CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ... · suo Direttore Generale, ing. Giorgio De...

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Pagina 1 di 62 CONTRATTO QUADRO N.5/2010 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(S-RIPA) TRA il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel seguito indicato come “DigitPA”, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, 00137, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo Direttore Generale, ing. Giorgio De Rita E il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a. (mandanti), per atto del notaio Stefano Sammartano del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di Roma 8 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125, (in seguito indicato come “Prestatore”), con sede legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e partita IVA n. 04952121004, nella persona del procuratore speciale della mandataria, sig. Luca Torrigiani

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CONTRATTO QUADRO N.5/2010

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED

INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E

DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE(S-RIPA)

TRA

il DigitPA, ente pubblico non economico, istituito

ai sensi del d.lgs 1 dicembre 2009 n. 177, nel

seguito indicato come “DigitPA”, con sede e

domicilio fiscale in Roma, viale Marx 31/49, 00137,

codice fiscale n. 97103420580, nella persona del

suo Direttore Generale, ing. Giorgio De Rita

E

il raggruppamento temporaneo di imprese RTI tra BT

Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l. (ex

EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a.

(mandanti), per atto del notaio Stefano Sammartano

del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, raccolta

n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di

Roma 8 il 7 dicembre 2010, serie 1T numero 4125,

(in seguito indicato come “Prestatore”), con sede

legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e

partita IVA n. 04952121004, nella persona del

procuratore speciale della mandataria, sig. Luca

Torrigiani

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PREMESSO CHE

a) il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) alla sezione

III del capo VIII, istituisce e disciplina la

Rete Internazionale della Pubblica

Amministrazione (RIPA);

b) l’art. 86 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

affida al CNIPA, successivamente trasformato in

DigitPA ai sensi del d.lgs n. 177 del 1 dicembre

2009, il compito di progettare, realizzare e

gestire l’evoluzione della Rete Internazionale

della Pubblica Amministrazione;

c) le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1,

del d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, ai sensi

dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n.

82 (CAD), sulla base delle proprie esigenze,

sono tenute ad utilizzare i Servizi della Rete

Internazionale della Pubblica Amministrazione e

che le Amministrazioni non ricomprese tra quelle

di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato d.lgs

n. 39/93, possono, ove sia di loro interesse,

utilizzare i suddetti servizi di Rete

Internazionale;

d) il CNIPA (DigitPA) ha sottoscritto in data 23

dicembre 2004 il Contratto quadro n. 5/2004 per

il servizio di realizzazione della Rete

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Internazionale della Pubblica Amministrazione

(RIPA) finalizzata a soddisfare le esigenze di

connettività verso le sedi estere delle

Pubbliche Amministrazioni italiane;

e) è stato pubblicato in data 17/02/2009 nella

G.U.U.E. n. S32 ed in data 23/02/2009 nella

G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di

rilievo comunitario a procedura ristretta per la

scelta del Prestatore al quale affidare la

realizzazione dei “Servizi di telecomunicazione

ed informatici per la realizzazione dei servizi

e della Rete Internazionale della Pubblica

Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – numero

gara 361355 – CIG 0274133DB1), inviando al

Prestatore la lettera d’invito a presentare

offerta, prot. 929 in data 8.2.2010;

f) il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT

Italia s.p.a. (mandataria), HP ES Italia s.r.l.

(ex EDS Italia s.r.l.) ed ELSAG Datamat s.p.a.

(mandanti) è risultato aggiudicatario della

citata procedura ristretta;

g) gli oneri derivanti dall’utilizzo di tali

servizi saranno sostenuti direttamente dalle

Amministrazioni che avranno sottoscritto i

Contratti Esecutivi per i servizi a gara sulla

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base delle esigenze espresse dalle stesse nel

proprio Piano dei Fabbisogni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Definizioni)

I termini contenuti nel presente Contratto Quadro

(Allegato A alla lettera d’invito) hanno il

significato specificato nell’Allegato H, a meno che

il contesto delle singole clausole disponga

diversamente.

Art. 2

(Premesse e allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati,

ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente

Contratto Quadro, così come fanno parte integrante

e sostanziale del presente Contratto Quadro,

ancorché non materialmente allegati, i seguenti

allegati:

− Allegato A: Offerta progettuale del Prestatore;

− Allegato B: Schema di Contratto Esecutivo;

− Allegato C: Capitolato tecnico e suoi annessi;

− Allegato D: Offerta economica del Prestatore;

− Allegato E: Livelli di servizio e penali;

− Allegato F: Prezzi unitari dei Servizi;

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− Allegato G: Documento contenente i chiarimenti

forniti da DigitPA ai quesiti inviati dalle

società partecipanti alla gara;

− Allegato H: Definizioni ed acronimi.

Art. 3

(Oggetto del Contratto Quadro)

3.1 Il presente Contratto Quadro definisce:

− il quadro giuridico normativo complessivo per

l’affidamento al Prestatore dell’incarico di

soddisfare i servizi necessari alla

realizzazione della S-RIPA per le

Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (di

seguito indicate come “Amministrazioni

Centrali”) e delle altre Amministrazioni non

ricomprese nel citato art. 1, comma 1, del d.lgs

39/93 (di seguito indicate come “Altre

Amministrazioni”); le Amministrazioni Centrali e

le Altre Amministrazioni sono congiuntamente

definite “Amministrazioni”;

− le modalità in base alle quali il Prestatore

assume la responsabilità di erogare e gestire i

servizi oggetto del presente Contratto Quadro

anche in relazione all’evoluzione tecnologica

dei servizi stessi.

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3.2 I Servizi di S-RIPA riguardano la

realizzazione, gestione ed evoluzione, nel rispetto

di quanto definito nel Capitolato tecnico di gara

di cui all’Allegato C, di:

a) servizi di Connettività IP ed Internet;

b) servizi di Sicurezza di rete;

c) servizi VoIP (Voice over IP);

d) servizi di Unified Communication;

e) servizi di Conduzione dei sistemi;

f) servizi di supporto, atti ad assicurare la

migliore erogazione dei servizi di cui ai

precedenti punti, mediante un Centro di Gestione

(CG-S-RIPA) che assicuri alle singole

Amministrazioni i seguenti servizi:

− gestione della rete, con monitoraggio puntuale

di ogni servizio;

− gestione e monitoraggio dei servizi di

sicurezza;

− monitoraggio dei livelli di servizio;

− supporto tecnico alla gestione dei

malfunzionamenti;

− gestione centralizzata delle configurazioni e

distribuzione del software;

− funzioni di Contact Center per la ricezione

delle segnalazioni di anomalie da parte

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dell'utenza, inteso come helpdesk di 1° e 2°

livello.

3.3 Il CG-S-RIPA rappresenta l’interfaccia verso

gli utenti delle singole Amministrazioni.

L’attività del CG-S-RIPA è sottoposta alla

supervisione e controllo di DigitPA.

Art. 4

(Presenza del Prestatore in territorio italiano)

Il Prestatore è tenuto, nel caso in cui non

disponga già di una sede in territorio italiano, a

stabilire una sede sociale secondaria in territorio

italiano entro 30 (trenta) giorni solari dalla data

di stipula del presente Contratto Quadro, nel

rispetto della normativa vigente anche in materia

fiscale e tributaria, per la sottoscrizione dei

singoli Contratti Esecutivi nonché per il

conseguente adempimento di tutte le obbligazioni

contrattuali e per la gestione dei rapporti tra il

Prestatore stesso, DigitPA e le Amministrazioni.

Qualora il Prestatore non abbia adempiuto

all’obbligo sopra indicato nel termine previsto,

DigitPA si riserva la facoltà di dichiarare risolto

il presente Contratto Quadro fatta salva

l’esecuzione in danno ed il risarcimento di ogni

danno subito, con escussione del deposito

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cauzionale prestato.

