Corso Cantieri Revisione 01

41
LA SICUREZZA NEI CANTIERI Salute e sicurezza sul lavoro

description

pres

Transcript of Corso Cantieri Revisione 01

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in vigore dal 24 marzo 1997

Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili,

e aggiornamento circa il D.Lgs 528/99 (in vigore dal 18/4/2000)

DPR 27/4/1955 n. 547DPR 27/4/1955 n. 547Norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 19/3/1956 n. 303DPR 19/3/1956 n. 303Norme generali per

l’igiene del lavoro

Norme di carattere Norme di carattere generalegenerale

D.Lgs 15/8/1991 n. 277D.Lgs 15/8/1991 n. 277Attuazione delle Direttive CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

Norme di carattere generaleNorme di carattere generale

D. Lgs 19/9/1994 n. 626D. Lgs 19/9/1994 n. 626 Attuazione delle Direttive CEE 89/391, 89/654,

89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.P.R. 24/07/1996 n. 459D.P.R. 24/07/1996 n. 459Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Norme riguardanti il lavoro Norme riguardanti il lavoro in ediliziain edilizia

DPR 7/1/1956 n. 164DPR 7/1/1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Norme specifiche inerenti le lavorazioni particolari (es. lavori in sotterraneo, in cassoni ad aria compressa, ecc.)

segue ...

Per il settore edile esistono le seguenti prescrizioni specifiche:

Norme riguardanti il Norme riguardanti il lavoro in edilizialavoro in edilizia

D.Lgs 14/8/1996 n. 494D.Lgs 14/8/1996 n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs 18/11/1999 n. 528D.Lgs 18/11/1999 n. 528 Modifiche e integrazioni al D.Lgs 14/8/1996 n. 494 (recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili)

Esamineremo le definizioni di:- cantiere- committente- coordinatore- lavoratore autonomo- datore di lavoro

Analisi del D.Lgs. 494/96Analisi del D.Lgs. 494/96

Collegando ad ogni “aspetto” gli articoli specifici

Art. 2 - Definizioni.Art. 2 - Definizioni.Agli effetti delle disposizioni di cuiAgli effetti delle disposizioni di cui

al presente decreto si intendono per:al presente decreto si intendono per:

Cantiere temporaneoo mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato I del D.Lgs 494/96.

Cantiere - allegato I.Cantiere - allegato I.Lavori edili o di ingegneria civileLavori edili o di ingegneria civile

1- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Cantiere - allegato I.Cantiere - allegato I.Lavori edili o di ingegneria civileLavori edili o di ingegneria civile

2 - Sono, inoltre, lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

Lavori comportanti rischi particolariLavori comportanti rischi particolari (allegato II)(allegato II)

rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza sup. a m. 2.

sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la salute o comportano sorveglianza sanitaria

radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate

prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione

rischi di annegamento lavori in pozzi, sterri, sotterranei e gallerie lavori subacquei con respiratori lavori in cassone ad aria compressa lavori comportanti l’impiego di esplosivi lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Non si applicano le disposizioni:Non si applicano le disposizioni:

ai lavori minerarial “trattamento” materiali lapideiai lavori riferiti alla ricerca di idrocarburi etcai lavori svolti in mare

alle attività di produzione:

- teatrali - televisive - cinematografiche

se non richiedono allestimento cantiere temporaneo - mobile

Art. 2 - Definizioni.Art. 2 - Definizioni.committente - responsabile dei lavoricommittente - responsabile dei lavori

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera

Chi èChi èil Committenteil Committente

E’ sempre una persona fisica Agli effetti della normativa in esame non è considerato

committente il datore di lavoro dell’impresa principale, che affida parte dell’esecuzione dell’opera ad imprese subappaltatrici, infatti la legge considera come unico committente colui per il quale si esegue l’opera

Nella OO.PP, Committente è soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

E’ chiunque commissioni a datori di lavoro ( imprese ) o a lavoratori autonomi la realizzazione di un’opera edile

Chi è il CommittenteChi è il Committente

nominare i Coordinatori in fase di progetto e in fase di esecuzione, che sono scelti dal Committente (o dal responsabile dei lavori) tra persone tecnicamente qualificate

