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Corso di Ambiente e Salute Laurea Magistrale in Chimica Analitica Prof. Alessandro Bacaloni AMIANTO

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Corso di

Ambiente e Salute Laurea Magistrale in

Chimica Analitica

Prof. Alessandro Bacaloni

AMIANTO

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Amianto – definizioni

Amianto o asbesto è il nome generico di una serie di silicati

fibrosi naturali molto diffusi in natura, appartenenti alle

serie mineralogiche dei serpentini e degli anfiboli

Si tratta di fibre sostanzialmente dotate di incombustibilità,

di resistenza alle alte temperature, all'usura,

all'aggressione delle sostanze chimiche, alla trazione,

virtualmente indistruttibili, facilmente filabili, estremamente

flessibili, dotate di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti

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Amianto – classificazioni

ASBESTO

Serpentini

CRISOTILO

CAS 12001-29-5

Anfiboli

Monoclini

ACTINOLIDE

CAS 77536-66-4

AMOSITE

CAS 12172-73-5

CROCIDOLITE

CAS 12001-28-4

TREMOLITE

CAS 77536-66-6

Ortorombici

ANTOFILLITE

CAS 77536-67-5

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Amianto – classificazioni

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Amianto – usi

Industria dei materiali da costruzione (dal XIX al XX sec.)

• materiali in cemento e amianto quali tubi, lastre, camini, cassoni, paratie, vasi,

pareti e balconi

• pareti e strutture composite per tramezzi e controsoffitti, pannelli, paratie

antifuoco

• materiali spruzzati come antirombo, antifuoco, antibrina

Industria tessile (dal XVIII sec.)

• tessuti a metraggio ignifughi

• nastri e corde per isolamenti elettrici e termici

• feltri, cachemire sintetico, coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, guanti, ghette,

stivali

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Amianto – usi

Industria dei trasporti (dalla prima metà del XX sec.)

• freni, frizioni, coibentazioni di testate motori, coibentazioni di marmitte, cavi e

guarnizioni di tenuta

• isolamenti termoaustici di tetti, pareti e pavimenti dei rotabili

Industria navale (dal 1932 ad oggi)

• paratie tagliafuoco, amianto spruzzato come isolante, isolanti elettrici, termici,

acustici

• testate di pistoni, camini, motori marini e isolamenti di tubi e caldaie

Industria militare • polveri per otturatori

• ritardanti di fiamma per esplosivi

• ogive di missili e cariche cave

• isolamenti termici su depositi di munizioni

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Amianto – usi

Industria della carta (dal 1920 circa)

• carte e cartoni a base di amianto

• filtri (anche per sigarette)

• assorbenti igienici interni

• solette per scarpe

Industria chimica (dagli anni '30)

• guarnizioni per flange, premistoppa, giunzioni, ecc., in impianti chimici e petrolchimici

• filtrazione e chiarificazione di liquidi alimentari (vino, birra, vodka, liquori vari)

• catalizzatori

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Amianto – usi

Industria cosmetica (dagli anni' 30) • ciprie, fondotinta

• talchi cosmetici (solo in USA)

• talchi speciali per bambini

• polveri inerti in misture medicali

Altri usi • nei cinema e teatri, come antifuoco (sipari e paratie)

• come simulazione della neve in cinema e teatri

• come sabbia artificiale per giochi di bambini

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Amianto – definizioni

• Una particella aerodispersa per essere considerata fibra

deve avere:

rapporto lunghezza/larghezza (diametro) superiore o uguale a 3

• Una fibra per essere considerata respirabile deve

soddisfare due requisiti:

lunghezza superiore o uguale a 5 micron

larghezza (diametro) inferiore o uguale a 3 micron

La maggior parte delle fibre di amianto aerodisperse sono

solitamente respirabili, pertanto più pericolose

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Amianto – effetti sulla salute

• Asbestosi malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente

invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare)

(dovuta all’accumulo di fibre nel polmone)

• Carcinoma polmonare broncogeno

• Mesotelioma pleurico tumore specifico della esposizione ad amianto, con latenza anche oltre 30

anni

• Versamenti e ispessimenti pleurici e/o di placche

pleuriche, verruche asbestosiche lesioni fibrotiche che interessano la pleura parietale e diaframmatica, a

prognosi favorevole, non correlate alla comparsa di tumori, considerate

"spie" di passate esposizioni alle fibre di amianto

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Amianto – effetti sulla salute

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Amianto – normativa

D. Ministero della Sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3,

e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla

cessazione dell’impiego dell’amianto

D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 257

Attuazione della Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla protezione dei lavoratori dai

rischi derivanti dalla esposizione all'amianto durante il lavoro

D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

• Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto

• Art. 249 – Valutazione del rischio

• Art. 254 – Valore limite di esposizione

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Amianto – normativa

D.Lgs. 81/2008

Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto

• Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il

datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari

dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza

di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

• Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o

in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente

capo.

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Amianto – normativa

D.Lgs. 81/2008

Art. 249 – valutazione del rischio

• Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i

rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali

contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado

dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare

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Amianto – normativa

D.Lgs. 81/2008

Art. 249 – valutazione del rischio (segue)

• Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a

condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui

al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è

superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli

250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

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Amianto – normativa

D.Lgs. 81/2008

Art. 249 – valutazione del rischio (segue)

• Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta

si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento

significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente

dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

• La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6

provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle

esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

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Amianto – normativa

D.Lgs. 81/2008

Art. 254 – valore limite di esposizione

• Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre/cm3

di aria (eq. a 100 f/L), misurato come media ponderata nel tempo di

riferimento di 8 ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun

lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria

superiore al valore limite.

• Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore

di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto

possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro

può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese

misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

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Amianto – campionamento

D.M 06/09/1994

• Campionamento con filtro in estere cellulosico

Filtro 25 mm

Porosità 0,8-1,2 µm

Flusso di campionamento 1-12 L/min (± 10%)

Volume di campionamento 480 L

Diafanizzazione e analisi in MOCF

• Campionamento con filtro in policarbonato

Filtro 25 mm

Porosità 0,8 µm

Flusso di campionamento 6-9 L/min

(tale da consentire velocità di cattura di 0,35 m/s ± 10%)

Volume di campionamento 3000 L ( 8L/min per 6 h)

Analisi in MOCF

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Amianto – analisi

Dopo il campionamento e prima del conteggio, i filtri impolverati vanno

diafanizzati, per esposizione a vapori di acetone e aggiunta di una

goccia di triacetato di glicerolo; in tal modo le fibre saranno conteggiate

nelle stesse condizioni di dispersione o coagulazione in cui si

trovavano nella sospensione atmosferica

Principali tecniche strumentali per l’individuazione delle

fibre di amianto

• MOCF

microscopio a contrasto di fase

• SEM

microscopio elettronico a scansione

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Amianto – analisi

MOCF – Microscopio a contrasto di fase

• Microscopio ottico in cui differenze di fase (non visibili) sono

trasformate in differenze di ampiezza (intensità luminosa)

