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1 COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. Sede legale: Via Paravera, 16 11100 Aosta Capitale sociale: Euro 115.000.000,00 i.v. Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Aosta: 02187360967 Partita IVA: 00571320076 R.E.A. AO - 50474 DOCUMENTO DI AMMISSIONE alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 2026(ISIN IT0005377319) sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A. 21 giugno 2019 I prestiti sono emessi in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A. Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione Il presente Documento di Ammissione è redatto in conformità al Regolamento del mercato ExtraMOT ai fini dell’ammissione alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT degli strumenti finanziari denominati “COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 – 2026” e non costituisce un prospetto ai sensi del Testo Unico della Finanza. Aosta, 21 giugno 2019 Documento di Ammissione messo a disposizione presso la sede legale di COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. in Aosta, Via Paravera, 16, – 11100 e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo https://www.cogne.com/

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COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. Sede legale: Via Paravera, 16 – 11100 Aosta

Capitale sociale: Euro 115.000.000,00 i.v. Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Aosta: 02187360967

Partita IVA: 00571320076 R.E.A. AO - 50474

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 – 2026” (ISIN IT0005377319)

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A.

21 giugno 2019

I prestiti sono emessi in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione è redatto in conformità al Regolamento del mercato ExtraMOT ai fini dell’ammissione alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT degli strumenti finanziari denominati “COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 – 2026” e non

costituisce un prospetto ai sensi del Testo Unico della Finanza.

Aosta, 21 giugno 2019

Documento di Ammissione messo a disposizione presso la sede legale di COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. in Aosta, Via Paravera, 16, – 11100 e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo https://www.cogne.com/

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Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all’operazione di ammissione alla negoziazione del Prestito Obbligazionario emesso dalla società COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A., denominato “COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 – 2026”, sul Segmento ExtraMOT PRO, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana ed è stato redatto in conformità al relativo regolamento del mercato.

Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente ad Investitori Professionali (come di seguito definiti), in prossimità dell’ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT, ai sensi e per gli effetti del Regolamento ExtraMOT, nell’ambito di un collocamento riservato, rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e quindi senza offerta al pubblico delle Obbligazioni.

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall’Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento ExtraMOT.

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INDICE

1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI ..................................................................................... 5

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE ....................................... 7

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione ............................................................. 7

2.2 Dichiarazione di Responsabilità ..................................................................................... 7

2.3 Sottoscrizione in conflitto di interessi .......................................................................... 7

3. FATTORI DI RISCHIO ................................................................................................ 8

3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO ......................... 8

3.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL GRUPPO OPERA .... 16

3.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI E ALLA LORO QUOTAZIONE ..................................................................................................................... 17

4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE ........................................................................ 19

4.1 Denominazione legale e commerciale ......................................................................... 19

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese ...................................................... 19

4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente .............................................................. 19

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l’Emittente, paese di costituzione e sede sociale ........................................................................... 19

4.5 Storia dell’Emittente e del Gruppo ............................................................................... 19

4.6 Principali attività ............................................................................................................... 20

4.7 Il mercato di riferimento .................................................................................................. 22

4.8 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente ..................................................................................................................... 22

4.9 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale................................................ 23

4.10 Società di revisione .......................................................................................................... 23

5. PRINCIPALI AZIONISTI ........................................................................................... 24

5.1 Partecipazioni .................................................................................................................... 24

5.2 Accordi societari ............................................................................................................... 24

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA .............................................................................. 25

6.1 Descrizione del Gruppo ................................................................................................... 25

6.2 Società controllate dall’Emittente ................................................................................ 25

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO ........................................................................ 28

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI ................................................ 29

9. MOTIVAZIONE DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI ................................ 51

10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ ........................... 52

10.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni ................................................................ 52

10.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione .................... 52

10.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 52

10.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario............................................ 52

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11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ...................................... 53

11.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni ............................................................................................................. 53

11.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni ....................................................................................................................... 55

11.3 Imposta sulle donazioni e successioni ....................................................................... 57

11.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.............................. 57

11.5 Imposta di bollo ................................................................................................................. 58

12. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI .............................. 59

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1. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l’elenco delle principali definizioni utilizzate all’interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Azioni Indica le azioni, di valore nominale pari a Euro 1,00 (uno/00) cadauna, rappresentative del capitale sociale di COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.

Bilancio Indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno (Allegato 2 al presente Documento di Ammissione).

Borsa Italiana Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.

Collegio Sindacale Indica il collegio sindacale della Società.

Consiglio di Amministrazione Indica il consiglio di amministrazione della Società.

Data del Documento di Ammissione Indica il 21 giugno 2019, data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione da parte dell’Emittente.

Data di Emissione Indica il 24 giugno 2019.

Decreto 239 Indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

Documento di Ammissione Indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO operato da Borsa Italiana.

Emittente o Società o COGNE ACCIAI Indica COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Paravera n. 16, capitale sociale pari a Euro 115.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Aosta 02187360967, P.IVA 00571320076, R.E.A. AO – 50474.

Segmento ExtraMOT PRO Indica il segmento professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dove sono negoziati determinati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a Investitori Professionali.

Giorno Lavorativo Indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Gruppo Indica, congiuntamente, l’Emittente, COGNE FRANCE S.A., COGNE EDELSTAHL GmbH, COGNE UK LTD, METALINOX AÇOS E METAIS LTDA, COGNE HONG KONG LIMITED, COGNE SPECIALTY STEEL USA, COGNE ÇELIK SANAYI VE TICARET LIMITED, COGNE MEXICO, COGNE STAINLESS BARS SA,

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COGNE KOREA (Branch office).

Investitori Professionali Indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, nonché dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti.

Mercato ExtraMOT Indica il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

Monte Titoli Indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.

Titoli o Obbligazioni Indica i titoli costituenti il Prestito Obbligazionario, come meglio definiti nell’articolo 2 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (Allegato 1 al presente Documento di Ammissione).

Obbligazionisti Indica i soggetti sottoscrittori delle Obbligazioni.

Prestito Obbligazionario Indica il prestito obbligazionario emesso dall’Emittente per un importo nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000 (quindicimilioni) denominato «COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. 3,5% 2019 – 2026».

Regolamento del Prestito Obbligazionario Indica il regolamento del Prestito Obbligazionario (Allegato 1 al presente Documento di Ammissione).

Regolamento Emittenti Indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Intermediari Indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento del Mercato ExtraMOT Indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

Segmento ExtraMOT PRO Indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a Investitori Professionali.

Società di Revisione Indica EY S.p.A.

Tasso di Interesse Indica il tasso di interesse fisso nominale annuo applicabile alle Obbligazioni, come meglio definito nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (Allegato 1 al presente Documento di Ammissione).

Testo Unico della Finanza Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

Valore Nominale Indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna delle n. 150 (centocinquanta) Obbligazioni pari ad Euro 100.000 (centomila/00).

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2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Paravera n. 16, in qualità di Emittente delle Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione in conflitto di interessi

L’Emittente dichiara che parte delle Obbligazioni saranno sottoscritte dal socio REM HOLDING S.A.

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3. FATTORI DI RISCHIO

L’investimento nelle Obbligazioni oggetto del presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti obbligazionari. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o sulle sue prospettive e sul valore delle Obbligazioni per cui i portatori potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi si potrebbero inoltre verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti all’Emittente, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute. La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti per i potenziali investitori.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono, pertanto, invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari dell’Emittente, congiuntamente a tutte le informazioni relative all’ammissione alla negoziazione e alle modalità di negoziazione relative a tali strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti nel presente capitolo 3 “Fattori di rischio” devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre sezioni del Documento di Ammissione. I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, sezioni, ai capitoli e ai paragrafi del Documento di Ammissione.

3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO

3.1.1 Rischio Emittente

Con l’acquisto delle Obbligazioni, l’Obbligazionista diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che la Società, quale emittente delle Obbligazioni, non sia in grado di pagare gli interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità.

Al verificarsi di tali circostanze l’investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

3.1.2 Rischi connessi all’indebitamento dell’Emittente

L’Emittente reperisce una parte delle proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario, obbligazioni e strumenti ordinari quali finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Alla data del 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta dell’Emittente ammontava a Euro 86.962.386 (dati riferiti a bilancio consolidato).

In Euro 31/12/2018 31/12/2017

Disponibilità liquide -19.486.309 -10.290.723

Strumenti finanziari derivati -252.641 -85.437

Cassa -19.738.950 -10.376.160

Debiti finanziari a breve termine 77.913.078 74.833.198

PFN a breve termine 58.174.128 64.457.038

Obbligazioni a medio-lungo termine 20.000.000 0

Debiti finanziari a medio-lungo termine 8.788.258 316.187

PFN 86.962.386 64.773.225

Si precisa che l’incremento della posizione finanziaria netta registratosi tra il 2017 ed il 2018 è imputabile principalmente alla sottoscrizione dei nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine e all’emissione di un prestito obbligazionario in data 18 ottobre 2018, utilizzati in parte per ridurre i debiti correnti, ed in parte per finanziare l’incremento di capitale circolante operativo correlato

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al maggior volume di attività. Si segnala inoltre che la diminuzione dei debiti commerciali tra il 2017 ed il 2018 è imputabile al pagamento di debiti relativi al contenzioso pregresso tra l’Emittente e Metal Group (fornitore di rottame e ferroleghe).

Qualora, per qualsiasi ragione anche esogena all’Emittente, tali linee di credito dovessero venire revocate, ovvero non rinnovate, ciò potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.

Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla Data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.

I contratti di finanziamento di cui l’Emittente è parte prevedono in genere, secondo la prassi di mercato, il rispetto da parte della società finanziata di specifici impegni (c.d covenants) di fare e di non fare ovvero di dichiarazioni e garanzie (c.d representations), prevedendo altresì che in caso di violazione di detti covenants e representations la banca finanziatrice ha la facoltà di esigere l’immediata restituzione del finanziamento. In taluni casi sono inoltre presenti clausole che prevedono la facoltà per la banca finanziatrice di esigere l’immediata restituzione del finanziamento (i) qualora la società finanziata si renda inadempiente ad altri contratti di finanziamento di cui essa è parte, anche con controparti terze (c.d. cross-default) ovvero (ii) qualora il creditore di tali altri contratti di finanziamento richieda espressamente il rimborso del finanziamento di cui la società finanziata è parte (c.d. cross-acceleration).

Sebbene alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente abbia correttamente adempiuto agli obblighi posti a proprio carico dai contratti di finanziamento in essere e non risultano (i) inadempimenti che legittimerebbero l’attivazione delle clausole di cross-default o (ii) richieste di rimborso che legittimerebbero l’attivazione delle clausole di cross-acceleration da parte delle banche finanziatrici, non è possibile escludere che in futuro l’Emittente possa non essere in grado di far fronte ai predetti covenant con conseguente eventuale attivazione dei rimedi contrattuali, ivi inclusa l’attivazione di clausole di cross-default e cross-acceleration, che avrebbero effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

I finanziamenti a tasso variabile espongono l’Emittente al rischio di fluttuazioni di variazioni dei risultati e dei flussi di cassa dovuti all’andamento dei tassi di mercato. In relazione alla gestione di tale rischio COGNE ACCIAI, alla data del Documento di Ammissione, ha adottato strategie di copertura del tasso di interesse variabile applicato a taluni finanziamenti a medio e lungo termine.

Alla Data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente presenta i seguenti contratti derivati a copertura del rischio tasso:

received leg pay leg

Tipologia Controparte Stipula Data

effettiva Scadenza

Nozionale outstanding

(€) Tasso Tasso

Freq. & Day

count

IRS Protetto UniCredit 26/09/18 12/09/18 30/09/21 10.000.000 Euribor 3M ; 0% 0,29% (Q - Act/360)

Inventory Loan Banca IMI 12/02/19 31/12/19 31/12/23 18.400.000 Euribor 6M 0,09% (HY-Act=360)

Banca del mezzogiorno

Banca IMI 08/05/19 17/07/19 17/04/19 2.291.667 Euribor 3M ; 0% 0,10% (Q - Act/360)

Credito Valtellinese

Banca IMI 08/05/19 05/07/19 05/07/22 5.000.000 Euribor 3M ; 0% 0,10% (Q - Act/360)

ICCREA Banca IMI 13/06/19 30/06/20 31/05/23 2.948.042 Euribor 3M ; 0% 0,13% (Q - Act/360)

Nonostante le azioni intraprese dall’Emittente, non si può tuttavia escludere che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l’aumento degli oneri finanziari a carico dell’Emittente relativi all’indebitamento attuale o futuro a tasso variabile e/o fisso potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e i risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

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3.1.4 Rischi di credito

Rappresenta il rischio che i crediti nei confronti della clientela possano non essere monitorati a scadenza. Il settore siderurgico rappresenta il mercato di riferimento dell’Emittente ed è costituito da aziende multinazionali, medi e piccoli operatori del settore. L’esposizione dell’Emittente al rischio di credito è tuttavia minima, in quanto la maggior parte dei crediti è coperta da polizza assicurativa e i clienti vengono forniti, fatta eccezione per casi sporadici motivati da strategie commerciali, nel rispetto del limite di affidamento. Il rischio di credito è monitorato attraverso un’adeguata selezione e valutazione della clientela ed una costante e tempestiva gestione della situazione dei clienti e delle posizioni ritenute a rischio. Inoltre la Società ha accuratamente analizzato il monte crediti in essere al 31 dicembre 2018 e sulla base del rischio di inesigibilità dei crediti ha appostato un fondo rettificativo che tutela l’Emittente contro possibili rischi di insolvenza dei creditori.

La tabella che segue riporta l’ammontare dei crediti commerciali e del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 (dati riferiti a bilancio consolidato).

In Euro 31/12/2018 31/12/2017

Crediti verso clienti entro l’esercizio 123.232.786 116.631.917

Crediti verso client oltre l’esercizio 1.418.000 0

Fondo svalutazione crediti 21.319.461 21.497.557

In merito all’ammontare del Fondo svalutazione si specifica che è riferito per gran parte a note di debito emesse dall’Emittente nei confronti di tre società, fornitrici di rottame e ferroleghe, facenti parte del Gruppo Metal Group SpA, in relazione al valore del danno (di fonte contrattuale ed extra contrattuale) quantificato nei confronti delle stesse (per maggiori dettagli far riferimento al bilancio allegato al presente Documento di Ammissione – Allegato 2). Tuttavia, ove più clienti risultassero inadempienti, per importi superiori a quelli stanziati nel fondo svalutazione crediti, vi sarebbero ulteriori effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.5 Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

L’attività e lo sviluppo dell’Emittente dipendono in maniera rilevante da alcune figure chiave del proprio management, che hanno svolto e svolgono un ruolo determinante nella gestione delle attività, nella definizione delle strategie imprenditoriali e che hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita e allo sviluppo dell’Emittente e del Gruppo. In particolare, ricopre un ruolo di particolare importanza, la Dr.ssa Monica Pirovano, Amministratore Delegato dell’Emittente, che vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore siderurgico.

L’Emittente vanta altresì una prima linea di manager dotati di specifiche competenze e mansioni; nonostante l’importanza di tali figure, l’Emittente è, comunque, dotata di una struttura che, nel breve medio termine, è in grado di sopperire all’eventuale venir meno dell’apporto professionale delle stesse.

Non è tuttavia possibile escludere che, nonostante la struttura manageriale ben organizzata dell’Emittente, il venir meno dell’apporto professionale di tali soggetti e la loro mancata tempestiva sostituzione con un management adeguato potrebbe determinare una riduzione nel medio-lungo termine della capacità competitiva dell’Emittente, condizionando gli obiettivi di crescita con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.6 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, stime ed elaborazioni interne

Il presente Documento di Ammissione può contenere dichiarazioni di preminenza, nonché valutazioni e stime sulla dimensione e sulle caratteristiche del mercato in cui opera l’Emittente e sul posizionamento competitivo della stessa. Dette stime e valutazioni sono formulate, ove non diversamente specificato dall’Emittente, sulla base dei dati disponibili (le cui fonti sono di volta in volta indicate nel presente Documento di Ammissione), ma costituiscono il risultato di elaborazioni effettuate dall’Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e l’inevitabile margine di incertezza che ne deriva.

Non è pertanto possibile prevedere se tali stime, valutazioni e dichiarazioni saranno mantenute o confermate. L’andamento del settore in cui opera l’Emittente potrebbe risultare differente da quelli

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previsti in tali dichiarazioni a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, enunciati e non, tra l’altro, nel presente Documento di Ammissione.

3.1.7 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in programma da parte dell’Emittente

L’Emittente sta valutando la possibilità di effettuare investimenti volti a favorire la propria crescita e, a tal fine, ha adottato un piano industriale pluriennale che si basa, tra le altre cose, su assunzioni sia relative alla gestione che il management intende attualmente intraprendere sia relative ad eventi ed azioni futuri ed incerti, dipendenti anche da variabili non governabili dallo stesso management. Pertanto il piano industriale è caratterizzato da connaturati elementi di soggettività ed incertezza e, in particolare, dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali esso trae origine possano, in realtà, non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura e tempi diversi da quelli prospettati e, vice versa, potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della preparazione del piano industriale.

Qualora l’Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente il piano industriale adottato ovvero di realizzarlo nei tempi previsti, o qualora non fosse in grado di adeguarsi agli eventi ed azioni non prevedibili alla data di preparazione del piano industriale, o qualora gli investimenti futuri non dovessero generare il ritorno economico previsto, potrebbero verificarsi effetti negativi e pregiudizievoli sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.8 Rischi connessi ai rapporti con parti correlate

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente ha intrattenuto, e intrattiene, rapporti con parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal principio contabile IAS 24. Le operazioni intervenute con le società del Gruppo e con le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell’ordinaria attività delle società del Gruppo.

Si riportano di seguito le operazioni intrattenute fra il Gruppo e le parti correlate al 31 dicembre 2018:

Dati in €/000 al 31 dicembre 2018

Crediti commerciali e altri crediti

Crediti finanziari

Debiti commerciali e altri debiti

Debiti finanziari

Ricavi Costi

Novametal SA 3.825 13 43 - 31.453 760

Novametal USA

715 - - - 693 -

Ferriere di Stabio SA

1.719 - - 63 26.433 1.210

T.I.M. Mexico 5.606 - 2.401 - 16.257 7.274

Novametal do Brasil

1.582 - 75 - 5.755 249

Wire Products Stainless Steel

468 - 62 - 3.132 -

T.D.V. Trefileries des Vosges SA

853 - - - 5.454 -

SCI Bellevues La Patelle SA

- - - - - -

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Non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le suddette operazioni, alle medesime condizioni e modalità.

3.1.9 Rischi connessi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali

Nello svolgimento della propria attività l’Emittente raccoglie, tratta ed ha accesso in modo continuativo a dati personali – anche appartenenti a categorie particolari – dei propri clienti, dei propri dipendenti e dei soggetti con cui, a diverso titolo, intrattiene rapporti (i.e. fornitori, consulenti, visitatori, candidati etc.). L’Emittente deve, pertanto, ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento e libera circolazione dei dati previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali sia di origine europea (il Regolamento UE 679/2016, c.d. “GDPR”), che italiana (il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - cd. “Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati personali di tali soggetti sono conservati e gestiti presso la sede dell’Emittente. Nonostante COGNE ACCIAI adotti procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale e il loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati non è possibile escludere del tutto il rischio che i dati siano danneggiati o perduti, oppure sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle rese note ai rispettivi interessati o dagli stessi autorizzate.

Il verificarsi di tali circostanze potrebbe (i) avere un impatto negativo sull’attività dell’Emittente, anche in termini reputazionali, nonché (ii) comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di sanzioni, amministrative e penali, a carico dell’Emittente, con conseguenti possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso e/o del Gruppo.

3.1.10 Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente e le società del Gruppo sono pertanto esposte a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.11 Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001) o a violazione del modello organizzativo dell’Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di creare regole idonee a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dotati di poteri decisionali e ha nominato un Organismo di Vigilanza preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sul costante aggiornamento del modello organizzativo.

Ciò posto, l’adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non escludono di per sé l’applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall’autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell’organismo a ciò

Special Leghe Srl socio unico

- - - - - 179

Leghe Speciali Italia Srl

- - - - - -

Vedeggio SA - - 4 - - 603

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appositamente preposto, l’Emittente e le altre società del Gruppo potrebbero essere assoggettate a sanzioni.

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa dell’Emittente o di altra società del Gruppo fosse concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verifichino ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull’operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.12 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l’Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell’Emittente potrebbe essere danneggiata dall’incapacità di vendere i propri prodotti, da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall’ingresso nel mercato di un nuovo competitor.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell’Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l’Emittente. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.1.13 Rischi connessi alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime

I risultati dell’Emittente sono sensibilmente influenzati dall’andamento dei prezzi delle materie prime impiegate nella realizzazione dei prodotti siderurgici ed in particolare degli effetti che tale andamento comporta sui margini (rappresentati dalla differenza tra i prezzi dei prodotti siderurgici generati dal processo di produzione ed il prezzo delle materie prime). Inoltre per lo svolgimento dell’attività produttiva, l’Emittente è tenuta a mantenere adeguate scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti: sul valore di tali scorte l’Emittente è esposta alle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di variazione dei prezzi e dei relativi flussi finanziari è strettamente connesso alla natura stessa del business ed è mitigato dall’Emittente attraverso:

- Appropriate politiche di vendita in cui il prezzo base risulta incrementato dall’extra di lega, calcolato sui costi delle principali materie prime;

- Attenta ed efficiente gestione degli approvvigionamenti. Nonostante le misure preventive adottate dall’Emittente nell’acquisto e nella gestione delle materie prime, non si può tuttavia escludere che in futuro tale rischio possa manifestarsi con possibili conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.14 Rischi connessi al tasso di cambio

L’attività dell’Emittente è esposta strutturalmente alle fluttuazioni dei cambi, in quanto i prezzi di riferimento per l’acquisto delle materie prime e per parte delle vendite di prodotti risultano denominati in valute estere. In relazione alla gestione di tale rischio l’Emittente ha posto in essere contratti di acquisto e vendita a termine di valuta, stipulati con l’obiettivo di attenuare l’esposizione strutturale delle suddette valute. Non si può tuttavia escludere che l’esposizione a tale rischio possa aumentare in futuro, parallelamente all’avvio di eventuali iniziative future nell’ambito di processi di ampliamento dell’Emittente con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo. Di seguito una tabella riepilogativa degli strumenti finanziari derivati passivi a copertura del rischio cambio al 31 marzo 2019.

Tipologia Nozionale (€) Data di stipula Data di scadenza Mark to market (€)

Forward 5.433.000 27/11/2018 30/04/2019 -33.681

Forward 4.558.000 19/12/2018 31/05/2019 -29.679

NDF 7.918.750 26/03/2019 30/08/2019 -11.753

Forward 18.000.000 25/01/2019 30/04/2019 -62.206

Forward 9.000.000 25/02/2019 31/05/2019 -15.358

Forward 10.000.000 25/03/2019 28/06/2019 -12.966

Forward 800.000 19/12/2018 30/04/2019 -49.093

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Forward 1.200.000 25/01/2019 31/05/2019 -11.388

Forward 800.000 27/02/2019 28/06/2019 -8.281

Rollover 602.000 27/03/2019 30/04/2019 -3.424

Forward 1.656.500 27/11/2018 30/04/2019 -2.307

Forward 1.094.400 26/03/2019 29/08/2019 -996

Forward 1.600.000 07/11/2018 30/09/2019 -51.852

Forward 1.000.000 07/11/2018 31/10/2019 -32.867

Forward 715.000 07/11/2018 29/11/2019 -23.765

Forward 615.000 07/11/2018 31/12/2019 -20.620

Forward 3.700.000 07/11/2018 31/05/2019 -116.355

Forward 2.500.000 07/11/2018 28/06/2019 -79.318

Forward 2.000.000 07/11/2018 31/07/2019 -64.101

Forward 1.600.000 07/11/2018 30/08/2019 -51.674

Forward 4.000.000 07/11/2018 30/04/2019 -123.931

Forward 3.000.000 05/03/2019 30/04/2019 -22.062

Forward 3.000.000 05/03/2019 31/05/2019 -21.574

Forward 1.000.000 05/03/2019 28/06/2019 -7.360

Forward 4.000.000 07/03/2019 28/06/2019 -7.159

Forward 2.000.000 07/03/2019 29/07/2019 -3.951

Forward 502.500 28/03/2019 23/08/2019 -5

Rollover 1.845.560 28/03/2019 15/04/2019 -360

Forward 336.400 19/12/2018 15/05/2019 -503

Forward 1.169.000 26/03/2019 15/07/2019 -375

Forward 5.433.000 27/11/2018 30/04/2019 -33.681

Forward 4.558.000 19/12/2018 31/05/2019 -29.679

Di seguito una tabella riepilogativa degli strumenti finanziari derivati attivi a copertura del rischio cambio al 31 marzo 2019.

Tipologia Nozionale (€) Data di stipula Data di scadenza Mark to market (€)

NDF 7.682.500 27/02/2019 31/07/2019 7.265

NDF 5.560.000 28/02/2019 28/06/2019 23.380

Rollover 660.000 27/03/2019 30/04/2019 3.869

Rollover 420.000 27/03/2019 31/07/2019 1.409

Forward 471.730 21/12/2018 31/05/2019 128

Forward 998.700 22/01/2019 31/05/2019 2.076

Forward 997.500 25/01/2019 28/06/2019 5.209

Forward 1.000.500 27/02/2019 31/07/2019 9.110

Forward 346.920 13/07/2018 30/04/2019 16.522

Forward 346.920 13/07/2018 31/05/2019 16.453

Forward 346.920 13/07/2018 28/06/2019 16.500

Forward 390.285 13/07/2018 31/07/2019 18.598

Forward 211.320 06/03/2019 30/04/2019 1.456

Forward 630.330 06/03/2019 31/05/2019 4.387

Forward 200.320 06/03/2019 28/06/2019 1.382

Forward 142.620 06/03/2019 31/07/2019 953

Forward 142.620 06/03/2019 30/08/2019 963

Forward 169.908 06/03/2019 30/09/2019 1.162

Forward 169.044 24/07/2018 30/04/2019 8.432

Forward 169.044 24/07/2018 31/05/2019 8.397

Forward 169.044 24/07/2018 28/06/2019 8.417

Forward 169.044 24/07/2018 24/07/2019 8.495

Forward 2.000.000 05/03/2019 31/05/2019 14.073

Forward 2.000.000 05/03/2019 28/06/2019 14.105

Forward 1.600.000 03/12/2018 15/04/2019 1.889

Forward 793.000 25/01/2019 15/05/2019 1.669

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Forward 479.100 25/01/2019 18/06/2019 1.002

Forward 1.622.000 27/02/2019 15/07/2019 2.357

3.1.15 Rischi relativi all’interruzione della produzione

L’attività dell’Emittente dipende in modo significativo dal proprio stabilimento ubicato in Valle d’Aosta. Detta attività è soggetta a rischi relativi ad incidenti nonché ad interruzioni per fermate non programmate degli impianti. L’Emittente ritiene che la complessità e modularità dei propri impianti consenta di limitare gli effetti negativi delle fermate non programmate e che i piani di sicurezza in atto e continuamente migliorati permettano di ridurre al minimo eventuali rischi di incidente. Inoltre la Società fa ricorso ad un programma di copertura assicurativa mediante Polizza All Risk Danni Diretti ed Indiretti. Nonostante le misure descritte in precedenza, qualsiasi interruzione significativa dell’attività presso gli impianti di produzione, qualora non esistesse una copertura assicurativa relativamente a tali eventi ovvero tale copertura non risultasse sufficiente, potrebbe avere un effetto negativo significativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.16 Rischi connessi alle normative ambientali

Le attività della Società sono disciplinate da numerose normative dell’Unione Europea, nazionali, regionali e locali in materia ambientale. L’Emittente ha quale assoluta priorità lo svolgimento della propria attività nel massimo rispetto di quanto richiesto dalla normativa ambientale. A tal proposito si segnala che l’Emittente è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 (certificazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale). Il rischio di responsabilità ambientale è insito tuttavia nell’attività e non può esservi certezza che in futuro nuove normative non comportino ulteriori costi. In merito a tali rischi, la Società fa inoltre ricorso ad un programma significativo di copertura assicurativa mediante RC ambientale. Non si può tuttavia escludere che l’esposizione a tale rischio possa aumentare in futuro con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.17 Rischi sulla sicurezza sul lavoro

L’attività dell’Emittente è sottoposta alla normativa in tema di tutela e della sicurezza dei luoghi di lavoro vigente in Italia. L’Emittente ritiene di operare nel pieno rispetto della normativa applicabile, tuttavia non è possibile escludere che nel futuro l’autorità giudiziaria o amministrativa competente possa dichiarare che l’Emittente abbia violato norme in materia di sicurezza, e che l’Emittente possa subire sanzioni per aver provocato contaminazioni o infortuni e dover sostenere quindi costi non prevedibili per responsabilità nei confronti di terzi per danno alla proprietà, danno alla persona e obblighi di effettuare lavori di bonifica o messa a norma degli immobili e impianti che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.18 Rischi per responsabilità da prodotto

Per responsabilità da prodotto si intende la responsabilità di natura extracontrattuale di un produttore di beni o servizi in relazione ai danni cagionati da detti prodotti o servizi a cose o persone a causa di un’eventuale difettosità o vizio dei medesimi. In tali casi il produttore del prodotto difettoso è tenuto a risarcire i danni sofferti dai terzi a causa del prodotto difettoso, ed è inoltre esposto ai costi legati al richiamo di tali prodotti difettosi, nonché alle potenziali perdite di fatturato derivanti dal danno reputazionale ed immagine che spesso consegue a tali eventi. Per far fronte a tale rischio l’Emittente pone in essere attenti controlli di qualità sui suoi prodotti ed ha inoltre stipulato delle polizze assicurative per la responsabilità civile derivante da tali eventi (RC prodotto) e polizze assicurative specifiche (Product Recall) a copertura dei costi di richiamo dei prodotti difettosi. Sebbene alla Data del Documento di Ammissione nessuna azione da responsabilità da prodotto sia mai stata intrapresa a carico dell’Emittente, non vi può essere certezza che in futuro, nonostante i presidi posti in essere dall’Emittente, non si verifichi un evento di questo tipo e che da esso possano

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derivare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.1.19 Rischi legati ai trasporti merci

L’attività dell’Emittente prevede il trasporto delle merci dai propri stabilimenti produttivi verso i clienti. In tal senso l’Emittente si avvale del servizio offerto da differenti società specializzate nel trasporto merci. Sebbene la Società abbia stipulato polizze assicurative per la copertura di eventuali danni cagionati dalla perdita di merci durante il trasporto e dalla mancata consegna al cliente, non si esclude tuttavia che il verificarsi di tali danni possano avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI IL GRUPPO OPERA

3.2.1 Rischi connessi alle stime previsionali del mercato1

Sebbene il consumo mondiale dei prodotti in acciaio Inox abbia registrato nel periodo 2017-2018 una crescita del 3,4% e sia prevista nel 2019 un ulteriore incremento del 4,3%, non si può escludere che il tasso di crescita di tale settore possa in futuro essere inferiore alle previsioni e alle stime. Le medesime considerazioni valgono, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche per tutti gli altri fattori previsionali e le stime effettuate sul settore che, sebbene siano ritenuti in lieve e costante crescita, potrebbero comunque essere inferiori alle aspettative.

La crescita dell’Emittente e del Gruppo e i suoi risultati economici, finanziari e patrimoniali sono strettamente connessi e dipendono, tra l’altro, dallo sviluppo di nuovi prodotti e, in particolare, dal mantenimento e incremento della capacità produttiva, cui si lega direttamente la domanda di prodotti in acciaio inox forniti dal Gruppo. Non vi è alcuna garanzia che la crescita nel settore sia in linea con le previsioni del management. Nel caso in cui per ragioni attinenti ai prodotti o alle scelte degli acquirenti o per qualsiasi altra ragione, tali previsioni non si rivelino adeguate o corrette, lo sviluppo dell’attività e la crescita del Gruppo potrebbero risentirne negativamente con ripercussioni sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.2 Rischi connessi all’elevata concorrenza nel mercato di riferimento

Alla Data del Documento di Ammissione, il Gruppo si trova a competere con società e gruppi industriali di dimensioni maggiori, anche multinazionali, che potrebbero essere dotati di risorse superiori a quelle del Gruppo ovvero di competenze specifiche di settore particolarmente sviluppate e tali da consentire un miglior posizionamento sul mercato di riferimento. Tali società, avendo a disposizione risorse maggiori, potrebbero inoltre ricorrere a strategie di marketing molto efficaci, finanche aggressive, che potrebbero indebolire la c.d. brand recognition del Gruppo.

Pertanto, qualora il Gruppo non fosse in grado di fronteggiare efficacemente il contesto competitivo di riferimento (e, in particolare, le strategie e le offerte commerciali dei concorrenti) e, quindi, dovesse perdere progressivamente clienti e/o quote di mercato, si potrebbe determinare un impatto negativo sulla attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.2.3 Rischi connessi all’impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico

Nel contesto delle condizioni generali dell’economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico.

Nel corso degli ultimi anni, i mercati finanziari sono stati connotati da una volatilità particolarmente marcata che ha avuto pesanti ripercussioni sulle istituzioni bancarie e finanziarie e, più in generale, sull’intera economia. Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di mercato è stato accentuato da una grave e generalizzata difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consumatori sia per le imprese, e ha determinato una carenza di liquidità (con conseguente aumento del costo relativo ai finanziamenti) che si è ripercossa sullo sviluppo industriale e sull’occupazione.

1Data Management e ISSF (International Stainless Steel Forum)

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Sebbene i governi e le autorità monetarie abbiano risposto a questa situazione con interventi di ampia portata, non è possibile prevedere se e quando l’economia ritornerà ai livelli antecedenti la crisi. Ove tale situazione di marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi significativamente o aggravarsi nei mercati in cui l’Emittente opera, l’attività, le strategie e le prospettive dell’Emittente potrebbero essere negativamente condizionate con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi, nonché sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo.

3.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI E ALLA LORO QUOTAZIONE

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L’Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento ExtraMOT PRO, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le negoziazioni delle Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all’interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l’investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l’investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: (i) variazione dei tassi di interesse e di mercato (“rischio di tasso”); (ii) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“rischio di liquidità”); (iii) variazione del merito creditizio dell’Emittente (“rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente”); e (iv) commissioni ed oneri (“rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri”).

Di conseguenza gli investitori, nell’elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell’investimento dovrebbe essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

3.3.2 Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d’interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischio connesso al merito di credito dell’Emittente

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi in caso di peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente o di deterioramento del suo merito di credito. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

3.3.4 Rischio connesso all’assenza di garanzie nonché alle parziali restrizioni sulla prestazione di garanzie da parte del Gruppo

Le Obbligazioni non sono garantite da alcuna garanzia rilasciata dall’Emittente né da garanzie reali o personali di terzi, pertanto il rimborso del capitale ed il pagamento degli Interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell’Emittente. Ne consegue che, in caso di insolvenza dell’Emittente o assoggettamento dello stesso a qualsivoglia procedura fallimentare o concorsuale, le Obbligazioni saranno trattate pari passu con le altre obbligazioni non garantite dell’Emittente e, di conseguenza, l’eventuale futuro incremento dell’ammontare delle obbligazioni non garantite dell’Emittente potrebbe ridurre l’ammontare del credito recuperabile da parte dei Obbligazionisti.

Inoltre, nonostante il Regolamento del Prestito Obbligazionario preveda restrizioni circa la prestazione di garanzie reali da parte dell’Emittente e delle società del Gruppo, dette restrizioni si applicano solamente alle garanzie reali e trovano diverse eccezioni (descritte all’Articolo 11(v) del Regolamento del Prestito Obbligazionario). Ove sia prestata una garanzia reale rientrante nelle suddette eccezioni,

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in caso di insolvenza dell’Emittente o assoggettamento dello stesso a qualsivoglia procedura fallimentare o concorsuale, i debitori garantiti avranno un diritto di prelazione rispetto agli Obbligazionisti e agli altri debitori non garantiti dell’Emittente.

3.3.5 Rischio connesso alla modifica dei termini e condizioni delle Obbligazioni senza il consenso di tutti gli obbligazionisti

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario (Allegato 1 al presente Documento di Ammissione) prevede che lo stesso possa essere modificato con il preventivo consenso assembleare degli Obbligazionisti secondo le disposizioni del Codice Civile, che disciplinano la deliberazione, da parte dell’assemblea degli Obbligazionisti, su argomenti di interesse di questi e che condizionano l’assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Se validamente adottate, tali modifiche sono vincolanti anche per gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, l’Emittente potrà apportare a tale regolamento, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 22 (Varie) del Regolamento del Prestito Obbligazionario

3.3.6 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell’Emittente e/o del Gruppo

Eventi quali l’approvazione del bilancio di esercizio e/o consolidato dell’Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell’Emittente e /o del Gruppo.

Pertanto in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, al loro prezzo di sottoscrizione e il ricavo di tale vendita potrebbe, quindi, essere inferiore, in maniera anche significativa, all’importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza.

3.3.7 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico degli Obbligazionisti. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla Data del Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’Obbligazionista.

3.3.8 Rischio connesso al rimborso anticipato delle Obbligazioni richiesto agli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi di e secondo le limitazioni di cui all’articolo 9 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (Allegato 1 al presente Documento di Ammissione).

3.3.9 Rischio connesso al conflitto di interesse

Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente

L’Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

Rischio di confitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello degli Investitori Professionali, sottoscrittori delle Obbligazioni.

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4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di AOSTA al n. 02187360967.

4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. è stata costituita in data 24 ottobre 1991.

Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l’Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L’Emittente è costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell’Emittente è in Via Paravera, 16 – 11100 Aosta.

4.5 Storia dell’Emittente e del Gruppo

Inizi 900’

L'idea di realizzare uno stabilimento siderurgico strategicamente vicino alle materie prime nacque nei primi anni del secolo XX grazie all'azione dell'imprenditore belga Charles van der Straten Pontoz, cui si deve la costituzione della Società Miniere di Cogne. Tuttavia, lo sviluppo del progetto elettrosiderurgico valdostano va ascritto all'opera di Pio Perrone, alla sua tenacia e alla competenza dei tecnici italiani e svedesi cui va il merito di aver realizzato in anni difficili, quali furono quelli della prima guerra mondiale, un'acciaieria elettrica unica nel suo genere, alimentata dalla magnetite di Cogne e dall'energia elettrica prodotta nelle centrali di Aymavilles, Chavonne e Champagne.

Anni 70’-80’

Nel corso degli anni '70-'80 COGNE ACCIAI visse la storia del settore siderurgico delle partecipazioni statali, condividendone il travaglio che si concluse con la liquidazione dell'Egam prima e della Finsider poi, per approdare, infine, all'interno del gruppo Ilva. In quegli anni, come avvenne in gran parte dei paesi più industrializzati, si dovette procedere a drastiche riduzioni della capacità produttiva del settore ghise e acciai. Ad un eccesso di offerta si contrapponeva infatti una contrazione dei consumi per l'affacciarsi sul mercato di nuovi prodotti e nuovi produttori in Estremo Oriente.

Anni 90’ Il processo di razionalizzazione comportò per l'Ilva, il maggior produttore italiano, un progressivo ridimensionamento, conseguito al prezzo di pesanti ristrutturazioni e chiusure di impianti. All'inizio degli anni Novanta l'Ilva decise di concentrare la propria attività sul solo core-business, costituito dalla produzione di acciai piani. COGNE ACCIAI, pur vantando una riconosciuta qualità nel settore dei prodotti lunghi, rischiò la chiusura, non rientrando ormai più nei piani strategici del gruppo Ilva.

1994 COGNE ACCIAI, il 1° gennaio 1994, veniva acquisita dalla famiglia Marzorati che ne pianificava la ristrutturazione industriale ed il successivo rilancio. In quel periodo fu portato a termine, con successo, un ambizioso programma di ristrutturazione dell'azienda, con interventi impiantistici e commerciali rilevanti che hanno consentito di ridurre il costo del prodotto, mantenere un alto livello qualitativo, migliorare l'efficacia commerciale, sviluppare il know-how di processo.

Anni 2000

Negli anni 2000 la COGNE ACCIAI intraprende un sentiero di crescita costante fino al 2007, anno in cui i ricavi a livello consolidato toccano i 908 mln di euro. Tuttavia tale trend si inverte a partire dal 2008, a causa della crisi finanziaria che ha colpito soprattutto alcuni settori di sbocco dei prodotti della Società. La riduzione conseguente di volumi e margini, accompagnata alla crescita delle passività finanziarie, porta la Società nel 2008 a sottoscrivere con il ceto bancario un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. Il periodo successivo è stato caratterizzato da una rivisitazione dei costi, cosa che ha consentito di recuperare i margini abbattendo le passività finanziarie. COGNE ACCIAI esce in tal modo definitivamente risanata dall'accordo di ristrutturazione a luglio del 2017.

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4.6 Principali attività

4.6.1 Descrizione delle attività dell’Emittente e del Gruppo

Il Gruppo è uno dei principali produttori nel settore dei prodotti lunghi in acciaio inox. L’attività produttiva è incentrata quasi esclusivamente nello stabilimento di Aosta (sono presenti stabilimenti di trasformazione minori in Cina, Svizzera e Messico, quest’ultimo in fase di startup), mentre le società controllate svolgono essenzialmente un’attività commerciale e distributiva nelle varie aree di competenza, consentendo una maggior capillarità territoriale ed una vicinanza diretta al cliente.

4.6.2 Acciaieria di Aosta

Lo stabilimento principale è situato ad Aosta a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, su una superficie di 550.000 mq. di cui 280.000 mq. scoperti, destinati prevalentemente a stoccaggio.

Il ciclo di produzione nell’acciaieria di Aosta di articola in tre aree di lavorazione:

• Steel Shop Continuous Casting: si tratta dell’area all’interno della quale avviene la

fabbricazione e la prima trasformazione a caldo di lingotti, blumi, billette, blocchi per stampi,

tondi per tubi;

• Rolling: qui sono presenti un laminatoio integrato per la produzione di barre e vergella, il

laminatoio Blooming di prima sbozzatura, dei forni di trattamento termico ed un impianto di

decapaggio chimico per la vergella;

• Forging: l’attività prevede la finitura dei semilavorati e delle barre in acciaio inox, compresa la

finitura delle barre in acciai per valvole di motori endotermici, mediante le operazioni di

pelatura, rettifica, raddrizzatura. Qui vengono inoltre realizzati pezzi a disegno e trattamenti

termici.

4.6.3 Prodotti

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei principali prodotti dell’Emittente:

Barre inox: sono disponibili in forma tonda ed esagonale;

Corrugato inox: tondo corrugato in acciaio inox;

Pezzi a disegno, tra cui i mandrini ed i blocchi;

Polveri atomizzate: polveri metalliche (non più prodotte a partire da gennaio 2019);

Vergella inox: viene fornita allo stato “nera”, decapata o, su richiesta, sabbiata ed è disponibile in forma tonda ed esagonale;

Semilavorati inox;

Acciai per utensili, per stampi materie plastiche e vetro;

Acciai per valvole: idonei alla realizzazione di valvole di aspirazione e scarico per tutti i tipi di motori a combustione interna.

Di seguito viene riportata una tabella di riepilogo sulla quantità (tonnellate) di prodotti venduta dall’Emittente nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Prodotti 2016 2017 2018

Barre inox 48.577 50.386 55.231

Corrugato inox 86 210 442

Pezzi a disegno 1.590 4.908 4.165

Polveri atomizzate 139 197 129

Vergella inox 80.999 81.424 80.584

Semilavorati inox 21.024 23.866 21.413

Acciai per Utensili 811 690 690

Acciai per Valvole 11.316 12.030 12.350

Totale 164.542 173.710 175.005

Di seguito viene riportata la suddivisione dei ricavi dell’Emittente (%) per tipologia di prodotti venduti

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nell’esercizio 2016, 2017 e 2018.

4.6.4 Portafoglio clienti

Il portafoglio clienti è costituito da aziende multinazionali, oltre che da medi e piccoli operatori del settore.

I settori in cui operano maggiormente i clienti del Gruppo sono petrolchimico, automotive, aerospace, medicale, alimentare, energia, oil & gas e architectural & construction.

4.6.5 Rete di vendita

Il Gruppo Cogne si caratterizza per una forte presenza internazionale grazie alle numerose società estere che si occupano della vendita e distribuzione dei prodotti del Gruppo nei mercati di competenza.

28,8%

0,1%1,9%0,6%

45,4%

13,6%

0,5%

9,2%

Barre inox Corrugato inox Pezzi a disegno Polveri atomizzate Vergella inox Semilavorati inox Acciai per Utensili Acciai per Valvole

28,8%

0,1%

1,9%

0,6%

45,4%

13,6%

0,5%

9,2%

Barre inox Corrugato inox Pezzi a disegno Polveri atomizzate Vergella inox Semilavorati inox Acciai per Utensili Acciai per Valvole

28,6%

0,1%

4,9%

0,9%

42,8%

13,9%

0,4%8,4%

Barre inox Corrugato inox Pezzi a disegno Polveri atomizzate

Vergella inox Semilavorati inox Acciai per Utensili Acciai per Valvole

31,9%

0,2%4,2%

0,5%

41,7%

13,1%

0,3%8,1%

Barre inox Corrugato inox Pezzi a disegno Polveri atomizzate

Vergella inox Semilavorati inox Acciai per Utensili Acciai per Valvole

2016 2017 2018

Filiali commerciali e Uffici di rappresentanza del Gruppo

Regno UnitoGermania

Svizzera

Italia Turchia

Francia

USA

Messico

Brasile

Tailandia

Cina

Corea del Sud

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Di seguito viene riportata la ripartizione dei ricavi (%) dell’Emittente per area geografica.

*Esclusa Italia

4.7 Il mercato di riferimento

4.7.1 Produzione mondiale di acciaio inox2

Nel corso del 2018 la produzione mondiale di acciaio inox, pari a 50,7 milioni di tonnellate, ha mostrato un incremento del 5,5% rispetto l’anno precedente. Il maggior produttore risulta essere la Cina con una produzione che si attesta a 26,7 milioni di tonnellate con una quota di mercato prossima al 53%.

A livello Europeo la produzione si attesta a 7,4 milioni di tonnellate, confermandosi il secondo Continente in termini di quantità prodotta.

Nel 2018 la produzione di acciaio inox in Italia è stata pari a 1,5 milioni di tonnellate.

4.8 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel Documento di Ammissione, l’Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per un’informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all’ultimo bilancio di esercizio approvato e agli eventi recenti che coinvolgono l’Emittente, si invitano gli

2 Fonte: Data Management e ISSF (International Stainless Steel Forum)

7,5 7,7 7,4 7,4

0,3 0,2 2,8 2,82,7 2,9

25,8 26,7

9,5 10,0

8,08,2

21,624,9

4,15,6

2015 2016 2017 2018

Europa USA Cina Asia Altri

Produzione mondiale di acciaio inox 2015 – 2018 (milioni di tonnellate)

41,5

45,8

48,150,7

Totale annuo

11,1%

9,8%

32,7%

24,3%

20,5%

1,6%

America Asia EU 28* Italia Altri Paesi Europei Resto del Mondo

2016 2017 2018

11,1%

9,8%

32,7%

24,3%

20,5%

1,6%

15,4%

9,5%

34,3%

21,3%

18,2%

1,4%

13,4%

9,3%

33,8%

22,2%

19,1%

2,3%

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investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 (Allegato 2 al presente Documento di Ammissione).

4.9 Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 17 aprile 2019 e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021.

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita

Presidente Giuseppe Marzorati Milano 13 giugno 1933

Vice Presidente Eugenio Marzorati Milano 18 marzo 1962

Amministratore Delegato

Monica Pirovano Milano 19 novembre 1963

Amministratore Roberto Marzorati Milano 8 ottobre 1960

Amministratore Emilio Giacomazzi Genova 30 agosto 1948

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 17 aprile 2019 e rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021. L’attuale composizione del Collegio Sindacale è pertanto la seguente:

Carica Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita

Presidente e sindaco effettivo

Giuseppe Piaggio Aosta 8 marzo 1938

Sindaco effettivo

Roberto Piatti Como 12 gennaio 1957

Sindaco effettivo

Aldo Valsecchi Como 24 marzo 1956

Sindaco supplente

Roberto Piaggio Aosta 13 maggio 1948

Sindaco supplente

Alessandra Perlo Milano 19 maggio 1967

4.10 Società di revisione

In data 5 maggio 2016, l’assemblea della Società ha conferito alla Società di Revisione (EY S.p.A.) l’incarico di revisione legale dei Bilanci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 39/2010. Tale incarico, in data 17 aprile 2019, è stato prolungato anche per il triennio 2019-2021.

Tale incarico prevede, altresì, il rilascio da parte della società di revisione di un “giudizio” su ciascun Bilancio per ciascuno degli esercizi considerati ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010.

Il Bilancio al 31 dicembre 2018 (Allegato 2 al presente Documento di Ammissione) è stato redatto in conformità ai principi contabili nazionali e sottoposto a revisione legale alla Società di Revisione che ha espresso un giudizio senza rilievi. La relazione della Società di Revisione è stata emessa in data 2 aprile 2019.

La Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato di Gruppo ai sensi delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

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5. PRINCIPALI AZIONISTI

5.1 Partecipazioni

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla Data del Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente e la relativa percentuale:

(i) MEG S.A., con sede legale in rue Edward Steichen 14, L-2540, Lussemburgo, R.C.S. Luxembourg n. B 49.974, detiene una partecipazione costituita da n. 94.673.390 Azioni corrispondente a circa il 82,32% del capitale sociale dell’Emittente;

(ii) REM HOLDING S.A., con sede legale in via Pra Mag 11, Rancate, Svizzera, numero identificativo CHE-163.551.849, detiene una partecipazione costituita da n. 20.326.610 Azioni corrispondente a circa il 17,68% del capitale sociale dell’Emittente a seguito della fusione per incorporazione, avvenuta in data 14 giugno 2019, di Stainless Bars Holding S.A..

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione non sussistono patti parasociali tra gli azionisti.

Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

5.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente.

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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1 Descrizione del Gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente è a capo del Gruppo.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla Data del Documento di Ammissione:

*il restante 25% è detenuto da SIMEST

6.2 Società controllate dall’Emittente

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle società controllate dall’Emittente:

- COGNE FRANCE S.A., società di diritto francese controllata dall’Emittente con una quota del

100% con sede a Cergy Pontoise Cedex (Francia). La società si occupa della distribuzione dei prodotti alla clientela posta nel Sud della Francia.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 4.568.446 Patrimonio netto: Euro 4.591.442 Ricavi: Euro 17.666.701 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 20.017

- COGNE EDELSTAHL GmbH, società di diritto tedesco controllata dall’Emittente con una quota del 100% con sede a Neuss (Germania). La società si occupa della distribuzione dei prodotti alla clientela tedesca.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 3.328.000 Patrimonio netto: Euro 772.127 Ricavi: Euro 54.449.124 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 2.045.026

Cogne Acciai Speciali SpA

Cogne EdelstahlGmbh

Cogne France SA

Cogne StainlessBars SA

Cogne UK Ltd

Cogne CelikSanayive Ticaret

Limited

Cogne SpecialtySteel USA

Cogne Mexico

Metalinox Acos e Metais Ltda

Cogne Hong Kong Limited

Dong Guang Cogne Steel

Products ltd

EuropaAmerica Asia

100%100%

99%

100%

75%

100%

100%

100% 100%

100%

*

Cogne Korea (Branch Office)

100%

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- COGNE UK LTD, società di diritto inglese controllata dall’Emittente con una quota del 100% con

sede a Sheffield (Regno Unito). La società si occupa di distribuire i prodotti del Gruppo a grossisti e clienti finali presenti nel Regno Unito.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 3.353.717 Patrimonio netto: Euro 3.546.861 Ricavi: Euro 21.595.153 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 313.074

- METALINOX AÇOS E METAIS LTDA, società di diritto brasiliano controllata dall’Emittente con una quota del 100% con sede a San Paolo (Brasile). La società si occupa della distribuzione, sul mercato locale, di prodotti in acciaio inossidabile tra i quali barre, tubi e raccordi.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 11.243.360 Patrimonio netto: Euro 4.768.801 Ricavi: Euro 16.063.514 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 41.629

- COGNE HONG KONG LIMITED, società controllata dall’Emittente con una quota del 75% con sede a Hong Kong. La società, con funzione di Holding, detiene il 100% delle azioni della DONG GUANG COGNE STEEL PRODUCTS LTD, società che svolge attività di produzione e vendita di prodotti inossidabili sul mercato locale.

Dati al 31 dicembre 2018 (dati riferiti a bilancio consolidato):

Capitale sociale: Euro 24.960.699 Patrimonio netto: Euro 22.197.141 Ricavi: Euro 40.164.854 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 2.391.118

- COGNE SPECIALTY STEEL USA, società di diritto statunitense controllata dall’Emittente con una quota del 100% con sede a Fairfield (New Jersey - USA). La società svolge attività distributiva per il mercato statunitense.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 2.751.266 Patrimonio netto: Euro 4.913.989 Ricavi: Euro 50.375.895 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 1.112.820

- COGNE ÇELIK SANAYI VE TICARET LIMITED, società di diritto turco controllata dall’Emittente con una quota del 99,9% con sede a Istanbul. La società svolge attività distributiva per il mercato turco.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 1.477.541 Patrimonio netto: Euro 1.088.176 Ricavi: Euro 3.715.477 Utile/perdita di esercizio: Perdita Euro -153.050

- COGNE MEXICO, società di diritto messicano controllata dall’Emittente con una quota del 99% con sede a Huamantla (Messico). La società svolge attività di produzione e vendita di prodotti inossidabili sul mercato locale.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 2.223 Patrimonio netto: Euro 46.848 Ricavi: Euro 1.975.030

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Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 18.150

- COGNE STAINLESS BARS SA, società di diritto svizzero controllata dall’Emittente con una quota del 100% con sede a Stabio (Canton Ticino - Svizzera). La società si occupa della lavorazione a freddo dei prodotti dell’Emittente che vende e distribuisce sia all’interno del Gruppo sia a clienti terzi.

Dati al 31 dicembre 2018:

Capitale sociale: Euro 887.390 Patrimonio netto: Euro 15.726.845 Ricavi: Euro 43.306.984 Utile/perdita di esercizio: Utile Euro 2.916.537

- COGNE KOREA (Branch office), società con sede legale a Seul (Corea del Sud), si occupa dello sviluppo delle vendite del Gruppo nei paesi dell’area confinante. I dati societari di COGNE KOREA sono stati assorbiti all’interno del bilancio dell’Emittente.

Si segnala che nell’ atto di fusione depositato in data 4 gennaio 2019, con effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2019, l’Emittente ha proceduto alla fusione per incorporazione della società COGNE DISTRIBUZIONE ITALIA S.r.l., controllata al 100%. Tale società intratteneva con le controllate rapporti commerciali di acquisto/vendita di prodotti semilavorati e finiti.

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7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente si rinvia al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, insieme alle relative certificazioni (Allegato 2 al presente Documento di Ammissione).

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8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riportano di seguito il Regolamento dei Prestito Obbligazionario contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione.

*** ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

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REGOLAMENTO DEL PRESTITO

«Cogne Acciai Speciali S.p.a. – 3,50% 2019 – 2026»

DI NOMINALI EURO 15.000.000

ISIN IT0005377319

Cogne Acciai Speciali S.p.a.

Sede legale: via Paravera, 16 – 11100 Aosta

Capitale Sociale deliberato e sottoscritto: Euro 115.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Aosta 02187360967

partita Iva 00571320076

R.E.A. n. AO - 50474

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni e,

per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di

obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito, in aggiunta ai termini ed alle espressioni definite nel testo dello

stesso, le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“Ammortamenti” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni

materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“Articolo” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20.

“Banca Agente” indica Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., ovvero il diverso soggetto incaricato

dall’Emittente previa informativa agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 19 (Agente di

calcolo e pagamento).

“Beni” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società

stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d’azienda e strumenti finanziari.

“Bilancio” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto

a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young e verrà redatto in

conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“Bilancio Consolidato” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che

recepirà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo. Tale bilancio sarà soggetto a

revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Ernst & Young e verrà redatto in

conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Cambio di Controllo” si intende il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza

della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute,

direttamente od indirettamente, da MEG, risulti inferiore al 50,1%.

“Codice Civile” si intende il codice civile italiano il cui testo è stato approvato con Regio Decreto del

16 marzo 1942, n. 262, quale successivamente modificato ed integrato.

“Comunicazione di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9

(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

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“Controllate Rilevanti” indica qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata

dall’Emittente, secondo la nozione di controllo individuata dall’articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del

Codice Civile, che, in qualsiasi momento della durata del Prestito, rappresenti almeno l’8% (otto per

cento) dei Ricavi Consolidati e/o dell’EBITDA del Gruppo e/o degli Attivi Consolidati, come

individuate, alla Data di Emissione, nell’Allegato C (Controllate Rilevanti).

“Covenant Finanziari” si intendono i seguenti rapporti finanziari: PFN/EBITDA e PFN/PN.

“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“Data di Emissione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“Data di Godimento” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“Data di Pagamento” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 24 giugno

ed il 24 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in

un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo

immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese

successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente

precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di

alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento

delle successive Date di Pagamento (Modified Following Business Day Convention Unadjusted).

“Data di Rimborso Anticipato” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato

obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli

Obbligazionisti).

“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“Data di Verifica” indica la data che cade il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di

approvazione di ciascun Bilancio Consolidato (che non potrà in ogni caso essere successiva al 30

giugno di ciascun anno), a partire dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato relativo

all’esercizio 2019, in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari relativi alla Data di Calcolo

precedente tale Data di Verifica.

“Dichiarazione Controllate Rilevanti” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante

dell’Emittente contenente l’indicazione delle Controllate Rilevanti a ciascuna Data di Calcolo.

“Dichiarazione sui Covenant” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante

dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant

Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“EBITDA” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del

conto economico corrispondente alla voce dell´articolo 2425 del Codice Civile), dei canoni di leasing,

degli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti sulla base dello schema di conto economico

del Bilancio Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“Emittente” indica Cogne Acciai Speciali S.p.a., con sede legale in via Paravera, 16 – 11100 Aosta,

capitale sociale deliberato Euro 115.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro

delle imprese di Aosta 02187360967, partita Iva 00571320076, R.E.A. n. AO - 50474.

“Evento Pregiudizievole Significativo” indica un qualsiasi evento, fatto o circostanza, le cui

conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il

patrimonio o l'attività dell’Emittente e/o del Gruppo, a livello consolidato, in modo tale da

compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni

derivanti dal Prestito.

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“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio

della loro normale attività sulla piazza di Milano e di Roma ed in cui il Trans-European Automated

Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in

Euro.

“Gruppo” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o

indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge

applicabile).

“Indebitamento Consentito” si intende un valore della PFN risultante dal Bilancio Consolidato non

superiore ad Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni).

"Indebitamento Finanziario” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o

esigibile, in relazione a:

a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo,

anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute

bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di

debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di

indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui

l'Emittente e/a altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione

avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi

forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o

condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od

indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati

dall'Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito

e dalla natura del rapporto contrattuale;

b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contra indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di

finanziamento a prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche

mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e

non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché

qualsiasi garanzia;

c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare

per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria,

nel caso di esercizio del diritto di opzione;

d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fideiussioni o

altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non

debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“Investitori Professionali” ha il significato di cui all’Articolo 3.

“Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“MEG” indica MEG S.A., con sede legale in 40, avenue Monterey L-2163, Luxembourg, capitale

sociale deliberato Euro 102.000 i.v.

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato

e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Operazioni Straordinarie” indica in relazione all’Emittente o alle Controllate Rilevanti:

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(i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di

natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l’emissione di azioni e/o altri

strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V,

Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le Controllate Rilevanti di

diritto diverso da quello italiano);

(ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli

2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le

Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano);

(iii) operazioni di acquisto di azioni proprie.

“Operazioni Straordinarie Consentite” indica, in relazione all’Emittente o, ove applicabile, alle

Controllate Rilevanti e/o ad altre società del Gruppo, le seguenti Operazioni Straordinarie che

potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte degli Obbligazionisti o del

Rappresentante Comune, ove nominato e sempreché non determinino un Cambio di Controllo:

(i) la Quotazione;

(ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che

consistono nell’acquisizione temporanea di una quota di partecipazione al capitale

dell’Emittente stessa da parte di un investitore finanziario specializzato, finalizzata alla

realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d.

operazioni di private equity);

(iii) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente o delle Controllate Rilevanti, ai sensi degli

articoli 2438 e 2439 del Codice Civile e gli aumenti di capitale mediante imputazione di

riserve e/o altri fondi a capitale ai sensi dell’articolo 2442 del Codice Civile (o di norme ad

esse analoghe per le Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano); e

(iv) le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre società del Gruppo diverse dall’Emittente

ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso

l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti

comunque parte del Gruppo, ivi incluse le operazioni di cessione di partecipazioni

infragruppo ovvero le scissioni poste in essere tra società del Gruppo diverse dall’Emittente

(per chiarezza gli asset oggetto di scissione non dovranno fuoriuscire dal perimetro del

Gruppo).

“Patrimonio Netto o PN” indica, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, l’ammontare

del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del Codice

Civile.

“Periodo di Interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la

successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo

compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Posizione Finanziaria Netta o PFN” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno

riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del Codice Civile) desunte dal Bilancio

Consolidato:

(a) (+) D1 obbligazioni;

(b) (+) D2 obbligazioni convertibili;

(c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e

interesse;

(d) (+) D4 debiti verso banche;

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(e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori;

(f) (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;

(g) (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);

(h) (+) effetti in scadenza;

(i) (-) C.IV disponibilità liquide;

(j) (-) C.III (6) depositi cauzionali liberi da privilegi o garanzie e non oggetto di richiesta di

escussione.

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Prima Data di Pagamento” si intende il 24 dicembre 2019.

“Quotazione” indica l’operazione di quotazione da realizzarsi anche mediante aumento di capitale

riservato delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non

regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da

Borsa Italiana), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato

regolamentato o su un mercato non regolamentato.

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20 (Assemblea

degli Obbligazionisti).

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del

Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta

modificato e integrato).

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito.

“Regolamento Emittenti” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14

maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“Regolamento Intermediari” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del

15 febbraio 2018, tempo per tempo vigente, in materia di intermediari.

“Regolamento sulla Gestione Accentrata” indica il Provvedimento in materia di “Disciplina delle

controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata” adottato dalla Banca

d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

“Ricavi Consolidati” indica, con riferimento ad una Data di Calcolo, il totale dei ricavi consolidati

dell’Emittente, come indicato nell’ultimo bilancio consolidato dell’Emittente.

“Rimanenze” si intende la voce “C.I TOTALE RIMANENZE” del Bilancio Consolidato.

“Risultato Operativo” indica la differenza tra il totale della voce contabile “Valore della produzione”

ed il totale della voce contabile “costi della produzione”, sulla base dello schema di conto economico

del Bilancio Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati

strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come

definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“Svalutazioni” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse

dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle

disponibilità liquide.

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (Interessi).

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“Testo Unico Bancario” si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quale

successivamente integrato e modificato.

“Titoli” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e

integrato.

“Valore della Produzione” o “VDP” indica il valore della produzione come definito dall’articolo

2425 del Codice Civile.

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Vincoli Ammessi” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con

riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti

multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od

istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione

che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività del Gruppo quale

risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da

parte dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi di oltre il 100%

l’ammontare del finanziamento che garantiscono;

(d) ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza

di una violazione di norme imperative;

“Vincoli Esistenti” indica i Vincoli relativi all’Emittente ed al Gruppo quali risultanti dal Bilancio

chiuso al 31 dicembre 2018 ed elencati nell’Allegato B.

“Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni

dell’Emittente o delle altre società del Gruppo, a seconda del caso, (inclusa ogni forma di

destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da obbligazioni (il

“Prestito”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00)

denominato «Cogne Acciai Speciali S.p.A. – 3,50% 2019 – 2026», è costituito da n. 150

(centocinquanta) obbligazioni dematerializzate (i “Titoli”) del valore nominale unitario di Euro

100.000 (centomila/00) ciascuna di taglio non frazionabile (il “Valore Nominale”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II,

Titolo II, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a

tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di

vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in

conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti (gli

“Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei

Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-

quinquies del TUF.

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3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella

categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d)

del Regolamento Intermediari nonché dell’articolo 34-ter, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (gli

“Investitori Professionali”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all’Emittente il

trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per

gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come

successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti

normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o

la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi

dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non

costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e

dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione

dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche

esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito,

ivi incluse le disposizioni in materia antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come

successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo

inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 24 giugno 2019 (la “Data di Emissione”) e ha godimento a partire dalla

stessa Data di Emissione (“Data di Godimento”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 24 giugno 2026 (la “Data di Scadenza”), fatte salve le ipotesi di

rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli

Obbligazionisti).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di

Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9

(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3,50%

(trevirgolacinquanta per cento) (il “Tasso di Interesse”) calcolato sul valore nominale non ancora

rimborsato dei Titoli.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a

decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

(i) la Data di Scadenza (esclusa); e

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(ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli

Obbligazionisti), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non

proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i

Titoli, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi limitatamente

alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse maggiorato di 2 punti percentuali per

anno.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Emittente con il supporto della Banca

Agente moltiplicando il valore nominale residuo di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà

arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo

di Interessi sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA).

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a

favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire

dalla Data di Pagamento che cade il 24 dicembre 2021, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come

indicato dalla tabella di cui all’Allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa

sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non

cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente

precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore

degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

(i) Mancato gradimento sul cambio di controllo: il verificarsi di un Cambio di Controllo che

non sia stato oggetto di approvazione da parte degli Obbligazionisti (o del Rappresentante

Comune, ove nominato) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 (Impegni dell’Emittente)

(xxv);

(ii) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di

qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a

condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni

Lavorativi;

(iii) Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi

degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 11 (Impegni dell’Emittente), ivi incluso il

rispetto dei Covenant Finanziari, a condizione che tale inadempimento si protragga per un

periodo di almeno 20 (venti) giorni successivi all’invio di apposita comunicazione scritta da

parte degli Obbligazionisti (o dal Rappresentante Comune ove nominato);

(iv) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente e/o delle Controllate Rilevanti: (a) l'avvio nei

confronti dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante di una procedura fallimentare o

di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la

data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge

Fallimentare”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del

caso), l’Emittente e/o qualsiasi Controllata Rilevante fornisca evidenza che la relativa istanza

è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura

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archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della

continuità aziendale dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante (intesa come la

capacità dell’Emittente e/o della relativa Controllata Rilevante di continuare ad operare come

un’entità in funzionamento in conformità a quanto descritto dallo IAS 1, par. 25 e 26); o (c) il

verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata

Rilevante, ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i

termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile (o di norme analoghe per le

Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano); o (d) il deposito da parte

dell'Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante presso il tribunale competente di una

domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare,

ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex

articolo 182-bis della Legge Fallimentare (o di norme analoghe per le Controllate Rilevanti di

diritto diverso da quello italiano); o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex

articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare (o di norme analoghe per le

Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano); o (f) l’avvio da parte dell’Emittente

e/o di qualsiasi Controllata Rilevante di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al

fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo

Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-

bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge

Fallimentare o norme analoghe per le Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello

italiano)) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri

creditori;

