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COMUNE Largo Monte Chiara, 1 CAP. 00060 DIRIANO Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500 Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003 www.comune.riano.nn.it Albo N. 892 ERRATA CORRIGE Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N° 28 del 31/10/2013 pubblicata in data 29/11/2013 all'albo n. 883/2013 SIATTESTA Che per mero errore non e stata inserita nella pubblicazione della suindicata Deliberazione la convenzione di lottizzazione. Si pubblica in data odiemail presente atto che rappresenta sostanziale correzione della predetta Deliberazione alIa quale si allega. Riano, 04/12/2013 F.to 11 Segretario Comunale (Dott.ssa Lidia Mazzei) Pubblicato all' Albo Pretorio Numero Albo 892 DaI04/l2/2013 aI19/12/2013 Riano, 04/12/2013

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COMUNE Largo Monte Chiara, 1 CAP. 00060DIRIANO Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500

Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003 www.comune.riano.nn.it

Albo N. 892

ERRATA CORRIGE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale N° 28 del 31/10/2013 pubblicata in data 29/11/2013 all'albo n. 883/2013

SIATTESTA

Che per mero errore non e stata inserita nella pubblicazione della suindicata Deliberazione la convenzione di lottizzazione.

Si pubblica in data odiemail presente atto che rappresenta sostanziale correzione della predetta Deliberazione alIa quale si allega.

Riano, 04/12/2013

F.to 11 Segretario Comunale (Dott.ssa Lidia Mazzei)

Pubblicato all' Albo Pretorio Numero Albo 892 DaI04/l2/2013 aI19/12/2013 Riano, 04/12/2013

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• CDMUNE DI RIAND

PROVINCIA 01 ROMA

PIANO PARTICOLAREGGIATO VS 12 'ANTICO LAZIO'

LOTTIZZAZIONE IANTICO LAZIO'

COf\IOOMIf\IIO 01 VIA COOETTE 72-96 IN RIANO (RM)

LOlTlZZAZIONE CONVENZIONATA

EX ART. 28 LEGGE 17 AGOSTO 1942 N.1150 EX ART. 35 COIVIMA 7 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N.47

CONVENZIONE 01 LOTrIZZAZIONE

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CONVENZIONE 01 LOTTIZZAZIONE

PIANO PARTICOLAREGGIATO VS 12 'ANTICO LAZIO'

LOTTIZZAZIONE 'ANTICO LAZIO'

L'anno 2013, il giorno del mese di. avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dr.

................................. , segretario comunale del Comune di Riano (RM) competente ai

sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza I'assistenza di testimoni per avervi Ie parti

concordemente e con il mio consenso rinunciato si sono costituiti:

da una parte:

il Geom. Luigi Cantoni, nato a il nella quanta di Dirigente del Settore

Urbanistica del Comune di Riano (C.F ) e ivi domiciliato per la funzione,

che qui lntervlene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c) del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

dall'altra parte:

iI Dott. Mauro Tasca, nato a il nella quallta di amministratore del

Condominio del complesso immobiliare site in Riano in via Codette nn. 72-96 che

lnterviene nel presente atto giusta autorizzazione contenuta nella delibera assembleare

del. n (d'ora in poi Condominio) anche in nome e per conto dei Signori. .

(d'ora in poi lottizzanti)

PREMESSO

. che il Condominio di via Codette 72-96 in Riano e proprietario di un terreno della

superficie di ettari ha 12, are 62 e centiare 80, come da planimetria catastale allegata al

presente atto e che di esso costituisce parte integrante, sito nel Comune di Riano,

Locallta Codette, compresi tra il Fosso di Monte del Morto, la Proprleta Capannolo, Fosso

delle Codette, Janni Domenico, Nunzia Lavinia, Nardis Ornella Rita ed eredi Di Cesare,

coincidente con la Lottizzazione 'Antico Lazio' come individuata dal Piano

Particolareggiato VS12 "ANTICO LAZIO" Variante Speciale al Piano Regolatore Generale

del Comune di Riano approvata nel mese di maggio dell'anno 1999;

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che il Comune di Riano ha rilasciato in data 31 gennaio 1973 Ie licenze numeri 636,

635, 631, 637, 638, 639 e 640 e successivamente in data 7 marzo 1973 Ie licenze

contraddistinte dai numeri 925, 926, 1108, 930, 927, 1107, 929 e 928;

che Ie summenzionate licenze sono state volturate alia Cooperativa Edilizia Antico

Lazio a r. I.,

che in seguito al rilascio delle licenze il Comune di Riano ha formalmente richiesto

un atto d'obbligo alia Cooperativa antico Lazio;

che il richiesto atto d'obbligo e state stipulato tra Ie suddette parti in data 25

giugno 1973 dinanzi al l\Jotaio Carlo Pantalani - n. rep. 9329 - e che in virtu del suddetto

atto d'obbligo ed ai sensi dell'articolo 10, Legge 6 agosto 1967, n. 765 la Cooperativa

Edilizia Antico Lazlo assumeva I'impegno alia realizzazione diretta delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al comprensorio di proprteta della

medesima Cooperativa ed inoltre si vincolavano in perpetuo alia inedificabilita tutte Ie

superfici libere dalle costruzioni autorizzate dal Comune e da erigersi nel comprensorio in

oggetto;

che, in esecuzione di detto atto d'obbligo, la Cooperativa Edilizia Antico Lazio

realizzava Ie seguenti opere:

a) rete viaria;

b) pozzi artesiani;

c) rete di illuminazione stradale;

d) rete di distribuzione Enel e telefonica;

e) impianto di fognatura e depurazione;

che con prowedimento del 2 luglio 1976, n. 2987 il Sindaco p.t. del Comune di

Riano rilasciava autorizzazioni di abltablllta per complessivi 16 (sedici) fabbricati di

abitazione civile conformemente ai progetti approvati in data 31 gennaio 1973 e 7 marzo

1973 tutti siti in Locallta Codette;

che Ie suddette unita immobiliari sono state in seguito assegnate ai singoli e attuali

proprietari;

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che questi ultimi hanno proweduto, previa verifica del realizzato con il consentito in

via amministrativa, ad inoltrare domanda di concessione in sanatoria per quanto

realizzato difformemente dai titoli edilizi;

che nell'anno 1995, in occasione dell'elaborazione della variante di P.R.G. il

Comune di Riano comunicava che tutte Ie costruzioni realizzate costituivano lottizzazione

di fatto e, dunque, non autorizzate e che una eventuale concessione in sanatoria doveva

essere preceduta dalla stipula di una Convenzione che Ie rendesse legittime;

che nel mese di marzo dell'anno 1996 il Comune di Riano ha adottato una variante

di salvaguardia nella quale sono state specificate attraverso il Piano Particolareggiato

VS12 Antico Lazio Ie disposizioni e gli standard per la zona in oggetto;

che tali norme indicano la lottizzazione "Antico Lazio" quale zona satura, con

destinazione a "zona edificata di conservazione dei volumi e delle superfici lorde

residenziali e non residenziali" e "zona a verde pubblico attrezzato".

che i proprietari delle singole unlta abitative intendono adempiere a tutti gli obblighi

previsti dalla normativa vigente nonche dagli strumenti urbanistici al fine di ottenere il

rilascio da parte dell'amministrazione comunale delle concessioni edilizie in sanatoria ed i

conseguenti certificati di aqlbillta, ad oggi ancora non rilasciati dal Comune di Riano;

che e altres1 intenzione dei proprietari, in vista dell'ottenimento delle concessioni in

sanatoria, realizzare la quota di oneri di urbanizzazione non ancora eseguiti e di cui al

progetto delle opere di urbanizzazione allegato al presente atto;

che i lottizzanti dichiarano di avere la piena dlaponlblllta delle aree interessate e

conseguentemente di essere in grade di assumere senza riserve gli obblighi derivanti

dalla presente Convenzione;

che il progetto del piano di lottizzazione, redatto dal tecnico incaricato Arch.

Angelo Cortesi, nominato e compensate dal Condominio, ha ottenuto I'unanime parere

favorevole della Commissione Urbanistica riunitasi nelle date del 26 settembre 2013 e

deli'S ottobre 2013.

che Ie aree oggetto della Convenzione hanno una superficie totale territoriale di m 2

7.725 cosl articolata:

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a) m 2 3023 per strade di lottizzazione;

b) m 2 4.031 per verde pubblico attrezzato;

c) m 2 671 per parcheggi al netto delle corsie di accesso;

che in aggiunta aile aree di cui in precedenza la lottizzazione 'Antico Lazio' a la

piena dlsponlblllta di un'area con una superflcte totale territoriale di m 2 4.198 COS!

articolata:

a) m 2 3.118 per attlvlta sportive all'aperto ove sono ubicati una piscina scoperta ed un

campo da tennis;

b) m 2 1.080 per servizi pubblici di interesse comune ove e ubicato I'impianto tecnologico

destinato alia depurazione delle acque reflue domestiche con la relativa vlablllta di

servizio e dell'area di rispetto.

Tutto clo premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Contenuto e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra i lottizzanti ed il Comune di Riano per

I'attuazione del piano particolareggiato e del progetto del piano di lottizzazione, di cui in .. premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ex

Comma 7 dell'art. 35 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Le premesse in fatto nonche gli allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione.

3. Per tutto quanta non espressamente regolato dal presente accordo si applicano Ie

disposizioni di cui alia normativa ed agli strumenti urbanistici vigenti, cui Ie parti

espressamente si riportano.

4. l\Ielie aree oggetto della presente Convenzione resta salva la potesta del Comune

di Riano in materia di disciplina del territorio e di pianificazione generale urbanistica.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. II termine di valldlta della presente Convenzione di lottizzazione e di anni 3 (tre) e

comunque cessera di avere efficacia allo spirare del terzo anna dalla data di

sottoscrizione della medesima. Tale termine potra essere prorogato solo nel caso in cui

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I'accadimento di fatti estranei alia volonta dei lottizzanti determini un ritardo

nell'esecuzione dei lavori.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Convenzione diventa

inefficace relattvarnente alia parte in cui la stessa non abbia trovato attuazione.

Art. 3 - Obblighi dei lottizzanti

1. I lottizzanti assumono gli oneri e gli obblighi previsti dalla Convenzione e sono

responsabili in caso d'inadempimento.

2. In caso di alienazione, parziale 0 totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli

oneri concernenti I'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all 'art. 28, comma 5,

della legge 17 agosto 1942, n. 1150 gravano anche sugli aventi causa dell'alienante,

indipendentemente da diverse 0 contrarie clausole contenute nell'atto di compravendita.

3. Nel caso previsto dal precedente comma 2, Ie garanzie gia prestate dagli originari

lottizzanti non vengono rneno e non possono essere estinte 0 ridotte se non dopo che iI

successive avente causa a qualslasl titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a

sostituzione 0 integrazione di quelle prestate dal dante causa.

4. L'attuazione del piano di lottizzazione avverra a cura e spese dei lottizzanti nel

rispetto delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, delle norme della presente

Convenzione e degli allegati alia medesima.

Art. 4 - Termini per gli adempimenti

1. Entro il termine di cui al precedente articolo 2 e comunque non oltre i tre anni dalla

stipula della presente Convenzione, i lottizzanti si impegnano ad ultimare I'esecuzione

delle opere di urbanizzazione contemplate dall'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto

1942, n. 1150 come meglio descritte nell'Allegato A "Relazione Generale di Progetto",

nell'Allegato B composto da n. 16 ''Tavole'' con numerazione progressiva dal n.1 al n.16,

nell'Allegato C "Rete viaria pubblica e privata" e nell'Allegato 0 "Verde attrezzato ed

impianti sportivi", che acclusi alia presente Convenzione ne formano parte integrante e

sostanziale.