• Metodica ufficiale (D.Lsg. 277/91 e DM 06/09/94 all.2)

• Riconoscimento fibre in base alle proprietà morfologiche per

suddivisione in “asbesto-simili” e “non asbesto-simili”

L’essere asbesto-simile è una condizione necessaria

ma non sufficiente perché una fibra sia di amianto

• Conteggio realizzato sul reticolo di Walton-Beckett

• Consente di rilevare fibre fino ad un diametro minimo di 0,25 µm

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Amianto – analisi

SEM – Microscopio elettronico a scansione

• Microscopio elettronico-ottico che permette di analizzare i segnali

prodotti dall’interazione tra un fascio di elettroni incidenti e il campione (in particolare elettroni secondari, elettroni retrodiffusi, radiazione X)

• Una porzione di filtro, essiccato e diafanizzato, viene metallizzata sotto

vuoto (sottile strato di grafite)

• Fornisce informazioni morfologiche, compositive e strutturali relative

alle varie parti di cui è costituito il campione; identifica le singole fibre

• Consente di rilevare fibre con un diametro minimo di 0,03-0,04 µm

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Amianto – analisi

Schema di microscopio elettronico

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Amianto – analisi

MOCF SEM

VANTAGGI • Costi limitati

• Tempi rapidi

• Metodica ben standardizzata

• Alto potere risolutivo

• Identificazione univoca delle

fibre

SVANTAGGI • Basso potere risolutivo

• Non consente identificazione

univoca delle fibre

• Elevata variabilità alle basse

concentrazioni

• Costi elevati

• Tempi relativamente lunghi

INDICAZIONI • Ambienti di lavoro • Ambienti di vita

• Ambiente esterno

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Amianto – analisi

Conteggio fibre

• Si sceglie, a caso, all’interno della superficie esposta del filtro un’area

di dimensioni prefissate per il conteggio

• Si identificano (con MOCF o SEM) e si conteggiano le fibre nell’area

prescelta

• La concentrazione in aria si calcola mediante la formula

• C concentrazione di fibre aerodisperse (F/L)

• N numero di fibre respirabili conteggiate

• D diametro effettivo di campionamento del filtro (mm)

• V volume di aria campionata (L)

• n numero di campi esaminati

• d diametro del reticolo di Walton-Beckett a 500x (mm)

2

26

dnV

DN10C

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Amianto – analisi

Fibra su filtro a membrana

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Amianto – analisi

Crisotilo

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Amianto – analisi

Crocidolite

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Amianto – analisi

Fibre di vetro

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Amianto – valutazione D.M. 6/9/94 – tabella 2

Valutazione materiali contenenti amianto negli edifici

Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Controllo periodico

Procedura per corretta manutenzione

Materiali integri suscettibili di

danneggiamento

Eliminazione delle cause

Materiali danneggiati

Area non estesa

Restauro + eliminazione delle cause

Area estesa

Bonifica

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Amianto – interventi tecnici

• Bonifica costi elevati, necessità di materiali sostitutivi, rimozione del problema

• Incapsulamento

costi intermedi, assenza bisogno di materiali sostitutivi, procedure di verifica e controllo nel tempo

• Confinamento

costi contenuti, assenza bisogno di materiali sostitutivi, procedure di verifica e controllo stringenti, limitazioni di uso nel tempo

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AMIANTO

Sommario

1. Definizione

2. Fonti normative

3. Classificazione

4. Manufatti che possono contenere amianto

5. Inquinamento dell'ambiente

6. Assorbimento e tossicità

7. Questioni interpretative

8. Interventi di bonifica

9. Sorveglianza medica e dispositivi di protezione individuale

10. Adempimenti amministrativi

11. Sanzioni

1. Definizione

Amianto (Cas. n. 12001-28-4) è il nome generico di una serie di silicati fibrosi naturali molto diffusi

in natura, che possono essere divisi in due principali classi, gli anfiboli ed il gruppo della roccia

serpentina. Si tratta di fibre sostanzialmente dotate di incombustibilità, di resistenza alle alte

temperature, all'usura, all'aggressione delle sostanze chimiche, alla trazione, virtualmente

indistruttibili, facilmente filabili, estremamente flessibili, dotate di proprietà fonoassorbenti e

termoisolanti.

2. Fonti normative

Norme giuridiche

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene

del lavoro)

- DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973 (Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la

denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

- LEGGE 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio ed etichettatura

delle sostanze e dei preparati pericolosi)

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 215 (Attuazione delle direttive

CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica - amianto -

della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di

uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)

Art. 5 (Etichettatura)

- LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle

regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli

derivanti dall'amianto)

- DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione

dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla

cessazione dell'impiego dell'amianto)

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- DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,

93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 114 (Attuazione della direttiva n. 87/217/CEE in

materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto)

- DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli

interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma

1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto")

- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 95/85/CEE

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,

puerpere o in periodo di allattamento)

- DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)

- DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle

sostanze pericolose)

- DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1999 (Individuazione delle lavorazioni vietate per la

fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196)

- LEGGE 23 marzo 2001, n . 93 (Disposizioni in campo ambientale)

Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)

- DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento

per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma

asbesto-correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277/1991)

- DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE

relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il

lavoro)

Interpretazioni ed istruzioni amministrative

- MINISTERO INDUSTRIA circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 (Modello unificato dello schema

di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le

imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di

bonifica dell'amianto)

- MINISTERO SANITA' circolare 12 aprile 1995, n. 7 (Circolare esplicativa del decreto

ministeriale 6 settembre 1994)

- INAIL nota tecnica 26 settembre 1995 (Linee di condotta sull'esposizione all'amianto)

- INAIL circolare 23 novembre 1995, n. 252 (Art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 modificato

dalla legge n. 271/1993 - Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

3. Classificazione

Classificazione dei minerali di asbesto

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Appartengono alla classe degli anfiboli l'actinolite, l'amosite, la crocidolite ("amianto blu") e la

tremolite, mentre appartiene al gruppo del serpentino il crisotilo ("amianto bianco"). Il crisotilo è

soffice, setoso, con elevata resistenza meccanica e buona tenuta agli agenti alcalini, formato da fibre

di lunghezza variabile. La crocidolite, invece, si presenta sotto forma di fibre diritte e flessibili; la

resistenza meccanica e la tenuta agli agenti acidi sono superiori a quelle degli altri tipi di amianto.

Per quanto riguarda la resistenza alla trazione, si ottengono valori elevati per crisotilo e crocidolite,

mentre antofillite e tremolite si collocano a livelli inferiori. In ultimo, tra i tipi di fibre utilizzati in

ambito industriale vi è l'amosite, che ha fibre lunghe, diritte e fragili, particolarmente stabili al

calore tanto da essere utilizzata prevalentemente come isolante termico. Infine, solo crocidolite,

antofillite e tremolite posseggono buona resistenza agli acidi.

