CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ... · suo Direttore Generale, ing. Giorgio De...
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CONTRATTO QUADRO N.5/2010
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED
INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E
DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE(S-RIPA)
TRA
il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito
ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel
seguito indicato come “DigitPA”, con sede e
domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, 00137,
codice fiscale n. 97103420580, nella persona del
suo Direttore Generale, ing. Giorgio De Rita
E
il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT
Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex
EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a.
(mandanti), per atto del notaio Stefano Sammartano
del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta
n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di
Roma 8 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125,
(in seguito indicato come “Prestatore”), con sede
legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e
partita IVA n. 04952121004, nella persona del
procuratore speciale della mandataria, sig. Luca
Torrigiani
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PREMESSO CHE
a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione
III del capo VIII, istituisce e disciplina la
Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA);
b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
affida al CNIPA, successivamente trasformato in
DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre
2009, il compito di progettare, realizzare e
gestire l’evoluzione della Rete Internazionale
della Pubblica Amministrazione;
c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1,
del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, ai sensi
dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n.
82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze,
sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete
Internazionale della Pubblica Amministrazione e
che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs
n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse,
utilizzare i suddetti servizi di Rete
Internazionale;
d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23
dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per
il servizio di realizzazione della Rete
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Internazionale della Pubblica Amministrazione
(RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di
connettività verso le sedi estere delle
Pubbliche Amministrazioni italiane;
e) è stato pubblicato in data 17/02/2009 nella
G.U.U.E. n. S32 ed in data 23/02/2009 nella
G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di
rilievo comunitario a procedura ristretta per la
scelta del Prestatore al quale affidare la
realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione
ed informatici per la realizzazione dei servizi
e della Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero
gara 361355 – CIG 0274133DB1), inviando al
Prestatore la lettera d’invito a presentare
offerta, prot. 929 in data 8.2.2010;
f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT
Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l.
(ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a.
(mandanti) è risultato aggiudicatario della
citata procedura ristretta;
g) gli oneri derivanti dall’utilizzo di tali
servizi saranno sostenuti direttamente dalle
Amministrazioni che avranno sottoscritto i
Contratti Esecutivi per i servizi a gara sulla
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base delle esigenze espresse dalle stesse nel
proprio Piano dei Fabbisogni,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Definizioni)
I termini contenuti nel presente Contratto Quadro
(Allegato A alla lettera d’invito) hanno il
significato specificato nell’Allegato H, a meno che
il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
Art. 2
(Premesse e allegati)
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente
Contratto Quadro, così come fanno parte integrante
e sostanziale del presente Contratto Quadro,
ancorché non materialmente allegati, i seguenti
allegati:
− Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore;
− Allegato B: Schema di Contratto Esecutivo;
− Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi;
− Allegato D: Offerta economica del Prestatore;
− Allegato E: Livelli di servizio e penali;
− Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi;
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− Allegato G: Documento contenente i chiarimenti
forniti da DigitPA ai quesiti inviati dalle
società partecipanti alla gara;
− Allegato H: Definizioni ed acronimi.
Art. 3
(Oggetto del Contratto Quadro)
3.1 Il presente Contratto Quadro definisce:
− il quadro giuridico normativo complessivo per
l’affidamento al Prestatore dell’incarico di
soddisfare i servizi necessari alla
realizzazione della S-RIPA per le
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (di
seguito indicate come “Amministrazioni
Centrali”) e delle altre Amministrazioni non
ricomprese nel citato art. 1, comma 1, del d.lgs
39/93 (di seguito indicate come “Altre
Amministrazioni”); le Amministrazioni Centrali e
le Altre Amministrazioni sono congiuntamente
definite “Amministrazioni”;
− le modalità in base alle quali il Prestatore
assume la responsabilità di erogare e gestire i
servizi oggetto del presente Contratto Quadro
anche in relazione all’evoluzione tecnologica
dei servizi stessi.
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3.2 I Servizi di S-RIPA riguardano la
realizzazione, gestione ed evoluzione, nel rispetto
di quanto definito nel Capitolato tecnico di gara
di cui all’Allegato C, di:
a) servizi di Connettività IP ed Internet;
b) servizi di Sicurezza di rete;
c) servizi VoIP (Voice over IP);
d) servizi di Unified Communication;
e) servizi di Conduzione dei sistemi;
f) servizi di supporto, atti ad assicurare la
migliore erogazione dei servizi di cui ai
precedenti punti, mediante un Centro di Gestione
(CG-S-RIPA) che assicuri alle singole
Amministrazioni i seguenti servizi:
− gestione della rete, con monitoraggio puntuale
di ogni servizio;
− gestione e monitoraggio dei servizi di
sicurezza;
− monitoraggio dei livelli di servizio;
− supporto tecnico alla gestione dei
malfunzionamenti;
− gestione centralizzata delle configurazioni e
distribuzione del software;
− funzioni di Contact Center per la ricezione
delle segnalazioni di anomalie da parte
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dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2°
livello.
3.3 Il CG-S-RIPA rappresenta l’interfaccia verso
gli utenti delle singole Amministrazioni.
L’attività del CG-S-RIPA è sottoposta alla
supervisione e controllo di DigitPA.
Art. 4
(Presenza del Prestatore in territorio italiano)
Il Prestatore è tenuto, nel caso in cui non
disponga già di una sede in territorio italiano, a
stabilire una sede sociale secondaria in territorio
italiano entro 30 (trenta) giorni solari dalla data
di stipula del presente Contratto Quadro, nel
rispetto della normativa vigente anche in materia
fiscale e tributaria, per la sottoscrizione dei
singoli Contratti Esecutivi nonché per il
conseguente adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali e per la gestione dei rapporti tra il
Prestatore stesso, DigitPA e le Amministrazioni.
Qualora il Prestatore non abbia adempiuto
all’obbligo sopra indicato nel termine previsto,
DigitPA si riserva la facoltà di dichiarare risolto
il presente Contratto Quadro fatta salva
l’esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni
danno subito, con escussione del deposito
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cauzionale prestato.
Art. 5
(Adesione delle singole Amministrazioni)
5.1 Le Amministrazioni Centrali, ai sensi
dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono
tenute ad avvalersi dei servizi di cui al
precedente art. 3 mediante la stipula, entro 45
(quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di un
Contratto Esecutivo, il cui schema è riportato
nell’Allegato B, alle condizioni e prezzi unitari
di cui al presente Contratto Quadro.
5.2 Le Altre Amministrazioni possono aderire ai
servizi di cui al precedente art. 3 mediante la
stipula di un Contratto Esecutivo alle condizioni e
prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro.
5.3 DigitPA si impegna a fare quanto nella propria
disponibilità affinché tutte le Amministrazioni
Centrali provvedano alla sottoscrizione dei
Contratti Esecutivi. DigitPA non potrà in alcun
modo essere ritenuto responsabile per il mancato
perfezionamento dei Contratti Esecutivi con le
Amministrazioni.
