COMUNE DI NUORO Settore Urbanistica · Si intende per distanza minima dal confine di proprietà la...

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1 COMUNE DI NUORO Settore Urbanistica

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COMUNE DI NUORO

Settore Urbanistica

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REGOLAMENTO EDILIZIO

METODI DI MISURA

ART. 1

DETERMINAZIONE DELL’ASSE STRADALE

L’asse stradale si determina trovando il luogo dei punti medi dei segmenti di

rette orizzontali che tagliano la strada normalmente ai suoi lati e compresi fra questi lati.

Se i lati non sono paralleli, si considerano rette facenti, con i suddetti lati, angoli uguali.

Nel caso di due strade in adiacenza si determina l’asse considerando la larghezza della sola strada adiacente l’area o l’edificio interessato.

ART.2

DISTANZA DALL’ASSE STRADALE

Si intende per distanza dall’asse stradale la lunghezza di segmento

orizzontale di retta, condotta perpendicolarmente all’asse stradale medesimo dal punto di mezzo del fabbricato e compreso tra l’asse stradale ed il fabbricato.

ART.3

DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE

Si intende per distanza minima dal ciglio stradale la lunghezza del segmento

orizzontale di retta condotta perpendicolarmente all’asse stradale medesimo dal ciglio stradale ed il fabbricato.

ART. 4

DISTANZA MINIMA DAL CONFINE DI PROPRIETÀ’ Si intende per distanza minima dal confine di proprietà la lunghezza del

segmento orizzontale di retta condotta perpendicolarmente al confine di proprietà dal punto preso in esame del fabbricato.

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ART. 5

FABBRICATO Per fabbricato deve intendersi qualsiasi elemento strutturale, portante o non portante, continuo o a elementi isolati, che abbia altezza non inferiore a mt.3.00 (metri tre) misurata sulla verticale tra l’attacco alla fondazione e la sommità.

ART.6

ALTEZZA DEL FABBRICATO SU STRADA Se un fabbricato prospetta su strada, pubblica o privata, la sua altezza si misura sull’asse del fronte ed è costituita dal segmento di retta verticale compreso tra il piano di marciapiede in quel punto e l’attacco di copertura. Se un fabbricato prospetta su una strada in pendenza è ammesso suddividere il fronte in tratti di lunghezza non superiore a mt.12 (metri dodici) e considerare le altezze dei punti medi dei singoli tratti. Se un fabbricato prospetta su due strade ad angolo, la sua altezza si misura su quella delle due strade che impone la minore altezza. Se ragioni estetiche impongono l’opportunità del completamento dei fronti, è ammesso misurare l’altezza sul fronte prospiciente la strada che impone la maggiore altezza e ciò per una profondità di mt.5.00 (metri cinque) lungo il fronte prospiciente la strada che impone l’altezza minore; a partire dal risvolto così ottenuto alla restante parte del fronte, si applicano i metodi di misurazione di cui ai commi precedenti. Se due fronti opposti di un fabbricato prospettano su due strade aventi quota e larghezza diversa, l’altezza del fabbricato si misura su quella delle due strade che impone la minore altezza, salvo il caso che la profondità trasversale del fabbricato superi i mt. 20.00(metri venti) nel qual caso esso potrà avere altezze diverse su due fronti. Le altezze determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non potranno in nessun caso superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico vigente, ad eccezione dei volumi tecnici purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Nel caso che il terreno sia in pendenza, l’altezza massima, indicata nelle norme di attuazione, è riferita all’altezza del prospetto a monte, misurata dal piano di sistemazione dell’area o della strada. A valle l’altezza massima misurata, sempre dal piano di sistemazione dell’area o della strada, non potrà mai superare di mt. 3.00 (metri tre) rispetto all’altezza massima consentita per le singole zone, salvo i casi particolari previsti dalle norme di attuazione.

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ART. 7

ALTEZZA DEL FABBRICATO SUI DISTACCHI Le altezze dei fronti di fabbricato che prospettano su aree private (cortili o distacchi) si misurano sull’asse del fronte a partire dal livello risultante come media delle quote dal piano di sistemazione del terreno che costituisce il distacco del cortile medesimo verso cui il fronte prospetta. L’altezza è costituita dal segmento di retta verticale di cui al I° e II° comma dell’articolo precedente. Per fronti di lunghezza superiori a mt.12 (metri dodici) è ammessa la suddivisione in tratti di lunghezza non superiore a mt.12 (metri dodici) e considerare le altezze dei punti medi dei singoli tratti. Le altezze, determinate secondo le norme di cui ai commi precedenti, non potranno in nessun caso superare i limiti fissati, per le singole zone dallo strumento urbanistico vigente, ad eccezione dei volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.

ART. 8

FABBRICATO SU TERRAPIENO Se la porzione di terreno costituente i distacchi o cortili, per adattamento alle quote stradali circostanti, deve essere modificato con conseguenti sbancamenti dell’area, le predette altezze saranno riferite a tale piano di sistemazione. Se la parte del terreno costituente il cortili o distacchi per adattamento delle quote stradali o per caratteristiche altimetriche del terreno medesimo, viene sistemato a terrapieno, il fabbricato dovrà essere ubicato in modo da avere una distanza dal ciglio non inferiore a quella richiesta, nelle singole zone, per i confini di proprietà e per strade, in ogni caso, non inferiore a mt.5.00 (metri cinque) e sarà misurata sulla retta orizzontale condotta perpendicolarmente al ciglio del terrapieno dal punto più prossimo del fronte del fabbricato. In tal caso l’altezza del fabbricato sarà riferita al piano del terrapieno immediatamente adiacente al fronte e sarà valutata secondo le norme relative alle altezze sui distacchi. Qualora il ciglio del terrapieno confini con strada pubblica o con terreno privato la sua altezza non potrà essere superiore a quella del terreno naturale immediatamente adiacente alla strada o al confine. E’ tuttavia ammessa la regolarizzazione a gradoni, purché l’altezza dei gradoni sia inferiore alla metà della distanza fra i gradoni medesimi.

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ART. 9

CALCOLO DEL VOLUME DEL FABBRICATO a) volume interrato: è costituito dal volume del fabbricato delimitato superiormente dalla linea di massima pendenza congiungente a monte la quota di sistemazione del terreno o della strada con la quota a valle di sistemazione del terreno o della strada. I punti di unione delle linee di massima pendenza, sia a monte che a valle, debbano essere adiacenti al fabbricato. Detto volume non viene computato ai fini della cubatura ammissibile per il fabbricato. b) Volume seminterrato: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la linea di massima pendenza precedentemente definita e la quota del piano orizzontale di sistemazione dell’area o della strada a monte. Detto volume non viene computato ai fini della cubatura ammissibile per il fabbricato solo ed esclusivamente se è destinato a cantine, depositi, locali caldaie, garage e simili, e comunque non adibiti ad abitazione. Qualora detto volume venisse adibito ad uso abitazione, negozi , uffici e simili, verrà computato ai fini della cubatura totale del fabbricato. c) Volume fuori terra: è costituito dal volume del fabbricato compreso fra la quota del piano orizzontale precedentemente definito ed il piano orizzontale passante nel punto di intersezione dell’intradosso del solaio di copertura con la superficie esterna della parete del fabbricato. d) Volume sottotetto: è il volume del fabbricato compreso fra il piano orizzontale passante nel punto di unione dell’intradosso del solaio di copertura col perimetro esterno della muratura o della sua proiezione, e l’intradosso del solaio di copertura. Questo volume non è computabile ai fini della volumetria totale del fabbricato qualora le pendenze delle falde del tetto siano inferiori al 35%. Se le falde del tetto superano le pendenze del 35%, il volume in questione verrà computato per intero nel volume totale ammissibile del fabbricato. e) Volumi tecnici: non vengono computati ai fini della volumetria totale del fabbricato e per volume tecnico si intende: • Torrino vano scala limitatamente al volume ad di sopra della quota dell’ultimo

solaio; • Torrino vano ascensore e locale deposito acqua limitatamente al volume al di sopra

della quota dell’ultimo solaio e allo spazio strettamente necessario per il montaggio delle apparecchiature e per i serbatoi idrici;

• Locali per impianti, apparecchiature di riscaldamento di acqua con batterie solari limitatamente ad una volumetria massima di 30 mc.

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ART. 10

ALLINEAMENTI Ove ciò non contrasti con le previsioni di strumenti urbanistici di dettaglio, quali piani

particolareggiati o studi plano-volumetrici, i fabbricati che sorgeranno i nelle zone urbane dovranno avere il fronte prospettante su strada pubblica, parallelo all’asse di questa e allineato con le altre costruzioni fiancheggianti. Ai fini di consentire l’eventuale maggiore altezza, ammessa in rapporto alla distanza dell’asse stradale, è consentito di arretrare il filo dei fronti del fabbricato ai piani

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superiori, purché non comporti il superamento delle altezze medie dell’isolato di cui il fabbricato fa parte e salvo diverse previsioni dei Piani Particolareggiati. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse o in attuazione di Piani Particolareggiati, potrà imporre che, per un intero tratto di strada, l’arretramento costituisca un allineamento dei fili dei fronti di tutti i fabbricati a piano terreno o soltanto ai piani superiori. I fabbricati che sorgeranno in zone diverse da quelle urbane potranno avere i fronti disposti secondo l’orientamento ritenuto più idoneo, purché armonizzabile con quello delle costruzioni vicine.

ART. 11 UTILIZZAZIONE DEI TERRENI DI ARRETRAMENTO O DISTACCO Qualunque sia la forma, la dimensione e situazione altimetrica del terreno, è vietata la edificazione, anche sotterranea, sul terreno libero costituente arretramento o distacco del fabbricato. Il terreno in arretramento. se in quota con il piano stradale e se non separato da esso mediante recinzione, dovrà essere sistemato a marciapiede in continuità di quota e di materiali con quello pubblico eventuale antistante e, in generale, secondo le indicazioni e prescrizioni degli organi tecnici comunali. Nel caso in cui esso non sia in quota con detto piano stradale, dovrà essere da esso separato mediante recinzione, costituita su base a muretto e, preferibilmente, in inferriate o a siepe, e sarà sistemato con pavimentazione o a prato erboso; è consentita la costruzione di muri confinanti fra due o più proprietà secondo le norme stabilite dal Consiglio Comunale. Dovrà essere evitato che da detto terreno costituente arretramento o distacco sgrondino verso la via pubblica materiali di qualsiasi natura; le acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposite canalizzazioni all’interno della proprietà e convogliate, in un unico condotto, alle fogne pubbliche. Eventuali deroghe alle norme del presente articolo potranno derivare solamente da studi di Piani Particolareggiati o di Comparti Edificatori

ART. 12

SPORGENZE - BALCONI - PENSILINE. Sui fronti delle costruzioni è ammessa la creazione di sporgenze per cornicioni, balconi e pensiline, che occupino anche l’intero fronte, purché siano osservate le seguenti limitazioni:

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a) Sui fronti che prospettano pubbliche vie debbono essere posti ad altezza non inferiore a mt. 4.00, anche quando il fronte sia costruito in arretramento; la sporgenza non deve superare ¼ (un quarto) della distanza del fronte dell’asse stradale e comunque non deve superare metri 1,60 (metri uno e centimetri sessanta); b) Sui fronti che prospettano sul terreno privato la sporgenza non deve superare 1/5 (un quinto) della distanza del fronte dal confine di proprietà. In entrambi i casi la determinazione delle distanze del fronte del fabbricato dall’asse stradale e dai confini della proprietà, deve essere riferita alla proiezione della massima sporgenza sul terreno antistante il fronte medesimo. Da tale valutazione sono escluse solamente le sporgenze, anche continue, che non superino i mt. 0,40 ( centimetri quaranta ) purché non costituiscano corpo totalmente chiuso in aggetto. Detta sporgenza può non essere consentita su pubbliche vie qualora presentino situazioni di pericolo al traffico automobilistico.

ART. 13

COPERTURE Le coperture degli edifici possono essere piane o inclinate. Coperture piane: saranno costituite da terrazze opportunamente isolate o impermeabilizzate e protette da materiali idonei a mantenere integri i sottostanti isolamenti. Se la terrazza è praticabile dovrà essere protetta da idonei parapetti in ferro o muratura. I parapetti in muratura, continui o discontinui, non saranno computati agli effetti della misura dell’altezza del fabbricato di cui all’art. 5 e 6 se costruiti rispetto ai fronti dell’edificio, in arretramento a distanza pari alla loro altezza. Sulle terrazze è ammesso costruire esclusivamente il torrino scala se praticabili; ovvero il torrino ascensore, un vano eventuale per depositi di acqua, i fumaioli e un locale per le apparecchiature per il riscaldamento con batterie solari. Tali elementi dovranno essere opportunamente armonizzati con la soluzione architettonica del complesso. Coperture inclinate: saranno costituite da falde aventi inclinazione non superiore al 35%. Saranno protette da idonei materiali atti ad isolare gli ambienti sottostanti e coperte con materiali che rappresentino armonica chiusura dei volumi architettonici. Sulle falde predette saranno ammessi abbaini di servizio o per dare luce ai locali sottotetto, purché distanti dal filo del tetto non meno di mt. 2.00 ( metri due).

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CONCESSIONI EDILIZIE

ART. 14

DOMANDE E PROGETTI Chiunque, Ente o privato, voglia costruire nuovi edifici, modificare, demolire e ricostruire edifici esistenti, variare opere già approvate anche in corso di esecuzione, mutare le tinte delle facciate dei fabbricati visibili dalle aree pubbliche ed aperte al pubblico, spostare, rimuovere dalle pareti esterne dei fabbricati oggetti aventi significato storico od archeologico e comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico, esporre all’esterno dei fabbricati insegne, cartelli, quadri indicativi, leggende o simili, o modificare quelli esistenti, ovvero procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edificatorio o procedere all’esecuzione di lavori di urbanizzazione, deve chiedere preventivamente una concessione edilizia al Sindaco, presentando, ove richiesto, il relativo progetto. Le Amministrazioni Statali sono tenute a denunciare al Sindaco i lavori che intendono eseguire. Il rilascio delle concessioni per nuove costruzioni è in ogni caso subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

ART. 15

MODALITÀ’ PER LE DOMANDE Le domande di cui all’articolo precedente devono essere stese su carta bollata e portare la firma del proprietario o di un suo rappresentante con indicazioni del domicilio.

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ART. 16

PROGETTI Per le opere di costruzione, di ricostruzione o di riattamento di notevole importanza, devono essere presentati i relativi progetti, firmati e timbrati da un Ingegnere, Architetto o professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti per la progettazione. I disegni di opere di pittura o di scultura facenti parte della costruzione che siano visibili al pubblico, potranno essere presentati con la firma dell’artista. I disegni, si devono presentare in cinque copie su carta bianca o su tela di superficie non maggiore di Mq.1.00 e ripiegate nel formato 0.21 x 0.31. Le firme di cui sopra devono essere esposte in autografo nei cinque esemplari del progetto . Il progetto dovrà comprendere: a) una planimetria catastale con l’esatta indicazione dell’area oggetto dell’intervento

e con l’esatta indicazione delle dimensioni dell’area medesima e dei confini dei lotti adiacenti;

b) Una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con le indicazioni globali dell’intervento. Su essa saranno riportate le quote atte ad indicate le dimensioni planimetriche del fabbricato e la relazione tra esso e gli spazi vicini pubblici o privati; la situazione planimetrica delle vicine proprietà in relazione all’esistenza di costruzioni o cortili.

c) Una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con piano quotato con l’individuazione del perimetro del fabbricato e delle quote del pavimento a diretto contatto con il terreno; le quote debbono essere riferite, ove possibile, a quelle dell’asse delle strade adiacenti. Dovranno essere inoltre riportate le quote dei cortili o costruzioni vicine atte ad individuare le relazioni planoaltimetriche del fabbricato con le proprietà vicine. Quando il fabbricato derivi dall’utilizzazione di aree che comportino la demolizione dei vecchi edifici, il progetto dovrà essere corredato di idonea documentazione fotografica che rappresenti lo stato anteriore delle demolizioni.

d) Le piante di tutti i piani del fabbricato in scala non inferiore a 1:100 opportunamente quotate con indicazione delle destinazioni dei vari ambianti

e) I prospetti del fabbricato, in scala non inferiore 1:100. f) Le sezioni quotate in scala non inferiore ad 1:100 che siano ritenute necessarie per

individuare l’esatta volumetria del fabbricato con le quote riferite al piano quotato di cui al punto c).

g) Gli eventuali particolari costruttivi che siano ritenuti necessari per l’esatta individuazione della soluzione architettonica proposta.

