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Comune di Santa Marma Salina Provincia di Messina ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSir.lJO CJOMIJNALK N. 24/2014 REG. DELIBERE OGGETTO: Convalida ex art. 21 mnìes,, secondo commsi, L. 241/90 deìia delibera C.C, n. 19 del 14/07/2014 "Approvazione Regolamento comunale per rapplicazione deirimposta unica comunale (lUC) L'anno duemìfaquattordici il giorno undici del mese di Agosto alle ore 15,10 e seguenti, nella Casa comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta pubblica di prima adunanza, il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria con avviso prot. 4533 del 06.08.2014 Al momento delta discussione e delia votazione della presente deliberazione risultano; rONSKiI IERI }»RESENTl CO^»S^GlJERI i PRESENTI 1.2AV0NE SERGIO NO 7. OSVALDO DAVIDE SI 2. SIDOT! LINDA VALERIA f SI 8 SALTALAMACCHIA PAOLA NO 3. CASOLARO SARA SI 9 LÒNGO SrMÓNEtTA SI 4 lOPES ALESSANDRO SI 10 SAIJA MARCELLO ^ SI 5. GULLO SANTINA NO 11 RE SALVATORE SI 6, FOLLONE LUIGI 1 NO 12. CUTELU DOMENICO NO Assegnati n, 12 - In carica n, 12 - Assenti n, _5 Presenti n, _7_ Risulta legale, at sensi dell'art 30 della L.R 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti Assume la presidenza il Dott. Alessandro Lopes nella sua qualità di Presidente. Partecipa il Segretario del Comune Dott-ssa Susanna Pjgnatelto Partecipa, senza diritto di voto, il Vice-Sindaco Dott. Domenico Arabia, ai sensi dell'art, 20, 3"^ comma, della L.R 26 08 '92 n 7 La seduta è pubblica IL CONSÌGLIO COMUNALE Visto che ai sensi dell'art.53 della L 142//'90, recepìio con L.R- n 48/91, modificato dall'art 12 della L R n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso o H Responsabile del settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE o If Responsabile di ragioneria, per la regolarità conlabite. parere FAVOREVOLE Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Il Presidente procede alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto.

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Comune di Santa Marma Salina Prov inc ia di Messina

O R I G I N A L E

DI D E L I B E R A Z I O N E D E L

CONSir. lJO CJOMIJNALK

N. 24/2014 R E G . D E L I B E R E

O G G E T T O : Convalida ex art. 21 mnìes,, secondo commsi, L. 241/90 deìia delibera

C.C, n. 19 del 14/07/2014 "Approvazione Regolamento comunale per rapplicazione

deirimposta unica comunale (lUC)

L'anno duemìfaquattordici il giorno undici del mese di Agosto alle ore 15,10 e seguenti, nella Casa comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta pubblica di prima adunanza, il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria con avviso prot. 4533 del 06.08.2014 Al momento delta discussione e delia votazione della presente deliberazione risultano;

r O N S K i I IERI }»RESENTl CO^»S^GlJERI i PRESENTI

1.2AV0NE SERGIO NO 7. OSVALDO DAVIDE SI 2. SIDOT! LINDA VALERIA f SI 8 SALTALAMACCHIA PAOLA N O 3. CASOLARO SARA SI 9 LÒNGO SrMÓNEtTA SI 4 lOPES ALESSANDRO SI 10 SAIJA MARCELLO ^ SI 5. GULLO SANTINA N O 11 RE SALVATORE SI 6, FOLLONE LUIGI 1 NO 12. CUTELU DOMENICO N O

Assegnati n, 12 - In carica n, 12 - Assenti n, _5 Presenti n, _7_

Risulta legale, at sensi dell'art 30 della L.R 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti

Assume la presidenza il Dott. Alessandro Lopes nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario del Comune Dott-ssa Susanna Pjgnatelto

Partecipa, senza diritto di voto, il Vice-Sindaco Dott. Domenico Arabia, ai sensi dell'art, 20, 3" comma, della L.R 26 08 '92 n 7

La seduta è pubblica

IL CONSÌGLIO COMUNALE Visto che ai sensi dell'art.53 della L 142//'90, recepìio con L.R- n 48/91, modificato dall'art 12 della L R n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso

o H Responsabile del settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE o If Responsabile di ragioneria, per la regolarità conlabite. parere FAVOREVOLE

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Il Presidente procede alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto.

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I L P R E S I D E N T E illustra la proposta.

IN mancanza di osservazioni ed interventi

IL CONSIGL IO C O M L N.4LE

P R E M E S S O che sulla proposta della presente dcliberarione:

• il res|XMisabiie del servizio interessato, per i uanto conccnic la regolarità tecnica ;

• il res}X)nsabJle del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ;

ai sensi dell'art. 53 della L.OK.06.t990 n° 142. come recepita con l'art. 1, comma T', le», i). della L.R.

n W 9 l , come modificato dall'art. 12 della L.R. n"30/2000, hanno espresso parere F A V O R E V O L E ;

VISTA ed esaminala la proptìsta di deliberazione allegala ai presente alto per costituirne parte

integrante e sostan/tale ;

RITENITT'A detta proposta meritevole di approvai'ionc per le motivazioni espresse nella stessa:

VISTA la I.. n^ 142/'9(). come recepita con L.R. n" 48/'9| come raodillcata con l'art. 12 della L.R,

n.30/2(M)0 ;

C O N VOTI : Presenti : 1, Votanti ; 7, Favorevoli : 7, espressi nelle consuete Ibrmc di legge;

UDITA la proposta del Presidente di dichiarare l'argomenlo ìmra.ediatamente esecuiivo ;

C O N VOTI : Pre.scnti : 7 , Votanti : 7, Favorevoli : 7 espressi nelle consuete forme di legge;

D E L I B E R A

I) A P P R O V A R E integralmente la proposta di delibeimione allegata al presente atto per costituirne

parte integrante « sostanziale, corredata dai pareri su di essa espressi ai sensi dell'artSB delia L. n*'l42f"90.

come recepito con l 'ari, l . comma 1". lettera, i), della L, R. 48/'91 e come modificato dall'art. 12 della L.R.

n.30/20t» ;

.2) D A R E A I T O che tutti i punti della proposta di delib«ra.?ione redatta ai sensi dell'art. 53 della 1,,.

I42,''"90 trascritta ed approvala integralmente . sì intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al

presente delibentto costituiscono intero ed unico atto deliberaiivo;

3) I M R E .ATTO che con separala votazione, che ha avuto t'esito di cui alla p,remessa del presente

atto, la presente deliberazione viene dichiarala immediatamente esecutiva.

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Pf| COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

P R O P O S T A DI D E L I B E R A Z I O N E P E R C O N S I G L I O C O M U N A L E

O G G E T T O Convalida ex art. 21 mnies, secondo comma, L. 241/90 della delibera C.C. n. 19 del 14/07/2014

"Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iUC)

- V ISTA la deliberazione dei Consiglio Comunale n, i9 del. 14.07.2014 avente ad oggetto:"E.wmc ed

approvazione Regolamento per l'applìciizione dell'Imposta Unica Comunalc(IUC)";

- DATO A T T O che, .sugli emendamenti presentati durante la seduta consiliare del 14/7/14 relativamente al

suddetto Regolamcnio, non sono stati espressi i previsti pareri da parte del responsabile del settore finanziario, in

quanto lo stesso - malgrado fosse presente - c stato costretto ad allontanarsi per improvvisa indisposizione

prima della votazione del testo dellnitivo dei regolamento;

- V ISTO i l Regolamento per i l funzionamento del Consiglio Comunale di Santa Marina Salina, approvato con

deliberazione C.C, n. 31 del 28/10/09;

* R I L E V A T O che l'art. 33 del predetto regolamento, pur ammettendo che le proposte di moditica o gli

emendamenti possano essere presentati durante la seduta con.sÌiiare, al comma 12 stabilisce quanto segue: "Su

ogm propoxia di modifica o emendamene) deve essere rilasciato il parere di regolaritti tecnica da parte del

responsabile dei Settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa, di regtdarità contabile da parte del

Hespoiisabile del Settari' Finanziario. Qualora passìbile, il parere può essere rilascialo seduta stante. Nei casi

dì particolare complessità nella e.spresfiione del parere, il Presidente, assegna tre giorni al responsabile per

provvedere, e ~ qualora la proposta non \mìga ritirata - l'intero argomento cui sì riferisce la prop0,fta e/o

emendamento viene trattato nel consiglio immediatamente successivo

- CONSIDERATO che, in base ad un conisolidato indiriìsxo giurisprudenziale, i pareri, previsti per l'adozione

delle deliberazioni comunali «non costituiscono reqtnsitì di legitiìmìtà delle deMberazioni cui si riferiscono, in

quanto sono preordinati all'individuazione sid piano formale, nei funzionari che li formulatio. delta

responsabilità evenlualmente in solido con i componenti degli organi politici in via ammitustrativa e contabile,

così clic la loro eventuale mancanza costituisce um mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la

re6t:den/e de

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vaM/tì delle deìihetashm steJise (cfr. Cons. St„ sez, V, 21 agosto 2009, n, 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n.

3888) ....la cui nuìftcanza potrebbe (utt'al più Hlevare sotto il profilo della carenza istruttoria de!

provvedimento ovvero sulta corretta formazione della volotuà dell'amminìstraziofie» (Consiglio di Stato, Sez,

V, sentenza 08.04.2014 n. 1663);

' CONSIDERATO, inoltre, che, anche in relazione agli atti programmatori, la giurisprudenza ha precisato che

«la mancala acquisizione del parere contahik sugli atti programmatori ai .sensi dell'art. 49 d.tgs. n. 267/2000

non rende illegittima la delibera, poiché si tratta di una prescrizione che rileva std salo piano interno, con la

conseguenza che la sua ommione non incìde sulla validità della deliberazione sles.sa, rappresentando at più

una mera irregolarità (cfr.. Consiglio di SUito sez. IV, 26.01.2012, n. 351 )» (TAR Lombardia-Miìano, Sez. IV

sentenza 05-08.2013 n. 2061);

- VISTA la "^richìesla pareri ex art. 53 L 142/90 e ss.mm.iì. sugli emendamenti pntpostì al regolamento

cotmoudeper l'appUmzione dell'imposta unica comunale flUC) dì cui alla delibera CC N. 19 del 14/07/2014'',

a firma del Presidente del Consiglio Comunale, acquisita al protocollo al n. 4529 del 6/8/14, che si unisce al

presente atto per costituirne parte integrarne;

- R I L E V A T O che, a seguito della succitata richiesta de! Presidente del Consiglio, sugli emendamenti già

approvati dal Consiglio comunale nella seduta dei 14/7/14 sono stati acquisiti i previsti pareri ex ari, 53 della L.

142/90 come recepito con Tml. 1, comma l , lett. i), della L.R, n.4S/ì991 come modificato dall'art. 12 della L.R.

n. 30/2000;

- PRESO A T T O del parere favorevole del revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale al n. 4539 del

6/8/14 sui lesto emendato del regolamento in argomento;

- R ITENUTO di avvalersi della lìscoltà di regolarizzare l'atto mediante convalida dello .stesso;

- VISTO l'art. 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. JO e s.m.i,, che stabilisce i l rinvio alle disp0.sizioni

della legge 7 agosto 1990, n. 241, c successive modifiche ed integrazioni. per quanto non previsto dalla

medesima legge;

- VESTO l'art:, 21-nonies della citata L. 241/90, applicabile in Sicilia per effetto del suddetto rinvio;

- D,.\TO .4iTrO che, comunque, su.ssistono le ragioni di interesse pubblico per la convalida e che i l termine

dall'adozione defratto è ragionevole;

P R O P O N E di

PRENDERE A T T O dei pareri favorevoli espressi dal responsabile cconottiìco finanziario ex art. 53

della L. {42,'90 come recepito con ratt. 1, comma 1. lett. i), della L .R n.48/91 come modificato dall'art. 12 della

L.R. n. 30/2000 sugli emendamenti approvati dal Consiglio comunale al regolamento comunale per

rapplicazione dell'Imposta Unica Coraunale(lUC);

P l ^ N D E R E A T T O del parere favorevole dei revisore dei conti, acquisito al protocollo comunale al n.

4539 del 6)'8/14;

CONV . 4L IDARE la delibera n. [9 del 14/7/14, al fine di correggere l'irregolarità consistente nella

inancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e conlabile .sugli etoendamenti presentati tiel eorso della

seduta;

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C O N V A L I D A R E , per l'efletto, l'unito regofaincnto Regolamento per rapplicazione ctelFImposta Unica

Comunale{IUC);

D A R E A T T O che: il vi?io ha natura di mera irregolarità, sussistono le ragioni di interesse pubblico per

la convalida della delibera ed il termine dati "adozione dell'atto è ragionevole.

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva.

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COMUNE DI SANTA MARINA SAUNA - 6 A G O 2014

PROVINCIA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

I Verbale fi. 02 OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento dalia Imposta Unica Comunale (iUC)

Osta OS/Oa/2014

L'anno 2014. )f giorno 05 del mese di Agosto , l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio

parere in merito alia proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente i'approvaaone de!

regolamertto Inerente la disciplina della Imposta Unica Comunale {IUC) dì cui all'articolo 1, comma 682, delia

legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato t'articolo 1 comma 839-704 della legge 27 dicembre 2013. n. 147. Il quale istituisce a decorrer®

dal r gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale sì compone dell'IMU {componente

patrimoniale) e della TARI e TASI {componente sui servizi),

Richiamato altresì fart. 239, comma 1. lettera b), n, 7. del O.Lgs. n. 267/2000, come modificalo dall'articolo 3

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) ti quale prevede che l'organo ds

revisione esprima urt parere sulle proposte dì regolamento di contabilità, ecortomato-provvediforato,

patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per rapplicazione della Imposta Unica Comunale {IUC). con te quale

viene disposta la disciplina e modalità di gestione deH'fmpMta Unica Comunale;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri dì regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabile dei settore economico finanziario rag.

Giuseppe Trip! ai sensi deirarticolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti

a D i g s . n. 267/2000;

10 Statuto Comunale;

»f vi^nte Regolamento comunale dì contabilità;

11 vigente Regolamento generale dette entrate tributarie comunali;

ESPRIME

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P a « « ™ £ A m i m g _ sufla proposta di dellbarazione inerante I regolamento di cui all'oggetto.

lì Revisore

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COMUNE DI SANTA MARINA SALINA [ S O L E H O L, 1 E

{Prtivim'ia d i Mes!>ina)

Prot. N. . . . . . , .£531 Al Responsabile Ufficio Economico Finanziario SEDE

OGGETTO: RICHIESTA PARERI EX ART. 53 Lf>fcr/90 E SS.MM.Jl. SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE mC) DI CUI A L U DELIBERA CC N 19 DEL 14/07/2014

Si richiede l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile sui seguenti emendamenti al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)", già approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/07/2014 e propedeutico alla Delibera di convalida di cui all'art. 21-nonles, secondo comma. L. 241/90, da esaminansi alia seduta del Consiglio Comunale dell'11/08/2014: - art. 6, comma 7- cassare "nella misura pari al tasso dell'I %";

- art. 7, comma 2 - sostituire "14, comma 8" con "6, comma 7"; - art. 7, comma 3- sostituire "10, comma 5" con "19, comma 7"; - art. 11, comma 1- sostituire "articolo 9" con "articolo 10"; - art, 17, lettera h.- sostituire "il Comune di..." con "il Comune dì Santa Marina Salina" - art, 17, lettera i. - sostituire "articolo 3" con "articolo 11"; - art. 19, comma 5- dopo la dicitura " è possibile versare con apposito bollettino postale" aggiungere "ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali"; - art. 24, comma 3 - cassare la nota inserita alla fine dei periodo. - art. 24 - dopo il comma 7, viene aggiunto il comma 8, che recita In caso di detenzione di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo dì proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie". - art. 25, comma 1- sostituire "come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU" con "come integrata e disciplinata dal presente regolamento". - art 26 - cassare if punto 4 "ufficio tecnico" - - art 26 - cassare il punto 6. "altro". - abrogare l'art. 29; - art. 33, comma 2, lettera b) - dopo la dicitura "strutture edilizie" aggiungere la dicitura "(a prescindere dal supporto, solido o liquido) - art. 34. dopo il punto 4. aggiungere il punto 5. , che recita "Nel caso di aree portuali scoperte (specchio acqueo e superficie portuale caipestabìle), soggetto passivo della tassa è il concessionario delie aree". - art. 35 dopo li punto 4. aggiunge il punto 5 , che recita "Per le aree portuali scoperte la superficie assoggettabile alta TARI è quella oggetto delta relativa concessione demaniale marittima, specchio acqueo compreso" ed il punto 6., che recita: "Si considerano soggetti al

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pagamento della tassa tutti S locali e tutte le aree predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati". - all'art. 44. comma 3 - sostituire "15% " con "20%", - all'Allegato A - aggiungere, dopo t! numero 21, il numero 22. che recita "attività di ormeggi e porto turistico".

Datla residenza Municipale, addì 06/08/2014

il Presidente del Gónsiglio Comunale

I ^

Pareri di cui airarl.53 àmiMS^^O, come recepito con l'art.!, comma 1, leti, i), della L.R. n.48/91,

come modificato dairart.12 della LR. fi.30/2000.

PROPOSTA AD OGGETTO: CONVALIDA EX ART. 21 NONIES, SECONDO COfMAA, L 241/90 DELIA OEUBERA C C . N. 19 DEL 14/07/2014 "APPROVAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)."

SETTORE: Ragioneria

Per lo regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE

S. Marina Salina, 06 /08 /U

IL KiSm)!S/\l^LE DEL SETTORI-

I fripi

UFFICIO RAGIONERIA

Per la regoiafìtà contobile si esprime parere : FAVOREVOLE

S, Marina Salina, 0Ó/0B/L4

IL RESPLÌNS^ iBllE DEL SETTORE

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IL CONSIGL IERE ANZIANO

U^éOk.. KPÌÌA.'S^.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

d a i : Uk\^ al.Vvf"<-'i n. -1 del Reg ; Pubblicazioni

L'Addetto alia pubblicazione: J.m] Mjvl/v . . | p ^ Ì , A / U ^

CERTIF ICATO DI P U B B U G A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione deirAddello alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale. Il IL S E G R E T A R I O C O M U N A L E

LA P R E S E N T E DELIBERAZIONE E' DIVENUTA E S E C U T I V A AI SENSI Di L E G G E

0 II giorno _ d e c o r s ì 10 gg. dalla data dì inizio della pubblicazione;

1} giorno dell 'adozione, perché dichiarata immediatamente .esecutiva.

Dalla Residenza Municipale. Ài/^j^^ IL S E G R E T A R 1 0 ^ D 9 M U N A L E

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C O M U N E DI S A N T A M A R I N A S A L I N A

(Provincia d i M E S S I N A )

Approvato con

Delibera del Consigl io

Comunale n. 24

D e l l ' 11/8/14

R E G O L A M E N T O P E R L ' A P P L I C A Z I O N E

D E L L ' I M P O S T A U N I C A C O M U N A L E (IUC)

1

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S O M M A R I O

C A P O I - L ' I M P O S T A U N I C A C O M U N A L E (IUC)

Art icolo 1 - O G G E T T O D E L R E G O L A M E N T O , FINALITÀ' E D A M B I T O DI A P P L I C A Z I O N E

Art icolo 2 - S O G G E T T O A T T I V O

Art icolo 3 - F U N Z I O N A R I O R E S P O N S A B I L E

Art icolo 4 - A C C E R T A M E N T O

Art icolo 5 - R I S C O S S I O N E C O A T T I V A

Art icolo 6 - S A N Z I O N I E D I N T E R E S S I

Art icolo 7 - R I M B O R S I

Art icolo 8 - C O N T E N Z I O S O

Art icolo 9 - D E C O R R E N Z A E D E F F I C A C I A D E L R E G O L A M E N T O

C A P O II - L ' I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A ( IMU)

Art icolo 10 - P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

Art icolo 11 - D E F I N I Z I O N E DI A B I T A Z I O N E P R I N C I P A L E , F A B B R I C A T I E D A R E E F A B B R I C A B I L I

Art icolo 12 - S O G G E T T I P A S S I V I

Art icolo 13 - B A S E I M P O N I B I L E

Art icolo 14 - R I D U Z I O N E P E R I T E R R E N I A G R I C O L I

Art icolo 15 - D E T E R M I N A Z I O N E D E L L ' A L I Q U O T A E D E L L ' I M P O S T A

Art icolo 16 - D E T R A Z I O N E P E R L ' A B I T A Z I O N E P R I N C I P A L E

Art icolo 1 7 - E S E N Z I O N I

Art icolo 18 - Q U O T A R I S E R V A T A A L L O S T A T O

Art icolo 19 - V E R S A M E N T I

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Art icolo 20 - D I C H I A R A Z I O N E

C A P O III - IL T R I B U T O P E R I S E R V I Z I INDIVISIBIL I (TASI)

Art icolo 21 - P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

Art. 22 - Soggetto attivo

Art. 23 -Soggetti passivi

Art. 24 - Determinazione dell 'obbligazione tributaria e ripartizione della T A S I tra possessori e occupanti

Art. 25 - Base imponibile

Art. 26 - Servizi indiv is ib i l i

Art . 27 - Al iquote

Art. 28 - Riduzioni

Art. 29 - Detrazione per abitazione principale del possessore

Art. 30 - Dichiarazione

Art. 31 - Versamenti

Art. 32 - Accertamento

C A P O IV - L A T A S S A SUI RIF IUTI (TARI)

Art icolo 33 - P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

Art icolo 34 - S O G G E T T I P A S S I V I

Art icolo 35 - B A S E I M P O N I B I L E

Art icolo 36- D E T E R M I N A Z I O N E E A P P R O V A Z I O N E D E L L E T A R I F F E

Art icolo 37 - A R T I C O L A Z I O N E D E L L A T A R I F F A

Art icolo 38 - P E R I O D I DI A P P L I C A Z I O N E D E L T R I B U T O

Art icolo 39 - T A R I F F A P E R L E U T E N Z E D O M E S T I C H E

Art icolo 40- O C C U P A N T I L E U T E N Z E D O M E S T I C H E

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Art icolo 41 - T A R I F F A P E R L E U T E N Z E N O N D O M E S T I C H E

Art icolo 42 - C L A S S I F I C A Z I O N E D E L L E U T E N Z E N O N D O M E S T I C H E

Art icolo 43 - T A R I F F A G I O R N A L I E R A

Art icolo 44 - E S C L U S I O N E P E R INIDONEITÀ' A P R O D U R R E RIFIUTI

Art icolo 45 - E S E N Z I O N I E R I D U Z I O N I

Art icolo 46 - A G E V O L A Z I O N I RIF IUTI S P E C I A L I

Art icolo 47 - V E R S A M E N T I

Art icolo 48 - D I C H I A R A Z I O N E

Art. 49 - Rinv io

Art . 50 - Entrata in vigore del regolamento

A L L E G A T O A - Categorie di utenze non domestiche

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C A P O I - L ' I M P O S T A U N I C A C O M U N A L E (IUC)

Art icolo 1

O G G E T T O D E L R E G O L A M E N T O , FINALITÀ' E D A M B I T O DI A P P L I C A Z I O N E

1. I l presente regolamento, adottato nell 'ambito della potestà regolamentare prevista dall 'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, discipl ina l'applicazione nel Comune di S A N T A M A R I N A S A L I N A dell ' imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall 'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. L a IUC si compone dell'imposta municipale propria ( IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobi l i , escluse le abitazioni principal i , e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indiv is ib i l i (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell ' immobile, e nella tassa sui rif iuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei r i f iuti , a carico dell'utilizzatore.

4. Ne l capo I del presente regolamento vengono regolamentati g l i aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

5. Per quanto concerne la T A R I , l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo i l Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art icolo 2

S O G G E T T O A T T I V O

1. Soggetto attivo della I U C è i l Comune di S A N T A M A R I N A S A L I N A relativamente agli immobi l i la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni , anche se dipendenti dalla istituzione d i nuovi Comuni , si considera soggetto attivo i l Comune nell 'ambito del cui territorio risultano ubicati g l i immobi l i al 1° gennaio dell'anno cui l ' imposta si riferisce.

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salvo diversa intesa tra gl i Ent i interessati e fermo rimanendo i l divieto di doppia imposizione.

Art icolo 3

F U N Z I O N A R I O R E S P O N S A B I L E

1. Il comune designa i l funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio d i ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tal i attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art icolo 4

A C C E R T A M E N T O

1. A i fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, i l funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici , in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso d i almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento al la diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici d i cui all'articolo 2729 del codice civi le.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività d i accertamento, i l comune, per le unità immobil iar i iscritte o iscr iv ib i l i nel catasto edil izio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla T A R I quella pari a l l ' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento d i cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. G l i avvisi d i accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro i l 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i l versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gl i stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. G l i avvisi d i accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati i n relazione ai presupposti d i fatto ed alle ragioni giuridiche che l i hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca i l contenuto essenziale. G l i avvisi devono contenere, altresì, l ' indicazione dell 'ufficio presso i l quale è

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possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere im riesame anche nel merito dell'atto i n sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché i l termine di sessanta giorni entro cui effettuare i l relativo pagamento. G l i avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art icolo 5

R I S C O S S I O N E C O A T T I V A

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i l termine di sessanta giorni dalla notificazione dell 'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale d i cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all 'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art icolo 6

S A N Z I O N I E D I N T E R E S S I

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento d i ogni importo non versato. L a medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per i l ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabil i , è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno d i ritardo. L a sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro i l termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni d i cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro i l termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. L a contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro i l 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

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7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gl i interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tal i interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibi l i .

Art icolo 7

R I M B O R S I

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i l termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato i l diritto al la restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gl i interessi nella stessa misura prevista dall 'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gl i stessi sono divenuti esigibil i .

3. N o n sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori al la soglia fissata dall 'articolo 19, comma 7, del presente regolamento.

Art icolo 8

C O N T E N Z I O S O

• In materia d i contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art icolo 9

D E C O R R E N Z A E D E F F I C A C I A D E L R E G O L A M E N T O

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore i l 1° gennaio 2014. 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria. 4. I r ichiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere

fatti al testo vigente delle norme stesse.

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C A P O II - L ' I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A ( IMU)

Art icolo 10

P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

1. I l presente capo discipl ina l 'applicazione dell ' imposta municipale propr ia , d'ora in avanti denominata I M U , istituita dall 'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif icazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da l l ' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall 'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Presupposto dell ' imposta è i l possesso di beni immobi l i siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principal i non relative ad immobi l i classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art icolo 11

D E F I N I Z I O N E DI A B I T A Z I O N E P R I N C I P A L E , F A B B R I C A T I E D A R E E F A B B R I C A B I L I

1. A i fini del l ' imposta d i cui all 'articolo 10 del presente regolamento: a. per "abitazione principale" si intende l ' immobi le iscritto o iscrivibi le nel catasto

edil izio urbano come unica unità immobiliare, nel quale i l possessore e i l suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. N e l caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobi l i diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni d i cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edil izio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; i l fabbricato di nuova costruzione è soggetto al l ' imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per "area fabbricabile" si intende l'area util izzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità d i espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

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di cui all 'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l 'uti l izzazione agro-silvo-pastorale mediante l 'esercizio d i attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fìsiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato i l terreno d i cui mantengono i l possesso ma che, in qualità d i soci, continuano a coltivare direttamente. Nel l ' ipotesi in cui i l terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al la presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende i l terreno adibito all 'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento d i animali e attività connesse.

Art icolo 12

S O G G E T T I P A S S I V I

1. Soggetti passivi dell ' imposta sono: a. i l proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, i v i

compresi quell i strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell ' impresa;

b. i l titolare del diritto reale d i usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c. i l concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d. i l locatario, per gl i immobi l i , anche da costruire o in corso d i costruzione, concessi in

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;

e. l 'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare d i un diritto di abitazione.

Art icolo 13

B A S E I M P O N I B I L E

1. L a base imponibile dell ' imposta è costituita dal valore del l ' immobile determinato ai sensi dell 'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell 'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, i l valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti i n catasto, vigenti al la data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell 'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

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1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal r gennaio 2013;

5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabil i nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, i l valore è determinato secondo i criteri d i cui al comma 3 dell 'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all 'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, i l valore è determinato al la data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data d i acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote d i ammortamento, che risulta dalle scritture contabil i, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni armo con decreto del Ministero del l 'Economia e delle Finanze. In caso d i locazione finanziaria i l locatore o i l locatario possono esperire la procedura d i cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, i l valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, i l quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per i l calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, i l valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell 'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quell i non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, i l moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili i l valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 ° gennaio dell'armo d i imposizione, avendo riguardo al la zona territoriale di ubicazione, al l ' indice d i edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita d i aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di util izzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell 'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall 'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare i l valore del fabbricato in corso d'opera, fino al la data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al la data in cui i l fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. L a base imponibile è ridotta del 50 per cento: per i fabbricati dichiarati inagibi l i o inabitabili e di fatto non uti l izzati, limitatamente al periodo dell'armo durante i l quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall 'uff icio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, i l contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi

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del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Art icolo 14

R I D U Z I O N E P E R I T E R R E N I A G R I C O L I

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all 'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti al l ' imposta limitatamente al la parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a. del 70 per cento dell ' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b. del 50 per cento dell ' imposta gravante sulla parte d i valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c. del 25 per cento dell ' imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel l ' ipotesi in cui i l coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le r iduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni , oltreché rapportate al periodo dell'armo in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sul l ' imponibi le calcolato i n riferimento al la corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che colt iva direttamente i l fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui i l terreno sia concesso in affitto, salvo i l caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone al la quale harmo concesso in affitto o in comodato i l terreno di cui mantengono i l possesso ma che, in qualità d i soci, continuano a coltivare direttamente.

Art icolo 15

D E T E R M I N A Z I O N E D E L L ' A L I Q U O T A E D E L L ' I M P O S T A

1. A i sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1 ° germaio.

2. A i sensi del comma 13-bis dell 'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per v ia telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico d i cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modif icazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

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3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre i l versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero armo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro i l termine del 28 ottobre, si applicano gl i atti adottati per l'anno precedente.

Art icolo 16

D E T R A Z I O N E P E R L ' A B I T A Z I O N E P R I N C I P A L E

1. Dal l ' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati a l periodo dell'anno durante i l quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è finita fino a concorrenza dell'ammontare dell ' imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gl i armi 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio d i età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L' importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l ' importo massimo di euro 400 e, dunque, l ' importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. L a maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, i l mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più d i 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all 'articolo 15 del presente regolamento, può disporre l 'elevazione dell ' importo della detrazione, fino a concorrenza dell ' imposta dovuta.

Art icolo 17

E S E N Z I O N I

1. Sono esenfi dall ' imposta:

a. g l i immobi l i posseduti dallo Stato, nonché gl i immobi l i posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fi-a detti enti, ove non soppressi, dagli Ent i del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

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c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali d i cui all 'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all 'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto 1' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni intemazionali per i quali è prevista l'esenzione dall ' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi intemazionali resi esecutivi i n Italia;

g. g l i immobi l i uti l izzati dai soggetti d i cui all 'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali d i attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all 'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all 'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto i l Comune d i Santa Marina Salina risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all 'elenco predisposto da l l ' ISTAT.

i . le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all 'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione d i quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

j . le unità immobil iar i appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

k. i fabbricati di civi le abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

1. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti c i v i l i del matrimonio;

m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell 'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Art icolo 18

Q U O T A R I S E R V A T A A L L O S T A T O

1. A i sensi dell 'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito I M U derivante dagli immobi l i ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobi l i ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. A l l a quota d i imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consigl io Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo al la quota comunale.

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4. Le attività di accertamento e riscossione dell ' imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art icolo 19

V E R S A M E N T I

1. L ' imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'armo nei quali si è protratto i l possesso; a tal fine, i l mese durante i l quale i l possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell ' imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza i l 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione armuale da corrispondere entro i l 16 giugno.

3. N o n sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata d e l l ' I M U dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro i l termine di versamento della prima rata dovuta per l'armo 2014.

4. G l i enti non commerciali effettuano i l versamento in tre rate d i cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro i l 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce i l versamento.

5. Il versamento deve essere eseguito mediante uti l izzo del Model lo F24 secondo le disposizioni dell 'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore del l 'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d i incasso e pagamento interbancari e postali. G l i enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all 'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. N o n devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. 8. Le somme esposte vaimo arrotondate secondo le modalità previste dall 'articolo 1, comma

166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art icolo 20

D I C H I A R A Z I O N E

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro i l 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i l possesso degli immobi l i ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell ' imposta, util izzando i l modello approvato con i l decreto di cui all 'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. L a dichiarazione ha effetto anche per gl i anni successivi, sempre che non si verifichino modif icazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell ' imposta dovuta.

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2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell 'applicazione dell ' imposta comunale sugli immobil i (ICI), in quanto compatibil i , valgono anche con riferimento a l i ' I M U .

3. G l i enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in v ia telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'armo 2012.

C A P O III - IL T R I B U T O P E R I S E R V I Z I INDIVISIBIL I (TASI)

Art icolo 21

P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

1. Presupposto della T A S I d i cui ai commi 639 e seguenti dell 'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modif icazioni ed integrazioni è i l possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, i v i compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria ( IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla T A S I le aree scoperte pertinenziali o accessorie a local i imponibi l i , non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in v ia esclusiva.

Art. 22 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote i l tributo relativamente agli immobi l i la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. A i fini della prevalenza si considera l' intera superficie del l ' immobi le, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 23 -Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo T A S I è i l possessore o i l detentore di unità immobil iari d i cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

Art . 24 - Determinazione dell 'obbligazione tributaria e ripartizione della T A S I tra possessori e occupanti

1. L a T A S I è dovuta ad armo solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero i l mese nel quale i l possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

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2. Ne l caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante è tenuto al pagamento della T A S I nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all 'al iquota applicabile per la fattispecie imponibile. L a restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di pluralità d i possessori, ciascuno paga la T A S I in base alla propria quota, applicando l 'aliquota relativa al la propria condizione soggettiva'.

5. In caso di occupanti, questi ul t imi devono corrispondere la T A S I con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale d i cui al comma 3^.

6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l 'obbligo del pagamento della T A S I ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante^.

7. In caso di pluralità d i possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

8. In caso di detenzione di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la T A S I è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 25 - Base imponibile

1. L a base imponibile è la stessa prevista ai fini dell 'applicazione de l l ' IMU , d i cui all 'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal presente regolamento.

2. A i fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

• le r iduzioni al 50% della base imponibile I M U previste dall 'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibil i o inabil i tabil i e dei fabbricati d i interesse storico;

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall 'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti al la previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente i l fondo'*.

' S i veda la F A Q n. 11 del Ministero dell 'economia e delle finanze in data 03/06/2014

^ S i veda la F A Q n. 13 del Ministero dell 'economia e delle finanze in data 03/06/2014

^ S i veda la F A Q n. 19 del Ministero dell 'economia e delle finanze in data 03/06/2014

^ Si veda la F A Q n. 9 del Ministero dell 'economia e delle finanze in data 03/06/2014.

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3. Per i fabbricati pr iv i d i rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro i l termine prescrizionale per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 26 - Servizi indiv is ib i l i

1.1 servizi indiv is ib i l i al cui finanziamento è destinato i l gettito della Tasi sono i seguenti:

1. i l luminazione pubblica;

2. Pol iz ia locale; 3. manutenzione strade 4. Istruzione

2. Ne i costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gl i oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o i l miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente al la determinazione delle aliquote per l 'applicazione della TASI , i l Consigl io Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivis ibi l i di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con i l gettito del tributo.

Art . 27 - Aliquote

1. Il Consigl io Comunale approva le aliquote T A S I entro i l termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri-;

1. tipologia e destinazione dell ' immobile; 2. settore di attività; 3. ubicazione degli immobi l i .

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno d i riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l 'esercizio precedente.

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Art. 28 - Riduzioni

1. L a T A S I è ridotta in relazione alle seguenti fattispecie^

A R T . 29 - ( A B R O G A T O )

Art . 30 - Dichiarazione

1. G l i obblighi dichiarativi T A S I sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione I M U e, per gl i uti l izzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione T A R I di cui all 'articolo 20 del relativo regolamento.

2. Qualora non si verif ichi i l presupposto impositivo T A R I , la dichiarazione T A S I è presentata dai soggetti uti l izzatori entro i l 30 giugno dell'armo successivo a quello in cui ha inizio i l possesso o la detenzione delle unità immobi l iar i assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. L a dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per g l i armi successivi qualora le condizioni d i assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art . 31 - Versamenti

1. L a T A S I dovuta per l'armo in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall 'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. A l fine di semplificare gl i adempimenti posti a carico del contribuente, i l Comune può inviare moduli d i pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi i l soggetto passivo è comunque tenuto a versare i l tributo dovuto nei termini d i cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l 'anno (e non alle singole rate di acconto e d i saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria^.

4. L a Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

^ Art icolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

^ L' importo minimo è liberamente determinato dal Comune. In assenza di determinazione si applica automaticamente l ' importo minimo di 12 euro.

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Art. 32 - Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall 'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati pr iv i di rendita catastale si assumono i criteri d i cui all 'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto d i affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo T A R I risultante dalla banca dati comunale, si presume che i l soggetto che uti l izza l ' immobi le sia i l medesimo soggetto titolare d i diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, i l mancato uti l izzo del l ' immobile, indicando altresì i l nominativo dell 'util izzatore ed i l relativo tìtolo giuridico.

C A P O IV - L A T A S S A SUI RIF IUTI (TARI)

Art icolo 33

P R E S U P P O S T O I M P O S I T I V O

1. Presupposto della tassa è i l possesso o la detenzione a qualsiasi titolo d i locali o d i aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rif iuti urbani.

2. : * * * S i intendono per:

a) local i , le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'estemo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o d i strutture edilizie (a prescindere dal supporto, solido o liquido) , sia gl i spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civi le abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L a presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubbl ici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presimzione semplice dell 'occupazione o conduzione del l ' immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rif iuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l 'esercizio di attività nel l ' immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

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Art icolo 34

S O G G E T T I P A S S I V I

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili d i produrre rif iuti urbani.

2. In caso di pluralità d i possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso armo solare, la T A R I è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Ne l caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, i l soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T A R I dovuta per i local i e le aree scoperte di uso comime e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti d i questi ul t imi gl i altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. N e l caso di aree portuali scoperte (specchio acqueo e superficie portuale caipestabìle), soggetto passivo della tassa è i l concessionario delle aree.

Art icolo 35

B A S E I M P O N I B I L E

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure dì interscambio tra i comuni e l 'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al la superficie delle unità immobil iar i a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobil iar i a destinazione ordinaria iscritte o iscr iv ib i l i nel catasto edil izio irrbano assoggettabile alla T A R I è costituita da quella caipestabìle dei local i e delle aree suscettibili di produrre rif iuti urbani e assimilati.

2. L a superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore d i 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile al la T A R I è pari a l l ' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiUti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibi l i adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobil iar i diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscr iv ibi l i nel catasto edil izio urbano, la superficie assoggettabile alla T A R I rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Per le aree portuali scoperte la superficie assoggettabile al la T A R I è quella oggetto della relativa concessione demaniale marittima, specchio acqueo compreso.

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6. S i considerano soggetti al pagamento della tassa tutti i locali e tutte le aree predisposti all'uso, anche se di fatto non uti l izzati.

Art icolo 36

D E T E R M I N A Z I O N E E A P P R O V A Z I O N E D E L L E T A R I F F E

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con i l regolamento d i cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi d i investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 germaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rif iuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 i l comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la discipl ina del tributo dovuto per i l servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rif iuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

6. A l l e tariffe deve essere aggiunto i l tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato al la superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il consiglio comunale deve approvare, entro i l termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio d i previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rif iuti urbani, redatto dal soggetto che svolge i l servizio stesso ed approvato dal Consigl io Comunale.

Art. 37

A R T I C O L A Z I O N E D E L L A T A R I F F A

1. L a tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rif iuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costì d i gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investìmento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. L a tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

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3. L ' insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti r i feribi l i alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E ' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura

Art . 38

PERIODI DI A P P L I C A Z I O N E D E L T R I B U T O

1. I l tributo è dovuto limitatamente al periodo dell 'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l 'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l 'uti l izzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione d i cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data d i presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'armo, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini , decorrendo altrimenti dal la data d i presentazione. Le variazioni d i tariffa sarjmno d i regola conteggiate a conguaglio.

Art. 39

T A R I F F A P E R L E U T E N Z E D O M E S T I C H E

1. L a quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell 'al loggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni d i cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei famil iari piìi numerosi.

2. L a quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni d i cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

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Art. 40

O C C U P A N T I L E U T E N Z E D O M E S T I C H E

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che v i hanno stabilito la propria residenza anagrafica, i l numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risulteinte all 'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell 'utenza per almeno sei mesi nell 'anno solare, come ad es. le co l f che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domicil iati altrove. N e l caso di servizio d i volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all 'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gl i alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti A IRE) e per g l i alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, o per le seconde case a disposizione dei residenti, si assume come numero degli occupanti quello risultante dalla seguente tabella di trasformazione:

O 1 componenti per immobi l i sino a 30 mq.;

O n.2 componenti per immobi l i da 31 a 50 mq.;

O 3 componenti per immobi l i da 51 a 70 mq.;

O n. 4 componenti per immobi l i da 71 a 90 mq.;

O n. 5 componenti per immobi l i da 91 a 120 mq.;

O n. 6 o più componenti per immobi l i di superficie maggiore d i 120 mq.

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. N o n costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria d i albergo senza ristorante.

4. Resta ferma la possibilità per i l comune di applicare, in sede di accertamento, i l dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gl i altri s imi l i luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica pr iva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già i v i anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito l a residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, i l numero degli occupanti è fissato, previa presentazione d i richiesta documentata, in una unità.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di germaio dell'anno d i riferimento o, per le nuove utenze, alla data d i apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

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Art. 41

T A R I F F A P E R L E U T E N Z E N O N D O M E S T I C H E

1. L a quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite al la tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della RepubbUca 27 aprile 1999, n. 158.

2. L a quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità d i superficie riferite al la tipologia d i attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti d i potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe d i attività contestualmente all 'adozione della delibera tariffaria.

Art. 42

C L A S S I F I C A Z I O N E D E L L E U T E N Z E N O N D O M E S T I C H E

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A . 2. L'inserimento d i un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche A T E C O adottata da l l ' ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto i l profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rif iuti.

4. L a tariffa applicabile è d i regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nel le unità immobil iar i adibite a civi le abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, al la superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l 'una o l 'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art icolo 43

T A R I F F A G I O R N A L I E R A

1. L a T A R I è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

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2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. L a misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giomo, maggiorata d i un importo pari al 50%. L'obbligo d i presentazione della dichiarazione è assolto con i l pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre i l termine previsto per le occupazioni medesime.

4. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibil i, le disposizioni relative alla T A R I annuale.

Art icolo 44

E S E N Z I O N I E R I D U Z I O N I

1. Sono esenti dall ' imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a local i tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in v ia esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i local i e le aree per i quali non sussiste l 'obbligo dell'ordinario conferimento dei rif iuti urbani e assimilati per effetto d i norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civi le ovvero di accordi intemazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. L a tassa è dovuta nella misura 2 0 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rif iuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della discipl ina d i riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibil i impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria d i danno o pericolo di daimo alle persone o all'ambiente.

4. Nel le zone in cui non è effettuata la raccolta, la T A R I è dovuta nella misura *

- del 30 % in caso d i distanza, dal più vicino punto d i raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri, con percorso pedonale;

- del 40 % in caso d i distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri, con percorso pedonale.

5. Qualora si rendessero applicabil i più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull ' importo ottenuto dall 'applicazione delle r iduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art icolo 45

A G E V O L A Z I O N I RIF IUTI S P E C I A L I

1. Ne l la determinazione della superficie assoggettabile al la T A R I non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in v ia continuativa e prevalente, rif iuti speciali, al cui

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smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art icolo 46

V E R S A M E N T I

1. Il versamento della T A R I è effettuato secondo le disposizioni d i cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibi l i , ovvero tramite le altre modalità d i pagamento offerte dai servizi elettronici d i incasso e di pagamento interbancari e posta l i , modalità attivata ( modello f24).

2. I l versamento deve essere effettuare in n. 4 rate scadenti i l giomo 30 dei m e s i , di luglio, settembre, novembre e germaio .

3. E ' comunque consentito i l pagamento in un'unica soluzione entro i l 30 luglio di ciascim armo.

4. I l pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. N o n si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6. L a T A R I viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modell i di pagamento preventivamente compilati.

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della T A R I ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'almo 2013 i l servizio d i gestione dei rif iuti.

Art icolo 47

D I C H I A R A Z I O N E

1. A i fini della dichiarazione relativa alla T A R I , restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente al la T A R E S .

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro i l termine del 30 giugno dell'anno successivo al la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Ne l caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. L a dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l 'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito intemet del Comune, ha effetto anche per gl i anni successivi semprechè non si verifichino modif icazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i l 30 giugno dell'armo successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. L a dichiarazione deve essere presentata:

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a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gl i edif ici i n multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti d i cui al comma precedente non v i ottemperano, l 'obbligo d i dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. L a dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gl i altri.

Art. 48 - Rinv io

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

• le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell 'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

• l 'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

• i l regolamento generale delle entrate tributarie comunali; • i l regolamento per l 'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 49 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal l°getmaio 2014.

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A L L E G A T O A

Categorie di utenze non domesticlie

*** Tabella nel caso di Comune fino a 5.000 abitanti: ***

01. Musei , biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d i culto

02. Campeggi, distributori carburanti

03. Stabilimenti balneari

04. Esposizioni, autosaloni

05. Alberghi con ristorante

06. Alberghi senza ristorante

07. Case di cura e riposo

08. Uf f ic i , agenzie, studi professionali

09. Banche ed istituti d i credito

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14. Attività industriali con caparmoni d i produzione

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17. Bar, caffè, pasticceria

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19. Pluril icenze alimentari e/o miste

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21. Discoteche, night club

22. Attività d i ormeggi e porto turistico.