Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11

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Associazione Forense “LA MERIDIANA – GIURISTI E RESPONSABILITA' Padova, 8 novembre 2013 Polizza RC professionale e polizza infortuni per l'avvocato: a quando la polizza kasko? - www.renatosavoia.com -

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Associazione Forense “LA MERIDIANA – GIURISTI E RESPONSABILITA'”

Padova, 8 novembre 2013

Polizza RC professionale e polizza infortuni per l'avvocato: a quando la polizza kasko?

- www.renatosavoia.com -

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Marco Beltrandi - radicale, eletto nel PD, primo firmatario dell'emendamento 12.4 della proposta di legge n.3900, che ha introdotto l'obbligo della polizza infortuni

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RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Tribunale Roma 3 /03/1954

Ogni sentenza è condizionata da una quantità di fattori inimmaginabili, da indurre a negare la sussistenza di una danno risarcibile, anche in presenza di una accertata negligenza professionale

Da allora le cose sono un po' (molto!) cambiate, sia a livello normativo che giurisprudenziale

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A LIVELLO NORMATIVO

Fonti di responsabilità per mancata informazione:

- D. Lgs. 28/2010 art. 4, 3° comma (informativa mediazione)- D. Ls. 1/2012, art. 9, 4° comma (ogni professionista, quindi anche l'avvocato, deve dare al cliente informazioni sull'incarico, polizza professionale e costi)- Codice Deontologico forense, art. 40 (obbligo di informazione)

E da ultimo...

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Legge 247/12, art. 13, 5° comma – obbligo di informativa

Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

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- L'obbligo informativo è fonte autonoma di responsabilità

- Danno non patrimoniale da violazione dell'obbligo di informazione (teoricamente possibile).Lo copre la polizza?

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GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile, Sesta Sezione, n. 23427/13

Erronea individuazione dell'impresa assicuratrice contro cui agire => restituzione del pagamento

Cassazione Civile, Terza Sezione, N. 18612/13

Il contrasto giurisprudenziale non esonera da responsabilità professionale l’avvocato che perde.

(Nel dubbio, riferirsi al termine più breve)

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Non solo sentenze negative...

Cassazione Civile, Terza Sezione n° 22376/12

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni

Conformi: Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010

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Cass. civ. Sez. II, n. 16023/02- attività di avvocato è obbligazione di mezzi e non di risultato- parametro della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) => adempimento va rapportato alla natura dell'attività esercitata- criterio di normalità = diligenza posta nell'esercizio della propria attività da professionista di preparazione tecnica e di attenzione medie- non si risponde per colpa lieve solo per questioni di particolare difficoltà (2236 c.c.)

Nel caso di specie: accertarsi di prescrizione del diritto da azionare

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Tribunale Verona, 28/05/13La valutazione del nesso di causa (negligenza-risultato sfavorevole) va effettuata con criterio prognostico di tipo probabilistico (“più probabile che non”) Conforme: Cassazione Civile, Terza Sezione, n. 1286/1998

Tribunale Trieste 27/06/13Al cliente l'onere di provare di aver fornito quanto necessario all'espletamento del mandato

* Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.15781/05 *La distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità

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Cass. civ. Sez. VI, 26/07/2010, n. 17506

La responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire anche da una scelta processuale che, pur di per sé non erronea o controproducente, nondimeno ritardi la realizzazione dell'interesse del cliente

(Nella fattispecie la negligenza professionale è consistita nella instaurazione di un giudizio ordinario invece di un ricorso monitorio nonostante l'idonea prova scritta del credito)

E adesso vediamo l'aspetto normativo dell'obbligo di polizza...

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D.L. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito nella legge n. 148 del 2011

Art 3 lett e): a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare [entro 1 anno = 13 agosto 2012] idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti

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D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)

Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

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(segue) Art. 5 (Obbligo di assicurazione)

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. [= 15 agosto 2013]

E da ultimo...

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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)

Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

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(segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

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(segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

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(segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

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Da quando decorre l'obbligo (sia per polizza rc che per polizza infortuni)?

a) 15 agosto 2013?

b) Da quando il ministro di Giustizia, sentito il CNF, stabilirà condizioni essenziali e massimali minimi (come prevede il comma 5)?

Quest'ultima è la posizione del CNF (circolare n.14-C-2013)

(anche se l'art.44, 5° comma Decreto del Fare prevede il rinvio -2 anni- solo per le professioni sanitarie)

- Già in vigore l'obbligo di comunicazione (al cliente e Consiglio dell'Ordine) per chi sia già assicurato

- no obbligo comunicazione scritta

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POLIZZA INFORTUNI

Obbligatoria solo per gli avvocati (insulti a piacere)

Introdotta nella seduta della Camera del 9 ottobre 2012, con l'emendamento 12.4, a firma Beltrandi, con parere negativo della Commissione Giustizia e del Governo

Presenti e votanti 459

Maggioranza 230

Hanno votato sì 231

Hanno votato no 228

La dichiarazione del deputato Beltrandi....

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Signor Presidente, in un provvedimento con cui l'ordine forense, indubbiamente, porta a casa tutta una serie di questioni, credo che introdurre un'assicurazione obbligatoria anche per gli infortuni delle persone che lavorano nello studio - quindi compresi anche i praticanti - sia un qualcosa di assolutamente utile e comprensibile

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Peraltro, ritengo che molti professionisti italiani già facciano questo tipo di polizze. Credo che sia giusto, nei confronti di chi lavora in uno studio legale, avere una copertura assicurativa, sia per l'attività svolta dentro lo studio sia per l'attività svolta, per lo studio, al di fuori dello studio.

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Quindi, credo che sarebbe un gesto di buona volontà da parte della categoria. Nell'ambito di un provvedimento, per così dire, garantista e così pieno di chiusure e di privilegi corporativi, una norma di questo tipo non credo crei problemi.

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Al momento il CNF si sta di fatto disinteressando dell'obbligo relativo alla polizza infortuni (Circolare 23-C-2013 del 28 ottobre)

Problemi posti dall'obbligo della polizza infortuni:

1) i dipendenti dell'avvocato già godono di un'assicurazione obbligatoria (INAIL), che senso ha che (unici in Italia) ne abbiano due???

=> problemi di coordinamento

(la polizza coprirebbe solo infortuni e non malattie)

2) infortunio in itinere ↔ attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale ???

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3) limite del principio indennitario – si applica l'art. 1910 c.c.? (L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno)

4) la polizza deve coprire anche i collaboratori: ma se i collaboratori sono a loro volta avvocati che senso ha???

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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- Renato Savoia, avvocato in Verona -

- www.renatosavoia.com -