(v) Procedimenti di esecuzione:

(a) l’esecuzione da parte dei creditori dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante

di una o più procedure esecutive (a titolo esemplificativo sequestro giudiziario e/o

conservativo e/o confisca) su alcuno dei Beni dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata

Rilevante nella misura in cui il valore dei Beni oggetto di tale procedura o procedure sia

superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) su base annua;

(b) fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento

monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell’Emittente e/o di

qualsiasi Controllata Rilevante ovvero avente a oggetto i Beni dell’Emittente e/o di

qualsiasi Controllata Rilevante per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione)

su base annua;

(c) in sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per

equivalente, a carico dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante per un

importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) su base annua;

(d) vengano elevati protesti nei confronti dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata

Rilevante per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione) su base annua;

(vi) Escussione di garanzie: l’escussione da parte dei creditori dell’Emittente o da parte dei

creditori di qualsiasi Controllata Rilevante di garanzie costituite su assets, proprietà o

revenues dell’Emittente o di altra Controllata Rilevante, ivi inclusi a titolo esemplificativo

pegni, ipoteche, mutui o vincoli finanziari per un importo complessivamente superiore ad Euro

1.000.000,00 (unmilione/00) e, quanto ad escussioni effettuate nei confronti di Controllate

Rilevanti, nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole

Significativo;

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(vii) Liquidazione: (i) l’emanazione di un’ordinanza da parte del tribunale (o analogo

provvedimento ai sensi della normativa applicabile nella relativa giurisdizione rilevante)

competente ovvero (ii) l'adozione di una delibera da parte dell’organo competente

dell’Emittente e/o di altra Controllata Rilevante con la quale si approvi:

a) la messa in liquidazione dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata Rilevante; ovvero

b) la cessazione di tutta o di parte sostanziale dell’attività dell’Emittente e/o di qualsiasi

Controllata Rilevante,

quanto alle Controllate Rilevanti, nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un

Evento Pregiudizievole Significativo;

(viii) Iscrizioni, e trascrizioni: l’effettuazione nei confronti dell’Emittente e/o di qualsiasi

Controllata Rilevante di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui

valore sia complessivamente superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) su base annua se

effettuate nei confronti dell’Emittente o, in ogni caso, che possano comportare il verificarsi di

un Evento Pregiudizievole Significativo;

(ix) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale diventi

illegittimo o illecito per l’Emittente adempiere o eseguire uno o più obblighi di pagamento

dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito

divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

(x) Cross default:

(i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata

Rilevante ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti

dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell’Emittente o della

relativa Controllata Rilevante, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente

applicabile e a condizione che l’inadempimento riguardi un importo di almeno Euro

750.000,00 (settecentocinquantamila);

(ii) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle

nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l’Emittente e/o

qualsiasi Controllata Rilevane venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine

(anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una

richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da

parte dell’Emittente e/o della relativa Controllata Rilevante a condizione che

l’importo che l’Emittente o la Controllata Rilevante sia tenuta a rimborsare a seguito

di tali eventi sia superiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila);

(xi) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole

Significativo a cui non venga posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla

comunicazione dell’Emittente del verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo,

inviata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo (xiii);

(xii) Certificazione dei Bilanci: la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e/o

del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti

contabili per impossibilità di esprimere un giudizio o abbia espresso un giudizio negativo;

(xiii) Delisting: l’adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l’esclusione dei Titoli

dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;

(xiv) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell’Emittente ai sensi dell'articolo

1977 del Codice Civile;

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(xv) Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte

dell’Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il

verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xvi) Perdita delle autorizzazioni: la perdita od il mancato rinnovo da parte delle competenti

autorità delle autorizzazioni, brevetti, permessi o licenze necessari per lo svolgimento delle

attività facenti parte del core business dell’Emittente che possa determinare il verificarsi di un

Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso

anticipato integrale dei Titoli all’Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con

richiesta scritta da inviarsi all’Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 10 (dieci) Giorni

Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato ovvero secondo le diverse modalità

richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l’indicazione specifica (i) dell’Evento

Rilevante, (ii) della Data di Rimborso Anticipato e (iii) del numero delle obbligazioni detenute.

Tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli

interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L’Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante

Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC [email protected],

restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della suddetta

comunicazione all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L’Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante

Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante

Comune non fosse in carica) l’avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l’indicazione

specifica (i) dell’evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso

anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli

Obbligazionisti) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione

ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese o commissioni per

gli Obbligazionisti.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti

dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado

con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta

eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni

generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di

Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale

dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun

diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione

della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito,

l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) (a) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica dell’oggetto sociale

dell’Emittente e/o di altra Controllata Rilevante che sia in grado di determinare un

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cambiamento significativo dell’attività svolta dall’Emittente e/o di altra Controllata Rilevante,

come indicate dallo statuto delle società stesse; (b) non cessare l’oggetto sociale

dell’Emittente e fare in modo che l’oggetto sociale dell’Emittente e/o di qualsiasi Controllata

Rilevante non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo

dell’attività svolta dall’Emittente e/o da una Controllata Rilevante, senza la preventiva

autorizzazione da parte dell’Assemblea degli Obbligazionisti; (c) non realizzare e fare in

modo che nessuna delle Controllate Rilevanti realizzi investimenti di qualsiasi natura in

attività diverse da e comunque non collegate con l’attività da esso o esse esercitata/e alla Data

di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell’attività svolta

dall’Emittente e/o da altra Controllata Rilevante, senza la preventiva autorizzazione da parte

dell’Assemblea degli Obbligazionisti; e (d) non modificare la propria forma giuridica senza la

preventiva autorizzazione da parte dell’Assemblea degli Obbligazionisti;

(ii) ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare e fare in modo che non

vengano approvate né compiere e fare in modo che non vengano compiute Operazioni

Straordinarie, senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Assemblea degli

Obbligazionisti;

(iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale

dell’Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;

(iv) nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far

sì che, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, entro 45 (quarantacinque) Giorni

Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente nella

misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge

applicabile;

(v) salvo previa autorizzazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti non costituire e fare in modo

che non venga costituito alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22 (Varie), i seguenti

documenti secondo la seguente tempistica:

a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro 45 (quarantacinque) giorni

dal termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31

dicembre):

- indicazione della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo alla fine di ciascun

trimestre solare;

- fatturato dall’inizio di ciascun anno;

- eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l’andamento dell’Emittente e del

Gruppo, ivi incluso eventuali scostamenti rispetto al budget e/o al piano industriale

che siano tali da pregiudicare la capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie

obbligazioni di pagamento ai sensi del Regolamento del Prestito;

b) semestralmente, entro il 15 (quindici) settembre di ciascun anno, il bilancio semestrale

dell’Emittente e del Gruppo aggiornati alla data del 30 giugno immediatamente

precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre

dell’anno) dell’andamento dell’Emittente e del Gruppo;

c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all’Emittente

ed al Gruppo:

- Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di

cassa e della relazione sulla gestione;

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- relazione della società di revisione relativa al Bilancio ed al Bilancio Consolidato;

- relazione del collegio sindacale relativa al Bilancio;

- aggiornamento del business plan;

- Dichiarazione sui Covenant;

- Dichiarazione Controllate Rilevanti.

(vii) far sì che, a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio

Consolidato alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica: (i) il PFN/EBITDA sia

sempre pari od inferiore a 3,50x; e (ii) il PFN/PN sia sempre pari od inferiore ad 1,50x;

(viii) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti

materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l’attività da

esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme

antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);

(ix) senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove

nominato, non vendere, trasferire od altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo

concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell’Emittente qualora il valore unitario di dette

operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito Obbligazionario (A) (i) sia

superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e (ii) il valore netto di bilancio dei Beni

oggetto di dette operazioni (per l’intera durata del Prestito) sia cumulativamente inferiore ad

Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) ovvero, se di importo superiore ai limiti di cui al punto (A),

(B) purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell’Emittente; ai fini di

cui al presente impegno, per valore dell’operazione si intende il valore di carico dei Beni

dell’Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell’ultimo Bilancio

Consolidato approvato antecedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo

ammortamento;

(x) astenersi dal distribuire riserve disponibili o utili per un ammontare superiore al 50% dell’utile

netto dell’Emittente, fermo restando che ogni distribuzione di riserve o utili prevista ai sensi

del presente Articolo sarà ammessa solo ove, alla relativa data di distribuzione, non si sia

verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante;

(xi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a)

l’avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa,

societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per

iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa ragionevolmente

causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l’accadimento di ogni altro

evento che possa ragionevolmente determinare l’insorgere di un Evento Pregiudizievole

Significativo (ivi inclusa l’avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato di prestiti

obbligazionari da esso emessi diversi dalle Obbligazioni con l’indicazione specifica, ove

disponibile all’Emittente (i) dell’evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato

una causa di rimborso anticipato di tali prestiti e (ii) della relativa data di rimborso anticipato)

nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i

propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;

(xii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, il

verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del

Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante e/o di qualsiasi Evento

Pregiudizievole Significativo;

(xiii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione

alla gestione accentrata dei Titoli;

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(xiv) senza pregiudizio per quanto previsto all’Articolo 10 (Status dei Titoli) che precede, fare in

modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento

almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non

subordinate e chirografarie dell’Emittente;

(xv) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in

ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi

contabili applicabili;

(xvi) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i

brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del

core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;

(xvii) non permettere che alcuna delle Controllate Rilevanti assuma obblighi contrattuali che:

(a) limitino il diritto di tale Controllata Rilevante di pagare dividendi od effettuare altre

distribuzioni;

(b) non permettano a tale altra società del Gruppo di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di

carattere finanziario contratta nei confronti dell’Emittente;

(c) limitino il diritto, l’obbligo o la facoltà di tale società del Gruppo, di trasferire alcuno dei suoi

Beni all’Emittente,

qualora una di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole

Significativo;

(xviii) astenersi, e fare in modo che le Controllate Rilevanti si astengano, dall’approvare o porre in

essere operazioni di acquisto, diretto od indiretto, di azioni proprie od effettuare altre

operazioni simili (comprese operazioni di total return swap legate a proprie azioni);

(xix) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo

relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla Data di Emissione con particolare

riguardo all’Amministratore Delegato, e garantire, in caso di cambio del management,

sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili

manageriali sostituiti;

(xx) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione ovvero

altra big four senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti;

(xxi) non assumere alcun Indebitamento Finanziario diverso dall’Indebitamento Consentito;

(xxii) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l’integrità delle proprie strutture,

Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto

significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle

disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla

responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance);

(xxiii) comunicare agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune da essi nominato eventuali

provvedimenti di natura fiscale e/o giudiziaria notificati all’Emittente da parte delle Autorità

competenti entro e non oltre 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione, qualora tali

provvedimenti si riferiscano ad ammontari superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila)

per singola fattispecie;

(xxiv) nel caso in cui uno o più soci dell’Emittente intenda cedere la propria partecipazione

nell’Emittente ovvero venga deliberato un aumento di capitale a pagamento dell’Emittente

ovvero poste in essere differenti operazioni societarie e tale cessione o aumento di capitale o

