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Studio De Stefani Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del 55-65% Relazione del Dr. Luca De Stefani [email protected] www.studiodestefani.com Giovedì 16 novembre 2017 - Ore 14.30 17.30 Lingottto - Fiera di Torino

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Studio De Stefani

Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico

Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del 55-65%

Relazione del Dr. Luca De Stefani [email protected] www.studiodestefani.com

Giovedì 16 novembre 2017 - Ore 14.30 – 17.30

Lingottto - Fiera di Torino

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Il calendario generale delle detrazioni

Studio De Stefani

Risparmio energetico

qualificato (55-65%)

Recupero patr. ed.

(36-50%)

Mobili e grandi

elettrodomestici

Fino al

25.06.2012

Dal

26.06.2012

al

05.06.2013

Dal

06.06.2013

al

31.12.2018

Dal

01.01.2019

55%

36%

No

50%

65%

50%

65% + 24% + 3,9% = 92,9% di minore Ires in 10 anni.

Ma grazie alla ris. 15.09.2017, n. 118/E (sulla cumulabilità tra il bonus alberghi e il 140%-250%) anche:

- maxi-ammortamento del 140% dal 15.10.2016 al 31.12.2017 (o al 30.06.2018, se entro 31.12.2017 acconto del 20%); No fabbricati;

- iper-ammortamento del 250% dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (o al 31.12.2019, se entro il 31.12.2018 acconto del 20%);

- nv. maxi-ammortamento del 130% dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (o al 30.06.2019, se entro il 31.12.2018 acconto 20%); FORSE, SI’

FABBR. (40% x 24%, no effetto su Irap = 9,6%), anche se la Legge di Stabilità 2018 approvata dal governo dice «resta ferma

l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

36%

Stop

Stop. Solo il 36%

Novità

previste dalla

Legge di

Stabilità 2018

in discussione

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

I soggetti agevolati

Privati: possedere o detenere l’immobile da ristrutturare:

proprietario;

nudo propr. o titolare di diritto reale (uso, usufrutto, abitazione);

inquilino, con contratto registrato (dati in Unico);

comodatario, con contratto registrato (dati in Unico);

socio di coop a proprietà divisa e indivisa assegnatario di un alloggio;

familiare convivente del proprietario o titol. del dir. reale, dell’inquilino o del comodatario.

Imprese: su immobili non strumentali o non merci (quindi, solo su abitazioni

immobilizzate da A/1 a A/9 e A/11) da ristrutturare:

imprenditore individuale, anche agricolo;

s.s., snc e sas, soggetti equiparati e impr. familiari.

Studio De Stefani

Familiari conviventi (anche senza

comodato), a patto che:

• sostengano spese a loro fatturate;

• convivenza nel fabbricato da

ristrutturare prima di inizio lavori.

- Detrazione Irpef da ripartire ai soci x trasparenza con % utili;

- No Srl trasparenti;

- Anche qui, bonifico «parlante».

Familiari (art. 5, c. 5, Tuir):

• coniuge

• parenti entro 3° grado (figli, genitori, nipoti,

nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti, ecc.)

• affini entro 2° grado (i parenti del coniuge: figlio e

figlio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi

dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).

Reddito: max tra:

• canone di affitto, al netto di

effettive spese x man. ord., nel

limite del 15% del canone;

• reddito medio ordinario

(rend. catast., rival. del 5%).

Anche il titolare della “concessione

demaniale” (istruzioni del modello Unico PF)

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Gli interventi agevolati

manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. b, c, d, dpr 06.06.2001, n. 380),

su:

«singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi

categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e

sulle loro pertinenze»;

«parti comuni di edificio residenziale» di cui all’art. 1117, nn. 1, 2 e 3, C.C.

(qui anche la manutenzione ordinaria).

Studio De Stefani

Non necessario:

- abitazione principale o

- residenza lì.

Ok il cambio di destinazione d'uso in residenziale (anche rurale),

se presente nel provv. urbanistico autorizzativo (ris. 08.02.2005, n. 14/E).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Tinteggiatura di pareti

Interne: sempre manutenzione ordinaria;

Esterne con stessi colori (anche se rifaccio l’intonaco): ordin.;

Esterne con nv. “materiali e/o colori”: straordinaria.

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Gli altri interventi agevolati

Ricostruz. o ripristino di imm. dannegg. da eventi calamitosi: solo se dichiarato lo “stato di emergenza”;

ok anche se “ricostruzione” (no man. ord. o str., restauro o ristr.);

se ottengo altri contributi, calcolo il 36-50% sulla spesa netta.

«Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali» (box): sia x “costruzione realizzata in economia”, “in proprio” o in appalto a

terzi (vincolo di pertinenza del box nella “concessione edilizia”);

sia x acquisto da terzi di box auto «già realizzati» (vincolo di

pertinenza nell’atto notarile di acquisto).

Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche: ad esempio, ascensori e montacarichi.

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II caso: le spese x la realizzazione

vanno comprovate da “apposita

attestazione rilasciata dal venditore”.

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Sì bonifico, a differenza di acq. abitazioni in fabbricati interam. ristrutt.

A differenza dell’art. 1, Legge 27.12.1997, n. 449, dal 2012 l’art. 16-bis, Tuir, richiede solo per la manutenzione straordinaria, il

restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (oltre che per le opere, anche di manutenzione ordinaria, sulle parti

comuni condominiali), che i lavori debbano essere effettuati su “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,

anche rurali, e sulle loro pertinenze” (ovvero sulle “parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile”).

Mai confermato

dalle Entrate

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Gli altri interventi agevolati

Prevenz. «rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi»:

ad esempio, il “rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di

cancellate o recinzioni murarie degli edifici, “l’apposizione di grate

sulle finestre o loro sostituzione, le “porte blindate o rinforzate”,

“l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci,

spioncini”, “l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui

serramenti”, “l’apposizione di saracinesche”, le “tapparelle metalliche

con bloccaggi”, i “vetri antisfondamento”, le “casseforti a muro”, le

“fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati” e gli

“apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline” (circolare 6 febbraio 2001, n. 13/E);

escluso il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (circolare 6 febbraio

2001, n. 13/E).

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Se penalmente illeciti

(ad esempio, il furto,

l’aggressione, ecc.);

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Lavori per il “conseguimento di risparmi energetici”:

ad es., impianti x produzione energia da «fonti rinnovabili non fossili»: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica,

idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione

e biogas;

anche pannelli fotovoltaici (energia elettrica) (impianti < o = a 20 kw: era non

cumulabile con le vc. tariffe incentivanti e premio aggiuntivo; ok con lo cambio sul posto);

anche condizionatori d’aria estivi, ma con pompa di calore, anche non

ad alta efficienza (che non rispettano le condizioni dell'allegato I, DM

11.03.2008, Faq Enea 35). Se li rispetta: ok 55-65%.

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Anche in assenza di

opere edilizie.

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Gli altri interventi agevolati

Opere per evitare gli infortuni domestici

ad esempio, “l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di

gas inerti”, il “montaggio di vetri antinfortunistica” e “l’installazione

di corrimano lungo le scale” (circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E, paragrafo 3.3);

anche quelli effettuati “su impianti preesistenti, finalizzati ad evitare

infortuni domestici”, come ad esempio “la semplice riparazione di

impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio: sostituzione del

tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)” (circolare ministeriale 6

febbraio 2001, n. 13/E);

No il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di

meccanismi di sicurezza, come, ad esempio, “l’acquisto di una cucina a

spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas”,

in quanto questa “fattispecie non integra un intervento sugli immobili” (circolare ministeriale 6 febbraio 2001, n. 13/E).

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Opere per il “contenimento dell'inquinamento acustico”: ad esempio, la sostituzione dei vetri degli infissi.

Misure antisismiche e per la sicurezza statica. Anche detrazione speciale Irpef o Ires al 50-70-75-80-85%, dal 01.01.2017

(o dal 04.08.2013) al 31.12.2021, se contemporaneamente:

procedura autorizzativa attivata dopo 01.01.2017 (o 04.08.2013);

su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità: zone 1, 2 e 3 (solo 1 e 2 dal 04.08.2013 al

31.12.2016), dell’ordinanza Presidente Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003;

su costruzioni adibite ad abitazione principale o attività produttive.

Cablatura degli edifici.

Bonifica dall'amianto.

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Ad esempio, per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati,

informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione

dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la

teleassistenza sanitaria e di emergenza.

Applico le regole Irpef del 36-50% (circ. 18.09.2013, n. 29/E).

Ma cassa o competenza per i soggetti Ires?

Riparto 5 anni (10 anni se spese

dal 04.08.2013 al 31.12.2016)

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Gli altri interventi agevolati

La progettazione e le prestazioni professionali: ad esempio, x la Dichiarazioni di conformità impianti 22.01.2008, n. 37

e le norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71).

Costruzione di rete fognaria x l’allacciamento a rete pubblica: non sono lavori indicati nel Tuir, ma ok per Entrate, perché

manutenzioni straordinarie (risoluzione 11.11.2002, n. 350/E).

Oneri fiscali sugli interventi agevolati: ad esempio, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni,

le autorizzazioni e le denunce di inizio attività.

Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap).

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Trasformazione della soffitta in mansarda: lavori x rendere abitabile un sottotetto, ma senza aumento volumetria

(circolare 11.05.1998, n. 121/E, par. 4).

Copertura di terrazze o balconi, con loro trasformazione in

verande, ma non completamente chiuse lateralmente; se sono chiuse nv. vano aumento cubatura No (Guida Entrate 36-50%).

No l’ampliamento volumetrico.

Demolizione e ricostruzione, con stessa volumetria, ma anche

con sagoma diversa o con «spostamento di lieve entità rispetto

al sedime originario» (risposta del Ministero infrastrutture e trasporti nella interrogazione

parlamentare 22.01.2014, n. 5-01866): ok dal 21 agosto 2013.

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Per il 55-65%, è stato detto che in caso di

“ristrutturazione senza demolizione dell’esistente”, ma

con ampliamento della volumetria, “la detrazione

spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente”

(circolare 01.07.2010, n. 39/E, risposta 4.1). Sì x realizzazione box auto pertinenziale.

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Il limite della spesa detraibile: 96.000 euro

x ogni unità immobiliare (comprensiva di pertinenze)

Se «mera prosecuzione» di interventi già iniziati (dal 1998):

sommo le spese già sostenute (dal 1998).

Se no «mera prosecuzione», ma nv. interv. altri 96.000 euro

96.000 euro x unità esistente all’inizio dell’intervento.

Interventi su parti comuni

Studio De Stefani

Dal 26.06.2012 al 31.12.2018

Max detrazione: 48.000 euro, in 10 anni

Agevolazioni autonome 96.000 x 2:

96.000 x abitazione

e 96.000 x parti comuni (ris. 03.08.2007, n. 206/E).

Se ho 1 appartamento al 100% + 1 appartamento al 50% col coniuge:

x le parti comuni posso spendere: io 96.000 + 48.000 + il coniuge 48.000 (ris. 25.01.2008, n. 19/E).

Se cointestato al 50%: 48.000 e 48.000

- da 1 a 2: 96.000

- da 2 a 1: 192.000

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio 48.000 dal 01.01.2019

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Gli adempimenti

spedire con racc. (A/R), < inizio lavori, all’ASL;

bonifico bancario o postale «parlante»;

indicare in Unico: «dati catastali identificativi dell'immobile» ovvero se detentore,

estremi di registrazione del relativo atto (comodato o locazione).

conservazione dei documenti.

Studio De Stefani

Va spedita solo se l’invio è obbligatorio x l’art. 99, c. 1, D.Lgs. 81/2008 (Testo

Unico sulla sicurezza): «presenza di più imprese esecutrici, anche non

contemporanea» o se «entità presunta di lavoro» nel cantiere non < a 200

uomini-giorno (ad esempio, il cantiere richiede 10 lavoratori per 20 giorni).

Dal 2003, stop di invio al Centro

oper. Pescara della dichiarazione di

fine lavori, x lavori > a 51.645,68

euro (circ. 23.04.2010, n. 21/E).

• con generalità del committente;

• con natura, ubicazione e inizio lavori;

• dati dell’impresa esecutrice dei lavori

(con sua assunzione di responsabilità

x rispetto degli obblighi su sicurezza

sul lavoro e contribuzione).

2 CF + art. 16-bis, dpr 22.12.1986, n. 917

(anche dpr n. 917/1986 o Tuir).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Dal 14.05.2011, STOP a invio preventivo al Centro operativo Pescara

costo della manodopera nelle fatture.

Iva al 10% su man. ord. e str, su restauri e risanam. cons. e x ristr. (art. 7, c. 1,

lett. b, Legge 23.12.1999, n. 488) su abitazioni: «valore» dei beni significativi.

“Data di inizio dei lavori” in “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

Se condominio: CF/PI fornitore + CF condomìnio + CF amministratore di cond. + art. 16-bis, Tuir.

Se “condomìnio minimo” (fino a 8 condòmini): no nomina amministratore, ma sì CF condomìnio (obbl. x rit. acc. 4%, CU e 770).

Però, per la circ. 02.03.2016, n. 3/E, risp. 1.7, ok anche se no CF condomìnio nel bonifico: no CF condomìnio, ma sì CF

condòmino. Ma a chi fatturo, considerando che per la circolare 24.02.1998, n. 57/E, par. 6, fattura solo al condomìnio?

Detrazione Irpef 19% degli interessi

passivi su mutui ipotecari x ristrutturaz. (x anno max int. 2.582,28 euro, detr. 491 euro):

- abitaz. princ. entro 6 mesi fine lavori;

- mutuo stipulato non oltre 6 mesi (antecedenti

o successivi) da inizio lavori.

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Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente

ristrutturati da imprese di costruz. o ristrutt. o coop (art. 16-bis, c. 3, Tuir)

La detrazione va all’acquirente o all’assegnatario.

La detrazione è del 36-50% del 25% del prezzo di acquisto,

comprensivo di Iva (max del 25%: 48-96.000 euro):

prezzo: 200.000 x 25% = 50.000 48.000 x 36% = 17.280

50.000 x 50% = 25.000

Non va fatto obbligatoriamente il bonifico «parlante».

Va indicato in Unico il CF dell’impresa che ha fatto i lavori.

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Dal 26.06.2012 al 31.12.2018 Max 96.000

Acquisto entro 18 mesi dalla fine dei lavori

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Pagamento anche con strumenti diversi dal bonifico x:

oneri di urbanizzazione;

imposta di bollo e diritti su autorizzazioni amministrative;

Tosap;

spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero su una

propria abitazione, le quali vengono individuate dalla contabilità dell’impresa;

acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati.

Studio De Stefani

Dal 01.07.2010, il condominio non deve operare la ritenuta d’acconto del 20% sulle prestazioni professionali o del 4% “sui

corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi,

effettuate nell’esercizio di impresa” (articolo 23, comma 1, dpr n 600/1973), nei casi di spese sulle parti comuni, detraibili dall’Irpef

al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e dall’Irpef o dall’Ires al 65% per gli interventi del risparmio energetico

“qualificato”, in quanto si applica solo la ritenuta dell’8%, trattenuta dalle banche e da Poste italiane Spa, all’atto dell’accredito

del pagamento, prevista dall’articolo 25, decreto legge n. 78/2010 (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Su «immobili esistenti»

«posseduti o detenuti» dal «contribuente»

persone fisiche;

arti e professioni, ass. prof.;

società semplici;

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

soggetti con reddito d’impresa.

Studio De Stefani

Proprietà, nuda proprietà, dir. reale,

locaz. (anche leasing) o comodato.

Qualsiasi categoria catastale, anche rurali o non abitazioni. Iscritti al catasto (o richiesta di)

et

pagamento dell’Ici-Imu, se dovuta

(circ. 31.05.2007, n. 36/E, par. 2).

Solo per PF, anche i familiari conviventi con stesse condiz. x 36-50%

(circ. 31.05.2007, n. 36/E, par. 1).

Solo “agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi” (ris. 15.07.2008, n. 303/E e 01.08.2008, n. 340/E):

solo x “fabbricati strumentali” utilizzati nell’esercizio dell’impresa, anche in affitto;

No x immobili non strumentali (abitazioni immobilizzate da A/1 a A/9 e A/11) (si 36-50% x soggetti Irpef);

No x immobili merci.

Principio di cassa

Principio di competenza

55-65% + 24% + 3,9% = 82,90-92,90%

Per tutti i casi (no x pannelli solari) = già un impianto di riscaldamento.

Detrazione Irpef/Ires 55-65% x risparmio energetico

Contra: norma di comportamento ADC n. 184 10.07.2012 +

Le principali sentenze sono quelle delle Ctp di Varese 21 giugno 2013, n. 94, di Lecco 26 marzo 2013, n. 54, di Como 2 luglio 2012, n.

109, e della Ctr di Milano 10 giugno 2015, n. 2549. Oltre alle suddette sentenze a favore del contribuente, sono dello stesso tenore,

anche le sentenze delle Commissioni tributarie regionali di Bologna 19 dicembre 2016, n. 3697, di Milano 26 febbraio 2016, n. 1077,

di Milano 10 giugno 2015, n. 2549, di Milano 27 febbraio 2014, n. 1063, di Brescia 16 giugno 2015, n. 2692, oltre che delle

Commissioni tributarie provinciali di Milano 23 maggio 2016, n. 4555, di Milano 23 settembre 2015, n. 7514, di Firenze 26 aprile

2016, n. 661, di Bolzano 18 marzo 2013, n. 37.

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Gli adempimenti

bonifico bancario o postale «parlante» (no x redd. d’impresa);

asseverazione di un tecnico abil. a progettaz. edifici e impianti, della rispondenza dell’intervento;

invio a Enea, entro 90 gg. da fine lavori: scheda informativa e

dati dell’attestato di prestazione energetica (Ape). NO dati x pannelli solari e finestre (dal 01.01.08) x caldaie a condens. (dal 15.08.2009);

conservazione dei documenti.

Studio De Stefani

2 CF e art. 1, c. 344-347, Legge 27.12.2006, n. 296

Ing., arch., geom., per. ind., dott. agr., dott. for. e per. agr.

Può essere compresa in quella:

- resa dal direttore lavori su conformità al progetto

delle opere realizzate (art. 8, c. 2, d.lgs. 19.08.2005, n. 192);

- sul rispetto del contenimento del consumo di energia

degli edifici e relativi impianti termici (art. 28, c. 1, L.

9.01.1991, n. 10).

Detrazione Irpef/Ires 55-65% x risparmio energetico

Basta la certificazione del produttore x le caldaie a

condensazione, le pompe di calore, gli impianti

geotermici (tutti in impianti di potenza nominale

del focolare ovvero di potenza elettrica nominale

non superiore a 100 kW) ovvero per le finestre.

Non va più inviata la comunicazione alle Entrate (mod. IRE), se lavori a cavallo d’anno, comunicare entro il 31

marzo i bonifici dell’anno precedente. Prima, per l’omesso invio: solo sanzioni da 258 euro a 2.065 euro, no

decadenza dell’agevolazione (circ. 23.04.2010, n. 21/E).

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Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, non

solo su parti comuni, come per il 2016 e il 2017, provv. 28.08.2017, ma

anche su singole unità immobiliari),

gli incapienti (nel periodo d’imposta precedente),

possono cedere il credito d'imposta, per intero e non in parte:

• ai «fornitori» e

• ad «altri soggetti privati» (compresi «istituti di credito e interm. fin.») (art. 14, c. 2-ter, DL 04.062013, n. 63).

Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, non

solo su parti comuni, che interessino più del 25% dell’involucro

dell’edificio, come per il 2017 (detrazione del 70% o 75%), provv.

28.08.2017, ma anche su singole unità immobiliari),

tutti i contribuenti (anche NON incapienti),

possono cedere il credito d'imposta, per intero e non in parte:

• ai «fornitori» e

• ad «altri soggetti privati» (NON a «istituti di credito e interm. fin.») (art. 14, c. 2-sexies, DL 04.062013, n. 63.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Novità previste dalla Legge di

Stabilità 2018 in discussione

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Condomini: cessione del 65% al fornitore alla pari (impossibile, ma esempio di scuola per capire)

Ipotesi 1: applicabile anche per le cessioni a terzi e il condòmino

paga 35 euro. Coerente con provvedimento 28 agosto 2017.

1. L’amministratore di condomìnio paga al fornitore 100 euro

con bonifico «parlante».

2. Il condòmino paga 35 euro all’ammin..

3. Il fornitore (o il terzo) paga 65 euro

all’amministratore per la cess. credito.

Ipotesi 2: non applicabile alle cessioni a terzi.

1. L’amministratore di condominio paga

al fornitore 35 euro con bon. «parlante».

1. Il condòmino paga 35 euro all’amministr..

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Amministrat

ore Condòmìno Fornitore

1 -100 100

2 35 -35

3 65 -65

0 -35 35

Credito

d'imposta -65 65

Netto -100 100

Amministrat

ore Condòmìno Fornitore

1 -35 35

2 35 -35

0 -35 35

Credito

d'imposta -65 65

Netto -100 100

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Condomini: cessione del 65% al fornitore alla pari (impossibile, ma esempio di scuola per capire)

Ipotesi 3: applicabile anche per le cessioni a terzi.

Formalmente corretta con la regola della cessione del credito,

ma condòmino paga 100 euro, quindi, NON coerente con

provvedimento 28 agosto 2017.

1. L’amministratore di condomìnio paga al fornitore 100 euro

con bonifico «parlante».

2. Il condòmino paga 100 euro all’ammin..

3. Il fornitore (o il terzo) paga 65 euro

al condòmino per la cess. del credito.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Amministrat

ore Condòmìno Fornitore

1 -100 100

2 100 -100

3 65 -65

0 -35 35

Credito

d'imposta -65 65

Netto -100 100

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Adempimenti del condòmino

Il condòmino, se i dati della cessione non già indicati nella

delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore del

condominio, entro il 31.12:

• l’avvenuta cessione del credito;

• l’accettazione del cessionario, con denominazione e CF del

cessionario;

• il proprio nome, cognome e CF.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

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Adempimenti dell’amministratore

• Comunica entro il 28.02 alle Entrate (DM 01.12.2016):

denominazione e il CF del cessionario;

la sua accettazione;

l’ammontare del credito, «spettante sulla base delle spese

sostenute dal condomìnio entro il 31 dicembre dell’anno

precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito

per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta» (provvedimento 28 agosto 2017);

• Consegna al condòmino la certificazione delle spese (prospetto

di riparto) a lui imputabili, sostenute nell’anno precedente dal

condominio, col protocollo telematico della precedente comunicazione.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Come detto nei primi due esempi, il condòmino paga 35 euro all’amministratore.

Per la cessione, si ritiene che il condòmino debba pagare l’amministratore i 35 euro entro

il 31.12 dell’anno del bonifico «parlante» dell’amministratore al fornitore o al terzo.

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Adempimenti del cessionario • Il credito d’imposta attribuito al cessionario è visibile nel suo “Cassetto

fiscale” e può essere usato solo dopo l’accettazione nel suo “Cassetto

fiscale”. Informazioni presenti anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

• Ripartito in 10 quote annuali e utilizzabile solo in compensazione con F24

di Entratel o Fisconline.

• La «quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata

negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso» (articolo 5,

provvedimento 28 agosto 2017).

• Il cessionario può fare una «successiva cessione», non a banche, in tutto o in parte,

solo «dopo il 10.03 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha

sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo

sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta» (provv. 28 agosto 2017).

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Come detto nei primi due esempi, quindi, il condòmino paga 35 euro all’amministratore.

Da questa nv. cessione, il nv. cessionario può utilizzarlo in compensazione sulla base delle rate residue.

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Studio De Stefani

Mobili e grandi elettrodomestici

mobili o gr. elettrodomestici nuovi, da mettere nell’immobile

«nel suo complesso» e non nella singola stanza ristrutturata.

Mobili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,

credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario

completamento dell’arredo dell’immobile ristrutturato.

No porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di

arredo (circ. 18.09.2013, n. 29/E).

Grandi elettrodomestici, di classe non < ad A+ (A per i forni) Frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione

conservazione e il deposito di alimenti, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la

cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi

elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi

elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici per riscaldare

ambienti ed eventualmente letti e divani, ventilatori elettrici, apparecchi per il

condizionamento come definiti dal decreto del ministro delle attività produttive 2 gennaio

2003, altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria (Allegato 1B, decreto legislativo

25.07.2005, n. 151).

Anche le spese di trasporto e di montaggio

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Mobili e grandi elettrodomestici dal 06.06.2013 al 31.12.2016

Prima del bonifico dei mobili-elettrodomestici: inizio dei

lavori che danno diritto al 50% (anche con dich. sostit. dell’atto di notorietà);

Bonifico x detraz. del 50% dal 26.06.2012 al 31.12.2016 (indipendentemente se prima o dopo del bonifico x i mobili-elettrodom.)

Norma fino al 2016: detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici spetta solo ai “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui”

all’articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, cioè la classica detrazione del

36% dell’articolo 16-bis, Tuir, aumentata al 50% per i pagamenti dal 26.06.2012 al

31.12.2018.

Tutti gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, commi 1 e 3, Tuir.

Circ. 18.9.2013, n. 29/E

("in sintesi"),

+ ris. DRE Veneto

8.11.2013, n. 907-48973

+ Entrate Telefisco 2014

Comma 1, lettera a) Manut. ordinaria e straord., di restauro e risanamento conservativo e di

ristrutturaz. edilizia, su parti comuni cond.. x

Comma 1, lettera b) Manut. straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturaz.

edilizia, su abitazioni e loro pertinenze. x

Comma 1, lettera c) Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. x Comma 1, lettera d) Autorimesse o box auto pertinenziali. Comma 1, lettera e) Eliminazione delle barriere architettoniche. Comma 1, lettera f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi. Comma 1, lettera g) Cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico. Comma 1, lettera h) Risparmio energetico. Comma 1, lettera i) Misure antisismiche. Comma 1, lettera l) Bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici. Comma 3) Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. x

Studio De Stefani

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Mobili e grandi elettrodomestici dal 01.01.2017 al 31.12.2018

Bonus mobili del 2018, solo se «interventi di recupero del patrimon. edilizio»:

- iniziati dal 01.01.2017 (dal 01.01.2016, per il bonus mobili del 2017) e

contemporaneamente;

- iniziati prima del pagamento dei mobili-elettrodomestici (per provare l’inizio

dei lavori basta anche una dichiaraz. sostit. dell’atto di notorietà) e contemporaneamente;

- pagati, anche in parte, dal 26.06.2012 al 31.12.2018 (indipendentemente se

prima o dopo il pagamento x i mobili-elettrodomestici).

Norma dal 2017: solo se «interventi di recupero del patrimonio edilizio», che per la Guida sul Bonus Casa

2017 del 15.02.2017 comprendono anche le ricostruzioni o i ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi

e gli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese immobiliare. Comma 1, lettera a) Manut. ordinaria e straord., di restauro e risanamento conservativo e di

ristrutturaz. edilizia, su parti comuni cond.. x

Comma 1, lettera b) Manut. straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturaz.

edilizia, su abitazioni e loro pertinenze. x

Comma 1, lettera c) Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. x Comma 1, lettera d) Autorimesse o box auto pertinenziali. Comma 1, lettera e) Eliminazione delle barriere architettoniche. Comma 1, lettera f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi. Comma 1, lettera g) Cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico. Comma 1, lettera h) Risparmio energetico. Comma 1, lettera i) Misure antisismiche. Comma 1, lettera l) Bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici. Comma 3) Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. x

Studio De Stefani

Novità previste dalla Legge di

Stabilità 2018 in discussione

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Studio De Stefani

Mobili e grandi elettrodomestici

Soggetti Irpef: PF, professionisti e società di persone (soci).

Bonifico «parlante» dal 06.06.2013 al 31.12.2018.

Bonifico normale (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4).

Anche con carte di credito o carte di debito (bancomat).

No assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Avere la fattura, non lo scontrino o la ricevuta.

Detrazione del 50% su spesa max di 10.000 euro, da ripartire in 10 anni.

2 CF + art. 16-bis, dpr 22.12.1986, n. 917 (anche

dpr n. 917/1986 o Tuir). Con ritenuta 8%.

No ritenuta

8%.

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Studio De Stefani

Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico

Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del 55-65%

Relazione del Dr. Luca De Stefani [email protected] www.studiodestefani.com

Giovedì 16 novembre 2017 - Ore 14.30 – 17.30

Lingottto - Fiera di Torino

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Fino al 25 giugno 2012

Dal 26 giugno 2012 al 5 giugno

2013

Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre

2013

Dal 1 gennaio 2014 al 31

dicembre 2015

Dal 1 gennaio 2016 al 31

dicembre 2016

Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre

2017

Dal 1 gennaio 2018 al 31

dicembre 2018

Dal 1 gennaio 2019

Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di

48.000 euro e detrazione di 17.280 euro

Detrazione Irpef del 36%, con

limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro

Detrazione Irpef del 36%, con limite di

spesa di 5.000 euro per "unità

immobiliaread uso abitativo"

Stop alla detrazione

Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta

la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo

16-bis, Tuir, pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013

(1)

Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta

la detrazione del 50% per uno degli

"interventi di recupero del patrimonio

edilizio iniziati a decorrere dal 1º

gennaio2016" (e prima del

pagamento dei mobili) e pagati,

anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017

(1)

Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta

la detrazione del 50% per uno degli

"interventi di recupero del patrimonio

edilizio iniziati a decorrere dal 1º

gennaio2017" (e prima del

pagamento dei mobili) e pagati,

anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018

(1)

Stop alla detrazione

Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 16.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle

pertinenze" (detrazione

massima di 8.000 euro)

Re

cup

ero

del

pat

rim

on

io e

dil

izio

(36

-50-

70

-75

-80-

85

%),

mo

bili

ed

e

lett

rod

om

esti

ci (

50

%)

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico.

Spese pagate con "strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni" (anche sulle parti comuni esterne" dei condomini) ("comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi") per:a) la "«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili".

Nessuna detrazione

Nessuna detrazioneMobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro).

Descrizione dell'intervento

- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su “singole unitàimmobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze” (anche manutenzioniordinarie di parti comuni condominiali di "edificio residenziale").- Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.- Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.- Eliminazione delle barriere architettoniche.- Prevenzione di atti illeciti di terzi.- Cablatura di edifici.- Contenimento dell'inquinamento acustico.- Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche (2).- Bonifica dall'amianto.- Riduzione degli infortuni domestici.- Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir).- Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).

Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità

immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di

5.000 euro), solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31

dicembre 2016 (1)

Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro

(1) Sono rilevanti solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell’agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014 riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, Guida sul Bonus Casa 2017 del 15 febbraio 2017).

(2) Dal 2017 al 2021, la detrazione “speciale” Irpef e Ires sugli interventi antisismici di “edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)” è stata ridotta dal 65% al 50%, è stata estesa anche agli “edifici ubicati nella zona sismica 3”. E' stato aumento il limite massimo di spesa per singolo intervento da 96.000 euro complessivi per ciascuna “unità immobiliare” a 96.000 euro “per unità immobiliare per ciascun anno” (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La ripartizione temporale del bonus, poi, è stata ridotta da 10 anni a 5 anni.Per la detrazione “speciale” del 50% per le zone sismiche 1, 2 e 3, poi, se dagli interventi deriverà “una riduzione del rischio sismico” di una o di due classi di rischio (le cui linee guida per la classificazione saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2017), la percentuale della detrazione è stata aumentata, dal 2017 al 2021, rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi dell’articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.Se le misure antisismiche, indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno 2017 (data della legge di conversione del DL 50/2017) e fino al 31 dicembre 2021 (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento”), “all'acquirente delle unità immobiliari” spetterà, ripartita in 5 anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85% se la riduzione sarà di due classi (calcolati sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”), a patto che questa alienazione avvenga “entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti.

Mobili per l'arredo della "unità immobiliare da adibire ad abitazione principale" (entro la fine del 2016, per gli acquisti effettuati nel 2015, ovvero entro il 31 ottobre 2017, per gli acquisti effettuati nel 2016) e acquistata (nel 2015 o nel 2016) da "giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni" (articolo 1, comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Detrazione precedente, rispettando le relative condizioni e i relativi limiti Stop alla detrazione

Studio De Stefani

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Tipologia di agevolazione Descrizione dell'interventoDal primo gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007

Dal primo gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2011

Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre

2014

Dal primo gennaio 2015 al 31

dicembre 2015

Dal primo gennaio 2016 al 31

dicembre 2016

Dal primo gennaio 2017 al

31 dicembre 2017

Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Dal primo gennaio 2019 al

31 dicembre 2021

Dal primo gennaio

2022

Pannelli solari per la produzione di acqua calda

Spese relative all'installazione di pannelli solari per laproduzione di acqua calda per usi domestici o industriali eper la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici eUniversità (articolo 1, comma 346, Legge 27.12.2006, n.296, Finanziaria 2007).

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione

Spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, diimpianti di climatizzazione invernale con impianti dotati dicaldaia a condensazione e contestuale messa a punto delsistema di distribuzione (articolo 1, comma 347, Legge27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa

di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro

(1)

Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a

bassa entalpia

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti diclimatizzazione invernale con pompe di calore ad altaefficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

NO

Sostituzione, anche parziale, di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore

Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionalicon scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione diacqua calda sanitaria (articolo 4, comma 4, decreto legge 6dicembre 2011, n. 201).

Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)

Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edificiesistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opacheverticali" (pareti isolanti o cappotti) e "strutture opacheorizzontali (coperture e pavimenti)", a condizione che sianorispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa inW/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dellosviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345,Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di

detrazione di 60.000 euro (2)

Finestre comprensive di infissi

Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edificiesistenti o unità immobiliari", riguardanti "finestrecomprensive di infissi", a condizione che siano rispettati irequisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K,indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345, Legge27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa

di 120.000 euro e di detrazione di 60.000 euro

(2)

Riqualificazione energetica generale di edifici

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica diedifici esistenti, che consentono di ottenere un valore difabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazioneinvernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportatinell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344, Legge27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Schermature solari

Acquisto e posa "in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311”: “sistemi che, applicati all'esterno di una superficie

vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in

risposta alle sollecitazioni solari” (articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa

di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro

Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Acquisto e posa "in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati

da biomasse combustibili”, come ad esempio la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais (articolo 14, comma 2-bis,

decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa

di 60.000 euro e di detrazione di 30.000 euro

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione

"L'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di

riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la

consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti”

(articolo 1, comma 88, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Interventi precedentemente descritti, effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del

condominio

Interventi precedentemente descritti, effettuati sulle "parti comuni degli edifici condominiali" di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile o che "interessino tutte le unità

immobiliari di cui si compone il singolo condominio" (articolo 14, comma 2, lettera a, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Interventi di riqualificazione energetica di particomuni condominiali, che interessino più del 25%

dell’involucro dell’edificio.

Interventi di "riqualificazione energetica di particomuni degli edifici condominiali", che interessano

"l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore" al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

(articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), anche se effettuati "dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su

immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica" (articolo 14, comma 2-septies, decreto legge 4

giugno 2013, n. 63).

Ris

pa

rmio

en

erg

eti

co

qu

ali

fica

to (

55

-65

-70-

75

%)

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (1)

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (1)

NO

(1) Per determinare il limite massimi di detrazione vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.

Stop alla detrazione Irpef e Ires

del 55-65% e del 50% con le regole sul

risparmio energetico qualificato. Resta la

possibilità di beneficiare

del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir,

solo per i soggetti Irpef.

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (1)

Dal primo gennaio 2012 e fino al 5 giugno 2013

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico (4) (5) .

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro

Stop alla detrazione Irpef e Ires del 55-65% e del 50% con le

regole sul risparmio energetico qualificato. Resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti

Irpef.

NO

Detrazione Irpef e Ires del 55%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro

Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

NO

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti

Detrazione Irpef e Ires del 55%, con i limiti di detrazione dei punti precedentiDetrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei

punti precedenti

Detrazione Irpef e Ires del 70% (75% se si consegue un miglioramento della "prestazione energetica invernale e estiva" "almeno" pario alla "qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015"), con limite di spesa di 40.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio" (3).

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

(2) Per determinare il limite massimi di detrazione vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di

detrazione di 30.000 euro (1)

(5) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25% dell’involucro dell’edificio (come previsto per il 2017, provvedimento del 28.08.2017), ma anche per tutti quelli su singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche NON incapienti), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, “ai fornitori" e ad “altri soggetti privati”, ma NON a “istituti di credito e intermediari finanziari” (con "facoltà" di questi ultimi di “successiva cessione", non a banche, in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno succ.) (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

(4) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il 2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti (nel periodo d’imposta precedente), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, “ai fornitori" e “altri soggetti privati”, come gli “istituti di credito e intermediari finanziari” (con "facoltà" di questi ultimi di “successiva cessione", non a banche, in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno succ.) (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Nel 2016 e nel 2017, questa cessione era prevista, con limitazioni, solo per gli "interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali" (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e provvedimento del 28.08.2017).

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro

(3) La “sussistenza delle condizioni” per ottenere il bonus fiscale del 70% o del 75% deve essere “asseverata da professionisti abilitati, mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici” di cui al decreto 26 giugno 2015. L’Enea effettuerà “controlli, anche a campione”, su queste dichiarazioni (e dal 2018 anche "su tutte le agevolazioni spettanti" sul risparmio energetico qualificato). La “mancata veridicità dell’attestazione” comporterà la “decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista”.

Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.

NO

Studio De Stefani

Page 33: Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico · Studio De Stefani Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del

N. Tipologia di intervento Zone sismicheRipartizione

temporale della detrazione

1

Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in

particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,

nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure

antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di

edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su

singole unità immobiliari" (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).

Tutte In 10 anni

Fino al 25 giugno 2012, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di

48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima

di 17.280 euro.

Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre

2018, detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di

96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima

di 48.000 euro.

Dal 2019, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso

intervento e detrazione massima

di 17.280 euro.

N. Tipologia di intervento Zone sismicheRipartizione

temporale della detrazione

2

Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 4

agosto 2013 (dal primo gennaio 2017, per la norma in vigore dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021), riferite a costruzioni adibite ad

abitazione principale o ad attività produttive (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

50%, con importo massimo delle

spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".

3

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "una riduzione

del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)

(1).

70%, con importo massimo delle

spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".

4

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "il passaggio a

due classi di rischio inferiori" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (1).

80%, con importo massimo delle

spese di 96.000 euro "per unità immobiliare per ciascun anno".

5

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3 (riduzione di una classe di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies,

decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (2).

75%, con importo massimo delle

spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".

6

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4 (riduzione di due classi di rischio, definite dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate sulle "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto

legge 4 giugno 2013, n. 63) (2).

85%, con importo massimo delle

spese di 96.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio".

Misura della detrazione Irpef e Ires

(2) I "soggetti beneficiari" (anche se NON incapienti) "possono optare per la cessione del corrispondente credito", per intero e non in parte, "ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati ma NON a “istituti di credito e intermediari finanziari” (con "facoltà" di questi ultimi di “successiva cessione", non a banche) (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

(1) Se le misure antisismiche, indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno 2017 (data della legge di conversione del DL 50/2017) e fino al 31 dicembre 2021 (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento”), “all'acquirente delle unità immobiliari” spetterà, ripartita in 5 anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85% se la riduzione sarà di due classi (calcolati sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”), a patto che questa alienazione avvenga “entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti.I soggetti beneficiari di queste detrazioni (anche se non incapienti) potranno “optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari”.

Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, solo per gli edifici ubicati "nelle zone sismiche ad alta

pericolosità (zone 1 e 2)”, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. Dal

primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, anche per gli “edifici

ubicati nella zona sismica 3”.

Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n.

29/E, paragrafo 3.5). Dal primo gennaio

2017 al 31 dicembre 2021, in 5 anni.

Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre

2016, detrazione Irpef e Ires del 65%, nel limite massimo di spesa di 96.000

euro per unità immobiliare.

Dal primo gennaio 2017 al 31

dicembre 2021, detrazione Irpef e

Ires del:

Misura della detrazione Irpef e Ires

Studio De Stefani

Page 34: Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico · Studio De Stefani Condominio sostenibile, dal verde al risparmio energetico Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del

Studio De Stefani

Condominio sostenibile,dal verde al risparmio energetico

Le detrazioni Irpef e Ires del 36-50% e del 55-65%

Relazione del Dr. Luca De [email protected]

Giovedì 16 novembre 2017 - Ore 14.30 – 17.30

Lingottto - Fiera di Torino

Il calendario generale delle detrazioni

Studio De Stefani

Risparmio energeticoqualificato (55-65%)

Recupero patr. ed.(36-50%)

Mobili e grandielettrodomestici

Fino al25.06.2012

Dal26.06.2012

al05.06.2013

Dal06.06.2013

al31.12.2018

Dal01.01.2019

55%

36%

No

50%

65%

50%

65% + 24% + 3,9% = 92,9% di minore Ires in 10 anni.

Ma grazie alla ris. 15.09.2017, n. 118/E (sulla cumulabilità tra il bonus alberghi e il 140%-250%) anche:

- maxi-ammortamento del 140% dal 15.10.2016 al 31.12.2017 (o al 30.06.2018, se entro 31.12.2017 acconto del 20%); No fabbricati;- iper-ammortamento del 250% dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (o al 31.12.2019, se entro il 31.12.2018 acconto del 20%);- nv. maxi-ammortamento del 130% dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (o al 30.06.2019, se entro il 31.12.2018 acconto 20%); FORSE, SI’

FABBR. (40% x 24%, no effetto su Irap = 9,6%), anche se la Legge di Stabilità 2018 approvata dal governo dice «resta fermal’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

36%

Stop

Stop. Solo il 36%

Novitàpreviste dalla

Legge diStabilità 2018in discussione

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Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

I soggetti agevolati

Privati: possedere o detenere l’immobile da ristrutturare: proprietario; nudo propr. o titolare di diritto reale (uso, usufrutto, abitazione); inquilino, con contratto registrato (dati in Unico);

comodatario, con contratto registrato (dati in Unico);

socio di coop a proprietà divisa e indivisa assegnatario di un alloggio; familiare convivente del proprietario o titol. del dir. reale, dell’inquilino o del comodatario.

Imprese: su immobili non strumentali o non merci (quindi, solo su abitazioniimmobilizzate da A/1 a A/9 e A/11) da ristrutturare: imprenditore individuale, anche agricolo; s.s., snc e sas, soggetti equiparati e impr. familiari.

Studio De Stefani

Familiari conviventi (anche senzacomodato), a patto che:

• sostengano spese a loro fatturate;• convivenza nel fabbricato daristrutturare prima di inizio lavori.

- Detrazione Irpef da ripartire ai soci x trasparenza con % utili;- No Srl trasparenti;- Anche qui, bonifico «parlante».

Familiari (art. 5, c. 5, Tuir):• coniuge

• parenti entro 3° grado (figli, genitori, nipoti,nonni, fratelli, sorelle, zii, bisnonni, bisnipoti, ecc.)

• affini entro 2° grado (i parenti del coniuge: figlio efiglio del figlio, suoceri, fratello e sorella; i coniugi

dei parenti: genero, nuora, cognato, ecc.).

Reddito: max tra:• canone di affitto, al netto di

effettive spese x man. ord., nellimite del 15% del canone;

• reddito medio ordinario(rend. catast., rival. del 5%).

Anche il titolare della “concessionedemaniale” (istruzioni del modello Unico PF)

Gli interventi agevolati

manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. b, c, d, dpr 06.06.2001, n. 380),

su:«singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi

categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute esulle loro pertinenze»;

«parti comuni di edificio residenziale» di cui all’art. 1117, nn. 1, 2 e 3, C.C.

(qui anche la manutenzione ordinaria).Studio De Stefani

Non necessario:- abitazione principale o

- residenza lì.

Ok il cambio di destinazione d'uso in residenziale (anche rurale),se presente nel provv. urbanistico autorizzativo (ris. 08.02.2005, n. 14/E).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Tinteggiatura di paretiInterne: sempre manutenzione ordinaria;Esterne con stessi colori (anche se rifaccio l’intonaco): ordin.;Esterne con nv. “materiali e/o colori”: straordinaria.

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Gli altri interventi agevolati

Ricostruz. o ripristino di imm. dannegg. da eventi calamitosi: solo se dichiarato lo “stato di emergenza”; ok anche se “ricostruzione” (no man. ord. o str., restauro o ristr.); se ottengo altri contributi, calcolo il 36-50% sulla spesa netta.

«Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali» (box): sia x “costruzione realizzata in economia”, “in proprio” o in appalto a

terzi (vincolo di pertinenza del box nella “concessione edilizia”); sia x acquisto da terzi di box auto «già realizzati» (vincolo di

pertinenza nell’atto notarile di acquisto).

Lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche: ad esempio, ascensori e montacarichi.

Studio De Stefani

II caso: le spese x la realizzazionevanno comprovate da “apposita

attestazione rilasciata dal venditore”.

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Sì bonifico, a differenza di acq. abitazioni in fabbricati interam. ristrutt.

A differenza dell’art. 1, Legge 27.12.1997, n. 449, dal 2012 l’art. 16-bis, Tuir, richiede solo per la manutenzione straordinaria, ilrestauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (oltre che per le opere, anche di manutenzione ordinaria, sulle particomuni condominiali), che i lavori debbano essere effettuati su “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,

anche rurali, e sulle loro pertinenze” (ovvero sulle “parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile”).

Mai confermatodalle Entrate

Gli altri interventi agevolati

Prevenz. «rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi»:

ad esempio, il “rafforzamento, la sostituzione o l’installazione dicancellate o recinzioni murarie degli edifici, “l’apposizione di gratesulle finestre o loro sostituzione, le “porte blindate o rinforzate”,“l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci,spioncini”, “l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione suiserramenti”, “l’apposizione di saracinesche”, le “tapparelle metallichecon bloccaggi”, i “vetri antisfondamento”, le “casseforti a muro”, le“fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati” e gli“apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline”(circolare 6 febbraio 2001, n. 13/E);

escluso il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (circolare 6 febbraio2001, n. 13/E).

Studio De Stefani

Se penalmente illeciti(ad esempio, il furto,l’aggressione, ecc.);

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Lavori per il “conseguimento di risparmi energetici”:

ad es., impianti x produzione energia da «fonti rinnovabili non fossili»:energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica,idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazionee biogas;

anche pannelli fotovoltaici (energia elettrica) (impianti < o = a 20 kw: era noncumulabile con le vc. tariffe incentivanti e premio aggiuntivo; ok con lo cambio sul posto);

anche condizionatori d’aria estivi, ma con pompa di calore, anche nonad alta efficienza (che non rispettano le condizioni dell'allegato I, DM11.03.2008, Faq Enea 35). Se li rispetta: ok 55-65%.

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Anche in assenza diopere edilizie.

Gli altri interventi agevolati

Opere per evitare gli infortuni domestici

ad esempio, “l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza digas inerti”, il “montaggio di vetri antinfortunistica” e “l’installazionedi corrimano lungo le scale” (circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E, paragrafo 3.3);

anche quelli effettuati “su impianti preesistenti, finalizzati ad evitareinfortuni domestici”, come ad esempio “la semplice riparazione diimpianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio: sostituzione deltubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)” (circolare ministeriale 6febbraio 2001, n. 13/E);

No il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati dimeccanismi di sicurezza, come, ad esempio, “l’acquisto di una cucina aspegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas”,in quanto questa “fattispecie non integra un intervento sugli immobili”(circolare ministeriale 6 febbraio 2001, n. 13/E).

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Opere per il “contenimento dell'inquinamento acustico”: ad esempio, la sostituzione dei vetri degli infissi.

Misure antisismiche e per la sicurezza statica.Anche detrazione speciale Irpef o Ires al 50-70-75-80-85%, dal 01.01.2017(o dal 04.08.2013) al 31.12.2021, se contemporaneamente:procedura autorizzativa attivata dopo 01.01.2017 (o 04.08.2013);su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità: zone 1, 2 e 3 (solo 1 e 2 dal 04.08.2013 al

31.12.2016), dell’ordinanza Presidente Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.03.2003;

su costruzioni adibite ad abitazione principale o attività produttive.

Cablatura degli edifici.

Bonifica dall'amianto.

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Ad esempio, per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati,informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione

dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, lateleassistenza sanitaria e di emergenza.

Applico le regole Irpef del 36-50% (circ. 18.09.2013, n. 29/E).Ma cassa o competenza per i soggetti Ires?

Riparto 5 anni (10 anni se spesedal 04.08.2013 al 31.12.2016)

Gli altri interventi agevolati

La progettazione e le prestazioni professionali: ad esempio, x la Dichiarazioni di conformità impianti 22.01.2008, n. 37

e le norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71).

Costruzione di rete fognaria x l’allacciamento a rete pubblica: non sono lavori indicati nel Tuir, ma ok per Entrate, perché

manutenzioni straordinarie (risoluzione 11.11.2002, n. 350/E).

Oneri fiscali sugli interventi agevolati: ad esempio, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni,

le autorizzazioni e le denunce di inizio attività.

Tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap).

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Gli altri interventi agevolati

Trasformazione della soffitta in mansarda: lavori x rendere abitabile un sottotetto, ma senza aumento volumetria

(circolare 11.05.1998, n. 121/E, par. 4).

Copertura di terrazze o balconi, con loro trasformazione inverande, ma non completamente chiuse lateralmente; se sono chiuse nv. vano aumento cubatura No (Guida Entrate 36-50%).

No l’ampliamento volumetrico.

Demolizione e ricostruzione, con stessa volumetria, ma anchecon sagoma diversa o con «spostamento di lieve entità rispettoal sedime originario» (risposta del Ministero infrastrutture e trasporti nella interrogazione

parlamentare 22.01.2014, n. 5-01866): ok dal 21 agosto 2013.Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Per il 55-65%, è stato detto che in caso di“ristrutturazione senza demolizione dell’esistente”, ma

con ampliamento della volumetria, “la detrazionespetta solo per le spese riferibili alla parte esistente”

(circolare 01.07.2010, n. 39/E, risposta 4.1).Sì x realizzazione box auto pertinenziale.

Il limite della spesa detraibile: 96.000 eurox ogni unità immobiliare (comprensiva di pertinenze)

Se «mera prosecuzione» di interventi già iniziati (dal 1998):sommo le spese già sostenute (dal 1998).

Se no «mera prosecuzione», ma nv. interv. altri 96.000 euro

96.000 euro x unità esistente all’inizio dell’intervento.

Interventi su parti comuni

Studio De Stefani

Dal 26.06.2012 al 31.12.2018

Max detrazione: 48.000 euro, in 10 anni

Agevolazioni autonome 96.000 x 2:96.000 x abitazione

e 96.000 x parti comuni(ris. 03.08.2007, n. 206/E).

Se ho 1 appartamento al 100% + 1 appartamento al 50% col coniuge: x le parti comuni posso spendere: io 96.000 + 48.000 + il coniuge 48.000 (ris. 25.01.2008, n. 19/E).

Se cointestato al 50%: 48.000 e 48.000

- da 1 a 2: 96.000- da 2 a 1: 192.000

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio48.000 dal 01.01.2019

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Gli adempimenti

spedire con racc. (A/R), < inizio lavori, all’ASL;

bonifico bancario o postale «parlante»;

indicare in Unico: «dati catastali identificativi dell'immobile» ovvero se detentore,estremi di registrazione del relativo atto (comodato o locazione).

conservazione dei documenti.

Studio De Stefani

Va spedita solo se l’invio è obbligatorio x l’art. 99, c. 1, D.Lgs. 81/2008 (TestoUnico sulla sicurezza): «presenza di più imprese esecutrici, anche non

contemporanea» o se «entità presunta di lavoro» nel cantiere non < a 200uomini-giorno (ad esempio, il cantiere richiede 10 lavoratori per 20 giorni).

Dal 2003, stop di invio al Centrooper. Pescara della dichiarazione di

fine lavori, x lavori > a 51.645,68euro (circ. 23.04.2010, n. 21/E).

• con generalità del committente;• con natura, ubicazione e inizio lavori;• dati dell’impresa esecutrice dei lavori

(con sua assunzione di responsabilitàx rispetto degli obblighi su sicurezza

sul lavoro e contribuzione).

2 CF + art. 16-bis, dpr 22.12.1986, n. 917(anche dpr n. 917/1986 o Tuir).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Dal 14.05.2011, STOP a invio preventivo al Centro operativo Pescara costo della manodopera nelle fatture.

Iva al 10% su man. ord. e str, su restauri e risanam. cons. e x ristr. (art. 7, c. 1,lett. b, Legge 23.12.1999, n. 488) su abitazioni: «valore» dei beni significativi.

“Data di inizio dei lavori” in “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.

Se condominio: CF/PI fornitore + CF condomìnio + CF amministratore di cond. + art. 16-bis, Tuir.Se “condomìnio minimo” (fino a 8 condòmini): no nomina amministratore, ma sì CF condomìnio (obbl. x rit. acc. 4%, CU e 770).

Però, per la circ. 02.03.2016, n. 3/E, risp. 1.7, ok anche se no CF condomìnio nel bonifico: no CF condomìnio, ma sì CFcondòmino. Ma a chi fatturo, considerando che per la circolare 24.02.1998, n. 57/E, par. 6, fattura solo al condomìnio?

Detrazione Irpef 19% degli interessipassivi su mutui ipotecari x ristrutturaz.(x anno max int. 2.582,28 euro, detr. 491 euro):

- abitaz. princ. entro 6 mesi fine lavori;- mutuo stipulato non oltre 6 mesi (antecedenti

o successivi) da inizio lavori.

Acquisto di abitazioni in fabbricati interamenteristrutturati da imprese di costruz. o ristrutt. o coop

(art. 16-bis, c. 3, Tuir)

La detrazione va all’acquirente o all’assegnatario.

La detrazione è del 36-50% del 25% del prezzo di acquisto,comprensivo di Iva (max del 25%: 48-96.000 euro):

prezzo: 200.000 x 25% = 50.000 48.000 x 36% = 17.280 50.000 x 50% = 25.000

Non va fatto obbligatoriamente il bonifico «parlante».

Va indicato in Unico il CF dell’impresa che ha fatto i lavori.

Studio De Stefani

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

Dal 26.06.2012 al 31.12.2018Max 96.000

Acquisto entro 18 mesi dalla fine dei lavori

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Pagamento anche con strumenti diversi dal bonifico x:

oneri di urbanizzazione;

imposta di bollo e diritti su autorizzazioni amministrative;

Tosap;

spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero su unapropria abitazione, le quali vengono individuate dalla contabilità dell’impresa;

acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati.

Studio De Stefani

Dal 01.07.2010, il condominio non deve operare la ritenuta d’acconto del 20% sulle prestazioni professionali o del 4% “suicorrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi,

effettuate nell’esercizio di impresa” (articolo 23, comma 1, dpr n 600/1973), nei casi di spese sulle parti comuni, detraibili dall’Irpefal 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e dall’Irpef o dall’Ires al 65% per gli interventi del risparmio energetico

“qualificato”, in quanto si applica solo la ritenuta dell’8%, trattenuta dalle banche e da Poste italiane Spa, all’atto dell’accreditodel pagamento, prevista dall’articolo 25, decreto legge n. 78/2010 (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).

Detrazione Irpef 36-50% x recupero patrim. edilizio

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Su «immobili esistenti»«posseduti o detenuti» dal «contribuente»

persone fisiche; arti e professioni, ass. prof.; società semplici; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; soggetti con reddito d’impresa.

Studio De Stefani

Proprietà, nuda proprietà, dir. reale,locaz. (anche leasing) o comodato.

Qualsiasi categoria catastale, anche rurali o non abitazioni. Iscritti al catasto (o richiesta di)et

pagamento dell’Ici-Imu, se dovuta(circ. 31.05.2007, n. 36/E, par. 2).

Solo per PF, anche i familiari conviventi con stesse condiz. x 36-50%(circ. 31.05.2007, n. 36/E, par. 1).

Solo “agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi” (ris. 15.07.2008, n. 303/E e 01.08.2008, n. 340/E):

solo x “fabbricati strumentali” utilizzati nell’esercizio dell’impresa, anche in affitto;No x immobili non strumentali (abitazioni immobilizzate da A/1 a A/9 e A/11) (si 36-50% x soggetti Irpef);

No x immobili merci.

Principio di cassa

Principio di competenza

55-65% + 24% + 3,9% = 82,90-92,90%

Per tutti i casi (no x pannelli solari) = già un impianto di riscaldamento.

Detrazione Irpef/Ires 55-65% x risparmio energetico

Contra: norma di comportamento ADC n. 184 10.07.2012 +Le principali sentenze sono quelle delle Ctp di Varese 21 giugno 2013, n. 94, di Lecco 26 marzo 2013, n. 54, di Como 2 luglio 2012, n.

109, e della Ctr di Milano 10 giugno 2015, n. 2549. Oltre alle suddette sentenze a favore del contribuente, sono dello stesso tenore,anche le sentenze delle Commissioni tributarie regionali di Bologna 19 dicembre 2016, n. 3697, di Milano 26 febbraio 2016, n. 1077,

di Milano 10 giugno 2015, n. 2549, di Milano 27 febbraio 2014, n. 1063, di Brescia 16 giugno 2015, n. 2692, oltre che delleCommissioni tributarie provinciali di Milano 23 maggio 2016, n. 4555, di Milano 23 settembre 2015, n. 7514, di Firenze 26 aprile

2016, n. 661, di Bolzano 18 marzo 2013, n. 37.

Gli adempimenti

bonifico bancario o postale «parlante» (no x redd. d’impresa);

asseverazione di un tecnico abil. a progettaz. edifici e impianti, della rispondenza dell’intervento;

invio a Enea, entro 90 gg. da fine lavori: scheda informativa edati dell’attestato di prestazione energetica (Ape).NO dati x pannelli solari e finestre (dal 01.01.08) x caldaie a condens. (dal 15.08.2009);

conservazione dei documenti.

Studio De Stefani

2 CF e art. 1, c. 344-347, Legge 27.12.2006, n. 296

Ing., arch., geom., per. ind., dott. agr., dott. for. e per. agr.

Può essere compresa in quella:

- resa dal direttore lavori su conformità al progettodelle opere realizzate (art. 8, c. 2, d.lgs. 19.08.2005, n. 192);

- sul rispetto del contenimento del consumo di energiadegli edifici e relativi impianti termici (art. 28, c. 1, L.9.01.1991, n. 10).

Detrazione Irpef/Ires 55-65% x risparmio energetico

Basta la certificazione del produttore x le caldaie acondensazione, le pompe di calore, gli impianti

geotermici (tutti in impianti di potenza nominaledel focolare ovvero di potenza elettrica nominalenon superiore a 100 kW) ovvero per le finestre.

Non va più inviata la comunicazione alle Entrate (mod. IRE), se lavori a cavallo d’anno, comunicare entro il 31marzo i bonifici dell’anno precedente. Prima, per l’omesso invio: solo sanzioni da 258 euro a 2.065 euro, no

decadenza dell’agevolazione (circ. 23.04.2010, n. 21/E).

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Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, nonsolo su parti comuni, come per il 2016 e il 2017, provv. 28.08.2017, maanche su singole unità immobiliari),

gli incapienti (nel periodo d’imposta precedente),

possono cedere il credito d'imposta, per intero e non in parte:• ai «fornitori» e• ad «altri soggetti privati» (compresi «istituti di credito e interm. fin.»)

(art. 14, c. 2-ter, DL 04.062013, n. 63).

Per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato (quindi, nonsolo su parti comuni, che interessino più del 25% dell’involucrodell’edificio, come per il 2017 (detrazione del 70% o 75%), provv.28.08.2017, ma anche su singole unità immobiliari),

tutti i contribuenti (anche NON incapienti), possono cedere il credito d'imposta, per intero e non in parte:

• ai «fornitori» e• ad «altri soggetti privati» (NON a «istituti di credito e interm. fin.»)

(art. 14, c. 2-sexies, DL 04.062013, n. 63.Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Novità previste dalla Legge diStabilità 2018 in discussione

Condomini: cessione del 65% al fornitorealla pari (impossibile, ma esempio di scuola per capire)

Ipotesi 1: applicabile anche per le cessioni a terzi e il condòminopaga 35 euro. Coerente con provvedimento 28 agosto 2017.1. L’amministratore di condomìnio paga al fornitore 100 euro

con bonifico «parlante».2. Il condòmino paga 35 euro all’ammin..3. Il fornitore (o il terzo) paga 65 euro

all’amministratore per la cess. credito.

Ipotesi 2: non applicabile alle cessioni a terzi.1. L’amministratore di condominio paga

al fornitore 35 euro con bon. «parlante».1. Il condòmino paga 35 euro all’amministr..

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Amministratore

Condòmìno Fornitore

1 -100 1002 35 -353 65 -65

0 -35 35Creditod'imposta -65 65

Netto -100 100

Amministratore

Condòmìno Fornitore

1 -35 352 35 -35

0 -35 35Creditod'imposta -65 65

Netto -100 100

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Condomini: cessione del 65% al fornitorealla pari (impossibile, ma esempio di scuola per capire)

Ipotesi 3: applicabile anche per le cessioni a terzi.Formalmente corretta con la regola della cessione del credito,ma condòmino paga 100 euro, quindi, NON coerente conprovvedimento 28 agosto 2017.

1. L’amministratore di condomìnio paga al fornitore 100 eurocon bonifico «parlante».

2. Il condòmino paga 100 euro all’ammin..3. Il fornitore (o il terzo) paga 65 euro

al condòmino per la cess. del credito.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Amministratore

Condòmìno Fornitore

1 -100 1002 100 -1003 65 -65

0 -35 35Creditod'imposta -65 65

Netto -100 100

Adempimenti del condòmino

Il condòmino, se i dati della cessione non già indicati nelladelibera condominiale, deve comunicare all’amministratore delcondominio, entro il 31.12:

• l’avvenuta cessione del credito;

• l’accettazione del cessionario, con denominazione e CF delcessionario;

• il proprio nome, cognome e CF.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

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Adempimenti dell’amministratore

• Comunica entro il 28.02 alle Entrate (DM 01.12.2016): denominazione e il CF del cessionario; la sua accettazione; l’ammontare del credito, «spettante sulla base delle spese

sostenute dal condomìnio entro il 31 dicembre dell’annoprecedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuitoper la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta»(provvedimento 28 agosto 2017);

• Consegna al condòmino la certificazione delle spese (prospettodi riparto) a lui imputabili, sostenute nell’anno precedente dalcondominio, col protocollo telematico della precedente comunicazione.

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Come detto nei primi due esempi, il condòmino paga 35 euro all’amministratore.Per la cessione, si ritiene che il condòmino debba pagare l’amministratore i 35 euro entro

il 31.12 dell’anno del bonifico «parlante» dell’amministratore al fornitore o al terzo.

Adempimenti del cessionario

• Il credito d’imposta attribuito al cessionario è visibile nel suo “Cassettofiscale” e può essere usato solo dopo l’accettazione nel suo “Cassettofiscale”. Informazioni presenti anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

• Ripartito in 10 quote annuali e utilizzabile solo in compensazione con F24di Entratel o Fisconline.

• La «quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzatanegli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso» (articolo 5,provvedimento 28 agosto 2017).

• Il cessionario può fare una «successiva cessione», non a banche, in tutto o in parte,solo «dopo il 10.03 del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio hasostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativosostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta» (provv. 28 agosto 2017).

Studio De Stefani

Cessione del credito Irpef/Ires 55-65% dal 2018

Come detto nei primi due esempi, quindi, il condòmino paga 35 euro all’amministratore.

Da questa nv. cessione, il nv. cessionario può utilizzarlo in compensazione sulla base delle rate residue.

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Studio De Stefani

Mobili e grandi elettrodomestici

mobili o gr. elettrodomestici nuovi, da mettere nell’immobile«nel suo complesso» e non nella singola stanza ristrutturata.

Mobili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,

credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessariocompletamento dell’arredo dell’immobile ristrutturato.

No porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende, tendaggi e altri complementi diarredo (circ. 18.09.2013, n. 29/E).

Grandi elettrodomestici, di classe non < ad A+ (A per i forni) Frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione

conservazione e il deposito di alimenti, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per lacottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandielettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchielettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici per riscaldareambienti ed eventualmente letti e divani, ventilatori elettrici, apparecchi per ilcondizionamento come definiti dal decreto del ministro delle attività produttive 2 gennaio2003, altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria (Allegato 1B, decreto legislativo25.07.2005, n. 151).

Anche le spese di trasporto e di montaggio

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Mobili e grandi elettrodomestici dal 06.06.2013 al 31.12.2016

Prima del bonifico dei mobili-elettrodomestici: inizio deilavori che danno diritto al 50% (anche con dich. sostit. dell’atto di notorietà);

Bonifico x detraz. del 50% dal 26.06.2012 al 31.12.2016(indipendentemente se prima o dopo del bonifico x i mobili-elettrodom.)

Norma fino al 2016: detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandielettrodomestici spetta solo ai “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui”

all’articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, cioè la classica detrazione del36% dell’articolo 16-bis, Tuir, aumentata al 50% per i pagamenti dal 26.06.2012 al

31.12.2018.Tutti gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, commi 1 e 3, Tuir.

Circ. 18.9.2013, n. 29/E("in sintesi"),

+ ris. DRE Veneto8.11.2013, n. 907-48973+ Entrate Telefisco 2014

Comma 1, lettera a) Manut. ordinaria e straord., di restauro e risanamento conservativo e diristrutturaz. edilizia, su parti comuni cond.. x

Comma 1, lettera b) Manut. straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturaz.edilizia, su abitazioni e loro pertinenze. x

Comma 1, lettera c) Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. xComma 1, lettera d) Autorimesse o box auto pertinenziali.Comma 1, lettera e) Eliminazione delle barriere architettoniche.Comma 1, lettera f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi.

Comma 1, lettera g) Cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico.

Comma 1, lettera h) Risparmio energetico.Comma 1, lettera i) Misure antisismiche.Comma 1, lettera l) Bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici.Comma 3) Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. x

Studio De Stefani

Mobili e grandi elettrodomestici dal 01.01.2017 al 31.12.2018

Bonus mobili del 2018, solo se «interventi di recupero del patrimon. edilizio»:- iniziati dal 01.01.2017 (dal 01.01.2016, per il bonus mobili del 2017) e

contemporaneamente;- iniziati prima del pagamento dei mobili-elettrodomestici (per provare l’inizio

dei lavori basta anche una dichiaraz. sostit. dell’atto di notorietà) e contemporaneamente;- pagati, anche in parte, dal 26.06.2012 al 31.12.2018 (indipendentemente se

prima o dopo il pagamento x i mobili-elettrodomestici).

Norma dal 2017: solo se «interventi di recupero del patrimonio edilizio», che per la Guida sul Bonus Casa2017 del 15.02.2017 comprendono anche le ricostruzioni o i ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi

e gli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese immobiliare.Comma 1, lettera a) Manut. ordinaria e straord., di restauro e risanamento conservativo e diristrutturaz. edilizia, su parti comuni cond.. x

Comma 1, lettera b) Manut. straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturaz.edilizia, su abitazioni e loro pertinenze. x

Comma 1, lettera c) Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. xComma 1, lettera d) Autorimesse o box auto pertinenziali.Comma 1, lettera e) Eliminazione delle barriere architettoniche.Comma 1, lettera f) Misure finalizzate a prevenire il rischio del compim. di atti illeciti da parte di terzi.

Comma 1, lettera g) Cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico.

Comma 1, lettera h) Risparmio energetico.Comma 1, lettera i) Misure antisismiche.Comma 1, lettera l) Bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici.Comma 3) Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. x

Studio De Stefani

Novità previste dalla Legge diStabilità 2018 in discussione

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Studio De Stefani

Mobili e grandi elettrodomestici

Soggetti Irpef: PF, professionisti e società di persone (soci).

Bonifico «parlante» dal 06.06.2013 al 31.12.2018. Bonifico normale (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4).

Anche con carte di credito o carte di debito (bancomat). No assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Avere la fattura, non lo scontrino o la ricevuta.

Detrazione del 50% su spesa max di 10.000 euro, da ripartire in 10 anni.

2 CF + art. 16-bis, dpr 22.12.1986, n. 917 (anchedpr n. 917/1986 o Tuir). Con ritenuta 8%.

No ritenuta8%.