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h) Il progetto sarà inoltre corredato da una relazione illustrante i criteri informatori della progettazione, nonché tutte le indicazioni dei materiali che si intendono adottare. Dovranno essere, inoltre, evidenziati i conteggi numerici relativi alla valutazione delle superfici coperte, e dei volumi, con chiaro riferimento ai grafici; tali valutazioni saranno operate sulla base delle presenti norme.

i) Una planimetria su cui siano riportati gli schemi della rete fognaria, idrica, elettrica e telefonica, con chiara indicazione dei punti e sistemi di allaccio ai pubblici servizi; in essa deve essere anche ubicata la posizione degli eventuali serbatoi di combustibile.

l) Per costruzioni di particolare importanza potrà essere richiesto uno studio prospettico o un plastico.

Dell’esattezza di tutti i dati riportati sia nei grafici che nella relazione sono direttamente responsabili il progettista ed il proprietario. Qualora si dovesse riscontrare la falsa rappresentazione di luoghi o di dati, il progetto sarà respinto d’Ufficio ed il progettista denunciato all’Ordine Professionale.

Art. 16 bis (introdotto con del. C.C. n. 9 del 27/02/02).

Il committente dei lavori, all’atto della presentazione dell’istanza di Concessione Edilizia , Autorizzazione edilizia e/o Dichiarazione Asseverativa o Denuncia di Inizio Attività (DIA), è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui all’art. 16:

1. - Stima, redatta da tecnico abilitato, salvo che nel caso di opere soggette ad autorizzazione, per le quali può essere resa dal proprietario, contenente: a – le quantità espresse in metri cubi, da determinarsi in modo analitico e con l’ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi a seguito di scavi e demolizioni, decurtando i materiali che eventualmente possono essere riciclati (vedi comma 1 c; b – l’indicazione (ubicazione e denominazione) dell’impianto di smaltimento presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi; c – l’indicazione del terreno privato o la ditta ove s’intende conferire terra vegetale e/o terra di sbancamento, o materiale da costruzione in genere che possono essere riutilizzati (vedi tegole, cantonetti di granito, travi in legno, opere in ferro etc.)

2. – All’atto del ritiro della concessione edilizia e dell’autorizzazione, mentre va presentata contestualmente alla dichiarazione asseverativa o Denuncia di inizio attività (DIA), Ricevuta del versamento in CCP intestato al Civico Tesoriere – Comune di Nuoro – causale “corrispettivo di conferimento inerti in discarica autorizzata”, il cui importo, calcolato sulla base della tariffa vigente al momento

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della presentazione dell’istanza e dei metri cubi indicati nella stima di cui al punto 1 che precede, sarà soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione, al momento della denuncia di fine lavori (art. 36 del R.E.).

3. – nell’ipotesi di cui al punto 1c, il tecnico o il proprietario, alla stima di cui sopra, dovrà allegare copia dell’autorizzazione a effettuare sistemazioni del terreno con rilevati e/o alla posa in opera dei materiali riutilizzati, con allegate fotografie del sito ante sistemazione;

4. – La quantità effettiva dei rifiuti prodotti, non potrà discostarsi in diminuzione più del 20% di quella dichiarata dal professionista nella stima sommaria. In ogni caso è sempre dovuta la somma determinata in rapporto alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.

5. – Nel caso in cui, la quantità effettivamente prodotta si discosti più del 20% rispetto a quella dichiarata nella stima, di cui al primo comma, il pagamento da effettuare è in ogni caso pari all’ 80% della quantità dichiarata in stima.

6. – Nel caso di cui al comma precedente, si procederà nei confronti del professionista, ai sensi del successivo comma.

7. – Il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di stime che si discostano in diminuzione più del 20% dalla quantità effettivamente prodotta, accertata in corso d’opera dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, di Vigilanza Ambientale della R.A.S., funzionari del settore urbanistica, ambiente, manutenzioni e lavori pubblici, funzionari della Provincia); l’amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale.

8. – In ogni caso, all’atto della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, è obbligatorio, se non già fatto in occasione della presentazione della dichiarazione di fine lavori, presentare l’attestazione dei versamenti effettuati.

ART.17 LOTTIZZAZIONE DELLE AREE PRIVATE Prima dell’approvazione del Piano Regolatore Generale è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Approvato del Piano Regolatore Generale, la lottizzazioni di terreno a scopo edilizio può essere autorizzate da questo Comune, seguendo le disposizioni dell’art.28 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n.1150 modificato dall’art.8 della Legge 6 Agosto 1967 n.765. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

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1) La cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’art.4 della Legge 29 Settembre 1964, n.847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 2) L’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle spese di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) I termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) Congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forma di legge. Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Il progetto di Lottizzazione deve comprendere: a) Planimetria catastale con i dati necessari per l’individuazione dell’area; b) Planimetria generale catastale in scala non inferiore a 1:500 in cui siano riportate le previsioni di PRG e l’indicazione delle aree da lottizzare; c) Piano di Lottizzazione in scala non inferiore a 1:500; d) Planovolumetrico delle aree da utilizzare in scala non inferiore a 1:500; e) Planimetria e profili delle strade; f) Planimetria e profili delle reti idriche e fognarie con relativo calcolo dimensionale. g) Planimetrie e grafici delle reti elettriche e telefoniche con visto di approvazione delle rispettive società esercenti. Devono essere indicate le relative derivazioni delle reti urbane. h) Computi metrici estimativi delle opere, distinti per categorie. i) Tipologie edilizie in scala 1:200. Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti a norma dell’art. 31 della Legge Urbanistica modificato dall’art. 10 della Legge 6.08.67 n. 765, che l’acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

ART. 18

ESAME DELLE DOMANDE

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L’ufficio tecnico dovrà esaminare tutte le domande di concessioni di costruzione presentate al Sindaco. Esso dovrà richiedere, se del caso, il completamento delle domande, dei progetti e dei disegni a norma del presente Regolamento e quindi, esaminerà se tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella redazione del progetto e se la sua attuazione potrà avere luogo in corrispondenza al Piano regolatore della città, senza offesa alle distanze legali e regolamentari e tenendo conto dello stato dell’edilizia e dei servizi pubblici di quella località. A tal fine l’Ufficio Tecnico avrà facoltà di invitare il progettista a compiere con funzionari dell’ufficio stesso uno o più sopralluoghi. Compiuto tale esame, la domanda di concessione sarà trasmessa al Sindaco col parere scritto dell’Ufficio Tecnico, ed il Sindaco prima di rilasciare il relativo permesso richiederà, il parere della Commissione Edilizia.

ART. 19

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI. Quando l’edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Sindaco, prima della redazione del progetto, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali dovrà poi egli esattamente attenersi. Tale determinazione avverrà sulla base dei grafici planoaltimetrici della strada che saranno sottoscritti dal proprietario e dal progettista e sulla base del relativo verbale previo pagamento dei diritti con un minimo di £. 15.000 ( lire quindicimila) e delle spese di vettura. Prima di questa pratica ,non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica. Per la consegna dei punti fissi, il richiedente dovrà fornire agli operai, gli attrezzi ed i materiali occorrenti e presentarsi a tutte le operazione che all’uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per eventuali trasferte e quelle per bolli e tasse di registrazione del suddetto verbale. Alla consegna dovranno essere presenti il progettista ed il proprietario o un suo incaricato.

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CAPO III

COMMISSIONE EDILIZIA E SUE ATTRIBUZIONI

ART.20 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. La Commissione Edilizia è composta dei seguenti membri: 1) Capo dell’Amministrazione Comunale (Presidente); 2) Assessore ai Lavori Pubblici 3) Quattro Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale 4) Assessore all’Urbanistica 5) Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale 6) L’ingegnere della Sezione Urbanistica dell’Ufficio Tecnico 7) L’Ufficiale Sanitario 8) Un Ingegnere nominato dall’Amministrazione Comunale, su designazione dell’Ordine Professionale 9)Un architetto nominato dall’Amministrazione Comunale, su designazione dell’Ordine Professionale 10) Un rappresentante dell’Associazione della Proprietà edilizia, nominato dall’Amministrazione Comunale; 11) Un rappresentante della Sovraintendenza ai Monumenti 12) Il Comandante dei Vigili del Fuoco 13) un Esperto in materie giuridiche designato dalla competente associazione professionale 14) Un Geometra nominato dall’Amministrazione Comunale su designazione dell’Ordine Professionale; 15) Un Funzionario dell’Ufficio Tecnico nominato dalla Giunta Municipale su indicazione dell’Ingegnere Capo, assiste, senza diritto di voto, quale Segretario, alle adunanze della Commissione Edilizia, riferisce sui progetti sottoposti all’esame dell’Ufficio tecnico e stende i verbali delle adunanze.

ART.21 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

DURATA DELLA CARICA I membri della Commissione Edilizia vengono nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica due anni e possono essere confermati. Le nomine vengono fatte nel mese di dicembre ed avranno effetto dal mese di gennaio successivo.

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ART.22 (SOPPRESSO con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

ADUNANZA, DELIBERAZIONI E LORO VALIDITÀ’ La Commissione Edilizia è convocata dal Sindaco ordinariamente due volte la mese e straordinariamente ogni qualvolta ne sia necessario. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto membri, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, a parità di voti prevale quello del Presidente. I membri che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica e dovranno essere sostituiti. Essi avranno, a fine di ogni trimestre, un gettone di presenza pari a £. 8.000 a persona, che potrà prelevarsi dalle somme riscosse per diritti di esame di progetti esaminati

ART.23 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere: a) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamento, di riforma e ricostruzione, di

qualche rilievo, per i quali sia prescritta l’approvazione del Sindaco; b) sui monumenti da erigersi sulle pubbliche piazze e nel civico cimitero; c) sui Piani Regolatori, di ampliamento e di lottizzazione qualora sia richiesto

dall’Amministrazione; d) sull’interpretazione, sull’esecuzione e sulle eventuali modifiche del presente

Regolamento; e) su ogni opera intorno alla quale il Sindaco giudichi conveniente consultarla. Il parere della Commissione Edilizia dovrà riflettere il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni architettoniche, in ispecie quando le soluzioni proposte rilevino assoluta deficienza di studio sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alla località in cui dovranno sorgere, cercando di conciliare la libertà e l’utilità del proprietario con l’abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio. La Commissione potrà col suo voto proporre quelle modifiche ai progetti che ravviserà opportuno. Il voto della Commissione Edilizia è consultivo e non costituisce presunzione dell’emissione del permesso di costruzione, che è riservato esclusivamente al Sindaco

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ART.24

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESAME PROGETTI (modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

Alla richiesta di concessione edilizia, dovrà essere allegata l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria determinati dalla Giunta Comunale. Qualora il Dirigente emetta il diniego di concessione (di cui al successivo art. 28), ogni ulteriore richiesta di riesame del progetto, sarà considerata nuova istanza di concessione. Il parere dell’ufficio sulla pratica avrà validità sino a che non cambino le norme urbanistiche.

ART.25 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

PROCESSI VERBALI DELLE ADUNANZE I processi verbali delle adunanze della Commissione Edilizia saranno scritti in apposito registro a cura del Segretario e firmati dal Presidente, dal Segretario e dall’Ingegnere Capo.

ART.26 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

ESAMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA Per qualsiasi progetto, il Sindaco potrà autorizzare uno dei membri della Commissione Edilizia di farne speciali esami da riferire per iscritto. Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l’esecuzione di qualsiasi progetto. Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità dei funzionari ed agenti municipali.

ART. 27 (soppresso con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03)

ASTENSIONE DEI SINGOLI MEMBRI Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi interessato qualcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all’esame ed al giudizio relativo all’argomento stesso.

ART. 28

APPROVAZIONE E RITIRO DEI PROGETTI (modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 14/03/03

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Il Dirigente esaminata la relazione sulla istanza di concessione edilizia del Responsabile del Procedimento e tutti gli atti relativi, provvederà assumere le proprie determinazioni nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici; che si concretizzano con il rilascio o il diniego di concessione edilizia. Su ogni copia del progetto va indicato testualmente: “Allegato alla concessione edilizia n. del “ oppure :”Allegato al diniego di concessione n. del ”sottoscritta dal Resp. del Proc. e dal Dirigente. Almeno due copie del progetto presentato, dovranno rimanere agli atti dell’Amm./ne Com,/le, mentre le altre potranno essere ritirate dal richiedente.

ART. 29

LIMITI DI VALIDITÀ’ DELL’APPROVAZIONE L’approvazione del progetto ha validità per tre anni. Se entro tale termine il progetto non è stato iniziato, per ottenere la relativa concessione occorre ripresentarlo all’approvazione della Commissione Edilizia.

ART. 30

INDICAZIONI FALSE, INCOMPLETE O INESATTE L’approvazione di un progetto si avrà come non intervenuta se il progetto stesso contenga indicazioni false, incomplete o inesatte.

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CAPO IV

RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 31 RILASCIO DELLA CONCESSIONE Quando trattasi di opere per le quali è richiesto il progetto, la domanda tendente ad ottenere la concessione di costruzione, dovrà essere corredata da una dichiarazione firmata da un Ingegnere o Architetto o professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, nella quale egli attesti di accettare l’incarico della Direzione dei Lavori e di assumere ogni responsabilità derivante da tale prestazione. Dell’eventuale sostituzione del D.L. dovrà essere data tempestiva comunicazione al Sindaco e la relativa rinuncia dovrà essere firmata dall’Ingegnere, Architetto o professionista abilitato ai sensi delle leggi, subentranti, che dovrà parimenti dichiarare di accettare l’incarico e di assumere ogni responsabilità inerente alla Direzione dei Lavori. Per quelle opere, per le quali .è stato richiesto il progetto, la concessione di costruzione non potrà essere rilasciata se non è stato approvato il progetto stesso. Il Sindaco, udito il parere dell’Ufficio Tecnico e se del caso della Commissione Edilizia, rilascerà entro due mesi dalla presentazione della domanda la concessione per la esecuzione dei lavori. Nei casi di imminente pericolo gli interessati possono eseguire gli occorrenti lavori, dandone però contemporaneo avviso al Sindaco. Il Direttore dei Lavori è responsabile col committente, titolare della concessione, e con l’imprenditore verso l’Amministrazione Comunale della fedele esecuzione delle opere, secondo i progetti approvati. Il Sindaco può non accettare la designazione a Direttore dei Lavori di professionisti che, per precedenti opere abbiano in corso giudizi di responsabilità penale o disciplinare o abbiano consentito nella Direzione di altre opere, modifiche arbitrarie dei progetti approvati. Qualora il Direttore dei Lavori declinasse l’incarico ed il proprietario non provvedesse alla sua sostituzione, la concessione verrà revocata ed i lavori sospesi. Le funzioni di Direttore dei Lavori possono essere disimpegnate dal proprietario della costruzione qualora questi abbia personalmente i requisiti necessari e qualora non abbia subito contravvenzioni in materia edilizia negli ultimi cinque anni. Per i lavori per i quali non fosse richiesto il progetto, è obbligo che venga designato un Direttore dei Lavori quando è prevista l’esecuzione di opere che interessano la stabilità delle strutture.

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ART. 32 TASSA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE Il rilascio della Concessione edilizia è sottoposto al pagamento di una tassa rispettivamente di £.1.00 - £.2.00 - £.3.00 - £.5.00 a metro cubo vuoto per pieno, misurato secondo le modalità e la classifica dei fabbricati stabiliti nell’art.24; per ogni frontone in pietra da taglio o artificiale ed opere decorative di facciata, £. 2.000 (duemila); per le opere minori £. 5.000; per le targhe e vetrine mobili, £. 5.000; dovranno essere precedentemente assicurati e definiti gli obblighi onerosi derivanti dall’applicazione della Legge 28/01/1977 n.10 e successive integrazioni.