4. Manufatti che possono contenere amianto

Nel nostro paese l'utilizzazione del crisotilo ha rappresentato il 75% della utilizzazione totale di

amianto ed il 75% di tutto l'amianto usato è stato impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni

(fibrocemento).

Fibre di amianto sono state utilizzate nella produzione di una vasta gamma di prodotti tra i quali,

soprattutto, i prodotti per l'edilizia in amianto-cemento. I dati relativi al consumo di amianto in Italia

nel 1988 indicavano che il 72% dell'amianto utilizzato veniva impiegato proprio per i prodotti in

amianto-cemento, tra i quali in prevalenza le lastre per coperture, i tubi, le condotte e le

canalizzazioni.

In particolare, nel fibrocemento, si determinava una miscela di giusta plasticità e consistenza ad

umido così da consentire la formazione di lastre ondulate e tubi. Il contenuto di crisotilo era

generalmente dal 12% al 16% con piccole percentuali di anfiboli (crocidolite) per favorire

filtrazione, dispersione e rinforzo. L'utilizzazione di fibre di amianto per materiali di attrito

impegnava all'epoca (1988), nel nostro Paese, solo il 10% dell'amianto consumato, mentre per il 3%

le fibre minerali naturali venivano utilizzate per carte e cartoni, per il 3% nel confezionamento e

nella produzione di materiali plastici ed ancora per il 3% usate per la fabbricazione dei tessuti.

Infine, il 9% dell'amianto consumato in Italia veniva utilizzato per la produzione di altri tipi di

manufatti.

Nella tabella sono riportati i principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo

potenziale di rilascio delle fibre

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Tabella 1

Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro

approssimativo potenziale di rilascio delle fibre

Tipo di

materiale

Note Friabilità

Ricoprimenti a spruzzo e

rivestimenti isolanti

Fino all'85% circa di amianto

Spesso anfiboli (amosite,

crocidolite) prevalentemente

amosite spruzzata su strutture

portanti di acciaio o su altre

superfici come isolante

termo-acustico

Elevata

Rivestimenti isolanti di

tubazioni o caldaie

Per rivestimenti di tubazioni

tutti i tipi di amianto, talvolta

in miscela al 6-10% con

silicati di calcio. In tele,

feltri, imbottiture in genere al

100%

Elevato potenziale di rilascio

di fibre se i rivestimenti non

sono ricoperti con strato

sigillante uniforme e intatto

Funi, corde, tessuti In passato sono stati usati

tutti i tipi di amianto. In

seguito solo crisotilo al

100%

Possibilità di rilascio di fibre

quando grandi quantità di

materiali vengono

immagazzinati

Cartoni, carte e prodotti

affini

Generalmente solo crisotilo

al 100%

Sciolti e maneggiati, carte e

cartoni, non avendo una

struttura molto compatta,

sono soggetti a facili

abrasioni ed a usura

Prodotti in amianto-cemento Attualmente il 10-15% di

amianto in genere crisotilo.

Crocidolite e amosite si

ritrovano in alcuni tipi di

tubi e di lastre

Possono rilasciare fibre se

abrasi, segati, perforati o

spazzolati, oppure se

deteriorati

Prodotti bituminosi,

mattonelle di vinile con

intercapedini di carta di

amianto, mattonelle e

pavimenti vinilici, PVC e

plastiche rinforzate

ricoprimenti e vernici,

mastici, sigillanti, stucchi

adesivi contenenti amianto

Dallo 0,5 al 2% per mastici,

sigillanti, adesivi, al 10-25%

per pavimenti e mattonelle

vinilici

Improbabile rilascio di fibre

durante l'uso normale.

Possibilità di rilascio di fibre

se tagliati, abrasi o perforati

5. Inquinamento dell'ambiente

Il D.Lgs. n. 114/1995 ha fissato per l'amianto 0,1 mg/mc il limite di emissione in atmosfera e 30

g/mc il limite di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido, nonché i metodi

analitici per la determinazione dei valori. Tali limiti però potranno anche essere aggiornati o

modificati con decreto interministeriale (art. 3, comma 3, L. n. 257/1992).

Di recente, il D.Lgs. n. 257/2006, in recepimento della direttiva 2003/18/CE, ha comportato

l'inserimento del Titolo VI bis nel D.Lgs. n. 626/1994 "Protezione dei lavoratori contro i rischi

connessi all'esposizione ad amianto" e, contestualmente, l'abrogazione delle disposizioni contenute

nel Capo III del D.Lgs. n. 277/1991.

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In particolare si dispone che i datori di lavoro provvedano affinché nessun lavoratore sia esposto ad

una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3 (valore di

azione), misurata in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA). Per

tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, inoltre, deve essere

prevista una formazione idonea.

6. Assorbimento e tossicità

La lunghezza delle fibre aerodisperse è relativamente poco importante ai fini della respirabilità

mentre è fondamentale per determinare la penetrazione e la persistenza all'interno dei polmoni.

Le fibre più lunghe sembrano dotate di maggiore nocività, mentre le fibre corte (al di sotto dei 5

micron) possono essere efficacemente depurate e distrutte dalle cellule di difesa dell'organismo

(macrofagi).

Una particella aerodispersa per essere considerata fibra deve avere un rapporto lunghezza/larghezza

(diametro) superiore o uguale a 3.

Una fibra per essere considerata respirabile (quelle che purtroppo rappresentano solitamente la

maggior parte delle fibre di amianto aerodisperse e che sono appunto più pericolose) deve

soddisfare due requisiti:

- lunghezza superiore o uguale a 5 micron;

- larghezza (diametro) inferiore o uguale a 3 micron.

L'amianto può causare:

1) la produzione di una malattia respiratoria polmonare a decorso progressivo, fortemente

invalidante, causa di insufficienza respiratoria cronica (fibrosi polmonare) denominata asbestosi,

conseguente all'accumulo di fibre nel polmone. Si tratta di una malattia che, anche dal punto di vista

radiologico, è più evidente ai lobi inferiori dei polmoni. Il fumo di sigaretta agisce sfavorevolmente

sul decorso della malattia, aggravandola. Sembra che in numerosi Paesi industriali l'asbestosi sia

praticamente scomparsa nelle popolazioni professionalmente esposte a concentrazioni pari o

inferiori a 1-2 fibre/cc.;

2) un effetto cancerogeno:

a) per il polmone, specie quando l'inalazione delle fibre avvenga da parte di un soggetto fumatore

(carcinoma bronchiale). Il tumore si presenta più frequentemente nei lobi inferiori;

b) per le sierose (mesotelioma pleurico, cardiaco, peritoneale). Data la estrema rarità nella

popolazione umana in generale, i mesoteliomi vengono ritenuti il tumore "spia" di una esposizione

ad amianto, anche se in qualche caso tale tipo di tumore può verificarsi anche in soggetti per i quali

non si riesce ad invidividuare all'anamnesi l'esposizione professionale.

Il mesotelioma sarebbe determinato soprattutto dagli anfiboli e sembrerebbe quindi correlato più al

tipo di fibra che all'entità dell'esposizione.

Esposizioni professionali anche di modesta entità e durata agli anfiboli comporterebbero un rischio

apprezzabile (così come, del resto, le esposizioni negli ambienti di vita), perché le fibre degli

anfiboli (crocidolite in particolare) rigide, fragili, rettilinee, possono più agevolmente migrare verso

la pleura. Al contrario, le fibre lunghe, flessibili e curve del crisotilo non migrerebbero in quantità

sufficiente a provocare la risposta neoplastica;

c) in sede laringea ancora non dimostrato con evidenza epidemiologica;

3) la comparsa di ispessimenti pleurici e/o di placche pleuriche, lesioni fibrotiche che interessano la

pleura parietale e diaframmatica, localizzate prevalentemente nella parte inferiore della gabbia

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toracica, evidenti soprattutto alla TAC, asintomatiche, a prognosi favorevole, non correlate alla

comparsa di tumori, considerate "spie" di passate esposizioni alle fibre di amianto;

4) la comparsa di versamenti pleurici benigni, relativamente rari e considerati come precoce

manifestazione clinica dovuta all'amianto;

5) la comparsa di verruche asbestosiche espressione della penetrazione di aghi di amianto nella

pelle.

7. Questioni interpretative

L'identificazione e la conta delle fibre richiedono metodi sofisticati di analisi. Il Titolo VI bis del

D.Lgs. n. 626/1994 (modificato dal D.Lgs. n. 257/2006) indirizza tuttora la scelta della tecnica

analitica verso la MOCF (microscopia ottica a contrasto di fase) in quanto più facilmente attuabile,

ma sono anche possibili indagini mediante SEM (microscopia elettronica a scansione) o TEM

(microscopia ottica a trasmissione); le ultime due tecniche, relativamente costose, hanno una

maggiore sensibilità ma non vi sono protocolli d'analisi che possano offrire risultati univoci. Il TEM

è ritenuto più affidabile in quanto può individuare fibre molto sottili e si ritiene che abbia la capacità

di discriminare le fibre di amianto senza ambiguità. Il SEM è più sensibile della MOCF ma meno

sensibile del TEM. La MOCF richiede un operatore esperto, dà risultati discreti, necessita di minor

tempo ed ha costi minori.

Per quanto riguarda i protocolli relativi ai rilevamenti, alle analisi dei rivestimenti degli edifici, alla

pianificazione e programmazione delle attività di fissaggio e rimozione dell'amianto, gli stessi sono

riportati nel decreto ministeriale 6 settembre 1994.

L'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 dà la possibilità a chi è stato esposto alle fibre di

amianto di usufruire di alcuni benefici pensionistici (l'INPS riconosce 0.5 anni in più di

contribuzione figurativa per ogni anno di esposizione per un periodo superiore a 10 anni).

L'INAIL (circolare 23 novembre 1995, n. 252) specifica quali sono le ipotesi per il riconoscimento

dei benefici di cui sopra.

In particolare l'ente assicurativo individua due categorie di dipendenti: quelli che hanno lavorato in

aziende soggette al rischio di asbestosi (es. miniere di amianto, produzione di manufatti in cemento-

amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde ecc.) le quali hanno pagato il premio

supplementare e quelli che hanno prestato la loro opera in aziende non soggette al premio

assicurativo supplementare per l'asbestosi ma che hanno comunque operato anche saltuariamente in

ambienti di lavoro con presenza di fibre di amianto.

L'INAIL, su incarico dell'INPS sul quale ricadono i costi derivanti dall'erogazione dell'eventuale

pensione riconosciuta, deve, nel caso di lavoratori appartenenti alla seconda categoria, stabilire se

l'esposizione media annuale calcolata sulle 8 ore lavorative giornaliere è stata superiore a 0.1

fibre/cm cubo (INAIL, nota tecnica 26 settembre 1995).

Se è dimostrato che l'esposizione personale ha superato il limite di 0,1 fibre/cm cubo, l'INAIL è

orientata a riconoscere al lavoratore la possibilità di accedere al riconoscimento di cui all'art. 13,

comma 8, legge n. 257/1992.

Nei contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono vietate le lavorazioni che richiedono una

sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi (legge 24 giugno 1997, n. 196, art.

1, comma 4, lettera f).

In particolare il legislatore, considerando che il lavoratore temporaneo è potenzialmente meno

informato sui rischi lavorativi, ha evidenziato la necessità di individuare le lavorazioni

particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore

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interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica

disciplina normativa.

Sono state inoltre individuate le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza

medica speciale in quanto comportano l'opportunità di accertamenti sanitari anche dopo la

cessazione dell'attività lavorativa; tale prosecuzione della sorveglianza sanitaria sarebbe ovviamente

impossibile per i lavoratori temporanei.

Pertanto, con D.M. 31 maggio 1999, artt. 2 e 3, il Ministero del lavoro ha individuato le lavorazioni

per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo; tra queste sono state inserite le lavorazioni

che espongono all'amianto.

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 257/2006 appaiono positive, se si considera l'abbassamento del

valore limite a 0,1 fibre/cc di aria, l'introduzione dell'albo delle imprese di bonifica e la

responsabilizzazione del medico competente nello stabilire il protocollo degli accertamenti sanitari.

D'altro canto vengono generate motivate perplessità dalla riduzione degli obblighi di notifica e, in

genere, dei poteri dell'organo di controllo, in particolare, non risulta ad oggi ben definita ("... in caso

di esposizione sporadica e di debole intensità ..." ma anche "... se il valore limite di esposizione ...

non è superato ...") la situazione che permetta al datore di lavoro di non effettuare la notifica di

inizio lavori all'organo di controllo, di non effettuare la sorveglianza sanitaria e di non tenere il

registro di esposizione.

8. Interventi di bonifica

Il decreto ministeriale del 6 settembre 1994 detta norme e metodologie per la valutazione del

rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle

strutture edilizie. La circolare del Ministero Sanità del 12 aprile 1995, n. 7 estende la validità del

sopracitato decreto anche agli impianti tecnici nei quali è presente amianto o componenti contenenti

amianto. In particolare la circolare si sofferma sugli interventi di manutenzione straordinaria e

programmata degli impianti tecnici e sugli interventi di bonifica generalizzata degli impianti stessi.

Il decreto regola finalmente un aspetto molto importante nella prevenzione contro le fibre di

amianto aerodisperse visto che il 75% di questo prodotto era utilizzato nel settore edilizio.

Le normative e metodologie indicate nel decreto ministeriale sopracitato si sviluppano attraverso

momenti di intervento successivi.

In particolare:

a) Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

Il campionamento e l'analisi dei materiali (rivestimenti di superfici, rivestimenti isolanti di

tubazioni, lastre, pannelli ecc.) devono partire da un programma di ispezione, previa una procedura

del personale incaricato dell'ispezione.

Nell'allegato 5 del D.M. 6 settembre 1994 sono riportate le schede per la registrazione di tutte le

informazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici.

b) Valutazione del rischio

La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova il

materiale contenente amianto la cui presenza in un edificio non comporta di per sé un pericolo per

la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è certamente

improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.

Se invece il materiale è danneggiato bisogna subito attuare un campionamento ed una analisi delle

fibre disperse in aria. Nella tabella 2 è riportata la metodologia sopra esposta.

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Tabella 2

c) Metodi di bonifica

Esistono alcuni metodi di bonifica tra i quali i più utilizzati sono:

- Rimozione dei materiali di amianto. E' il più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice.

Produce rifiuti tossici-nocivi comportando costi di smaltimento elevati.

- Incapsulamento. Consiste nel ricoprire il materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e

inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto.

- Confinamento. Il confinamento consiste nel creare una struttura che separa il materiale contenente

amianto dall'ambiente. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene

all'interno del confinamento.

d) Procedure di controllo dei materiali di amianto in sede

Dal momento che viene determinata la presenza di amianto in un edificio è necessario mettere in

atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli

occupanti.

e) Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica

I lavori di bonifica devono essere eseguiti tenendo conto:

- dell'allestimento e collaudo del cantiere in cui avviene l'intervento;

- della necessità di realizzare un'area di decontaminazione dei lavoratori addetti alla bonifica;

- di proteggere i lavoratori;

- di adottare le tecniche di rimozione del materiale contenente amianto;

- di predisporre un adeguato imballaggio e allontanamento dei rifiuti contenenti amianto;

- della decontaminazione del cantiere durante e alla fine dei lavori di bonifica;

- di proteggere le zone esterne all'area di lavoro;

- di monitorare l'ambiente predisponendo due soglie di allarme in caso di aumento di fibre

areodisperse.

f) Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati

La certificazione di aree bonificate dovrà essere eseguita da funzionari delle USL le cui spese sono a

carico di chi commissiona i lavori di bonifica.

g) Coperture in cemento-amianto

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per le coperture in edilizia, sono costituite

da materiale non friabile che quando è nuovo o in buono stato di conservazione non tende a liberare

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fibre spontaneamente. Il cemento-amianto quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo

molto tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se

non viene manomesso. Invece lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un

progressivo degrado per azione anche delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e

di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'istallazione si possono determinare

alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di dispersione

nell'ambiente.

Il decreto ministeriale del 14 maggio 1996 ha fissato le metodologie e le procedure per le bonifiche

dei siti dismessi nei quali è stata riscontrata la presenza di amianto (art. 1, D.M. 14 maggio 1996).

In verità il sopracitato documento prende in considerazione all'art. 2 anche l'uso e gli interventi di

manutenzione di prefabbricati contenenti amianto adibiti ad esempio a mense, alloggi, scuole,

piccoli ospedali, ecc. (all. 2, D.M. 14 maggio 1996).

In particolare nell'allegato sono riportate le modalità operative per l'installazione di lastre in

cemento-amianto (Eternit) nonché l'uso dei dispositivi di protezione individuale in caso di interventi

di manutenzione o installazione.

L'art. 3 del D.M. 14 maggio 1996 regolamenta gli interventi di uso e manutenzione e di bonifica di

tubazioni e di cassoni di cemento-amianto.

Il problema delle fibre di amianto disperse nell'acqua è emerso negli ultimi anni. Infatti alcuni

studiosi hanno ravvisato un rischio di tumori gastro intestinali causati da fibre di amianto contenute

nell'acqua potabile (all. 3, D.M. 14 maggio 1996).

Tale rischio è stato sostanzialmente escluso, ad oggi, dall'Organizzazione mondiale della Sanità e da

studi epidemiologici condotti anche in Italia. Infine, il D.M. 14 maggio 1996 non esclude la

possibilità di utilizzare tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione

di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti.

9. Sorveglianza medica e dispositivi di protezione individuale

La sorveglianza medica del personale esposto ad amianto è stata radicalmente cambiata, come in

precedenza accennato, dal D.Lgs. n. 257/2006 (art. 59 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 626/1994).

Il medico competente procederà alla sorveglianza sanitaria degli esposti prima dell'inizio della

esposizione ed alla cessazione, con periodicità almeno triennale. Gli accertamenti di base

comprendono l'anamnesi individuale, l'esame chimico generale e del torace, l'esame della funzione

respiratoria.

In funzione della valutazione del rischio, dei risultati della sorveglianza medica e dello stato di

salute del lavoratore, il medico competente potrà cambiare la periodicità dei controlli e/o integrarli

con altri esami, quali la citologia dell'espettorato, la radiografia del torace o la tomodensitometria.

Il medico competente istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio, fornisce informazioni ai

lavoratori sul significato dei controlli sanitari e sul loro stato di salute, visita gli ambienti di lavoro

almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei

lavoratori. Inoltre, esprime i giudizi di idoneità specifica e fornisce parere sull'allontanamento

temporaneo dei lavoratori.

Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs. n. 626/1994 relative al registro

nazionale. presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (Registro

Nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ex D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308).

Nel registro è raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del

pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:

a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;

b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;

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c) contribuire alla valutazione degli effetti dell'avvenuto uso industriale dell'amianto ed al

riconoscimento delle fonti di contaminazione;

d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed

esposizione ad amianto.

Relativamente all'adozione dei DPI, che vanno comunque utilizzati nel corso delle fasi lavorative

che comportino l'esposizione a fibre di amianto aerodisperse, si raccomandano i seguenti:

a) tuta integrale possibilmente monouso con cappuccio

b) soprascarpe, anch'esse, possibilmente, monouso

c) guanti di protezione con resistenza all'usura adeguata ai lavori da svolgere

d) maschere respiratorie dotate di filtro antipolvere almeno P3 preferibilmente a facciale totale e con

fattore di protezione non inferiore a 400; sono preferibili autorespiratori o maschere collegate con

una sorgente d'aria non contaminata mantenuta in sovrapressione in caso di esposizione a quantità

rilevanti di fibre (D.M. 6 settembre 1994, all. 4).

Le maschere devono essere pulite ogni volta che devono essere utilizzate, e dovrebbero essere

raccolte, alla fine di ogni turno di lavoro, nella parte pulita delle docce di una unità di

decontaminazione.

Gli addetti alla bonifica non dovrebbero avere barba, baffi o basette se utilizzano respiratori (per

possibile perdita di tenuta del mezzo di protezione).

Sui facciali filtranti, vi è un giudizio sostanzialmente negativo espresso da molti istituti (NIOSH,

EPA ed HSE in Inghilterra vietano l'uso di tali mezzi in presenza di lavorazioni che espongono al

rischio di amianto). Il NIOSH fornisce le seguenti indicazioni:

Conc/amianto fino a 10 volte il limite consentito dalle norme (0,2 ff/cm3) = semimaschera con filtro

ad alta efficienza

Conc/amianto fino a 50 volte il limite consentito = maschera intera con filtro ad alta efficienza

Conc/amianto fino a 100 volte il limite consentito = elettrorespiratore con filtro ad alta efficienza

10. Adempimenti amministrativi

A - Obblighi per le UU.SS.LL.

