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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI Il presente Fascicolo Informativo contenente: • Nota Informativa, comprensiva del Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. – Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RAMI DANNI

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

• Nota Informativa, comprensiva del Glossario

• Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

UBI Assicurazioni S.p.A. – Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.

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NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/12/2012.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP,ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessaautorità.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dellasottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 delRegolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), ilpresente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedonorischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni,limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità,decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dalRegolamento Trasparenza.

AvvertenzaL’Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per laconsultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo nonderivanti da innovazioni normative.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

Informazioni generaliUBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione ecoordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. ha sede in Via Tolmezzo,15 – 20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito Internetwww.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica [email protected] ed è stata autorizzata all’esercizio delleassicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio edell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); ilnumero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ImpresaUBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219 di cuiEuro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo diriserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapportotra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilitàrichiesto dalla normativa vigente, è pari al 162,99% (arrotondato: 163%).

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INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AvvertenzaIl Contratto di Assicurazione non prevede il rinnovo tacito alla Scadenza. LaCopertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 delladata di Scadenza indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta néulteriore comunicazione tra le Parti.

Coperture Assicurative – Limitazioni ed esclusioni La Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi al Viaggio.In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizione delModulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard che comprendele Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e unpacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”,tutte regolate secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Per l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa dichiara diavvalersi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – PiazzaTrento 8 – 20135 Milano secondo le modalità previste nelle singole CopertureAssicurative e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”L’Impresa si impegna ad erogare all’Assicurato le Prestazioni di assistenza indicatenelle Condizioni di Assicurazione a seguito del verificarsi del Sinistro occorsoglidurante il Viaggio.Per una descrizione completa e dettagliata delle Prestazioni fornite dalla CoperturaAssicurativa “Assistenza in Viaggio”, si rinvia alle “Norme che regolano la CoperturaAssicurativa Assistenza in Viaggio”, agli artt. 19 e segg. delle Condizioni diAssicurazione.

Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”Offre copertura per il caso in cui l’Assicurato dovesse sostenere durante ilViaggio, entro i limiti temporali così come meglio specificati all’art. 21 delleCondizioni di Assicurazione, Spese Mediche (farmaceutiche, ospedaliere e/ochirurgiche) per cure o interventi improrogabili conseguenti ad Infortunio oMalattia Improvvisa.Per una descrizione completa e dettagliata della Copertura Assicurativa, si rinviaalle “Norme che regolano la Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche” agliart. 21 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.

Copertura Assicurativa “Infortuni”Offre copertura per gli Infortuni che l’Assicurato dovesse subire durante il Viaggio.Per una descrizione completa e dettagliata della Copertura Assicurativa, si rinviaalle “Norme che regolano la Copertura Assicurativa Infortuni” agli art. 23 e segg.delle Condizioni di Assicurazione.

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Avvertenza:Le Coperture Assicurative prevedono alcune limitazioni ed esclusioni generaliapplicabili a ciascuna di esse.In particolare, sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sinistri occorsiall’Assicurato durante il Viaggio nell’esercizio della propria attività professionale.Per un esame di maggior dettaglio di tali limitazioni ed esclusioni si rinvia agliartt. 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni specifici per ciascunaCopertura Assicurativa. In particolare:- quanto alla Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”, si rinvia all’art. 20

delle Condizioni di Assicurazione;- quanto alla - Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”, si rinvia

all’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione;- quanto alla - Copertura Assicurativa “Infortuni”, si rinvia agli artt. 24 e segg.

delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:Le Coperture Assicurative prevedono l’applicazione di Franchigie e Massimali,per un indicazione di dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni diAssicurazione che regolano le singole Coperture Assicurative.

Di seguito si riporta una esemplificazioni numerica volta a facilitare lacomprensione del meccanismo di funzionamento dei Massimali previsti dalleCondizioni di Assicurazione:

Esempio: Copertura Assicurativa Assistenza: Segnalazione legale all’estero.Nel caso ne sussistano i presupposti, la Struttura Organizzativa anticiperà perconto dell’Assicurato i costi necessari per l’assistenza legale fino ad un massimo di¤ 5.000,00. Qualora i costi dovessero ammontare a totali ¤ 9.000,00, la StrutturaOrganizzativa provvederà ad anticipare l’importo complessivo (¤ 5.000,00Massimale + ¤ 4.000,00 eccedenza) solo a fronte di adeguate garanzie direstituzione. L’Assicurato entro un mese dalla data dell’anticipo dovrà restituire lasomma totale di ¤ 9.000,00.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche volte a facilitare lacomprensione del meccanismo di funzionamento delle Franchigie previste dalleCondizioni di Assicurazione:

Esempio 1In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, nel caso di Infortunio che comportiun’Invalidità Permanente accertata del 4%, non sarà dovuto alcun Indennizzo.

Esempio 2In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, nel caso di Infortunio che comporti

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un’Invalidità Permanente accertata del 10%, l’Indennizzo sarà così determinato:• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 10%, verrà dedotta la Franchigia del

5% (10 – 5 = 5). L’Invalidità Permanente da indennizzare sarà quindi pari al 5%e, calcolata sulla somma assicurata di ¤ 50.000,00 darà luogo al seguenteindennizzo: ¤ 50.000,00 x 5% = ¤ 2.500,00

Esempio 3In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, in caso di Infortunio checomporti un’Invalidità Permanente accertata del 30%, l’Indennizzo verrà cosìdeterminato:• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 30%, non verrà dedotta alcuna

Franchigia; l’invalidità permanente da liquidare, calcolata sulla somma assicurata,sarà così determinata: ¤ 50.000,00 x 30% = ¤ 15.000,00. L’indennizzo dacorrispondere all’Assicurato sarà, quindi, pari a ¤ 15.000,00.

Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

AvvertenzaSi richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative acircostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede diconclusione del Contratto di Assicurazione possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazionedel Contratto di Assicurazione.

Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 delleCondizioni di Assicurazione.

Avvertenza Non vi sono clausole di nullità della Polizza.

Aggravamento e diminuzione del Rischio Non previsti.

Premi Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e inun’unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di4, 8 o 15 giorni secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza.L’ammontare del Premio varia a seconda della Copertura Assicurativa sceltaall’atto della sottoscrizione del Modulo di polizza, alla sua estensione territoriale(Europa o Mondo) e soggettiva (singola persona o Nucleo Familiare).

AvvertenzaLa Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa

Il Premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizza

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esclusivamente mediante addebito su carta di credito ovvero attraverso il circuitoPagoBancomat. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Rivalse

AvvertenzaNon previste.

Diritto di recesso

AvvertenzaNon previsto

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di AssicurazioneAi sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti del Contraente e/o dell’Assicuratoderivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cuisi è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Legge applicabile al Contratto di Assicurazione La legge applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.

Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.Al Contratto di Assicurazione si applicano le imposte in vigore.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

AvvertenzaLe Condizioni di Assicurazione prevedono una disciplina specifica delle modalitàe dei termini per la denuncia del Sinistro. Per indicazioni di maggior dettaglio sirinvia agli artt. 31 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.

AvvertenzaPer l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa si avvaledella Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento 8– 20135 Milano secondo le modalità previste nelle singole CopertureAssicurative e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Perindicazioni di maggior dettaglio si vedano gli artt. 31 e segg. delle Condizioni diAssicurazione.

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Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistridovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A.Servizio Antifrode e Reclami

Via Tolmezzo, 15 - 20132 MilanoFax 02 49980492

e-mail: [email protected].

Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Potranno essere presentati direttamente a:

ISVAPIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli UtentiVia del Quirinale, 21 - 00187 Roma

• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri,ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delleAssicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sullacommercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevutorisposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da partedell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta nonsoddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai finidell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione delreclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui allalettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni el’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusivadell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi oveesistenti.

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Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quellaitaliana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quelloeventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà lecomunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP odirettamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet:http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm,chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Arbitrato/Autorità GiudiziariaLa soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità delSinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri diindennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati unoper parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente delConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegiodei medici.Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicinoal luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese eremunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese ecompetenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove neriscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente adepoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intantoconcedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sonoprese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sonovincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo icasi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delleoperazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppioesemplare, uno per ognuna delle Parti.

AvvertenzaResta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Contraente, di rivolgersiall’Autorità Giudiziaria, previo esperimento, ove prevista dalle norme tempo pertempo vigenti, della procedura di mediazione secondo quanto disciplinatodall’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

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UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei datie delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legaleBenoit Marie Thys

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GLOSSARIO

La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecniciutilizzati nel Contratto di Assicurazione.

Ai seguenti termini, viene convenzionalmente attribuito il significato qui indicato:

Assicurato: il/i soggetto/i il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Beneficiario: il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’Indennizzoin caso di morte dell’Assicurato.

