con le quali il datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di sicurezza (esclusi quelli indelegabili di cui al successivo art. 17 riferiti alla valutazione dei rischi e alla designazione del RSPP).

La nuova disposizione in particolare stabilisce che la delega deve:

1. essere scritta ed avere una data certa;2. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;3. attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle

funzioni delegate;4. essere accettata dal delegato per iscritto;5. essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica;6. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;7. al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

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Delega di funzioni (Art. 16)

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Definizioni (articolo 2)

LAVORATORENUOVO T.U. precedente normativa

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro

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soci lavoratori di cooperativa;

soci di società, anche di fatto, che prestano attività;

associati in partecipazione (art. 2549 e seguenti c.c.);

tirocini formativi e di orientamento (legge n. 196/97);

soggetti formati per promuovere e realizzare l’alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

allievi degli istituti di istruzione ed universitari;

partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT.

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SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE

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Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi ed

equiparati

Tutti i settori d’attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio

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CAMPO DI APPLICAZIONE articolo 3

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IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE I SOGGETTI IN:

CREDITORI DI SICUREZZA :LAVORATORIDEBITORI DI SICUREZZA:DATORE DI LAVORODIRIGENTIPREPOSTI

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LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. SICUREZZA

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Il Datore di Lavoro può :auto-nominarsinominare altro soggetto esterno o

interno all’azienda

L’AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali

fino a 30 addetti

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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I corsi di formazione RSPP per titolari/leg. Rapp. : durata minima 16 / massima 48 ore

Novità corsi di aggiornamento (anche per coloro

che si sono auto-nominati in sanatoria prima del dicembre 1996), da definire tramite Accordo Stato/Regioni .

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEla formazione obbligatoria

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IL RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve :

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore

frequentare specifici corsi di formazione (a seconda del tipo di attività aziendale, da un minimo di 64 a un massimo di 120 ore) .

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEla formazione obbligatoria

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L’auto-nomina Novità:

non è più dovuto l’invio all’Organo di Vigilanza AUSL

va inviata per conoscenza al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO

L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare (purchè non si superino i 5 lavoratori) sia da un dipendente dell’impresa

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.

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ADDETTI ALL’EMERGENZA

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sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il DM 10/3/98 il quale prevede un corso per:

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO DURATA 4 ORE

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO E ALTO

DURATA 8 ORE

Una azienda si considera ad Alto Rischio Incendio quando è soggetta a richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco.

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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONEFormazione

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mantenere in efficienza i presidi medico aziendali (cassetta o pacchetto di primo soccorso)

aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti

intervenire in caso d’infortunio onde evitare che l’infortunato venga soccorso in modo non corretto

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ADDETTO PRIMO SOCCORSO compiti

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Sono identificati tre gruppi di aziende:Gruppo A I) attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso),

centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non

rientrano nel gruppo A.Gruppo C aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non

rientrano nel gruppo A.

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ADDETTO PRIMO SOCCORSOFormazione - DM 388/2003 invariato

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E’ svolta da personale medico ed ha cadenza triennale

DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSIgruppo A Corso di formazione di 16 ore Corso di aggiornamento di 6 oregruppo BCorso di formazione di 12 ore Corso di aggiornamento di 4 oregruppo CCorso di formazione di 12 oreCorso di aggiornamento di 4 ore

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ADDETTO PRIMO SOCCORSOFormazione

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AZIENDALE: formazione minima di 32 ore iniziali, con aggiornamento periodico (4 h per imprese da 15 a 50 lavoratori/8 h per imprese con più di 50 lavoratori)

TERRITORIALE: per aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori (quindi anche i soci partecipanti, collaboratori familiari, ecc. )

L’ RLS deve essere consultato sulla valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure preventive.

L’impresa ha l’obbligo di comunicare all’INAIL eventuali nuove nomine o rielezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (già comunicazione annuale).

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

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Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato l’ RLS partecipano al Fondo, costituito presso l’INAIL, in misura pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

In ogni caso, qualora nelle aziende non venga eletto o designato il RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo costituito presso l’INAIL, comunica alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del RLS territoriale.

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

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La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando ricorrono casi di rischio

per la salute dei lavoratori

la modalità corretta per determinare l’obbligo è effettuare la

valutazione dei rischi

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SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE

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Una novità è rappresentata dall’obbligo, introdotto sempre dal comma 1, alla lettera d), di frequenza di percorsi formativi universitari da parte dei medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Una deroga a tale obbligo è prevista per i medici, in possesso delle medesime specializzazioni, che per un anno, nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore del decreto legislativo, abbiano svolto le funzioni di medico competente .

Ai sensi del comma 3, tutti i medici che intendano svolgere l’attività di medico competente devono partecipare al programma di educazione continua in medicina previsto dal D.Lgs. n. 229/1999. Il comma 4 istituisce presso il Ministero della Salute un “elenco” dei medici competenti nel quale dovranno iscriversi i medici competenti in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 38 del TU

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Titoli e requisiti del medico competente (Art. 38)

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Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una

cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia

Consegna la documentazione sanitaria:- al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico- al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo soccorso ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Effettua informazione e formazione dei lavoratori, Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari

eseguiti.

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

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Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoroLa valutazione deve essere effettuata su tutti rischi (obbligo non delegabile ) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro - correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza.

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHIIl DVR

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relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati,

indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati, programma delle misure per il miglioramento nel tempo, individuazione procedure per attuazione della misure e

dei ruoli che le devono attuare, nominativi RSPP - RLS - medico competente, individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità,

esperienza, formazione ed addestramento

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Oggetto della valutazione :

Novità: la valutazione non deve più avere data giuridicamente certa (vidimazione notarile). La richiesta è di riconoscere la data certa quando il documento, come previsto, è controfirmato dal RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di lavoro.

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I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate previste dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’art. 31 comma 6. Vedi in basso).

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono comunque autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2013.

Il DVR con procedure standardizate non è possibile per le aziende ad elevato rischio indipendentemente dal numero di lavoratori (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura).

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Autocertificazione

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i datori di lavoro delle aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (G.U. nr. 285 del 6 dicembre 2012).

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DVR - novità

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la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate)

1. se si verificano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza

2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica 3. a seguito di infortuni significativi; 4. se i risultati della sorveglianza sanitaria ne

evidenziano la necessità

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Rielaborazione

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Occorre realizzare una specifica valutazione dei rischi in presenza di lavoratrici in età fertile e di minori (che dovrà essere comunicata ai genitori del minorenne).

è vietato adibire i minori ad una serie di lavorazioni e processi (D.lgs 345/1999 che richiama la legge 977/1967)

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHIcasi particolari

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Il datore di lavoro committente che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo avendone la disponibilità giuridica.

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti è soggetto:

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Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici e misure di prevenzione e di emergenza adottate nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.

Verifica l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei contratti di appalto (1655 c.c.), d’opera (2222.c.c.) o somministrazione (1559 c.c.). Le modalità sono demandate ad un DPR che disciplinerà il sistema di qualificazione delle imprese, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (nel frattempo, certificato di iscrizione alla CCIAA, autocertificazione del possesso di questi requisiti).

(Allegato XVII) Promuove il coordinamento e la cooperazione elaborando il

DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, quando ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera.

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DUVRIobblighi del datore di lavoro committente :

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la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

lavori di durata inferiore ai cinque giorni purchè non pericolosi (come da allegato XI del D.Lgs. 81/2008)

assenza della disponibilità giuridica

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Esclusione del DUVRI e relativa stima dei costi per i seguenti appalti:

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Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro .

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche DPI, e le procedure di lavoro.

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Informazione, Formazione e Addestramento

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Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario debba acquisire:

• con l’informazione il “sapere”;• con la formazione il “saper essere”;• con l’addestramento il “saper fare

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Informazione, Formazione e Addestramento

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rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività' dell’impresa in generale, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro

nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 ( primo soccorso e prevenzione incendi );

nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

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INFORMAZIONE dei dipendenti (art. 36)Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:

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Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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Deve avvenire:

a) al momento di costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;b) nel caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; c) nell’ipotesi di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

È specificato che la formazione comprenda anche l’addestramento effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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SANZIONISanzioni aumentate del 9,6% per effetto del D.L. 76/2012 a partire dal 01/7/2013 in ottemperanza all’art. 306 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

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APPARATO SANZIONATORIOPRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI

LAVORO VIOLAZIONE SANZIONE

Mancato documento di valutazione rischi Ammenda da 2.000 a 4.000 in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)

Mancata nomina RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400

Forniture DPI Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000

Designazione addetti antincendio evacuazione Primo Soccorso

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000

Formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a5.200

Informazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a5.200

Mancata informazione, formazione eaddestramento

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a5.200

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APPARATO SANZIONATORIOPRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI

LAVORO

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancata nomina Medico Competente Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000

Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €

Contratti appalto d’opera e somministrazione. Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

Ammenda da 2.000 a 4.000

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Inosservanza disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;

utilizzo in modo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Mancata segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; non adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORIle seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00: