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COMUNE DI VENEZIA Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 Seduta del 28 maggio 2014 Proposta di deliberazione n. 91 del 17 febbraio 2014 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica Al momento della votazione risultano presenti/assenti i consiglieri: BARATELLO Maurizio GIANOLLA Enrico BAZZARO Gabriele GIORDANI Luigi BELCARO Pierantonio GIUSTO Giovanni BONZIO Sebastiano GUZZO Giacomo BORASO Renato LASTRUCCI Valerio BORGHELLO Claudio LAVINI Lorenza CACCIA Giuseppe LAZZARO Bruno CAMPA Cesare LOCATELLI Marta CAPOGROSSO Giampietro MOLINA Jacopo CAVALIERE Antonio ORSONI Giorgio CENTANINI Bruno PAGAN Carlo CENTENARO Saverio PLACELLA Gian Luigi CONTE Pasquale Ignazio detto Franco RENESTO Andrea COSTALONGA Sebastiano RIZZI Luca FORTUNA Ennio ROSTEGHIN Emanuele FUNARI Nicola SCARAMUZZA Gabriele 29 18 Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass. Presiede: il Presidente Roberto Turetta Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

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COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40

Seduta del 28 maggio 2014

Proposta di deliberazione n. 91 del 17 febbraio 2014

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

Al momento della votazione risultano presenti/assenti i consiglieri:

BARATELLO Maurizio GIANOLLA Enrico

BAZZARO Gabriele GIORDANI Luigi

BELCARO Pierantonio GIUSTO Giovanni

BONZIO Sebastiano GUZZO Giacomo

BORASO Renato LASTRUCCI Valerio

BORGHELLO Claudio LAVINI Lorenza

CACCIA Giuseppe LAZZARO Bruno

CAMPA Cesare LOCATELLI Marta

CAPOGROSSO Giampietro MOLINA Jacopo

CAVALIERE Antonio ORSONI Giorgio

CENTANINI Bruno PAGAN Carlo

CENTENARO Saverio PLACELLA Gian Luigi

CONTE Pasquale Ignazio detto Franco RENESTO Andrea

COSTALONGA Sebastiano RIZZI Luca

FORTUNA Ennio ROSTEGHIN Emanuele

FUNARI Nicola SCARAMUZZA Gabriele

29 18

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

Presiede: il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

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Seduta del 28 maggio 2013

40 = Regolamento per il servizio pubblico di gondola – Adozione modifiche ed integrazioni.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

“omissis”

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e trasporti, Infrastrutture e viabilità, Pianodel traffico, Traffico acqueo;

Premesso:

− che la Legge regionale 30.12.1993, n. 63, in applicazione alla Legge quadro 15.1.1992, n. 21,detta norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non dilinea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella Città diVenezia;

− che, in attuazione a detta legge regionale, il Comune di Venezia, delegato all’esercizio dellefunzioni amministrative anche per il servizio pubblico di gondola, con deliberazioni di ConsiglioComunale n° 238 del 22/23.12.1994 e di Consiglio Provinciale n° 12420/III di verb. del6.4.1995, e successive modifiche ed integrazioni, ne ha approvato il regolamento;

− che l’Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere, costituita dalConsiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 3/4.4.1995, ai sensi degli artt. 113-bis e 114del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è delegata all’applicazione del suddetto regolamento, ai sensidell’art. 1 comma 2 lett. b) del medesimo;

Considerato che il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dallalegge 24 marzo 2012 n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delleinfrastrutture e la competitività” ha apportato delle integrazioni e sostituzioni alla disciplina inmateria di servizi pubblici non di linea contenuta nella legge 15 gennaio 1992 n. 21;

Rilevata, inoltre, la necessità di accogliere le richieste avanzate dall’Associazione dicategoria gondolieri di Venezia;

Considerato che l’Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondolierecon nota n. 2014/53692 del 5 febbraio 2014, in atti, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio diAmministrazione n. 11 del 6 novembre 2013 avente per oggetto “proposta di modifica delregolamento comunale per il servizio pubblico di Gondola”

Rilevate le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale per il serviziopubblico di Gondola, adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 novembre 2013,agli atti;

Sentita nel merito la competente Commissione Consultiva Comunale di cui all’art. 16 dellaLegge Regionale 30.12.1993, n. 63, che nelle sedute del 24 febbraio e 13 marzo, ha esaminatole modifiche esprimendo “all’unanimità parere favorevole in via generale alle modifiche proposte,ove compatibili con le norme sovraordinate, demandando agli uffici la verifica finale e lapredisposizione delle proposte definitive di modificazione, ove necessario coordinandole conquanto previsto dal regolamento di attuazione della l.r. n. 63/1993 in materia di esercizio dellelicenze/autorizzazioni riservate alle cooperative o consorzi di gondolieri”, giusto verbali n. 1 e 4 inatti;

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Esaminate, pertanto, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale per ilservizio pubblico di Gondola secondo quanto sopra indicato ed elaborato il testo che viene sottoriportato:

TESTO VIGENTEDELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 103 DEL 26/09/2011

TESTO MODIFICATOApprovazione CdA Istituzione del

06.11.2013

COMUNE DI VENEZIAREGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA

Fonti legislative:L. n° 21 del 15.12.1992L.R.V. n° 63 del 30.12.1993

Approvato:- Consiglio Comunale, deliberazione n° 238 del22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il31.1.1995 - Consiglio Provinciale, deliberazione n°12420/III di verb. del 6.4.1995, esecutiva (a sensiart.10, c.1/a, L.R.63/93); - Ripubblicato all’AlboMunicipale dal 29.5.1995 al 13.6.1995.-.

Modificato:- Consiglio Comunale, deliberazione n° 344 del30.9.97, esec.3.11.1997 - Consiglio Provinciale,delib. n° 54047/III di verb. del 22.1.1998 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 31.3.1998 al15.4.1998- Consiglio Comunale, deliberazione n° 15 del28.1.02, esec. 12.02.02 - Consiglio Prov.le, delib.n°2002/00050 di verb. del 20.6.02 esec. 2.7.02 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 4.9.02 al18.9.02- Consiglio Comunale, deliberazione n°107 del14/15.7.2003, esec.3.8.03 - Consiglio Prov.le,delib.n°2003/00096 di verb.20.11.03, esec. 5.12.03- Consiglio Comunale, deliberazione n°161 del13.11.2006, esec. 1.12.06 - Consiglio Prov.le, delib.n°2007/00010 di verb. del 1.3.2007, esec. 20.3.07 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 10.4.07 al25.4.07- Consiglio Comunale, deliberazione n°8 del5.2.2007, esec. 18.2.07 - Consiglio Prov.le, delib.n°2007/00047 di verb. del 19.7.2007, esec.12.8.07 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 1.9.07 al15.9.07- Consiglio Comunale, deliberazione n°103 del 26settembre 2011, esec. 3/10/2011 - ConsiglioProv.le, delib. n° 9 del 13.02.2012, esec. 24.02.2012

COMUNE DI VENEZIAREGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA

Fonti legislative:L. n° 21 del 15.12.1992L.R.V. n° 63 del 30.12.1993

Approvato:- Consiglio Comunale, deliberazione n° 238 del22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il31.1.1995 - Consiglio Provinciale, deliberazione n°12420/III di verb. del 6.4.1995, esecutiva (a sensiart.10, c.1/a, L.R.63/93); - Ripubblicato all’AlboMunicipale dal 29.5.1995 al 13.6.1995.-.

Modificato:- Consiglio Comunale, deliberazione n° 344 del30.9.97, esec.3.11.1997 - Consiglio Provinciale, delib.n° 54047/III di verb. del 22.1.1998 - Ripubblicatoall’Albo Municipale dal 31.3.1998 al 15.4.1998- Consiglio Comunale, deliberazione n° 15 del28.1.02, esec. 12.02.02 - Consiglio Prov.le, delib.n°2002/00050 di verb. del 20.6.02 esec. 2.7.02 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 4.9.02 al 18.9.02- Consiglio Comunale, deliberazione n°107 del14/15.7.2003, esec.3.8.03 - Consiglio Prov.le,delib.n°2003/00096 di verb.20.11.03, esec. 5.12.03- Consiglio Comunale, deliberazione n°161 del13.11.2006, esec. 1.12.06 - Consiglio Prov.le, delib.n°2007/00010 di verb. del 1.3.2007, esec. 20.3.07 -Ripubblicato all’Albo Municipale dal 10.4.07 al 25.4.07- Consiglio Comunale, deliberazione n°8 del 5.2.2007,esec. 18.2.07 - Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00047di verb. del 19.7.2007, esec.12.8.07 - Ripubblicatoall’Albo Municipale dal 1.9.07 al 15.9.07- Consiglio Comunale, deliberazione n°103 del 26settembre 2011, esec. 3/10/2011- Consiglio Prov.le,delib. n°9 del 13.02.2012, esec. 24.02.2012

ART. 1 - ORGANI COMPETENTI

1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua peril trasporto di passeggeri o bagagli o anche di solibagagli, effettuati con gondole, devono essereautorizzati con licenza rilasciata dal Comune di

ART. 1 - ORGANI COMPETENTI

1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua peril trasporto di passeggeri o bagagli o anche di solibagagli, effettuati con gondole, devono essereautorizzati con licenza rilasciata dal Comune di

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Venezia, su conforme proposta dell'Istituzione per laConservazione della gondola e la tutela delGondoliere (d’ora in avanti, per brevità, Istituzione)ai sensi della Legge n. 21/92 e della Leggeregionale n. 63/93.

2. E' competenza del Comune di Venezia deliberarel'assegnazione delle nuove licenze su propostadell'Istituzione. Il Comune delega all'Istituzione:a) la gestione della categoria dei Gondolieri;

b) l'applicazione del presente regolamento;

c) la conservazione, per quanto possibile, delleconsuetudini ed autoregolazioni, con particolareriferimento a quelle dei traghetti.

Venezia, su conforme proposta dell'Istituzione per laConservazione della gondola e la tutela delGondoliere (d’ora in avanti, per brevità, Istituzione)sentite le Associazioni di Traghetto, ai sensidella Legge n. 21/92 e della Legge regionale n. 63/93.

2. E' competenza del Comune di Venezia deliberarel'assegnazione delle nuove licenze su propostadell'Istituzione sentite le Associazioni diTraghetto. Il Comune delega all'Istituzione:

a) alla gestione della categoria deiGondolieri; alla conservazione dellagondola mediante la salvaguardia attiva edocumentale delle modalità tecniche dicostruzione, nonché alla sorveglianza sulrispetto della conformità stabilita dallatradizione delle gondole realizzate entro ilComune di Venezia e adibite al trasportopubblico non di linea, al diporto e alleattività sportive;

a.bis) alla tutela della figura del gondoliere

b) all'applicazione del presente regolamento;

c) alla conservazione, per quanto possibile, delleconsuetudini ed autoregolazioni, con particolareriferimento a quelle dei traghetti delleAssociazioni di Traghetto. I titolari delle licenzee delle autorizzazioni riservate alle cooperative digondolieri e loro consorzi devono prestare serviziocon le modalità e gli obblighi di cui al presenteregolamento.

ART. 1 BIS – DEL RUOLO DI SOSTITUTO

Per l'iscrizione al ruolo specifico deiGondolieri in qualità di sostituto, istituitodalla Provincia di Venezia presso la Cameradi Commercio di Venezia, è requisitoprecipuo il possesso del certificatoprofessionale che si consegue con:- il superamento di una prova di voga,attestato dall'Istituzione previo esame daparte di una apposita Commissione (ex art.35 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/01)nominata dal Consiglio di Amministrazione;- il superamento di un corso di praticantatoriconosciuto dall’Istituzione;- il possesso del diploma di scuola mediainferiore;- l’avere un’età non inferiore agli anni 18;

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- l’attestazione di essere un espertonuotatore rilasciata da Enti o Societàabilitate alla certificazione;- il certificato di sana e robustacostituzione rilasciato dall'U.L.S.S.competente;- l'accertamento di non far uso di sostanzeche possano compromettere l'eserciziodell'attività o la sicurezza dei trasportatisulla base di apposita documentazionefornita dall’U.L.S.S. competente.

