Conferenza stampa DSS · 2011. 12. 22. · Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 6....
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Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
Conferenza stampaDSS
22 dicembre 2011
Bellinzona, 22 dicembre 2011
Intervento diRiccardo CrivelliCapo area gestione sanitaria, AGS
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Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
Tariffe ospedaliere LAMal 2012
1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
2. Le nuove norme della LCAMal3. Il sistema tariffario uniforme4. I negoziati tariffali5. L’approvazione o la fissazione della tariffa da
parte del Cantone6. La determinazione di una tariffa provvisoria
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1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
� Dal 1.1.2012 la remunerazione delle cure ospedaliere a carico dell’AOMS avverrà sulla base di prezzi o tariffe forfettarie riferiti alle prestazioni e negoziati dai partner tariffali, AM e ospedali.
� In particolare, i trattamenti stazionari acuti in ospedale saranno remunerati attraverso dei forfait par caso riferiti alle prestazioni e basati su una struttura tariffaria uniforme per tutta la Svizzera: i cosiddetti SwissDRG.
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1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
� La remunerazione dovuta all’ospedale secondo la tariffa forfettaria negoziata è presa a carico dal Cantone e dagli AM.
� La partecipazione del Cantone ammonta ad almeno il 55% della tariffa (baserate) riconosciuta all’ospedale ed è dovuta a tutti gli istituti ospedalieri autorizzati a praticare a carico della LAMal e figuranti sull’elenco cantonale, sia pubblici sia privati.
� I costi d’investimento dell’ospedale sono inclusi nella remunerazione forfettaria.
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1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
� Di competenza esclusiva del Cantone è il finanziamento delle prestazioni dette “d’interesse generale”.
� Fra queste, il mantenimento di capacitàospedaliere per motivi di politica regionale, la ricerca e la formazione universitaria.
� Questi costi non vengono finanziati attraverso le tariffe.
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1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
� In sintesi: il nuovo finanziamento ospedaliero prevede per il Cantone l’abbandono del finanziamento esclusivo degli istituti ospedalieri pubblici (EOC) e il passaggio ad un finanziamento delle prestazioni, fornite da un ospedale pubblico o privato.
� Sancisce inoltre il principio della remunerazione delle prestazioni assunta dall’assicuratore malattia e dal Cantone di domicilio dell’assicurato (finanziamento duale).
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1. Il nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal
� Principali riferimenti legislativi:
� Modifica della LAMal del 21 dicembre 2007.� Modifica della OAMal del 22 ottobre 2008.
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2. Le nuove norme della LCAMal
� In Ticino le norme federali concernenti la LAMalsono state riprese nella Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattia (LCAMal) del 26 giugno 1997.
� Il Gran Consiglio ha approvato una modifica della LCAMal il 17.3.2011 per adattarla al nuovo regime di finanziamento ospedaliero LAMal.
� La LCAMal è stata oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico (14.6.2011), con richiesta di effetto sospensivo. L’effetto sospensivo è stato respinto dal TF. La sentenza non è ancora stata emessa.
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2. Le nuove norme della LCAMal
� La LCAMal è stata adattata alle nuove norme LAMal su due punti fondamentali: la pianificazione e il finanziamento ospedalieri.
� Per il finanziamento essa prevede, in particolare, l’assunzione della remunerazione delle prestazioni di cura ospedaliera dei fornitori con sede nel Cantone e figuranti sull’elenco cantonale, tramite tariffe forfettarie:
� da parte degli AM con il pagamento di ogni singola fattura
� da parte del Cantone con un contributo globale.
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2. Le nuove norme della LCAMal
� Il Consiglio di Stato stipula con gli istituti ospedalieri dei contratti quadro e dei contratti di prestazione annuali:� Il contratto quadro regola i principi generali e gli
impegni tra il Cantone e i singoli ospedali (tipologia di prestazioni, modalità contabili, condizioni …).
� Il contratto annuale definisce in particolare la quantitàdi prestazioni da fornire, i criteri di qualità, la remunerazione delle prestazioni, l’ammontare del contributo e gli eventuali adeguamenti.
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3. Il sistema tariffario uniforme
� Secondo la modifica della LAMal sul finanziamento ospedaliero, per la remunerazione delle cure in degenza le parti, ossia gli ospedali e gli AM, stabiliscono importi forfettari.
� Tali importi sono fissati di norma per ogni singolo caso, si rifanno alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera.
� I partner tariffali istituiscono insieme ai Cantoni un’organizzazione per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffarie: Swiss DRG SA.
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3. Il sistema tariffario uniformeIl funzionamento del sistema tariffario SwissDRG *
Diagnosiprincipale (CIM-10)
Diagnosisecondaria
(CIM-10) Altri fattori:età, sesso,
gravità…
Dati
Regole di raggruppamento
Grouper(programma)
Forfait per casoSwissDRG
Regoledi calcolo
Trattamenti(CHOP)
* fonte: www.swissdrg.org
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3. Il sistema tariffario uniforme
A livello cantonale, la LCAMal riprende il principio del sistema tariffario uniforme prevedendo che:
� Per istituto e per AM, ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica, indipendentemente dalla copertura assicurativa.
� Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali.� Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali.
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4. I negoziati tariffali
In Ticino i negoziati tariffali riguardano:
� Due gruppi principali di assicuratori malattia: � Il gruppo che fa capo a tarifsuisse.� Il gruppo che fa capo a Helsana, CPT e Sanitas.
� Tutti gli ospedali per cure somatiche acute, per le cure psichiatriche e per le cure riabilitative, secondo il DL concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal (art. 39 cpv. 1).
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4. I negoziati tariffali
� I negoziati sono iniziati in primavera e sono in via di conclusione. Essi sono stati contraddistinti da difficoltà e incertezze, sia sul piano nazionale, sia sul piano cantonale.
� Si è dovuto tenere conto di � Nuove regole: LAMal, OAMal, OCPre …� Nuovi concetti: DRG, CaseLoad, CMI, baserate, …� Nuove logiche: concorrenza, benchmark, …
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5. L’approvazione o la fissazione della tariffa da parte del Cantone
� Le cliniche e gli ospedali devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente: non possono esigere rimunerazioni superiori (protezione tariffale).
� La convenzione tariffale deve essere approvata dal governo cantonale competente.
� Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra ospedali e AM, il governo cantonale, sentite le parti, fissa la tariffa.
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� A tutt’oggi i dadi non sono ancora definitivamente tratti: mentre in buona parte dei casi si è vicini ad un accordo tariffale – sebbene non ancora formalmente concluso – in altri casi si sta profilando un “fallimento” delle trattative.
� È pertanto impossibile che il Governo cantonale approvi – o fissi – definitivamente le tariffe ospedaliere 2012 entro la fine dell’anno: il Governo, prima della decisione definitiva, dovràsottoporre la tariffa alle parti in causa, al Sorvegliante dei prezzi e alle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti.
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� In base alla situazione descritta, il DSS ritiene opportuno proporre al Consiglio di Stato la fissazione di una tariffa provvisoria a far stato dal 1°gennaio 2012, fino alla determinazione della tariffa definitiva.
� La prassi ammette la possibilità di ordinare misure provvisionali in ambito tariffale.
� La determinazione di una tariffa provvisoria è pure raccomandata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità(CDS).
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� La tariffa provvisoria, oltre a prevenire un vuoto giuridico, serve sul piano operativo: per poter fatturare, per procedere all’allestimento dei contratti di prestazione con il Cantone, quale tariffa di riferimento per le ospedalizzazioni fuori cantone …
� La tariffa provvisoria non costituisce pregiudizio alcuno per la valutazione e la determinazione delle tariffe definitive.
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� La tariffa provvisoria è impugnabile, ma un eventuale ricorso non potrà avere effetto sospensivo.
� Nel caso in cui la tariffa definitiva dovesse divergere da quella provvisoria, resta riservata la compensazione della differenza tra le parti interessate.
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� Conclusione:
Al fine di facilitare il passaggio al nuovo regime di finanziamento ospedaliero, nonostante le difficoltànel trovare i necessari accordi tariffali tra istituti ospedalieri e assicuratori malattia, nell’interesse della sicurezza del diritto e nell’interesse generale delle parti, il Consiglio di Stato fisserà delle tariffe ospedaliere 2012 provvisorie a far stato dal 1°gennaio e fino alla determinazione delle tariffe definitive.
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6. La determinazione di una tariffa provvisoria
� Postilla:Una tariffa provvisoria 2012 dovrà essere determinata anche per le prestazioni mediche ambulatoriali poiché l’OMCT e tarifsuisse non hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto valore del punto.