Art. 6
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(Durata ed efficacia)
6.1 Il presente Contratto Quadro ha la durata di
84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione, salvo che venga risolto
anticipatamente ai sensi del successivo art. 23.
6.2 Le parti espressamente concordano che nel
corso del settimo anno di validità del presente
Contratto Quadro, saranno svolte le attività di
migrazione dei servizi oggetto del presente
Contratto Quadro verso il Prestatore aggiudicatario
di una nuova gara, che sarà bandita da DigitPA al
fine di garantire la continuità operativa dei
servizi di cui all’art. 3 al termine di validità
del presente Contratto Quadro.
6.3 I singoli Contratti Esecutivi stipulati dalle
Amministrazioni avranno durata fino al termine del
presente Contratto Quadro non potendo tali
Contratti Esecutivi, in ogni caso, superare la
durata del presente Contratto Quadro.
6.4 Resta inteso che non si potranno stipulare
nuovi Contratti Esecutivi nel corso del settimo ed
ultimo anno di vigenza del presente Contratto
Quadro.
Art. 7
(Impegni specifici del Prestatore)
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7.1 Il Prestatore si impegna a:
− stipulare Contratti Esecutivi con le singole
Amministrazioni Centrali e, se ne fanno
richiesta, con le Altre Amministrazioni;
− erogare i servizi di cui all’art. 3, sul
territorio nazionale e internazionale, alle
condizioni del presente Contratto Quadro, dei
suoi allegati e del singolo Contratto Esecutivo;
− praticare le condizioni economiche di cui
all’art. 16 aggiornate con le modalità di cui
all’art. 17.
7.2 Il Prestatore si impegna a predisporre e
consegnare a DigitPA, entro 45 (quarantacinque)
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del
presente Contratto Quadro, la seguente
documentazione di cui al paragrafo 12.1 del
Capitolato tecnico (Allegato C):
− Documento programmatico di gestione della
sicurezza;
− Piano generale per l’erogazione dei servizi;
− Documentazione tecnica relativa ai servizi
(Connettività, Sicurezza, VoIP, Unified
Communication, Conduzione sistemi);
− Documentazione tecnica relativa al servizio di
Manutenzione ed Assistenza;
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− Specifiche di dettaglio delle prove di verifica
di conformità dei servizi in ambiente di prova
(test bed).
DigitPA potrà richiedere, entro 15 (quindici)
giorni lavorativi, integrazioni della suddetta
documentazione che il Prestatore dovrà recepire
entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
7.3 Il Prestatore si impegna a realizzare a
proprio carico il Centro di Gestione di cui al
precedente art. 3.2 ed il collegamento tra la S-
RIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
secondo le modalità di interconnessione descritte
nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico (Allegato
C). Il dimensionamento di tale collegamento sarà
concordato con DigitPA e dovrà tener conto delle
esigenze delle Amministrazioni interconnesse.
7.4 Il Prestatore, entro il 31 gennaio di ogni
anno, invierà a DigitPA una relazione consuntiva
dell’attività svolta nell’anno precedente
contenente, ordinate per servizi e per
Amministrazioni, le quantità dei servizi erogati,
il fatturato e le penali applicate.
7.5 Il Prestatore si impegna a:
− adottare tutte le necessarie misure di
monitoraggio e misurazione dei Livelli di
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Servizio secondo le specifiche tecniche di cui
all’allegato E;
− prestare i servizi di cui al precedente art. 3
con proprio personale specializzato, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera
d’invito relativamente al subappalto;
− adempiere, per il proprio personale, a tutti gli
obblighi di legge, fiscali, previdenziali,
assicurativi, assistenziali ed a corrispondere
al personale stesso una retribuzione non
inferiore a quella prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
− rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal presente Contratto Quadro, le
norme regolamentari di cui al d.lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
− rispettare, per quanto applicabili, le norme
internazionali ISO 9000 per la gestione e
l’assicurazione della qualità ed, in
particolare, quanto previsto dalla norma ISO
9004/2;
− prendere in carico i beni rivenienti riportati
nell’Annesso 2 all’Allegato C e, qualora
ritenuti idonei, utilizzarli per l’erogazione
dei servizi di cui al precedente art. 3;
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− osservare, nell’adempimento delle proprie
prestazioni, tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo, che a tal scopo
potranno essere predisposte da DigitPA;
− comunicare tempestivamente a DigitPA, in caso di
variazione, la propria struttura organizzativa
coinvolta negli adempimenti del presente
Contratto Quadro e dei singoli Contratti
Esecutivi indicando i nominativi dei relativi
responsabili.
Art. 8
(Piano dei Fabbisogni)
8.1 Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo
Contratto Esecutivo il proprio Piano dei
Fabbisogni, formulato con l’assistenza del
Prestatore, contenente le indicazioni sulla
tipologia, le quantità di servizi richiesti e il
relativo costo stimato, per il primo anno o per
ciascun anno di durata contrattuale ferma restando
la possibilità di effettuare le variazioni di cui
al successivo art. 10.
8.2 Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA
copia del Contratto Esecutivo, con allegato il
Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro
10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
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sottoscrizione dello stesso.
Art. 9
(Progetto dei Fabbisogni)
9.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi
dalla data di sottoscrizione del Contratto
Esecutivo, sulla base dei servizi richiesti
dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni,
il Prestatore dovrà predisporre e consegnare a
DigitPA ed alla Amministrazione contraente il
Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2
dell’Allegato C, contenente altresì:
− la durata dell’impegno contrattuale assunto
dall’Amministrazione, che potrà riferirsi
all’intero periodo di validità del presente
Contratto Quadro, ferma restando una durata
minima di un anno;
− i costi previsti per la realizzazione del
suddetto Progetto, ottenuti applicando ai
servizi richiesti i prezzi unitari di cui
all’Allegato F;
− il Piano di Attuazione contenente il Documento
programmatico di gestione della sicurezza
dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio
dei servizi ed il Piano Operativo con
l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi;
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− le Modalità di presentazione e approvazione
degli Stati di Avanzamento Mensile;
− le Specifiche di dettaglio delle prove di
verifica di conformità (configurazione accessi).
9.2 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data
di ricezione del Progetto dei Fabbisogni,
l’Amministrazione e DigitPA potranno comunicare al
Prestatore, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni
ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto
compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato
dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla
documentazione contrattuale.
9.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, di cui al
precedente art. 9.2, il Prestatore si impegna ad
inviare alla Amministrazione ed a DigitPA il
Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le
indicazioni ricevute da questi ultimi.
9.4 Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento del Progetto dei Fabbisogni
l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al
Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il
Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come
approvato e diverrà parte integrante del relativo
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Contratto Esecutivo.
9.5 Il Contratto Esecutivo trova conclusione
negoziale con l’approvazione da parte
dell’Amministrazione contraente del Progetto dei
Fabbisogni.
