CONTRATTO
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CONTRATTOArt. 1321 c.c.
Accordo di due o più parti percostituire, regolare o estinguere
tra loro un rapportogiuridico patrimoniale
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CONTRATTO
Autonomia contrattualeArt. 1322 c.c.
Autonomiacontrattuale(art. 1322 c.c.)
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
Le parti sono libere di autodeterminarsiper il perseguimento di interessi
personali ed economici.
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CONTRATTITipici ed atipici
TIPICI
Modelli predeterminati dal legislatore
ATIPICI
Regolamento degli interessi non corrispondente
ai tipi predisposti dalla legge
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CONTRATTOCategorie
titolo
struttura
• Bilaterali (due parti)
• Plurilaterali (più parti)
• Oneroso (es. contratto di compravendita)
• Gratuito (es. contratto di donazione)
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CONTRATTODistinzioni
effetti
perfezionamento
• Ad effetti reali (producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale)
• Ad effetti obbligatori (producono solo il sorgere di obbligazioni)
• Consensuali (si perfezionano con il consenso delle parti)
• Reali (si perfezionano con consenso + consegna della cosa)
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TRATTATIVEArt. 1337 c.c.
Fase preliminare alla stipulazione di unContratto. Le parti tentano di
raggiungere un’intesa.
Le parti devono comportarsi secondo buona fede
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BUONA FEDE
Dovere di correttezza che improntaa principi di solidarietà e lealtà
tutta la materia contrattuale
buona fede: obbligo di salvaguardarel’altrui interesse nei limiti in cui è
compatibile con il proprio
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RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Art. 1337 c.c.
Sanzione per la violazione del doveredi correttezza nelle trattative
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RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Art. 1337 c.c.
Obbliga al risarcimentodel danno arrecato con la valutazione del:
dannoemergente
lucrocessante
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CONTRATTO PRELIMINAREArt. 1351 c.c.
Accordo con cui le parti si impegnanoa stipulare un successivo contratto
• Effetti obbligatori
• Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo)
• Deve avere la stessa forma richiesta per il definitivo
• In caso di inadempimento si può domandare al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)
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REQUISITI DEL CONTRATTO
Art. 1325 c.c.
1. Accordo delle parti
2. Causa
3. Oggetto
4. Forma
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REQUISITI
1. Accordo
Convergenza obiettiva dell’intento dei duesoggetti su un certo programma
contrattuale quale risultadalle dichiarazioni di volontà delle parti
Il contratto è perfetto
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L’accordo può raggiungersi in modoespresso o tacito a seconda del modo
di manifestazione di volontà delle parti
dichiarazioneEspressa: attuata con segni linguistici
Tacita: mediante comportamenti concludenti
Silenzio circostanziato
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CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
È concluso nel momento in cui chi ha fattola proposta ha conoscenza dell’accettazione
della controparte
Scambio proposta e accettazione (1326)
La proposta deve essere completa di tutti gli elementi
L’accettazione deve essere conforme alla proposta
altrimenti vale come nuova proposta
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Revoca della proposta e dell’accettazione
(art. 1328 c.c.)
La proposta può essere revocata finché ilcontratto non sia concluso
L’accettazione può essere revocata purchéla revoca giunga a conoscenza del
proponente prima dell’accettazione
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REQUISITI
2. Causa
È il risultato economico - giuridicoalla cui realizzazione è diretto
un determinato contratto
Deve essere lecita e meritevole di tutela
a pena di nullità del contratto
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REQUISITI
3. Oggetto
Contenuto del contratto: insiemedelle disposizioni contrattuali
in cui esso consiste
Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
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OGGETTORequisiti
PossibilitàMateriale
Giuridica
Non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Liceità
determinatezza
o
determinabilità
Deve essere specificato con sufficienti indicazioni
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REQUISITI
4. Forma
È il modo di manifestazionedella volontà negoziale
Principio generale della libertà della forma
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FORMA
Modalità
Espressa
Tacita
Ad substantiam
Ad probationem
Volontà manifestata con segni di linguaggio
Volontà manifestata con comportamenti concludenti
La mancanza di una determinata forma comporta nullità del contratto (es.: donazione)
Il contratto deve essere provato per iscritto (non è un elemento essenziale) (es.: transazione)
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FORMA SCRITTAPer alcuni contratti è la legge che stabilisce la forma che deve essere
utilizzata. Da ciò deriva che la legge determina due situazioni:
• Forma scritta solo per la prova dell’esistenza del contratto. In questo caso se il contratto è concluso oralmente è valido, ma se una delle parti non adempie l’altra è in difficoltà perché non ha la prova scritta dell’esistenza del contratto.
• Forma scritta per la validità del contratto.In questo caso se il contratto è concluso oralmente non è nullo (ad es. la vendita di un bene immobile)
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FORMA SCRITTA
• SCRITTURA PRIVATA
Il contratto è scritto con qualsiasi mezzo e firmato dalle parti
• SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATALa scrittura privata viene
firmata dalle parti davanti
ad un pubblico ufficiale
che attesta la veridicità
delle firme
• SCRITTURA PER ATTO PUBBLICO
Il contratto viene redatto da un pubblico ufficialee firmato dalle parti edallo stesso pubblicoufficiale. Nel caso dellacompravendita diimmobili la leggerichiede comeobbligatorio l’attopubblico redatto da unNotaio.
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ELEMENTI ACCIDENTALI
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ELEMENTI ACCIDENTALI
1. CONDIZIONE
2. TERMINE
3. MODO
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1. CONDIZIONE
Definizione
Clausola che subordina gli effettidel contratto ad un evento
futuro ed incerto
• Evento futuro: non si è ancora verificato
• Evento incerto: può non verificarsi mai
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CONDIZIONE
Tipologie
Sospensiva
Risolutiva
Potestativa
Meramente potestativa
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CONDIZIONE
Avveramento
L’avveramento dell’evento dedotto
in condizione rende il
contratto definitivamente
efficace o inefficace
EFFETTO RETROATTIVO
(ex tunc)
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TIPI DI CONDIZIONE
• SOSPENSIVA
Es.Compro una casa a condizione che il Comune mi rilasci le autorizzazioni necessarie per ristrutturarla
• RISOLUTIVA
• Es. Ti permetto di abitare nel mio appartamento fin quando non mi sposerò.
• L’avverarsi di questa condizione porterà alla risoluzione del contratto di comodato.
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TIPI DI CONDIZIONE
• SOSPENSIVAIn questo caso gli effetti del contratto si producono solo se si verifica la condizione.
Durante la pendenza della condizione gli effetti giuridici del contratto non si producono.
L’avveramento opera retroattivamente, cioè come se il contratto fosse stato efficace fin dall’inizio.
• RISOLUTIVAIn questo caso gli effetti del contratto cessano se si verifica la condizione.
Durante la pendenza della condizione il contratto produce i suoi effetti.
L’avveramento della condizione opera retroattivamente e cioè come se il contratto non fosse stato mai concluso
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2. TERMINE
Definizione
Momento dal quale o fino al quale si
produrranno gli effetti del contratto
• L’avvenimento è sempre certo
• Può essere certo o incerto quando si verificherà
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TERMINE
Tipologie
1. Termine di efficacia
2. Termine di perfezione
3. Termine di adempimento
4. Termine potestativo
Momento in cui deve adempiersi un’obbligazione
Clausola che rimette alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento iniziale o finale
Termine di durata del rapporto contrattuale
Momento in cui il contratto si perfeziona
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3. MODODefinizione
Clausola apposta nei negozi a titolo
gratuito (es. donazione) a cui si
subordina la produzione degli
effetti contrattuali
Obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell’attribuzione
Es. Dono una villa al Comune perché l’adibisca a residenza per anziani
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MODO
Disciplina
Il modo impossibile o illecito si
considera come non apposto,
salvo che abbia costituito il solo
motivo determinante
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INVALIDITÁ DEL CONTRATTO
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INVALIDITÁ
Patologie
Invalidità
Rescissione
Risoluzione
Recesso
Del momento genetico
Per vicende successive
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INVALIDITÁ
Validità ed invalidità
Quando l’atto è conforme alle regoledettate dalla legge esso è valido
Può produrre i suoi effetti
Quando l’atto non si è regolarmenteformato esso è invalido
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Invalidità
NullitàAnnullabilità
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NULLITÁConcetto
Forma generale e più grave di invaliditàdel contratto che comporta la radicale
inefficacia del negozio
Tutti possono farla valere
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NULLITÁCaratteri
• Imprescrittibile: è rilevabile senza limiti di tempo
• Rilevabile d’ufficio dal giudice
• Chiunque ha interesse può farla valere
• Non sanabile: nessun atto successivo può sanare tale invalidità
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NULLITÁArtt. 1418 – 1424 c.c.
IL CONTRATTO È NULLOQUANDO:
1. È contrario a norme imperative
2. Manca uno dei requisiti essenziali
3. È illecita la causa
4. L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile
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NULLITÁ1.Contrarietà a norme imperative
Ipotesi generale di nullitàdegli atti giuridici percontrarietà a norme
imperative, ordine pubblico ebuon costume
Norma imperative: comando generale ed astratto
Ordine pubblico: principi fondamentali ed inderogabili dell’ordinamento
Buon costume: principi morali correnti in un certo tempo in quel dato luogo
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NULLITÁ
2. Mancanza di un requisito
Il contratto è nullo quando mancauno dei suoi elementi essenziali oquando siano insufficientementeo inadeguatamente determinati
Es.: compro una casa già mia (manca la causa)
Es.: compravendita immobiliare verbale (manca la forma)
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NULLITÁ
3. Illiceità della causa
Il contratto è nullo quando la causaè illecita, ossia quando è contraria
a norme imperative, ordine pubblicoe buon costume
Faccio un contratto per il riciclaggiodenaro sporco
Costituisco una Associazione chefavorisce la prostituzione
Costituisco una societàil cui scopo è quello di fare sequestri di persone ascopo di lucro
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NULLITÁ4. Dell’oggetto
Il contratto è nullo quandol’oggetto è impossibile, illecito,
indeterminato o indeterminabile
Possibile: sia materialmente che giuridicamente
Lecito: non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Determinato: alla conclusione del contratto
Determinabile: in un secondo momento
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AZIONE DI NULLITÁArt. 1421 c.c.
Azione di mero accertamento che puòessere fatta valere da chiunque
vi abbia interesse
L’azione è:IMPRESCRITTIBILE
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NULLITÁConversione del contratto nullo
(art. 1424 c.c.)
Trasformazione di un contratto nulloin un contratto diverso ma valido,
del quale contenga i requisitidi sostanza e forma
Es.: usufrutto di immobile non in forma scritta può convertirsi in locazione dello stesso
Solo quando risulta che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
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ANNULLABILITÁArtt. 1425 – 1440 c.c.
IL CONTRATTO ÈANNULLABILE PER:
1. Incapacità legale o naturale di agire
2. Vizi del consenso (errore, violenza e dolo)
3. In tutti i casi previsti dalla legge
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ANNULLABILITÁCaratteri
Il contratto annullabile èprovvisoriamente valido
• Rilevabile solo dalla parte nel cui interesse è prevista
• È sanabile
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VIZI DEL CONSENSO
Anomalie del processoformativo della volontà
La volontà sussiste ma «è viziata»
Errore
Violenza
Dolo
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ERRORE
Falsa conoscenza della realtà chedetermina una delle parti ad un
contratto che, senza quell’errore,non avrebbe voluto
Caratteri(1428 c.c.)
1. Riconoscibile
2. Essenziale
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ERRORE
Quando una persona di normalediligenza avrebbe potuto rilevarlo,
tenuto conto del contenuto delcontratto, delle circostanze odelle qualità del contraente
È sufficiente che l’altro contraente avesse potuto accorgersi dell’errore
Riconoscibile (art. 1431 c.c.)
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ERRORE
Determinante del consenso:la parte non avrebbe contrattosenza l’errore in cui è caduta
Essenziale (art. 1429 c.c.)
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DOLOArt. 1439 – 1440 c.c.
Inganno o raggiro posto in essere da uncontraente al fine di ingannare l’altro
Es.: esibizione di un falso certificato di autenticità di un quadro
Il dolo deve essere determinante del consenso
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VIOLENZAArt. 1435 c.c.
Es.: la minaccia di dar fuoco ai magazzini di un imprenditore per indurlo a concludere un certo contratto
Minaccia di un male ingiusto e notevole allapersona o ai beni del contraente o di terzi
caratteri
• Seria
• Male minacciato ingiusto e notevole
• Male deve riguardare persona o beni del contraente o di persone a lui vicine
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VIOLENZACaratteri
• SERIA: deve impressionare una persona sensata avuto riguardo all’età, al sesso e alla condizione della persona
• MALE INGIUSTO: lede un interesse protetto dalla legge
• NOTEVOLE: deve procurare un danno rilevante
• Il male minacciato deve riguardare la persona o beni del contraente o di persone a lui vicine
• Può essere esercitata dall’altro contraente o da un terzo
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TIMORE RIVERENZIALE
Art. 1437 c.c.
Condizione psicologica di soggezioneverso persone autorevoli o influenti in
campo professionale, sociale o familiare
Non è causa di annullamento del contratto perché è una condizione interna al soggetto
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AZIONE DI ANNULLAMENTO
Art. 1441 c.c.
L’annullamento è relativo: può esseredomandato solo dalla parte nel cui
interesse è stabilito dalla legge
PRESCRITTIBILE
5 anni
Azione giudiziale diretta afar annullare il contratto
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EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO
Sentenza di annullamento
Eliminazione del contratto e caducazionedel rapporto giuridico da esso creato
Effetto retroattivo
Le prestazioni già eseguite vanno restituite (salvo i diritti dei terzi)
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ANNULLABILITÀ
Convalida del negozio annullabile(art. 1444 c.c.)
Il contratto annullabile può essereconvalidato dal contraente al quale
spetta l’azione di annullamento
Con un atto che menzioni il contratto, il motivo di annullabilità e la dichiarazione di
volerlo convalidare
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RESCINDIBILITÀ
Artt. 1447 – 1452 c.c.
Ipotesi di invalidità contrattuale per lecondizioni inique in cui è stato
concluso il contratto
1. Stato di pericolo
2. Stato di bisogno
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RESCISSIONEPer contratto concluso in stato di
pericolo(Art. 1447 c.c.)
• Il pericolo deve sussistere al momento della stipula
• Deve essere attuale e riguardare un danno grave alla persona
Quando una parte assume obbligazioni acondizioni inique, per la necessità, nota alla
controparte, di salvare sé o altri da unpericolo attuale di un danno grave alla persona
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RESCISSIONEPer lesione
(art. 1448 c.c.)
• Il valore di una prestazione diviene di entità superiore al doppio dell’altra (lesione oltre la metà)
• Stato di bisogno della persona danneggiata dal contratto
• Approfittamento dello stato di bisogno
Quando vi è sproporzione tra la prestazionedi una parte e quella dell’altra, e tale
sproporzione sia dipesa dallo stato di bisognodi una parte, del quale l’altra abbiaapprofittato per trarne vantaggio
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EFFETTI DEL CONTRATTO
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EFFETTI DEL CONTRATTOArt. 1372 c.c.
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge
EFFICACIAQuando il contratto è perfetto esso può produrre i suoi effetti (salvo condizioni o termini)
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EFFETTI
Effetto fondamentale
L’effetto fondamentale di ogni
contratto è il vincolo che
si crea tra le parti
•Divieto di sciogliersi unilateralmente
•Obbligo di garantire il diritto della controparte
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RECESSO
Art. 1373 c.c.
Ad una delle parti può venire attribuita
la facoltà di determinare la cessazione
degli effetti del contratto
unilateralmente
Solo finché non sia stata iniziata l’esecuzione del contratto
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE
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ESECUZIONE DEL CONTRATTOBuona fede (art. 1375 c.c.)
Il contratto deve essere eseguitosecondo buona fede
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RISOLUZIONEArtt. 1453 – 1469 c.c.
L’azione di risoluzione è lo strumento con cuiuna parte può sciogliersi dal vincolo
contrattuale qualora la causa di questopresenti delle anomalie sopravvenute
dopo la conclusione del contratto
TIPI
• A) Per inadempimento
• B) Per impossibilità sopravvenuta
• C) Per eccessiva onerosità
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RISOLUZIONEA) Per inadempimento
(artt. 1453 – 1462 c.c.)
Scioglimento del rapporto determinatodall’inadempimento imputabile ad uno
dei contraenti
L’inadempimento deve essere:
• Grave
• Imputabile
Non di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte
Non deve essere determinato dal caso fortuito o da forza maggiore
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Tipi
GIUDIZIALEAvviene mediante intervento del giudice
DI DIRITTONon c’è l’intervento del giudice ed
opera automaticamente
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RISOLUZIONE GIUDIZIALE
Art. 1453 c.c.
Su domanda dell’interessato il giudice,verificati i presupposti per la risoluzionepronuncia lo scioglimento del rapportoEs. Tizio non adempie la sua prestazione di consegnare una macchina in cambio dieuro 1000,00 a Caio. Caio si rivolgerà al giudice per ottenere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto.
Sentenza costitutiva
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RISOLUZIONE DI DIRITTO
1. Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.)
Intimazione scritta di una parte all’altra diadempiere entro un congruo termine, decorso
il quale il contratto è risolto
Il termine non può essere inferiore, di regola, a 15 giorni
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RISOLUZIONE DI DIRITTO
2. Clausola risolutiva espressa(art. 1456 c.c.)
Clausola contrattuale in cui si prevede chein caso di inadempimento di una specifica
obbligazione il contratto si risolveautomaticamente
La parte interessata deve comunicare all’altra di volersi
avvalere della clausola risolutiva
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RISOLUZIONE DI DIRITTO
3. Termine essenziale(art. 1457 c.c.)
E’una clausola inserita nel contratto con cui leparti pattuiscono un termine per l’adempimentoa favore di una parte
L’adempimento tardivo sarebbe inutile per la controparte
Es. Confezionare l’abito da sposa per il giorno del matrimonio
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RISOLUZIONEB) Per impossibilità sopravvenuta
(Artt. 1463 – 1466 c.c.)
L’impossibilità della prestazione è causadi risoluzione automatica del contrattoEs. Tizio si obbliga a dipingere un quadro per Caio ma viene colpito da paresi
Quando la prestazione diviene impossibile da adempiere per causa non imputabile al
debitore. Il rapporto obbligatorio si scioglie e il debitore è liberato anche se non ha
adempiuto
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RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Impossibilità parziale
La parte non inadempiente può anche domandare una riduzione della propria
prestazione corrispondente a quella divenuta impossibile
La prestazione parzialmente impossibile ècausa di risoluzione parziale del contratto
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RISOLUZIONEC) Per eccessiva onerosità
(artt. 1467 – 1469 c.c.)
Il contratto si risolve qualora unaprestazione divenga
eccessivamente onerosa per avvenimenti Straordinari ed imprevedibili
Si deve trattare di contratti ad esecuzione differita continuata o periodica
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RISOLUZIONE
L’eccessiva onerosità
Eccessiva onerosità: supera l’alea normale del contratto
Onerosità dovuta ad eventi normali ed imprevedibili
La controparte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto
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LA RAPPRESENTANZA
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RAPPRESENTANZASostituzione nell’attività
Un soggetto, munito di apposito potere, compieuna attività giuridica i cui effetti ricadranno
nella sfera giuridica di un altro soggetto
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RAPPRESENTANZATipi
DIRETTA
Si compie un atto per conto (= interesse) del
rappresentato con la spendita del nome di questo
INDIRETTA
Si agisce solo per conto (= interesse) ma non in nome del rappresentato
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RAPPRESENTANZAFonti
RAPPRESENTANZA LEGALE
Es.: tutela
RAPPRESENTANZA VOLONTARIA
Es.: mandato con rappresentanza
Sono fonti della rappresentanza sia la leggeche un atto di volontà dei privati
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RAPPRESENTANZA
Procura
Non richiede accettazione
Può essere revocata in qualsiasi momento
Dichiarazione unilaterale con cui si conferiscead un soggetto il potere di agire in
propria rappresentanza
GENERALE O SPECIALE
Può essere:
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RAPPRESENTANZA
Capacità del rappresentante
Per la validità degli atti, basta che ilrappresentante abbia la capacità di
intendere e di volere
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RAPPRESENTANZA
Capacità del rappresentato
Nella rappresentanza legale è il rappresentante che deve essere capace di agire
Per la validità degli atti posti in essere dalrappresentante il rappresentato deve
essere capace di agire
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RAPPRESENTANZAConflitto di interessi
È un abuso del potere di rappresentanza
Quando il rappresentante conclude uncontratto perseguendo interessi
inconciliabili con quellodel rappresentato
Il contratto è annullabile
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RAPPRESENTANZAContratto con se stesso
È un abuso del potere di rappresentanza
Quando il rappresentante conclude conse stesso un contratto in nome e
per conto del rappresentato
Il contratto è annullabile
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RAPPRESENTANZAFalso rappresentante
Il contratto concluso dal falso rappresentante non produce effetti
Quando in capo al rappresentante manchinoi poteri (difetto) o si eccedano i limiti (eccesso)
della procura
Può essere ratificato