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IL CONFERIMENTO IN NATURA NELLA S.P.A. Angelo Busani (Optime, 2012)

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IL CONFERIMENTO IN NATURA NELLA S.P.A.

Angelo Busani

(Optime, 2012)

Art. 23431

1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazionegiurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario hasede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediticonferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello adessi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. Larelazione deve essere allegata all'atto costitutivo. […]

A questo sistema di valutazione si affianca oggi un nuovo sistema,introdotto, a seguito della direttiva 2006/68/CE, recepita in Italiacon:‐ il d. lgs. 4 agosto 2008, n. 142;‐ Il d. lgs. 29 dicembre 2010, n. 224;i quali (principalmente) introducono nel codice civile i nuovi artt.2343‐ter e 2343‐quater.

Al sistema tradizionale si affianca un nuovo sistema di valutazione

Rimane invece invariata la disciplina del conferimento innatura nella s.r.l., che è normato dall'art. 2465 c.c.:

Art. 24651

1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazionegiurata di un revisore legale o di una società di revisione legaleiscritti nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere ladescrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri divalutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno paria quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitalesociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'attocostitutivo. […]c

Invariato il sistema di valutazione nella s.r.l.

Alla luce dei dd. lgs. 142/2008 e 224/2010, il sistema deiconferimenti nella s.p.a. è ora così articolato:

a) art. 2343 c.c.: stima giurata di perito nominato dalTribunale (sistema "generale")

b) art. 2343‐ter, c. 2, lett. b), c.c.: stima (non giurata) diesperto indipendente (non nominato dal Tribunale)(sistema "quasi generale")1;

c) art. 2343‐ter, c. 1, c.c.: sistema specifico di valutazionedei valori mobiliari e degli strumenti monetari;

d) art. 2343‐ter, c. 2, lett. a), c.c.: sistema specifico divalutazione dei beni stimati al fair value in un bilancioredatto con principi contabili internaz.li

(1) Non si applica per la stima dei valori mobiliari e degli strumentimonetari che siano negoziati in mercato regolamentato

Art. 234311. Chi conferisce beni in natura ocrediti deve presentare la relazionegiurata di un esperto designato daltribunale nel cui circondario hasede la società, contenente ladescrizione dei beni o dei crediticonferiti, l'attestazione che il lorovalore è almeno pari a quello adessi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale socialee dell'eventuale soprapprezzo e icriteri di valutazione seguiti. Larelazione deve essere allegataall'atto costitutivo. […]

Art. 2343‐ter[…] 2. […] non è altresì richiesta larelazione di cui all'articolo 2343,primo comma, qualora il valoreattribuito, ai fini della determina‐zione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni innatura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]3. Chi conferisce beni o crediti aisensi del primo e secondo commapresenta […]

Identità di perimetro applicativo: l'art. 2343‐ter si affianca, non sostituisce, l'art. 2343 c.c. (entrambi si prestano a essere utilizzati, anche contemporaneamente)

Ovviamente, il sistema "tradizionale" (art. 2343 c.c.)subisce la "concorrenza" dei nuovi sistemi valutativi.Non è quindi difficile ipotizzare un "pensionamento" difatto del sistema tradizionale perché il nuovo sistema:a) non richiede la nomina del Tribunale;b) ha il plus della probabile minor onerosità di un perito

non di nomina del Tribunale;c) il perito è estraneo alla responsabilità penale(1)

(1)

Art. 2343 c. 2 :[…] Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice diprocedura civile. […]Art. 2465 c. 3[…] Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondocomma dell'articolo 2343 […].

Lo shopping del tipo societario

Dopo la riforma del 2003, si "ambiva" ad effettuare ilconferimento in natura nella s.r.l. (per evitare la nominadel Tribunale) e poi si trasformava la società conferitaria ins.p.a.

Ora è presumibile invece che si ambisca ad effettuare ilconferimento nella s.p.a. con il metodo della stimadell'esperto indipendente e poi a trasformare la societàconferitaria in s.r.l. (per evitare la responsabilità penale delperito di s.r.l.)

La nuova stima di cui all'art. 2343‐ter, c. 2, lett. b)Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti siapari o inferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme aiprincipi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione deibeni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga daun esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dallasocietà e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamenteil controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotatodi adeguata e comprovata professionalità.

Ragioniamo tenendo presente che si può trattare non solo di una perizia ad hocma anche di una perizia preesistente, ad altro fine redatta)

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, […]

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumentidel mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo èpari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono statinegoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedentiil conferimento. […]

Significa che quando ricorrono i presupposti applicativi delprimo comma, non si può applicare il secondo comma(invece non è impediente il fatto che i beni oggetto diconferimento siano stimati al fair value in un bilancioredatto con i principi contabili internazionali).

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, […]

Che la relazione di cui all'art. 2343 non sia "richiesta",significa che la procedura del secondo comma èalternativa (come si è già detto) a quella dell'art. 2343(stima giurata di esperto nominato dal Tribunale).Cosicchè il conferimento può essere effettuato almaggiore tra i seguenti valori:a) quello stimato ai sensi dell'art. 2343 c.c.;b) quello stimato ai sensi dell'art. 2343‐ter, comma 2,

lett. b) (perizia non giurata di esperto indipendente);c) quello stimato ai sensi dell'art. 2343‐ter, comma 2,

lett. a) (fair value in bilancio redatto con principiinternazionali)

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti siapari o inferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione […]

La legge non definisce il concetto di "valore". Ma dal fatto che lanorma in esame (alla lettera a) fa riferimento al fair value(«corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata in unalibera transazione tra parti consapevoli e disponibili») se ne desumeche il valore dei beni oggetto di conferimento deve essere il lorovalore "di mercato", a prescindere dalla maggiore o minore utilitàche da esso possa derivare nel contesto patrimoniale dellaconferitaria e quindi a prescindere, ad esempio, dal fatto che essovada a comporre il quadro delle immobilizzazioni materiali oimmateriali o dell’attivo circolante della società conferitariamedesima.

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento […]

Pertanto, se il conferimento:a) avviene in sede di atto costitutivo, il conferimento per definizione coincide

con l'atto (quindi, se la stima è riferita al 15 aprile 2013, l'atto non può esserestipulato oltre il 16 ottobre 2013);

b) avviene in sede di aumento di capitale, si guarda non alla data delladeliberazione, ma alla data della sottoscrizione [che coincide con la data diliberazione, essendo un conferimento in natura: art. 2342 c. 3] (fermorestando che nella deliberazione va indicata, ex art. 2439, c. 2, c.c., una dataentro il sesto mese dalla data di riferimento della perizia)

Se la perizia non contiene data di riferimento, si presume riferita alla data in cui èsottoscritta

Inevitabile impatto sull’annoso tema del riferimento temporale della relazione distima di cui all’ art. 2343, comma 1, c.c. :Massima V del Consiglio Notarile di Milano (“aggiornata” al 10 aprile 2001), secondo cui«… valori aggiornati … non possono ritenersi valori riferiti ad oltre quattro mesi primadell'atto costitutivo o dell'assemblea che delibera l'aumento di capitale».Ora Massima n. 117 (datata 5 aprile 2011), secondo la quale «… in forzadell'applicazione analogica del termine prescritto dagli articoli 2343‐ter, comma 2,lett. b), e 2440, comma 4, c.c., può comunque ritenersi sufficientementeaggiornata una relazione di stima che si riferisca a una data non antecedente iltermine di sei mesi rispetto alla esecuzione del conferimento. Detto termine deveritenersi rispettato qualora: (a) l'atto costitutivo con conferimento in natura vengaperfezionato entro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima; (b)la deliberazione di aumento di capitale con conferimento in natura venga assuntaentro i sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima, con contestualeesecuzione del conferimento; (c) la deliberazione di aumento di capitale conconferimento in natura venga assunta entro i sei mesi dalla data di riferimentodella relazione di stima e stabilisca, quale termine finale di sottoscrizione ai sensidegli articoli 2439, comma 2, e 2481‐bis, comma 3, c.c., una data non successivaai sei mesi dalla data di riferimento della relazione di stima».