9.6 Il primo Piano Operativo, relativo alle
attività di migrazione, non potrà superare i 6
(sei) mesi dalla data di approvazione del Progetto
dei Fabbisogni da parte della singola
Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date
di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore
si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle
suddette date comporterà l’applicazione delle
penali per ritardo nel provisioning di cui al
paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E.
9.7 L’attivazione dei servizi richiesti da ogni
singola Amministrazione successivamente alle
attività di migrazione di cui al precedente art.
9.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al
paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E. Tali tempi saranno
computati a partire dalla data di ricezione da
parte del Prestatore della richiesta di attivazione
formulata dall’Amministrazione nei modi previsti
dal successivo art. 10.2.
Art. 10
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(Variazioni al Piano dei Fabbisogni)
10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato
dall’Amministrazione (in termini di nuove
attivazioni, dismissioni o modifiche di
configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga
necessario, nei limiti previsti dal presente
articolo. Il Prestatore dovrà di conseguenza
aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei modi di
cui al precedente art. 9 e nei termini temporali
indicati nell’Allegato E.
10.2 Le variazioni di cui al presente articolo
dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al
Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine,
espressamente comunicato dal Prestatore
all’Amministrazione.
10.3 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione
a variazioni apportate al proprio Piano dei
Fabbisogni come effetto del precedente art. 10.1,
di praticare ogni anno riduzioni sino al 20% (venti
percento) del valore economico dei servizi
richiesti rispetto al consuntivo economico
derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno
precedente, ferme restando le cessazioni dovute
alle attività di migrazione effettuate al termine
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del presente Contratto Quadro.
10.4 In caso di richiesta di variazione del Piano
dei fabbisogni che comporti la dismissione di un
servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al
Prestatore la data di dismissione con un preavviso
di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade
la data di dismissione comunicata sarà comunque
corrisposto per intero.
Art. 11
(Organizzazione del lavoro)
11.1 Le attività di supervisione e controllo del
presente Contratto Quadro sono svolte da DigitPA.
11.2 Le attività di supervisione e controllo del
singolo Contratto Esecutivo per i servizi di cui
all’art. 3 sono svolte dall’Amministrazione
contraente.
11.3 La gestione del presente Contratto Quadro è
affidata al Comitato Operativo della Rete
Internazionale (di seguito indicato come CORI).
11.4 Il CORI è costituito da tre rappresentanti di
DigitPA, di cui uno con funzioni di Presidente, e
da tre rappresentanti del Prestatore, dotati di
adeguati poteri. Il CORI è convocato dal Presidente
e, quando necessario, allo stesso partecipano i
rappresentanti delle singole Amministrazioni
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coinvolte.
I rappresentanti del Prestatore dovranno ricoprire
i seguenti ruoli:
− Responsabile del presente Contratto Quadro;
− Responsabile dell’erogazione dei Servizi alle
Amministrazioni;
− Responsabile dell’Ingegneria dei Servizi.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del Contratto Quadro, il Prestatore
comunicherà a DigitPA i nominativi dei propri
rappresentanti; ogni eventuale variazione
successiva dovrà essere comunicata tempestivamente
a DigitPA.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
sottoscrizione del Contratto Quadro, DigitPA
comunicherà al Prestatore i nominativi dei propri
rappresentanti, tra i quali indicherà il Presidente
del CORI.
11.5 Al CORI sono assegnati i seguenti compiti:
− esame dello stato di avanzamento del Progetto
dei Fabbisogni delle singole Amministrazioni, da
svolgersi almeno trimestralmente nel corso del
primo anno di validità contrattuale. Nel caso in
cui vengano riscontrati dei ritardi rispetto al
Piano di Attuazione di cui all’art. 9.1, per
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motivi non imputabili al Prestatore, verrà
convocata nell’ambito del CORI la singola
Amministrazione per concordare una
ripianificazione;
− revisione generale dei prezzi unitari,
attraverso la procedura di comparazione di cui
al successivo art. 17;
− valutazione dei Livelli di servizio di cui al
successivo art. 14;
− esame dell’evoluzione tecnologica di cui al
successivo art. 18 ed eventuali modifiche
correttive ed evolutive da apportare ai servizi
di cui al precedente art. 3;
− ampliamento dei servizi e definizione dei
relativi prezzi unitari;
− esame di eventuali nuove esigenze di singole
Amministrazioni;
− risoluzione amichevole di problemi e/o
disservizi, relativi alla fornitura dei servizi,
sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o
dal Rappresentante del Prestatore;
− risoluzione amichevole di controversie relative
all’applicazione delle penali e/o al loro
ammontare.
Art. 12
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(Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni)
12.1 Ogni Amministrazione provvede ad indicare ed a
mettere a disposizione del Prestatore,
gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei
all’installazione degli eventuali apparati del
Prestatore necessari all’erogazione dei servizi di
cui all’art. 3 del presente Contratto Quadro.
12.2 Il Prestatore, su richiesta
dell’Amministrazione e con oneri a carico della
stessa Amministrazione, si impegna a realizzare,
opere, fornire prodotti e ad erogare servizi al
solo fine della predisposizione dei locali di cui
al comma precedente, per un importo massimo di
5.000,00 € (cinquemila) IVA esclusa per ciascuna
sede.
Art. 13
(Ispezioni, controlli e verifiche di conformità)
13.1 DigitPA avrà facoltà di svolgere ispezioni
sulle strutture territoriali di presidio per
l’assistenza tecnica, sui PoP del Prestatore, o
degli eventuali sub-fornitori, con un preavviso
minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, per verificare
il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale,
dei requisiti richiesti. Le ispezioni potranno
inoltre essere svolte presso le strutture di
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gestione del Prestatore dedicate alla fornitura dei
Servizi o in quelle dei sub-fornitori di
apparecchiature e/o di materiali.
13.2 DigitPA avrà facoltà di eseguire controlli
relative alla conformità delle prestazioni di
servizio al Capitolato Tecnico (Allegato C) e ai
Livelli di Servizio (Allegato E), nonché sulla
rispondenza dei servizi erogati al Progetto dei
Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione.
Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza
e la strumentazione necessaria allo svolgimento di
tali verifiche.
13.3 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi
da DigitPA mediante apposita comunicazione ed
emessi in relazione:
− ai risultati delle ispezioni e dei controlli di
cui ai precedenti commi;
− al mancato rispetto dei tempi di realizzazione
delle infrastrutture;
− al mancato rispetto dei tempi di consegna della
documentazione,
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un
“Piano di rientro” che dovrà essere implementato
entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi
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entro i quali il Prestatore dovrà dare
comunicazione ufficiale a DigitPA di “pronto al
controllo”.
13.4 Il modello di funzionamento dei Servizi di cui
al precedente art. 3 sarà sottoposto a verifica di
conformità in piattaforma tecnica (test bed) da
DigitPA e, successivamente, a verifica di
conformità sul campo dall’Amministrazione
contraente, secondo le modalità di cui al
successivo art. 13.9.
