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CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE IV LEZIONE Parte 1^ LE NORME DI DIRITTO UNIFORME E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI

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CORSO DI

DIRITTO DEL COMMERCIO

INTERNAZIONALE

IV LEZIONE

Parte 1^ LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Docente: Dr. Gianni ANGELUCCI

INFORMAZIONE INTRODUTTIVA

Le presenti “Lezioni”, per il loro contenuto, sono state giudicate necessarie per

un approfondimento della conoscenza su tutti quegli argomenti relativi al

diritto del commercio internazionale dei quali il docente ha ritenuta opportuna

l’acquisizione da parte dei discenti.

Va, comunque, precisato che il contenuto delle “Lezioni”, pur affrontato nel

percorso didattico del Corso di laurea magistrale in “ Management e

Comunicazione d’Impresa”, anno accademico 2012/2013, va aldilà del

programma fissato dal docente, relativamente alla materia di cui si parla, e non

potrà costituire oggetto di specifiche domande d’esame, fatta eccezione per

quegli aspetti che l’insegnante medesimo avrà voluto pubblicamente indicare.

Le “Lezioni” riprendono alcune delle più interessanti letture scelte contenute

nel Volume dal titolo “Manuale di diritto commerciale internazionale”, a cura

di Ugo Patroni Griffi, pubblicato dalla Giuffrè Editore nell’anno 2012.

FONTI DEL DIRITTO

Il diritto del commercio internazionale è di per sé contraddistinto (a

seconda che lo si rapporti con il diritto dei singoli Stati, ovvero lo si

qualifichi come superamento dei limiti del diritto nazionale) sia dalla

specialità, sia dalla universalità; in tal modo si tratteggia, infatti, il diritto

commerciale internazionale, sotto il primo profilo, come diritto speciale

rispetto all’architettura del diritto nazionale, e, sotto il secondo profilo,

come diritto maggiormente rivolto alle esigenze di mercato atte ad

oltrepassare i confini del diritto interno.

Tra le fonti delle regole conformi da applicare a tale realtà, meritano una

specifica menzione

Le norme di diritto uniforme Gli usi del commercio internazionale.

( Da un lato ) (Dall’altro lato)

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

Le norme di diritto uniforme rappresentano uno strumento

attraverso il quale la normativa di livello internazionale

(vds., Convenzioni internazionali) si applica, a mezzo della

ratifica, nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali.

Pertanto, ogni Stato che ratifica la normativa internazionale

uniforma il proprio diritto interno adottando una medesima

disciplina speciale su materie connotate dal carattere della

internazionalità; nel contempo, in quella stessa materia

rimane valida ed efficace la disciplina del diritto nazionale

che si occupa delle fattispecie che abbiano, invece, carattere

interno

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

In questo modo, la funzione di: armonizzazione, superamento

della frammentazione delle discipline nazionali e dinamica

convergenza giuridica tra Stati, si attua in maniera

semplificata e senza riflessi sul diritto nazionale, stante

l’omologazione delle leggi interne attraverso l’introduzione di

un diritto domestico identico per ogni Stato che ha fatto

propria una Convenzione internazionale.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tanto è avvenuto, ad esempio, con la ratifica, da parte di

numerosi Stati, della Convenzione di Vienna del 1980 “in

materia di vendita internazionale di beni mobili” come merci,

beni di largo consumo, macchinari (ratificata dall’Italia con

L. 11dicembre 1985, n. 765).

Un tentativo di uniformare la disciplina del contratto di

vendita internazionale, va detto, era già avvenuto nel 1964

con le due Convenzioni dell'Aja, che però proposero una

disciplina praticamente uguale a quella italiana. Le adesioni

furono pochissime: l'Italia ed i Paesi ad essa confinanti che

avevano più o meno le stesse regole.

Tutta l'area anglo-americana non ratificò!!!!

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il diritto comparato, evidenziando quella che sono le

somiglianze e le differenze tra gli ordinamenti, dà la

possibilità di costruire regole uniformi che in sede

convenzionale abbiano maggiori possibilità di essere accettate

diffusamente.

