COMUNE DI SAURIS

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PRGC 2014 COMUNE DI SAURIS Piano Regolatore Generale Comunale NTA - Norme Tecniche di Attuazione Variante n. 25 al P.R.G.C. Elab. 1 14.07.2014 Elaborato modificato/integrato in recepimento alle disposizioni di cui alla DCC n. 15 del 14.07.2014 rispetto all'elaborato di data 17.03.2014

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Relazione Tecnica

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Comune di Sauris

Var. n25 al PRGC

Norme Tecniche di Attuazione

Evidenziazione delle modifiche introdotte dalla variante - barrate le parti stralciate

- sottolineate e in grassetto le parti aggiunte

Elab. 01

rev. 09 14.7.2014

Elaborato modificato/integrato in recepimento alle disposizioni di cui alla DCC n. 15 del 14.07.2014 rispetto

all’elaborato di data 17.03.2014

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Norme Tecniche di Attuazione

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Adozione

Approvazione

Il Sindaco

arch. Pietro Gremese

L’Ufficio Tecnico Comunale

dott. Guerrino Varutti

per.ind. Luca Chiaruttini

Progettisti

urbanista Raffaele Gerometta

urbanista Daniele Rallo

Il Valutatore Ambientale

ing. Elettra Lowenthal

Contributi specialistici

urbanista Giuseppe Segno

dott. for. Giovanni Trentanovi

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CAPO I

GENERALITA'

Art. 1 Generalità INVARIATO

Art. 2 Elaborati di PRGC e di analisi INVARIATO

CAPO II

INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 3 Definizioni INVARIATO

Art. 4 Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi INVARIATO

CAPO III

ATTUAZIONE DEL PRGC

Art. 5 Attuazione del PRGC INVARIATO

Art. 6 Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ex art. 91 L.r. 52/91) INVARIATO

CAPO IV

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7 Classificazione degli interventi INVARIATO

Art. 8 Destinazione d'uso INVARIATO

CAPO V

ZONIZZAZIONE

Art. 9 Zonizzazione INVARIATO

CAPO VI

NORME DI ZONA

Art. 10 Zona A dei centri storici primari INVARIATO

Art. 11 Zone omogenea A2 INVARIATO

Art. 12 Zona di verde privato INVARIATO

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Art. 13 Zona B di completamento e di recupero degli immobili tradizionali INVARIATO

Art. 13 Edifici di particolare valore ambientale (stavoli) INVARIATO

Art. 14 Norme tipologiche

Il presente articolo fornisce alcune essenziali prescrizioni, riguardanti elementi costruttivi e architettonici, cui attenersi

nella pianificazione attuativa delle zone A, negli interventi diretti nelle zone B e G e per quegli interventi per cui si

richiede il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché negli interventi diretti sugli edifici di cui

all’art. 54 delle presenti norme (stavoli).

Le prescrizioni previste dal presente articolo hanno natura regolamentare.

La norma é di indirizzo anche per gli interventi in tutte le altre zone e per tutti gli edifici esistenti o di nuova

realizzazione nel territorio comunale.

Considerato primario l'obiettivo di tutela paesaggistica dell'intero abitato di Sauris, le autorizzazioni agli interventi edilizi

potranno pertanto essere negate quando vengano meno quelle condizioni indispensabili a perseguire tale obiettivo.

Si ritiene di individuare nello stavolo l'edificio rustico tradizionale da cui mutuare i riferimenti tipologici.

La presente norma descrive gli elementi costruttivi necessari ed indispensabili a caratterizzare quel particolare edificio

che contrassegna il paesaggio saurano (stavolo): il rispetto della norma diviene indispensabile anche al fine

dell’autorizzazione paesaggistica e, quindi, per il rispetto del vincolo.

Vanno pertanto osservati i seguenti criteri:

1. recupero funzionale, pur con nuove destinazioni dei sistemi compositivo e distributivo dello stavolo: seminterrato,

piani intermedi, sottotetto, ballatoi;

2. riutilizzazione del modello strutturale dello stavolo: muratura in c.a. per l'interrato, muratura per il seminterrato,

tavolato nei piani intermedi, giustapposizione di tronchi incastrati agli angoli nei ballatoi e nelle coperture, tavolato nei

solai, le coperture eseguite a capanna a falde uguali di media pendenza con ampie linde e mantelli sui timpani;

3. riproposizione degli elementi essenziali dell'involucro esterno dello stavolo: i ballatoi graticciati fino al tetto, i riquadri

delle finestre ed i serramenti in legno (con esclusione dei rotolanti), scale esterne in legno, comignoli rivestiti in legno,

abbaini di forma tradizionale, manto di copertura in scandole di legno originali. In alternativa all’uso di scandola in

legno, con esclusione di quanto previsto per gli edifici di particolare valore ambientale (stavoli) in zona omogenea B di

cui all’art. 13 , nelle coperture degli edifici delle zone B-BC-D2-D3-D5-G è ammesso l’uso di tegola tipo “canadese”.

Con esclusione di quanto previsto per gli edifici di particolare valore ambientale (stavoli) in zona omogenea B di cui

all’art. 13 e per gli edifici di particolare valore ambientale ricadenti nelle zone agricole (stavoli) di cui all’art. 54, E’

ammessa la costruzione di abbaini nelle forme e con le caratteristiche tecniche di cui agli allegati particolari costruttivi e

purché rispettino le seguenti indicazioni:

- ciascun vano abitabile localizzato nel sottotetto può essere dotato al massimo di un abbaino per falda di copertura.

Tale opportunità è riservata solamente ai vani per i quali non sia possibile realizzare aperture efficaci sui timpani.

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- l’abbaino può impegnare un numero massimo di due spazi consecutivi compresi tra i falsi puntoni della struttura di

copertura.

- qualora realizzati sulla medesima falda più abbaini devono avere caratteristiche dimensionali uguali e devono essere

realizzati orizzontalmente.

La superficie apribile delle finestre ricavate negli abbaini viene conteggiata ai fini del calcolo della superficie finestrata

dei vani abitabili del sottotetto.

In alternativa all’abbaino, è E’ ammessa la realizzazione sulle falde delle coperture esistenti di un numero massimo di

due finestre a raso tipo “Velux”, o una per falda o entrambe sulla stessa falda a servizio di vani abitabili localizzati

nel sottotetto in aggiunta o in alternativa all’abbaino. Tale opportunità è riservata solamente ai vani per i quali

non sia possibile realizzare aperture efficaci sui timpani. Le aperture in parola devono essere allineate

orizzontalmente, non possono avere una larghezza superiore alla distanza tra due falsi puntoni consecutivi e non

possono impegnare due spazi consecutivi intrapuntoni.

La superficie apribile delle finestre a raso vale ai fini del calcolo della superficie finestrata dei vani abitabili di sottotetto.

Gli elementi lignei andranno coloriti solo con impregnanti non coprenti. Sono altresì da escludere le grate in ferro a

meno che non si tratti di grate autentiche. All'interno andranno impiegati materiali tradizionali.

4. È fatto divieto di sbancare il terreno oltre lo stretto necessario all'edificazione, Il terreno libero deve essere tenuto a

prato e le piantumazioni devono essere fatte con essenze locali.

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione vanno osservati i dimensionamenti di cui

all'allegato A delle presenti norme; per gli altri interventi si rimanda alle indicazioni grafiche esemplificative di cui

all'allegato B delle norme.

Per i locali di deposito ammessi nelle zone di verde privato e nelle zone B e nelle zone E valgono le seguenti

prescrizioni:

- distanze: nel rispetto del codice civile

- altezza: 1 piano con max 3.50 ml;

- pianta quadrata o rettangolare;

- esclusivamente in legno trattato con impregnante;

- tetto a due falde con manto di copertura in scandole di legno;

- vietati: camini, balconi, ballatoi e marciapiedi o rivestimenti superficiali del terreno circostante.

Art. 15 Zona BC dei PdL in vigore

Sono le aree interessate da piani attuativi approvati ed in via di completamento.

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In queste zone ai sensi della legislazione vigente, scaduto il termine indicato dalla convenzione per la realizzazione

delle opere di urbanizzazione, le previsioni dei piani attuativi (indicazioni tipologiche, allineamenti ed altre prescrizioni

urbanistiche stabilite dai piani stessi) restano in vigore a tempo indeterminato.

Nelle varianti al piano attuativo in vigore vanno comunque rispettate le seguenti norme e prescrizioni:

A) Destinazioni d'uso:

-piano interrato: cantine; locali al servizio della attività residenziale, autorimesse

-altri piani:residenza e ricettività turistica, autorimesse

B) Parametri urbanistici ed edilizi:

- If max= 0,8 1,12 mc/mq

- Lotto minimo= 600 mq.

- Q max= 20% del lotto

- H max= 7,50 ml.

- distanza minima dai confini= 5.00 ml.

- distanza minima dal ciglio stradale= 5.00 ml.

- distanza minima tra pareti finestrat= 10.00 ml

(quest'ultimo parametro si applica anche se solo una parete sia finestrata)

Qualora il piano attuativo contenga disposizioni planivolumetriche i parametri di distanza di cui al comma precedente

potranno essere ridotti in base a considerazioni che riguardano l'organizzazione complessiva dell'insediamento, fatte

salve tutte le altre disposizioni di cui al presente articolo.

In tali zone non sono ammessi corpi di fabbrica isolati o a confine.

Sono ammesse unicamente recinzioni in legno.

Nelle nuove costruzioni è sempre consentita, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo,anche

all'esterno del sedime del fabbricato, di locali per il ricovero di automezzi, cantine o simili. L'area utilizzata per tali

manufatti posta all'esterno del sedime del fabbricato non deve comunque superare il 50% del sedime del fabbricato

principale e sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto dello spessore di almeno 50

cm. e comunque inerbato. Nel caso di rampa di accesso ai posti macchina, questa non dovrà superare in nessun caso

la pendenza del 15%.

Art. 16 Zona D2 industriale-artigianale INVARIATO

Art. 17 Zona D3 degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti INVARIATO

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Art. 18 Zona D5 di pertinenza di impianti e manufatti indispensabili alla captazione e trasformazione dell'energia idraulica INVARIATO

Art. 19 Zone omogenee E (definizioni generali per le zone agricole) INVARIATO

Art. 20 Zona E1 - Agricola e forestale ricadente negli ambiti di alta montagna INVARIATO

Art.20 bis Sub- Zona E1a Ambito di casera Chiansaveit INVARIATO

Art. 21 Zona E2 - Agricola e forestale ricadente negli ambiti boschivi

Sono finalizzate alla produzione legnosa ove praticabile e al mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, naturale e

paesaggistico e alla fruizione ricreativa e turistica compatibili.

Sono zone interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di rimboschimento.

In dette zone tutti gli interventi devono essere indirizzati prevalentemente verso opere di tutela idrogeologica generale,

di conservazione, manutenzione e valorizzazione delle risorse boschive.

Sono esclusi:

- il taglio a raso del bosco, delle siepi e della ceduazione;

- l'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone;

- la modifica dei corsi d'acqua.

Sono ammessi in regime di pianificazione attuativa:

- la realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività forestali ed escursionistiche

(rifugi, bivacchi, ecc.) e opere tese al miglioramento del patrimonio boschivo ed alla valorizzazione di ambiti idonei alla

produzione di legname da opera;

- la realizzazione di attrezzature edilizie e tecnologiche per attività di commercializzazione e prima trasformazione dei

prodotti forestali;

Gli ambiti oggetto di PRPC potranno interessare sottozone della zona omogenea definita dal PRGC ma costituenti

ambiti geograficamente omogenei, delimitati da elementi naturali (corsi d'acqua, ecc.) o artificiali (strade, limiti di zona)

e preventivamente assentiti da specifico parere dell'Amm.ne comunale.

I piani di assestamento forestale sono equiparati a tutti gli effetti a piani attuativi.

L'indice di fabbricabilità massimo è (If) di 0.01 mc/mq.

Sono ammessi in regime di intervento diretto:

- l'adattamento, la ricostruzione delle malghe esistenti e delle attrezzature edilizie connesse all'attività zootecnica e

forestale;

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- il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti;

- il restauro dei fabbricati di cui all’art. 54;

- la realizzazione di limitati tratti di viabilità a servizio dei fabbricati, purché compatibile con gli equilibri

idrogeologici e valori naturalistici e paesistici dell’area. Tale compatibilità dovrà essere comprovata da

relazione redatta da un tecnico abilitato in materia e presentata contestualmente al permesso di costruire.

- la manutenzione edilizia e l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti fino ad un max del 20% del volume e della

superficie coperta esistenti alla data del 28 novembre 1997; l'ampliamento dovrà avvenire in primo luogo con l'utilizzo

della parte non residenziale e solo se questo é dimostrato non possibile, é ammesso l'ampliamento dell'edificio.

- interventi su edifici esistenti previsti ed ammessi dalle leggi e dai regolamenti per l'agriturismo con le precisazioni

normative di cui all'articolo "Agriturismo" delle presenti norme.

- progetti di inizativa pubblica per nuovi interventi infrastrutturali e l'apertura di nuove piste forestali finalizzati alla

coltivazione del bosco;

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione o di ampliamento consentiti sia in regime di intervento diretto sia in regime

di pianificazione attuativa valgono le seguenti norme:

Dist fabb=10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)

Dc= ml 3 o a confine;

Dist fabb= 6 ml o in aderenza;

H= 7,50 ml.

Dc= 10 ml

Dist str= conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;

Dist str (per strade non classificate) = 10 ml

Tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno tendere a rispettare le norme tipologiche di cui all'art. 14 del

presente PRGC che, pur non essendo obbligatorie, rappresentano comunque una norma di indirizzo rivolta al ripristino

di tipologie locali tradizionali.

E2a - Boschi invasivi

All'interno delle zone E2 il PRGC individua sub-zone, che sono state interessate dalla recente formazione di boschi

invasivi o da piantagioni commerciali non omogenee con la flora autoctona.

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L'obiettivo é quello di coordinare interventi tesi al ripristino, mediante il taglio a raso del bosco invasivo, della situazione

agricolturale precedente, generalmente a prato e, in via secondaria, al miglioramento paesaggistico.

Il recupero di tali sottozone é subordinato alla formazione di singoli PRPC di iniziativa pubblica, finalizzati al ripristino

delle attività originarie, con autorizzazione all'intervento di disboscamento da parte del competente Ispettorato

Regionale delle Foreste.

Gli ambiti oggetto di PRPC potranno interessare parzialmente o totalmente, una o più delle sub-zone E2a definite dal

PRGC.

Art. 22 Zona E3 - Agricola e forestale ricadente negli ambiti silvo-zootecnici

Si tratta di zone finalizzate:

- al mantenimento e ricostituzione di una trama vegetale anche con funzioni di produzione legnosa;

- alla difesa idrogeologica ed alla conservazione delle caratteristiche naturalistiche;

- alla valorizzazione delle aree più qualificate sotto il profilo ambientale;

- compatibilmente con quanto previsto ai punti precedenti, alla incentivazione economica del settore zootecnico

attraverso lo sviluppo, nelle aree idonee, di allevamenti zootecnici con adeguato livello organizzativo.

Sono ammessi interventi infrastrutturali funzionali all'esercizio delle attività ed alle opere ammesse purché compatibili

con gli equilibri idrogeologici ed i valori naturalistici e paesistici presenti.

Con riferimento alla classificazione delle destinazioni d’uso riportata nell'articolo relativo alle definizioni generali per le

zone agricole, nonché alla classificazione degli interventi di cui all’art. 7, valgono i seguenti indici e prescrizioni:

0 - prescrizioni per tutti gli interventi:

Dist str = conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;

Dist str (per strade non classificate) = 10 ml

Dist conf = 5 ml

Dist fabb = 10 ml

Tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno tendere a rispettare le norme contenute nell'art. 14 che

rappresentano un indirizzo rivolto al ripristino di tipologie locali tradizionali.

Prescrizioni particolari per le singole destinazioni d’uso degli interventi:

1 - residenza agricola:

If = 0,02 mc/mq

H = 7,50 ml

2 - strutture produttive aziendali:

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Uf = 0,05 mq/mq.

H = 7,50 ml

3 - prodotti agricoli e forestali:

Uf = 0,10 mq/mq

H = 10,50 ml

Dist dal limite di zona= 20 ml

È ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq.

4 - allevamenti zootecnici:

Uf = 0,10 mq/mq

H = 7,50 ml

Dist dal limite di zona = 20 ml

È ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq.

Distanza dalle zone residenziali:

per bovini ml 300

per suini ml 500

per altri animali ml 300

Dalle abitazioni isolate tali distanze sono dimezzate.

Il rilascio del titolo abilitativo deve essere subordinato al rispetto delle norme di accettabilità degli scarichi previsti dalla

D.lgs. 152 del 03.04.2006.

5 - agriturismo: v. art. 53 “Agriturismo”.

6 – (opere di trasformazione del suolo):

E’ ammessa la realizzazione di limitati tratti di viabilità a servizio dei fabbricati, purché compatibile con gli

equilibri idrogeologici e valori naturalistici e paesistici dell’area. Tale compatibilità dovrà essere comprovata

da relazione redatta da un tecnico abilitato in materia e presentata contestualmente al permesso di costruire.

7 – edifici preesistenti:

È ammessa la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici residenziali e relativi annessi preesistenti

ed il restauro degli edifici residenziali aventi interesse storico - ambientale anche non connessi all'attività agricola.

senza modifica delle destinazioni d'uso.

Per motivate ragioni di ordine funzionale od igienico (costruzione di servizi igienici, centrali termiche, depositi, garage,

ecc.), l'ampliamento dell'edificio destinato a residenza è ammesso nella misura massima di mc 100 "una tantum";

l'ampliamento dovrà avvenire in primo luogo con l'utilizzo della parte non residenziale e solo se questo é dimostrato

non possibile é ammesso l'ampliamento dell'edificio.

Per gli edifici con destinazione ricettiva o di ristoro é ammesso anche un ampliamento del 20% della volumetria

esistente destinata a tali attività alla data del 28 novembre 1997 per miglioramenti igienico-funzionali.

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Per gli interventi previsti al presente punto, l'autorizzazione ad eseguire i lavori, ovvero il titolo abilitativo, viene

rilasciata al proprietario dell'immobile anche se non imprenditore a titolo professionale.

Dist fabb = 10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti)

Dist conf = ml 3 o a confine;

H = quella media degli edifici esistenti.

8 – altri interventi ammessi:

- l'adattamento, la ricostruzione delle malghe esistenti e delle attrezzature edilizie minime per l'incentivazione delle

attività silvo-zootecniche;

- il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti;

- platee impermeabilizzate o cisterne a tenuta stagna per lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide, dimensionate

alle caratteristiche aziendali; gli scarichi nelle fognature sono ammessi solo previa depurazione con impianti a norma di

legge.

Dist fabb = 20 ml (dalle abitazioni del lotto)

Dist fabb = 50 ml (da tutte le altre abitazioni)

- allevamenti zootecnici esistenti: per le strutture che abbiano già utilizzato gli indici previsti, è ammesso un

ampliamento della superficie coperta esistente pari al 20% dell'esistente nel rispetto delle sole norme di zona sulle

distanze dai confini;

- nelle pertinenze scoperte degli edifici con attività ricettiva o di ristoro é possibile la realizzazione di attrezzature

sportive e per il tempo libero che non creino volumetria (campi polivalenti, campi di bocce, tennis, ecc.) e relativi

parcheggi; non risultando parificabili ad edifici, per queste attrezzature si intende in particolare non operante il vincolo

geologico relativo alle aree infracidite d'acqua;

- tutti gli interventi per il ripristino ed il funzionamento degli impianti tecnologici esistenti a servizio della residenza e

delle attività esistenti.

All'interno delle zone E3 potranno essere individuate sub - zone, che sono state interessate da abbandono e da iniziali

fenomeni di degrado ambientale.

L'obiettivo é quello di stimolare interventi tesi al ripristino, ove possibile in via prioritaria, delle attività agricole

abbandonate ed, in via secondaria, alle attività ricreative e turistiche integrate con l'agricoltura.

Il recupero di tali sottozone é subordinato alla formazione di singoli PRPC di iniziativa pubblica, finalizzati agli obiettivi

sopracitati. Gli ambiti oggetto di PRPC potranno interessare sottozone della zona omogenea E3 come definita dal

PRGC ma costituenti ambiti omogenei geograficamente o nell'assetto della proprietà, delimitati da elementi naturali o

da limiti di zona omogenea.

Gli interventi ammessi nell'ambito del PRPC sono quelli della zona E3 con le seguenti integrazioni:

- é ammesso il taglio a raso del bosco invasivo e della ceduazione;

- sono ammessi in forma integrativa e non esclusiva, parziali cambiamenti di destinazione d'uso nel senso ricreativo e

turistico.

9 – prescrizioni per la nuova edificazione:

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- gli interventi di nuova costruzione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono ammessi soltanto negli ambiti individuati dagli allegati

grafici della Variante n. 18 al P.R.G.C. vigente “tav. 5a: azzonamento – individuazione delle aree interessate da nuova

edificazione” e “tav. 5b: azzonamento – individuazione delle aree interessate da nuova edificazione” che andranno a

completare la zonizzazione operativa del P.R.G.C. vigente.

Per i punti 2 e 4, il numero minimo di capi dovrà essere:

- 15 capi bovini;

- 40 capi ovini;

- 40 capi caprini.

Non sono ammessi capi suini nelle nuove strutture.

È infine ammessa la nuova edificazione di volumi tecnici quali, ad esempio, legnaie con volume max pari a 20 mc e

depositi per attrezzi agricoli con volume max pari a 60 mc..

