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1 CONVENZIONE Progetto “OpenCUP II FASE”: seconda fase realizzativa del portale OpenCUP quale strumento per migliorare la capacità della PA di programmare gli investimenti pubblici, a supporto del decisore pubblico, tramite la messa a disposizione in formato open di un patrimonio informativo di rilevanti dimensioni, anche attraverso l’interoperabilità tra i vari sistemi, utilizzando il CUP quale chiave univoca per collegare tra loro le informazioni riguardanti i progetti d’investimento pubblico e per contribuire al miglioramento delle attività di monitoraggio e di valutazione (CUP J21H16000050006). TRA il Beneficiario Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (in appresso denominato DIPE, C.F. 80188230587) con sede in Roma, Via della Mercede 9, legalmente rappresentato dal Cons. Isabella IMPERATO, giusta delega in data 11 maggio 2017, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede 9, Roma E l’Attuatore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, nel seguito “Invitalia”, con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 05678721001, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dr. Domenico Arcuri, entrambi di seguito denominati Parti. VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante

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CONVENZIONE

Progetto “OpenCUP II FASE”: seconda fase realizzativa del portale OpenCUP quale strumento per

migliorare la capacità della PA di programmare gli investimenti pubblici, a supporto del decisore

pubblico, tramite la messa a disposizione in formato open di un patrimonio informativo di rilevanti

dimensioni, anche attraverso l’interoperabilità tra i vari sistemi, utilizzando il CUP quale chiave

univoca per collegare tra loro le informazioni riguardanti i progetti d’investimento pubblico e per

contribuire al miglioramento delle attività di monitoraggio e di valutazione (CUP J21H16000050006).

TRA

il Beneficiario Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica (in appresso denominato DIPE, C.F. 80188230587) con sede in

Roma, Via della Mercede 9, legalmente rappresentato dal Cons. Isabella IMPERATO, giusta delega in data

11 maggio 2017, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici,

domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della

Mercede 9, Roma

E

l’Attuatore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, nel seguito

“Invitalia”, con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e

partita IVA 05678721001, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dr. Domenico Arcuri,

entrambi di seguito denominati Parti.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce

norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante

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disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel

quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi

strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo

Europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa

2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono

i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);

VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le

istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso

gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la

capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica

efficiente”;

VISTE le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del

Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la

Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma

2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il

coordinamento tra i livelli di governo;

VISTO il Quadro Strategico Comune (QSC) 2014-2020, adottato quale Allegato 1 del Regolamento (CE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato dell’Italia che definisce la strategia e le priorità di investimento per

l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con

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Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, e che ne approva determinati elementi, così come

previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 per il sostegno

del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti

a favore della crescita e dell'occupazione” in Italia, CCI 2014IT05M2OP002, adottato con Decisione della

Commissione Europea C(1343) del 23 febbraio 2015, la cui Autorità di Gestione (nel seguito anche “AdG”),

ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la coesione

territoriale;

VISTA la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di

Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122 e seguenti e Allegato XIII

Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

VISTO il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità

Istituzionale 2014-2020 redatto ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed

approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015;

VISTO il documento definitivo denominato "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili

per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli

Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA" già adottato con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile 2017 (Allegato

4), che sostituisce la metodologia già adottata con Decreto AdG n. 7 del 15 novembre 2016, riportando

l'utilizzo dei costi semplificati, secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile ex art. 67 paragrafo

5 , lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013, in aggiunta a quelli già previsti per le spese generali, anche per

quanto riguarda i costi del personale interno precedentemente definiti secondo l'opzione di costo riportata

all'art. 68 paragrafo 2 del Regolamento 1303/2013;

PREMESSO CHE

- ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 convertito con modifiche in legge n. 233 del

17 luglio 2006, il Servizio Centrale di Segreteria è stato trasferito dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- ai sensi del D.P.C.M. del 21 giugno 2007 istitutivo presso la Presidenza del Consiglio del Dipartimento

per la Programmazione e il coordinamento della politica economica, a quest’ultimo sono state attribuite

anche competenze in merito ad attività di supporto al CIPE in materia di investimenti pubblici,

infrastrutture materiali e immateriali e delle grandi reti, adempimenti riguardanti attività di coordinamento

e supporto alla Amministrazioni in materia di programmazione e attuazione degli interventi finanziati dal

CIPE con risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate, nonché in materia di programmazione

di iniziative aventi rilevanza comunitaria e internazionale; di verifica dell’attuazione di programmi

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nazionali e comunitari finanziati con le predette risorse, anche al fine di fornire al CIPE l’ausilio

informatico eventualmente richiesto; di cura delle relazioni con le istituzioni nazionali, sovranazionali e

internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento;

- a seguito del D.P.C.M. 21 ottobre 2015, registrato dalla Corte dei conti il 25 novembre 2015, n. 2945, art.