Il Committente non è obbligato ad assolvere direttamente agli obblighi posti a suo carico dalla normativa; può delegare tali obblighi ad un “responsabile dei lavori“ che ne assumerà a pieno le funzioni, ivi comprese quelle importantissime di:

fissare i tempi di esecuzione, di non pregiudicare la sicurezza dei lavoratori con proprie scelte architettoniche ed organizzative

Obblighi del committente o del Obblighi del committente o del responsabile dei lavori responsabile dei lavori ( art.3( art.3 ))

determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto leg. n. 626/94

Obblighi del committente o del Obblighi del committente o del responsabile dei lavori responsabile dei lavori ( art.3( art.3 ))

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

Obblighi del committente o del Obblighi del committente o del responsabile dei lavori responsabile dei lavori ( art.3( art.3 ))

Designazione del coordinatore per la progettazione (comma 3)

Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, …, in ognuno dei seguenti casi:

l'entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorni; cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’Allegato II.

Designazione coordinatore per l’esecuzione dei lavori (comma 4) prima dell’affidamento dei lavori; subentro di più imprese.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavoriObblighi del committente o del responsabile dei lavoriNotifica preliminare Notifica preliminare ( art.11( art.11 ))

Viene fatto obbligo al committente o al responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, di trasmettere alla ASL e Direzione Provinciale Lavoro competente per territorio, una serie di notizie indicate in dettaglio nell’allegato III

cantieri di cui all’articolo 3 comma 3

cantieri inizialmente non soggetti, e poi ricadenti per varianti

cantieri in cui opera una sola impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza

Responsabilità del committente Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori e del responsabile dei lavori

(art.6)(art.6)

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 4 comma 1, e 5 comma 1 a)

Art. 2 - definizioni: Art. 2 - definizioni: CoordinatoriCoordinatori e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5

Obblighi del coordinatoreObblighi del coordinatoreper la progettazione (art.4)per la progettazione (art.4)

Redigere, prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e di coordinamento

Predisporre il fascicolo da prendere in considerazione da parte degli esecutori di lavori che si prevede debbano essere effettuati una volta terminata la fase costruttiva dell’opera

Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese, ovvero dei lavoratori autonomi E’ redatto anche al fine di prevedere, ove necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione

Piano di sicurezzaPiano di sicurezzae di coordinamento (art.12)e di coordinamento (art.12)

Elenco, dalla a) recinzione alla t) sbalzi di temperatura, degli elementi costituenti il piano Il Piano di sicurezza è redatto prima della fase di richiesta delle offerte, in tutti i casi è parte del contratto d’Appalto

E’ necessario ricordare che: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani; copia dei piani è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (il D.Lgs. 528/99 specifica che è un obbligo sanzionato dei datori di lavoro delle imprese esecutrici); l’impresa aggiudicataria può proporre, senza oneri per il committente, modifiche al piano di sicurezza legate alle esigenze tecnologiche dell’impresa.

Piano di sicurezzaPiano di sicurezzae di coordinamento (art.12)e di coordinamento (art.12)

Piano sostitutivo di sicurezzaPiano sostitutivo di sicurezza

Da redigere a cura dell'Impresa esecutrice nel caso di appalti pubblici non soggetti a PSC

Obblighi del coordinatore per Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5)l'esecuzione dei lavori (art.5)

verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano di dettaglio;organizzare il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari datori di lavoro presenti in cantiere (lavoratori autonomi, subappaltatori)verificare e realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Provvede, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, a: verificare l’attuazione di quanto previsto nei PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; adeguare i piani di sicurezza ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, e verificare che le imprese esecutrici adeguino (se necessario) il proprio piano operativo;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni sino a che le imprese interessate non abbiano dato comunicazione scritta dell’avvenuto adeguamento (e relativa verifica) nel caso in cui Committente Responsabile dei lavori non adotti provvedimenti senza fornire idonea motivazione, comunicare inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro

A tal fine, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha la potestà di : proporre al Committente, in caso di inosservanze alle disposizioni degli art. 7.8.9 e della mancata attuazione del piano di sicurezza, previa contestazione scritta (alle Imprese ed ai lavoratori autonomi), la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la risoluzione del contratto

Obblighi del coordinatore per Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5)l'esecuzione dei lavori (art.5)

Qualora, in luogo dell’unica impresa esecutrice inizialmente prevista, ne subentrino altre per svolgere i lavori o parte di essa, il Coordinatore in fase esecuzione deve: redigere Piano Sicurezza e Coordinamento e predisporre fascicolo provvedere,

verificare,

coordinare etc.