13.5 La verifica di conformità in test bed sarà
effettuato da una Commissione incaricata da DigitPA
alla presenza di un Rappresentante del Prestatore.
L’ambiente di prova della verifica sarà messo a
disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i
relativi oneri. La verifica di conformità in test
bed avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi
dalla comunicazione di “Pronti alla verifica di
conformità” che il Prestatore dovrà inviare a
DigitPA entro 70 (settanta) giorni lavorativi dalla
data di sottoscrizione del Contratto Quadro.
La verifica di conformità in test bed riguarderà:
− la rispondenza dei servizi di S-RIPA, di cui al
precedente art. 3, a quanto contenuto
nell’Allegato A al presente Contratto Quadro e
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ad eventuali varianti approvate da DigitPA in
corso d’opera, e nel pieno rispetto di quanto
previsto dagli Allegati C ed E;
− il sistema di misura per la rilevazione dei
Livelli di Servizio di cui all’Allegato E;
− il sistema preposto all’erogazione dei servizi
di rendicontazione e fatturazione;
− le modalità di realizzazione della politica di
sicurezza.
La verifica di conformità riguarderà inoltre:
− la prestazione dei servizi erogati dal Centro di
Gestione (CG-S-RIPA);
− il collegamento tra la S-RIPA ed il Sistema
Pubblico di Connettività (SPC).
13.6 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
ricezione delle specifiche di verifica di
conformità di cui al precedente art. 7.2, DigitPA
comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o
integrazioni delle stesse. Nei successivi 10
(dieci) giorni lavorativi il Prestatore dovrà
predisporre ed inviare a DigitPA un documento
definitivo che recepisca le modifiche ed
integrazioni formulate da quest’ultimo. Tale
documento costituirà la guida operativa della
Commissione di verifica di conformità. Resta
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espressamente inteso che in corso di verifica di
conformità la Commissione potrà effettuare tutte le
prove che riterrà opportune al fine di verificare
la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche
indicate agli Allegati C ed E.
13.7 La verifica di conformità in test bed, ove non
si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di
verifica positiva. Le operazioni di verifica di
conformità in test bed risulteranno da apposito
verbale che dovrà essere sottoscritto dalla
Commissione di verifica e dal Rappresentante del
Prestatore in doppio originale per il Prestatore e
per DigitPA.
13.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede
di prima verifica, i servizi non risultassero
conformi alle specifiche di dettaglio previste
nelle prove di verifica, il Prestatore dovrà
eliminare i vizi accertati entro i termini fissati
dalla Commissione, che comunque non potranno essere
superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi.
Decorso detto termine, la Commissione procederà ad
una seconda prova di verifica di conformità in test
bed.
13.9 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione
saranno sottoposti ad un ulteriore verifica di
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conformità “sul campo” da parte della stessa
Amministrazione contraente alle date indicate nel
Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
Tale verifica sarà effettuata da una Commissione
incaricata dall’Amministrazione contraente alla
presenza di un Rappresentante del Prestatore. Gli
oneri derivanti dalla verifica saranno a carico del
Prestatore. I termini e le modalità di
effettuazione della verifica da parte
dell’Amministrazione contraente sono descritte nel
relativo Contratto Esecutivo.
13.10 Qualora l’Amministrazione ed il
Prestatore espressamente concordino nell’avviare
l’erogazione dei servizi prima della conclusione
con esito positivo delle attività di verifica in
test bed svolte da DigitPA, il Prestatore
applicherà ai servizi erogati prezzi unitari
ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a quelli
in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20%
(ventipercento) non sarà più applicata
successivamente alla data di superamento con esito
positivo della verifica in test bed svolto da
DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta
data, non sarà effettuato alcun conguaglio e
l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri
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oltre quelli già sostenuti.
Art. 14
(Livelli di servizio e penali)
14.1 Il Prestatore dovrà trasmettere periodicamente
a DigitPA ed alle Amministrazioni, nel rispetto
delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato
E, i risultati delle misure effettuate sui Livelli
di servizio di cui al medesimo Allegato E.
14.2 DigitPA si riserva, in ogni caso, il diritto
di verificare in ogni momento presso il CG-S-RIPA
il rispetto dei citati Livelli di servizio e di
richiedere al Prestatore l’elaborazione di report
specifici anche diversi da quelli previsti
dall’Allegato E.
14.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni
assunte con il presente Contratto Quadro, il
Prestatore sarà tenuto a riconoscere l’applicazione
delle penali nei termini di seguito specificati. I
casi e le modalità di applicazione delle penali da
parte di ciascuna Amministrazione sono indicati nei
singoli Contratti Esecutivi, fatto comunque salvo
quanto qui di seguito specificato.
14.4 Le penali da applicarsi per mancato rispetto
dei Livelli di servizio sono quelle indicate
nell’Allegato E al presente Contratto Quadro.
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14.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui
ai precedenti artt. 7.2 e 13.6, per fatti
direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà
la facoltà di applicare una penale il cui ammontare
viene determinato come segue:
− € 500,00 (cinquecento) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al decimo e fino al
trentesimo;
− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno,
oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di
DigitPA di risolvere il presente Contratto Quadro
con le modalità di cui al successivo art. 23.
14.6 In caso di mancato rispetto dei termini di cui
agli artt. 13.3, 13.5 e 20.7, per fatti
direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà
la facoltà di applicare per ogni singolo termine
una penale, il cui ammontare è determinato come
segue:
− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di
ritardo successivo al decimo e fino al
trentesimo;
− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al trentesimo;
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Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno,
oltre all’applicazione delle penali, è facoltà del
DigitPA risolvere il presente Contratto Quadro con
le modalità di cui al successivo art. 23.
14.7 In caso di esito sfavorevole della seconda
prova di verifica di cui al precedente art. 13.8,
DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale
sino all’esito positivo della successiva verifica
il cui ammontare è determinato come segue:
− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare
di ritardo successivo al decimo e fino al
trentesimo;
− € 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno
solare di ritardo successivo al trentesimo.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica
di conformità DigitPA avrà la facoltà di risolvere
il presente Contratto Quadro con le modalità di cui
al successivo art. 23.
14.8 In caso di applicazioni di penali di cui ai
precedenti artt. 14.5, 14.6 e 14.7, DigitPA
provvederà alla escussione dei corrispettivi
importi dal deposito a garanzia di cui al
successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono
cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite
massimo pari al 10% (diecipercento) del
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Corrispettivo Annuo di cui al successivo art. 14.9
di tutti i Contratti Esecutivi stipulati in
esecuzione del presente Contratto Quadro. Qualora
l’ammontare delle penali dovute dal Prestatore
dovesse superare il suddetto limite del 10%
(diecipercento), DigitPA, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di
risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art.
1456 cod. civ., dandone comunicazione alla
Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito
di competenza.