Cartella Clinica: documento ufficiale redatto durante il Ricovero conpernottamento, contenente le generalità per esteso del paziente, diagnosi,anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, eventuali interventichirurgici eseguiti, esami e diario clinico.

Condizioni di Assicurazione: le condizioni generali di assicurazione chedisciplinano l’assicurazione.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Cittàdel Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che sottoscrivela polizza all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio per sé e/o a favore del proprioNucleo Familiare e/o terzi soggetti e se ne assume i relativi oneri.

Contratto di Assicurazione: accordo con il quale l’Impresa, verso il pagamento diun Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi delle fattispeciepreviste nella Polizza.

Copertura Assicurativa: la copertura offerta con il Contratto di Assicurazione che,a scelta del Contraente come risultante dal Modulo di polizza, può comprenderele Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche”,ovvero estendersi anche alla Copertura Assicurativa “Infortuni”.

Estensione Territoriale: si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cuile Prestazioni e le Coperture Assicurative vengono fornite, fatta salva l’eventualediversa operatività indicata dalla disciplina delle singole Coperture Assicurative ele esclusioni ivi indicate.

EUROPA: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria,Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia,Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia,Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato diMonaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica

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Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

MONDO: tutti i Paesi del gruppo EUROPA e i restanti Paesi del Mondo.

Aree geografiche escluse: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, IsolaBouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, IsoleMarshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati,Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena,Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau,Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano– Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministerodell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993(Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delleImprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Società appartenente alGruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alladirezione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: somma predeterminata che l’Assicurato tiene a proprio carico perciascun Sinistro; percentuale/punti di Invalidità Permanente per la quale nonviene corrisposto alcun Indennizzo.

Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato/Beneficiario in caso diSinistro.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che producalesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenzadiretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte o un’InvaliditàPermanente.

Intervento Chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica odiagnostica, realizzato tramite cruentazione dei tessuti mediante l’uso distrumenti chirurgici, ovvero attraverso l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica,termica o luminosa (laser).

Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dellacapacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa,indipendentemente dalla specifica professione svolta dall’Assicurato.

Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altrastruttura sanitaria di ricovero, sia convenzionati con il Servizio Sanitario

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Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sonoesclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o soggiorno, le clinicheaventi finalità dietologiche ed estetiche.

Ivass / Isvap: organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, così comedefinito anche a seguito di modifiche normative o regolamentari tempo pertempo sopravvenute.

Malattia: ogni alterazione anatomo-patologica evolutiva dello stato di salute nondipendente da Infortunio.

Malattia Cronica: la Malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizzae che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveriospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era aconoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, diun precedente morboso noto all’Assicurato.

Malattia Preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta disituazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.

Massimale: somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.

Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale efinalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordoamichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di unaproposta per la risoluzione della stessa.

Modulo di polizza: documento contrattuale che unitamente a Nota Informativa eCondizioni di Assicurazione (Fascicolo Informativo) costituisce il Contratto diAssicurazione.

Nucleo familiare: il nucleo composto dal Contraente, il coniuge/convivente moreuxorio e i figli conviventi come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.

Parti: l’Assicurato, l’Impresa ed il Contraente.

Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro itermini stabiliti dalla legge.

Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere

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fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistancetramite la propria Struttura Organizzativa.

Ricovero: degenza in Istituto di cura, comportante almeno un pernottamento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti della Polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata la CoperturaAssicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - PiazzaTrento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici,operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tuttii giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede alcontatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delleprestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio: il viaggio dell’Assicurato per motivi esclusivamente turistici o in ognicaso non connessi all’esercizio dell’attività professionale dell’Assicurato, inpartenza dall’aeroporto di Orio al Serio (BG) o da diversa stazione aeroportualeper disposizioni non dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, fino al rientro inItalia anche presso un aeroporto diverso da quello di partenza o presso porto,stazione autoferrotranviaria.

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SommarioCondizioni di Assicurazione.................................................................... pag. 2 di18

Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale........ pag. 2 di18

Oggetto e Limiti della Copertura Assicurativa .................................... pag. 4 di18

Norme che regolano la Copertura Assicurativa

“Assistenza in Viaggio” .......................................................................... pag. 6 di18

Norme che regolano la Copertura Assicurativa

“Rimborso Spese Mediche”.................................................................... pag. 11 di18

Norme che regolano la Copertura Assicurativa

“Infortuni” ................................................................................................ pag. 13 di18

Norme che regolano i Sinistri ................................................................ pag. 16 di18

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Condizioni di AssicurazioneNORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Il Contraente potrà scegliere la Copertura Assicurativa più adatta tra unpacchetto standard che comprende le Coperture Assicurative “Assistenza inViaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedentiaggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondoquanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.Saranno operative solo le Coperture Assicurative espressamente indicateall’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza.

Per l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa dichiara diavvalersi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – PiazzaTrento 8 – 20135 Milano secondo le modalità previste nelle singole CopertureAssicurative e secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma dellecomunicazioni Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relativea circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione delRischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzononché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 Cod. Civ.Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell’Assicurato nel corso del Contratto diAssicurazione devono essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove nondiversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili.

Art. 2 – Decorrenza della Copertura AssicurativaLa Copertura Assicurativa decorre dal giorno e dalle ore indicati nel Modulo diPolizza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3 – Premio e modalità di pagamento Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e inun’unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di4, 8 o 15 giorni secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza. L’ammontare del Premio varia a seconda della Copertura Assicurativa sceltaall’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza, alla sua estensione territoriale(Europa o Mondo) e soggettiva (singola persona o Nucleo Familiare). Il Premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizzaesclusivamente mediante addebito su carta di credito ovvero attraverso ilcircuito PagoBancomat.

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Art. 4 – Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione non prevede il rinnovo tacito alla Scadenza. LaCopertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 delladata di Scadenza indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta néulteriore comunicazione tra le Parti.

Art. 5 - Operatività delle Coperture AssicurativeLe Coperture Assicurative disciplinate dalle presenti Condizioni di Assicurazioneoperano:- a seguito di Sinistri occorsi all’Assicurato esclusivamente quando lo stesso è in

Viaggio;- per la sola Copertura Assicurativa Assistenza e per ogni Assicurato, fino a tre

volte per ciascuna Prestazione durante il periodo di validità della Polizza, salvodove diversamente indicato;

- entro i Massimali assicurati meglio precisati nelle singole sezioni delle presentiCondizioni di Assicurazione.

Art. 6 Modifiche al Contratto di AssicurazioneLe eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere approvateper iscritto.

Art. 7 – Assicurazioni presso diverse imprese di assicurazioneSe per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistrol’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutte le imprese di assicurazione, indicandoa ciascuna il nome delle altre (art. 1910 Cod. Civ.) e a richiedere a ciascuna di essel’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovutodall’impresa di assicurazione insolvente – superi l’ammontare del danno,l’Impresa é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragionedell’Indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto di Assicurazione, esclusacomunque ogni obbligazione solidale con le altre imprese di assicurazione.

Art. 8 – Rinuncia al diritto di surrogazioneL’Impresa rinuncia, a favore del Contraente e/o dell’Assicurato e dei rispettiviaventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili di eventualiSinistri, previsto dall’art. 1916 Cod. Civ.

Art. 9 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l’Assicurato deve agire in conformità con quanto previsto dallaSezione “Norme che regolano i Sinistri” di cui agli artt. 31 e seguenti dellepresenti Condizioni di Assicurazione.L’inadempimento degli obblighi ivi dedotti può comportare la perdita totale oparziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.

Art. 10 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto diAssicurazione sono a carico del Contraente.

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Art. 11 – PrescrizioneAi sensi dell’art. 2952 2° comma del Cod. Civ. i diritti del Contraente e/odell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 24(ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 12 - MediazioneIn tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per larisoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contrattiassicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempovigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da talinorme.Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e l’Assicurato, di rivolgersiall’Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Foro competenteFermo quanto previsto al precedente art. 12 – Mediazione, per qualunquecontroversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto diAssicurazione, il foro competente è quello del luogo di residenza della parteattrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatoreai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.In tale ultimo caso sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova laresidenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.

Art. 14 - Rinvio alle norme di leggeIl presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO E LIMITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 15 – Oggetto della Copertura AssicurativaLa Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi ad un Viaggio.In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizionedel Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard checomprende le Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso SpeseMediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la CoperturaAssicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle presentiCondizioni di Assicurazione.

Art. 16 - Persone assicurabiliLa Copertura Assicurativa è disponibile per le persone fisiche:• residenti in Italia, Repubblica di san Marino, Città del Vaticano;• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 17 - Persone non assicurabiliLa Copertura Assicurativa non è disponibile, indipendentemente dalla concreta

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valutazione dello stato di salute, per le persone affette da sindrome daimmunodeficienza acquisita, alcolismo, tossicodipendenza o delle seguentiinfermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Qualora insorgano nel corso del Contratto diAssicurazione una o più delle malattie o affezioni sopra indicate, si applica quantodisposto all’art. 1898 Cod. Civ.

Art. 18 – EsclusioniSono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sinistri causati o dipendenti da:a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e

allenamenti;b. guida in stato di ebbrezza;c. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni ditrasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche;

d. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, insurrezioni,saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

e. dolo del Contraente/Assicurato o colpa grave;f. Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche

cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressivee relative conseguenze/complicanze;

g. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione edal puerperio;

h. Malattie croniche;k. tentato suicidio o suicidio;i. Malattie e Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;j. espianto e/o trapianto di organi;l. Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci

nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;m. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei

ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sciacrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocceo accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing,immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natantia motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atleticapesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, Infortunisofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionalecomunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).

Sono in ogni caso esclusi dalla Copertura Assicurativa, i Sinistri occorsiall’Assicurato durante il Viaggio nell’esercizio della propria attività professionale.

Inoltre, le Prestazioni non sono fornite nei Paesi che si trovino in stato dibelligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito:

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http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado dirischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cuicondizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.Le Prestazioni non sono inoltre fornite nei Paesi nei quali sono in atto, almomento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.Non è possibile inoltre erogare Prestazioni in natura (quali per esempiol’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggettiprivati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fattoo meno che ci sia in corso un rischio guerra.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni conseguenti amancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forzamaggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestatal’assistenza.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA “ASSISTENZA IN VIAGGIO”

Art. 19 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”L’Impresa si impegna ad erogare all’Assicurato le Prestazioni di assistenza diseguito indicate a seguito del verificarsi del Sinistro occorsogli durante il Viaggio.Tale Copertura Assicurativa viene fornita, per ogni Assicurato, fino a tre volte perciascuna Prestazione durante il periodo di validità della Polizza, salvo ovediversamente indicato

Art. 20 - Prestazioni con riferimento alle quali opera la Copertura AssicurativaA) Consulenza medicaSe l’Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, necessitasse di valutare il propriostato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedereun consulto telefonico.Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio,non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisitedall’Assicurato.

B) Invio di un medico o di una autoambulanza in ItaliaSe dopo una consulenza medica, l’Assicurato avesse bisogno di una visita medica,la Struttura Organizzativa provvederà con spese a suo carico, ad inviare al suodomicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno deimedici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativaorganizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medicoidoneo più vicino.La Prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

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C) Segnalazione di un medico specialista all’esteroSe dopo una consulenza medica, l’Assicurato avesse bisogno di una visitaspecialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialistapiù vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

D) Viaggio di un familiareSe l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, laStruttura Organizzativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviariodi prima classe o aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere aduna persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.La Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo inloco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato.La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di albergo (camera eprima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.Sono escluse dalla Prestazione:- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

E) Rientro sanitarioSe, in seguito ad Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicurato necessitasse, agiudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medicocurante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia, la StrutturaOrganizzativa provvederà, con spese a proprio carico, ad organizzarne il rientrocon il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della StrutturaOrganizzativa, previo consulto con il medico curante sul posto.Tale mezzo potrà essere:- l’aereo sanitario;- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente conaereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino delMediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quantosopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ecomprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora imedici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato l’eventualetitolo di trasporto non utilizzato.In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, conspese a proprio carico, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse dalla Prestazione:- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa,

possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato diproseguire il Viaggio;

- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di normesanitarie nazionali o internazionali;

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- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/ol’eventuale recupero della salma;

- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivanovolontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della strutturapresso la quale l’Assicurato è ricoverato.

F) Rientro con un compagno di Viaggio assicuratoSe, successivamente alla Prestazione di Rientro sanitario di cui alla precedentelettera E), per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessarial’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residenza oal luogo di Ricovero in Italia, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasseaccompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche ilcompagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale titolo ditrasporto non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.MassimaleLa Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi:- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà

dall’Italia;- fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà

dall’estero.Sono escluse dalla Prestazione:- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

G) Rientro degli altri AssicuratiSe, successivamente alla Prestazione di Rientro sanitario di cui alla precedentelettera E), le persone assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non fosseroobiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzoinizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa fornirà loro unbiglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere gli eventuali titoli ditrasporto non utilizzati per il rientro.Massimale:La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo dei biglietti:- fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio

di rientro avverrà dall’Italia;- fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio

di rientro avverrà dall’estero.

H) Accompagnamento dei minoriSe, a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato inViaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anniche viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a propriocarico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, diandata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere iminori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

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Sono escluse dalla Prestazione:- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

I) Rientro dell’Assicurato convalescenteSe, per un ricovero in Istituto di Cura, l’Assicurato non potesse rientrare alla propriaresidenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà,con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo diclasse economica.

J) Prolungamento del soggiornoSe le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta,non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nelladata prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazionedi un albergo.Massimale:la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di albergo (camera eprima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita peril rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere perAssicurato ammalato/infortunato.Sono escluse dalla Prestazione:- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

L) Anticipo spese di prima necessitàSe l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilitàdi provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di Infortunio, Malattia,furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativaprovvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, lefatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per importisuperiori la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, laStruttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie.L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticiponon potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.Sono esclusi dalla Prestazione:- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni

in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura

Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla datadell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degliinteressi al tasso legale corrente.

M) Rientro anticipatoSe l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza,prima della data che aveva programmato, a causa della morte (come da datarisultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del Ricoveroospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari:

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coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a,genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese aproprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classeeconomica. Obblighi dell’Assicurato: l’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal Sinistro ilcertificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.

N) Anticipo cauzione penaleSe l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto aversare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà enon potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la StrutturaOrganizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per contodell’Assicurato, la cauzione penale.Massimale:la Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino adun importo massimo di Euro 5.000,00. La Prestazione diventerà operante dalmomento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguategaranzie bancarie.Sono esclusi dalla Prestazione:- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni

in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura

Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.Obblighi dell’Assicurato:l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla datadell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degliinteressi al tasso legale corrente.

O) Interprete a disposizione all’esteroSe l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avessedifficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, laStruttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.Massimale:i costi dell’interprete saranno a carico della Struttura Organizzativa per unmassimo di 8 ore lavorative.

P) Segnalazione legale all’esteroSe l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenzalegale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale,nel rispetto delle regolamentazioni locali.Massimale:la Struttura Organizzativa anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiestadello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale diEuro 5.000,00.Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro5.000,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la

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Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie. Sono esclusi dalla Prestazione:- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle

disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si troval’Assicurato;

- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla StrutturaOrganizzativa adeguate garanzie di restituzione.

La Prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali ocorrispondenti della Struttura Organizzativa.Obblighi dell’Assicurato:l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla datadell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degliinteressi al tasso legale corrente.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA “RIMBORSO SPESE MEDICHE”

Art. 21 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”La presente Copertura Assicurativa opera in relazione a Sinistri occorsiall’Assicurato esclusivamente se verificatisi in Viaggio, a seguito di Infortunioo Malattia improvvisa, per un periodo non superiore a 120 giorni dal giorno diinsorgenza del Sinistro, salvo quanto previsto al successivo punto 2:

1) spese mediche – farmaceutiche – ospedaliere e/o chirurgichepreventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, per cure o interventiimprorogabili sul posto: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o alrimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entroil Massimale sotto indicato:- fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 1.500,00 per Assicurato per fatti o

eventi avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;- in caso di sottoscrizione di una Polizza personale, fino alla concorrenza del

Massimale di ¤ 150.000,00 per fatti o eventi avvenuti in Europa (conesclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o Mondo;

- in caso di sottoscrizione di una Polizza estesa al Nucleo Familiare, fino allaconcorrenza del Massimale di ¤ 150.000,00 da ripartirsi proporzionalmenteper il numero delle persone assicurate appartenenti al Nucleo Familiare, perfatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Italia, Repubblica di SanMarino e Città del Vaticano) o Mondo.

2) spese mediche – farmaceutiche - ospedaliere sostenute al rientro al luogo diresidenza a seguito di Infortunio purchè effettuate nei 45 giorni successiviall’Infortunio stesso: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso(se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro ilMassimale sotto indicato:- fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 1.500,00 per Assicurato per fatti o

eventi avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

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3) rette di degenza per Ricovero in Istituto di Cura prescritto dal medico:l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamenteautorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:- Euro 200,00 al giorno per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Europa

(con esclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) oMondo.

4) spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di Infortunio: l’Impresaprovvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamenteautorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:- Euro 200,00 per Assicurato, per fatti o eventi avvenuti in Europa (con

esclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) oMondo.

5) spese per cure dentarie urgenti per I’Infortunio: l’Impresa provvederà alpagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa)nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:- fino a Euro 100,00 per Assicurato, per fatti o eventi avvenuti in Europa (con

esclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o Mondo.6) spese di trasporto solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’Infortunioall’Istituto di Cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile alloscopo: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (sepreventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimalesotto indicato:- 1.500 Euro per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Europa (con

esclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o Mondo.

