CORSO di AGGIORNAMENTO per COORDINATORI e RSPP° lezione - Ponteggi - PIMUS.pdf · dei DPI...
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CORSO di AGGIORNAMENTO CORSO di AGGIORNAMENTO per COORDINATORI e RSPP per COORDINATORI e RSPP
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Docente
Alessio Sandroni
FEDERARCHITETTIFEDERARCHITETTI -- Pisa, 23 novembre 2012Pisa, 23 novembre 2012
Lavori in quota e ponteggi
D.L.vo 81/2012 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili
Capo II Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;Sanz. com. 1 Let. a: DdL e Dirigente art 159 com. 2 (ar e ammenda
2.500 - 6.400)
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.Sanzioni: DdL e dirigente art 159 (“con altri Capo II” ar o ammenda 500 a
2.000)
D.L.vo 81/2012 Titolo IV Cantieri temporanei e mobili
Capo II Articolo 112
Le opere provvisionali devono essere
allestite con buon materiale ed a
regola d’arte, proporzionate ed idonee regola d’arte, proporzionate ed idonee
allo scopo;
esse devono essere conservate in
efficienza e per l’intera durata del
lavoro.
Quando devono essere realizzati i ponteggi nei lavori edili?
Nei lavori eseguiti ad una altezza superiore
ai 2 metri
Devono seguire lo sviluppo dei lavoriDevono seguire lo sviluppo dei lavori
Devono essere conformi
al punto 2 dell’allegato XVIII
Art.122 - ponteggi ed opere provvisionali
Come devono essere realizzati?
Art. 71 comma 1
Devono essere idonee ai fini della sicurezza e Devono essere idonee ai fini della sicurezza e della salute
Adeguate al lavoro da svolgere
Devono essere conformi al Pi.M.U.S.
Cos’è un lavoro in altezza?
Deve intendersi per lavoro in quota una qualunque operazione di lavoro che deve essere svolta ad una altezza
di 2 metri da terra o da un piano stabile ed esponga il
lavoratore ad una possibile caduta dall’alto.
D.L.vo 81/08 Articolo 107 “DEFINIZIONI”
Capo II Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota
10
11
Cosa accade quando si cade da 2 metri di altezza?
Si cade con violenza a terra sbattendo per prima la testa con una forza di
36 KN circa Kg. 3600
Misure preventive
Sono quei provvedimenti di miglioramento che intervengono sul pericolo e sull’esposizione
Misure tecniche
Misure organizzative
Misure procedurali
Misura Tecnica
Provvedimento derivato dall’applicazione di conoscenze scientifiche e messo in atto per la tutela dai rischi derivanti dallo svolgimento di
attività lavorative
Misura organizzativa
Predisposizione atta a migliorare la gestione delle risorse umane e materiali rivolta alla
tutela dai rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative
Misura procedurale
Predisposizione atta a migliorare la gestione di Predisposizione atta a migliorare la gestione di una determinata attività lavorativa in funzione
dei rischi che da questa derivano
Misure protettive
Sono quei provvedimenti che si collocano tra Sono quei provvedimenti che si collocano tra l’esposizione a determinati fattori di rischio l’esposizione a determinati fattori di rischio
ed il danno che può essere causatoed il danno che può essere causato
Non modificano l’entità dei rischi, ma servono Non modificano l’entità dei rischi, ma servono esclusivamente ad evitare o diminuire il dannoesclusivamente ad evitare o diminuire il danno
Cos’è una misura di protezione collettiva?
E’ un sistema installato nell’ambiente di lavoro che tende ad eliminare o ridurre il rischio ed è
mirato a salvaguardare più lavoratori contemporaneamentecontemporaneamente
Quindi protegge da un determinato rischio tutti gli addetti ad un determinata
mansione o macchina
Cos’è una misura di protezione individuale?
E un dispositivo od una attrezzatura che protegge il singolo individuo riducendo
l’esposizione al rischiol’esposizione al rischio
Cos’è un DPI?
E’un dispositivo di protezione individuale (DPI).
E’ una qualsiasi attrezzatura con i relativi complementi e accessori, destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi che minacciano la sicurezza e la salute durante il proprio
lavoro
Quindi proteggono il singolo lavoratore riducendo l’esposizione al rischio
lavoro
Articolo 74 D.L.vo 81/08 TITOLO III Articolo 74 D.L.vo 81/08 TITOLO III Capo II Capo II -- Uso dei DPIUso dei DPI
Priorità d’intervento
Valutare l’entità dei rischi
Programmare l’attività di prevenzione
Priorità d’intervento
Favorire le misure
PREVENTIVE COLLETTIVE
Come ultimo criterio devono essere scelte misure PROTETTIVE INDIVIDUALI
PSC
POS
PiMUSProgetto e calcolo del ponteggioProgetto e calcolo del ponteggio
Disegno escutivo
Procedure passo, passo….