14.9 Per Corrispettivo Annuo si intende l’importo
annuo stimato dei servizi richiesti nel Piano dei
Fabbisogni dell’Amministrazione allegato al
Contratto Esecutivo.
14.10 Gli eventuali inadempimenti contrattuali
che daranno luogo all’applicazione delle penali
stabilite nel presente Contratto Quadro e nei
singoli Contratti Esecutivi, dovranno essere
contestati al Prestatore per iscritto da DigitPA e
dalla singola Amministrazione contraente, per
quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo
caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere
comunicati per conoscenza a DigitPA.
14.11 In caso di contestazione
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dell’inadempimento da parte della singola
Amministrazione contraente, il Prestatore dovrà
comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, all’Amministrazione medesima nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla ricezione della contestazione stessa.
14.12 Qualora le predette deduzioni non
pervengano all’Amministrazione contraente nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
medesima Amministrazione, a giustificare
l’inadempienza, potranno essere applicate al
Prestatore le penali stabilite nel relativo
Contratto Esecutivo a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
14.13 In caso di contestazione
dell’inadempimento da parte di DigitPA, il
Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per
iscritto le proprie deduzioni, supportate da una
chiara ed esauriente documentazione, allo stesso
DigitPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della stessa
contestazione.
14.14 Qualora le predette deduzioni non
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pervengano a DigitPA nel termine indicato, ovvero,
pur essendo pervenute tempestivamente, non siano
idonee, a giudizio del medesimo DigitPA a
giustificare l’inadempienza, potranno essere
applicate al Prestatore le penali stabilite nel
presente Contratto Quadro a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
14.15 Le Amministrazioni contraenti potranno
compensare i crediti derivanti dall’applicazione
delle penali di cui al relativo Contratto Esecutivo
con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo,
quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero,
in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno
di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
14.16 Ciascuna Amministrazione potrà applicare
al Prestatore penali sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% (diecipercento) del
valore del proprio Contratto Esecutivo; il
Prestatore prende atto, in ogni caso, che
l’applicazione delle penali previste nei singoli
Contratti Esecutivi non preclude il diritto delle
singole Amministrazioni a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14.17 La richiesta e/o il pagamento delle
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penali indicate nel presente Contratto Quadro e nei
singoli Contratti Esecutivi non esonera in nessun
caso il Prestatore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Art. 15
(Conflitti con altri prestatori di servizi)
15.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il
Prestatore e soggetti terzi o suoi eventuali
subfornitori di servizi non potrà essere
considerata causa legittima di sospensione
nell’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 ed il
Prestatore verrà considerato responsabile dei danni
derivanti dall’inadempimento nei confronti della
singola Amministrazione.
Art. 16
(Prezzi unitari e massimale contrattuale)
16.1 Ai singoli Contratti Esecutivi si applicano i
prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F
formulati nell’offerta economica del Prestatore.
Per gli anni solari successivi a quello di
aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati
automaticamente, a partire dai prezzi unitari per
l’anno precedente, applicando le riduzioni
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specificate nella tabella 1 dell’Allegato F.
I prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 si
intendono validi sino all’esecuzione della
procedura di revisione prezzi di cui al successivo
art. 17. I prezzi unitari così aggiornati
sostituiranno i precedenti prezzi unitari.
16.2 Il Prestatore si impegna sin da ora a farsi
carico dei costi eventualmente sostenuti da ogni
Amministrazione per la disponibilità dei circuiti
nei paesi dove sia concesso esclusivamente
all’Amministrazione stessa la stipula del Contratto
con l’Autorità locale per l’erogazione di tale
servizio. Tali costi verranno detratti dai canoni
mensili dei servizi sottoscritti da ogni
Amministrazione con il Prestatore nell’ambito del
proprio Piano dei Fabbisogni.
16.3 Il Prestatore, con la sottoscrizione del
presente Contratto Quadro, si obbliga a prestare
nei confronti delle Amministrazioni i servizi
oggetto del presente contratto, meglio descritti
nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell’Offerta
tecnica del Prestatore (Allegato A), alle
condizioni ivi stabilite e nella misura che verrà
richiesta mediante la stipula dei Contratti
esecutivi, sino alla concorrenza dell’importo
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massimo di cui al bando di gara (massimale
contrattuale pari a € 175.000.000,00
(centosettantacinquemilioni) IVA esclusa per 84
(ottantaquattro) mesi).
Art. 17
(Aggiornamento dei prezzi unitari)
17.1 Per assicurare l’allineamento dei prezzi
unitari dei servizi di cui all’art. 3 ai migliori
prezzi di mercato per servizi confrontabili a
quelli oggetto di fornitura, DigitPA svolgerà una
Revisione Generale dei prezzi unitari, secondo la
procedura di aggiornamento dei prezzi di cui
all’Allegato F.
17.2 Qualora dalla procedura di aggiornamento dei
prezzi di cui al precedente art. 17.1 risulti che i
prezzi praticati sul mercato siano inferiori
rispetto a quelli in vigore a quella data, il
listino prezzi dei servizi di cui al presente
Contratto Quadro sarà di conseguenza ridotto
secondo le modalità previste dalla stessa procedura
di aggiornamento dei prezzi.
17.3 Il Prestatore si impegna, in ogni caso, ad
applicare alle Amministrazioni contraenti, durante
l’esecuzione del presente Contratto Quadro, prezzi
unitari non superiori a quelli che il Prestatore
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stesso o società facenti parte del suo gruppo di
appartenenza dovessero convenire nei Contratti
stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per
prestazioni confrontabili con quelle oggetto del
presente Contratto Quadro.
Art. 18
(Evoluzione tecnologica e nuove esigenze)
18.1 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può
essere ampliata e/o variata in relazione a nuove
esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica.
18.2 Il Prestatore si impegna ad informare, con
cadenza almeno semestrale, DigitPA e le
Amministrazioni contraenti sulla evoluzione
tecnologica dei servizi di telecomunicazioni e
delle conseguenti possibili variazioni nei servizi
oggetto del presente Contratto Quadro.
18.3 La proposta di inserimento a listino del nuovo
servizio e/o delle varianti è affidata al CORI. In
tale eventualità il Prestatore presenterà offerta
tecnico-economica impegnativa (tempi, modalità e
prezzi) a DigitPA.
L’inserimento a listino del nuovo servizio e/o
delle varianti potrà avvenire solo previo parere
positivo di congruità tecnico-economica di cui al
comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 1°
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dicembre 2009, n. 177.
Le parti si danno atto che, qualora il prezzo
congruito per il singolo servizio e/o variante non
trovi concorde il Prestatore, quest’ultimo si
riserva la facoltà di non erogare il servizio
stesso.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare
al presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed
ai singoli Contratti Esecutivi le modifiche
necessarie all’inserimento a listino del nuovo
servizio e/o delle varianti, tramite stipula di
appositi Atti Aggiuntivi al Contratto Quadro.
