Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto · ERRORI TRIBUTI LOCALI Con la pubblicazione in G....

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1 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected]) informa MAGGIO 2016 Festa del Lavoro… NOTIZIE FLASH Scadenze pag.13 COORDINAMENTO CAA In un quadro economico sicuramente difficile per le aziende agricole italiane, in un contesto legislativo sempre più complesso e un modello di sussidiarietà in evidente trasformazione, il progetto che vede unire le proprie forze e competenze tecniche in un coordinamento tra il CAA Cia, il CAA Copagri (“il CAA Copagri è una società partecipata dalla UGC Cisl per il 75% e dalla UIMEC per il 25%non riguarda il CAA CAF AGRI l’unico CAA di espressione del Copagri) e il CAA Alpa, appare nello scenario nazionale un fatto di grandissima rilevanza: è nato un Sistema CAA che è di fatto il più grande del nostro Paese in termini di numero di aziende rappresentate da un punto vista tecnico e di numero di sedi operative. Il coordinamento tecnico e organizzativo di questi grandi CAA consentirà di esercitare un maggior peso di rappresentanza in ambito amministrativo, presso gli Organismi Pagatori e le Regioni, dando maggiore forza agli agricoltori rappresentati dal mandato conferito. Le difficili campagne Pac 2015 e 2016, con i gravissimi ritardi nei pagamenti degli aiuti comunitari agli agricoltori, (segue a pag.2) Errori tributi locali pag.2 -730 Precom. al via -Unico Forfettari indicazioni reddituali pag.4 Dichiarazione Redditi e codice contratto pag.5 Studi di settore: novità 2016 pag.6 Inail nuove regole di accesso al sito pag.7 -Bonus Amianto -Canone Rai nuova scadenza e chiarimenti pag.8 F24 Artigiani e Comm. pag.10 Acquisto Voucher pag.12

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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto

(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected])

informa

MAGGIO 2016

Festa del Lavoro…

NOTIZIE FLASH Scadenze pag.13

COORDINAMENTO CAA In un quadro economico sicuramente difficile per le aziende agricole italiane, in un contesto legislativo sempre più complesso e un modello di sussidiarietà in evidente trasformazione, il progetto che vede unire le proprie forze e competenze tecniche in un coordinamento tra il CAA Cia, il CAA Copagri (“il CAA Copagri è una società partecipata dalla

UGC Cisl per il 75% e dalla UIMEC per il 25%” non riguarda il CAA

CAF AGRI l’unico CAA di espressione del Copagri) e il CAA Alpa, appare nello scenario nazionale un fatto di grandissima rilevanza: è nato un Sistema CAA che è di fatto il più grande del nostro Paese in termini di numero di aziende rappresentate da un punto vista tecnico e di numero di sedi operative. Il coordinamento tecnico e organizzativo di questi grandi CAA consentirà di esercitare un maggior peso di rappresentanza in ambito amministrativo, presso gli Organismi Pagatori e le Regioni, dando maggiore forza agli agricoltori rappresentati dal mandato conferito. Le difficili campagne Pac 2015 e 2016, con i gravissimi ritardi nei pagamenti degli aiuti comunitari agli agricoltori, (segue a pag.2)

Errori tributi locali

pag.2

-730 Precom. al via

-Unico Forfettari

indicazioni reddituali

pag.4

Dichiarazione Redditi e

codice contratto

pag.5

Studi di settore: novità

2016 pag.6

Inail nuove regole di

accesso al sito

pag.7

-Bonus Amianto

-Canone Rai nuova

scadenza e chiarimenti

pag.8

F24 Artigiani e Comm.

