CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato...

28
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2357 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Misure per il contrasto del fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico Presentata il 7 maggio 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente pro- posta di legge è frutto dell’analisi con- giunta delle proposte di legge n. 4, d’ini- ziativa della giunta regionale, e n. 10 d’ini- ziativa consiliare; i suoi contenuti sono ripresi in larga parte dalla proposta di legge n. 10 che riprende in toto la propo- sta di Legautonomie, fatta propria da tutti i gruppi consiliari per la sua completezza sul tema. Legautonomie è un’associazione di comuni, province, regioni e comunità montane, da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali. La IV commissione, nell’espressione della propria facoltà di istruire proposte di legge al Parlamento con le più idonee soluzioni alle problematiche locali e na- zionali, ha ritenuto di non potere prescin- dere dal grande lavoro di studio ed analisi in materia di ludopatia svolto da Legau- tonomie, che deve rappresentare il punto di partenza di una più ampia, concreta e articolata discussione che, anche grazie al testo che sarà licenziato in consiglio, por- terà il Parlamento a prendere atto del problema « azzardopatia », e, quindi, a porre in essere tutte le misure di contrasto più efficaci. Gioco d’azzardo (caratterizzato dal- l’aleatorietà della vincita e dal fine di lucro della persona che lo esercita) e gioco d’azzardo patologico o GAP (malattia del cervello cronica e recidivante, conseguenza del gioco d’azzardo persistente che com- porta gravi conseguenze fisiche, psicologi- che e sociali. « Forma morbosa chiara- mente identificata, che in assenza di mi- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato...

Page 1: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2357—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Misure per il contrasto del fenomeno della ludopatia erazionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico

Presentata il 7 maggio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presente pro-posta di legge è frutto dell’analisi con-giunta delle proposte di legge n. 4, d’ini-ziativa della giunta regionale, e n. 10 d’ini-ziativa consiliare; i suoi contenuti sonoripresi in larga parte dalla proposta dilegge n. 10 che riprende in toto la propo-sta di Legautonomie, fatta propria da tuttii gruppi consiliari per la sua completezzasul tema. Legautonomie è un’associazionedi comuni, province, regioni e comunitàmontane, da sempre impegnata per lacrescita democratica e civile del Paeseattraverso un processo di rinnovamentoistituzionale fondato sulla valorizzazionedelle amministrazioni locali e regionali.

La IV commissione, nell’espressionedella propria facoltà di istruire proposte dilegge al Parlamento con le più idoneesoluzioni alle problematiche locali e na-

zionali, ha ritenuto di non potere prescin-dere dal grande lavoro di studio ed analisiin materia di ludopatia svolto da Legau-tonomie, che deve rappresentare il puntodi partenza di una più ampia, concreta earticolata discussione che, anche grazie altesto che sarà licenziato in consiglio, por-terà il Parlamento a prendere atto delproblema « azzardopatia », e, quindi, aporre in essere tutte le misure di contrastopiù efficaci.

Gioco d’azzardo (caratterizzato dal-l’aleatorietà della vincita e dal fine di lucrodella persona che lo esercita) e giocod’azzardo patologico o GAP (malattia delcervello cronica e recidivante, conseguenzadel gioco d’azzardo persistente che com-porta gravi conseguenze fisiche, psicologi-che e sociali. « Forma morbosa chiara-mente identificata, che in assenza di mi-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

sure idonee di informazione e preven-zione, può rappresentare, a causa dellasua diffusione, un’autentica malattia so-ciale ». [Organizzazione mondiale della sa-nità – DSM IV]): questi, senza finzioni, itermini utilizzati nella presente propostadi legge, volta alla tutela, cura e preven-zione della salute degli individui tramite ilriordino delle norme vigenti in materia digiochi con vincite in denaro.

Gioco d’azzardo non significa necessa-riamente gioco patologico: per alcune per-sone però il gioco d’azzardo diventa pro-gressivamente un problema. E il fatto cheil gioco, a differenza dell’assunzione disostanze, è un’attività socialmente accet-tata e percepita come un normale passa-tempo provoca una sottostima del realepericolo che rappresenta nella sua formapatologica. Così, quasi senza che se nerendano conto, in molte persone il piaceredel gioco viene sostituito dalla perdita dicontrollo del gioco e del senso del limite,da un impulso incontrollabile, da una verae propria forma di dipendenza che portai giocatori alla rovina di sé stessi e delleproprie famiglie, arrivando a indebitarsiall’inverosimile, a commettere atti illeciti,a ricorrere all’usura, a perdere il posto dilavoro, talvolta a cadere in forme di di-sperazione tali da vedere nel suicidiol’unica soluzione possibile.

Il GAP rappresenta dunque un pro-blema che coinvolge i vari aspetti della vitadi una persona, con ripercussioni pesantisulla psiche, sull’organismo, sugli affetti,sulle attività sociali e sulla finanza: unproblema che è una reale e diffusa ma-lattia sociale. In quanto tale, il GAP coin-volge le comunità di cui gli individui fannoparte, poiché la perdita di risparmi epatrimoni, il ricorso all’usura, i litigi e larottura di legami familiari, le azioni ille-gali, i furti e le truffe mettono a repen-taglio la coesione, la sicurezza, il senso diappartenenza, la solidarietà.

Ancora oggi mancano in Italia dati ericerche di tipo epidemiologico su largascala, ma diversi indicatori segnalano leproblematicità crescenti collegate al GAP:l’aumento di richieste di aiuto a servizipubblici o privati da parte di giocatori o

loro familiari, lo sviluppo di forme di autoaiuto, il crescente allarme sociale legato afatti di cronaca e il crescente fenomenodell’usura in parte imputabile al gioco.Inoltre, dal momento in cui alcuni serviziterritoriali per le dipendenze si sono residisponibili a curare i giocatori patologici,le richieste di aiuto sono aumentate inmisura considerevole.

È ormai chiaro, dunque, che il giocod’azzardo può essere fonte di malattia,disabilità fisica, psichica e sociale, nonchédi rischio suicidario; è chiaro, inoltre, chesono in aumento i giocatori patologici, ilmalessere personale e quello delle comu-nità.

Le infiltrazioni mafiose nei luoghi del giocolegale e i costi sociali.

Le inchieste di varie procure dellaRepubblica e delle direzioni distrettualiantimafia in diverse città italiane, oltrealla relazione 2012 della Commissioneparlamentare di inchiesta sul fenomenodella mafia e sulle altre associazioni cri-minali, anche straniere, dimostrano comela criminalità organizzata sia presente einfiltrata nel gioco legale: sale bingo usatecome lavanderie per il riciclaggio di soldisporchi, imposizione e noleggio di appa-recchi, prestiti usurai ai giocatori inde-bitati, acquisto di biglietti vincenti, rackete manomissione delle slot machine, im-posizione di noleggio di apparecchi, ac-quisto di biglietti vincenti, finanziamentiper mezzo di fondi di investimento, trust,società anonime. Quello delle slot ma-chine, per la loro diffusione ramificata intutta Italia, è il terreno più favorevoleper le attività mafiose, consentendo unpresidio generalizzato del territorio.

Dunque, nei luoghi dove si attiva ilgioco d’azzardo, oltre ai costi veri epropri (truffe, mancate tasse, intimida-zioni, riciclaggio, eccetera), occorre valu-tare anche i costi sociali che comporta acausa delle infiltrazioni mafiose. Infatti,dopo un periodo iniziale di apparenteincremento del valore immobiliare, delladomanda di servizi e dell’offerta di oc-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

cupazione locale che possono far presa-gire un’espansione economica a vantaggiodi tutti, in un periodo di media lun-ghezza si verifica invece un effetto de-pressivo sull’economia locale, per diverseragioni: il declino di altre tipologie dieconomia e di servizi, travolti dalla per-dita di competitività e dalla mancanza dirisorse economiche che vanno tutte infavore del gioco; l’utilizzo delle risorsefinanziarie locali per attività parallele algioco d’azzardo, non di rado illegali;l’incentivo alla criminalità comune e or-ganizzata relativo a usura, truffe, scippi,riciclaggio, intimidazioni e omicidi, reaticontro la persona e il patrimonio; ladisperazione che si abbatte sulle personee sulle famiglie quando si rendono contoche un familiare è diventato dipendentedal gioco, si è indebitato all’inverosimile,si è messo in mano agli usurai, vive sottominacce continue, è in stato di depres-sione senza più energie per reagire allasituazione.

Maggiore disponibilità di giochi d’azzardo eaumento dei giocatori patologici.

Molte sono le fonti che mettono inrelazione l’aumento non solo del numerodei clienti, ma anche del numero deigiocatori problematici o patologici con lamaggiore disponibilità e accessibilità digiochi d’azzardo.

Si sta infatti verificando nell’offerta enel consumo di gioco d’azzardo un’impor-tante trasformazione in termini quantita-tivi (maggior numero, aumentata facilità diaccesso, sempre maggiore diversificazione)che mette questo tipo di gioco alla portatadi tutti: uomini, donne, giovani, anziani,minorenni, persino bambini.

Significative sono anche le trasforma-zioni qualitative: giochi la cui tecnologiacombinata di colori, forme e musica conla possibilità di vincita è in grado ditrattenere il giocatore presso la macchinada gioco estraniandolo dal mondo esternoe rendendolo sempre più dipendente dalgioco. I nuovi giochi d’azzardo defini-scono quindi un nuovo modo di giocare:

solitario, decontestualizzato (ad ogni orae in ogni luogo), globalizzato, con regolesemplici e universalmente valide, pertantoa bassa soglia di accesso e con evidentirischi di sconfinamento in forme di giocoproblematico e patologico.

All’oggettivo incremento dell’offerta digioco d’azzardo lecito a bassa soglia diaccesso avvenuto negli ultimi dieci anni siè aggiunta una variabile significativa,adottata per ragioni di mercato e diopportunità: il gioco d’azzardo non èstato proposto con il suo nome, ma èstato travestito da gioco ludico, da giocolecito. In questo modo sono state atte-nuate le difese naturali dei cittadini, iquali molto probabilmente non vi si sa-rebbero avvicinati se fosse stato etichet-tato con il giusto nome. Questa scelta,inoltre, ha permesso di aggirare tutte leresistenze di legge che indicano comeillecita tale attività.

Il gioco d’azzardo problematico investel’Italia da nord a sud, da est a ovest.

Sono certamente le persone più fragili(chi ha una minore scolarizzazione, chiun lavoro più precario, chi è solo e nonpiù giovane, chi è giovane e solo, chi èimmigrato, chi è indigente, chi vede menoprospettive per il futuro, chi è in diffi-coltà nel trovare una propria identità)quelle che più vengono irretite dal giocoe rischiano patologie a esso connesse. Madati recenti dimostrano come la propen-sione al gioco aumenta anche dove ilreddito disponibile è più alto, investendoin modo abbastanza uniforme tutte leregioni italiane. Per alcune regioni delsud, dove i dati dimostrano una quantitàdi gioco inferiore (Calabria, Sicilia, Ba-silicata), occorre interrogarsi sul ruolodel gioco illegale, che potrebbe prevaleresu quello legale.

Indagini recenti, inoltre, dimostranocome anche i bambini e gli adolescentigiochino d’azzardo, con un’inclinazionemaggiore di quella degli adulti a svilup-pare un rapporto problematico con ilgioco, che può radicarsi come elemento

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

strutturale della loro personalità spingen-doli a diventare giocatori accaniti e pa-tologici.

La normativa in Italia: necessità di unriordino delle norme vigenti.

Dal 1948, quando venne nazionalizzatala schedina del totocalcio, a oggi, il mer-cato del gioco d’azzardo in Italia ha avutoun trend in continua espansione, determi-nato anche dalle decisioni generate dallemanovre economiche: dai primi anni no-vanta del secolo scorso, infatti, non c’èstato anno in cui il Governo non abbiaintrodotto nuove offerte di gioco pubblico.Senza contare che, con la legalizzazionedei giochi on line, ora si può giocare inqualsiasi momento dal proprio personalcomputer o dal proprio smartphone.

Soprattutto a partire dagli ultimi anni,si può affermare senza ombra di dubbioche si è passati dal gioco come fenomenosociale (e, per alcuni aspetti, sommerso)all’istituzione di una vera e propria indu-stria: 35 milioni di italiani coinvolti e unaspesa complessiva che negli ultimi anni hacollocato l’Italia al primo posto in Europae al terzo nel mondo tra i Paesi chegiocano di più.

Così il gioco d’azzardo è diventato unpilastro dell’economia del nostro Paese,favorito dal progresso tecnologico, dallaglobalizzazione, dalle tendenze sociali eanche dalla crisi economica ancora incorso che lo rende una delle possibiliancore di salvezza per uscirne.

Tutto ciò, però, avviene in una fram-mentazione legislativa tale da ostacolareuna normativa corretta del settore, neces-saria per tutelare e salvaguardare tutti gliinteressi che ruotano intorno al gioco,soprattutto la salute delle persone cherischiano la sindrome del gioco problema-tico e del GAP.

Infatti, nonostante l’inserimento nei« livelli essenziali di assistenza con riferi-mento alle prestazioni di prevenzione,cura e riabilitazione rivolte alle personeaffette da ludopatia, intesa come patologiache caratterizza i soggetti affetti da sin-

drome da gioco con vincita in denaro, cosìcome definita dall’Organizzazione mon-diale della sanità (GAP) » previsto dall’ar-ticolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 189 del 2012, la prevenzione, la cura ela riabilitazione per i malati di GAP ven-gono ostacolate dall’assenza di finanzia-menti specifici a esse destinati.

Inoltre, l’infiltrazione mafiosa ormaiaccertata e i finanziamenti per mezzo difondi di investimento, trust e societàanonime impongono misure volte a con-trastare il riciclaggio dei proventi di at-tività illecite, il gioco illegale e le infil-trazioni mafiose, ad assicurare la trac-ciabilità dei flussi finanziari e a preve-dere misure per il contrasto dell’evasionefiscale e tributaria.

