Contratto di lavoro a termine

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(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2014 L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Jobs act: i nuovi contratti a termine Contratto di lavoro a termine ML 10900 e s. Dal 21 marzo 2014 sono entrate in vigore importanti disposizioni volte a semplificare la dis ciplina del contratto di lavoro a termine (D.Lgs. 368/2001), che analizziamo di seguito, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione in legge del decreto. Ipotesi ammesse È possibile stipulare contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione e a fronte di qualsiasi esigenza aziendale. Non sono infatti più richieste la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo né la conseguente necessità di indicare tali ragioni nel contratto di lavoro. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Durata I contratti possono avere durata fino a 36 mesi (comprese le eventuali proroghe). Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In tal caso sono ammissibili fino ad un massimo di 8 proroghe, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Nelle ipotesi di contratti a termine prorogati, la durata complessiva del rapporto non può comunque essere superiore a 3 anni. Limiti quantitativi Fatta salva la possibilità per i CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi di fissare limiti numerici ai contratti a tempo determinato (ML 10975), il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, tuttavia, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. art. 1 DL 20 marzo 2014 n. 34: GU 20 marzo 2014 n. 66

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(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2014

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari

errori o inesattezze.

Jobs act: i nuovi contratti a termine

Contratto di lavoro a termineML 10900 e s.

Dal 21 marzo 2014 sono entrate in vigore importanti disposizioni volte a semplificare la dis­ciplina del contratto di lavoro a termine (D.Lgs. 368/2001), che analiz ziamo di seguito, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione in legge del decreto.

Ipotesi ammesse

È possibile stipulare contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione e a fronte di qualsiasi esigenza aziendale. Non sono infatti più richieste la sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo né la conseguente necessità di indicare tali ragioni nel contratto di lavoro.

L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Durata

I contratti possono avere durata fino a 36 mesi (comprese le eventuali proroghe).Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In tal caso sono ammissibili fino ad un massimo di 8 proroghe, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.Nelle ipotesi di contratti a termine prorogati, la durata complessiva del rapporto non può comunque essere superiore a 3 anni.

Limiti quantitativi

Fatta salva la possibilità per i CCNL stipulati dai sindacati compar ativamente più rappresentativi di fissare limiti numerici ai contratti a tempo determinato (ML 10975), il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, tuttavia, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

art. 1 DL 20 marzo 2014 n. 34: GU 20 marzo 2014 n. 66