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme aiprincipi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione deibeni oggetto del conferimento, […]

Non si parla di come debba essere concretamente allestita questavalutazione.

Potendo trattarsi di una valutazione eretta a prescindere dal conferimento, nonè ovviamente richiesta «l'attestazione» del perito (invece prescritta dall’art.2343, comma 1, c.c.) sul punto che il valore dei beni conferiti «è almeno pari aquello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale soprapprezzo».

Appare inevitabile allora attingere da norme ove la valutazione è piùspecifica:

a) art. 2343 c.c.: "relazione giurata ... contenente la descrizione deibeni o dei crediti conferiti, …e i criteri di valutazione seguiti";

b) art. 2343‐quater c. 3: "il valore ad essi attribuito, la fonte di talevalutazione e, se del caso, il metodo di valutazione"

Pertanto è plausibile ritenere che il perito debba esporre quale sia oquali siano i metodi di valutazione suggeriti dalla best practice nelcaso concreto e quali siano quello seguiti nel caso concreto

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente da chi effettua ilconferimento, dalla società e dai soci che esercitanoindividualmente o congiuntamente il controllo sul soggettoconferente o sulla società medesima[…]

La norma non fa specificazioni e pertanto può trattarsi sia di una persona fisica (odi un insieme di persone fisiche: si pensi a un conferimento di particolarecomplessità e alla necessità del concorso di una pluralità di figure professionali)sia di un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, una società direvisione o una società che si occupa di valutazioni, come quelle che spessooperano le stime occorrenti nelle grandi operazioni immobiliari). Non ènecessario, come invece nell’art. 2465 c.c. per i conferimenti in natura nella s.r.l.,che si tratti di un revisore legale o di una società di revisione.

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente […]

La norma lascia inespresso il concetto di “indipendenza”. Pareplausibile che una guida per definire il concetto di indipendenzapossa essere cercato in norme che danno questa definizione. Adesempio:• l'art. 2399 c.c.• artt. 10 e 17 d. lgs. 39/2010• art. 148, c. 3 Tuf• punto 3 codice Autodisciplina Borsa

Posto che, ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 3, c.c., «Chi conferiscebeni o crediti ai sensi del […] secondo comma presenta ladocumentazione dalla quale risulta […] la sussistenza, per iconferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate»,appare indispensabile che il perito proclami, nel corpo della perizia,il proprio status di indipendenza dal soggetto conferente, dallasocietà conferitaria e dai soci che esercitano individualmente ocongiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societàconferitaria; e ciò anche perché, ai sensi dell’art. 2343 quater, c.c.,gli amministratori devono verificare «i requisiti di […] indipendenzadell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343 ter,secondo comma, lettera b)» (comma 1) al fine o di richiedere una«nuova valutazione» ai sensi dell’art. 2343, c.c., ove «ritengano nonidonei i requisiti di […] indipendenza dell'esperto» (comma 2), o didepositare al Registro delle Imprese una loro «dichiarazione […]contenente», tra l’altro, «la dichiarazione di idoneità dei requisiti di[…] indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343 ter, secondocomma, lettera b)» (comma 3).

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente da chi effettua ilconferimento, dalla società e dai soci che esercitanoindividualmente o congiuntamente il controllo sul soggettoconferente o sulla società medesima[…]

La nozione di «controllo», trattandosi di un concetto espresso nel codice civile,dovrebbe essere quella di cui all’art. 2359, c.c.

Il requisito di indipendenza non va verificato con riferimento ai soci nonconferenti e che non esercitano, individualmente o congiuntamente, il controllosul soggetto conferente o sulla società conferitaria.

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente … dotato di adeguata ecomprovata professionalità.

«adeguata […] professionalità» = deve trattarsi di un soggetto cheprofessionalmente si occupa di valutazioni e che possiede un bagaglio di studi e diesperienze correlato al tipo di valutazione da eseguire: per un commercialista conesperienza focalizzata sulle imprese di trasporto marittimo sarebbeprobabilmente complicato stimare un’azienda agricola, un gioiello o un brevettoper la produzione di farmaci. Peraltro, per gli iscritti in Albi, Elenchi o Registri taleiscrizione potrebbe peraltro comportare una “presunzione” di «adeguata […]professionalità».

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente … dotato di adeguata ecomprovata professionalità.

La legge dunque richiede che la «professionalità» debba essere «comprovata», eciò anche in funzione del fatto che, ai sensi dell’art. 2343 ter, comma 3, c.c., «Chiconferisce beni o crediti ai sensi del […] secondo comma presenta ladocumentazione dalla quale risulta […] la sussistenza, per i conferimenti di cui alsecondo comma, delle condizioni ivi indicate»: quindi, nell’ambito della perizia, occorre che il perito espliciti ad esempio un

proprio curriculum, coerente con la valutazione effettuata, comprensivo dellasua formazione culturale, dei suoi titoli abilitativi, della sua iscrizione ad albiprofessionali, della sua produzione scientifica e delle sue esperienze concrete;

e ciò, anche in questo caso, perché, ai sensi dell’art. 2343 quater, c.c., gliamministratori devono verificare «i requisiti di professionalità […] dell'espertoche ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343 ter, secondo comma, letterab)» (comma 1) al fine o di richiedere una «nuova valutazione» ai sensi dell’art.2343, c.c., ove «ritengano non idonei i requisiti di professionalità […]dell'esperto» (comma 2,) o di depositare al Registro delle Imprese una loro«dichiarazione […] contenente», tra l’altro, «la dichiarazione di idoneità deirequisiti di professionalità […] dell'esperto di cui all'articolo 2343 ter, secondocomma, lettera b)» (comma 3).

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione …, a condizione che essaprovenga da un esperto indipendente … dotato di adeguata ecomprovata professionalità.

La norma legittima il conferimento assistito non da una perizia ad hoc ma da unaperizia già esistente, perché eretta per un altro fine (è per questo che non èrichiesto all'esperto di attestare che il valore del conferimento non è inferiore a…)

Evidentemente deve trattarsi di una perizia ritenuta "adatta" dagli amministratori(perché redatta in modo «conforme ai principi e criteri generalmente riconosciutiper la valutazione dei beni oggetto del conferimento»: art. 2343 ter, comma 2,lett. b) c.c.)

Il tema è se: visto che la norma è scritta in funzione dell'utilizzo di una periziapreesistente (ovviamente redatta da un esperto NON nominato dal Tribunale) èlegittimo l'utilizzo di una perizia non preesistente, ma eretta ad hoc (sempre daun perito NON di nomina del Tribunale) ?

Risposta = si, lo dice lo stesso legislatore !!

Relazione al D.Lgs. n. 224/2010: «con il D.Lgs. n. 142/2008 la valutazione tramiteperizia non giurata ex articolo 2343 ter, comma 2, lett. b), è stata consideratacome un sistema del tutto alternativo alla perizia giurata di cui all’art. 2343.Pertanto il D.Lgs. n. 142/2008 ha ammesso che la perizia possa essere preordinataal conferimento e che non debba obbligatoriamente trattarsi di perizia giàpreesistente, ancorché il considerando 3 della direttiva 2006/68/CE e l’art. 10 bis,par. 2 della Seconda Direttiva, facciano riferimento ad una valutazione giàdisponibile. Tale lettura è confermata dallo schema di decreto correttivo: si èritenuto infatti che il requisito della preesistenza della valutazione (preesistenzarispetto all’intenzione di conferire, si dovrebbe ritenere) sarebbe facilmenteeludibile».

Altro tema è: si può usare una perizia preesistente, ad altro fine redatta, senza ilconsenso del perito ?

Art. 2343 c. 2: "L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi."