Per quanto riguarda le scuole dovranno essere effettuati sopralluoghi conoscitivi in tutte le strutture

edilizie per verificare la presenza, nei locali, di materiali contenenti amianto o sospetti tali e lo stato

di conservazione delle superfici.

Effettuata l'analisi dei campioni a cura del PMP o di altre strutture, nei casi in cui lo stato di

conservazione sia pessimo o mediocre, si dovrebbe quindi disporre di procedere alle operazioni di

bonifica (rimozione dell'amianto e sostituzione con altri materiali o confinamento dell'amianto con

opportuni materiali e secondo precisi protocolli) stabilendo la riconsegna poi, al termine dei lavori

da parte delle ditte appaltatrici, dei locali con certificazioni finali della USL attestanti che la

concentrazione di fibre non è tale da superare il doppio del valore di fondo.

Nei casi in cui lo stato di conservazione dei locali, per la presenza di amianto, sia risultato buono o

ottimo, si dovrà procedere alla determinazione dei livelli di contaminazione.

Inoltre, le UU.SS.LL. effettuano le analisi dei rivestimenti degli edifici nei quali siano presenti

materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici

pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti,

avvalendosi anche di personale degli uffici tecnici erariali e degli enti locali.

Le UU.SS.LL. inoltre devono predisporre relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti da

trasmettere alle Regioni (art. 9 comma 2, L. n. 257/1992), vigilare sul rispetto delle norme del

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D.Lgs. n. 277/1991, istituire un registro nel quale deve essere segnalata la localizzazione

dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici (art. 12 comma 5, L. n. 257/1992).

B - Obblighi per le imprese che rimuovono l'amianto e per i proprietari di immobili contenenti

amianto

L'art. 12 della legge n. 257/1992 stabilisce che le imprese che utilizzano amianto direttamente o

indirettamente nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica

dell'amianto, inviino annualmente alle Regioni ed alle UU.SS.LL. nel cui ambito di competenza

sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione in conformità al

modello predisposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con la circolare n. 124976

del 17 febbraio 1993.

I proprietari di immobili, sanzionabili in caso di inadempienza con una multa da L. 5 a L. 10

milioni, devono comunicare alle UU.SS.LL. i dati relativi alla presenza di amianto. Le imprese

incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le

UU.SS.LL., le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti (art. 12, L.

n. 257/1992).

C - Obblighi per i datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese che svolgono attività con rischio di esposizione ad amianto devono

effettuare una "valutazione del rischio" con determinazione della esposizione personale,

registrandone i risultati, previa consultazione dei lavoratori ed attuando particolari cautele igieniche

ed operative allorché possa essere avvicinato il limite dei 0,1 fibra/cc. Vanno adottati provvedimenti

tecnici, quali misurazioni delle concentrazioni di amianto in aria (art. 59 nonies del D.Lgs. n.

626/1994), procedimenti di notifica e registrazione dell'esposizione con consegna di copia del

registro all'ISPESL ed alla USL, informazione annuale ai lavoratori, delimitazione dei luoghi,

disponibilità di mezzi di protezione, che devono essere custoditi in locali appositi e puliti con

aspirazione dopo l'uso, installazione di servizi igienici adeguati con docce, indumenti conservati in

armadi separati e lavaggio effettuato da aziende appositamente attrezzate) (artt. 59 sexies, septies,

octies).

In caso di attività di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da

edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto, il datore di lavoro prima dell'inizio dei

lavori (D.M. 6 settembre 1994) deve predisporre un piano di lavoro con le misure necessarie per

garantire sicurezza e salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente esterno.

Tale piano deve prevedere la rimozione dell'amianto prima della demolizione, la fornitura di mezzi

individuali di protezione ai lavoratori, misure "adeguate" di protezione e decontaminazione del

personale incaricato dei lavori, misure per la protezione di terzi e per lo smaltimento e raccolta dei

materiali secondo le vigenti procedure di legge.

Copia del piano deve essere inviata alla USL con informazioni sulla durata presumibile dei lavori,

luogo ove questi verranno effettuati, tecniche lavorative attuate per la rimozione dell'amianto, natura

dell'amianto e caratteristiche degli impianti da utilizzare per la decontaminazione, nonché

indicazioni sui materiali previsti per le operazioni di decoibentazione. Se l'organo di vigilanza non

emana prescrizioni entro 90 giorni i lavori possono essere effettuati. Inoltre, i lavoratori hanno

accesso alla documentazione che riguarda il piano di lavoro.

La documentazione che dovrebbe essere esibita in caso di smaltimento di manufatti contenenti

amianto è la seguente: 1) capitolato delle spese relativamente alla gestione dei rifiuti; 2) analisi dei

campioni dei rifiuti; 3) autorizzazione allo stoccaggio provvisorio; 4) registro di carico e scarico; 5)

contratto con la ditta autorizzata allo smaltimento con indicazione della frequenza del ritiro dei

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rifiuti; 6) copia dell'autorizzazione regionale al trasporto, trattamento e stoccaggio dei rifiuti tossici

e nocivi; 7) formulario d'identificazione dei rifiuti tossici e nocivi contenente, tra l'altro, le

caratteristiche fisico-chimiche ed il peso dei rifiuti, la denominazione della ditta autorizzata, la

ragione sociale del produttore, il luogo di produzione, il destinatario ed il luogo di destinazione; 8)

copia dell'autorizzazione regionale alla discarica.

L'imballaggio dovrà essere effettuato con accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture

accidentali, avviando il materiale di risulta in doppi contenitori ed imballando separatamente i

materiali taglienti. Il primo contenitore potrà essere di polietilene di adeguato spessore (0,2 mm) e

di capacità non superiore ai 50 litri, il secondo contenitore dovrà essere un sacco da chiudere con

termosaldatura o doppio legaccio oppure un fusto rigido. Anche l'allontanamento dall'area di lavoro

deve essere effettuato in modo adeguato, sottoponendo i sacchi dopo la chiusura ad una pulizia con

aspirazione della superficie esterna ed attaccandovi l'etichettatura prevista per tali rifiuti.

In caso di materiali di grandi dimensioni si dovrà evitarne lo sbriciolamento e sarà utile la bagnatura

se non si avvia subito alla discarica. Il materiale in oggetto dovrà essere trasportato su mezzi dotati

di sponde e teli per la copertura del carico e potrà essere smaltito, previo assenso dell'Autorità

competente, anche in discariche tipo 2B a condizione che non si possa determinare rilascio di fibre e

che il materiale sia di adeguata compattezza.

Particolari cautele sono infine stabilite allorché sia prevedibile una esposizione con avvicinamento

dei valori limite:

- fornitura di indumenti adeguati di prevenzione

- rigoroso isolamento dell'area di lavoro con installazione di filtri assoluti

- affissione di appositi cartelli segnaletici

- predisposizione di apposito piano di lavoro da trasmettere all'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda l'etichettatura, ai sensi del D.P.R. n. 215 del 24 maggio 1988, all. 2, i prodotti

contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti di una etichetta chiaramente leggibile

ed indelebile comportante il simbolo "a", l'indicazione dei relativi pericoli, le istruzioni di sicurezza.

Se il prodotto contiene crocidolite, deve essere specificato: "contiene crocidolite/amianto blu".

Inoltre per l'amianto è obbligatoria l'applicazione delle norme di imballaggio ed etichettatura con le

indicazioni stabilite dal D.M. 16 febbraio 1993 e sottoriportate:

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Fibre sostitutive dell'amianto

Classificazione e definizioni

Esistono diversi tipi di fibre utilizzate in ambito industriale che possono avere un ruolo come sostituti dell'amianto. I vari tipi di fibre possono essere suddivisi in due grandi gruppi e cioè Fibre sintetiche e Fibre naturali.

Ciascuno dei due gruppi si divide a sua volta, in Fibre organiche e Fibre inorganiche.

Tra le fibre naturali inorganiche troviamo la Sepiolite, la Wollastonite, l'Erionite, l'Attapulgite, le Zeoliti e la Mordenite mentre tra le fibre naturali organiche si possono annoverare Cotone, Lana, Juta, Lino, Sisal, Canapa.

Tuttavia, i gruppi più importanti sono costituiti dalle fibre artificiali (MMMF o man-made mineral fibres) che sono state ufficialmente classificate nel 1988 dall'OMS secondo le tabelle di seguito riportate:

Naturali Artificiali Inorganiche Organiche Inorganiche Organiche Amianti Cotone Vetro Nylon Sepiolite Lana Roccia Rayon Wollastonite Juta Scoria Poliacrilonitrile Lino Basalto Polivinilalcool Canapa Ceramiche (refrattarie) Aramidiche Sisal Silicato di calcio Polietilene Carburo di silicio Polipropilene Carbonio

Definizioni La circolare del Ministero della sanità del 15 marzo 2000, n. 4 ha dato le

seguenti definizione per alcune fibre artificiali sostitutive dell’amianto: I) Lane minerali: - fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e

un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18% in peso.

II) Fibre ceramiche refrattarie : - fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e

un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18% in peso.

Queste due voci generiche si riferiscono alle lane minerali e alle fibre ceramiche refrattarie intese come voci di gruppo. Esse indicano cioè due diverse tipologie di prodotti, distinguibili in base alla composizione chimica e in particolare, in base alla quantità di ossidi alcalini e alcalino-terrosi presenti nella composizione.

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Fonti normative Norme giuridiche - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) Art. 379 (Indumenti di protezione) Art. 383 (Protezione delle mani) Art. 387 (Maschere respiratorie) Art. 389 (Sanzioni) - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme

generali per l'igiene del lavoro) Art. 4 (Obblighi dei datori) Art. 21 (Difesa contro le polveri) Art. 48 (Notifiche all'Ispettorato del lavoro) - LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto) Art. 6 (Norme di attuazione) Art. 7 (Conferenza nazionale) - DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie

tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

Interpretazioni ed istruzioni amministrative - MINISTERO SANITA' circolare 25 novembre 1991, n. 23 (Usi delle fibre di

vetro isolanti) - MINISTERO SANITA’ circolare 15 marzo 2000, n. 4 (Note esplicative del

decreto ministeriale 1° settembre 1998 recante: "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)

- MINISTERO SANITA’ circolare 10 maggio 2000, n. 7 (Rettifica al testo della circolare n. 4 del 15 marzo 2000 del Ministero della sanità, recante note esplicative al decreto ministeriale 1° settembre 1998, recante disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)

Caratteristiche ed utilizzazione dei sostituti dell'amianto

Possono essere utilizzati come sostituti dell'amianto: - le fibre di vetro alcali resistenti (AR) che hanno una composizione chimica

che comprende SiO2, Al2O3, CaO e MgO con aggiunta di ossido di zirconio e

di torio. Hanno buone proprietà meccaniche, ottima resistenza al calore, ma non sono completamente resistenti agli alcali, si disperdono con difficoltà negli impasti:

- la lana di roccia presenta una assai scarsa resistenza agli alcali ed una resistenza alla trazione inferiore all'amianto, ma ha un buon potere filtrante ed una notevole resistenza alla temperatura (superiore alle fibre di vetro e pari all'amianto);

- la attapulgite, costituente principale delle terre di follone della Georgia e della Florida, è una argilla costituita prevalentemente da un silicato di Al ed ha vaste applicazioni commerciali per le ottime proprietà colloidali e di assorbimento. Usata nell'industria petrolifera, degli olii, del cemento, delle

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vernici, in agricoltura, nell'industria farmaceutica e come lettiera per animali (consumo annuo 1 milione di ton.);

- la sepiolite ha aspetto terroso, contiene fibre allungate, tra loro parallele, ed è utilizzata, tra l'altro, per ricoprire la faccia ricevente della carte auto copianti;

- la wollastonite è un silicato monocalcico fibroso estratto in Australia, Finlandia, Messico, USA con fibre che hanno caratteristiche simili all'amianto (anfiboli). E' usata nell'industria ceramica, in edilizia, nei materiali di frizione;

- le zeoliti sono silicati di Al usati nell'industria chimica, in dialisi, per la depurazione delle acque (produzione annua 300.000 ton.);

- l'erionite ha fibre che morfologicamente somigliano agli anfiboli; - le fibre refrattarie sintetiche tra le quali le fibre di allumina (policristalline,

del diametro di 3 µm, usate nell'industria delle materie plastiche), le fibre all'ossido di zirconio (policristalline, più resistenti e meno conduttrici di calore) le fibre ceramiche (con buona stabilità chimica, buona resistenza termica, diametro spesso inferiore a 3 µm). Vi sono inoltre le fibre silicee, prodotte le liscivazione e ricottura di fibre di vetro, resistono a temperature di 1.000-1.400 °C, sono vitree, flessibili, usate in vari settori e con spessore di 1/6 delle fibre ceramiche. Esistono poi fibre di carburo di silicio ( 5-25 µm), di nitruro di silicio (resistenti alla frizione), fibre di carburo di bario, di nitruro di bario e fibre di carbonio policristalline.

Nel caso delle lastre di copertura, in sostituzione dell'amianto, è necessario utilizzare prodotti che non siano sdrucciolevoli, sfondabili, inquinanti per l'ambiente anche in caso di smaltimento, inalterabili nel tempo. I prodotti alternativi all'amianto dovranno possedere requisiti di resistenza a gelo e disgelo, resistenza all'urto e alla grandine, buon isolamento termico ed acustico, buon effetto estetico, incombustibilità.

Tra i vari tipi di fibre organiche sintetiche proposte in alternativa all'amianto per possibili applicazioni come rinforzo nell'industria di produzione dei cementi e dei materiali compositi si segnalano le fibre poliolefiniche, le fibre di polipropilene (PP), le fibre di polietilene (PE), di polivinilalcool (PVA) e di poliacrilonitrile (PAN).

Le fibre PP, ad elevato grado di idrofobicità, possono essere usate in matrice umida solo in forma di rete fibrillata e presentano, come le PE e PVA discrete possibilità di utilizzazione ove si tenga presente la minore resistenza alla trazione rispetto all'amianto e che le fibre PP fondono a 170°C e le PVA a 280°C, mentre il cemento amianto resiste al fuoco fino a 400°C. Tuttavia, dal punto di vista meccanico il 7% in peso di fibre PP introdotto come rete in un impasto cementizio fornisce lo stesso rinforzo dell'11% di miscela di fibre di amianto.

Tossicità e classificazione

Per quanto riguarda le MMMF ed in particolare le fibre di vetro, una delle caratteristiche che le differenzia dall'amianto consiste nell'impossibilità di separarsi longitudinalmente in fibrille di più piccolo diametro. Spezzandosi trasversalmente si producono frammenti più corti.

Infine, in materiale vetroso va incontro a fenomeni di liscivazione, di modo che la sua "durability", al contrario dell'amianto, è limitata nel tempo.

Per quanto riguarda i problemi per la salute, sono stati segnalati effetti cancerogeni ed effetti non cancerogeni.

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Per quanto riguarda gli effetti cancerogeni, lo IARC ha elaborato la seguente classificazione:

- lana di vetro: possibile cancerogeno per l'uomo (2B) per sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali di laboratorio;

- lana di roccia: possibile cancerogeno per l'uomo (2B) per limitata evidenza di cancerogenicità negli animali di laboratorio;

- lana di scoria: possibile cancerogeno per l'uomo (2B). E' stato rilevato un incremento della mortalità per tumori per i lavoratori adibiti alla lavorazione in batch (oggi non più effettuata);

- filamenti di vetro: non classificabili (3) per inadeguata evidenza di cancerogenicità negli animali di laboratorio.

Per quanto riguarda gli effetti non cancerogeni, sono state descritte manifestazioni a carico di:

1) cute e mucose, caratterizzate da prurito cutaneo molto intenso, flogosi delle mucose delle prime vie respiratorie (rinite, faringite), dei bronchi, delle congiuntive (senso di trafittura agli occhi) in operatori che manipolavano fibre di vetro, lana di vetro, lana di roccia. Tali alterazioni sono collegate alla comparsa di fenomeni irritativi. In alcuni rari casi, la comparsa di disturbi cutanei può essere correlata a fenomeni di sensibilizzazione a causa del contatto con sostanze leganti di rivestimento (come le resine epossidiche, per esempio).

2) apparato respiratorio, caratterizzate dall'insorgenza di una possibile interstiziopatia, di una fibrosi polmonare e/o dalla comparsa di placche pleuriche o di fenomeni di asma bronchiale descritti però solo in pochi casi.

L'ACGIH ha raccomandato (2005) i TLV-TWA relativi alle fibre vetrose sintetiche, differenziandoli in base all'origine:

- fibre ceramiche 0,2 f/cc (A2); - fibre di lana di vetro 1f/cc (A3); - fibre di lana di roccia 1f/cc (A3); - fibre di lana di scoria 1f/cc (A3); - fibre di vetro a filamento continuo 1f/cc (A4);

- fibre di vetro a filamento continuo 5 mg/m3 (frazione inalabile, A4); - fibre di vetro per scopi speciali 1f/cc (A3). Nella seguente tabella è riportata la classificazione europea relativa ad

alcune fibre sostitutive dell’amianto.

Fibre ceramiche refrattarie (1) Classificazione:cancerogeno,cat.2, irritante; R49: può provocare il cancro per inalazione R38: irritante per la pelle; S53-45 - Rischio chimico (D.Lgs. n. 626/1994) Rischio cancerogeno (D.Lgs. n. 626/1994, Titolo VII) Lane minerali (2) (vetro, roccia, scoria) Classificazione:cancerogeno,cat.3, irritante; R40: possibilità di effetti irreversibili - R38: irritante per la pelle S2-36/37 Rischio chimico (D.Lgs. n. 626/1994) Lane minerali (2) (vetro, roccia, scoria) esonerate dalla categoria 3, sotto forma di lane sfuse Classificazione: irritante; R38: irritante per la pelle S2-36/37 - Rischio chimico (D.Lgs. n.626/1994)

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(1) Fibre con orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18% in peso.

(2) Fibre con orientazione casuale e tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi inferiore o uguale al 18% in peso.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione personali

Dovrebbero essere attuate le seguenti procedure in locali o manufatti ove è possibile l'esposizione a fibre di vetro o materiale similare:

a) corretta informazione dei dipendenti sugli effettivi rischi connessi all'esposizione di MMMF, sottolineando in fatto che allo stato attuale delle conoscenze non è appropriato porre sullo stesso piano le fibre di amianto e le MMMF sotto il profilo della nocività e delle conseguenti misure cautelative da adottare;

b) standardizzazione delle tecniche di installazione (usando materiale delle dimensioni più idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce, usare materiale protetto con film plastici o rivestimento con trattamento superficiale adatti ad evitare lo spolverio o ancora inserito in sacchetti di politene per collocazione a soffitto sopra doghe forate, ecc.);

c) evitare operazioni di qualsiasi tipo (taglio, fresatura, inserimento chiodi nelle pareti) che inducano lo spolverio soprattutto in ambienti piccoli e non ventilati ed in carenza di aspirazione;

d) utilizzazione di protezioni personali costituite da tuta integrale con cappuccio, soprascarpe, guanti di protezione e maschere respiratorie dotate di filtro antipolvere. Buona norma igienica è che le maschere siano pulite ogni volta che devono essere utilizzate.

Adempimenti amministrativi

Non vi sono particolari adempimenti amministrativi da attuare salvo che l'applicazione di fibre di vetro o di MMMF sia effettuata contemporaneamente alla scoibentazione di amianto. In tali casi si dovranno rispettare le norme di legge di cui al D.Lgs. n. 277/1991 ed alla L. n. 257/1992. Poiché non sono state fornite indicazioni dalla Commissione nazionale sui materiali sostitutivi di cui all'art. 5 (I d, e) della legge n. 257/1992, sarà opportuno, in caso di utilizzazione di detti materiali, redigere la notifica secondo l'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 alla USL territorialmente competente ovvero specificare la utilizzazione di fibre di vetro all'atto dell'invio del progetto edilizio alla USL per l'espressione del parere da fornire al Sindaco ai fini dell'approvazione da parte della Commissione edilizia o della concessione della abitabilità.