Art. 19
(Migrazione al nuovo prestatore)
19.1 Alla scadenza o risoluzione del presente
Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto
Esecutivo, il Prestatore si impegna a porre in
essere tutte le attività necessarie o utili al fine
di permettere la migrazione dei servizi offerti in
base al presente Contratto Quadro ed ai relativi
Contratti Esecutivi al nuovo Prestatore
subentrante. In ogni caso, il Prestatore dovrà
assicurare la continuità della prestazione dei
servizi attuando eventuali modifiche operative,
indicate da DigitPA, al fine di pianificare il
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passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore
subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con
quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per
il tempo necessario a completare la migrazione dei
servizi sulla sua rete.
19.2 Al fine di agevolare il passaggio delle
consegne verso il nuovo Prestatore subentrante, il
Prestatore del presente Contratto Quadro, dovrà:
a) consegnare a DigitPA la seguente documentazione,
6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto
Quadro:
− documentazione inerente l’organizzazione
funzionale del CG-S-RIPA per quanto riguarda i
servizi oggetto del presente Contratto Quadro,
completa della descrizione delle procedure
operative giornaliere, settimanali e mensili
utilizzate e dei relativi archivi cartacei ed
elettronici a supporto dei servizi di gestione
della Rete, distribuzione del software,
assistenza ed help desk descritti nel
Capitolato tecnico (Allegato C);
− documentazione relativa ai repository con le
registrazioni degli interventi di assistenza
richiesti per tutti i malfunzionamenti e per
problemi diversi riscontrati dagli utenti e la
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descrizione degli interventi eseguiti per il
loro ripristino, con elevato livello di
dettaglio degli elementi e con allegata
descrizione di eventuali formalismi utilizzati;
− documentazione relativa agli eventuali
interventi eseguiti per il cablaggio degli
edifici delle Amministrazioni completa di tutte
le informazioni utili in termini di indirizzi
fisici degli apparati attivi di rete con
indicazioni sulla convenzione utilizzata per
l’attribuzione degli indirizzi logici;
− documentazione relativa alla sicurezza compresi
i repository dei dati relativi alle attività di
auditing, alle procedure attivate ed agli altri
servizi descritti nel Capitolato tecnico
(Allegato C);
− lista completa dei beni rivenienti presenti
presso le Amministrazioni, in quanto tutti gli
apparati installati sono da considerarsi di
proprietà delle Amministrazioni alla scadenza
contrattuale, fatta salva la possibilità per
DigitPA di renderli disponibili al nuovo
Prestatore subentrante;
b) assicurare l’affiancamento professionale al
Prestatore subentrante, dai 2 (due) mesi
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precedenti la scadenza del Contratto Quadro ai 2
(due) mesi successivi, per le seguenti attività:
− fornire la necessaria assistenza al personale
del Prestatore subentrante mediante
affiancamento di proprie risorse specializzate
operanti presso il CG-S-RIPA, in numero
sufficiente ad assicurare il trasferimento
integrale delle procedure utilizzate dal CG-S-
RIPA per tutti i servizi descritti all’art. 3;
− prevedere allo scopo un minimo di tre unità a
tempo pieno per un periodo complessivo di
quattro mesi solari decorrenti dai due mesi
precedenti il termine del Contratto e per i due
mesi successivi, unità che supporteranno il
personale esterno ospitato presso il CG-S-RIPA
per attività di formazione e di controllo
dell’attività operativa connessa;
c) consegnare alle Amministrazioni i beni
rivenienti (alla scadenza del Contratto): il
Prestatore dovrà sottoscrivere il verbale di
passaggio di consegne dei beni rivenienti nonché
fornire tutta la documentazione in suo possesso,
con aggiornamento alla data di scadenza del
Contratto Quadro, con le modalità indicate da
DigitPA.
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DigitPA si riserva la facoltà di comunicare, con
anticipo di almeno 1 (uno) mese solare, eventuali
aggiunte o variazioni alle suddette modalità di
passaggio di consegne.
Art. 20
(Sicurezza)
20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare alle
Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica
per i servizi di cui all’art. 3 ed a tal fine si
impegna a predisporre, attuare ed aggiornare
costantemente una politica della sicurezza, sia
fisica che logica, conforme alle prescrizioni
contenute nel Capitolato tecnico (Allegato C) ed a
quanto riportato nella documentazione di cui al
precedente art. 7.2.
20.2 Il Prestatore dovrà prevedere specifiche
procedure atte a regolare la gestione della
sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza;
- analisi dei rischi;
- audit;
- test di impenetrabilità;
- incidenti di sicurezza;
- allarmi e interventi;
- controllo e analisi delle registrazioni
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relative alla sicurezza.
20.3 DigitPA potrà adeguare le prescrizioni minime
di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del
livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a
seguito di eventuali modifiche della tecnologia
utilizzata o disponibile. Il Prestatore è tenuto a
mantenere aggiornato il sistema di sicurezza
rispetto a tali revisioni e quanto previsto dalle
Regole Tecniche e di Sicurezza (DPCM 1° aprile
2008, su G.U.R.I. n. 144 del 21-6-2008).
20.4 Il Prestatore si impegna a prevenire e
circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli
apparati deputati all’erogazione dei servizi ed
istallati presso i locali sotto il suo controllo,
secondo le indicazioni ed i requisiti contenuti nel
Capitolato tecnico (Allegato C), in particolare
attraverso misure di protezione per il controllo
degli accessi e la prevenzione di atti dolosi,
colposi ed eventi accidentali.
20.5 Il Prestatore si impegna altresì a prevenire e
circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli
apparati deputati all’erogazione dei servizi
oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i
locali sotto il suo controllo sia presso quelli
delle singole Amministrazioni, secondo le
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indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato
tecnico (Allegato C). In particolare, il sistema di
sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso
ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il
diritto e la validità di ogni tentativo di accesso
e stabilire l’identità dell’utente. Il Prestatore
si impegna inoltre a gestire e mantenere
registrazioni relative agli accessi, adottare
misure per l’integrità dei dati e prevedere
procedure per la rilevazione di attacchi
sistematici.
20.6 Il Prestatore si impegna a far eseguire
annualmente un approfondito audit sul sistema di
sicurezza, condotto da una primaria società
specializzata scelta dal Prestatore previo
gradimento di DigitPA; l’audit verrà effettuato
sotto la vigilanza di DigitPA e delle
Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria
competenza. DigitPA e le Amministrazioni potranno,
ciascuno per quanto di competenza e con un
preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi,
effettuare ulteriori attività di auditing secondo
modalità concordate con il Prestatore.
20.7 Il Prestatore si impegna ad autorizzare
l’effettuazione di test discrezionali di
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impenetrabilità da parte di DigitPA e/o delle
Amministrazioni. Nel caso detti test mettano in
evidenza delle carenze rispetto alle specifiche
tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere
corretta in un tempo non superiore a 10 (dieci)
giorni lavorativi.
20.8 Nel caso in cui le carenze di cui all’art.
precedente permangano oltre il termine ultimo
previsto dal medesimo art. 20.7, il Prestatore
potrà essere considerato inadempiente e si
applicheranno le penali di cui al precedente art.
14.6.
20.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla
sicurezza di particolare gravità, DigitPA potrà,
sentito il Prestatore, decidere la sospensione di
uno o più servizi o la chiusura del CG-S-RIPA fino
a quando non sia stato eliminato il pericolo
medesimo.
Art. 21
(Controversie)
21.1 Le controversie che possono eventualmente
insorgere nell’interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione delle
disposizioni del presente Contratto Quadro e dei
singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per
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una composizione bonaria dal CORI di cui all’art.
11. A tal fine, nel caso in cui si verificassero
casi di ambigua interpretazione tra i diversi
allegati del Contratto quadro vale la seguente
indicazione in termini di priorità interpretativa:
1. Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo;
3. Allegato C;
4. i rimanenti allegati al presente Contratto
escluso l’Allegato A;
5. l’Allegato A.
21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito
del CORI, sono prese in esame per una composizione
in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e
dal Prestatore.
21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un
accordo sulla questione controversa e, comunque,
una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni
solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle
parti potrà deferire la questione ad un Collegio
arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli
806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte
istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30
(trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di
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nomina del primo arbitro. In caso di mancata
osservanza di tale termine, la nomina verrà
effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
21.5 La Parte resistente ha facoltà di escludere la
competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al
giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari
dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale
fine deve contestualmente notificare la sua
determinazione all’altra Parte.
21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di
Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato
di comune accordo dai due arbitri di parte nel
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica
alla Parte istante della nomina del secondo
arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine,
la nomina verrà effettuata dal Presidente del
Tribunale di Roma.
21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà
inoltre a:
− sostituire il terzo arbitro in caso egli
abbandoni il proprio incarico ed i due arbitri
di parte non abbiano nominato un sostituto nel
termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno
del terzo arbitro;
− sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli
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abbandoni il proprio incarico e la Parte
interessata non provveda a sostituirlo
nominando un altro arbitro nel termine di 30
(trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di
180 (centottanta) giorni solari dalla data di
costituzione del collegio arbitrale. I termini
saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.
Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di
prova e/o disponga consulenza(e), il termine si
intenderà prorogato automaticamente ed andrà a
scadere 90 (novanta) giorni solari dopo il
compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se
successivo, dall’ultimo atto relativo alla
consulenza.
21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma,
giudicherà in via rituale e secondo diritto.
21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni
riguardanti il procedimento arbitrale non
precludono a ciascuna di esse di chiedere alle
autorità giudiziarie competenti provvedimenti
d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del
procedimento arbitrale di cui al precedente
articolo.
21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art.
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47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di
procedura civile, il Foro competente per qualsiasi
controversia, relativa al presente Contratto Quadro
ed ai singoli Contratti Esecutivi, non devoluta al
Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è
quello di Roma.
Art. 22
(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al
trattamento)
22.1 Il Prestatore si impegna a non portare a
conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie di carattere riservato, di cui
il personale comunque impiegato nello svolgimento
delle attività oggetto del presente Contratto
Quadro venga a conoscenza in forza del presente
impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al
vincolo di riservatezza delle informazioni anche
successivamente alla scadenza del presente
Contratto Quadro.
22.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a
rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., in materia di riservatezza.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs
del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di
trattamento di dati personali, le parti dichiarano
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di essersi preventivamente e reciprocamente
informate prima della sottoscrizione del presente
Contratto Quadro circa le modalità e le finalità
dei trattamenti di dati personali che verranno
effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire
al trattamento da parte dell’altra dei propri dati
per le finalità connesse all’esecuzione del
presente Contratto Quadro. Ai fini della suddetta
normativa, le parti dichiarano che i dati personali
forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente
da qualsivoglia responsabilità per errori materiali
di compilazione, ovvero per errori derivanti da una
inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e nel rispetto delle misure di
sicurezza. Con la sottoscrizione del presente
Contratto Quadro, le parti dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dalla citata normativa, ivi
comprese quelle relative ai nominativi del
responsabile e del titolare del trattamento e le
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
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Art. 23
(Recesso e risoluzione)
23.1 DigitPA si riserva la facoltà di recedere dal
presente Contratto Quadro in tutto o in una sua
parte e contestualmente le Amministrazioni dai
Contratti Esecutivi dandone preavviso al Prestatore
almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di
efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine
espressamente comunicato dal prestatore a DigitPA,
in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere
organizzativo della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 1373 del Codice civile, con
riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni
eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.
23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente
i Contratti Esecutivi saranno risolti con effetto
immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore,
fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia
designato in relazione a, o prenda il possesso di,
tutti o una parte sostanziale dei cespiti del
Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i
creditori del Prestatore che comportino la cessione
dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi
o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene
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soggetto ad altre procedure concorsuali) nel
significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e
s.m.i. o di cui ad altre analoghe disposizioni in
qualsiasi altra giurisdizione.
23.3 DigitPA potrà risolvere il presente Contratto
Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi in
ogni momento, con efficacia dalla data indicata
nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore,
nel caso in cui quest’ultimo abbia violato
qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e,
qualora la violazione possa essere sanata, tale
violazione non sia stata sanata entro il termine
indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
23.4 In tutti i casi di risoluzione, anche
parziale, non saranno pregiudicati i diritti di
ciascuna Parte esistenti prima della data di
risoluzione, nonché tutti gli altri diritti
previsti dalla legge italiana incluso il diritto al
risarcimento dei danni.
23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al
presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di
risoluzione contenute nel Contratto Quadro, i
Contratti Esecutivi stipulati dal Prestatore in
esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.
In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere
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tutte le attività necessarie alla migrazione dei
servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti
secondo quanto previsto dal precedente art. 19.2.
23.6 Al presente Contratto Quadro ed ai singoli
Contratti Esecutivi si applica quanto previsto
dall’art. 1453 del codice civile.
23.7 Il Prestatore dà atto che DigitPA ha
provveduto ad inoltrare ai competenti Uffici
territoriali del Governo le richieste di
comunicazioni ed informazioni antimafia.
23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a
conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare
il presente contratto quadro, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, DigitPA e le Amministrazioni aderenti
hanno facoltà di recedere, rispettivamente, dal
presente contratto quadro e dai contratti esecutivi
qualora fossero accertati, successivamente alla
stipula del contratti stessi, elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il
pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle
utilità conseguite.
Art. 24
(Responsabilità civile)
Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità
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per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto del Prestatore
quanto di DigitPA e delle Amministrazioni o di
terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche
se eseguite da parte di terzi.