Obblighi del coordinatore per Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art.5)l'esecuzione dei lavori (art.5)

Deroghe: Per coloro che hanno almeno quattro anni di lavoro dipendente con qualifiche che consentivano loro di sovrintendere ad altri lavoratori con svolgimento di attività in materia di sicurezza e per coloro che hanno svolto attività di direttore tecnico di cantiere.

Prassi normale: Possesso di laurea o diploma tecnico – frequenza di un corso specifico di 120 ore di durata tenuto dalle Regioni, Ordini Professionali, Associazioni Sindacali.

Requisiti professionali (art. 10 e 19, allegato V):Requisiti professionali (art. 10 e 19, allegato V): coordinatore per la progettazionecoordinatore per la progettazione coordinatore per l’esecuzione dei lavoricoordinatore per l’esecuzione dei lavori

Per tutti occorre una attestazione dei datori di lavoro o dei committenti, di attività nel settore costruzioni per almeno un anno (laureati), due anni (diplomati università), tre anni (diploma scuola superiore tecnica).

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione

Art. 2 - definizioni:Art. 2 - definizioni:Lavoratore autonomoLavoratore autonomo

Nei cantieri viene fatto carico ai lavoratori autonomi di:

utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale seguendo le stesse regole valide per i lavoratori dipendenti;

attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l’esecuzione ( cioè osservare quanto contenuto nel piano di sicurezza ).

Obblighi deiObblighi deilavoratori autonomilavoratori autonomi (art. 7) (art. 7)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela, e curano ciascuno per la parte di competenza in particolare: le condizioni del cantiere, l’ubicazione dei posti di lavoro, la movimentazione, la manutenzione, il controllo degli impianti, la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio ... l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasila cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi le interazioni con le attività sul luogo, all’interno o in prossimità

Obblighi dei Obblighi dei datori di lavorodatori di lavoro Misure generali di tutela (art.8)Misure generali di tutela (art.8)

Il 494, nel suo complesso, si rivolge essenzialmente al committente e ai suoi coadiutori tecnici e pone come obblighi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro:

a) dare attuazione alle norme tecniche di cui all’allegato IV

b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del

Obblighi dei Obblighi dei datori di lavorodatori di lavoro (art. 9 e allegato IV)(art. 9 e allegato IV)

caso, coordinamento col committente o il responsabile dei lavori c) curare che stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie

avvengano correttamente c- bis) redigere piano operativo di sicurezza

N.B. Anche nel caso di impresa familiare

Il P.O.S. è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato

L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento (art. 12) e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs 626/94 …

Obblighi dei Obblighi dei datori di lavorodatori di lavoroPiano operativo di sicurezza (art. 9)Piano operativo di sicurezza (art. 9)

COMMITTENTE

trasmette Piano Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare l’offerta

Obblighi di trasmissione (art. 13)Obblighi di trasmissione (art. 13)

IMPRESA AGGIUDICATARIA

trasmette Piano Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi

IMPRESA ESECUTRICE

trasmette proprio Piano Operativo Sicurezza al Coordinatore prima dell’inizio dei lavori

Stabilisce che i rappresentanti dei lavoratori siano consultati preventivamente dai singoli datori di lavoro sui piani di sicurezza e sulle modifiche significative degli stessi, e che i RSL possano formulare proposte.

Consultazione dei rappresentanti Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 14)per la sicurezza (art. 14)

Rapporti tra committente, appaltatoreRapporti tra committente, appaltatoree altre figure legate ai cantierie altre figure legate ai cantieri

cantierecantiere

COMMITTENTE APPALTATORE

PREPOSTO

OPERAI

Coordinatore per la progettazione

Coordinatore per l’esecuzione

CAPO CANTIERE

Responsabile dei lavori

contratto

REQUISITI MINIMI DEL PIANO REQUISITI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZAOPERATIVO DI SICUREZZA

D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222

…omissis art. 6 comma 1

a) I dati identificativi dell’impresa esecutrice che comprendono:

nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

nominativo del medico competente, ove previsto; nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa

esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

b) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice

c) La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro

d) L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati

e) L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza

f) L’esito del rapporto di valutazione del rumoreg) L’individuazione delle misure preventive e

protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

h) Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto

l) La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

i) L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere