Consiglio Nazionale dei Geologi · Con la sentenza n. 2682/2020, la Corte di cassazione, terza...

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Consiglio Nazionale dei Geologi 16 aprile 2020

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Consiglio Nazionale dei Geologi

16 aprile 2020

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28 Giovedì 16 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

Norme&Tributi

Operatori a confrontosulle nuove misureper affrontare l’emergenza

In discussione vie più snelleper favorire l’accessoai finanziamenti pubblici

EMERGENZA COVID-19

DIRITTO DELL’ECONOMIA

Contro la crisi d’impresaliquidità con vincolo di destinazione

Giovanni Negri

Accesso alla liquidità, sospensionedelle procedure esecutive, rimodu-lazione dell’allerta, interventi su bi-lanci e responsabilità degli ammini-stratori. Anche la Fase 2 della disci-plina della crisi d’impresa si muoveallo scoperto, senza punti fermi. Dal1° luglio, una volta scaduta la mora-toria sui fallimenti, ci sarà bisogno diregole meno condizionate dal-l’emergenza, Da pochi giorni, perla-tro, sono in vigore le norme del de-creto liquidità che si sono mosse suun doppio binario, quello della Leg-ge fallimentare (rinvio del Codicedella crisi, improcedibilità delleistanze di fallimento e di insolvenza,misure su concordati e accordi di ri-strutturazione) e quello del Codicecivile (sterilizzazione dell’effettoperdite sui conti, presunzione dicontinuità aziendale, agevolazioniper gli apporti di finanza dei soci).

Già però si riflette, tra gli opera-tori, sulle misure che ancora man-cano nell’immediato e su quelle cheservirebbero in prospettiva. Tenen-do però conto che siamo nel corso diun bimestre (abbondante) bianco,visto che sino al 1° luglio è in vigoreuna moratoria completa sui falli-menti, avendo il decreto liquidità

escluso anche l’ipotesi della dichia-razione presentata dallo stesso im-prenditore.

Accesso al credito con autodichiarazioneSu quello che servirebbe ha le ideechiare Roberto Fontana, pm deldipartimento Crisi d’impresa dellaProcura di Milano. «Bisogna inna-zitutto evitare che i finanziamentipubblici vadano a imprese decotteo comunque non meritevoli senzaper questo rallentare i tempi di ac-cesso. Si potrebbe allora pensareun’autodichiarazione da partedell’imprenditore su un dupliceversante, quello di solidità finan-ziaria, autocertificando di nonavere, al 31 dicembre scorso, debitiscaduti da oltre 90 giorni in unapercentuale da definire per esem-pio sul fatturato, e quello di rego-larità dei versamenti contributivi,anche in questo caso con autocer-tificazione».

Naturalmente, la doppia autodi-chiarazione dovrebbe poi essere ac-compagnata, sottolinea RobertoFontana, da modifiche alla normati-va penale per evitare abusi, ma, aquel punto il credito potrebbe afflui-re in pochi giorni. Lasciando tempopoi a controlli da parte di soggetticome Guardia di Finanza, Sace, Uif.

Stop di sei mesi alle procedure esecutive Come pure, per Fontana, si dovrebbebasare su un’autocertificazione an-che l’accesso a una moratoria di 4-6mesi delle procedure esecutive di cuidovrebbe beneficiare l’imprenditoreche attesta di non avere una signifi-cativa esposizione debitoria antece-dente all’emergenza sanitaria e, nel-lo stesso tempo, di essere in (mo-mentanea) difficoltà. Alla fine delperiodo di automatic stay, tocche-rebbe sempre all’imprenditore di-chiarare di essere uscito dalle diffi-coltà, tornando in qualche modo allanormalità, oppure di essere tuttorain crisi, aprendo allora la strada alleordinarie procedure concorsuali.

Anche in questo caso, sarebbe

opportuno un presidio penale acorroborare la regolarità delle di-chiarazioni.

Codice della crisi, ok al rinvioPer Riccardo Ranalli, dottore com-mercialista, componente della taskforce governativa guidata da Vitto-rio Colao, uno dei temi ineludibili èquello dell’equity, della finanza diemergenza e dei controlli sul vincolodi destinazione, «anche perché sia-mo di fronte in alcuni settori, bastipensare al turismo e allo spettacolo,alla necessità di un cambio di para-digma nel rapporto tra impresa econsumatore/cliente».

Bene peraltro, condivide Ranalli«avere pensato a una disattivazio-ne dell’articolo 2447 del Codice ci-vile sulla riduzione del capitale aldi sotto del valore legale. Ma certoin prospettiva si porrà un problemadi impairment test per verificarel’effettivo valore delle attivitàiscritte a bilancio».

Ranalli considera poi «assoluta-mente opportuno» lo slittamento diun anno del Codice della crisi d’im-presa, anche se poi serviranno rego-le di sistema con cui gli imprenditoripotranno confrontarsi una volta ar-ginata l’emergenza: «Le misure diallerta in questo contesto sarebberostate del tutto improponibili».

Sull’allerta proroga al 2022E sulle misure di allerta previstedal Codice della crisi arriva unasollecitazione anche da Confindu-stria che mette l’accento sull’op-portunità di un rinvio al 2022 dellaloro entrata in vigore.

In caso contrario, infatti, il rischiomolto concreto sarebbe quello di un’esplosione delle segnalazioni moti-vate da bilanci devastati da mesi di emergenza sanitaria. Di sicuro però c’èun forte apprezzamento per il rinvio delCodice della crisi d’impresa e per le mi-sure su concordati preventivi e accordidi ristrutturazione, per favorirne la ri-determinazione tenendo conto dell’im-patto della crisi provocata da Covid-19.

Piani di ristrutturazione improponibiliLuciano Panzani, fino a poche set-timane fa presidente della Corted’appello di Roma e tra i magistratipiù esperti di disciplina della crisid’impresa, mette l’accento innan-zitutto sulla necessità di misureprotettive dell’impresa dalle azioniesecutive che i creditori potrebberopromuovere e dalle istanze di falli-mento. «Su quest’ultimo punto –avverte Panzani – è intervenuto ildecreto liquidità; manca però an-cora una misura sulla sospensionedelle esecuzioni. Tanto più oppor-tuna se si tiene conto del fatto che,nella situazione di assoluta incer-tezza attuale, formulare qualsiasipiano di ristrutturazione è opera-zione altamente improbabile. Nonci sono le indispensabili condizionidi visibilità del mercato».

Panzani, che ricorda come secon-do alcune prime stime la platea diimprese interessate dalla crisi po-trebbe essere di circa 160mila, dellequali 10mila potrebbero accedere aprocedure concorsuali, mette in evi-denza poi il tema della limitazionedella responsabilità degli ammini-stratori per le scelte di gestione, giàaffrontato, per esempio, sia nel Re-gno Unito sia in Germania nelle pri-me misure emergenziali.

Da privilegiare il flusso di cassaSull’opportunità di misure straordi-narie a tutela del management con-viene Andrea Foschi, consigliere na-zionale dei dottori commercialisti che più di altri ha seguito la fase diattuazione del Codice della crisi sul versante delle misure di allerta e dellaredazione degli indici in particolare.

«Bisogna partire dalla consape-volezza che c’è tutto un tessutod’imprese che va salvato – sottoli-nea Foschi –. Vanno trovate misu-re per consentire alle aziende direggere nell’immediato sul pianofinanziario. Faccio solo l’esempiodi un’impresa che seguo: da condi-zioni di solidità, ha visto ora ridot-to del 96% il suo fatturato perchélavora nell’alimentare, ma quasiesclusivamente con ristoranti. È aqueste aziende che va data unaprospettiva». Più nel dettaglio, Fo-schi ricorda due misure in discus-sione nel dibattito attuale. La pri-ma, in materia di principi contabi-li, ma a giudizio di Foschi menopraticabile, fa leva sulla sospen-sione dei costi da Covid; mentre laseconda, di matrice più anglosas-sone, fa prevalere un flusso di cas-sa positivo o comunque nei limitidella sostenibilità, sulla negativitàdel patrimonio netto.

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Una risposta a interpello delle Entrate scioglie uno dei principali dubbi sulle cessioni del credito d’imposta per ristrutturazioni.

Luca De Stefani —a pag. 30

Bonus casaSopravvenienzaattiva tassatanell’eserciziodi acquisto

1 In discussione misure per rendere più rapido l’accesso al credito da parte delle imprese, cercando di evitare però che finanziamenti pubblici finiscano nelle mani della criminalità o di imprese insolventi. Possibile un meccanismo di autodichiarazione con controlli da effettuare successivamente

I PUNTI IN DISCUSSIONE

ACCESSO AL CREDITO

2 Tema chiave quello delle azioni esecutive, per ora trascurato dal pacchetto delle misure d’urgenza. Per molti operatori servirebbe un blocco delle esecuzioni per alcuni mesi in maniera tale da permettere alle aziende di rimettersi in piedi oppure di accedere alle ordinarie procedure concorsuali

LO STOP ALLE ESECUZIONI

Sulle misure di allerta arrivano sollecitazioni per uno slittamento più ampio di quello, al 1° settembre 2021, del Codice della crisi. Il rischio è quello del proliferare di segnalazioni fondate su dati di bilancio fortemente compromessi per effetto dell’emergenza sanitaria

ALLERTA DA RINVIARE

Valutazioni da fare anche in ordine a forme di limitazione della responsabiità degli amministratori per le scelte di gestione, nella consapevolezza della difficoltà di mettere in campo ragionevoli piani di ristrutturazione in un mercato senza più alcuna certezza

LA RESPONSABILITÀ DEI MANAGER

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Le esecuzioni. Da valutare anche l’opportunità di misure che prevedano un blocco delle azioni esecutive in maniera tale da potere permettere alle aziende di ripartire oppure di fare ricorso, al termine della moratoria, alle procedure concorsuali

STEFANO MARRA

ONLINETutti gli aggiornamenti sull’attualità normativa legata all’emergenza Covid-19ilsole24ore.com

160MILASecondo alcune prime stime le imprese interessate dalla crisi potrebbero essere circa 160mila di cui 10mila potrebbero accedere a procedure concorsuali

Gianluca Spolverato

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Mercoledì 16 aprile ore 15.00RIENTRO A LAVORO: tutte le regole da rispettare.

Martedì 21 aprile ore 15.00MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE: la tutela dei creditie le problematiche dei contratti.

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Il Sole 24 Ore Giovedì 16 Aprile 2020 29

Norme & Tributi

Ipotesi di moratoria più ampia in sede di conversione del decreto legge 23/20

L’esigenza di un seriocontrollo deve abbinarsi alla celerità della decisione

EMERGENZA COVID-19

IMPRESE

Paolo Rinaldi

Gli interventi di sostegno econo-mico da parte del Governo sonoprevalentemente rappresentatida un lato da ingenti garanzie sta-tali a soggetti a partecipazionepubblica, a propria volta chiamati– con forti automatismi – a garan-tire le banche per erogazioni dinuovi finanziamenti alle imprese,dall’altro da temporanee sospen-sioni di adempimenti civilistici econcorsuali che tendono a darefiato agli operatori. Si tratta sen-z’altro di interventi fondamentali,ma che in parte produrranno ef-fetti collaterali indesiderati. Laperdita dei mezzi propri, adesempio, in base all’articolo 6 delDl 23/2020, fino al 31 dicembrenon richiederà interventi di rico-stituzione del capitale sociale nécostituirà causa di liquidazione.La norma, anche se inoffensivaper gli organi sociali, costituirà unenorme problema per le banche.

Non sono intervenute modifi-che alla normativa di vigilanza sul-l’erogazione creditizia, e dunquepotrebbe profilarsi una responsa-bilità per la banca nel concedere orinnovare affidamenti a societàprive dei mezzi propri. Al momen-to si chiede alle banche di supplireal ruolo dello Stato: erogare rapi-damente, in abbondanza, e a unaplatea più ampia possibile di sog-getti in difficoltà a causa di Covid-19. Se da un lato questi interventicertamente impediranno l’imme-diata cessazione dell’attività dimolte imprese, dall’altro una per-centuale maggiore del normale diquesti soggetti entrerà in default,in tempi non lontanissimi da oggi.

Questi finanziamenti garantitidallo Stato condizioneranno pe-santemente la situazione debitoriadelle aziende in caso di concorso,sottraendo risorse ai fornitori eagli altri soggetti con minore gra-do di privilegio, con possibili squi-libri irreparabili nella soluzionedelle future crisi di impresa. Unasoluzione potrebbe essere l’obbli-go di contestuale rinuncia dellabanca garantita al diritto di surro-ga e al regresso, ai fini dell’effica-cia della garanzia pubblica, sebbe-ne con importanti problemi tecnicie di “moral hazard”. Il problema sicreerà anche per le imprese chenon andranno in default: quelle adoggi sane, con un rapporto di leva(debito/Ebitda) ancora sostenibi-le, e che in seguito a Covid-19 sitroveranno con un incremento delnumeratore, a causa dei nuovi fi-nanziamenti bancari, e un decre-mento del denominatore, dovutoalla riduzione della redditività.

È un problema ineludibile: idebiti di oggi non saranno facil-mente rimborsabili. La soluzionenon sta solo negli interventi a ti-tolo di capitale degli investitoriistituzionali, se le imprese nonsono “investment grade”. Biso-gnerà ricorrere a soluzioni inno-vative, come la conversione diquesti finanziamenti in eccesso instrumenti finanziari partecipativi(Sfp). Essi dovranno essere smal-titi dal sistema bancario senzaoneri, estendendo la garanzia an-che agli interessi, ovvero tramiteGacs(Fondo di Garanzia sulla car-tolarizzazione delle sofferenze),così da riallineare il fair value(giusto valore) del credito con ilvalore nominale. Gli Sfp potrannosuccessivamente essere ceduti aSpv (società veicolo) specializza-te, partecipate dallo Stato, che de-stinino ad investitori professio-nali le notes corrispondenti.

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GLI EFFETTI INDESIDERATI

Debito eccessivo,terapia cercasi

Un’autocertificazione rafforzata opportuna per accelerare il credito

Giovanni B. Nardecchia

Nel Dl 23/20 il legislatore è interve-nuto sulla disciplina vigente delconcordato preventivo e degli ac-

cordi di ristrutturazione dei debiti.Nella stessa ottica si è ritenuto indi-spensabile, per un periodo di tempolimitato, sottrarre le imprese ai pro-cedimenti finalizzati all’aperturadel fallimento. Moratoria che ha loscopo di ibernare la situazione inquesta fase in cui l’emergenza sani-taria ha determinato il blocco di gran parte delle attività produttivedel paese, che non appare però suf-ficiente, in chiave prospettica, a farfronte alla gravissima crisi econo-mica determinata dal Covid-19.

Il legislatore, con il Dl 23, ha giàin parte fornito una prima efficacerisposta a tali esigenze con la steri-lizzazione delle norme in materiadi riduzione del capitale per perdi-te e riduzione del capitale socialeal di sotto del limite legale, la neu-tralizzazione degli effetti deviantidell’attuale crisi economica sui bi-lanci, la disattivazione dei mecca-nismi di postergazione dei finan-ziamenti effettuati dai soci o da chiesercita attività di direzione e co-

ordinamento. Il tema per la fase 2 dell’emer-

genza economica, da affrontare giàin fase di conversione del Dl, è quel-lo dell’eventuale introduzione (perlo stesso lasso di tempo, e quindisino al 31 dicembre 2020), di unamoratoria più ampia per le impreseche si trovino in stato di crisi e/o diinsolvenza per effetto della diffu-sione del virus e dei provvedimentidi contenimento dello stesso. Mo-ratoria che potrebbe riguardare: 1) la sospensione delle scadenzecontrattuali relative ai pagamenti,senza subire il pregiudizio di riso-luzioni o modifiche contrattuali;2) il blocco delle azioni esecutive deicreditori insoddisfatti.

In questo caso varie sono le op-zioni possibili: 1) essa potrebbe operare automati-camente per effetto, ad esempio, diuna dichiarazione iscritta nel regi-stro delle imprese;2) oppure la moratoria potrebbeessere sottoposta a un vaglio da

parte dell’autorità giudiziaria. Il massiccio intervento dello Sta-

to sotto forma di garante dei prestitierogati alle imprese, a quelle stesseimprese che in parte chiederanno diusufruire della moratoria, rendeevidente l’interesse pubblico aun’applicazione selettiva della pro-tezione. Selezione che dovrebbe ri-guardare due profili: 1) che non si tratti di un'impresa“criminale”;2) che non si tratti di un'impresa giàinsolvente alla data del 23 febbraio2020.

È di tutta evidenza che l’esigenzadi controllo deve trovare un giustoequilibrio con quella di celerità del-la decisione, di talché potrebbe ipo-tizzarsi che ai fini dell’accoglimentodell’istanza sia sufficiente che lastessa sia accompagnata dall’auto-dichiarazione che attesti che lo sta-to di crisi e/o insolvenza è direttaconseguenza del Covid-19 (specifi-cando se vi è continuità aziendaleovvero la data a partire dalla quale

l’attività d’impresa è stata interrot-ta dall’emergenza epidemiologica),che si sono richiesti e/o ottenuti inuovi finanziamenti di cui al Dl23/20, che nei confronti del legalerappresentante o titolare dell'im-presa non sussistono le cause di di-vieto, di decadenza o di sospensio-ne di cui all’articolo 67 del Dlgs159/2011, e da idonea documenta-zione (bilanci degli ultimi tre anniregolarmente depositati, situazio-ne patrimoniale aggiornata).