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2. II rilascio delle concessioni edilizie e dei relativi certificati di aqlbllita da parte del

Comune di Riano - che in tal senso s'impegna - avverra in conform ita a quanta disposto

al successive art. 15.

Art. 5 - Opere di urbanizzazione primaria

1. I lottizzanti s'impegnano ad eseguire, a scomputo totale degli oneri dovuti, Ie opere

di urbanizzazione primaria cosl come previste dall'Aliegato A, dall'Aliegato B, dall'Aliegato

C e dall'Aliegato 0, di cui al precedente art. 4, in merito aile quali si e espressa con parere

favorevole la Commissione Urbanistica riunitasi nelle date del 26 settembre 2013 e dell'8

ottobre 2013.

2. La regolare esecuzione delle opere di urbanlzzazlone primaria e la lora ldoneita

all'uso destinato devono essere accertati con certificato di regolare esecuzione redatto

dal Direttore dei Lavori e rilasciato dal medesimo entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione

dei lavori.

3. L'importo delle opere di urbanizzazione primaria e state definito e quantificato in

sede di redazione del progetto del piano di lottizzazione, e in questa sede si conferma

pari ad € 530.399,93. ~

Art. 6 - Opere di proprieta del Condominio

Le parti convengono che Ie opere di seguito dettagliate, di proprteta dei lottizzanti,

all'esito dell'ultimazione delle stesse e del relativo collaudo, resteranno nella disponlblllta

della parte lottizzante che si tara carico della relativa manutenzione sia ordinaria che

straordinaria. Nello specifico si conviene di mantenere in regime di proprieta privata Ie

seguenti opere: verde pubblico attrezzato, zona per attlvlta sportive all'aperto con relativi

manufatti di servizio, impianto di depurazione, impianto di smaltimento delle acque reflue

domestiche, impianto di smaltimento delle acque reflue meteoriche, strada a servizio del

depuratore, strade interne di piano particolareggiato, strade interne a fondo cieco,

marciapiedi e strade interne pedonali, parcheggi pubblici, stalli per parcheggi e stalli per

parcheggi per disabili, rete di illuminazione pubblica, rete idrica per la somministrazione

di acqua per il consumo umano, come meglio identificate nell'AlIegato Balle Tavole nn.

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11, 12, 13, 14, 15 e 16, nell'Aliegato C "Rete viaria pubblica e privata" e nell'Aliegato 0

"Verde attrezzato ed impianti sportivi".

Art. 7 - Collaudo delle opere di urbanizzazione

1. I lottizzanti dovranno comunicare al Comune di Riano la data d'inizio dei lavori, il

Comune stipulante provvedera a nominare un collaudatore in corso d'opera ponendo a

carico della dei lottizzanti gli oneri del collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'art.92 del

D.Lgs 12 aprite 2006, n.163 e s.m.i. e secondo Ie rnodallta stabitite dall'apposito

Regolamento Comunale.

2. II collaudo finale delle opere di urbanizzazione dovra essere eseguito da parte di un

tecnico nominato dal Comune a spese dei lottizzanti entro 90 (novanta) giorni, salvo

ritardi, dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. dell'ultimazione dei

lavori.

3. II collaudatore dovra eseguire Ie verifiche in corso d'opera e il controllo degli atti

contabili redatti dal direttore dei lavori secondo Ie regole previste nel capitolato allegato al

.contratto. Una volta ultimati i lavori, la Direzione dei Lavori dovra trasmettere al

collaudatore i seguenti documenti: a) relazione dettagliata sulle opere realizzate; b)

dichiarazione di conformita delle stesse con quelle previste dal progetto approvato; c)

certificazione attestante che i materiali usati e Ie opere realizzate sono conformi aile

normative vigenti in materia; d) certificato di collaudo delle opere in C.A. eventualmente

previste; e) certificato di collaudo degli impianti tecnologici.

