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Copia conforme alla presa d'atto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/07/2010
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COMUNE DI MONTESPERTOLI (Provincia di Firenze)

PIANO REGOLATORE GENERALE Variante ricognitiva preliminare alla redazione del Piano Strutturale

Legge Regionale n° 1/2005 artt. 15 e 17

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CENTRI URBANI E AREE URBANIZZATE Stato Variato adottato con Del. di C.C. n°59 del 04/08/2006

Approvazione definitiva del Consiglio Comunale con Del. di C.C. n° 4 del 25/02/2007

Norme modificate a seguito dell’esame delle osservazioni e del parere della C.U.C. del 29.01.2007

COMUNE DI MONTESPERTOLI Sindaco e Assessore all’urbanistica: Antonella Chiavacci

Responsabile del procedimento e del servizio Assetto del Territorio: Arch. Marco Calonaci

Responsabile del procedimento: Arch. Marco Calonaci

Garante della comunicazione: Geom. Adriano Zingoni

UFFICIO DI PIANO Elaborazioni grafiche e schede orientative Responsabile: Arch. Marco Calonaci

Collaboratori: Arch. Tamara Migliorini

Arch. Laura Nanni

CONSULENTI Progettista: Arch. Raimondo Gramigni

Studi e verifiche idrogeologiche: GEOECO Progetti S.r.l.

Dott. Geol. Eros Aiello

Dott. Geol. Gabriele Grandini

Definizione tematismi, editing, elaborazioni grafiche: Ing. Francesca Platia

Pubblicazione sul B.U.R.T. n. 13 del 28/03/2007.

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CAPO I^: FINALITA' DEL P.R.G. - NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 FINALITA' ED ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.R.G pag. 6 A) Cartografia relativa alle conoscenze pag. 6 B) Cartografia relativa agli elementi progettuali dei centri urbani, del capoluogo e delle frazioni pag. 6 C) Allegati pag. 6 ART. 2 CARTOGRAFIA pag. 6 ART. 3 ZONE GIA' SOGGETTE A P.E.E.P., P.R. e P.L INSERITE NELLE TAVOLE DI P.R.G. pag. 7 ART. 4 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. pag. 9 ART. 5 STRUMENTI DI INTERVENTO CONTRATTATO pag. 10 ART. 6 STRUMENTI DI INTERVENTO DIRETTO (I.D) pag. 10 ART. 7 PIANO DI ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (P.E.E.P.) pag. 11 ART. 8 PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) pag. 11 ART. 9 PIANO DI RECUPERO (P.R.) pag. 11 ART. 10 PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO URBANISTICO (P.A.C.U.) pag. 11 ART. 11 CONVENZIONI P.A.C.U pag. 13 ART. 12 ZONE UNITARIE D'INTERVENTO (Z.U.I.) pag. 14 ART. 13 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO pag. 14 ART. 14 INTERVENTI IN ZONE OMOGENEE IN FREGIO ALLE AREE DI PARCO FLUVIALE E DI TUTELA IDRAULICA pag. 14 ART. 15 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI pag. 15 A) Indici urbanistici pag. 15 B) Indici edilizi pag. 16 C) Distanze pag. 19 ART. 16 INTERVENTI IN AREE SOGGETTE A FENOMENI GEOMORFICI pag. 21 ART. 17 IMPIANTI TECNOLOGICI pag. 22 ART. 18 POTERI DI DEROGA pag. 22

CAPO II^:RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, VINCOLI CARATTERI DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA ART. 19 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE pag. 24 ART. 20 TERRITORIO EDIFICATO DI ANTICA FORMAZIONE CON VALORI CULTURALI-AMBIENTALI: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "A" pag. 24 Zona A1: Zone di risanamento e conservazione urbana pag. 24 Zone A2: Zone di conservazione ed integrazione urbanistica pag. 25 Zone A3: Zone di riqualificazione urbanistico-ambientale pag. 25 ART. 21 TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATO DI RECENTE FORMAZIONE: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "B" pag. 26 Zona B1: Zone totalmente edificate di riqualificazione urbanistica o derivanti da piani attuativi pag. 27 Zona B2: Zone parzialmente edificate di completamento pag. 28 Zona B3: Zone parzialmente edificate di ristrutturazione urbanistica pag. 30 ART. 22 TERRITORIO INEDIFICATO, AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "C" pag. 38 Zona C1/R: Zone di espansione a prevalente destinazione d'uso residen-

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ziale tramite lottizzazione convenzionata già incluse nel P.d.F. e approvate dal Comune pag. 38 Zone C2/CR Zone di espansione a prevalente destinazione d'uso residen- ziale tramite piani preventivi per comparti urbanistici pag. 39 ART. 23 TERRITORIO PARZIALMENTE EDIFICATO O INEDIFICATO DI USO PRODUTTIVO: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D" pag. 46 Zone D1/C Zone totalmente o parzialmente edificate a destinazione d'uso produttiva mista di completamento pag. 46 Zone D1/R Zone di espansione a prevalente destinazione produttiva trami- te lottizzazioni convenzionate già incluse nel P.d:F. e approvate dal Comune pag. 47 Zone D1/CR Zone inedificate di espansione a prevalente destinazione pro- duttiva tramite piani preventivi per comparti urbanistici pag. 48 Zone D1/A Zone totalmente o parzialmente edificate per impianti e strut- ture a servizio delle attività di trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli pag. 50 Zone D2/A Zone inedificate per impianti e strutture a servizio delle attività di trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli pag. 51 Zone D2/T Aree per servizi pubblici o privati per il traffico pag. 52 Zone D2/P Zone parzialmente edificate o inedificate di espansione tramite lottizzazione da convenzionare a destinazione commerciale per esercizi pubblici di interesse generale e strutture del tempo libero pag. 52 Zone D/ca Zone con destinazione estrattiva a servizio dell'attività produt- tiva artigianale o industriale pag. 53 Zone D1/CM Zone per attività commerciali di media distribuzione tramite Piani preventivi per comparti unitari pag. 53 ART. 24 TERRITORIO EXTRAURBANO: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" pag. 54 Zone E1 Zone di restauro e risanamento architettonico e conservazione paesaggistica-ambientale pag. 54 ART. 25 PARTI DI TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "F" pag. 55 Zona F1 Aree destinate all'istruzione pag. 55 Zona F2 Aree per attrezzature di interesse comune pag. 56 Zona F3 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi pag. 57 Zona F4 Aree destinate a parco urbano pag. 58 Zona F5 Aree destinate a Parco Fluviale e Parco Agrario pag. 60

CAPO III^:AREE DESTINATE A FORMARE SPAZI DI USO PUBBLICO O SOTTOPOSTE A SPECIALI SERVITU' E VINCOLI ART. 26 AREE DESTINATE ALLA VIABILITA', AI PARCHEGGI, ALLE RETI TECNO- LOGICHE, AI CIMITERI, NONCHE’ ALLE RELATIVE FASCIE DI RISPETTO pag. 64 1) Aree per la viabilità stradale e corridoi infrastrutturali pag. 64 2) Aree per parcheggi pubblici e privati, piazze ed aree attrezzate pag. 64 A) Parcheggi pubblici pag. 64 B) Parcheggi privati pag. 65 3) Percorsi pedonali e ciclabili pag. 66

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4) Aree verdi a corredo della viabilità, di arredo urbano e di decoro paesaggistico pag. 66 5) Aree di rispetto per impianti tecnologici pag. 67 6) Aree sottoposte a vincolo cimiteriale pag. 67 ART. 27 AREE A VERDE PRIVATO E AREE CON COMPLESSI DI VALORE STORICO- ARCHITETTONICO E AMBIENTALE-PAESISTICO, GIARDINI E PARCHI pag. 67 ART. 28 AREE BOSCATE pag. 69 ART. 29 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI TUTELA PAESISTICA INTEGRALE pag. 69 ART. 30 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER LA DIFESA DELLE VISUALI PROSPETTICHE pag. 70 ART. 31 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI TUTELA IDRO-GEO-MORFOLOGICO pag. 70 ART. 32 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO pag. 70 ART. 33 MANUFATTI SANATI AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 pag. 70 ART. 34 NORME PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. pag. 70 ART. 35 NORMA TRANSITORIA DI SALVAGUARDIA pag. 70 ART. 36 REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 71 ELENCO SCHEDE TECNICHE ORIENTATIVE (S.T.O.) pag. 72

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CAPO I

FINALITA' DEL P.R.G. - NORME DI CARATTERE GENERALE

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ART. 1 - Finalità ed elaborati costitutivi del P.R.G.

Il P.R.G. definisce l'assetto di tutto il territorio comunale e detta le norme per l'attuazione delle previsioni in esso contenute e per il controllo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio comunale dovrà rispettare: le leggi statali e regionali in materia; le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. ricavabili dalla cartografia di seguito elencata che costituisce il P.R.G. di Montespertoli e di cui è parte integrante e sostanziale; dalle norme tecniche di attuazione sia generali che specifiche della zona in cui ricade l'intervento di cui agli articoli seguenti; dal Regolamento Edilizio per quanto non in contrasto con le presentii norme.

Il P.R.G. del Comune di Montespertoli è costituito dagli elaborati seguenti: A) - CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE CONOSCENZE: dalla Tav. n° 1/1 alla Tav. n° 12b/27 B) - CARTOGRAFIA RELATIVA AGLI ELEMENTI PROGETTUALI DEI CENTRI URBANI,

DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI TAV. N. 1/28 - Legenda TAVV. N.2a/29 - 2b/30 - Carta della struttura di Piano - Scala 1:10.000 TAVV. N.3a/31 - 3b/32 - Carta con le previsioni di Piano - Scala 1:10.000 TAVV. da N.4a/33 a N.4d/36 - Carta con le previsioni di Piano - Scala 1:5.000 TAVV. da N.5a/37 a N.5l/46 - Carta con le previsioni di Piano - Scala 1:2.000 relative a:

5a/37 - Anselmo - Valle del Virginio 5b/38 - Baccaiano - Molino del Ponte 5c/39 - Montagnana - Montegufoni 5d/40 - S.Quirico in Collina -Poppiano 5e/41 - Lucignano - S.Pancrazio - Fornacette 5f/ 42 -Lucardo 5g/43 - Martignana - Chiocciolaia 5h/44 - Ortimino 5i/ 45 - Capoluogo Sud 5l/ 46 - Capoluogo Nord

C) - ALLEGATI 1) Relazione tecnica con dimensionamento del Piano 2) Norme tecniche di attuazione 3) Schede degli edifici sparsi nel territorio extraurbano e cartografia di riferimento dalla

n.1 alla n.1138 riportate sulle tavole 12a/26 e 12b/27 della cartografia relativa alle conoscenze

4) Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Regolatore Generale. ART. 2 - Cartografia

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Le tavole del P.R.G. sono state redatte su carte di rilevazione aerofotogrammetrica della

Provincia di Firenze per la Scala 1:10.000, e rilevamento e allestimento cartografico del 1990 per la scala 1:2000.

Per la definizione dei limiti di proprietà dovranno essere allegati alle richieste di edificazione, previste dalle presenti norme, gli estratti catastali autentici alla data di adozione del presente P.R.G. con le eventuali successive modificazioni, ed il rilievo planimetrico dell'area, in scala adeguata, (1:500 - 1:200) che definisca la superficie reale e la perimetrazione esatta dei limiti delle previsioni del P.R.G con riportati i capisaldi di riferimento in rapporto alla cartografia di piano. ART. 3 - Zone già soggette a P.E.E.P e P.R. e P.L. inserite nelle tavole di P.R.G.

Le tavole di P.R.G. indicano il perimetro delle aree comprese nei Piani P.E.E.P. di cui alla legge 18.4.1962 n. 167, nei Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5.8.1978 n. 457 e L.R. n. 1/2005, nei Piani di lottizzazione approvati e/o in corso di attuazione

La realizzazione dei P.E.E.P., dei Piani di Lottizzazione e dei P.R. e di ogni altro intervento attuativo del P.d.F. già approvati dall’A.C., anche se non perimetrati in cartografia, dovrà avvenire con i tempi, le modalità e le condizioni di cui ai provvedimenti comunali e regionali, ove necessari, di approvazione e/o alle convenzioni stipulate tra privati e Comune e/o dalle concessioni edilizie rilasciate alla data di adozione del nuovo P.R.G. e comunque secondo le norme del vigente P.d.F. e sue varianti.

A decorrere dalla data di adozione del P.R.G. ogni modifica di qualsiasi natura e genere che interessi direttamente e/o indirettamente i tempi, le modalità, le condizioni dei provvedimenti di approvazione, delle convenzioni rilasciate , degli strumenti attuativi di cui trattasi potranno essere autorizzati dal comune solo se conformi alle norme, alla cartografia, alle prescrizioni urbanistiche del P.R.G.

Per i piani attuativi del P.d.F. di qualsiasi natura e genere per i quali alla data di adozione del P.R.G. ancorché approvati dal Comune e/o dalla Regione, a seconda dei casi e delle competenze, non risulti stipulata la convenzione di esecuzione del Piano medesimo, previa diffida da parte del Comune, da inviarsi a mezzo raccomandata R.R., sarà concesso. ad insindacabile giudizio dell'A.C. medesima, un periodo di tempo non inferiore ad anni due, decorrenti dalla data di notifica della raccomandata di diffida.

Se la stipula della convenzione avverrà nel tempo di cui al provvedimento di diffida il piano attuativo potrà essere realizzato con le modalità, tempi e condizioni di cui alla delibera comunale e/o regionale, a seconda dei casi e delle competenze, di approvazione del piano medesimo.

Se la stipula della convenzione non avverrà nel termine di cui al comma precedente l'esecuzione del piano potrà avvenire solo se conforme al P.R.G.

L'elenco dei P.E.E.P. dei P.R., delle lottizzazioni approvate e inserite con prescrizioni nel P.R.G. è il seguente:

CAPOLUOGO: 1 ) P.E.E.P. - Cooperativa Il Bucine

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2 ) P.E.E.P. - Don Milani. 3 ) P.E.E.P. - Via Bassi per la sola zona a monte della nuova strada prevista dal P.R.G. 4 ) P.R. - Castello di Sonnino 5 ) P.L. - Via Bassi 6 ) P.L. - Via Bassi 7 ) P.L. - Via delle Fontanelle 8) P.L. - Zona Fornace 9) P.L. - Poggio a Sala 10) P.L. - Poggio Galli S.QUIRICO 1) P.E.E.P. - Zona Via Rosai 2) P.L. - Zona Via Conti ORTIMINO: 1) P.L. - Zona di Via Ortimino 2) P.L. - Zona di Via Ortimino lato Scuola con modifica dell'impianto planivolumetrico (Vedi comma 8 del precedente articolo) FORNACETTE 1) P.L. - Zona di Via del Virginiolo lungo il torrente con precisazioni sulle distanze dal torrente (vedi ultimo comma del presente articolo) LUCARDO 1) P.L. - Zona Via Certaldese MARTIGNANA 1) P.L. - Zona La Leccia 2) P.L. - Zona Chiocciolaia 3) P.L. - Zona Le Bandite 4) P.L.-P.E.E.P. - Zona Le Bandite - Quadrifoglio 5) P.R. - Zona Centrale Chiocciolaia BACCAIANO 1) P.L. - Zona Cimitero 2) P.L. - Artigianale di Molino del Ponte 1 3) P.L. - Artigianale di Molino del Ponte 2 ANSELMO - Valle del Virginio

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1) P.L. - Artigianale delle Ginestruzze

PONTE DI CERBAIA 1) P.L. - Zona artigianale

Per l'area PEEP di Via Bassi e la lottizzazione di Ortimino lato scuola il P.R.G. introduce delle modifiche che sono prescrittive ai fini della loro edificazione; per la lottizzazione di Via del Virginiolo a Fornacette gli edifici devono essere collocati ad una distanza non inferiore di ml 20 dall'argine del torrente e rispettate le disposizioni di cui alla delibera del C.R. n° 230 del 21.06.94 e successive modificazioni.

Nelle tavole del P.R.G. sono in modo esplicito indicate le zone con sigla A.S.A.V.I. (area sottoposta a valutazione integrata).

Per tali zone, inserite in contesti territoriali che richiedono secondo gli orientamenti della L.R. 1/05 studi di valutazione integrata sulla disponibilità delle risorse, fino all’approvazione del Piano Strutturale si applicano le misure di salvaguardia previste dal successivo art. 34 delle presenti norme. ART. 4 - Strumenti di attuazione del P.R.G. 1) Il P.R.G. si attua per mezzo di tutti gli strumenti urbanistici previsti dalle norme, da leggi e

regolamenti che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. 2) Essi si distinguono quindi in strumenti di intervento contrattato e strumenti per interventi

diretti. 3) Le tavole di azzonamento del P.R.G. (planimetrie) individuano le zone del territorio per le

quali è obbligatoria la predisposizione di uno strumento attuativo. 4) Gli strumenti attuativi dovranno integrarsi con le aree circostanti per raggiungere maggiore

organicità e completezza. 5) Per le lottizzazioni, sia di iniziativa privata sia di iniziativa pubblica, l'area oggetto di

intervento dovrà avere estensione sufficiente a consentire una valida progettazione urbanistica; pertanto, a tal fine, l'Amministrazione avrà la facoltà di precisare nel procedimento di approvazione l'estensione minima di intervento. Fino a quando i piani attuativi non saranno approvati definitivamente dal Comune e/o dalla

Regione a seconda delle competenze previste per legge e/o dai regolamenti comunali o dalle presenti norme, sono ammessi sugli edifici esistenti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alla Legge Regionale n. 1/2005 e successive modifiche, salvo che per le aree e gli immobili assoggettati a piani di recupero, per i quali valgono le disposizioni contenute nell'art. 9. ART. 5 - Strumenti di intervento contrattato

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1) I piani attuativi di cui ai successivi art. 7-8 sono, di norma, di iniziativa comunale. Quelli di cui agli articoli 9-10-12 possono essere di iniziativa privata e/o pubblica

2) Per le zone assoggettate a piano preventivo o con particolari necessità di integrazione con il tessuto urbanistico esistente sono state redatte delle Schede Tecniche Orientative che, allegate in appendice alle presenti norme e richiamate sulle tavole del P.R.G. con sigla S.T.O., forniscono gli orientamenti per la progettazione esecutiva.

Tali schede sono prescrittive per quanto attiene i parametri urbanistici ed i valori dimensionali volumetrici in esse contenuti.

3) Potrà essere ammessa l'eventuale realizzazione del piano attuativo per sottocomparti, sempre che risultino chiaramente individuati nelle tavole di progetto e riconosciuti funzionali all'attuazione del piano medesimo.

4) In sede di Piano Attuativo le aree pubbliche e quelle destinate a strade e all'impianto planimetrico, potranno subire, rispetto alle proposte contenute nelle Schede Tecniche Orientative, modificazioni alle seguenti condizioni: a) che non costituiscano elemento strutturale per l'intero aggregato urbano; b) che ricadano nel perimetro di detti piani e non interessino aree limitrofe di qualsiasi

destinazione urbanistica; c) che non alterino l'assetto e la funzionalità generale del P.R.G. e particolare del piano

attuativo; d) che non modifichino le quantità previste nelle tavole 1:2000 del P.R.G.; e) che derivino da comprovate esigenze tecniche riconosciute necessarie alla

realizzazione dell'intervento; 5) Nelle zone per le quali è previsto il piano d'intervento preventivo, fino a che questo non

sia stato approvato e perfezionata la relativa convenzione, non possono essere rilasciate concessioni per la realizzazione di quanto previsto nel piano medesimo.

ART. 6 - Strumenti di Intervento Diretto (I.D.) 1) L'intervento diretto (I.D.) tanto di operatori pubblici che privati è subordinato al rilascio di

concessione o autorizzazione edilizia ai sensi delle norme di legge in materia. 2) In caso di decadenza della concessione rilasciata antecedentemente alla data di adozione

del P.R.G., la nuova richiesta edificatoria deve essere presentata in conformità alle presenti norme. Sono fatte salve quelle concessioni per le quali è già stata realizzata tutta la struttura muraria principale anche senza tamponamenti esterni. Dette concessioni potranno essere ultimate anche in deroga a prescrizioni più restrittive del P.R.G. salvo specifiche precisazioni.

3) Ogni richiesta di concessione edilizia deve essere accompagnata: - da un estratto di mappa catastale riferito alla data di adozione del P.R.G. sulla quale

siano in ogni caso precisamente indicati gli edifici esistenti o di nuova costruzione e l'area su cui è stata computata la superficie fondiaria o territoriale di pertinenza delle opere progettate; le indicazioni riportate sulla mappa costituiscono elementi vincolanti al fine del rilascio della concessione allorché siano avanzate richieste di nuove costruzioni i cui indici urbanistici siano computati su aree in tutto o in parte già utilizzate od impegnate da precedenti costruzioni.

