Cons. di Stato n. 3285 del 20.07 - Mediagraphic Srl. di Stato n. 3285 del 20... · coessenziale del...

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  • MASSIMA Estratto punto 9.2 della sentenza.

    La giurisprudenza di questo Consiglio ha di recente chiarito che, ai sensi del comma 1 dellarticolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, s da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 1595/2016).

    A conclusioni non dissimili si giunge laddove si tenga conto (come suggerito da una parte della giurisprudenza Cons. Stato, V, 630/2016 -) del disposto testuale del comma 1 dellarticolo 35, cit. (secondo cui il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo).

    Consiglio di Stato n. 3285 del 20/07/2016

    N. 03285/2016REG.PROV.COLL.

    N. 03374/2014 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3374 del 2014, proposto dalla Rillo Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualit di capogruppo mandataria di un R.T.I. con, La.Bit S.r.l, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli Avignonesi, 5

    contro

    Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via

  • Cosseria, 2; Agenzia Regionale Campania Difesa del Suolo - Arcadis

    per la riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione I, n. 1578/2014

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ritonnaro Costruzioni S.r.l.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti lavvocato Anna Romano su delega dell'avvocato Andrea Abbamonte e lavvocato Lorenzo Lentini su delega dell'avvocato Aristide De Vivo;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

    FATTO

    I termini fattuali della vicenda di causa vengono descritti nei termini che seguono nellambito della sentenza oggetto di appello.

    Con bando pubblicato in data 7 gennaio 2013 la Arcadis Agenzia Regionale Campania Difesa del Suolo ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dellofferta economicamente pi vantaggiosa, per laffidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di messa in sicurezza dellarea sottostante il centro abitato di Buonalbergo, in localit Cozzi-Pisciariello.

    Allesito delle operazioni di valutazione delle offerte, nella seduta n. 10 del 26 luglio 2013, prima classificata e, dunque aggiudicataria provvisoria, risultava lA.T.I. Rillo s.r.l. (mandataria) /La. Bit. s.r.l. (mandante), con 86,709 punti, seguita dalla Ritonnaro Costruzioni s.r.l., con 81,212 punti, mentre si classificava in terza posizione lA.T.I. costituenda tra S.A.CO.S.E.M.s.r.l. e VI.MA.RA. s.r.l., con 78,649 punti.

    Avverso laggiudicazione provvisoria e contro i verbali e le operazioni di gara la Ritonnaro Costruzioni s.r.l., seconda graduata, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. della Campania il quale, con la sentenza oggetto del presente appello:

    - respingeva il ricorso incidentale proposto dallodierna appellante Rillo Costruzioni;

    - accoglieva il ricorso principale proposto dalla Ritonnaro Costruzioni e, per leffetto, annullava laggiudicazione gi disposta in favore dellodierna appellante.

    La sentenza in questione stata impugnata in appello dalla Rillo costruzioni la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.

  • Con i primi quattro motivi la Rillo Costruzioni chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici hanno respinto i motivi di ricorso incidentale articolati avverso la mancata esclusione dalla gara della ricorrente in primo grado.

    Con il quinto e il sesto motivo di appello la Rillo chiede la riforma della sentenza per la parte in cui i primi Giudici hanno accolto il ricorso principale articolato in primo grado dalla Ritonnaro e, per leffetto, hanno stabilito che lodierna appellante non avrebbe potuto essere dichiarata aggiudicataria.

    Si costituita in giudizio la ricorrente in primo grado Ritonnaro Costruzioni la quale ha concluso nel senso della reiezione dellappello.

    Con ordinanza n. 2219/2014 (resa allesito della camera di consiglio del 27 maggio 2014) questo Consiglio di Stato ha respinto listanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.

    Alla pubblica udienza del 28 aprile 2016 il ricorso stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO

    1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una societ attiva nel settore delle costruzioni (la quale aveva partecipato alla gara di appalto indetta dallARCADIS - Agenzia Regionale Campana di Difesa dl Suolo - per alcuni lavori di messa in sicurezza e si era classificata al primo posto della graduatoria finale) avverso la sentenza del T.A.R. della Campania con cui stato accolto il ricorso proposto dalla seconda classificata (Ritonnaro) e, per leffetto, stata annullata laggiudicazione disposta in proprio favore.

    2. Come si anticipato in narrativa, con i primi quattro motivi di appello la Rillo Costruzioni chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici hanno respinto i motivi di ricorso incidentale articolati avverso la mancata esclusione dalla gara della ricorrente in primo grado.

    3. I motivi in questione sono nel complesso infondati.

    4. Con il primo motivo di appello la Rillo Costruzioni lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano respinto il motivo con cui si era lamentata la mancata esclusione della Ritonnaro Costruzioni per ragioni riferibili alla Geoservizi s.r.l. (mandante nellambito del raggruppamento di professionisti incaricato della progettazione per conto della stessa Ritonnaro).

    In particolare, la mandante del R.T.P. Geoservizi avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, essendo associata verticalmente al richiamato R.T.P., avrebbe dovuto assicurare il necessario parallelismo fra la quota di partecipazione e quella di esecuzione.

    Ma il punto che, avendo la Geoservizi indicato una quota di partecipazione pari a zero, non avrebbe potuto in concreto svolgere alcuna prestazione (mentre, al contrario, era stata indicata in sede di offerta come soggetto destinato a redigere la relazione geologica).

    4.1. Il motivo non pu essere accolto.

    Dallesame della documentazione in atti emerge infatti che la Ritonnaro Costruzioni abbia utilizzato, per i servizi di progettazione, un raggruppamento costituendo di progettisti di tipo misto

  • il quale presentava: a) carattere orizzontale per ci che riguarda la prestazione principale relativa alla progettazione; b) carattere verticale per ci che riguarda la predisposizione della relazione geologica (demandata alla Geoservizi) e le attivit inerenti il coordinamento della sicurezza.

    Pertanto, non esatto affermare che la Geoservizi ricoprisse una quota pari a zero nellambito del costituendo raggruppamento, essendo la stessa incaricata (in quanto membro in parte qua di un raggruppamento verticale) soltanto della predisposizione della relazione geologica.

    Ne consegue che non pu essere condivisa la tesi dellappellante, la quale ritiene di far discendere dalla qualificazione della Geoservizi come associato in senso verticale lobbligo di rispettare il parallelismo fra la quota di partecipazione e quella di esecuzione.

    Al contrario, un siffatto obbligo non pu ritenersi sussistente nelle ipotesi in cui come nel caso in esame allassociato sia demandata ununica e specifica attivit (nellipotesi che qui ricorre, quella inerente la predisposizione della relazione geologica).

    5. Con il secondo motivo di appello la Rillo Costruzioni lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano respinto il motivo con cui si era lamentata la mancata esclusione della Ritonnaro Costruzioni per ragioni riferibili alla CNC Ingegneri s.r.l. (capogruppo mandataria del R.T.P. incaricato della progettazione) e allIngegner Caianiello.

    In particolare, con il richiamato motivo la Rillo Costruzioni aveva affermato lobbligo di esclusione dalla gara della Ritonnaro Costruzioni in quanto i richiamati progettisti non potevano vantare fra le esperienze pregresse attivit di progettazione in senso proprio, avendo piuttosto allegato ai fini partecipativi la formulazione di pure e semplici proposte migliorative rispetto a progetti predisposti da altri.

    Secondo lappellante, la posizione della CNC Ingegneri e dellIngegner Caianiello si sarebbe posta in contrasto con le prescrizioni del d.P.R. 207 del 2010 (e del disciplinare di gara) non potendo i professionisti in questione vantare unadeguata pregressa esperienza professionale.

    Sotto tale aspetto rileverebbe in primis il fatto che la predisposizione di una variante progettuale non pu essere in toto assimilata allattivit progettuale in quanto tale.

    In secondo luogo (e anche a voler tener conto delle varianti comunque predisposte), il professionista in questione avrebbe potuto al pi- allegare ai fini partecipativi i soli importi relativi alle varianti (e non anche, come in concreto avvenuto, lintero valore della progettazione, inclusivo di quello della variante).

    5.1. Il motivo non pu essere accolto.

    Dalla documentazione in atti (nonch dalla perizia giurata depositata in atti, che non sembra viziata da profili di incongruit e abnormit) emerge infatti che, in relazione ai tre servizi richiamati nellambito del secondo motivo di appello, la CNC Ingegneri e lIngegner Caianiello abbiano in effetti svolto attivit consistenti nella redazione della progettazione esecutiva integrata dei lavori, sulla base delle migliorie offerte, in sede di gara.

    Si osserva poi che, come condivisibilmente rilevato dalla Ritonnaro, lattivit di progettazione integrata svolta dai richiamati progettisti (e inclusiva delle migliorie tecniche approvate dalle stazioni appaltanti) appare certamente assimilabile alle attivit che possono essere valutate ai fini del possesso dei requisiti di cui allarticolo 263 del Regolamento.

  • Per quanto riguarda, poi, il conseguimento delle soglie quantitative indicate nellambito della lex specialis di gara, appare persuasiva la lettura offerta dalla Ritonnaro secondo cui larticolo 263 del d.P.R. 207, cit. (relativo ai requisiti di partecipazione nellambito dellaffidamento dei servizi di progettazione) deve essere interpretato nel senso di fare riferimento, ai fini della determinazione dellentit dei requisiti per i servizi di progettazione, al complessivo importo dei lavori cui si riferisce lattivit di progettazione (e non anche come ritenuto dallappellante al valore della progettazione in quanto tale).

    6. E inammissibile il terzo motivo di appello con cui la Rillo Costruzioni ha lamentato che la Ritonnaro avrebbe di fatto duplicato lallegazione dei requisiti di capacit tecnica vantati dalla CNC Ingegneri e dallIng. Caianiello, riportando in favore di entrambi gli importi delle medesime attivit di progettazione.

    Il motivo inammissibile in quanto risulta del tutto preclusivo alla sua articolazione il passaggio della sentenza in epigrafe (non fatto oggetto di specifica censura e quindi passato in giudicato) secondo cui lanaloga censura articolata in primo grado si rivela infondata anche in punto di fatto, dal momento che dalla dichiarazione dei requisiti del R.T.I. di professionisti della Ritonnaro Costruzioni di cui alla tabella 2 () si evince che per le tre esperienze lavorative de quibus la percentuale del requisito stata ripartita tra CNC Ingegneri s.r.l. e mandante Ingegnere Pasquale Caianiello in ragione del rapporto 0,1/0,9% e 0,3/0,7%.

    E evidente al riguardo che il passaggio motivazionale test richiamato, nellindicare puntualmente le diverse porzioni di riparto delle esperienze lavorative di cui si discute fra i progettisti in questione, risulti logicamente preclusiva rispetto allarticolazione di un motivo che si fonda invece sul presupposto della indistinta allegazione quantitativa della prestazione delle richiamate attivit.

    7. Con il quarto motivo di appello la Rillo Costruzioni lamenta che erroneamente i primi Giudici abbiano respinto il motivo con cui si era lamentata la mancata esclusione della Ritonnaro Costruzioni per ragioni riferibili, anche in questo caso, alla posizione dellIngegner Caianiello.

    In particolare, non si sarebbe dovuto tener conto del servizio di punta allegato ai fini partecipativi dal progettista in parola (si tratta del progetto esecutivo di una vasca di un impianto di stoccaggio provvisorio eseguito in localit Macchia Soprana del Comune di Serre per conto del Presidente della Provincia di Salerno Sub Commissario per lemergenza rifiuti).

    Secondo lappellante, in particolare, non si sarebbe dovuto tenere alcun conto ai fini partecipativi di tale attivit in quanto:

    - in relazione alla realizzazione della vasca in questione lIngegner Caianiello non aveva svolto attivit progettuale in senso proprio, ma soltanto attivit di supporto alla progettazione;

    - dalla documentazione in atti non emergerebe alcun elemento idoneo a dare atto della correttezza della dichiarazione del professionista in questione, il quale aveva dichiarato una quota di partecipazione pari al 10 per cento;

    - dallesame delle fatture in atti emergerebbe che lo stesso abbia curato direttamente una quota di attivit pari al 5,76 per cento dellattivit dellintero gruppo di progettazione.

    7.1. Il motivo inammissibile e infondato.

  • Il motivo inammissibile in quanto articolato per la prima volta in sede di gravame, in evidente violazione del generale divieto di nova in appello (articolo 104 del c.p.a.).

    Ma il motivo altres infondato in quanto la sua articolazione si fonda su una lettura delle previsioni dellarticolo 263 del d.P.R. 207 del 2010 che non pu essere condivisa per le ragioni gi esposte sub 5.1.

    8. Come si anticipato in narrativa, con il quinto e il sesto motivo di appello la Rillo Costruzioni chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i primi Giudici hanno accolto il ricorso principale articolato in primo grado dalla Ritonnaro e, per leffetto, hanno stabilito che lodierna appellante non avrebbe potuto essere dichiarata aggiudicataria (dovendo anzi essere esclusa dalla gara).

    9. In particolare, con il quinto motivo la Rillo Costruzioni contesta il passaggio con cui i primi Giudici hanno affermato che ciascun concorrente dovesse dimostrare la presenza, nellambito della propria compagine di progettisti, di un geologo (figura professionale di cui lodierna appellante era pacificamente priva).

    Secondo lappellante, invece:

    - la lex specialis di gara non imponeva ai concorrenti di presentare una relazione geologica ulteriore e diversa rispetto a quella gi inclusa agli atti del progetto definitivo posto a base di gara (ben potendo i concorrenti limitarsi a far propria tale ultima relazione);

    - la lex specialis di gara non imponeva ai concorrenti di includere nella propria compagine la figura del geologo (e laddove si opinasse in tal senso si finirebbe per enucleare una clausola escludente di carattere sostanzialmente occulto);

    - nel caso in esame, le classi e categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva sarebbero tutte di competenza di ingegneri (il che confermerebbe per altra via la non necessit della presenza di un geologo nella compagine dei progettisti di ciascun concorrente);

    - ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 35 del d.P.R. 207 del 2010 la relazione geologica potrebbe essere considerata necessaria in sede di progettazione esecutiva solo laddove il concorrente proponga soluzioni modificative rispetto al progetto definitivo (e non sarebbe il caso che qui ricorre);

    - vero che lappellante aveva presentato in sede di gara unofferta migliorativa rispetto al progetto posto a base di gara, ma tale offerta non riguardava in alcun modo il contenuto della relazione geologica (inclusa nellambito del progetto definitivo), ragione per cui alcun obbligo incombeva in capo allappellante di produrre una nuova relazione geologica (e, in via mediata, di avvalersi dellapporto di un progettista geologo).

    9.1. Il motivo nel suo complesso non pu essere condiviso.

    Gi in sede di delibazione cautelare questa Sezione ha osservato che ai sensi dellarticolo 35 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo e, dallaltro, che nel caso di specie tale elaborato necessita della sottoscrizione di un geologo anche ai fini della valutazione della necessit di modificare o meno, alla luce delle varianti e delle migliorie progettuali - oltre che delle eventuali sopravvenienze -, la

  • relazione geologica posta a corredo del progetto definitivo approntato dalla stazione appaltante ai fini dellespletamento della procedura di evidenza pubblica.

    9.2. Le conclusioni cui la Sezione pervenuta in sede cautelare devono qui essere confermate.

    La giurisprudenza di questo Consiglio ha di recente chiarito che, ai sensi del comma 1 dellarticolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, s da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 1595/2016).

    A conclusioni non dissimili si giunge laddove si tenga conto (come suggerito da una parte della giurisprudenza Cons. Stato, V, 630/2016 -) del disposto testuale del comma 1 dellarticolo 35, cit. (secondo cui il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo).

    Ed infatti, pacifico essendo che nel caso in esame la Rillo Costruzioni aveva presentato unofferta migliorativa rispetto a quella trasfusa nel progetto definitivo, sarebbe gravato sullappellante lonere di specificare (attraverso una puntuale relazione) leffettiva invarianza delle risultanze sottese al contenuto della relazione geologica contenuta nel progetto definitivo (non potendosi invece lodierna appellante limitare in sede di giudizio ad affermare la sostanziale inutilit di una siffatta specificazione).

    9.3. Lappellante avrebbe quindi dovuto essere esclusa dalla gara per uninsanabile carenza di carattere progettuale.

    10. Linfondatezza del quinto motivo di appello conferma lesattezza delle conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici, secondo cui la Rillo Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

    10.1 La rilevata infondatezza del richiamato motivo di ricorso esime il Collegio dallesame puntuale del sesto motivo (con il quale si contestata la sussistenza dellulteriore motivo di esclusione fondato sulla rilevata carenza, in capo alla mandante La.Bit. di una valida attestazione SOA.

    Al riguardo ci si limita ad osservare che qualunque fosse lesito dellesame di tale motivo di ricorso, non ne resterebbero in ogni caso modificate le conclusioni cui si appena giunti in punto di obbligo di esclusione dellodierna appellante dalla gara per cui causa.

    11. Per le ragioni sin qui esposte lappello in epigrafe deve essere respinto.

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Condanna lappellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila), oltre gli accessori di legge.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

  • Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

    Francesco Caringella, Presidente

    Sandro Aureli, Consigliere

    Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

    Fabio Franconiero, Consigliere

    Raffaele Prosperi, Consigliere

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 20/07/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)