4. La Direzione dei Lavori dovra assumere formalmente ogni responsablllta civile e

penale riguardo alia veridlclta della relazione dettagliata e della dichiarazione di

conforrnlta. II collaudatore dovra effettuare il collaudo tecnico-amministrativo e redigere il

relativo certificato d! collaudo. I collaudi dovranno svolgersi nel rispetto della normativa

prevista per it collaudo delle opere pubbliche.

5. Entro i successivi 90 (novanta) giorni, il Comune provvedera alia definitiva

approvazione delle opere realizzate e alia contestuale presa in consegna delle opere cosl

come dettagliate nell'Aliegato C "Rete viaria pubblica e privata".

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6. In caso di accertamento di eventuali dlfforrnlta esecutive rispetto ai progetti

presentati, i lottizzanti provvederanno ad eseguire i necessari interventi correttivi su

richiesta del Comune che comunque dovra pervenire ai lottizzanti entro e non oltre 90

(novanta) giorni dall'effettuazione del collaudo.

Art. 8 - Cessione delle aree per Ie opere di urbanizzazione

1. I lottizzanti, per la realizzazione elo II completamento delle opere di urbanizzazione

primaria concernenti la presente Convenzione, cedono al Comune di Riano a titolo

gratuito I'area di seguito indicata, libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni

pregiudiziali, da servltu passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri,

gravami e vincoli di ogni specie. In particolare sara ceduta a titolo gratuito, all'esito

dell'ultimazione e del conseguente collaudo la strada vicinale di uso pubblico di proprieta

della parte lottizzante, dettagliata nell'Allegato C "Rete viaria pubblica e privata"

individuata con campitura costituita da Iinee continue inclinate di 45° e distanti tra lore 1,5

mm e denominata Via Codette.

2. Le parti concordano di suddividere tra di esse gli oneri relativi alia manutenzione

delle opere cedute al Comune nei termini che seguono.

• Parte lottizzante: marciapiedi, sottoservizi ed illuminazione;

• Comune: sede stradale, con espressa tacolta, previa comunicazione ai lottizzanti,

di poter passare sui marciapiede per I'eventuale realizzazione di lavori, ove necessario, e

all'effettuazione degli stessi.

3. Successivamente al collaudo di cui all'articolo 7, dovra essere effettuata la stipula

dell'atto di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria secondo Ie

rnodallta previste dalla presente Convenzione. I lottizzanti, a mezzo dei propri tecnici,

dovranno consegnare la documentazione catastale compresi i tipi di frazionamento

debitamente approvati.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione e allacciamento

Tutte Ie opere di urbanizzazione primaria, anoorche non ultimate, sono assoggettate

all'allacciamento di analoghi servizi, quando clo sia ritenuto necessario ed opportuno ad

insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

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Art. 10 - Garanzle finanziarie per I'adempimento degli obblighl

1. lottizzanti costituiscono quale garanzia finanziaria per I'adempimento degli

obbfighi derivanti dalla presente Convenzione, polizza assicurativa 0 fidejussione bancaria

per I'ammontare di € 530.399,93 maggiorato nella misura del 20%.

2. La polizza di cui al precedente comma contempla iI beneficio della preventiva

escussione del debitore.

3. L'importo di cui al comma 1 e commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria di

cui all'articolo 5 della presente Convenzione. I lottizzanti s'impegnano a costituire una

copertura fideiussoria integrativa in caso di aumento dei costi delle opere da realizzare.

4. L'importo delle garanzie prestate sara ridotto, previa consenso del Comune,

proporzionalmente e in relazione al progressivo compimento delle opere di

urbanizzazione residue, sulla base del mutato valore della moneta corrente secondo gli

indici ufficiali ISTAT.

5. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo s'intendono svincolate a seguito

dell'effettuazione con esito positivo del collaudo di cui al precedente articolo 7.

Art. 11 - Appalto delle opere di urbanizzazione primaria

1. I lottizzanti e i loro aventi causa a qualsiasi titolo s'impegnano:

a) ad assumere, previa richiesta all'Amministrazione Comunale effettuata

contestualmente alia presentazione del progetto esecutivo, iI ruolo di stazione appaltante

ai fini dell'individuazione del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione nel rispetto

della procedura prevista dall'art.122, Comma 8 e dall'art. 57 comma 6, del D.Lgs 12 apriJe

2006, n.163 e s.m.l, con conseguente richiesta di scomputo degli oneri dovuti;

b) alia valutazione e verifica dell'Idonelta tecnico-professionale del soggetto esecutore

delle opere di urbanizzazione, ai sensi del Comma 9 lettera a) dell'art. 90 del D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81, secondo Ie modallta e di cui all'allegato XVII dello stesso Decreto;

c) a produrre all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione comprovante

I'awenuto espletamento della procedura di individuazione del soggetto esecutore delle

opere di urbanizzazione nel rispetto dei termini di legge (copia delle lettere di richiesta dei

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preventivi, copia delle offerte ricevute, determinazioni assunte in merito alia scelta

dell'aggiudicatario).

2. Qualora entro i 20 (venti) giomi successivi al ricevimento di detta documentazione iI

Comune non abbia effettuato rilievi al riguardo, lottizzanti procederanno alia

aggiudicazione dei lavori.

Art. 12 - Titoli edilizi, progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza delle opere di urbanizzazione primaria

1. II Comune di Riano s'impegna a rilasciare distinti permessi di costruire, per Ie opere

di urbanizzazione primaria e per la realizzazione degli impianti sportivi come dettagliati

nell'Aliegato 0 "Verde attrezzato ed impianti sportivi". Le opere di urbanizzazione primaria

dovranno essere realizzate secondo gli elaborati grafici del progetto esecutivo redatto dal

tecnico individuato ai sensi del successivo comma 2, che dovra essere e presentato al

Comune di Riano entro iI termine di mesi sei dalla stipula della presente Convenzione. Le

opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate in un'unica fase.

2. I lottizzanti e dei lora aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno nominare a cura e

spese proprie un professionista, con laurea specifica LM4, quale progettista, direttore dei

lavori e coordinatore per la sicurezza, delle opere di urbanizzazione previste dalla

presente Convenzione, il cui nominative verra comunicato all'Amministrazione comunale

entro e non oltre i 30 (trenta) dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 13 - Manutenzione delle opere di urbanizzazione dopo I'avvenuto collaudo e

cessione delle opere

1. A norma dell'art 8 della presente Convenzione sara ceduta al Comune di Riano a

titolo gratuito, all'esito dell'ultimazione e del conseguente collaudo, la strada vicinale di

uso pubblico di proprteta della parte lottizzante, dettagliata nell'Allegato C "Rete viaria

pubblica e privata" individuata con campitura costituita da linee continue inclinate di 45° e

distanti tra lora 1,5 mm e denominata Via Codette.

2. L'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di detta opera di

urbanizzazione ceduta al Comune di Riano e trasferito a carico di questa dopo I'awenuto

collaudo dell'opera stessa.

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3. Analogamente ogni rasponaablllta connessa a detta opera di urbanizzazione e

trasferita a carlco del Comune di Riano dopo I'awenuto collaudo dell'opera stessa.

4. Tale opera dovra comunque essere coperta da garanzia per la durata di due anni a

partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, ferma restando la garanzia

decennale sull'esecuzione di cui all'art.1669 del Codice Civile.

Art.14 - Inadempimento dei lottizzanti

Nel caso in cui i lottizzanti elo i loro aventi causa a qualsiasi titolo non abbiano provveduto

nel termine previsto dal permesso di costrulre, relativo aile opere di urbanizzazione

primaria, alia completa ultimazione delle stesse, l'Amministrazione Comunale, previa

intimazione con assegnazione del termine di due mesi, ha la piena tacolta di sostituirsi ai

lottizzanti stessi all'esecuzione delle opere mancanti, avvalendosi della pollzza fidejussoria

senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei lottizzanti salvo iI diritto di adire Ie vie

giudiziarie per ottenere il rimborso di eventuali spese eccedenti la garanzia finanziaria

come sopra costituita.

Art. 15 - Obbllghi del Comune

1. II Comune di Riano s'impegna a rilasciare senza indugio, contestualmente alia

firma della presente Convenzione e comunque non oltre sessanta giorni dall'inizio dei

lavori dedotti in Convenzione, Ie concession; edilizie in sanatoria.

2. II rilascio dei certificati di agibilita e subordinato al completamento delle opere di

urbanizzazione ed all'esito positivo delloro collaudo.

Art. 16 - Obblighl particolari

1. I lottizzanti proprietari delle unita abitative che hanno acceso diretto dalla strada

vicinale, dettagliata nell'Allegato C "Rete viaria pubblica e privata" individuata con

campitura costituita da linee continue inclinate di 45° e distanti tra lora 1,5 rnrn,

denominata Via Codette, dovranno dotarsi sui fronte strada di posti auto delle dimensioni

minime di m 2,25 x 5,00 in ragione di un posta auto, con accesso diretto dalla strada

pubblica, ogni 200 m 3 di volume edificato e comunque conformi a quanto dettato dalle

norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune di Riano.

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2. In relazione alia particolare conformazione della lottizzazione posta a cavallo della

strada vicinale denominata via Codette, che a norma del precedente art. 8 sara ceduta al

Comune di Riano ed essendo tale strada interessata, seppur limitatamente, dalla

presenza d'impianti di proprleta del Condominio, quali quelli di smaltimento delle acque

reflue domestiche e meteoriche, nonche delle reti idriche per l'acqua potabile e di

irrigazione, e non essendosi potuto fare altrimenti in sede progettuale, i lottizzanti elo il

Condominio, in caso di interventi urgenti e di pronto intervento dettati da cause oggettive

di forza maggiore, dovranno, senza alcun ritardo, comunicare all'Ufficio Tecnico

Manutentivo ed al Comando di Polizia Locale, I'inizio dell'intervento. In tali casi, il

responsabile dell'intervento dovra produrre istanza di "autorizzazione" nelle forme e nei

modi previsti dall'Amministrazione Comunale, uniformandosi a quanto previsto dai

regolamenti comunali per quel che concerne I'effettuazione di scavi e ripristini, nonche per

i tempi ed i modi di esecuzione.

3. I lottizzanti e/o il Condominio si dichiarano sin d'ora disponibili, all'eventuale

cessione a titolo gratuito al Comune di Riano dell'impianto di illuminazione pubblica

prospettante sulla strada vicinale denominata via Codette, e che a far data da tale

cessione gli oneri di allaccio, gestione e manutenzione, faranno capo al Comune

medesimo. Oi tale eventuallta si dovra tenere conto in sede di redazione del progetto

esecutivo afferente alia rete di illuminazione pubblica.

Art. 17 - Spese

1 . Tutte Ie spese di registrazione e trascrizione riguardanti la presente Convenzione

sono a carico dei lottizzanti e dei lora aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Le spese legali inerenti la presente Convenzione sono interamente a carico dei

lottizzanti e dei lora aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 18 - Trascrizione

Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alia trascrizione del

presente atto afflnche siano noti ai terzi gli obblighi da esso derivanti, esonerandolo da

ogni responsabllita e dall'obbligo di iscrizione di ipoteca legale.

Art. 19 - Benefici fiscali

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Per cia che attiene alia cessione gratuita al Comune delle aree di cui all'art. 8 della

presente Convenzione, viene richiesta espressamente I'applicazione dei benefici fiscali di

cui alia Legge 28 giugno 1943, n. 666 oltre I'applicazione di eventuali plu favorevoli

benefici.

Letto, firmato e sottoscritto

Data e firme

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