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CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E ANAS S.p.A. per la definizione e la regolamentazione dell’attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade in gestione diretta ad ANAS S.p.A. L’anno ____ il giorno ______ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno sono presenti: il Dr. Giovanni De Gennaro, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Ing Vincenzo Pozzi, Amministratore delegato dell’ANAS S.p.A.,con sede legale in Roma, Via Monzambano, 10, PREMESSO CHE 1. all’ANAS S.p.A. in forza dell’articolo 7 del Decreto-Legge 8.7.2002, n.138, convertito in legge con modificazioni con legge 8.8.2002, n.178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del Decreto Legislativo 26.2.1994, n.143; 2. l’ANAS, come indicato dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e dall’articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell’infrastruttura viaria;

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per la definizione e la regolamentazione dell’attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade in gestione diretta ad ANAS S.p.A.

L’anno ____ il giorno ______ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno sono presenti: il Dr. Giovanni De Gennaro, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

e

l’Ing Vincenzo Pozzi, Amministratore delegato dell’ANAS S.p.A.,con sede legale in Roma, Via Monzambano, 10,

PPRREEMMEESSSSOO CCHHEE 1. all’ANAS S.p.A. in forza dell’articolo 7 del Decreto-Legge 8.7.2002, n.138, convertito

in legge con modificazioni con legge 8.8.2002, n.178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del Decreto Legislativo 26.2.1994, n.143;

2. l’ANAS, come indicato dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e

dall’articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell’infrastruttura viaria;

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3. i compiti istituzionali dell’ANAS, come indicati all’articolo 2 del Decreto Legislativo 26.2.1994, n.143, prevedono:

a. la gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato; b. la realizzazione del miglioramento della rete stradale; c. la costruzione, cura, conservazione e incremento dei beni tutti destinati al servizio

delle strade e autostrade di proprietà dello Stato, d. l’attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela delle strade e

autostrade statali; e. la tutela del traffico e della segnaletica; f. l’esercizio dei diritti e dei poteri, attribuiti alla Società, sempre ai fini della

sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade medesime;

4. tra i compiti stessi è previsto l’espletamento, mediante proprio personale, delle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e dell’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495, e che pertanto rientrano tra queste la tutela e il controllo sull’uso delle strade, nonché la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

5. alla Polizia Stradale è conferito in via principale l’espletamento dei servizi di polizia

stradale, così come delineati nelle linee generali dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285;

6. in ossequio alle direttive emanate con Decreto del Ministro dell’Interno del 12.2.1992, e

confermate dal successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 25.3.1998, in tema di coordinamento dell’azione delle Forze di Polizia, la vigilanza ed il controllo della sicurezza della circolazione nonché la prevenzione e la repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali del territorio nazionale è demandata alla Polizia Stradale, quale Specialità della Polizia di Stato, in ragione dell’esperienza e della professionalità maturate in più di quarant’anni di attività nel settore;

7. l’articolo 39 della Legge 16.1.2003, n.3 prevede che il Dipartimento della Pubblica

Sicurezza può stipulare – nell’ambito delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione – convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

8. la Direttiva generale del Ministro dell’Interno per l’attività amministrativa e la gestione

relativa all’anno 2005 prevede tra gli obiettivi operativi (A.1.13) l’incremento dei livelli di sicurezza dei territori interessati alle comunicazioni e ai trasporti anche attraverso la

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stipula di una convenzione con l’ANAS per la disciplina dei servizi di polizia stradale sulla rete autostradale ed extraurbana principale in gestione alla Società;

9. in data 31.5.1999 è stata sottoscritta tra le parti una convenzione per la gestione del

servizio di polizia stradale lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria seguita da una “dichiarazione di intenti”, riguardante lo sviluppo della reciproca collaborazione per la gestione e la sicurezza delle autostrade, dei raccordi autostradali e della grande viabilità;

10. è opportuno individuare le possibili misure di coordinamento tra gli organi di Polizia

Stradale e l’ANAS al fine di garantire standard elevati di sicurezza della circolazione stradale sulla rete autostradale in gestione diretta dell’ANAS;

11. è obiettivo comune il contenimento del fenomeno infortunistico per raggiungere

l’obiettivo europeo dell’abbattimento del 50% degli incidenti gravi entro il 2010; 12. è opportuno organizzare una rete capillare per ampliare i controlli di legalità, anche in

relazione alla prevenzione di episodi di natura criminale; 13. è sempre più emergente la necessità di attivare controlli mirati sulla mobilità stradale,

mediante analisi e gestione dei flussi di traffico, e garantire l’effettiva libertà di circolazione in proporzione al registrato aumento del flusso veicolare;

14. la natura giuridica dell’ANAS quale società per azioni impone alla stessa di ispirarsi a

criteri di economicità ed efficienza di gestione nel perseguimento degli scopi istituzionali;

15. i compiti dell’ANAS si integrano completamente con il servizio istituzionalmente

previsto per la Polizia Stradale e che forme di partenariato possono determinare azioni sinergiche per il miglioramento complessivo del servizio reso agli utenti anche nell’ottica dell’economicità ed efficienza prima descritti;

16. per il raggiungimento degli obiettivi descritti è necessario individuare forme di

coordinamento e di gestione degli interventi istituzionali con enti diversi che interessano la circolazione in autostrada;

TTUUTTTTOO CCIIÒÒ PPRREEMMEESSSSOO convengono quanto segue:

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Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente convenzione, ai sensi dell’art. 39 della legge n°3/2003, con riferimento anche alle premesse che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, regola i rapporti tra l’ANAS e il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza circa l’espletamento dell’attività di vigilanza e dei servizi di polizia stradale lungo le autostrade attribuite alla gestione dell’ANAS e di seguito specificate, ed in particolare per il potenziamento dei medesimi garantito secondo le modalità e nelle forme previste nell’allegato disciplinare:

- autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; - autostrada A19 Palermo-Catania; - autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo; - autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma; - autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino.

2. Le parti convengono che la presente intesa, nella sua struttura pattizia generale, troverà applicazione su strade o tratti di strade in gestione dell’ANAS, non compresi nell’elenco di cui al comma 1, sulla base di apposito atto aggiuntivo.

Articolo 2 Obblighi della Società ANAS

1. L’ANAS, in relazione ai principi specificati in premessa ed ai fini dell'espletamento

delle attività di cui al precedente articolo 1, svolte dai reparti della Polizia Stradale, assume l'obbligo di costruzione, manutenzione e di eventuale ristrutturazione degli immobili ove hanno sede tali uffici, attraverso opportuni programmi di lavoro che non incidano sulla capacità alloggiativa limitando l’efficienza del reparto o – a scelta della Società – con ricorso a strutture reperibili sul mercato, secondo progetti-tipo concordati con il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e corrispondenti alle caratteristiche di massima specificate nel disciplinare allegato alla presente convenzione.

2. L’ANAS, inoltre, in relazione allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al

precedente comma 1, si assume i seguenti ulteriori oneri:

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a) provvedere a fornire idonei ed appositi locali per i Centri Operativi Autostradali operanti lungo l’A3 Salerno-Reggio Calabria di cui al successivo articolo 4, le cui caratteristiche strutturali sono fissate dal disciplinare;

b) provvedere a fornire idonei e appositi locali e/o adeguate tecnologie necessarie per l’espletamento del servizio di coordinamento operativo nelle altre tratte oggetto della presente convenzione;

c) fornire, a propria cura e spese, il servizio di riscaldamento e di climatizzazione delle citate strutture immobiliari nonché degli alloggi di servizio;

d) individuare e promuovere, d’intesa con il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e compatibilmente con gli strumenti normativi vigenti, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi e tecnologie funzionali all’ottimizzazione dei flussi di comunicazione (a titolo esemplificativo, condivisione rete radio, telefonia mobile aziendale, sistemi di monitoraggio del traffico, …) per gli adempimenti di comune interesse. La realizzazione delle iniziative anzidette sarà svolta compatibilmente con i programmi ed alle risorse finanziarie che potranno essere approvati dai competenti organi dell’ANAS. L’utilizzo e/o la fruizione dei sistemi e delle tecnologie sarà definito di volta in volta in funzione delle specifiche competenze e nel rispetto dei principi e dei vincoli giuridici relativi alle corrispondenti attività;

e) impegnarsi a fornire elementi di equipaggiamento, tecnologie, strumenti di ausilio per concorrere, d’intesa col Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ad elevare gli standard di sicurezza del personale di polizia impegnato nell’espletamento dell’attività di vigilanza e dei servizi di polizia stradale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione al personale in

organico presso i Centri Operativi Autostradali ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell’ambito della rete autostradale oggetto della presente convenzione, nonché a quello comunque impiegato in servizi continuativi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria, spetta l’indennità di cui all’articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrata dall’articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3.

4. L’ammontare di tale indennità viene fissato nel massimo in Euro 5,16 al netto delle

imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite per ogni giornata di presenza-servizio effettuata dal personale di cui al comma precedente, secondo i criteri e le modalità stabiliti con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art.18, comma 3, della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta integrata dall’art.39 della legge 16.1.2003, n.3.

5. All’importo di cui al comma precedente si devono aggiungere Euro 0,387 ex articolo 3

Legge 27.12.1953, n.963 di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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6. L’indennità di cui al comma 4 viene erogata dall’ANAS e corrisposta dal Dipartimento

della Pubblica Sicurezza secondo le procedure fissate nel disciplinare, per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestata in ambito autostradale ed è articolata nelle seguenti componenti:

a) quota di base pari al 50% (Euro 2,58); b) quota aggiuntiva per il personale che presta servizio continuativamente

in reparti autostradali da più di tre anni, pari al 20% (Euro 1,032) e ulteriore quota per il personale che presta servizio continuativamente in reparti autostradali da più di cinque anni, pari al 20% (Euro 1,032);

c) quota per variazione annuale del Tasso di Sinistrosità (TS), di cui all’allegato A, sulla rete autostradale di competenza dell’ANAS in cui il personale avente diritto presta servizio, pari al 10% (Euro 0,516). Detta quota viene erogata per ogni tre punti di riduzione del Tasso di Sinistrosità (TS) misurato nel periodo 1 luglio-30 giugno immediatamente precedente rispetto al valore dei 12 mesi precedenti. Tale quota verrà corrisposta al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 3 Obblighi del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

1. La Polizia Stradale, con la sottoscrizione della presente convenzione, si conferma nelle

funzioni di organo di vigilanza permanente e di primo intervento in autostrada e sulla grande viabilità extraurbana ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione. Garantisce a tal fine:

a) l’effettuazione immediata su strada di interventi diretti alla sicurezza e fluidità del

traffico per favorire il ripristino della regolarità della circolazione; b) la conoscenza completa e tempestiva circa gli eventi anomali e le turbative alla

circolazione e la loro evoluzione nel tempo, sia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, sia per un’adeguata informativa agli utenti;

c) la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni relative alla viabilità sulle strade in gestione alla Società e oggetto della presente convenzione, nell’ottica di favorire una maggiore tempestività, capillarità e diffusione delle notizie all’utenza stradale, per orientare i flussi di circolazione e migliorare la sicurezza stradale;

d) ogni possibile condivisione di informazioni raccolte dalle pattuglie di vigilanza o da sistemi di controllo del traffico a distanza, su materia di competenza dell’ente proprietario della strada, anche mediante collegamenti telematici;

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e) la comunicazione degli elementi conoscitivi essenziali degli eventi infortunistici rilevati sulle strade oggetto della presente convenzione, ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio stradale nonché dell’analisi di efficacia dei dispositivi e dei provvedimenti di regolamentazione della viabilità;

f) l’ottimizzazione degli interventi di soccorso stradale meccanico avvalendosi dell’organizzazione dei centri di soccorso in convenzione con l’ANAS, provvedendo all’immediata attivazione della competente sala operativa dell’ANAS nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della volontà degli utenti.

2. Per l’attuazione di quanto indicato nel comma precedente, il Ministero dell’Interno-

Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegna a fare effettuare sulle tratte autostradali e stradali di cui alla presente convenzione il pattugliamento continuativo nelle 24 ore. È prevista, inoltre, la disponibilità costante di pattuglie "di pronto impiego", da utilizzare ad integrazione di quelle in servizio di pattugliamento, ove se ne presenti la necessità in relazione alle condizioni di traffico e/o meteorologiche/ambientali.

3. Stanti le particolari finalità poste a base della presente convenzione, i servizi di polizia

stradale disposti per la rete stradale di competenza dell’ANAS non possono essere soggetti a riduzioni, né rivolti ad impieghi estranei alle esigenze della rete stradale, eccettuati quelli eventualmente motivati da casi di particolare necessità od urgenza.

4. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, inoltre, si impegna a:

a) individuare e promuovere, compatibilmente con gli strumenti normativi vigenti, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi e tecnologie diretti a:

- eseguire da remoto attività di prevenzione, controllo e, laddove consentito, sanzionamento dei comportamenti illeciti che pregiudicano la sicurezza stradale;

- contenere i tempi di occupazione della sede stradale per attività di riscontro e rilievo in caso di incidente;

- ottimizzare i flussi di comunicazione per gli adempimenti di comune interesse, in stretto raccordo con ANAS;

b) realizzare con ANAS un sistema integrato di controllo e di informazione sui flussi di traffico al fine di: - migliorare la sicurezza stradale con una tempestiva diffusione di notizie sulla

criticità in atto sulla rete; - fornire più completi elementi di valutazione per la gestione del traffico, con

particolare attenzione alle situazioni critiche.

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5. In merito agli impegni economici e finanziari che l’ANAS assumerà per investimenti o costi correnti funzionali alla realizzazione e gestione dei sistemi e servizi previsti nel precedente articolo 2, punto 2 d), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in primo luogo attraverso il Servizio Polizia Stradale e le competenti strutture territoriali, si impegna ad individuare ed assicurare:

la disponibilità e il supporto tecnico-amministrativo necessari alla definizione delle ـ

specifiche di realizzazione ed utilizzo dei sistemi e delle tecnologie promosse da ANAS per le finalità comuni;

,l’utilizzo delle medesime tecnologie e sistemi nella loro piena potenzialità ـmassimizzandone i benefici;

gli strumenti giuridici ed amministrativi più opportuni per la definizione, stipula ed ـattuazione degli accordi di partnership volti a consentire all’ANAS il recupero dei costi e degli investimenti sostenuti per tali finalità.

Articolo 4 Coordinamento operativo dei servizi

1. Sulla rete in gestione all’ANAS sono attivi i Centri Operativi Autostradali di Sala

Consilina (SA) e di Lametia Terme (CZ) per il coordinamento operativo ed il controllo di tutti i servizi di polizia stradale nell’ambito dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

2. Le parti contraenti, laddove se ne ravvisi l’esigenza, si riservano di procedere, con

successivo atto aggiuntivo, alla istituzione di nuovi Centri Operativi Autostradali. 3. Le modalità di funzionamento e gli oneri delle parti derivanti dall'istituzione di

eventuali Centri Operativi Autostradali verranno stabiliti con il medesimo atto aggiuntivo di cui al precedente comma 2.

4. Ciascun Centro Operativo Autostradale provvede - alle dirette dipendenze del

Compartimento competente - al coordinamento dei servizi di vigilanza demandati alla Polizia Stradale, nonché di quelli di polizia, di intervento di soccorso ed antincendio da chiunque espletati in ambito autostradale, come meglio specificato nel disciplinare.

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5. Ciascun Centro Operativo Autostradale provvede altresì, d’intesa con l’ANAS, al necessario raccordo operativo tra le unità di Polizia Stradale e quelle dell’ente gestore della strada che operano nell’ambito della rete autostradale di competenza operativa di quest’ultimo.

6. Per i collegamenti con le Sottosezioni autostradali e con le relative pattuglie, con gli

altri Centri Operativi Autostradali e con le eventuali pattuglie esterne occasionalmente impiegate in autostrada, ciascun Centro Operativo Autostradale si avvale di una propria sala radio, con servizio continuativo nelle 24 ore, in contatto reciproco con l’ANAS.

7. Le parti contraenti convengono che sulle strade oggetto della convenzione, ove non si

esplichi l’attività di coordinamento operativo attraverso gli uffici di cui al comma 1, la stessa attività sia assicurata dal competente Centro Operativo Compartimentale della Polizia Stradale, opportunamente attrezzato con il concorso dell’ANAS sotto il profilo tecnologico e logistico ai fini dianzi indicati.

Articolo 5 Entrata in vigore

1. La presente convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma

delle vigenti disposizioni di legge. 2. Gli impegni di cui all’articolo 2, commi 3-6, del presente atto decorrono dall’1 luglio

2005.

Articolo 6 Durata

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di cui al

precedente articolo 5, comma 1, e, salvo comunicazione di disdetta di una delle parti da eseguire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da far pervenire almeno 6 mesi prima della scadenza, si rinnoverà di anno in anno, attraverso analogo scambio di comunicazioni tra le parti

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Articolo 7 Disciplinare

1. L’allegato disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente

convenzione e definisce gli aspetti, tecnici, amministrativi ed operativi di dettaglio delle attività oggetto della convenzione medesima.

2. Le norme del disciplinare potranno essere oggetto di revisione totale o parziale,

previamente concordata tra le parti contraenti, anche prima della scadenza della presente convenzione, mediante stipula di apposito atto che comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8 Cauzione da parte dell’ANAS

1. Tenuto conto della sua notoria solidità, l’ANAS, ai sensi dell'articolo 54 del

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, è esonerata dal prestare cauzione.

Articolo 9 Rapporti tra le parti

1. Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della

presente convenzione e del suo allegato disciplinare, i rapporti si svolgeranno tra l’ANAS ed il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale.

2. Per le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio o per le richieste di

servizi di particolare urgenza, i rapporti potranno invece intercorrere tra il competente Compartimento per la Viabilità dell’ANAS e il competente Compartimento della Polizia Stradale.

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Articolo 10 Arbitrato

1. Le parti possono deferire tutte le questioni circa l'interpretazione e l'esecuzione della

presente convenzione e dell’allegato disciplinare, che non venissero risolte di comune intesa, ad un Collegio Arbitrale. Tale deferimento dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione formale della mancata soluzione della questione oggetto di controversia, comunicata dall'una parte all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un membro designato dal Ministero

dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da un membro designato dall’ANAS, nonché da un terzo membro designato concordemente dai primi due, con funzioni di Presidente.

3. In caso di mancato accordo, il Presidente verrà nominato dal Presidente del Tribunale

su istanza della parte più diligente.

4. Il collegio arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto. L’arbitrato avrà sede in Roma.

Articolo 11 Domicilio legale dell’ANAS

1. A tutti gli effetti di legge l’ANAS S.p.A. dichiara di eleggere domicilio in ...............

Via ................................

per il MINISTERO DELL’INTERNO Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

(Dott. Giovanni De Gennaro)

per ANAS S.p.A.

Il Presidente

(Ing. Vincenzo Pozzi)

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ALLEGATO A

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TASSO DI SINISTROSITA’ (TS) Il tasso di sinistrosità (TS) sulle autostrade di competenza della Società ANAS viene calcolato secondo la seguente formula:

Numero incidenti 1 TS = -------------------------------------- X 108 n° veicoli km 2

1 Incidenti accertati dalla Polizia Stradale ed avvenuti nella sede autostradale e negli svincoli nel periodo di riferimento e sull’insieme delle tratte autostradali di competenza della Società, restando esclusi quelli avvenuti nelle pertinenze autostradali e nelle stazioni. 2 percorrenze chilometriche sull’insieme delle tratte autostradali di competenza della Società, computate nel periodo di riferimento secondo le risultanze dei controlli sui flussi di traffico effettuati dalla Società.

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Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione tra il

Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ANAS S.p.A.

TITOLO I DEGLI OBBLIGHI DELL’ANAS

CAPO I CASERME, IMPIANTI, ATTREZZATURE

Articolo 2

Tipologia degli immobili dei reparti di polizia stradale (articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. Gli immobili appartengono alle seguenti tipologie dimensionali in funzione della

consistenza degli organici fissata dal Ministero dell’Interno per i reparti della Polizia Stradale cui sono destinati:

a. tipo A: per reparti “semplici” di cui all’articolo 15 del presente disciplinare; b. tipo B: per reparti “doppi” di cui all’articolo 15 del presente disciplinare; c. tipo C: per reparti “tripli” di cui all’articolo 15 del presente disciplinare.

Articolo 3

Ubicazione e struttura degli immobili (articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. L’ubicazione degli immobili risulta attualmente la seguente:

a) Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria:

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- Sala Consilina (SA) - Lagonegro (PZ) - Cosenza Nord - Frascineto (CS) - Lametia Terme (CZ) - Palmi (RC) b) Autostrada A19 Palermo-Catania: - Buonfornello (PA) - Catenanuova (EN)

2. Eventuali ulteriori e/o diverse ubicazioni dei reparti della Polizia Stradale, derivanti da futuri ampliamenti o da incremento della rete autostradale in gestione all’ANAS, ovvero in relazione ad accresciute esigenze del traffico o della sopravvenuta dell’opportunità di una diversa localizzazione dei reparti medesimi, saranno concordate, ove possibile, tra le parti.

Articolo 4 Struttura e configurazione standard degli immobili

(articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. La struttura degli immobili deve risultare conforme, salvo diverse intese tra le parti, alle seguenti caratteristiche:

a. locali standard: - un locale per operatore di giornata; - un locale per sala di attesa; - un locale per ufficio del Comandante; - tre locali per uffici; - un locale per archivio; - una camera di sicurezza; - un locale per armeria; - un locale per scarico armi; - un locale magazzino; - un ripostiglio; - servizi igienici per uffici, separati per uomini e donne; - servizio igienico per visitatori; servizio igienico per portatori di handicap;

b. locali e strutture a dimensionamento variabile in funzione degli organici:

- una sala mensa; - cucina con dispensa e servizi annessi; - locale ritrovo e attività ricreativa;

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- spogliatoi uomini/donne per il personale che non fruisce dell’alloggio collettivo, con ingressi separati per ciascun settore;

- locale e due posti letto con servizi, distinti per uomini e donne e con ingressi separati per ciascuno dei due settori;

- autorimessa con zona munita di presa d’acqua, di ampiezza correlata al parco veicolare complessivamente in dotazione. Detta autorimessa può far parte dello stesso immobile o essere realizzata, in edificio separato, in prossimità;

- parcheggio delle autovetture private del personale con tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

Articolo 5 Attrezzature e arredamenti degli immobili (articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. L’ANAS provvede a fornire:

a. attrezzature di cucina del tipo “piccola comunità”, dimensionate in base agli organici dell’ufficio di polizia e comprendenti:

- una cucina a gas con cappa aspirante; - un frigorifero-freezer; - un lavello; - una lavastoviglie; - un mobile contenitore per stoviglie; b. un televisore a colori da 27 pollici con base di appoggio per il locale ritrovo.

2. La fornitura dell’arredamento degli immobili e, comunque, di quanto non

specificatamente previsto dal presente disciplinare resta a cura e a carico del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 6 Impianti degli immobili

(articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. Gli immobili sono muniti dei seguenti impianti: - idrico-sanitario, con erogazione di acqua calda e fredda: - elettrico (luce e F.M.) con relativo gruppo elettrogeno di emergenza; - telefonico, fino all’allacciamento della rete pubblica; - ricezione televisiva nel locale ritrovo e in ciascuna camera a due letti per il

personale che fruisce dell’alloggio collettivo; - predisposizione per antenne radio e ricetrasmittenti di servizio;

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- riscaldamento; - condizionamento estivo per i soli locali: uffici, mensa e ritrovo; - di sicurezza: recinzione esterna di tipo rigido. - impianto televisivo a circuito chiuso perimetrale con sistema video di controllo

ubicato nel locale dell’operatore di giornata; impianto di videocitofono per cancello d’ingresso;

- impianto di illuminazione esterno; - dispositivi antintrusione limitatamente alle porte e/o finestre ubicate ai piani

seminterrato, terreno e rialzato; - impianto citofonico interno collegato con ciascuna camera doppia e con gli uffici.

2. Le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive sono intestate al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rimanendo a carico del medesimo il pagamento dei relativi consumi e canoni.

Articolo 7 Ubicazione e struttura dell’alloggio del Comandante

(articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. Ciascuna Sottosezione è dotata di un alloggio di servizio per il comandante costituito da: - n. 1 ingresso; - n. 1 locale per soggiorno-pranzo; - n. 2 camere da letto; - n. 1 cucina; - doppi servizi; - n. 1 ripostiglio.

2. L’alloggio è comprensivo degli impianti: idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda

e calda, di climatizzazione e di riscaldamento, elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonico sia con l’operatore di giornata della Sottosezione che con l’accesso esterno.

3. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio che ospita il reparto o in

edificio separato , prossimo allo stesso immobile. 4. Non competono all’ANAS le utenze telefoniche, idriche, elettriche e televisive né il

pagamento dei relativi canoni e consumi.

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Articolo 8 Consegna degli immobili

(articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. La consegna in uso degli immobili – uffici, alloggi del comandante e del personale, autorimessa e relative pertinenze – viene effettuata dall’ANAS, che ne rimane proprietaria, al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale, territorialmente competente, mediante apposito verbale.

Articolo 9 Manutenzione e pulizia degli immobili, delle attrezzature e degli impianti

(articolo 2, comma 1, della convenzione)

1. La manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze ceduti in uso al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza è a carico dell’ANAS che vi provvede secondo i criteri adottati per gli altri fabbricati di proprietà, informandone di volta in volta il Compartimento di Polizia Stradale competente.

2. La pulizia dei locali e delle pertinenze (piazzali esterni, zone a verde), ad eccezione

delle pertinenze strettamente annesse all’alloggio del comandante, viene effettuata dall’ANAS secondo le modalità e i criteri in uso per le pertinenze dei propri fabbricati.

CAPO II CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE

Articolo 10

Locali per i Centri Operativi Autostradali (articolo 2, comma 2, lett.a, della convenzione)

1. L’ANAS mette a disposizione del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, per il funzionamento dei Centri Operativi Autostradali di Polizia Stradale, qualora questo venga stabilmente ubicato presso la propria competente struttura, i seguenti appositi locali:

- n. 1 locale per ufficio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale; - n. 1 locale per ufficio della segreteria; - n. 1 sala radio completa di impianti di ricezione, smistamento e trasmissione delle

comunicazioni come specificato al successivo articolo 12, collegata con la sala-radio di competente struttura dell’ANAS;

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- locali idonei per spogliatoio con adeguata separazione del personale maschile e di quello femminile, dotati di servizi igienici separati aventi dimensioni e caratteristiche adeguate in funzione del personale impiegato;

- n. 1 locale per deposito delle apparecchiature tecnologiche, archivio e magazzino materiali di consumo.

2. Gli uffici per il Dirigente del Centro Operativo Autostradale e per la relativa segreteria

sono dotati di linea e di apparecchio telefonico abilitati al collegamento esterno, anche interurbano, con possibilità, inoltre, di trasferimento su tale apparecchio, ad opera della sala radio del Centro Operativo Autostradale, delle comunicazioni radio in atto con la stessa. Presso questi locali, ovvero in quello utilizzato come sala radio, a cura e spese dell’ANAS, è installata una linea dedicata per trasmissione fax/dati, completa di apparecchio telefax o di analoga funzionalità.

3. Gli oneri relativi alla manutenzione, al riscaldamento e/o condizionamento ed alle utenze

telefoniche ed elettriche sono a carico dell’ANAS.

Articolo 11 Alloggio del Dirigente del Centro Operativo Autostradale

(articolo 2, comma 1, della convenzione) 1. Il Centro Operativo Autostradale è dotato di un alloggio di servizio per il Dirigente,

costituito da: - n.1 ingresso; - n. 1 locale per soggiorno/pranzo; - n. 2 camere dal letto; - n.1 cucina; - doppi servizi igienici; - n.1 ripostiglio.

2. L’alloggio è corredato di impianto idrico-sanitario con erogazione di acqua fredda e calda, di riscaldamento, di climatizzazione, elettrico, telefonico, di ricezione televisiva e citofonica con l’accesso esterno.

3. Tale alloggio è realizzato, di norma, nello stesso edificio che ospita il Centro Operativo

Autostradale, ovvero in edificio separato prossimo allo stesso. 4. Non competono all’ANAS le spese per le utenze telefoniche, idriche, elettriche e

televisive, né il pagamento dei relativi canoni e consumi.

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CAPO III

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE

Articolo 12 Collegamenti ed impianti radio

(articolo 2, comma 2, lett. b e d, della convenzione) 1. L’ANAS provvede, a propria cura e spese, a predisporre, fornire e mantenere in

efficienza le infrastrutture necessarie al funzionamento – lungo le autostrade oggetto della convenzione – dei sistemi integrati di teleallarme, collegamenti radio e comunicazioni, per le esigenze delle pattuglie di vigilanza e dei Centri Operativi Autostradali, nonché dei competenti Compartimenti.

CAPO IV MODIFICHE, INNOVAZIONI, DANNI E NUOVE RICHIESTE

Articolo 13

Rapporti tra gli Enti per le richieste/offerte di migliorie (articolo 2, comma 2, lett. b e d, della convenzione)

1. Ai fini delle necessarie valutazioni e delle conseguenti intese – a livello centrale – con

l’ANAS le eventuali proposte di modifica od integrazione delle dotazioni indicate nei capi precedenti e riguardanti gli immobili con le relative particolarità strutturali e i sistemi di collegamento radio e comunicazioni, devono essere rappresentate esclusivamente al Servizio Polizia Stradale presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Le parti si riservano la facoltà di promuovere, anche attraverso la sperimentazione e il

contributo di appositi gruppi di lavoro paritetici, ogni proposta di miglioramento o integrazione delle attrezzature e dei materiali indicati nel comma precedente.

3. I costi relativi a danni procurati a beni immobili e mobili ceduti in comodato dall’ANAS

al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dovuti – ad insindacabile giudizio del Dirigente della Sezione competente e di un qualificato rappresentante dell’ANAS – ad utilizzi impropri (noncuranza, negligenza, imperizia, superficialità, dolo) sono a carico del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

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CAPO V ONERI ECONOMICI PER IL PERSONALE

CHE SVOLGE SERVIZIO IN AUTOSTRADA

Articolo 14 Indennità per il personale che presta servizio in autostrada

(articolo 2, commi 3-6, della convenzione) 1. L’indennità di cui all’articolo 18 della legge 7.8.1990, n.232, così come a sua volta

integrata dall’articolo 39 della legge 16.1.2003, n.3, viene corrisposta trimestralmente dal Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza agli operatori impegnati sulla rete autostradale oggetto della convenzione, sulla base della documentazione prodotta dai Compartimenti di Polizia Stradale che dia conto delle unità del personale e del numero di presenze in servizio effettuate.

2. Ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo delle indennità da versare da

parte dell’ANAS, il Compartimento fa pervenire all’Ufficio competente dell’ANAS il dettaglio mensile, per ogni reparto, delle presenze per anzianità di permanenza in autostrada. Trimestralmente, l’ANAS si impegna a versare in apposito capitolo di bilancio dello Stato, per ciascuna presenza, un importo lordo corrispondente all’indennità di cui al comma 4 dell’articolo 2 della convenzione, comprensivo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali forfetariamente determinato sulla base dell’incidenza percentuale che il Servizio Polizia Stradale presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza comunicherà annualmente all’ANAS, nonché l’importo previsto al comma 5 dell’articolo 2 della convenzione.

TITOLO II

DEGLI OBBLIGHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I

REPARTI AUTOSTRADALI

Articolo 15 Definizione dei reparti autostradali

(articolo 3, comma 1, della convenzione) 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare e, comunque, in

relazione all’effettivo livello del traffico, i reparti autostradali si distinguono in:

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a. Sottosezioni “semplici” aventi le seguenti caratteristiche:

- estesa complessiva di competenza di circa 40 Km.; - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 4 pattuglie ordinarie e

relative pattuglie “pronto impiego” nelle 24 ore. b. Sottosezioni “doppie” aventi le seguenti caratteristiche:

- estesa complessiva di competenza di circa 80 km: - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 8 pattuglie ordinarie e

relative pattuglie “pronto impiego” nelle 24 ore. c. Sottosezioni “triple” aventi le seguenti caratteristiche:

- estesa complessiva di competenza di circa 120 km, - potenzialità ed organico adeguato ad effettuare n. 12 pattuglie ordinarie e

relative pattuglie “pronto impiego” nelle 24 ore.

Articolo 16 Tratte autostradali

(articolo 3, comma 1, della convenzione)

1. Lungo l’estesa complessiva di competenza assegnata ad ogni Sottosezione deve essere effettuato il pattugliamento continuativo nelle 24 ore secondo tratte unitarie di circa 40 km. di estensione, su ciascuna delle quali deve essere in servizio almeno una pattuglia.

2. L’inizio ed il termine di ciascuna tratta unitaria deve coincidere con uno svincolo, in

modo che le inversioni del senso di marcia alle due estremità della tratta stessa avvengano in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Qualora, a causa dell’ubicazione degli svincoli lungo una superficie autostradale, non sia

possibile evitare che una tratta unitaria debba eccedere considerevolmente il suddetto limite orientativo di 40 km, detta tratta può raggiungere un’estensione fino ad 80 km. In tale caso, il servizio di pattugliamento sulla tratta stessa sarà svolto da due pattuglie per ciascun quadrante.

4. Il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’ANAS possono

peraltro concordare l’effettuazione del servizio con una sola pattuglia su tratte superiori ai 40 km qualora le stesse risultino caratterizzate da ridotte esigenze ambientali e di traffico.

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CAPO II COMPITI DELLE UNITÀ OPERATIVE AUTOSTRADALI

Articolo 17 Pattugliamento

(articolo 3, comma 2, della convenzione) 1. I moduli operativi delle pattuglie in servizio di vigilanza stradale e di polizia giudiziaria

sono individuati tenuto conto di specifiche esigenze dell’ANAS, sulla base dei seguenti principi:

a. su ciascuna tratta di competenza le pattuglie, nell’arco del servizio, attuano un’alternanza di movimento e soste operative, privilegiando queste ultime allo scopo di consentire una più penetrante azione di prevenzione, di osservazione e di accertamento dei comportamenti illeciti più pericolosi garantendo comunque una percorrenza media di circa 200 km;

b. presso ogni Sottosezione autostradale è previsto un servizio di “pronto impiego” - normalmente in stazionamento su strada in posizione atta a consentirne un’elevata visibilità da parte delle correnti di traffico – con il compito di intervenire in ausilio o in sostituzione della pattuglia di normale vigilanza ogni qualvolta lo richiedano le esigenze della circolazione;

c. salvo specifiche diverse esigenze, ciascuna pattuglia di vigilanza percorre la tratta di competenza in senso rotatorio sulle due carreggiate e inizia il servizio, di norma, nella stessa direzione di marcia tenuta dalla pattuglia smontante all’atto del rientro;

d. qualora la pattuglia sia costretta ad effettuare un’inversione di marcia lungo il percorso, riprenderà l’itinerario nel primitivo senso di marcia;

e. durante le soste operative le pattuglie dovranno collocarsi presso le aree di servizio, le stazioni, le piazzole autostradali in modo perfettamente visibile all’utenza in transito e disposte in modo tale da costituire un valido deterrente contro le violazioni delle norme vigenti, nonchè offrire un intervento tempestivo in caso di necessità;

f. nel corso del turno di servizio le pattuglie variano più volte la propria posizione lungo l’asse autostradale.

2. In presenza di eventi eccezionali connessi a particolare intensità del traffico, a eccessiva

concentrazione di cantieri su una determinata tratta o, in ogni caso, ad altri fatti che recano turbativa alla regolare fluidità del traffico stesso, anche in accordo con l’ANAS, il Compartimento di Polizia Stradale competente può provvedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, all’organizzazione di servizi particolari ovvero ad una intensificazione del pattugliamento ordinario.

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Articolo 18

Attività di vigilanza e pronto intervento (articolo 3, comma 2, della convenzione)

1. Ferme restando tutte le competenze loro assegnate da leggi e regolamenti, nel corso del

servizio di vigilanza stradale lungo la tratta di competenza le pattuglie provvedono in particolare a:

a. vigilare sulle condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza dell’autostrada e relative pertinenze ed alla segnalazione di ogni anomalia rilevata;

b. attuare direttamente e tempestivamente, in caso di necessità, i primi possibili provvedimenti di emergenza per l’eliminazione oppure per la segnalazione al traffico sopraggiungente di situazioni di pericolo o di intralci per la circolazione, richiedendo, se necessario, interventi operativi integrativi per rimuovere ostacoli non diversamente rimovibili o per la necessità di prolungare nel tempo le segnalazioni di pericolo;

c. richiedere l’intervento dell’organizzazione della competente struttura dell’ANAS qualora la situazione non possa obiettivamente essere risolta come da precedente punto b) e/o allorquando la situazione stessa renda necessaria la sostituzione della segnaletica di emergenza installata dalla pattuglia con quella in normale dotazione alla competente struttura dell’ANAS;

d. vigilare sull’osservanza, da parte delle imprese addette ai lavori in autostrada, degli schemi di segnalamento fissati dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’ANAS, nonché delle norme di sicurezza prescritte da quest’ultima;

e. vigilare sul transito di trasporti eccezionali e di materie e sostanze pericolose, anche in ausilio al servizio di scorta della Polizia Stradale, o da personale abilitato da questa delegato;

f. intervenire, come primo provvedimento, sulle code formatesi sull’autostrada per qualsivoglia causa (cantieri, incidenti,ecc.), al fine di regolare la circolazione e di garantire la sicurezza del traffico sopraggiungente per il più sollecito ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento;

g. eseguire controlli mirati, compatibilmente con i vigenti modelli operativi, anche sulla base di specifiche richieste rivolte al Centro Operativo Autostradale dalla competente struttura dell’ANAS.;

h. vigilare sulla regolare collocazione e segnalazione dei cantieri e dei depositi realizzati sulle carreggiate autostradali, sugli svincoli e nelle relative pertinenze, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie a garantire la libera e sicura circolazione; ogni irregolarità riscontrata è tempestivamente segnalata alla competente struttura dell’ANAS.

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TITOLO III

DELL’ATTIVITÀ DEL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE

CAPO I COMPITI DEL CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE

Articolo 19

Attività del Centro Operativo Autostradale (articolo 4 della convenzione)

1. I Centri Operativi Autostradali di Sala Consilina e di Lametia Terme, che operano

sull’autostrada A3 alle dirette dipendenze, rispettivamente, del Compartimento della Polizia Stradale di Napoli e di Catanzaro, provvedono ai seguenti compiti:

a. coordinamento di tutti i servizi di vigilanza stradale, anche se svolti occasionalmente da pattuglie inviate in rinforzo da reparti diversi da quelli autostradali;

b. mantenimento di costanti rapporti con la competente struttura dell’ANAS per quanto attiene al buon andamento dei servizi, anche con riferimento a situazioni particolari o contingenti;

c. coordinamento dell’attività di vigilanza sui transiti di trasporti eccezionali e di sostanze e materie pericolose;

d. segnalazione alla sala radio dell’ANAS circa le condizioni meteorologiche, di transitabilità e di sicurezza rilevate dalle pattuglie, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

e. comunicazione alla stessa Sala radio degli incidenti stradali e delle richieste di soccorso sanitarie e meccaniche pervenute dalle pattuglie;

f. previsione, d’intesa con la sala radio dell’ANAS, della possibilità di limitazioni di transito sulla tratta di competenza, per i trasporti eccezionali, in caso di condizioni meteorologiche avverse o di scarsa visibilità.

2. I compiti di cui al comma 1 sulla restante parte della rete autostradale in gestione

all’ANAS sono assicurati dal competente Centro Operativo Compartimentale di seguito indicato:

- autostrada A19 Palermo-Catania: Compartimenti Polizia Stradale di Palermo e

di Catania - autostrada A29 Palermo-Mazara

del Vallo: Compartimento Polizia Stradale di Palermo

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- autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma:

Compartimento Polizia Stradale di Roma

- autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino:

Compartimento Polizia Stradale di Roma

Articolo 20 Comunicazione dei dati dei sinistri

(articolo 2, comma 6, della convenzione) 1. A fini statistici e per il calcolo del tasso di sinistrosità già indicato all’articolo 2,

comma 6, della convenzione, le Sottosezioni provvedono alla comunicazione dei dati di incidente secondo le modalità concordate tra le parti.

Articolo 21 Incontri semestrali di coordinamento

1. Il Dirigente del Centro Operativo Autostradale, il funzionario responsabile del Centro

Operativo Compartimentale, le componenti operative dell’ANAS e i responsabili degli Uffici che espletano i servizi di vigilanza in autostrada si riuniscono di norma ogni sei mesi, al fine di valutare le attività svolte e di verificare la necessità o l’opportunità di introdurre elementi migliorativi nei servizi di rispettiva competenza.

Articolo 24 Soccorso sanitario e meccanico

1. La gestione delle chiamate del soccorso sanitario e del soccorso meccanico sono di

pertinenza dell’ANAS.

Articolo 23 Gestione delle situazioni critiche per la circolazione

1. Nei casi di prolungato blocco della circolazione dovuto a situazioni imprevedibili o

contingenti, il Centro Operativo Autostradale valuta l’opportunità di richiedere alla competente struttura dell’ANAS l’adozione di eventuali provvedimenti di deviazione del traffico, in particolare, sulla viabilità esterna all’autostrada.

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2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge al Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché agli altri soggetti competenti in caso di situazioni che richiedano interventi della struttura di protezione civile o dei Vigili del fuoco, eventuali provvedimenti di chiusura momentanea dell’autostrada ovvero di deviazione del traffico, per situazioni imprevedibili o contingenti, sono adottati dall’ANAS ed eseguiti d’intesa con il Centro Operativo Autostradale ed il Compartimento di Polizia Stradale competente per territorio.