Art. 5

(Adesione delle singole Amministrazioni)

5.1 Le Amministrazioni Centrali, ai sensi

dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82

(CAD), sulla base delle proprie esigenze, sono

tenute ad avvalersi dei servizi di cui al

precedente art. 3 mediante la stipula, entro 45

(quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di

sottoscrizione del presente Contratto Quadro, di un

Contratto Esecutivo, il cui schema è riportato

nell’Allegato B, alle condizioni e prezzi unitari

di cui al presente Contratto Quadro.

5.2 Le Altre Amministrazioni possono aderire ai

servizi di cui al precedente art. 3 mediante la

stipula di un Contratto Esecutivo alle condizioni e

prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro.

5.3 DigitPA si impegna a fare quanto nella propria

disponibilità affinché tutte le Amministrazioni

Centrali provvedano alla sottoscrizione dei

Contratti Esecutivi. DigitPA non potrà in alcun

modo essere ritenuto responsabile per il mancato

perfezionamento dei Contratti Esecutivi con le

Amministrazioni.

Art. 6

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(Durata ed efficacia)

6.1 Il presente Contratto Quadro ha la durata di

84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla data di

sottoscrizione, salvo che venga risolto

anticipatamente ai sensi del successivo art. 23.

6.2 Le parti espressamente concordano che nel

corso del settimo anno di validità del presente

Contratto Quadro, saranno svolte le attività di

migrazione dei servizi oggetto del presente

Contratto Quadro verso il Prestatore aggiudicatario

di una nuova gara, che sarà bandita da DigitPA al

fine di garantire la continuità operativa dei

servizi di cui all’art. 3 al termine di validità

del presente Contratto Quadro.

6.3 I singoli Contratti Esecutivi stipulati dalle

Amministrazioni avranno durata fino al termine del

presente Contratto Quadro non potendo tali

Contratti Esecutivi, in ogni caso, superare la

durata del presente Contratto Quadro.

6.4 Resta inteso che non si potranno stipulare

nuovi Contratti Esecutivi nel corso del settimo ed

ultimo anno di vigenza del presente Contratto

Quadro.

Art. 7

(Impegni specifici del Prestatore)

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7.1 Il Prestatore si impegna a:

− stipulare Contratti Esecutivi con le singole

Amministrazioni Centrali e, se ne fanno

richiesta, con le Altre Amministrazioni;

− erogare i servizi di cui all’art. 3, sul

territorio nazionale e internazionale, alle

condizioni del presente Contratto Quadro, dei

suoi allegati e del singolo Contratto Esecutivo;

− praticare le condizioni economiche di cui

all’art. 16 aggiornate con le modalità di cui

all’art. 17.

7.2 Il Prestatore si impegna a predisporre e

consegnare a DigitPA, entro 45 (quarantacinque)

giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del

presente Contratto Quadro, la seguente

documentazione di cui al paragrafo 12.1 del

Capitolato tecnico (Allegato C):

− Documento programmatico di gestione della

sicurezza;

− Piano generale per l’erogazione dei servizi;

− Documentazione tecnica relativa ai servizi

(Connettività, Sicurezza, VoIP, Unified

Communication, Conduzione sistemi);

− Documentazione tecnica relativa al servizio di

Manutenzione ed Assistenza;

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− Specifiche di dettaglio delle prove di verifica

di conformità dei servizi in ambiente di prova

(test bed).

DigitPA potrà richiedere, entro 15 (quindici)

giorni lavorativi, integrazioni della suddetta

documentazione che il Prestatore dovrà recepire

entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

7.3 Il Prestatore si impegna a realizzare a

proprio carico il Centro di Gestione di cui al

precedente art. 3.2 ed il collegamento tra la S-

RIPA ed il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

secondo le modalità di interconnessione descritte

nel paragrafo 2.3 del Capitolato tecnico (Allegato

C). Il dimensionamento di tale collegamento sarà

concordato con DigitPA e dovrà tener conto delle

esigenze delle Amministrazioni interconnesse.

7.4 Il Prestatore, entro il 31 gennaio di ogni

anno, invierà a DigitPA una relazione consuntiva

dell’attività svolta nell’anno precedente

contenente, ordinate per servizi e per

Amministrazioni, le quantità dei servizi erogati,

il fatturato e le penali applicate.

7.5 Il Prestatore si impegna a:

− adottare tutte le necessarie misure di

monitoraggio e misurazione dei Livelli di

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Servizio secondo le specifiche tecniche di cui

all’allegato E;

− prestare i servizi di cui al precedente art. 3

con proprio personale specializzato, nel

rispetto di quanto previsto dalla lettera

d’invito relativamente al subappalto;

− adempiere, per il proprio personale, a tutti gli

obblighi di legge, fiscali, previdenziali,

assicurativi, assistenziali ed a corrispondere

al personale stesso una retribuzione non

inferiore a quella prevista dal Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;

− rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni

derivanti dal presente Contratto Quadro, le

norme regolamentari di cui al d.lgs 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni;

− rispettare, per quanto applicabili, le norme

internazionali ISO 9000 per la gestione e

l’assicurazione della qualità ed, in

particolare, quanto previsto dalla norma ISO

9004/2;

− prendere in carico i beni rivenienti riportati

nell’Annesso 2 all’Allegato C e, qualora

ritenuti idonei, utilizzarli per l’erogazione

dei servizi di cui al precedente art. 3;

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− osservare, nell’adempimento delle proprie

prestazioni, tutte le indicazioni operative, di

indirizzo e di controllo, che a tal scopo

potranno essere predisposte da DigitPA;

− comunicare tempestivamente a DigitPA, in caso di

variazione, la propria struttura organizzativa

coinvolta negli adempimenti del presente

Contratto Quadro e dei singoli Contratti

Esecutivi indicando i nominativi dei relativi

responsabili.

Art. 8

(Piano dei Fabbisogni)

8.1 Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo

Contratto Esecutivo il proprio Piano dei

Fabbisogni, formulato con l’assistenza del

Prestatore, contenente le indicazioni sulla

tipologia, le quantità di servizi richiesti e il

relativo costo stimato, per il primo anno o per

ciascun anno di durata contrattuale ferma restando

la possibilità di effettuare le variazioni di cui

al successivo art. 10.

8.2 Il Prestatore si impegna ad inviare a DigitPA

copia del Contratto Esecutivo, con allegato il

Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro

10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di

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sottoscrizione dello stesso.

Art. 9

(Progetto dei Fabbisogni)

9.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi

dalla data di sottoscrizione del Contratto

Esecutivo, sulla base dei servizi richiesti

dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni,

il Prestatore dovrà predisporre e consegnare a

DigitPA ed alla Amministrazione contraente il

Progetto dei Fabbisogni, di cui al paragrafo 12.2

dell’Allegato C, contenente altresì:

− la durata dell’impegno contrattuale assunto

dall’Amministrazione, che potrà riferirsi

all’intero periodo di validità del presente

Contratto Quadro, ferma restando una durata

minima di un anno;

− i costi previsti per la realizzazione del

suddetto Progetto, ottenuti applicando ai

servizi richiesti i prezzi unitari di cui

all’Allegato F;

− il Piano di Attuazione contenente il Documento

programmatico di gestione della sicurezza

dell’amministrazione, le Specifiche di dettaglio

dei servizi ed il Piano Operativo con

l’indicazione dei tempi di rilascio dei servizi;

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− le Modalità di presentazione e approvazione

degli Stati di Avanzamento Mensile;

− le Specifiche di dettaglio delle prove di

verifica di conformità (configurazione accessi).

9.2 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data

di ricezione del Progetto dei Fabbisogni,

l’Amministrazione e DigitPA potranno comunicare al

Prestatore, ciascuno per la parte di rispettiva

competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni

ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto

compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato

dall’Amministrazione e con quanto previsto dalla

documentazione contrattuale.

9.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della comunicazione, di cui al

precedente art. 9.2, il Prestatore si impegna ad

inviare alla Amministrazione ed a DigitPA il

Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le

indicazioni ricevute da questi ultimi.

9.4 Qualora entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento del Progetto dei Fabbisogni

l’Amministrazione e/o DigitPA non comunichino al

Prestatore eventuali modifiche e/o integrazioni, il

Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come

approvato e diverrà parte integrante del relativo

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Contratto Esecutivo.

9.5 Il Contratto Esecutivo trova conclusione

negoziale con l’approvazione da parte

dell’Amministrazione contraente del Progetto dei

Fabbisogni.

9.6 Il primo Piano Operativo, relativo alle

attività di migrazione, non potrà superare i 6

(sei) mesi dalla data di approvazione del Progetto

dei Fabbisogni da parte della singola

Amministrazione e conterrà l’indicazione delle date

di rilascio dei singoli servizi che il Prestatore

si impegna a rispettare. Il mancato rispetto delle

suddette date comporterà l’applicazione delle

penali per ritardo nel provisioning di cui al

paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E.

9.7 L’attivazione dei servizi richiesti da ogni

singola Amministrazione successivamente alle

attività di migrazione di cui al precedente art.

9.6, avverrà nel rispetto dei tempi previsti al

paragrafo 8.2.2 dell’Allegato E. Tali tempi saranno

computati a partire dalla data di ricezione da

parte del Prestatore della richiesta di attivazione

formulata dall’Amministrazione nei modi previsti

dal successivo art. 10.2.

Art. 10

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(Variazioni al Piano dei Fabbisogni)

10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato

dall’Amministrazione (in termini di nuove

attivazioni, dismissioni o modifiche di

configurazione) ogni qualvolta questa lo ritenga

necessario, nei limiti previsti dal presente

articolo. Il Prestatore dovrà di conseguenza

aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei modi di

cui al precedente art. 9 e nei termini temporali

indicati nell’Allegato E.

10.2 Le variazioni di cui al presente articolo

dovranno essere comunicate dall’Amministrazione al

Prestatore a mezzo di posta elettronica certificata

(PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine,

espressamente comunicato dal Prestatore

all’Amministrazione.

10.3 L’Amministrazione ha la facoltà, in relazione

a variazioni apportate al proprio Piano dei

Fabbisogni come effetto del precedente art. 10.1,

di praticare ogni anno riduzioni sino al 20% (venti

percento) del valore economico dei servizi

richiesti rispetto al consuntivo economico

derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno

precedente, ferme restando le cessazioni dovute

alle attività di migrazione effettuate al termine

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del presente Contratto Quadro.

10.4 In caso di richiesta di variazione del Piano

dei fabbisogni che comporti la dismissione di un

servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al

Prestatore la data di dismissione con un preavviso

di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade

la data di dismissione comunicata sarà comunque

corrisposto per intero.

Art. 11

(Organizzazione del lavoro)

11.1 Le attività di supervisione e controllo del

presente Contratto Quadro sono svolte da DigitPA.

11.2 Le attività di supervisione e controllo del

singolo Contratto Esecutivo per i servizi di cui

all’art. 3 sono svolte dall’Amministrazione

contraente.

11.3 La gestione del presente Contratto Quadro è

affidata al Comitato Operativo della Rete

Internazionale (di seguito indicato come CORI).

11.4 Il CORI è costituito da tre rappresentanti di

DigitPA, di cui uno con funzioni di Presidente, e

da tre rappresentanti del Prestatore, dotati di

adeguati poteri. Il CORI è convocato dal Presidente

e, quando necessario, allo stesso partecipano i

rappresentanti delle singole Amministrazioni

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coinvolte.

I rappresentanti del Prestatore dovranno ricoprire

i seguenti ruoli:

− Responsabile del presente Contratto Quadro;

− Responsabile dell’erogazione dei Servizi alle

Amministrazioni;

− Responsabile dell’Ingegneria dei Servizi.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di

sottoscrizione del Contratto Quadro, il Prestatore

comunicherà a DigitPA i nominativi dei propri

rappresentanti; ogni eventuale variazione

successiva dovrà essere comunicata tempestivamente

a DigitPA.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di

sottoscrizione del Contratto Quadro, DigitPA

comunicherà al Prestatore i nominativi dei propri

rappresentanti, tra i quali indicherà il Presidente

del CORI.

11.5 Al CORI sono assegnati i seguenti compiti:

− esame dello stato di avanzamento del Progetto

dei Fabbisogni delle singole Amministrazioni, da

svolgersi almeno trimestralmente nel corso del

primo anno di validità contrattuale. Nel caso in

cui vengano riscontrati dei ritardi rispetto al

Piano di Attuazione di cui all’art. 9.1, per

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motivi non imputabili al Prestatore, verrà

convocata nell’ambito del CORI la singola

Amministrazione per concordare una

ripianificazione;

− revisione generale dei prezzi unitari,

attraverso la procedura di comparazione di cui

al successivo art. 17;

− valutazione dei Livelli di servizio di cui al

successivo art. 14;

− esame dell’evoluzione tecnologica di cui al

successivo art. 18 ed eventuali modifiche

correttive ed evolutive da apportare ai servizi

di cui al precedente art. 3;

− ampliamento dei servizi e definizione dei

relativi prezzi unitari;

− esame di eventuali nuove esigenze di singole

Amministrazioni;

− risoluzione amichevole di problemi e/o

disservizi, relativi alla fornitura dei servizi,

sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o

dal Rappresentante del Prestatore;

− risoluzione amichevole di controversie relative

all’applicazione delle penali e/o al loro

ammontare.

Art. 12

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(Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni)

12.1 Ogni Amministrazione provvede ad indicare ed a

mettere a disposizione del Prestatore,

gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei

all’installazione degli eventuali apparati del

Prestatore necessari all’erogazione dei servizi di

cui all’art. 3 del presente Contratto Quadro.

12.2 Il Prestatore, su richiesta

dell’Amministrazione e con oneri a carico della

stessa Amministrazione, si impegna a realizzare,

opere, fornire prodotti e ad erogare servizi al

solo fine della predisposizione dei locali di cui

al comma precedente, per un importo massimo di

5.000,00 € (cinquemila) IVA esclusa per ciascuna

sede.

Art. 13

(Ispezioni, controlli e verifiche di conformità)

13.1 DigitPA avrà facoltà di svolgere ispezioni

sulle strutture territoriali di presidio per

l’assistenza tecnica, sui PoP del Prestatore, o

degli eventuali sub-fornitori, con un preavviso

minimo di 3 (tre) giorni lavorativi, per verificare

il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale,

dei requisiti richiesti. Le ispezioni potranno

inoltre essere svolte presso le strutture di

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gestione del Prestatore dedicate alla fornitura dei

Servizi o in quelle dei sub-fornitori di

apparecchiature e/o di materiali.

13.2 DigitPA avrà facoltà di eseguire controlli

relative alla conformità delle prestazioni di

servizio al Capitolato Tecnico (Allegato C) e ai

Livelli di Servizio (Allegato E), nonché sulla

rispondenza dei servizi erogati al Progetto dei

Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione.

Il Prestatore è tenuto a fornire tutta l’assistenza

e la strumentazione necessaria allo svolgimento di

tali verifiche.

13.3 Il Prestatore, a fronte dei rilievi trasmessi

da DigitPA mediante apposita comunicazione ed

emessi in relazione:

− ai risultati delle ispezioni e dei controlli di

cui ai precedenti commi;

− al mancato rispetto dei tempi di realizzazione

delle infrastrutture;

− al mancato rispetto dei tempi di consegna della

documentazione,

si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un

“Piano di rientro” che dovrà essere implementato

entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi

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entro i quali il Prestatore dovrà dare

comunicazione ufficiale a DigitPA di “pronto al

controllo”.

13.4 Il modello di funzionamento dei Servizi di cui

al precedente art. 3 sarà sottoposto a verifica di

conformità in piattaforma tecnica (test bed) da

DigitPA e, successivamente, a verifica di

conformità sul campo dall’Amministrazione

contraente, secondo le modalità di cui al

successivo art. 13.9.

13.5 La verifica di conformità in test bed sarà

effettuato da una Commissione incaricata da DigitPA

alla presenza di un Rappresentante del Prestatore.

L’ambiente di prova della verifica sarà messo a

disposizione dal Prestatore a cui faranno carico i

relativi oneri. La verifica di conformità in test

bed avrà inizio entro 20 (venti) giorni lavorativi

dalla comunicazione di “Pronti alla verifica di

conformità” che il Prestatore dovrà inviare a

DigitPA entro 70 (settanta) giorni lavorativi dalla

data di sottoscrizione del Contratto Quadro.

La verifica di conformità in test bed riguarderà:

− la rispondenza dei servizi di S-RIPA, di cui al

precedente art. 3, a quanto contenuto

nell’Allegato A al presente Contratto Quadro e

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ad eventuali varianti approvate da DigitPA in

corso d’opera, e nel pieno rispetto di quanto

previsto dagli Allegati C ed E;

− il sistema di misura per la rilevazione dei

Livelli di Servizio di cui all’Allegato E;

− il sistema preposto all’erogazione dei servizi

di rendicontazione e fatturazione;

− le modalità di realizzazione della politica di

sicurezza.

La verifica di conformità riguarderà inoltre:

− la prestazione dei servizi erogati dal Centro di

Gestione (CG-S-RIPA);

− il collegamento tra la S-RIPA ed il Sistema

Pubblico di Connettività (SPC).

13.6 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla

ricezione delle specifiche di verifica di

conformità di cui al precedente art. 7.2, DigitPA

comunicherà al Prestatore eventuali modifiche e/o

integrazioni delle stesse. Nei successivi 10

(dieci) giorni lavorativi il Prestatore dovrà

predisporre ed inviare a DigitPA un documento

definitivo che recepisca le modifiche ed

integrazioni formulate da quest’ultimo. Tale

documento costituirà la guida operativa della

Commissione di verifica di conformità. Resta

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espressamente inteso che in corso di verifica di

conformità la Commissione potrà effettuare tutte le

prove che riterrà opportune al fine di verificare

la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche

indicate agli Allegati C ed E.

13.7 La verifica di conformità in test bed, ove non

si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di

verifica positiva. Le operazioni di verifica di

conformità in test bed risulteranno da apposito

verbale che dovrà essere sottoscritto dalla

Commissione di verifica e dal Rappresentante del

Prestatore in doppio originale per il Prestatore e

per DigitPA.

13.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede

di prima verifica, i servizi non risultassero

conformi alle specifiche di dettaglio previste

nelle prove di verifica, il Prestatore dovrà

eliminare i vizi accertati entro i termini fissati

dalla Commissione, che comunque non potranno essere

superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi.

Decorso detto termine, la Commissione procederà ad

una seconda prova di verifica di conformità in test

bed.

13.9 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione

saranno sottoposti ad un ulteriore verifica di

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conformità “sul campo” da parte della stessa

Amministrazione contraente alle date indicate nel

Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.

Tale verifica sarà effettuata da una Commissione

incaricata dall’Amministrazione contraente alla

presenza di un Rappresentante del Prestatore. Gli

oneri derivanti dalla verifica saranno a carico del

Prestatore. I termini e le modalità di

effettuazione della verifica da parte

dell’Amministrazione contraente sono descritte nel

relativo Contratto Esecutivo.

13.10 Qualora l’Amministrazione ed il

Prestatore espressamente concordino nell’avviare

l’erogazione dei servizi prima della conclusione

con esito positivo delle attività di verifica in

test bed svolte da DigitPA, il Prestatore

applicherà ai servizi erogati prezzi unitari

ridotti del 20% (ventipercento) rispetto a quelli

in vigore alla data. La suddetta riduzione del 20%

(ventipercento) non sarà più applicata

successivamente alla data di superamento con esito

positivo della verifica in test bed svolto da

DigitPA. Per il periodo precedente alla suddetta

data, non sarà effettuato alcun conguaglio e

l’Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri

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oltre quelli già sostenuti.

Art. 14

(Livelli di servizio e penali)

14.1 Il Prestatore dovrà trasmettere periodicamente

a DigitPA ed alle Amministrazioni, nel rispetto

delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato

E, i risultati delle misure effettuate sui Livelli

di servizio di cui al medesimo Allegato E.

14.2 DigitPA si riserva, in ogni caso, il diritto

di verificare in ogni momento presso il CG-S-RIPA

il rispetto dei citati Livelli di servizio e di

richiedere al Prestatore l’elaborazione di report

specifici anche diversi da quelli previsti

dall’Allegato E.

14.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni

assunte con il presente Contratto Quadro, il

Prestatore sarà tenuto a riconoscere l’applicazione

delle penali nei termini di seguito specificati. I

casi e le modalità di applicazione delle penali da

parte di ciascuna Amministrazione sono indicati nei

singoli Contratti Esecutivi, fatto comunque salvo

quanto qui di seguito specificato.

14.4 Le penali da applicarsi per mancato rispetto

dei Livelli di servizio sono quelle indicate

nell’Allegato E al presente Contratto Quadro.

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14.5 In caso di mancato rispetto dei termini di cui

ai precedenti artt. 7.2 e 13.6, per fatti

direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà

la facoltà di applicare una penale il cui ammontare

viene determinato come segue:

− € 500,00 (cinquecento) per ciascun giorno solare

di ritardo successivo al decimo e fino al

trentesimo;

− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di

ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno,

oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di

DigitPA di risolvere il presente Contratto Quadro

con le modalità di cui al successivo art. 23.

14.6 In caso di mancato rispetto dei termini di cui

agli artt. 13.3, 13.5 e 20.7, per fatti

direttamente imputabili al Prestatore, DigitPA avrà

la facoltà di applicare per ogni singolo termine

una penale, il cui ammontare è determinato come

segue:

− € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di

ritardo successivo al decimo e fino al

trentesimo;

− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare

di ritardo successivo al trentesimo;

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Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno,

oltre all’applicazione delle penali, è facoltà del

DigitPA risolvere il presente Contratto Quadro con

le modalità di cui al successivo art. 23.

14.7 In caso di esito sfavorevole della seconda

prova di verifica di cui al precedente art. 13.8,

DigitPA avrà la facoltà di applicare una penale

sino all’esito positivo della successiva verifica

il cui ammontare è determinato come segue:

− € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare

di ritardo successivo al decimo e fino al

trentesimo;

− € 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno

solare di ritardo successivo al trentesimo.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica

di conformità DigitPA avrà la facoltà di risolvere

il presente Contratto Quadro con le modalità di cui

al successivo art. 23.

14.8 In caso di applicazioni di penali di cui ai

precedenti artt. 14.5, 14.6 e 14.7, DigitPA

provvederà alla escussione dei corrispettivi

importi dal deposito a garanzia di cui al

successivo art. 25. Resta inteso che le penali sono

cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite

massimo pari al 10% (diecipercento) del

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Corrispettivo Annuo di cui al successivo art. 14.9

di tutti i Contratti Esecutivi stipulati in

esecuzione del presente Contratto Quadro. Qualora

l’ammontare delle penali dovute dal Prestatore

dovesse superare il suddetto limite del 10%

(diecipercento), DigitPA, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di

risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art.