Alla compravendita di merci tra soggetti residenti in Paesi

diversi dunque si applica la citata Convenzione,

ove ratificata, mentre alle compravendite nazionali di merci

dovrà continuare ad applicarsi la disciplina prevista dal

Diritto interno.

Occorre, fin da subito, precisare che la normativa di diritto

uniforme può avere contenuto derogabile o inderogabile.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tra le Convenzioni aventi natura derogabile si richiama

proprio la Convenzione di Vienna del 1980, le cui disposizioni

(art. 6) si dice che possono essere escluse o derogate o, quanto

agli effetti, essere modificate per volontà delle Parti contraenti

N.B. Occorre, però, fare attenzione che, ai sensi del combinato

disposto dei successivi artt. 12 e 96, le Parti non possono

derogare o modificare regole nazionali sulla vendita di merci che

esigono la forma scritta per la conclusione o constatazione del

contratto, qualora lo Stato aderente abbia dichiarato che non

siano a sé applicabili …..)

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Tra le convenzioni aventi natura inderogabile, invece, vi

sono

quelle in materia di trasporti internazionali e, in particolare,

la Convenzione di Amburgo del 1978 delle Nazioni Unite sul

trasporto delle merci per mare (ratificata dall’Italia con L. 25

gennaio 1983).

Occorre dire che le Convenzioni, di solito, impongono una

uniformità di applicazione – e quindi di interpretazione –

delle norme ivi contenute. Si esprime appunto in tal senso:

l’art. 7 della Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui ….

“Ai fini…

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

secondo cui

“Ai fini dell’interpretazione della presente convenzione, sarà

tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di

promuovere l’uniformità della sua applicazione, nonché di

assicurare il rispetto della buona fede nel commercio

internazionale.

Le questioni riguardanti e materie disciplinate

dalla presente convenzione e che non sono da questa

espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi

generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in

conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto

internazionale privato”.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

Al riguardo, poi, si veda quanto espressamente previsto dall’ordinamento

italiano con L. 218/1995 “Riforma del sistema italiano del diritto internazionale

privato”, ove, all’art. 2, si sancisce che:

“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle

Convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nell’interpretazione di tali

convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza

della loro applicazione uniforme”.

E Noi sappiamo che la necessità di uniformità del diritto si avverte in

modo sempre più intenso proprio nel diritto internazionale privato; ciò, a

causa dell’inconveniente per il quale le norme che lo formano, proprio

perché rientranti, comunque, nel diritto nazionale, possono esprimere

contenuti diversi all’interno dei singoli Stati ed in conflitto fra loro.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Ebbene, nella direzione di una sostanziale uniformità, sono state

adottate, nel tempo, Convenzioni che, proprio in questo ambito,

si occupano di una regolamentazione uniforme.

Tra esse annoveriamo: la Convenzione di Ginevra del 1930 sui

conflitti di legge in tema di cambiale (ratificata dall’Italia nel 1932),

la Convenzione di Ginevra del 1931 sui conflitti di legge in tema di

assegno bancario (ratificata dall’Italia nel 1934), la Convenzione

dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di

beni mobili (ratificata dall’Italia nel 1958), nonché, nell’ambito

dell’UE, la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile

alle obbligazioni contrattuali (ratificata dall’Italia nel 1984), oggi

sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 (Regolamento

“Roma I”, entrato in vigore nel dicembre 2009).

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Rientrano poi, in un’accezione più ampia di diritto uniforme

anche le cosiddette Leggi Modello, ossia testi legislativi che i

singoli Stati possono autonomamente far propri anche in parte, a

differenza delle Convenzioni che, salvo eventuali riserve,

vanno recepite in toto.

L’elaborazione delle Leggi Modello si deve alla Commissione

delle N.U. per il Diritto Commerciale Internazionale

(UNCITRAL) che ha elaborato regole uniformi in materia di:

arbitrato commerciale, conciliazione, costruzioni e servizi,

trasferimento internazionale di fondi e commercio elettronico.

GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Nella ricerca delle fonti di diritto uniforme da applicare al

mercato internazionale dei traffici commerciali, anche gli usi

del commercio internazionale hanno inevitabilmente un ruolo

di primaria importanza.

