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Comune di Riva del Garda Provincia di Trento Linee guida per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla zonizzazione acustica del Comune di Riva del Garda Numero Elaborato Data Redatto Approvato Verificato COMUNE RIVA DEL GARDA Ass. Marino M1.04.REL.03 /18668 10/06/04 Dott. Maria Beria d’Argentina Dott. Federico Marengo Ing. Giuseppe Elia

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Comune di Riva del Garda Provincia di Trento

Linee guida per il raggiungimento degli obiettivi

individuati dalla zonizzazione acustica

del Comune di Riva del Garda

NumeroElaborato Data Redatto Approvato Verificato

COMUNE RIVADEL GARDA

Ass. MarinoM1.04.REL.03/18668

10/06/04Dott. Maria Beria

d’Argentina

Dott. FedericoMarengo

Ing. GiuseppeElia

Indice generaleCAPITOLO 1: QUADRO DELLE COMPETENZE ..........................................................................3

CAPITOLO 2 :OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA..........................................4

CAPITOLO 3: ATTIVITÀ PERMANENTI RUMOROSE.................................................................5

CAPITOLO 4: ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE................................................................7

CAPITOLO 5: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO..........10

CAPITOLO 6: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE.....................................13

SCHEDA 1: ATTIVITÀ DI SVAGO RUMOROSE IN ZONE TURISTICHE.................................17

SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO..................................18

SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO......................................20

SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL’OPERA...................................................................21

SCHEDA 5: CONCERTINI A CARATTERE TEMPORANEO - DICHIARAZIONE DI

OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA......................................................22

SCHEDA 6: CONCERTINI A CARATTERE PERMANENTE - DICHIARAZIONE DI

OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA......................................................23

SCHEDA 7: CANTIERI - DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME E DOMANDA

DI DEROGA......................................................................................................................................24

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CAPITOLO 1: QUADRO DELLE COMPETENZE

1.1: Competenze delle Amministrazioni Comunali

1. La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;

b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;

c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazioneacustica adottata;

d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;

e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuitodalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limitiacustici;

f. stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regioneed alla Provincia per le iniziative di competenza;

g. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastruttureadibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commercialipolifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;

h. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti perl’attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall’inquinamento acustico;

i. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogopubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;

j. controllo sull’osservanza:

• delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto daltraffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

• della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolteall’aperto;

• della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all’attuazione delle competenzedei comuni;

• della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazionefornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

1.2: Competenze della Amministrazioni provinciale

1. Sono di competenza delle Provincia Autonoma di Trento, e vanno definiti con legge:

a. i criteri per la classificazione acustica comunale;

b. i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

c. le modalità di controllo del rispetto per la normativa di tutela dall’inquinamento acustico nelcaso di concessioni edilizie e di autorizzazioni all’esercizio e i criteri da seguire per laredazione della documentazione di impatto e di clima acustico;

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d. le procedure e criteri per l’adozione dei piani di risanamento acustico comunale e per laindividuazione delle priorità di intervento;

e. i criteri e le condizioni per l’individuazione di particolari limiti per le aree di rilevanteinteresse ambientale o turistico;

f. le modalità da seguire per le autorizzazioni all’esercizio temporaneo di attività rumorose;

g. l’organizzazione e attuazione dei compiti di controllo individuati dalla legge 447 del 1995 edalla legge 142 del 1990;

CAPITOLO 2 :OBIETTIVI DI TUTELA DELLA QUIETE ACUSTI CA

2.3: Obiettivi indicati dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano

1. Le linee d’azione dell’Unione Europea hanno individuato, con il libro verde del 1996, i seguentiobiettivi:

a. non superare mai gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;

b. abolire l’esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);

c. non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);

d. non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a55 dB(A);

2. Gli obiettivi c) e d) sono tuttora significativi per impostare i programmi locali di miglioramentodel clima acustico, da attuarsi mediante la classificazione acustica e la relativa disciplina attuativa.

3. Secondo la normativa nazionale, la compatibilità ambientale di una singola sorgente sonorapresso il recettore varia da 35 a 65 dB(A) di livello equivalente misurato nel periodo di riferimento(6-22, 22-6), mentre i valori di rumore ambientale complessivamente accettabili nelle diverse aree,in funzione delle destinazioni d’uso, variano da 40 a 70 dB(A); la legge prevede altresì che iComuni possano individuare aree di particolare tutela per le quali indicare obiettivi acusticispecifici.

4. E’ infine opportuno ricordare che tutta la letteratura, così come l’esperienza soggettiva, associanoil disturbo da rumore alla emergenza del segnale rispetto al "rumore di fondo" e non al livelloassoluto di rumorosità.

2. 4: Obiettivi individuati dal Comune di Riva del Garda

1. Il Comune di Riva del Garda riconosce alla vocazione turistica del proprio territorio un ruolostorico, culturale ed economico di livello primario; riconosce altresì alle attività industriali,artigianali, agricole e commerciali la funzione di necessario complemento per la sostenibilità dellosviluppo locale.

2. In pieno accordo con gli obiettivi e le strategie della Agenda XXI, predispone e mantiene unostrumento tecnico, denominato "indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi individuati dallazonizzazione acustica del Comune di Riva del Garda"; provvede altresì alla armonizzazione dellanormativa urbanistica e dei regolamenti comunali con gli obiettivi di tutela della quiete sonoraespressi dalla classificazione acustica.

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3. Gli obiettivi individuati dalla Amministrazione Comunale sono i seguenti:

a. preservare nelle aree non antropizzate o a bassa antropizzazione i valori minimi diinquinamento acustico attualmente misurati, evitando ogni attività che possa peggiorare inmodo permanente il clima acustico, così come ogni nuovo insediamento che esponga iresidenti al disturbo da rumore;

b. autorizzare anche permanentemente le attività produttive, commerciali ed economiche ingenere facenti parte della economia locale che, pur essendo rumorose, si sviluppanosecondo i principi della buona tecnica e si dotano di procedure e programmi per il controlloe il miglioramento del clima acustico;

c. tutelare le aree residenziali, turistiche e monumentali da ogni peggioramento permanentedell’inquinamento acustico, anche dovuto al traffico terrestre, acquatico ed aereo, salvoservizi, opere o interventi di pubblico interesse o pubblica necessità;

d. farsi promotrice di iniziative culturali, di studio, di ricerca volte alla analisi dei problemiderivanti dall’inquinamento acustico, nonché alla individuazione di tecnologie e formeorganizzative migliorative.

CAPITOLO 3: ATTIVITÀ PERMANENTI RUMOROSE

3.5: Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissionisonore nell’arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l’anno solare, anche in modo noncontinuativo quali, ad esempio:

a. attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normalicondizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli(anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;

b. attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini edepositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scaricomerci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività dinoleggio e deposito automezzi privati;

c. attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche,sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;

d. attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;

e. attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 6.

3.6: Rumore interno

1. All’interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all’art. 5,ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizioneal rumore, fissati dal d.lgs n° 277/91, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel d.P.C.M.215 del 16/04/1999.

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3.7: Rumore esterno

1. Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 5 deve rispettare i limiti di immissione ed i limiti diemissione assoluti, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà, così come definiti dallazonizzazione acustica comunale vigente. fatta salva l’esercizio della possibilità di deroga sindacale.

2. Lo svolgimento delle attività indicate all’art. 5, con l’eccezione degli impianti produttivi a ciclocontinuo preesistenti all’entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limitidi immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativiubicati esternamente ai confini di proprietà.

3. i concertini all’esterno potranno essere autorizzati con o senza amplificazione acustica. Iconcertini all’interno potranno essere autorizzati con amplificazione acustica previa presentazionedi una relazione acustica redatta da tecnico competente in acustica.

4. I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione,anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultatidi tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copiadal gestore.

5. Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell’attività deveformulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento(giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare alComune), fermo restando l’obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamentepraticabili nell’immediato.

6. I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall’art.15 della legge447/95. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale individuare strumenti convenzionali per laarmonizzazione del Piano di risanamento comunale con interventi di natura competenzaimprenditoriale, al fine di conseguire gli obiettivi acustici e di qualità ambientale prefissati nelbreve, medio e lungo periodo.

7. In caso di non ottemperanza il Comune revoca l’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività onelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.

3.8: Casi particolari dovuti a più sorgenti sonore

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoliprivati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesimatipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un’areacircoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto dei limiti assoluti odifferenziali presso uno o più ambienti abitativi.

2. Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dallanormativa vigente, ma in un’ottica di tutela del comfort residenziale acustico, l’AmministrazioneComunale si riserva di verificare o di far verificare con idonei mezzi le situazioni ambientalioggetto di segnalazione di disturbo, facendo salva la possibilità di rivalersi per le spese tecnichesostenute nei confronti delle attività che esercitano impatto acustico oltre le sogli consentite,proponendo conseguentemente ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvereanche in maniera collettiva il problema emerso.

3. Nelle aree interessate da più sorgenti sonore fisse e dal traffico veicolare e fino a definizionedell’effettivo contributo di ogni singola sorgente, di applicano i limiti di cui al Capitolo 8.

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3. 9: Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore e scalda acqua),collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dald.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impiantisono fisicamente solidali all’edificio, sia a quanto stabilito dal d.P.C.M. 14/11/97 "Determinazionedei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare unimpatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante.

3.10: Orari di funzionamento

1. L’orario di funzionamento delle attività indicate all’art. 5 può essere oggetto di disposizionispecifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentitaeventualmente l’APPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando siaparticolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

2. Per le attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, saleda ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari, nonché per le attività di gestione distrutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine, si applicano le disposizionidell’allegato "Scheda 1".

3. I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze diservizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

3.11: Sanzioni

1. Valgono le sanzioni previste all’art. 10 della Legge Quadro n° 447/95 e se dovuta la revocadell’atto autorizzativo all’esercizio (vedi art.51).

2. Nel caso di disturbo accertato dell’APPA o in casi di segnalazione da parte di privati che si sonorivolti all’APPA, dopo pagamento di relativo tiket, la deroga acustica non potrà essere concessa finoa che il gestore, o in caso di sua omissione il proprietario, non sarà in grado di dimostrare,attraverso una relazione acustica redatta da tecnico abilitato che attesti lo studio del fenomenoacustico provocato e l’adozione di idonei sistemi di insonorizzazione e di limitazione dell’impiantoacustico interno.

3. In caso di approvata inadempienza o negligenza da parte dell’esercente, documentata dasegnalazioni da parte degli addetti al controllo, si provvederà alla revoca dell’autorizzazione fino apresentazione di idoneo Piano di risanamento.

4. L’autorizzazione di deroga è revocabile in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dellaPubblica Amministrazione se l’esercizio dell’attività è motivo di disturbo e non sarà più rilasciabileper tutto l’anno solare in corso.

5. In caso di accertata inottemperanza al provvedimento di deroga, verrà applicata la sanzioneamministrativa di cui all’art. 10, comma 3 della legge n. 447/95 e la violazione dell’art. 650 del C.P.

CAPITOLO 4: ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE4.12: Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questa sezione le attività potenzialmente rumorose esercitate non in formacontinuativa come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le

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manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell’associazionismo in genere, nonché ilavori di manutenzione in genere.

2. L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di autorizzare le attività temporanee inderoga ai limiti, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissionisonore, tali facoltà comprendono anche la possibilità di variare la fascia oraria normalmenteammessa.

3. Per la concedibilità della deroga alle attività economiche che intendono esercitare eventi musicalidi tipo stanziale, L’Amministrazione comunale assume come indirizzo di autorizzarle solo per n. 4interventi massimi al mese se l’attività viene svolta in ambiente esterno e per n. 8 al mese sel’attività viene svolta in locali al chiuso.

4.13: Aree destinate a manifestazioni temporanee

1. La Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare le manifestazioni temporanee in sitiritenuti idonei sotto il profilo acustico che saranno motivo di specifica indicazione nelprovvedimento autorizzativo.

4.14: Limiti di immissione ed emissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le attivitàdi cui all’art. 12 è da valutarsi in dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevatosu un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti e non è tollerato se superioreallo scarto di due decibel rispetto il limite di emissione.

2. Il limite di emissione delle attività musicali, quali concertini musicali temporanei, di cui al punto4.12, è autorizzabile secondo quanto segue:

• all’esterno del locale - 75 dB(A), in tutto il centro storico di Riva del Garda;

• all’esterno - 85 dB(A), nel resto del territorio comunale.

3. Il limite di emissione delle attività musicali, quali concertini musicali non temporanei, di cuiall’art. 12 deve rispettare quanto stabilito nel Piano di Zonizzazione Acustica, in quanto la deroga èconcessa solo per l’orario compreso entro le 23.30 in centro urbano ed entro le 23.00 nel restanteterritorio comunale.

4. Per i cantieri si ritiene di non concedere in nessun caso l’autorizzazione di deroga prima delle ore08.00 e dopo le ore 19.00.

5. La Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fissare limiti diversi anche considerando laclassificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione, nonché diautorizzare le attività anche in deroga dai limiti derivanti dal criterio differenziale.

6. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubbliciin rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc…), ovvero dipericolo immediato per l’ambiente o per l’incolumità della popolazione, è concessa deroga agliorari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimentounico da parte del Sindaco.

4.15: Orari

1. Le attività temporanee rumorose di cui all’art.12 sono ammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e

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dalle ore 14.30 alle ore 22.00 salvo diversa indicazione del Comune.

Durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre, all’interno del centro storico, le attivitàtemporanee rumorose di cui all’art.12 sono ammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00alle ore 22.00 salvo diversa indicazione del Comune

2. Per i cantieri l’orario delle attività rumorose sono ammesse dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalleore 14.30 alle ore 18.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

Durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre nel centro storico, le attività rumorose sonoammesse dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00, fatte salve eventuali emotivate deroghe.

3. Le macchine rumorose, di giardinaggio, per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per itrattamenti antiparassitari delle colture, per le pulizie, per il pompaggio dell’acqua o altri liquidi eper ogni attività devono essere utilizzate in modo da non recare fastidio o disturbo al riposo ed alleattività umane del vicinato. L’impiego di dette macchine rumorose deve essere sospeso, qualoraarrechi fastidio o disturbo, dalle ore 19.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30. Lemacchine e attrezzature utilizzate per i sopracitati lavori o attività dovranno rispettare lecaratteristiche del D.M. 28 novembre 1987 n. 588.

5. Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati ealla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli; in ognicaso dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissionirumorose.

6. La pubblicità fonica nel territorio comunale non è consentita, fatte salve attività di carattereelettorale.

7. Gli spettacoli pirotecnici non possono iniziare oltre le 22.30 ad esclusione dei festeggiamentidell’ultimo dell’anno. Durante la stagione invernale, non possono iniziare oltre le 21.00.

4.16: Autorizzazioni

1. L’autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è darichiedersi almeno 40 giorni prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui siprevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati agli art. 14 e 15.

2. Qualora i responsabili dell’attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acusticiindicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giornilavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantisticheche portano a tale giudizio di conformità.

4.17: Certificazione CE dei macchinari

1. I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla DirettivaCEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchineed attrezzatura da utilizzare all’aperto.

4.18: Sicurezza ed emergenze

1. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminosoe nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

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4.19: Sanzioni

1. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art.14, 15, 16, 17, 18, comporta unasanzione amministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200all’art 7 bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblicaamministrazione" e /o la sospensione della manifestazione o attività temporanea.

CAPITOLO 5: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E D ICLIMA ACUSTICO

5.20: Definizioni

1. Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonorepreesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture,opere, impianti, attività o manifestazioni.

2. La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati daspecifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettoriinseriti in un contesto territoriale già esistente.

3. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione diterritorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

4. La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno esseresubite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell’inserimento in uncontesto territoriale già esistente.

5.21: Opere e servizi sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico

1. La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso direalizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b. strade ed autostrade;

c. discoteche;

d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e. impianti sportivi e ricreativi;

f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

g. impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e apostazioni di servizi commerciali polifunzionali;

h. parcheggi, nonché attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurreuna variazione significativa del traffico locale.

2. I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/opotenziamento, presentano alla Amministrazione Comunale documentazione previsionale diimpatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contestualmente alla

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domanda di provvedimento di sportello unico oppure di concessione edilizia.

3. La valutazione previsionale di impatto acustico è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviareun esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere, il gestore e insuo omissione il proprietario dovranno produrre idonea relazione , redatta da tecnico competente,atta a dimostrare il rispetto preventivo delle presenti Linee Guida.

4. Mediante integrazioni delle presenti Linee Guida, la Amministrazione Comunale potrà indicarealtre opere ed attività, oltre ai casi elencati al precedente punto 1., lettera a - h), per le quali siprescrive la valutazione previsionale di impatto acustico, definendo altresì valori limite di qualitàacustica diversi ed anche inferiori a quelli fissati per l’intero territorio con il provvedimentogenerale di classificazione.

5.22: Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementinecessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.

2. Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionaleconsenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opereed attività, oggetto di valutazione d’impatto. Si veda la Scheda n° 2 riportata in allegato.

5.23: Collaudo

1. Entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazioneprevisionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad uncollaudo acustico dell’opera/attività medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competentein acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nellaScheda n° 4 in allegato.

5.24: Controlli e sanzioni

1. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impattorilasciando il benestare o la concessione.

2. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionaledell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

3. Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

4. Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’operaevidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

5. La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 21, 22, 23, comporta una sanzioneamministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200 all’art 7 bisintrodotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/ola sospensione dell’iter approvativo della concessione edilizia o domanda di provvedimento disportello unico e/o la sospensione dell’attività.

5.25: Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

1. La valutazione previsionale del clima acustico deve essere predisposta per le aree interessatedalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

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a. scuole ed asili nido;

b. ospedali;

c. case di cura e di riposo;

d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, fall’articolo 21, (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impattoacustico).

f. Eventuali altri ricettori sensibili individuati dalla Amministrazione Comunale medianteintegrazione delle presenti Linee Guida.

2. I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell’attività presentano documentazione previsionaledi clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda diconcessione edilizia o contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello che abilitaall’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attività.

4. Nei casi di cui al precedente punto 1.f), l’Amministrazione Comunale potrà indicare valori limitedi qualità acustica diversi ed anche inferiori a quelli fissati per l’intero territorio con ilprovvedimento generale di classificazione.

5.26: Documentazione previsionale di clima acustico

1. La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementinecessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito dellarealizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

2. Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante, quando le opere progettatepossono indurre una variazione del clima acustico, che lo studio previsionale consenta lavalutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere oggetto divalutazione di clima.

3. Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nellaScheda n° 3 in allegato.

5.27: Collaudo

1. Entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazioneprevisionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad uncollaudo acustico dell’opera medesima.

2. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà unarelazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4 in allegato.

3. La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell’opera e consegnata in copia al Comune.

5.28: Controlli e sanzioni

1. Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di climarilasciando il benestare o la concessione.

2. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale

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dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

3.Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

4.Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’operaevidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

5.La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 25, 26, 27, comporta una sanzioneamministrativa secondo quanto riportato dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/200 all’art 7 bisintrodotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione" e/ola sospensione della concessione.

CAPITOLO 6: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICOVEICOLARE

6.29: Ambito di applicazione

1. Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all’abbattimento delleemissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanisticiquali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani dirisanamento acustico comunali.

2. Nell’attesa completa applicazione delle specifiche norme nazionali in materia, di recentissimapubblicazione, una tavola allegata alla cartografia della classificazione acustica comunale indica le"fasce di rispetto" della viabilità extraurbana.

3. Per la completa attuazione del DPR 142 del 30.03.2004 il Comune procederà ad effettuare:

• Rilievi fonometrici di lungo periodo secondo le prescrizioni del D.M. 16/03/1998;

• Completa classificazione della viabilità comunale;

• Definizione delle fasce di pertinenza per l’intera viabilità, particolarmente per lestrade locali e di quartiere ove occorre definire i limiti in facciata degli edifici.

4. Valgono le seguenti definizioni:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitrafficoinvalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistrae corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessiprivati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservataalla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali diinizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambecon accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitrafficoinvalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva diintersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositisegnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; pereventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzatacon apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie didecelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di

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marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe conimmissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchinepavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia dimanovra, esterna alla carreggiata.

F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma1 non facente parte degli altri tipi di strade.

6.30: Limiti di rumorosità per viabilità esistente

1. Per la viabilità esistente il DPR 142 del 30.03.2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il01.06.2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo diriferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6).

Limite di emissione per le infrastrutture stradali esistenti

Tipo distrada

Sottotipi a finiacustici

Ampiezzafascia di

pertinenzaacustica(metri)

Scuole* ospedali, casecura e riposo

Altri ricettori

DiurnodB(A)

NotturnodB(A)

DiurnodB(A)

NotturnodB(A)

AAutostrada

100

fascia A50 40

70 60

150

fascia B65 55

B

Extraurbanaprincipale

100

fascia A 50 4070 60

150

fascia B65 55

C

Extraurbanesecondarie

Ca

(strade acarreggiate

separate e tipoIV CRN 1980)

100

fascia A 50 4070 60

150

fascia B65 55

Cb

(tutte le altrestrade

extraurbanesecondarie)

100

fascia A 50 4070 60

50

fascia B65 55

14

DUrbana discorrimento

Da

(strade acarreggiateseparate e

interquartiere)

100 50 40 70 60

Db

(tutte le altrestrade urbane di

scorrimento)

100 50 40 65 55

EUrbana diquartiere

30Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportatiin tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre

1997 e comunque in modo conforme allazonizzazione acustica delle aree urbane, come

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a, della leggen. 447 del 1995

FLocale

30

• per le scuole vale solo il limite diurno

6.31: Limiti di rumorosità per viabilità di nuova r ealizzazione

1. Per la viabilità di nuova realizzazione il DPR 142 del 30.03.2004 indica i seguenti valori limite,espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6)

Limiti di emissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione

Tipo distrada

Sottotipia fini

acustici §

Ampiezzafascia di

pertinenzaacustica(metri)

Scuole* ospedali, case cura eriposo Altri ricettori

DiurnodB(A)

NotturnodB(A)

DiurnodB(A)

NotturnodB(A)

A

Autostrada250 50 40 65 55

B

Extraurbanaprincipale

250 50 40 65 55

C

Extraurbanasecondarie

C1 250 50 40 65 55

C2 150 50 40 65 55

D

Urbana discorrimento

50 40 65 55

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E

Urbana diquartiere

30 Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati intabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e

comunque in modo conforme alla zonizzazione acusticadelle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1,

lettera a, della legge n. 447 del 1995F

Locale30

* per le scuole vale solo il limite diurno

§ secondo D.M. 05.11.2001 Norme per la costruzione delle strade

6.32:Veicoli in circolazione ed in sosta

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò checoncerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizionidate dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992).

2. È fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi,particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22 – 06), per un tempo superiore a 2minuti.

3. I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal"Nuovo Codice della Strada".

4. Il regime sanzionatorio è precisato nel citato Codice.

6.33: Opere e attività che inducono una variazione del traffico locale

1. La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l’avviamento diattività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa deltraffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo il precedentecapitolo 5.

6.34: Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica

1. All’interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) lamodifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di climaacustico, pur essendo l’area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

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ALLEGATI

SCHEDA 1: ATTIVITÀ DI SVAGO RUMOROSE IN ZONETURISTICHE

Le attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale daballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari, nonché per le attività di gestione di strutturesportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine, sono oggetto di una pianificazionespecifica da parte della amministrazione comunale, al fine di ridurre il disturbo sonoro ai turisti edalle popolazioni residenti.

In particolare, le attività di cui il precedente comma aventi ubicazione fissa possono svolgersi inmodo rumoroso, anche in deroga dai limiti di zona, fino alle ore 23.30 solo nelle aree indicate sullafascia lago dalle lettere "P" e "D" delle tavole di zonizzazione acustica e nel centro storico di Rivadel Garda, dalla direttrice di V.le Rovereto alla fascia lago, come peraltro nel centro storico diCampi e Pregasina, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate di volta in volta dalla Giunta.

Per la restante parte del territorio l’autorizzazione di deroga acustica sarà limitata alle sole ore23.00, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate di volta in volta dalla Giunta.

Per contenere il disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti gli esercenti delle attività dicui al primo comma dovranno adottare le seguenti precauzioni:

a. casse acustiche rivolte verso l’interno del locale e comunque non in direzione di residenze oaltri luoghi di riposo

b. lo svolgimento dell’attività musicale dovrà avvenire adottando tutte le misure idonee percontenere le emissioni sonore degli impatti acustici posizionati in esterno e/o in interno allocale, avendo peraltro cura di evitare che le casse acustiche siano rivolte verso abitazioni ocomunque verso luoghi in cui la quiete rappresenta l’elemento di base per la loroutilizzazione, oltreché evitare ancoraggi rigidi con gli elementi strutturali dell’edificio, alloscopo di contenere la propagazioni del rumore per via solida

c. l’uso di strumenti a percussione sarà concesso ad esclusione dei concertini che prevedonol’utilizzo esclusivo di tale tipo di strumento

d. si dovrà dare informazioni dello svolgimento dell’attività musicale (giorni ed orari) airesidenti della zona;

e. posa di schermi, quinte e pannelli in direzione dei possibili disturbati

f. variazione del livello di emissione in adeguamento al rumore ambientale

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza lesituazioni in cui dovessero pervenire lamentele per disturbo, proponendo agli esercenti delle varieattività soluzioni tecniche volte a ridurre il lamentato disturbo; gli esercenti dovranno adottare talisoluzioni od altre di cui possano dimostrare la equivalenza.

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SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTOACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

• descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l’opera, con l’individuazionedei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell’opera in oggetto;

• specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale,con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

• indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevaticonformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misurapresso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e dicollaudo acustico dell’opera). La redazione della relazione di clima acusticoesistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale diimpatto acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del climaacustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

• descrizione sintetica dell’attività, delle modalità di funzionamento degli impianti,delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delleimmissioni sonore già previste in fase progettuale;

• elenco delle sorgenti sonore con l’indicazione della loro ubicazione e del loro livellodi potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può farriferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavatia calcolo ed opportunamente motivati;

• valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D)Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

• indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventualeriferimento a norme);

• indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

• calcolo dell’impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori(possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenticonnesse al funzionamento dell’opera oggetto di valutazione e, se significativo, deltraffico indotto;

• eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzarel’impatto dell’opera, sul territorio di interesse;

• eventuale calcolo dell’impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni diinteresse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore indB(A).

• osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al

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soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

• mappa del territorio con indicazione dell’ubicazione dell’opera;

• stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

• eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell’opera;

• eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o insezione.

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SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMAACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

• descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l’opera;

• individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sulterritorio;

• specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale,con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

• indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevaticonformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di climaacustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazioneprevisionale di clima acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1:"Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

• descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristichecostruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore giàpreviste in fase progettuale;

• valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.D)Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

• indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventualeriferimento a norme);

• indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.E) La stima previsionale di clima acustico:

• calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nelnuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, sesignificativo, dal traffico indotto dall’opera;

• eventuale considerazione di parametri meteoclimatici che possono influenzare ilclima acustico, sul territorio di interesse;

• eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni diinteresse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore indB(A).

• osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, alsoddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

• mappa del territorio con indicazione dell’ubicazione dell’opera;

• stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

• eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell’opera;

• eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione

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SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL’OPERA

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

• descrizione del territorio nel quale è stata collocata l’opera;

• individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggettodella stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettoridevono almeno parzialmente coincidere);

• specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale,con riferimento all’area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

• indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativatecnica vigente;

• indicazione della strumentazione utilizzata. C) I risultati ottenuti:

• esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;

• osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante lemisure, condizioni meteoclimatiche, presenza di componenti tonali, presenza dicomponenti impulsive);

• osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto aquelli misurati;

• osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi didestinazione d’uso del territorio.

D)Elaborati cartografici e grafici

• mappa del territorio oggetto di indagine;

• stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

• elaborati di misura;

• eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

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SCHEDA 5: CONCERTINI A CARATTERE TEMPORANEO -DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLENORME E DOMANDA DI DEROGA

Le attività di ritrovo, concertini musicali aventi carattere temporaneo (solo per n. 4 interventimassimi al mese se l’attività viene svolta in ambiente esterno e per n. 8 al mese se l’attività vienesvolta in locali al chiuso) qualora rispettino i limiti di zona devono inoltrare richiesta di derogaall’orario se al di fuori delle fasce ammesse, qualora non rispettino tali limiti di zona devonopresentare richiesta di autorizzazione per l’eventuale deroga ai limiti e all’orario come sopraspecificato. Le richieste di deroga devono essere corredate da dichiarazione attestante le condizionidell’attività come sotto specificato.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, se del caso anche strumentali e di intervenire incaso di disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti.

Si ricorda infatti che il disturbo è normalmente correlato all’emergenza del segnale sonoro rispettoal rumore di fondo, mentre la legge valuta la rumorosità media nell’arco delle 16 ore giornaliere (6– 22) o delle 8 notturne (22- 6)

Contenuti della dichiarazione

• generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;

• indirizzo della sede sociale;

• esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;

• esatta ubicazione (mappa) del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimentodelle manifestazioni;

• data di inizio e fine prevista e la durata di svolgimento dell’attività musicale;

• descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loroubicazione sul territorio;

• motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio diconformità dell’attività o della manifestazione rispetto alla legge nazionale ed allazonizzazione acustica comunale;

• indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi dellamanifestazione;

• valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati,presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

Per i concertini interni con amplificazione è richiesta anche la relazione predisposta da un tecnicocompetente in acustica che accerti il non superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazioneacustica;

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SCHEDA 6: CONCERTINI A CARATTERE PERMANENTE -DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLENORME E DOMANDA DI DEROGA

Le attività di ritrovo, concertini musicali aventi carattere permanente sono oggetto di sola richiestadi autorizzazione in deroga all’orario.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, se del caso anche strumentali e di intervenire incaso di disturbo sonoro ai turisti ed alle popolazioni residenti.

Si ricorda infatti che il disturbo è normalmente correlato all’emergenza del segnale sonoro rispettoal rumore di fondo, mentre la legge valuta la rumorosità media nell’arco delle 16 ore giornaliere (6– 22) o delle 8 notturne (22- 6).

Contenuti della dichiarazione

• generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;

• indirizzo della sede sociale;

• esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;

• esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento dellemanifestazioni;

• data di inizio e fine prevista e la durata di svolgimento dell’attività musicale;

• descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loroubicazione sul territorio;

• motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio diconformità dell’attività o della manifestazione rispetto alla legge nazionale ed allazonizzazione acustica comunale.

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SCHEDA 7: CANTIERI - DICHIARAZIONE DI OSSERVANZADELLE NORME E DOMANDA DI DEROGA

L’orario di deroga per attività di cantiere non potrà essere autorizzato prima delle ore 08.00 e dopole ore 19.00.

La pausa pranzo potrà essere ridotta dalle ore 12.00 alle ore 13.30 nel centro storico e dalle ore12.00 alle ore 13.00 fuori dal centro storico.

Durante il periodo natalizio e pasquale nel centro storico gli orari da rispettare sono: 08.00 – 12.00 e14.30 – 18.00.

La richiesta dovrà osservare i seguenti contenuti:

• generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;

• indirizzo della sede sociale;

• esatta descrizione dell’attività di cantiere;

• esatta ubicazione del cantiere;

• data prevista per l’inizio e durata di svolgimento;

• indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell’area e dei tempi diutilizzo;

• motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio diconformità dell’attività di cantiere rispetto a quanto indicato nelle presenti lineeguida.

• indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall’attività del cantiere;

• valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati,presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere redatta secondo quanto indicato nellaScheda 2.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

• mappa del territorio;

• stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;

• schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impiantiutilizzati.

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