Franchigia:In caso di solo rimborso e non di pagamento diretto, per ogni Sinistro vieneapplicata una Franchigia assoluta di ¤ 50,00.

Art. 22 – Esclusioni specifiche Oltre a quanto indicato all’art. 18, sono inoltre escluse dalla CoperturaAssicurativa “Rimborso Spese Mediche”:a. tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato alla

Struttura Organizzativa, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto Ricovero oPrestazione di Pronto Soccorso;

b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite,per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche,fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quellesopra specificate a seguito di infortunio);

c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese perapparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate aseguito di infortunio);

d. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti aMalattie iniziate in Viaggio;

e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di Cura e/o il luogo dialloggio dell’Assicurato.

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NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA“INFORTUNI”

Art. 23 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Infortuni”La Copertura Assicurativa si estende agli Infortuni che l’Assicurato subiscadurante il Viaggio.Sono compresi nella Copertura Assicurativa anche gli Infortuni:1. subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempreché

l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;2. derivanti da asfissia non di origine morbosa;3. derivanti da avvelenamenti acuti, da ingestione o da assorbimento di sostanze;4. derivanti da annegamento;5. derivanti da folgorazione;6. derivanti da assideramento o congelamento;7. derivanti da colpi di sole, di calore o di freddo;8. derivanti da infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di

animali e punture di insetti; 9. derivanti da Infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti

a colpi di sonno;10. derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 11. derivanti da lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e

la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti edelle ernie di ogni natura;

12. derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati,a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente o la morte e lestesse si verificano anche successivamente alla Scadenza della Coperturaassicurativa, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, l’Impresa corrisponderàl’Indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi artt. 26, 27 e 28.

Art. 24 – Limite di etàLa Copertura Assicurativa vale per persone di età non superiore a 75 anni.Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di validità delContratto di Assicurazione, la Copertura Assicurativa mantiene la sua validitàfino alla Scadenza della Polizza.

Art. 25 – MassimaleLa Copertura Assicurativa è prestata per il Massimale che si intende ¤50.000,00 per il caso di morte e ¤ 50.000,00 per il caso di InvaliditàPermanente.

In caso di sottoscrizione di una Polizza individuale, il Massimale di cui sopra èa disposizione per l’unica persona assicurata.Nel caso di sottoscrizione di una Polizza estesa al Nucleo Familiare, ilMassimale di cui sopra viene ripartito proporzionalmente al numero dellepersone assicurate appartenenti al Nucleo Familiare.

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Art. 26 – Invalidità Permanente da InfortunioQualora un Infortunio abbia come conseguenza una Invalidità Permanente,l’Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella TabellaT.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, un Indennizzocalcolato in proporzione al grado di invalidità accertato sulla sommaassicurata per Invalidità Permanente totale.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un artogià minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto delgrado di invalidità preesistente.Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per I’arto superioredestro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistrae viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale,le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalitàperduta.Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella del T.U. per gli“Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, la valutazione dell’InvaliditàPermanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casiindicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa,indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale oparziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazionedi una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentualidovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà allaquantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo contodell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

Franchigia: la liquidazione dell’Indennizzo dovuto per Invalidità Permanente saràdeterminata applicando una franchigia del 5%.Pertanto, l’Impresa, non liquiderà alcun Indennizzo se l’Invalidità Permanenteè di grado pari o inferiore al 5% della totale. Qualora la stessa sia di gradosuperiore al 5% della totale, sarà liquidato l’Indennizzo solo per la parteeccedente. Per Invalidità Permanenti di grado superiore al 20% della totale,l’Indennizzo sarà liquidato integralmente senza deduzione di alcunaFranchigia.

Art. 27 - Morte da InfortunioSe l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettuail pagamento della somma assicurata ai Beneficiari designati e indicati nelModulo di polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali.L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso diInvalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo perInvalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicuratomorisse entro 1 anno dalla data del Sinistro, l’Impresa corrisponderà aiBeneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello assicurato per ilcaso morte, ove questo sia superiore.

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Art. 28 - Morte presuntaQualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi del Contratto diAssicurazione, il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e sipresume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in casodi morte.La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali darendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180(centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione dimorte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Cod. Civ.Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si siaverificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile,l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà farvalere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 29 – Infortuni in voloLa Copertura Assicurativa si intende estesa agli Infortuni che l’Assicuratosubisse, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico oprivato su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su:– aeromobili di società/aziende di lavoro aereo, per voli diversi dal trasporto

pubblico passeggeri;– aeromobili in esercenza ad aero club;– apparecchi per il volo da diporto o sportivo.La somma dei capitali assicurati dal presente Contratto di Assicurazione e daaltre assicurazioni infortuni cumulative che includano la presente CoperturaAssicurativa, stipulate dal Contraente/Assicurato con l’Impresa, in favore deimedesimi Assicurati non potrà superare i limiti di:− in caso di morte:

• Euro 500.000,00 per persona;• Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile;

− in caso di Invalidità Permanente:• Euro 500.000,00 per persona;• Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gliimporti sopra indicati, le indennità spettanti in caso di Sinistro sarannoadeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli contratti diassicurazione, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sullabase del capitale complessivo per persona e per aeromobile.

Art. 30 – Infortuni causati da stato di guerra.Sono compresi nella Copertura Assicurativa anche gli Infortuni derivanti dastato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodomassimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quantol’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovafuori dal territorio della Repubblica Italiana, dallo Stato di Città del Vaticano edalla Repubblica di S. Marino.

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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 31 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con laStruttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; intal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha lapossibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto allePrestazioni di cui al presente Contratto di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1915Cod.Civ.

Di seguito sono indicati i numeri di telefono della Struttura Organizzativa:

Dall’Italia 800069703

Dall’Italia e dall’estero 0258245648

Al fine di ottenere tempestivo intervento, si dovranno comunicare subitoall’operatore le seguenti informazioni:- tipo di intervento richiesto;- nome e cognome;- il numero di Polizza preceduto dalla sigla:

- UOSE per la versione singolo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UISE per la versione singolo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)- UOSM per la versione singolo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UISM per la versione singolo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)

- UOFE per la versione nucleo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UIFE per la versione nucleo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)- UOFM per la versione nucleo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UIFM per la versione nucleo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)

- indirizzo del luogo in cui l’Assicurato si trova;- recapito telefonico.

Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente laStruttura Organizzativa, potrà inviare:

un fax al numero 02 58 38 42 34

oppure un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO

Europ Assistance Italia S.p.A., per poter erogare le Prestazioni previste nelContratto di Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei datidell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice

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privacy) del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendocontattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso altrattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicatonell’informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Per Sinistri inerenti la Copertura Rimborso Spese Mediche ed Infortuni

L’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi delSinistro, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.ito direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione Sinistri e seguendo leistruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione,consultare lo stato del Sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall’invio delladocumentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una lineaverde (800069703) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabatoIn alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ AssistanceItalia S.p.A. – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla busta UfficioLiquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche / Infortuni e inviando via postauna comunicazione contenente:- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;- numero di Polizza preceduto dalla sigla:

- UOSE per la versione singolo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UISE per la versione singolo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)- UOSM per la versione singolo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UISM per la versione singolo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)

- UOFE per la versione nucleo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UIFE per la versione nucleo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)- UOFM per la versione nucleo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)- UIFM per la versione nucleo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)

- il luogo, il giorno e l’ora del Sinistro;- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del Sinistro riportante la

patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e lemodalità dell’Infortunio subito;

- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della Cartella Clinica;- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute,

complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degliintestatari delle ricevute stesse;

- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevuteoriginali dei medicinali acquistati;

- decorso dell’Infortunio.

Art 32 – Integrazione documentazione denuncia di SinistroL’Assicurato riconosce all’Impresa il diritto di richiedere, per agevolare ladefinizione e liquidazione del Sinistro, ulteriore documentazione rispetto aquella indicata all’art. 31.

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Art. 33 – Segreto professionaleL’Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della StrutturaOrganizzativa, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro.

Art. 34 – Valuta di pagamentoGli Indennizzi e i rimborsi verranno corrisposti in Italia in Euro. Nel caso dispese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenentialla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso saràcalcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno incui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 35 - Valutazione del danno, arbitratoLa soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilitàdel Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione deicriteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici,nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dalPresidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deveriunirsi il Collegio dei medici.Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, piùvicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene leproprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per lametà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegiomedico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivodell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qualcaso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Ledecisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensada ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinuncianofin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore oviolazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devonoessere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno perognuna delle Parti.

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Mod. UBI Ass. 1513 ed. 01/12/2012 - 500

UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance HoldingsS.A./N.V. - 20132 Milano - Via Tolmezzo, 15 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. -Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).

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