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differenti operazioni societarie siano in grado di determinare un Cambio di Controllo,

l’Emittente si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, a far sì che tale/i

socio/i ovvero esso Emittente stesso nel caso di aumento di capitale o diverse operazioni

comunichi/no previamente per iscritto agli Obbligazionisti (od al Rappresentante Comune, ove

nominato), i riferimenti del potenziale acquirente o sottoscrittore dell’aumento di capitale, al

fine di ottenere il preventivo gradimento degli Obbligazionisti (o del Rappresentante Comune,

ove nominato) sul potenziale acquirente o sottoscrittore del capitale, che non potrà essere

irragionevolmente negato. Rimane inteso che, gli Obbligazionisti (ovvero il Rappresentante

Comune, ove nominato) avranno 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta da parte

del/dei socio/i o dell’Emittente per prestare o meno il loro gradimento tramite comunicazione

scritta inviata al/ai socio/i con in copia l’Emittente o all’Emittente e che, nel caso in cui essi

non inviino tale comunicazione entro il suddetto termine il consenso si intenderà negato;

(xxv) senza il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove

nominato, non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle

negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. delisting), e fare tutto quanto

ragionevolmente possibile per far sì che non vi sia tale esclusione;

(xxvi) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammesse alla

negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO ed osservare tutte le disposizioni del

Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale dei Titoli verranno negoziati, al fine di evitare

qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli stesse dalle

negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;

(xxvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli

dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;

(xxviii) utilizzare i fondi derivanti dall’emissione dei Titoli per supportare i piani di sviluppo del

Gruppo, con particolare riferimento a nuovi investimenti in efficienza energetica e tutela

ambientale ed il rifinanziamento di investimenti nelle medesime categorie effettuati ma non

ancora ammortizzati previsti nel budget 2019 e nel piano industriale 2020-2023 del Gruppo;

(xxix) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali finanziamenti soci, sotto

qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall’Emittente, sia integralmente e incondizionatamente

subordinato e postergato al pagamento del capitale, degli Interessi e di ogni accessorio o utilità

ulteriore dovuto dall’Emittente ai sensi del Prestito.

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l’Emittente ritenga che si sia verificata una violazione di uno o più

Covenant Finanziari ai sensi dell’Articolo 11 (Impegni dell’Emittente), paragrafo (vii), ne darà pronta

comunicazione agli Obbligazionisti, a Borsa Italiana ed al Rappresentante Comune ai sensi

dell’Articolo 22 (Varie), ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato

sul sito internet www.cogne.com/investors/ secondo le modalità previste all’Articolo 22 (Varie) che

segue.

Qualora il Rappresentante Comune, ove nominato, o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle

risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione di uno dei Covenant Finanziari

ai sensi dell’Articolo 11 (Impegni dell’Emittente) (vii) e l’Emittente non abbia provveduto a farne

menzione all’interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, ove nominato o gli

Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite PEC, e l’Emittente avrà

l’obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il

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caso in cui l’Emittente stesso, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per

iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell’Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà

demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo

designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell’Emittente) alla determinazione di un collegio

formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall’Emittente, uno dal

Rappresentante Comune (ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti) e il terzo di

comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal

Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo

quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell’arbitrato sarà

Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte

soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al

merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, ove

nominato, ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l’Emittente procedano

di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile

all’interno della comparsa di risposta, di sollevare l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in

virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all’interno della comparsa di

risposta, dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in

quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per

il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli

sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT

PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con

apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato

ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L’emissione dei Titoli è stata deliberata dall’Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con delibera

del 17 giugno 2019.

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al

Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al

solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il

medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli

Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente

comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all’Articolo 22 (Varie) che segue.

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Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito

potranno essere modificate dall’Emittente previo consenso scritto dell’Assemblea degli

Obbligazionisti.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al

pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per

quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono

divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Tutti gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall’Emittente con riferimento ai Titoli saranno

effettuati senza applicazione di alcuna ritenuta o deduzione fiscale a meno che questa non sia prevista

dalla legge. Nel caso in cui l'applicazione di una ritenuta o deduzione fiscale sia obbligatoria ai sensi

di legge, l'importo del pagamento dovuto dall’Emittente sarà incrementato di un importo tale per cui

l'importo ricevuto dagli Obbligazionisti sia pari all'importo che questi avrebbero ricevuto nel caso in

cui nessuna ritenuta o deduzione fiscale fosse dovuta. Nessun pagamento aggiuntivo sarà però dovuto

dall’Emittente con riferimento all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 nel caso in

cui gli Obbligazionisti siano un soggetto di cui all’art. 6 del predetto decreto e non abbiano adempiuto

correttamente alle procedure per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti

non residenti.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale

applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo e pagamento

Le funzioni dell’agente di calcolo saranno svolte dall’Emittente e le funzioni di agente di pagamento

saranno svolte dalla Banca Agente. L’eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato

mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (Varie).

I calcoli e le determinazioni dell’Emittente e della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente

Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti

nei confronti degli Obbligazionisti.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (la

“Assemblea degli Obbligazionisti”).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono

a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la

conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le

relative commissioni) sono a carico dell’Emittente.

In conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le

maggioranze previste dall’articolo 2415 del Codice Civile):

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”);

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(c) sulla proposta di concordato;

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(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul

rendiconto relativo; e

(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse

insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro

di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti

saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ove possibile, e mediante

pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al seguente indirizzo www.cogne,com nel rispetto dei

requisiti del Mercato ExtraMOT e secondo la normativa applicabile.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, all’Emittente

dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

[email protected]. L’Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli

Obbligazionisti o al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra

indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente l’invio della

suddetta comunicazione all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli

effetti.

Ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l’Emittente potrà chiedere in

qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati

identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Titoli registrati nei conti ad essi intestati.

L’Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell’Assemblea degli

Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della

quota prevista dall’articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile

legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all’identificazione dei titolari dei

Titoli sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

La sottoscrizione o l’acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel

presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni

di legge e regolamentari vigenti in materia.

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ALLEGATO A

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

Data Valore Nominale

Residuo singolo Titolo

Rimborso quota

capitale singolo titolo

Data di Emissione 100.000

24/12/2019 100.000 0

24/06/2020 100.000 0

24/12/2020 100.000 0

24/06/2021 100.000 0

24/12/2021 90.000 10.000

24/06/2022 80.000 10.000

24/12/2022 70.000 10.000

24/06/2023 60.000 10.000

24/12/2023 50.000 10.000

24/06/2024 40.000 10.000

24/12/2024 30.000 10.000

24/06/2025 20.000 10.000

24/12/2025 10.000 10.000

24/06/2026 0 10.000

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ALLEGATO B

VINCOLI ESISTENTI

Costituzione del Privilegio Speciale, annotato nel registro delle trascrizioni in calce al privilegio

n.10/2018 in data 28/12/2018 e modificato in data 28/01/2019 e annotato in data 15/02/2019 a

garanzia del finanziamento erogato da Banco BPM . La classe dei beni mobili a garanzia è costituita

dai materiali “Prodotti finiti” stoccati a magazzino. Il valore dei beni in Privilegio è pari ad Euro

27.600.000.

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ALLEGATO C

CONTROLLATE RILEVANTI

COGNE SPECIALITY STEEL USA INC. – USA

DONG GUANG COGNE STEEL PRODUCTS – CINA

COGNE EDELSTHAL GMBH – GERMANIA

COGNE STAINLESS BARS – SVIZZERA

***

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9. MOTIVAZIONE DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall’emissione verranno impiegati per supportare l’importante programma di investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2023 a sostegno della crescita organica e del continuo sviluppo tecnologico per affiancare ai consolidati settori dell’ Automotive, del Power Generation ed dell’Oil & Gas, quello strategico dell’ Aerospace.

Di seguito una tabella riepilogativa degli investimenti in pipeline suddivisi per le 5 macroaree:

Aree di investimento (dati in €/M) 2019 2020 2021 2022 2023

Ambiente e Sicurezza

7,5 2,4 3,3 4,5 n.d.

Energetico

3,7 3,7 3,7 3,5 n.d.

Produttività

11,9 8,1 8,7 10,5 n.d.

Sistemi informativi

0,5 0,4 0,2 0,3 n.d.

Strategico

5,0 7,3 5,9 1,8 n.d.

Totale investimenti 28,6 21,8 21,8 20,5 20,5

Di seguito viene, inoltre, riportata una tabella riepilogativa sui principali dati economico-finanziari prospettici del Gruppo per l’esercizio 2019:

Financials (dati in €/M) 2019B

Ricavi

593,1

EBITDA

60,8

Utile Netto

28,0

Patrimonio Netto

183,0

Posizione Finanziaria Netta

76,5

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10. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

10.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della sezione 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

10.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla Data del Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

10.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

10.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l’impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

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11. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall’acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall’Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

11.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all’articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

(i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

(ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 26% e assolta a titolo d’acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell’esercizio di una attività commerciale. In tale

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caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d’impresa del percipiente e l’imposta sostituiva può essere scomputata dall’imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;

(iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l’art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l’art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l’applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all’art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il “Risparmio Gestito”);

(iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:

(a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all’entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e

(b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; e

(c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell’effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L’autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell’investitore. L’autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l’investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l’autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

(d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l’ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all’imposta sostituiva delle imposte sui redditi applicata con l’aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest’ultimo caso, l’imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un’imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni).

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L’imposta sostituiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell’imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall’articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all’articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “Fondi”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’11% (elevata all’11,5% per l’anno 2014) sul risultato della gestione.

11.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L’eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

(a) una società commerciale italiana;

(b) un ente commerciale italiano;

(c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o

(d) una persona fisica residente in Italia che esercita un’attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, qualora l’Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d’impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa, l’imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell’esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d’impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d’impresa possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “regime del risparmio amministrato”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il

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regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L’intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l’imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall’importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto per l’intero importo che trova capienza in essi. L’imposta sostituiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell’interesse del contribuente da parte dell’intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l’imposta sostitutiva è dovuta con l’aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell’11% (elevata all’11,5% per l’anno 2014).

L’imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell’art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate “negoziate in mercati regolamentati” ai sensi dell’articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L’esenzione si applica a condizione che l’investitore non residente presenti una autocertificazione all’intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all’entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all’intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di

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una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all’intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

11.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

(i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;

(ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;

(iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;

(iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

11.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all’Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l’intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni

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professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

11.5 Imposta di bollo

L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un’imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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12. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L’Emittente dichiara che:

(a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da esso, dai suoi affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all’estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili alle Obbligazioni; offerte individuali delle Obbligazioni o la cessione delle stesse in Italia o all’estero potranno essere effettuate solo in conformità con le disposizioni dei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari e con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti tempo per tempo applicabili alle Obbligazioni medesime;

(b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni presso la Consob per ottenere dalla stessa l’approvazione di un documento di offerta in Italia; di conseguenza, l’Emittente dichiara di non aver offerto, venduto o collocato, e che non offrirà, venderà o collocherà, e che non ha circolato e non farà circolare e non ha reso e non renderà disponibili in Italia le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo a tali Obbligazioni se non ad Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia;

(c) qualunque offerta o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all’estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del Testo Unico della Finanza, del Regolamento Emittenti, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla Consob, dalla Banca d’Italia o da altra autorità competente;

(d) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all’estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal Testo Unico della Finanza e dai relativi regolamenti attuativi Consob tempo per tempo vigenti.

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l’articolo 100-bis del Testo Unico della Finanza richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell’offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti Consob di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti Consob di attuazione.

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ALLEGATO 2

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 completo con gli allegati di legge e contenente la relazione della Società di Revisione.

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