ART.2 - DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è rilasciata dal Comunedi Venezia, su proposta dell'Istituzione, medianteconcorso pubblico per soli titoli.Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovràpresentare, nei modi e termini previsti dall'avviso diselezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto lapropria responsabilità:a) la data, il luogo di nascita e la residenzaanagrafica;b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degliStati membri dell’Unione Europea e di essereresidente in Italia;c) di non aver riportato condanne per i delitti controla Pubblica Amministrazione, control'Amministrazione della giustizia, contro la fedepubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e ilcommercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575,624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648 bis del codicepenale e per qualsiasi altro delitto non colposo per ilquale la legge preveda la pena della reclusione noninferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, acinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenzadi definitiva riabilitazione;d) di non avere liti o carichi pendenti con il Comunedi Venezia di natura riguardante gli oggetti delpresente Regolamento;e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera diCommercio di Venezia (v. All. A);f) di avere compiuto i 18 anni di età e di non aversuperato i 60;g) i carichi di famiglia;h) di essere in possesso dell'idoneità fisicaall'espletamento del servizio certificata dalcompetente servizio U.L.S.S. o dal medico dellavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallospecifico protocollo d'indagine concordato traAmministrazione Comunale e U.L.S.S;i) di avere esplicato l'attività di Gondoliere in qualitàdi sostituto per un periodo di tempo complessivo dialmeno 12 (dodici), mesi due (sessanta giorni) deiquali in servizio in stazi da parada.;j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica delnatante;

ART. 2 - DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è rilasciata dal Comune diVenezia, su proposta dell'Istituzione, medianteconcorso pubblico per soli titoli.Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovràpresentare, nei modi e termini previsti dall'avviso diselezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto lapropria responsabilità:a) la data, il luogo di nascita e la residenzaanagrafica;b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degliStati membri dell’Unione Europea e di essereresidente in Italia;c) di non aver riportato condanne per i delitti contro laPubblica Amministrazione, contro l'Amministrazionedella giustizia, contro la fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovveroper i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630,646, 648 e 648 bis del codice penale e per qualsiasialtro delitto non colposo per il quale la legge prevedala pena della reclusione non inferiore, nel minimo, atre anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che nonsia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;d) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune diVenezia di natura riguardante gli oggetti del presenteRegolamento;e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera diCommercio di Venezia (v. All. A);f) di avere compiuto i 18 anni di età e di non aversuperato i 60;g) i carichi di famiglia;h) di essere in possesso dell'idoneità fisicaall'espletamento del servizio certificata dalcompetente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoroa ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specificoprotocollo d'indagine concordato tra AmministrazioneComunale e U.L.S.S;i) di avere esplicato l'attività di Gondoliere in qualità disostituto per un periodo di tempo complessivo dialmeno 12 (dodici), mesi due (sessanta giorni) deiquali in servizio in stazi da parada.;j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica delnatante;k) copia della polizza di assicurazione di

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k) copia della polizza di assicurazione diresponsabilità civile verso terzi.

2. La Commissione di concorso sarà composta nelrispetto dei principi posti dall’art. 35 e dall’art. 57 delD.Lgs n. 165/01.

3. La nomina dei componenti la Commissione di cuisopra, comprensiva di un rappresentante delleAssociazioni delle cooperative dei gondolieri ed unrappresentante delle Associazioni artigiani, saràeffettuata dal Consiglio di Amministrazionedell’Istituzione.Funge da segretario un dipendentedell'Amministrazione Comunale.

4. I titoli di valutazione della Commissione per laformulazione della graduatoria saranno i seguenti:a) titolo di studio;b) frequenza ai corsi specifici riconosciuti;c) anzianità di servizio in qualità di sostituto;d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione didisciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate comepunteggio negativo;e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenzae/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93.

5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria dititoli sono stabiliti dalla Commissione di concorso.

n. b.: nell’eventuale bando per il rilascio delle licenzeè possibile affermare che “Per la valutazione deltitolo derivante dalla condizione di cui alla lettera e),il punteggio massimo sarà attribuito a coloro i qualinon siano mai stati titolari di altra licenza e/oautorizzazione prevista dalla L.R.V. 63/93. In casodi avvenuto trasferimento di tali titoli, il punteggioverrà graduato in ragione del periodo dipermanenza, alla data di pubblicazione del bando,della condizione di cui alla lettera e)”

responsabilità civile verso terzi.

2. La Commissione di concorso sarà composta nelrispetto dei principi posti dall’art. 35 e dall’art. 57 delD.Lgs n. 165/01.

3. La nomina dei componenti la Commissione di cuisopra, comprensiva di un rappresentante delleAssociazioni delle cooperative dei gondolieri ed unrappresentante delle Associazioni artigiani, saràeffettuata dal Consiglio di Amministrazionedell’Istituzione.Funge da segretario un dipendentedell'Amministrazione Comunale.

4. I titoli di valutazione della Commissione per laformulazione della graduatoria saranno i seguenti:a) titolo di studio;b) frequenza ai corsi specifici riconosciuti;c) anzianità di servizio in qualità di sostituto;d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione didisciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate comepunteggio negativo;e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenzae/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93.

5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titolisono stabiliti dalla Commissione di concorso.

n. b.: nell’eventuale bando per il rilascio delle licenzeè possibile affermare che “Per la valutazione del titoloderivante dalla condizione di cui alla lettera e), ilpunteggio massimo sarà attribuito a coloro i quali nonsiano mai stati titolari di altra licenza e/oautorizzazione prevista dalla L.R.V. 63/93. In caso diavvenuto trasferimento di tali titoli, il punteggio verràgraduato in ragione del periodo di permanenza, alladata di pubblicazione del bando, della condizione dicui alla lettera e)”

ART. 2 BIS – ALBO DEI SOSTITUTI

E’ costituito presso l’Istituzione l’Albo deisostituti gondolieri; è condizione essenzialel’iscrizione di tutti coloro che siano inpossesso dei requisiti professionali, diquelli morali (art. 10 L. 21/92)

ART. 3 - DELLA LICENZA NUMERO ECARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 433 ed è modificabiledal Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 12, commi4 e 5, della L.R.V. n. 63/93, su propostadell'Istituzione.

2. La licenza è personale ed obbliga il titolare ad

ART. 3 - DELLA LICENZA:DETERMINAZIONE NUMERICA ECARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 433 ed è modificabiledal Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 12, commi 4e 5, della L.R.V. n. 63/93, su proposta dell'Istituzione.

2. La licenza è personale ed obbliga il titolare adesercitare il servizio personalmente.

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esercitare il servizio personalmente.

3. La consegna della licenza è subordinata allapresentazione all'Istituzione della seguentedocumentazione:a) attestazione di quanto previsto nei punti a), b), c),h) e k) dell'art.2, punto 1;b) certificato Generale del Casellario Giudiziale,aggiornato, dal quale non risultino pendenze penalia carico dell'aspirante;c) certificato contestuale di stato famiglia (nascita,cittadinanza e residenza).L'Istituzione si riserva inoltre il diritto di sottoporre inqualsiasi momento il gondoliere ad accertamentodell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio,effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dalmedico del lavoro a ciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollo d'indagineconcordato tra Amministrazione Comunale edU.L.S.S.

4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimentodel 70° anno, previo accertamento annuale diidoneità fisica per l'espletamento del servizio,effettuato dall'autorità sanitaria competente perterritorio.

5. Nel caso di accertata inidoneità al servizio iltitolare può, entro un anno, trasferire la licenza,trascorso il quale decade dalla medesima.

6. La licenza deve essere sempre tenuta nel natanteed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi divigilanza.

7. La licenza è soggetta a vidimazione annualedall'Istituzione entro il mese di gennaio, previoaccertamento dell'eseguito pagamento dei contributiprevidenziali e dell'idoneità fisica di cui al punto 3)del presente articolo, con cadenza biennale. Allaritardata vidimazione è applicata una sanzioneamministrativa di Euro 51,00. E’ inoltre applicata unasanzione di Euro 206,00 per ogni anno di mancatavidimazione.

3. La consegna della licenza è subordinata allapresentazione all'Istituzione della seguentedocumentazione: prevista dall'art. 2, comma 1.a) attestazione di quanto previsto nei punti a), b), c),h) e k) dell'art.2, punto 1;b) certificato Generale del Casellario Giudiziale,aggiornato, dal quale non risultino pendenze penali acarico dell'aspirante;c) certificato contestuale di stato famiglia (nascita,cittadinanza e residenza).L'Istituzione si riserva inoltre il diritto di sottoporre inqualsiasi momento il gondoliere ad accertamentodell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio,effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dalmedico del lavoro a ciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollo d'indagineconcordato tra Amministrazione Comunale edU.L.S.S.

4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimentodel 70° anno, previo accertamento annuale di idoneitàfisica per l'espletamento del servizio, effettuatodall'autorità sanitaria competente per territorio.

5. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolarepuò, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso ilquale decade dalla medesima.

6. La licenza deve essere sempre tenuta nelnatante nei documenti di bordo all’internodel natante ed esibita ad ogni richiesta deicompetenti Organi di vigilanza.

7. La licenza è soggetta a vidimazioneannuale dall'Istituzione Annualmente, entro il

mese di gennaio, previo accertamentodell'eseguito dai titolari e dai sostituti deveessere attestato:1) - l’avvenuto pagamento dei contributiprevidenziali; e, dell'idoneità fisica di cui alpunto 3) del presente articolo, con cadenzabiennale,2) - con cadenza biennale, l'attestazionerelativa all’idoneità fisica;3) - l’attestato di pagamento delle quoteassociative di categoria.La mancata o ritardata comunicazione diquanto previsto comporta l’applicazione dila mancata vidimazione della licenza e lasua temporanea sospensione di validità.Alla ritardata vidimazione è applicata una

sanzione amministrativa di Euro 51,00. e inaggiunta una sanzione di € 206,00 per ognianno di ritardo E’ inoltre applicata una

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8. L'Istituzione provvederà annualmente alla verificaed all'eventuale adeguamento dei massimali dellapolizza di assicurazione per la responsabilità civileverso terzi di cui all'art.2, punto 1, lettera k).

sanzione di Euro 206,00 per ogni anno dimancata comunicazione All’infrazione siapplica immediatamente. 7 bis. I titolari di licenza, ai soli finidell’espletamento del servizio di traghettoda parada, sono tenuti a fare partedell’Associazione Gondolieri di Venezia ealle rispettive Associazioni di Traghetto;

8. L'Istituzione provvederà annualmente alla verificaed all'eventuale adeguamento dei massimali dellapolizza di assicurazione per la responsabilità civileverso terzi di cui all'art. 2, punto 1, lettera k).

ART. 4 - CAMBIO POSTO LICENZA

1. E' consentito il cambio reciproco del posto diesercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati enulla osta dell'Istituzione. I titolari che accedono alcambio reciproco non possono effettuarne unosuccessivo se non dopo trascorsi almeno tre annidal precedente.

ART. 4 - CAMBIO RECIPROCO DEL POSTOLICENZA

1. E' consentito il cambio reciproco del posto diesercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati e ilrilascio del nulla osta dell'Istituzione. I titolari cheaccedono al cambio reciproco non possonoeffettuarne uno successivo se non dopotrascorsi almeno tre anni dal precedente.

ART. 5 - TRASFERIBILITÀ LICENZA

1. Il trasferimento delle licenze per il serviziopubblico di gondola avviene separatamente dallostazio cui le licenze stesse sono attribuite, salvo cheil titolare non abbia costituito un’impresa familiare exart. 230 bis Codice Civile, così come previstodall’art. 10, comma 4, della L. n. 21/92 e dell’art. 19,comma 4°, della legge regionale del Veneto n.63/93, nella cui ipotesi viene riconosciuto alcollaboratore familiare il diritto di prelazione asubentrare nella titolarità della licenza e nello staziodi esercizio.

2. Le licenze possono essere trasferite, su richiestadel titolare, a persona dallo stesso designata purchéiscritta nello specifico ruolo ed in possesso deirequisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si trovi inuna delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;b) abbia raggiunto il 60° anno di età;c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneoall'espletamento del servizio per malattia, infortunioo per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2del presente Regolamento.

3. In caso di morte o di inabilità permanente deltitolare, la licenza può essere trasferita ad uno deglieredi appartenenti al nucleo familiare del titolarequalora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero

ART. 5 - TRASFERIBILITÀ LICENZA

1. Il trasferimento delle licenze per il servizio pubblicodi gondola avviene separatamente dallo stazio cui lelicenze stesse sono attribuite, salvo che il titolare nonabbia costituito un’impresa familiare ex art. 230 bisCodice Civile, così come previsto dall’art. 10, comma4, della L. n. 21/92 e dell’art. 19, comma 4°, dellalegge regionale del Veneto n. 63/93, nella cui ipotesiviene riconosciuto al collaboratore familiare il diritto diprelazione a subentrare nella titolarità della licenza enello stazio di esercizio.

2. Le licenze possono essere trasferite, su richiestadel titolare, a persona dallo stesso designata purchéiscritta nello specifico ruolo con autorizzazioneda sostituto rilasciata dall'Istituzione, ed inpossesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando iltitolare si trovi in una delle seguenti condizioni:a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;b) abbia raggiunto il 60° anno di età;c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneoall'espletamento del servizio per malattia, infortunio oper perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 delpresente Regolamento, salvo in caso diconduzione famigliare.

3. In caso di morte o di inabilità permanente deltitolare, la licenza può essere trasferita ad uno deglieredi appartenenti al nucleo familiare del titolarequalora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 7 di 33

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può essere trasferita entro il termine massimo di 2anni, previa autorizzazione del Sindaco, a terzidesignati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo ein possesso dei requisiti previsti.

Gli eredi minori dei titolari di licenza possono farsisostituire, da persone iscritte nel ruolo di cuiall'art.13 della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso deirequisiti prescritti, fino al raggiungimento dellamaggiore età e per ulteriori due anni o comunquefino al bando del primo concorso utile, perl'eventuale conseguimento dei titoli richiesti perpoter beneficiare dell'assegnazione della licenza delpadre.Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguitientro il termine stabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non puòesserne attribuita altra per concorso pubblico e nonpuò esserne trasferita altra se non dopo 5 anni daltrasferimento della prima.

5. Il beneficiario del trasferimento non potràconcorrere al cambio reciproco di cui al precedenteart. 4 se non dopo aver maturato almeno tre anni diservizio presso il primo traghetto di destinazione.

essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni atutti gli eredi così come stabilito dall'art.230bis del c.c., previa autorizzazione del Sindaco,a terzi designati dagli eredi stessi, purché iscritti nelruolo con autorizzazione sostituti e in possessodei requisiti previsti.Gli eredi minori dei titolari di licenza possono farsisostituire, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso dei requisitiprescritti, fino al raggiungimento della maggiore età eper ulteriori due anni o comunque fino al bando delprimo concorso utile, per l'eventuale conseguimentodei titoli richiesti per poter beneficiaredell'assegnazione della licenza del padre. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entroil termine stabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non puòesserne attribuita altra per concorso pubblico e nonpuò esserne trasferita altra se non dopo 5 anni daltrasferimento della prima.

5. Il beneficiario del trasferimento non potràconcorrere al cambio reciproco di cui al precedenteart. 4 se non dopo aver maturato almeno tre due (2)anni di servizio presso il primo traghetto didestinazione.

ART.6 - CONCORSO PER CAMBIO POSTI

1. L’Istituzione effettua concorsi per soli titoli tragondolieri titolari di licenza per il cambio dello stazioa seguito delle licenze resesi vacanti nel corsodell’anno anche per effetto di trasferimento di cui alprecedente art. 5.

2. L’Istituzione formulerà una graduatoria, per solititoli ed anzianità di servizio, dei sostituti gondolieri.Tale graduatoria sarà utilizzata anche ai fini dellacopertura dei servizi vacanti nei traghetti di paradaprevisti dall’Istituzione.

ART. 6 - CONCORSO PER CAMBIO POSTI

1. L’Istituzione effettua concorsi per soli titoli tragondolieri titolari di licenza per il cambio dello stazio aseguito delle licenze resesi vacanti nel corso dell’annoanche per effetto di trasferimento di cui al precedenteart. 5.

2. L’Istituzione formulerà una graduatoria, per soli titolied anzianità di servizio, dei sostituti gondolieriautorizzati dall'Istituzione. Tale graduatoriasarà utilizzata anche ai fini della copertura dei servizivacanti nei traghetti di parada previsti dall’Istituzione.

ART. 7 - SOSPENSIONE, REVOCA,DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è sospesatemporaneamente su proposta della Commissionedi disciplina di cui al successivo art. 10 del presenteRegolamento, quando il titolare:a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casiprevisti dal successivo art. 8;b) non adempie agli obblighi stabiliti nelprovvedimento di licenza;c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanatidagli Enti competenti in materia di trasporto pubbliconon di linea;d) contravviene alle disposizioni di leggi oregolamenti nella materia;e) contravviene all’obbligatorietà della prestazionedel servizio di gondola;

ART. 7 - SOSPENSIONE, REVOCA,DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere e l'autorizzazione dasostituto è sospesa temporaneamente su propostadella Commissione di disciplina di cui al successivoart. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casiprevisti dal successivo art. 8;b) non adempie agli obblighi stabiliti nelprovvedimento di licenza e di autorizzazione dasostituto;c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanatidagli Enti competenti in materia di trasporto pubbliconon di linea;d) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamentinella materia;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 8 di 33

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f) esercita il servizio con natanti dei quali non siaproprietario o non abbia la disponibilità giuridica;g) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunaleper l’esercizio dell’attività di gondoliere;h) non applica le tariffe in vigore;i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;l) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscrittoa ruolo senza la prescritta autorizzazione.

2. La licenza è revocata se il titolare si fa sostituireda persona non iscritta nel ruolo.

3. La revoca è comunque disposta in caso diinfrazione grave o di recidiva reiterata.

4. La licenza, sospesa temporaneamente, deveessere consegnata all'Istituzione che ne daràcomunicazione al Comando Vigili Urbani.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per ilrilascio della licenza comporta la decadenza dallatitolarità della stessa.

6. Il soggetto che sia incorso nella revoca non puòottenere una nuova licenza se non sia trascorso unperiodo di almeno due anni dalla data delprovvedimento di revoca.

e) contravviene all’obbligatorietà della prestazione delservizio di gondola;f) esercita il servizio con natanti dei quali non siaproprietario o non abbia la disponibilità giuridica;g) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunaleper l’esercizio dell’attività di gondoliere;h) non applica le tariffe in vigore;i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;l) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscritto aruolo senza la prescritta autorizzazione.comunicazione.

2. La licenza è revocata se il titolare si fa sostituire dapersona non iscritta nel ruolo.

3. La revoca è comunque disposta in caso diinfrazione grave o di recidiva reiterata.

4. La licenza e l'autorizzazione da sostituto,sospesa temporaneamente, deve essere consegnataall'Istituzione che ne darà comunicazione al ComandoVigili Urbani.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilasciodella licenza comporta la decadenza dalla titolaritàdella stessa.

6. Il soggetto che sia incorso nella revoca non puòottenere una nuova licenza se non sia trascorso unperiodo di almeno due anni dalla data delprovvedimento di revoca.

6bis. La licenza è sospesa a chi non è inregola con il pagamento delle quote diiscrizione dell’Associazione Gondolieri diVenezia e alla Associazione di Traghetto diappartenenza.

ART. 8 - DELLA SOSTITUZIONE ALLAGUIDA

1. I titolari di licenza di gondoliere possono esseresostituiti temporaneamente solo da persona iscrittanel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisitiprescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea,gravidanza puerperio;b) per chiamata alle armi;c) per periodo di ferie non superiore a gg. 30 annuali(anche frazionati);d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoliprofessionali;e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali opubblici elettivi.

2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza èfatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3, del

ART. 8 - DELLA SOSTITUZIONE ALLAGUIDA CONDUZIONE

1. I titolari di licenza di gondoliere possono esseresostituiti temporaneamente solo da persona iscrittanel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisitiprescritti e dell'autorizzazione rilasciatadall'Istituzionea) abrogato; per motivi di salute, inabilitàtemporanea, gravidanza puerperio; b) abrogato;per chiamata alle armi;abrogato; c) abrogato;per periodo di ferie nonsuperiore a gg. 30 annuali (anchefrazionati); d) abrogato;per sospensione o ritirotemporaneo dei titoli professionali; e) abrogato;nel caso di incarichi a tempo

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 9 di 33

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presente regolamento. Alla vedova con figlimaggiorenni è consentita la sostituzione, conpersona in possesso dei requisiti prescritti, per unperiodo di due anni dalla data di decesso del titolare.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato daun contratto di lavoro a tempo determinato secondoquanto stabilito dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 oin base ad un contratto di gestione per un periodonon superiore a 6 mesi.

4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi,nello svolgimento del servizio, della collaborazionedei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’art.1, conformemente a quanto previsto dall’art, 230 bisdel codice civile.

pieno sindacali o pubblici elettivi;

2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fattosalvo quanto previsto all'art.5, comma 3, del presenteregolamento. Alla vedova con figli maggiorenni èconsentita la sostituzione, con persona in possessodei requisiti prescritti, per un periodo di due anni dalladata di decesso del titolare.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da uncontratto di lavoro a tempo determinato secondoquanto stabilito dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 o inbase ad un contratto di gestione per un periodo nonsuperiore a 6 mesi.

4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi,nello svolgimento del servizio, della collaborazionedei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’art.1, conformemente a quanto previsto dall’art, 230 bisdel codice civile.

4bis. A fine di poter esercitare l’attività digondoliere in qualità di sostituto, gli iscrittiall’apposito ruolo devono essere allo scopoautorizzati dall’Istituzione per laConservazione della Gondola e la Tutela delGondoliere.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Il Presidente dell'Istituzione, su segnalazione deibancali o di altre persone, contesta ai gondolieri leinfrazioni commesse per inosservanza del presenteregolamento, dei regolamenti interni ai traghetti,delle normative inerenti al servizio pubblico non dilinea per iscritto, a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento, convocando la Commissione diDisciplina ed invitando il trasgressore a presentarsidavanti ad essa.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Il Presidente dell'Istituzione, su segnalazione deibancali o di altre persone, contesta ai gondolieri leinfrazioni commesse per inosservanza del presenteregolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, dellenormative inerenti al servizio pubblico non di linea periscritto, a mezzo raccomandata con avviso diricevimento, convocando la Commissione di Disciplinaed invitando il trasgressore a presentarsi davanti adessa.

ART. 10 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. Le sanzioni sono inflitte dalla CommissioneDisciplinare composta da:a) Il Presidente dell'Istituzione o da un suo delegato;b) due Consiglieri dell'Istituzione;c) due Bancali nominati dall'Assemblea dei Bancali.

2. La Commissione deve, prima di emettere ilproprio giudizio, sentire l'interessato oltre duebancali rappresentanti del traghetto nel qualeesercita il gondoliere convocato in Commissione.

3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorreredal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.

4. Le sanzioni sono così elencate:a) per violazioni disciplinari lievi: sospensione dal

ART. 10 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. Le sanzioni sono inflitte dalla CommissioneDisciplinare composta da:a) Il Presidente dell'Istituzione o da un suo delegato;b) due Consiglieri dell'Istituzione;c) due Bancali nominati dall'Assemblea dei Bancali.

2. La Commissione deve, prima di emettere il propriogiudizio, sentire l'interessato oltre due bancalirappresentanti del traghetto nel quale esercita ilgondoliere convocato in Commissione.

3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorreredal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.

4. Le sanzioni sono così elencate:a) per violazioni disciplinari lievi: sospensione dal

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 10 di 33

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servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso direcidiva, fino a mesi 3;b) per violazioni disciplinari gravi: sospensione da 3mesi fino alla revoca della licenza.

5. Il gondoliere ha 10 giorni di tempo, a far data dalricevimento della contestazione, per presentare leproprie giustificazioni scritte o testimonianze in suadifesa.

servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva,fino a mesi 3;b) per violazioni disciplinari gravi: sospensione da 3mesi fino alla revoca della licenza edell’autorizzazione di sostituto.

5. Il gondoliere, o il sostituto, ha 10 giorni ditempo, a far data dal ricevimento della contestazione,per presentare le proprie giustificazioni scritte otestimonianze in sua difesa.

ART. 11 - DEI BANCALI

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono prepostiuno o più bancali, in rapporto al numero dellelicenze di gondoliere assegnate.

2. Ai bancali, per il servizio da loro svolto, spettaun’indennità che è determinata dall'Istituzione.

ART. 11 - DEI BANCALI

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti unoo più bancali, in rapporto al numero delle licenze digondoliere assegnate.

2. abrogato Ai bancali, per il servizio da lorosvolto, spetta un’indennità che èdeterminata dall'Istituzione.

ART. 12 - ELEZIONI E DURATA

1. I bancali sono nominati dal Presidentedell'Istituzione in base ai risultati delle elezionisvoltesi presso ciascun stazio che devono tenersi tral'ottobre ed il dicembre di ogni anno. Alle elezionipartecipano i gondolieri titolari. I bancali restano incarica due anni e sono rieleggibili.

ART. 12 - ELEZIONI E DURATA

1. I bancali sono nominati dal Presidentedell'Istituzione in base ai risultati delle elezioni svoltesipresso ciascun stazio che devono tenersi tra l'ottobreed il dicembre di ogni anno. Alle elezioni partecipano igondolieri titolari. I bancali restano in carica due annie sono rieleggibili.

ART. 13 - REGOLAMENTO SPECIALEBANCALI

1. Per quanto non previsto dal presenteRegolamento in ordine all'organizzazione degli stazio traghetti, nonchè ai compiti dei bancali, valequanto disposto dal regolamento speciale deibancali.

ART. 13 - REGOLAMENTO SPECIALEBANCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamentoin ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti,nonché ai compiti dei bancali, vale quanto dispostodal regolamento speciale dei bancali, depositatopresso l’Istituzione per la Conservazionedella Gondola e la Tutela del Gondoliere,approvato dall'Associazione Gondolieri diVenezia alla quale i gondolieri sono tenuti afarvi parte.

ART. 14 – DOVERI

1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte ledisposizioni emanate dalle competenti Autorità inrelazione al servizio.

2. I bancali rispondono verso l'Istituzionedell'organizzazione del servizio, della disciplina deicomponenti dei traghetti o degli stazi.

3. I bancali devono comunicare all'Istituzione leassenze ingiustificate dei gondolieri per qualunqueragione esse si verifichino.

ART. 14 – DOVERI

1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte ledisposizioni emanate dalle competenti Autorità inrelazione al servizio.

2. I bancali rispondono verso l'Istituzionedell'organizzazione del servizio, della disciplina deicomponenti dei traghetti o degli stazi.

3. I bancali devono comunicare all'Istituzione leassenze ingiustificate dei gondolieri per qualunqueragione esse si verifichino.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 11 di 33

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4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioniemanate dall'Istituzione, stabilire e mantenere i turnidi servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi,ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri

4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioniemanate dall'Istituzione, stabilire e mantenere i turnidi servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi,ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri.

ART. 15 - POTERI DISCIPLINARI

1. I gondolieri, per quanto riguarda l'ordine e ladisciplina devono rispondere ai bancali, i qualipossono infliggere la punizione del "levo di volta" da1 a 5 giorni.

2. Per infrazioni per le quali possano essere previstesanzioni superiori ai 5 giorni è fatto obbligo aibancali di darne comunicazione e trasmettere gli attialla Commissione di disciplina.

ART. 15 - POTERI DISCIPLINARI

1. I gondolieri e i sostituti, per quanto riguardal'ordine e la disciplina devono rispondere ai bancali, iquali possono infliggere la punizione del "levo di volta"da 1 a 15 giorni.

2. Per infrazioni per le quali possano essere previstesanzioni superiori ai 15 giorni è fatto obbligo aibancali di darne comunicazione e trasmettere gli attialla Commissione di disciplina.

CAP. III

ART. 16 - ORDINAMENTO DEGLI STAZI OTRAGHETTI

1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmentedenominati: Ferrovia - S. Marcuola - S. Felice - S.Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Barnaba - S. Beneto -S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli.

2. Spetta all'Istituzione determinare:1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singolistazi, nonchè i servizi che devono effettuare, noloe/o parada;2) il numero degli stazi attivi;3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previstoall'art. 3.

CAPO III

ART. 16 - ORDINAMENTO DEGLI STAZI OTRAGHETTI

1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmentedenominati: Ferrovia - S. Marcuola - S. Felice - S.Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Barnaba - S. Beneto -S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli.

2. Spetta all'Istituzione determinare:1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singolistazi, nonché i servizi che devono effettuare, nolo e/oparada;2) il numero degli stazi attivi;3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previstoall'art. 3.

ART. 17 - ORARIO STAZI

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissatodall'Istituzione, sentito il parere dei Bancali.

ART. 17 - ORARIO STAZI

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissatodall'Istituzione, sentito il parere dei Bancalidell'Associazione Gondolieri e dellerispettive Associazioni di Traghetto.

ART. 18 – PARADA

1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito congondola a due remi.

2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguitasecondo le forme ed orari proposti e concordati conl’Istituzione.

3. I titolari del traghetto devono garantire il serviziopubblico di trasporto da parada.

ART. 18 – PARADA

1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito congondolone o barchetta gondola a due remi.

2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguitasecondo le forme ed orari proposti e concordati conl’Istituzione.

3. I titolari del traghetto appartenenti all'Associazione Gondolieri di Venezia devono

garantire il servizio pubblico di trasporto da parada.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 12 di 33

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ART. 19 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONIPER TRASPORTO PERSONE CON NATANTIA MOTORE RISERVATE A COOPERATIVEDI GONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio deiservizi pubblici non di linea per il trasporto dipersone nella città di Venezia con natanti a motoredi portata non superiore alle venti persone riservatealle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.

2. I gondolieri designati devono essere in possessodei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo deiconducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devonodepositare, per il periodo di validità della medesimala licenza comunale di gondoliere presso il Comunedi Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza devonoesercitare il servizio con natanti di proprietà dellacooperativa di appartenenza o del consorzio cuiessa appartiene.

5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari dilicenza possono utilizzare come collaboratorisoltanto soci iscritti al ruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, sezione conducenti addetti al servizio digondola, muniti dei prescritti requisiti e di appositopermesso rilasciato dal Comune di Venezia nel ruolospecifico della categoria gondolieri.

6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hannovalidità annuale e sono rinnovabili su propostadell'Istituzione.

ART. 19 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONIPER TRASPORTO PERSONE CON NATANTIA MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DIGONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizipubblici non di linea per il trasporto di persone nellacittà di Venezia con natanti a motore di portata nonsuperiore alle venti persone riservate alleCooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.

2. I soci gondolieri designati devono essere inpossesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti alruolo dei conducenti dei natanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza eautorizzazione, devono depositare, per il periododi validità della medesima la licenza comunale digondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza eautorizzazione devono esercitare il servizio connatanti di proprietà della cooperativa di appartenenzao del consorzio cui essa appartiene.

5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari dilicenza possono utilizzare come collaboratori soltantosoci iscritti al ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93,sezione conducenti addetti al servizio di gondola,muniti dei prescritti requisiti e di apposito permessorilasciato dal Comune di Venezia nel ruolo specificodella categoria gondolieri.

6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hannovalidità annuale e sono rinnovabili su propostadell'Istituzione.

CAPO IV - ORDINAMENTO DEGLI STAZI OTRAGHETTI

ART 20 - ACQUISIZIONE SERVIZI

1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito congondole ad un remo; se richiesto dal passeggero ilservizio è effettuato a due remi.2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sottofamiglia", per matrimoni o funerali, la competenzadello stazio o traghetto che deve eseguire il servizioè determinata dall'ubicazione della casa delrichiedente della sposa o del defunto.

3. Per altri tipi di servizio, quali cinema omanifestazioni analoghe, la pertinenza è deltraghetto dove tali manifestazioni si svolgono, fermerestando le disposizioni del comma seguente.

4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti daqualche gondoliere di stazio diverso da quello di

CAPO IV - ORDINAMENTO DEGLI STAZI OTRAGHETTI

ART 20 - ACQUISIZIONE SERVIZI

1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito congondole ad un remo; se richiesto dal passeggero ilservizio è effettuato a due remi.

2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sottofamiglia", per matrimoni o funerali, la competenzadello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio èdeterminata dall'ubicazione della casa del richiedentedella sposa o del defunto.

3. Per altri tipi di servizio, quali cinema omanifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghettodove tali manifestazioni si svolgono, ferme restando ledisposizioni del comma seguente.

4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da

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zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto ilrimanente servizio meno la gondola richiesta.

5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio èdi totale spettanza del traghetto o staziocompetente.

6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi delcentro storico, comunque organizzati, sono dispettanza del traghetto di imbarco.

qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona,al traghetto di zona spetta ugualmente tutto ilrimanente servizio meno la gondola richiesta.

5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio è ditotale spettanza del traghetto o stazio competente.

6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi delcentro storico, comunque organizzati, sono dispettanza del traghetto di imbarco.

ART. 21 - OBBLIGHI E NORMECOMPORTAMENTALI

1. Le gondole degli stazi e dei traghetti devonoessere disposte in modo da non ostacolare il transitoe da non ingombrare le rive di approdo pubbliche oprivate.

2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio etraghetto di mantenere costantemente puliti i pontili,anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire lamanutenzione delle strutture pubbliche e, pertanto,curare i “casotti” rispettando tutte le regole internedei traghetti.

3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare glieventuali danneggiamenti arrecati ai suddettimanufatti.

4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devonoessere esposte le tabelle delle tariffe fornitedall'Istituzione redatte in cinque lingue decisedall’Amministrazione Comunale sentita l’Istituzionestessa.

5. La mancata esposizione costituisce unaviolazione grave a carico dei bancali del traghetto.

ART. 21 - OBBLIGHI E NORMECOMPORTAMENTALI

1 Le gondole degli stazi e dei traghetti devono esseredisposte in modo da non ostacolare il transito e danon ingombrare le rive di approdo pubbliche o private.

1bis. Le concessioni per gli specchi acqueinecessari al servizio di gondola da parada eda nolo, ivi compresi gli spazi per lostazionamento notturno, siti nelle acque dicompetenza del Comune di Venezia o inacque date in concessione allo stesso daaltri Enti, sono rilasciate esclusivamentealle Associazioni di Traghetto.

2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio etraghetto di mantenere costantemente puliti i pontili,anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire lamanutenzione delle strutture pubbliche e, pertanto,curare i “casotti” rispettando tutte le regole interne deitraghetti.

3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventualidanneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti.

4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essereesposte le tabelle delle tariffe fornite dall'Istituzioneredatte in cinque lingue decise dall’AmministrazioneComunale sentita l’Istituzione stessa.

4bis. Il numero della licenza deve esserefissato all’interno della gondola eall’esterno del “trasto de prova”.

5. La mancata esposizione costituisce una violazionegrave a carico dei bancali del traghetto.

5bis. Durante il servizio la gondola deveessere mantenuta pulita e priva dei teloniprotettivi, fatta esclusione per gli stazi di:Danieli, Molo e Dogana.

ART. 22 - DOTAZIONE GONDOLE ART. 22 – DELLA GONDOLA

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1. Le gondole addette al servizio pubblico devonoessere realizzate unicamente in legno verniciato innero ad eccezione di pontaffossine e pusioli, chepossono essere decorati. Non è ammesso iltrattamento o l'uso di resine poliesteri e derivati,nonchè l'uso di materie vetrose od ogni altromateriale diverso dal legno, né per la costruzione,né per la manutenzione.2. Le gondole devono esser fornite dei seguentiattrezzi:a) una coppia di remi in buono stato in legno;b) paioli e gradini di legno;c) tappeto sopra il paiolato od altri accorgimentiantisdrucciolo;d) cuscino, schienale, sedili, rivestiti in pelle o stoffaimbottita, e pusioli;e) cordone con maniglie trattenute da due cavalli diottone;f) fanale di prora;g) il numero di matricola infisso sul natante;h) tabella delle tariffe ed estratto del Regolamentofornite dall'Istituzione3. Le gondole di lusso devono esser fornite deiseguenti attrezzi:a) una coppia di remi in buono stato, in legno,fasciati;b) paioli e gradini di legno;c) tappeto sopra il paiolato od altri accorgimentiantisdrucciolo;d) cuscino, schienale, sedili rivestiti in pelle o stoffaimbottita, e pusioli;e) fodere lunghe;f) due seggiolini intarsiati;g) tabella delle tariffe ed estratto del Regolamentofornite dall'Istituzione;h) cimiero;i) cordone con maniglie trattenute da due cavalli diottone;l) fanale di prora;m) il numero di matricola infisso sul natante;4. Ogni gondoliere ha l'obbligo di conservare semprein buono stato di manutenzione il proprio natante egli addobbi relativi.5. I teli di copertura devono essere di colore azzurroscuro.

COSTRUZIONE E COLORE

L’ossatura (asta di poppa, volti de poppe,corbe, volti de prova, asta di prua) èrealizzata in legno massiccio, per lo scafo ele sovrastrutture di coperta oltre al legno èammesso anche l’uso di materiale legnosoidoneo. La realizzazione deve essereeseguita nel rigoroso rispetto delle misure,della forma e seguendo la metodologiacostruttiva tradizionale del cantièr.

Il colore dell’imbarcazione (esterno einterno) deve essere nero lucido.Limitatamente alle sentine, sotto prua esotto poppa, è ammesso l’uso del colorebianco.

Anche per l’antivegetativo del fondo l’unicocolore ammesso è il nero.

La gondola deve essere dotata, inoltra, diuna fascia verticale in materialecatarifrangente posteriore.

DECORAZIONE ELEMENTI LIGNEI

Fiuboni da pròva e da pope: ammessedecorazioni ad intaglio (sia applicate cheincise) e riquadrate, senza dorature ocolorazioni diverse dal nero lucido e/oopaco.

Soranèrva: in abete e/o compensato marino,esclusivamente di colore nero. E’ ammessol’uso di tappetino di gomma di colore nero.

Pontafòssine: sono ammesse sobrieapplicazioni di doratura in oro zecchino.

Pagiòli (crostài) e trastolini de pròva: in abetee/o compensato marino con finituraantisdrucciolo, oppure lucidi (se lucidi,obbligo dell’uso della corsia). Ammessa lacolorazione nera, rossa e blu, sia corpo che

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mezzaluna di testa, vernice a vista.

Trastolini da pope, trasto bagagli: in abete,esclusivamente di colore nero lucido.

Trasto picolo e Caenèla: sono ammesse sobrieapplicazioni di doratura in oro zecchino sueventuale intaglio.

ELEMENTI METALLICI

Fero da pròva (dolfin): esclusivamente in ferroacciaioso o acciaio di getto, in un unicopezzo. E’ ammesso l’uso di altre leghemetalliche, purchè il prodotto finitopresenti analoga finitura e lucidaturadell’acciaio. Il pettine conta sei denti ed èammesso l’inserimento di massimo tre foie,dello stesso tipo di metallo. Sono ammesseleggere decorazioni ad incisione sulla pala

del fèro. Non sono assolutamenteconsentite decorazioni a traforo.

Lama da pope: esclusivamente in ferroacciaioso o acciaio, in unico pezzo.Ammessa decorazione con rizzo semplice otraforato più mosso, purché sobrio eproporzionato.

ELEMENTI METALLICI DECORATIVI

Canòn da prova: in opera altezza min cm. 10e max cm. 15; è ammessa, in alternativa,una statuetta: in opera altezza max cm. 25;

Canòn da pope: (opzionale): in opera altezzamin cm. 10 e max cm. 15.

Cavài: come da campioni depositati, sonoammesse anche altre figure allegoriche(tritoni, ninfe, delfini), comunque didimensioni proporzionate.

Realizzazione: esclusivamente in ottone obronzo di getto.

ALTRI ELEMENTI DECORATIVI

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Bandiera: (opzionale) in stoffa, max cm.15x30, con asta in ottone o legno;

Fiori: (opzionali) sobri e proporzionati, dainserire nel canòn da prua;

Feràl da prova: fanale tradizionale o, inalternativa, luce bianca visibile a 360°.

ELEMENTI IN TESSUTO e/o LEGNO:

Portèla a spigolo: sono ammesse decorazioniad intaglio (sia applicate che incise) in orozecchino e riquadratura.

Tòla zenìa: (opzionale): sono ammessedecorazioni ad intaglio (sia applicate cheincise) e riquadrature, nero lucido e/oopaco.

Careghìn e banchète: in legno massello dipintidi nero e/o vernice a vista. Sono ammessedecorazioni ad intaglio. Colore e materialedei cuscini coordinati con il Parecio.

Parecio (schenàl e sentàr): in pelle o simil-pelle. Sono ammessi i colori, rosso, nero,blu.

Manisse, manissoni e cordoni: in cotonelavorato, filato e ritorto. Colore coordinatocon il Parecio.

Fòdre cùrte e longhe: sono ammessedecorazioni ad intaglio e riquadrature,colore nero lucido e/o opaco;

Simièr: (opzionale), esclusivamente in legnoscolpito e traforato, dipinto di nero. E’ammessa l’applicazione di doratura in orozecchino. Altezza max alla mezzeria cm 40,larghezza max cm 100;

Pusiòi: sono ammesse decorazioni adintaglio e riquadrature, colore nero lucidoe/o opaco.

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Baticòpo: (opzionale): in tessutomonocromatico e/o damasco, non sonoammessi colori accesi o fluorescenti;

Saco da pope: (opzionale): in tessutomonocromo e/o damasco, non sonoammessi colori accesi o fluorescenti;

ARMIZI

Forcole da pope e da prua: in noce o ciliegio opero massicci; dimensioni e formetradizionali e comunque come da campionidepositati. E’ ammessa una sobriadecorazione ad intaglio e doratura.

Remi: in ramino, acero o faggio, verniciati avista. E’ ammessa esclusivamente la soladecorazione bicolore a fasce a “spina dipesce” della pala superiore e del galdon

(porzione superiore) e longitudinalmenteper la pala inferiore. Sono ammesse lecombinazioni nei colori rosso-bianco e blu-bianco.

Tele da notte: esclusivamente il colore bluscuro o il verde scuro; nei mesi estivi èammesso anche il colore beige o il bianco.

Tessuti copri parecio in servizio: (opzionale)materiale in cotone, canapa, seta odamaschi; colore ammesso: avorio, beige opanna; sono consentite le greche in colore.Non sono assolutamente ammessi i coloriaccesi o fluorescenti.

ART. 23 – DIVISA

1. I gondolieri devono vestire decorosamente,indossando i seguenti indumenti:a) durante la stagione invernale: calzoni e marinaradi colore blu scuro o nero;

b) durante la stagione estiva: calzoni di colore bluscuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca,

ART. 23 – DIVISA

1. I gondolieri devono vestire decorosamente,indossando i seguenti indumenti:a) durante la stagione invernale: calzoni emarinara di colore blu scuro o neropantaloni lunghi classici non attillati, senzatasconi laterali, di colore blu scuro o nero emarinera di colore blu scuro e nero; èammesso il maglione con righe bianco/blu obianco/rosso di spessore da 1 a 3 cm; èammesso l’uso di giubba nero o blu scuro

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maglietta a righe orizzontali azzurre o rosse ecappello di paglia da gondoliere.

2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestirecon la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o dilusso deve essere effettuato in livrea (calzonibianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

3. I gondolieri devono tenere, durante il servizio, lagondola pulita e senza teloni protettivi esposti allavista ad esclusione degli stazi di Danieli, Molo eDogana.

come è altresì ammessa, in caso di pioggia,cerata in tinta;b) durante la stagione estiva: calzoni di coloreblu scuro o nero, camicia di tela allamarinara bianca, maglietta a righeorizzontali azzurre o rosse e cappello dipaglia da gondoliere pantaloni lunghiclassici non attillati, senza tasconi laterali,di colore blu scuro o nero, camicia di telaalla marinara bianca; è ammessa lamaglietta con righe bianco/blu obianco/rosso di spessore da 1 a 3 cm; èammesso il cappello di paglia con fasciacolorata;c) scarpe nere o marrone scuro o blu scuro;è ammesso l’uso di scarpe bianche e/osandali scuri chiusi con l’uso di calzinoscuro nel periodo estivo di maggior calura;2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestirecon la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o di lussodeve essere effettuato in livrea (scarpe bianche,calzoni bianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

3. abrogatoART. 24 – CONTROLLI

1. All'Istituzione è demandato il compito del controllodelle gondole.

2. Le gondole giudicate indecorose o in disordinedall'Istituzione, saranno tolte dal servizio di nolo edeventualmente anche di "parada", fino a che nonsiano state sostituite con altre in buone condizioni.

3. Qualora i Vigili Urbani, in qualsiasi momento,trovino dei natanti con i finimenti in disordine otrovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti,devono perseguire l'infrazione commessatrasmettendo il relativo verbale all'Istituzione, cheadotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 24 – CONTROLLI

1. Per mezzo della Commissione diDisciplina spetta all'Istituzione èdemandato il compito del controllo dellegondole esercitare il controllo sul rispettoda parte dei titolari di quanto previstoall’art. 22 che precede.

2. In particolare, lea gondolea giudicateaindecorosea o in disordine dall'Istituzione,

saranno tolte dal servizio di nolo edeventualmente anche di "parada", fino ache non siano state sostituite con altre inbuone condizioni sarà mantenuta fuori dalservizio fino a quando non saranno attuatele prescrizioni richieste.

3. Qualora i Vigili Urbani, in qualsiasi momento,trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovinodei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devonoperseguire l'infrazione commessa trasmettendo ilrelativo verbale all'Istituzione, che adotterà iprovvedimenti conseguenti.

ART. 25 – TARIFFE

1. Le tariffe del servizio pubblico di gondola sono

ART. 25 – TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di trasporto pubblico

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determinate dal Comune di Venezia su propostadell'Istituzione.

2. In ogni gondola deve essere esposta, in manieravisibile, una copia del tariffario vigente e conforme almodello stabilito dall'Istituzione.

non di linea esercitato con la gondola sonodeterminate dal Comune di Venezia, su propostadell'Istituzione.

2. In ogni stazio, sui pontili di imbarco e inogni gondola deve essere esposta, in manieravisibile, una copia del tariffario vigente econforme al modello stabilitodall'Istituzione la tabella delle tariffe nelmodello che sarà fornita dall'Istituzione.

2 bis. La mancata esposizione costituisceuna violazione grave, a diretto carico deibancali del traghetto.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – PASSEGGERI

1. Per i vari servizi non possono imbarcarsi più di seipersone nelle gondole da nolo e più di 14 nellegondole da parada, non compresi due bambini tenutiin braccio.

2. Per i servizi diversi dai precedenti o per i servizispeciali saranno indicati i numeri di capienzamassima con apposito provvedimentodell’Istituzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – PASSEGGERI

1. Per i vari servizi non possono imbarcarsipiù di sei persone nelle gondole da nolo epiù di 14 nelle gondole da parada, noncompresi due bambini tenuti in braccio.Nelle gondole in servizio pubblico non dilinea possono imbarcarsi al massimo seipasseggeri, non compresi due bambini dialtezza non superiore al metro se tenuti inbraccio. Nelle gondole o barchette inservizio “da parada” possono imbarcarsi almassimo quattordici passeggeri.

2. Per servizi diversi dai precedenti o per servizispeciali saranno indicati i numeri di capienzamassima il numero massimo dei passeggerisarà indicato con apposito provvedimentodell’Istituzione.

ART. 27 - SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA

1. Trovandosi fermi ad una riva pubblica i gondolieridevono prontamente dare posto a qualsiasi natanteche debba accostarvisi per operazioni di sbarco edimbarco o di carico e scarico.

ART. 27 - SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA

1. Trovandosi fermi ormeggiato ad una rivapubblica, il gondoliere deve prontamente dare posto aqualsiasi natante che debba accostarvisi peroperazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

ART. 28 - SERVIZIO NOTTURNO

1. Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fattostretto obbligo ai gondolieri che percorrono i canaliinterni della Città e della laguna, di tenere acceso ilfanale di prora.

ART. 28 – LUCE DI POSIZIONE

1. Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fatto

stretto obbligo al gondoliere che percorrono icanali interni della Città e della laguna, di

tenere accesao il fanale di prora a prua la lucedi posizione di colore bianco con visione a360°. La luminosità non sarà inferiore a

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quella prescritta ai natanti motorizzaticonducibili senza patente.

ART. 29 – COMPORTAMENTO

1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegnocorretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza chedei colleghi nonché di conoscere, rispettare edapplicare le norme del presente regolamento.

2. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dallariva di stazionamento della gondola per acquisireservizi.

ART. 29 – COMPORTAMENTO

1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegnocorretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza chedegli altri colleghi, nonché di conoscere, e di

rispettare ed applicare le norme del presenteRegolamento.

2. abrogato

ART. 30 - GANZERI

Per esercitare il mestiere di “ganzer” presso i punti di imbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza del Comune, nella quale verrà indicata, tra l’altro, la località dove il richiedente dovrà esercitare.Dette licenze sono gratuite e vengono concesse di preferenza ad ex gondolieri nel numero massimo stabilito dall’Istituzione per ciascuno stazio

ART. 30 – GANZERI

1. Per esercitare il ruolo di “ganzer” presso i punti diimbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza delComune, nella quale verrà indicata, tra l’altro, lalocalità dove il richiedente dovrà esercitare. Dette licenze sono gratuite e vengono concesse dipreferenza ad ex gondolieri nel numero massimostabilito dall’Istituzione per ciascuno stazio.

2. E’ fatto obbligo di vestire decorosamentecon scarpe nere, calzoni neri e magliettablu o bianca a seconda della stagione, dicurare costantemente la pulizia della rivadi approdo alla quale sono addetti e ditenere un contegno corretto.

3. I “ganzeri” per il servizio e la disciplinadipendono dai bancali del traghetto oveprestano servizio.

ALLEGATO A DEI RUOLI

1. Per l'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri,istituito dalla Provincia di Venezia presso la Cameradi Commercio di Venezia, è requisito precipuosoggettivo il possesso del certificato professionaleche si consegue con:- il superamento di una prova di voga attestatodall'Istituzione previo esame da parte di unaCommissione composta nel rispetto dei principi postidall’art. 35 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/01 enominata dal Consiglio di Amministrazionedell’Istituzione (art. 2, comma 2);- il superamento di un corso professionale dipraticantato riconosciuto dall’Istituzione;- possesso del diploma di scuola media inferiore;- avere età non inferiore agli anni 18;- attestazione di essere un esperto nuotatorerilasciata da Enti o Società abilitate allacertificazione;- certificato di sana e robusta costituzione rilasciatodall'U.L.S.S. competente, nonchè l'accertamento di

ALLEGATO A - DEI RUOLI

1. Per l'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri,istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera diCommercio di Venezia, è requisito precipuosoggettivo il possesso del certificato professionale chesi consegue con:- il superamento di una prova di voga attestatodall'Istituzione previo esame da parte di unaCommissione composta nel rispetto dei principi postidall’art. 35 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/01 enominata dal Consiglio di Amministrazionedell’Istituzione (art. 2, comma 2);- il superamento di un corso professionale dipraticantato riconosciuto dall’Istituzione;- possesso del diploma di scuola media inferiore;- avere età non inferiore agli anni 18;- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciatada Enti o Società abilitate alla certificazione;- certificato di sana e robusta costituzione rilasciatodall'U.L.S.S. competente, nonchè l'accertamento dinon far uso di sostanze che possano compromettere

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non far uso di sostanze che possano comprometterel'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportatisulla base di apposita convenzione con l’U.L.S.S.

l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportatisulla base di apposita convenzione con l’U.L.S.S.

ALLEGATO B - DOTAZIONE GONDOLA

Elementi metallici

Fero da prova (dolfìn). Ferro acciaioso o acciaiodi getto, in un unico pezzo con 5 o 6 denti. Sonoammesse tre decorazioni a foglia interdentali,dello stesso metallo;sono ammesse ma non consigliate altre leghemetalliche (tipo ‘paralumàn), purché realizzatecon i criteri sopraesposti e con analoga finiturae lucidatura;sono ammesse leggere decorazioni ad incisionesul piatto del ferro, ma non sono ammessedecorazioni a traforo.

Elementi metallici decorativi. Esclusivamente inottone o bronzo di getto, come da campionidepositati.

canón da prova: altezza min. in opera cm 10;altezza massima in opera cm 15;

statuetta decorativa, alternativa al canón: altezzamassima in opera cm.25;

bandiera (opzionale): gonfalone di S. Marco, instoffa, con asta di ottone o legno, misuracm.15 x 30;canón da pope ( opzionale): altezza min. inopera cm 10 ; altezza max in opera cm 15;

fiori (opzionali) (da inserire nei canóni);

feràl da prova o luce bianca visibile a 360°; ferro poppiero (rizo da pope). Esclusivamente inferro acciaioso o acciaio, in unico pezzo. Sono ammessi ma non consigliati, previoassenso della banca dello stazio, con laporzione superiore ribaltabile; in questo casol’abbattimento del rizo dovrà essere effettuatoesclusivamente al momento del passaggio dellagondola sotto ponti intransitabili per condizionidi alta marea, ripristinandolo subito dopo iltransito.

Cavalli, delfini, sirene ecc. ferma-pusiòli.Esclusivamente in ottone o bronzo di getto.

Corpo della gondola ed elementi ligneiL’intero scafo, sia interno che esterno, dovrà esserefinito in colore nero, lucido. Il c.d. “sottomarino”dovrà essere di colore nero.

iubóni da prova e da pope: ammessedecorazioni ad intaglio (sia applicate che incise)e riquadrature, senza dorature o colorazioni

DOTAZIONE GONDOLA:

(abrogato in quanto inserito nell'art.22)

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diverse dal nero lucido e/o opaco;

tolèla a spigolo: l’uso è obbligatorio durante ilservizio; ammesse decorazioni ad intaglio (siaapplicate che incise) e riquadrature; ammesselimitate applicazioni di doratura in oro zecchino;

tolèle da zenìa (opzionali): ammesse decorazioniad intaglio (sia applicate che incise) eriquadrature, senza dorature o colorazionidiverse dal nero lucido e/o opaco;

pagiòli (costrài) e trastolìni da prova: in abete,neri, con finitura antisdrucciolo; ammesse lacolorazione delle ‘mezzelune’ di testa in verdescuro, rosso bordeaux, blu scuro e, viceversa, le‘mezzelune’ nere e il corpo nei tre coloriammessi; sono altresì ammessi in legno a vistaverniciato opaco;

trastolini da pope, trasto bagagli: in abete, neri;

çimier (opzionale): in legno scolpito e traforato,dipinto nero; ammesse limitate applicazioni didoratura in oro zecchino; altezza massima allamezarìa: cm 35; larghezza massima cm 80;

fódre curte: l’uso è obbligatorio durante ilservizio; ammesse decorazioni ad intaglio eriquadrature, senza dorature o colorazionidiverse dal nero lucido e/o opaco;

careghìni e banchéte: in legno massello, dipintodi nero; ammesse decorazioni ad intaglio.

pusiòli: l’uso è obbligatorio durante il servizio;ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature,senza dorature o colorazioni diverse dal nerolucido e/o opaco;

Elementi mobili in tessuto o legno e tessuto

saco da pope (opzionale): in tessutomonocromo, nero, blu scuro, rosso bordeaux;

baticópo (opzionale): in tessuto monocromo,nero, blu scuro, rosso bordeaux;

zenìa da prova (opzionale): in tessutomonocromo, nero, blu scuro, rosso bordeaux.

manìsse, manissòni e cordoni: in cotonelavorato, filato e ritorto, esclusivamente nero;

Parecio (schienal, cuscini e sentàr): in pelle ocuoio nero, blu scuro o rosso bordeaux, confrange in cotone di uguale colore;

Armìzi

fórcole da pope e da prova: in noce o ciliegio opero massicci, con le dimensioni e forme

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tradizionali, come da campioni depositati; èammessa la decorazione ad intaglio, senzadorature;

remi: in ramino, acero o faggio, verniciati. N.B.: ammessa la decorazione bicolore a fasce‘a spina di pesce’ di pala e galtón (porzionesuperiore) e longitudinale (pala inferiore), neicolori rosso-bianco e blu-bianco;

tele “da notte” copri fiuboni: azzurro scuro;

tessuti copri-parécio da sole (opzionale), (inservizio): cotone o canapa o seta, bianco oavorio o beige o panna.

Ritenuto, pertanto, opportuno non accettare l’introduzione di 2 nuovi articoli e/o modificarne

altri così come sotto riportato con le valutazioni a fianco di ciascun articolo riportate:

TESTO VIGENTEDELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N.103 DEL 26/09/2011

TESTO MODIFICATOApprovazione CdA

Istituzione del 06.11.2013

VARIAZIONI APPORTATE

ART. 1 BIS – DEL RUOLODI SOSTITUTO

Per l'iscrizione al ruolospecifico dei Gondolieri inqualità di sostituto,istituito dalla Provincia diVenezia presso la Cameradi Commercio di Venezia, èrequisito precipuo ilpossesso del certificatoprofessionale che siconsegue con:- il superamento di unaprova di voga, attestatodall'Istituzione previoesame da parte di unaapposita Commissione (exart. 35 e dall’art. 57 delD.Lgs n. 165/01) nominatadal Consiglio diAmministrazione;- il superamento di uncorso di praticantatoriconosciutodall’Istituzione;- il possesso del diploma discuola media inferiore;- l’avere un’età non

ART. 1 BIS – DEL RUOLODI SOSTITUTO

La proposta di inserire l’art. 1bisnon è accolta in quanto nonappare opportuno prevedereiscrizione ad ulteriori ruoli per losvolgimento dell’attività disostituto-gondoliere ed inoltre già“allegato a - dei ruoli” prevede edisciplina tale figura.

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inferiore agli anni 18;- l’attestazione di essere unesperto nuotatorerilasciata da Enti o Societàabilitate alla certificazione;- il certificato di sana erobusta costituzionerilasciato dall'U.L.S.S.competente;- l'accertamento di non faruso di sostanze chepossano comprometterel'esercizio dell'attività o lasicurezza dei trasportatisulla base di appositadocumentazione fornitadall’U.L.S.S. competente.

ART.2 - DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere èrilasciata dal Comune di Venezia,su proposta dell'Istituzione,mediante concorso pubblico persoli titoli.Per partecipare alla selezione,l'aspirante dovrà presentare, neimodi e termini previsti dall'avvisodi selezione, la domanda in bolloe dichiarare sotto la propriaresponsabilità:a) la data, il luogo di nascita e laresidenza anagrafica;b) di essere cittadino italiano ocittadino di uno degli Stati membridell’Unione Europea e di essereresidente in Italia;c) di non aver riportato condanneper i delitti contro la PubblicaAmministrazione, control'Amministrazione della giustizia,contro la fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e ilcommercio, ovvero per i delitti dicui agli artt. 575, 624, 628, 629,630, 646, 648 e 648 bis delcodice penale e per qualsiasi altrodelitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena dellareclusione non inferiore, nelminimo, a tre anni e, nelmassimo, a cinque anni, salvoche non sia intervenuta sentenzadi definitiva riabilitazione;

ART. 2 - DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere èrilasciata dal Comune di Venezia,su proposta dell'Istituzione,mediante concorso pubblico persoli titoli.Per partecipare alla selezione,l'aspirante dovrà presentare, neimodi e termini previsti dall'avvisodi selezione, la domanda in bolloe dichiarare sotto la propriaresponsabilità:a) la data, il luogo di nascita e laresidenza anagrafica;b) di essere cittadino italiano ocittadino di uno degli Stati membridell’Unione Europea e di essereresidente in Italia;c) di non aver riportato condanneper i delitti contro la PubblicaAmministrazione, control'Amministrazione della giustizia,contro la fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e ilcommercio, ovvero per i delitti dicui agli artt. 575, 624, 628, 629,630, 646, 648 e 648 bis delcodice penale e per qualsiasi altrodelitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena dellareclusione non inferiore, nelminimo, a tre anni e, nelmassimo, a cinque anni, salvoche non sia intervenuta sentenzadi definitiva riabilitazione;

ART. 2 - DELLA LICENZA

Si ritiene di apportare al primocomma, lettera c) e lettera d), leseguenti variazioni con lo scopo diuniformare il servizio conl’analogo articolo delRegolamento comunale diattuazione della L.R. 63/93modificato con deliberazioneconsiliare n. 101 del 11/12/2012ed approvato con deliberazionedal Consiglio Provinciale n.36/2013 del 25/06/2013 esecutivaper decorso del termine il07/06/2013:

c) di non aver riportato condanneper i delitti contro la PubblicaAmministrazione, control'Amministrazione della giustizia,contro la fede pubblica, control'economia pubblica, l'industria e ilcommercio, ovvero per i delitti dicui agli artt.575, 624, 628, 629,630, 640, 646, 648 e 648 bis del

codice penale, per reati punitia norma degli artt.3 e 4della L.20.2.1958, n°75 eche non sussistono una dellecause di decadenza, disospensione o di divieto previstedal D.Lgs n. 159 del06/09/2011(antimafia) o e perqualsiasi altro delitto non colposo

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d) di non avere liti o carichipendenti con il Comune diVenezia di natura riguardante glioggetti del presenteRegolamento;e) di essere iscritto nello specificoruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93, istituito presso la Cameradi Commercio di Venezia (v. All.A);f) di avere compiuto i 18 anni dietà e di non aver superato i 60;g) i carichi di famiglia;h) di essere in possessodell'idoneità fisicaall'espletamento del serviziocertificata dal competente servizioU.L.S.S. o dal medico del lavoro aciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollod'indagine concordato traAmministrazione Comunale eU.L.S.S;i) di avere esplicato l'attività diGondoliere in qualità di sostitutoper un periodo di tempocomplessivo di almeno 12(dodici), mesi due (sessantagiorni) dei quali in servizio in stazida parada.;j) di avere la proprietà o ladisponibilità giuridica del natante;k) copia della polizza diassicurazione di responsabilitàcivile verso terzi.