1456 cod. civ., dandone comunicazione alla

Commissione di Coordinamento del SPC per il seguito

di competenza.

14.9 Per Corrispettivo Annuo si intende l’importo

annuo stimato dei servizi richiesti nel Piano dei

Fabbisogni dell’Amministrazione allegato al

Contratto Esecutivo.

14.10 Gli eventuali inadempimenti contrattuali

che daranno luogo all’applicazione delle penali

stabilite nel presente Contratto Quadro e nei

singoli Contratti Esecutivi, dovranno essere

contestati al Prestatore per iscritto da DigitPA e

dalla singola Amministrazione contraente, per

quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo

caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere

comunicati per conoscenza a DigitPA.

14.11 In caso di contestazione

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dell’inadempimento da parte della singola

Amministrazione contraente, il Prestatore dovrà

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie

deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente

documentazione, all’Amministrazione medesima nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione stessa.

14.12 Qualora le predette deduzioni non

pervengano all’Amministrazione contraente nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della

medesima Amministrazione, a giustificare

l’inadempienza, potranno essere applicate al

Prestatore le penali stabilite nel relativo

Contratto Esecutivo a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.

14.13 In caso di contestazione

dell’inadempimento da parte di DigitPA, il

Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per

iscritto le proprie deduzioni, supportate da una

chiara ed esauriente documentazione, allo stesso

DigitPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dalla ricezione della stessa

contestazione.

14.14 Qualora le predette deduzioni non

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pervengano a DigitPA nel termine indicato, ovvero,

pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio del medesimo DigitPA a

giustificare l’inadempienza, potranno essere

applicate al Prestatore le penali stabilite nel

presente Contratto Quadro a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.

14.15 Le Amministrazioni contraenti potranno

compensare i crediti derivanti dall’applicazione

delle penali di cui al relativo Contratto Esecutivo

con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo,

quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero,

in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno

di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

14.16 Ciascuna Amministrazione potrà applicare

al Prestatore penali sino a concorrenza della

misura massima pari al 10% (diecipercento) del

valore del proprio Contratto Esecutivo; il

Prestatore prende atto, in ogni caso, che

l’applicazione delle penali previste nei singoli

Contratti Esecutivi non preclude il diritto delle

singole Amministrazioni a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14.17 La richiesta e/o il pagamento delle

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penali indicate nel presente Contratto Quadro e nei

singoli Contratti Esecutivi non esonera in nessun

caso il Prestatore dall’adempimento

dell’obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di

pagamento della medesima penale.

Art. 15

(Conflitti con altri prestatori di servizi)

15.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il

Prestatore e soggetti terzi o suoi eventuali

subfornitori di servizi non potrà essere

considerata causa legittima di sospensione

nell’erogazione dei servizi di cui all’art. 3 ed il

Prestatore verrà considerato responsabile dei danni

derivanti dall’inadempimento nei confronti della

singola Amministrazione.

Art. 16

(Prezzi unitari e massimale contrattuale)

16.1 Ai singoli Contratti Esecutivi si applicano i

prezzi unitari di cui all’Annesso 1 dell’Allegato F

formulati nell’offerta economica del Prestatore.

Per gli anni solari successivi a quello di

aggiudicazione, i prezzi unitari saranno calcolati

automaticamente, a partire dai prezzi unitari per

l’anno precedente, applicando le riduzioni

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specificate nella tabella 1 dell’Allegato F.

I prezzi unitari dei servizi di cui all’art. 3 si

intendono validi sino all’esecuzione della

procedura di revisione prezzi di cui al successivo

art. 17. I prezzi unitari così aggiornati

sostituiranno i precedenti prezzi unitari.

16.2 Il Prestatore si impegna sin da ora a farsi

carico dei costi eventualmente sostenuti da ogni

Amministrazione per la disponibilità dei circuiti

nei paesi dove sia concesso esclusivamente

all’Amministrazione stessa la stipula del Contratto

con l’Autorità locale per l’erogazione di tale

servizio. Tali costi verranno detratti dai canoni

mensili dei servizi sottoscritti da ogni

Amministrazione con il Prestatore nell’ambito del

proprio Piano dei Fabbisogni.

16.3 Il Prestatore, con la sottoscrizione del

presente Contratto Quadro, si obbliga a prestare

nei confronti delle Amministrazioni i servizi

oggetto del presente contratto, meglio descritti

nel Capitolato Tecnico (Allegato C) e nell’Offerta

tecnica del Prestatore (Allegato A), alle

condizioni ivi stabilite e nella misura che verrà

richiesta mediante la stipula dei Contratti

esecutivi, sino alla concorrenza dell’importo

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massimo di cui al bando di gara (massimale

contrattuale pari a € 175.000.000,00

(centosettantacinquemilioni) IVA esclusa per 84

(ottantaquattro) mesi).

Art. 17

(Aggiornamento dei prezzi unitari)

17.1 Per assicurare l’allineamento dei prezzi

unitari dei servizi di cui all’art. 3 ai migliori

prezzi di mercato per servizi confrontabili a

quelli oggetto di fornitura, DigitPA svolgerà una

Revisione Generale dei prezzi unitari, secondo la

procedura di aggiornamento dei prezzi di cui

all’Allegato F.

17.2 Qualora dalla procedura di aggiornamento dei

prezzi di cui al precedente art. 17.1 risulti che i

prezzi praticati sul mercato siano inferiori

rispetto a quelli in vigore a quella data, il

listino prezzi dei servizi di cui al presente

Contratto Quadro sarà di conseguenza ridotto

secondo le modalità previste dalla stessa procedura

di aggiornamento dei prezzi.

17.3 Il Prestatore si impegna, in ogni caso, ad

applicare alle Amministrazioni contraenti, durante

l’esecuzione del presente Contratto Quadro, prezzi

unitari non superiori a quelli che il Prestatore

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stesso o società facenti parte del suo gruppo di

appartenenza dovessero convenire nei Contratti

stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per

prestazioni confrontabili con quelle oggetto del

presente Contratto Quadro.

Art. 18

(Evoluzione tecnologica e nuove esigenze)

18.1 La tipologia dei servizi di cui all’art. 3 può

essere ampliata e/o variata in relazione a nuove

esigenze ovvero alla evoluzione tecnologica.

18.2 Il Prestatore si impegna ad informare, con

cadenza almeno semestrale, DigitPA e le

Amministrazioni contraenti sulla evoluzione

tecnologica dei servizi di telecomunicazioni e

delle conseguenti possibili variazioni nei servizi

oggetto del presente Contratto Quadro.

18.3 La proposta di inserimento a listino del nuovo

servizio e/o delle varianti è affidata al CORI. In

tale eventualità il Prestatore presenterà offerta

tecnico-economica impegnativa (tempi, modalità e

prezzi) a DigitPA.

L’inserimento a listino del nuovo servizio e/o

delle varianti potrà avvenire solo previo parere

positivo di congruità tecnico-economica di cui al

comma 3 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 1°

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dicembre 2009, n. 177.

Le parti si danno atto che, qualora il prezzo

congruito per il singolo servizio e/o variante non

trovi concorde il Prestatore, quest’ultimo si

riserva la facoltà di non erogare il servizio

stesso.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare

al presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed

ai singoli Contratti Esecutivi le modifiche

necessarie all’inserimento a listino del nuovo

servizio e/o delle varianti, tramite stipula di

appositi Atti Aggiuntivi al Contratto Quadro.