Gli usi vengono di solito definiti come comportamenti assunti

in un dato ambito, generalmente conosciuti, costantemente

ripetuti nel tempo e regolarmente osservati come vincolanti; si

tratta, pertanto, della manifestazione spontanea

dell’autonomia della collettività.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La rilevanza (la configurazione di una prassi come uso) e

l’efficacia (in termini di applicazione e di effetti) nel diritto

commerciale internazionale degli usi si manifesta secondo le

condizioni ed i limiti previsti:

1. da un determinato diritto nazionale applicabile ad una

fattispecie concreta avente connotati di internazionalità;

2. da una convenzione internazionale di diritto uniforme (come

nel caso dell’art. 9 della Convenzione di Vienna del 1980)

che per l’appunto richiami l’applicazione degli usi invalsi

nel commercio internazionale;

3. da un contratto nel quale gli stipulanti operano un rinvio

esplicito o implicito a determinati usi.

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Per quanto concerne la normativa italiana (L. 218/1995), la

disciplina degli usi ha trovato un adeguato adattamento alle

prescrizioni delle principali convenzioni di diritto materiale

uniforme, in particolare, alle prescrizioni dall’art. 9 della

Convenzione di Vienna del 1980, secondo cui:

“ Le Parti sono vincolate dagli usi a cui hanno assentito e dalle

abitudini stabilitesi fra di loro. Salvo accordo contrario delle

Parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel

contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano

o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio

internazionale, è largamente riconosciuto e regolarmente

osservato dalle Parti in contratti dello stesso genere, nel ramo

commerciale considerato”

LE NORME DI DIRITTO UNIFORME

E GLI USI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Secondo la citata norma in materia di contratti di vendita

internazionali di merci:

(1) i criteri di rilevanza ed efficacia degli usi internazionali

prevalgono su quelli di carattere nazionale;

(2) gli usi del commercio internazionale costituiscono parte

del contenuto del contratto, a prescindere da un espresso

accordo al riguardo ed indipendentemente dalla

conoscenza di fatto dell’uso, purché esso sia astrattamente

conoscibile secondo l’ordinaria diligenza.

In merito, si evidenzia come anche la Convenzione (europea) di

Ginevra del 1961 sull’arbitrato internazionale, all’art. VII

imponga agli arbitri di “tener conto del contratto e degli usi del

commercio”

CORSO DI

DIRITTO DEL COMMERCIO

INTERNAZIONALE

IV LEZIONE

Parte 2^

LA LEX MERCATORIA

LA LEX MERCATORIA

Offrire una nozione della “Lex Mercatoria”, il cui nome è evocativo di un’antica universalità, non è agevole.

Il diritto commerciale è, tra i settori del diritto, quello che più

di ogni altro risulta permeato di una connotazione

internazionalistica in quanto, per i soggetti coinvolti e per

l’oggetto che mira a tutelare, avverte la necessità di raccordarsi

con gli ordinamenti vigenti in altri Paesi, tenuto conto:

• dell’espansione internazionale delle pratiche contrattuali;

• dell’utilizzo dei nuovi contratti dai Paesi di common law;

• della diffusione delle regole del “diritto commerciale

internazionale”;

• degli usi del commercio internazionale.

LA LEX MERCATORIA

L’elaborazione di una primordiale “lex mercatoria”, come

regolatrice del commercio e dei traffici, si deve allo stesso ceto

dei Mercanti che l’adotta come vera e propria lex universalis (lo

jus mercatorum); essa nasce, pertanto, senza la mediazione

della società politica.

La nascita del diritto commerciale (inteso in senso atecnico,

come una serie di norme coordinate da principi comuni) si può

far risalire al XII secolo, con la crisi del sistema feudale e

l’intensificarsi dell’attività economica e degli scambi

commerciali che, inizialmente, si svolgevano nell’ambito delle

corporazioni di arti e mestieri

LA LEX MERCATORIA

In buona sostanza, i Mercanti inserivano, nella

stipulazione di contratti di compravendita, clausole

ignote al diritto romano comune, caratterizzate dal

superamento del formalismo di quest’ultimo e che

trovavano la loro giustificazione nelle esigenze dei

traffici.