- da un estratto del progetto planivolumetrico approvato nel caso in cui l'area sia assoggettata a piano di intervento preventivo dal P.R.G..

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- da tutti gli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio ART. 7 - Piano di acquisizione di aree per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.) Il piano per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica (P.E.E.P.) sarà redatto in conformità alle norme di legge nazionali e regionali che lo disciplinano. ART. 8 - Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) l piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) sarà redatto in conformità delle norme di legge nazionali e regionali che lo disciplinano. ART. 9 - Piano di recupero (P.R.)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere redatti in conformità delle norme di leggi nazionali e regionali che regolano la materia, finalizzati comunque a quanto previsto dall’art. 73 comma 1 della L.R. n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni piano di Recupero previsto dalle presenti norme è di sola approvazione comunale

ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005, non costituendo variante contestuale allo strumento urbanistico, escluso i Piani di Recupero che prevedono la ristrutturazione urbanistica.

I piani di recupero riguardanti edifici assoggettati alla categoria di intervento “restauro e risanamento conservativo” non potranno modificare la categoria di intervento. Gli edifici assoggettati alla categoria di intervento “restauro e risanamento conservativo” risultano quelli classificati di Rilevante Valore Storico ed Ambientale (RVSA) con la variante delle aree extraurbane e tutti gli edifici notificati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. ART. 10 - Piano Attuativo di Comparto Urbanistico (P.A.C.U.)

Le zone appositamente perimetrate e con simbolo CR - sono subordinate a "Piano Attuativo di Comparto Urbanistico" (P.A.C.U.) di iniziativa pubblica o privata e sono da intendersi quali zone omogenee per la loro intera estensione.

Il "piano attuativo di comparto urbanistico" non può contemplare superfici inferiori a quelle delimitate con apposito perimetro nella Tav. 1:2000 di P.R.G. come unità minima di progettazione urbanistica. fermo restando la possibilità di atuazione tramite sottocomparti così come stabilito al successivo art. 21 - zone C2/CR. Il comparto, pur avendo come riferimento le indicazioni riportate nella scheda orientativa relativa, potrà, in sede di adozione e di approvazione, essere modificato anche come perimetrazione nel rispetto degli indici e standards urbanistici previsti.

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La presenza e il mantenimento di eventuali edifici esistenti nel comparto, saranno valutati ad ogni effetto, e saranno computati nella volumetria assentibile stabilita nelle schede orientative di cui al precedente art.5, a meno di diverse e specifiche prescrizioni.

Tra gli elaborati obbligatori del P.A.C.U. dovranno essere compresi: - la relazione illustrativa degli obbiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi

previsti. - una rappresentazione per estratto della previsione di P.R.G. per la zona interessata

dall'intervento, in cui siano evidenziate con precisione le aree o i fabbricati su cui si estende la proposta di comparto urbanistico;

- la relazione geologica - tecnica di dettaglio con specifici riferimenti alle cartografie tematiche di accompagnamento al P.R.G.;

- l'estratto originale e il certificato catastale dei terreni e degli immobili inclusi nella proposta di piano, con l'elenco delle proprietà catastali e dei proprietari effettivi il tutto aggiornato alla data di presentazione;

- le planimetrie quotate dello stato attuale e di progetto almeno nella scala 1:500 e cioè: - planimetria dello stato di fatto delle aree interessate, nelle quali siano ben chiari i capisaldi

di riferimento, le curve di livello, le alberature ed i manufatti presenti, le parti soggette ad eventuali vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, forestali o di altra natura con documentazione fotografica relativa;

- la tavola indicante la viabilità principale esterna alla lottizzazione, la viabilità interna, comprendenti la sede viabile sia carrabile che pedonale, ed i relativi raccordi, le aree interne al Piano destinate ai parcheggi, la eventuale suddivisione in lotti e gli accessi ai lotti medesimi; le indicazioni specifiche delle misure di superficie di ciascuna area, la verifica di tutti i parametri e indici urbanistici previsti, nonché la destinazione d'uso di ogni edificio ai piani terra e superiori;

- il piano planivolumetrico comprendente le tipologie e profili delle varie parti del progetto proposto con ben evidenziato il rapporto tra aree private, edifici ed aree pubbliche;

- le tavole di carattere definitivo delle opere di urbanizzazione primaria, con particolari costruttivi in scala adeguata compreso gli spazi di verde attrezzato previsti nell'ambito del comparto urbanistico, con le precise indicazioni di destinazione d'uso, corredate da sezioni e profili indicanti i movimenti di terra ed in modo particolare le quote di progetto di attacco a terra degli edifici in rapporto all'andamento naturale del terreno;

- il progetto delle opere di sostegno, di regimazione idraulica e di quant'altro, ove ritenuto necessario, per la completa valutazione delle trasformazioni dei suoli proposte;

- la tavola indicante le aree che si propone di cedere gratuitamente al patrimonio pubblico; - la tavola indicante le piantumazioni e le opere di arredo urbano; - le norme di attuazione e di esecuzione (con indicazioni qualitative dei materiali da impiegare

e delle essenze arboree da piantumare, e tutte le altre precisazioni attraverso cui si possa regolare l'attuazione dell'intervento);

- schema di convenzione sottoscritto dai proprietari proponenti, per essi irrevocabile ed impegnativo fin dalla presentazione al Comune. La convenzione dovrà successivamente essere perfezionata mediante stipula per atto pubblico, dopo le necessarie approvazioni fissate dalla legge. Le concessioni edilizie in attuazione del piano saranno rilasciate soltanto dopo la predetta stipula della convenzione.

ART. 11 - Convenzioni P.A.C.U.

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Nella convenzione del P.A.C.U. dovranno essere tra l'altro definiti:

a) i modi e i termini di tempo per la cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria; è facoltà del Comune stabilire nella convenzione quali aree e quali opere di urbanizzazione siano di stretto interesse privato internamente al P.A.C.U. e perciò da lasciare in proprietà e gestione ai proprietari del comparto, con i precisi obblighi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, ma restando assoggettate a servitù di uso pubblico;

b) l'assunzione a carico dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, degli oneri relativi alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti al P.A.C.U. e agli allacciamenti con le rispettive reti urbane;

c) la facoltà del Comune di chiedere, a suo insindacabile giudizio, invece della cessione delle aree a verde elementare dovute in base ai parametri di ciascuna zona oggetto di

P.A.C.U. il versamento di una somma determinata in percentuale del corrispettivo degli OO.UU. primaria dovuti.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo per le aree a verde elementare che non siano indicate con tale destinazione nelle tavole del P.R.G. nel qual caso la sostituzione della cessione delle aree con il versamento della somma non è consentito.

d) l'assunzione, a carico dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, qualora le quantità previste dal piano siano inferiori a quelle richieste in base alla normativa vigente;

e) l'assunzione a carico dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria in proporzione alle entità delle volumetrie realizzabili;

f) i termini per versare i corrispettivi degli oneri di urbanizzazione; g) l'impegno, a carico dei proprietari del comparto, o loro aventi causa, ad eseguire le opere

di urbanizzazione in conformità dei progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento, e degli eventuali progetti integrativi che il Comune intendesse chiedere, attraverso i propri organi tecnici di sorveglianza, prima e durante l'esecuzione di dette opere;

h) l'impegno a carico dei proprietari del comparto o dei loro aventi causa, a mantenere in piena efficienza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fino a quando non vengano consegnate al Comune;

i) le garanzie finanziarie atte ad assicurare tutti gli adempimenti degli impegni assunti verso il comune con la stipula della convenzione;

l) i tempi per costruire e completare le opere e gli edifici previsti con il P.A.C.U. anche suddivisi in fasi esecutive, pena, in caso di superamento dei termini stabiliti:

m) la decadenza della convenzione per le parti non realizzate, nei tempi di cui alla lettera l) con attribuzione al Comune della facoltà all'acquisizione gratuita delle aree per urbanizzazione primarie e/o secondarie, delle opere di urbanizzazione già realizzate, ed alla percezione delle somme necessarie per il completamento delle stesse.

n) le sanzioni anche pecuniarie in caso di inadempienza. ART. 12 - Zone unitarie d'intervento (Z.U.I.)

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Le zone appositamente perimetrate e con simbolo (Z.U.I.) sono subordinate ad una progettazione unitaria preventiva dell'intera area, che determini le interrelazioni e le compatibilità fra le varie zone omogenee in essa previste dal P.R.G. in relazione alle particolari caratteristiche dell'intera zona unitaria.

Per le destinazioni d'uso e per la determinazione degli interventi proposti valgono le prescrizioni dettate dalle presenti norme per le varie zone omogenee incluse nella "zona unitaria d'intervento".

In particolare il progetto unitario deve prevedere gli assetti infrastrutturali e paesistici di integrazione fra le varie zone omogenee, ed i criteri comuni di intervento ai fini della tutela dei valori storico-architettonici e paesistico-ambientali.

Oltre a quanto richiesto dalle presenti norme per ciascuna zona omogenea, gli elaborati necessari per l'attuazione degli interventi all'interno della Z.U.I. sono: - relazione illustrativa degli interventi previsti su tutta l'area interessata; - planimetria generale dell'area in scala 1:500 con le proposte progettuali di integrazione di

cui al precedente comma; - elenco delle emergenze storico-architettonico e paesistiche; - programma di intervento per ciascuna zona omogenea in relazione al progetto generale di cui al punto precedente; - convenzione con la quale i soggetti interessati, anche per sottosistemi della zona unitaria,

sempre che ritenuti organici dall'Amministrazione Comunale, si impegnino a realizzare gli interventi conformemente a quanto stabilito dal progetto generale unitario.

Per la zona di Montagnana, che comprende l’area del nuovo plesso scolastico, il cimitero e le zone residenziali, già costruite o in fase di costruzione, è prescrittiva, ai fini della sua realizzazione, la redazione di uno studio di valutazione sulla sostenibilità dell’intervento relativamente alla disponibilità della risorsa acqua e in merito al sistema fognario oltre al rispetto delle indicazioni previste nella scheda tecnica orientativa e di fattibilità geomorfologica. ART. 13 - Mutamento della destinazione d'uso

La destinazione d'uso dei suoli, di edifici o di loro parti è stabilita nelle norme specifiche delle varie zone previste dal P.R.G., e deve essere riportata nei progetti e negli atti di concessione o nelle convenzioni connesse ai piani di intervento preventivi o ad altri piani attuativi.

Il mutamento di destinazione d'uso è subordinato a nuova concessione secondo quanto previsto dalla legge. ART.14 - Interventi in zone omogenee in fregio alle aree di Parco Fluviale e di tutela

idraulica

Tutti gli interventi nelle zone previste in fregio all’area di parco fluviale e di tutela idraulica, oltre a quanto indicato nelle tavole geo-tecniche di supporto al P.R.G. per ciascuna zona omogenea, dovranno tendere al mantenimento ed alla valorizzazione dei valori ambientali e storico-architettonici sia esterni che interni alla zona nel rispetto della delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 230 del 21.06.94 e successive modificazioni.

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I piani preventivi e gli interventi diretti dovranno integrarsi con quanto previsto nelle zone di parco fluviale e di tutela idraulica.

Gli interventi non potranno portare alla modifica della morfologia dei suoli se non con atti tecnici che dimostrino la mancanza o l'eliminazione di qualsiasi forma di rischio idro-geologico. Ogni progetto dovrà considerare quanto indicato nelle tavole relative alle indagini geologiche-tecniche di supporto al Piano Regolatore Generale da allegare in estratto ed adeguarsi alle prescrizioni e direttive che dovessero essere impartite dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia o altro ente Territoriale competente. ART. 15 - Indici urbanistici ed edilizi

Ai fini della redazione dei Piani Particolareggiati, di Lottizzazione, di Recupero e dei Progetti edilizi, la edificazione e l'urbanizzazione del territorio comunale è regolamentata dai seguenti indici urbanistici ed edilizi, anche se non espressamente richiamati nelle singole zone, o se in questa non siano diversamente specificati: A) Indici urbanistici: 1) S.t. = Superficie territoriale:

E' la superficie perimetrata sulle planimetrie di P.R.G., nella quale lo stesso P.R.G. si attua mediante strumento d'intervento contrattato di cui al precedente Art.5, comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nella ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e/o nelle presenti norme e nelle indicazioni delle Schede Tecniche Orientative.

2) S.f. = Superficie fondiaria: Per la superficie fondiaria di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici s’intende, ai fini dell’applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie di terreno disponibile per l’edificazione. Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti di costruzione. Qualsiasi superficie che alla data d’adozione delle presenti norme sia già di pertinenza a costruzioni esistenti od autorizzate, non potrà essere computata per altre costruzioni, qualora la sua sottrazione venga ad alterare - per i fabbricati esistenti od autorizzati - gli indici e le prescrizioni di zona. La superficie fondiaria di pertinenza dovrà essere contigua alle costruzioni e non frazionata, ne a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso collettivo, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilità da aree non facenti parte del lotto individuato alla costruzione esistente o prevista. Le sedi viarie private non costituiscono interruzione di continuità agli effetti della valutazione della superficie fondiaria pertinente. Per le zone omogenee ”A” valgono le norme previste dalla legge regionale sulle zone agricole.

3) S 1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria: Comprende le aree destinate a:

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- viabilità carrabile e pedonale di servizio degli insediamenti; - aree per sosta e parcheggi pubblici; - aree di verde elementare attrezzato.

E le aree necessarie per la realizzazione e funzionamento della rete: - idrica, fognante, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; - pubblica illuminazione;

4) S 2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria: Comprende le aree destinate a:

- asili nido e scuole materne; - scuole dell'obbligo e per altre attrezzature scolastiche; - mercati; - uffici comunali; - chiese ed altri edifici per servizi religiosi; - impianti sportivi; - centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, nonché tutte le altre aree

destinate ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo; - parchi pubblici, aree a verde pubblico attrezzato.

5) I.t.= Indice di fabbricabilità territoriale:

L’indice di fabbricabilità territoriale si usa per il calcolo del volume massimo costruibile su una parte del territorio, sottoposta ad intervento urbanistico preventivo; esso esprime, per ciascuna zona omogenea fissata dallo strumento urbanistico di base, il numero dei metri cubi che possono costruirsi per ogni unità di superficie territoriale.

6) I.f. = Indice di fabbricabilità fondiaria: Per indice di fabbricabilità fondiaria s’intende il numero di metri cubi che possono costruirsi su ogni metro quadrato di superficie fondiaria pertinente, misurata come all’art. 49 (If = V/Sf).

B) Indici edilizi: 1) H = Altezza del fabbricato.

La massima altezza dell’edificio è determinata, in ml., dalla differenza tra la quota corrispondente all’intersezione tra l’intradosso del piano della copertura e quello della facciata e : a) la quota del piano campagna preesistente, nel caso in cui la quota del

piano stradale sia inferiore; b) la quota del piano campagna sistemato (di progetto), nel caso in cui la

quota del piano stradale sia superiore alla quota del piano campagna preesistente.

Nel caso di terreni inclinati la massima altezza sarà comunque delimitata dalla linea parallela al piano di campagna nella sua sistemazione definitiva e posta alla quota corrispondente all’altezza massima prevista per la zona.

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Nel caso di tetti con pendenza superiore al 35% la quota della linea di gronda dovrà essere aumentata di una altezza pari alla differenza tra la quota di colmo di maggiore pendenza e quella corrispondente alla pendenza del 35%. Nel caso di tetto a doppia falda l’altezza massima va riferita ai fronti principali escludendo quelli laterali. Possono superare l’altezza massima solo i cosiddetti volumi tecnici.

2) Vt = Volume del fabbricato:

Per volume del fabbricato in progetto o da ampliare si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno e risultato dalla somma dei prodotti della superficie utile lorda (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da intradosso a intradosso del solaio. Nel calcolo del volume, ai fini di incentivare il risparmio energetico e progetti di bioarchitettura, per i solai e le murature si assume come riferimento la misura di cm. 30,00. Gli spessori superiori a cm. 30,00 motivati da soluzioni tese al risparmio energetico, da norme sull’ abbattimento del rumore, o da soluzioni progettuali di bioarchitettura o da esigenze strutturali non sono considerati ai fini del calcolo del volume. Nel caso di doppi volumi, l’altezza di riferimento, ai fini del suddetto calcolo, sarà considerata convenzionalmente 3,00 ml. Nel caso di volumi parzialmente interrati sarà necessario procedere al calcolo della altezza ponderale così risultante: hp = Sh / p dove p è il perimetro del piano parzialmente interrato, e Sh è la sommatoria delle superfici delle pareti fuori terra:

Sh = Σ Li x Hi ove Li è la lunghezza della parete i, e Hi è l’altezza media della parete computata dal piano finito di progetto e l’intradosso del 1° solaio. Sono esclusi dal calcolo del volume i volumi tecnici indispensabili alla funzionalità dell’edificio e della attività in esso presente.

Volume tecnico Sono considerati volumi tecnici quei volumi progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell’edificio e/o del tessuto edilizio circostante, strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnologici quali i depositi dell’acqua, gli extracorsa degli ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, (compresi gli impianti che utilizzano fonti energetiche alternative), gli impianti televisivi, di parafulmine, gli extracorsa degli ascensori, canne fumarie e di ventilazione, vani scala al di sopra delle linee di gronda, stenditoi, e abbaini necessari per l’accesso al tetto (con larghezza non superiore a 1,20 ml.) e quanto indicato al successivo art. 17, che non possono, per esigenze di funzionalità, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. Per le costruzioni già esistenti, edificate in particolare nelle zone A e B, sarà la commissione edilizia a stabilire la congruità delle eventuali aggiunte di volumi tecnici che potranno essere realizzati e comunque nelle dimensioni minime

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tecnicamente accettabili, raggiungendo una soluzione unitaria ed armonica con il resto del manufatto e con gli ambienti circostanti.

3) Su = Superficie utile lorda

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, locali di servizio, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo livello, con esclusione di: - gazebi, pergolati e tettoie aperte sui lati con specifica destinazione di

accessori e di pertinenza al fabbricato principale. - porticati e logge a piano terreno purché asserviti ad uso pubblico o ad uso

privato di tipo condominiale o comunque di larghezza massima di 2,00 ml; - balconi e terrazze scoperti; - bussole d’entrata o logge con profondità non superiore a 2,00 ml; - pensiline con sporgenze non superiori a 3,00 ml; - locali o parti di edificio strettamente necessari per gli impianti tecnologici

(cabine elettriche, locali caldaia, vani alloggiamento tubazioni di scarico fumi, contatori o altro) e comunque le parti di edificio che rientrano nella definizione di volumi tecnici definiti al precedente articolo;

- piani totalmente interrati purché non eccedano di oltre il 10% la superficie coperta (Sc) ammissibile, ovvero quando facciano parte di edifici pubblici, ovvero siano destinati a parcheggio e ad autorimessa nella misura necessaria a soddisfare i limiti richiesti dalla legge n. 122/89 e successive modificazioni. Per piano interrato si intende esclusivamente quella parte di fabbricato la cui altezza, da pavimento ad intradosso solaio, si sviluppa interamente sotto l’andamento del piano di campagna sistemato (di progetto) e abbia un fronte libero esterno (per l’accesso dei mezzi) di una superficie massima di 15 mq. Si tratterà comunque di volume interrato anche nel caso in cui, al fine del rispetto della normativa antincendio, sarà necessario prevedere più di un accesso e quindi avere un fronte libero di superficie maggiore.

- i vani di collegamento verticali condominiali calcolati al netto delle superfici; - sottotetti e soppalchi, relativamente alle parti che hanno altezza interna

massima non superiore a 1,50, ovvero che non siano accessibili da scala interna, ovvero che siano destinati ad uso condominiale per stenditoi o altri locali di servizio (vedi impianti tecnologici).

4) Sc = Superficie coperta

Per superficie coperta Sc s’intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra comprese le eventuali costruzioni annesse all’edificio medesimo, delimitate dalla superficie esterna delle mura perimetrali, ivi comprese anche le logge coperte. Le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline non accessibili e gli oggetti ornamentali non rientrano nel computo dell’area coperta del fabbricato in progetto o di quello da ampliare.

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Nel computo della Sc si terrà conto della superficie dei volumi interrati eccedente il 10% di quella ammissibile, ad eccezione dei volumi interrati destinati a parcheggio ed autorimessa, realizzati ai sensi della legge n. 122/89. Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di pertinenza dell’edificio e, tantomeno, aree pubbliche.

5) R.c. = Rapporto di copertura:

Per rapporto di copertura Rc s’intende, espresso in percentuale, il quoziente tra la superficie coperta (Sc) dei fabbricati esistenti e di quelli da costruire e la superficie fondiaria pertinente (sf): Rc = Sc/Sf

6) D.u. = Destinazioni d'uso: Si intendono per destinazioni d'uso le funzioni ammesse negli edifici compresi

nelle singole zone in cui è diviso il territorio Comunale. 7) T.e. = Tipo Edilizio: Per tipo edilizio si intende lo schema del fabbricato, con il numero dei piani, i

punti scala e le fondamentali destinazioni d'uso ai vari piani da precisare in sede di piano attuativo. A meno di comprovate necessità non è ammessa la costruzione di collegamenti verticali esterni al corpo di fabbrica. I richiami alle tipologie del paesaggio agrario nelle Schede Tecniche Orientative si riferiscono alle tipologie indicate nelle tavole 6 a/b/c/d/e di cui al precedente art. 1 e a quant'altre presenti nel Territorio Comunale.

8) N.p. = Numero dei piani E' il numero massimo dei piani fuoriterra di cui si compone un edificio. C) Distanze: 1) Distanze minime: fra fabbricati; fra fabbricati e strade e dai confini - Limiti di altezza degli edifici. Ove non diversamente indicato dalla presente normativa, nelle varie sottozone, le distanze

minime da rispettare sono le seguenti: A) Per le opere di risanamento, per le ristrutturazioni o nuove costruzioni che risultino

ammissibili nelle sottozone: A1-A2-A3-B1-B3-E3 delle presenti norme, vale quanto richiamato ai punti 1) degli artt. 8

e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; B) Nelle rimanenti sottozone: - distacco dai confini: ml. 5,00 per le zone B2 e C e ml.7,00 per le D, salvo accordi diversi

fra proprietà confinanti. Nel caso di aree limitrofe a zone sottoposte ad intervento pubblico ed a speciali servitù e vincoli, è possibile costruire a distanza inferiore, subordinatamente all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;

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- per distanza minima dai confini s’intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente.

Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici, dalle prescrizioni di zona e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici fronteggiantisi, così come stabilito al comma precedente;

- per distanza tra fabbricati s’intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il

corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) e l’edificio prospiciente.

Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; in particolare si precisa che:

1) per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate. L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte: non opera, invece, quando le costruzioni, pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine, non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante;

2) sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da realizzare;

3) è ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate, nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici fronteggiantisi, ove il confinante realizzi un intervento edilizio;

4) è ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti; 5) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a

quelle indicate al punto 1 del presente articolo o alle disposizioni del D.M. 1444, quando ricadano all’interno di strumenti urbanistici particolareggiati, previsti dalla legislazione nazionale in materia.

- distacco dalle strade conforme a quanto previsto dal codice della strada e successive

modificazioni, salvo eventuali fasce di rispetto individuate dalle tavole di P.R.G. o prescritte dalla normativa vigente, o adeguandosi agli allineamenti precostituiti in presenza di fabbricati esistenti;

- per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il

corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi) ed il ciglio della strada, come definito dall’art. 2 del D.M. 1404 del 1.4.1968 (G.U. 13.4.1968, n. 69). La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore ed a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.

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- Per gli strumenti di intervento contrattato previsti dalle presenti norme (art.5) vale quanto stabilito dall'ultimo comma, art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tali zone il piano preventivo può determinare distanze dai confini inferiori rispetto a quelle di cui al primo comma del presente punto B.

ART. 16 - Interventi in aree soggette a fenomeni geomorfici. 1) In queste aree le attività antropiche dovranno essere improntate alla massima prudenza

laddove vi siano tracce o segni di frequenti fenomeni gravitativi trascorsi, attualmente in equilibrio (c.f.r. Carta Geomorfologica art. 1 punto C.4).

Nelle aree soggette a fenomeni geomorfici incipienti o in atto si consigliano solo attività sistematorie razionali consistenti in opere di drenaggio con allontanamento delle acque superficiali, rimodellamenti terrazzati e muretti di contenimento in pietrame al piede di ogni banca, inerbimenti per eliminare o lenire i fenomeni erosivi e di ruscellamento superficiale (F;Fd;i;Pi).

L'impianto di coltivazioni tipiche di questi colli in aree attualmente in equilibrio dovrà avvenire solo con la tecnica del girappoggio, evitando in ogni caso il diffusissimo e controproducente rittocchino.

2) Ogni nuovo intervento edificatorio o di recupero dell'esistente in aree soggette a rischio geomorfologico secondo le classificazioni stabilite nelle carte geologico-tecniche di cui al precedente art. 1 punto C.4 o nelle aree limitrofe, pur senza modifica delle condizioni morfologiche ,dovrà garantire la stabilità dei versanti direttamente interessati e di quelli contigui.

Per le fasce prossime ai corsi d'acqua e fossi oltre a quanto stabilito nella ex delibera del C.R.T. n° 230 del 21.06.94 modificata dalla D.C.R. 12/2000 si dovrà prevedere la sistemazione della rete drenante superficiale ed allegare al progetto l'analisi idraulica dell'asta dimostrando in ogni caso che l'intervento non determinerà problematiche sia a monte che a valle dell'area interessata. Per ogni intervento anche di sola modifica dei suoli si dovranno assumere

le tavole tematiche allegate al Piano Regolatore Generale sia per quanto attiene le indicazioni che le relative prescrizioni in esse riportate, le quali devono essere allegate agli elaborati di progetto da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale.

In ogni area dove sono previste nuove costruzioni deve essere realizzata previo assenso del Comune una idonea piantumazione.

La piantumazione delle aree, se non specificatamente dimostrato per motivi agricolo-produttivi, secondo le normative vigenti, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali delle aree interessate, utilizzando essenze arboree che siano tradizionalmente usate nella zona e che contribuiscono a garantire il decoro dell'area, la stabilità dei versanti e l'assetto idrogeologico dell'ambiente. Ogni progetto dovrà quindi indicare la sistemazione ambientale del lotto o dell'area di pertinenza con la indicazione delle essenze proposte che nelle aree soggette a vincolo idro-geologico saranno sottoposte al parere dell'organo e/o dell'Ente competente per il vincolo.

ART. 17 – Impianti tecnologici

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Il presente articolo stabilisce le regole per l’installazione e collocazione all’esterno degli edifici e nei loro resedi di apparecchi, macchine e attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti tecnologici, ivi compresi quelli per la climatizzazione e la produzione di energia alternativa e rinnovabile, necessari a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e la loro vivibilità. Il Regolamento Edilizio recepirà tale norma dettagliando le regole per la loro realizzazione. Gli impianti e dispositivi di cui al comma precedente di norma potranno essere collocati a terra nel resede di pertinenza od all’interno dell’edificio stesso, mentre non potranno essere collocati sulle falde inclinate delle coperture e sulle facciate principali e prospicienti le vie pubbliche. In caso di dimostrata impossibilità, la loro installazione e collocazione è subordinata al concretizzarsi delle seguenti condizioni e alla presentazione di un progetto unitario:

- dovrà essere presentato un progetto complessivo, con elaborati grafici e fotografici idonei, dell’impianto tecnologico inserito nel complesso architettonico dell’edificio e dell’ambiente circostante;

- dovrà essere di dimensioni contenute ed adeguate alle effettive esigenze tecniche; - non dovrà alterare il decoro architettonico e l’estetica dell’edificio; - non dovrà superare, in tema di immissioni acustiche, il limite della normale

tollerabilità; - non dovrà essere fonte di pericolo per la salubrità altrui.

Il progetto, sottoposto al parere degli organi tecnici comunali che valuteranno l’ammissibilità delle opere proposte, individuerà le opere da realizzare ai fini di rendere compatibile l’impianto ed il dispositivo tecnologico con i valori storico culturali e architettonici dell’edificio ed ambientali presenti all’esterno. Gli impianti ed i dispositivi tecnologici ivi comprese le opere ritenute necessarie per il loro corretto inserimento dal progetto d’insieme di cui sopra sono assimilati a volumi tecnici. In tutto il territorio comunale è vietata l’installazione di impianti eolici sulle località di crinale. ART. 18- Poteri di deroga.

Il Sindaco, per interventi pubblici e/o di interesse pubblico, nel rispetto delle procedure stabilite dalle leggi 21.12.1955 n° 1357 e 6.8.1967 n° 765 nonché dell'articolo 13 della Legge Regionale 31.12.1984 n° 74, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà autorizzare deroghe alle presenti norme e alle previsioni di P.R.G.

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CAPO II

RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, VINCOLI CARATTERI DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA

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ART. 19 - Divisione del territorio comunale in zone omogenee

Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone: 1) territorio edificato e patrimonio edilizio esistente; 2) aree di nuovo insediamento; 3) territorio extraurbano; 4) infrastrutture e servizi. Ai sensi della legge 6.8.1967 n° 765 e del D.M. 2.4.1968 n° 1444 le aree soprarichiamate sono divise nelle zone omogenee: A,B,C,D,E,F. Per esse e per le rispettive sottozone valgono le norme contenute negli articoli seguenti. ART. 20 - Territorio edificato di antica formazione con valori culturali-ambientali: zone territoriali omogenee A.

Sono le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o documentario, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli insediamenti storici.

In queste zone l'obbiettivo principale è quello della conservazione ambientale e architettonica e del recupero funzionale. In questo quadro sono ammessi interventi volti a migliorare le condizioni di abitabilità e d'uso degli edifici, del Centro Urbano e dell'area presa in esame con riferimento ai valori della tradizione storica dominante.

Ogni intervento dovrà tendere quindi a recuperare detti valori eliminando, salvo diverse specificazioni per ciascuna zona, tutte le modifiche e aggiunte che costituiscono mutamento anche formale delle architetture e degli spazi esterni, sempre che non siano riconosciute organiche al processo storico di trasformazione che ha determinato lo stato attuale dell'area e dei suoi edifici.

Ogni progetto di iniziativa privata dovrà essere accompagnato oltre che dagli elaborati grafici che evidenzino lo stato attuale ed il progetto, anche da una approfondita documentazione storica e fotografica che serva a giustificare le operazioni progettuali proposte - nell'ambito del tipo di intervento consentito - per ogni parte dell'edificato in rapporto al suo valore storico e architettonico e da una planimetria delle pertinenze che tenga conto per la scelta delle essenze arboree e delle finiture del tessuto edilizio circostante.

Nelle zone territoriali omogenee A, il Comune ed i privati potranno elaborare uno o più Piani Particolareggiati o altri strumenti attuativi quali i Piani di Recupero.

Nelle zone A sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso solo se compatibili col carattere dell'edificio e dell'ambiente, con l'esclusione di attività artigianali e industriali moleste o incompatibili con il tessuto tipologico, urbanistico e sociale.

Le zone A si suddividono in:

ZONA A1 = Zone di risanamento e conservazione urbana

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Tali zone comprendono le parti antiche di interesse notevole, con caratteristiche di unitarietà non alterate da interventi recenti e modernizzazioni sostanziali e dove il degrado non abbia raggiunto forme irreversibili gravi. Appartengono a tali zone le aree centrali del capoluogo intorno a Piazza Machiavelli, il castello di Lucardo, il nucleo antico di Lucignano. Le zone sono assoggettate a piano di recupero o P.P. di iniziativa pubblica che definirà i criteri di intervento e le destinazioni d'uso compatibili ai sensi del precedente. art.9. In queste zone l'obbiettivo principale, oltre a quanto già detto in generale per le zone A, è il mantenimento ed il recupero dei caratteri e delle attività più qualificanti, nel giusto equilibrio fra le residenze, le infrastrutture e servizi a queste annesse.

ZONE A2 = Zone di conservazione e integrazione urbanistica.

Tali aree comprendono i nuclei di antica formazione dove, nonostante gli interventi di trasformazione delle architetture e dell'impianto urbano, con presenza anche di costruzioni recenti, sono ancora riconoscibili i caratteri originari. Oltre a quanto già detto in generale per le zone A e A1 i progetti devono tendere a recuperare sia nelle forme che nella struttura urbana i valori storici, architettonici e ambientali perduti con la tutela degli spazi e degli edifici di maggior pregio e la eliminazione o riconversione delle aggiunte che ne costituiscono alterazione sostanziale e formale. Oltre a quanto previsto per le zone A1, è ammessa la ristrutturazione edilizia, fatta eccezione della demolizione con fedele ricostruzione. Il Piano di Recupero dovrà prevedere, oltre a quanto previsto dal P.R.G. e richiesto per legge, il reperimento di aree per la sosta pubblica nella misura minima di mq. 1,00 ogni 20,00 mc. di edificato per destinazioni d'uso residenziali e di mq. 40,00 ogni 100 mq. di superficie lorda a destinazione d'uso commerciale, direzionale e turistica.

Zone A3 = Zone di riqualificazione urbanistico-ambientale

Tali zone assoggettate secondo quanto indicato all’art. 12, comprendono edifici ed aree, in prossimità delle nuove zone residenziali che manifestano alterazioni nell'impianto tipologico e dei caratteri paesistico-ambientali con evidenti forme di degrado per la costruzione di volumetrie esterne, di nuove costruzione, e la modifica dell'assetto originario. L'obbiettivo principale è la riqualificazione urbanistico-ambientale di tutta la zona consentendo la costruzione di un'area organicamente definita, con una migliore integrazione di tutti gli edifici fra di loro e di questi con l'ambiente circostante valorizzando i caratteri storici e paesistici. In dette zone sono ammessi: - interventi che consentano la ristrutturazione totale degli edifici originari in

rapporto alla classe di valore già determinata nell'allegato C n° 3 o da determinare in sede di Progetto Unitario d’Intervento;

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- interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 20% delle volumetrie esterne che costituiscono elemento di degrado sia del singolo edificio che del contesto generale.

Per quanto non specificatamente precisato ai commi precedenti vale quanto previsto per le zone A2. Per le zone a destinazione d'uso specifico sotto riportate e indicate nelle tavv. di P.R.G. con la sigla C.T.S. è inoltre consentita la realizzazione di: - Centri turistici di Podere del Bosco - Capoluogo e di Casarsoli Ortimino - Recupero degli edifici colonici in rapporto alla loro classe di valore, in conformità alle categorie di intervento indicate nelle tavole di piano; - Demolizione e ricostruzione dei capannoni con aumento della volumetria del 10% da destinare solo ad attività turistico ricettiva anche extralberghiera. Gli interventi di cui al precedente comma potranno essere attuati solo in caso di uso turistico della struttura che dovrà comparire in modo esplicito nella convenzione allegata al Piano di Recupero. Dovrà essere realizzato un organismo unitario ben integrato con il paesaggio e con strutture e servizi complementari di ristoro e del tempo libero. Non sono ammesse costruzioni tipo villette, bungalow, o quant'altro determini un frazionamento ed una parcellizzazione dell'area. Per l'area di Casarsoli il Piano di recupero dovrà considerare una zona più ampia che consenta una riqualificazione ambientale più estesa ed il recupero dei laghi artificiali.

ART. 21 - Territorio totalmente o parzialmente edificato di recente formazione: zone territoriali omogenee B

Comprendono le aree e gli isolati parzialmente o totalmente edificati, ove il rapporto di copertura abbia raggiunto almeno il 12,50% della superficie fondiaria. Di norma sono ammessi interventi diretti, ad esclusione che per gli edifici, aree od isolati assoggettati dal P.R.G. a Piano di Recupero di cui al precedente art. 9, e per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'ultimo punto della sottozona B1.

Le destinazioni d'uso consentite in dette zone sono: residenziale, commerciale e terziaria, attività di servizio, ricettiva (alberghi e pensioni), ricreativa e culturale. E' consentito il mantenimento delle attività in atto che non rechino molestia e siano compatibili con la destinazione d'uso prevalente residenziale e di servizio. Non sono ammesse nuove destinazioni produttive artigianali ed industriali. Ogni nuova costruzione, anche risultante da demolizione di edificio esistente, o ristrutturazione globale o cambio di destinazione d'uso dovrà garantire il reperimento di aree a parcheggio nella misura minima prevista dalla Legge 24.3.89 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni. Le sostituzioni edilizie devono comunque non ridurre la superficie impermeabile del lotto a meno del 25% della superficie totale del lotto stesso” -

Le zone B si suddividono in:

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ZONA B1 = Zone totalmente edificate di riqualificazione urbanistica o derivanti da piani

attuativi.

Tali zone comprendono le parti di recente costruzione totalmente edificate. Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di: - ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica così come definito dalla

L.R. 1/2005; Nelle aree dove si manifestano alterazioni dell'impianto urbanistico per la costruzione di volumetrie di servizio (garages, depositi e simili) esterne all'edificio principale, l'obbiettivo principale è la riqualificazione urbanistica della zona consentendo una migliore integrazione dei volumi di servizio con gli edifici residenziali. In dette zone sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti, e limitatamente per le volumetrie esterne al fabbricato principale, destinate a servizi, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 40% del volume esistente con la presentazione di un un progetto unitario di intervento secondo quanto indicato all’art. 12, che tenda a migliorare l'impianto dell'area costruendo un tessuto edilizio ordinato evitando soluzioni architettoniche che rafforzino o prolifichino la scissione fra edificio principale e costruzioni accessorie. Per le attività produttive non moleste incluse in zone B1, per esigenze igienico funzionali, sono ammessi interventi di incremento una tantum nella misura massima del 25% della superficie lorda esistente ed altezza non superiore agli edifici adiacenti.

L'altezza massima delle nuove costruzioni non può superare 7.50 ml.

ZONA B1a

Nelle zone B1 contrassegnate dalla lettera “a” sono stati individuati gli edifici per i quali sono ammessi interventi di incremento volumetrico con tipologia d’intervento e volume massimo definito per ogni edificio secondo all’interno delle seguenti zone individuate nelle tavole del P.R.G. con il rispettivo numero di riferimento: Zona B1a n° 1 – Baccaiano-Volterrana : E’ ammesso l’ampliamento volumetrico dell’edificio non utilizzato tramite rialzamento della copertura fino all’imposta più bassa della falda della copertura sul lato ovest dell’edificio adiacente. La nuova copertura, derivante dal rialzamento, dovrà essere a capanna con colmo sulla mezzeria del fabbricato, gronde alla stessa altezza, sia sul lato ovest che su quello est, ed avere caratteristiche analoghe per tipologia e materiali a quelle dell’edificio esistente. Il rialzamento dovrà essere contenuto nel perimetro delle murature esistenti con apertura delle finestre sul resede di proprietà.

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Zona B1a n° 2 – Anselmo- Virginio : E’ ammesso l’ampliamento volumetrico dell’edificio ad un solo piano tramite rialzamento dell’imposta della copertura fino all’imposta della copertura dell’edificio adiacente più alto. La nuova copertura, derivante dal rialzamento, dovrà avere caratteristiche analoghe per tipologia e materiali a quelle dell’edificio esistente. Il rialzamento dovrà essere contenuto nel perimetro delle murature esistenti. Zona B1a n° 3 – San Quirico – via della Chiesa : E’ ammesso l’ampliamento volumetrico dell’edificio tramite rialzamento della copertura secondo le seguenti prescrizioni e direttive: - il rialzamento dovrà avvenire tramite la realizzazione di un volume che abbia caratteristiche architettoniche desunte dalle forme in uso nella tradizione come torri colombarie, altane e simili con copertura interna inclinata e all’esterno con forma preferibilmente a padiglione e pendenza non superiore al 30%; - altezza media interna non superiore a mt. 2.70; la superficie utile lorda massima, contenuta all’interno della copertura esistente, non potrà superare i mq 25.00, con variazioni del 10% in più o in meno in relazione alle caratteristiche delle strutture portanti dell’edificio che dovranno risultare da un rilievo esatto in scala adeguata. Zona B1a n° 4 – San Quirico – via di Bignola : ampliamento dell’edificio fino ad un massimo di mc. 150. Zona B1a n° 5 – Capoluogo – via A. Bassi : ampliamento dell’edificio fino ad un massimo di mc. 150.

ZONA B2 = Zone parzialmente edificate di completamento Tali zone comprendono le parti di territorio tendenzialmente residenziali di recente costruzione nelle quali non si sono completate le previsioni degli strumenti urbanistici precedenti. In queste zone l'obbiettivo principale è quello di dare loro una configurazione urbanistica determinata consentendone la saturazione. Non è ammessa la costruzione di edifici accessori staccati da quelli principali e di più edifici nello stesso lotto a meno che non abbiano compiutezza architettonica e soluzioni urbanistiche ordinate e ben integrate con il tessuto edilizio esistente. Sono ammessi interventi di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione o ricostruzione, secondo i seguenti parametri: If = 1,5 H max = 7.50 ml Rc = 30% allineamenti sulla pubblica via = uguali a quelli esistenti già costituiti Per le seguenti zone l'indice di fabbricabilità fondiaria è differentemente così stabilito e riportato direttamente sulle tavole del P.R.G.: - Zona B2 del Capoluogo - Poggio Galli : If = 1,2

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- Zona B2 del Capoluogo - Via dei Mandorli : If = 1,5 - Zona B2 del Capoluogo - Calvane : If = 1,5 - Zona B2 del Capoluogo fra Uzzano e Gigliola : If = 1,2 - Zona B2 del Capoluogo Mandorli-Calvane : mc max = 500 con prescrizione che l’accesso non deve essere previsto in via dei Mandorli e

deve essere rispettato il rispetto stradale ai sensi di legge - Zona B2 del Virginio : if = 1.2 - Zona B2 di Baccaiano – Via Galileo Galilei

Volumetria massima edificabile mc 2000 compresi i volumi esistenti (ex C2/CR3)

- Zona B2 di Martignana : if = 1.2 - Zona B2 Chiocciolaia

Volumetria massima edificabile mc 800 subordinata alla realizzazione del parcheggio e del verde pubblico indicati nel P.R.G.

- Zona B2 di S. Quirico Loc. Trebbio : if = 1.2 - Zona B2 di S. Quirico – il Cipressino : mc max = 500 - Zona B2 di S. Quirico – Trebbio di Sopra (ex C2/CR1) Volumetria massima edificabile mc 3200 subordinata alla realizzazione del parcheggio pubblico indicato nella tavola del P.R.G. - Zona B2 Poggio Galli Volumetria massima edificabile mc 800 - Zona B2 Via Don Milani

Volumetria massima edificabile mc 200 oltre l’esistente tramite rialzamento dell’edificio esistente

- Zona B2 Via del Risorgimento/Fontanelle Volumetria massima edificabile mc 500 oltre la volumetria esistente.

L’ampliamento è subordinato alla demolizione dell’edificio esistente e alla previsione di un passaggio d’uso pubblico tra Via delle Fontanelle e Via del Risorgimento

- Zona B2 n° 1 - Via Montelupo (variante del C.C. 5/05) : if = 1,5 - Zona B2 n° 2 - Via Montelupo : if = 1,00 - Zona B2 Ortimino lungo strada : if = 1.2 - Zona B2 Ortimino centro : if = 1.5 - Zona B2 Volterrana Volumetria massima edificabile mc 500 - Zona B2 Montagnana Scuola : if = 1.2 - Zona B2 Baccaiano : mc max = 500 - Zona B2 Capoluogo - Piazza del Popolo : if= 1,5 subordinatamente

alla realizzazione del parcheggio indicato nel P.R.G. lungo Via XXV Aprile.

- Zona B2 Capoluogo - Via Taddeini nuova strada di P.R.G. : if = 1,5 - Zona B2 Capoluogo – via Montelupo : mc. Max 150

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ZONA B3 = Zone parzialmente edificate di ristrutturazione urbanistica

Tali zone ritenute di recupero ai sensi dell'art. 24 L. 457/78, comprendono le parti edificate del territorio nelle quali, in modo differenziato, sono presenti le categorie di degrado di cui alla L.R. 1/2005 e che per la loro ubicazione, possono contribuire alla riqualificazione di ambiti territoriali più ampi con interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 1/2005. Insieme alle opere di urbanizzazione primaria indicate nelle tavole del P.R.G. il Piano di Recupero deve prevedere aree di sosta nelle quantità minima previste dalla leggi vigenti (L.122/84 e D.M. 1444/68). Tutte le zone sono assoggettate a Piano di Recupero o, se previsto nelle sottozone, a progetto unitario di intervento ai sensi dei precedenti art.9 e 12 e gli interventi ammessi sono quelli sotto specificati per ciascuna area. Salvo specifiche indicazioni, le nuove costruzioni non possono superare l'altezza di 7.50 ml, in attesa del Piano di recupero, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia fatta eccezione per la demolizione e fedele ricostruzione prevista dalla L.R. n. 1/2005) senza cambio di destinazione d'uso. ANSELMO - VALLE DEL VIRGINIO Le zone B3 nn.1-2-3-4-5, localizzate lungo la Provinciale n.80 fra la collina ed il torrente Virginio presentano gravi condizioni di degrado: - urbanistico per la carenza della funzionalità dell'impianto ; - fisico connesso soprattutto alla inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze

funzionali; - geofisico per la presenza di aree limitrofe con dissesti in atto o impropriamente

utilizzate lungo il torrente Virginio; L'obiettivo è quello di ricostruire un tessuto urbanistico-edilizio ben integrato con le infrastrutture viarie esistenti e le aree collinari adiacenti. Su tutte le zone B3 (nn.1-2-3-4-5) tramite progetto unitario di intervento (art. 12) sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti nonché, per esigenze igienico-funzionali un aumento del 20% delle volumetrie esistenti anche tramite il rialzamento dell’ultimo piano. A condizione che lungo la strada siano realizzate opere di protezione con percorsi pedonali-ciclabili protetti e lungo il Virginio opere di risanamento idraulico ben dettagliate, spostando ogni costruzione lontano dall'argine del torrente. Per le zone a monte ogni intervento dovrà essere accompagnato da un progetto e da opere di regimazione idraulica e risanamento geomorfologico del versante che interessa la zona. Nel rispetto degli obiettivi sopraindicati e per agevolare la riqualificazione della zona, l’Amministrazione Comunale può individuare, anche su richiesta dei privati, sotto-comparti omogenei sui quali poter attuare gli interventi di cui sopra a condizione che: - siano eliminate tutte le volumetrie estranee realizzate nell’area di pertinenza, o in adiacenza dell’edificio, con la possibilità di riaccorparle in modo da renderle compatibili con le caratteristiche architettoniche e urbanistico-ambientali presenti tramite anche opere di demolizione e ricostruzione delle medesime.

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- siano realizzate opere di tutela geo-morfologica e regimazione idraulica che migliorando lo stato dei luoghi non pregiudichino il riassetto complessivo della zona. BACCAIANO Zona B3 n° 1: E’ una zona collocata nella parte centrale dell’abitato dove si rileva la necessità della costruzione di una Piazza attrezzata con possibilità di sosta L’intervento edilizio è subordinato alla compatibilità con la ex D.C.R. 230/94 modificata dalla D.C.R.12/2000 sul rischio idraulico. Nella zona sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici presenti con destinazione d’uso residenziale, commerciale, direzionale, per pubblici e attività pubbliche nei seguenti limiti; - per l’edificio A in prossimità del borro di Baccaiano mc 1500 di cui solo mc.1000

da destinare a residenza. - per l’edificio B un aumento del 20% delle volumetrie esistenti; gli interventi di cui

sopra sono subordinati alla realizzazione della Piazza di cui al punto precedente le cui dimensioni saranno definite con il P.d.R..

Zona B3 n° 2: All’interno dell’area sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica con la possibilità del recupero delle volumetrie esistenti e di quelle urbanisticamente riconosciute privilegiando la destinazione d’uso residenziale e/o artigianato non molesto. Tutti gli interventi sono subordinati alla risoluzione dell’accesso carrabile con innesto sulla strada provinciale del Virginio. In attesa del P.d.R., sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia nonché tutte le opere finalizzate alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. L’eventuale incremento di volume conseguente alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (impianti tecnologici, volumi tecnici, ecc.) non potranno essere assunti come volumetrie nell’ambito del P.d.R. previsto dalla presente norma. MONTAGNANA Zona B3 n° 1: Nell’area, al posto dei manufatti precari esistenti, è possibile la realizzazione di un unico edificio con caratteristiche morfologiche analoghe a quello dell’adiacente complesso rurale della volumetria massima di mc. 1500 e con una altezza non superiore a ml 7.00 da attuarsi attraverso un P.R. che comprenda l’area adibita a parcheggio e la realizzazione della nuova viabilità di P.R.G. per il cimitero. SAN QUIRICO IN COLLINA Zona B3 n° 1 - 2: Sono aree dove il processo di crescita urbano non si è completato lasciando carenze urbanistiche relativamente agli standard di cui al D.M. 144/68. In tutte le

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zone l'obiettivo è quello di ultimare questo processo con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella tavola del P.R.G. con le seguenti precisazioni: Zona n.1:- La demolizione e ricostruzione di tutte le costruzioni esterne all'edificio

principale che alterano la morfologia dei luoghi con aumento del 25% della volumetria e loro riordino urbanistico – edilizio nei punti A e B indicati in cartografia ;

- La costruzione di un edificio che contribuisca in termini architettonici - ambientali a costruire una "scena d'ingresso" al paese nel punto A indicato in cartografia.

Dovranno essere realizzate opere di arredo vegetazionale nel verde

pubblico lungo la strada ed un percorso pedonale che congiunga quello campestre indicato nel P.R.G. al bosco tergale destinato a parco pubblico.

Zona n.2: La realizzazione del percorso pedonale e del parcheggio interni ed il rifacimento del collegamento esterno per la chiesa. Nelle aree libere la costruzione di una volumetria di mc. 1500, con aree d’uso pubblico per la sosta e verde non inferiori a mq. 400, da destinare in parte al commercio e servizi. L'intervento deve tendere a realizzare un nucleo urbanistico-edilizio in continuità con quelli esistenti ed armonicamente integrato con questi, tutelandone i valori. Sono vietati interventi che comportino frazionamenti e parcellizzazioni dei terreni liberi.

PODERE BELVEDERE Zona B3 n° 3: La zona collocata in prossimità del comparto C2/CR n° 4, presenta alcuni elementi di degrado fisico. E’ possibile la costruzione di mc 500 in ampliamento o in adiacenza degli edifici esistenti urbanisticamente riconosciuti a condizione che vengano eliminate tutte le costruzioni non compatibili con lo stato dei luoghi ed i caratteri degli edifici esistenti con riordino edilizio e funzionale dell’area e degli edifici condonati ai sensi delle normative vigenti in materia. Il Piano di Recupero può individuare unità minime d’intervento anche su singoli edifici o porzioni di questi a condizione che venga predisposto uno studio generale d’insieme che dimostri la compatibilità dei singoli interventi. Le nuove costruzioni non potranno superare l’altezza degli edifici esistenti. Destinazioni d’uso ammesse: - adeguamenti igienico funzionali delle residenze

attuali; - depositi, garage, cantine; - locali per la vendita dei prodotti agricoli

LUCIGNANO

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Zona B3 n°1: La zona è conseguente all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita variante al P.d.F. che qui intendiamo integralmente riportata con alcune precisazioni.

L'intervento dovrà tendere a riqualificare sotto il profilo urbanistico ambientale ed edilizio l'area, adiacente il nucleo storico di Lucignano, fortemente degradata per la presenza di edifici che alterano la morfologia e l'impianto paesistico-ambientale della zona. Con il Piano di Recupero si dovrà prevedere:

a) la demolizione di tutte le volumetrie che alterano la morfologia del luogo e degli edifici;

b) il ridisegno urbanistico-ambientale complessivo dell'area con possibilità di riconversione, ristrutturazione e demolizione delle costruzioni esistenti che tenga conto della limitrofa zona A1 definendo tipologie edilizie e impianti vegetazionali compatibili con i valori di detta zona;

c) la ricostruzione di una volumetria complessiva di mc 4500 compreso le volumetrie esistenti a condizione che sia rispettato il punto a).

d) sull’edificio con sigla “d” sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia.

Il tutto secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica orientativa n° 1/b.

LUCARDO Zona B3: La zona è conseguente all'approvazione di un Piano di recupero da

parte della A.C. che qui viene riconfermato con alcune precisazioni. Per la zona sono ammessi i seguenti interventi: demolizione e

ricostruzione delle volumetrie esistenti con un'altezza massima di ml 6. - Dovrà essere realizzato un complesso edilizio urbanistico-architettonico

che si integri correttamente con il valore storico-ambientale dei luoghi. - Dovrà essere posta particolare attenzione nella definizione delle opere

di sistemazione esterna e di arredo vegetazionale, limitando il più possibile le alterazioni dell'assetto morfologico.

- Le aree boscate interne ed adiacenti dovranno essere completamente tutelate.

- In occasione del piano di Recupero dovrà essere precisata la disciplina di intervento sugli edifici esistenti.

ORTIMINO Zona B3 n.1 Fagianaia La zona con evidente degrado igienico e geofisico per la presenza di

costruzioni che alterano la morfologia della collina anche sotto l'aspetto paesistico, richiede un radicale riassetto urbanistico-ambientale per la costruzione di un centro sportivo con strutture turistico ricettive.

Con il Piano di recupero sono ammessi i seguenti interventi:

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a) la demolizione di tutte le costruzioni che alterano la morfologia del luogo e dell'edificio principale sulla strada;

b) la costruzione di volumetrie con destinazione turistica per un massimo di mc 3.000, compreso servizi, di altezza massima di ml 7,5;

c) attrezzature sportive e del tempo libero; d) interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione del

fabbricato lungo la S.P. n°4 (Volterrana). L'adempimento di quanto previsto al punto a) è condizione per

l'attuazione del Piano di Recupero. Il 60% della superficie deve essere destinato a verde attrezzato e per lo

sport con parcheggi dimensionati sulla base delle utenze potenziali previste. La destinazione d'uso turistica deve essere esplicitamente riportata nella convenzione allegata.

Zona B3 n.2 della Chiesa E' un'area che ha caratteristiche simili alle zone B3 n.3 di San Quirico e

pertanto con criteri analoghi, è ammessa la costruzione di un nuovo edificio per un volume massimo corrispondente al 70% di quello esistente, con la realizzazione di un parcheggio e del collegamento viario interno come indicato nella Scheda Tecnica Orientativa n. 4/c.

Zona B3 n.3 di Vallecchio Nell'area, occupata da un edificio che altera la morfologia dei luoghi,

sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente con i criteri già stabiliti per la zona B3 di Lucardo.

CAPOLUOGO Zona B3 n.1 - Area Stilmobil La zona è conseguente all'approvazione da parte dell'Amministrazione

Comunale di apposita variante al P.d.F. che qui intendiamo integralmente riportata con alcune precisazioni.

Nell'area occupata dall'edificio per attività artigianali, espositive e di vendita di prodotti per l'arredamento sono ammessi interventi di ristrutturazione complessiva delle volumetrie esistenti con demolizione e ricostruzione delle stesse e con ampliamento volumetrico fino ad un massimo di mc. 3.000 con destinazione d'uso artigianale, espositiva e di vendita.

All'interno dell'area devono essere rispettati gli allineamenti attuali e devono essere rideterminate le aree di sosta calcolate sull'incremento volumetrico e le volumetrie esistenti secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (D.M. 1444/68 e L. 122/89). Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Zona B3 n.2 - Area Campo Sportivo del Capoluogo

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La zona è conseguente all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita variante al P.d.F. che qui intendiamo integralmente riportata con alcune precisazioni.

(c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa n. 4) L'intervento nel comparto urbanistico perimetrato nella tavola del P.d.F.

allegata, dovrà ritrovare con un Piano Particolareggiato di esclusiva iniziativa pubblica aree e volumi per le seguenti destinazioni d'uso:

- aree per verde attrezzato (parchi, giardini, ecc); - aree attrezzate per lo spettacolo, mostre, ecc; - attrezzature di interesse pubblico e per servizi comunali; - residenziale/direzionale La nuova volumetria massima edificabile è valutata in mc 35.000 con la

seguente ripartizione quale riferimento indicativo per il P.P.: Attrezzature e servizi di interesse pubblico o collettivo 60% residenziale 25% direzionale 15% Il Piano Particolareggiato oltre alle zone di verde attrezzato che

dovranno essere prevalenti rispetto alle altre funzioni determinerà: a) la ripartizione delle volumetrie tra le varie destinazioni d'uso

ammesse, privilegiando le funzioni pubbliche e collettive rispetto a quelle direzionali-residenziali che dovranno avere un ruolo strettamente finalizzato alla vivibilità della zona nell'arco dell'intera giornata;

b) gli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente fino alla demolizione e ricostruzione. Su tali edifici in attesa di P.P. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso;

c) le aree di sosta dovranno essere previste prevalentemente interrate; d) il rispetto delle pertinenze private connesse con gli edifici esistenti e) ulteriori aree a parcheggio di uso pubblico, a giudizio dell’A. C.,

possono essere reperite nelle immediate vicinanze della zona ai sensi del D.M. 1444/68.

Le percentuali di ripartizione delle destinazioni (attrezzature pubbliche, direzionali e residenziali) sono indicative e non vincolanti. Il piano attuativo (di iniziativa pubblica), oltre a definire tali percentuali, dovrà tendere, se possibile e compatibilmente ad un corretto inserimento ambientale, ad una diminuzione dei nuovi volumi previsti. L’indicazione di tali volumi nella relativa scheda tecnica n° 4 è da intendersi comunque come valore massimo. .

Zona B3 n.3 - Cafaggio La zona di grande interesse urbanistico - ambientale assume un ruolo importante per la riqualificazione del margine sud del Capoluogo verso

la campagna. L'intervento si propone di realizzare una parte del collegamento viario che congiunge la zona di Via Don Milani a Via Puccini con i collegamenti pedonali fra Cafaggio e Via Pertini.

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Sono ammessi i seguenti interventi: - ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti in base alla loro categoria

di valore; - demolizione e ricostruzione delle costruzioni che alterano la morfologia

del luogo; - la costruzione di nuove volumetrie per un massimo di mc 6.000 e di

altezza non superiore agli edifici di Via Pertini per le parti a monte e di quelli del podere Cafaggio a valle.

L'edificio a valle della strada potrà essere destinato ad attività di ristoro e tempo libero.

- In occasione del piano di Recupero dovrà essere precisata la disciplina di intervento sugli edifici esistenti, individuando gli edifici soggetti ad intervento di restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia D1.

Zona B3 n.4 - comparto Via A.Bassi - Via Trieste La zona, inclusa in un ambito con funzioni residenziali, è caratterizzata

da costruzioni che alterano la morfologia dell'impianto urbano su Via Bassi ed edifici più ordinati lungo Via Trieste. Gli interventi ammessi sono: - sull’edificio collocato lungo via Trieste demolizione e ricostruzione con

nuove volumetrie per un massimo di mc 2000 da collocare nel resede retrostante l’edificio lungo via A. Bassi con destinazione residenziale, commerciale e direzionale.

- sugli edifici tergali prospicienti Via A. Bassi la demolizione e ricostruzione con aumento del 30% della volumetria attuale a condizione che siano previste destinazioni d'uso residenziale, commerciale, direzionale e per servizi, eliminando le attività produttive in atto.

Zona B3 n.5 - Via S.Pietro in Mercato La zona, occupata da edifici con differenti destinazioni, manifesta un

evidente degrado urbanistico con insufficienza di standards nonché un degrado fisico ed igienico per le attività svolte e geofisico per la presenza di superfetazioni che alterano la morfologia.

L'obiettivo è quello di costruire un tessuto urbanistico-edilizio ordinato nel quale possono convivere più funzioni. Sono ammessi interventi di riconversione e ristrutturazione delle costruzioni esistenti anche con cambio di destinazione d'uso. Per le costruzioni o superfetazioni che alterano la morfologia sono solo ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con aumento del 30% della volumetria attuale ed il loro corretto inserimento nell'area e con l'edificio principale.

Per le attività produttive in atto, al solo scopo di consentirne l'adeguamento tecnologico ed igienico sanitario alle norme igieniche vigenti, è ammesso un aumento delle volumetrie fino ad una massimo

di mc 1.000. Tale aumento non potrà portare ad un cambio della destinazione ed al frazionamento delle attività in atto che dovranno

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essere esplicitati nella convenzione allegata al P.d.R. Le aree di sosta nei minimi di legge dovranno essere calcolate sull'intera volumetria attuale e di progetto.

Zona B3 n.6 - Area dei depositi Comunali e Macelli L'area, sottoposta a P.d.R di iniziativa pubblica, presenta analogie con

la B3 n.5 tenuto conto che i due edifici pubblici, Macelli e Depositi Comunali, con forti carenze igienico-funzionali, determinano condizioni di degrado dell'area, insieme agli altri edifici d'uso produttivo.

Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso.

Non possono essere introdotte nuove destinazioni produttive. Per gli edifici di proprietà pubblica è ammessa la demolizione e

ricostruzione con aumento della volumetria fino ad un massimo del 50% di quella attuale; Per gli edifici di proprietà privata la demolizione e ricostruzione con aumento del 25%; la destinazione d'uso ammessa è residenziale, commerciale e per pubblici esercizi. Tutta l'area e gli edifici possono essere sottoposti ad esproprio.

Zona B3 n.7 – Schiavone – Largo Fermi La zona è caratterizzata dalla presenza di edifici produttivi, parzialmente

utilizzati, collocati in un contesto urbano con presenza di funzioni prevalentemente residenziali.

Per gli edifici esistenti e urbanisticamente riconosciuti è possibile il loro recupero con cambio di destinazione d’uso nella misura massima del 50% del volume attuale subordinatamente alla demolizione degli edifici presenti per consentire un insediamento più ordinato e compatibile con il tessuto urbano residenziale consolidato.

Oltre alla residenza sono ammesse le seguenti destinazioni: - direzionale, uffici e simili; - commercio per piccola distribuzione o di vicinato con pubblici

esercizi; - servizi e attrezzature di interesse pubblico. Altezza massima non superiore a due piani fuori terra. In attesa del P.d.R. sugli edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso. L’intervento è subordinato al miglioramento e ampliamento della viabilità comunale esistente.

VICCHIO Zona B3 n.1 - di Vicchio La zona è conseguente all'approvazione da parte dell'Amministrazione

Comunale di apposita variante al P.d.F. che qui intendiamo integralmente riportata con alcune precisazioni.

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Nell'area occupata dall'attività di allevamento, lavorazione e commercializzazione di pollame e affini valgono le condizioni di cui alla precedente zona B3 n.5 del Capoluogo. L'incremento volumetrico ammesso nella presente area è di mc. 6.000 con destinazione d'uso afferente l'attività svolta. Non potrà essere interessata dall'intervento la zona boscata esistente compresa fra la strada provinciale e la strada di accesso a valle.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

ART. 22 - Territorio inedificato, aree di nuovo insediamento residenziale: zone territoriali omogenee C

Sono le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti residenziali. Nelle zone "C" l'edificazione è subordinata all'approvazione del relativo strumento

preventivo d'intervento, come specificato, nelle varie sottozone. Se non espressamente indicato nelle varie sottozone, lo strumento preventivo dovrà indicare, fra l'altro, le percentuali di superficie utile che possono insediarsi con destinazioni d'uso per artigianato di servizio, commercio, attività direzionali, e non residenziali in genere.

Si distinguono le seguenti sottozone:

ZONE C1/R= Zone di espansione a prevalente destinazione d'uso residenziale tramite

lottizzazione convenzionata già incluse nel P.d.F. e approvate dal Comune.

Sono le aree dove l'edificazione, subordinata alla presentazione di un piano di lottizzazione convenzionata, è desunta da quanto stabilito nello schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione approvato, così come precisato ai precedenti art.3 e 11. Nel caso in cui i piani di lottizzazione non dovessero essere attuati per decadenza dei termini previsti nel progetto, l'edificazione per quelli riconfermati nelle tavole del P.R.G., sarà regolamentata dai seguenti criteri con la presentazione di un piano unitario ai sensi del precedente art.10, mantenendo inalterati gli indici urbanistici previsti nel progetto approvato e non effettuato ad esclusione di quelli modificati dal P.R.G.. Tale piano, anche con modifica di quello precedentemente approvato, dovrà garantire, oltre ad una funzionale viabilità pedonale e carrabile, il reperimento e la realizzazione, all'interno dell'area di: - parcheggi privati in ragione di 1 mq ogni 10 mc di volume residenziale, nel

caso in cui i medesimi non siano ritrovati all'interno dei fabbricati previsti;

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- parcheggi pubblici (oggetto di cessione gratuita al comune) in ragione di: 2,50 mq ogni 100 mc di volume residenziale e 40 mq ogni 100 mq di superficie lorda destinata ad attività commerciali o direzionali;

- aree di verde elementare attrezzato in ragione di mq. 3 per ogni 100 mc di

volumetria edificabile; - le restanti aree libere dovranno essere accorpate per almeno il 20% alle

aree di verde elementare, a formare spazi verdi privati collettivi per il gioco ed il tempo libero.

Sono consentite oltre alle nuove costruzioni: ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni nei limiti degli indici urbanistici della lottizzazione approvata. Oltre alla residenza, sono ammesse attività di commercio al dettaglio, attività direzionali.

ZONE C2/CR=Zone di espansione a prevalente destinazione d'uso residenziale tramite

piani preventivi per comparti urbanistici.

Sono le aree appositamente delimitate nelle tavole 1:2000 del P.R.G., dove l'edificazione è subordinata a "piano attuativo di comparto urbanistico" (P.A.C.U.) il cui contenuto è precisato al precedente art. 10, comprendenti aree con diversa destinazione, con impianto urbanistico determinato dal P.R.G secondo quanto indicato nelle schede tecniche orientative in allegato alle presenti N.T.A. La presenza in detti comparti urbanistici di aree pubbliche variamente dimensionate ottempera alla esigenza di fornire: 1) Le dotazioni di standards pubblici di cui al D.M. 2.4.1968 n° 1444 e da

direttive regionali o nazionali per l'insediamento abitativo previsto; 2) Ulteriori dotazioni per esigenze connesse alla riqualificazione funzionale di

un più vasto ambito urbanistico in cui tali comparti sono stati ubicati; 3) Indicazioni per la tutela e la salvaguardia di edifici o aree di particolare

pregio ambientale destinate a verde pubblico attrezzato, parchi, ed altre di particolare interesse.

L'attuazione dei "Comparti Urbanistici" comporterà, secondo quanto precisato nel precedente art. 10, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel comparto stesso. L’Amministrazione Comunale può individuare, anche su richiesta dei proprietari, sottocomparti omogenei sui quali attuare gli interventi previsti dal Piano; tali sottocomparti devono essere definiti in modo da non precludere l’organizzazione generale della zona così come indicato dal Piano. I parametri per l'attuazione dei comparti urbanistici sono quelli di cui al precedente art. 15 con le prescrizioni e le precisazioni riportate sulle Schede Tecniche Orientative allegate e le quantità minime di volumetrie da destinare ad attività commerciali e servizi valutate con un indice percentuale ("K") sul totale della volumetria consentita, da realizzare contestualmente.

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I comparti urbanistici indicati nelle tavv. 1:2000 di P.R.G. sono così di seguito definiti:

COMPARTI RESIDENZIALI - C2/CR ANSELMO - VALLE DEL VIRGINIO C2/CR n.1 - Zona Nord - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa n. 2 Hmax = 7,50 ml V max = 10.000 mc Si prescrive di prevedere una adeguata zona a verde pubblico e parcheggio come filtro rispetto agli insediamenti produttivi esistenti onde evitare la saldatura edilizia lungo la strada ad intenso traffico. C2/CR n.2 - Zona Centro K max= 15%; - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa n.3 Hmax = 7,50 ml (2 piani fuori terra) V max = mc. 10.000 Si prescrive una organizzazione morfologica dell’insediamento che preveda la localizzazione di un’ampia zona a verde limitrofa alla zona industriale esistente, onde evitare la saldatura edilizia tra i diversi insediamenti lungo la strada provinciale. E’ possibile trasformare il percorso carrabile in pedonale e riperimetrare il comparto in sede di piano attuativo così come precisato nelle indicazioni progettuali della S.T.O. n°3 senza che questo costituisca variante. BACCAIANO - MOLINO DEL PONTE C2/CR n.1 - ex campo sportivo - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N.1 Hmax = 9,50 ml V max = mc 9.500 Per quanto riguarda l’assetto dell’area c.f.r. Del. C.C. n. 105/04 con piano attuativo allegato. C2/CR n.2 - Indici urbanistici ed edili del PEEP di Baccaiano approvato con delibera n° 97 del 11.10.96 Centro - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N.3/a

C2/CR n.4 - volume massimo edificabile mc 18.000 H = 9,50 ;N.P.= 3

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Borro di Baccaiano - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 4 L’intervento deve rispettare le prescrizioni contenute nella scheda tecnica di fattibilità idraulica modificata in base al parere dell’URTT di Firenze del 2 novembre 2006 prot. AOOGRT/295883.47.5. MONTAGNANA C2/CR n.1a Centro - Centro - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N.1a It = 0,4; Hmax = 7,50 ml; K max = 50%; C2/CR n.1b - C2/CR n. 1b Centro Volume max 6.000 Hmax = 7,50 ml con la possibilità di inserire elementi architettonici in uso nella tradizione locale (torri colombarie, altane ecc…) oltre il limite di gronda del primo piano; D.u. = residenziale e commerciale L’intervento deve rispettare le prescrizioni di cui allo studio di fattibilità geo-morfologico e a quanto contenuto nella Scheda Tecnica Orientativa n° 1/b modificata in base al parere dell’URTT di Firenze del 2 novembre 2006 prot. AOOGRT/295883.47.5. C2/CR n.2a Torricella - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2/a - da destinare a PEEP

It = 1; H ≤ 7.50 ml ; C2/CR n.2b- Torricella - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2/b (ex 2b/2c)

H ≤ 7.50 ml ; Vmax= 14.000 mc SAN QUIRICO IN COLLINA - POPPIANO C2/CR n.3 -via Conti vol max mc. 3.500 H max = 7,5; con la possibilità di inserire elementi architettonici in uso nella tradizione locale (torri colombarie, altane ecc) oltre il limite di gronda del primo piano. D.u.= residenziale.

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Via Conti - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2 con le seguenti prescrizioni:

- prima della presentazione del piano unitario di attuazione dovrà essere redatta ed approvata dall’A.C. una relazione di valutazione integrata in conformità del Titolo II Capo I della L.R. 1/2005 e relativi regolamenti di attuazione;

- realizzazione della viabilità di accesso e completamento di via Conti completa di sottoservizi ed illuminazione pubblica nonché di tutte le opere di urbanizzazione necessarie all’area e a rendere agibile l’intervento;

- riqualificazione del sistema di smaltimento e depurazione tramite la costruzione di un impianto di fitodepurazione dimensionato, in accordo con l’A.C., per dare risposta ad un ambito più ampio dell’area oggetto dell’intervento;

- la realizzazione o la monetizzazione di almeno il 50% delle opere necessarie alla costruzione del parcheggio, lungo la strada provinciale di San Pancrazio, contraddistinto con la sigla MAS. La monetizzazione delle opere sarà valutata tramite la presentazione di un progetto definitivo/esecutivo con computo metrico estimativo di dettaglio allegato comprensivo di eventuali costi di esproprio e piano particellare di esproprio.

C2/CR n.4 - Belvedere - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3 Kmax = 10% H = 7,50 (2 piani fuori terra); Vmax= 16700 mc D.u. residenziale/commerciale Si prescrive una diversa organizzazione morfologica del comparto consistente nell’allontanamento della volumetria limitrofa all’insediamento colonico “poggio Belvedere”, la cessione gratuita dell’area destinata all’ampliamento del plesso scolastico e la realizzazione di un’area destinata a parco agrario d’uso privato in fregio all’area collegata alla nuova strada di lottizzazione e al centro di San Quirico tramite percorso pedo-ciclabile. Quanto contenuto nelle indicazioni progettuali della Scheda Tecnica Orientativa n° 3 è prescrittivo per quanto non richiamato al presente punto. Il parco agrario, d’uso privato, potrà in sede di lottizzazione essere convenzionato con l’A.C. per attività di interesse pubblico. Nel merito delle scelte delle tipologie potranno essere introdotti elementi architettonici come torri colombarie, altane e simili, oltre il limite di gronda del primo piano. LUCIGNANO - SAN PANCRAZIO - FORNACETTE C2/CR n.1 - Lucignano - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa n°. 1/a It = 0,69; H = 7; C2/CR n.2 - It = 0,60 H = 7,5; S.Pancrazio K max= 15%

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- c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2 C2/CR n.3 - Volume max 5.800 mc H = < edifici esistenti 7,50 Fornacette Centro K max= 10%

- c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3/a L’intervento deve rispettare le prescrizioni contenute nella scheda tecnica di fattibilità idraulica. C2/CR n.4 - Fornacette Sud - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3/b Volume max 5.000 mc H = 7; N.P.= 2 tranne per gli edifici su Via Virginiolo che devono avere altezza < edifici esistenti. Si prescrive una diversa organizzazione morfologica dell’insediamento inserendo aree a verde di rispetto del nucleo storico. MARTIGNANA C2/CR n.1 - Leccia - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 1 volumetria massima compresa fra mc 12.000 o 15.000 secondo le prescrizioni e direttive contenute nella scheda orientativa H max = non superiore agli edifici presenti in via G. Di Vittorio ; Prescrizioni e direttive per la realizzazione degli interventi:

- - prima della presentazione del piano unitario d’intervento dovrà essere presentata e approvata dagli organi tecnici del comune una relazione di valutazione integrata in conformità del Titolo II capo I della Legge Regionale 1/2005 che, oltre alle valutazioni sulle risorse e sulle problematiche di carattere socio-economico e territoriale, verifichi la sostenibilità della volumetria massima di mc. 15.000 da destinare a funzioni residenziali con possibili attività commerciali di piccola distribuzione e servizi di vicinato;

- - cessione in vendita o in affitto di almeno n° 6 alloggi a prezzi convenzionati con il comune;

- - la realizzazione e la cessione di aree per la sosta e verde attrezzato nelle quantità minime indicate nella scheda tecnica allegata;

- - la cessione di un’area così come indicato nella scheda tecnica da destinare a parco pubblico o alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico o attrezzature pubbliche in genere;

- riorganizzazione del sistema viario con la realizzazione di un’adeguata viabilità interna collegata direttamente a via G. Di Vittorio ed alla provinciale;

- realizzazione di adeguati impianti di depurazione e smaltimento liquami oltre al potenziamento della rete idrica in conformità dei risultati della relazione di valutazione di cui al precedente primo punto;

- le tipologie potranno essere a schiera e in linea; - la realizzazione di una volumetria superiore a mc 12.000 è subordinata

alla cessione in vendita o in affitto convenzionato con il comune di almeno 10 alloggi;

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- l’intervento è subordinato alla demolizione di tutti gli edifici con destinazione produttiva presenti nel comparto e bonifica dell’area.

C2/CR n.2 - Chiocciolaia - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2 It = 0,8; H = 9,5; Kmax= 15% Zona con sigla A.S.A.V.I. subordinata alle prescrizioni dell’ultimo comma del precedente art. 3 e dell’art. 35 delle presenti norme. C2/CR n.3 - Orme - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3 Vmax = 14.550 mc H = 9,80 (n.piani fuori terra) destinazione residenziale, commerciale-direzionale C2/CR n.4 - Le Bandite - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 4 Vmax 4.000 mc Hmax = 7 ml (due piani fuori terra); Zona con sigla A.S.A.V.I. subordinata alle prescrizioni dell’ultimo comma del precedente art. 3 e dell’art. 35 delle presenti norme. ORTIMINO C2/CR n.1 - Marango - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2 It = 1,07 ; H = 7,00.; Si prescrive una diversa organizzazione morfologica del comparto, al fine di attestare le tipologie residenziali di nuova previsione lungo la strada Provinciale. C2/CR n.2 - Centro - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3 Vmax 15.000 mc. H = 7,5; Kmax= 10% Si prescrive una diversa organizzazione morfologica del comparto in modo da limitare l’espansione nella parte a valle limitando l’altezza degli edifici a due piani fuori terra. Zona con sigla A.S.A.V.I. subordinata alle prescrizioni dell’ultimo comma del precedente art. 3 e dell’art. 35 delle presenti norme.

C2/CR n.3 - It = 0,49 ; H ≤ = 7,00; Chiesa - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 4/a C2/CR n.4 - It = 1,2; H = 7; Scuola - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 4/b C2/CR n.5 - It = 0,5; H = 7; Vallecchio - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 5 Zona con sigla A.S.A.V.I. subordinata alle prescrizioni dell’ultimo comma del precedente art. 3 e dell’art. 35 delle presenti norme. CAPOLUOGO C2/CR n.1 - Poggio a Sala

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Volume max mc 10.000 comprese volumetrie di cui alla concessione n. 132/95 del 03/04/1996 H = 7,00; N.P.= 2 con la possibilità di inserire elementi architettonici in uso nella tradizione locale (torri colombarie, altane, ecc.) oltre il limite di gronda del primo piano; c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 2

C2/CR n.2 - Turbone - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 3 Vmax = mc. 17.000 H = 7,5; Kmax= 15% Si prescrive una diversa organizzazione morfologica dell’insediamento evitando l’addensamento nelle aree a valle ed attestando il nuovo edificato lungo la strada di previsione. C2/CR n.3 - It = 0,8; H = 9,5 sul fronte a valle ; Sonnino - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 6 C2/CR n.4 - Poggio Galli - c.f.r. Scheda Tecnica Orientativa N. 7 Vmax= 5.800 mc H = 7,50 (due piani fuori terra) con la possibilità di inserire elementi architettonici in uso nella tradizione locale (torri colombarie, altane ecc) oltre il limite di gronda del primo piano; D.u.= residenziale. C2/CR n.6 - Mardorli –c.f.r Scheda Tecnica Orietativa n° 1 Volume max 8.500 mc Hmax = 7,50 ml (due piani fuori terra) con la possibilità di inserire elementi architettonici in uso nella tradizione locale (torri colombarie, altane ecc) oltre il limite di gronda del primo piano Nei comparti CR, oltre alla residenza, sono ammesse attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio, uffici e pubblici esercizi. In sede di formazione del Piano Attuativo di comparto Urbanistico, nell'ambito delle zone C2/CR, oltre alla sagoma massima degli edifici e alla relativa cubatura residenziale e non, il planivolumetrico dovrà garantire: - parcheggi privati esterni in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di volumetrie

edificabili, nel caso in cui i medesimi non siano ritrovati all'interno delle volumetrie previste;

- nel caso in cui non siano già indicati all'interno del Comparto Urbanistico o siano previsti in misura inferiore, dovranno essere garantiti:

- parcheggi pubblici (oggetto di cessione gratuita al comune) in ragione di: - 2,50 mq. ogni 100 mc. di edilizia residenziale; - 40,00 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda destinata ad attività

commerciali, direzionali o ad artigianato di servizio; - Aree di verde attrezzato nella misura minima di mq. 3,00 ogni 100 mc di volumetria edificabile.

Nel comparto n° 3 (Torricella) di Montagnana la destinazione a P.E.E.P. per edilizia residenziale pubblica (ERP) è conseguente all'approvazione da parte

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del Comune di appositae variantei al P.d.F. che qui si intende integralmente riportata.

ART. 23 - Territorio parzialmente edificato o inedificato di uso produttivo: zone territoriali omogenee D.

Comprendono le aree produttive industriali ed artigianali, commerciali, direzionali e

turistiche già occupate da impianti ed attrezzature o destinati a nuovi insediamenti, con relative strutture complementari o di servizio come locali per uffici, mostre, mense aziendali, spazi di vendita dei prodotti della lavorazione, e quanto altro concerne il processo produttivo, nonché le aree destinate alle attività di trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli. Si distinguono le seguenti sottozone: ZONE D1 C= Zone totalmente o parzialmente edificate a destinazione d'uso produttiva

mista di completamento.

Sono quelle derivanti da recenti espansioni in aree produttive regolate da piani attuativi non completamente realizzati. In queste zone l'obbiettivo principale è quello di dare loro una configurazione urbanistica determinata consentendone la saturazione. Sono ammessi interventi diretti di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione fino a saturazione secondo i successivi parametri. Le destinazioni d'uso consentite in dette zone riguardano l'artigianato di produzione e servizio, compresa la commercializzazione dei prodotti di lavorazione e similari; sono ammesse inoltre strutture di vendita al dettaglio e all'ingrosso e servizi di ristoro (trattorie, bar,) secondo quanto previsto dalle norme che regolano la pianificazione di dette attività. Per ogni unità produttiva è ammessa la costruzione di un alloggio di superficie utile non superiore a mq. 110 con volumetria massima non superiore al 30% di quella produttiva da realizzare contestualmente. Ogni nuova costruzione, anche risultante da demolizione esistente o da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, dovrà garantire il reperimento e la realizzazione di aree a parcheggio secondo quanto stabilito dalla L. 24.3.89 n.122 e successive modificazioni ed integrazioni. I parametri sono i seguenti: H max = non superiore agli edifici adiacenti Rc = 45% Per la nuova zona in località l’Anselmo, contraddistinta nella tavola di P.R.G. dalla sigla D1ca, il rapporto di copertura non potrà superare il 30% e dovranno essere reperite aree per la sosta pubblica, in rapporto alla superficie costruita, nella misura minima di almeno il 10% per insediamenti produttivi artigianali/industriali e del 40% per attività commerciali/direzionali oltre al rispetto della normativa vigente relativamente agli standards.

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Le aree di parcheggio pubblico, di cui al comma precedente, possono essere realizzate anche al di fuori della zona D1ca ma comunque in aree previste dal P.R.G. La zona D1ca è subordinata alla redazione di un progetto unitario d’insieme che determini l’assetto urbanistico complessivo e la localizzazione delle aree pubbliche (parcheggi) da cedere al Comune con la sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale o convenzione.

ZONE D1 R= Zone di espansione a prevalente destinazione produttiva tramite lottizzazioni convenzionate già incluse nel P.d.F. e approvate dal Comune.

Sono le aree dove l'edificazione, subordinata alla presentazione di un piano di

lottizzazione convenzionata, è desunta da quanto stabilito nello schema di convenzione allegato al piano di lottizzazione approvato così come precisato ai precedenti art.3 e 11.

Nel caso in cui i piani di lottizzazione non dovessero essere attuati per decadenza dei termini previsti nel progetto, l'edificazione per quelli riconfermati nelle tavole del P.R.G. con la specifica dicitura, sarà regolamentata dai seguenti criteri con la presentazione di un piano unitario ai sensi del precedente art.10 mantenendo inalterati gi indici urbanistici precedentemente previsti nel progetto approvato. Tale piano, anche con modifica di quello precedentemente approvato dovrà garantire, oltre ad una funzionale viabilità pedonale e carrabile, il reperimento e la realizzazione all'interno dell'area di: - parcheggi privati in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di volume edificabile, nel

caso in cui i medesimi non siano ricavati all'interno dei fabbricati previsti; - parcheggi pubblici in ragione di mq 2,5 ogni 100 mc di volume residenziale e

di mq 40 ogni 100 mq di superficie lorda destinata ad attività produttiva, commerciale, direzionale od altro.

- aree di verde elementare attrezzato in ragione di mq 3 per ogni 100 mc di volumetria edificabile.

Sono consentite oltre alle nuove costruzioni: ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni ed ampliamenti degli edifici esistenti.

ZONE D1/CR= Zone inedificate di espansione a prevalente destinazione produttiva tramite piani preventivi per comparti urbanistici.

Sono le aree, appositamente delimitate nelle tavole 1:2000 del P.R.G., dove l'edificazione è subordinata a "piano attuativo di comparto urbanistico" il cui contenuto è precisato al precedente art. 10, comprendenti aree con diversa destinazione, con impianto urbanistico determinato dal P.R.G. secondo quanto indicato nelle schede tecniche orientative in allegato alle presenti N.T.A.

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La presenza in detti comparti urbanistici di aree pubbliche variamente dimensionate ottempera alla esigenza di fornire: 1) Le dotazioni di standards pubblici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 ed alle

direttive regionali per l'insediamento produttivo. 2) Ulteriori dotazioni per esigenze connesse alla riqualificazione funzionale di

un più vasto ambito urbanistico in cui tali comparti sono stati ubicati. 3) Indicazioni per la tutela e la salvaguardia di edifici ed aree di particolare

pregio ambientale destinate a verde pubblico attrezzato, parchi, ed altre di particolare interesse.

L'attuazione dei "Comparti Urbanistici" comporterà, secondo quanto precisato nel precedente art. 10, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso.

In sede di formazione del Piano Attuativo Urbanistico, nell'ambito delle zone D1/CR, oltre alla sagoma massima degli edifici, il planivolumetrico dovrà garantire: - parcheggi privati esterni in ragione di 1 mq ogni 10 mc. di volumetrie edificabili, nel caso in cui i medesimi non siano ritrovati all'interno delle volumetrie previste;

Nel caso in cui non siano già indicati all'interno del comparto urbanistico o siano previsti in misura inferiore, dovranno essere garantiti: - spazi pubblici destinati a verde o parcheggi (escluse le sedi viarie), in misura non inferiore al 15% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; di cui almeno:

- 2,5 mq. ogni 100 mc. di volumi residenziali; - 40 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda destinata ad attività produttiva commerciali, direzionali o altro.

I comparti urbanistici, con i relativi parametri, indicati nelle tavv. di P.R.G. sono di seguito definiti con le specifiche destinazioni d'uso ammesse cui fanno riferimento le Schede Tecniche Orientative allegate: D1/CR - Anselmo - Rasseno La zona unitaria di intervento all'interno della quale sono stati inclusi i comparti dovrà valutare ed integrare fra loro tutte le attività previste di escavazione, produzione, esposizione e vendita con particolare attenzione al paesaggio e all’ambiente in considerazione delle attività previste ed ai problemi determinati dalla escavazione. Dovranno essere realizzate adeguate opere di regimazione per la tutela delle zone a valle ed a monte con particolare attenzione alla strada di Barucciano. Per la zona unitaria divisa in due sottocomparti valgono i seguenti indici: a) Zona destinata all’attività manifatturiera in atto presente nella zona: R.c. = 45% D = 10 ml H = non superiore a quella degli edifici esistenti.

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E' ammessa la costruzione di n. 2 alloggi per guardiania di superficie utile abitabile non superiore a mq 110. b) Zona con sigla D.C. Massima Superficie Utile Lorda per attività commerciali e direzionali mq 1.500; Massima Superficie Utile Lorda per attività artigianali/industriali mq 5.000; altezza massima mt 7,50. La realizzazione degli interventi previsti nella zona con sigla DC sono subordinati alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primarie necessarie alla corretta esecuzione dell’intervento, con particolare attenzione ai sistemi di smaltimento e depurazione al fine di evitare danni all’ambiente ed al torrente Virginio. Deve essere costruita una adeguata viabilità di accesso sulla strada provinciale con allargamento del ponte attuale che attraversa il torrente Virginio e della strada di accesso all’area con sezione stradale costante dalla Provinciale fino all’insediamento di almeno mt 7,5 oltre banchine laterali e marciapiedi. L’A.C., tramite i suoi organi tecnici, potrà stabilire sezioni stradali più ampie al fine di garantire una corretta circolazione interna alla zona. Non sono ammesse nella zona attività nocive per l’ambiente. Il piano attuativo potrà introdurre, a giudizio dell’A.C., modifiche all’assetto viario interno al comparto sulle zone in riva sinistra del torrente e localizzare le aree di parcheggio, pubbliche e private, anche all’interno della zona di verde di arredo sul lato del Virginio, lasciando una fascia di rispetto del torrente di almeno mt. 25 sulla quale prevedere il rafforzamento della fascia ripariale con utilizzo di essenze in uso nella tradizione locale, così come riportato nelle indicazioni progettuali della S.T.O. di riferimento. D1/CR Martignana – ex galoppatoio Il comparto unitario a Martignana, compreso tra il torrente Orme e la strada provinciale, include le aree occupate dall’ex galoppatoio, abbandonato da molti anni, e zone destinate a verde pubblico attrezzato. Nell’area dell’ex galoppatoio è prevista la costruzione di un distretto produttivo per un totale di mq 16.000 di superficie utile lorda. L’intervento è subordinato alle seguenti azioni che dovranno essere previste e precisate nella convenzione allegata al piano unitario: - azioni e opere di tutela idraulica dell’area e dell’abitato di Martignana nel

rispetto della scheda di fattibilità idraulica relativa al Torrente Orme; - riqualificazione della strada provinciale nel tratto incluso nel comparto; - realizzazione nell’area di verde pubblico di un centro sportivo con campo di

calcio di dimensioni idonee allo svolgimento dei campionati dilettanti e giovanili dotato di spogliatoi;

- riservare una quota del 30% della superficie edificabile utile lorda a imprese indicate dall’A.C. tramite un bando pubblico di manifestazione di interesse, allegato alla convenzione del piano unitario, che privilegi:

• il trasferimento di imprese collocate in contesti urbani;

• lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile;

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• attività per la produzione di prodotti della tradizione locale. L’assegnazione delle aree necessarie al soddisfacimento della quota del 30% sopra indicata saranno cedute a prezzi convenzionati con l’A.C. secondo le specifiche che saranno previste nel bando di cui sopra e nella convenzione allegata al piano attuativo unitario. Oltre a quanto sopra stabilito valgono i seguenti parametri: D = 10 ml H = non superiore a quella prevalente degli edifici esistenti e comunque non

oltre i due piani utilizzabili pari a ml 9,00. Destinazioni d’uso ammesse: - artigianato, industria; - commercio; - direzionale e servizi di pubblico interesse; - attività di ristorazione e pubblici esercizi; - attività di servizio alle produzioni previste nell’area e/o presenti nella

frazione. Non sono ammesse attività che possano arrecare pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente. C.f.r. Scheda tecnica orientativa n° 5

ZONE D1/A = Zone totalmente o parzialmente edificate per impianti e strutture a servizio delle attività di trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli.

Sono quelle zone nelle quali esistono delle strutture produttive agricole non strettamente legate alla conduzione del fondo e che interessano un bacino di utenza più ampio. In queste zone l'obbiettivo principale è quello di garantire i necessari ampliamenti funzionali alle attività svolte consentendo la saturazione dell'area secondo i successivi parametri. Sono ammessi interventi diretti di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione. Le destinazioni d'uso consentite in dette zone riguardano l'attività di produzione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli o connessi all'agricoltura. Sono ammesse strutture di vendita al dettaglio ed all'ingrosso. Non sono ammesse nuove destinazioni d'uso residenziali o ampliamenti di quelle esistenti. Ogni nuova costruzione, anche risultante da demolizione di fabbricato esistente o da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso dovrà garantire il reperimento e la realizzazione di aree di parcheggio secondo quanto stabilito dalla L.24.3.89 n.122 e successive modificazioni. Ogni intervento, per la particolare ubicazione delle zone in contesti agro-paesistici, dovrà essere correttamente inserito nell'ambiente ricorrendo ad idonee soluzioni che tutelino i valori architettonici e paesaggistici presenti ricorrendo ad alberature e materiali in uso nella tradizione locale e ad

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accorgimenti progettuali che siano ben evidenziati negli elaborati di progetto; in particolare: a) per la zona di Montagnana: 1) Si dovranno eliminare tutte le aggiunte in materiale precario che non siano

formalmente integrate. 2) A valle e sui lati visibili dalla strada si dovranno realizzare schermature con

essenze di alto fusto che consentano una riconfigurazione paesaggistica-ambientale dei luoghi senza impedire la visuale verso la vallata;

3) Realizzazione della strada di accesso sul lato della scuola e del parcheggio adiacente o comunque di aree a parcheggio interne non inferiore a mq 40 per ogni 200 mq di superficie lorda utilizzabile.

b) Per la cantina sociale di Fornacette: 1) Opere vegetazionali di contorno come al punto precedente; 2) Progetto dettagliato di verifica che consenta di valutare ed eliminare ogni

rischio idraulico connesso alla presenza del Virginio. 3) la costruzione di un accesso idoneo sulla strada provinciale e del

parcheggio. 4) la zona adiacente al parcheggio, con sigla D.C., è destinata ad attività

direzionali e commerciali connesse alla Cantina Sociale. I parametri per l'edificazione sono i seguenti: R.C.% = 40 %

H max = 7,5 ml e comunque non superiore agli edifici esistenti ZONE D2/A= Zone inedificate di espansione per impianti e strutture a servizio

dell'attività di trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli.

Comprendono le aree produttive destinate ad impianti ed attrezzature con relative strutture complementari e di servizio (uffici, mostre, mense, spazi di vendita dei prodotti per la lavorazione) per attività connesse alla trasformazione, lavorazione, vendita e stoccaggio dei prodotti agricoli o connessi all'agricoltura. Gli edifici ammessi sono: - oleifici, frantoi, mulini, cantine o simili. L'intervento subordinato alla presentazione di un piano di comparto urbanistico in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 10, è regolamentato dai seguenti parametri e condizioni: - piano e studio preliminare di impatto ambientale sulla fattibilità dell'intervento,

in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare attenzione ai problemi connessi all'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e profonde, dell’emissione in atmosfera, con studio delle correnti e dei venti, studio idro-geologico di dettaglio che dimostri la mancanza di ogni rischio idraulico e quant’altro richiesto dagli uffici competenti preposti all'esame e all’approvazione del piano di fattibilità.

- R.C.% = 35 %

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- H max = determinabile in sede di piano di fattibilità in rapporto alle effettive esigenze tecnologiche delle attività produttive richieste

- distanza dai confini = ml 15

ZONE D2 T = Aree per servizi pubblici o privati per il traffico

Sono quelle aree destinate ad attrezzature territoriali, anche pubbliche, per l'assistenza alla circolazione: stazioni di servizio auto, autolavaggi, distributori carburanti, servizi e strutture di interscambio, attività artigianali e commerciali di vario genere connesse al servizio del traffico, compresi bar e punti di ristoro. Dette aree dovranno essere progettate in modo unitario con progetto unitario dell’intera zona interessata secondo quanto previsto dall’art. 12 esteso all'intera sottozona. Per gli edifici esistenti su dette aree prima dell'approvazione del predetto piano sono consentite le seguenti opere: - Manutenzione ordinaria e straordinaria. Trattandosi di strutture a servizio del traffico, le distanze dalle strade pubbliche dovranno essere determinate nel Piano di lottizzazione ed approvate dagli Enti interessati. I parametri sono i seguenti: H max = 6,00 ml. Rc = 30% Parcheggi di uso pubblico = mq 40 per ogni 100 mq di superficie lorda.

ZONE D2 P = Zone parzialmente edificate o inedificate di espansione tramite

lottizzazione da convenzionare a destinazione commerciale per esercizi pubblici di interesse generale e strutture del tempo libero.

Comprendono aree di nuova edificazione destinate a: attività commerciali, locali per mostre, Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, locali per la ricreazione ed il tempo libero e piccole strutture ricettive extra-alberghiere (L.R. 10.1.1987, n. 1 e successive modificazioni) con attrezzature complementari di verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero. E' possibile realizzare nelle volumetrie concesse un alloggio di mq. 110 di superficie utile abitabile a servizio del gestore. L'edificazione è subordinata alla presentazione di un progetto unitario dell’intera zona interessata secondo quanto previsto dall’art. 12. Sono concessi interventi di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione (nel rispetto dei valori architettonici, tipologici degli edifici esistenti) secondo i seguenti parametri:

It = 0,5 compreso edifici esistenti H max = non superiore a quella degli edifici esistenti e per le zone

inedificate ml 7,0 Rc = 25%

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Per gli edifici esistenti su dette aree prima dell'approvazione del predetto piano sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia , fatta eccezione per la demolizione con fedele ricostruzione prevista dalla L.R. n. 1/2005. Per la zona di Baccaiano sottoposta a Z.U.I. è ammesso un aumento del 20% della volumetria esistente.

Per la zona del Capoluogo su via Aldo Moro è ammesso un aumento del 30% della volumetria esistente.

ZONA D/ca = Zone con destinazione estrattiva a servizio dell'attività produttiva

artigianale o industriale

Comprendono le aree indicate nelle tavole di P.R.G. destinate ad attività estrattiva con relative strutture complementari. L'escavazione all'interno della zona, subordinata ad un piano complessivo di escavazione e ripristino dei luoghi, è regolamentata dalle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia con la stipula di una convenzione che preveda gli oneri fidejussori per il ripristino dei luoghi.

Zona D1/CM= Zone per attività commerciali di media distribuzione tramite piani preventivi per comparti unitari

Comprendono le aree indicate nelle tavole di P.R.G. destinate ad attività commerciali di media distribuzione con attività commerciali di piccola distribuzione e di servizio a supporto del centro commerciale. Gli interventi sono subordinati a piano attuativo convenzionato. L’area ubicata lungo Via del Risorgimento nel Capoluogo deve rispettare i seguenti parametri e prescrizioni: - superficie massima utile lorda esclusi volumi tecnici = mq 1.500; la

superficie utile lorda complessiva è da ripartire in percentuale all’interno dei due lotti indicati in cartografia, con esclusione dell’area del parcheggio pubblico quale superficie destinata a standards di cui al D.M. 1 aprile n°1444 e s.m.

- H = 6 ml escluso volumi tecnici e impianti; - D = 10 ml; - Parcheggi = D.M. 1444/68 e L.R. 28/99 art. 10 e successive modificazioni; - Verde o spazi d’uso pubblico = D.M. 1444/68; - Rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda di fattibilità

geomorfologia modificata in base al parere dell’URTT del 2 novembre 2006 prot. AOOGRT/295883.47.5

- E’ ammessa la realizzazione per stralci funzionali con suddivisione del comparto in due lotti così come individuati sulla cartografia del P.R.G. In caso di non attuazione degli interventi da parte dei privati l’A.C. può procedere all’esproprio dell’area destinata a parcheggio pubblico interna al sottocomparto 2 e procedere alla realizzazione dell’opera ai sensi di legge.

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ART. 24 - Territorio extra urbano: zone territoriali omogenee E. Art. modificato dall’approvazione della Variante per gli interventi nelle zone agricole territorio extraurbano del. C.C. n° 15 del 09.03.1999 Sono le parti del territorio esterne ai centri abitati con prevalenti destinazioni agricole, forestali o silvo- pastorali. Esse sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 1/2005. Il territorio con prevalente funzione agricola è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’apposita variante approvata con del. di C.C. n° 73 del 02.10.98 e di C.C. n° 15 del 09.03.1999 Per la realizzazione di impianti tecnologici in zona agricola, oltre alle specifiche norme di attuazione delle zone agricole, vale quanto stabilito al precedente articolo 17. ZONE E1=Zone di restauro e risanamento architettonico e conservazione

paesaggistica-ambientale. Zone parzialmente abrogate dall’art. 31 delle N.T.A per gli interventi nelle zone

agricole del. C.C. n°15/99: sono state eliminate solo le zone esterne ai centri abitati pertanto la presente norma rimane efficace, come modificata dalla del. n° 33/99 C.R.T., per le zone riportate nella cartografia in scala 1:2000

Tali zone comprendono i nuclei ed i borghi rurali di antica formazione e di grande interesse architettonico-ambientale , la cui unitarietà paesaggistico-architettonica non è stata alterata da interventi recenti. In dette zone l'obbiettivo principale, oltre quanto detto in generale per le zone storiche A, ed in particolare A1, è il mantenimento ed il recupero dei valori storico-architettonici e paesistici nel loro organico rapporto consolidatosi nel tempo, consentendo lo svolgimento delle attività agricole. La destinazione d'uso prevalente è quella agricola. Gli eventuali cambi di destinazione d'uso ammessi con le procedure della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, devono garantire attraverso una convenzione, il mantenimento dei valori agro-paesistici, e dei rapporti fra edificato e pertinenze esterne. Appartengono a tali zone indicate nelle tavole di P.R.G.: - il Castello di Poppiano ed il Borgo ; - il nucleo di Gigliola; - il podere "La Villa" e "Brugnano" vicino a Lucignano; - i nuclei sparsi sotto S.Pancrazio; - Le Sodere, S.Quirico, Urbana ed il Vallone a Ortimino. - Vicchio

Per lo svolgimento delle attività agricole presenti, il Piano di recupero potrà definire interventi volumetrici funzionali alle necessità produttive delle aziende per

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cantine e servizi simili, secondo le norme e le procedure delle norme vigenti in materia. Tali adeguamenti sono ammessi solo a condizione che vengano eliminate tutte le strutture precarie e non coerenti con i valori architettonici e paesistici della zona. In attesa della formazione del P.R. che potrà essere articolato in sotto comparti a giudizio dell'Amministrazione, sono ammessi i seguenti interventi: - la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento

conservativo così come sono definiti dalla L.R. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare per dette zone il P.R. dovrà prevedere un regolamento ed un abaco a cui uniformare tutti gli interventi che definisca le finiture, le tecniche di intervento, il tipo di materiali da usare e le piante da mettere a dimora, e quant'altro per il miglior recupero della zona. Gli edifici ricadenti in dette aree sono da assoggettare esclusivamente alla categoria di intervento di restauro e risanamento conservativo, in particolare l’eventuale piano di recupero non potrà permettere nuove costruzioni e/o alterazioni dell’assetto agrario. ART. 25 - Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale: zone territoriali omogenee "F". Sono le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale. Per gli edifici di valore storico architettonico, interventi diversi dal restauro scientifico sono consentiti solo tramite la formazione di un Piano di Recupero ai sensi del precedente art.9 che ne mantenga comunque i caratteri ed i valori storico-architettonici.. I simboli riportati nelle tav. 1:2000 di P.R.G. individuano le destinazioni specifiche di ciascuna zona; le aree si suddividono nelle seguenti sottozone: ZONA F1 - Aree destinate all'istruzione

Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole materne, elementari, medie di cui alla lettera a) art. 3, e superiori di cui al punto 5 art. 4 del D.M. 2.4.1968 n° 1444. Per la edificabilità dell'area e nella redazione dei progetti edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nelle leggi e regolamenti specifici. Le aree destinate all'istruzione sono vincolate a tale uso e sottoposte a esproprio da parte degli Enti autorizzati. Negli edifici eventualmente esistenti su dette aree con destinazione d'uso in contrasto con le previsioni, prima dell'attuazione del P.R.G. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ZONA F2 = Aree per attrezzature di interesse comune.

Sono le aree indicate con la lettera "b" dal D.M. 2.4.1968 n° 1444.

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Le attrezzature di interesse comune previste sono evidenziate nelle tavv. 1:2000 del P.R.G. dai rispettivi simboli. In esse, previa convenzione, l'amministrazione Comunale potrà consentire la realizzazione di circoli, luoghi d'incontro, anche privati, ma con evidenti scopi sociali e di interesse pubblico. Esse possono essere espropriate dagli Enti autorizzati. Su di esse è vietata qualsiasi nuova costruzione con destinazione diversa da quella indicata dal P.R.G.. I progetti per nuovi edifici o modifiche di quelli esistenti debbono essere estesi all'intera area con la presentazione di un P.P. Le volumetrie e le altre caratteristiche urbanistiche delle attrezzature in esse previste corrispondono alle esigenze funzionali di ciascuna di esse, nel rispetto dei valori paesistici e ambientali. Per gli edifici esistenti in dette aree, contraddistinte con il simbolo C.R., destinati a circoli ricreativi senza scopo di lucro con servizi e attrezzature complementari alle attività svolte sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia (Legge Regionale n° 1/2005 e successive modificazioni) e di demolizione e ricostruzione. Ampliamenti della volumetria esistente sono ammessi una tantum secondo i seguenti limiti: - ampliamenti della superficie coperta fino ad un massimo del 50% di quella

esistente e rialzamento dell’edificio per un’altezza comunque non superiore a quella degli edifici delle aree adiacenti.