Massima n. H.A.13 (“Equivalenza, nel procedimento di conferimento ex art. 2343ter, comma 2, lett. b, c.c, di una valutazione ad hoc e di una valutazione redattaper altri fini”), datata settembre 2011, secondo la quale «E’ sempre legittimo, aifini di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., utilizzare una valutazione ad hoc,espressamente redatta in vista del conferimento in natura, ovvero una periziaredatta per altri fini. In tale ultimo caso, tuttavia, l’utilizzo per il conferimentodeve essere espressamente consentito dall’esperto, in considerazione dellaresponsabilità che coinvolge il medesimo ai sensi dell’art. 2343 ter, ultimocomma, c.c.». [+ Circolare 11/IR del 29 giugno 2009]

Secondo me, più che reputare necessario il consenso del perito, occorre ritenereil perito irresponsabile, e responsabile invece gli amministratori, che hannoritenuto utilizzabile la perizia [la legge è stata scritta ad hoc per legittimarel'utilizzo della perizia preesistente, strano pretendere il consenso del perito …]

Art. 2343‐ter[…] 2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresìrichiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualorail valore attribuito […] ai beni in natura o crediti conferiti sia pari oinferiore: […]b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme aiprincipi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione deibeni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga daun esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dallasocietà e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamenteil controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotatodi adeguata e comprovata professionalità.

Non è richiesto il giuramento (che però non è vietato)

Chi conferisce l'incarico ?L’incarico al perito potrebbe essere affidato sia dal soggetto conferente che, nelcaso di aumento del capitale sociale, dalla società conferitaria; non è escludibileinoltre che, potendosi anche trattare della perizia eretta per una finalità diversadal conferimento, l’incarico al perito possa essere stato affidato da un soggettoterzo rispetto a conferente e conferitaria (ad esempio, da una banca, nell’ambitodi una istruttoria finalizzata alla concessione di un finanziamento).

Costo della periziapare poter essere indifferentemente addossato sia al soggetto che ha conferitol’incarico al perito, sia (anche se da essa non provenga l’incarico al perito) allasocietà conferitaria.

Art. 2343‐ter[…] 3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presentala documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e lasussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni iviindicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

la relazione di stima deve essere allegata all’atto costitutivo o alla deliberazione diaumento del capitale sociale. La stima deve evidentemente sussistere all’attodella predisposizione, da parte degli amministratori, della relazione di cui all’art.2441, comma 6, c.c. (che va comunicata dagli amministratori al collegio sindacalee al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni primadi quello fissato per l'assemblea, termine aumentato a quarantacinque giorni perle società quotate dall’art. 158, comma 1, D.Lgs. 58/1998); e deve restaredepositata presso la sede sociale (unitamente alla relazione degli amministratorie al parere del collegio sindacale o, per le società quotate, dal soggetto incaricatodella revisione legale) durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino ache questa non abbia deliberato, perché i soci ne possano prendere visione (iltermine di quindici giorni è sostituito, nel caso delle società quotate, dal terminedi ventuno giorni: art. 158, comma 2, TUF).

Documentazione occorrente

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

Conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario

Scopo della norma è quello di «permettere alle società per azioni, nel caso diassegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non doverricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già unparametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento».

(Direttiva 2006/68/CE, terzo “considerando”).

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

Art. 111‐bis, comma 2, d.a.c.c.Art. 1, comma 1‐bis, TUF

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

Art. 111‐bis, comma 2, d.a.c.c.Art. 1, comma 1‐ter, TUF

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

"Non è richiesta" ma è pur sempre esperibile. Quindi se si ha una perizia ex art.2343, si può utilizzare il metodo valutativo dal quale fuoriesce il maggior valore.

Per questi "valori" e "strumenti" è utilizzabile il c. 2 (lett. a = fair value; lett. b =esperto indipendente) ? Il c. 2 esordisce dicendo "Fuori dai casi in cui è applicabileil primo comma".Allora, se il primo comma non si applica (ad esempio: valori non quotati), il c. w èapplicabile. Ma se ci sono i presupposti del primo comma, l'alternativa al c. 1 èsolo il 2343 e non si può usare il c. 2 (quindi, se c'è il mercato depresso, l'unicaalternativa per alzare il valore di conferimento è andare in Tribunale – oppure sec'è un pacchetto di maggioranza, il cui valore è maggiore di quello di quotazione)

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

La nozione di «prezzo medio ponderato» non è definita.Nella normativa primaria il riferimento a tale concetto è contenuto nell’art. 106,TUF, in tema di opa obbligatoria successiva.

Nella normativa secondaria, il riferimento al «prezzo medio ponderato» è recatodal “Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” articoli 4.1.7 e seguenti definisce varie tipologie di “prezzo” e, in particolare,indica, quale «prezzo ufficiale» (all’articolo 4.1.8), il prezzo «giornaliero […] datodal prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento medesimonegoziata nel mercato durante la seduta».

(all’articolo 4.1.8),il prezzo «giornaliero […] dato dal prezzo medio ponderato dell’intera quantitàdello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta».

Da ciò dovrebbe derivarsi, in altri termini, che, in ogni giornata di negoziazione: vanno rilevati i prezzi ai quali avvengono gli scambi di un dato titolo; ognuno di questi prezzi va rapportato alla quantità di titoli cui detti prezzi si

riferiscono (con la conseguenza che assume maggior “rilievo” il prezzo riferitoallo scambio di titoli di maggiori dimensioni);

queste medie, infine, devono essere tra loro nuovamente mediate, con ciòottenendosi la media giornaliera;

questa media giornaliera va poi mediata, a sua volta, con tutte le mediegiornaliere disponibili nel semestre di riferimento.

(In caso di quotazione su una pluralità di mercati, occorre poi mediare tra loro i prezzi medisemestrali rilevati in ciascun mercato) (ovviamente, è possibile prendere a riferimento ilsolo mercato nel quale si è registrata la media semestrale più bassa rispetto agli altrimercati, e quindi senza mediare le medie dei vari mercati di quotazione; ma ciòevidentemente non esime dal disporre di documentazione comprovante il prezzo medioponderato semestrale degli altri mercati di quotazione per desumere qual è il mercato ovesi è verificata la media inferiore)

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

La nozione di «mercato regolamentato» non è definita dalla normativa in esame,ma è recata dall’art. 1, comma 1, lett. w‐ter), TUF, per la quale esso è il «sistemamultilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regolenon discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi astrumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole delmercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una societàdi gestione, è autorizzato e funziona regolarmente».

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

Se l’atto costitutivo con contestuale conferimento in natura si stipula il 15dicembre 2013, i sei mesi sono quelli intercorrenti tra il 14 dicembre 2013 e il 14giugno 2013.

Ovviamente "precedenti il conferimento" va inteso cum granu salis e quindi ilcalcolo del sesto mese precedente si può fare da una data anteriore, purchèprossima, al conferimento

Art. 2440 c. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343‐ter, primo comma, rileva il periodo dinegoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degliamministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento èeseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualoral'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale dirischio.

Dato che tale relazione va comunicata dagli amministratori al collegio sindacale eal soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima diquello fissato per l'assemblea, ne consegue che il semestre di osservazionedecorre (a ritroso) da una data non posteriore al trentesimo giorno anteriorel’assemblea che delibera l’aumento del capitale sociale (ma precisandosi che, nelcaso di società quotate, il termine di trenta giorni è sostituito dal termine diquarantacinque giorni dall’art. 158, comma 1, TUF).Quindi, se la relazione degli amministratori sia datata 1° luglio 2013 e in pari data essa siaposta a disposizione dei sindaci e del revisore, il semestre di osservazione va dal 30 giugno2013 al 1° gennaio 2013; il conferimento deve poi essere effettuato (se si tratta di societànon quotata) entro il 29 agosto 2013 (e a questa data deve espressamente riferirsi ladeliberazione di aumento del capitale, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., come termineentro il quale la sottoscrizione dell’aumento di capitale deve essere effettuata.