Infine, il dilagare nei territori di sale edi punti gioco, con conseguenti danni perle persone e la coesione delle comunità,senza che le autorità locali possano deci-dere localizzazioni, orari, distanze o pro-tezioni per le persone fragili, richiedeinterventi normativi specifici volti a darecompetenze in merito ai sindaci.

Lo Stato non può apparire come sfrut-tatore delle debolezze umane insite nelgioco; è necessario attrezzarsi, forse conmaggiore determinazione di quanto è statofatto per il fumo. La necessità di unriordino delle norme in materia di giocod’azzardo è quindi impellente e richiamala responsabilità del legislatore sui temipiù urgenti.

La presente proposta di legge recadisposizioni per la tutela del diritto degliindividui alla salute, come garantita dal-l’articolo 32 della Costituzione (« La Re-pubblica tutela la salute come fondamen-tale diritto dell’individuo e interesse dellacollettività »), tramite il riordino dellenorme vigenti in materia di giochi pub-blici, che prevede: la tutela delle personefragili e dei minorenni; norme stringentisulla pubblicità e sulle caratteristiche deigiochi; la cura per le persone malate e lefonti di finanziamento per la cura e laprevenzione; l’armonizzazione fiscale; laridefinizione delle autorità per il rilasciodelle autorizzazioni; il contrasto del gioco

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

illegale, delle infiltrazioni mafiose, del-l’evasione fiscale e tributaria; la traccia-bilità dei flussi finanziari e l’istituzione deiregistri delle scommesse e dei concorsipronostici; la limitazione dei luoghi digioco; sanzioni più efficaci.

Il percorso seguito per arrivare alla pre-sente proposta di legge e i suoi conte-nuti.

Sin dall’approvazione della legge regio-nale della Lombardia n. 8 del 2013 inmateria di prevenzione e contrasto delGAP, il legislatore regionale si è reso contoche, senza una parallela azione sul frontedelle norme nazionali, la disciplina appenavarata rischiava di rimanere incompleta: sigiunse quindi a un’iniziativa della giuntaregionale (proposta di legge n. 4) seguitada un’iniziativa consiliare (proposta dilegge n. 10) che ricalcava in toto un’ana-loga proposta di legge al Parlamento pre-sentata di recente da Legautonomie.

Nel corso dell’istruttoria nella IV com-missione, condotta anche attraverso ungruppo di lavoro, le due proposte di leggenn. 4 e 10 sono state abbinate, facendoconfluire in un unico testo le diverseprevisioni. Nel gruppo di lavoro, oltre aduna semplificazione delle norme (ad esem-pio un unico articolo, che tratta di finalitàe oggetto), si è proceduto anche a unamigliore identificazione del Fondo per laprevenzione, la cura e la riabilitazione delgioco d’azzardo patologico – GAP (articolo6) e ad una specifica previsione di armo-nizzazione fiscale, che fissa a una soglianon inferiore al 27 per cento il prelievofiscale nei confronti dei concessionari (ar-ticolo 7).

La finalità della presente proposta dilegge è dettare disposizioni in materia digiochi d’azzardo, anche al fine della tuteladella salute degli individui, con riferimentoai soggetti affetti da GAP (articolo 1).L’articolo 2 stabilisce misure a tutela deisoggetti vulnerabili, mentre l’articolo 3

misure per il contrasto del gioco deiminori, anche attraverso modifiche al ci-tato decreto-legge 13 settembre 2012,n. 158 (« Esposizioni urgenti per promuo-vere lo sviluppo del Paese mediante un piùalto livello di tutela della salute »), con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189. L’articolo 4 dettauna disciplina più stringente – di quellavigente – in materia di pubblicità, vie-tando ad esempio in modo esplicito lepubblicità sui giochi d’azzardo in fasceorarie protette. L’articolo 5 prevede che ilGAP sia inserito nei livelli essenziali diassistenza, riconoscendo un sostegno psi-cologico anche ai familiari di soggetti af-fetti da GAP. A differenza di quantoaccade ora, l’articolo 8 individua nel sin-daco, previo parere del questore, l’autoritàcompetente al rilascio delle autorizzazionidelle sale da gioco. L’articolo 9 definisce inmodo nuovo la composizione dell’osserva-torio sui rischi da dipendenza da gioco,mentre l’articolo 10 definisce le compe-tenze dell’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli. Gli articoli 11 e 12 dettano normeper il contrasto del gioco illegale e irre-golare e delle infiltrazioni criminali; l’ar-ticolo 13 pone obblighi per assicurare latracciabilità dei flussi finanziari. L’articolo14 prevede azioni contro l’evasione fiscalee tributaria e l’articolo 15 istituisce ilregistro delle scommesse e dei concorsipronostici. L’articolo 16, nello stabilirenuove disposizioni per le sale da gioco,prevede espressamente che ogni rinnovo ostipula di contratto di gestione per appa-recchi per il gioco d’azzardo, successiviall’entrata in vigore della legge, siano con-sentiti esclusivamente in sale da gioco.L’articolo 17 definisce le caratteristiche deigiochi e l’articolo 18 pone il divieto d’uti-lizzo delle carte di debito per il pagamentodelle puntate di gioco. L’articolo 19 san-ziona, tra l’altro, l’apertura o la gestione diuna casa da gioco senza le prescritteautorizzazioni; infine, l’articolo 20 prevedeche con successivo decreto siano definitele diverse tipologie di gioco d’azzardo.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 6: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L’articolo 1 (finalità e oggetto) ha carattere introduttivo aisuccessivi articoli ed è privo di conseguenze finanziarie sul bilanciodello Stato.

L’articolo 2 (misure a tutela dei soggetti vulnerabili) contienemisure a carico dei gestori di sale gioco e di esercizi in cui vi siaofferta di gioco d’azzardo ed è privo di conseguenze finanziarie sulbilancio dello Stato.

L’articolo 3 (misure per il contrasto del gioco dei minori) prevedel’emanazione di atti applicativi e di linee guida ed è privo diconseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

L’articolo 4 (norme sulla pubblicità) regolamenta le forme dipubblicità e prevede sanzioni amministrative irrogate dall’Agenziadelle dogane e dei monopoli. È privo di conseguenze finanziarie sulbilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, mentre darà luogoad un’entrata, oggi non prevedibile, a seguito dell’introito dellesanzioni comminate.

L’articolo 5 (prevenzione e cura dei soggetti affetti da patologiecorrelate a GAP) prevede l’inserimento del GAP all’interno dei livelliessenziali di assistenza. La norma ha una conseguenza finanziaria acarico del bilancio dello Stato e prevede la copertura dei costiattraverso l’istituzione del fondo di cui all’articolo 6.

L’articolo 6 (istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura ela riabilitazione del gioco d’azzardo patologico – GAP) prevedel’istituzione di uno specifico Fondo destinato a finanziare le iniziativedescritte all’articolo 5. Il Fondo viene alimentato attraverso unincremento del prelievo fiscale a carico di tutte le forme di gioco parial 5 per cento. L’importo complessivo del prelievo fiscale sui giochiè pari a 8 miliardi di euro (Corte dei conti, rapporto 2013 sulcoordinamento della finanza pubblica). L’incremento pari al 5 percento lineare sul prelievo fiscale a carico di tutte le forme di gioco(peraltro tassate in misura estremamente variabile) assicura unadotazione presunta a favore del Fondo pari a 400 milioni di euroall’anno, considerati adeguati per affrontare le politiche statali eregionali finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione del GAP. Lanorma prevede il riparto del fondo per l’80 per cento a favore delleregioni, e per il 20 per cento a favore dei Ministeri competenti. Ilcombinato disposto dell’articolo 5 e dell’articolo 6 prevede pertanto unincremento di spesa, a carico del bilancio dello Stato, per un importodi 400 milioni di euro all’anno, finanziato attraverso un inasprimentofiscale di pari importo.

L’articolo 7 (armonizzazione fiscale) prevede un prelievo fiscale,nei confronti dei concessionari, non inferiore al 27 per cento delmonte complessivo delle entrate. Le entrate del bilancio dello Stato,sotto forma di entrate del fisco, sono sostanzialmente stabili negliultimi dieci anni, a fronte di un fatturato complessivo di queste

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 7: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

attività che si è quasi quadruplicato dal 2004 ad oggi. La percentualedi entrata del fisco, a fronte del totale fatturato dal sistema giocoitaliano, è oggi inferiore al 10 per cento. La norma ha un effettofinanziario positivo sul bilancio dello Stato, indotto dalla previsionedi una quota minima di prelievo fiscale pari al 27 per cento.

L’articolo 8 (autorità competenti all’autorizzazione per l’eserciziodel gioco d’azzardo) modifica le competenze autorizzative ed è privodi conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

L’articolo 9 (composizione dell’osservatorio sui rischi di dipen-denza da gioco) prevede esplicitamente che tale osservatorio vengaistituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.La norma è pertanto priva di conseguenze finanziarie sul bilanciodello Stato.

L’articolo 10 (competenze dell’Agenzia delle dogane e dei mono-poli) precisa le competenze della medesima Agenzia. La norma è privadi conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

L’articolo 11 (strumenti per il contrasto del gioco illegale e delleinfiltrazioni criminali) prevede criteri restrittivi nei riguardi deisoggetti intenzionati a partecipare a bandi o gare per il rilascio diconcessioni. La norma è priva di conseguenze finanziarie per ilbilancio dello Stato.

L’articolo 12 (contrasto del gioco illegale e irregolare) prevedelimitazioni all’attività di raccolta gioco. La norma è priva di conse-guenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

L’articolo 13 (tracciabilità dei flussi finanziari) prevede normededicate a questo scopo a carico degli operatori e introduce unasanzione amministrativa in caso di inosservanza. È privo di conse-guenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguarda lespese, mentre darà luogo a un’entrata, oggi non prevedibile, a seguitodell’introito delle sanzioni comminate.

L’articolo 14 (azioni contro l’evasione fiscale e tributaria) prevedelimiti di accesso alle gare per le concessioni da parte di soggetti conparticolari requisiti. La norma è priva di conseguenze finanziarie peril bilancio dello Stato.

L’articolo 15 (istituzione dei registri delle scommesse e deiconcorsi pronostici) prevede norme obbligatorie a carico degli ope-ratori e introduce specifiche sanzioni amministrative per i trasgres-sori. È privo di conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato perquanto riguarda le spese, mentre darà luogo a un’entrata, oggi nonprevedibile, a seguito dell’introito delle sanzioni comminate.

L’articolo 16 (nuove disposizioni per le sale da gioco) introducelimitazioni alle nuove concessioni delle sale da gioco, l’obbligo daparte degli operatori e del personale operante nelle sale gioco difrequentare appositi corsi di formazione predisposti dalle aziendesanitarie locali e limitazioni negli orari di esercizio delle apparec-chiature telematiche. La norma ha un effetto di spesa sul bilanciodello Stato ed è oggetto di copertura attraverso la dotazione del Fondoprevista dall’articolo 6.

L’articolo 17 (caratteristiche dei giochi) riguarda le caratteristicheestetico-funzionali dei vari tipi di gioco ed è privo di conseguenzefinanziarie per il bilancio dello Stato.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 8: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

L’articolo 18 (divieto di utilizzo delle carte di debito per ilpagamento delle puntate di gioco) introduce il divieto a carico degliesercenti di mettere a disposizione del giocatore strumenti per ilpagamento con carte di debito e prevede una specifica sanzioneamministrativa. La norma è priva di conseguenze finanziarie sulbilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, mentre darà luogoa un’entrata, oggi non prevedibile, a seguito dell’introito delle sanzionicomminate.

L’articolo 19 (sanzioni) precisa le sanzioni penali e amministrativeper l’inosservanza ai contenuti della legge. La norma è priva diconseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato per quanto riguardale spese, mentre darà luogo a un’entrata, oggi non prevedibile, aseguito dell’introito delle sanzioni comminate.

L’articolo 20 (disposizioni finali) rimanda a successive disposizioniapplicative. La norma è priva di conseguenze finanziarie per ilbilancio dello Stato.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 9: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

PROPOSTA DI LEGGED’INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge detta disposizioniin materia di giochi d’azzardo, anche alfine della tutela della salute degli individui,con riferimento ai soggetti affetti da giocod’azzardo patologico (GAP).

2. In particolare, la presente legge dettadisposizioni per:

a) tutelare i soggetti vulnerabili eprevenire e curare i soggetti affetti daGAP;

b) incentivare attività culturali e for-mative, di ricerca e di monitoraggio delGAP, anche mediante l’istituzione di ap-positi fondi e misure di armonizzazionefiscale;

c) prevenire le conseguenze nocivedel gioco d’azzardo e garantire una suagestione sicura e trasparente, anche attra-verso la limitazione del gioco in un’areadedicata;

d) contrastare il gioco d’azzardo nonautorizzato e clandestino, la criminalità eil riciclaggio di denaro, anche mediantel’istituzione di registri delle scommesse edei concorsi pronostici;

e) prevedere specifiche competenze ecriteri per il rilascio delle autorizzazioniper l’esercizio del gioco d’azzardo.

ART. 2.

(Misure a tutela dei soggetti vulnerabili).

1. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 7, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2012, n. 189, dalla data di entratain vigore della presente legge i gestori di

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 10: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

sale da gioco e di esercizi in cui vi siaofferta di giochi d’azzardo autorizzati, ov-vero di scommesse su eventi sportivi, an-che ippici, e non sportivi, sono tenuti aesporre, all’ingresso e all’interno dei locali,il materiale informativo predisposto dalleaziende sanitarie locali, diretto a eviden-ziare i rischi correlati al gioco d’azzardo ea segnalare la presenza sul territorio deiservizi di assistenza pubblici e del privatosociale dedicati alla cura e al reinseri-mento sociale delle persone con patologiecorrelate al GAP. A tale scopo, i gestorisono tenuti a consentire l’accesso ai luoghidi cui al presente comma, agli operatoridei medesimi servizi di assistenza pubblicie del privato sociale, nonché a figureprofessionali appartenenti ad associazionisenza scopo di lucro, autorizzate dalleaziende sanitarie locali, al fine di incon-trare i giocatori con possibile patologia delgioco d’azzardo e fornire loro informa-zioni e un sostegno concreto e di prossi-mità.

ART. 3.

(Misure per il contrastodel gioco dei minori).

1. Al primo periodo del comma 8dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settem-bre 2012, n. 158, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, le parole « interne alle sale bingo »sono soppresse.

2. Per l’attuazione di quanto previstodalla disposizione di cui al comma 1, ilMinistro dell’economia e delle finanze, conriferimento ai videoterminali autorizzati,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, emana undecreto per l’introduzione obbligatoria,entro i sei mesi successivi, di idonee so-luzioni tecniche volte a bloccare automa-ticamente l’accesso ai giochi per i minori,quali sistemi automatici di rilevamentodell’età anagrafica di chi gioca tramitetessera elettronica, tessera sanitaria o co-dice fiscale. Sono considerati idonei i si-stemi di lettura automatica dei documenti

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 11: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

anagrafici rilasciati dalla pubblica ammi-nistrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge13 settembre 2012, n. 158, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre2012, n. 189, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Mini-stro della salute e il Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, sen-tita la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, approva,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, un documentocon le linee guida a sostegno dell’attiva-zione di corsi di aggiornamento per gliinsegnanti con funzione di docenti refe-renti per la salute, al fine di avviareiniziative di prevenzione del GAP nellescuole dell’obbligo e secondaria di secondogrado.

4. Il terzo, il quarto e il quinto periododel comma 21 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, sono sostituiti dai seguenti: « Lesanzioni amministrative previste nei pe-riodi precedenti sono applicate dal sindacodel comune competente in relazione alluogo e in ragione dell’accertamento ese-guito. Per i soggetti che nel corso di untriennio commettono tre violazioni anchenon continuative, del presente comma èdisposta dal sindaco del comune compe-tente per territorio la revoca di qualunqueautorizzazione o concessione amministra-tiva ».

ART. 4.

(Norme sulla pubblicità).

1. Fermo restando quanto previsto daicommi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 7 deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189, la comunicazionecommerciale relativa ai giochi d’azzardonon deve incoraggiare il gioco eccessivo oincontrollato, negare che il gioco possa

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 12: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

comportare dei rischi, presentare e sugge-rire che il gioco sia un modo per risolvereproblemi finanziari o personali ovverocostituisca una fonte di guadagno o disostentamento alternativa al lavoro, piut-tosto che una semplice forma di intratte-nimento e di divertimento; indurre a ri-tenere che l’esperienza, la competenza ol’abilità del giocatore permetta di ridurreo eliminare l’incertezza della vincita ov-vero consenta di vincere sistematicamente;rivolgersi o fare riferimento, anche indi-retto, ai minori e rappresentarli intenti algioco; utilizzare segni, disegni, personaggie persone, direttamente e primariamentelegati ai minori, che possano generare undiretto interesse su di loro; indurre aritenere che il gioco contribuisca ad ac-crescere l’autostima, la considerazione so-ciale e il successo interpersonale; rappre-sentare l’astensione dal gioco d’azzardocome un valore negativo; indurre a con-fondere la facilità del gioco con la facilitàdella vincita; fare riferimento a servizi dicredito al consumo immediatamente uti-lizzabili ai fini del gioco.

2. Tutte le comunicazioni commercialidei giochi con vincita in denaro devonocontenere una chiara e precisa avvertenzache il gioco è vietato ai minori di diciottoanni e devono evitare messaggi emozionaliche stimolino l’uso di tabacco o di alcool.

3. Sono vietate le pubblicità sui giochid’azzardo in fasce orarie protette, neimezzi pubblici, e le pubblicità esposte,affisse o diffuse a meno di 500 metri daluoghi sensibili frequentati dai minori,quali istituti scolastici, oratori, centri gio-vanili, palestre e centri sportivi. Sonovietati i banner su applicazioni o siti online che promuovono il gioco d’azzardo,salvo che il fruitore non dichiari primaespressamente la sua maggiore età.

4. Nei confronti del committente delmessaggio pubblicitario e del proprietariodel mezzo con cui il medesimo messaggiopubblicitario è diffuso, è applicata la san-zione amministrativa pecuniaria da100.000 a 500.000 euro per la violazione diquanto previsto dai commi 2 e 3; neiconfronti del concessionario è applicata la

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 13: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

sanzione amministrativa pecuniaria di50.000 euro.

5. Per le violazioni nei punti di venditain cui si esercita come attività principalel’offerta di scommesse, la sanzione di cuial presente articolo si applica al titolaredel punto vendita, se diverso dal conces-sionario.

6. Per le attività di contestazione degliilleciti, nonché di irrogazione delle san-zioni di cui al presente articolo, è com-petente l’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli.

7. L’osservatorio di cui all’articolo 9 egli agenti della polizia locale segnalano leviolazioni delle norme in materia di pub-blicità previste dal presente articolo.

ART. 5.

(Prevenzione e cura dei soggetti affettida patologie correlate a GAP).

1. Entro due mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il GAP èinserito nei livelli essenziali di Assistenza(LEA), al pari delle altre forme di dipen-denze patologiche. Il compito di preven-zione, cura e riabilitazione dal GAP èaffidato ai servizi territoriali per le dipen-denze.

2. Il Servizio sanitario nazionale assi-cura un sostegno psicologico ai familiaridei soggetti affetti da patologie correlate aGAP durante il periodo di cura.

3. Entro un anno dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministrodella salute, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, sentita laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, approva le lineeguida a sostegno dell’attivazione di corsi diaggiornamento per gli operatori dei serviziterritoriali per le dipendenze, dei servizi disalute mentale e del privato sociale, perl’acquisizione delle necessarie competenzein materia di GAP.

4. Gli oneri necessari per la preven-zione e per la cura delle persone affette da

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 14: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

GAP, nonché per il sostegno ai familiari,sono assicurati attraverso l’istituzione delfondo di cui all’articolo 6.

ART. 6.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione, lacura e la riabilitazione del gioco d’azzardo

patologico-GAP).

1. È istituito il Fondo per la preven-zione, la cura e la riabilitazione del giocod’ azzardo patologico – GAP, di seguitodenominato « Fondo » in favore delle per-sone affette da patologie correlate a GAPe delle rispettive famiglie.

2. Il Fondo è annualmente alimentatoattraverso un incremento del prelievo fi-scale a carico di tutte le forme di giocopari al 5 per cento. Parte del Fondointegra il Fondo per la prevenzione delfenomeno dell’usura ai fini del pagamentodei debiti da GAP.

3. Le dotazioni annuali del Fondo sonoripartite, per l’80 per cento, a favore delleregioni, in funzione della popolazione re-sidente e, per il 20 per cento, a favore deiMinisteri competenti, per l’attuazione dellerispettive politiche finalizzate alla preven-zione, alla cura e alla riabilitazione delGAP.

4. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell’economia e delle finanzeemana le norme di attuazione del presentearticolo.

ART. 7.

(Armonizzazione fiscale).

1. Dopo la lettera a) del comma 2dell’articolo 14, della legge 11 marzo 2014,n. 23, è aggiunta la seguente:

« a-bis) previsione di un prelievo fi-scale nei confronti dei concessionari noninferiore al 27 per cento del monte com-plessivo delle entrate con riferimento aogni tipologia di gioco; ».

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 15: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

ART. 8.

(Autorità competenti all’autorizzazione perl’esercizio del gioco d’azzardo e relativelimitazioni in difesa di categorie di popo-

lazione meritevoli di specifica tutela).

1. L’autorizzazione per l’apertura disale da gioco di cui all’articolo 16 e perl’installazione di videoterminali spetta alsindaco del comune competente per ter-ritorio, previo parere del questore perquanto di sua competenza.

2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 7, comma 10, del decreto-leggedel 13 settembre 2012, n. 158, convertito,con modificazioni dalla legge 8 novembre2012, n. 189, come modificato dall’articolo9 della presente legge, le autorizzazioni dicui al presente articolo devono rispettarele norme di pianificazione territoriale de-gli enti locali e tutelare le condizioni disicurezza urbana, mediante l’individua-zione di orari di esercizio e la localizza-zione delle attività di giochi. Le autoriz-zazioni devono inoltre rispettare distanzeminime obbligatorie tra le attività di giocoe i luoghi socialmente sensibili, quali isti-tuti scolastici di qualsiasi ordine e grado,luoghi di culto, impianti sportivi e centrigiovanili o altri istituti frequentati princi-palmente da giovani, ovvero strutture re-sidenziali o semiresidenziali operanti inambito sanitario o socio-assistenziale ostrutture ricettive per categorie protette.

3. L’autorizzazione è concessa per diecianni e può essere rinnovata alla scadenza.

ART. 9.

(Composizione dell’osservatorio sui rischida dipendenza da gioco d’azzardo).

1. Il quarto periodo del comma 10dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settem-bre 2012, n. 158, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2012,n. 189, è sostituito dal seguente « Pressol’Agenzia delle dogane e dei monopoli èistituito, senza nuovi o maggiori oneri a

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 16: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

carico della finanza pubblica, un osserva-torio di cui fanno parte, oltre ad espertiindividuati dai Ministeri della Salute, del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,dello sviluppo economico e dell’economiae delle finanze, anche rappresentanti deiservizi territoriali per le dipendenze indi-viduati dalle regioni, esponenti delle asso-ciazioni rappresentative delle famiglie edei giovani, nonché rappresentanti dei co-muni, per valutare le misure più efficaciper contrastare la diffusione del giocod’azzardo e il fenomeno della dipendenzagrave ».

2. L’osservatorio sui rischi da dipen-denza da gioco, istituito presso l’Agenziadelle dogane e dei monopoli ai sensi delledisposizioni di cui al comma 1, ha inparticolare il compito di:

a) monitorare le dipendenze da GAP,con particolare riferimento ai costi sociali,economici e psicologici associati a talifenomeni, nonché ai fattori di rischio, inrelazione alla salute dei giocatori e al-l’eventuale indebitamento delle famiglie;

b) redigere annualmente un rapportosull’attività svolta, da trasmettere al Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali eal Ministero della salute, nel quale pos-sono essere indicate anche proposte atte amigliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorionazionale;

c) promuovere campagne informativeal fine di prevenire comportamenti pato-logici e forme di assuefazione derivantidagli eccessi dell’attività di gioco d’az-zardo, anche mediante l’utilizzo di mezzidi comunicazione di massa, a tutela deiconsumatori, con particolare riguardo aiminori e ai soggetti vulnerabili. Le cam-pagne informano il potenziale giocatore inmodo corretto, veritiero e trasparente, an-che in riferimento ai contenuti dei diversigiochi d’azzardo, alle reali possibilità divincita e di perdita e ai gravi rischi che nepossono derivare;

d) monitorare i contenuti della pub-blicità ai fini di individuare forme di

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 17: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

pubblicità non legale oppure ingannevole,anche on line;

e) segnalare i casi in cui non vengonorispettate le norme dell’articolo 4, siaall’Autorità garante della concorrenza edel mercato al fine di attivare i poteri ditutela amministrativa e giurisdizionale adessa attribuiti, sia all’Agenzia delle doganee dei monopoli per l’applicazione dellesanzioni previste dal medesimo articolo 4.

ART. 10.

(Competenze dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli).

1. L’Agenzia delle dogane e dei mono-poli:

a) dà attuazione alle direttive sulgioco d’azzardo emanate dal Ministerodell’economia e delle finanze;

b) verifica l’attuazione delle disposi-zioni tecniche emanate dal Ministero del-l’economia e delle finanze in merito aisistemi di gioco, nonché agli apparecchiautomatici per i giochi d’azzardo, valu-tando anche la conformità e l’omologa-zione;

c) svolge una verifica costante del-l’operato dei concessionari e realizzaun’azione mirata di contrasto al giocoillegale e alle infiltrazioni criminali ma-fiose, all’opacità dei flussi finanziari nellaraccolta delle somme derivanti da giochid’azzardo e scommesse, all’evasione fiscalee tributaria, alla non corretta istituzione eal non corretto mantenimento dei registridelle scommesse e dei concorsi pronostici.

ART. 11.

(Strumenti per il contrasto del gioco illegalee delle infiltrazioni criminali).

1. Fermo restando quanto previsto da-gli articoli 67 e 94 del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, e successive modificazioni, non

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 18: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

può partecipare a gare o a procedure adevidenza pubblica né ottenere il rilascio, ilrinnovo o il mantenimento di concessioniin materia di giochi pubblici il soggetto,titolare o rappresentante legale o nego-ziale, ovvero direttore generale o soggettoresponsabile di sede secondaria o di stabiliorganizzazioni in Italia di soggetti nonresidenti o l’amministratore, anche difatto, di società in qualunque forma co-stituita, condannato, anche con sentenzanon definitiva, imputato ovvero nei cuiconfronti sia stata emessa sentenza diapplicazione della pena su richiesta, aisensi dell’articolo 444 del codice di pro-cedura penale, per uno dei delitti previstidagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644,648, 648-bis e 648-ter del codice penaleovvero, se commesso all’estero, per undelitto di criminalità organizzata o diriciclaggio di denaro proveniente da atti-vità illecite. Il medesimo divieto si applicaanche al soggetto partecipato, anche indi-rettamente, in misura superiore al 2 percento del capitale o del patrimonio dapersone fisiche che risultano condannate,anche con sentenza non definitiva, ovveroimputate, ovvero nei cui confronti sia stataemessa sentenza di applicazione dellapena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura penale, per unodei delitti di cui al periodo precedente.

