CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO · DORDINE DEL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE . tt. Roberto...

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U ATTIV UZIONALI te dott.5 I esaManon D’ORDINEDELPRESIDENTE ILSEGRETARIOGENERALE tt. Roberto Valente MTM sd pdl\pcil CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneto Ndel27/10/2017 Prot.:0024542Titolario2.6 CRV CRV spc-IJPA AlSignorPresidente dellaPRIMACommissioneConsiliare AiSignoriPresidenti delleCommissioniConsiliari SECONDA,TERZAeQUINTA e,p.c. AlSignorPresidentedellaGiunta regionale AiSignoriPresidentideiGruppi Consiliari AlSignorAssessoredelegatoperi rapportitrailConsiglioelaGiunta regionale AlSignorSegretariogeneraledella programmazione Loro sedi Oggetto: Progettodileggen.292 Disegnodileggerelativoa"LEGGEDISTABILITÀREGIONALE 2018". Aisensidell’articolo21delloStatutoedegliarticoli44e69delRegolamento delConsiglioregionale,trasmettoilprogettodileggeindicatoinoggetto. LaPrimaCommissioneconsiliarepresenteràlapropriarelazionealConsiglio entroiterminiprevistidall’articolo69delRegolamento. LeCommissioniconsiliariSeconda,TerzaeQuinta,aisensieneitermini dell’art.69delRegolamento,esprimerannoilpareredilorocompetenzaalla PrimaCommissioneconsiliare,trasmettendoloperconoscenzaaquesta Presidenza. Cordialisaluti. SERVIZIO ATTIVITA Ufficio Attività E RAPPORTI istituzionali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax [email protected] www.consiglioveneto.it Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 27/10/2017 - 0024542

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dott.5 Iesa Manon

D'ORDINE DEL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

tt. Roberto Valente

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio Regionale del Veneto N del 27/10/2017Prot.: 0024542 Titolario 2.6

CRV CRVspc-IJPA

Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare

Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari SECONDA, TERZA e QUINTA

e, p.c.Al Signor Presidente della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale della programmazione

Loro sedi

Oggetto:Progetto di legge n. 292 Disegno di legge relativo a "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 69 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 69 del Regolamento. Le Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta, ai sensi e nei termini dell'art. 69 del Regolamento, esprimeranno il parere di loro competenza alla Prima Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Cordiali saluti.

SERVIZIO ATTIVITAUfficio Attività E RAPPORTI istituzionali ISTITUZIONALI

San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia

+39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax [email protected] www.consiglioveneto.it

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 27/10/2017 - 0024542

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 292

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 34/DDL del 17 ottobre 2017) LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018 Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 ottobre 2017.

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LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018 R e l a z i o n e: Ai sensi del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’approvazione della legge annuale di bilancio, è adottato un provvedimento, che per l’esercizio 2018 è denominato “Legge di stabilità regionale 2018”. Il disegno di legge in oggetto contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

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LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018 Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa. 1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo. 2. Per il triennio 2018-2020 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)” alla presente legge. 3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)” alla presente legge. ___________________________ (Direzione Bilancio e Ragioneria) Relazione

In ottemperanza a quanto disposto del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al d.Lgs 118/2011) col presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa ai sensi della lettera b) del paragrafo medesimo, nonché si determinano per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, ai sensi della lettera d) del già citato paragrafo. Riferimenti normativi Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, Paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1)

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Art. 2 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”. 1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è sostituito dal seguente: “3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 “Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari”, è disposto qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali.”. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, compresa la determinazione delle garanzie da prestare. _______________________ (Direzione Finanza e Tributi) Relazione La L.R. 27/2006 ha introdotto, dall’anno 2007, la possibilità di accedere al pagamento rateale delle somme dovute dai contribuenti in seguito alle attività di controllo. Tale previsione legislativa si conforma ai principi derivanti dal nuovo assetto di rapporti tra amministrazione e cittadino cui si ispira lo Statuto del contribuente, informato essenzialmente ai principi di collaborazione, di cooperazione e di buona fede. Il vigente sistema di rateizzazione non risulta tuttavia adeguato al mantenimento degli elementi di tutela delle ragioni creditorie dell’Ente, considerato che l’attuale e diverso contesto socio economico ha portato ad un forte aumento delle istanze di rateizzazione avanzate da soggetti già molto gravati da numerosi altri debiti tributari anche per il medesimo tributo. Inoltre tali contribuenti sempre più frazionano il proprio debito tributario complessivo, lasciando una parte di esso andare a ruolo, suddividendo in più domande di rateizzazione autonome il debito accertato, a fronte di debiti ulteriori accumulati per il medesimo tributo ma non ancora oggetto di accertamento formale da parte della Regione. Tale comportamento espone il bilancio regionale sempre più alla possibilità di non introitare tutte le cifre attese, soprattutto nel caso di contribuenti persone giuridiche, poiché tutte le istanze di rateizzazione inferiori ad € 25.822,84 non sono nemmeno assistite da garanzie fideiussorie. Pertanto, al fine di salvaguardare l’erario regionale, con l’approvazione della presente norma si ammette la rateizzazione tributaria solo per coloro che sono oggettivamente in situazione di temporanea difficoltà economica dovendo essere privi di ulteriori debiti per lo stesso tributo. La presente proposta di legge non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e/o minori entrate. Infatti la disposizione in esame apporta soltanto modifiche che interessano le procedure amministrative per la concessione da parte della Regione della rateizzazione dei debiti tributari su istanza dei contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che si trovano in condizione di difficoltà economiche. Riferimenti normativi

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Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali” Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria. 1. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997" dopo la parola: “importo” sono aggiunte le seguenti: “pagato indebitamente o”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi: “3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti. 3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.”. 3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative. 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è inserito il seguente comma: “1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.”.5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.”. 6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

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Art. 3 - Modifica all’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni. 1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: “del demanio della navigazione interna,” sono soppresse. _______________________________ (U.O. Logistica e Ispettorati di Porto)

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Art. 4 - Inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni. 1. Dopo l’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente: “Art. 100 bis - Funzioni dei Comuni. 1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a: a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all’abusivismo; b) manutenzione delle vie d’acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi; c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali. 2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”. 2. Le entrate derivanti dall’applicazione dal presente articolo, quantificate in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2018-2020. _______________________________ (U.O. Logistica e Ispettorati di Porto)

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Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali. 1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni esercitano le funzioni conferite dall’articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come introdotto dalla presente legge. 2. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione. 3. Al fine di garantire l’omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l’esercizio delle funzioni conferite. _______________________________ (U.O. Logistica e Ispettorati di Porto) Relazione

La L.R. n. 11/2001 ha disciplinato le competenze conferite dal D. Lgs. 112/1998; in particolare l’articolo 100, comma 2, lettera e), è inerente alla disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna.

Con L.R. 33/02 le funzioni inerenti la gestione del demanio lacuale, limitatamente al Lago di Garda, sono già state trasferite ai Comuni.

La proposta di emendamento che si presenta prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni, la vigilanza, il contrasto all’abusivismo, la rimozione di natanti abbandonati e sommersi nonché della riscossione dei canoni gravanti sul demanio della navigazione interna. Riferimenti normativi Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” Art. 100 - Funzioni della Regione. 1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono. 2. La Giunta svolge le seguenti funzioni: a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale; b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell’attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998; c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”; d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all’articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995; f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;

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g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa. 4. Il Consiglio regionale, nell’ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale. 5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa. 6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2.

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Art. 6 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa. 3 Art. 2 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”. .................. 4 Art. 3 - Modifica all’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni. ..................................................... 6 Art. 4 - Inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni. ........................................... 7 Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali. .............................................. 8 Art. 6 - Entrata in vigore. ................................................................... 10

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 292 RELATIVO A:

ALLEGATI 1 - 2

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Allegato 2

Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

(Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)"

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