E' ammessa l'attuazione delle previsioni di P.R.G. da parte dei soggetti legittimati, Pubblici e Privati, subordinatamente alla stipula di una Convenzione col Comune che ne stabilisca le modalità della gestione nell'interesse pubblico. Qualora le costruzioni esistenti abbiano valore architettonico, storico e ambientale, dovranno essere utilizzate per funzioni compatibili al loro valore. Fino all'attuazione delle indicazioni di P.R.G. sugli edifici esistenti possono essere operati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La costruzione di impianti tecnici, realizzati anche da privati, per la fornitura ed utilizzazione di servizi pubblici (ENEL, SIP, AZIENDA GAS, ANAS e simili), è ammessa in tutte le zone definite dal P.R.G. secondo i parametri ed i vincoli di ciascuna zona. Per la zona del Capoluogo destinata ai servizio socio-sanitari, l'edificabilità dell'area è regolamentata dalla scheda tecnica orientativa in allegato e subordinata alla presentazione di un piano ai sensi del precedente art.10, che dovrà comunque garantire con l'accorpamento di tutte le aree libere, la realizzazione di un parco pubblico oltre alle aree per la sosta nella misura minima prevista dalle norme nazionali vigenti in materia oltre ad eventuali direttive che dovessero essere emanato da altri enti in riferimento alla destinazione d'uso della struttura che si vuole costruire. L'area F2 in località Botinaccio perimetrata nella tavola del P.R.G. è destinata a Discarica Comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con sigla D.R.S.U. Gli interventi ammissibili sono quelli permessi dalle norme vigenti in materia con possibilità di ampliamento della discarica attuale, sulla base di un progetto di impatto ambientale e di attento esame dei suoli secondo le normative vigenti, sottoposte all'approvazione del C.C. e degli organi competenti in materia.

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ZONA F3 = Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per impianti sportivi

Sono gli spazi indicati con la lettera "c" dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. Aree destinate a parchi, giardini pubblici e gioco (VPP) (VAT) Esse hanno la loro specifica grafica nelle tavole di P.R.G.. - Ognuna di esse sarà sottoposta a una progettazione unitaria di tutti gli elementi

compositivi, naturalistici e architettonici. - La progettazione dovrà prevedere parcheggi in misura corrispondente al tipo e

alla dimensione dello spazio verde. - Nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni,

serre e la costruzione di chioschi, servizi igienici ed altre attrezzature, secondo progetti di sistemazione riguardanti l'intero giardino. Gli edifici esistenti possono essere destinati solo a funzioni di pubblica utilità; a tal fine sono ammessi il restauro ed ogni altro intervento di adattamento che sia compatibile con il valore architettonico dell'edificio. Nelle zone con sigla VAT è possibile la realizzazione di piccole attrezzature sportive e per il tempo libero con relativi servizi da definire con il progetto unitario d’intervento ai sensi del precedente art. 12.

- Le sistemazioni di cui sopra possono essere realizzate anche da privati, sulla base di progetti approvati dal Consiglio Comunale e previa la stipula di una convenzione che regoli l'eventuale cessione al Comune, la gestione, la manutenzione dell'area, ecc.

- Le aree a Parco Pubblico sono destinate prevalentemente alla piantumazione di alto fusto. Vi è consentita la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, spazi di sosta e altri impianti compatibili con l'aspetto tendenzialmente naturalistico del luogo.

- Le zone con specifica simbologia - M.A.S. - sono destinate a mini aree per la sosta del turismo viaggiante (camper, e caravan). Esse dovranno essere attrezzate con servizi igienici, prese d'acqua, di corrente e con altri impianti tecnologici necessari alla sosta temporanea

Aree destinate ad impianti sportivi (VIS) Esse hanno la loro specifica rappresentazione grafica nelle tavole di P.R.G. - Saranno regolate da piani particolareggiati o da progetti di sistemazione

riguardanti l'intero impianto, i quali dovranno prevedere le aree di parcheggio, le aree di gioco vere e proprie e le costruzioni accessorie, come tribune, spogliatoi, servizi igienici, nella misura strettamente necessaria.

- La superficie non occupata dagli impianti e dai parcheggi non dovrà essere inferiore al 30% della superficie totale e dovrà essere destinata a verde pubblico attrezzato.

- Dette aree sono soggette a esproprio da parte degli Enti autorizzati; possono essere ammessi anche interventi privati subordinatamente alla stipula di una Convenzione che detti regole per la loro gestione nell'interesse pubblico.

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- Negli edifici eventualmente esistenti su dette aree, prima dell'attuazione delle previsioni di P.R.G., possono essere realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Aree destinate ad impianti sportivi con attrezzature turistiche (V.P.T.) Esse hanno la loro specifica rappresentazione grafica nelle tavole di P.R.G. In queste aree, oltre a quanto precisato nelle zone di cui al punto precedente (aree destinate ad impianti sportivi), è ammessa la costruzione di foresterie e strutture turistiche-ricettive e del tempo libero come bar, ristoranti, circoli ed altre funzioni similari secondo i seguenti criteri: - Per la zona di Molino del Ponte: Sono ammessi ampliamenti delle attività turistiche e di servizio esistenti per

una volumetria pari a quella esistente. - Per le zone di Martignana: Un centro ippico con la costruzione di strutture per il turismo equestre e

attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività da stabilire con la presentazione di un P.P. oltre ad una volumetria massima di mc 5000 da destinare a foresteria e locali di ristoro con area di sosta per camper e caravan.

L'area collocata sulla riva sinistra del torrente Orme, non potrà essere utilizzata per la costruzione di nuove volumetrie.

ZONA F4 = Aree destinate a parco urbano

Sono le zone prevalentemente destinate allo sport, al turismo e ad attività connesse al tempo libero che investono interessi e bisogni esterni al territorio comunale. Gli interventi ammessi sono definiti per ciascuna area in modo dettagliato come segue: "PARCO DEL VIRGINIO - PESA" La zona individuata nella Valle del Virginio alla confluenza con la Pesa, denominata "Parco Urbano del Virginio" dovrebbe costituire un centro servizi al Parco Archeologico Naturalistico e Tecnologico da realizzarsi nella Bassa Val di Pesa nel Comune di Montelupo. In conformità alla normativa del previsto Parco Tecnologico-Naturalistico di Montelupo, la zona è destinata alla realizzazione di un parco di uso pubblico con attrezzature sportive e per il tempo libero, edifici di servizio, di ristoro e ricezione turistica. Secondo quanto previsto nella scheda tecnica orientativa dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all'intero comparto da attuare secondo quanto stabilito al precedente art.10. Tutti gli interventi dovranno integrarsi con gli obiettivi del Comune di Montelupo ad essere esplicitati negli elaborati grafici e nella relazione. Tutte le aree interessate dall'escavazione e dalla lavorazione degli inerti e le rive del Virginio e del Pesa dovranno essere preliminarmente oggetto di un attento

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risanamento idrogeologico, morfologico ed ambientale. Sono ammessi i seguenti interventi: - Realizzazione di un collegamento pedonale dal Centro Servizi di Montespertoli al

parco di Montelupo. - Nella zona in prossimità della nuova viabilità provinciale e in area priva di

qualsiasi rischio idro-geologico la realizzazione di un Hotel-residence con un massimo di 60 camere e servizi collaterali interni oltre a sala conferenze, ristorante, bar e locali per la cura e la salute del corpo (piccola palestra, sauna e similari). La volumetria della struttura ricettiva è determinata in funzione della qualità del servizio offerto in conformità alle leggi Nazionali e Regionali che determinano la qualità delle strutture ricettive.

- Minicentro commerciale indirizzato prevalentemente alla promozione e vendita dei prodotti agricoli e dell’artigianato locale con sala mostra, sportello bancario e servizi per una superficie complessiva lorda utilizzabile di mq1500.

- Sulle aree esterne in prossimità dell'edificato impianti sportivi all'aperto di uso pubblico come: piscina, campi da tennis, o altro.

- Le altre aree dovranno essere risanate e destinate a parco con risanamento idrogeologico, morfologico ed ambientale della zona e dell'area già adibita ad escavazione per la "ricostruzione" di un ambiente naturale integrato con il parco di Montelupo. All'interno di questo possono essere realizzati percorsi pedonali.

- Aree di sosta pubbliche a servizio della struttura e del parco nella misura di mq 40 ogni 100 mq di superficie lorda oltre a mq 1,5 per ogni mc 10 di costruzione oltre a superfici per la sosta in funzione delle attrezzature sportive previste da stabilire in sede di piano attuativo secondo calcoli ben esplicitati rapportati al numero di utenti potenziali.

- Per le nuove costruzioni non potrà essere superata l'altezza massima di ml. 9,50.

- Non sono ammessi interventi di mantenimento delle attività presenti in contrasto con le finalità del Parco

Per ogni altra indicazione si rimanda alla Scheda Tecnica Orientativa N. 1 "PARCO URBANO DI FORNACETTE" La zona individuata in prossimità della frazione di Fornacette denominata "Parco Urbano di Fornacette" è destinata alla costruzione di uno spazio attrezzato per il tempo libero con risanamento idrogeologico, morfologico e ambientale della zona del Virginio, con realizzazione di piccole attrezzature sportive e servizi accessori (spogliatoi e depositi), recupero e salvaguardia delle emergenze storiche (cappella ed edifici storici), con costruzione di un circolo ricreativo la cui volumetria sarà definita in sede di progettazione definitiva in rapporto alle effettive esigenze della frazione. Per l'attuazione degli interventi dovrà essere presentato un piano unitario di comparto ai sensi del precedente art. 10, che integri gli spazi attrezzati esistenti o di progetto. Dovranno inoltre essere previste aree di sosta dimensionate in rapporto alla potenziale affluenza alle attrezzature sportive secondo calcoli che dovranno essere ben evidenziati. Per le nuove costruzioni non è possibile superare l'altezza degli edifici esistenti.

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La Scheda Tecnica Orientativa fornisce le necessarie indicazioni di assetto planimetrico e di tutela dell'edificato storico che dovranno essere rispettate, così come le prescrizioni in esse contenute di tutela idrogeologica e di risanamento idraulico del Virginio. Per ogni altra indicazione si rimanda alla Scheda Tecnica Orientativa N. 4 "COMPRENSORIO TURISTICO-SPORTIVO DI MONTECASTELLO" Zona modificata e sostituita dall’art. 31 e 29 - area B2.2.- UO13 – Golf Montecastello – delle N.T..A. per gli interventi nelle zone agricole – del. di C.C. n° 15 del 09.03.1999 .

ZONA F5 = Aree destinate a Parco fluviale e Parco Agrario.

Sono le aree in fregio ai Torrenti Virginio, Virginiolo, Orme, Leccia, ed altri con i relativi affluenti collocati in prossimità dei centri abitati. Il complesso di tali zone esplicitamente indicate nelle tav. 1:2000 di P.R.G. così come modificate dal Piano per gli Interventi nelle Zone Agricole approvato con del. C.C. n° 15/09.03.99, individua importanti aree di tutela e valorizzazione dei principali corsi d'acqua del Comune e del loro ambiente naturale. Ogni intervento dovrà pertanto improntarsi alla massima tutela dei valori sopraindicati. Per le aree e gli edifici destinati alle attività agricole, nel rispetto dei valori sopraindicati, vale quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia. In esse oltre all’uso agricolo delle aree e degli edifici convergono le attività collettive connesse allo sport ed al tempo libero, per una promozionalità turistica di una parte del patrimonio ambientale del Comune. Ogni progetto di trasformazione e di cambio di destinazione d’uso dovrà prevedere: il censimento delle emergenze architettoniche, ambientali e storico-culturali delle zone interessate, con relazione storico-fisica descrittiva dello stato di fatto e delle modifiche intervenute nella realtà territoriale considerata, con carta ecologica che evidenzi la geomorfologia, le risorse idriche, le vegetazioni, e le coltivazioni, la fauna, i livelli e le tipologie di degrado ed inquinamento, evidenziando le emergenze da tutelare. Lo stato di conservazione e la funzionalità delle pertinenze e delle aree a rischio idraulico. Planimetria in scala adeguata indicante lo stato attuale con rilievo degli edifici esistenti e con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le aree in oggetto sono sottoposte a P.P. e P.d.R. di iniziativa pubblica, secondo i criteri di cui al precedente art. 9 e con le seguenti destinazioni d'uso e limiti, con i quali si deve tendere alla ricostruzione dell'ambiente storicamente tramandato: - aree di verde attrezzato per pic-nic; - attrezzature per lo sport e tempo libero compatibili con le specifiche

caratteristiche ambientali di ciascun parco e gli obbiettivi di valorizzazione e

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promozione turistica (percorsi della salute, percorsi campestri, piste ciclabili attrezzate, equitazione, pesca, ed altre attività simili);

- chioschi per attività di ristoro all'aperto; - depositi per il ricovero degli attrezzi necessari al mantenimento delle attività

presenti; - sono ammesse solo piante, alberi e siepi compatibili con le caratteristiche

ambientali del luogo, finalizzate alla ricostruzione dell'ecosistema; viene proibito l'uso nella zona interessata, di prodotti chimici inquinanti per l'agricoltura, che dovrà conformarsi nei sistemi di coltivazione alle finalità del Piano;

- è proibita la costruzione di recinzioni di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle strettamente necessarie alla sicurezza degli utilizzatori del parco;

- opere di regimazione dell'alveo fluviale e dei suoi argini, con eventuali risalti di fondo e briglie; pertanto, ogni intervento sugli argini dovrà rispondere alle finalità del presente punto sottoposto agli organi competenti in materia;

- è ammesso il cambio di destinazione d'uso per gli edifici presenti, per attività compatibili al parco fluviale, e per usi residenziali;

- in attesa dell'approvazione del Piano Attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria;

- tutela e valorizzazione dei sistemi idraulici presenti; - per gli edifici esistenti con destinazione ricettiva, di ristoro (Bar, ristorante e

simili) sono ammessi adeguamenti funzionali anche con l'aumento di volume fino a un massimo del 10% di quello esistente.

Oltre a quanto previsto dagli strumenti attuativi del prec. art. 4 dovrà essere prodotto: - elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o

sottoposte a particolari vincoli; - dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi del piano, delle modalità di

conseguimento, con definizione dei soggetti operatori, le eventuali modalità di convenzionamento ed i criteri di promozione delle attività turistiche proposte con specifico contenuto sociale e culturale;

- planimetria di progetto, in scala adeguata, indicante i tipi e le unità di intervento, le destinazioni d'uso compatibili e le relative attrezzature previste per gli interventi di manutenzione, sistemazione e risanamento dei corpi idrici (alvei ed argini);

- relazione con previsione di massima delle spese e piano finanziario degli interventi previsti;

- eventuali convenzioni tipo; - gli elaborati di cui sopra dovranno essere redatti da tecnici abilitati per ogni

settore di intervento considerato. Dei percorsi ciclabili o pedonali riportati nelle tavole del P.R.G. sono da ritenersi parametri indicativi e le loro caratteristiche e definitive ubicazioni saranno stabilite dal Piano attuativo sopraindicato. Aree di Parco Agrario

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Le zone destinate a Parco Agrario, esplicitamente indicate nelle tavole del P.R.G. con la sigla V.P.A., sono aree di tutela e valorizzazione del contesto agro-paesistico di contorno ad alcune aree edificate. In dette zone, sottoposte a progettazione unitaria da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti territorialmente competenti o privati, dovranno essere conservati i valori storico-ambientali del contesto agrario considerato con i manufatti della cultura materiale (muri di pietra a secco, percorsi campestri, pozzi, alberature significative, ecc.). L'Amministrazione per il corretto uso della zona potrà prevedere o richiedere: - opere di riqualificazione paesaggistica ambientale per il rafforzamento delle

identità paesaggistiche dei luoghi e per il migliore inserimento degli insediamenti nelle zone di frangia degli abitati esistenti o di nuova previsione;

- nuovi percorsi pedonali con piccole aree di verde attrezzato; - la demolizione di volumetrie non compatibili con il contesto ambientale e la loro

ricostruzione con materiali e tipologie in uso nella tradizione, da destinare al ricovero di attrezzi e quant'altro necessario alla conduzione delle pratiche agrarie. Il progetto dovrà essere redatto in analogia con quello di cui al punto precedente. Per le aree ricadenti in zona F5 “aree destinate a parco fluviale e parco agrario”, ed utilizzate ai fini agricoli si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni oltre a quanto stabilito dalle N.T.A. del Piano per gli Interventi nelle Zone Agricole approvato con del. di C.C. n° 15 del 09.03.99.

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CAPO III

AREE DESTINATE A FORMARE SPAZI DI USO PUBBLICO O SOTTOPOSTE A SPECIALI SERVITU' E VINCOLI

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ART. 26 - Aree destinate alla viabilità. ai parcheggi, alle reti tecnologiche, ai cimiteri, nonché alle relative fasce di rispetto.

1) Aree per la viabilità stradale e corridoi infrastrutturali

Sono le aree sulle quali è prevista la localizzazione delle strutture viarie, ciascuna delle quali indicata nelle tavole di P.R.G. con propria specifica simbologia. Le sedi stradali e le relative fasce di rispetto sono dimensionate nel rispetto del D.M. n. 1444 dell'1/4/1968, del D.P.R. 753/80, e delle altre norme vigenti in materia. Le indicazioni del P.R.G. relative alla viabilità saranno ulteriormente precisate e specificate dall'Amministrazione Comunale in sede di progettazione esecutiva delle singole opere. Le sezioni stradali, nell'ambito delle zone di nuovo impianto e/o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere dimensionate tenendo conto delle effettive necessità di traffico e della funzionalità delle manovre per la sosta. Qualora sia prevista la separazione delle carreggiate, il relativo spartitraffico dovrà avere larghezza sufficiente ad essere sistemato con idonee alberature. Le fasce di rispetto stradale, pur computabili ai fini delle determinazione dei parametri urbanistici, sono soggette a vincolo di inedificabilità ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 e delle norme sulla circolazione stradale (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni Esse sono delimitate, nelle tavole del P.R.G., da linea tratteggiata parallela alla strada. In tali aree è consentita la realizzazione di viabilità di servizio e di accesso ai lotti laterali alla strada. Ove non delimitate fuori dai centri urbani devono essere tenute le seguenti distanze di rispetto dal ciglio della strada: a) per le strade provinciali ml 30; b) per le strade comunali ml 20 Potrà essere consentita soltanto la realizzazione temporanea di recinzioni e di parcheggi. Tale temporaneità dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione. Le fasce di rispetto stradale, confinati con zone aventi destinazione diversa da quella agricola, dovranno essere sistemate a verde ed alberate, su indicazione dell'amministrazione, a cura e spese del proprietario; in esse potrà essere consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico. E' vietata qualsiasi altra costruzione ad eccezione di impianti tecnologici e strutture di servizio al traffico di enti o società che forniscono un pubblico servizio. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di: restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza possibilità di ampliamento verso il fronte stradale.

2) Aree a parcheggi pubblici e privati, Piazze e aree Attrezzate. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, le presenti norme stabiliscono gli spazi che devono essere riservati a parcheggi pubblici e privati, con riferimento alle attività e funzioni già insediate oppure da insediare nell'ambito dei nuovi edifici e delle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione. Le aree a parcheggio previste nelle tavole del P.R.G. con sigla P saranno ulteriormente precisate in sede di progettazione esecutiva prevedendo in tale sede modifiche al perimetro quale perfezionamento in relazione alle caratteristiche morfologiche dell’area. A) Parcheggi pubblici

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1) I parcheggi pubblici sono specificamente indicati nelle planimetrie del P.R.G. Essi sono dimensionati nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 1444/68 e successive modificazioni, e possono essere realizzati in superficie, impegnando anche parte degli spazi stradali, ovvero in uno o più piani, al di sopra e al di sotto di esso. Ogni parcheggio deve garantire uno specifico spazio di posti auto per invalidi nel rispetto delle normative relative al superamento delle barriere architettoniche.

2) I parcheggi pubblici vengono realizzati dall'Amministrazione Comunale, direttamente o mediante concessione a privati. Tale concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce la durata ed il passaggio al Comune, al termine di essa, degli impianti e delle aree.

3) Il concessionario, ferma restando l'osservanza delle leggi vigenti, costruisce gli impianti a proprie spese, su progetto redatto in conformità alle indicazioni del Comune, assume la gestione del servizio con l'obbligo di manutenzione e pulizia e la esercita per il periodo stabilito dalla convenzione.

4) La convenzione può riservare una quota parte dei posti auto, fino ad un massimo del 60%, ad uso privato.

Nella realizzazione di parcheggi a livello stradale deve essere riservata una superficie minima pari al 20% dell'area per le sistemazioni a verde, sul perimetro ed all'interno dell'area, ad eccezione degli spazi di sosta situati sui margini delle carreggiate stradali.

Le pavimentazioni degli spazi di sosta, ad eccezione di quelli che occupano parte degli spazi stradali, devono essere realizzati in materiale drenante, limitando alle corsie di manovra le superfici impermeabili asfaltate, salvo casi particolari per i quali occorre presentare una documentazione giustificativa.

5) I parcheggi nelle zone agricole e nelle zone A2 - A3 devono essere progettati ponendo particolare attenzione ai problemi di impatto ambientale e prevedendo tutte le opere di recupero e di restauro ambientale necessarie.

6) Nella realizzazione di parcheggi in sottosuolo, oltre al rispetto delle normative di sicurezza, si dovrà garantire la salvaguardia delle alberature di alto fusto e di particolare pregio ed assicurare che le rampe ed i volumi tecnici non rechino pregiudizio alle sedi stradali e alla circolazione veicolare.

I relativi progetti dovranno prevedere contestualmente la sistemazione della intera superficie esterna in conformità con le destinazioni del P.R.G.

B) Parcheggi privati

1) Nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati a servizio delle nuove costruzioni, dovranno avere superficie non inferiore ad un metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione.

2) Nelle zone totalmente o parzialmente edificate, gli spazi liberi potranno essere destinati alla realizzazione di parcheggi privati, in superficie, sotterranei o in elevazione, fino al raggiungimento di tale dotazione.

3) A servizio delle costruzioni esistenti, i proprietari possono realizzare, nei locali siti al piano terreno dei fabbricati ovvero nel sottosuolo delle aree di pertinenza degli stessi, parcheggi da destinare ad uso pertinenziale delle singole unità immobiliari.

4) Qualora gli spazi per i parcheggi privati siano reperiti nelle aree di pertinenza dei fabbricati, essi non potranno occupare più del 50% delle aree scoperte, al fine di

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garantire la possibilità di adeguate sistemazioni a verde con alberature. Le pavimentazioni degli spazi di sosta dovranno essere eseguite con materiali drenanti.

Nelle sottozone A1, A2, A3 la realizzazione di parcheggi privati è strettamente connessa e condizionata alla presentazione del Piano di recupero di cui al precedente art.9.

Nelle zone E la realizzazione di parcheggi privati potrà essere ammessa solo sulla base di una attenta analisi della situazione di fatto, con particolare riferimento ai caratteri ambientali e storico-artistici, alla consistenza del verde e delle alberature.

5) E' consentita la realizzazione di parcheggi privati sotterranei in aree destinate dal P.R.G. a strade, piazze, servizi pubblici e sportivi, previa stipula di apposita convenzione con la quale il proprietario si impegna a cedere gratuitamente al Comune le aree suddette e ad eseguire le relative sistemazioni.

6) La richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di parcheggi privati deve essere corredata da un progetto riguardante il complesso delle opere nel sottosuolo e nel soprasuolo e deve indicare gli edifici e gli alloggi che avranno come pertinenza i parcheggi progettati. Ove non sia previsto il rapporto giuridico di pertinenza, deve essere individuato il complesso di utenza possibile, mediante apposita analisi del fabbisogno con riferimento dell'area di influenza, ed alla viabilità esistente. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni caso riservare una quota di posti auto ad uso pubblico, fissando con apposita convenzione la tariffa relativa.

I progetti devono rispettare le norme tecniche vigenti ed in particolare quelle sulla sicurezza antincendio e sul superamento delle barriere architettoniche. I progetti dei parcheggi multipiani in sottosuolo, devono essere corredati da una relazione geologica e da schemi per la sistemazione e l'adeguamento degli eventuali sottoservizi esistenti: è ammessa la realizzazione in superficie delle rampe e dei volumi tecnici di servizio, purché compatibili con il contesto.

E’ vietata la realizzazione di parcheggi al piano terreno o nel sottosuolo di edifici soggetti alle categorie di intervento di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia definiti dalla L.R. 11/2005.

Le aree destinate a Piazze Attrezzate, rappresentate con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G., servono alla relizzazione di spazi urbani di incontro e sosta con possibilità di piantumazione dell'area e costruzione dei relativi servizi accessori (chioschi, pensiline e simili) ed opere di arredo urbano.

3) Percorsi pedonali e ciclabili

Il P.R.G. vincola a percorso pedonale o ciclabile alcuni tracciati urbani e campestri, evidenziati nelle tavole, sui quali deve essere consentito il pubblico passaggio ed essere di servizio alla viabilità carrabile solo in casi eccezionali. I passaggi pedonali non potranno essere recintati se non a mezzo di siepi e dovranno essere mantenuti con le caratteristiche storicamente acquisite e la loro realizzazione dovrà essere preceduta dal rilascio di apposita concessione e/o autorizzazione edilizia. Le corsie ciclabili, ove previste, avranno larghezza non inferiore a ml 2,5.

4) Aree verdi a corredo della viabilità, di arredo urbano e di decoro paesaggistico

Sono le aree destinate ad essere occupate da aiuole, arbusti, alberi di alto fusto ai lati delle strade o al centro di intersezioni stradali, o di decoro in genere.

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In esse si possono realizzare percorsi pedonali e parcheggi alberati da definire nel progetto dell'opera stradale considerandole parte integrante di essa a tutti gli effetti. Il progetto stradale dovrà precisare il tipo di piantumazione da realizzare sulle aree di corredo nel rispetto delle esigenze di sicurezza della viabilità e di quelle estetiche, tenuto conto dell'integrazione fra il verde e gli altri elementi di arredo da prevedere nei singoli ambienti urbani, nonché della dimensione e forma degli spazi dell'edilizia circostante. Prima della realizzazione dei progetti stradali può essere autorizzata la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, così come individuato dalla legge 5/8/78 n.457 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 1/2005 e successive integrazioni e modificazioni, sugli edifici eventualmente esistenti. Le aree verdi a corredo della viabilità possono essere attraversate per l'accesso agli edifici e ai lotti privati. Può essere autorizzata la realizzazione su dette aree anche di chioschi per la vendita di giornali nel rispetto delle necessarie garanzie di sicurezza del traffico e dei pedoni.

5) Aree di rispetto per impianti tecnologici

Gli elettrodotti, esistenti e da realizzare, dovranno avere zone di rispetto secondo quanto descritto dalla legislazione vigente in materia, così come per gli altri impianti tecnologici (impianti di depurazione, ecc) se non indicate nelle tavole del P.R.G. Nelle aree nelle quali esistono pozzi che alimentano la rete idrica comunale è prevista una fascia di rispetto recintata, di adeguate dimensioni, e comunque non inferiore a mt. 10,00. Analoga fascia di rispetto è prescritta per i pozzi privati destinati ad uso idropotabile.

6) Aree sottoposte a vincolo di rispetto cimiteriale. Sono le aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 338 della legge 27.7.1934 n° 1265;

l'apposito perimetro riportato nelle tav. 1:2000 di P.R.G. è rapportato allo stato attuale e/o alle previsioni di ampliamento del cimitero già stabilite dal Comune e riportate con tratteggio nelle tavole del P.R.G.

La corretta distanza espressa in metri nelle tavole del P.R.G. sarà calcolata sull'effettivo perimetro dell'area cimiteriale e potrà variare con il variare della stessa. Dette aree sono occupate dai cimiteri esistenti o destinate al loro ampliamento. In esse è vietato ogni intervento che modifichi lo stato dei luoghi prima dell'approvazione

del P.R.G., ad eccezione dell'esercizio dell'agricoltura. Negli edifici eventualmente esistenti in dette aree sono consentiti solo interventi di

restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria così come indicato dalla legge 5/8/78 n. 457 e L.R. n. 1/2005 e successive modificazioni.

Per le strutture cimiteriali esistenti esterne ai centri urbani e non indicate nelle tavole, è prevista una fascia di rispetto di almeno ml 50 Nelle tavole del P.R.G. sono individuate le aree con specifica simbologia destinate a cimitero per animali per le quali vale quanto sopra detto per le aree cimiteriali del Comune.

ART. 27 - Aree a verde privato e aree con complessi di valore storico-architettonico e ambientale-paesistico, giardini e parchi

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All'interno delle aree di verde privato individuate nelle tavole di P.R.G. si dovrà tendere al mantenimento del decoro e dei valori ambientali presenti con conservazione delle essenze arboree. E' ammesso l'abbattimento delle piante ammalate su autorizzazione del Comune e di altri enti competenti a condizione che quanto abbattuto venga sostituito con una nuova pianta di altezza adeguata e compatibile con quelle esistenti.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, e ristrutturazione edilizia (fatta eccezione della demolizione e fedele ricostruzione) di cui alla legge 5/8/78 n.457 ed alla Legge Regionale n. 1/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Per gli edifici non conformi al valore dell’area, potranno essere consentiti, con la

presentazione del Piano di Recupero, interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti, ma sempre nel rispetto dell’area a verde di contorno.

Le aree con complessi notevoli, giardini e parchi indicate con specifica simbologia nelle tavole del P.R.G. sono subordinate alla presentazione di un Piano di Recupero ai sensi del precedente art.9.

Tenuto conto dell'alto valore storico-architettonico e ambientale-paesistico dell'area, di cui al precedente comma prima della presentazione del P.R., sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici di cui alla legge 5/8/78 n.457 ed alla Legge Regionale n. 1/2005 e successive integrazioni e modificazioni e senza modificare l'arredo vegetazionale architettonico geometrico che determina il parco-giardino E' ammessa in ogni momento la sostituzione delle piante deteriorate con altre della stessa essenza con le modalità del 1° comma.

Il Piano di Recupero oltre a quanto indicato nell'art.9, dovrà contenere: - un rilievo dettagliato dell'area con censimento agronomico e di tutte le essenze di alto fusto,

dei cespugli, siepi e di tutto ciò di cui è composto il parco con analisi del loro stato di conservazione;

- rilievo e documentazione fotografica degli edifici con determinazione del loro stato di conservazione e del loro specifico valore;

- le volumetrie che non hanno alcun valore storico-architettonico o che sono in contrasto con i valori dell'area per le quali è ammessa la demolizione e ricostruzione sulla base dei principi sopra esposti;

- la precisazione delle destinazioni d'uso che potranno essere, compatibilmente al valore dell'edificio: residenziale, agricola, turistico-ricettiva, attrezzature d'uso pubblico o di interesse collettivo, commerciale, direzionale e di ristoro;

- le aree per la sosta, nelle quantità minime previste dal D.M. 1444/68 e dalla L. 122/89 in rapporto alla destinazione d'uso consentita.

Non sono ammesse alterazioni dell'impianto storico del giardino, nuove recinzioni, anche a carattere precario, l'asfaltatura della viabilità carrabile e pedonale e la costruzione di eventuali attrezzature per lo sport (Piscine, Campi da tennis e altro) all'interno delle pertinenze storiche. Anche le aree per la sosta dovranno essere previste nelle pertinenze esterne e ben integrate con il complesso ed il paesaggio circostante.

Gli interventi di modifica interna degli edifici classificati di valore dovranno mantenere leggibili gli elementi formali, tipologici e strutturali della civiltà agricola che ha determinato il complesso. Sono vietate rifusioni, frazionamenti e alterazioni degli organismi e delle parti unitarie che compongono il processo storico di crescita e la struttura tipologico architettonica di ogni edificio.

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In particolare per le zone sotto elencate con specifica destinazione e simbologia, come indicato nelle tavole del P.R.G. oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, valgono le seguenti indicazioni:

- CASTELLO DI SONNINO - Capoluogo

L'area e gli edifici che compongono il nucleo del Castello di Sonnino sono destinati a Centro di Promozione del Vino (C.P.V.). Oltre alla destinazione residenziale e ricettiva si dovranno introdurre funzioni direzionali, commerciali e di servizio in rapporto all'attività del centro con spazi per il museo del vino e la costruzione di una sala d'uso pubblico per conferenze di un massimo di 300 persone.

- CASTELLO DI MONTEGUFONI - Montagnana

Il Castello di Montegufoni è destinato a Centro di Promozione Turistica (C.P.T.). La destinazione d'uso prevalente, già in atto, è ricettiva, con camere e appartamenti per

vacanze con relativi servizi necessari allo svolgimento delle attività del Centro per i quali sia possibile un'utilizzazione pubblica:

sale riunioni, congressi e mostre, ristorante, bar, con luoghi di socializzazione e per la cura fisica.

Detto complesso edilizio è assoggettato alla sola categoria di intervento del Restauro e risanamento conservativo ed è fatto divieto di occupare le aree libere con costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza.

- VILLA BOSSI - Montagnana

Il piano di recupero incluso in un'area unitaria d'intervento dovrà prevedere l'uso pubblico del parco e la realizzazione di un percorso pedonale pubblico contraddistinto nelle tavole del P.R.G., che dalla Via Volterrana - S.P.n.4 - attraversi il parco utilizzando i percorsi interni ed esterni alla zona G.P. esistenti fino alla casa colonica sull'estremità dell'area in prossimità della strada provinciale n.81. Il Piano Unitario definirà le compatibilità ed i criteri di integrazione delle funzioni interne ed adiacenti la zona. - SAN PIETRO IN MERCATO

Il nucleo di San Pietro in Mercato oltre alle destinazioni sue proprie di tipo religioso, è destinato ad accogliere il "Museo Diocesano di Arte Sacra" con la realizzazione nelle volumetrie esistenti di un centro culturale territoriale con sigla C.C.A.S. che ospiti tutte le funzioni connesse, con sala convegni, servizi di ristoro e foresteria.

Il Piano di Recupero dovrà comprendere un'area più ampia destinata a parco agrario nella quale sono ammesse solo opere di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario.

Non sono ammesse nuove costruzioni. ART. 28 - Aree boscate Articolo abrogato dall’art. 31 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole del. C.C. n° 15/99 ART. 29 - Aree sottoposte a vincolo di tutela paesistica integrale

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Art. modificato e sostituito dagli art. 17-18-19-20- 21 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole del. C.C. n° 15 del 09.03.1999 ART. 30 - Aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale per la difesa

delle visuali prospettiche.

Totalmente abrogato dall’art. 31 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole – del. C.C. n° 15 del 09.03.99 ART. 31 - Aree sottoposte a vincolo di tutela idro-geo-morfologico Art. modificato dall’art. 12 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole – del. C.C. n° 15 del 09.03.99 ART. 32 - Aree sottoposte a vincolo archeologico

Art. modificato dall’art. 24 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole – del. di C.C. n° 15 del 09.03.99

ART. 33 - Manufatti sanati ai sensi della legge n. 47/85 I manufatti abusivi sanati ai sensi della legge 47/85, compresi in progetti di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica o di nuova costruzione, potranno essere consolidati e riusati nel sedime, con i volumi e con le destinazioni d'uso sanati.

Nel caso in cui questi non risultassero coerenti sotto il profilo igienico-sanitario, storico-architettonico, e/o ambientale, potranno essere ricostruiti in modo da poterli correttamente integrare con il complesso architettonico o il tessuto urbanistico-ambientale circostante di cui fanno parte.

ART. 34 - Norme per il superamento delle barriere architettoniche

Le disposizioni contenute nelle presenti norme sono automaticamente derogate per

consentire l'applicazione della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche ad esclusione degli edifici monumentali di valore storico-architettonico.

ART. 35 - Norma transitoria di salvaguardia Art. totalmente abrogato dall’art. 31 delle N.T.A. per gli interventi nelle zone agricole – del. C.C. n° 15 del 09.03.99

Nell’ambito delle zone urbane, in attesa dell’approvazione del Piano Strutturale, le zone con sigla A.S.A.V.I. sono sottoposte a misure di salvaguardia. Il Piano Strutturale, su dette zone, svolgerà indagini e studi di valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/05 e s.m. per stabilire la loro compatibilità rispetto al contesto territoriale in cui esse ricadono.

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In attesa dell’approvazione del Piano Strutturale, su le zone contrassegnate con sigla A.S.A.V.I. è sospesa ogni attività edilizia e di trasformazione territoriale urbana ed ambientale previste dal P.R.G., a cui le presenti norme fanno riferimento. Sono escluse dalla salvaguardia tutte quelle opere tese al risanamento edilizio e ambientale volto alla eliminazione di ogni forma di degrado o di potenziale inquinamento. Sono pertanto ammessi, con le finalità di cui sopra, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e modifiche igienico-funzionali degli edifici esistenti senza cambio di destinazione d’uso e opere tese alla tutela idro-geomorfologica e statica degli edifici e delle aree sopraindicate.

ART. 36 - Regolamento edilizio

Ad avvenuta approvazione definitiva del P.R.G. le norme del R.E. con allegato P.d.F. in contrasto con le presenti norme, con le prescrizioni di P.R.G. e con la normativa vigente, si considerano decadute.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed Urbanistica ha facoltà di motivare il proprio diniego al rilascio di una concessione edilizia anche per motivi estetico-ambientali.

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ELENCO SCHEDE TECNICHE ORIENTATIVE (S.T.O.) ALLEGATE ALLE PRESENTI N.T.A.

A) ANSELMO - VALLE DEL VIRGINIO Scheda n° 1 - Zona F4 - Parco urbano Virginio - Pesa Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°1 - Anselmo - Zona Nord Scheda n° 3 - Zona C2/CR N°2 - Anselmo - Zona Centro B) BACCAIANO - MOLINO DEL PONTE Scheda n° 1 - Zona C2/CR N°1 - Baccaiano - ex Campo Sportivo Scheda n° 3a - Zona C2/CR N°2 - Baccaiano - Centro Scheda n° 4 - Zona C2/CR N°4 - Baccaiano - Borro di Baccaiano C) MONTAGNANA - MONTEGUFONI Scheda n° 1a Zona C2/CR N°1a - Montagnana – Centro Scheda n° 1b – Zona C2/CR n°1b - Montagnana - Centro Scheda n° 2a - Zona C2/CR N°2a - Montagnana - Torricella Scheda n° 2b Zona C2/CR N°2b -Montagnana–Torricella D) SAN QUIRICO IN COLLINA - POPPIANO Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°3 - San Quirico - Via Conti Scheda n° 3 - Zona C2/CR N°4 - San Quirico - Belvedere E) LUCIGNANO - SAN PANCRAZIO - FORNACETTE Scheda n° 1a - Zona C2/CR N°1 - Lucignano - Baldasseroni Scheda n°1b -Zona B3 n°1 -Lucignano-Centro Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°2 - San Pancrazio - Oreto Scheda n° 3a - Zona C2/CR N°3 - Fornacette - Centro Scheda n° 3b - Zona C2/CR N°4 - Fornacette Sud Scheda n° 4 - Zona F4 - Parco urbano di Fornacette - S.Agata F) MARTIGNANA - CHIOCCIOLAIA Scheda n° 1 - Zona C2/CR N°1 - Martignana - La Leccia Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°2 - Martignana – Chiocciolaia – zona con sigla

A.S.A.V.I. Scheda n° 3 - Zona C2/CR N°3 - Martignana - Orme Scheda n° 4 - Zona C2/CR N°4 - Martignana - Le Bandite – zona con sigla A.S.A.V.I. Scheda n° 5 - Zona D1/CR - Martignana – ex galoppatoio G) ORTIMINO

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Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°1 - Ortimino - Marango Scheda n° 3 - Zona C2/CR N°2 - Ortimino – Centro – zona con sigla A.S.A.V.I. Scheda n° 4a - Zona C2/CR N°3 - Ortimino - Chiesa Scheda n° 4b - Zona C2/CR N°4 - Ortimino - Scuola Comunale Scheda n° 4c - Zona B3 N° 2 - Ortimino - Chiesa Scheda n° 5 - Zona C2/CR N°5 - Ortimino – Vallecchio – Zona con sigla A.S.A.V.I. H) CAPOLUOGO Scheda n° 1 - Zona C2/CR n° 6 (exD2/TA N°1) - Capoluogo – Mandorli Scheda n° 2 - Zona C2/CR N°1 - Capoluogo - Poggio a Sala Scheda n° 3 - Zona C2/CR N°2 - Capoluogo - Turbone Scheda n° 4 - Zona B3 N° 2 - Capoluogo - ex Campo Sportivo Scheda n° 6 - Zona C2/CR N°3 - Capoluogo - Sonnino Scheda n° 7 - Zona C2/CR N°4 - Capoluogo - Poggio Galli