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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3 del 2006, proposto da: Pettolecchia A.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Raffaele Bia, con domicilio eletto presso sig. ra A. De Angelis in Roma, via Portuense, 104; contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Comune di Fasano, Provincia di Brindisi, rappresentati e difesi dall'avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Gianfranco Torino in Roma, via Fabio Massimo N. 107; per la riforma

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2006, proposto da: Pettolecchia A.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Raffaele Bia, con domicilio eletto presso sig. ra A. De Angelis in Roma, via Portuense, 104; 

controRegione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;Comune di Fasano, Provincia di Brindisi, rappresentati e difesi dall'avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Gianfranco Torino in Roma, via Fabio Massimo N. 107; 

per la riformadella sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 05105/2005, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ AMBIENTALE INTERVENTO EDILIZIO (RIS.DANNO)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Bruno Taverniti in sostituzione dell’avv. Luigi Paccione e l’avv. Giacomo Valla in sostituzione dell’avv. Ottavio Carparelli;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTOCon istanza del 4 aprile 2002, presentata allo Sportello SUAP presso il Comune di Fasano, la Società Pettolecchia chiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione in località Pettolecchia della frazione Savelletri di un insediamento turistico- residenziale con richiesta di procedura semplificata ex DPR n.447/98 , comportando la progettata opera la variazione alle destinazioni del PRG, dal momento che l’area interessata ad ospitare detto insediamento produttivo ricade in parte in zona agricola.Inoltre ai fini della verifica della compatibilità ambientale del progettato intervento, con istanza del 24/4/2002 la predetta Società chiedeva alla Regione Puglia l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A.La Regione , con determinazione dirigenziale n.176 del 17 giugno 2003 riteneva il progetto di insediamento turistico in

questione assoggettato alle procedure V.I.A. e tale provvedimento , ritenuto dalla parte qui appellante tardivamente emesso era impugnato innanzi al Tar per la Puglia con apposito ricorso ( il n. 1643/2003 ).Intanto Pettolecchia presentava, con nota del 2 dicembre 2003 uno Studio di Impatto Ambientale con cui chiedeva la definizione della pratica sotto i predetti profili ambientali ai sensi della legge regionale n.11 del 2001 e in data 27 gennaio 2004 perveniva all’Ufficio competente per la valutazione di impatto ambientale una nota del Corpo Forestale dello Stato in cui si comunicava che a seguito di rilievi “è emersa la grande quantità di esemplari monumentali di ulivi ivi radicati. ( 1500). Si tratta di piante di età valutabile in oltre 1000 anni che , pur se dislocate in diverse particelle catastali intorno alla Masseria Pettolecchia costituiscono con questa un’ unica entità culturale ed ambientale con elevatissima valenza monumentale”.L’Amministrazione provinciale di Brindisi richiesta di esprimersi ai sensi della legge regionale n.11/01 , in riferimento allo studio di impatto ambientale presentato da Pettolecchia ( S.I.A.) con deliberazione della Giunta provinciale n. 309 del 26/10/2004 esprimeva parere non favorevole ai fini della valutazione di impatto ambientale sul progetto presentato dall’attuale appellante .Intanto il Comitato Regionale per la V. I. A. nella seduta dell’11/2/2005 valutava la documentazione progettuale esprimendosi per la non compatibilità dell’intervento proposto

“con le valenze paesaggistiche del sito vincolato ex lege 1497/1939 e, dunque, in stridente contrasto con gli obiettivi di tutela cui l’area è assoggetta, nonché con le NTA del P.U.T.T. /P”Quindi, con determinazione dirigenziale n.87 del 3/3/2005 la Regione adottava parere di non compatibilità paesaggistica del progettato intervento.La società Pettolecchia proponeva ricorso ( il n. 896/2005 ) innanzi al Tar per la Puglia avverso i suindicati atti della Provincia e delle Regione sfavorevolmente emessi nei suoi confronti nonchè il parere del Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello stato reso con nota del 27/1/2004 e chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dagli opposti dinieghi. Successivamente erano altresì proposti motivi aggiunti con i quali si facevano valere le doglianze di disparità di trattamento e di contraddittorietà in ragione di un preso diversificato trattamento riservato, quanto alla valutazione ambientale, in ordine ad altro analogo progetto.L’adito Tribunale amministrativo territoriale con sentenza n.5105/2005 rigettava il ricorso ritenendolo infondato.Avverso tale sentenza Pettolecchia ha proposto appello, denunciando, in primo luogo ( motivo sub A ) la erroneità della statuizione con cui il Tar ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso di prime cure ( il terzo ) con cui è stato dedotta la tardività della determinazione regionale di assoggettare a VIA il progetto de quo,atto a suo tempo impugnato con autonomo ricorso (1643/03 ).