pag.10

Acquisto Voucher

pag.12

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(segue da pag.1) il permanere di blocchi informatici al pagamento legati ad anomalie e infine l'assenza di un qualsiasi segnale di risoluzione dell'annosa questione "bonifica" impongono un'efficace azione politico-sindacale, ma anche un forte presidio tecnico che sappia mettere la giusta pressione a un'amministrazione estremamente in affanno. Un coordinamento tra CAA che persegue l'obiettivo di realizzare una sinergia tecnico organizzativa mettendo in campo tutte le specifiche competenze dei CAA coordinati. Un coordinamento forte nei numeri e nelle professionalità, moderno ed efficiente, ancorato alle campagne, diffuso capillarmente in tutte le realtà produttive agricole del nostro Paese che dia servizi efficienti e forza alle istanze degli agricoltori che hanno negli aiuti comunitari un sostegno al reddito importante e spesso fondamentale nel sostenere le difficili congiunture economiche di una crisi che morde il settore ormai da qualche anno. È già operativo un gruppo di coordinamento al fine di dare concretezza ai flussi informativi e a una strategia di assistenza e orientamento delle reti tecniche operanti sul territorio e agli agricoltori. L'accordo, che ha anche un importante valore nella logica della semplificazione della rappresentanza, si pone l'obiettivo di realizzare forme societarie più snelle con lo scopo di accorpare e valorizzare le competenze presenti. Il patto è aperto anche all'adesione di altre componenti che svolgono servizi nell'ambito della sussidiarietà, nelle forme e nei modi che devono comunque garantire semplificazione nei rapporti con le istituzioni e maggiore qualificazione.

ERRORI TRIBUTI LOCALI

Con la pubblicazione in G. U. del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 e la Circolare

n.1/Df del 14 aprile 2016, diventa operativa la procedura che prevede il riversamento dei

tributi locali (IMU, maggiorazione TARES, IMI e IMIS presenti nelle province autonome di Bolzano e Trento), arrivati, per errore, al Comune sbagliato oppure per il rimborso delle somme versate in eccesso. Ricordiamo, infatti, che la legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi da commi da 722 a 727, legge n. 147/2013) ha assegnato alle stesse amministrazioni “incompetenti” l’incarico di rimettere i conti a posto, a partire dalle operazioni effettuati dal 1° gennaio 2012, senza oneri e sanzioni per il contribuente. Errori determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del Comune. Per accelerare le procedure di rimborso e favorire l’incrocio dei flussi informativi, saranno considerati soltanto i dati trasmessi telematicamente, con eccezione delle istanze e comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni. La circolare precisa anche le modalità con cui i contribuenti possono presentare istanza di rimborso. Comune incompetente. Finora al contribuente che versava l’imposta al Comune sbagliato, non restava che replicare il pagamento, indirizzandolo, questa volta, all’amministrazione competente, per poi chiedere al rimborso al municipio incompetente. Con la nuova procedura è l’ente locale a dover riversare alla cassa giusta la somma percepita indebitamente. Per attivare l’operazione, il contribuente deve inviare una semplice comunicazione a entrambi i Comuni indicando: a) gli estremi del versamento; b) l’importo versato; (segue a pag.3)

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(segue da pag.2)

c) i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento; d) l’ente locale destinatario delle somme; e) l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento. Nella fase di prima applicazione e, quindi, per i versamenti già effettuati, i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione in discorso, vi provvedono osservando le stesse indicazioni appena menzionate. Il Comune, da parte sua, dal momento in cui viene a conoscenza dell’errore su segnalazione del contribuente, ha 180 giorni di tempo per riversare la somma all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite. La procedura, naturalmente, è valida anche nel caso in cui è l’ente stesso ad accorgersi dell’errore. Il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rimborso relativo ad un tributo locale riscosso, può chiedere, tramite un'apposta istanza, che il credito tributario vantato venga portato in deduzione di successivi pagamenti relativi al medesimo tributo. Per gli enti locali scatta l’obbligo di comunicare al MEF anche l‘esito della procedura del riversamento, esclusivamente con modalità telematiche. Il rimborso dell’eccedenza. Nella diversa ipotesi di versamenti eseguiti in misura superiore al dovuto, il contribuente deve presentare un’apposita istanza di rimborso all’ente locale, sia nel caso di versamento di competenza del Comune sia nel caso di versamento di competenza dell’erario, come può avvenire per l’IMU quota Stato e per la maggiorazione TARES. L’istanza di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata e sottoscritta. Deve essere presentata entro 5 anni dal giorno del versamento o dall’accertamento del diritto alla restituzione ovvero dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che conferma il diritto. In tali casi quindi, l’ente locale provvede alla restituzione totale o parziale di somme versate e non dovute a titolo di tributi comunali. Nel caso di maggiori versamenti effettuati dal contribuente deceduto, spetta agli eredi presentare la richiesta di rimborso. Ai fini dell’ottenimento del rimborso relativo a somme eccedenti versate allo Stato, il contribuente deve indicare nella propria istanza il proprio codice IBAN. Nel caso in cui il contribuente-Persona fisica non possieda IBAN, gli altri strumenti che possono essere utilizzati per il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato. L’amministrazione, ricevuta la richiesta, ne verifica la fondatezza e ne comunica, entro 180 giorni, l’esito al contribuente. Nel caso di diritto al rimborso, l’ente deve informare anche il Mef specificando l’importo totale da restituire e la suddivisione delle quote tra Comune ed Erario. Nel caso di restituzione diretta da parte dello Stato, i soldi torneranno all'istante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di spettanza del rimborso recapitata ai competenti uffici del Df attraverso il Portale del federalismo fiscale. Altre ipotesi