A garanzia della veridicità del-l’attestazione potrebbe ipotizzarsil’introduzione di una specifica fat-tispecie penale in considerazionedella particolare gravità della con-dotta. Il che consentirebbe ai tribu-nali un controllo documentale rapi-do e uniforme. Al termine della mo-ratoria un professionista dovrebbeattestare la soluzione della crisi e/odell’insolvenza, o, in caso contrario,il debitore potrebbe accedere a unadelle procedure concorsuali.

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Il rischio di una eccessiva esposizione delle banche è reale

FINANZIAMENTI

Gli obblighi antiriciclaggio non sono depotenziatiGli istituti di creditosono tenuti all’adeguataverifica della clientela

Valerio Vallefuoco

Ieri nel corso dell’audizione in Par-lamento sulle iniziative della task force per la liquidità del sistemabancario (si veda a pagina 3), Bancad’Italia ha richiamato la necessità del rispetto della normativa antirici-claggio. Due le proposte avanzate per agevolare i controlli: l’utilizzo di

conti dedicati su cui far transitare ifinanziamenti e la richiesta di auto-certificazioni. Ciò agevolerebbe icontrolli ex post sul rispetto dell’ob-bligo di destinazione dei flussi fi-nanziari e permetterebbe azioni dirivalsa nei casi di false dichiarazioni.

Bankitalia nella comunicazionedel 10 aprile aveva già evidenziatoagli operatori che avrebbero dovutocontinuare a sottoporre la clientelaa tutti gli obblighi antiriciclaggioproprio in considerazione delle op-portunità che l’attuale crisi rischiavadi offrire alla criminalità economica.La posizione di garanzia cui sono

chiamati gli intermediari dovrà es-sere quindi orientata alla verifica chei finanziamenti statali siano effetti-vamente utilizzati per fornire alleimprese la liquidità necessaria perfar fronte ai costi di funzionamentoo a realizzare verificabili piani di ri-strutturazione industriale e produt-tiva. Tale verifica, secondo Bancad’Italia deve essere svolta in sede diconcessione del finanziamento enella fase di monitoraggio.

La raccomandazione rimanda alpuntuale assolvimento degli obbli-ghi di adeguata verifica della cliente-la che dovranno ora mirare a scon-

giurare il rischio che i finanziamentistatali vengano destinati a fini diver-si da quelli per i quali sono concessi.I controlli terranno conto di tutte leinformazioni necessarie e aggiorna-te che il cliente, sotto la propria re-sponsabilità, sarà chiamato a fornireper consentire ai soggetti obbligatidi adempiere agli obblighi di ade-guata verifica. Quella del cliente èuna responsabilità penale posto cheè punito con la reclusione da ei mesia tre anni e con la multa da 10mila a30mila euro chiunque, essendo ob-bligato a fornire i dati e le informa-zioni necessarie ai fini dell’adeguata

verifica, fornisce dati falsi o infor-mazioni non veritiere. Quello che sirichiederà ai soggetti obbligati è unnuovo e diverso approccio al rispettodella normativa antiriciclaggio, piùveloce nella concessione del prestitoma più accurato nel suo monitorag-gio. I controlli sulle operazioni di fi-nanziamento garantite dallo Statonon dovranno più in questa delicatafase di crisi essere incentrati sull’ori-gine dei fondi, ma sul controllo del-l’utilizzo e sulla loro destinazionenonché sull’identificazione e sul mutamento del titolare effettivo.

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30 Giovedì 16 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

Norme & Tributi

Interpello su un intervento di risparmio energetico su singole unità immobiliari

Le Entrate non hanno definito con precisioneil momento dell’acquisizione

EMERGENZA COVID-19

BONUS EDILIZI

FORUM DE L’ESPERTO RISPONDE SUL CORONAVIRUS

Prestiti, in campopiù garanzie

1COMPATIBILITÀ TRA PRESTITI Poiché il Dl 23/2020 prevede varie tipologie di prestito, in relazione a diversi parametri aziendali, con garanzia del Fondo centrale di garanzia, avere fatto richiesta di un prestito con procedura semplificata fino a 25mila euro impedirebbe una successiva richiesta per la tipologia di prestito prevista con fatturato fino a 3,2 milioni di euro (prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro)?Le due fattispecie citate dal lettore appaiono differenti quanto al regime della garanzia. Il primo caso è previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera m, del Dl 23/2020 e implica una garanzia pari al 100 per cento. Per il secondo caso bisogna fare riferimento alla lettera n, che prevede una garanzia al 90%, eventualmente estendibile al 100% con intervento di un confidi o di altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie. Anche se, alla luce dei due finanziamenti richiesti, si dovesse rispettare complessivamente la misura del 25%, resterebbe il “nodo” della garanzia differente. Sarebbe opportuno consultare le istruzioni che verranno fornite da parte del gestore del fondo di garanzia, per verificare se la pratica risulta ammissibile.

—Alessandro Germani

Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti deilettori arrivati al nuovo forum del Sole 24 Ore sull’emergenza coronavirus. È possibile inviare i quesiti all’indirizzo www.ilsole24ore.com\forumcoronavirus fino al 24 aprile.Le risposte sono consultabili allo stesso indirizzo.

Sopravvenienza attiva tassata nell’esercizio di acquisto del credito

Luca De Stefani

L’impresa in contabilità ordinariache acquista un credito d’imposta,pagandolo meno rispetto al suo va-lore utilizzabile in compensazione

in F24, deve tassare la sopravve-nienza attiva, pari alla differenzatra il valore nominale e il costo diacquisto, «nell’esercizio in cui ilcredito è acquisito». A chiarirlo èl'agenzia delle Entrate con la rispo-sta del 15 aprile 2020, n. 105.

Si ipotizzi il caso di una cessionedi un credito d’imposta, ad esem-pio, del 65% del costo dell'opera (65euro su 100 euro di spesa), generatoda un intervento sul risparmioenergetico «qualificato» su singoleunità immobiliari. Se il cessionarioè un’impresa e l’acquisto del creditonon avviene alla pari, ma a un costoinferiore rispetto alla detrazione fi-scale corrispondente (ad esempio,al 40% della spesa dell’intervento,cioè a 40 euro), la differenza tra ilbonus fiscale compensabile in F24(codice tributo 6890) e questo costodi acquisto è una sopravvenienzaattiva (nell’esempio, pari a 25 euro),che deve concorrere alla formazio-ne del reddito imponibile, ai sensidell’articolo 88 del Tuir.

Il chiarimento è estendibile a tut-

ti i casi possibili di cessioni dei cre-diti fiscali edilizi a imprese (sia daparte di incapienti o meno, sia perinterventi su parti comuni o meno).Non è estendibile, invece, ai trasfe-rimenti dei crediti tramite il cosid-detto «sconto in fattura», in quantoquest’ultimo avviene alla pari.

La tassazione della sopravve-nienza attiva deve avvenire «nel-l’esercizio in cui il credito è acquisi-to», ma le Entrate non hanno defi-nito con precisione questo momen-to. Considerando che il mancato invio alle Entrate della comunica-zione della cessione, da parte delcedente o dell’amministratore dicondominio (a regime, entro il 28febbraio dell’anno successivo aquello di sostenimento della spesa),«rende inefficace la cessione delcredito», si ritiene che la compra-vendita non si possa considerare ef-fettuata al momento della sola sot-toscrizione dell’eventuale accordodi cessione tra le parti, la quale puòavvenire anche l’anno successivorispetto al sostenimento della spesa

e fino al giorno stesso dell’invio alleEntrate del modello Ccire per i lavo-ri su singole unità immobiliari,mentre deve avvenire entro l’annodi sostenimento della spesa per i la-vori su parti comuni.

Per individuare un unico mo-mento in cui considerare la cessio-ne come avvenuta, resta da sceglie-re tra l’invio della comunicazionealle Entrate e l’accettazione del cre-dito da parte del cessionario nelproprio cassetto fiscale (da effet-tuarsi dopo che lo stesso sia visibile,di solito dopo il 20 marzo dell’annosuccessivo a quello di sostenimentodella spesa). Tra questi due eventi,si ritiene preferibile il secondo e siauspica una conferma da parte delleEntrate, le quali dovrebbe ancheconfermare la deduzione (totale oin base alle regole degli interessipassivi dell’articolo 96 del Tuir, aisensi della risoluzione 117/14) dellasopravvenienza passiva, in capo alcedente, generata da queste cessio-ni, non alla pari, di crediti fiscali.

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CONTENZIOSO

Firma disconosciuta, il giudice deve verificareSe la sottoscrizione di una scritturaprivata viene disconosciuta, il giudice tributario di merito non può astenersi dalla verifica, pena l’inutilizzabilità del documento. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 7689/2020.

— Roberto BianchiIl testo integrale dell’articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISC O

Alessandra Caputo

I soggetti residenti in Paesi extra Ue non possono applicare il regime for-fettario. Lo chiarisce la risposta 106 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso analizzato riguardava uncontribuente residente in un Paeseextra Ue, iscritto all’Aire che lavorava

come dipendente, presso una struttu-ra ospedaliera estera svolgendo l’atti-vità di medico chirurgo specializzato.

A decorrere dal 2019, a seguito diuna modifica contrattuale, all’istanteveniva rilasciata l’autorizzazione al-l’esercizio di un’attività di lavoro au-tonomo anche in Italia.

Chiedeva, pertanto, chiarimenticirca la possibilità di applicare, con ri-ferimento all’attività di lavoro auto-nomo esercitata, il regime forfettariodi cui alla legge 190/14.

Il dubbio nasceva dal fatto che ilcomma 57 della legge 190/214, alla

lettera b) dispone che non possonoavvalersi del regime forfetario i sog-getti non residenti, ad eccezione dicoloro che risiedono in uno degliStati membri dell’Unione europea oin uno Stato aderente all’Accordosullo Spazio economico europeo(See) che assicuri un adeguato scam-bio di informazioni e che produconoin Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Sebbene l’istante non fosse resi-dente né in Ue né in un Paese delloSee, riteneva comunque di potersiavvalere del regime forfettario. A suo

parere, infatti, la ratio della norma èvolta a contrastare abusi di utilizzodel regime agevolato nell’ipotesi diredditi tassati in via concorrente sianello Stato di residenza che nello Sta-to di produzione ma che, tale rischio,nel caso descritto non sussisteva inquanto la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il suo Paese di residenza pre-vedeva l’imponibilità dei redditi de-rivanti dall’esercizio di lavoro auto-nomo, in via esclusiva, nello Stato diresidenza del percettore.

Di altro avviso, invece, l’agenzia

delle Entrate la quale, nella risposta, precisa che un soggetto non residentepuò essere considerato nella medesi-ma situazione di un soggetto residen-te, con conseguente parità di tratta-mento fiscale, solo se risultano verifi-cate le condizioni previste dalla nor-ma, vale a dire residenza in Paese Ueo dello See e prevalenza dei redditi prodotti in Italia. Non trovandosi nel-le predetta condizioni, all’istante ve-niva negata l’applicazione del regimeforfetario a nulla rilevando le altreconsiderazioni.

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RISPOSTA A INTERPELLO

Niente forfettario per i residenti in Paesi extra Ue Ammesso per i residenti Ueo dello See e con prevalenza dei redditi prodotti in Italia

I WEBINAR DEL SOLE

Versamentifiscali e bilanci,oggi gli espertiin direttaNuovo appuntamento del Sole 24 Ore con i video degli esperti sull’emergenza Coronavirus. Oggi, giovedì, dalle 12.00 alle 13.30, all’interno della rubrica Il Sole Risponde, sul sito ilsole24ore.com, saranno Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi a soffermarsi su temi quali proroghe e sospensioni in materia di versamenti fiscali e differimento dell’approvazione dei bilanci. Per i quesiti scrivere a [email protected] quesito potrà essere selezionato e ottenere risposta durante la diretta.

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2LIVELLI OCCUPAZIONALINell’articolo 1, comma l, del Dl 23/2020 si legge che l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Si tratta di un obbligo? E riguarda solo le imprese che attivano la garanzia Sace o anche le imprese che attivano le garanzie del Fondo centrale di garanzia?Quello a cui si riferisce il lettore è un obbligo che riguarda solo le imprese interessate dalla garanzia Sace, a norma dell’articolo 1 del Dl 23/2020.

—Alessandro Germani© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Sole 24 Ore Giovedì 16 Aprile 2020 31

Norme & Tributi

Incompatibilitàsolo se l’altro genitoreè a zero ore

Non è ostatival’indennità di 600 euroagli autonomi

EMERGENZA COVID-19

AIUTI ALLE FAMIGLIE

I congedi di 15 giorni per i figlicompatibili con la Cassa

Antonino CanniotoGiuseppe Maccarone

Entrano nel vivo della loro praticaapplicazione molte delle novitàintrodotte dal decreto “cura Ita-lia”. Ieri l’Inps ha diffuso il mes-saggio 1621/2020 con cui ha illu-strato alcuni aspetti connessi alla

fruizione del congedo Covid 19. Il documento dell’Istituto si incen-

tra, in particolare, sulla compatibilitàdel congedo con altri istituti (si vedala tabella pubblicata a fianco). L’Inpsricorda, tra l’altro, che la sua fruizioneè subordinata alla condizione che nelnucleo familiare non vi sia altro geni-tore beneficiario di strumenti di so-stegno al reddito in caso di sospensio-ne o cessazione dell’attività lavorativaovvero disoccupato o non lavoratore.

Relativamente allo status di di-soccupato, l’Istituto ricorda che è de-finito tale colui che ha reso la Did (di-chiarazione di disponibilità) e chenon svolge nessuna attività ovvero,pur svolgendola, ricava un reddito dilavoro dipendente e assimilato nonsuperiore a 8.145 euro annui (4.800euro se autonomo). Tra le situazionidichiarate compatibili dall’Inps, fi-gurano anche lo smart working, leferie e l’aspettativa non retribuita. Vale a dire che se uno dei genitori siastiene dal lavoro per le cause soprarichiamate, l’altro può, comunque,accedere al congedo.

Riguardo al lavoro agile, visto chelo stesso altro non è che un diverso modo di rendere la prestazione lavo-

rativa e che la stessa potrebbe essereresa difficile dalla contemporanea necessità di gestire i figli, la scelta operata è condivisibile. Un diverso ra-gionamento può essere sviluppato inmerito alle altre cause di assenza: le ferie e l’aspettativa.

Appare evidente che la ratio delladisposizione sia quella di offrire unaiuto per accudire i figli che nonpossono andare a scuola di quei ge-nitori lavoratori privi della possibi-lità di fare affidamento su altre per-sone. In tal senso sembrerebbe pos-sibile che un genitore in aspettativao in ferie possa, comunque, assolve-re a tale compito.

Il messaggio fornisce anche delleprecisazioni in merito all’estensionedei permessi previsti dalla legge 104/1992 (le 12 giornate che si som-mano ai consueti tre giorni). Il genito-re lavoratore può cumulare, nell’arcodello stesso mese, tali permessi con ilcongedo Covid 19 fruito per lo stessofiglio. La cumulabilità è estesa ancheal prolungamento del congedo pa-rentale (articolo 33, Dlgs 151/2001) eal congedo straordinario (articolo 42,comma 5, Dlgs n. 151/01).

Gli stessi criteri sono previsti per

la fruizione contemporanea (tra i duegenitori) di più istituti. L’Inps precisache si può fruire del congedo Covid19 nelle stesse giornate in cui l’altrogenitore sta fruendo dei tre giorni dipermesso, del prolungamento del congedo parentale e del congedostraordinario, anche se fruiti per lostesso figlio. I 12 giorni concessi inpiù nei mesi di marzo e aprile, si leg-ge nel messaggio, soggiacciono allestesse, collaudate regole stabilite peri tre giorni di permesso. Ne derivache nel caso di intervento di integra-zione salariale a zero ore, le stessenon sono riconosciute. Al contrario,nell’ipotesi in cui i lavoratori lavori-no a orario ridotto con intervento parziale della Cig o dei fondi, le 12giornate aggiuntive vanno ripropor-zionate in base alla ridotta prestazio-ne lavorativa richiesta, secondo le re-gole del part-time verticale.

In chiusura una puntualizzazioneche riguarda il lavoro autonomo. Lasospensione obbligatoria delle atti-vità commerciali, non si configuracome una cessazione dell’attivitàquindi, il congedo Covid 19 è compa-tibile e fruibile.

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VALORE 0,448171

Amarzo il coefficiente perrivalutare le quote ditrattamento di fine rap-porto (Tfr) accantonate

al 31 dicembre 2019 è 0,448171.L’articolo 2120 del Codice civilestabilisce che, alla fine di ogni an-no, la quota di Tfr accantonatadeve essere rivalutata.

Per determinare il coefficientedi rivalutazione del Tfr, o delle an-ticipazioni, si parte dall’indice deiprezzi al consumo per le famiglie dioperai e impiegati diffuso ogni me-se dall’Istat, nel nostro caso quello“senza tabacchi lavorati”.

In particolare, si calcola la diffe-renza in percentuale tra il mese didicembre dell’anno precedente e ilmese in cui si effettua la rivaluta-zione. Poi si calcola il 75% della dif-ferenza a cui si aggiunge, mensil-mente, un tasso fisso di 0,125 (chesu base annua è di 1,500). La som-ma tra il 75% e il tasso fisso è il coef-ficiente di rivalutazione.

L’indice Istat per marzo è pari a102,6. A partire dai dati di gennaio2016 la base di riferimento dell’in-dice nazionale dei prezzi al consu-mo per le famiglie di operai e im-piegati è il 2015 (la base precedenteera 2010 = 100).

La differenza in percentuale ri-spetto a dicembre 2018, su cui sicalcola il 75%, è 0,097561. Pertantoil 75% è 0,073171. A marzo il tassofisso è 0,375. Sommando quindi il75% (0,073171) più il tasso fisso(0,375), si ottiene il coefficiente dirivalutazione, ovvero 0,448171.

In caso di corresponsione di unaanticipazione del Tfr, il tasso di ri-valutazione si applica sull’interoimporto accantonato fino al perio-do di paga in cui l’erogazione vieneeffettuata. Per il resto dell’annol’aumento si applica, invece, solosulla quota al netto dell’anticipa-zione, quella che rimane a disposi-zione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione laquota di trattamento di fine rap-porto versata dai lavoratori ai fondidi previdenza complementare. De-ve invece essere rivalutata a curadel datore di lavoro la quota di Tfrmaturata dal dipendente di unaazienda con almeno 50 dipendentiche non ha aderito alla previdenzacomplementare.

Come stabilito dall’articolo 1,comma 755, della legge finanziaria2007, il trattamento di fine rappor-to maturato da questi lavoratori adecorrere dal 1° gennaio 2007 deve

essere trasferito al Fondo di tesore-ria presso l’Inps. Tuttavia, anche seil datore di lavoro non ha più la di-sponibilità finanziaria delle som-me maturate dal lavoratore, dovràugualmente gestirle dal punto divista contabile, compresa la rivalu-tazione delle quote.

Dal 1° gennaio 2016 la rivaluta-zione del Tfr è soggetta a una im-posta sostitutiva del 17 per cento.Normalmente l’imposta sostituti-va si calcola e si detrae dal Tfr altermine del periodo di imposta. Ilversamento deve essere effettuatoa titolo di acconto (calcolandolo inmisura pari al 90% della rivaluta-zione maturata nell’anno prece-dente) entro il 16 dicembre del-l’anno di riferimento, tramite mo-dello F24, con il codice tributo1712, e a titolo di saldo entro il 16febbraio, sempre con modelloF24, con il codice tributo 1713, del-l’anno successivo. Si versa entro lastessa data del 16 febbraio anchel’imposta sostitutiva trattenutaprecedentemente, in occasionedella cessazione del rapporto dilavoro durante l’anno.

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quotidianolavoroilsole24ore.comLa versione integrale della tabella

di Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone

RIVALUTATO IL TFR DI MARZO

I coefficienti annuali e mensili

MESI TFR MATURATOFINO AL PERIODO

COMPRESO TRA

AUMENTO PREZZI AL CONSUMOOPERAI E IMPIEGATI

TASSOFISSO

1,5%

TOTALE F + GCOEFF. DI

RIVALUTAZ.

COEFFICIENTEDI RIVALUTAZ.PROGRESSIVO

MONTANTEPROGRESSIVO

INDICEISTAT

DIFF. INCIDENZA % 75% DI E

Dic. 2011 15.12- 14.1.12 104 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 287,335609 3,87335609

Dic. 2012 15.12-14.1.13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 300,128857 4,00128857

Dic. 2013 15.12-14.1.14 107,1 0,6 0,56338 0,422535 1,500 1,922535 307,8215 4,078215

Dic. 2014 15.12-14.1.15 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 313,938797 4,13938797

Dic. 2015 15.12-14.1.16 107,0 0,0 0,000000 0,000000 1,500 1,500000 320,147879 4,20147879

Dic. 2016 15.12-14.1.17 100,32 0,4 0,393738 0,295304 1,500 1,795304 327,690810 4,27690810

Dic. 2017 15.12-14.1.18 101,1 0,8 0,797607 0,598205 1,500 2,098205 336,664642 4,36664642

Dic. 2018 15.12-14.01 102,1 1,0 0,989120 0,741840 1,500 2,241840 346,453964 4,46453964

2019 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2018 A TITOLO DI TFR

Gennaio 15.01-14.02 102,2 0,1 0,097943 0,073457 0,125 0,198457 347,339985 4,47339985

Febbraio 15.02-14.03 102,3 0,2 0,195886 0,146915 0,250 0,396915 348,226006 4,48226006

Marzo 15.03-14.04 102,5 0,4 0,391773 0,293830 0,375 0,668830 349,439980 4,49439980

Aprile 15.04-14.05 102,6 0,5 0,489716 0,367287 0,500 0,867287 350,326001 4,50326001

Maggio 15.05-14.06 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,625 1,065744 351,212022 4,51212022

Giugno 15.06-14.07 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,750 1,190744 351,770089 4,51770089

Luglio 15.07-14.08 102,7 0,6 0,587659 0,440744 0,875 1,315744 352,328157 4,52328157

Agosto 15.08-14.09 103,2 1,1 1,077375 0,808031 1,000 1,808031 354,525992 4,54525992

Settembre 15.09-14.10 102,5 0,4 0,391773 0,293830 1,125 1,418830 352,788385 4,52788385

Ottobre 15.10-14.11 102,4 0,3 0,293830 0,220372 1,250 1,470372 353,018499 4,53018499

Novembre 15.11-14.12 102,3 0,2 0,195886 0,146915 1,375 1,521915 353,248613 4,53248613

Dicembre 15.12-14.01 102,5 0,4 0,391773 0,29383 1,500 1,793830 354,462587 4,54462587

2020 - DA COMPUTARE SU QUANTO RISULTAVA ACCANTONATO AL 31 DICEMBRE 2019 A TITOLO DI TFR

Gennaio 15.01-14.02 102,7 0,2 0,195122 0,146341 0,125 0,271341 355,695732 4,55695732

Febbraio 15.02-14.03 102,5 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 355,598743 4,55598743

Marzo 15.03-14.04 102,6 0,1 0,097561 0,073171 0,375 0,448171 356,499355 4,56499355

Nota: (1) Nuova serie 2010=100. (2) Nuova serie 2015=100

ISTITUTO COMPATIBILE

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting No

Congedo parentale* No

Riposi giornalieri della madre o del padre* No

Strumenti a sostegno del reddito: Cigo, Cigs, Cig in deroga, assegno ordinario, Cisoa, Naspi e Dis-Coll**

No***

Malattia dell’altro genitore Sì

Congedo di maternità/paternità dell’altro genitore

No(per lo stesso figlio)

Lavoro agile Sì

Ferie** Sì

Aspettativa non retribuita** Sì

Part-time e lavoro intermittente** Sì(anche nei giorni di pausa dell’altro genitore)

Le situazioni in cui si sommano gi istituti

Situazioni di incompatibilità con il congedo Covid-19

(*) dell'altro genitore per stessi giorni e stesso figlio; (**) dell'altro genitore per stessi giorni ; (***) in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata

STOP AI VERSAMENTI

Irrilevanti le fatturedella «stabile»Per il raffronto dei fatturati ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza oggi (16 aprile) e a maggio, non si tiene conto delle fatture emesse dalle stabili organizzazioni all’estero di imprese nazionali. Non si contano neppure le fatture relative a operazioni riferibili alla casa madre italiana e “veicolate” dalla stabile organizzazione estera. Il discorso cambia, invece, per le cessioni di beni dalla casa madre alla stabile organizzazioni, per i trasferimenti “a sé stessi” e per le prestazioni di servizi.

— Matteo Balzanelli— Massimo Sirri

Il testo integrale dell’articolo su:ntplusfisco.ilsole24ore.com

NT +FISCO

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Grande preoccupazione dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) che con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ha dato alcune indicazioni per losvolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi al tempo del Coronavirus (leggiarticolo).

Atto di segnalazioneContestualmente alla delibera n. 312 l’ANAC ha, anche, inviato al Governo ed al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 avente adoggetto “l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nelsettore dei contratti pubblici” con cui viene segnalato che è necessario prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara,l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”).

Richiesta di norma specificaLa richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possacomportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo disospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio ad avviso dell’Autorità dell’Anac potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delleprocedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale.

Decreto-legge 17/03/2020, n. 18Tutto nasce a causa dell’articolo 103, comma 1 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18 in cui è previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori operentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celereconclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati odifferiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previstedall'ordinamento».Con la precisazione che il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Peculiarità delle procedure di gara ed Economia del PaeseCon la segnalazione, l’ANAC, in pratica, richiama l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese,suggerendo la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delleamministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisigeneralizzata delle attività produttive. Tale esigenza si manifesta in maniera ancora più pregnante se si considera la recente proroga del periodo disospensione dei termini inizialmente previsto nel decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e la possibilità che il ritorno alla normalità sia operato per fasitemporali differenziate.

Rischio di una sospensione generalizzata

Emergenza COVID-19: l’ANAC invia un atto di segnalazione a Governo e Parlamento

16/04/2020

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Vi è, quindi, il rischio che una sospensione generalizzata delle procedure di gara - comprese le procedure negoziate in via d’urgenza, di cui all’art. 63,comma 2, lett. c) del Codice, e quelle (anche diverse dalle procedure negoziate) indette dagli enti del SSN a fronte di un maggiore fabbisogno – comportiun vero e proprio blocco dell’attività amministrativa, a danno degli utenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Tag: LAVORI PUBBLICI ANAC Coronavirus

Documenti AllegatiAtto di segnalazione 9/3/2020, n. 4

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Conto Termico, il GSE aggiorna il contatore all'1 aprile 2020

16/04/2020

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentiviimpegnati attraverso questo meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabilipresso privati e pubbliche amministrazioni.

L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 215 milioni, con un incremento di 28 milioni rispetto al mese precedente per effetto dellenuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso. L'impegno di spesa per il 2020 è rivolto per137 milioni ad interventi realizzati da privati e 78 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 57 mediante prenotazione. I tre importi di incentiviimpegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni nel meccanismo pari rispettivamente a 700, 200 e 100 mln.

Gli incentivi erogati nel 2019 tramite Conto Termico ammontano complessivamente a 264 milioni, di cui 211 milioni ad interventi realizzati da privati e 53milioni ad interventi realizzati dalla PA.

Dall'avvio del meccanismo ad oggi sono pervenute circa 318 mila richieste di incentivi, alle quali corrisponde un ammontare di incentivi impegnati di 893milioni, di cui 233 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 660 milioni per interventi realizzati da privati.

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Ultime notizie Coronavirus: dall'ANAC indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure digara

15/04/2020

L'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #CuraItalia, ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effettidegli atti amministrativi in scadenza.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimento, ha emanato la delibera n. 312/2020 recante"Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delleprocedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" con la quale si prova agarantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delleprocedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

In particolare, vengono fornite indicazioni:

per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte;per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.

Nel dettaglio, la nuova delibera dell'Anticorruzione entra nel dettaglio:

della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici:1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.2. Procedure di selezione in corso di svolgimento.della fase di esecuzione del contratto:I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubbliciLe stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenzadella situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l’adozione dei comportamenti di seguito indicati.

1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza diapprovvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazionirichieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevoleadempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, leamministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massimapartecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono leinformazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.

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2. Procedure di selezione in corso di svolgimentoLe stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, lestesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:2.1 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-leggen. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia aquelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, siaa quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verificadell’anomalia e/o congruità dell’offerta;2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando chealla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dellaprocedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della dispostasospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, neilimiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione dellasospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelleprocedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, conriferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisirepreventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n.18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020.Inoltre, le stazioni appaltanti:2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddovel’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando digara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e latrasparenza delle operazioni di gara;2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità delladecisione;2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamentenecessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia consideratoessenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, lestazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in datasuccessiva al 15 maggio 2020.2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n.50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque laverbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delleoperazioni;2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili conle misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.

II. Fase di esecuzione del contrattoAi sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdottodall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai finidell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventualidecadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con AnasS.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieriedili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l’emergenza sanitaria in atto èvalutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cuiall’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità dicontenimento e gestione dell’epidemia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti AllegatiDelibera ANAC

Decreto Legge n. 18/2020

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Coronavirus, Anac: nella fase 2 si rischia il blocco degli appalti diPaolaMammarella

L’Anticorruzione suggerisce di adottare specifiche misure per consentire lo svolgimento delle gare e traccia il percorso per le Stazioni Appaltanti

Foto:IvanKruk©123RF.com

16/04/2020 – Adottare norme specifiche per consentire lo svolgimento delle gare d’appalto. È la richiesta formulata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per evitare che nella fase 2 si verifichi il blocco degli appalti.

Come spiegato dall’Anac nella segnalazione inviata al Governo e al Parlamento, la sospensione generale dei procedimenti amministrativi, rischia di creare problemi al settore degli appalti pubblici e il blocco delle procedure urgenti.

Anac ha inoltre fornito alle Stazioni Appaltanti le indicazioni per continuare ad operare con sistemi omogenei ed uniformi.

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Coronavirus, il rischio blocco negli appalti

Anac sottolinea che il Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) ha stabilito che nei procedimenti amministrativi non si deve tenere conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, ma che le Amministrazioni devono adoperarsi per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, dando priorità a quelli considerati urgenti. Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che la sospensione riguarda anche le procedure d’appalto. Dato che il decreto “Liquidità” (DL 23/2020) ha prorogato il termine del 15 aprile al 15 maggio 2020, e che non è escluso che ci siano ulteriori slittamenti, Anac ha evidenziato i rischi connessi ad una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese le procedure negoziate in via d’urgenza, previste dall’articolo 63 del Codice Appalti, e quelle indette dal SSN. Le norme sulla sospensione si applicano a tutti i settori e non consentono valutazioni discrezionali delle Stazioni Appaltanti. Anac ha però ipotizzato, laddove il tipo di procedura lo consenta e previa adozione di idonee garanzie, di svolgere le gare con modalità telematiche senza tenere conto della sospensione dei termini introdotta dalle norme per contrastare l’emergenza sanitaria. Per questi motivi, ha chiesto che il settore sia regolato da disposizioni ad-hoc e che agli appalti non si applichi la generalizzata sospensione dei termini.

Coronavirus, i suggerimenti alle Stazioni Appaltanti

Per evitare il blocco delle procedure di gara e, allo stesso tempo, garantire la massima partecipazione, l’Aanc ha adottato una serie di linee guida per uniformare l’attività delle Stazioni Appaltanti. Nelle gare per cui non è stato ancora pubblicato il bando, le SA possono valutare il differimento della procedura a seconda dell’urgenza, della necessità di prevedere un sopralluogo o la consultazione di documenti in determinati uffici. Nelle procedure in corso, le SA devono comunicare con la massima trasparenza la sospensione dei termini e indicare in modo chiaro da quando iniziano nuovamente a decorrere. Le SA possono inoltre concedere

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proroghe ulteriori nel caso in cui l’emergenza impedisca il rispetto delle scadenze. Le SA devono valutare la possibilità di svolgere le gare con procedure telematiche, di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dal bando, nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, e di svolgere in streaming o con collegamenti da remoto le riunioni delle commissioni giudicatrici. Secondo Anac, infine, nella fase di esecuzione del contratto, l’emergenza sanitaria deve essere considerata come causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e non fa scattare le penali. Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO Norme correlate

Decreto Legge 08/04/2020 n.23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (decreto Liquidità) (Coronavirus)

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia)

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Coronavirus, le Regioni aprono alle piccole manutenzioni edilizie diRossellaCalabrese

Marche, Liguria, Puglia e Basilicata spiegano cosa è consentito fare in vista della stagione estiva

16/04/2020 - A piccoli e prudenti passi, istituzioni e imprese provano ad intravedere uno spiraglio verso la normalità. Il DPCM 10 aprile 2020 ha leggermente ampliato l’elenco delle attività consentite e ha innovato la procedura autorizzativa di competenza del Prefetto facendovi rientrare alcune attività di manutenzione delle sedi aziendali.

Di conseguenza, le Regioni hanno spiegato alle aziende dei lori territori come regolarsi. Destinatarie di queste istruzioni sono, al momento, soprattutto le imprese del comparto balneare, impazienti di riattivarsi in vista della stagione estiva.

Marche, via libera a piccoli interventi edilizi

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La Regione Marche, in un comunicato, sottolinea che il DPCM 10 aprile 2020 “consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di manutenzione, vigilanza e conservazione”. Si tratta della novità (articolo 2, comma 12) che prevede che “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”. “In relazione alle previsioni del decreto - prosegue la Regione Marche - si ritiene che siano ammesse: 1) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l'area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei; 2) i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative di cui sopra; 3) le opere minori di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’ come di seguito indicate: - attività edilizia libera per piccoli interventi, di cui all’art. 6 del DPR 380/2001; - opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del DPR 380/2001”. Attività, quindi, che dovranno essere comunicate preventivamente al Prefetto, come previsto dalla nuova disciplina.

Liguria, ok a piccole manutenzioni negli stabilimenti balneari

“Mi sembra logico che le piccole manutenzioni concesse per le fabbriche nel Decreto del Presidente del Consiglio possano essere concesse anche agli stabilimenti balneari e ai chioschi che devono essere approntati, sistemati e manutenuti in vista della stagione estiva”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha sintetizzato in un comunicato l’Ordinanza 19 del 14 aprile 2020.

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L’Ordinanza ha sostituito il decreto 18 del 13 aprile nella cui sintesi affidata ad una nota si affermava che erano “autorizzati piccoli lavori di restauro nelle abitazioni”. L’Ordinanza invece fa riferimento a lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari e dei chioschi in vista della stagione turistica.

Puglia, consentita la manutenzione delle spiagge

Anche in Puglia, a seguito dell'Ordinanza firmata ieri pomeriggio dal presidente Michele Emiliano, nei parchi acquatici, stabilimenti balneari e aree demaniali marittime in concessione, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell’area in concessione. E’ obbligatorio adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

Basilicata, ok alla manutenzione delle aree turistiche

In Basilicata, per le attività non sospese, di cui all'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell'utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale. Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece, facciamo meglio? PARTECIPA AL SONDAGGIO Norme correlate

Decreto Pres. Cons. Min. 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Coronavirus)

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Antincendio, dal 29 aprile in vigore le nuove norme per asili nido diAlessandraMarra

La RTV si applica ai nidi con più di 30 occupanti. Il piano di emergenza deve tener conto degli specifici ausili per l’evacuazione dei bambini

Foto:ambrozinio©123RF.com

16/04/2020 – Il prossimo 29 aprile entreranno in vigore le nuove regole verticali per la prevenzione incendi negli asili nido.

È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale il DM 6 aprile 2020 che disciplina le procedure da seguire in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM 16 luglio 2014.

Prevenzione incendi per asili: cosa prevede la RTV

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Il DM si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30 che hanno come occupanti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Il provvedimento classifica gli asili in relazione alla massima quota dei piani. Le aree dell'attività sono classificate in base alla presenza di bambini o di uffici o servizi. La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

Antincendio asili nido: gestione e strategia antincendio

La RTV prevede che nelle aree in cui sono presenti i bambini, l’affollamento sia pari al numero massimo di occupanti previsto. Inoltre, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività. Viene prescritto che nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini e che tutto il personale addetto all’attività dovrà ricevere formazione antincendio specifica. Infine, viene specificato che l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV. Norme correlate

Decreto Ministeriale 06/04/2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015

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ECOBONUS 65% INFISSI E CALDAIE:NUOVE TABELLE ENEAAumenta lo sconto se gli interventi sono in parti comuni condominiali o in tutte leunità del condominio

La novità principale (contenuta nella tabella aggiornata da

ENEA) è che se infissi, caldaie a condensazione in classe A e

schermature solari vengono installate in parti

comuni condominiali o in tutte le unità del condominio, la

detrazione sale dal 50% al 65%.

Sono inoltre attivi da qualche settimana i siti per comunicare a

ENEA i dati per ottenere l’agevolazione. Il termine per

trasmetterli è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli

interventi conclusi tra il 1 gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

>> Per conoscere tutto sull’Ecobonus scarica l’ebook “Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme

2020, con quesiti risolti”

Ecobonus 65% infissi e caldaie: nuove tabelle ENEA

Riportiamo le tabelle aggiornate da ENEA, dove in corrispondenza dell’intervento viene specificata

la detrazione ottenibile.

Di Redazione Tecnica - 16 aprile 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Bonus facciate

Sul Bonus facciate, dalla sua conferma nella Manovra 2020, ci sono stati diversi aggiornamenti. In questo articolo

trovi tutti i dettagli, fino alla Circolare e l’ultima Guida di Entrate:

>> Bonus Facciate: tutti i dettagli

Leggi anche: Ecobonus, vademecum sulla Building automation

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Bonus casa: elenco interventi soggetti all’obbligo di invio

ENEA ha fornito anche un altro aggiornato che include l’elenco degli interventi per il risparmio energetico,

agevolati con il bonus ristrutturazione, soggetti all’obbligo di invio all’ENEA.

>> BONUS CASA: elenco interventi soggetti a obbligo di invio

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EDILIZIA LIBERA, LA LIGURIA DÀ L’OK ALLE OPERE MINORI Regione apripista? Dal 14 aprile tra le attività consentite le attività di edilizia libera (di cui all'art. 6 del DPR 380/2001) e le opere per le quali è sufficiente la CILA

Di Redazione Tecnica - 16 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della regione Giovanni Toto aveva preannunciato un alleggerimento del lockdown e una

riapertura di alcune attività prima del 3 maggio: «È imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri

seppur in sicurezza[…]».

Da ieri, 14 aprile, tra le attività consentite in questa emergenza sanitaria ci sono le attività di edilizia

libera (di cui all’art. 6 del DPR 380/2001) e le opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui

all’art. 6bis del DPR 380/2001. Via libera dunque ai piccoli lavori di restauro nelle abitazioni, sempre

nel rispetto delle misure di sicurezza.

Edilizia libera, la Ligura dà l’ok alle opere minori

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Tornano i piccoli lavori di edilizia, sia privata che pubblica, ovvero le opere minori di cui al d.P.R. n.

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia):

– attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;

– opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Leggi anche: Coronavirus, stop cantieri fino al 3 maggio

Un piccolo primo passo che però richiede ancora più responsabilità e attenzione da parte di tutti. Solo

usando la testa e il buonsenso potremo piano piano tornare alla normalità”. Così il governatore Giovanni

Toti, sul decreto n. 18/2020 di Regione Liguria che, inviato ai Prefetti, entrato in vigore il 14 aprile, in

quanto collegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.

“Dal 14 aprile – conferma il governatore – inizieremo a lavorare insieme a Prefetture, Alisa, categorie

economiche e sindacati per individuare regole e buone prassi che potranno essere adottate mano a mano

che riapriranno anche le altre attività, per evitare il propagarsi del contagio e tutelare lavoratori e

cittadini”.

Quali opere pubbliche sono consentite?

Viene confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche,

finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione

del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare, i cui lavori risultano

ascrivibili, in maniera prevalente, alte seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla

classificazione ATECO posseduta dall’appaltatore:

– OG 3:STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI;

– OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO;

– OG 5: DIGHE;

– OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO;

– OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;

– OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA;

– 0S21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI;

– 0S23: DEMOLIZIONE DI OPERE.

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DPCM 10 aprile 2020 Lockdown Coronavirus: focusANCE sulle misure urgenti per spostamenti, lavoro,sicurezzaPeppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2020  358

Le disposizioni del decreto produrranno effetti dal 14 aprile al 3 maggio 2020 compreso

Sappiamo già che il lockdown Coronavirus andrà avanti sino a domenica 3 maggio 2020compresa, in virtù di quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020 pubblicato nella GazzettaUfficiale n.97 dell'11 aprile 2020 e già approfondito su Ingenio.

In tal senso l'ANCE ha pubblicato una nota esplicativa sulle misure di maggior interesse perl'edilizia, il lavoro, gli spostamenti e la sicurezza in cantiere e/o azienda:

art.1 comma 1, lett. a): sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovateesigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, èfatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasportopubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo cheper comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;art. 1, comma 1, lett. gg): la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23della legge 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto dilavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche inassenza degli accordi individuali ivi previsti e ribadito che gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resadisponibile sul sito dell’Inail;art.1 comma 1 lett. hh): raccomandata la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e diferie e confermate, in ordine alle attività professionali, le seguenti azioni:

a) massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso ilproprio domicilio o in modalità a distanza;b) ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dallacontrattazione collettiva;

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c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare ladistanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione distrumenti  di protezione individuale;d) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme diammortizzatori sociali.

art.2: sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industrialie commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'integrato allegato 3, e che le stessepotranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restanosempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attivitàproduttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delleattività di cui all'allegato 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso diregolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Per leattività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l'accesso ailocali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività divigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchéattività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizioneverso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;art.4: fornite specifiche indicazioni in merito agli ingressi nel territorio nazionale. Inparticolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzoprivato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente alDipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottopostealla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni pressol'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1,lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, talesituazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefoniciappositamente dedicati. A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizidi sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenzadomiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui ilsoggetto è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS e, in caso di necessità dicertificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazioneindirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di liberascelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantenaprecauzionale, specificandone la data di inizio e fine. Sul punto è stato chiarito, al comma 9, chele disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra l’altro, ai lavoratori transfrontalieriin ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per ilconseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni dicui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto;art.5: previsto, in deroga a quanto disposto dall'art.4 ed esclusivamente per comprovate esigenzelavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specificheesigenze di ulteriori 48 ore, che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale,anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente ilproprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitariacompetente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente unadichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, recante l'indicazione in modo chiaro edettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, delle comprovateesigenze lavorative e durata della permanenza in Italia.

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Sei colonne in cemento armato? Sono operestrutturali. Ecco perchéPeppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2020  149

Cassazione: sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomeratocementizio armato, normale, precompresso e a struttura metallica le sole opere costituite daun'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzionedi limitata importanza nel contesto statico del manufatto

Sei colonne in cemento armato

In tema di strutture, appare rilevante quanto affermato dalla Cassazione Penale nella recentesentenza 2682/2020 dello scorso 23 gennaio, che ha 'prodotto' il seguente principio di diritto:“sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomeratocementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e64 del dpr 380/2001 le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole egli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contestostatico del manufatto. Mentre devono ricomprendersi quelle opere plurime (nel caso 6colonne in cemento armato) che per loro natura non possono che assolvere a funzionestrutturale”.

Secondo il ricorrente, la sentenza si riferisce al casdo di opere strutturali all'interno di due vanipreesistenti mediante la costruzione di sei pilastri in cemento armato. Nella relazione delconsulente di parte si rileva come si tratti di opere in conglomerato cementizio che noninteressano la struttura dell'edificio. Tuttavia anche se riguardassero la struttura nonsarebbero comunque soggette a titolo autorizzatorio in quanto non determinano nuovo volume omodifiche di destinazione d'uso.

Ma per la Cassazione, anche per le contravvenzioni relative al cemento armato la sentenzaimpugnata adeguatamente motiva rilevando come la natura delle opere in cemento armatoimponeva gli adempimenti preventivi di cui agli art. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 dpr 380/2001.

E il ricorrente sbaglia laddove contesta la costruzione di "opere strutturali all'interno di duevani preesistenti mediante la costruzione di 6 pilastri in cemento armato", pilastri che per laloro stessa natura non possono non assolvere ad una funzione strutturale (non essendo delresto provata una mera funzione decorativa).

Opere strutturali e opere non strutturali

In definitiva, riprendendo il testo della sentenza:

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"sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso distrutture, che assolvono ad una funzione statica (fattispecie di realizzazione di unastruttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e coperturadi perlinato in legno)» (Sez. 3, n. 24237 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Masi e altro,Rv. 24768801);solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturali: «Sonoescluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizioarmato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e glielementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contestostatico del manufatto» (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv.25203201)".

Da qui la Cassazione ricava il principio di diritto sopra elencato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia edellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzionenormativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo ilpunto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione edella giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli edinquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzioneconcettuale e dottrinaria.

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Allegato

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Dal nuovo Codice Prevenzione Incendi allesemplificazioni procedurali: intervista all'ing GaetanoFedeAlessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  Fede Gaetano - Consigliere Nazionale, responsabile area sicurezza eprevenzione incendi  15/04/2020  206

In questi ultimi anni la normativa antincendio è stata senza dubbio tra le normative più attive,portando, con i decreti del 2019 (DM del 12 aprile 2019 e DM 18 ottobre 2019) ad una riscritturavera e propria del Codice Prevenzione Incendi. Si tratta di un percorso volto a portare laprogettazione antincendio verso un approccio presazionale fornendo al professionista tecniconuovi strumenti per sfruttare al massimo anche le nuove tecnologie.

Un cambiamento, che ha richiesto e richiederà più impegno nell'aggiornamento professionale eche - come ha sottolineato l'ing. Fede - renderà la prevenzione incendi una disciplina perspecialisti, creando nuove opportunità per chi deciderà di "stare" nel mondo dell'antincendio.

Di questo e di molto altro abbiamo chiacchierato nell'intervista con l'ing. Gaetano Fede,Consigliere del CNI con Delega ai temi della Sicurezza, riportata di seguito.

DM 18 ottobre 2019: tra criticità superate e miglioramenti ancorada fare

Col DM del 12 aprile 2019 e il successivo DM 18 ottobre 2019 si è di fatto riscritto il CodicePrevenzione Incendi anche per risolvere le criticità e le incongruenze che erano emerse neiquattro anni di doppio binario. Quali sono le criticità che sono state superate con le nuovenormative?

L̓abolizione del doppio binario ha indotto i professionisti ad operare una scelta: continuare adoccuparsi di prevenzione incendi e studiare il Codice, oppure abbandonare la disciplina.

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L̓aggiornamento della RTO (DM 18/10/2019) è stata una necessità tecnica; dopo quattro anni diutilizzo, erano emerse alcune necessità di aggiustamento e semplificazione, inevitabili per untesto di oltre 250 pagine.

Il CNI ha contribuito, concretamente, alla segnalazione di possibili correttivi.

Abbiamo apprezzato molto la sostanziale revisione del capitolo sulla gestione dellʼesodo, ilnuovo criterio di calcolo degli estintori, il concetto di impianto o sistema a “disponibilitàsuperiore”, i chiarimenti sulle definizioni.

Ne permangono a suo avviso altre? Quali altri aspetti possono essere migliorati ancora nel“nuovo Codice”?

Ci aspettavamo un aggiornamento sostanziale del capitolo sul controllo di fumo e calore, cheha un poʼ deluso le aspettative: le “aperture di fumo e calore” meritano un inquadramento piùarticolato, soprattutto per le aperture comandate.

Il perchè di alcune resistenze al Codice Prevenzione Incendi

Quali sono a suo avviso i motivi per cui il Codice Prevenzione Incendi ha trovato sino ad oradifficoltà ad essere applicato?

La naturale inerzia e resistenza al cambiamento (sia da parte dei progettisti ma anche deifunzionari VVF), ha influito negativamente sulla partenza, che si è rivelata più lenta del previsto.

Dopo lʼabolizione del doppio binario si è notato un naturale incremento nellʼapplicazione delCodice, anche se talvolta con poco entusiasmo.

È indubbio che i cambiamenti comportano dei sacrifici di apprendimento e di cambio dimentalità, ma siamo certi che sia solo una questione di tempo.

Resta il fatto che la prevenzione incendi sarà in futuro una disciplina per specialisti, come difatto lo sono altri settori dellʼingegneria in cui le evoluzioni tecnologiche e lʼaggiornamentocontinuo portano ad unʼinevitabile selezione del mercato.

Si tratta comunque di una grande opportunità professionale, dove in particolare i giovaniingegneri potranno sfruttare lʼapertura mentale di chi non è condizionato da decenni diprogettazione prescrittiva.

... ma anche dei molti vantaggi

Può spiegarci quali sono i vantaggi nellʼapplicare il Codice di Prevenzione Incendi per unprogettista antincendio?

A fronte delle note difficoltà iniziali nella progettazione con il Codice, è invece assodato che ivantaggi sono numerosi e concreti.

Il Codice offre più livelli di utilizzo, dalle semplici soluzioni conformi (di fatto prescrittive),alle soluzioni alternative con supporto analitico, fino al ricorso alla FSE che apre grandiprospettive di progettazione prestazionale.

Non si tratta di uno strumento onnipotente per la soluzione di tutti i problemi, ma èsicuramente una regola tecnica che offre al progettista preparato tutte le condizioni persfruttare al massimo le migliori tecnologie disponibili.

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Nellʼambito industriale i vantaggi, anche economici, sono già stati dimostrati ed apprezzati.

Al lavoro per l'Anagrafe Nazionale dei ProfessionistiAntincendio (piattaforma ANPA)

Quali sono le attività che, come CNI, state svolgendo in merito al tema della SicurezzaAntincendio?

Oltre alle attività istituzionali con la presenza attiva del nostro delegato in Comitato CentraleTecnico Scientifico, il CNI si impegna molto (in collaborazione con la Rete delle ProfessioniTecniche) per la promozione del Codice e per lʼattivazione della piattaforma ANPA (AnagrafeNazionale dei Professionisti Antincendio) che affiancherà e sostituirà il portale VVF per lagestione anagrafica e dellʼaggiornamento periodico dei professionisti antincendio.

In questo periodo di emergenza, con le note restrizioni alla mobilità ed allʼaffollamento, ci stiamoimpegnando per attivare nuovi protocolli di erogazione della formazione a distanza, nellevarie modalità possibili: streaming sincrono (già autorizzato) ma anche nelle nuove formeasincrone (FAD, e-learning, ecc.).

Continuiamo inoltre a partecipare ai gruppi di lavoro per la formulazione delle nuove regoletecniche di sicurezza antincendio (RTV e altri decreti).

Come semplificare i procedimenti in materia antincendio

Come è noto a seguito dellʼemergenza Coronavirus, anche a seguito della richiesta della RPT, ilCapo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha prorogato le scadenze relative ad alcuniadempimenti circa lʼaggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio. Nelcontempo, è stata manifestata la disponibilità a valutare una serie di iniziative volte allasemplificazione nel settore della prevenzione incendi.

Quali sono gli ambiti e/o le problematiche maggiori in materia antincendio per le quali sarebbebene prevedere azioni di semplificazione? E quali potrebbero essere queste le semplificazioni damettere in atto?

Da alcuni anni che il CNI chiede ai VVF la revisione del DPR 151/2011 e forse questaemergenza, unita alle inevitabili difficoltà della ripresa, potranno essere determinanti per unasvolta.

La vera semplificazione passa per un “alleggerimento” dei carichi di lavoro dei VVF sulfronte della valutazione dei progetti.

È ormai assodato che il Corpo Nazionale dei VVF è da sempre in prima linea con ottimi risultatisul fronte dellʼintervento in emergenza, sia per gli incendi che per le calamità, ma riscontriamopurtroppo che gli stessi VVF non sono più sufficientemente attrezzati (per risorse e personale)ad offrire una risposta in tempi ragionevoli e sostenibili sul fronte della valutazione dei progetti.

L̓ industria soffre i gravi ritardi (al nord si superano quasi sempre i 60 giorni previsti dal DPR151/2011 per lʼapprovazione dei progetti) e lʼincertezza e disomogeneità nel giudizio.Il meccanismo della richiesta del parere preventivo, soprattutto per le attività piccole emedie, con livelli di rischio incendio non elevati, non regge le esigenze ed i tempi contingentatidelle attività produttive che necessitano di dinamismo e certezze sui tempi e sui costi degliadeguamenti di sicurezza antincendio.La soluzione più idonea e facile da mettere in atto consiste nellʼaggiornamento dell A̓llegato 1 delDPR 151/2011, con nuova taratura delle categorie A, B e C: spostando in avanti la soglia tra lecategorie A e B, aumenterebbero di molto le attività per le quali sarà sufficiente depositare la

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SCIA prima dellʼinizio dellʼattività, senza lʼobbligo di acquisizione del parere preventivo dei VVF.Le risorse che sarebbero risparmiate, alleggerendo i Comandi provinciali dei VVF di una granmole di valutazione dei progetti, sarebbero dedicate ai controlli (a campione a o a tappeto). Iltutto introducendo un meccanismo di modulazione degli oneri di istruttoria VVF, per nonpenalizzare le entrate economiche del Corpo.

Per garantire comunque la correttezza ed oggettività dei progetti si potrebbe introdurre unmeccanismo di validazione con un secondo professionista titolato che “controlla eavalla” lʼoperato del progettista incaricato.

Per le attività più complesse, in categoria B e C, dopo i 60 giorni dovrebbe scattare il silenzio-assenso, così ci sarebbe la certezza dei tempi dell'istruttoria.

Un ulteriore problema è rappresentato dai rinnovi periodici di conformità antincendio,diventati ormai anacronistici ed eccessivamente penalizzanti per la mole di responsabilità che siassume l'asseveratore.

Sulla base del principio di responsabilità, il rinnovo andrebbe abolito oppure sottoscritto dalsolo titolare dell'attività, che potrebbe avvalersi di un professionista antincendio a suadiscrezione.

Con questa formula il professionista antincendio diventerebbe il consulente del titolare inoccasione di ogni modifica o ampliamento dellʼattività, senza subire la pressione indotta dalladata di scadenza del CPI/SCIA, entro la quale tutto deve essere “perfettamente efficiente efunzionante”.

Il CNI ha offerto ai VVF la disponibilità ad unʼapertura di dialogo per discutere queste proposte.

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Norme tecniche prevenzione incendi asili nido:decreto in Gazzetta Ufficiale! Le novitàPeppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/04/2020  235

Il decreto del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrain vigore dal 29 aprile 2020, approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

Il decreto del 6 aprile 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del14 aprile 2020, approva ufficialmente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asilinido (RTV asili nido), ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 139/2006 e le modifiche alla sezione Vdell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale, cioè il 29 aprile 2020.

Campo di applicazione

Le norme tecniche (Allegato I al decreto) si possono applicare:

agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, iviindividuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decretoovvero a quelli di nuova realizzazione;alle attività sopracitate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzioneincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

LA NUOVA RTV ANTINCENDIO E LE MODIFICHE ALLA SEZIONE V SONO SCARICABILI INFORMATO PDF IN ALLEGATO

Allegato

Allegato 1

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Prevenzione incendi: le caratteristiche degli impiantidi climatizzazione per le attività aperte al pubblicoMonaco Pietro - NAMIRIAL  15/04/2020  1629

Il decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e cheentra in vigore dal 18 giugno 2020 approva le modifiche ai liquidi refrigeranti per gli impianti diclimatizzazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 73 del 20 marzo 2020 il decreto delMinistero Dell'interno 10 marzo 2020 dal titolo “Disposizioni di prevenzione incendi per gliimpianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Questo decreto completa lʼevoluzione normativa introdotta con lʼemanazione, nella GazzettaUfficiale serie generale n. 281 del 03/12/2018, della RTV n. 8 decreto del Ministero dellʼInternodel 23 novembre 2018 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per leattività commerciali, ove sia prevista la vendita e lʼesposizione di beni, con superficie lordasuperiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dellʼarticolo15, del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al Decreto 3 agosto 2015”.

PER APPROFONDIRE Prevenzione incendi: cosa prevede la

nuova RTV 8 specifica per le attività commerciali

DM 10 marzo 2020: definiti quali gas refrigeranti si possono usarenegli impianti di climatizzazione

Una novità fondamentale di questo decreto è presente al punto V.8.5.10 “Sicurezza impiantitecnologici” dove si riporta: «I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione econdizionamento (Capitolo S.10) e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devonoessere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safetyclassification” o norma equivalente».

Questo principio è stato inoltre ribadito, introducendolo per le altre RTV del D.M. 03/08/2015, dalD.M. 14 febbraio 2020 appena entrato in vigore.

Per la prima volta nei disposti legislativi dei Vigili del Fuoco, viene esplicitamente indicato qualetipo di gas si può utilizzare, facendo riferimento alla ISO 817, e soprattutto viene permessolʼutilizzo di refrigeranti leggermente infiammabili (A2L).

La nascita del decreto regolamenta gli impianti di climatizzazione nelle attività aperte al pubblico.Il legislatore ha appurato le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi dovute allasola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossicinegli impianti di climatizzazione e condizionamento presenti all'interno delle aree aperte alpubblico.

Lo sviluppo tecnologico di detti impianti consente di superare tali limitazioni, garantendosoluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impattoambientale.

Quali sono le attività coinvolte dalle disposizioni del decreto

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Il decreto aggiorna le disposizioni tecniche previste dalle seguenti attività soggette ai controllidi prevenzione incendi di prevenzione incendi:

Attività 67 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie” secondo il decretodel Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi perl'edilizia scolastica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  218del 16 settembre 1992;Attività 66 “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù,rifugi alpini, bed&breakfast, dormitori, case per ferie” secondo il decreto del Ministrodell'interno 9 aprile  1994 recante «Approvazione della regola tecnica  di  prevenzioneincendi  per  la costruzione e  l'esercizio  delle  attività  ricettive  turistico  - alberghiere»,pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 116 del 20 maggio 1994;Attività 65 “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centrisportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato” secondo il decreto del Ministrodell'interno 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e dipubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 214del 12 settembre 1996;Attività 68 “Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricoveroospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo peranziani e Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica inregime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale edi laboratorio” secondo il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002 recante«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la  progettazione,  lacostruzione  e  l'esercizio  delle  strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nellaGazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002;Attività 71 “Aziende ed uffici“ secondo il decreto  del  Ministro  dell'interno  22  febbraio2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per laprogettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o  locali destinati ad  uffici»,pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006;Attività 69 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere equartieri fieristici, con superficie lorda” secondo il decreto del Ministro dell'interno 27luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per laprogettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a400 mq», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto2010;

Obbligatoria la predisposizione del manuale di uso emanutenzione

In base a quanto previsto dallʼart. 2 del decreto gli impianti di climatizzazione econdizionamento sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi,pertanto è obbligatoria la predisposizione del manuale di uso e manutenzione ai fini dellapredisposizione della documentazione prevista al punto  3.2 dell'allegato II del decreto delMinistro dell'interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità.

Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa diinstallazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsionidelle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componentiinstallati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Secondo lʼarticolo 1 le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, allacostruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelleattività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettatiapplicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

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Il software Namirial CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispettodelle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dellʼaggiornamentodelle RTV secondo il D.M. 14 febbraio 2020, a breve sarà integrato con le modifiche previste dalD.M. 10 marzo 2020.

La validità del prodotto CPI WIN  Attività è stata ufficialmente riconosciutadalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio lefunzionalità innovative del software CPI WIN  Attività come strumento di supportoalla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che laditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio allaprogettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M.03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicatinell A̓VVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con ilCodice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delleProfessioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzioneincendi (D.M. 03/08/2015).” AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

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Mercoledì 15 Aprile 2020

prorogata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codicecrisi d’impresa

Decreto Liquidità: prorogata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice crisi d’impresaNel dossier illustrativo dell'Ance focus sulle misure fiscali di interesse per le costruzioni. Nuovasospensione dei versamenti tributari in scadenza ad aprile e maggio, rimessione in termini per iversamenti fiscali scaduti a marzo, sospensione dei termini per usufruire dei “benefici prima casa”Nuova sospensione dei versamenti tributari in scadenza ad aprile e maggio, rimessione in terminiper i versamenti fiscali scaduti a marzo, sospensione dei termini per usufruire dei cd. “beneficiprima casa”, estensione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e proroga al 1°settembre 2021 per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.

Queste le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nelDecreto Legge 8 aprile 2020, 23, recente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e diadempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi inmateria di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.

Tale provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, e che verrà inviato in Parlamento per la relativaconversione in legge, si aggiunge alle ulteriori misure fiscali già adottate dal Governo per farfronte all’emergenza sanitaria.

Sulle disposizioni fiscali è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.9/E delloscorso 13 aprile 2020 con la quale sono forniti i primi chiarimenti.

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L’ANCE ha predisposto un dossier illustrativo delle misure fiscali d’interesse per il settore contenute nel D.L. 23/2020, che riepiloga anche le precisazioni più rilevanti contenute nella citata CM 9/E/2020 e che contiene, altresì, l’estratto delle norme fiscali d’interesse.

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Mercoledì 15 Aprile 2020

le disposizioni in materia di lavoro del nuovo DPCM 10 aprile2020

Emergenza coronavirus: le disposizioni in materia di lavoro del nuovo DPCM 10 aprile 2020Le nuove disposizioni producono effetti dal 14 aprile al 3 maggio 2020L'Ance evidenzia che il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato in G.U. Serie generale n. 97 dell’11aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabilisull’intero territorio nazionale”, prevede - al fine di contenere il contagio sull’intero territorionazionale - le seguenti disposizioni di interesse, che produrranno effetti dal 14 aprile al 3 maggio2020.

All’art. 1, comma 1, lett. a) è stato specificato che sono consentiti solo gli spostamenti motivati dacomprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ognicaso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasportopubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo cheper comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Confermato, alla lett. gg) del comma suddetto, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagliarticoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ognirapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e ribadito che gli obblighi di informativa di cuiall’art. 22 della L. n. 81/2017 sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazioneresa disponibile sul sito dell’Inail.

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Raccomandata nuovamente, alla lett. hh), la promozione della fruizione dei periodi di congedoordinario e di ferie e confermate, in ordine alle attività professionali, le seguenti azioni:

a) massima attuazione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte pressoil proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dallacontrattazione collettiva;

c) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare ladistanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione distrumenti di protezione individuale;

d) attivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine,forme di ammortizzatori sociali.

Specificato all’art. 2 che sono sospese, su tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttiveindustriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’integrato allegato 3, e che le stessepotranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Ribadito che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove èubicata l’attività produttiva, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dellefiliere delle attività di cui all’allegato 3.

Chiarito, inoltre, che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti delprotocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delladiffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo ele parti sociali.

Chiarito, altresì, che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione alprefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento diattività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchéattività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizioneverso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

All’art. 4 sono state fornite specifiche indicazioni in merito agli ingressi nel territorio nazionale.

In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzoprivato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimentodi prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianzasanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o ladimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fattoobbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivitàall’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblicaterritorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare,informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto èassistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio

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2020 0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Sul punto è stato chiarito, al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra l’altro, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovat motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto.

All’art. 5 relativo ai transiti e i soggiorni di breve durata, è stato previsto, in deroga a quanto disposto dall’art. 4 ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, delle comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia.

Previsto, inoltre, che cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

Chiarito, infine, che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’Intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

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Anac: con la proroga dei terminiamministrativi rischio blocco degliappalti nella “fase 2”Con una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l'Autoritànazionale anticorruzione chiede una norma specificaMercoledì 15 Aprile 2020

P

revedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamentodi appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (lacosiddetta “fase 2”). È quanto suggerisce l’Autorità nazionale anticorruzione con lasegnalazione n. 4 del 9 aprile inviata ieri a Governo e Parlamento.

La richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l’applicazione delledisposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportarerilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle suespecificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15maggio ad avviso dell’Autorità dell’Anac potrebbe comportare infatti una sospensionegeneralizzata delle procedure di gara, comprese quelle d’urgenza indette dagli enti delSistema sanitario nazionale.

Per scongiurare una simile eventualità, l’Anac ha già fornito prime indicazioni con ladelibera 312, con l’intento di garantire comportamenti omogenei ed uniformi nello

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Allegati dell'articolo

svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. Adesso larichiesta di un intervento al Legislatore, così da assicurare una “copertura” anche dalpunto di vista normativo.

In allegato la segnalazione

Leggi anche: “Coronavirus: da Anac indicazioni alle stazioni appaltanti per losvolgimento delle procedure di gara”

 Anac-AttoSegnalazione.n.4.2020.pdf

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Mercoledì 15 Aprile 2020

le potenzialità della geocodifica attraverso l’utilizzo di WebMap Application e Storymaps

FAD gratuita: le potenzialità della geocodifica attraverso l’utilizzo di Web Map Application eStorymapsAd aprile due webinar gratuiti promossi da ESRI Italia e Collegio degli Ingegneri e Architetti diMilano sul funzionamento della piattaforma ArcGIS con la possibilità di utilizzare una versionecompleta e free del softwareIl potere dell’informazione geografica non è da sottovalutare. Ne sono una prova le mappegeolocalizzate che ci mostrano con cadenza giornaliera la diffusione del corona virus in Italia enel mondo. Alla base di queste mappe c’è il software ArcGIS di ESRI l’azienda leader a livellomondiale per quanto riguarda la creazione di soluzioni geospaziali, che supporta governi,  enti eaziende nell'integrazione della componente geografica.

Da questo know-how è nata una collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti diMilano per la realizzazione di un ciclo di webinar gratuiti per illustrare il funzionamento dellapiattaforma ArcGIS che consente di creare, integrare e condividere mappe, applicazioni e dati,di coordinare il lavoro delle persone all’interno di un’organizzazione portando l’innovazionetecnologica nella propria attività.

Utilizzo free della piattaforma per i partecipantiI webinar in programma per il mese di aprile, daranno ai partecipanti la possibilità di utilizzare unaversione trial della piattaforma ArcGIS già dal momento dell’iscrizione. L’importanza di questaopen source riservata ai discenti permetterà di comprendere meglio le potenzialità di questostrumento e interagire in modo attivo attraverso esempi pratici con i docenti durante gli incontrionline.

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ArcGIS Online - corso base: Creare mappature e strumenti di analisi intelligentiIn programma il 16 e 21 aprile 2020 - dalle 16:00 alle 18:00, il primo webinar illustrerà il funzionamento completo della piattaforma ArcGIS.La partecipazione al webinar consentirà di acquisire le nozioni per esplorare la piattaforma di ESRI, nonché utilizzare gli strumenti per la gestione dei dati: Dal caricamento dei propri dati alla creazione delle Web Map 2D e 3D e la loro condivisione attraverso la creazione di Web Application.

Per approfondire l’argomento e iscrivervi gratuitamente cliccate qui.

ArcGIS Story Map: Comunicare con le Web Mapping ApplicationIl secondo webinar - in programma il 23 e 28 aprile 2020 - dalle 16:00 alle 18:00 - renderà il partecipante in grado realizzare le applicazioni web denominate Storymaps.Le Storymaps sono un formidabile e innovativo strumento di comunicazione. Semplice da realizzare grazie a wizard guidati, la Storymap è una web application in grado di rendere accessibili, in unico contenitore, contenuti multimediali (testi, immagini, video), Web Mapping Application, Dashboard.In questa modalità è possibile mettere in risalto il proprio lavoro che sia un progetto o una tematica a sfondo geografico.Le Storymap, come tutte le altre web app della piattaforma ArcGIS possono essere utilizzate direttamente dal browser o incorporate in un proprio sito web.

Per info e iscrizioni cliccate qui.

Docenze qualificateEntrambi i corsi verranno tenuti dalla Dott.ssa Maria Cristina Guarini, Thecnical Marketing-Program Manager Storytelling presso Esri Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzatore alla [email protected]

In foto:  La mappa in ArcGis utilizzata dalla protezione civile per monitorare la diffusione in atto del COVID 19. Sviluppato da Lauren Gardner e dal suo team del Center for Systems Science and Engineering dell’Università, la dashboard è stata in seguito riorganizzata da Esri Italia che l’ha corredata con dati temporali che si aggiornano ogni giorno e che mostrano il diffondersi del virus nel tempo.

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interrogazione al MiSE sull'esclusione dei serramenti metallicidalla riapertura delle attività

Coronavirus: interrogazione al MiSE sull'esclusione dei serramenti metallici dalla riapertura delleattivitàDal 14 aprile ok alla produzione di infissi in legno e in pvc, ma non quelli in alluminio e in acciaioIl deputato del gruppo Misto Gianluca Rospi ha depositato un’interrogazione al ministro delloSviluppo economico, Stefano Patuanelli, in merito all'esclusione dei serramenti metallicidall'aggiornamento – introdotto dal DPCM 10 aprile 2020 (LEGGI TUTTO) - delle attività allequali è consentita la riapertura.

“Mai come in questo momento di emergenza sanitaria, ma oramai anche economica, il Governodovrebbe ascoltare tutte le categorie industriali. Tra questi anche la filiera della produzione diserramenti metallici che protestano per l’esclusione dal decreto del 10 aprile per poter ripartire daoggi. È difficile capire come mai l’Esecutivo abbia fatto una disparità tra le diverse categorie diinfissi visto che, da oggi, possono riaprire le produzioni di porte e finestre di legno e plastica, nonblindate, ma non loro”, scrive su facebook il deputato Rospi.

“Basti pensare che queste ultime erano già state ammesse con il DPCM del 25 marzo in quantoannidate all’interno del macrocodice Ateco 22.2 ‘Fabbricazione di articoli in materie plasticheautorizzate ad operare’. L’allegato 3 però non includeva invece la voce Ateco 25.12.10(Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici). Quindi da oggi ci sarà ilvia alla produzione di infissi in legno e in pvc, ma non quelli in alluminio e in acciaio. Mi rivolgoquindi direttamente al Ministro Patuanelli, chiedendogli di spiegare alla filiera interessata il perchédi tale esclusione. Non crede, Ministro, che sia un errore grossolano che necessita di unacorrezione nell’elenco dei codici Ateco? È ora di dare la possibilità a tutti di pensare a come

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ripartire e soprattutto di spiegare quali sono i motivi che portano ad aprire, nello stesso settore, alcune produzioni ed altre no. È ora di ricominciare ma soprattutto di tutelare, per davvero, le nostre aziende dalla recessione”, conclude Rospi.

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solo le opere composte da un'unica struttura possonoritenersi non strutturali

Cassazione: solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturaliSono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizioarmato, normale, precompresso e a struttura metallica le sole opere costituite da un'unicastruttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione dilimitata importanza nel contesto statico del manufattoCon la sentenza n. 2682/2020, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha affermato ilseguente principio di diritto:

“Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizioarmato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6giugno 2001, n. 380 le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e glielementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico delmanufatto. Mentre devono ricomprendersi quelle opere plurime (nel caso 6 colonne in cementoarmato) che per loro natura non possono che assolvere a funzione strutturale”.

In questa sentenza la suprema Corte ha ricordato che «Sono opere in conglomerato cementizioarmato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica.(Fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legnopoggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno)» (Sez. 3, n. 24237 del 24/03/2010 – dep.24/06/2010, Masi e altro, Rv. 24768801).

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Invece, solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturali: «Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).

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Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Economia ecologica | Risorse

Il Covid-19 non può essere una scusa per rottamarele leggi e le protezioni ambientali. Boyd (Onu):«Irrazionale e irresponsabile»Bohoslavsky: moratoria immediata sul debito e «Aumentare la spesa pubblica per lottare contro le ineguaglianze,non per aiutare le grandi imprese»[16 Aprile 2020]

Ascoltate dall’Italia, le dichiarazioni di David Boyd, potrebberosembrare una risposta alle recenti sconcertanti richieste di MatteoSalvini di un (ennesimo) condono edilizio e fiscale tombale o diGiorgia Meloni di abbandonare l’European Green Deal per dedicarequelle centinaia di miliardi di euro all’Old Economy fossile, ma ilrelatore speciale Onu per i diritti umani e l’ambiente probabilmentedei leader italiani della neo e vetero destra ne sa poco o nulla,evidentemente, come dimostrano anche le iniziativeantiambientaliste del molto più conosciuto Donald Trump negli Usa(e che Salvini e Meloni hanno pappagallescamente ripetuto in salsaitalo/europea), l’offensiva globale contro la legislazione ambientaledeve essere molto diffusa se Boyd ha sentito il bisogno diintervenire per avvertire che «Covid-19 non deve essere usatocome scusa per indebolire la protezione ambientale. Alla luce dellacrisi ambientale globale che precede il Covid-19, queste azioni sono irrazionali, irresponsabili e mettono a repentaglio i diritti dellepersone vulnerabili».

Infatti, come conferma allarmata l’Onu, «Diversi governi hanno annunciato che stanno abbassando gli standard ambientali,sospendendo il monitoraggio ambientale, riducendo l’applicazione delle norme ambientali e limitando la partecipazione dell’opinionepubblica». E anche da tutta Italia arrivano segnalazioni di Regioni e amministrazioni comunali che approfittano dell’emergenza peraccelerare procedure anomale per approvare leggi contro l’ambiente e le direttive Ue che lo difendono, varianti edilizie e operecontestate o procedere a tagli di alberi in parchi e piazze e strade pubbliche.

Secondo Boyd, queste decisioni politiche messe tutte insieme «Potrebbero comportare un rapido deterioramento dell’ambiente eavere ripercussioni negative su un’ampia gamma di diritti umani, inclusi i diritti alla vita, alla salute, all’acqua, alla cultura e al cibo,nonché il diritto a vivere in un ambiente sano. La scienza è chiara. Le persone che vivono in aree che hanno subito livelli più elevatidi inquinamento atmosferico corrono un rischio maggiore di morte prematura a causa del Covid-19. Allo stesso modo, l’accessoall’acqua pulita è essenziale per impedire alle persone di contrarre e diffondere il virus. La pandemia globale evidenzia l’importanzavitale di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile».

Boyd di queste problematiche sembrerebbe intendersene un po’ più della coppia di capetti della destra italiana e di Trump e di tutti isuoi imitatori: è stato nominato relatore speciale dell’Onu sui diritti umani e l’ambiente nel 2018 e il suo mandati scade nell’agosto2021, è professore associato di diritto, politica e sostenibilità all’University of British Columbia, è stato consulente per molti governisulla politica ambientale, costituzionale e dei diritti umani e ha co-presieduto i Vancouver’s effort per far diventare la città canadesela città più verde del mondo entro il 2020. E’ membro della World Commission on Environmental Law, è un expert advisor espertodell’Harmony with Nature Initiative dell’Onu e fa parte dell’Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW).

L’esperto Onu ha fatto notare che «Tre quarti delle malattie infettive emergenti sono “zoonosi”, il che significa che saltano da animaliselvatici o addomesticati negli esseri umani. Questo include Ebola, SARS, MERS e ora il Covid-19. Gli scienziati avvertono che ladeforestazione, l’agricoltura industriale, il commercio illegale di animali selvatici, i cambiamenti climatici e altri tipi di degradoambientale aumentano il rischio di future pandemie, aumentando la probabilità di gravi violazioni dei diritti umani».

Boyd ha concluso: «Come dimostra il Covid-19, le pandemie possono minare i diritti di miliardi di persone, in particolare quelle chesono già vulnerabili ai danni ambientali, tra cui le persone che vivono in povertà, le minoranze, gli anziani, le popolazioni indigene, ledonne e i bambini. La decisione miope di indebolire o sospendere le normative ambientali peggiorerà le cose. Invece, i governidevono accelerare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 , perché un ambiente sano è un modo efficaceper prevenire le pandemie e proteggere i diritti umani. Alla luce della crisi ambientale globale che precede la pandemia di Covid-19,gli Stati dovrebbero intensificare gli sforzi per proteggere l’ambiente, non fare un passo indietro».

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Un altro esperto indipendente dell’Onu, l’argentino Juan Pablo Bohoslavsky che dal 2014 è consulente speciale dell’United NationsHuman Rights Council, che prima aveva lavorato per l’United Nations conference on trade and development (Unctad), dovecoordinava l’Expert Group on Responsible Sovereign Lending and Borrowing, ha detto che «Gli Stati devono aumentareconsiderevolmente le spese che puntano a ridurre le ineguaglianze e la povertà causate dalla crisi del Covid-19 e non contentarsi difinanziare le corporation, le banche e gli investitori senza tener conto dei diritti umani o delle condizioni sociali collegate».

In una lettera inviata ai governi e alle istituzioni finanziarie internazionali, Bohoslavsky sottolinea che gli investimenti pubblicidovranno «andare anche a beneficio delle piccole e medie imprese e servir creare dei posti di lavoro sostenibili a lungo termine,fovorire prioritariamente i dirittti umani e pomuovere un’economia più rispettosa dell’ambiente».

Anche l’esperto Onu per i diritti umani e il debito ricorda che «Alcini stakeholders propongono un approccio consistente nel “salvarel’economia” ad ogni costo, mettendo in particolare in gioco la salute e la vita della maggioranza delle loro popolazioni. Questoapproccio si accompagna spesso a una mancanza di entusiasmo a favore della riduzione delle ineguaglianze. In questi termini,“salvare l’economia” significa dare la priorità a beneficio di una certa élite».

Secondo Bohoslavsky «Il pagamento dei debiti privati dovrebbero essere sospesi per le persone finanziariamente paralizzate dallacrisi sanitaria. Durante questo periodo, i prestiti non dovrebbero maturare interessi. Delle misure comprendenti trasferimentiincondizionati di denaro per mantenere un adeguato tenore di vita, la fornitura di rifugi di emergenza, la cessazione degli sfratti e deitagli ai servizi di elettricità e acqua dovrebbero essere prese in considerazione immediatamente. Le lezioni apprese dalla crisifinanziaria del 2008-2009 ci danno un vantaggio nel rispondere alle sfide attuali e future. Sappiamo fin troppo bene che quel periodoha visto un aumento della fame nel mondo, della disoccupazione, un forte aumento degli sfratti, dei pignoramenti, dei senzatetto,delle disuguaglianze radicate e ha spinto troppe persone. in povertà».

Per questo l’esperto Onu ha chiesto «un’immediata moratoria sul rimborso del debito sovrano dei paesi più poveri e indebitati. Laristrutturazione e la riduzione del debito dovrebbero essere adottate da tutti i creditori per garantire non solo la sostenibilitàfinanziaria, ma anche la salute e la sostenibilità del debito. Lo stato di necessità non è mai stato più forte». ”

Bohoslavsky è convinto che «Gli Stati dovrebbero anche investire nei settori della produzione agricola locale su piccola scala esostenibili dal punto di vista nutrizionale, abitativo, educativo. Questo approccio non impedisce ai governi di agire come pagatori diultima istanza per coprire i costi delle imprese e pagare i salari durante la crisi, se necessario. Ma questa politica sarebbegiustificata solo se attuata con l’obiettivo di evitare una regressione dei diritti umani dal punto di vista dei diritti economici e sociali.Gli Stati potrebbero imporre un’unica imposta sul patrimonio, ma dovrebbero anche avviare un programma di riforma piùambizioso».

Di fronte all’offensiva reazionaria per lasciare tutto come era prima, Bohoslavsky conclude che, al contrario, «Questo è un buonmomento per avviare seriamente riforme strutturali a favore della giustizia ridistributiva, comprese le riforme fiscali progressive, incui ai milionari, ai miliardari e ai conglomerati delle grandi imprese viene chiesto di contribuire alla società in una misuraproporzionale alla loro fortuna». Ma questo sembra un problema anche per il cosiddetto governo “giallo-rosso” italiano.

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Economia ecologica | Energia

Le anticipazioni dell’Irex annual report 2020

I consumi di elettricità in Italia tornano indietro divent’anni, rallentano anche le rinnovabiliIn questo crollo della domanda causato dal Covid-19 le fonti pulite però tengono meglio, aumentando il loro pesonel mercato elettrico[15 Aprile 2020]

diLuca Aterini

Il comparto delle energie rinnovabili si dimostra il più solito nelmercato elettrico italiano, ma non uscirà indenne dalla pandemia diCovid-19 che ha messo in pausa il nostro Paese: anticipando alcunidati dell’Irex annual report – anch’esso posposto causa coronavirus–, la società di consulenza Althesys stima che nel 2020 laproduzione netta da fonti rinnovabili elettriche dovrebbe arrivare a111 miliardi di chilowattora, con una contrazione del 3% rispetto al2019. A ciò contribuirebbe soprattutto una frenata dell’eolico (-8%),ma anche il calo dell’idroelettrico (-5%). Ma se le fonti rinnovabilirallentano un poco mentre i consumi elettrici complessivi precipitanoin modo brusco, il risultato assume un tono positivo.

Secondo Althesys infatti nel 2020 il settore elettrico potrebberegistrare una perdita di 5 miliardi di euro in termini di valore dellaproduzione – il 31% sul totale – a causa della paralisi delle attivitàproduttive, che in Italia ha ridotto i consumi elettrici di oltre il 20% da metà marzo. Allungando lo sguardo fino a fine anno, klaprevisione di 302 miliardi di chilowattora per il 2020 rappresenta il livello di domanda di elettricità più basso dal 2001. Questorallentamento favorisce tuttavia le energie rinnovabili, data la loro priorità di dispacciamento: la loro copertura della produzionenazionale si attesterebbe così al 42%, a fronte del 40,4% registrato lo scorso anno (quando al contempo le rinnovabili hannocoperto il 35,9% della domanda di elettricità nazionale). A pagarne maggiormente le conseguenze sarebbero soprattutto produttoritermoelettrici da fonti fossili, come gas e carbone.

La tenuta degli investimenti nel settore però non sembra, al momento, a rischio. Si tratta infatti di operazioni con orizzontesolitamente di lungo termine, ben oltre il presumibile effetto del Covid-19: «L’analisi degli investimenti e delle M&A nelle rinnovabilidell’Irex annual report 2020 lascia ben sperare – osserva il ceo di Althesys, Alessandro Marangoni – I numeri delle imprese italianesono in crescita, sia in Italia che all’estero, e numerosi sono i progetti in itinere e che potranno svilupparsi nei prossimi mesi, unavolta terminato il lockdown. Di riflesso, anche il sistema elettrico, al di là della temporanea riduzione della domanda, potrebbeuscirne senza dover perdere asset strategici e con la prospettiva di una pronta ripresa».

In ogni caso la sicurezza del nostro sistema elettrico non pare essere a rischio. L’adeguatezza “a scendere” del sistema, analizzatanel report di Althesys, si è dimostrata nel passato sufficiente e il gestore di rete ha finora dimostrato di essere in grado di assicurarel’equilibrio del sistema anche in situazioni critiche. Il carico medio sulla rete italiana è calato del 5,6% nel primo trimestre 2020rispetto allo stesso periodo del 2019, con un’intensificazione della caduta, nel mese di marzo del -10,2%. Tuttavia, ciò che puòpreoccupare è il basso carico, che nella prima domenica di aprile ha toccato il suo minimo per il 2020 a 9,20 GW (10,37 GW ilminimo 2019). I bassi consumi portano a fermare le centrali termoelettriche e la loro mancanza potrebbe in teoria creare difficoltà incaso di improvvise necessità dovute alle discontinuità delle rinnovabili. La rete italiana finora ha però dimostrato, anche nei giornidelle festività di Pasqua, di reggere bene.

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Scienze e ricerca

Cnr, non c’è un ceppo virale mutato epotenzialmente più virulento di coronavirus Sars-Cov-2«Tutti i sottotipi virali definiti sulla base del confronto delle sequenze del genoma sembrano avere una comuneorigine in Cina, anche se provenienti da focolai distinti»[15 Aprile 2020]

Gli impatti della pandemia da coronavirus Sars-Cov-2 emergonocome estremamente variegati a seconda del Paese colpito: i datimessi in fila dalla Johns Hopkins University mostrano tassi di letalitàche spaziano dal 13,4% registrato in Belgio (l’unico dato che superail 13% italiano) allo 0,2% riportato in Qatar e Kuwait. Si tratta di unconfronto estremamente difficile, in quanto le metodologie diraccolta dati variano molto da un Paese all’altro, e in quasi tutti i casi– compreso quello italiano – i dati ufficiali coprono solo una parte deicontagi e dei decessi effettivamente legati a Covid-19. Pur in questocontesto aleatorio è però indispensabile cercare risposte, e almenouna inizia a farsi largo con un buon margine di sicurezza: non cisono evidenze dell’emergenza di un ceppo virale più aggressivo diquello cinese originario.

Un’analisi bioinformatica comparativa pubblicata (in via preliminare)su bioRxiv, condotta su più di 1100 genomi virali di Sars-Cov-2 provenienti da Cina, America e Europa, rileva infatti una marcataomogeneità genetica di tutti i genomi virali analizzati. Condotta dal Cnr-Ibiom di Bari insieme all’Università di Bari e all’UniversitàStatale di Milano, la ricerca afferma che la disomogeneità riscontrata nelle diverse aree geografiche sia dovuta alla rapida diffusionedi sottotipi virali diversi, importati in maniera indipendente nei diversi continenti.

«I risultati della ricerca – spiega il coordinatore Graziano Pesole ricercatore del Cnr-Ibiom e docente dell’Università di Bari – hannoidentificato almeno otto sottotipi virali distinti con una diversa prevalenza in differenti regioni del nostro pianeta. Tre distinti sottotipidi virus comprendono più del 70% di tutti i genomi virali finora sequenziati, mentre due soli sottotipi virali annoverano il 72% e il 74di tutti i virus isolati in Europa e in America. Tutti i sottotipi virali definiti sulla base del confronto delle sequenze del genoma,sembrano avere una comune origine in Cina, anche se provenienti da focolai distinti. Benché ciascun ceppo presenti una sequenzagenomica caratteristica, il numero limitato delle variazioni osservate e il fatto che queste sono concentrate in regioni non codificantiproteine, suggeriscono che le differenze tra i diversi genomi non evidenziano un processo di evoluzione del ceppo virale, e chequindi non risultano responsabili dell’origine di un ceppo virale mutato e potenzialmente più virulento. Questo consente di mettere afattor comune, su scala internazionale, gli studi in corso per mettere in campo approcci terapeutici mirati e vaccini efficaci».

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Energia | Inquinamenti

Riceviamo e pubblichiamo

A Chernobyl è arrivata la pioggiaGentili (Legambiente): «L’incendio ha sprigionato nell’aria ceneri e polveri altamente radioattive, mettendonuovamente in pericolo tutte le comunità circostanti. Purtroppo, l’emergenza Covid-19 non è la sola su cuidobbiamo investire le nostre energie»[15 Aprile 2020]

Il violento e disastroso incendio scoppiato in Ucraina, piùprecisamente nella zona di Chernobyl, dello scorso 4 aprile hadevastato decine di ettari di bosco, raggiungendo addirittura la cittàfantasma di Prypyat e la zona in cui si trova la maggior parte dellescorie altamente radioattive provenienti dal reattore esploso nel1986. Il deposito è collocato a solo un chilometro e mezzo dallacentrale di Chernobyl e le fiamme hanno resistito per molti giorni,estendendosi a perdita d’occhio fino ad arrivare a pochi chilometridai confini con la Bielorussia.

L’incendio ha sprigionato nell’aria ceneri e polveri altamenteradioattive, mettendo nuovamente in pericolo tutte le comunitàcircostanti e, nonostante l’impiego di 350 vigili del fuoco, 90autobotti 3 canadair e 2 elicotteri, le fiamme hanno continuato lapropria corsa per molte ore. Solo grazie alla pioggia delle ultime orela minaccia sta diminuendo ma le conseguenze sono state comunque gravissime. Per tale ragione, in prima battuta sarà necessarioverificare i danni nei confronti dell’ambiente e delle popolazioni che vivono nell’area radioattiva e immediatamente dopo fare inmodo che un rischio così grande non si ripresenti.

Quella di Chernobyl è una storia che non deve essere dimenticata e anche se troppo spesso le istituzioni locali hanno tentato diinsabbiare la verità, mettendo a repentaglio la vita delle comunità, è assolutamente necessario che, oggi più di ieri, ogni azionevenga effettuata alla luce del sole e si faccia tutto il possibile per mettere al sicuro i cittadini. Ciò di cui si parla forse troppo poco è ilfatto che a Chernobyl il rischio di esposizione alle radiazioni non è affatto annullato. Al contrario, soprattutto i ceti sociali più fragili,sono quotidianamente esposti al pericolo di ammalarsi a causa delle radiazioni.

A tale scopo, Legambiente continua la sua maratona di solidarietà attraverso la quale è stato possibile realizzare il Centro Speranzadi cui molte volte abbiamo parlato e che consente a centinaia di bambini di contare su soggiorni in occasione dei qualidecontaminarsi, mangiare cibo sano e effettuare controlli medici.

L’incendio dei giorni scorsi ci ricorda che Chernobyl è ancora in pericolo e che la comunità internazionale ha fatto troppo poco.Purtroppo, l’emergenza Covid-19 non è la sola su cui dobbiamo investire le nostre energie. È la più attuale, forse, ma non è la sola.Per questo, torniamo a chiedere alle istituzioni locali, alla Comunità europea e a quella internazionale di non dimenticarsi diChernobyl e di tenere bene a mente che quello che abbiamo visto di recente in una serie TV molto nota è un inferno con cui gliabitanti di quelle zone sono costretti ogni giorno a convivere.

di Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente

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Aree protette e biodiversità | Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica

Rinnovato il Comitato Italiano Iucn: maggioreimpegno per la biodiversitàRafforzare la presenza italiana nelle commissioni di lavoro della Iucn in vista del Congresso di Marsiglia, spostatoda giugno a gennaio 2021[15 Aprile 2020]

«Sostenere gli impegni italiani nello scenario internazionale al finedi tutelare la biodiversità e favorire la partecipazione del nostroPaese alle attività mirate alla difesa degli ambienti naturali e allosviluppo sostenibile». Sono i temi affrontati dalla riunione delComitato Italiano dell’International Union for Conservation ofNature che si è tenuto in videoconferenza e che ha rinnovato anchela sua composizione. A presidente del Comitato Italiano Iucn è statoeletto Carlo Zaghi, direttore generale della Direzione patrimonionaturalistico del ministero dell’ambiente; vice-presidente è statoconfermato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi e delParco Nazionale dell?Arcipelago Toscano. Membri effettivi sono statieletti: Federica Barbera (Legambiente), Luigi Boitani (Unionezoologica italiana), Rita De Stefano (Istituto Pangea), PieroGenovesi (Ispra) e Isabella Pratesi (Wwf Italia). Sono inoltre statinominati invitati permanenti: Piera Lisa Di Felice (Pro Natura) e Gloria Svampa (Parco faunistico La Torbiera).

Sammuri ha commentato su Facebook: «Sono molto soddisfatto anche della composizione del consiglio con figure importanti dellascienza italiana come Boitani e Genovesi ed una qualificata rappresentanza femminile».

La riunione virtuale del Comitato Italiano Iucn ha rilanciato «la necessità dell’impegno nazionale considerando che il 2020 è l’annodella biodiversità» ed è stata rimarcata anche «l’importanza di proseguire nella tutela delle specie più minacciate avendo comeriferimento le Liste Rosse che costituiscono, nel contesto delle RedList globali della Iucn, il principale punto di riferimento scientificoper lo sviluppo delle strategie di conservazione».

S’ stata fatta anche una valutazione sull’avanzamento in Italia del percorso di certificazione delle Green list, «allo scopo dimigliorare l’efficacia di gestione delle aree protette e dotarle di un riconoscimento internazionale in base agli standard qualitativi stabiliti dalle “Liste verdi”».

l neopresidente Zaghi ha subito assicurato la volontà sua e del ministero di lavorare in preparazione del congresso mondiale diMarsiglia, che si doveva tenere a giugno e che, causa emergenza Covid-19, è stato spostato a gennaio 2021. Il Comitato italianoIucn ha sottolineato «la rilevanza di una forte presenza italiana nelle commissioni e nei lavori congressuali al fine di portare uncontributo costruttivo alla elaborazione della nuova strategia per la conservazione della natura. Occorrerà in ogni caso seguirel’evoluzione organizzativa del Congresso per capire se alcune delle attività previste si svolgeranno in modalità telematica prima delsuo svolgimento previsto per l’inizio del prossimo anno.

Le 6 Commissioni di lavoro della Iucn, nelle quali andrà rafforzata la presenza italiana, sono: 1. IUCN Species Survival Commission(SSC). Raggruppa gli esperti di specie animali e vegetali marine e terrestri, ed è strutturata in moltissimi gruppi tecnici di specialistisu tematiche vari (gruppi tassonomici, singole specie, specie di ambienti specifici etc.) 2. Iucn World Commission on ProtectedAreas (WCPA). Si occupa principalmente di tematiche legate alle aree protette, anch’essa è organizzata in gruppi specialisticitematici. 3. Iucn World Commission on Environmental Law (WCEL). Ne fanno parte esperti di legislazione ambientale e dirittodell’ambiente fornendo conoscenze specializzate e assistenza per rafforzare le basi legali della conservazione della natura e dellosviluppo sostenibile attraverso il progresso concettuale dei principi, delle norme e delle leggi ambientali e sviluppando la capacitàdelle comunità di beneficiare di essi. 4. Iucn Commission on Environmental, Economic, and Social Policy (CEESP). Tramite i proprisoci, promuove azioni pratiche ed informative per l’armonizzazione della conservazione della natura con le principali criticità sociali,culturali, ambientali ed economiche. 5. Iucn Commission on Education and Communication (CEC). Raggruppa esperti inEducazione e comunicazione ambientale e promuove la definizione e l’applicazione di soluzioni sostenibili attraverso lacomunicazione leader, l’apprendimento e la gestione della conoscenza in Iucn. 6. Iucn Commission on Ecosystems Management(CEM). La Commissione promuove approcci basati sugli ecosistemi per la gestione di paesaggi ed ecosistemi terrestri e marini,fornisce assistenza e supporto per la gestione basata sull’approccio ecosistemico e promuove sistemi socio-ecologici resilienti peraffrontare le sfide globali.

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Il nuovo rapporto redatto dall'Organizzazione meteorologicamondiale conferma: è urgente un'azione per contrastare la crisiclimatica

I segnali rivelatori della crisi climatica, come l'aumento del calore

terrestre e oceanico, l'accelerazione dell'innalzamento del livello del

mare e lo scioglimento dei ghiacci, sono evidenziati in un nuovo

rapporto redatto dall'Organizzazione meteorologica mondiale

(https://library.wmo.int/index.php?

lvl=notice_display&id=21700#.Xo7n9MgzZPZ) in collaborazione con

una vasta rete di partner, comprendenti i servizi meteorologici e

idrologici nazionali, i principali esperti internazionali, i servizi e le

istituzioni scientifiche e agenzie dell’ONU.

Il rapporto documenta gli impatti degli eventi meteorologici e climatici

sullo sviluppo socioeconomico, sulla salute umana, sulle

migrazioni, sulla sicurezza alimentare e sugli ecosistemi terrestri

e marini. La relazione fornisce informazioni autorevoli per i

responsabili politici sulla necessità di un'azione per contrastare la

Nuovo rapporto WMO conferma la

grave crisi climaticaMercoledi 15 Aprile 2020, 15:45

(/binary_�les/gallery/crisiclimatica_51011.jpg)

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Nuovo rapporto WMO conferma la grave crisi climatica - Protezione Civile, Il Giornale della

crisi climatica.

Il rapporto conferma che il 2019 è stato il secondo anno più caldo

dal 1850, che gli anni 2015-2019 sono i cinque anni più caldi registrati

e che il periodo 2010-2019 è il decennio più caldo mai registrato. Dagli

anni '80, ogni decennio successivo è stato più caldo di qualsiasi

decennio precedente dal 1850. Il 2019 si è concluso con una

temperatura media globale di 1,1° C al di sopra dei livelli preindustriali

stimati, seconda solo al record stabilito nel 2016, quando un fortissimo

evento di El Niño ha contribuito ad aumentare la temperatura media

globale, ponendola al vertice della tendenza generale del

riscaldamento.

"Attualmente non siamo in grado di raggiungere gli obiettivi di

1,5°C o 2°C richiesti dall'accordo di Parigi", ha affermato nella

prefazione del rapporto il segretario generale delle Nazioni Unite

Antonio Guterres. "Questo rapporto raccoglie le informazioni

scientifiche più recenti e indica l'urgenza di un'azione climatica di

vasta portata. Riunisce dati provenienti da tutti i campi della scienza

del clima ed elenca i potenziali impatti futuri dei cambiamenti

climatici - dalle conseguenze sulla salute e sull'economia alla

riduzione della sicurezza alimentare e all'aumento dei migranti", ha

anche affermato Guterres.

Gli effetti diretti della crisi climatica infatti non sono riscontrati solo nei

dati degli eventi climatici: le condizioni di caldo estremo stanno

causando problemi crescente alla salute umana e ai sistemi

sanitari. Nel 2019, le alte temperature da record di Australia, India,

Giappone ed Europa hanno influenzato negativamente la salute e il

benessere. Per fare alcuni esempi, in Giappone un grande evento di

ondata di calore ha provocato oltre 100 morti e ulteriori 18.000 ricoveri,

mentre in Francia sono stati registrati oltre 20.000 ricoveri al pronto

soccorso per malattie legate al calore tra giugno e metà settembre e

durante due grandi ondate di caldo estivo, si sono registrati in totale

1462 decessi in eccesso nelle regioni colpite.

La variabilità climatica e gli eventi meteorologici estremi sono tra i

fattori chiave del recente aumento della fame nel mondo e una

delle principali cause di gravi crisi. Dopo un decennio di costante

declino, i dati sono di nuovo aumentati, con oltre 820 milioni di

persone che hanno sofferto la fame nel 2018. Tra 33 paesi colpiti da

crisi alimentari nel 2018, la variabilità climatica e il clima costituiscono

un fattore trainante insieme a shock economici e conflitti in 26 paesi e

la principale causa in 12 su 26. Alla luce di ciò, la comunità globale

deve affrontare un'enorme sfida per raggiungere l'obiettivo Fame Zero

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. C'è stata un'aridità

eccezionale a marzo e gran parte di aprile 2019, seguita da piogge

insolitamente intense e inondazioni da ottobre a dicembre. Le

precipitazioni insolitamente intense alla fine del 2019 sono state anche

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Nuovo rapporto WMO conferma la grave crisi climatica - Protezione Civile, Il Giornale della

un fattore nel grave focolaio di locuste del deserto nella regione del

Corno d'Africa - il peggiore in oltre 25 anni e il più grave in 70 anni per

il Kenya. Si prevede che questo si diffonderà ulteriormente entro

giugno 2020 in una grave minaccia alla sicurezza alimentare.

red/gp

(Fonte: Arpat News)

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Il team cafoscarino è riuscito a sfruttare la luminescenza perattivare delle reazioni di chimica organica partendo daparticelle ottenute da acido citrico, un composto naturalmenteabbondante negli agrumi, che si candida quindi a sostituiremetalli utilizzati nell'industria

Alcuni scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia hanno dimostrato

per la prima volta la possibilità di innescare reazioni chimiche

illuminando nanoparticelle di carbonio di origine naturale, aprendo la

strada a nuove scoperte e applicazioni nel campo della chimica verde.

Il risultato è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scienti�ca Green

Chemistry

(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/gc/c9gc03811f#!divAbstract),

edita dalla Royal Society of Chemistry.

Protagonisti sono i carbon dots, nanoparticelle di carbonio, note per

Nuova scoperta: molecole

fluorescenti possono attivare

reazioni chimiche "green"Mercoledi 15 Aprile 2020, 17:45

(/binary_�les/gallery/carbon_dots_lab_79051.jpeg)I carbon dots, nanoparticelle di carbonio, note per proprietà come

la luminescenza

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proprietà come la luminescenza e per questo studiate in medicina nella

diagnostica per immagini e come vettori per farmaci. Il team

cafoscarino è riuscito a sfruttare la luminescenza per attivare reazioni

di chimica organica partendo da particelle ottenute da acido citrico, un

composto naturalmente abbondante negli agrumi, che si candida

quindi a sostituire metalli rari, tossici, costosi ed inquinanti oggi

utilizzati dall’industria.

“Una molecola è fotoluminescente quando, eccitata con una

determinata radiazione elettromagnetica, emette poi a una lunghezza

d’onda diversa, per esempio nel campo dell’UV o del visibile con colori

che vanno dal blu, al giallo �no al rosso - spiega Alvise Perosa,

professore di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Molecolari e

Nanosistemi - ci siamo chiesti se fosse possibile, illuminando i carbon

dots alla giusta frequenza, sfruttare l’energia emessa per innescare

reazioni, cioè usare quelle particelle come fotocatalizzatori. Abbiamo

dimostrato che questo è possibile ed è una buona notizia per la

transizione alla chimica verde”.

“Per la prima volta la corrente generata illuminando i carbon dots è

stata usata per una reazione organica - aggiunge Emanuele Amadio,

coautore dello studio come assegnista di ricerca di Ca’ Foscari - ci

siamo riusciti dopo due anni di lavoro dalla prima intuizione”.

Rendere sempre più green questo processo signi�ca ora procurarsi la

materia prima (come acido citrico e glucosio) direttamente dagli scarti

alimentari e non dall’energivora sintesi industriale. “La ricerca continua

con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare - spiega Perosa -

che signi�ca produrre carbon dots da materie prime naturali e

rinnovabili, meglio se di scarto”.

Il Green Organic Synthesis Team di Ca’ Foscari guidato da Maurizio

Selva e Alvise Perosa sta attualmente sperimentando la possibilità di

estrarre carbon dots dalle squame del pesce o dai carapaci dei

crostacei, tra i principali ri�uti dell’industria ittica. Su questo progetto,

avviato lo scorso anno dal professor Selva in collaborazione con il

collega Thomas Maschmeyer dell’Università di Sydney, è impegnata

Carlotta Campalani, dottoranda in Chimica, che spiega: “Data la

composizione chimica delle squame di pesce, ricche di azoto,

puntiamo a ricavare carbon dots altamente luminescenti”.

I carbon dots sono nanoparticelle di carbonio note per la proprietà

della luminescenza, non tossiche e biocompatibili, stabili e solubili in

acqua, economiche da produrre e la loro sintesi richiede solo materia

prima e acqua, quindi non prevede l’utilizzo di solventi dannosi per

l’uomo e per l’ambiente.

red/gp

(Fonte: Università Ca’ Foscari Venezia)

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Redazione ANSA ROMA 15 aprile 2020 16:17

Coronavirus: Italia fra leader mondiali in produzionegreenStudio Oxford, investire nel settore per ripartenza economia

L'Italia, assieme a Cina, Stati Uniti e Regno Unito, è tra i paesi che potrebbero "vincerealla grande nella transizione globale verso un'economia verde nei prossimi decenni". Adirlo è una ricerca, proveniente da accademici dell'Università di Oxford e della SmithSchool of Enterprise and the Environment, pubblicata su Research Policy. Glieconomisti e i ricercatori hanno costruito il primo e più grande database al mondo diprodotti green riconosciuti a livello internazionale e per la prima volta hanno classificatole attuali capacità di produzione di articoli "green" e della loro esportazione da parte deivari Paesi indicando quali emergeranno come leader nell'economia sostenibile.

L'Italia si colloca al secondo posto fra i Paesi in grado di esportare "i prodotti piùverdi e complessi avendo una capacità di produzione green altamente avanzata chepotrebbe sfruttare con l'aumento della domanda globale" di questi prodotti (valorecalcolato sulla base di una nuova misura - il Green Complexity Index-Gci). Mentre

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l'Italia risulta al primo posto nella classifica del Green Complexity Potential (Gcp) cioèha il maggior potenziale per diventare competitiva a livello globale in prodotti ancorapiù green e tecnologicamente sofisticati. Tra le principali opportunità di esportazione dacui l'Italia potrebbe trarre vantaggio vi sono i termometri, gli apparecchi per l'analisi digas/fumo (usati per misurare e monitorare l'inquinamento) e le apparecchiature per lamisurazione della pressione, prodotti che hanno numerose applicazioni ambientali.

"Mentre i responsabili politici cercano modi per stimolare l'economia nel bel mezzodell'attuale pandemia globale - rileva Penny Mealy, autore principale e ricercatorepresso l'Institute for New Economic Thinking dell'università di Oxford - investire nellecapacità di produzione green dei paesi potrebbe essere una vittoria per tutti".

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Redazione ANSA ROMA 15 aprile 2020 16:06

Coronavirus: con smart working evitate 60 tonnellateCo2Jojob,da inizio emergenza risparmio per italiani 100mila euro

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che ha portato aziende e dipendenti a rivedere lemodalità di lavoro, con lo smart working gli italiani hanno complessivamenterisparmiato più di 100.000 euro, accumulato oltre 10.000 ore di tempo libero e nonemesso in atmosfera oltre 60 tonnellate di Co2. È quanto emerge dai dati calcolati da#ColleghiAmoilLavoro, la prima piattaforma in Italia che permette di quantificare glieffetti del lavoro a distanza, creata da Jojob, il servizio che in Italia offre alle impreseuno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità.

La piattaforma permette a tutti i lavoratori di certificare in modo semplice e veloce legiornate trascorse in smart working: quantifica il risparmio di tempo legato al lavoro daremoto, nonché quello economico e ambientale (in termini di Co2 non emessa)accumulato dai lavoratori che non devono spostarsi ogni giorno con automobile omezzi pubblici.

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"Con questo strumento vogliamo mostrare con dati concreti in che modo lo smartworking può rappresentare una soluzione in termini ambientali ed economici, poichénon prevede spostamenti in auto o sui mezzi pubblici di alcun tipo", spiega GerardAlbertengo, Ceo di Jojob. "Ha anche un valore aggiunto: il risparmio di tempo. I minuti,le ore che generalmente passiamo nel traffico diventano tempo prezioso per sé e per lapropria famiglia. Abbiamo attivato la piattaforma non appena scattato il lockdown e inmigliaia hanno aderito. Se consideriamo che in media un italiano su 4 trascorre circaun'ora e mezza al giorno per recarsi sul posto di lavoro e fare ritorno a casa, con losmart working abbiamo calcolato che gli italiani hanno guadagnato complessivamente3 anni e mezzo di ferie".

Accedendo al sito www.jojob.it/colleghiamoillavoro chiunque può iscriversigratuitamente ed inserire il tragitto che generalmente farebbe per spostarsi da casa alavoro.

Certificando le giornate svolte in smart working, la piattaforma calcola il risparmio ditempo, ambientale ed economico sulla base dei chilometri che non sono stati percorsi.(ANSA).

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Redazione ANSA ROMA 15 aprile 2020 13:06

Coronavirus: per produzione elettrica stima perdita 5miliardiAlthesys, nel 2020 per paralisi delle attività produttive

Nel 2020 il settore elettrico potrebbe registrare una perdita di 5 miliardi di euro di valoredella produzione, pari al 31% del valore complessivo, a causa della paralisi delleattività produttive, che in Italia ha ridotto i consumi elettrici di oltre il 20% da metàmarzo a causa dell'epidemia di Covid-19. La stima è di Althesys - la società diconsulenza per il mercato elettrico, le rinnovabili, l'ambiente e le utility - che anticipaalcuni dati dell'Irex Annual Report, il rapporto sull'industria e la finanza del settore dellerinnovabili.

Per gli analisti, il rischio a fine anno si traduce in una perdita del 6% rispetto al 2019. Laprevisione di 302 miliardi di chilowattora per il 2020 rappresenta il livello di domandapiù basso dal 2001. Il rallentamento della domanda - dicono ancora gli esperti diAlthesys - favorisce tuttavia le energie pulite, data la loro priorità di dispacciamento,che arriverebbero a soddisfare il 42% del fabbisogno nazionale in crescita rispetto al

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40% del 2029. A pagarne maggiormente le conseguenze sarebbero soprattuttoproduttori termoelettrici da fonti fossili come gas e carbone.

Da questa situazione di crollo dei consumi elettrici complessivi, spiegano gli esperti,escono meglio le fonti rinnovabili, che rallentano un po' ma aumentano il loro peso nelmercato elettrico: nel 2020 la produzione netta da fonti rinnovabili elettriche dovrebbearrivare a 111 miliardi di chilowattora, con una contrazione del 3% rispetto al 2019. Aciò contribuirebbe soprattutto una frenata dell'eolico (-8%), ma anche il calodell'idroelettrico (-5%). La sicurezza del nostro sistema elettrico non pare però essere arischio, osservano gli esperti osservando che "il gestore di rete ha finora dimostrato diessere in grado di assicurare l'equilibrio del sistema anche in situazioni critiche".

Ottimista in prospettiva il ceo di Althesys, Alessandro Marangoni: "L'analisi degliinvestimenti e delle M&A nelle rinnovabili dell'IREX Annual Report 2020 lascia bensperare. I numeri delle imprese italiane sono in crescita, sia in Italia che all'estero, enumerosi sono i progetti in itinere e che potranno svilupparsi nei prossimi mesi, unavolta terminato il lockdown. Di riflesso, anche il sistema elettrico, al di là dellatemporanea riduzione della domanda, potrebbe uscirne senza dover perdere assetstrategici e con la prospettiva di una pronta ripresa".

Guardando oltre i nostri confini, per Althesys è "l'intera Ue a rischiare,paradossalmente, di superare l'esame sulle politiche climatiche grazie alla pandemia.Basti ricordare che, al 2018, mancavano ancora 1,1 punti percentuali per centrare il20% di Fer (fonti di energia rinnovabile), mentre ora l'obiettivo è a portata di mano".

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Redazione ANSA ROMA 14 aprile 2020 20:06

Coronavirus: Pefc, niente passi indietro su tutelaforesteLe priorità dell'economia ripartano a favore della sostenibilità

Niente passi indietro sulla tutela delle foreste per proteggere clima e salute. Questol'appello lanciato dal Pefc Italia (Programme for endorsement of forest certificationschemes) in occasione della 50/a Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile. "C'è il rischio concreto che l'emergenza sanitaria - viene spiegato - che ha provocatoil blocco dell'attività economica in buona parte del mondo, porti a proporre il rilanciodell'economia in modo indifferenziato, con l'alleggerimento delle leggi in vigore inambito ambientale; le priorità e l'azione di sostegno all'economia dovrebbe prevederenon una ripartenza dello status quo, ma un'azione forte a favore della sostenibilità edell'economia circolare, nell'ottica della costruzione di un futuro migliore. È possibile enecessario tutelare le risorse naturali e contrastare la crisi climatica".

"A livello mondiale la media di ettari di foreste naturali persi è stata di 6,5 milioniall'anno - si osserva - per cause naturali o antropiche, tra le quali spiccano zootecnia,

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agricoltura intensiva, conversione di foreste in piantagioni, utilizzo del legname".L'Europa e l'Italia in particolare, "grande importatore e con un importante settore dilavorazione del legno - afferma Maria Cristina D'Orlando, presidente di Pefc Italia -hanno una responsabilità diretta in questo processo: il legno è la materia prima perantonomasia dello sviluppo sostenibile, ma deve provenire da una gestione sostenibiledelle foreste, non dallo loro distruzione. Proprio per questo è importante lacertificazione forestale". "Lo sfruttamento non sostenibile del patrimonio forestale è trale cause prime di tutti gli squilibri ambientali del nostro Pianeta e alcune delle più gravimalattie infettive che l'uomo deve affrontare oggi sono un'ulteriore conseguenza - rilevaAntonio Brunori, segretario generale Pefc Italia - nelle aree tropicali la deforestazione ela compravendita di carne di animali del bosco possono aver portato più facilmente alcontatto tra uomini e animali selvatici, favorendo il fenomeno dello 'spillover', cioè ilsalto che permette al patogeno di passare da una specie ospite ad un'altra".

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15 aprile 202015 aprile 2020

Molecole fluorescenti attivano reazioni chimiche "green"Molecole fluorescenti attivano reazioni chimiche "green"

I ricercatori dell'Università veneziana Cà Foscari dimostrano le potenzialità dei carbon dots,I ricercatori dell'Università veneziana Cà Foscari dimostrano le potenzialità dei carbon dots,nanoparticelle di carbonio note per la proprietà della luminescenza, non tossiche e biocompatibili,nanoparticelle di carbonio note per la proprietà della luminescenza, non tossiche e biocompatibili,stabili e solubili in acqua, economiche da produrrestabili e solubili in acqua, economiche da produrre

VENEZIAVENEZIA - Si chiamano carbon dots e sono delle nanoparticelle di carbonio note per proprietà come - Si chiamano carbon dots e sono delle nanoparticelle di carbonio note per proprietà comela luminescenza. Per questo vengono studiate in medicina nella diagnostica per immagini e comela luminescenza. Per questo vengono studiate in medicina nella diagnostica per immagini e comevettori per farmaci. Adesso gli scienziati dell'vettori per farmaci. Adesso gli scienziati dell'Università Cà Foscari VeneziaUniversità Cà Foscari Venezia hanno dimostrato per la hanno dimostrato per laprima volta che è possibile innescare reazioni chimiche illuminando queste nanoparticelle di carbonioprima volta che è possibile innescare reazioni chimiche illuminando queste nanoparticelle di carboniodi origine naturale. Il team è riuscito a sfruttare la luminescenza per attivare reazioni di chimicadi origine naturale. Il team è riuscito a sfruttare la luminescenza per attivare reazioni di chimicaorganica partendo da particelle ottenute da acido citrico che si candida quindi a sostituire metalli rari,organica partendo da particelle ottenute da acido citrico che si candida quindi a sostituire metalli rari,tossici, costosi ed inquinanti oggi utilizzati dall'industria. Una scoperta che apre la strada a nuovetossici, costosi ed inquinanti oggi utilizzati dall'industria. Una scoperta che apre la strada a nuovescoperte e applicazioni nel campo della chimica verde.scoperte e applicazioni nel campo della chimica verde.

"Per la prima volta la corrente generata illuminando i carbon dots è stata usata per una reazione"Per la prima volta la corrente generata illuminando i carbon dots è stata usata per una reazioneorganica - aggiunge organica - aggiunge Emanuele AmadioEmanuele Amadio , coautore dello studio di Cà Foscari - ci siamo riusciti dopo 2, coautore dello studio di Cà Foscari - ci siamo riusciti dopo 2anni di lavoro dalla prima intuizione". Rendere sempre più green questo processo significa oraanni di lavoro dalla prima intuizione". Rendere sempre più green questo processo significa oraprocurarsi la materia prima (come acido citrico e glucosio) direttamente dagli scarti alimentari e nonprocurarsi la materia prima (come acido citrico e glucosio) direttamente dagli scarti alimentari e nondall'energivora sintesi industriale. "La ricerca continua con l'obiettivo di promuovere l'economiadall'energivora sintesi industriale. "La ricerca continua con l'obiettivo di promuovere l'economiacircolare - dice circolare - dice Alvise PerosaAlvise Perosa, professore di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Molecolari, professore di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Molecolarie Nanosistemi - che significa produrre carbon dots da materie prime naturali e rinnovabili, meglio see Nanosistemi - che significa produrre carbon dots da materie prime naturali e rinnovabili, meglio sedi scarto".di scarto".

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I ghiacciai alpini minacciati dall'alga che li tinge di rosso

Il fenomeno era stato studiato finora solo in Groenlandia. "Accelera la fusione delle grandi distesedi ghiaccio"

MILANO - C'è un'alga minuscola che minaccia i giganteschi ghiacciali alpini, colorandoli di rossoporpora: il fenomeno, finora studiato in Groenlandia, è stato quantificato per la prima volta in Europadai ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca, che pubblicano i risultati sulla rivista ScientificReports. Durante la stagione estiva, quando sui ghiacciai si forma l'acqua di fusione, le algheunicellulari trovano condizioni adatte per moltiplicarsi. Il loro colore porpora, dovuto ai pigmentifotosintetici, diminuisce la luce riflessa dai ghiacciai e aumenta la radiazione solare assorbita,accelerando ulteriormente la fusione di neve e ghiaccio.

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L'Antartide si tinge di rosso: colpa di un'alga. "Peggiora lo scioglimento dei ghiacci"di GIACOMO TALIGNANI

"In Groenlandia la presenza di alghe sulla calotta polare induce lo scurimento di un'ampia porzionedi ghiaccio (circa 100.000 chilometri quadrati) nota come 'dark zone', amplificando la fusione estivadel ghiaccio", spiega il primo autore dello studio, Biagio Di Mauro. "Nelle Alpi europee questofenomeno non era mai stato identificato quantitativamente. Il nostro studio per la prima volta hamostrato che il processo di bio-albedo feedback può avvenire anche alle nostre latitudini. Inparticolare, i campioni raccolti al ghiacciaio del Morteratsch (Engadina, Svizzera) hanno permessodi sequenziare il Dna degli organismi presenti sulla superficie del ghiacciaio e studiarli almicroscopio. I risultati hanno evidenziato la presenza di colonie della specie Ancylonemanordenskioeldii, nota per la sua abbondanza nella dark zone in Groenlandia".

Il prossimo passo "sarà quello di mappare la concentrazione di alghe sul ghiaccio a partire daimmagini acquisite da drone e da satellite, e così valutare l'effetto delle alghe sui bilanci di massadei ghiacciai", sottolinea il ricercatore. "In futuro studieremo questo processo anche in Antartide neipressi della stazione italiana Mario Zucchelli, grazie al progetto BioGeoAlbedo supportato dalProgramma Nazionale di Ricerca in Antartide".