Parte appellante specifica, con relativo motivo ( rubricato sub B4 a e b del gravame ) che nella specie si sarebbe perfezionato, in ragione della tardività del termine di comunicazione della relativa determinazione, il silenzio significativo previsto dalla legge regionale della Puglia n.11/2001 con l’effetto di escludere dall’assoggettabilità a VIA il progetto in parola, sicchè il provvedimento “a valle” recante la valutazione negativa di impatto ambientale, in quanto emesso in carenza di potere, sarebbe illegittimo.Quanto poi agli aspetti pregnanti della decisione della preposta Autorità di negare la positiva valutazione ambientale, parte appellante con i motivi sub B1, B2, B3 nel criticare le statuizioni rese in proposito dal primo giudice, formula svariate doglianze, nei termini così riassumibili:1) la determinazione assunta dalla Regione è incoerente con le modalità metodologiche previste dagli artt.8 e 9 della citata legge regionale n.11/2001 , secondo un procedimento di definizione della valutazione di impatto ambientale improntato al confronto e alla interlocuzione.;2) il diniego opposto disattende illegittimamente le deduzioni istruttorie concordate e predefinite in sede di esame dello studio di impatto ambientale, come proposto dalla Pettolecchia, deviando così dall’iter procedimentale che concordemente si sarebbe dovuto seguire. In particolare, poi, l’Assessorato fonda la decisione conclusiva del procedimento di valutazione su elementi estranei alla documentazione e alle relazioni presentate da Pettolecchia, in violazione di quella

piattaforma di accordi intervenuta tra proponente e autorità con riferimento ai contenuti dello studio di impatto ambientale, il tutto nell’ambito di un preconcetta contrarietà al progettato intervento;3) le motivazioni di “ merito “ rese a sostegno del diniego sono incongrue con riferimento sia all’opposto espianto di ulivi secolari ritenuto dall’Amministrazione non rimediabile con il previsto reimpianto degli alberi, né sussiste, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, alcun vulnus agli aspetti paesaggistici dell’area interessata dall’insediamento in questione.Con un ultimo motivo, quello rubricato sub B5 parte appellante riproduce la censura di disparità di trattamento già denunciata con i motivi aggiunti, con rifermento ad altro progetto per il quale sarebbe intervenuta una valutazione ambientale positiva, rilevando la erroneità della statuizione del Tar in ordine alla affermata non configurabilità del dedotto vizio di legittimità.Nell’appello si formula altresì richiesta di risarcimento danni derivanti dalla dedotta adozione degli atti gravatiSi sono costituiti in giudizio il Comune di Fasano, la Provincia di Brindisi e la Regione Puglia che hanno contestato al fondatezza del proposto appello, chiedendone la reiezione.Le parti hanno prodotto ad ulteriore illustrazione delle loro tesi apposite memorie difensive.All’odierna udienza pubblica il ricorso in appello viene introitato per la decisione

DIRITTOL’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.Oggetto di controversia sono i pareri di non compatibilità ambientale, ai sensi della legge Regione Puglia n.11 del 2001 emessi dalle competenti Amministrazioni della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia in sede di definizione del procedimento di impatto ambientale ( V.I.A) relativamente ad un intervento edilizio progettato dalla Società appellante che prevede la realizzazione in località Pettolecchia- Savelletri del Comune di Fasano di un insediamento turistico- residenziale costituito da circa 240 alloggi , piscina, ristorante, discoteche , campi da gioco, lavanderia, beauty center, negozio alimentari e parco acquatico, il tutto in area ricadente in ambito territoriale di tipo C e D , sottoposta a vincoli d’ordine architettonico, archeologico e paesaggistico.Le questioni giuridiche variamente articolate su cui si fonda il proposto gravame sono riconducibili sostanzialmente nell’alveo della tesi secondo la quale le determinazioni di carattere negativo assunte dalle suindicate Autorità locali sulla scorta dell’istruttoria all’uopo condotta, disattendono illogicamente le relazioni, deduzioni e integrazioni documentali facenti parte dello studio di impatto ambientale presentato e trasmesso, ai sensi della summenzionata legislazione regionale, dalla proponente s.r.l. Pettolecchia alle predette Amministrazioni