La tipologia edilizia deve rispettare le prescrizioni dell’art. 14 delle presenti norme. I volumi tecnici saranno su un unico

livello fuori terra ed avranno copertura in scandole di legno.

La realizzazione del volume tecnico sarà subordinata alla sottoscrizione, relativamente alla manutenzione dell’ambito

di prorietà ove ricade l’intervento, di un atto unilaterale d'obbligo da parte del titolare dell’atto abilitativo, registrato e

trascritto sui registri immobiliari a cura e spese del titolare stesso. Con tale atto egli si impegna, per sé e per gli aventi

causa, al fine della tutela e della valorizzazione del paesaggio, alla pulizia ed al mantenimento del decoro all’interno

del fondo.

In caso di presenza sul territorio comunale di differenti ambiti di proprietà, ubicati nelle differenti frazioni, sarà

permessa l’edificazione di un solo volume tecnico per ogni frazione.

Ai proprietari di fabbricati equivalenti a pertinenze (fienili e stalle) all’interno degli ambiti edificati non è consentita la

nuova edificazione di volumi tecnici in zona agricola. Essa sarà consentita solo a seguito di un trasferimento della

pertinenza rurale dall’ambito edificato alla zona agricola con contestuale trasformazione dell’uso del fabbricato

all’interno dell’ambito edificato in una destinazione d’uso compatibile con lo stesso.

Art. 23 Zona E4 -Agricola e forestale ricadente negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico: prati, colture e seminativi dei centri abitati

Si tratta di zone destinate al mantenimento ed incremento della produzione agricola e zootecnica, al mantenimento

della vegetazione tipica, nell'ambito di un’attiva salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Con riferimento alla classificazione degli interventi, riportata nell'articolo relativo alle definizioni generali per le zone

agricole, nonché alla classificazione degli interventi di cui all’art. 7, valgono i seguenti indici e prescrizioni:

0 - prescrizioni per tutti gli interventi:

Dist str = conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;

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Norme Tecniche di Attuazione

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Dist str (per strade non classificate) = 10 ml;

Dist conf = 5 ml;

Dist fabb = 10 m.l

Tutti gli interventi edilizi in questa zona dovranno tendere a rispettare le norme tipologiche del presente PRGC che

rappresentano un indirizzo rivolto al ripristino di tipologie locali tradizionali.

Prescrizioni particolari per le singole destinazioni d’uso degli interventi:

1 - residenza agricola:

If = 0,03 mc/mq;

H = 7,50 ml;

2 - strutture produttive aziendali:

Uf = 0,10 mq/mq;

H = 7,50 ml.

3 - prodotti agricoli e forestali:

Uf = 0,20 mq/mq;

H = 10,50 ml;

Dist dal limite di zona = 20 ml;

È ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq.

4 - allevamenti zootecnici:

Uf = 0,20 mq/mq;

H = 7,50 ml;

Dist dal limite di zona = 20 ml;

È ammessa la residenza del titolare o del custode per Su max. 120 mq.

Distanza dalle zone residenziali:

per bovini ml 300

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Norme Tecniche di Attuazione

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per suini ml 500

per altri animali ml 300

Da abitazioni isolate tali distanze sono dimezzate.

Il rilascio del titolo abilitativo deve essere subordinato al rispetto delle norme di accettabilità degli scarichi previsti dalla

Legge 152 del 03.04.2006.

5 - agriturismo: v. art. 53 "Agriturismo":

6 – (opere di trasformazione del suolo):

E’ ammessa la realizzazione di limitati tratti di viabilità a servizio dei fabbricati, purché compatibile con gli

equilibri idrogeologici e valori naturalistici e paesistici dell’area. Tale compatibilità dovrà essere comprovata

da relazione redatta da un tecnico abilitato in materia e presentata contestualmente al permesso di costruire.

7 - edifici preesistenti:

È ammessa la manutenzione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici residenziali e relativi annessi preesistenti

e il restauro degli edifici residenziali aventi interesse storico ambientale anche non connessi all'attività agricola. senza

modifica delle destinazioni d'uso.

Per motivate ragioni di ordine funzionale od igienico (costruzione di servizi igienici, centrali termiche, depositi, garage,

ecc.), l'ampliamento dell'edificio destinato a residenza è ammesso in deroga all'If ed al Q, comunque non superiore al

20% del volume e della superficie coperta esistenti alla data del 28 novembre 1997; l'ampliamento dovrà avvenire in

primo luogo con l'utilizzo della parte non residenziale e solo se questo é dimostrato non possibile, é ammesso

l'ampliamento dell'edificio.

Per gli edifici con destinazione ricettiva o di ristoro é ammesso anche un ampliamento del 20% della volumetria

esistente destinata a tali attività alla data del 28 novembre 1997 per miglioramenti igienico-funzionali.

Per gli interventi previsti al presente punto, l'autorizzazione ad eseguire i lavori, ovvero il titolo abilitativo, viene

rilasciata al proprietario dell'immobile anche se non imprenditore a titolo professionale.

Dist fabb = 10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti);

Dist conf = ml 3 o a confine;

H = quella media degli edifici esistenti.

8 - altri interventi ammessi:

- platee impermeabilizzate o cisterne a tenuta stagna per lo stoccaggio delle deiezioni liquide e solide, dimensionate

alle caratteristiche aziendali; gli scarichi nelle fognature sono ammessi solo previa depurazione con impianti a norma

di legge.

Dist fabb = 20 ml (dalle abitazioni del lotto)

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Norme Tecniche di Attuazione

17 17

Dist fabb = 50 ml (da tutte le altre abitazioni)

- allevamenti zootecnici esistenti: per le strutture che abbiano già utilizzato gli indici previsti, è ammesso un

ampliamento della superficie coperta esistente pari al 20% dell'esistente nel rispetto delle sole norme di zona sulle

distanze dai confini;

- nelle pertinenze scoperte degli edifici con attività ricettiva o di ristoro é possibile la realizzazione di attrezzature

sportive e per il tempo libero che non creino volumetria (campi polivalenti, campi di bocce, tennis, ecc.) e relativi

parcheggi; non risultando parificabili ad edifici, per queste attrezzature si intende in particolare non operante il vincolo

geologico relativo alle aree infracidite d'acqua;

- tutti gli interventi per il ripristino ed il funzionamento degli impianti tecnologici esistenti a servizio della residenza e

delle attività esistenti.

9 – prescrizioni per la nuova edificazione:

- gli interventi di nuova costruzione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono ammessi soltanto negli ambiti individuati dagli allegati

grafici della Variante n. 18 al P.R.G.C. vigente “tav. 5a: azzonamento – individuazione delle aree interessate da nuova

edificazione” e “tav. 5b: azzonamento – individuazione delle aree interessate da nuova edificazione” che andranno a

completare la zonizzazione operativa del P.R.G.C. vigente.

Per i punti 2 e 4, il numero minimo di capi dovrà essere:

- 15 capi bovini;

- 40 capi ovini;

- 40 capi caprini.

Non sono ammessi capi suini nelle nuove strutture.

È infine ammessa la nuova edificazione di volumi tecnici quali, ad esempio, legnaie con volume max pari a 20 mc e

depositi per attrezzi agricoli con volume max pari a 60 mc..

La tipologia edilizia deve rispettare le prescrizioni dell’art. 14 delle presenti norme. I volumi tecnici saranno su un unico

livello fuori terra ed avranno copertura in scandole di legno.

La realizzazione del volume tecnico sarà subordinata alla sottoscrizione, relativamente alla manutenzione dell’ambito

di prorietà ove ricade l’intervento, di un atto unilaterale d'obbligo da parte del titolare dell’atto abilitativo, registrato e

trascritto sui registri immobiliari a cura e spese del titolare stesso. Con tale atto egli si impegna, per sé e per gli aventi

causa, al fine della tutela e della valorizzazione del paesaggio, alla pulizia ed al mantenimento del decoro all’interno

del fondo.

In caso di presenza sul territorio comunale di differenti ambiti di proprietà, ubicati nelle differenti frazioni, sarà

permessa l’edificazione di un solo volume tecnico per ogni frazione.

Ai proprietari di fabbricati equivalenti a pertinenze (fienili e stalle) all’interno degli ambiti edificati non è consentita la

nuova edificazione di volumi tecnici in zona agricola. Essa sarà consentita solo a seguito di un trasferimento della

pertinenza rurale dall’ambito edificato alla zona agricola con contestuale trasformazione dell’uso del fabbricato

all’interno dell’ambito edificato in una destinazione d’uso compatibile con lo stesso.

Art. 24 Zona G2 turistico-residenziale INVARIATO

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Norme Tecniche di Attuazione

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Art. 25 Zona G2.1 - Campeggio INVARIATO

Art. 26 Zona G2.2 turistico-alberghiera di progetto INVARIATO

Art. 26 bis Zona G2.2a turistico-alberghiera esistente INVARIATO

Art. 27 Zona G3 - Demanio sciabile

La zona omogenea G3 corrisponde alle parti del territorio individuale come ambiti dei demani sciabili.

La sua attuazione avverrà tramite PRPC di iniziativa pubblica comprendente l'intero comparto indicato nella cartografia

del presente PRGC.

In assenza del PRPC sono ammessi:

a) sulle piste esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ampliamento. Sono interventi di

ampliamento - oltre agli interventi di allargamento e ingrandimento delle piste esistenti- gli interventi per la

realizzazione di tratti di pista di collegamento tra tracciati esistenti e diretti migliorare la funzionalità e la sicurezza del

sistema delle piste; si intendono tratti di collegamento quelli che - da soli - non possono costituire una pista di discesa.

b) sugli impianti di risalita, di innevamento e sulle reti tecnologiche esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, interventi di sostituzione e ampliamento. Si intendono interventi di sostituzione anche quelli diretti a

sostituire uno o,più impianti con un impianto di tipologia diversa (es. seggiovia in sostituzione di ski-lift). Gli interventi di

sostituzione possono comportare modifiche nel posizionamento delle stazioni di partenza e/o di arrivo e degli elementi

di sostegno nonché , modifiche di tracciato, purché diretti alla sostituzione di impianti esistenti a servizio di piste

esistenti. Gli interventi dovranno assicurare la completa rimozione degli impianti esistenti da sostituire e la

rinaturalizzazione del sito dell'impianto rimosso compresa la demolizione od occultamento dei basamenti dei sostegni.

c) sulla viabilità esistente: interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento.

d) Interventi di ampliamento e nuova realizzazione per piste, impianti di risalita, impianti e bacini di innevamento, aree

di sosta per sciatori, edifici accessori alla pratica dello sci graficamente individuati sulle tavole della zonizzazione del

PRGC e nel rispetto dei seguenti criteri:

Gli interventi dovranno integrarsi in un disegno complessivo dei paesaggio, verificando la visibilità degli stessi e

privilegiando soluzioni progettuali dirette al miglior inserimento delle opere nel contesto; le piste di discesa dovranno

avere un disegno sinuoso; i bacini idrici per l'innevamento artificiale dovranno avere forme non troppo artificiali e

geometriche privilegiando bordi irregolari che richiamino per quanto possibile il paesaggio naturale e prevedano la

rivegetazione delle sponde con specie arboree e arbustive autoctone;

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Norme Tecniche di Attuazione

19 19

eventuali opere di sostegno dovranno essere realizzate con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica;

Nella realizzazione delle opere di dovrà ricercare la maggior aderenza alla morfologia dei luoghi evitando forti

movimenti di terra e variazione alle pendenze dei versanti.

La realizzazione dei bacini di innevamento deve essere preceduta da un'attenta indagine geologicageotecnica che

deve essere approfondita e particolareggiata, per escludere con la massima certezza raggiungibile posizioni

potenzialmente pericolose dal punto di vista idrogeologico (fenomeni erosivi, frane, valanghe ecc.), tettonico (faglie

attive, dislocamenti, aspetti sismici) e per supportare il progettista dell'opera nelle decisioni tecniche progettuali (utilizzo

del materiale per la costruzione del rilevato arginale, interventi di bonifica e miglioramento delle caratteristiche dei

terreni di fondazione e d'imposta, tenuta del bacino ecc.). A tali scopi è necessaria un'analisi delle caratteristiche

geologicogeomeccaniche del terreno e delle sue condizioni idrogeologiche. Qualora le caratteristiche geotecniche del

terreno oggetto di scavo lo consentano, il progetto ne prevede il reimpiego per la costruzione del rilevato arginale, ove

necessario, determinandone le caratteristiche geometriche fondamentali e le modalità di posa più opportune dopo le

necessarie vagliature.

I bacini idrici per l'innevamento devono prevedere efficaci dispositivi interni di tenuta dei rilevati arginali, per evitare

filtrazioni attraverso di esso, e, al di sotto, un sistema di drenaggio per l'allontanamento delle acque. Il paramento

esterno degli argini va inerbito o rivestito con zolle erbose, predisponendo, se necessario, canaletti di scolo

antidilavamento.

La diga in terra deve essere dotata di uno scarico di superficie adeguato, pertanto nel dimensionamento della sezione

di deflusso vanno considerate precipitazioni di carattere eccezionale, con tempi di ritorno molto elevati ed un franco di

sicurezza tra la quota del coronamento e quella di massimo invaso pari almeno a 1,50 m.

Per il bacino deve essere inoltre previsto uno scarico di fondo, per permetterne lo svuotamento in caso di necessità. Le

acque provenienti dagli scarichi e dai drenaggi vanno accompagnate fino al corso d'acqua naturale più prossimo, con

le precauzioni e gli eventuali interventi necessari a scongiurare erosioni a altri danni ai terreni attraversati, evitando

comunque, lo scarico contemporaneo a piene naturali.

Alla fine è necessario operare un sistema di controllo visivo, frequente ed accurato del bacino e delle sue parti

principali da parte di personale delle Società delle stazioni, che in caso di eventi anomali o imprevisti, avvisi il tecnico

responsabile per i provvedimenti del caso. E' altresì obbligatoria una periodica manutenzione degli apparati idraulici

per mantenerne l'integrità e la sicurezza.

Per tutte le nuove opere l'esecuzione di scavi e di movimenti terra, durante la realizzazione delle previste opere,

dovranno essere seguiti senza compromettere l'equilibrio geostatico del versante.

Non di meno, anche nella realizzazione di rilevati costituiti da materiali di risulta derivanti dagli scavi eseguiti lungo il

versante o nella realizzazione dei rilevati necessari alla correzione della pendenza dello stesso, dovranno essere

garantite le necessarie condizioni di sicurezza geostatica; dovranno essere mantenuti i naturali

compluvi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque piovane lungo il versante;i sostegni degli impianti a fune

dovranno essere posti all'esterno del limite di pericolosità valanghiva potenziale (individuato in tratto arancio nella carta

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Norme Tecniche di Attuazione

20 20

delle pericolosità naturali) ed essere posizionati lungo tracciati attestati su dorsali o emergenze rocciose. In analogia a

quanto sopra anche le piste da discesa e di servizio dovranno essere poste in situazioni di sicurezza valanghiva.

e) nelle zone ricomprese nella perimetrazione del demanio classificate come attrezzature collettive, gli

interventi ammessi dal relativo art. 28;

f) gli interventi di restauro dei fabbricati di cui all’art.54 ai sensi dello stesso articolo nel rispetto della

vocazione e dell’utilizzo sciistico della zona;

g) realizzazione di limitati tratti di viabilità a servizio dei fabbricati, nel rispetto della vocazione e dell’utilizzo

sciistico della zona.

In tali zone è consentito l’insediamento di attrezzature di servizio agli impianti di risalita ed attrezzature di ristoro con

l'esclusione delle attività ricettive sia di tipo alberghiero che di tipo residenziale.

Il Piano attuativo, oltre ai contenuti previsti dalla legislazione vigente, dovrà specificare :

a) Il numero potenziale degli utenti in funzione anche della possibile concorrenza/complementarità con i comprensori

sciistici più vicini ed il carico massimo di sciatori/ettaro sostenibili dal demanio.

b) Gli ambiti interessati dalle piste di discesa, gli impianti di risalita comprensivi delle opere e strutture necessarie al

loro funzionamento e loro rapporto con gli altri servizi di supporto alla pratica sciistica, con le attrezzature ricettive e di

ristorazione previste, nonchè con l'organizzazione dei parcheggi.

c) Le attrezzature turistiche di base per l'uso sciistico dell'area quali : scuola sci, biglietteria centrale, ambulatorio

medico, depositi, ecc.

d) Le aree da riservare alla realizzazione di eventuali accessi secondari e gli eventuali punti di saldatura con la vicina

zona a campeggio (relativamente al demanio di Sauris di Sopra);

e) L'eventuale nuova edificazione di strutture minime in legno quali stavoli o fienili compatibilmente con l'uso sciistico

delle aree nel rispetto di un'altezza massima di m. 4,20 nonchè l'eventuale trasformazione di quelli preesistenti in

attrezzature di ristoro per l'uso sciistico della zona.

f) L'eventuale ampliamento degli edifici residenziali esistenti alla data d'adozione del presente P.R.G. determinato dalle

sole esigenze di natura igienico-funzionale.

g) Le relative volumetrie massime consentite per l'attuazione degli interventi descritti nei punti precedenti, indicando

anche le tipologie edilizie più consone, fermo restando l'obbligo di rispettare un HF max di m. 6,00.

h) Gli spazi per parcheggi e le loro caratteristiche costruttive.

i) I criteri progettuali da adottare per la eventuale viabilità interna.

l) Gli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari a mitigare gli effetti d'impatto connessi con l'inserimento nel demanio

sciabile delle reti infrastrutturali, nonchè delle piste di discesa.

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Norme Tecniche di Attuazione

21 21

m) I criteri progettuali da adottare al fine di razionalizzare e di rendere compatibile con l'uso sciistico del demanio

l'esistente viabilità agricola di servizio agli eventuali edifici residenziali, nonchè gli accorgimenti tecnico costruttivi

necessari a ridurre al minimo l'impatto di tali infrastrutture nel contesto.

n) Gli indirizzi di tutela generale dell'ambiente interessato dalla valorizzazione turistica.

o) L'ubicazione delle attrezzature di servizio al fine sia di ottimizzare l'insieme delle interazioni che devono sussistere

tra esse e l'organizzazione funzionale del demanio, sia di salvaguardare le peculiarità paesaggistiche dei luoghi.

Prescrizioni particolari :

Ai fini della razionale pianificazione delle zone G3, in sede di piano attuativo dovranno essere osservati i seguenti

criteri :

- Le previsioni delle opere e l'utilizzazione delle aree dovrà assicurare il rispetto delle risorse naturali presenti, nonchè

curare in modo particolare l'inserimento ambientale e la rimessa in ripristino delle aree interessate dagli interventi

suddetti attraverso opportuni inerbimenti.

- Per quanto riguarda l'inserimento ambientale delle opere, il Piano attuativo dovrà tener conto del diverso rapporti, tra

le stesse e l'ambiente, che si vengono a determinare in tutte le quattro stagioni, al fine di non compromettere le

possibilità di turismo pluristagionale.

- Dovranno in particolar modo essere studiate forme di progettazione e organizzazione del sistema dei servizi che

permettano l'adozione di strutture provvisorie, quando ciò sia possibile, nonchè la limitazione delle forme di

acquisizione definitiva per privilegiare forme di uso plurimo e pluristagionale dei suoli.

- Dovranno inoltre essere verificati gli aspetti connessi con la gestione e con l'efficienza economica complessiva del

demanio sciabile.

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Norme Tecniche di Attuazione

22 22

Art. 28 Zone per attrezzature collettive

Sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria necessarie all'adeguamento degli standards

urbanistici.

Le definizioni delle destinazioni, eventualmente contenute nelle tavole, sono indicative per quanto riguarda la puntuale

localizzazione della singola destinazione.

Il dimensionamento e la normativa dell'opera, se non di seguito specificati, sono fissati di volta in volta sulla base delle

esigenze reali e della funzionalità dell'inserimento in sito nel rispetto comunque delle previsioni generali e delle

disposizioni di legge in materia.

La procedura di attuazione è basata sull'intervento diretto.

Per gli edifici e le aree destinate ad attrezzature collettive comprese nei perimetri dei PRPC delle zone A, si farà

riferimento alle caratteristiche formali ed architettoniche delle preesistenze.

Per gli interventi esterni ai PRPC delle zone A valgono le seguenti prescrizioni:

Parcheggi:

dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

-cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale;

-piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, elementi lapidei, battuto di cemento, asfalto;

-piantumazione in relazione alla soluzione compositiva.

Chiesa:

sono previsti esclusivamente interventi di restauro, di conservazione tipologica e di manutenzione con le

tecniche del restauro. Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi architettonici e costruttivi si farà

riferimento alle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

Scuola materna ed elementare:

Q max= 35%

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde attrezzato per il gioco dei bambini nella misura minima del

35% dell'area di pertinenza.

Municipio - Magazzino comunale - Musei - Centro civico - Servizi turistici:

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Norme Tecniche di Attuazione

23 23

Trattasi di edifici esistenti o di funzioni da localizzare in edifici da ristrutturare. Gli interventi tenderanno pertanto

al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei materiali. Nel caso di ampliamenti, questi dovranno

comunque integrarsi con le preesistenze con soluzioni compositive adeguate.

Verde attrezzato:

Queste aree sono destinate, oltre al verde, ad essere attrezzata con percorsi pedonali e/o ciclabili, giochi per

bambini, panchine, fontane ecc.. E' vietata qualsiasi edificazione non strettamente finalizzata all'uso così

definito. Nel caso della realizzazione di giochi per bambini vanno munite di tutti gli accorgimenti atti ad

assicurare pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate.

Sport:

Quest'area è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed impianti sportivi ed i relativi servizi. E' ammessa

l'edificazione se strettamente finalizzata al servizio installato.

Spettacoli all'aperto:

L'area é destinata a ospitare attività all'aperto in occasione di feste paesane, manifestazioni, spettacoli estivi. E'

ammessa la sua sistemazione planoaltimetrica e una limitata l'edificazione se strettamente finalizzate a tali

funzioni.

Cimiteri:

Per le murature perimetrali esistenti di eventuale pregio ambientale e per i loro ampliamenti, gli interventi

tenderanno al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei materiali. Nei casi rimanenti, gli ampliamenti

dovranno comunque integrarsi con le preesistenze, con soluzioni compositive adeguate

Varie tecnologiche:

Riguardano le attrezzature tecnologiche a scala territoriale relative ad impianti di depurazione, centraline e

cabine di trasformazione, depositi GPL, serbatoi acquedotto, ecopiazzole, pensiline autobus, area di deposito

e stoccaggio (biomasse vegetali).

Nell'area sita in località La Maina è prevista la realizzazione del deposito per lo stoccaggio del gas G.P.L. che

andrà ad alimentare la rete a servizio dell'abitato medesimo.

Il deposito dovrà essere completamente interrato e l'area oggetto dell'intervento dovrà essere piantumata con

essenze arboree per garantire un'ottimale inserimento paesaggistico.

Nell’area sita nei pressi del depuratore in località Untervelt ad uso deposito e stoccaggio (biomasse

vegetali) è ammessa la realizzazione di fabbricati, tettoie, piazzali ed attrezzature atte al deposito e allo

stoccaggio delle biomasse vegetali.

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Norme Tecniche di Attuazione

24 24

Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali, caratteristiche morfologiche ed assetto

urbanistico a quelle delle zone in cui ricadono.

Gli impianti tecnologici quali depuratori, centraline, cabine, ecopiazzole, ecc., dovranno essere

opportunamente mimetizzati, p.es. da idonee barriere arboreo-arbustiva o, se possibile, realizzati con

interramento totale o parziale.

Per le aree destinate a Verde attrezzato, Sport e Spettacoli all'aperto situate a Sauris di Sopra è ammessa la

realizzazione congiunta pubblico-privato di tutte le attrezzature destinate al servizio dell'utenza turistica. Apposita

convenzione potrà garantire l'uso pubblico di tali strutture in relazione alle necessità dei residenti.

In tal caso gli interventi dovranno essere preceduti dall'approvazione di apposito PRPC di iniziativa pubblica o privata e

dalla relativa convenzione.

Art. 29 Zona per garages interrati INVARIATO

Art. 30 Area di valore ambientale del Monte Bivera "A13" INVARIATO

Art. 31 Area di valore ambientale del bosco bandito di Lateis "A4" INVARIATO

Art. 32 Area di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Sauris INVARIATO

Art. 34 Zona vincolata dalla Legge 1497/1939 INVARIATO

CAPO VII

NORME DI CARATTERE GEOLOGICO

Art. 35 Generalità INVARIATO

Art. 35 bis Prescrizioni geologiche della Var. n. 25 INSERITO EX NOVO

Parere geologico n. 26/2014 prot. 0012701/P del 29.04.2014 (Servizio Geologico Regionale)

Prescrizioni

- il punto di variante P9 “percorso turistico” che collegherà la località Velt a Sauris di Sotto viene

intercettato, nei pressi di Velt, dalle valanghe 93 e 640 mentre, a metà tracciato, è interessato da un

sito valanghivo individuato da foto interpretazione. Nel caso di presenza di neve nell’area di distacco

delle valanghe dovrà essere previsto il divieto di accesso con l'interdizione al transito dei tratti

potenzialmente interessati dai siti valanghivi;

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Norme Tecniche di Attuazione

25 25

- l’attuazione del punto di variante P9 "percorso turistico" intersecante per un breve tratto una

pericolosità geologica elevata (P3) potrà essere attuata solo nel rispetto di quanto riportato nella

normativa PAI di riferimento che qui si intende integralmente riportata;

- per tutti i punti di variante valgono le prescrizioni di cui alla relazione geologica del 28/03/2014 a firma

del dott. geol. Maurizio M. Pivetta riportate nel capitolo 9 “Considerazioni conclusive” che qui si

intendono integralmente riportate;

- per tutto il territorio comunale, facendo riferimento in particolare alle modifiche normative di cui ai

punto di variante P15, devono essere rispettate le norme PAI di riferimento.

Art. 36 Zona delle lave torrentizie INVARIATO

Art. 37 Zone soggette a sprofondamento INVARIATO

Art. 38 Zone corrispondenti a aree infracidite d'acqua INVARIATO

Art. 39 Zone di frane, scoscendimenti localizzati e avallamenti di sponda INVARIATO

Art. 40 Zone di valanghe, distacchi parziali e colatoi INVARIATO

Art. 41 Zone soggette a esondazione (lama d'acqua 10-15 cm.) INVARIATO

Art. 42 Ambito di ripristino dell'assetto idraulico del rio Kortol INVARIATO

Art. 43 Ambito di ripristino dell'assetto geomorfologico a Lateis INVARIATO

Art. 44 Fascia di rispetto dell'alveo naturale INVARIATO

CAPO VII

NORME DI CARATTERE AMBIENTALE

Art. 45 Terrazzi fluviali INVARIATO

Art. 46 Sorgenti INVARIATO

Art. 46bis Sorgenti captate (DPR 24.5.1988 n.236, artt.4,5,6 e 7) INVARIATO

Art. 47 Interventi sui corsi d'acqua INVARIATO

Art. 48 Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica INVARIATO

CAPO VIII

NORME VARIE

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Norme Tecniche di Attuazione

26 26

Art. 49 Aree soggette a vincolo di rispetto dei cimiteri e dei depuratori

In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni ad esclusione di quanto ammesso dall’art.28 per le zone ad uso

attrezzature collettive – varie tecnologiche – aree di deposito e stoccaggio (biomasse vegetali).

Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali

rispetto alle quali risultino contigue.

Entro tali aree è ammessa l'individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature ricreative e sportive e la

realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse

zone.

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto dei depuratori sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia

senza demolizione e ricostruzione e l'ampliamento "una tantum" della volumetria esistente alla data del 28

novembre 1997, fino a 100 mc, comunque finalizzato all'inserimento di vani tecnici ed accessori ed al

miglioramento igienico-funzionale.

Le fasce di rispetto sono quelle indicate in cartografia.

Art. 50 Fasce di rispetto relative alla viabilità INVARIATO

Art. 51 Viabilità: facoltà del Sindaco INVARIATO

Art. 52 Impianti a rete per pubblici servizi INVARIATO

Art. 53 Agriturismo INVARIATO

Art. 54 Edifici di particolare valore ambientale ricadenti nelle zone agricole (stavoli)

Si tratta di immobili, individuati e contraddistinti in cartografia con apposita simbologia aventi caratteristiche tipologico -

architettoniche riconducibili alla tradizione rurale di montagna. L'individuazione cartografica implica l'identificazione dei

manufatti preesistenti nella loro forma originaria ed una congrua pertinenza.

L'obiettivo é quello di favorire il recupero e la manutenzione dei detti immobili, rimuovendo eventuali elementi di

contrasto paesaggistico, anche ricorrendo al cambiamento di destinazione d'uso.

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Norme Tecniche di Attuazione

27 27

Nell'allegato 2 ("Schedatura del sistema degli stavoli esterni ai centri abitati") alla Relazione del presente PRGC sono

individuati e schedati gli stavoli esistenti per i quali l'Amministrazione comunale é in possesso di un rilievo dello stato di

fatto a cui andrà obbligatoriamente fatto riferimento per tutti gli interventi edilizi sugli edifici e sulle loro pertinenze.

Per gli altri stavoli esistenti andrà predisposta una schedatura analoga contenente tutte le informazioni sullo stato di

fatto, secondo il facsimile predisposto ed allegato alle presenti norme (allegato C), accompagnata da una completa

documentazione fotografica dello stato dell’arte (interno ed esterno).

Tale schedatura costituirà la documentazione minima necessaria per classificarli come "Stavoli schedati" e consentirne

il recupero secondo le norme del presente articolo.

Per tutti gli stavoli è ammessa la manutenzione ordinaria e, in regime diretto, i seguenti interventi:

- restauro dei rustici esistenti, anche con cambiamento della destinazione d'uso, purchè in direzione di usi comunque

compatibili con le caratteristiche tipologico - architettoniche e secondo le prescrizioni costruttive ed architettoniche,

pertinenti con interventi di esclusivo restauro, indicate al precedente articolo "Prescrizioni per gli elementi

architettonici"; si prescrive inoltre il mantenimento dell'assetto della copertura esistente, il ripristino dei manti di

copertura con i materiali costitutivi originari dell'edificio o della tradizione storica locale; la conservazione di eventuali

paramenti murari in pietra o di altri elementi in pietra o legno (scale, gradini, griglie ecc.). È fatto divieto di uso del

cemento negli intonaci esterni; di tinteggiature esterne, di uso di perline di qualsiasi tipo nei rivestimenti esterni, di

realizzare poggioli ed altre opere a sbalzo se non a scopo di ripristino di preesistenze; di realizzare pavimentazioni in

conglomerato bituminoso nell'area di pertinenza e nelle strade di accesso (sono ammessi, eventualmente,

l'acciottolato o le lastre grezze di pietra).

- realizzazione di abbaini con una larghezza massima di 150 cm nel numero massimo di due per edificio e di uno per

falda, purché mantengano le dimensioni e le caratteristiche degli abbaini tradizionali, ricavati tra trave e trave

(larghezza circa 80 cm), al solo fine di permettere un accesso al tetto; e finestre a raso ai sensi dell’art.14.

- realizzazione di annessi di servizio integrati nel corpo principale (per autorimessa, ricovero attrezzi, magazzino ecc.)

con un volume non superiore ad un quinto del volume del rustico servito e secondo le norme tipologiche del presente

PRGC.

Nelle pertinenze scoperte dei rustici non sono ammessi interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quali:

- realizzazione di manufatti di qualsiasi genere ad esclusione sia di quanto ammesso ai commi precedenti sia di

recinzioni, da realizzarsi, comunque, nella misura più limitata possibile, in tondello ligneo levigato con montanti infissi

direttamente nel terreno ;

- rimozione o danneggiamento di manufatti tradizionali (es. sentieri, muretti, ecc. );

- movimenti di terra, deviazioni od occultamenti di sorgenti;

- costruzione ex novo di strade e sentieri.

Nelle pertinenze scoperte dei rustici sono ammessi:

- la coltivazione di limitati appezzamenti ad orto;

- la realizzazione interrata di serbatoi di gas per uso domestico.

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Norme Tecniche di Attuazione

28 28

Per stavoli parzialmente o completamente demoliti, é consentita la ricostruzione entro il limite del sedime esistente,

secondo le informazioni dedotte dalla documentazione storica esistente ovvero secondo i modelli tipologici previsti dal

P.R.G.C. vigente, per un volume max pari a quello precedente.

Per gli stavoli parzialmente o completamente demoliti ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica é

consentita la ricostruzione entro la zona più prossima al sedime esistente esterna all’area di pericolo e

comunque entro il limite di 100 m dallo stesso. La sussistenza di vincoli che non permettono la realizzazione

delle opere di progetto e l’idoneità del nuovo sito scelto sono comprovate da relazione redatta da un tecnico

abilitato in materia accompagnata da idonee e dettagliate indagini tecniche.

La ricostruzione dovrà avvenire secondo le informazioni dedotte dalla documentazione storica esistente

ovvero secondo i modelli tipologici previsti dal P.R.G.C. vigente, per un volume max pari a quello precedente.

Per gli stavoli oggetto di interventi di restauro, ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica è consentita la

delocalizzazione entro la zona più prossima al sedime esistente esterna all’area di pericolo e comunque entro

il limite di m.100 dallo stesso. La sussistenza di vincoli che non permettono la realizzazione delle opere di

progetto e l’idoneità del nuovo sito scelto sono comprovate da relazione redatta da un tecnico abilitato in

materia accompagnata da idonee e dettagliate indagini tecniche.

La ricostruzione dovrà avvenire mantenendo inalterate le caratteristiche dimensionali e architettoniche del

fabbricato originario e riutilizzando gli elementi costitutivi tipologici dello stesso recuperabili.

Il progetto dell’intervento edilizio allegato alla richiesta dell’atto abilitativo dovrà almeno contenere:

- il disegno dello stato di fatto, che costituirà la schedatura dello stavolo, da redigersi secondo le indicazioni

dell’Allegato “C: scheda tipo stavoli” al presente P.R.G.C.;

- la documentazione fotografica che accompagna la schedatura, come indicato nel presente articolo;

- il disegno dello stato di progetto, contenente anche particolari costruttivi in scala 1:20;

- una dettagliata relazione illustrativa del progetto e della sua fattibilità economica;

- l’asseverazione da parte del progettista della conformità del progetto all’art. 14 del presente P.R.G.C.;

- per tutti gli stavoli schedati prima dell’approvazione del presente piano e per tutti gli stavoli di nuova schedatura, la

sottoscrizione, relativamente alle opere di urbanizzazione ed alla erogazione di altri servizi pubblici (quali, ad esempio,

la raccolta rifiuti, lo scuolabus ecc.), di un atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario registrato e trascritto

sui registri immobiliari a cura e spese del concessionario stesso. Con tale atto egli si impegna, per sé e per gli aventi

causa, o alla realizzazione in proprio di opere e servizi o ad assumere a proprio carico gli oneri che ne derivano al

Comune o ad altro Ente pubblico;

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PRGC del Comune di Sauris

Norme Tecniche di Attuazione

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- per gli stavoli oggetto di richiesta di spostamento entro il limite di 100m, una relazione gelogica

accompagnata da idonee e dettagliate indagini tecniche comprovante la sussistenza nel sito di vincoli che non

permettono la realizzazione delle opere di progetto e l’idoneità del nuovo sito scelto;

Art. 55 Modifica delle destinazioni d'uso soggetta ad autorizzazione edilizia INVARIATO

Art. 56 PRPC di inquadramento e recupero INVARIATO

Art. 57 Fascia di rispetto visuale del centro storico INVARIATO

Art. 58 Salvaguardia paesaggistica INVARIATO

ALLEGATI

Allegato A: Modelli tipologici INVARIATO

Allegato B: Particolari costruttivi

sostituita pag. 4 con la seguente:

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PRGC del Comune di Sauris

Norme Tecniche di Attuazione

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Allegato C: Scheda tipo stavoli INVARIATO

max cm 150