2. Il divieto di partecipazione a gare odi rilascio, rinnovo o mantenimento delleconcessioni di cui al presente articoloopera anche nel caso in cui la condanna,ovvero la sentenza di applicazione dellapena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura penale, ovvero lacondizione di imputato sia riferita al co-niuge non separato, nonché ai parenti eagli affini entro il terzo grado.

3. Ai fini delle certificazioni e degliaccertamenti in materia di antimafia e diquanto previsto dall’articolo 24, comma26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo allesocietà fiduciarie, ai trust e ai fondi diinvestimento che detengono, anche indi-rettamente, partecipazioni al capitale o al

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 19: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

patrimonio di società concessionarie digiochi pubblici, di dichiarare l’identità delsoggetto mandante o del titolare effettivo.

4. È vietata la partecipazione a proce-dure ad evidenza pubblica in materia digiochi da parte di soggetti partecipanti,anche indirettamente, mediante società fi-duciarie, trust fondi di investimento chenon dichiarano l’identità del soggetto man-dante o titolare effettivo.

5. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le societàconcessionarie e le società per le quali è incorso l’ottenimento di concessioni in ma-teria di giochi pubblici devono fornire, surichiesta del Ministero dell’economia edelle finanze, l’elenco dei soci che deten-gono partecipazioni mediante società fidu-ciarie, trust o fondi di investimento, co-municando per le fiduciarie il nome delmandatario fino alla persona fisica o altitolare effettivo e per i trust il nome finoalla persona fisica o al titolare effettivo.Per i fondi di investimento l’obbligo didichiarazione previsto dal presente commaè limitato ai soggetti, persona fisica otitolare effettivo, che detengono una quotasuperiore al cinque per cento del relativopatrimonio.

ART. 12.

(Contrasto del gioco illegale e irregolare).

1. È vietata l’attività, anche non pre-valente, di raccolta di gioco attraversol’utilizzo di centri di trasmissione di daticon operatori esteri privi di concessionegovernativa.

2. Il gioco del poker con vincita indenaro, in tutte le sue varianti, non èammesso all’interno dei circoli privati.

3. È vietato installare gli apparecchi diintrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6 testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, presso i circoli privati.

4. L’esercizio dell’attività da parte disoggetti che effettuano la trasmissione didati verso operatori di scommesse esteri

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 20: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

in possesso di concessione governativa èsoggetto al versamento di una fidejus-sione bancaria o assicurativa a primarichiesta.

ART. 13.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella rac-colta fisica di giochi d’azzardo delle scom-

messe).

1. Al fine di assicurare la tracciabilitàdei flussi finanziari per prevenire infiltra-zioni criminali e il riciclaggio di denaro diprovenienza illecita, chiunque, anche incaso di assenza o di inefficacia delleautorizzazioni di polizia o delle conces-sioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane edei monopoli, gestisce con qualunquemezzo, anche telematico, per conto pro-prio o di terzi, anche ubicati all’estero,concorsi pronostici o scommesse di qual-siasi genere deve utilizzare uno o più conticorrenti bancari o postali, accesi pressobanche o presso la società Poste italianeSpa, dedicati in via esclusiva ai predetticoncorsi pronostici o scommesse. Su taliconti devono transitare le spese, le eroga-zioni di oneri economici e i proventifinanziari di qualsiasi natura relativi aiconcorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui alcomma 1 comporta l’applicazione di unasanzione amministrativa pecuniaria di im-porto compreso tra il 10 e il 40 per centodelle somme non transitate sui conti cor-renti bancari o postali dedicati. Nell’ipo-tesi in cui il titolare dell’esercizio com-merciale, del locale o, comunque, delpunto di offerta del gioco, sia una società,un’associazione o un ente collettivo, lasanzione amministrativa pecuniaria di cuial presente comma si applica alla società,all’associazione o all’ente collettivo e ilrappresentante legale della società, dell’as-sociazione o dell’ente collettivo è obbligatoin solido al pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria.

3. Gli obblighi previsti dal decreto le-gislativo 21 novembre 2007, n. 231, siapplicano anche agli operatori che svol-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 21: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

gono le attività relative all’offerta di giochio di scommesse con vincite in denaro, conesclusione del lotto, delle lotterie a estra-zione istantanea o a estrazione differita edi concorsi pronostici, su rete fisica, inpresenza o in assenza delle concessionirilasciate dall’Agenzia delle dogane e deimonopoli.

4. Gli operatori che svolgono l’attivitàdi gestione di sale da gioco, indicati nelpresente articolo, procedono alla verificadell’identità di ogni cliente che compiaoperazioni di acquisto e di cambio difiches o di altri mezzi di gioco per importopari o superiore a 1.000 euro. I dati e leinformazioni sono acquisiti e conservatiutilizzando i sistemi informatici di cuisono dotati gli stessi operatori per losvolgimento della propria attività. I dati ele informazioni sono riferiti:

a) agli estremi del documento iden-tificativo;

b) alla data dell’operazione;

c) al valore dell’operazione e ai mezzidi pagamento utilizzati;

d) al numero delle banconote di ta-glio elevato, da 200 e 500 euro.

5. Con le medesime modalità ivi pre-viste gli operatori di cui al comma 4procedono all’identificazione e alla verificadell’identità di ogni cliente che utilizziimporti superiori a 500 euro, e consentonooperazioni di ricarica dei conti di gioco, diacquisto e di cambio dei mezzi di gioco,esclusivamente attraverso mezzi di paga-mento, compresa la moneta elettronica,per i quali è possibile assolvere gli obblighidi identificazione previsti dalla presentelegge. A tale fine, gli operatori devonoregistrare e acquisire le informazioni re-lative:

a) ai dati identificativi dichiarati dalcliente all’atto dell’apertura dei conti digioco o della richiesta delle credenziali diaccesso ai giochi on line;

b) alla data delle operazioni di aper-tura e di ricarica dei conti di gioco e diriscossione sui medesimi conti;

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 22: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

c) al valore delle operazioni indicatealla lettera b) e ai mezzi di pagamentoutilizzati;

d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora ealla durata delle connessioni telematichenel corso delle quali il cliente, accedendoai sistemi del gestore della casa da giocoon line, pone in essere le operazioni di cuialla lettera b).

ART. 14.

(Azioni contro l’evasionefiscale e tributaria).

1. Ferme restando le sanzioni penali eamministrative previste da altre disposi-zioni di legge in materia di giochi pubblici,non possono concorrere all’assegnazione oal rinnovo delle concessioni in materia digiochi, di concorsi pronostici e di scom-messe i soggetti che hanno commessoviolazioni gravi, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al pagamentodelle imposte e delle tasse, secondo lalegislazione italiana o quella dello Stato incui sono stabiliti.

2. Non possono partecipare a gare perle concessioni o per il loro mantenimentoo rinnovo, le società fiduciarie, i fondi diinvestimento, i trust e le società con ca-ratteristiche intrinseche di opacità, quali lesocietà anonime, domiciliate fiscalmentein Stati o territori non appartenenti al-l’Unione europea aventi regimi fiscali pri-vilegiati individuati ai sensi del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, o che pagano dividendia tali società.