1, comma 1, e art. 2, comma 2, e del Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri 1 dicembre 2015, di Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica (DIPE), registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre 2015, n.

3212, è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET),

le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE, ed è riordinato il Dipartimento su un’articolazione di

cinque uffici;

- l’articolo 8 del Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1°

dicembre 2015 istituisce l’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici con il compito, tra l’altro, di

coordinare e gestire i sistemi informativi sugli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 5 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, e del connesso Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’articolo

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

- con decreto del 17 marzo 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 aprile 2016, è stato conferito alla

D.ssa Isabella lmperato, Consigliere del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici;

- l’articolo 1 del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 ha istituito una società per azioni denominata

Sviluppo Italia S.p.A., con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere

iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare

sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto

attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di

gestione degli incentivi nazionali e comunitari con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre

aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria”;

- l’articolo 2, comma 6, del citato Decreto legislativo 1/1999 prevede che “i diritti dell'azionista in

riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze,

d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

- l’articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 1/1999 prevede la possibilità per le amministrazioni

centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;

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- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 recante “Costituzione del capitale

e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.A.” autorizza la Società a stipulare Convenzioni con

Amministrazioni ed enti pubblici;

- l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che “La Società Sviluppo Italia

Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa Spa" ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico

definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di

organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con Decreto del Ministro dello sviluppo

economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue

controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva

approvazione ministeriale”;

- il capitale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. -

Invitalia è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto interamente

pubblico statale senza alcuna partecipazione di soggetti privati;

- gli organi di gestione e di controllo di Invitalia sono nominati dell’autorità statale;

- lo Stato, attraverso le sue articolazioni organizzative, esercita su Invitalia un’influenza determinante sia

sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative;

- con direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1,

comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Invitalia è stata indicata “quale Ente strumentale

dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1);

- lo Statuto di Invitalia riconosce che la stessa “svolge attività strumentale all’Amministrazione Centrale”;

“è società a capitale interamente pubblico”, con “lo Stato Italiano” che ne “detiene il controllo … ai

sensi dell’art. 2359, I comma n. 1, c.c.”;

- Invitalia svolge la parte prevalente della propria attività in favore dello Stato e delle sue articolazioni

organizzative, con particolare riferimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia, al MIBACT, al Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti;

- l’art. 55 bis del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, nell’abrogare l’art. 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, consente alle Amministrazioni

centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree

sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione

territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

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- l’art. 33, comma 12, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura

dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come

modificato dall’art.11, comma 16-quater, lettera b), del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. “società in house dello Stato”(sull’argomento si veda anche

il punto IV dell’Allegato 1);

- con nota n. 2661 P-4.15.19 del 25 maggio 2016 del Capo Dipartimento del DIPE sono state trasmesse

all’Agenzia per la Coesione Territoriale le considerazioni giuridiche circa la qualificazione di Invitalia

come affidataria “in house” e attinenti alla scelta del DIPE di affidare ad Invitalia le attività oggetto della

presente convenzione (Allegato 1);

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 agosto 2016, in relazione

all’elenco istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del Decreto legislativo 50/2016, prevede la

possibilità – in presenza dei presupposti legittimanti di cui all’alinea precedente - di affidamento in house

anche precedentemente all’adozione di un Atto dell’Autorità, non ancora avvenuta alla data di stipula

della presente Convenzione, che definisca le modalità e i criteri per effettuare la verifica della sussistenza

dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa; le domande di iscrizione all’elenco di cui sopra potranno

essere quindi inoltrate dopo l’adozione dell’Atto in questione;

- il punto 9.3 della Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee

guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del

decreto legislativo 50/2016”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14

marzo 2017, stabilisce che “Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono

continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice”.

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo

Economico 17 marzo 2016 sono stati definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

- con Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 è stata disposta la “Attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture”;

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- in particolare l’art. 5 del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 definisce i “Principi comuni in

materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici

nell'ambito del settore pubblico”;

- Invitalia realizza una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad

essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

- con nota del Capo di Gabinetto del Ministro, n. 21958 del 03 ottobre 2016, il Ministero dello Sviluppo

Economico attesta che in capo ad Invitalia sussistono quindi le condizioni di cui all’art. 5 del citato

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- Invitalia ha avviato le opportune verifiche per approntare le modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 26 del

Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, nei limiti della sua applicabilità, come disposto al comma 5

del medesimo;

- Invitalia, pertanto, in forza di varie convenzioni sottoscritte con Amministrazioni Centrali, Autorità di

gestione di programmi operativi e con Organismi intermedi, ha maturato una consolidata esperienza

nell’ambito delle attività di attuazione e gestione di programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE;

- l’Accordo di Partenariato prevede di concentrare la strategia dell’obiettivo tematico 11 sui processi di

modernizzazione e riforma della pubblica amministrazione e sul miglioramento della governance

multilivello, nonché di dedicare parte dell’obiettivo tematico 2 allo sviluppo dell’e-government,

dell’interoperabilità e al supporto all’attuazione dell’Agenda digitale;

- per l’attuazione dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, per lo

sviluppo dell’e-government, dell’interoperabilità e per l’attuazione dell’Agenda digitale, nonché per

aumentare la qualità e l’efficacia delle politiche di investimento pubblico e il coordinamento della

governance multilivello nell’attuazione degli investimenti pubblici, occorre rafforzare le dimensioni che

caratterizzano la capacità istituzionale e amministrativa, come la qualità delle risorse umane, le

caratteristiche dell’organizzazione, la solidità dei sistemi di performance management, il livello di

digitalizzazione, la gestione delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder;

- il Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (nel seguito anche

PON-GOV-CI), CCI n. 2014IT05M2OP002, approvato con decisione della Commissione Europea

C(1343) del 23 febbraio 2015, ha come finalità generale quella il rafforzamento della capacità

istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle parti interessate attraverso l’effettiva

modernizzazione del sistema amministrativo e l’implementazione di un nuovo modello di governance,

nell’attuazione delle politiche di sviluppo;

- il suddetto Programma prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica

amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione, digitalizzazione, nonché

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al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell’Asse 4 la

realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del PON e

dell’Accordo di Partenariato;

- sono istituiti presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui il

DIPE è struttura servente, il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui alla legge

n. 144/1999, articolo 1, comma 5, e il Sistema Codice Unico di Progetto di cui alla legge n. 3/2003 art.

11;

- il portale OpenCUP è lo strumento mediante il quale è possibile accedere in modalità “open” alle

informazioni registrate all’interno del Sistema CUP, ad eccezione dei dati personali degli utenti

accreditati;

- il DIPE ha presentato all’AdG del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, con nota n.

0003116-P del 23 giugno 2016 una scheda progetto, aggiornata con nota n. 0001657-P del 03 aprile 2017,

che riporta un cronoprogramma di spesa e una proposta progettuale per “migliorare la capacità della PA

di programmare gli investimenti pubblici e supportare il decisore pubblico mettendo a disposizione sul

portale OpenCUP un patrimonio informativo di rilevanti dimensioni, anche attraverso l’interoperabilità

tra i vari sistemi, utilizzando il CUP quale chiave univoca per collegare tra loro le informazioni

riguardanti i progetti d’investimento pubblico e per contribuire al miglioramento delle attività di

monitoraggio e valutazione”. In detta proposta progettuale il DIPE ha, tra l’altro, sviluppato un’ipotesi di

spesa (piano finanziario) per l’intera durata del progetto, valutata dal DIPE stesso congrua rispetto agli

obiettivi/tempi del progetto e coerente con quanto indicato nella proposta operativa di Invitalia n.

18147/U/PCOM del 28 ottobre 2016 e successiva integrazione n. 6602/U/PCOM del 31 marzo 2017;

- l’AdG, valutata la coerenza con gli obiettivi del Programma, la conformità ai criteri di selezione e la

congruità del piano finanziario presentato dal DIPE, con nota n. 5635 del 28 giugno 2016 e successiva

nota n. AICT 3692 del 12 aprile 2017 ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta

progettuale;

- il DIPE e l’AdG hanno stipulato in data 6 luglio 2016 la Convenzione avente ad oggetto:

“Regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “OpenCUP

seconda fase”, CUP J21H16000050006”, trasmessa con nota dell’AdG n. 5990 del 7 luglio 2016

(Allegato 2);

- il Dipartimento ha rilevato l’esigenza e l’opportunità di avvalersi di attività di supporto e assistenza, in

merito alla fase realizzativa dell’iniziativa OpenCUP seconda fase, in particolare in riferimento alle

seguenti attività: a. Supporto alle attività di redazione, di comunicazione e di affiancamento; b.

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Realizzazione di attività di supporto per il potenziamento degli strumenti conoscitivi di OpenCup e per il

coordinamento e indirizzo del progetto; c. Innalzamento della qualità dei dati del Sistema CUP;

- nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” 2007-2013 (PON-

GAT), l’Autorità di Gestione del PON-GAT aveva già ammesso a finanziamento il progetto denominato

“OpenCUP prima fase”, CUP B72F14000150007, per il quale Invitalia ha svolto il ruolo di soggetto

Attuatore per attività correlate a quelle previste nel presente accordo, anche in relazione alle specifiche

esigenze di riservatezza;

- nel corso della realizzazione del progetto OpenCup prima fase, nel periodo 2014-2015, Invitalia ha:

rafforzato le competenze specialistiche in materia di capacity building,

maturato uno specifico know-how nell’ambito del Sistema CUP, e in particolare nelle attività

istituzionali connesse alla gestione, sviluppo e comunicazione del portale OpenCUP, inclusi gli

strumenti di interoperabilità applicativa con gli altri sistemi Open sulle politiche di sviluppo,

contribuito all’innalzamento della qualità del Sistema CUP e alla realizzazione di un rodato sistema

di relazioni presso i soggetti destinatari delle azioni;

- le attività finalizzate all’affiancamento operativo nella manutenzione dell’anagrafe dei progetti del

Sistema CUP riguardano potenzialmente dati sensibili/personali: non tutte le informazioni verranno

quindi pubblicate (es. nominativi di privati beneficiari di contributi, contatti personali degli oltre 60.000

utenti registrati all’interno del Sistema CUP) e, pertanto, si rende necessario riservare dette attività a un

organismo di diritto pubblico;

- le attività relative al progetto “OpenCUP seconda fase”, in continuità con quelle finanziate nell’ambito

del Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” 2007-2013 nell’ambito

dell’iniziativa “OpenCUP prima fase”, sono contraddistinte da un marcato profilo istituzionale,

richiedendo di necessità stringenti relazioni con enti pubblici territoriali, portando a prediligere lo

svolgimento delle stesse da parte di un soggetto di natura pubblica;

- il DIPE, con nota n. 0004207-P del 16 settembre 2016, ha richiesto ad Invitalia la formulazione di un

progetto di servizio finalizzato all’attuazione delle già citate attività “a”, ”b” e “c” comprensivo della

valutazione degli oneri corrispondenti ai fabbisogni indicati e degli elementi utili alla valutazione, da

parte del DIPE, della congruità complessiva dell’intervento;

- Invitalia, con la citata nota n. 18147/U/PCOM del 28 ottobre 2016 e con la seguente integrazione

trasmessa con nota n. 6602/U/PCOM del 31 marzo 2017, ha inviato al DIPE una proposta complessiva

relativa ai servizi di assistenza alla gestione e coordinamento del progetto OpenCup seconda fase in cui

vengono riportati i dettagli delle iniziative che saranno realizzate nell’ambito delle attività “a”, ”b” e

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“c”. Tali documenti sono comprensivi della valutazione degli oneri corrispondenti ai fabbisogni indicati e

degli elementi utili alla valutazione della congruità complessiva dell’intervento;

- il DIPE ha verificato positivamente la congruità dei costi riportati nell’offerta di cui alle suddette note: le

tariffe esposte da Invitalia risultano inferiori a quelle poste a base d’asta per i profili professionali e

utilizzate nelle principali gare di assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali. Si fa particolarmente

riferimento alle seguenti procedure di gara: “Gara a procedura aperta ai sensi del Decreto legislativo n.

163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo

della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea”; “Gara per

l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica al POR FESR 2014-2020 ed al POR FSE 2014-2020 per

le attività di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo nonché delle attività volte a rafforzare la

capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”; “Avviso pubblico

per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Assistenza tecnica all’Organismo intermedio –

Dipartimento della funzione pubblica per l’attuazione efficace del PON “Governance e capacità

istituzionale” 2014-2020”;

- con nota n. 5903 P-4.15.19 del 12 dicembre 2016 e successiva nota n. 2184 del 28 aprile 2017, il DIPE ha

quindi approvato l’offerta di servizi proposta da Invitalia di cui alle predette comunicazioni e ha richiesto

di pervenire quanto prima alla stipula della presente Convenzione per l’avvio operativo delle attività;

- il DIPE, in conformità alle disposizioni previste dal DPCM 20 dicembre 2013 attuativo dell’art. 49, co. 2,

del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, provvederà alla pubblicazione, all’interno dell’area

“Amministrazione Trasparente” della propria Amministrazione, delle informazioni richieste in relazione

alla realizzazione del progetto OpenCUP seconda fase;

- l'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6

novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso

i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma

sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati;

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema

cooperativo e le gestioni commissariali, con nota n. 310722 del 05 ottobre 2016, ha rilasciato il proprio

nulla osta per affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse dal Ministero medesimo per

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importi maggiori di 500.000,00 euro, ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo

economico del 27 marzo 2007 e dell’art. 1, comma 1, punto 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 18 settembre 2007, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, nel seguito “Invitalia”, delle attività previste

nell’Allegato 3, “Piano delle attività e dei costi del Progetto OpenCUP seconda fase”, volte a

supportare il percorso di realizzazione dell’iniziativa in questione.

2. Le modalità di attuazione e la valorizzazione delle attività di cui al primo comma del presente articolo

sono disciplinate nell’Allegato 3.

Art. 3

Funzioni di indirizzo, verifica e monitoraggio

1. Allo scopo di assicurare la piena coerenza dell'operato di Invitalia nell'attuazione della presente

Convenzione in merito allo svolgimento di azioni di supporto funzionali all'attuazione del progetto

“OpenCUP seconda fase”, è nominato responsabile dei rapporti e dei compiti di supervisione dell'attività

di Invitalia il coordinatore dell’Ufficio per il monitoraggio degli investimenti pubblici del DIPE, Cons.

Isabella Imperato.

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Articolo 4

Esecuzione delle attività

1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Allegato 3, Invitalia si avvarrà di personale proprio nonché, nel

rispetto delle normative vigenti, di organismi e consulenti individuati attraverso procedure comparative

in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

2. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno

rispetto dei criteri di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, in linea con quanto previsto

dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 50/2016, e a consentire ogni verifica e/o approfondimento da

parte del DIPE e di ogni soggetto competente nell’ambito del Programma PON-GOV-CI.

Art. 5

Responsabile e Gruppo di lavoro

1. Il DIPE e Invitalia individuano quali Responsabili delle attività oggetto della convenzione

rispettivamente l’arch. Gemma Gigli e la dott.ssa Katia Colantonio; l’eventuale sostituzione del

Responsabile delle attività è oggetto di preventiva comunicazione e non comporta la necessità di

modificare la presente convenzione.

2. Invitalia si impegna, al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui

all’Allegato 3, ad identificare – secondo le caratteristiche ed i profili indicati nello stesso Allegato – un

Gruppo di Lavoro (di seguito “GdL”) di riferimento, che opererà in stretta collaborazione con l’Ufficio

per il monitoraggio degli investimenti pubblici del DIPE.

3. Il GdL sarà composto da personale ed organismi individuati in coerenza con quanto previsto dal comma

1 del precedente art. 4 e ne sarà comunicata la composizione all’Ufficio per il monitoraggio degli

investimenti pubblici del DIPE contestualmente alla presentazione del Piano Esecutivo delle attività di

cui all’Allegato 3.

4. Invitalia comunicherà tempestivamente all’Ufficio per il monitoraggio degli investimenti pubblici del

DIPE ogni eventuale modifica o integrazione dei componenti del GdL.

5. Per garantire il collegamento tra il predetto GdL e l’Ufficio per il monitoraggio degli investimenti

pubblici del DIPE, e per un`efficiente ed efficace gestione delle attività, i componenti del GdL potranno,

previa intesa, svolgere le attività di assistenza e supporto presso gli uffici indicati dallo stesso Ufficio per

il monitoraggio degli investimenti pubblici del DIPE.

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Art. 6

Obblighi

1. Nel prestare assistenza e supporto di cui all’art. 2 della presente Convenzione, Invitalia si impegna ad

adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal PON Governance e Capacità

Istituzionale 2014-2020 e relative disposizioni attuative emanate dall’Autorità di Gestione del PON-

GOV-CI.

Art. 7

Importo della Convenzione

1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, ad Invitalia è riconosciuto

un corrispettivo, per l’intero periodo della sua durata, e comunque fino al termine delle attività previste

in Allegato 3 alla presente Convenzione, per un importo massimo di € 3.000.462,00 (euro

tremilioniquattrocentosessantadue/00) inclusa IVA, a carico del PON-GOV-CI, Asse 3, Obiettivo

tematico 11, Priorità di investimento 11a, obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1.

2. Il corrispettivo copre ogni onere che Invitalia sopporta per l’adempimento delle attività, liberando il

DIPE da ogni eventuale altra richiesta.

Art. 8

Modalità di pagamento e di rendicontazione

1. I pagamenti dei corrispettivi spettanti ad Invitalia avverranno, a seguito di positiva valutazione da parte

dell’Ufficio per il monitoraggio degli investimenti pubblici del DIPE, a fronte della presentazione da

parte della stessa Invitalia di stati di avanzamento e rendicontazioni delle attività, accompagnati dalle

fatture, nel rispetto delle tempistiche indicate in Allegato 3 alla presente Convenzione.

2. Tutti i pagamenti saranno commisurati a stati di avanzamento delle attività del progetto e della relativa

spesa rendicontata nelle seguenti modalità:

a. per i costi del personale interno, sulla base delle previsioni dell’art. 67, comma 1 lettera b) e

comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) - Guida alle opzioni

semplificate, applicando tabelle standard di costo unitario calcolate per livello professionale

dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali

degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello

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professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo, come meglio esplicitato nel

documento definitivo recante "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili

per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l' Attrazione

degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA" già adottato con Decreto AdG n. 19 del 7 aprile

2017;

b. per i costi esterni, esponendo i costi effettivamente sostenuti;

c. per i costi indiretti, applicando un tasso forfettario fino al 25% ai costi diretti ammissibili,

secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed

in base alla metodologia di calcolo di cui è stata comunicata l’approvazione da parte

dell’Autorità di Gestione con nota n. A1CT 3617 del 10/04/2017, di cui all’Allegato 4.

3. Eventuali rimodulazioni rispetto alle indicazioni previste in Allegato 3, a parità di importo complessivo,

potranno portare all’aggiornamento, da parte del DIPE, del cronoprogramma di spesa condiviso con

l’Agenzia per la Coesione.

4. Come previsto all’art. 5 della Convenzione tra DIPE e AdG di cui all’allegato 2, il DIPE:

- predisporrà i pagamenti a favore di Invitalia “secondo le procedure stabilite dall’AdG, contenute

nella relativa manualistica prevista nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere

dell’Autorità di Gestione e di Certificazione, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di

spesa approvato inserendo nel sistema informativo del Programma i relativi documenti riferiti

alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli amministrativi di I

livello”;

- inoltrerà, con cadenza bimestrale e tramite il sistema informativo e gestionale istituito dall’AdG,

così come specificatamente indicato all’art. 7 della medesima Convenzione, le domande di

rimborso con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel

periodo di riferimento e i documenti giustificativi appropriati, forniti da Invitalia e autorizzati dal

DIPE.

5. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia per almeno cinque anni dalla presentazione

della rendicontazione finale ed è resa disponibile al DIPE, a richiesta dello stesso.

6. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifiche.

7. Le spese generali saranno riconosciute, nel rispetto dei criteri e modalità individuati al precedente

comma 2 lett.(c), utilizzando quale termine di riferimento i risultati dell’ultimo bilancio di Invitalia

disponibile.

8. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA: ESF6GG,

dovranno riportare nell’oggetto la dicitura: Progetto OpenCUP seconda fase, CUP: J21H16000050006,

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ed essere intestate a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica (C.F. 80188230587) - Roma, Via della Mercede 9.