…….ecc.
D.L.vo 81/2012 Titolo III Attrezzature di lavoro
Allegato VII
Ascensori e montacarichi da cantiericon cabina/piattaforma guidata
verticalmenteverticalmente
sono soggetti a verifica annualecon le modifiche introdotte dal D.L.vo 106/2009
Anno di messa in servizio
Denuncia apparecchio INAIL
Dichiarazione di conformità CE
Libretto di uso e manutenzione
Verifica periodica in corso di validità
Il PIANO di MONTAGGIO USO e SMONTAGGIO
PI.M.U.S.PI.M.U.S.
D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 Sezione V Ponteggi Fissi
Art. 136. Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a
redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto, (…). Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Art. 136. Montaggio e smontaggio
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i
giunti devono essere collocati strettamente l’uno collocati strettamente l’uno
vicino all’altro. 3. Per ogni piano di ponte
devono essere applicati due correnti, di cui uno può
fare parte del parapetto
Art. 136. Montaggio e smontaggio
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio e' impedito b) i piani di posa dei predetti elementi hanno una
capacità portante sufficiente; capacità portante sufficiente; c) il ponteggio e' stabile;
Art. 136. Montaggio e smontaggio 4. Il datore di lavoro assicura che:
e) le dimensioni, (…) degli impalcati di un ponteggio sono idone e alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare (…); idonee f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati (…) costituiscono gli impalcati (…)
Art. 136. Montaggio e smontaggio
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la diretta sorveglianza di trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
Art. 137. Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione
di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della montanti, del giusto serraggio dei giunti, della
efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi
inefficienti. 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli
agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Il contenuto del PiMUS
AA Allegato XXII Del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008
## 1. Dati identificativi del luogo di lavoro;## 2. Identificazione del datore di lavoro che
procederà alle operazioni di montaggio e/otrasformazione e/o smontaggio del ponteggio;trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;## 3. Identificazione della squadra di lavoratori,
compreso il preposto, addetti alle operazionidi montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio;## 4. Identificazione del ponteggio;
AA 5. Disegno esecutivo del ponteggio;## 6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
•7. Indicazioni generali per le operazioni dimontaggio - trasformazione - smontaggio del
ponteggio ("piano di applicazionegeneralizzata")
AA planimetria delle zone destinate allostoccaggio e al montaggio del ponteggio,
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità viabilità, ,segnaletica, ecc.,
AA modalità di verifica e controllo del piano diAA modalità di verifica e controllo del piano diappoggio del ponteggio (portata della
superficie, omogeneità omogeneità, ripartizione del, carico, elementi di appoggio, ecc.),
AA modalità di tracciamento del ponteggio,impostazione della prima campata, controllo
della verticalità verticalità, livello/bolla del primo, impalcato, distanza tra ponteggio (filo
impalcato di servizio) e opera servita, ecc., ·
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazionidi montaggio trasformazione smontaggio del ponteggio e loro
modalità di uso, con esplicito riferimentoall'eventuale sistema di arresto caduta
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggioAA · descrizione delle attrezzature adoperate
nelle operazioni di montaggio Trasformazione Smontaggio del. ponteggio e loro modalità di installazione ed uso. ponteggio e loro modalità di installazione ed usoAA · misure di sicurezza da adottare in presenza,
nelle vicinanze del ponteggio, di lineeelettriche aeree nude in tensione, di cui all'art.
107 del Titolo IV capo II sezione IIAA · tipo e modalità di realizzazione degli
ancoraggi,
AA misure di sicurezza da adottare in caso dicambiamento delle condizioni meteorologiche
(neve, vento, ghiaccio, pioggia) AA misure di sicurezza da adottare contro la
caduta di materiali e oggetti;AA 8. Illustrazione delle modalità di montaggio trasformazione e
smontaggio, riportando le necessarie sequenze"passo dopo passo“, nonché descrizione"passo dopo passo“, nonché descrizione
delle regole puntuali/specifiche da applicaredurante le suddette operazioni di montaggio, trasformazione, e
smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati"),. con l'ausilio di elaborati esplicativi contenentile corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati
grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
## 9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio ;
## 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso
(allegato XIX titolo IV capo II.);
Alcune riflessioni
## L’attività in corso sul territorio si orienta ancora una volta verso documenti della sicurezza con contenuti generali poco
utili in cantiere, soprattutto da parte delle imprese specializzate.