LA LEX MERCATORIA

La ripetizione, nel corso del tempo, di queste clausole

portava al riconoscimento della loro obbligatorietà ed

alla nascita di un primo nucleo di diritto commerciale

di natura consuetudinaria.

Tali pattuizioni, che inizialmente venivano utilizzate

dai soli iscritti alle corporazioni, quale diritto

autonomo di classe, manifestarono rapidamente la

loro forza espansiva e cominciarono ad essere inserite

in tutti i contratti commerciali transnazionali conclusi

da Mercanti (in questo caso Operatori di scambi),

anche quando semplici Parti non iscritte alla

Corporazioni.

LA LEX MERCATORIA

Pertanto, il diritto commerciale si caratterizzava

sempre più:

oltre al carattere della “specialità”, riconosciuta in

ambito endo-statuale rispetto alla restante normazione

nazionale;

per la sua “internazionalità”, riconosciuta in ambito

meta-statuale, in considerazione della sua valenza oltre

i confini dei singoli Paesi (anche dopo la formazione

degli Stati Nazionali) e l’attitudine ad espandersi

come diritto uniforme.

LA LEX MERCATORIA

Il diritto commerciale, nato originariamente come

diritto di classe (più correttamente, di Corporazioni),

supera nel tempo gli interessi particolari che

finiscono, pertanto, con il coincidere con il più

generale sviluppo dell’attività economica, per

realizzare una maggiore ricchezza collettiva e, quindi,

concorrere ad un miglioramento della società.

LA LEX MERCATORIA

Con l’affermarsi degli Stati nazionali si assiste al

predominio della statualità del diritto: lo Stato

riconosce solo il diritto da esso stesso emanato.

Il diritto commerciale non è più diritto di classe ma

diritto dello Stato, perde l’antica universalità e diventa

diritto nazionale, le consuetudini commerciali

regrediscono all’ultimo livello della gerarchia delle

fonti; la stessa lex mercatoria si statalizza

convertendosi nei “codici del commercio” e le

controversie riguardanti i rapporti commerciali

vengono assorbite nell’ambito della giurisdizione

statale.

Il consolidamento degli Stati nazionali conduce il diritto

commerciale ad una nuova fase, ove si assiste ad una dicotomia

tra il sistema anglosassone caratterizzato da una maggiore

elasticità e dal valore vincolante del precedente giurisprudenziale

ed il sistema latino nel quale si affermano le codificazioni

attraverso le quali viene enucleato un diritto unitario e

nazionale.

Questa nuova fase del diritto commerciale che si manifesta nel

superamento dei confini nazionali, in considerazione della

internazionalità degli interessi imprenditoriali consente di

avvertire sempre più l’inadeguatezza delle leggi nazionali e

l’esigenza di consentire la regolamentazione di contratti

sempre più delocalizzati.

.

LA LEX MERCATORIA

LA LEX MERCATORIA

LA NUOVA LEX MERCATORIA

La globalizzazione dei mercati neutralizza le leggi

volute dagli Stati Nazionali e crea l’esigenza di una

“nuova lex mercatoria”, a base consuetudinaria, per

disciplinare i contratti commerciali internazionali.

Va osservato che, nell’economia industriale classica,

gli scambi avvenivano a livello internazionale ma la

produzione rimaneva nazionale, mentre, nella società

post-industriale, l’intera organizzazione diventa

globale (vds., le multinazionali) e la contrattazione

deve svolgersi con regole omogenee.

LA LEX MERCATORIA

Influisce, enormemente, in questo processo di

trasformazione dei diritti nazionali, l’esigenza di

armonizzazione avvenuta in ambito europeo del

diritto societario.

Le direttive comunitarie hanno rappresentato un

significativo fattore di trasformazione del diritto

nazionale degli Stati membri. L’intervento

comunitario, per un lato, ha prodotto una alluvionale

legislazione speciale, dall’altro ha prodotto effetti

positivi, quale quello di stimolare la capacità creativa

dei nuovi mercatores o di creare dei nuovi strumenti

contrattuali.