Art. 2343‐ter1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercatomonetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se ilvalore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al qualesono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti ilconferimento.

si deve trattare di «valori» o «strumenti» che, nei sei mesi precedenti ilconferimento, siano stati effettivamente ammessi a negoziazione una eventuale sospensione della negoziazione (oppure una mancata

negoziazione per assenza di domanda o di offerta) nei sei mesi precedenti ilconferimento non impediscano l’utilizzo del «prezzo medio ponderato» qualemetodologia valutativa del conferimento (a meno che la sospensione o lamancata quotazione assumano caratteri di rilevanza: allora c'è il 2343 e gli altrimetodi del 2343‐ter)

Se il titolo sia negoziato in un mercato da oltre sei mesi e in altro mercato da meno di seimesi, ben ricorre il presupposto applicativo dell’art. 2343 ter, comma 1, c.c., il quale siriferisce invero alla negoziazione «su uno o più mercati regolamentati». Resta il tema dicome determinare la media ponderata, e cioè se considerare anche le quotazioni rilevatenel mercato nel quale la quotazione dura da meno di sei mesi

Art. 2343‐ter[…] 3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presentala documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e lasussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni iviindicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

Documentazione del prezzo medio ponderato: da società di gestione delmercato ove si è formata la media semestrale dei prezzi di negoziazione oppureda altri operatori qualificati come una banca, una società di intermediazionemobiliare, una società di gestione del risparmio o da un soggetto specializzato (diriconosciuta attendibilità) ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., detta documentazione deve poi restaredepositata presso la sede sociale (unitamente alla relazione degli amministratorie al parere del collegio sindacale o, per le società quotate, dal soggetto incaricatodella revisione legale) durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (iltermine di quindici giorni è sostituito, nelle società quotate, dal termine diventuno giorni: art. 158, comma 2, TUF). La relazione degli amministratori di cuiall’art. 2441, comma 6, c.c. va comunicata dagli amministratori al collegiosindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trentagiorni prima di quello fissato per l'assemblea, termine aumentato aquarantacinque giorni per le società quotate dall’art. 158, comma 1, TUF.

Documentazione occorrente

Art. 2343‐terFuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta larelazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai finidella determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni innatura o crediti conferiti sia pari o inferiore:a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale èeffettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisionelegale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione deibeni oggetto del conferimento, …;

Va di nuovo ripetuto che quando sussistono i presupposti del primo comma, ilsecondo comma non si applica. L'unica alternativa è il 2343 c.c. In ogni altro casovi sono tre metodi: il 2343, il fair value e la stima dell'esperto indipendente.

Art. 2343‐terFuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta larelazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai finidella determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni innatura o crediti conferiti sia pari o inferiore:a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale èeffettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisionelegale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione deibeni oggetto del conferimento, …;

Art. 2343‐ter, comma 5 = "Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a),per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionaliadottati dall'Unione europea"

Appendice A dell’ Ifrs 1 e nel paragrafo 11 dello Ias 32 (recati dall’allegato alRegolamento (CE) 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, il fairvalue è «il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o unapassività estinta in una libera transazione fra parti indipendenti e consapevoli».

Art. 2343‐terFuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta larelazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai finidella determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni innatura o crediti conferiti sia pari o inferiore:a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale èeffettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisionelegale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione deibeni oggetto del conferimento, …;

Art.

Ovviamente, il sistema "tradizionale" (art. 2343 c.c.)subisce la "concorrenza" dei nuovi sistemi valutativi.

Non è quindi difficile ipotizzare un "pensionamento" difatto del sistema tradizionale perché il nuovo sistema:a) non richiede la nomina del Tribunale;b) ha il plus della probabile minor onerosità di un perito

non di nomina del Tribunale;c) il perito è estraneo alla responsabilità penale.

La scelta è ovviamente rimessa ai soci in sede di attocostitutivo, mentre, in sede di aumento del capitalesociale è rimessa all'organo amministrativo, che ne daràconto nella relazione di cui all'art. 2441, comma 6, c.c.

L'istituto del recesso è una delle novità più significativedella riforma del diritto societario del 2003:

a) ampliamento cause di exit;

b) affidamento all'organo amministrativo della determina‐zione del valore di liquidazione delle azioni del sociorecedente;

c) adozione di un procedimento di liquidazione teso asalvaguardare, da un lato, il valore delle azioni e, dall'altrola consistenza del capitale sociale e quindi la garanziapatrimoniale offerta ai creditori sociali.

L'istituto del recesso è una delle novità più significativedella riforma del diritto societario del 2003:

a) ampliamento cause di exit;

b) affidamento all'organo amministrativo della determina‐zione del valore di liquidazione delle azioni del sociorecedente;

c) adozione di un procedimento di liquidazione teso asalvaguardare, da un lato, il valore delle azioni e, dall'altrola consistenza del capitale sociale e quindi la garanziapatrimoniale offerta ai creditori sociali.

L'istituto del recesso è una delle novità più significativedella riforma del diritto societario del 2003:

a) ampliamento cause di exit;

b) affidamento all'organo amministrativo della determina‐zione del valore di liquidazione delle azioni del sociorecedente;

c) adozione di un procedimento di liquidazione teso asalvaguardare, da un lato, il valore delle azioni e, dall'altrola consistenza del capitale sociale e quindi la garanziapatrimoniale offerta ai creditori sociali.

L'istituto del recesso è una delle novità più significativedella riforma del diritto societario del 2003:

a) ampliamento cause di exit;

b) affidamento all'organo amministrativo della determina‐zione del valore di liquidazione delle azioni del sociorecedente;

c) adozione di un procedimento di liquidazione teso asalvaguardare, da un lato, il valore delle azioni e, dall'altrola consistenza del capitale sociale e quindi la garanziapatrimoniale offerta ai creditori sociali.

Ratio del recesso

1) Favorire il disinvestimento del soci in ipotesi nelle qualile condizioni di rischio della società vengono a modificarsiin maniera significativa per volere della maggioranza.

2) Vi sono però casi di recesso che prescindono da unadeliberazione, cosicchè il recesso diventa una modalità diexit alternativa alla cessione della quota.

3) La possibilità di introdurre per statuto cause di recessoulteriori rispetto a quelle legali, induce a qualificare ilrecesso come strumento di contrattazione su singolescelte societarie o aziendali.

Legittimazione all'esercizio del recesso I soci "che non hanno concorso" sono i dissenzienti, gli

astenuti e gli assenti (compresi quelli che non hanno ildiritto di voto)

Ha recesso pure chi presti una adesione extraassembleare alla delibera, ma poi non partecipi alla suaapprovazione

Se il recesso non dipende da una deliberazione dei soci, ildiritto di recesso spetta anche al socio di maggioranza (equindi potrebbe verificarsi anche un recesso "totalitario")

Art. 24371

[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]

Recesso da clausola compromissoriaE' una evidente svista del legislatore e quindi l'espressionenormativa va letta nel senso che sono legittimati al recessoanche i soci non consenzienti.Non è indicato il dies a quo, che dovrebbe però essere ilgiorno di iscrizione nel Registro delle Imprese. Il termine di90 giorni è ingiustificabile al cospetto del termine di cuiall'art. 2437‐bis (15 giorni).

Art. 346 D. Lgs. 5/2003[…] 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressivedi clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci cherappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti odissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare ildiritto di recesso.

Qualità di socio ed esercizio del recessoE' possibile l'esercizio del recesso da parte di chi non fossesocio al momento della deliberazione ? Tesi negativa (forse prevalente): la legge presuppone la

qualità di socio al momento della deliberazione. Tesi positiva: il recesso può essere disconnesso da un

procedimento deliberativo e pertanto, in caso di recessoconnesso a una deliberazione, il recesso può spettareanche a chi non fosse socio al momento delladeliberazione (e che diventi tale nel periodo nel quale ilrecesso può essere esercitato).

Art. 24371

[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]

Recesso parzialeLa legge ammette il recesso parziale perché tutela il socio che,mutando le condizioni di rischio, voglia ridurre il proprioinvestimento, senza azzerarlo), e così: in caso di possesso di azioni di più categorie, si può

esercitare il recesso per le azioni di una data categoria (enon per le altre categorie);

in caso di possesso di azioni di una sola categoria, si puòesercitare il recesso per parte di esse.

