Conto Energia

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Conto Energia Le nuove regole Le nuove regole Le nuove regole Le nuove regole Uno schema riassuntivo per aiutare a capire come muoversi nel mondo degli incentivi.

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Un riassunto semplificato per un primo approccio all'incentivo.

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Conto Energia

Le nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regole

Uno schema riassuntivo per aiutare a capire come muoversi nel mondo degli incentivi.

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Le Novità

• 1. Abolizione della fase istruttoria: la pratica per la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE SOLO DOPO L’ENTRATA IN ESERCIZIO dell’ impianto fotovoltaico.

• 2. Abolizione del LIMITE ANNUO di potenza incentivabile sostituito da un limite MASSIMO CUMULATO della potenza incentivabile (1200 MW).

• 3. Maggiore articolazione delle TARIFFE per favorire gli impianti di piccola taglia.

• 4. PREMIO per chi abbina all’impianto l’efficiente uso dell’energia (interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche).

• 5. Limite di 1.000 kW quale potenza massima incentivabile per singolo impianto.

• 6. Limitazione all’uso della tecnologia a film sottile.

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Le nuove tariffe

a) Maggiore tariffa per i piccoli impianti;b) Minore tariffa per i grandi impianti non integrati;c) Validità tariffe per 20 anni senza

riduzioni/aumenti una volta riconosciuto l’incentivo;

d) Tariffe valide fino al 31.12.2008 per chi accede all’incentivo, dal 01.01.2009 saranno diminuiti del 2%.

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Tipologie di contratto:

• Scambio sul posto : per impianti fino a 200 Kw in cui il servizio erogato dal gestore di rete locale opera un saldo tra energia prodotta ed energia prelevata dalla rete. Il tutto gestito dal GSE che diventa unico interlocutore.

• Vendita Indiretta : si vende l’energia prodotta dall’impianto ad un gestore di rete locale;

• Vendita diretta : vendita in borsa o ad un grossista, previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica.

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Scambio sul posto

• Per impianti fino a 200 Kw con scambio sul posto, l’incentivo si applica sulla totalitàdell’energia prodotta. Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi.

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INCREMENTILe tariffe possono essere

incrementate del 5% quando:• Il produttore autoconsuma

almeno il 70% dell’energia prodotta (imp. >3KW)

• L’impianto serve una scuola o struttura sanitaria;

• Impianti realizzati su edifici di attività agricole con sostituzione di coperture in eternit (produrre successivamente le foto prima e dopo l’intervento e la notifica all’Ausl)

• Impianti eseguiti da enti locali in centri con popolazione <5.000 abitanti.

Per chi abbina all’impianto FTV (fino a 20 KW con scambio sul posto) interventi per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio con una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria (presentando 2 attestati di certificazione energetica ante e post intervento elaborati con lo stesso metodo di calcolo) èriconosciuto un aumento dell’incentivo che non può eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta.

PREMI

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Le Fasi

• Fase 1) Dopo uno studio preliminare e definito i particolari del progetto e la fattibilità urbanistica-costi-ritorno economico, il Soggetto Responsabile (SR) deve inoltrare al gestore di rete locale il progetto preliminare e richiedere al medesimo la connessione in rete (per gli imp. < 200 KW il SR deve precisare se si avvale dello scambio sul posto).

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Le Fasi

• Fase 2) Il gestore di rete comunica al SR dell’impianto il punto di allaccio alla rete, unitamente ai costi e tempi di realizzazione.

• Fase 3) Il SR deve accettare il preventivo e chiudere il rapporto contrattuale con il gestore e dopo aver ultimato l’impianto comunicare la conclusione dei lavori.

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Le Fasi

• Fase 4) Il gestore di rete locale provvede ad allacciare l’impianto.

• Fase 5) dal momento dell’allaccio ed entrata in esercizio dell’impianto si richiede entro e non oltre i 60 gg la tariffa incentivante al GSE.

Nota: per gli impianti >20KW il SR deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia di apertura dell’officina elettrica (non necessaria se l’impianto immette tutta l’energia prodotta in rete).

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Motivi di esclusione dagli Incentivi• Rilascio di false

dichiarazioni inerenti le disposizioni DM 19.02.2007

• Moduli fotovoltaici non certificati alle norme CEI EN 61215 (i laboratori che possono rilasciare le citate certificazioni devono essere accreditate in conformità alla norma EN/IEC 17025 da organismi EA.

• Mancato rispetto del termine dei 60 gg dalla entrata in esercizio dell’impianto per la richesta incentivo e il termine di 90 gg dalla data di ricevimento di un eventuale domanda di integrazione dal GSE.

• Entrata in esercizio dell’impianto dopo i 14 mesi (24 per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW installati.

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La richiesta dell’incentivo

La prima fase della richiesta avviene on line sul sito del GSE: www.gse.it dopo una prima registrazione in cui sono richiesti i dati del SR e dell’impianto viene assegnato un identificativo numerico “N”all’impianto stesso, successivamente si devono inviare a mezzo posta A.R.(o posta celere, fattorino ecc) un elenco di allegati cartacei al GSE (si devono utilizzare solo ed unicamente i moduli scaricabili dal sito ed indicare l’identificativo N assegnato).

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La richiesta del premioIl premio va richiesto successivamente alla domanda per

l’ottenimento della tariffa incentivante.Caso a) per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche realizzate

successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto (plico contenente la richiesta e gli attestati ante e post intervento con relazione tecnica per la dimostrazione della soglia 10%).

Caso b) per impianti FTV asserviti ad immobili “particolarmente efficienti”completati successivamente il 24.02.07 (plico contenente la richiesta e un attestato di certificazione energetica da cui risulti che l’indice di prestazione energetica è di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato “C” del D.Lgs 192/05.

La procedura per l’esame della richiesta e le scadenze, sono uguali a quella della richiesta della tariffa incentivante (60 gg e 90 gg).

La GSE entro i 60 giorni risponde alle richieste ed inoltra la comunicazione della nuova tariffa.

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Atti finali

Successivamente al riconoscimento della tariffa incentivante si procede alla stipula con firma disgiunta, della CONVENZIONE, che il SR scarica dal sito, in cui è registrato, e dopo averne verificato i dati ne spedisce al GSE 2 copie di cui una con la propria firma. Quest’ultima saràtrattenuta dall’ente che restituirà la seconda al SR a firma del direttore responsabile GSE.

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Come avviene il pagamento

Per impianti fino a 20 KW:A cadenza bimestrale con accredito su c/c del SR

con valuta il mese successivo al ricevimento delle letture, mentre il gestore di rete comunica il mensilmente l’energia prodotta al GSE. In caso di ritardo da parte di quest’ultimo si effettuano calcoli sulla capacità di produzione dell’impianto e a fine anno si procede a conguagli. Il pagamento non viene accreditato fino al raggiungimento di 250 €.

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Come avviene il pagamento

Per impianti superiori a 20 KW:A cadenza mensile con accredito su c/c del SR con

valuta il mese successivo al ricevimento delle letture. Il pagamento non viene accreditato fino al raggiungimento di 500 €. Ogni anno il SR deve trasmettere al GSE copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’UTF.

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Verifiche GSE

La GSE provvede a “campione” o sulla scelta di impianti “anomali” ad effettuare le verifiche, dando comunicazione al SR almeno 10 ggprima. Il sopralluogo avviene in contraddittorio con il SR durante il quale viene redatto un verbale. In caso di esito negativo la GSE notifica la revoca dell’incentivo e ne dà comunicazione all’AEEG.

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Normativa di riferimento

• DM 19.02.2007• Delibera AEEG n.90/07• Delibera AEEG n. 34/05• Delibera AEEG n. 28/06• D. Lgs n.79 del 16.03.99• D. Lgs n. 192/2005 – D.lgs 311/2006• Delibera n. 1/09 Attuazione dell’articolo 2,

comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008.