• Contribuente che dopo aver versato allo Stato somme di pertinenza dell’ente locale, abbia rimediato effettuando un altro pagamento all’esatto destinatario. Anche in questo caso occorre presentare domanda di rimborso al Comune perché l’obbligazione risulta corrisposta due volte.

• Contribuente che ha effettuato il versamento allo Stato anziché all’ente locale. L’ipotesi non prevede somme da restituire, quindi, basta informare il Comune dell’accaduto, con una semplice comunicazione.

• Contribuente che ha effettuato il versamento al Comune anziché allo Stato: anche in questo caso non ci sono rimborsi e la comunicazione va presentata ugualmente all’amministrazione comunale.

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UNICO FORFETTARI INDICAZIONI REDDITUALI

Il regime forfetario introdotto con la Legge n. 190/2014 e ss.mm, per i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni, ha previsto al comma 73 della citata legge, l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, mentre ha statuito che con l’approvazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi si sarebbero individuati, per tali contribuenti, specifici obblighi informativi in relazione all’attività svolta. Nel modello Unico PF approvato, è stato inserito uno specifico prospetto per assurgere agli obblighi, sia in relazione a quanto appena indicato, cioè al comma 74, sia quanto invece richiesto dal comma 69, ovvero di fornire l’indicazione dei dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni. Per indicare i dati richiesti dal comma 69 dovranno essere compilati i righi RS371, RS372 e

RS373, indicando il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Chiaramente, nel caso siano stati corrisposti più compensi, occorrerà compilare tanti righi quanti sono i distinti percettori. Per quanto riguarda invece gli obblighi informativi individuati dal comma 74, le informazioni richieste sono contenute in due diversi prospetti: - uno per gli “Esercenti attività d’impresa”, righi da RS374 a RS378, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate; - l’altro per gli “Esercenti attività di lavoro autonomo”, righi da RS379 a RS381 dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate. In relazione alle informazioni richieste dai due distinti prospetti, si fa presente che risultano poco differenti da quanto solitamente deve essere indicato negli Studi di settore rispettivamente nei quadri A, F o G, portando quindi il contribuente forfetario non solo a conservare rigorosamente tutta la documentazione relativa alle spese sostenute ma a monitorarla e “censirla” così come richiesto dalla normativa. Relativamente ai singoli prospetti, nel prospetto relativo agli esercenti attività d’impresa in regime forfetario, i soggetti dovranno indicare: - Rigo RS374: il numero complessivo delle giornate retribuite (in relazione ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello, ovvero 2015; al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce il presente modello, (segue a pag.5)

730 PRECOMPILATO AL VIA

Da lunedì 2 maggio 2016, è possibile inviare al Fisco le dichiarazioni dei redditi precompilate (con o senza modifiche), disponibili dallo scorso 15 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Qualora il contribuente ritenga che la dichiarazione precompilata risulti corretta, si prospetta la possibilità di procedere con l’invio della dichiarazione senza modifiche o integrazioni, beneficiando in tal modo dell’esenzione dai controlli. Per presentare il modello 730 precompilato c’è tempo fino al 7 luglio, ma - dopo l’approvazione in commissione Finanze alla Camera di una mozione per la proroga- il termine potrebbe slittare al 23 luglio, che però cade di sabato e quindi si passerebbe direttamente a lunedì 25 luglio.

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(segue da pag.4) desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; - Rigo RS375: numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta; - Rigo RS376: ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, andranno anche indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi; - Rigo RS377: i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi; - Rigo RS378: l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione. Nel prospetto degli esercenti attività di lavoro autonomo in regime forfetario dovranno invece essere indicati: - Rigo RS379: numero complessivo delle giornate retribuite (nelle stesse modalità di cui agli esercenti attività di impresa); - Rigo RS380: ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente; - Rigo RS381: consumi, in particolare deve essere considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

DICHIARAZIONE REDDITI E CODICE CONTRATTO

Con la Risoluzione n.31/e del 27 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate, al fine di agevolare gli adempimenti dichiarativi, consente anche quest’anno ai contribuenti d’indicare nei modelli 730 e Unico Pf 2016 (relativi ai redditi 2015), per i contratti di locazione registrati in via telematica, gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice ufficio) in alternativa al

codice identificativo.

A seguito delle difficoltà rappresentate da alcuni operatori nel reperire quel dato, in particolar modo per i contratti più datati, considerato che fino allo scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni). A ogni modo, l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito un’applicazione gratuita che consente di rintracciare il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto. Il suo utilizzo è libero, non è cioè necessario registrarsi ai servizi telematici. Ricordiamo che gli estremi di registrazione (o il codice identificativo) del contratto di locazione devono essere riportati nella sezione seconda del quadro B del 730 (ovvero RB di Unico), la cui compilazione è richiesta nei seguenti casi:

• opzione per l’applicazione della cedolare secca • riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il

fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a canone “concordato” o è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

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STUDI D SETTORE: NOVITA’ 2016

Sono presenti online i nuovi modelli per gli studi di settore con relative istruzioni, in anticipo rispetto alle scadenze dichiarative per permettere ai contribuenti di recepire le novità. Si tratta di 204 studi approvati con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio scorso:

• 51 per le manifatture, • 60 per i servizi, • 24 per i professionisti, • 69 per il commercio.

I modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di settore (che valutano la congruità economica delle dichiarazioni) si trasmettono all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, unitamente a UNICO 2016 (scadenza 30 settembre), direttamente o tramite intermediario. Sono tenuti all’obbligo di presentazione tutti i contribuenti che nel 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore indicati nell’allegato 1 del provvedimento di approvazione. Ci sono contribuenti ai quali non si applicano gli accertamenti da studi di settore, ma che devono comunque presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti:

• chi determina il reddito con criteri forfettari (ad eccezione di quelli che applicano il nuovo Regime dei Minimi, previsto dai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge

190/2014, che non sono tenuti alla presentazione): in questo caso, non si compila la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese, quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

• Chi dichiara un volume di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro (articolo 85, comma 1, escluse le lettere c, d, e, del testo unico delle imposte sui redditi, oppure articolo 54, comma 1, dello stesso TUIR): le informazioni saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore.

• Chi si trova in una situazione di non normale svolgimento dell’attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello): nelle note aggiuntive dell’applicazione GERICO bisogna indicare la motivazione che ha impedito il regolare svolgimento dell’attività economica. Nel caso in cui questi contribuenti non abbiano alcuni dati fondamentali per il calcolo in Gerico, salvano la posizione e la trasmettono in allegato a UNICO.

Ricordiamo che la mancata presentazione degli studi di settore prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2.000 euro. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi anticrisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 2 dicembre 2015. I modelli sono composti da una parte comune a tutti gli studi, e da una invece specifica per le diverse tipologie. I quadri comuni a tutti gli studi di settore sono i seguenti:

• quadro A: personale addetto all’attività; • quadro F: elementi contabili; • quadro G: elementi contabili; • quadro X: altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore; (segue a pag.7)

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(segue da pag.6) • quadro V: ulteriori dati specifici; • quadro T: congiuntura economica.

Ci sono poi i quadri specifici per i diversi settori (servizi, commercio, manifatture, professionisti), e le relative istruzioni. I modelli si possono scaricare sul sito dell’Agenzia delle

Entrate, seguento il percorso Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri >

Studi di settore > Modelli e istruzioni 2016. Novità 2016

La principale novità riguarda le semplificazioni, in base alle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del ministero dell’Economia per gli anni dal 2016 al 2018. Ci sono due adempimenti

non più necessari: • la presentazione dei modelli INE, • la presentazione degli studi di settore da parte di chi ha cessato l’attività nel periodo

d’imposta o si trova in liquidazione ordinaria. Il motivo per cui sono stati aboliti è che in questi casi, eventuali introiti non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare possono essere rilevati dal Fisco attraverso i nuovi strumenti di analisi delle banche dati. I modelli per gli studi di settore 2016 recepiscono poi le novità fiscali relative al periodo d’imposta:

• quadri F, G: inseriti appositi campi per indicare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (superammortamento al 140% previsto dalla Legge di Stabilità 2016, applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015);

• quadri F, G: inserite le caselle per il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (il vecchio regime dei minimi);

• quadro F: per gli studi evoluti nel periodo d’imposta 2015, sono stati accorpati i righi F14 e F15;

• quadro X: per gli studi oggetto di aggiornamento, è possibile rettificare il peso di alcune variabili;

• quadro V: dedicato alle cooperative a mutualità prevalente, soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e coloro che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente;

• quadro Z: nel modello di alcuni studi che andranno in evoluzione nel periodo d’imposta 2017, servirà per l’opera di aggiornamento.

INAIL NUOVE REGOLE DI ACCESSO AL SITO

Dal 30 aprile 2016 l’Inail cambia le modalità di accesso ai servizi online riservati alle aziende. Il Codice dell’amministrazione digitale impone alle Pubbliche Amministrazioni di consentire l’accesso ai propri portali tramite la carta d’identità elettronica, tramite la carta nazionale dei servizi o con altri strumenti purché consentano di individuare il soggetto che richiede il servizio; le attuali modalità di accesso al portale INAIL riservate alle imprese non risultano in linea con quanto disposto dal Codice. Pertanto, dopo il 30 aprile prossimo si potrà accedere al sito Inail con nuove credenziali da richiedere all’Istituto online. La novità non riguarda commercialisti e consulenti del lavoro, che potranno continuare ad accedere con le solite modalità ed operare come prima per tutte le aziende che hanno in delega.

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BONUS AMIANTO

Il collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 221/2015) ha previsto una serie di disposizioni per promuovere la green economy, tra cui anche il bonus per la rimozione

amianto. Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il decreto attuativo che darà avvio al meccanismo incentivante per le bonifiche dei capannoni dalla presenza di amianto mediante

credito di imposta.

Come. Il bonus per la rimozione amianto consisterà in uno sconto (credito di imposta) pari al 50% delle spese sostenute e avrà un valore massimo di 200.000 euro per impresa (quindi su una spesa massima ammissibile di 400.000 euro). L’importo sarà suddiviso in 3 anni a partire dal 2017. Il credito relativo agli interventi effettuati nel 2016 sarà assegnato fino ad esaurimento fondi (che ammontano a 17 milioni di euro) secondo il meccanismo del “click day”. La pubblicazione del decreto in Gazzetta è attesa per il mese di maggio e da giugno le imprese potranno fare richiesta. A chi è destinato. A beneficiare del credito di imposta saranno i titolari di reddito di impresa che effettuano interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive durante l’anno 2016. Gli interventi ammessi al credito sono gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sgravio è previsto anche per le spese sostenute per consulenze professionali e perizie tecniche nel limite del 10% e comunque non oltre 10.000 euro per ciascun progetto.

CANONE RAI NUOVO TERMINE PER LA DICHIARAZIONE

L’Agenzia delle entrate ha spostato i termini per la presentazione dell’autocertificazione al 16

maggio, unificando la scadenza sia per l’invio con raccomandata che per via telematica. Non valgono più, quindi, i precedenti termini del 30 aprile e del 10 maggio. La dichiarazione presentata entro il prossimo 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016. Quella prodotta successivamente ed entro il 30 giugno, “bloccherà” l’addebito del canone per il secondo semestre dell’anno. Stesso termine del 16 maggio anche per le nuove utenze di energia elettrica attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016: la presentazione della dichiarazione sostitutiva entro quella data avrà effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Il pagamento con la bolletta avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito (di 60 euro) sarà effettuato dalla prima fattura successiva al primo luglio. Chi deve fare la Dichiarazione:

• Solo ed esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o, se defunti, i loro eredi.

• Se si hanno due o più case, ma due o più utenze residenziali intestate diversamente, una alla moglie e una al marito, allora per evitare di pagare due canoni va fatta la dichiarazione. Se i coniugi hanno la residenza nella casa (segue a pag.9)

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(segue da pag.8)

dove la bolletta la paga il marito, allora deve essere la moglie a compilare il quadro B della dichiarazione, indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Se invece marito e moglie non hanno la stessa residenza, allora, dato che non sono nello stesso stato di famiglia, non devono dichiarare nulla, dato che devono pagare due canoni.

• Figli nella seconda casa dei genitori. Se si hanno due case (A e B) e due utenze elettriche residenziali intestate diversamente, una, dove abitano i coniugi, intestata al marito (A) e una, la “seconda” casa (B), alla moglie, allora se nella seconda casa (B) abita un figlio, che non ha la residenza con i genitori nella casa A, ma da solo nella casa B, va fatta la dichiarazione. La moglie deve compilare il quadro B indicando il codice fiscale del marito, quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone. Il figlio, se ha la tv, dovrà pagare entro il 31 ottobre in unica soluzione, non essendo titolare di utenza elettrica.

• Case affittate. Famiglia proprietaria di 2 abitazioni: A e B. Residenza di entrambi i coniugi nella A, mentre la casa B, nella quale risultano ancora intestatari dell’utenza elettrica residenziale, è stata affittata. Che fare? Se nella casa A l’utenza residenziale è intestata al marito e nella casa affittata (B) la luce (utenza residenziale) è intestata alla moglie, allora, per evitare di pagare due canoni, la moglie deve compilare quadro B indicando il codice fiscale del marito (non dell’inquilino). Se invece entrambe le utenze sono intestate al marito, sia della casa dove abitano che della casa affittata, allora non va fatta alcuna dichiarazione e non va indicato il codice dell’inquilino, che provvederà autonomamente a pagare (se ha la tv).

Chi non deve fare la Dichiarazione: • I vecchi abbonati Rai non devono inviare nulla, se non sono anche titolari di utenza

elettrica. • Se utenza elettrica intestata al marito e canone era pagato dalla moglie, non si deve

inviare la dichiarazione. Ci sarà voltura automatica e pagherà il marito in bolletta. Se una sola persona ha più utenze residenziali, anche se in Comuni diversi ed i contratti sono con imprese diverse (contratti luce), non deve dichiarare nulla per evitare il doppio pagamento del canone. Insomma, se si hanno due o più case, ma le bollette della luce sono sempre intestate ad un solo componente della famiglia, sempre alla moglie ad esempio, allora non si deve presentare alcuna autocertificazione, nemmeno se le utenze elettriche sono tutte e due residenziali e nemmeno se il vecchio abbonato Rai era il marito.

• Inquilino, con luce intestata al proprietario. L’inquilino non può compilare alcuna dichiarazione, non essendo titolare di utenza elettrica residenziale. Se ha la tv ed è residente nella casa in affitto, dovrà pagare in unica soluzione entro il 31 ottobre e non dichiarare.

• Se ha la tv ma risiede altrove con una famiglia che già paga il canone, ad es. studente che risiede ancora con i genitori, non deve pagare e non deve dichiarare.

• Se ha la tv ed è titolare, in un’altra abitazione, di un’utenza elettrica residenziale dove già paga il canone, non deve dichiarare e pagherà in bolletta nell’altra casa.

• Inquilino, con luce (utenza residenziale) a lui intestata. Se ha tv non deve fare nulla, a meno che faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, ad esempio studente che ha domicilio dove studia ma è ancora nello stato di famiglia con i genitori. In questo caso compila quadro B ed indica il codice fiscale di chi (mamma o papà), è intestatario dell’utenza elettrica che deve pagare il canone.

Per dipanare i dubbi, l'Agenzia ha una pagina web dedicata alle domande più frequenti (Cosa

devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione). (segue a pag.10)

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(segue da pag.9) Vediamo alcuni chiarimenti:

Famiglia anagrafica. L’Agenzia delle Entrate si collega al Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), e quindi afferma che per famiglia si intende “un insieme di persone legate da vincoli di

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi

dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può

essere costituita da una sola persona”. Bed &breakfast. I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l'addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. Residenza all'estero. Il cittadino residente all'estero che ha un'abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione. In caso contrario, se è titolare di un'utenza elettrica residenziale, può presentare l'autocertificazione per l'esenzione dal pagamento del canone. Il caso della moglie erede. Cosa succede se, in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell'utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l'esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello. Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone. I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell'apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione di disdetta va ripresentata ogni anno. Contribuente ricoverato in una casa di riposo. Il contribuente se possiede un apparecchio tv nella propria abitazione, è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo. Se invece non possiede la tv, qualora sia titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l'addebito del canone in bolletta, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Se, infine, il contribuente non possiede la tv e non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l'utenza è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla tv, dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la tv, dovrà dare disdetta dell'abbonamento inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle Entrate. Tablet e smartphone. L’apparecchio televisivo è un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Non sono, quindi, apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Sanzioni. Per chi dichiara il falso, come stabilito dalla normativa sulle autocertificazioni, sono previste pene che possono arrivare a due anni di reclusione.

DISPONIBILI F24 CONTRIBUTI ARTIGIANI COMMERCIANTI

L’INPS, con Messaggio 26 aprile 2016, n. 1834, comunica che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2016. A seguito della citata imposizione contributiva sono stati predisposti i modelli "F24"

necessari per il versamento della contribuzione; (segue a pag.11)

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(segue da pag.10) detti modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto

Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. E’ previsto, inoltre l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email. L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità. Si rammenta che l’Inps con la Circolare n.15/2016, ha reso note le nuove aliquote, relative alla gestione pensionistica Ivs destinata agli esercenti attività artigiana ed ai commercianti. Le aliquote applicabili alla Gestione Commercianti, necessarie per calcolare l’importo minimo dei contributi da versare all’Inps in base alla soglia del reddito di impresa, per l’anno 2016, sono pari a:

• commerciante con più di 21 anni: 23,19%; • commerciante con meno di 21 anni 20,19%.

Gli iscritti alla Gestione commercianti, dovranno aggiungere alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale il contributo aggiuntivo dello 0,09%, per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (rottamazione dei negozi o delle licenze). Le aliquote applicabili alla Gestione Artigiani, necessarie per calcolare l’importo minimo dei contributi da versare all’Inps in base alla soglia del reddito di impresa, per l’anno 2016, sono pari a:

• Artigiano con più di 21 anni: 23,10%; • Artigiano con meno di 21 anni: 20,10%.

Resta comunque inalterato il contributo di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuali) per fare fronte alla gestione della maternità per artigiani e commercianti, così come previsto dall’articolo 49, comma 1, della Legge n. 488/99. Anche per il 2016 trova applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti da parte dei soggetti con più 65 anni di età già titolari di pensione a carico dell’istituto. Inoltre, per i coadiutori e coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni trovano applicazione le agevolazioni stabilite dalla Legge n. 233/90, che prevedono la riduzione di tre punti percentuali di aliquota. Il reddito minimale e il relativo contributo sono riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa. Per i lavoratori che cessano o che avviano un’attività in corso d’anno, il contributo sul minimale sarà rapportato a mesi, secondo quanto previsto dalla Legge n. 233/90. Minimale. Il valore del minimale di reddito annuo utile ai fini del calcolo della contribuzione Ivs artigiani e commercianti, per il 2016 è pari a euro 15.548. Quindi la contribuzione Ivs sul minimale sarà, su base annua, pari a euro 3.599,03 per gli artigiani e euro 3.613,02 per i commercianti. In caso, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: euro 3.132,59 per gli artigiani ovvero euro 3.146,58 per i commercianti. Ricordiamo che, per periodi inferiori all’anno il contributo Ivs sul minimale deve essere rapportato a mese. Eccedente il Minimale. Per quanto riguarda la contribuzione Ivs eccedente il minimale, l’Inps ricorda che il contributo per quest’anno è dovuto sui redditi percepiti nel 2015, per la quota eccedente il minimale di euro 15.548, con l’applicazione delle citate aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari per il 2016 a euro 46.123, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento di aliquota dell’1% disposto dall’articolo 3-ter del D.L. n. 384/92. Il massimale di reddito annuo è fissato a euro 76.872 per coloro che si (segue a pag.12)

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(segue da pag.11) sono iscritti prima del 1996 e euro 100.324 per chi si è iscritto successivamente. Tale massimale non è frazionabile mensilmente. Versamenti. I termini di versamento dei contributi restano fissati alle date del 18 maggio, 20

agosto, 16 novembre e 16 febbraio per le quattro rate dei minimi, mentre il saldo dei contributi relativi alla quota eccedente il minimale dovrà essere versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, fissato al 16 giugno 2016, utilizzando il modello di pagamento F24. Come illustrato, l’Inps, dal 2013, (Circolare n.24/2013), non invia più le comunicazione con dati e importi al contribuente, ma è l’interessato a prelevare la comunicazione e i modelli

F24 per i pagamenti dei contributi sul minimale direttamente dal proprio Cassetto

previdenziale online, ove è possibile trovare, la lettera informativa con nella quale sono contenuti i dati relativi agli importi da pagare, con modelli F24 prestampati. In alternativa al pagamento dei modelli F24 prestampati presenti nel cassetto previdenziale del contribuente, i contributi Inps dovuti alla gestione artigiani e commercianti possono essere pagati autonomamente dal contribuente mediante modello F24, che dovrà essere compilato seguendo le istruzioni, relative alla compilazione della Sezione Inps del modello di pagamento.

• Codice Sede: riguarda il codice numero che identifica la sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva del soggetto;

• Causale contributo: riguarda il codice tributo relativo al versamento che si sta effettuando. Per gli artigiani e commercianti valgono i seguenti codici:

- Versamento contributi sul minimale – causale contributo AP per gli artigiani e CP per i commercianti;

- Versamento contributi eccedenti il minimale – causale contributo APR per gli artigiani e CPR per i commercianti;

• Codice Inps: il codice Inps è un valore numerico di 17 cifre che identifica la posizione del soggetto. Potete trovare questo codice numerico all’interno del cassetto previdenziale oppure è presente anche in tutte le comunicazioni che l’Inps invia al contribuente;

• Periodo di riferimento: deve essere indicato il periodo di riferimento “da”: ossia, il mese e l’anno di inizio periodo contributivo a cui si riferisce il pagamento. Mentre per il periodo di riferimento “a”, deve essere indicato il mese e l’anno di fine periodo contributivo;

• Importi a debito versati: deve essere indicato l’importo dei contributi o degli interessi che gli artigiani e i commercianti sono tenuti a versare alla scadenza;

• Importi a credito in compensazione: in questa colonna devono essere riportati eventuali importi a credito utilizzabili in compensazione derivanti da periodi d’imposta precedenti.

ACQUISTO VOUCHER

A partire dal 2 maggio non è più possibile acquistare i buoni telematici utilizzando il modello F24 ordinario, con la causale LACC (lavoro occasionale accessorio) ma bisogna utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“, utilizzando la stessa causale LACC. Lo comunica l’INPS con la Circolare n.28/2016, nella quale specifica che le imposte versate con modello F24 possono essere utilizzate per compensare altri debiti del contribuente, ma non per creare disponibilità di somme per i voucher lavoro (Risoluzione n.20/e del 6 aprile 2016). (segue a pag.13)

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Scadenziario di MAGGIO

(segue da pag.12) Questo perché i voucher contengono retribuzione, contributi INAIL e INPS, mentre le somme in compensazione devono necessariamente essere utilizzare per debiti relativi a imposte, contributi, ritenute. Dal 2 maggio 2016 l’acquisto dei voucher telematici avverrà:

• tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con le seguenti modalità di compilazione: - nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”,

inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;

- nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo “tipo”, la lettera “I”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, la causale contributo LACC; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”;

• tramite modello “F24 EP” per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;

• tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;

• tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

Come precisa l’INPS, le Amministrazioni pubbliche autorizzate e gli Enti mantengono la possibilità di utilizzare la causale LACC nel modello F24EP.

9 maggio Domande 5xmille: termine ultimo per l’invio telematico della domanda d’iscrizione agli elenchi da parte degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, direttamente o tramite intermediari abilitati .

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15 maggio Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di aprile.

16 maggio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di aprile per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato. Iva trimestrale: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al 1° trimestre 2016 maggiorata dell’1% per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale. Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di aprile. Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Condomini in qualità di sostituti d'imposta: termine per il versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps Artigiani e commercianti: termine di versamento della 1° rata trimestrale relativa all’anno 2016 dei contributi Inps dovuti sul minimale. Autoliquidazione Inail (rateizzazione): termine di versamento della 2° rata del premio Inail relativo al saldo 2015 e all’acconto 2016, risultante da autoliquidazione. Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Canone RAI: termine per comunicare, mediante autocertificazione, la non detenzione di apparecchio Tv al fine di non pagare il canone Rai in bolletta.

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25 maggio Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

31 maggio Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/5/2016 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2 relativo alle retribuzioni dei dipendenti relative al mese precedente. Bollo veicoli: termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2016. Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap). Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio

telematico del modello E-MENS relativo al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.