La facoltà di recesso parziale non è derogabile statutariamente.

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […][6] E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravosol'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primocomma del presente articolo.

Recesso, pegno e usufruttoIn caso di pegno e usufrutto di azioni, la titolarità del recessospetta al socio, il quale tuttavia non può esercitarlo se ilcreditore pignoratizio o l'usufruttuario abbiano votato afavore della deliberazione.Rinunciabilità del recessoE' ammessa la rinuncia preventiva al diritto di recesso su uncaso specifico. Non è ammessa una rinuncia generica.Penale sul recessoNon è ammissibile introdurre una penale per il caso delrecesso.

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […][6] E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravosol'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primocomma del presente articolo.

Cause di recesso Cause legali inderogabili (art. 2437, c. 1 + c. 6) Cause legali derogabili (art. 2437, c. 2) Cause statutarie (art. 2437, c. 4)

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […][2] Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto direcedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delledeliberazioni riguardanti: […][4] Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato delcapitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.[6] E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravosol'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primocomma del presente articolo.

Recesso e oggetto sociale Occorre la modifica (restrizione, ampliamento,

sostituzione) della clausola Escluso il recesso ( da s.r.l.) se la modifica è "di fatto" (la

quale semmai può dar luogo ad azione di responsabilità) Il cambiamento deve essere "significativo" (quindi

devono notevolmente mutare le condizioni di rischio);non basta una sistemazione formale della clausola

Basta il mutamento della clausola, non occorre anche chesia effettivamente mutata l'attività in concreto svolta

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenteun cambiamento significativo dell'attività della società; […]

Recesso e trasformazione (e fusione) della società Qualsiasi trasformazione legittima l'esercizio della facoltà

di recesso Anche dalla fusione "eterogenea" (comportando una tra‐

sformazione della società che partecipa alla operazionedi fusione) deriva il diritto di recesso

(va notato che la fusione stranamente non rientra tra lecause di recesso dalla s.p.a. mentre è stata elencata tra lecause di recesso dalla s.r.l.)

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]b) la trasformazione della società; […]

Recesso e trasferimento della sede Appare dubbio che il recesso competa anche quando la

società mantenga la sua sottoposizione al diritto italiano(il tema è se sia rilevante l'ubicazione della sede o lalegge regolatrice della attività societaria)

La norma potrebbe essere illegittima per il caso deltrasferimento intra UE, per violazione del principio dilibertà di stabilimento e di libertà di circolazione.

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]c) il trasferimento della sede sociale all'estero; […]

Recesso e revoca dello stato di liquidazione Ratio della norma è di non privare il socio del diritto alla

liquidazione della partecipazione, essendo la revoca dellaliquidazione oggi deliberabile a maggioranza (art. 2487‐ter)

L'esercizio del recesso è subordinato al fatto che ladelibera di revoca divenga efficace (dopo 60 gg. senzaopposizione dei creditori).

Il valore spettante al recedente deve essere correlato nonal going concern (che è azzerato) ma alle sorti e ai tempidella liquidazione

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]d) la revoca dello stato di liquidazione; […]

Recesso e modifiche statutarie sul recessoIl recesso compete se siano "eliminate" (non "modificate"): cause legali derogabili di recesso (e cioè quelle di cui

all'art. 2437, c. 2); cause statutarie di recesso.La norma non contempla l'introduzione di ulteriori clausolestatutarie di recesso.

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalsuccessivo comma ovvero dallo statuto; […]

Recesso e modifica dei criteri di liquidazione del recedente Ratio: si protegge il socio da uno svuotamento indiretto

del suo diritto di recesso Pare che ogni modifica (migliorativa o peggiorativa, non

importa) legittimi il recesso in quanto la norma pareescludere (?) ogni discrezionalità sul punto

Il recedente deve essere liquidato con i "vecchi" criteri E' causa di recesso non prevista per la s.r.l. (che però può

essere introdotta statutariamente)

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione incaso di recesso; […]

Recesso e modifica dei diritti di voto e di partecipazione Modifica del diritto di voto: ad esempio, modifica della

clausola statutaria sui quorum assembleari (oppure:introduzione del voto a scalare o di limiti quantitativi aldiritto di voto, ecc.)

Norma di difficile lettura, poiché per "partecipazione" sipossono intendere sia aspetti patrimoniali (utili) cheaspetti amministrativi: non pare la norma limitabile aldiritto agli utili perché se il legislatore l'avesse volutalimitare agli utili, l'avrebbe dovuto dire.

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o dipartecipazione. […]

Recesso e modifica dei diritti di voto e di partecipazioneAltro tema è che qualsiasi delibera può essere intesa comeincidente sui diritti di partecipazione (si pensi a una fusione).Prevale interpretazione restrittiva: il recesso va inteso come"compensazione" rispetto al fatto che la posizioneindividuale del socio soccombe di fronte al volere dellamaggioranza (ad esempio: modifiche statutarie sullapartecipazione agli utili, emissione di strumenti finanziaripartecipativi, spostamento da assemblea a CdA delladecisione di emettere obbligazioni, eccetera).

Art. 2437[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, isoci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: […]g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o dipartecipazione. […]

Recesso e proroga del termineRatio: non tradire l'aspettativa del socio alla liquidazionedella sua quota di partecipazione.Si tratta di una causa di recesso escludibile statutariamente.Se il recesso è escluso, non vi è diritto di exit né in caso diproroghe all'infinito né in caso di durata lunghissima, oltre lavita dei soci: se il legislatore ha configurato la norma inesame come default rule, non si può ritenere esistente unprincipio di temporaneità della partecipazione.

Art. 2437[…] [2] Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto direcedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delledeliberazioni riguardanti:a) la proroga del termine; […]

Recesso e vincoli alla circolazione delle azioniRatio: tutelare il socio rispetto al mantenimento del regimedi circolazione; quindi c'è recesso ogni qualvolta c'è unavariazione, sia nel senso della introduzione di maggiorivincoli sia nel senso della rimozione di vincoli.La norma va intesa applicabile anche al caso in cui le azioninon siano (art. 2346, c. 1) rappresentate da "titoli".La norma contempla solo "introduzione" o "rimozione" mava estesa anche alla "modifica": si pensi alla modifica di unaclausola di prelazione o di gradimento

Art. 2437[…] [2] Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto direcedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delledeliberazioni riguardanti: […]b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoliazionari. […]

Recesso e durata indeterminataLa norma è inderogabile (ma è residuale perché è inusuale ladurata indeterminata). La modificabilità attiene solo alpreavviso, che è 180 giorni di default.Se la durata è lunghissima o eccedente la vita dei soci, lanorma in questione non dovrebbe essere applicabile (stantela sua lettera e stante il fatto che l'art. 2285 – che equipara ladurata vitalizia alla durata indeterminata – è norma dellesocietà di persone, inestensibile alle società di capitali).

Art. 2437[…] [3] Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioninon sono quotate in un mercato regolamentato il socio puòrecedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statutopuò prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. […]

Recesso statutarioLa norma non dà limiti e quindi ci si può riferire ad atti o fatti siadella società, che dei soci, che dei terzi (parametri economici,situazioni di mercato, composizione della compagine sociale edegli organi societari, svolgimento di una attività, eccetera).La norma legittima il recesso della maggioranza o anche ilrecesso totalitario.Prevalentemente negata la tesi che la norma legittimi il recessoad nutum o il recesso per giusta causa, stante il contestocapitalistico in cui tale previsione andrebbe introdotta. Quindiimpraticabile appare l'analogia con art. 2285.

Art. 2437[…] [4] Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato delcapitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. […]

Esercizio del recessoDa notare anzitutto che il recesso si considera esercitato pereffetto della spedizione della lettera (e quindi a prescinderedalla ricezione) e che il disposto del secondo periodo (30 giorni)vale anche per le deliberazioni non soggette a iscrizione nelRegistro delle Imprese.

Art. 2437‐bis[1] Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandatache deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nelregistro delle imprese della delibera che lo legittima, conl'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio perle comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dellacategoria delle azioni per le quali il diritto di recesso vieneesercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da unadeliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla suaconoscenza da parte del socio. […]

Esercizio del recesso Si parla non della conoscibilità ma della conoscenza

(effettiva), situazione di difficile prova. Dovrebbe valere come conoscenza la comunicazione della

società al socio del fatto legittimante il recesso. I termini di 15 e 30 giorni non sono riducibili (ex art. 2437

u.c.) ma sono allungabili, anche se non troppo a lungo(perché esiste anche un'esigenza alla stabilità della società).

Art. 2437‐bis[1] […] Se il fatto che legittima il recesso è diverso da unadeliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla suaconoscenza da parte del socio. […]

Esercizio del recessoE' fungibile con la raccomandata ogni altro sistema dicomunicazione di eguale certezza: telegramma, notificamediante ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata, …Non è ammissibile un comportamento concludente, maoccorre una dichiarazione espressa.Controverso se il recesso possa essere formulato nel contestostesso del verbale assembleare che contiene la delibera laquale costituisce la causa del recesso.La dichiarazione di recesso non dovrebbe poter essererevocabile

Art. 2437‐bis[1] Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandatache deve essere spedita entro […].

Incedibilità delle azioni Ratio: evitare che vengano acquistate da un soggetto ignaro,

che si trovi a dover subire la loro liquidazione. Il deposito dovrebbe avvenire contestualmente alla

dichiarazione di recesso. In caso di mancato deposito èdifficile pensare all'inefficacia della dichiarazione di recesso.

In caso di azioni dematerializzate, l'intermediario ledovrebbe distaccare dal dossier del recedente e immetterlein un dossier vincolato.

Art. 2437‐bis[…] [2] Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso nonpossono essere cedute e devono essere depositate presso la sedesociale. […]

Inefficacia del recessoLa norma va letta come comprensiva dell'ipotesi del recessoderivante (non da una delibera, ma) da un fatto e dell'evenienzache detto fatto venga poi rimosso (esempio: recesso dacessazione di un amministratore, che riassuma la carica).La revoca può anche essere implicita o tacita. Alla revoca vannoparificati l'annullamento e la nullità.Il dies a quo dei 90 giorni è l'iscrizione della delibera o il giorno diverificazione del fatto (e non il giorno entro il quale il socio puòesercitare il recesso) perché la norma in esame fa riferimento a unrecesso non ancora esercitato.

Art. 2437‐bis[…] [3] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, èprivo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca ladelibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento dellasocietà.

Scioglimento della società Se la società è sciolta nel termine, il recesso è tamquam non

esset e il recedente partecipa alla liquidazione. Se la società è sciolta oltre il termine, il recedente ha diritto

alla liquidazione della partecipazione nei modi e nei termini dicui agli artt. 2437 e seguenti (presumibilmente, è unasituazione vantaggiosa, perché viene valorizzata una quota insituazione di going concern).

Art. 2437‐bis[…] [3] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, èprivo di efficacia, se, entro novanta giorni, […] è deliberato loscioglimento della società.

Cessazione dello status socii Minoritaria la tesi secondo cui la dichiarazione di recesso

determina la cessazione dello status socii. Maggioritaria la tesi secondo cui la qualità di socio permane

anche dopo la dichiarazione di recesso e fino al momento incui la società può rendere inefficace l'esercitato recesso(anche perché sarebbe singolare che un socio cessi di esseretale e poi ritorni a essere socio). Nel periodo posteriore (ecioè fino alla liquidazione della partecipazione), il recedenteè invece un "semplice" creditore (l'importo dovutogli restasempre quello cristallizzato al momento di esercizio delrecesso).

Art. 2437‐bis[1] Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata[…].

La liquidazione del recedenteIl recesso provoca la liquidazione del recedente, da effettuarsiin modo da corrispondergli il corrente valore della sua quota dipartecipazione, da determinarsi con l'utilizzo delle più usualitecniche aziendalistiche di valutazione.

Art. 2437‐ter[1] Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le qualiesercita il recesso.[2] Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagliamministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggettoincaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto dellaconsistenza patrimoniale della società e delle sue prospettivereddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. […].

Valutazione della quota del recedente "Consistenza patrimoniale" = metodo patrimoniale, cioè

determinazione del capitale economico aziendale, partendodallo stato patrimoniale e aggiornandolo in aumento o indiminuzione

"Prospettive reddituali" = metodo reddituale, e cioèvalutazione dei beni aziendali non come tali ma comeinsieme capace di generare un reddito.

Ovviamente vanno considerati la capacità di generare cassa,il valore di avviamento, il metodo dei multipli dell'ebitda.

Art. 2437‐ter[…] [2] Il valore di liquidazione delle azioni è determinato […] tenutoconto della consistenza patrimoniale della società e delle sueprospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delleazioni. […].

Valutazione della quota del recedenteLa norma pare far riferimento all'obbligatorio utilizzo di tutti imetodi valutativi che essa indica. Ma, anche se unacombinazione tra i vari metodi appare comunque virtuosa, parelegittimo rimettere a una prudente determinazione degliamministratori l'individuazione del metodo di valutazione piùconfacente al caso concreto.Dovendosi fare una valutazione anteriore alla deliberazione,essa non dovrebbe tener conto di apprezzamenti o dideprezzamenti derivanti dalla operazione che è causa delrecesso. Né pare ammissibile introdurre uno "sconto diminoranza".

Art. 2437‐ter[…] [2] Il valore di liquidazione delle azioni è determinato […] tenutoconto della consistenza patrimoniale della società e delle sueprospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delleazioni. […].

Deroghe statutarie al sistema di valutazione Prevalente la tesi che la norma non consenta di introdurre

metodi valutativi finalizzati a ottenere risultati diversi dalvalore di mercato.

I criteri statutari possono essere introdotti al fine di megliogiungere al risultato voluto dalla legge (sia nell'interesse delrecedente che dei terzi) e cioè la determinazione del "valorereale" della partecipazione del recedente.

Art. 2437‐ter[…] [4] Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione delvalore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivodel bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultantidal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementisuscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.[…].

Valutazione delle azioni quotate E' la media aritmetica dei prezzi di chiusura, quindi si tratta

inderogabilmente di un calcolo matematico. Non è ammessa alcuna deroga né integrazione statutaria. Non è ammessa alcuna contestazione del socio che

pretenda una valutazione diversa da quella stabilita dallanorma.

E' controverso se la norma si applichi in caso di quotazioneduratura dameno di un semestre.

Art. 2437‐ter[…] [3] Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercatiregolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento allamedia aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedonola pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazionedell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. […].

Effettuazione della valutazioneSpetta agli amministratori "sentito" il collegio sindacale, il cuiparere non è quindi vincolante. Ai soci i pareri vanno messi adisposizione, in uno con la valutazione. Non è chiaro se lavalutazione vada motivata e se ai soci debbano essere espostele motivazioni che hanno condotto l'organo amministrativo adeterminare un dato valore.La valutazione va fatta, anche se non in via preventiva, anchequando il recesso deriva non da una deliberama da un fatto.

Art. 2437‐ter[…] [2] Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagliamministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggettoincaricato della revisione legale dei conti, […].[…] [5] I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valoredi cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorniprecedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha dirittodi prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Conoscenza preventiva ‐ DerogaGli amministratori possono non dar corso alla procedura inesame qualora: la delibera che legittima il recesso sia assunta all'unanimità; i soci abbiano preventivamente rinunciato al diritto alla

conoscenza anticipata; la delibera che attiva il recesso sia assunta sotto la

condizione risolutiva dell'esercizio del recesso.Se è dovuta la valutazione preventiva e non sia effettuata, ladeliberazione (che legittima il recesso) è annullabile (Trib.Milano 30.04.2008).

Art. 2437‐ter[…] [5] I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valoredi cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorniprecedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha dirittodi prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Mancanza della stima preventivaSe la valutazione preventiva non sia effettuata, la deliberazione(che legittima il recesso) è annullabile (Trib. Milano30.04.2008).Tesi minoritaria afferma l'applicabilità del procedimento dicontestazione di cui all'art. 2437‐ter, comma 6.

Art. 2437‐ter[…] [5] I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valoredi cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorniprecedenti alla data fissata per l'assemblea; […][6] In caso di contestazione da proporre contestualmente alladichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entronovanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazionegiurata di un esperto nominato dal tribunale, […]

Data di riferimento della stima preventiva La legge non dice nulla. La data di riferimento della stima

deve essere quanto più prossima al quindicesimo giornoanteriore, di cui all'art. 2437‐ter, comma 5.

Se il recesso deriva da un "fatto", la data di riferimentodovrebbe essere quella di accadimento del fatto (e nonquella in cui il socio ne viene a conoscenza.

Nel caso di recesso ad nutum, la data dovrebbe esserequella in cui il recesso è esercitato.

Art. 2437‐ter[…] [5] I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valoredi cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorniprecedenti alla data fissata per l'assemblea; […]

Contestazione della valutazione L'esperto deve effettuare la propria valutazione seguendo a

sua volta i criteri dettati dalla legge (ed eventualmente dallostatuto). La valutazione dell'esperto è impugnabile solo seiniqua o erronea (art. 1349).

In caso di contestazione solo da parte di alcuni, lavalutazione dell'esperto pare valga solo per questi. In casodi pluralità di "contestatori", dovrebbe essere nominato ununico esperto.

Art. 2437‐ter[…] [6] In caso di contestazione da proporre contestualmente alladichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entronovanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazionegiurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anchesulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal casoil primo comma dell'articolo 1349.

Procedimento di valutazioneSi tratta di un procedimento articolato in fasi inderogabili,organizzate in modo da tenere conto dei vari interessi in gioco,che ha la riduzione del capitale sociale come ultima ratio (sisoddisfano gli interessi del recedente senza gravare sulpatrimonio della società e salvaguardando l'assetto internodella compagine sociale).Il processo inizia quando è divenuto definitivo il procedimentodi valutazione (per il che potrebbero occorrere anche tempilunghi).

Art. 2437‐ter[1] Gli amministratori offrono in opzione le azioni del sociorecedente agli altri soci in proporzione al numero delle azionipossedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzionespetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sullabase del rapporto di cambio. […]

Offerta in opzione• In caso di pluralità di adesioni, si fa luogo a un riparto

proporzionale: altri criteri (ad esempio: priorità temporaledella richiesta; sorteggio) non appaiono plausibili.

• Nell'ambito dell'offerta in opzione trovano ovviamenteapplicazione le norme statutarie sulla circolazione delleazioni: prelazione, covendita, gradimento, eccetera)

Art. 2437‐ter[…] [2] L'offerta di opzione è depositata presso il registro delleimprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva delvalore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deveessere concesso un termine non inferiore a trenta giorni daldeposito dell'offerta.[3] Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne faccianocontestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delleazioni che siano rimaste non optate. […]

Collocamento presso terziIl collocamento presso terzi dovrebbe essere a "prezzoimposto". Non è comunque sicuramente possibile uncollocamento a prezzo inferiore.Il collocamento presso terzi è ovviamente subordinato adeventuali clausole statutarie sulla circolazione delle azioni (adesempio: gradimento)Il contratto di trasferimento è stipulato dalla società con il terzo(o con sé stessa): non vi interviene il recedente.

Art. 2437‐ter[…] [4] Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni delrecedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nelcaso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamentoavviene mediante offerta nei mercati medesimi. […]

Acquisto da parte della societàSi tratta di un "normale" acquisto di azioni proprie,caratterizzato dal fatto di essere un acquisto "coattivo" (equindi azionabile dal recedente ex art. 2932). E' derogatosolamente il limite quantitativo del quinto del capitale sociale(art. 23573); per il resto si applica la normale disciplina dell'acquisto di azioni proprie (ma c'è discordanza di opinioni seoccorra o meno l'autorizzazione assembleare, dato che non vi èalcuna discrezionalità da esercitare) (e sul punto se le azioniacquistate in eccedenza rispetto al quinto vadano alienateentro uno o tre anni, trattandosi di un acquisto "coattivo").

Art. 2437‐ter[…] [5] In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizionidei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazionedel recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate medianteacquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anchein deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. […]

Riduzione del capitale sociale e scioglimentoLa riduzione del capitale sociale è subordinata al decorso di 90giorni senza opposizione.Se il valore di liquidazione supera il valore contabile delle azioni,l'eccedenza va sulle riserve disponibili e, per la rimanenza, alconto economico; se il valore contabile delle azioni è inferioreal valore di liquidazione (avviamento "negativo") o si riduce ilcapitale per importo inferiore o si manda la differenza a riserva.E' controverso se, in caso di scioglimento, il recedente conserviil credito da recesso o partecipi alla liquidazione della società.

Art. 2437‐ter[…] [6] In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocatal'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitalesociale, ovvero lo scioglimento della società.[7] Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano ledisposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445;ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

RECESSO DALLA S.R.L.

La normativa sul recesso dalla s.r.l. costituisce un apparatonormativo autonomo (e più breve) rispetto a quello della s.p.a.: sia in ordine alle clausole legittimanti il recesso; sia in ordine alla liquidazione del recedente;stante l'accentuata personalizzazione dei rapporti sociali e lainsuscettibilità della quota di s.r.l. a circolare facilmente.

Il recesso è un punto di snodo tra interesse della società einteresse del socio, in quanto costringe a una contrattazione traminoranza emaggioranza

Legittimazione al recessoSi tratta di: assenti, dissenzienti o astenuti (la norma non aiutaparlando di "consentito").Non può recedere il socio che abbia realizzato o concorso arealizzare la fattispecie da cui deriva il diritto di recesso.Se il recesso deriva da un fatto diverso da un procedimentodecisionale, il recesso compete a tutti i soci.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito a […]

Recesso parzialeOpinione maggioritaria: la legge non lo prevede, a differenzadalla s.p.a. Inoltre la quota avrebbe un carattere di unitarietà. Incontrario si dice che la legge non reca divieti, che è consentitotutto ciò che non è vietato e che non esiste un principio diimmodificabilità della consistenza della quota.

Art. 2473[1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dallasocietà […]. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito a […]

Autonomia statutariaLa norma esordisce dettando un principio di amplissimaautonomia statutaria nella definizione dei casi di recesso (chequindi possono essere atti, decisioni, fatti).Dopo di che la norma detta un elenco di casi inderogabili direcesso ["In ogni caso…"], nel quale fanno spicco:a) casi non previsti per il recesso dalla s.p.a. (es.: fusione e

scissione);b) casi definiti diversamente da quelli elencati nell'art. 2437

sul recesso dalla s.p.a. (ad esempio: "trasformazione" e"cambiamento del tipo di società").

In peius non sono modificabili i criteri di valutazione e diliquidazione della partecipazione del recedente

Art. 2473[1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dallasocietà […].

Recesso ad nutum o per giusta causa ?Argomento favorevole = l'ampia autonomia concessa inmateria e l'elevato grado personalistico della s.r.l.Argomento contrario = è un elemento di incertezza in unasocietà pur sempre a struttura capitalistica; inoltre, i casi direcesso dovrebbero pur sempre essere determinati e non unacategoria aperta.Sicuramente legittimo invece un recesso per giusta causa,quando essa sia specificamente definita.

Recesso ad personamLegittima la clausola che attribuisca il recesso solo a uno o piùsoci. Dovrebbe essere introducibile a maggioranza.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito al cambiamento dell'oggetto […].

Recesso per cambiamento dell'oggetto socialeA differenza dal recesso dalla s.p.a., la norma non richiede uncambiamento "significativo". Prevale comunque l'opinione chele modifiche non sostanziali e quelle meramente formali nonlegittimano il recesso.Si tratta di una modifica significativa dell'oggetto statutario,senza che occorra anche una conseguente modifica dell'attivitàconcretamente svolta dalla società.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito al cambiamento […] del tipo di società […] .

Recesso per trasformazioneViene giudicato irrilevante il fatto che, nei casi di recesso dallas.p.a., si utilizzi l'espressione "trasformazione".Cosicchè compete il recesso dalla s.r.l. in ogni caso ditrasformazione omogenea o eterogenea cui la s.r.l. siasottoposta.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] alla sua fusione o scissione […].

Recesso per fusione e scissioneFusione e scissione sono casi di recesso non contemplati nell'elenco dei casi di recesso dalla s.p.a. (ove quindi legittimano ilrecesso se siano anche "trasformative").La ragione della differenza viene individuata nell'interesse deisoci di s.r.l. a non subire mutamenti nella composizione dellacompagine sociale per effetto di fusione o scissione.Quindi c'è recesso nella s.r.l. anche se essa incorpori (o vengaincorporata da) una s.r.l. con il medesimo oggetto sociale.Il recesso compete per effetto della delibera di fusione, nondell' atto di fusione, poiché solo nel primo caso è configurabileun dissenso del socio e una possibilità di revoca della delibera.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] alla revoca dello stato di liquidazione […].

Recesso per revoca dello stato di liquidazioneRatio: contemperare l'interesse del socio alla liquidazione conl'interesse della maggioranza a proseguire l'attività sociale.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] al trasferimento della sede all'estero […].

Recesso per trasferimento all'esteroSi può ripetere pedissequamente quanto detto per il recessodalla s.p.a.:a) problema del mantenimento della nazionalità "di decollo";b) problema della incompatibilità della norma con il principio

di libertà circolazione e di libertà di stabilimento intra UE

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] alla eliminazione di una o più cause di recessopreviste dall'atto costitutivo […].

Recesso per alterazione cause di recessoLa norma concerne i casi di recesso introdotti per statuto econcede il recesso al socio non consenziente al fatto che lacausa di recesso, prevista per statuto, sia poi depennata.

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] al compimento di operazioni che comportanouna sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinatonell'atto costitutivo […].

Recesso per modifica di fatto dell'oggetto socialeRatio: tutelare il socio oltre che nel caso di mutamento formaledell'oggetto anche nel caso di mutamento sostanziale (che siaattuato legittimamente o illegittimamente).

Art. 2473[1] […] In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che nonhanno consentito […] una rilevante modificazione dei dirittiattribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. […]

Recesso per modifica dei particolari diritti dei sociSi tratta dei "particolari diritti" di cui all'art. 2468. Essendo lenorme statutarie in questione modificabili solo all'unanimità,evidentemente la norma sul recesso riguarda il caso in cui siaprevista in statuto la modifica dei "particolari diritti" amaggioranza.

Art. 2473[…] [2] Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il dirittodi recesso compete al socio in ogni momento e può essereesercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'attocostitutivo può prevedere un periodo di preavviso di duratamaggiore purché non superiore ad un anno. […]

Recesso per durata indeterminataIl recesso compete a qualsiasi socio, anche di maggioranza.Prevale l'opinione che la norma non legittimi il recesso in casodi durata ultra lunga; ma non manca l'opinione secondo laquale si renderebbe applicabile il principio di cui all'art. 2285sulla equiparazione della durata vitalizia alla durataindeterminata.

Art. 2469[…] [2] Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità dellepartecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento diorgani sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti,o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono iltrasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possonoesercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casil'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due annidalla costituzione della società o dalla sottoscrizione dellapartecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Recesso e circolazione delle quoteNella s.p.a. è dato recesso nel caso di "introduzione" e"rimozione" di vincoli alla circolazione di titoli azionari (nonpare applicabile per analogia alla s.r.l.).Il recesso dalla s.r.l. in questo caso può essere esercitato daqualunque socio.

Art. 2481‐bis[1] In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediantenuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo inproporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'attocostitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482‐ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche medianteofferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai sociche non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a normadell'articolo 2473.

Recesso per aumento di capitale non offerto in sottoscrizioneArt. 2482‐ter = riduzione del capitale sotto il minimo

Art. 346 D. Lgs. 5/2003[…] 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressivedi clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci cherappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti odissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare ildiritto di recesso.

Recesso da clausola compromissoriaE' una evidente svista del legislatore e quindi l'espressionenormativa va letta nel senso che sono legittimati al recessoanche i soci non consenzienti.Non è indicato il dies a quo, che dovrebbe però essere ilgiorno di iscrizione nel Registro delle Imprese. Il termine di90 giorni è ingiustificabile al cospetto del termine di cuiall'art. 2437‐bis (15 giorni).

Art. 2473[1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dallasocietà e le relative modalità. […]

Procedura di recessoE' rimessa quasi completamente all'autonomia statutaria.In mancanza o in caso di lacune, non c'è concordia se sidebbano applicare le norme della s.p.a., se si possa attingerealla disciplina delle società di persone, se vi sia completa libertàdi forme (degradandosi quindi il tema a una mera questione diprove) oppure vada caso per caso analizzata la struttura dellas.r.l. traendo argomento dal suo carattere più o menocapitalistico o personalistico.

Art. 2473[…] [3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere ilrimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimoniosociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valoredi mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso didisaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giuratadi un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sullespese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso ilprimo comma dell'articolo 1349. […]

Valutazione della quota del recedente"Valore di mercato" significa valutare (con la best practiceaziendalistica applicabile nel caso concreto) tutta la societàcome se fosse ceduta per intero e rapportare alla quota delrecedente (senza quindi considerare premi di maggioranza esconti di minoranza, trattandosi di valutare il "patrimonio" dellasocietà e non elementi ad esso estranei).

Art. 2473[…] [3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere ilrimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimoniosociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valoredi mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso didisaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giuratadi un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sullespese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso ilprimo comma dell'articolo 1349. […]

Criteri di valutazione introdotti in statuto ?Sicuramente introducibili criteri che specifichino come si arrivaa valore di mercato. Criteri peggiorativi non sono ammissibiliper le cause legali di recesso mentre paiono introducibili percause statutarie.

Art. 2473[…] [3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere ilrimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimoniosociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valoredi mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso didisaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giuratadi un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sullespese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso ilprimo comma dell'articolo 1349. […]

A che data è riferita la valutazione ?Al momento della dichiarazione di recesso.

Chi fa la valutazione ?E' compito degli amministratori formulare una proposta sullaquale sperimentare un accordo. Anche perché la procedura direcesso presuppone una serie di atti organizzativi che gliamministratori debbono gestire.

Art. 2473[…] [4] Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato ildiritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dallacomunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenireanche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmentealle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordementeindividuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborsoè effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza,corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimocaso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risultipossibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, lasocietà viene posta in liquidazione.[…]

Procedura di liquidazioneSono 5 fasi, simili a quelle della s.p.a., che privilegiano ilmantenimento dello status quo e che giungono alla riduzionedel capitale subordinata alla mancata opposizione dei creditori(e infine allo scioglimento) come ultima ratio. Il termine di 180giorni dovrebbe essere inderogabile.

Art. 2473[…] [4] Il rimborso delle partecipazioni […] può avvenire anchemediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alleloro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordementeindividuato dai soci medesimi.[…]

Acquisto dei sociSe non tutti i soci acquistano, prevale la tesi secondo cui il socioche acquista ha diritto all'inoptato. Minoritaria la tesi (chetutela il mantenimento degli equilibri tra soci) secondo cui incaso di mancato acquisto proporzionale, si passa alla fasesuccessiva (criticabile perché prima di tutto bisogna usare imetodi che non intaccano il patrimonio sociale).Non si può cedere a un terzo se non vi è unanimità dei soci sulpunto.

Art. 2473[…] [5] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, èprivo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittimaovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Inefficacia del recessoNon è previsto un termine entro il quale provocare questainefficacia: quindi dovrebbe esser possibile fino a che ilrecedente non sia liquidato.

Permanenza dello status sociiPrevale la tesi della permanenza della status socii anche dopo ladichiarazione di recesso. Non esistendo (come nella s.p.a.) untermine entro il quale la società può rendere inefficace ilrecesso, lo status socii permane fino alla sua effettivaliquidazione.