Art. 19

(Migrazione al nuovo prestatore)

19.1 Alla scadenza o risoluzione del presente

Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto

Esecutivo, il Prestatore si impegna a porre in

essere tutte le attività necessarie o utili al fine

di permettere la migrazione dei servizi offerti in

base al presente Contratto Quadro ed ai relativi

Contratti Esecutivi al nuovo Prestatore

subentrante. In ogni caso, il Prestatore dovrà

assicurare la continuità della prestazione dei

servizi attuando eventuali modifiche operative,

indicate da DigitPA, al fine di pianificare il

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passaggio graduale dei servizi al nuovo Prestatore

subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con

quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per

il tempo necessario a completare la migrazione dei

servizi sulla sua rete.

19.2 Al fine di agevolare il passaggio delle

consegne verso il nuovo Prestatore subentrante, il

Prestatore del presente Contratto Quadro, dovrà:

a) consegnare a DigitPA la seguente documentazione,

6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto

Quadro:

− documentazione inerente l’organizzazione

funzionale del CG-S-RIPA per quanto riguarda i

servizi oggetto del presente Contratto Quadro,

completa della descrizione delle procedure

operative giornaliere, settimanali e mensili

utilizzate e dei relativi archivi cartacei ed

elettronici a supporto dei servizi di gestione

della Rete, distribuzione del software,

assistenza ed help desk descritti nel

Capitolato tecnico (Allegato C);

− documentazione relativa ai repository con le

registrazioni degli interventi di assistenza

richiesti per tutti i malfunzionamenti e per

problemi diversi riscontrati dagli utenti e la

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descrizione degli interventi eseguiti per il

loro ripristino, con elevato livello di

dettaglio degli elementi e con allegata

descrizione di eventuali formalismi utilizzati;

− documentazione relativa agli eventuali

interventi eseguiti per il cablaggio degli

edifici delle Amministrazioni completa di tutte

le informazioni utili in termini di indirizzi

fisici degli apparati attivi di rete con

indicazioni sulla convenzione utilizzata per

l’attribuzione degli indirizzi logici;

− documentazione relativa alla sicurezza compresi

i repository dei dati relativi alle attività di

auditing, alle procedure attivate ed agli altri

servizi descritti nel Capitolato tecnico

(Allegato C);

− lista completa dei beni rivenienti presenti

presso le Amministrazioni, in quanto tutti gli

apparati installati sono da considerarsi di

proprietà delle Amministrazioni alla scadenza

contrattuale, fatta salva la possibilità per

DigitPA di renderli disponibili al nuovo

Prestatore subentrante;

b) assicurare l’affiancamento professionale al

Prestatore subentrante, dai 2 (due) mesi

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precedenti la scadenza del Contratto Quadro ai 2

(due) mesi successivi, per le seguenti attività:

− fornire la necessaria assistenza al personale

del Prestatore subentrante mediante

affiancamento di proprie risorse specializzate

operanti presso il CG-S-RIPA, in numero

sufficiente ad assicurare il trasferimento

integrale delle procedure utilizzate dal CG-S-

RIPA per tutti i servizi descritti all’art. 3;

− prevedere allo scopo un minimo di tre unità a

tempo pieno per un periodo complessivo di

quattro mesi solari decorrenti dai due mesi

precedenti il termine del Contratto e per i due

mesi successivi, unità che supporteranno il

personale esterno ospitato presso il CG-S-RIPA

per attività di formazione e di controllo

dell’attività operativa connessa;

c) consegnare alle Amministrazioni i beni

rivenienti (alla scadenza del Contratto): il

Prestatore dovrà sottoscrivere il verbale di

passaggio di consegne dei beni rivenienti nonché

fornire tutta la documentazione in suo possesso,

con aggiornamento alla data di scadenza del

Contratto Quadro, con le modalità indicate da

DigitPA.

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DigitPA si riserva la facoltà di comunicare, con

anticipo di almeno 1 (uno) mese solare, eventuali

aggiunte o variazioni alle suddette modalità di

passaggio di consegne.

Art. 20

(Sicurezza)

20.1 Il Prestatore si impegna ad assicurare alle

Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica

per i servizi di cui all’art. 3 ed a tal fine si

impegna a predisporre, attuare ed aggiornare

costantemente una politica della sicurezza, sia

fisica che logica, conforme alle prescrizioni

contenute nel Capitolato tecnico (Allegato C) ed a

quanto riportato nella documentazione di cui al

precedente art. 7.2.

20.2 Il Prestatore dovrà prevedere specifiche

procedure atte a regolare la gestione della

sicurezza almeno per le seguenti aree:

- amministrazione della sicurezza;

- analisi dei rischi;

- audit;

- test di impenetrabilità;

- incidenti di sicurezza;

- allarmi e interventi;

- controllo e analisi delle registrazioni

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relative alla sicurezza.

20.3 DigitPA potrà adeguare le prescrizioni minime

di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del

livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a

seguito di eventuali modifiche della tecnologia

utilizzata o disponibile. Il Prestatore è tenuto a

mantenere aggiornato il sistema di sicurezza

rispetto a tali revisioni e quanto previsto dalle

Regole Tecniche e di Sicurezza (DPCM 1° aprile

2008, su G.U.R.I. n. 144 del 21-6-2008).

20.4 Il Prestatore si impegna a prevenire e

circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli

apparati deputati all’erogazione dei servizi ed

istallati presso i locali sotto il suo controllo,

secondo le indicazioni ed i requisiti contenuti nel

Capitolato tecnico (Allegato C), in particolare

attraverso misure di protezione per il controllo

degli accessi e la prevenzione di atti dolosi,

colposi ed eventi accidentali.

20.5 Il Prestatore si impegna altresì a prevenire e

circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli

apparati deputati all’erogazione dei servizi

oggetto del presente Contratto Quadro sia presso i

locali sotto il suo controllo sia presso quelli

delle singole Amministrazioni, secondo le

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indicazioni ed i requisiti contenuti nel Capitolato

tecnico (Allegato C). In particolare, il sistema di

sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso

ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il

diritto e la validità di ogni tentativo di accesso

e stabilire l’identità dell’utente. Il Prestatore

si impegna inoltre a gestire e mantenere

registrazioni relative agli accessi, adottare

misure per l’integrità dei dati e prevedere

procedure per la rilevazione di attacchi

sistematici.

20.6 Il Prestatore si impegna a far eseguire

annualmente un approfondito audit sul sistema di

sicurezza, condotto da una primaria società

specializzata scelta dal Prestatore previo

gradimento di DigitPA; l’audit verrà effettuato

sotto la vigilanza di DigitPA e delle

Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria

competenza. DigitPA e le Amministrazioni potranno,

ciascuno per quanto di competenza e con un

preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi,

effettuare ulteriori attività di auditing secondo

modalità concordate con il Prestatore.

20.7 Il Prestatore si impegna ad autorizzare

l’effettuazione di test discrezionali di

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impenetrabilità da parte di DigitPA e/o delle

Amministrazioni. Nel caso detti test mettano in

evidenza delle carenze rispetto alle specifiche

tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere

corretta in un tempo non superiore a 10 (dieci)

giorni lavorativi.

20.8 Nel caso in cui le carenze di cui all’art.

precedente permangano oltre il termine ultimo

previsto dal medesimo art. 20.7, il Prestatore

potrà essere considerato inadempiente e si

applicheranno le penali di cui al precedente art.

14.6.

20.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla

sicurezza di particolare gravità, DigitPA potrà,

sentito il Prestatore, decidere la sospensione di

uno o più servizi o la chiusura del CG-S-RIPA fino

a quando non sia stato eliminato il pericolo

medesimo.

Art. 21

(Controversie)

21.1 Le controversie che possono eventualmente

insorgere nell’interpretazione, esecuzione,

validità, efficacia e risoluzione delle

disposizioni del presente Contratto Quadro e dei

singoli Contratti Esecutivi sono prese in esame per

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una composizione bonaria dal CORI di cui all’art.

11. A tal fine, nel caso in cui si verificassero

casi di ambigua interpretazione tra i diversi

allegati del Contratto quadro vale la seguente

indicazione in termini di priorità interpretativa:

1. Contratto Quadro;

2. Contratto Esecutivo;

3. Allegato C;

4. i rimanenti allegati al presente Contratto

escluso l’Allegato A;

5. l’Allegato A.

21.2 Le controversie, se non risolte nell’ambito

del CORI, sono prese in esame per una composizione

in via bonaria da DigitPA, dall’Amministrazione e

dal Prestatore.

21.3 Qualora non sia possibile raggiungere un

accordo sulla questione controversa e, comunque,

una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni

solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle

parti potrà deferire la questione ad un Collegio

arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli

806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.

21.4 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte

istante, il secondo dalla Parte resistente entro 30

(trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di

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nomina del primo arbitro. In caso di mancata

osservanza di tale termine, la nomina verrà

effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

21.5 La Parte resistente ha facoltà di escludere la

competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al

giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari

dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale

fine deve contestualmente notificare la sua

determinazione all’altra Parte.

21.6 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di

Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato

di comune accordo dai due arbitri di parte nel

termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica

alla Parte istante della nomina del secondo

arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine,

la nomina verrà effettuata dal Presidente del

Tribunale di Roma.

21.7 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà

inoltre a:

− sostituire il terzo arbitro in caso egli

abbandoni il proprio incarico ed i due arbitri

di parte non abbiano nominato un sostituto nel

termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno

del terzo arbitro;

− sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli

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abbandoni il proprio incarico e la Parte

interessata non provveda a sostituirlo

nominando un altro arbitro nel termine di 30

(trenta) giorni dal venir meno dello stesso.

21.8 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di

180 (centottanta) giorni solari dalla data di

costituzione del collegio arbitrale. I termini

saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.

Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di

prova e/o disponga consulenza(e), il termine si

intenderà prorogato automaticamente ed andrà a

scadere 90 (novanta) giorni solari dopo il

compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se

successivo, dall’ultimo atto relativo alla

consulenza.

21.9 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma,

giudicherà in via rituale e secondo diritto.

21.10 Le Parti riconoscono che le disposizioni

riguardanti il procedimento arbitrale non

precludono a ciascuna di esse di chiedere alle

autorità giudiziarie competenti provvedimenti

d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del

procedimento arbitrale di cui al precedente

articolo.

21.11 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art.

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47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di

procedura civile, il Foro competente per qualsiasi

controversia, relativa al presente Contratto Quadro

ed ai singoli Contratti Esecutivi, non devoluta al

Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 21.3 è

quello di Roma.

Art. 22

(Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al

trattamento)

22.1 Il Prestatore si impegna a non portare a

conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,

documenti e notizie di carattere riservato, di cui

il personale comunque impiegato nello svolgimento

delle attività oggetto del presente Contratto

Quadro venga a conoscenza in forza del presente

impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al

vincolo di riservatezza delle informazioni anche

successivamente alla scadenza del presente

Contratto Quadro.

22.2 Il Prestatore si impegna, altresì, a

rispettare quanto previsto dal d.lgs del 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i., in materia di riservatezza.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs

del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. in tema di

trattamento di dati personali, le parti dichiarano

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di essersi preventivamente e reciprocamente

informate prima della sottoscrizione del presente

Contratto Quadro circa le modalità e le finalità

dei trattamenti di dati personali che verranno

effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire

al trattamento da parte dell’altra dei propri dati

per le finalità connesse all’esecuzione del

presente Contratto Quadro. Ai fini della suddetta

normativa, le parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente

da qualsivoglia responsabilità per errori materiali

di compilazione, ovvero per errori derivanti da una

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità

e trasparenza e nel rispetto delle misure di

sicurezza. Con la sottoscrizione del presente

Contratto Quadro, le parti dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate oralmente tutte le

informazioni previste dalla citata normativa, ivi

comprese quelle relative ai nominativi del

responsabile e del titolare del trattamento e le

modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

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Art. 23

(Recesso e risoluzione)

23.1 DigitPA si riserva la facoltà di recedere dal

presente Contratto Quadro in tutto o in una sua

parte e contestualmente le Amministrazioni dai

Contratti Esecutivi dandone preavviso al Prestatore

almeno 12 (dodici) mesi solari prima della data di

efficacia del recesso a mezzo di posta elettronica

certificata (PEC) all’indirizzo che sarà a tal fine

espressamente comunicato dal prestatore a DigitPA,

in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere

organizzativo della Pubblica Amministrazione ai

sensi dell’art. 1373 del Codice civile, con

riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni

eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.

23.2 Il presente Contratto Quadro e contestualmente

i Contratti Esecutivi saranno risolti con effetto

immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore,

fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia

designato in relazione a, o prenda il possesso di,

tutti o una parte sostanziale dei cespiti del

Prestatore o stipuli accordi o transazioni con i

creditori del Prestatore che comportino la cessione

dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi

o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene

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soggetto ad altre procedure concorsuali) nel

significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e

s.m.i. o di cui ad altre analoghe disposizioni in

qualsiasi altra giurisdizione.

23.3 DigitPA potrà risolvere il presente Contratto

Quadro ed i corrispondenti Contratti Esecutivi in

ogni momento, con efficacia dalla data indicata

nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore,

nel caso in cui quest’ultimo abbia violato

qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro e,

qualora la violazione possa essere sanata, tale

violazione non sia stata sanata entro il termine

indicato nella suddetta diffida ad adempiere.

23.4 In tutti i casi di risoluzione, anche

parziale, non saranno pregiudicati i diritti di

ciascuna Parte esistenti prima della data di

risoluzione, nonché tutti gli altri diritti

previsti dalla legge italiana incluso il diritto al

risarcimento dei danni.

23.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al

presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di

risoluzione contenute nel Contratto Quadro, i

Contratti Esecutivi stipulati dal Prestatore in

esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto.

In tal caso il Prestatore dovrà porre in essere

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tutte le attività necessarie alla migrazione dei

servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti

secondo quanto previsto dal precedente art. 19.2.

23.6 Al presente Contratto Quadro ed ai singoli

Contratti Esecutivi si applica quanto previsto

dall’art. 1453 del codice civile.

23.7 Il Prestatore dà atto che DigitPA ha

provveduto ad inoltrare ai competenti Uffici

territoriali del Governo le richieste di

comunicazioni ed informazioni antimafia.

23.8 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a

conoscenza che, considerata l’urgenza di stipulare

il presente contratto quadro, ai sensi di quanto

disposto dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, DigitPA e le Amministrazioni aderenti

hanno facoltà di recedere, rispettivamente, dal

presente contratto quadro e dai contratti esecutivi

qualora fossero accertati, successivamente alla

stipula del contratti stessi, elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il

pagamento dei servizi già erogati, nei limiti delle

utilità conseguite.

Art. 24

(Responsabilità civile)

Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità

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per infortunio o danni eventualmente subiti da

parte di persone o di beni, tanto del Prestatore

quanto di DigitPA e delle Amministrazioni o di

terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o

altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche

se eseguite da parte di terzi.

Art. 25

(Deposito cauzionale)

25.1 A garanzia dell’esatto adempimento delle

obbligazioni assunte, il Prestatore ha presentato a

DigitPA fideiussione bancaria n. 134356/A

rilasciata il 3 dicembre 2010 da BNL s.p.a. di

importo pari a € 1.250.000,00 (unmilioneduecento

cinquantamila), corrispondente al 5% (cinque

percento) del massimale contrattuale rapportato

alla durata del contratto (7 anni). Lo svincolo del

deposito a garanzia avverrà al termine delle

prestazioni previste nel presente Contratto Quadro.