2. La Commissione di concorsosarà composta nel rispetto deiprincipi posti dall’art. 35 e dall’art.57 del D.Lgs n. 165/01.

3. La nomina dei componenti laCommissione di cui sopra,comprensiva di un rappresentantedelle Associazioni dellecooperative dei gondolieri ed unrappresentante delle Associazioniartigiani, sarà effettuata dalConsiglio di Amministrazionedell’Istituzione.Funge da segretario undipendente dell'AmministrazioneComunale.

d) di non avere liti o carichipendenti con il Comune diVenezia di natura riguardante glioggetti del presenteRegolamento;e) di essere iscritto nello specificoruolo di cui all'art. 13 della L.R.63/93, istituito presso la Cameradi Commercio di Venezia (v. All.A);f) di avere compiuto i 18 anni dietà e di non aver superato i 60;g) i carichi di famiglia;h) di essere in possessodell'idoneità fisicaall'espletamento del serviziocertificata dal competente servizioU.L.S.S. o dal medico del lavoro aciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollod'indagine concordato traAmministrazione Comunale eU.L.S.S;i) di avere esplicato l'attività diGondoliere in qualità di sostitutoper un periodo di tempocomplessivo di almeno 12(dodici), mesi due (sessantagiorni) dei quali in servizio in stazida parada.;j) di avere la proprietà o ladisponibilità giuridica del natante;k) copia della polizza diassicurazione di responsabilitàcivile verso terzi.

2. La Commissione di concorsosarà composta nel rispetto deiprincipi posti dall’art. 35 e dall’art.57 del D.Lgs n. 165/01.

3. La nomina dei componenti laCommissione di cui sopra,comprensiva di un rappresentantedelle Associazioni dellecooperative dei gondolieri ed unrappresentante delle Associazioniartigiani, sarà effettuata dalConsiglio di Amministrazionedell’Istituzione.

per il quale la legge preveda lapena della reclusione noninferiore nel minimo, a tre anni e,nel massimo a cinque anni, salvoche non sia intervenuta sentenzadi definitiva riabilitazione, e salvigli effetti della sospensionedella pena ovvero di unamisura di carattereamministrativo ad efficaciariabilitativa

d) abrogato

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4. I titoli di valutazione dellaCommissione per la formulazionedella graduatoria saranno iseguenti:a) titolo di studio;b) frequenza ai corsi specificiriconosciuti;c) anzianità di servizio in qualità disostituto;d) le eventuali sanzioni inflittedalla Commissione di disciplina dicui all'art. 10 saranno calcolatecome punteggio negativo;e) assenza, in capo alconcorrente, di altra licenza e/oautorizzazione prevista dallaL.R.V. n. 63/93.

5. I punteggi da attribuire aciascuna categoria di titoli sonostabiliti dalla Commissione diconcorso.

n. b.: nell’eventuale bando per ilrilascio delle licenze è possibileaffermare che “Per la valutazionedel titolo derivante dallacondizione di cui alla lettera e), ilpunteggio massimo sarà attribuitoa coloro i quali non siano mai statititolari di altra licenza e/oautorizzazione prevista dallaL.R.V. 63/93. In caso di avvenutotrasferimento di tali titoli, ilpunteggio verrà graduato inragione del periodo dipermanenza, alla data dipubblicazione del bando, dellacondizione di cui alla lettera e)”

Funge da segretario undipendente dell'AmministrazioneComunale.

4. I titoli di valutazione dellaCommissione per la formulazionedella graduatoria saranno iseguenti:a) titolo di studio;b) frequenza ai corsi specificiriconosciuti;c) anzianità di servizio in qualità disostituto;d) le eventuali sanzioni inflittedalla Commissione di disciplina dicui all'art. 10 saranno calcolatecome punteggio negativo;e) assenza, in capo alconcorrente, di altra licenza e/oautorizzazione prevista dallaL.R.V. n. 63/93.

5. I punteggi da attribuire aciascuna categoria di titoli sonostabiliti dalla Commissione diconcorso.

n. b.: nell’eventuale bando per ilrilascio delle licenze è possibileaffermare che “Per la valutazionedel titolo derivante dallacondizione di cui alla lettera e), ilpunteggio massimo sarà attribuitoa coloro i quali non siano mai statititolari di altra licenza e/oautorizzazione prevista dallaL.R.V. 63/93. In caso di avvenutotrasferimento di tali titoli, ilpunteggio verrà graduato inragione del periodo dipermanenza, alla data dipubblicazione del bando, dellacondizione di cui alla lettera e)”

ART. 2 BIS – ALBO DEISOSTITUTI

E’ costituito pressol’Istituzione l’Albo deisostituti gondolieri; ècondizione essenzialel’iscrizione di tutti coloroche siano in possesso deirequisiti professionali, diquelli morali (art. 10 L.21/92)

ART. 2 BIS – ALBO DEISOSTITUTI

La proposta di inserire l’art. 2bisnon è accolta in quantol’istituzione di appositi Albi èstabilita dalla legge

ART. 3 - DELLA LICENZA ART. 3 - DELLA LICENZA: ART. 3 - DELLA LICENZA:

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NUMERO ECARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 433ed è modificabile dal Comune diVenezia, ai sensi dell’art. 12,commi 4 e 5, della L.R.V. n.63/93, su proposta dell'Istituzione.

2. La licenza è personale edobbliga il titolare ad esercitare ilservizio personalmente.

3. La consegna della licenza èsubordinata alla presentazioneall'Istituzione della seguentedocumentazione:

a) attestazione di quanto previstonei punti a), b), c), h) e k)dell'art.2, punto 1;b) certificato Generale delCasellario Giudiziale, aggiornato,dal quale non risultino pendenzepenali a carico dell'aspirante;c) certificato contestuale di statofamiglia (nascita, cittadinanza eresidenza).L'Istituzione si riserva inoltre ildiritto di sottoporre in qualsiasimomento il gondoliere adaccertamento dell'idoneità fisicaper l'espletamento del servizio,effettuato dal competente servizioU.L.S.S. o dal medico del lavoro aciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollod'indagine concordato traAmministrazione Comunale edU.L.S.S.

4. Il titolare decade dalla licenzaal compimento del 65° anno d'etàe può rinnovarla fino alcompimento del 70° anno, previoaccertamento annuale di idoneitàfisica per l'espletamento delservizio, effettuato dall'autoritàsanitaria competente perterritorio.

5. Nel caso di accertata inidoneitàal servizio il titolare può, entro unanno, trasferire la licenza,

DETERMINAZIONENUMERICA ECARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 433ed è modificabile dal Comune diVenezia, ai sensi dell’art. 12,commi 4 e 5, della L.R.V. n.63/93, su proposta dell'Istituzione.

2. La licenza è personale edobbliga il titolare ad esercitare ilservizio personalmente.

3. La consegna della licenza èsubordinata alla presentazioneall'Istituzione della seguentedocumentazione: previstadall'art. 2, comma 1.a) attestazione di quanto previstonei punti a), b), c), h) e k)dell'art.2, punto 1;b) certificato Generale delCasellario Giudiziale, aggiornato,dal quale non risultino pendenzepenali a carico dell'aspirante;c) certificato contestuale di statofamiglia (nascita, cittadinanza eresidenza).L'Istituzione si riserva inoltre ildiritto di sottoporre in qualsiasimomento il gondoliere adaccertamento dell'idoneità fisicaper l'espletamento del servizio,effettuato dal competente servizioU.L.S.S. o dal medico del lavoro aciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollod'indagine concordato traAmministrazione Comunale edU.L.S.S.

4. Il titolare decade dalla licenzaal compimento del 65° anno d'etàe può rinnovarla fino alcompimento del 70° anno, previoaccertamento annuale di idoneitàfisica per l'espletamento delservizio, effettuato dall'autoritàsanitaria competente perterritorio.

5. Nel caso di accertata inidoneitàal servizio il titolare può, entro un

DETERMINAZIONENUMERICA ECARATTERISTICHE

Si ritiene di apportare al terzocomma, lettere a), b) e c), leseguenti variazioni con lo scopo diuniformare il servizio conl’analogo articolo delRegolamento comunale diattuazione della L.R. 63/93modificato con deliberazioneconsiliare n. 101 del 11/12/2012ed approvato con deliberazionedal Consiglio Provinciale n.36/2013 del 25/06/2013 esecutivaper decorso del termine il07/06/2013 e perché trattasi dicertificazioni che devono essereacquisite direttamente dalservizio:

3. La consegna della licenza èsubordinata alla presentazioneall'Istituzione della seguentedocumentazione: previstadall'art. 2, comma 1.a) abrogato;

b) abrogato;

c) abrogato;

L'Istituzione si riserva inoltre ildiritto di sottoporre in qualsiasimomento il gondoliere adaccertamento dell'idoneità fisicaper l'espletamento del servizio,effettuato dal competente servizioU.L.S.S. o dal medico del lavoro aciò abilitato, secondo quantoprevisto dallo specifico protocollod'indagine concordato traAmministrazione Comunale edU.L.S.S.

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trascorso il quale decade dallamedesima.

6. La licenza deve essere sempretenuta nel natante ed esibita adogni richiesta dei competentiOrgani di vigilanza.

7. La licenza è soggetta avidimazione annualedall'Istituzione entro il mese digennaio, previo accertamentodell'eseguito pagamento deicontributi previdenziali edell'idoneità fisica di cui al punto3) del presente articolo, concadenza biennale. Alla ritardatavidimazione è applicata unasanzione amministrativa di Euro51,00. E’ inoltre applicata unasanzione di Euro 206,00 per ognianno di mancata vidimazione.

8. L'Istituzione provvederàannualmente alla verifica edall'eventuale adeguamento deimassimali della polizza diassicurazione per laresponsabilità civile verso terzi dicui all'art.2, punto 1, lettera k).

anno, trasferire la licenza,trascorso il quale decade dallamedesima.

6. La licenza deve essere sempretenuta nel natante neidocumenti di bordoall’interno del natante edesibita ad ogni richiesta deicompetenti Organi di vigilanza.

7. La licenza è soggetta avidimazione annualedall'IstituzioneAnnualmente, entro il mese di

gennaio, previoaccertamento dell'eseguitodai titolari e dai sostitutideve essere attestato:1) - l’avvenuto pagamentodei contributi previdenziali;e, dell'idoneità fisica di cuial punto 3) del presentearticolo, con cadenzabiennale,2) - con cadenza biennale,l'attestazione relativaall’idoneità fisica;3) - l’attestato dipagamento delle quoteassociative di categoria.La mancata o ritardatacomunicazione di quantoprevisto comportal’applicazione di lamancata vidimazione dellalicenza e la suatemporanea sospensione divalidità. Alla ritardatavidimazione è applicata unasanzione amministrativa di Euro51,00. e in aggiunta unasanzione di € 206,00 perogni anno di ritardo. E’inoltre applicata unasanzione di Euro 206,00 perogni anno di mancatacomunicazioneAll’infrazione si applicaimmediatamente. 7 bis. I titolari di licenza, ai

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soli fini dell’espletamentodel servizio di traghetto daparada, sono tenuti a fareparte dell’AssociazioneGondolieri di Venezia e allerispettive Associazioni diTraghetto;

8. L'Istituzione provvederàannualmente alla verifica edall'eventuale adeguamento deimassimali della polizza diassicurazione per laresponsabilità civile verso terzi dicui all'art. 2, punto 1, lettera k).

ART. 5 - TRASFERIBILITÀLICENZA

1. Il trasferimento delle licenzeper il servizio pubblico di gondolaavviene separatamente dallostazio cui le licenze stesse sonoattribuite, salvo che il titolare nonabbia costituito un’impresafamiliare ex art. 230 bis CodiceCivile, così come previsto dall’art.10, comma 4, della L. n. 21/92 edell’art. 19, comma 4°, della leggeregionale del Veneto n. 63/93,nella cui ipotesi viene riconosciutoal collaboratore familiare il dirittodi prelazione a subentrare nellatitolarità della licenza e nellostazio di esercizio.

2. Le licenze possono esseretrasferite, su richiesta del titolare,a persona dallo stesso designatapurché iscritta nello specificoruolo ed in possesso dei requisitiprevisti dall'art. 2, quando iltitolare si trovi in una delleseguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza da almeno5 anni;b) abbia raggiunto il 60° anno dietà;c) sia divenuto permanentementeinabile o inidoneoall'espletamento del servizio permalattia, infortunio o per perditadefinitiva dei requisiti previstidall'art 2 del presenteRegolamento.

ART. 5 - TRASFERIBILITÀLICENZA

1. Il trasferimento delle licenzeper il servizio pubblico di gondolaavviene separatamente dallostazio cui le licenze stesse sonoattribuite, salvo che il titolare nonabbia costituito un’impresafamiliare ex art. 230 bis CodiceCivile, così come previsto dall’art.10, comma 4, della L. n. 21/92 edell’art. 19, comma 4°, dellalegge regionale del Veneto n.63/93, nella cui ipotesi vienericonosciuto al collaboratorefamiliare il diritto di prelazione asubentrare nella titolarità dellalicenza e nello stazio di esercizio.

2. Le licenze possono esseretrasferite, su richiesta del titolare,a persona dallo stesso designatapurché iscritta nello specificoruolo con autorizzazione dasostituto rilasciatadall'Istituzione, ed inpossesso dei requisiti previstidall'art. 2, quando il titolare si troviin una delle seguenti condizioni:a) sia titolare di licenza da almeno5 anni;b) abbia raggiunto il 60° anno dietà;c) sia divenuto permanentementeinabile o inidoneoall'espletamento del servizio permalattia, infortunio o per perditadefinitiva dei requisiti previstidall'art 2 del presenteRegolamento, salvo in caso diconduzione famigliare.

ART. 5 - TRASFERIBILITÀLICENZA

Si ritiene di apportare al quartocomma la seguente integrazioneche ribadisce quanto stabilito dallaL.R. 63/93 in merito al decorso deitempi, quinquennio, per poterottenere una nuova licenza incaso di trasferimento

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3. In caso di morte o di inabilitàpermanente del titolare, la licenzapuò essere trasferita ad uno deglieredi appartenenti al nucleofamiliare del titolare qualora inpossesso dei requisiti prescritti,ovvero può essere trasferita entroil termine massimo di 2 anni,previa autorizzazione delSindaco, a terzi designati daglieredi stessi, purché iscritti nelruolo e in possesso dei requisitiprevisti.

Gli eredi minori dei titolari dilicenza possono farsi sostituire,da persone iscritte nel ruolo di cuiall'art.13 della L.R.V. n. 63/93 edin possesso dei requisiti prescritti,fino al raggiungimento dellamaggiore età e per ulteriori dueanni o comunque fino al bandodel primo concorso utile, perl'eventuale conseguimento deititoli richiesti per poter beneficiaredell'assegnazione della licenzadel padre.Qualora i titoli di cui sopra nonsiano conseguiti entro il terminestabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito lalicenza non può esserne attribuitaaltra per concorso pubblico e nonpuò esserne trasferita altra se nondopo 5 anni dal trasferimentodella prima.

5. Il beneficiario del trasferimentonon potrà concorrere al cambioreciproco di cui al precedente art.4 se non dopo aver maturatoalmeno tre anni di servizio pressoil primo traghetto di destinazione.

3. In caso di morte o di inabilitàpermanente del titolare, la licenzapuò essere trasferita ad uno deglieredi appartenenti al nucleofamiliare del titolare qualora inpossesso dei requisiti prescritti,ovvero può essere trasferita entroil termine massimo di 2 anni atutti gli eredi così comestabilito dall'art. 230bis delc.c., previa autorizzazione delSindaco, a terzi designati daglieredi stessi, purché iscritti nelruolo con autorizzazionesostituti e in possesso deirequisiti previsti.Gli eredi minori dei titolari dilicenza possono farsi sostituire,da persone iscritte nel ruolo di cuiall'art.13 della L.R.V. n. 63/93 edin possesso dei requisiti prescritti,fino al raggiungimento dellamaggiore età e per ulteriori dueanni o comunque fino al bandodel primo concorso utile, perl'eventuale conseguimento deititoli richiesti per poter beneficiaredell'assegnazione della licenzadel padre. Qualora i titoli di cui sopra nonsiano conseguiti entro il terminestabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito lalicenza non può esserne attribuitaaltra per concorso pubblico e nonpuò esserne trasferita altra se nondopo 5 anni dal trasferimentodella prima.

5. Il beneficiario del trasferimentonon potrà concorrere al cambioreciproco di cui al precedente art.4 se non dopo aver maturatoalmeno tre due (2) anni diservizio presso il primo traghettodi destinazione.

4. Al titolare che abbia trasferito lalicenza non può esserne attribuitaaltra per concorso pubblico e nonpuò esserne trasferita altra se nondopo 5 anni dal trasferimentodella prima. Lo stesso nonpuò inoltre esserebeneficiario di untrasferimento se nondecorso il termine dicinque anni.

ART. 19 - LICENZE EDAUTORIZZAZIONI PERTRASPORTO PERSONECON NATANTI A MOTORERISERVATE ACOOPERATIVE DI

ART. 19 – LICENZE EDAUTORIZZAZIONI PERTRASPORTO PERSONECON NATANTI A MOTORERISERVATE ACOOPERATIVE DI

ART. 19 – LICENZE EDAUTORIZZAZIONI PERTRASPORTO PERSONECON NATANTI A MOTORERISERVATE ACOOPERATIVE DI

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GONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni perl'esercizio dei servizi pubblici nondi linea per il trasporto di personenella città di Venezia con natanti amotore di portata non superiorealle venti persone riservate alleCooperative di gondolieri e loroconsorzi sono 7.

2. I gondolieri designati devonoessere in possesso dei prescrittititoli professionali ed iscritti alruolo dei conducenti dei natanti amotore.

3. I soci gondolieri, assegnatari dilicenza, devono depositare, per ilperiodo di validità della medesimala licenza comunale di gondolierepresso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari dilicenza devono esercitare ilservizio con natanti di proprietàdella cooperativa di appartenenzao del consorzio cui essaappartiene.

5. Le cooperative di gondolieriaventi soci titolari di licenzapossono utilizzare comecollaboratori soltanto soci iscritti alruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, sezione conducenti addettial servizio di gondola, muniti deiprescritti requisiti e di appositopermesso rilasciato dal Comunedi Venezia nel ruolo specificodella categoria gondolieri.

6. Le licenze ed autorizzazioni dicui sopra hanno validità annuale esono rinnovabili su propostadell'Istituzione.

GONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni perl'esercizio dei servizi pubblici nondi linea per il trasporto di personenella città di Venezia con natantia motore di portata non superiorealle venti persone riservate alleCooperative di gondolieri e loroconsorzi sono 7.

2. I soci gondolieri designatidevono essere in possesso deiprescritti titoli professionali ediscritti al ruolo dei conducenti deinatanti a motore.

3. I soci gondolieri, assegnatari

di licenza e autorizzazione,devono depositare, per il periododi validità della medesima lalicenza comunale di gondolierepresso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari dilicenza e autorizzazionedevono esercitare il servizio connatanti di proprietà dellacooperativa di appartenenza o delconsorzio cui essa appartiene.

5. Le cooperative di gondolieriaventi soci titolari di licenzapossono utilizzare comecollaboratori soltanto soci iscritti alruolo di cui all'art.13 della L.R.63/93, sezione conducenti addettial servizio di gondola, muniti deiprescritti requisiti e di appositopermesso rilasciato dal Comunedi Venezia nel ruolo specificodella categoria gondolieri.

6. Le licenze ed autorizzazioni dicui sopra hanno validità annuale esono rinnovabili su propostadell'Istituzione.

GONDOLIERI

Si ritiene modificare il 4° e il 5°comma ed aggiungere il comma6bis con lo scopo di uniformare ilservizio con quanto stabilito nelRegolamento comunale diattuazione della L.R. 63/93modificato con deliberazioneconsiliare n. 101 del 11/12/2012ed approvato con deliberazionedal Consiglio Provinciale n.36/2013 del 25/06/2013 esecutivaper decorso del termine il07/06/2013:

4. I soci gondolieri, titolari dilicenza e autorizzazionedevono esercitare il servizio connatanti di proprietà dellacooperativa e/o del consorziodi appartenenza o delconsorzio cui essaappartiene o di cui abbianola disponibilità giuridica asensi del Codice dellaNavigazione.

5. Le cooperative digondolieri aventi I socigondolieri, titolari di licenza taxie autorizzazione, possono

utilizzare comecollaboratori soltanto sociiscritti al ruolo di cuiall'art.13 della L.R. 63/93,sezione conducenti addettial servizio di gondola,muniti dei prescrittirequisiti e di appositopermesso rilasciato dalComune di Venezia nelruolo specifico dellacategoria gondolieriessere temporaneamente

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sostituiti alla guida nei casie con le modalità dispostedal regolamento comunaleattuativo della L.R. 63/93.

6. Le licenze ed autorizzazioni dicui sopra hanno validità annuale esono rinnovabili su propostadell'Istituzione.

6bis. I gondolieri,assegnatari delle licenze eautorizzazioni, devonoprestare servizio con lemodalità e gli obblighi delregolamento comunale inattuazione della L.R.63/1993

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 49,comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, 267 e di regolarità contabile, del Direttore della Direzione Finanza eBilancio;

Visto che la IVª Commissione Consiliare nella seduta del 6 maggio 2014 ha chiesto ladiscussione in Consiglio comunale;

Eseguitasi la votazione con sistema elettronico

Consiglieri presenti: 29 – votanti: 24

Favorevoli: 24 (Belcaro, Borghello, Caccia, Campa, Centanini, Centenaro, Conte, Costalonga,Gianolla, Giordani, Giusto, Guzzo, Lavini, Lazzaro, Locatelli, Renesto, Rizzi, Scaramuzza, ScarpaA., Sottana, Toso, Trabucco, Venturini, Zuanich);

Astenuti: 2 (Funari, Placella);

Pur presenti in aula non partecipano al voto: 3 (Capogrosso, Molina, Turetta);

D E L I B E R A

1) adottare, per quanto espresso in premessa, le modificazioni ed integrazioni al vigenteRegolamento per il servizio pubblico di gondola nel testo che forma l’allegato A), parteintegrante e sostanziale del provvedimento;

2) disporre che il Dirigente competente provveda a trasmettere la presente deliberazione eall’allegato A) alla Provincia di Venezia per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 10,comma 1, lett. a) della LR 63/93, subordinandone l’efficacia all’esecutività della deliberazionedel Consiglio Provinciale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

(Proposta di deliberazione n. 91 del 17 febbraio 2014)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28 maggio 2014 Pagina 33 di 33

Page 35: COMUNE DI VENEZIA€¦ · Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 Seduta del 28 maggio 2014 Proposta di deliberazione n. 91 del 17 febbraio 2014 Estratto dal registro delle deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 4 agosto 2014

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVITA' DAL 15 AGOSTO 2014

Presiede: Il Presidente Roberto TurettaPartecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine