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puntoeffe 57 PRIMOPIANO FISCALE Con il tempo e con la paglia… > DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA L’Agenzia delle Entrate, con una Risoluzione dello scorso 17 febbraio, ha finalmente posto la parola fine al tormentone sugli scontrini parlanti

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P R I M O P I A N O F I S C A L E

Con il tempoe con la paglia…

>DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTASTUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

L’Agenzia delle Entrate, con una Risoluzionedello scorso 17 febbraio, ha finalmenteposto la parola fine al tormentone sugli scontrini parlanti

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sullo scontrino con altri documenti,come ad esempio copia della ricettacon il timbro della farmacia o copiadel foglietto illustrativo: il documentodi spesa deve infatti necessariamen-te riportare natura, qualità e quantitàdel prodotto. Non è più necessario,infine, conservare la fotocopia dellaricetta rilasciata dal medico di base,perché la natura e la qualità del pro-dotto acquistato si evincono dalla di-citura “farmaco” o “medicinale” edalla indicazione del numero di Auto-rizzazione all’immissione in commer-cio (Aic), rilevato mediante lettura ot-tica del codice a barre, di ciascun far-maco, riportate nei documenti di spe-sa rilasciati dalle farmacie».

NEANCHE GLI DEIChe cambiamento rispetto agli anti-chi stilemi! Addirittura la luce rossa ela luce verde… manca solo la lucegialla e sembrerebbe il testo di Que-sto folle sentimento dei Formula 3.Se si legge il testo della Risoluzionen. 10/2010 del 17 febbraio scorso,però, si nota che il linguaggio tornasubito formale. L’Amministrazioneha ribadito che, a seguito del recen-te intervento del Garante della Pri-vacy, è stato previsto - come già indi-cato in precedenti documenti diprassi - che sullo scontrino fiscaledebba essere riportato, in luogo del-la qualità dei prodotti acquistati, sol-tanto il numero di Autorizzazione al-l’immissione in commercio (Aic) de-gli stessi, rilevato mediante letturaottica del codice a barre della confe-zione. Per quanto concerne, invece,l’obbligo di indicazione della naturadei beni acquistati, l’Agenzia aveva

tradizionale dicitura “farmaco” o“medicinale”, ma attraverso siglecome “Otc” (medicinale da banco),abbreviazioni come “med.” e termi-ni come “omeopatico”. Sono alcunidei chiarimenti forniti dall’Agenzia,con la risoluzione n. 10/E diffusa og-gi, a un dottore commercialista chechiede di sapere se, ai fini della de-duzione o della detrazione d’impo-sta, l’indicazione della natura delprodotto acquistato deve avvenireesclusivamente mediante la dicitura“farmaco” o “medicinale”, se è even-tualmente possibile integrare leinformazioni presenti sullo scontrinocon altri documenti e se è ancoraobbligatorio conservare la prescri-zione medica.Disco verde sul primo punto: i docu-menti di spesa rilasciati per l’acquistodi medicinali consentono di fruire deibenefici Irpef a condizione che sia in-dicata la natura del prodotto attraver-so sigle, abbreviazioni o terminologiechiaramente riferibili a farmaci. Sonodunque ammessi gli scontrini che ri-portano le indicazioni “Otc” (che staper “over the counter”, ovvero, medi-cinale da banco) e “Sop” (senza ob-bligo di prescrizione), le diciture“omeopatico” e “ticket” e le abbre-viazioni “med.” per “medicinale” e“f.co” per “farmaco”.Disco rosso, invece, sulla possibilitàdi integrare le informazioni presenti

Della pazienza non ne ven-dono gli speziali»: il pro-verbio risulta censito già

nelle cinquecentesche raccolte delfiorentino Francesco Serdonati. For-se il farmacista non vende pazienza,perché deve serbarne molta per sé,per mantenere la calma davanti alleassurdità che accadono.Pazienza, ma anche pertinacia, so-no doti fondamentali in materia fi-scale; con una giusta dose di insi-stenza e di sapiente attesa, si otten-gono risultati (da altri) insperati: co-me recita un altro proverbio, «Con iltempo e con la paglia maturano lenespole».Del tempo ce n’è voluto molto, dellapaglia non sappiamo, ma dopo lun-ga e penosa agonia (dei contribuen-ti) l’Agenzia delle Entrate ha matura-to un “nespolone” di non poco con-to. Parliamo, tanto per cambiare,dello scontrino fiscale per l’acquistodei medicinali, che puntualmenteogni anno, di questi tempi, fa pena-re il farmacista.Chi ha la bontà di leggerci con unacerta continuità sa che si tratta di untormentone ricorrente su Punto Effefin dai primi numeri del 2000 (ormaimateriale per collezionisti).Registriamo oggi, a tre anni dall’en-trata in vigore delle nuove normesullo scontrino parlante, che forseanche l’Agenzia legge Punto Effe.Procediamo con ordine.L’ultimo genere letterario in cui si ci-menta l’Agenzia delle Entrate è il co-municato stampa: abbandonato ilpaludato gergo burocratico, i “co-municatori” del Fisco adottano unostile “ggiovane” pensato per accatti-varsi il pubblico. Il comunicato rela-tivo agli scontrini fiscali merita tra-scrizione integrale.«Strada spianata per lo scontrinoparlante che non riporta la naturadel prodotto acquistato tramite la

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L’Amministrazione ha ribadito che, a seguito del recenteintervento del Garante della Privacy, è stato previstoche sullo scontrino fiscale debba essere riportato, in luogodella qualità dei prodotti acquistati, soltanto il numero di Aic

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finanziaria ha ammesso (finalmen-te!) che l’obbligo possa ritenersisoddisfatto anche se vengono utiliz-zate «sigle, abbreviazioni o termino-logie chiaramente riferibili ai farma-ci», quali “med.” o “f.co”.In proposito, citando la propria pre-cedente Risoluzione sui medicinaligalenici (per cui si vedano le già ci-tate Pignolerie sul numero delloscorso 15 ottobre) è ribadito (sba-gliando) che, in riferimento alle pre-parazioni galeniche, possa essereindicata, sullo scontrino fiscale, ladicitura “farmaco” o “medicinale”,per certificare la natura del prodottoacquistato, e “preparazione galeni-ca” per assolvere invece all’obbligodi specificazione della qualità: l’A-genzia non ha ancora imparato che“preparazione galenica” è a propriavolta un genere, quindi una “natu-ra”, secondo la distinzione fatta.L’Agenzia delle Entrate ha poi rico-nosciuto l’utilizzo del termine“ticket”, e delle sigle “Sop” e “Otc”.A nostro avviso, dovrebbero valereanche termini come “generico”,“classe C” e simili, se riferibili a ca-tegorie di medicinali previste dallalegge.Infine, l’Amministrazione ha stabili-to che, attesa l’adozione di obblighipiù stringenti per la certificazionedelle spese sanitarie tramite scontri-no parlante, deve ritenersi non piùnecessaria la conservazione dellaprescrizione medica, poiché la na-tura e la qualità del farmaco si evin-cono già dalle indicazioni presentisugli scontrini fiscali.Allo stesso modo, anche per i ticket,non è più obbligatorio conservare lafotocopia della ricetta rilasciata dalmedico curante.In conclusione, la risoluzione incommento comporterà certamenteuna semplificazione degli adempi-menti dei contribuenti: anzitutto è

sempre sostenuto che la condizionesarebbe stata soddisfatta mediantela generica indicazione, sullo scon-trino fiscale, del termine “farmaco”o “medicinale”.Osserviamo - incidentalmente - cheviene perpetrato l’antico errore dichi non conosce l’insiemistica (cfr.le Pignolerie su Punto Effe n. 15 ot-tobre 2009, pagina 81), pretenden-do la specificazione del genere (far-maco), quando questa è indicatadall’appartenenza della specie (ilsingolo medicinale designato trami-te la specifica Aic). “Se c’è la goccia, è Gim!” recitavauna storica pubblicità Invernizzi; noipotremmo aggiungere: se c’è l’Aic, èun farmaco!Alo stesso modo, l’Agenzia proseguesul cammino di tenere distinti “natu-ra” e “qualità”, come se l’una fosse ilgenere e la seconda la specie, quan-do con una buona grammatica sottomano si scoprirebbe che esiste la fi-gura retorica dell’endiadi.Ma su questo punto tempo e paglianulla possono più: Neanche gli dei,si intitola un celebre romanzo mino-re di Isaac Asimov…Riprendiamo il filo.La Risoluzione 10 procede a unaampia illustrazione delle varie casi-stiche di diciture, che l’Agenzia, do-po aver evidentemente studiato me-glio che in passato il diritto farma-ceutico, ha “scoperto” essere equi-pollenti all’espressa indicazione“farmaco” o “medicinale”.In particolare, l’Agenzia “scopre”anzitutto che, come previsto dalDlgs n. 219/2006, è riconosciuta lanatura di medicinale anche ai pro-dotti omeopatici e, pertanto, anchel’indicazione, sullo scontrino fiscale,“omeopatico” assolve all’obbligo dispecificazione della natura del pro-dotto acquistato. Più in generale, l’Amministrazione

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finalmente cessato l’incubo dellaconservazione della fotocopia dellericette mediche.In secondo luogo - ed è un risultatoormai insperato, dopo anni di calva-rio - i Caaf finalmente la smetterannodi frangere i globi dei cittadini e deifarmacisti perché lo sportellista (ma,a onor del vero, spesso anche il pro-fessionista responsabile del Caaf)non sa che Otc e Sop, prima che unoslogan di Bersani, sono categorie dimedicinali previste dalla legge.Due sono i motivi di rammarico allafine di questa vicenda: anzitutto, unpo’ più di tempestività (il quesito èdel marzo 2009!) non avrebbe gua-stato, perché ormai migliaia di citta-dini si sono visti negare, nel 2008 enel 2009, la detrazione fiscale per icapricci dei Caaf, e le case disoftware hanno ormai dovuto soste-nere i costi di adeguamento dei pro-grammi per adeguarsi al livello cul-turale dei suddetti Centri Autorizzati.In secondo luogo, nel registrare ilsuccesso del dottor Tizio (così è de-signato dall’Agenzia l’anonimo auto-re del quesito che ha portato alla Ri-soluzione n. 10/2010), ci rammari-chiamo del fatto che la battaglia dibuonsenso per lo scontrino parlantesia stata combattuta pressochéesclusivamente da queste pagine (esu altre pubblicazioni, come il Fiscoe il Sole24 Ore, ma sempre da noi),mentre altri ci spernacchiavano al-l’insegna del “non c’è nulla da fare,bisogna adeguarsi alle indicazionidell’Agenzia”.E, guarda caso, il dottor Tizio è unodegli autori di queste umili righe.

La risoluzione in commento comporterà certamenteuna semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:anzitutto è finalmente cessato l’incubo della conservazionedella fotocopia delle ricette mediche