Conferenza stampa DSS · 2011. 12. 22. · Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 6....

22
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) Conferenza stampa DSS 22 dicembre 2011 Bellinzona, 22 dicembre 2011 Intervento di Riccardo Crivelli Capo area gestione sanitaria, AGS

Transcript of Conferenza stampa DSS · 2011. 12. 22. · Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 6....

  • Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    Conferenza stampaDSS

    22 dicembre 2011

    Bellinzona, 22 dicembre 2011

    Intervento diRiccardo CrivelliCapo area gestione sanitaria, AGS

  • 2

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    Tariffe ospedaliere LAMal 2012

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    2. Le nuove norme della LCAMal3. Il sistema tariffario uniforme4. I negoziati tariffali5. L’approvazione o la fissazione della tariffa da

    parte del Cantone6. La determinazione di una tariffa provvisoria

  • 3

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    � Dal 1.1.2012 la remunerazione delle cure ospedaliere a carico dell’AOMS avverrà sulla base di prezzi o tariffe forfettarie riferiti alle prestazioni e negoziati dai partner tariffali, AM e ospedali.

    � In particolare, i trattamenti stazionari acuti in ospedale saranno remunerati attraverso dei forfait par caso riferiti alle prestazioni e basati su una struttura tariffaria uniforme per tutta la Svizzera: i cosiddetti SwissDRG.

  • 4

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    � La remunerazione dovuta all’ospedale secondo la tariffa forfettaria negoziata è presa a carico dal Cantone e dagli AM.

    � La partecipazione del Cantone ammonta ad almeno il 55% della tariffa (baserate) riconosciuta all’ospedale ed è dovuta a tutti gli istituti ospedalieri autorizzati a praticare a carico della LAMal e figuranti sull’elenco cantonale, sia pubblici sia privati.

    � I costi d’investimento dell’ospedale sono inclusi nella remunerazione forfettaria.

  • 5

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    � Di competenza esclusiva del Cantone è il finanziamento delle prestazioni dette “d’interesse generale”.

    � Fra queste, il mantenimento di capacitàospedaliere per motivi di politica regionale, la ricerca e la formazione universitaria.

    � Questi costi non vengono finanziati attraverso le tariffe.

  • 6

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    � In sintesi: il nuovo finanziamento ospedaliero prevede per il Cantone l’abbandono del finanziamento esclusivo degli istituti ospedalieri pubblici (EOC) e il passaggio ad un finanziamento delle prestazioni, fornite da un ospedale pubblico o privato.

    � Sancisce inoltre il principio della remunerazione delle prestazioni assunta dall’assicuratore malattia e dal Cantone di domicilio dell’assicurato (finanziamento duale).

  • 7

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal

    � Principali riferimenti legislativi:

    � Modifica della LAMal del 21 dicembre 2007.� Modifica della OAMal del 22 ottobre 2008.

  • 8

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    2. Le nuove norme della LCAMal

    � In Ticino le norme federali concernenti la LAMalsono state riprese nella Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattia (LCAMal) del 26 giugno 1997.

    � Il Gran Consiglio ha approvato una modifica della LCAMal il 17.3.2011 per adattarla al nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal.

    � La LCAMal è stata oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico (14.6.2011), con richiesta di effetto sospensivo. L’effetto sospensivo è stato respinto dal TF. La sentenza non è ancora stata emessa.

  • 9

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    2. Le nuove norme della LCAMal

    � La LCAMal è stata adattata alle nuove norme LAMal su due punti fondamentali: la pianificazione e il finanziamento ospedalieri.

    � Per il finanziamento essa prevede, in particolare, l’assunzione della remunerazione delle prestazioni di cura ospedaliera dei fornitori con sede nel Cantone e figuranti sull’elenco cantonale, tramite tariffe forfettarie:

    � da parte degli AM con il pagamento di ogni singola fattura

    � da parte del Cantone con un contributo globale.

  • 10

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    2. Le nuove norme della LCAMal

    � Il Consiglio di Stato stipula con gli istituti ospedalieri dei contratti quadro e dei contratti di prestazione annuali:� Il contratto quadro regola i principi generali e gli

    impegni tra il Cantone e i singoli ospedali (tipologia di prestazioni, modalità contabili, condizioni …).

    � Il contratto annuale definisce in particolare la quantitàdi prestazioni da fornire, i criteri di qualità, la remunerazione delle prestazioni, l’ammontare del contributo e gli eventuali adeguamenti.

  • 11

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    3. Il sistema tariffario uniforme

    � Secondo la modifica della LAMal sul finanziamento ospedaliero, per la remunerazione delle cure in degenza le parti, ossia gli ospedali e gli AM, stabiliscono importi forfettari.

    � Tali importi sono fissati di norma per ogni singolo caso, si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera.

    � I partner tariffali istituiscono insieme ai Cantoni un’organizzazione per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffarie: Swiss DRG SA.

  • 12

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    3. Il sistema tariffario uniformeIl funzionamento del sistema tariffario SwissDRG *

    Diagnosiprincipale (CIM-10)

    Diagnosisecondaria

    (CIM-10) Altri fattori:età, sesso,

    gravità…

    Dati

    Regole di raggruppamento

    Grouper(programma)

    Forfait per casoSwissDRG

    Regoledi calcolo

    Trattamenti(CHOP)

    * fonte: www.swissdrg.org

  • 13

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    3. Il sistema tariffario uniforme

    A livello cantonale, la LCAMal riprende il principio del sistema tariffario uniforme prevedendo che:

    � Per istituto e per AM, ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

    � Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali.� Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali.

  • 14

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    4. I negoziati tariffali

    In Ticino i negoziati tariffali riguardano:

    � Due gruppi principali di assicuratori malattia: � Il gruppo che fa capo a tarifsuisse.� Il gruppo che fa capo a Helsana, CPT e Sanitas.

    � Tutti gli ospedali per cure somatiche acute, per le cure psichiatriche e per le cure riabilitative, secondo il DL concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal (art. 39 cpv. 1).

  • 15

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    4. I negoziati tariffali

    � I negoziati sono iniziati in primavera e sono in via di conclusione. Essi sono stati contraddistinti da difficoltà e incertezze, sia sul piano nazionale, sia sul piano cantonale.

    � Si è dovuto tenere conto di � Nuove regole: LAMal, OAMal, OCPre …� Nuovi concetti: DRG, CaseLoad, CMI, baserate, …� Nuove logiche: concorrenza, benchmark, …

  • 16

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    5. L’approvazione o la fissazione della tariffa da parte del Cantone

    � Le cliniche e gli ospedali devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente: non possono esigere rimunerazioni superiori (protezione tariffale).

    � La convenzione tariffale deve essere approvata dal governo cantonale competente.

    � Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra ospedali e AM, il governo cantonale, sentite le parti, fissa la tariffa.

  • 17

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � A tutt’oggi i dadi non sono ancora definitivamente tratti: mentre in buona parte dei casi si è vicini ad un accordo tariffale – sebbene non ancora formalmente concluso – in altri casi si sta profilando un “fallimento” delle trattative.

    � È pertanto impossibile che il Governo cantonale approvi – o fissi – definitivamente le tariffe ospedaliere 2012 entro la fine dell’anno: il Governo, prima della decisione definitiva, dovràsottoporre la tariffa alle parti in causa, al Sorvegliante dei prezzi e alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti.

  • 18

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � In base alla situazione descritta, il DSS ritiene opportuno proporre al Consiglio di Stato la fissazione di una tariffa provvisoria a far stato dal 1°gennaio 2012, fino alla determinazione della tariffa definitiva.

    � La prassi ammette la possibilità di ordinare misure provvisionali in ambito tariffale.

    � La determinazione di una tariffa provvisoria è pure raccomandata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità(CDS).

  • 19

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � La tariffa provvisoria, oltre a prevenire un vuoto giuridico, serve sul piano operativo: per poter fatturare, per procedere all’allestimento dei contratti di prestazione con il Cantone, quale tariffa di riferimento per le ospedalizzazioni fuori cantone …

    � La tariffa provvisoria non costituisce pregiudizio alcuno per la valutazione e la determinazione delle tariffe definitive.

  • 20

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � La tariffa provvisoria è impugnabile, ma un eventuale ricorso non potrà avere effetto sospensivo.

    � Nel caso in cui la tariffa definitiva dovesse divergere da quella provvisoria, resta riservata la compensazione della differenza tra le parti interessate.

  • 21

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � Conclusione:

    Al fine di facilitare il passaggio al nuovo regime di finanziamento ospedaliero, nonostante le difficoltànel trovare i necessari accordi tariffali tra istituti ospedalieri e assicuratori malattia, nell’interesse della sicurezza del diritto e nell’interesse generale delle parti, il Consiglio di Stato fisserà delle tariffe ospedaliere 2012 provvisorie a far stato dal 1°gennaio e fino alla determinazione delle tariffe definitive.

  • 22

    Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

    6. La determinazione di una tariffa provvisoria

    � Postilla:Una tariffa provvisoria 2012 dovrà essere determinata anche per le prestazioni mediche ambulatoriali poiché l’OMCT e tarifsuisse non hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto valore del punto.