ART. 15.

(Istituzione dei registri delle scommesse edei concorsi pronostici).

1. Chiunque, anche in caso di assenzao di inefficacia delle autorizzazioni dipolizia o delle concessioni rilasciate dal-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 23: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

gestisce con qualunque mezzo, anche te-lematico, per conto proprio o di terzianche ubicati all’estero, concorsi prono-stici o scommesse di qualsiasi genere,comprese le scommesse on line, deve an-notare in un apposito registro informatico,relativamente alle operazioni effettuate inciascun giorno, l’ammontare globale dellesomme giocate, delle vincite pagate e delladifferenza tra le somme giocate e le vincitepagate. L’annotazione deve essere eseguita,in modalità elettronica, con riferimento algiorno in cui le operazioni sono effettuate,entro il giorno non festivo successivo. Leregistrazioni nel totalizzatore nazionalesono equiparate a tutti gli effetti a quellepreviste nel registro di cui al presentecomma.

2. Chi non tiene o non conserva se-condo le prescrizioni il registro previstodal comma 1 è punito con una sanzioneamministrativa pecuniaria da 5.000 a20.000 euro. La stessa sanzione si applicaa chi, nel corso degli accessi, ispezioni overifiche eseguiti ai fini dell’accertamentoin materia di imposta unica sui concorsipronostici e sulle scommesse, rifiuta diesibire o dichiara di non possedere ocomunque sottrae all’ispezione e alla ve-rifica il registro previsto dal citato com-ma 1.

3. La sanzione di cui al comma 2 èirrogata in misura doppia se sono accer-tate evasioni dell’imposta unica sui con-corsi pronostici e sulle scommesse com-plessivamente superiori, nell’anno solare, a70.000.

4. Chi omette di effettuare, in tutto o inparte, le registrazioni previste dal comma1 è punito con una sanzione amministra-tiva pecuniaria di importo compreso tra il10 e il 50 per cento degli importi nonregistrati. Nel caso di mancata tenuta delregistro informatico le sanzioni di cui alcomma 2 e al presente comma si appli-cano congiuntamente, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 12 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esuccessive modificazioni, e dagli articoli 4e 5 del decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e successive modificazioni.L’ammontare imponibile complessivo e

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 24: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

l’aliquota applicabile dell’imposta unicasui concorsi pronostici e sulle scommessesono determinati induttivamente sullabase dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a conoscenza dell’ufficiodell’Agenzia delle dogane e dei monopolicompetente per territorio.

ART. 16.

(Nuove disposizioni per le sale da gioco).

1. Il rinnovo o la stipula di nuovicontratti di gestione di apparecchi per ilgioco d’azzardo, successivamente alla datadi entrata in vigore della presente legge, èconsentito esclusivamente nelle sale dagioco. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti i requisiti e lecaratteristiche delle sale da gioco.

2. Nei punti di vendita diversi da quellicon attività di gioco esclusiva o nei puntidi vendita assimilabili a quelli con attivitàdi gioco esclusiva, come individuati dalledisposizioni vigenti, i contratti di gestionedi apparecchi per il gioco d’azzardo pro-seguono fino alla loro naturale scadenza enon è consentito il rinnovo.

3. Le sale da gioco non possono esseredi proprietà o controllate, anche indiret-tamente, dai concessionari.

4. Il personale operante nelle sale dagioco e gli esercenti sono tenuti a frequen-tare corsi di formazione predisposti dalleaziende sanitarie locali sui rischi del GAPe sulla rete di sostegno. All’interno dellesale da gioco, i gestori sono tenuti adesporre un test di verifica, predispostodall’azienda sanitaria locale competenteper territorio, per una rapida autovaluta-zione del rischio di dipendenza e dépliantinformativi riguardo la disponibilità deiservizi di assistenza. Con decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla en-trata in vigore della presente legge, èstabilita la disciplina sui corsi di forma-zione.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 25: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

5. Nelle aree delle sale da gioco riser-vate ai fumatori non possono essere in-stallati apparecchi per il gioco d’azzardo.

6. Il limite orario della connessionetelematica per gli apparecchi per il giocodi Stato è fissato alle ore 2 per i giorniferiali e la domenica e alle ore 3 per legiornate di venerdì e di sabato. Dopo taliorari viene interdetta la possibilità tele-matica di utilizzo delle apparecchiature,fatto salvo lo svolgimento di altri tipi diattività.

ART. 17.

(Caratteristiche dei giochi).

1. Fermo restando il diritto alle carat-teristiche estetico-funzionali dei vari tipidi gioco, ai fini della prevenzione da GAPnon è consentito utilizzare colori, disegni,suoni e rumori che stimolino la continua-zione del gioco oltre la realistica volontàdel giocatore.

ART. 18.

(Divieto di utilizzo delle carte di debito peril pagamento delle puntate di gioco).

1. Negli esercizi commerciali di cuiall’articolo 2 è vietato mettere a disposi-zione del giocatore strumenti per il paga-mento delle giocate mediante carte didebito.

2. In caso di violazione delle disposi-zioni del comma 1 il trasgressore è punitocon una sanzione amministrativa pecunia-ria da 1.000 a 10.000 euro per ogniviolazione del divieto.

ART. 19.

(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni penali eamministrative previste da altre disposi-zioni di legge in materia di giochi pubblici,è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno ocon la multa fino a 50.000 euro chiunque:

1) intenzionalmente apre o gestisceuna casa da gioco senza le concessioni e le

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 26: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

autorizzazioni necessarie, o a tale scopofornisce locali o installazioni;

2) ottiene in modo fraudolento unaconcessione o un’autorizzazione in as-senza dei requisiti di legge;

b) con la multa fino a 25.000 eurochiunque:

1) organizza o gestisce per mestieregiochi d’azzardo al di fuori delle case dagioco concessionarie;

2) fornisce indicazioni false in unaprocedura di concessione ovvero di auto-rizzazione ovvero in altra maniera influi-sce illegalmente sulla procedura stessa;

3) installa, allo scopo di gestirli,sistemi di gioco o apparecchi automaticiper i giochi d’azzardo senza esame evalutazione della conformità o dell’omo-logazione;

4) modifica sistemi di gioco o ap-parecchi automatici per i giochi d’azzardoche sono stati oggetto di un esame e di unavalutazione della conformità o dell’omo-logazione e li installa allo scopo di gestirli;

5) omette di comunicare informa-zioni all’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli.

ART. 20.

(Disposizioni finali).

1. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti, per le diversetipologie di gioco d’azzardo, la durataminima di ogni partita, il costo e il valoremassimo di ciascuna vincita.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 2357

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 27: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

PAGINA BIANCA

Page 28: CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Camera · 2014. 6. 19. · che un familiare è diventato dipendente dal gioco, si è indebitato all’inverosimile, si è messo in mano agli

€ 2,00 *17PDL0022330**17PDL0022330*