LA LEX MERCATORIA

L’attuale lex mercatoria, oggi denominata law merchant o, come

qualche autore preferisce, transnational law mantiene la

funzione di uniformare la regolamentazione dei rapporti

commerciali e dei traffici attraverso l’individuazione dei

principi e delle regole che si sono affermate nella pratica del

commercio internazionale.

Secondo l’opinione maggioritaria gli elementi che costituiscono

la nuova lex mercatoria sono :

1) i “principi generali” del diritto applicati (anche quando non

vi sia uno specifico riferimento delle Parti sul loro impiego)

dai lodi degli arbitrati commerciali internazionali.

Essi rappresentano la parte più importante della lex

mercatoria: alcuni derivano dal diritto internazionale, altri

sono creati dagli Arbitri internazionali.

Analizzando le soluzioni adottate dai lodi arbitrali, gli studiosi della

materia hanno individuato un corpus di “principi” che sono:

• - principio pacta sunt servanda, regola di D.I.Universale,

• - principio della buona fede, non solo ai fini interpretativi, ma anche

• nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto,

• - principi relativi alla conclusione e validità dei contratti,

• - principi relativi all’interpretazione e all’esecuzione dei contratti,

• - principi relativi alle sanzioni o ai rimedi contro l’inadempimento.

2) gli “usi e consuetudini” del commercio internazionale: è

sufficiente, in questa sede rilevare che essi, intesi come una

delle fonti della “lex”, a differenza di quelli nazionali, si

ricollegano ad un ambito transnazionale e per essere applicati

devono sottostare al giudizio della diuturnitas e della opinio

juris ac necessitatis degli operatori economici.

LA LEX MERCATORIA

LA LEX MERCATORIA

Al riguardo, si evidenzia che la necessità di disciplinare le operazioni

economiche con un grado di uniformità ha portato sia alcune OIG che alcune

ONG economiche a vocazione transnazionale, a redigere delle raccolte: si pensi

agli International Commercial Terms (INCOTERMS) della Camera di

Commercio Internazionale (CCI), alla Fedération Internationale des

Ingénieurs-conseils (FIDIC) e all’International Standard Organisation (ISO).

3) i “principi giurisprudenziali”, vale a dire quei principi che emergono dalla

giurisprudenza arbitrale internazionale. Secondo quanto stabilito nel Lodo

(CCI) n. 4131 del 1982, le decisioni dei tribunali creano una giurisprudenza

di cui è necessario tener conto perché formatasi quale conseguenza della

realtà economica, conforme ai bisogni del commercio internazionale.

L’attività degli Arbitri internazionali può essere considerata fonte della lex

mercatoria in quanto attività creativa, perché può non solo applicare regole

già presenti in uno o più ordinamenti, ma anche regole che gli Arbitri stessi

considerano appropriate.

Ad essi devono, poi, aggiungersi i Principi Unidroit che costituiscono

un’attuazione, sia pure parziale, della “lex mercatoria”.

LA LEX MERCATORIA

LEX MERCATORIA

Possibilità applicative

La teorizzazione di una lex mercatoria non produrrebbe

utile risultato nel caso in cui non si considerasse… se, in quali

termini ed entro quali limiti… sia possibile applicarla.

L’arbitrato consente la risoluzione delle controversie

alternativamente alla giurisdizione statale; per attivare il

procedimento, è sufficiente che le Parti inseriscano nel contratto

una specifica clausola compromissoria o sottoscrivano un

apposito compromesso, a lite già verificata.

LA LEX MERCATORIA

Il giudizio arbitrale rispetto a quello ordinario presente numerosi vantaggi:

“risulta più rapido e più economico, è svincolato dal rigido

formalismo sostanziale e processuale del diritto nazionale;

consente alle Parti di indicare quale legge applicare o vincolare

gli arbitri a decidere secondo le regole della lex mercatoria”

In merito all’arbitrato commerciale internazionale, è stato

efficacemente osservato che esso costituisce il momento

giurisdizionale della nuova lex mercatoria; l’intensificarsi delle

relazioni economiche ha portato a una valorizzazione del ruolo

dell’arbitrato che si è posto come una modalità ordinaria di

composizione delle controversie del commercio transnazionale.

LA LEX MERCATORIA

Anche la giurisprudenza italiana ha stabilito che

“l’arbitrato internazionale è la sede idonea a giudicare i fatti che

si pongono in contrasto con la nuova lex mercatoria , quale

ordinamento consuetudinario autonomo rispetto agli

ordinamenti statuali” (Trib. Busto Arsizio, 17/10/03)

In sede arbitrale la Lex mercatoria, insieme con i Principi

Unidroit, ha avuto applicazione come lex contractus, ma anche

come strumento di interpretazione e integrazione della legge

applicabile, ciò non solo quando fosse espressamente

richiamata dalle Parti, ma anche su iniziativa degli Arbitri.

CORSO DI

DIRITTO DEL COMMERCIO

INTERNAZIONALE

IV LEZIONE

Parte 3^

I PRINCIPI UNIDROIT

I PRINCIPI UNIDROIT

CARATTERISTICHE GENERALI

I “Principi dei contratti commerciali internazionali” predisposti

dall’Istituto per l’Unificazione del Diritto Privato (Unidroit),

costituiscono attuazione, anche se parziale e limitatamente al

settore dei contratti della lex mercatoria.

L’Istituto, sorto per promuovere l’uniformità internazionale

della legislazione, composto da una commissione di insigni

giuristi, si è ritrovato ad assolvere alla funzione di compilatore

di un diritto uniforme spontaneo, eminentemente pratico,

dotato di grande flessibilità (un esperanto di comunicazione

giuridica) capace di offrire una “lingua franca del diritto chiara

e semplice”, con “ un approccio totalmente nuovo al Diritto del

commercio internazionale”.

I PRINCIPI UNIDROIT

Essi nascono dalla constatazione dell’insufficienza dei diritti

statali ad adattarsi alle speciali esigenze del commercio

internazionale; del carattere frammentario delle convenzioni

internazionali che spesso presentano una visione unilaterale,

giacché non ratificate da tutti gli Stati; delle situazioni di

incertezza cui la stessa lex mercatoria può dar luogo.

I Principi Unidroit si propongono di ovviare a tali

inconvenienti, superando l’inadeguatezza delle legislazioni

internazionali, la settorialità delle regole uniformi,

l’applicazione dei principi generalissimi (quindi, scarsamente

definiti) della lex mercatoria, …… ,

offrendo una disciplina organica dei contratti in generale.

I PRINCIPI UNIDROIT

Lo scopo iniziale era quello di un riallineamento del diritto dei

contratti internazionali sulla base della prassi, delle legislazioni

nazionali e delle convenzioni di diritto uniforme; i punti di

riferimento più importanti sono stati: i singoli sistemi

nazionali, la Convenzione di Vienna del 1980 per la vendita

internazionale dei beni, i “documenti” elaborati dalla CCI e i

“documenti” UNCITRAL (Commissione delle NU per il

Commercio Internazionale).

Elaborati nel 1994, sono stati oggetto di un’ampia revisione che

ha portato ai Principi Unidroit del 2004 e ad una terza edizione

degli stessi nel 2010, con l’inserimento di importanti aggiunte e

integrazioni

I PRINCIPI UNIDROIT

Destinati a coprire l’intera area del diritto contrattuale, con la

finalità di riportare norme comuni alla maggior parte dei

sistemi esistenti e, al tempo stesso, recepire le soluzioni che

meglio si attagliano alle particolari esigenze del commercio

internazionale cross-border (transfrontaliero), anche in funzione

di proposizione di nuove regole.

I “Principi” non rientrano in alcuna delle categorie tradizionali

degli strumenti giuridici elaborati a livello internazionale, non

sono semplici clausole modello o contratti tipo, né regolano i

singoli contratti: essi si propongono di enunciare regole comuni

alla maggior parte dei sistemi giuridici e di raccogliere le

soluzioni più confacenti alle esigenze del commercio

internazionale , in un felice connubio di tradizione e

innovazione.

FUNZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli stessi “Principi” nel Preambolo, ne indicano la finalità:

I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti

commerciali internazionali e si applicano quando le Parti hanno

convenuto che il loro contratto sia da essi regolato;

I Principi possono applicarsi anche quando le Parti abbiano convenuto

sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla lex mercatoria o

simili;

I Principi possono applicarsi quando le Parti non hanno scelto il diritto

applicabile al loro contratto;

I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione

degli strumenti di diritto internazionale uniforme;

I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione

del diritto nazionale applicabile;

I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed

internazionali”.

I PRINCIPI UNIDROIT

I PRINCIPI UNIDROIT

I diversi casi nei quali i Principi possono trovare applicazione

sono detti “Principi applicabili al contratto per espressa

volontà delle parti” espressione di autonomia contrattuale.

Essi potranno essere richiamati 1) come norme contrattuali; 2)

come legge applicabile 3) come richiamo nel più ampio contesto

della lex mercatoria; 4) come usi del commercio; 5) scelti dopo

la conclusione del contratto.

1) Come norme contrattuali: si tratta dell’incorporazione per

relationem dei Principi nel contenuto normativo dell’accordo tra

le Parti che renderà gli stessi applicabili, purché non in contrasto

con le norme imperative del diritto nazionale applicabile al

contratto stesso; ciò significa che la legge regolatrice verrà

determinata sempre sulla base del diritto internazionale privato

applicabile

I PRINCIPI UNIDROIT

2) Come legge applicabile: in tal caso le Parti si riferiscono ai

Principi, in alternativa ad un coordinamento nazionale, come

un sistema normativo autonomo: tale scelta rischia di non

essere accettata dai Giudici nazionali, i quali, semmai, la

considerano un mero richiamo contrattuale.

Diverso è il caso in cui le Parti decidano di sottoporre le

controversie ad arbitrato dove è più probabile che i Principi

vengano applicati al contratto quale sistema normativo.

Resta, comunque, l’applicazione delle norme di diritto

internazionale privato per tutti quegli aspetti non regolati dai

Principi, con conseguenti problemi di compatibilità tra sistemi.

.

I PRINCIPI UNIDROIT

3) Come richiamo nel più ampio contesto della lex mercatoria: le

Parti decidono di sottoporre il contratto ad un sistema

normativo a-nazionale, richiamando al suo interno i Principi

Unidroit. Tale possibilità consente di ridurre i rischi di conflitto

tra sistemi, inserendosi (i Principi) come species (specificazioni)

delle regole più generali della lex mercatoria.

4) Come usi del commercio: in virtù di questa possibilità è

consentito di richiamare i Principi, continuando a sottoporre il

contratto a una legge nazionale.

5) Scelti dopo la conclusione del contratto: si tratta di una

soluzione che mostra la sua utilità in una procedura arbitrale,

consentendo di evitare conflitti sulla determinazione della legge

applicabile e offrire regole adatte alle esigenze del commercio

internazionale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Prima Considerazione

L’ampia autonomia contrattuale assicura alle Parti sia la

possibilità di assoggettare i loro rapporti a tali Principi, sia la

possibilità di prevederne un’applicazione solo parziale, sia la

loro non applicabilità.Le norme contenute nei Principi

Unidroit sono generalmente derogabili, così come chiarito

all’art. 1 (5) Ed 2010 degli stessi, dove si prevede che le parti

possano escludere del tutto la loro applicazione o modificarne

gli effetti, salvo il richiamarsi a disposizione contraria in Essi

contenuta.

Seconda Considerazione

L’effettività e l’utilità di tali Principi si riscontra nei Lodi

Arbitrali Internazionali che li assumono come accreditata fonte

I PRINCIPI UNIDROIT

di cognizione nel risolvere controversie in applicazione della lex

mercatoria; il numero di sentenze statali che fanno ad Essi

riferimento è, infatti, in costante aumento.

Per Concludere

Se è vero che i Principi non hanno alcuna efficacia normativa

vincolante, soprattutto in sostituzione del diritto positivo

applicabile, consentono di poter far loro riferimento esplicito

nella stesura del contratto e assumono una non trascurabile

efficacia persuasiva nella ricerca delle soluzioni della prassi

commerciale internazionale (di fatto realizzando l’auspicata

uniformazione del diritto internazionale nello specifico settore )

I PRINCIPI UNIDROIT