Art. 25
(Deposito cauzionale)
25.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni assunte, il Prestatore ha presentato a
DigitPA fideiussione bancaria n. 134356/A
rilasciata il 3 dicembre 2010 da BNL s.p.a. di
importo pari a € 1.250.000,00 (unmilioneduecento
cinquantamila), corrispondente al 5% (cinque
percento) del massimale contrattuale rapportato
alla durata del contratto (7 anni). Lo svincolo del
deposito a garanzia avverrà al termine delle
prestazioni previste nel presente Contratto Quadro.
25.2 Inoltre, il Prestatore è tenuto a versare un
deposito cauzionale, fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, alle singole Amministrazioni
aderenti a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni previste da ciascun Contratto
Esecutivo, pari al 9% (novepercento) del
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corrispettivo totale del singolo Contratto
Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto
rispetto al PMRGlobale posto a base di gara),
secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del
d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con lo sconto del 50%
(cinquantapercento) per obbligo di possesso della
certificazione di qualità.
25.3 Le cauzioni a garanzia dell’esecuzione,
rilasciate in favore di DigitPA e delle
Amministrazioni aderenti, prevedono la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
di DigitPA e/o delle Amministrazioni. La cauzione è
estesa a tutti gli accessori del debito principale,
a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal
Contratto Quadro e dall’esecuzione dei singoli
Contratti Esecutivi.
25.4 In particolare, la cauzione rilasciata
garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal
Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è
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prevista l’applicazione di penali e, pertanto,
resta espressamente inteso che DigitPA e le
Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel
precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione
delle penali.
25.5 La garanzia opera nei confronti di DigitPA a
far data dalla sottoscrizione del Contratto Quadro
e nei confronti delle Amministrazioni a far data
dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.
25.6 La garanzia opera per tutta la durata del
Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, e,
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti
e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle
condizioni di seguito indicate - previa deduzione
di eventuali crediti di DigitPA e delle
Amministrazioni verso il Prestatore - a seguito
della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali e decorsi detti termini. In
particolare, la garanzia è progressivamente
svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito secondo
quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs n.
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163/2006, subordinatamente alla preventiva
consegna, da parte del Prestatore all’istituto
garante, di un documento attestante l’avvenuta
esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale
documento è emesso periodicamente da DigitPA
soltanto a seguito della ricezione delle
dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta
esecuzione (certificati di verifica di conformità
e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero
documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle
singole Amministrazioni relativamente ai singoli
Contratti Esecutivi.
25.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla
garanzia prestata solo previo consenso espresso in
forma scritta da DigitPA.
25.8 Qualora l’ammontare della garanzia prestata
dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore
dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata da DigitPA.
25.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni
previste nel presente articolo DigitPA ha facoltà
di dichiarare risolto il Contratto Quadro e, del
pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di
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dichiarare risolto il relativo Contratto Esecutivo,
fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 26
(Subappalto e servizi di terzi)
26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia (art.
118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore
avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente
articolo di affidare alcune prestazioni ad altri
soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui
alla Lettera di Invito, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
26.2 In particolare, sulla base di quanto
dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle
condizioni previste dalla legge, potranno essere
affidati in subappalto i seguenti servizi:
- Unified Communication;
- Connettività IP ed Internet;
- VOIP – Voice Over IP;
- Supporto per assicurare la migliore erogazione
dei servizi.
26.3 Il Prestatore, che affidi la fornitura dei
servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto
responsabile principale per l’adempimento delle
proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Quadro
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e dai Contratti Esecutivi e per gli atti,
disservizi, omissioni o negligenze dei
subcontraenti.
Art. 27
(Brevetti e diritti d’autore)
27.1 DigitPA non assume alcuna responsabilità ove
il Prestatore abbia usato, per le prestazioni
oggetto del presente Contratto Quadro, dispositivi
o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto
la privativa.
27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne DigitPA
da tutte le rivendicazioni legali, le
responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da
qualsiasi soggetto, a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione di diritti d’autore,
di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
27.3 Eventuali brevetti o innovazioni tecnologiche
conseguenti alla esecuzione del presente Contratto
Quadro, passibili di tutela di diritti di autore,
si intendono di esclusiva proprietà di DigitPA.
Art. 28
(Obblighi del Prestatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari)
28.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
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3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano
straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
28.2 Il Prestatore si impegna a dare immediata
comunicazione a DigitPA ed alla Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo competente della
notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Art. 29
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti
gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali
relative al presente Contratto Quadro.
29.2 Al presente Contratto Quadro dovrà essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 e successive modificazioni e integrazioni.
Roma, 22 dicembre 2010
per DigitPA per il Prestatore
IL DIRETTORE GENERALE IL PROCURATORE SPECIALE
_____________________ _________________________
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza
di tutte le clausole del presente Contratto Quadro,
dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati;
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
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1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara
inoltre di aver letto con attenzione e di approvare
specificatamente le condizioni contenute negli
articoli seguenti: 3 (Oggetto del Contratto
Quadro), 4 (Presenza del Prestatore in territorio
italiano), 6 (Durata e efficacia), 7 (Impegni
specifici del Prestatore), 13 (Ispezioni, controlli
e verifiche di conformità), 14 (Livelli di servizio
e penali), 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari),
18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze), 19
(Migrazione al nuovo Prestatore), 21
(Controversie), 23 (Recesso e Risoluzione), 25
(Deposito cauzionale), 28 (Obblighi del Prestatore
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, 22 dicembre 2010
per il Prestatore
IL PROCURATORE SPECIALE _____________________
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INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 1 (Definizioni) ............................. 4
Art. 2 (Premesse e allegati) ..................... 4
Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) ............ 5
Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio
italiano) ........................................ 7
Art. 5 (Adesione delle singole Amministrazioni) .. 8
Art. 6 (Durata ed efficacia) ..................... 8
Art. 7 (Impegni specifici del Prestatore) ........ 9
Art. 8 (Piano dei Fabbisogni) ................... 13
Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni) ................ 14
Art. 10 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) .... 16
Art. 11 (Organizzazione del lavoro) ............. 18
Art. 12 (Locali messi a disposizione dalle
Amministrazioni) ................................ 20
Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di
conformità) ..................................... 21
Art. 14 (Livelli di servizio e penali) .......... 27
Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di
servizi) ........................................ 33
Art. 16 (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 33
Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari) ...... 35
Art. 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 36
Art. 19 (Migrazione al nuovo prestatore) ........ 37
Art. 20 (Sicurezza) ............................. 41
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Art. 21 (Controversie) .......................... 44
Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati –
Consenso al trattamento) ........................ 48
Art. 23 (Recesso e risoluzione) ................. 50
Art. 24 (Responsabilità civile) ................. 52
Art. 25 (Deposito cauzionale) ................... 53
Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) ......... 57
Art. 27 (Brevetti e diritti d’autore) ........... 58
Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari) ............ 58
Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) .... 59