L’assunto difensivo, per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare , non è condivisibile.Viene in primo luogo in rilievo la questione di carattere squisitamente processuale denunciata col primo mezzo d’impugnazione.Parte appellante deduce, come fatto in primo grado, la censura di illegittimità derivata in ragione dell’affermata invalidità della determinazione avente valore di atto presupposto con cui la Regione Puglia ha deciso di sottoporre alla procedura di Via il progetto in questione, lì dove tale provvedimento è stato impugnato con altro, autonomo ricorso in prime cure.La statuizione di inammissibilità della censura resa dal primo giudice appare corretta, dovendosi qui osservare, ad integrazione di quanto già rilevato dal Tar, che la doglianza fatta valere si pone al di fuori del perimetro del thema decidendum qui in rilievo che riguarda esclusivamente la legittimità o meno della deliberazione della G.M. della Provincia di Brindisi n.309/2004 e della determinazione dirigenziale regionale n.87/2005 che chiudono il procedimento di valutazione ambientale.Quelli testè indicati sono i soli atti oggetto dell’ impugnativa all’esame e su tali provvedimenti si può e deve formare il giudizio , senza che si possa estendere la verifica giurisdizionale ad altri atti che sono stati fatti oggetto di altra impugnativa che avrà il suo autonomo corso.

Che poi vi sia un rapporto di presupposizione tra la determinazione gravata con altro ricorso qui non oggetto di impugnativa e quella portata alla cognizione del Collegio è circostanza che potrà avere , in ipotesi di accoglimento del ricorso a suo tempo proposto avverso l’atto presupposto, le sue conseguenze, senza che però, allo stato ciò possa incidere sul rapporto giuridico sostanziale ( e processuale ) inerente gli atti conclusivi del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale.Ciò precisato, occorre esaminare i profili di doglianza con cui vengono criticati i pareri negativi resi dalle Amministrazioni provinciale e regionale e tanto con riferimento a due “versanti” dell’agire amministrativo della competente struttura regionale,uno di tipo formale - procedurale, l’altro di carattere squisitamente sostanzialistico.Con riferimento al primo aspetto parte appellante lamenta il fatto che l’Amministrazione regionale avrebbe immotivatamente sconfessato l’istruttoria concordata tra proponente e Regione stessa, tenuto in non cale, in sede di istruttoria della pratica, gli apporti documentali della Società Pettolecchia nonchè obliterato in pratica la regola del contraddittorio che pure avrebbe dovuto informare la valutazione dello studio di impatto ambientale ( S.I.A. ), inoltrato dall’appellante.Orbene, la lettura della parte narrativa del parere di cui alla determina dirigenziale n.87/05 consente agevolmente di rilevare che la Regione nell’istruire la richiesta di

compatibilità ambientale ha sufficientemente interloquito con Pettolecchia, dato altresì contezza delle integrazioni documentali fatte pervenire dalla predetta Società e preso altresì atto di procedere ad una definizione concordata dei contenuti del S.I.A ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.11/2001.Da come si è svolto l’iter procedurale, non è dato evincere insomma che la determinazione di carattere negativo sia stata assunta, per così dire, “ex abrupto”, mentre risulta documentato che è stata assicurata alla richiedente ampia possibilità di contraddittorio e di partecipazione.E’ altresì evidente che naturalmente sia pure in un rapporto di interlocuzione e contraddittorio rimane integro il potere della P.A. in subiecta materia di non essere obbligata a seguire il soggetto proponente nelle valutazione e risultanze da questo indicate : un tanto ci introduce nel campo più strettamente di “ merito “ della procedura in parola, avuto riguardo cioè a quei profili sostanzialistici ( infondatamente ritenuti violati dall’appellante ) della quaestio iuris che impongono qui di richiamare sia pure in termini di estrema sintesi i principi che governano la procedura della V.I.A. onde rilevarne natura giuridica del procedimento e ratio applicativa.L’istituto in parola è finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti : il paesaggio, le risorse naturali, le condizioni di vivibilità degli abitanti, gli aspetti culturali e al riguardo il Collegio ritiene di

condividere pienamente quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in ordine alla natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate , giustificandola alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente (in tali sensi, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n.3770; Corte Costituzionale 7 novembre 2007 n.367).Inoltre, è stato altresì sottolineato che l’ambiente rileva non solo come paesaggio ma anche come assetto del territorio comprensivo degli aspetti naturalistici , e, in particolare, di quelli relativi alla protezione oltrechè della fauna anche delle specie vegetazionali ( Cons.Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246).Insomma, nella disciplina della V.I.A. è insita la valenza del principio fondamentale per cui detta procedura è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive e ciò non può non assurgere a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana ( Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2008 n.1109),E’ stato parimenti affermato che nel rendere il giudizio di impatto ambientale l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti ( Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n.561; idem, 30 gennaio 2004 n. 316), vizi nella specie non rinvenibili.

Nondimeno, sulla scorta dell’istruttoria svolta, sia nella delibera provinciale n.309/2004 sia nella determina n.87/05 le autorità coinvolte si sono fatte carico di fornire a supporto delle loro sfavorevoli decisioni le più ampie spiegazioni di carattere tecnico- scientifico e di opportunità, dando adeguata contezza delle esigenze di tutela ambientale giustificative dell’opposto diniego.Con stringenti e nel contempo diffuse argomentazioni la Provincia prima e la Regione poi hanno passato in rassegna le problematiche ambientali che scaturivano dalla richiesta autorizzativa, evidenziando accuratamente tutti gli aspetti di negativa incidenza del progettato insediamento sulle condizioni di vivibilità del sito interessato all’intervento de quo.Così, nei pareri in contestazione si ha modo di rilevare come siano stati messi ben in evidenza i pericoli concreti derivanti dalla realizzazione dei un corposo insediamento residenziale - produttivo sul sito di pregevolissimo interesse storico- culturale-ambientale rappresentato dalla zona costiera del Comune di Fasano collocato nella frazione Savelletri e tali argomentazioni di carattere tecnico non sono smentite e neppure scalfite dai profili di doglianza dedotti nell’appello.Particolarmente convincente, poi, risulta essere la necessità sottolineata dalle Amministrazioni di assicurare la piena tutela della “spalliera di verde formata da alberi secolari di ulivo che completano felicemente l’ambiente”.

E’ innegabile che l’intera zona sia contrassegnata dalla presenza di una moltitudine di ulivi secolari se non millenari che tipizza i luoghi nella loro specificità sì da farne un “unicum” di bellezza e di patrimonio naturale, rendendo necessariamente del tutto non compatibile con un tale assetto ambientale del territorio un intervento edilizio che comporta tra l’altro, proprio in riferimento alla superficie ulivetata l’espianto e successivo reimpianto in altro loco di numerose piante di ulivo, con chiaro pericolo di alterazione dello stato dei luoghi.Insomma la valutazione effettuata non è illogica , appare adeguatamente motivata con riferimento a tutti i profili di tutela emergenti e giustifica il sacrificio dell’iniziativa privata, anche non sussistendo al riguardo, in ragione del valore assoluto del bene ambiente, uno specifico onere motivazionale.I tre motivi rubricati sub B1,B2 e B3 diretti a “demolire” le ragioni giustificative del diniego si appalesano, dunque infondati.Anche il quinto motivo di gravame ( rubricato sub B 5 ) quello con cui si deduce la disparità di trattamento non è convincente, anzi la censura si può senz’altro considerare inammissibile.Invero, per pacifico orientamento giurisprudenziale un siffatto vizio presuppone la presenza di fattispecie perfettamente omologhe, a fronte di un giustificato, diverso trattamento, e tali imprescindibili elementi di giudizio nella specie non sono

presenti o comunque risultano non sufficientemente dimostrati.Quanto alla pretesa risarcitoria pure fatta valere , la stessa è improponibile : viene dedotta, peraltro in termini generici, l’ipotesi di responsabilità patrimoniale delle Amministrazioni intimate di tipo aquiliana ( art.2043 codice civile) derivante dall’adozione dei provvedimenti impugnati, ma l’assenza dei dedotti vizi di legittimità a carico degli atti amministrativi in questione impedisce la configurabilità di una condotta contra legem della P.A. causativa di danno risarcibile.In forza delle suestese notazioni l’appello, in quanto infondato, va respintoSussistono, tuttavia, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.Compensa tra le parti le spese e le competenze del presenta grado del giudizio..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, PresidenteRaffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, ConsigliereAndrea Migliozzi, Consigliere, EstensoreUmberto Realfonzo, Consigliere

  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE     

DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 24/01/2013

IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)