ART. 33

VARIAZIONI DI PROGETTI Ogni variante ai progetti approvati che alteri la linea architettonica, la disposizione degli ambienti, ed importanti elementi strutturali, dovrà essere denunciata al Sindaco, prima di essere attuata e non potrà essere eseguita se non dopo ottenuta una regolare concessione. E’ pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere denunciate, se non ne fu fatta formale riserva nella dichiarazione con le precise indicazioni delle parti che vogliansi omettere o prorogare.

ART. 34

VALIDITÀ’ DELLA CONCESSIONE La concessione ha validità per il tempo in essa indicato e comunque non superiore ad un anno per l’inizio dei lavori: questi dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dal rilascio della medesima. Le opere non iniziate entro tale termine e quelle iniziate ma sospese, in uno o più periodi per oltre un anno non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova denuncia e nuova concessione. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati o vengano completati entro .il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 35

EFFETTI DELLA CONCESSIONE La concessione rilasciata dal Sindaco per l’esecuzione delle opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in

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vigore, e non esonera il proprietario dall’obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, con tutte le conseguenze di cui all’art.37. La concessione inoltre viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi, nonché del Comune, verso il quale il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo o modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dalla concessione stessa. Il committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l’Esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

ART. 36

DENUNCIA DELL’INIZIO E DELLE ULTIMAZIONI DELLE OPERE - RESPONSABILITÀ’ DELL’ESECUZIONE. Chi ha ottenuto la concessione per nuove costruzioni, sopraelevazioni demolizione di quelle vecchie o riforma delle medesime è tenuto a fare al Sindaco denuncia dell’inizio e della ultimazione delle opere stesse entro cinque giorni dalle relative date. Uguale obbligo incombe nel caso di interruzioni dei lavori: dovranno essere denunciate la interruzione e la ripresa dei lavori entro 15 giorni dalle rispettive date. La Direzione dei Lavori, il proprietario e l’esecutore sono responsabili dell’osservanza di tale obbligo. L’eventuale inadempienza sarà punita con una ammenda variabile, fino ad un massimo di £. 200.000 fatta salva la facoltà di revoca della concessione.

ART. 37

QUADRO INDICANTE I RESPONSABILI DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI. Per le nuove costruzioni, per le sopraelevazioni, demolizioni o riforma di quelle esistenti è fatto obbligo al titolare della concessione di esporre in luogo ben visibile della pubblica via, un cartello contenente le seguenti indicazioni: • Oggetto e numero della concessione; • Titolare della concessione; • Esecutore dei lavori; • Direttore dei Lavori. L’omissione di tale obbligo sarà punita con un’ammenda variabile fino a £.200.000.

ART.38

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OBBLIGO DI OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Non potranno ottenere la concessione i progetti che in qualsiasi modo contravvengano, oltre alla legge urbanistica, alle prescrizioni del presente Regolamento e di quelli dell’Igiene e di Polizia Urbana, salvo quando si tratti di opere indispensabili per dotare l’abitazione dei servizi essenziali.

ART.39

PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE A norma dell’art.32 della Legge Urbanistica, speta al Sindaco di fare sospendere le opere arbitrarie intraprese e non conformi al progetto approvato e, per qualsiasi ragione, non regolamentari; con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di adottare, ove occorra, quei provvedimenti di urgenza che sono nelle sue attribuzioni. Agli inadempienti verranno applicate le penalità previste dall’art.41 della vigente Legge Urbanistica e della Legge 28 gennaio 2977 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni.

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CAPO V

PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 40

NORME TECNICHE GENERALI DI BUONA COSTRUZIONE Salvo l’osservanza delle particolari norme stabilite dalla legge 25 novembre 1962, n.1864, per le zone soggette ad intensi movimenti sismici, in qualsiasi opera edilizia da effettuarsi in questa circoscrizione comunale dovranno essere osservate le buone regole dell’arte del costruire, indicate nell’art.4 della predetta legge.In particolare: a) E’ vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali devono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni; b) Le fondazioni, ove possibile, devono poggiare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall’azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall’arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportunamente conto dell’escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare, in ogni caso, una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall’opera, compatibile con le strutture. Per le opere indicate nel 3° comma della citata legge (ponti, viadotti, torri ed in genere costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale) e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persone di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l’area su cui sono progettati gli edifici suddetti non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche a tutti gli effetti di legge. c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cementizi o con muratura in pietrame o mattoni e malte idrauliche. d) Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte, con buoni materiali ed accurati magisteri.

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Nelle murature di pietrame è vietato l’uso del ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a cm.12, estesi, nell’uno o nell’altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare i mt.1,60 da asse ad asse. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno duecento chilogrammi per metro quadrato; e) Le strutture dei piani fuori terra, ed in particolare le ossature delle coperture, non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere; f) Le travi in ferro dei solai e voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di quaranta oppure di trenta centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a cm.30 o cm.25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni mt. 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio; g) In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un’altezza minima di centimetri venti. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre d’acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo e le legature trasversali devono essere poste alla distanza di 25 - 30 centimetri. Il peso complessivo dell’armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato; h) I solai in cemento armato, normale o precompresso e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all’atto dell’inizio dei lavori per la esecuzione e l’accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica. i) Per tutte le strutture in cemento armato normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per la accettazione dei leganti idraulici e, per la loro

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esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio, semplice od armato o in precompresso, vigenti al momento dell’inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione. In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili. l) Il pavimento di ogni locale al piano terreno non centinato dovrà essere isolato dal passaggio dell’umidità del suolo per mezzo di vespai e di pilastri. m) I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle variazioni esterne di temperatura e dall’umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm. 40, se i muri sono in muratura di mattoni o anche minore se i muri sono formati da materiali speciali che consentono un’uguale protezione dagli agenti esterni.

ART. 41

CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danni a persone ed a cose. ed ad atenuare, per quanto possibile, gli incomodi che io terzi possono risentire dall’esecuzione di dette opere.

ART. 42

CAUTELE CONTRO DANNI A MANUFATTI DEI SERVIZI PUBBLICI Per l’esecuzione di opere per cui occorre manomettere il suolo pubblico e costruire assiti e ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l’ ufficio tecnico comunale, per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli, e dare contemporaneo avviso alle aziende che eserciscono quei servizi perché prendano gli opportuni provvedimenti.

ART. 43

COSTRUZIONE DI ASSITI. Ove le opere di cui all’articolo 42 debbano essere eseguite sul confine di vie o parchi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all’opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione:

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a) Per le opere di minima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio del Sindaco, essere esonerato dall’obbligo della costruzione dell’assito ed autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di avviso ai passanti; b) Nei casi in cui per evitare soverchio intralcio al pubblico transito il Sindaco non possa permettere che venga ingombrata alcuna parte del suolo pubblico nella quale contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti a termine dell’art. 45 e a seconda migliori norme dell’arte a tutela della sicurezza pubblica.

ART. 44

NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI, SEGNALI E LANTERNE Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, alti almeno due metri costruiti secondo gli allineamenti prescritti da Sindaco. Quando le opere di chiusura importino l’occupazione temporanea di area pubblica il proprietario o chi per esso, deve prima ottenere il permesso dal Sindaco in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche presentandone domanda con l’indicazione della località estensione e durata presumibile della occupazione e procedendo in concorso con i funzionari municipali, alla constatazione dello stato di consistenza, dei marciapiedi e materiali stadali, che verranno compresi nell’assito o comunque manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti o funzionari del Comune. Il proprietario, o che per esso, deve, prima dell’impianto eseguire il pagamento delle tasse relative. Ove sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito dal permesso, il proprietario, o chi per esso, deve presentare in tempo utile nuova domando indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione ed ottenere nuovo permesso. Le porte che si praticano negli assiti devono aprire verso l’interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori. Gli angoli sporgenti degli assiti odi altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di lampada a vetri rossi che deve restare accesa, a cura e spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole. Il collocamento di detta lampada deve essere tale da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo per cui essa è posta. Nei cantieri di lavoro, per tutta la durata della costruzione dovranno essere impiantate sufficienti latrine provvisorie per gli operai.

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ART. 45

PONTI DI SERVIZIO Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell’assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un’altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti non meno di metri tre dal suolo e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Nel caso di ponti a sbalzo, l’altezza del punto più basso dell’armatura sul piano della strada non potrà essere inferiore a metri quattro. I ponti di servizio debbono avere tutti i requisiti necessari per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dovranno essere tali da evitare la caduta di materiali o mezzi d’opera verso gli spazi pubblici.

ART. 46

CAUTELE DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco del materiale voluminoso e pesante devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone e a cose e, in particolare, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E’ vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo d’incendio ed è vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori di ogni edificio. E’ vietato altresì calare il materiale di demolizione verso la via pubblica, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o appositi condotti chiusi. Dovranno altresì osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Igiene ed adottarsi tutte quelle speciali cautele che il Sindaco potrà imporre a seconda dei casi.

ART. 47

DIVIETO DI INGOMBRARE SPAZI PUBBLICI Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami ed altro oggetto attinenti alla costruzione. Solo in caso di assoluta necessità, quando non esista cantiere di lavoro chiuso, può essere permesso il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici alle seguenti condizioni: 1) I depositi saranno momentanei e la loro esportazione deve avvenire con la più grande celerità, ed in ogni altro caso prima della giornaliera cessazione dei lavori;

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2) i depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione né lo scolo delle acque; 3) se, per ragioni di forza maggiore, l’asportazione dei depositi non si potesse compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo sufficiente; 4) lo spazio occupato dovrà essere rimesso immediatamente in perfetto stato di pulizia; 5) Sono esclusi dalla tolleranza i depositi di terra e quelli di materiali provenienti dallo spurgo e demolizione di fogne, i quali devono in ogni caso essere asportati direttamente e mai depositati sulla pubblica via.

ART. 48

INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interromperne l’esecuzione dovrà essere osservato l’obbligo di cui al capoverso dell’art.36, a fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali sconci. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà d’ufficio a termini della Legge Comunale e Provinciale. Trascorsi due mesi dalla interruzione delle opere, salvo il caso che questa dipenda da causa di forza maggiore che l’interessato dovrà specificare e dimostrare sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l’occupazione del suolo pubblico eventualmente concesso.

ART. 49

RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO MANOMESSO Compiuti i lavori, il proprietario dell’edificio dovrà riconsegnare perfettamente sgombra e ripulita, a sua cura e spese, l’area pubblica che venne racchiusa nell’assito e comunque occupata per la fabbrica. Le opere di ripristino del suolo stradale manomesso saranno eseguite a cura ed a spese del proprietario, sotto il diretto controllo degli agenti municipali.

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NORME IGIENICO - EDILIZIE

ART. 50

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni perfettamente rispondenti alle esigenze di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, curando di mantenerlo in stato di perfetta conservazione e di assoluta pulizia.

ART. 51

PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER L’INCOLUMITÀ’ PUBBLICA Qualora al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l’incolumità delle persone o delle cose, egli incaricherà l’Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, compreso l’eventuale sgombero dell’edificio, assegnando un termine per l’attuazione dei lavori ritenuti indispensabili per assicurare la stabilità. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Sindaco ordinerà l’esecuzione d’ufficio, a totale carico del proprietario inadempiente, e farà riscuotere le note delle spese con i privilegi delle pubbliche imposte ai sensi della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 52

CANNE DA FUMO E FUMAIOLI Ogni focolare, camino o fornello, stufa o cucina dovrà essere fornito di un proprio condotto per l’eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi. Essi dovranno emergere non meno di un metro oltre il tetto sulle terrazze non praticabili e non meno di mt. 2,50, sulle terrazze praticabili o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni ovvero essere giudicate necessarie dal Sindaco in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare danno o molestia o pericolo a edifici vicini. Non dovranno mai essere addossati a travi o pareti di legno, ma dovranno da queste essere separati mediante muro dello spessore minimo di cm. 20 e nell’attraversare i solai e le soffitte dovranno essere difesi da una controcanna che li recinga completamente in modo da creare una opportuna intercapedine. Le condotte da fumo di forni, panifici, grossi apparecchi di riscaldamento o di qualsiasi apparecchio dove si sviluppi grande quantità di calore, saranno separati dalle

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abitazioni con camere d’aria ventilate sufficientemente onde impedire incomode irradiazioni; inoltre dovranno trovarsi a non meno di cm. 3 distanti da qualsiasi finestra e dovranno essere di almeno tre metri più alti dalla massima altezza che, secondo le norme del Regolamento Edilizio, potrà essere raggiunto dalle costruzioni entro un raggio di metri trenta. I predetti dovranno essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare pericoli di caduta e dovranno essere dotati di apparecchi di depurazione del fumo. Gli impianti esistenti debbono uniformarsi alle prescrizioni presenti entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 53

CAMINI INDUSTRIALI. Salvo speciali concessioni i camini industriali, oltre a soddisfare tutte le prescrizioni di cui al precedente articolo 52 ed a quello del regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana, debbono avere dai confini di proprietà e dalle opere pubbliche, una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza e devono essere almeno di mt. 10 più alti dalla massima altezza consentita dal Regolamento Edilizio per le costruzioni da edificarsi entro un raggio di mt. 50. Essi dovranno inoltre essere muniti di parafulmine. Gli impianti esistenti devono adattarsi alle presenti prescrizioni entro un anno.

ART. 54

CORTILI Nei fabbricati di nuova costruzione i cortili dovranno preferibilmente essere aperti almeno da un lato. Essi dovranno avere un’area non minore di 1/5 della somma delle superfici che li circondano. L’altezza massima dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezzo la distanza media tra essi. La distanza minima dei lati contrapposti non dovrà essere inferiore a mt. 4. L’altezza dei muri sarà misurata dal pavimento del cortile sino alla linea di gronda del tetto. La superficie come sopra stabilita dei cortili, dovrà essere netta da ogni sporgenza; sarà solo tollerata la gronda che insieme al canale non sporga di cm.40 dalla linea del muro. Nei fabbricati esistenti, se la superficie dei cortili non comporta sopraelevazione di nuovo piano a norma delle prescrizioni precedenti, potranno eseguirsi sopralzi in

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arretramento, alle condizioni che la nuova area arretrata, unita a quella del vecchio cortile, non risulti inferiore ai minimi prescritti. Nei cortili coperti, in corrispondenza dei piani bassi, l’altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura. Per i cortili da costruire sul confine di altre proprietà, debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima distanza fra le pareti opposte precedentemente stabilite, tenuto conto della massima altezza che potrebbe raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini secondo le norme del presente Regolamento in relazione alle zone edilizie di P.R.G. E ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei vicini. A tali norme si può derogare soltanto quando il proprietario che vuole costruire presenti un atto di costituzione di servitù a carico del fondo dei vicini e del proprietario dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo a carico delle due proprietà o di una sola di esse un cortile corrispondente all’altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare. L’atto di costituzione di servitù deve risultare regolarmente trascritto e deve portare la dichiarazione che non è possibile rinunciare ne estinguere ne modificare le servitù consentite senza il consenso del Capo dell’Amministrazione Comunale. Nel caso invece che a confine di proprietà esista un cortile le cui dimensioni siano per area e distanze fra pareti opposte anche superiori alle minime prescritte è vietata la modifica della situazione della costruzione a confine per il tratto che costituisce delimitazione del cortile, fatte salve le operazioni di risanamento e consolidamento che non comportino nessuna maggioranza di altezza e salvo la costituzione di servitù a carico del cortile del vicino, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. La copertura dei cortili con invetriate è subordinata al permesso del Sindaco che deciderà, sentiti gli uffici Tecnico e Sanitario ma non potrà essere concessa quando da essi esclusivamente traggano aria e luce gli ambienti che li circondano che dovranno essere serviti da altre aperture rispondenti alle norme del presente Regolamento. Tale copertura potrà farsi soltanto con invetriate ed avrà una lanterna non minore di 1/3 della superficie, sopraelevata di almeno mq. 0,50, con sportelli laterali apribili. In nessun caso detti cortili coperti potranno essere utilizzati per abitazione e per cucina. Tutte le opere di copertura, anche parziali dei cortili nel caso esistenti dovranno essere demolite qualora non risultino rispettate tali condizioni.

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ART. 55

CHIOSTRINE Nel caso di nuova costruzione saranno consentite le chiostrine o cavedi ristretti in limiti inferiori a quelli stabiliti per i cortili, se esclusivamente destinati alla diretta illuminazione ed areazione di scale, latrine, gabinetti da bagno, od in genere di quelli ambienti non destinati ad abitazione, escluse quindi anche le cucine. Dette chiostrine o cavedi dovranno avere un’area non minore di un ventesimo della somma delle superfici delle pareti che li circondano e la distanza dei punti medi dei lati contrapposti non dovrà essere inferiore a mt. 3 Quando trattasi di sventramenti, adattamenti e restauri di vecchi edifici, al fine di migliorarne le condizioni di ventilazione e di illuminazione, potranno essere consentite chiostrine di nuova formazione, aventi dimensioni minori di quelle sopradescritte, purché rappresentino un effettivo sensibile miglioramento delle condizioni preesistenti.

ART. 56

SCALE E LORO ILLUMINAZIONE Le scale dovranno essere illuminate ed arieggiate da finestre che si aprono verso i cortili o chiostrine. Soltanto nelle opere di ricostruzione e sventramenti o restauri di vecchi edifici si può consentire che esse siano illuminate soltanto dall’alto mediante un lucernaio. Questo deve avere una superficie non minore di due terzi dell’area del vano scala, con sufficiente apertura per la ventilazione diretta dall’esterno. In questo caso le rampe ed i ripiani dovrà lasciare un vano interno ( tromba ) minimo di larghezza non inferiore ad un metro. Per i fabbricati di altezza inferiore a mt. 9, sarà consentita l’areazione di finestre di superficie complessiva non inferiore a mq. 2, aprentesi sui muri laterali del vano scala nella parte sopraelevantesi sulla copertura. I ripiani e le rampe, a meno che non si tratti di scale di servizio devono avere una larghezza non minore di mt. 0,90 ( novanta centimetri ).

ART. 57

VANI DI SCALE E ASCENSORI Le scale e le relative gabbie di scala e ascensori debbono essere costruite con materiali resistenti al fuoco; i gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo debbono essere costituiti da convenienti armature.

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Gli edifici ad uso abitazione, di uffici, di depositi commerciali, di officine industriali, di alberghi, di scuole, di alloggi, dovranno essere provvisti di almeno due scale contigue dalla base alla sommità, opportunamente distanti una dall’altra, quando l’area coperta sia superiore ai 450 e fino a 600 mq.

ART. 58

ALTEZZE E SUPERFICI DEI LOCALI L’altezza minima interna di locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2,70 riducibili a mt. 2,40 per corridoi, disimpegni, i bagni e i ripostigli. Per ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi, le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14, se per due persone, ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili. L’alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, compresi i servizi , di mq. 28 e di mq. 38 per due persone. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono usufruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione dell’uso. Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza delle finestre deve avere una superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; per gli edifici compresi nell’Edilizia Pubblica Residenziale, occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e quindi dei relativi infissi. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentono di fruire di ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata con requisiti igienici confacenti, e comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione ( cucine, gabinetti etc..) e prima che si diffondano. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’area o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. 10 - Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: Vaso, bidè, vasca da bagno, doccia, lavabo.

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I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni. Gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento, La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° e i 20°. Per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre fare riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministro dei LL.PP. o da altri qualificati organi politici. Se l’area coperta e superiore ai limiti di 600 mq. dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in più ogni 300 mq. o frazione superiore ai 150mq. Negli edifici ad uso uffici, depositi ed officine, ogni scala deve essere larga non meno di mt.1.20. Le gabbie degli ascensori, che non siano nel vano scala debbono essere completamente divise da pareti resistenti al fuoco.

ART. 59 Nessun muro esterno dovrà avere spessore inferiore a cm.40, a meno che non si tratti di costruzioni con ossatura metallica ed in conglomerato cementizio armato, nel qual caso i muri esterni dovranno essere costruiti con adeguata intercapedine. L’ultimo piano dei fabbricati dovrà avere una camera d’aria tra il soffitto ed il sovrastante terrazzo, realizzabile anche con elementi forati che abbiano altezza non inferiore a cm. 20. Tutti gli ambienti di qualsiasi edificio devono essere pavimentati; il pavimento dei locali di abitazione sarà di materiale impermeabile, non polveroso, privo di scabrezze e di discontinuità. I locali terreni destinati ad abitazione devono essere separati dal terreno mediante vespaio ventilato di altezza non minore di m. 0,30.

ART.60

CUCINE Ogni appartamento destinato ad abitazione dovrà essere provvisto di cucina situata in apposito locale avente tutti i requisiti delle camere di abitazione e dotate di acqua corrente con lavandino a scarico. Le dimensioni potranno essere minori qualora i servizi ausiliari siano sistemati convenientemente in altro locale.

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La superficie non potrà mai essere inferiore a mq.5. Ogni cucina dovrà essere munita di una finestra avente i requisiti indicati nel precedente articolo.

ART.61

BAGNI E SERVIZI Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà avere almeno un servizio per ogni appartamento. Gli ambienti destinati a tale uso debbono avere le dimensioni di almeno mq.2,20 con lato minimo di almeno mt.1,20. I locali debbono ricevere aria e luce direttamente dall’esterno, cortili e chiostrini a mezzo di finestra che deve avere una superficie proporzionata alle dimensioni dell’ambiente od in nessun caso inferiore a mq.0,50. Non sono ammessi i servizi in bussole isolate, nei ballatoi ecc. e comunque al di fuori del corpo del fabbricato. Nel caso che l’alloggio sia dotato di doppio servizio è ammesso che uno di esso sia privo di illuminazione diretta e sia dotato di ventilazione forzata con aspiratore ed apposita canna.

ART.62

FOGNATURE Tutti gli edifici devono avere gli scarichi delle acque bianche e nere allacciati alla pubblica fogna. Tutte le opere di canalizzazione all’uopo necessarie devono essere approvate dall’Ufficio Tecnico e sono a totale carico di chi richiede la concessione edilizia. Sono ammessi impianti di depurazione dei tipi consentiti dall’autorità sanitaria soltanto quando sia assolutamente impossibile, in linea tecnica, l’allaccio alla pubblica fogna. La capacità minima della fossa non dovrà essere inferiore ai mc.0,40 per persona. La posizione rispetto all’edificio e le particolarità costruttive e le eventuali modalità di smaltimento delle acque saranno fissate volta a volta dall’Ufficio Sanitario e dall’Ufficio Tecnico per le parti di relativa spettanza. I proprietari di una casa fronteggiante una via o vicolo pubblico, in cui venga a costruirsi una fognatura pubblica, dovranno a loro spese, mentre è in costruzione il condotto di fogna, formare i canaletti di immissione dall’esterno delle rispettive abitazioni. I canaletti privati saranno costruiti con tubi di grès del diametro non inferiore a cm.12.

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ART.63

POZZI NERI Qualora la costruzione degli edifici sia effettuata in zona non ancora fognata, dovrà procedersi, prima della sistemazione degli scarichi, alla costruzione di appositi pozzi neri secondi i più moderni criteri. I pozzi neri non potranno costruirsi in area già ricoperta da un fabbricato. Essi devono essere distaccati di almeno cm.50 dai muri degli edifici e convenientemente isolati da questi. Inoltre dovranno distare di almeno 10 mt. da qualunque pozzo, pompa, serbatoi, acquedotto, presa d’acqua potabile ecc. Se i pozzi neri sono costruiti in calcestruzzo cementizio o in calcestruzzo armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovrà essere inferiore a cm. 15 e la soletta a volta della copertura non dovrà essere inferiore a cm.10. Se la costruzione è fatta in muratura, la casa deve essere costruita con pietre di prima qualità, dello spessore di cm.50, con massicciata dello spessore di cm.45 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna e che ne assicuri la completa impermeabilità. La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare, con curvature nei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso il fondo dovrà essere a bacino e le bocche dovranno avere un telaio in pietra a doppio chiusino, con interposto uno strato di creta che ne impedisca qualsiasi esalazione e ne renda facile la vuotatura. I pozzi neri saranno di capacità proporzionata alla loro destinazione e devono avere una profondità non superiore a mt.4 dal livello del suolo con una canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

ART.64

STENDITOI Le case di nuova costruzione per uso di abitazione che non siano dotate di cortile o che non siano circondate da giardino di cui tutti gli inquilini possano servirsi per sciorinare i panni dovranno avere delle terrazze accessibili da tutti gli appartamenti a ciascuno dei quali deve esserne assicurato l’uso.

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ART. 65

REGOLAMENTO DI IGIENE E DI POLIZIA URBANA E DEI VIGILI DEL FUOCO Oltre alla prescrizione del presente Regolamento, chi costruisce dovrà osservare le norme contenute nel Regolamento d’Igiene, di Polizia Urbana e dei Vigili del Fuoco.

ART. 66

VIGILANZA E SEGNALAZIONI Gli uffici tecnici di Igiene, di Polizia Urbana, sorveglieranno ciascuno secondo le proprie competenze che le opere siano eseguite in seguito a regolare concessione od in piena conformità alle modalità e prescrizioni dettate nella concessione stessa ed al progetto approvato e seguendo tutte le norme legislative e regolamentari prescritte per la esecuzione, dalle opere urbanistiche e segnaleranno al Sindaco ogni abuso e irregolarità. A tale scopo i luoghi e i cantieri in cui si eseguono i lavori devono essere sempre accessibili ai funzionari di detti uffici ed il proprietario e l’assuntore dei lavori dovranno eseguire, a richiesta i tipi del progetto approvato, la relativa concessione per la esecuzione delle opere e fornire i chiarimenti del caso. E’ in facoltà del Sindaco di fare procedere a ispezione dei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l’opportunità e la necessità per ragioni di pèubblico interesse e sicurezza e di ingiungere i provvedimenti di urgenza del caso previsti nella Legge Comunale e Provinciale.

ART. 67

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI PENALI Nei casi di contrastata inosservanza delle norme della legge urbanistica, dei regolamenti Comunali e delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nella concessione ad edificare, si procederà alla norma dell’art.32 della precitata legge ed all’ applicazione delle sanzioni penali richiamate e previste nell’art.41 della Legge medesima. Ove non siano fissati o indicati altri limiti, per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l’ammenda fino ad un massimo di £.200.000.

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CAPO VI

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento Edilizio entrerà in vigore al compimento del quindicesimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune dopo che avrà conseguito l’approvazione da parte delle superiori autorità. Le costruzioni che all’attuazione del presente regolamento siano state iniziate in seguito a permessi ottenuti in base a regolamenti precedenti, potranno essere ultimate in conformità ai relativi progetti; dovranno comunque essere portati a termine entro tre anni dalla data del rilascio della concessione edilizia.

ART.69

LINEE ELETTRICHE - TELEGRAFICHE E TELEFONICHE Le società esercenti linee elettriche telegrafiche e telefoniche dovranno entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento consegnare all’Amministrazione Comunale una planimetria della città e dipendenze in cui siano indicati i sostegni, i conduttori, le cabine con tutte le apparecchiature di trasformazione, misura e sicurezza e con tutti i dati esplicativi di natura meccanica ed elettrica. Qualora non venga provveduto entro il termine prescritto, il rilevamento sarà eseguito dall’Amministrazione Comunale e le relative spese saranno riscosse a mezzo dell’Esattore Comunale. Dopo accertata la consistenza dell’impianto, qualunque nuova installazione potrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco in modo che sia evitato ogni inconveniente di natura tecnica ed estetica. Per ottenere l’autorizzazione ad l’installare nuove linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dovrà essere presentata domanda su carta legale corredata di planimetria quotata in tre copie con indicate tutte le caratteristiche meccaniche ed elettriche dei nuovi impianti con disegni pure in tre copie delle linee e dei sostegni delle opere murarie ecc. Le autorizzazioni saranno rilasciate per interventi singoli, limitati ad una sola strada, in modo che i lavori progrediscano ordinatamente senza arrecare pregiudizio alla utilizzazione delle medesime da parte dei cittadini. Una volta che il primo intervento sarà portato a termine e che saranno effettuati i ripristini relativi sarà possibile procedere al rilascio delle successive autorizzazioni.

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ART.70

APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di fare applicare, previo avviso agli interessati, e dietro parere della Commissione Edilizia, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e di traffico. Questi indicatori ed apparecchi vengono applicati a spese del Comune, nei luoghi stabiliti dal Sindaco.

ART.71

DEROGHE ALLE NORME DEL PIANO REGOLATORE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO I poteri in deroga alle norme del Piano Regolatore Generale o di Regolamento possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici ed interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art.3 della L.21/12/1955 n°1357. L’autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ L’art. 16/bis e’ stato approvato con deliberazione del c.c. n.9 del 27/02/2002

ART. 16 bis

Il committente dei lavori, all’atto della presentazione dell’istanza di Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e/o Dichiarazione Asseverativa o Denuncia di Inizio Attività (DIA), è tenuto a presentare, unitamente alla documentazione di cui all’art. 16:

1. Stima, redatta da tecnico abilitato, salvo che nel caso di opere soggette ad autorizzazione, per le quali può essere resa dal proprietario, contenente: a) le quantità espresse in metri cubi, da determinarsi in modo analitico e con

l’ausilio di grafici, di rifiuti inerti che si presume verranno a determinarsi a seguito di scavi e demolizioni, decurtando i materiali che eventualmente possono essere riciclati (vedi comma 1C);

b) l’indicazione (ubicazione e denominazione) dell’impianto di smaltimento presso il quale verrà effettuato il conferimento dei rifiuti stessi;

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c) l’indicazione del terreno privato o la ditta ove si intende conferire terra vegetale e/o terra di sbancamento, o materiale da costruzione in genere che possono essere riutilizzati (vedi tegole, cantonetti di granito, travi in legno, opere in ferro ecc.);

1. All’atto del ritiro della Concessione Edilizia e dell’Autorizzazione, mentre va presentata contestualmente alla Dichiarazione Asseverativa o Denuncia di Inzio Attività (DIA), ricevuta del versamento in CCP intestato al Civico Tesoriere — Comune di Nuoro — causale “corrispettivo di conferimento inerti in discarica autorizzata”, il cui importo, calcolato sulla base della tariffa vigente al momento della presentazione dell’istanza e dei metri cubi indicati nella stima di cui al punto 1 che precede, sarà soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione, al momento della denuncia di fine lavori (artt. 36 del R.E.).

2. Nell’ipotesi di cui al punto lC il tecnico o il proprietario, alla stima di cui sopra, dovrà allegare copia dell’autorizzazione a effettuare sistemazioni del terreno con rilevati e/o alla posa in opera dei materiali riutilizzati, con allegate fotografie del sito ante sistemazione.

3. La quantità effettiva dei rifiuti prodotti, non potrà discostarsi in diminuzione più del 20% di quella dichiarata dal professionista nella stima sommaria. In ogni caso è sempre dovuta la somma determinata in rapporto alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.

4. Nel caso in cui, la quantità effettivamente prodotta si discosti più del 20% rispetto a quella dichiarata nella stima, di cui al primo comma, il pagamento da effettuare è in ogni caso pari all’80% della quantità dichiarata in stima.

5. Nel caso di cui al comma precedente, si procederà nei confronti del professionista, ai sensi del successivo comma.

6. Il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di stime che si discostano in diminuzione più del 20% dalla quantità effettivamente prodotta, accertata in corso d’opera dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, di Vigilanza Ambientale della R.A.S., funzionari del settore urbanistica, ambiente, manutenzioni e lavori pubblici, funzionari della Provincia); l’amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale.

7. In ogni caso, all’atto della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità, è obbligatorio, se non già fatto in occasione della presentazione della dichiarazione di fine lavori, presentare l’attestazione dei versamenti effettuati.