25.2 Inoltre, il Prestatore è tenuto a versare un

deposito cauzionale, fideiussione bancaria o

polizza assicurativa, alle singole Amministrazioni

aderenti a garanzia dell’esatto adempimento delle

obbligazioni previste da ciascun Contratto

Esecutivo, pari al 9% (novepercento) del

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corrispettivo totale del singolo Contratto

Esecutivo (calcolata sulla base del ribasso offerto

rispetto al PMRGlobale posto a base di gara),

secondo le disposizioni dell’art. 113, comma 1, del

d.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con lo sconto del 50%

(cinquantapercento) per obbligo di possesso della

certificazione di qualità.

25.3 Le cauzioni a garanzia dell’esecuzione,

rilasciate in favore di DigitPA e delle

Amministrazioni aderenti, prevedono la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro

15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta

di DigitPA e/o delle Amministrazioni. La cauzione è

estesa a tutti gli accessori del debito principale,

a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di

tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per

gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal

Contratto Quadro e dall’esecuzione dei singoli

Contratti Esecutivi.

25.4 In particolare, la cauzione rilasciata

garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è

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prevista l’applicazione di penali e, pertanto,

resta espressamente inteso che DigitPA e le

Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel

precedente articolo 14, hanno diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione per l’applicazione

delle penali.

25.5 La garanzia opera nei confronti di DigitPA a

far data dalla sottoscrizione del Contratto Quadro

e nei confronti delle Amministrazioni a far data

dalla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.

25.6 La garanzia opera per tutta la durata del

Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione

delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti

e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle

condizioni di seguito indicate - previa deduzione

di eventuali crediti di DigitPA e delle

Amministrazioni verso il Prestatore - a seguito

della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni

contrattuali e decorsi detti termini. In

particolare, la garanzia è progressivamente

svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per

cento dell'iniziale importo garantito secondo

quanto stabilito all’art. 113, comma 3, d.lgs n.

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163/2006, subordinatamente alla preventiva

consegna, da parte del Prestatore all’istituto

garante, di un documento attestante l’avvenuta

esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale

documento è emesso periodicamente da DigitPA

soltanto a seguito della ricezione delle

dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta

esecuzione (certificati di verifica di conformità

e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero

documenti ed attestazioni analoghe) emessi dalle

singole Amministrazioni relativamente ai singoli

Contratti Esecutivi.

25.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla

garanzia prestata solo previo consenso espresso in

forma scritta da DigitPA.

25.8 Qualora l’ammontare della garanzia prestata

dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di

penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore

dovrà provvedere al reintegro entro il termine di

10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata da DigitPA.

25.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni

previste nel presente articolo DigitPA ha facoltà

di dichiarare risolto il Contratto Quadro e, del

pari, le singole Amministrazioni hanno facoltà di

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dichiarare risolto il relativo Contratto Esecutivo,

fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 26

(Subappalto e servizi di terzi)

26.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia (art.

118 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Il Prestatore

avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente

articolo di affidare alcune prestazioni ad altri

soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui

alla Lettera di Invito, a prescindere dalla natura

giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

26.2 In particolare, sulla base di quanto

dichiarato dal Prestatore in sede di gara ed alle

condizioni previste dalla legge, potranno essere

affidati in subappalto i seguenti servizi:

- Unified Communication;

- Connettività IP ed Internet;

- VOIP – Voice Over IP;

- Supporto per assicurare la migliore erogazione

dei servizi.

26.3 Il Prestatore, che affidi la fornitura dei

servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto

responsabile principale per l’adempimento delle

proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Quadro

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e dai Contratti Esecutivi e per gli atti,

disservizi, omissioni o negligenze dei

subcontraenti.

Art. 27

(Brevetti e diritti d’autore)

27.1 DigitPA non assume alcuna responsabilità ove

il Prestatore abbia usato, per le prestazioni

oggetto del presente Contratto Quadro, dispositivi

o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto

la privativa.

27.2 Il Prestatore manleva e tiene indenne DigitPA

da tutte le rivendicazioni legali, le

responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da

qualsiasi soggetto, a seguito di qualsiasi

rivendicazione di violazione di diritti d’autore,

di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

27.3 Eventuali brevetti o innovazioni tecnologiche

conseguenti alla esecuzione del presente Contratto

Quadro, passibili di tutela di diritti di autore,

si intendono di esclusiva proprietà di DigitPA.

Art. 28

(Obblighi del Prestatore relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari)

28.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.

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3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano

straordinario contro le mafie”, e s.m.i..

28.2 Il Prestatore si impegna a dare immediata

comunicazione a DigitPA ed alla Prefettura –

Ufficio territoriale del Governo competente della

notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Art. 29

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

29.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti

gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali

relative al presente Contratto Quadro.

29.2 Al presente Contratto Quadro dovrà essere

applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 22 dicembre 2010

per DigitPA per il Prestatore

IL DIRETTORE GENERALE IL PROCURATORE SPECIALE

_____________________ _________________________

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza

di tutte le clausole del presente Contratto Quadro,

dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati;

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

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1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara

inoltre di aver letto con attenzione e di approvare

specificatamente le condizioni contenute negli

articoli seguenti: 3 (Oggetto del Contratto

Quadro), 4 (Presenza del Prestatore in territorio

italiano), 6 (Durata e efficacia), 7 (Impegni

specifici del Prestatore), 13 (Ispezioni, controlli

e verifiche di conformità), 14 (Livelli di servizio

e penali), 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari),

18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze), 19

(Migrazione al nuovo Prestatore), 21

(Controversie), 23 (Recesso e Risoluzione), 25

(Deposito cauzionale), 28 (Obblighi del Prestatore

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, 22 dicembre 2010

per il Prestatore

IL PROCURATORE SPECIALE _____________________

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INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 (Definizioni) ............................. 4

Art. 2 (Premesse e allegati) ..................... 4

Art. 3 (Oggetto del Contratto Quadro) ............ 5

Art. 4 (Presenza del Prestatore in territorio

italiano) ........................................ 7

Art. 5 (Adesione delle singole Amministrazioni) .. 8

Art. 6 (Durata ed efficacia) ..................... 8

Art. 7 (Impegni specifici del Prestatore) ........ 9

Art. 8 (Piano dei Fabbisogni) ................... 13

Art. 9 (Progetto dei Fabbisogni) ................ 14

Art. 10 (Variazioni al Piano dei Fabbisogni) .... 16

Art. 11 (Organizzazione del lavoro) ............. 18

Art. 12 (Locali messi a disposizione dalle

Amministrazioni) ................................ 20

Art. 13 (Ispezioni, controlli e verifiche di

conformità) ..................................... 21

Art. 14 (Livelli di servizio e penali) .......... 27

Art. 15 (Conflitti con altri prestatori di

servizi) ........................................ 33

Art. 16 (Prezzi unitari e massimale contrattuale) 33

Art. 17 (Aggiornamento dei prezzi unitari) ...... 35

Art. 18 (Evoluzione tecnologica e nuove esigenze) 36

Art. 19 (Migrazione al nuovo prestatore) ........ 37

Art. 20 (Sicurezza) ............................. 41

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Art. 21 (Controversie) .......................... 44

Art. 22 (Riservatezza – Trattamento dei dati –

Consenso al trattamento) ........................ 48

Art. 23 (Recesso e risoluzione) ................. 50

Art. 24 (Responsabilità civile) ................. 52

Art. 25 (Deposito cauzionale) ................... 53

Art. 26 (Subappalto e servizi di terzi) ......... 57

Art. 27 (Brevetti e diritti d’autore) ........... 58

Art. 28 (Obblighi del Prestatore relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari) ............ 58

Art. 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali) .... 59