9. L’erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avverrà con accredito sul conto corrente bancario

individuato dalla coordinata IBAN: IT36O0572803210679570255387, Banca Popolare di Vicenza, FIL.

RM 9. Invitalia, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al

DIPE le eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui sopra. In assenza di tali notificazioni,

Invitalia esonera il DIPE da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

10. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) l’IVA dovuta verrà versata

direttamente all’Erario dello Stato ai sensi della art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre

2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Art. 9

Durata ed efficacia

1. La presente Convenzione è produttiva di efficacia a far data dall’avvenuta sottoscrizione, di cui al

successivo articolo 14, comma 3.

2. La durata della presente Convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019.

3. Eventuali proroghe, e eventuali connesse modifiche al piano economico delle attività di cui all’Allegato

3, potranno essere concordate tra le Parti, purché espressamente richieste da una delle Parti, nel rispetto

delle disponibilità finanziarie fissate all’art. 7 comma 1 della presente Convenzione.

4. Il DIPE può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle

disposizioni della presente Convenzione. In tali ipotesi, verranno autorizzate le spese sostenute da

Invitalia alla data di comunicazione scritta della sospensione, nonché quelle che, ancorché non

materialmente effettuate, risultino già da obblighi assunti da Invitalia stessa con impegni giuridicamente

vincolanti.

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Art. 10

Riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi

e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del

presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga

ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali

informazioni e/o documentazione.

Art. 11

Definizione delle controversie

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco

accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 12

Diritto di recesso

1. Il DIPE potrà recedere in qualunque momento, in tutto o in parte, dagli impegni assunti nei confronti di

Invitalia con la presente Convenzione, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento

intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della

stessa e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. In tali ipotesi, verranno

autorizzate le spese sostenute da Invitalia alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle

che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già da obblighi assunti da Invitalia stessa con

impegni giuridicamente vincolanti.

Art. 13

Modifiche

1. Eventuali modifiche sostanziali della presente Convenzione, non già disciplinate all’interno della stessa,

e dei relativi Allegati sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 14

Rinvio a norme e obbligatorietà

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse

ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

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2. Il DIPE autorizza le spese effettivamente sostenute da Invitalia e quelle che, ancorché non materialmente

effettuate, risultino già da obblighi assunti da Invitalia stessa con impegni giuridicamente vincolanti, nel

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Atto e la data dell’esito positivo dei

controlli e delle approvazioni necessarie ai sensi della normativa vigente.

3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Decreto

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – CAD.

Art.15

Utilizzo e divulgazione dei materiali prodotti

1. Tutto il materiale cartaceo ed informatico realizzato nel corso del progetto è di esclusiva proprietà del

DIPE.

2. Previa comunicazione al DIPE, Invitalia potrà utilizzare tale materiale a condizione che vengano

rispettati gli obblighi relativi all’uso dei loghi prescritti dalla normativa comunitaria di riferimento.

Allegati:

- Allegato 1 – “Nota DIPE relativa al profilo giuridico dell’affidamento ad Invitalia”;

- Allegato 2 – “Convenzione tra DIPE e AdG del PON-GOV-CI di cui alla nota n. AICT 9257 del 15

novembre 2016 dell’AdG al DIPE”;

- Allegato 3 – “Piano delle attività e dei costi del Progetto OpenCUP seconda fase”;

- Allegato 4 – "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività

progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l' Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo

d'Impresa SpA" adottato con Decreto AdG del PON GOV n. 19 del 7 aprile 2017.

Letto, confermato e sottoscritto secondo le modalità della sottoscrizione a distanza ai sensi del Decreto

Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento della politica economica –

Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici

Il Direttore

Cons. Isabella Imperato

(firmato digitalmente)

Per la Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dr. Domenico Arcuri

(firmato digitalmente)

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Allegato 1

“Nota DIPE relativa al profilo giuridico dell’affidamento ad Invitalia”;

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Allegato 2

“Convenzione tra DIPE e AdG del PON-GOV-CI di cui alla nota n. AICT 9257

del 15 novembre 2016 dell’AdG al DIPE”;

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Allegato 3

“Piano delle attività e dei costi del Progetto OpenCUP seconda fase”;

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Allegato 4

"Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate

all'ente in house Agenzia Nazionale per l' Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA"

adottato con Decreto AdG del PON GOV n. 19 del 7 aprile 2017.

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