## Molto spesso il PiMUS è disatteso in particolare per l’uso dei DPI anticaduta e per le partenze. dei DPI anticaduta e per le partenze.
## Risulta abbastanza variegato sul territorio il ruolo dei coordinatori su questo tema, alcuni molto severi altri al contrario ritengono il tema di competenza esclusiva
dell’impresa.
## Tuttavia si può registrare anche un miglioramento generale sulla realizzazione dei ponteggi
Alcune riflessioni
##Le procedure di pronto soccorso???
Il ruolo del Coordinatore per la Progettazione
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
AA redige il piano di sicurezza e diAA redige il piano di sicurezza e dicoordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sonodettagliatamente specificati nell’
ALLEGATO XV
Il ruolo del CSP
Allegato XV
AA 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
AA d) le scelte progettuali ed organizzative, le AA d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento: AA (…)
AA 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
Il ruolo del CSP
Allegato XV
AA 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione
ai seguenti
AA (…)
## c) al rischio di caduta dall'alto;
AA (…)
Il ruolo del CSP
Allegato XV
AA 2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti (…) 2.2.3. (c. caduta dall’alto), il PSC
contiene: AA a) le scelte progettuali ed organizzative, le AA a) le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi; AA b) le misure di coordinamento atte a realizzare
quanto previsto alla lettera a) riduzione rischi.
Il ruolo del CSPAllegato XV
AA 2.3. - Contenuti minimi del PSC inriferimento alle interferenze tra le
lavorazioni ed al loro coordinamento
AA 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizidi protezione collettiva, sono definite
analizzando il loro uso comune da parte dipiù imprese e lavoratori autonomi
Il ruolo del CSP
In sintesi
AA Il CSP è chiamato a decidere quali siano le opere provvisionali necessarie, anche in relazione ad una
valutazione dei rischi. valutazione dei rischi.
AA In considerazione poi della necessità di inserire nel PSC prescrizioni “concretamente realizzabili” è chiamato ad individuare ed analizzare i punti critici della costruzione verificando la compatibilità delle
misure.
Il ruolo del CSE
AA Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
AA 1. Durante la realizzazione dell'opera, ilcoordinatore per l'esecuzione dei lavori:
AA a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e dicoordinamento di cui all'articolo 100……..;
Il ruolo del CSE
AA Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
AA 1. Durante la realizzazione dell'opera, ilcoordinatore per l'esecuzione dei lavori:
AA b) verifica l'idoneità del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e coordinamento di cui all'Art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ……..
Il ruolo del CSE
AATale indicazione induce a ritenere che durante l’esecuzione dei lavori non sia compito del CSE
occuparsi degli aspetti contenuti nei singoli PiMUS e non anche nel PSC.non anche nel PSC.
AAPer fare un esempio, I DPI contro la caduta dall’alto durante il montaggio
del ponteggio rappresentano una misura di sicurezza specifica di una sola impresa previsti quindi esclusivamente nel POS di quella impresa
Il ruolo del CSE
## In base a quanto indicato parrebbe legittimo quindi che il CSE non si occupi di tale argomentotuttavia ormai il PiMUS deve considerarsi parte
integrante del POS
##Inoltre sempre nell’articolo 92 viene indicato:“sospende, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”
Il ruolo del CSE
AALa sospensione dell’attività è un obbligo del CSE che non fa distinzione fra misure contenute nel PSC e
misure contenute nel POS o nel PiMUS.misure contenute nel POS o nel PiMUS.AAQuesta ultima considerazione orienta il
comportamento del CSE in direzione opposta a quella ipotizzata all’inizio, almeno per i “pericoli gravi e
imminenti”
Conclusioni - punti critici
##Per quanto riguarda i contenuti dei PSC spesso sono ancora carenti le prescrizioni relative ai
ponteggi
##Così come spesso sono assenti prescrizioni ##Così come spesso sono assenti prescrizioni relative alla organizzazione del cantiere nel suo
complesso volte a mettere in condizione il coordinatore di conoscere in anticipo le imprese che
si apprestano ad accedere ai cantieri, magari valorizzando il ruolo dell’impresa affidataria.
Conclusioni - punti critici
##Durante l’esecuzione il problema principale, nella fase attuale, rimane ancora quello di valutare POS e
PiMUS per verificarne la congruità con il PSCPiMUS per verificarne la congruità con il PSC
## Durante la fase di montaggio dei ponteggi risulta complicato entrare nel merito di POS e PiMUS
soprattutto per ditte specializzate
Conclusioni - punti critici
##In generale i PiMUS risultano tuttora documenti molto generici a volte privi dei disegni esecutivi e “procedure passo passo” veramente esplicative e
quasi mai si parla di procedure di soccorso quasi mai si parla di procedure di soccorso
##Si tratta di innescare un processo di crescita di tutti i documenti (PSC, POS e PiMUS) al fine di
ottenere una maggiore utilità degli stessi in cantiere.
Conclusioni
In sintesi quindi:##è per il CSE necessario essere “presente in
cantiere” per fare le opportune verifiche
##È necessario che il CSE verifichi i contenuti del POS e dei PiMUS espressamente richiesti dal PSC
##È necessario che il CSE conosca i contenuti del POS e dei PiMUS per richiedere eventuali
adeguamenti
Conclusioni
In sintesi quindi:##È opportuno che il CSE possa dimostrare di aver verificato il POS e PiMUS (per esempio applicando
una lista di controllo tenuta agli atti, redigendo verbali di soprolluogo, ecc…….)verbali di soprolluogo, ecc…….)
##È necessario che il CSE intervenga per interrompere le lavorazioni che espongono a rischi
gravi riconducendo la fattispecie anche al piano operativo e al PiMUS
Conclusioni
##È necessario che il CSE non si limiti a rilevare le singole carenze tecniche
(parapetto) ma riesca anche ad individuare le (parapetto) ma riesca anche ad individuare le carenze organizzative dalle quali dipendono
quelle tecniche
D.L.vo 81/2008 D.L.vo 81/2008 Art. 22Art. 22
Obblighi dei ProgettistiObblighi dei Progettisti
I progettisti dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro I progettisti dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul prevenzione in materia di salute e sicurezza sul prevenzione in materia di salute e sicurezza sul prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari.regolamentari.
NOTE RELATIVE AI PONTEGGI
La norma di riferimento che definisce le caratteristiche dei ponteggi è la UNI HD 1000.Gli impalcati di lavoro si dividono in 6 classi a seconda dei carichi di servizio uniformemente
ripartitiche variano da 0,75 kN/ m2 a 6,00 kN/m2.
Fino alla classe 3 i ponteggi vengono definiti leggeri:Classe 1- per ispezioni e per lavori da effettuare con attrezzi leggeri e senza deposito di
materiali;Classe 2 e 3 –per lavori di ispezione ed operazioni che non implichino deposito di materiali,
salvoquelli immediatamente necessari, per esempio per pitturazione, pulitura pietrame, lavori di
intonacatura ecc;intonacatura ecc;Dalla classe 3 a 6 vengono definiti pesanti:
Classe 4 e 5 – per lavori di erezione murature, getti di calcestruzzo, intonacatura ecc;Classe 6 – per lavori di muratura pesante o per rilevanti depositi di materiali.
Tutte le parti a sbalzo devono resistere ad un carico pari a quello dell’impalcato principale.Le forze che si scaricano sul ponteggio sono:
il peso proprio dei lavoratori;
il peso dei materiali depositabili sull’impalcato;
carichi dovuti al vento sia in senso parallelo che in senso perpendicolare alla facciata
servita dal ponteggio.Carichi dovuti alla neve.
Carichi dovuti ad irregolarità di montaggio.
Tecniche e procedure operativenel montaggio, smontaggio e trasformazione
dei ponteggi
Uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Attualmente, in relazione alle tipologie di Attualmente, in relazione alle tipologie di ponteggi presenti sul mercato, la procedura di lavoro più diffusa risulta essere quella che
prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale di arresto della caduta.
Uso dei sistemi di arresto della caduta
Fase operativa di montaggio del secondo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro
Uso dei sistemi di arresto della caduta
Fase operativa di montaggio del terzo livello: linea di ancoraggio posta ad un livello più elevato rispetto al piano di lavoro
Uso dei sistemi di arresto della caduta
Procedura di montaggio con argano di sollevamento al sollevamento al piano di assemblaggio
Uso dei sistemi di arresto della caduta
Procedura di montaggio con argano di sollevamento al sollevamento al livello inferiore del piano di assemblaggio
IN CONCLUSIONE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE