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1 COMUNE DI GRADARA (PU) CAPITOLATO TECNICO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA CONTRO I DANNI DERIVANTI DALL’INCENDIO AI BENI MOBILI E IMMOBILI. Polizza Incendio e altre garanzie Nota informativa sui sinistri. Si precisa che negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri derivanti da Incendio. DEFINIZIONI NEL TESTO CHE SEGUE DEBBONO INTENDERSI PER: CONTRAENTE L’ente giuridico che stipula il Contratto ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di Sx. POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione SINISTRO Il verificarsi del fatto danno SOCIETA’ L’impresa di assicurazione BROKER Piva Ivo cui è affidato la gestione del contratto PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società PER ACCETTAZIONE TIMBRO/FIRMA ____________________

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1 COMUNE DI GRADARA (PU) CAPITOLATO TECNICO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA CON TRO I DANNI DERIVANTI DALL’INCENDIO AI BENI MOBILI E I MMOBILI. Polizza Incendio e altre garanzie Nota informativa sui sinistri. Si precisa che negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri derivanti da Incendio. DEFINIZIONI NEL TESTO CHE SEGUE DEBBONO INTENDERSI PER: CONTRAENTE

L’ente giuridico che stipula il Contratto

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di Sx.

POLIZZA

Il documento che prova l’assicurazione

SINISTRO

Il verificarsi del fatto danno

SOCIETA’

L’impresa di assicurazione

BROKER

Piva Ivo cui è affidato la gestione del contratto

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società

PER ACCETTAZIONE

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2 Art. 1= Richiamo alla condizioni Generali di assicurazione- interpretazione. Le presenti condizioni dattiloscritte devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di Polizza e stampa, comprese le Condizioni Generali di assicurazione. Art. 2= Variazioni Premi . La Società di assicurazione aggiudicataria della gara ( più avanti denominata Società), non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, ( salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzie richieste dall’Ente nel corso della durata del contratto. Art. 3= Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato ( più avanti denominato Contraente) relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 , 1893 e 1894 del C.C. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del Contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni . Art. 4= Il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro il Contraente è tenuto a comunicare l’esistenza di altre coperture sullo stesso rischio, precisando a ciascun assicuratore il nome degli altri. Art. 5= Pagamento e deroga al pagamento dei premi. La Società assicuratrice aggiudicataria della gara si impegna a dare copertura assicurativa al rischio indicato nella presente Polizza con decorrenza dalle h. 24.00 del 31/12/2010 alle h. 24,00 del 31/12/2013, a prescindere dal pagamento della prima e delle successive rate di premio che dovranno essere versate al Broker entro 30 giorni dalla data di effetto del Contratto ( 31/12). Così dicasi per l’emissione di eventuali appendici emesse in corso d’anno. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle h. 24.00 del giorno del pagamento del premio. PER ACCETTAZIONE

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3 Art. 6= Durata del Contratto. Il presente contratto di assicurazione decorre dalle h. 24.00 del 31/12/2010 e cessa alle h. 24.00 del 31/12/2013. In tale data il contratto si intenderà automaticamente risolto senza obbligo da parte del Contraente di inviare disdetta. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà alla scadenza del contratto di prorogare l’appalto per il tempo necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure, per l’individuazione di un nuovo contraente. In caso di proroga la società aggiudicataria deve mantenere le medesime condizioni normative ed economiche accettate al momento dell’aggiudicazione della gara, la proroga sarà comunicata alla Società tramite fax almeno 15 giorni prima della scadenza. Art. 7= Modifiche dell’Assicurazione. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione vanno provate per iscritto. Art. 8= Aggravamento del rischio. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del C.C. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso ( aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). Art. 9= Diminuzioni del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata ( diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. PER ACCETTAZIONE

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4 Art. 10= Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo dovuto, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 90 ( novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata, oppure tramite fax. In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente. I ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Art. 11= Denunce e termine delle denunce dei sinistri. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Art. 12= Colpa grave e/o dolo. La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da: = colpa grave dell’assicurato; = colpa grave e/o dolo delle persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo, intendendosi per tale il dolo del Legale rappresentante e/o degli amministratori. PER ACCETTAZIONE

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5 Art. 13= Rinuncia alla rivalsa. La Società, rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell’art. 1916 del C.C., nei confronti di: = dipendenti( ivi compresi “ parasubordinati” ai sensi del D. Lgs. 38/200. Dirigenti esterni e/o Segretario) del Contraente; = amministratori del Contraente ( compresa la Giunta, il Sindaco ed il Vice Sindaco; = le società e/o gli enti controllati dall’Ente Contraente; = locatori, proprietari degli immobili e comodanti dei locali ceduti in locazione o comodato all’Ente Contraente; a condizione che:

1. il sinistro non sia stato cagionato da atto doloso degli stessi soggetti sopra elencati; 2. il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 14= Assicurazione per conto di chi spetta. La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, ne azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo e convenuto che la azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento , all’atto del pagamento dei terzi interessati. Art. 15= Vicinanze Pericolose. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio. Art. 16= Modifiche agli enti assicurati. E’ facoltà del Contraente modificare il complesso dei beni assicurati anche con ampliamenti, incrementi, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all’arredamento, alle attrezzature e agli impianti. Art. 17= Alienazione o diminuzione dei valori assicurati. In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte. PER ACCETTAZIONE

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6 Art. 18= Infiammabili e merci speciali. Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all’attività svolta.. Art. 19= Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 20= Foro competente. Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente, cioè il foro di Pesaro. Art. 21= Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRE GARANZIE Art. 22= Descrizione del rischio. Premesso che il Comune di Gradara (PU) è proprietario, ha in locazione, comodato, in uso da terzi, trasferimento in uso gratuito vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati, sia comunicanti che divisi,, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali dell’Ente e quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente, nulla escluso, compreso anche la locazione o uso di terzi, preso atto che si tratta di costruzioni con caratteristiche di “ prima classe”, ma con possibilità di esistenza di fabbricati di “ seconda classe” o, per i fabbricati meno recenti, ascrivibili a qualsiasi altra classe. PER ACCETTAZIONE

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7 Per la descrizione degli immobili e del Contenuto da assicurare (vedasi elenco sotto riportato).

N.

DEFINIZIONE E/O USO IMMOBILE

UBICAZIONE

SOMMA ASSICURATA

FABBRICATI €.

SOMMA ASSICURATA

CONTENUTO €. 1

Campo Sportivo Farneto

Via Farneto

20.000,00

4.000,00

2

Campo Polivalente

Via Giotto

25.000,00

3.000,00

3

Campo Polivalente Pievevecchia

Via Martiri di Tavullia

25.000,00

3.000,00

4

Campo Sportivo Capoluogo

Via Ciurbiano

110.000,00

6.000,00

5

Canile Comunale

Loc. Canellina

50.000,00

4.000,00

6

Cimitero Capoluogo

Via del Cimitero

600.000,00

15.000,00

7

Cimitero Granarola

Strada Com.le x Granarola

250.000,00

4.000,00 8

Circolo Ricreativo

V.Giotto/Michelangelo

1.000.000,00

50.000,00

9

F.to rurale affitto Comunità

Via Gaggera

400.000,00

10.000,00

10

Ex Poliambolatorio

Via Mercato

1.100.000,00

50.000,00

11

(Scuola Infanzia Tana dei Cuccioli Ex scuola Fanano

Frazione Fanano

600.000,00

150.000,00

12

Fabbricato ang. Via Roma

Via Corso Umberto I°

800.000,00

100.000,00

13

Fabbricato Est Torre Orologio

P.za V Novembre

100.000,00

50.000,00

14

Fabbricato Gabinetti Pubblici

P.za P.za Borgo Mercato

15.000,00

3.000,00

15

Fabbricato Gabinetti Pubblici

Loc. Fanano

15.000,00

3.000,00

16

Ingresso Camminamenti

Via Corso Umberto I°

100.000,00

100.000,00

17

Magazzino Comunale

Via Canellina

790.000,00

300.000,00

18

Palazzo Comunale

Via Mancini

2.000.000,00

595.000,00

19

Palazzo Rubini-Vesin

Via Corso Umberto I°

2.000.000,00

420.000,00

. 20

Scuola Materna

Via Tavullia

800.000,00

150.000,00

21

Scuola Media Gradara

Via Mercato

1.500.000,00

120.000,00

22

Scuola Elementare

Via Tavullia

2.000.000,00

140.000,00

23

Mensa Scolastica

Via Tavullia

450.000,00

140.000,00

24

Cinta Muraria e camminamenti

500.000,00

60.000,00

25

Palazzotto dello Sport

Via Tavullia

2.500.000,00

130.000,00

Totale

17.750.000,00

2.520.000,00

PER ACCETTAZIONE

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SI ASSICURANO

FABBRICATO

EURO: 17.750.000,00

CONTENUTO

EURO: 2.520.000,00

EXTENDED COVERAGE

EURO: 20.270.000,00

TERREMOTO

EURO: 20.270.000,00

RICORSO TERZI

EURO: 5.000.000,00

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

EURO: 500.000,00

COSE PARTICOLARI

EURO: 300.000,00

MAGGIORI COSTI

EURO: 400.000,00

Forma di assicurazione. Le partite 2 “ contenuto”, 3 “ ricorso terzi”, 4 “ spese “demolizione e sgombero” e 5 “ maggiori costi”, si intendono prestate a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. Art. 23= Precisazioni. Alla voce FABBRICATI si intendono garantite tutte le condizioni comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili anche in corso di costruzione e ristrutturazione. La costruzione edile comprende, a titolo esemplificativo e non riduttivo , fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappeti e moquet. Nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi dei fabbricati comprese tutte le pertinenze, recinzioni e pensiline, ponti, passerelle comunque costruite, pontili, moli, banchine,nonché capannoni, tensostrutture, con caratteristiche assimilabili a capannone pressostatico, impianti sportivi e relative strutture fisse e pertinenze, cimiteri, loculi e annessi, cappelle, monumenti , fognature. I fabbricati assicurati hanno le seguenti caratteristiche: strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto. In alcuni casi possono esistere fabbricati anche con le sole strutture portanti verticali in materiale incombustibile e solai , pareti esterne e tetto , o fabbricati comunque costruiti. PER ACCETTAZIONE

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9 Alla voce CONTENUTO si comprende ogni cosa, sia di proprietà ,in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in custodia, in consegna, in deposito al Comune di Gradara (PU), dei suoi dipendenti e/o terzi, inerente , necessaria o connessa all’attività , compreso quanto possa trovarsi all’aperto. Inoltre sono compresi: macchinario, trasmissioni condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione ed impianti elettrici, igienici , sanitari e simili con le relative condutture di adduzione, impianti di tele sorveglianza, ascensori e montacarichi, attrezzature delle eventuali officine e laboratori di riparazione, compresi i pezzi di ricambio, mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà del Contraente, mobili, attrezzi, impianti di depurazione, pozzi, impianti in genere e tutto quanto è di appartenenza ad uffici tecnici, amministrativi e servizi generali, mensa, merci in genere compresi infiammabili ed esplodenti, campane, cassonetti, container per la raccolta differenziata e non dei rifiuti ovunque ubicati. A maggiore precisione viene stabilito e concordato che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni ente assicurato, deve intendersi coperto dalla presente polizza, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all’esterno. Nell’eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione, o che tale assegnazione fosse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita “ contenuto” Sono altresì compresi, a titolo non limitativo: = le macchine da scrivere ( banche elettroniche), le fotocopiatrici, i telefax, centralini telefonici e similari, i calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche e non. Si intendono comprese le cose di cui al successivo art. 25 e, per i beni di terzi già tutelati da copertura assicurativa, le quote liquidabili a termini del presente contratto e non garantite dalle altre assicurazioni. La partita contenuto deve intendersi prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C. Resta inteso che per l’individuazione delle cose assicurate alle partite fabbricato e contenuto si farà riferimento alle scritture contabili amministrative del Contraente/Assicurato. Si conviene tra le Parti- agli effetti della determinazione dei Beni ascrivibili alle partite fabbricato e contenuto- che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente Polizza i Beni di proprietà, possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza della Polizza medesima. Per i Beni che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l’emissione della presente Polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i Beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di Beni che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si conferma che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione dei lavori di qualsiasi genere. A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede- rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione- le evidenze amministrative dal Contraente.

PER ACCETTAZIONE

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Art. 24= Variazione dei valori assicurati. Premesso che: = la Partita “ CONTENUTO ” è prestata nella forma “ A Primo rischio Assoluto”; = le variazioni di valore che intervengono in corso di anno relative alla partita “ CONTENUTO” si intendono automaticamente coperte nei limiti della somma assicurata e garanzie previste per la stessa partita; = in caso di necessità da parte del Contraente di elevare la somma assicurata per la partita “ CONTENTUO” nel periodo di validità della polizza, lo stesso Contraente dovrà fare esplicita richiesta alla Società, tramite il Broker, la quale si riserva di accettare diramandone le condizioni di volta in volta; con il presente articolo si conviene di regolamentare le variazioni che intervengano nel corso del periodo di assicurazione annuo e comportanti un aumento del valore assicurato alla partita FABBRICATI. Ciò premesso si conviene tra le Parti che:

a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori derivanti da nuove costruzioni, demolizioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, nonché introduzione di nuovi enti ascrivibili alla definizione di “ FABBRICATI”;

b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società, al momento della variazione ( inserimento o esclusione) del “ bene immobile”;

c) la garanzia decorre dalle h. 24,00 del giorno in cui è avvenuta la variazione ( inserimento o esclusione) del “ bene immobile”.

d) Eventuali aumenti di valore dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra le Parti mediante appendice. In tal caso la garanzia decorrerà dalle h. 24.00 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società e dal versamento del relativo premio.

e) Entro il 30° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società:

= l’elenco e l’ubicazione dei nuovi “ beni immobili” acquisiti ( in proprietà, locazione, uso, ecc. ) durante il precedente periodo assicurativo e, parimenti, quello dei beni immobili ceduti; = valore agli stessi assegnato; f) la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di Polizza comprendente: 1) il conguaglio del premio dovuto ( a credito per quelli in entrata e a debito per quelli in uscita), per il periodo di assicurazione pregresso, determinato applicando, ai valori assicurati alla partita “FABBRICATI ” , un tasso pari al 50% del tasso imponibile applicato alla stessa partita; 2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato applicando ai valori assicurati alla partita “ FABBRICATI” il tasso imponibile applicato alla stessa partita; 3) l’indicazione dei nuovi valori assicurati alla partita “ FABBRICATI” e la determinazione del nuovo premio annuo complessivo corrispondente, relativo alle rate di premio dei periodi assicurativi successivi.

PER ACCETTAZIONE

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11 Art. 25= Cose assicurate. Si intendono comprese in garanzia, nell’ambito della partita CONTENUTO, anche le cose di seguito precisate: A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte varie. La Società assicura, fino alla concorrenza di €. 50.000,00 ( cinquantamila) senza applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori , la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui imputabile.,

b) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor . La Società risponde, fino alla concorrenza di €. 200.000,00 ( euro duecentomila) senza l’applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute. B) Estensione agli indumenti, oggetti e valori del personale. Si conviene che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti, oggetti e valori del personale fino alla concorrenza di € 25.000,00 ( €. Venticinquemila) per sinistro, senza applicazione della regola proporzionale. Si precisa che le garanzie sono operanti esclusivamente all’interno dei Fabbricati assicurati dalla presente Polizza e che la Società, in caso di sinistro, indennizzerà una somma di €. 1.000,00 ( € mille). Art. 26= Clausola di universalità. Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto nel complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partire della presente Polizza, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.. PER ACCETTAZIONE

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12 Art. 27 = Enti presso terzi. Si prende atto che gli enti descritti alla partita “ Contenuto”, si intendono assicurati anche presso fabbricati non assicurati dalla presente Polizza. Art. 28= Fabbricati in condominio. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricati in condominio essa copre anche le relative parti di proprietà comune. . POLIZZA INCENDIO- RISCHI ASSICURATI Art. 29= Rischi base. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose trasportate. La Società risarcisce altresì:

a) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse;

b) a seguito di un sinistro , le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;

c) tutto quanto costituisce i complessi descritti, delle piante e delle cose assicurabili a condizioni speciali. Inoltre in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve ritenersi tutto assicurato, nulla escluso ed eccettuato.

Art. 30= Fumo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di gusto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 31= Caduta di aeromobili, meteoriti, scorie, satelliti e corpi celesti.

.La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, compresi corpi rotolanti anche non pilotati, loro parti e/o da essi trasportate, dalla caduta di meteoriti e relative scorie, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta. PER ACCETTAZIONE

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13 Art. 32= Onda d’urto sonora ( Bang Sonico).

La Società risponde dei danni occorsi alle cose assicurate, alle partite tutte, conseguenti all’onda d’urto sonora da aerei o altri corpi volanti, generalmente conosciuta come “ rottura del muro del suono”.

Art. 33= Autocombustione.

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione alle cose assicurate. Art. 34= Implosione.

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. La Società risponde dei danni derivanti da “ implosione” algi enti assicurati alle partite tutte. Art. 35= Parificazione dei danni da incendio. Sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità ,anche quelli prodotti dal Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l’incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione. Art. 36= Urto veicoli stradali. La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da urto dei veicoli, non appartenenti né al servizio del Contraente. Art. 37= Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro. La Società risarcisce, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 29, le spese necessarie per demolire, sgomberare, stoccare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro fino all’importo assicurato nella relativa partita di polizza senza applicazione della regola proporzionale. Ferme le somme massime assicurate per la presente garanzia, relativamente ai rifiuti “ Tossici e nocivi” di cui al DPR n. 915/82 e radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società non indennizza somma superiore a €. 100.000,00( euro centomila) per sinistro ed anno assicurativo delle spese per demolire, sgomberare, trasportare, stoccare, tali sostanze. PER ACCETTAZIONE

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14 Art. 38= Spese rimozione e ricollocamento enti mobili. La Società, entro la somma assicurata alla Partita Contenuto, risponde delle spese di rimozione,ricollocamento del Contenuto assicurato, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, e sino alla concorrenza di €. 100.000,00 (€. CENTOMILA) PER EVEN TO. ART. 39= Maggiori Costi. In relazione all’esercizio delle attività svolte dal Contraente all’interno dei Fabbricati assicurati, la Società , in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Ente Contraente, si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: = il lavoro straordinario, anche notturno e festivo , del personale; = il noleggio di macchinari ed attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; = gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento; = telefono, telex e fax; = stampanti; =trasporto dipendenti, Il Periodo di Indennizzo è il periodo di tempo che inizia dal giorno in cui si è verificato il sinistro e termina con il ripristino della normale attività. Il periodo di indennizzo, come sopra definito, non sarà comunque superiore a 12 ( dodici) mesi. La durata dell’inattività indennizzabile è indipendente dalla durata del contratto e dai singoli periodi di assicurazione. Essa è conseguenza immediata, diretta ed esclusiva dell’evento causale. Così che sono da indennizzare anche i periodi di inattività, totale o parziale, successivi alla scadenza del contratto fino a raggiungere il massimo contrattuale, sempre che l’evento causale si sia verificato prima della predetta scadenza. I danni risarcibili a termini di Polizza saranno liquidati con riferimento alla somma assicurata, che rappresenta il massimo indennizzo dovuto al contraente per ogni sinistro che possono accadere in ogni annualità operativa; la copertura è conseguentemente prestata senza applicazione dell’art. 1907 del C.C. Art. 40= Oneri di ricostruzione a Enti e/o Autorità pubbliche. Si da atto che nella somma assicurata per la “voce” Fabbricati sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare il Contraente e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. PER ACCETTAZIONE

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15 Art. 41= Fenomeno elettrico. La Società indennizza – con un massimo risarcimento per sinistro pari ad Euro 50.000,00(eurocinquantamila) e con l’applicazione di una franchigia di €. 200,00 (euroduecento) per sinistro- i danni materiali e diretti arrecati a macchine e/o impianti elettrici e/o elettronici ( compreso macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, apparecchiature elettroniche in genere, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari), apparecchi e circuiti compresi, da correnti, scariche, fulmini od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati e fino alla concorrenza della somma assicurata. La Società non risponde dei danni:

1. causati da usura o da carenza di manutenzione; 2. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di

manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

3. dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della polizza. Art. 42= Danni da acqua condotta e spese di ricerca del guasto e riparazione. La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché per la ricerca e la riparazione del guasto. La Società risarcisce anche le spese per:

1) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;

2) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avito origine la rottura accidentale;

3) traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature.

La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia pari ad €. 200,00 ( euroduecento) per sinistro. Limitatamente alla garanzia “ spese ricerca e riparazione” è fissato un massimale per sinistro di €. 15.000,00 (quindicimilaeuro). Art. 43= Acqua piovana. La Società si obbliga a risarcire il Contraente, dei danni causati alle cose assicurate , da “ acqua piovana”. La presente garanzia è prestata con un massimale di € 100.000,00 (eurocentomila) e con una franchigia per anno assicurativo di € 200,00 ( euroduecento). PER ACCETTAZIONE

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16 Art. 44= Sovraccarico di neve. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui alla presente estensione. La Società non risponde dei danni causati: 1°)= da valanghe e slavine; 2°)= da gelo ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ( a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente polizza) e al loro contenuto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, quanto di seguito espresso:

• il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di €. 500,00

( euro cinquecento); • il limite di risarcimento non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata per

ciascuna partita, con il massimo di € 2.500,00 ( euroduemilacinquecento). Art. 45= Gelo e ghiaccio. La Società risarcisce i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere, installati nei fabbricati assicurati: La garanzia viene prestata, senza applicazione della regola proporzionale ed in aggiunta alla somma assicurata per il Contenuto, fino ad un massimo risarcimento di €. 100.000,00 ( eurocentomila) per sinistro che avvenga. La presente garanzia è soggetta all’applicazione di una franchigia di € 200,00 (euroduecento) per ciascun sinistro. Art. 46= Eventi atmosferici. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: uragano, bufera, tempesta, grandine, fulmine, nubifragi, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche compresi i danni da urto di cose trascinate , asportate e crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, ad esempio: = recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci, posti sotto tettoie in sosta temporanea. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

• = il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di €. 300,00 ( eurotrecento);

• = in nessuna caso la Società pagherà , per singolo sinistro, somma superiore a €.

5.500.000,00 (eurocinquemilionicinquecentomila). PER ACCETTAZIONE

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17 Per impianti ed enti all’aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, di €.100.000,00 ( eurocentomila) e con applicazione di una franchigia di €. 250,00 ( euroduecentocinquanta). La Società non risponde dei danni:

• Verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

• Causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; • Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 500,00 ( eurocinquecento). Per tale garanzia si conviene un risarcimento per sinistro pari all’80% del capitale assicurato per singolo ente assicurato. Art. 47= Alluvioni, Inondazioni ed allagamenti. La Società risponde dei danni materiali e diretti, oltre a quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione ed allagamento. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

1°) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica e termica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, allagamento sui beni assicurati;

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che: 1°) Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di €. 350,00 ( eurotrecentocinquanta).

1) Per tale garanzia è previsto un risarcimento pari al 50% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo di €. 4.000.000,00 ( quattromilioni di euro).

Art.48= Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici o dolosi. Atti di terrorismo o sabotaggio. La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

� atti incendiari od altrimenti, anche a seguito di furto, compiuti da scioperanti o da persone ( dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;

� azioni della pubblica autorità intese ad impedire, limitare o far cessare gli atti di cui sopra e le loro conseguenze.

PER ACCETTAZIONE

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18 Sono esclusi i danni derivanti da:

> occupazione dell’insediamento. Qualora l’occupazione stessa di protragga per oltre 15 giorni consecutivi, trascorso tale termine la Società risarcisce unicamente i danni materiali arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio;

� asportazione di cose di qualsiasi titolo. Non sono coperti dalla presente Polizza i danni che risultano risarcibili da altre garanzia prestate con la presente Polizza. Premesso che “ per attentati, terrorismo e sabotaggio” si intende un atto compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione. Limitatamente ai danni da “ terrorismo e sabotaggio “: 1°) per ciascun sinistro, scoperto del 5%; 2°) per sinistro: limite di risarcimento pari all’80% della somma assicurata per ciascun FABBRICATO e relativamente alla partita nr. 2 della somma complessivamente assicurata per il CONTENUTO. 3°) per i restanti danni coperti dalla presente garanzia: = il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di €. 500,00 ( eurocinquecento).

Art. 49= Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese- quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi fino ad un massimo pari al 50% della somma assicurata alla relativa partita in Polizza. L’assicurazione non comprende i danni:

� conseguenti ad inquinamento non accidentale dell’acqua, dell’aria e del suolo. PER ACCETTAZIONE

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19 Art. 50= Terremoto. La Società risponde dei danni materiali e diretti- compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio, arrecati ai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente estensione di garanzia , le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad ogni episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “ per singolo sinistro”. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

� il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di €. 3.000,00 ( eurotremila);

� in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% della somma assicurata.

Art. 51= Lastre. La Società, fino ad un massimo di €. 10.000.000,00 ( eurodiecimilioni) per sinistro, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., in aggiunta alla somma assicurata per il contraente, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di cristallo e mezzo cristallo, vetri, specchi e insegne fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale o orrizontale tanto all’interno che all’esterno dei Fabbricati, su porte o bussole, causate da un qualunque evento accidentale che non sia già coperto da altre garanzie della presente polizza. L’ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

� il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di €. 250,00 (euroduecentocinquanta) ;

� in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore ad €. 20.000,00 ( � euroventimila).

Art. 52= Onorari dei Periti. La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l’Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Tale garanzia viene prestata a primo rischio assoluto in aggiunta alle somme per lem Partite FABBRICATO e CONTENUTO, fino ad un massimo risarcimento di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro. PER ACCETTAZIONE

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20 Art. 53= Onorari dei Consulenti, Architetti e Progettisti . La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari che il Contraente dovrà eventualmente pagare ad Architetti, progettisti, Ingegneri, professionisti e consulenti in genere per, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, piante, descrizioni , misurazioni, conteggi ed ispezioni , necessariamente sostenute dal Contraente stesso per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, connessioni e infrastrutture , impianti, macchinari e merci. Tale garanzia viene prestata a primo rischio assoluto in aggiunta alle somme assicurate per le partite Fabbricato e Contenuto, fino ad un massimo risarcimento di €. 100.000,00 ( eurocentomila) per sinistro. POLIZZA INCENDIO ED ALTRI EVENTI- NORME INERENTI I SINISTRI Art. 54= Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; b) darne avviso alla Società tramite il Broker entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza il servizio competente. Deve altresì=

1. fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare:

� il momento dell’inizio del sinistro; � la causa e l’entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla

Società; � conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del

danno; � predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e

valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione- in caso di contestazione �

� i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o

dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telefax. PER ACCETTAZIONE

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21 Art. 55= Mandato dei Periti. I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;

3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che

le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione esposti negli articoli che seguono;

4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale ( con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti che precedono sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art.56= Esagerazione dolosa del danno. Il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno; dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate; adopera a giustificazione mezzi i documenti menzogneri o fraudolenti; altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Art. 57= Nomina dei Periti. L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. PER ACCETTAZIONE

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22 Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Pesaro. Art. 58= Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo. VALORE A NUOVO PER I DANNI RIGUARDANTI LE PARTITE F ABBRICATO E CONTENUTO. Premesso che per “ valore a nuovo “ si intende convenzionalmente:

1. per i fabbricati , la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;

2. per il “contenuto” , il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

3. le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “ valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1°) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: � l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “

valore a nuovo” non esistesse; � il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità

complessiva calcolata in base al “ valore a nuovo”; � agli effetti dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del

C.C., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

1. superiore od uguale al rispettivo “ valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare medesimo;

2. inferiore al rispettivo “ valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “ assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza.

3. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo . In tal caso la liquidazione

verrà effettuata tenendo conto del deprezzamento stabilito per i fabbricati in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, nonché, per il contenuto e le apparecchiature elettroniche, stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, atto di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. PER ACCETTAZIONE

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23 In caso di esistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione, amichevole o del verbale di perizia, resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamenti dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le “ norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione e se il Contraente ha assicurato il valore corrispondente alla ricostruzione nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di in densità sarà comprensivo di tali maggiori costi. E’ in facoltà del Contraente/assicurato di ricostruire anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale purchè l’esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stata determinato in relazione al valore a nuovo come sopra convenuto. PER GLI OGGETTI D’ARTE LA RELATIVA LIQUIDAZIONE E’ FATTA NEL SEGUENTE MODO.

� In caso di danno totale: stimando il valore delle cose assicurate colpite al momento del sinistro stesso;

� In caso di danno parziale: 1°) stimando l’importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro; 2°) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro- e cioè evidenti i segni di restauro- stima anche l’eventuale svalutazione subita dalla danneggiata. Il supplemento di indennità relativo alla svalutazione non potrà eccedere il 30% del valore assicurato dell’opera. Art. 60=Deroga alla proporzionale. Da applicare alla sola partita fabbricato in quanto le altre partite si in tendono prestate a P.R.A. se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto di cui all’art. 1907 del C.C., purchè la differenza tra il valore stimato secondo quanto alla garanzia “ costo di ricostruzione o rimpiazzo” “ valore a nuovo “ e la somma assicurata con la presente Polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto di cui all’art. 1907 del C.C. resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso, per ciascuna partita , l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. PER ACCETTAZIONE

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24 Art. 61= Prosieguo lavorazioni senza perizia. Fermo l’obbligo, in caso di sinistro, da parte del Contraente di conservare gli avanzi e le tracce dello stesso, è concesso al Contraente di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. Art. 62= Pagamento degli indennizzi prima della chiusura di istruttoria. L’assicurato ha il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta. Art. 63= Indennizzo separato per ciascuna partita. Si conviene che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto sul pagamento delle indennità, sarà applicato, dietro richiesta del Contraente , a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata , come se, ai soli effetti delle succitate condizioni per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole, od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati acconti, soggetti a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per ogni sinistro. Art. 64= Anticipi indennizzi . Si conviene tra le parti che il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro , il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base a risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00 ( eurocinquantamila). L’obbligazione della Società verrà in essere entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 ( euroduemilioni), qualunque sia l’ammontare del sinistro. Art. 65= Pagamento dell’indennizzo. Valutato il danno , concordato l’indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo improrogabilmente entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta. Art. 66= Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore di quella assicurata, salvo quanto previsto nell’art. 67 del presente capitolato.

PER ACCETTAZIONE

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Art. 67= Maggiorazione indennizzi. La Società si obbliga al pagamento degli indennizzi maggiorati del 20% sull’indennizzo complessivo concordato. Art. 68= INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO. Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza. Art. 69= RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso , alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. In questo , entro 30 giorni dall’efficacia della risoluzione del Contratto la Società assicuratrice è tenuta a rimborsare al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti. Art. 70= PARIFICAZIONE DEL DANNO A maggiore precisione di quanto stabilito dalle C.G.A. sono parificati i danni da incendio, oltre i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall’assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio. Art.71= CADUTA SATELLITI ARTIFICIALI, CORPI CELEST I, METEORITI, URTO E CADUTA DI VEICOLI. La Società risponde dei danni che la caduta di satelliti, corpi celesti, meteoriti, urto o caduta di veicoli non appartenenti al Contraente , possono cagionare alle cose assicurate. Art. 72=EVENTI SOCIO –POLITICI. La Società risponde: = dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, sciopero, sommosse, atti vandalici, terrorismo , sabotaggio organizzato; = degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone ( dipendenti o non dal Contraente) che prendano parte a tumulti popolari , scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. PER ACCETTAZIONE

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26 La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati. Art. 73= ESPLOSIONE E SCOPPI ESTERNI. La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosione e scoppi verificatisi per cause indipendenti dall’attività dichiarata in polizza. Art. 74= COMUNICAZIONI. Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti, da effettuarsi a mezzo di telex, fax, E-mail o raccomandate, compreso il pagamento del premio, verranno per il tramite del broker, Piva Ivo. Art. 75= PRECISAZIONE. Le presenti norme derogano e prevalgono su qualsiasi condizione o Norma predisposta a stampa se ed in quanto incompatibile. Art. 76= FULMINI. Art. 77= GRANDINE. Sono compresi in garanzia i danni causati da grandine ai: = serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica, anche facenti parte di fabbricati o tettoie da uno o più lati. Art. 78= MODIFICHE E TRASFORMAZIONI. E’ facoltà del Contraente/Assicurato, nell’ambito delle ubicazioni assicurate, di eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni e/o ristrutturazioni dei fabbricati e del contenuto, per esigenze dell’assicurato in relazione alla sua attività, che si intendono compresi nelle rispettive partite di polizza. Ciò senza essere il Contraente/Assicurato obbligato a darne avviso alla Società, semprechè le modifiche apportate non comportino aggravamento del rischio. Art. 79= CONTENUTO PRESSO TERZI. La Società prende atto che parte dei “ Beni mobili” assicurati alla corrispettiva partita, possono essere assicurate in ubicazione diversa da quella dichiarata, nell’ambito del territorio nazionale, anche quando si trovi presso terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o riparazioni. PER ACCETTAZIONE

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27 Art. 80= COPERTURA AUTOMATICA- INCLUSIONE DI BENI- REGOLAMENTO PREMIO. Le somme assicurate alla stipula della presente polizza sono quelle contenute nella “distinta tecnica di rischio” e comprendono il valore della totalità dei fabbricati e del contenuto relative alle ubicazioni elencate. Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto che intervengono nel corso del periodo del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenete automaticamente assicurate le maggiori somme risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti e/o derivanti da introduzione di nuove ubicazioni. ART. 81= COLAGGIO DI ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI D I ESTINZIONE. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati agli enti assicurati da fuoriuscita ac cimentale di acqua a seguito di guato di rottura di impianti fissi di estinzione automatici e pioggia, incluse le relative alimentazioni. Art. 82-AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni. Art. 83= BUONA FEDE. La mancata comunicazione del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come: = le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione delle Polizze; = la mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose assicurate nell’ultimo quinquennio; = la mancata o inesatta dichiarazione di attività pericolosa effettuata nei fabbricati assicurati o comunque a 20 mt dagli stessi o di cose aggravanti il rischio non comportano decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso. Art. 84= DANNI CONSEGUENZIALI. La Società risponde dei Danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è operative la garanzia, ma subiti da detti beni in conseguenza di tali eventi. Art. 85= ESTENSIONE AGLI INDUMENTI, OGGETTI E VALOR I DEL PERSONALE. Si conviene fra le parti che nel Contenuto assicurato si intendono anche indumenti, oggetti e valori del personale fino alla concorrenza di €. 50.000,00 ( eurocinquantamila) per sinistro, senza applicazione della regola proporzionale. Si precisa che le garanzie operanti esclusivamente all’interno dei Fabbricati assicurati dalla presente Polizza e la Società , in caso di sinistro, indennizzerà per singolo dipendente €. 1.500,00.

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28 Art. 86=FURTO DI INFISSI, FISSI O GUASTI CAGIONATI AGLI STESSI DAI LADRI. Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati dai ladri al fabbricato assicurato da furto e guasti di fissi e infissi in occasione di furto. Art. 87= ROTTURA LASTRE. A primo rischio assoluto, si assicurano globalmente tutte le lastre piane e curve ( fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide), esistenti nei fabbricati indicati in polizza, stabilmente collocate su porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni. La garanzia è estesa, con il limite di risarci,mento di Euro 15.000,00 per evento, ai danni diretti e materiali di rottura, per cause accidentali, senza applicare la regola della proporzionale e senza detrazioni. Art. 88 =RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN SEGUITO AL RI FIUTO DEL PAGAMENTO DEL SINISTRO. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo , le parti possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 89 = CLAUSOLA BROKER. Il Comune di Gradara ( PU) dichiara di aver affidato al Sig. PIVA Ivo, iscritto al RUI con N. B000058688, l’incarico di Broker per la gestione tecnica ed amministrativa di tutte le Polizze in essere, nessuna esclusa ed eccettuata e di quelle che verranno eventualmente stipulate in futuro, nonché agli aggiornamenti ed alla riforma di tutto il portafoglio assicurativo. In particolare:

1. il Broker gestirà per conto dell’Ente i contratti, fintanto che tale incarico resterà in vigore; 2. è fatto obbligo all’Ente di comunicare alla Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto

l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse per la Società;

3. la Società, oppure il proprio Agente di zona, darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;

4. ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società assicuratrice dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso;

5. la Società, oppure il proprio Agente di zona, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all’emissione dei contratti assicurativi e li farà pervenire alla sede del Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;

6. le polizze e le appendici emesse dalla Società e consegnate al Broker , dovranno essere da questi restituite alla stessa Società dopo il perfezionamento e/o l’incasso del premio; le copie di spettanza del Contraente verranno trattenute all’atto del perfezionamento;

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7. il Broker provvederà all’incasso dei premi e per conto del Contraente dovranno essere versati alla Società , oppure al proprio Agente di zona, nei termini pattuiti;

8. inoltre il Broker provvederà ad inviare alla Società, oppure al proprio Agente di zona, regolare denuncia dei sinistri; la Società, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del Perito incaricato, nonché l’esito dei sinistri;

9. la Società e/o i propri incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Società, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva sollevata nel corso della liquidazione;

10. infine si precisa che per il presente contratto al Broker, PIVA Ivo, verranno riconosciute provvigioni pari al 14% ( quottordiciprocento) da calcolare sul premio imponibile di Polizza, che restano a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure a carico del proprio Agente di zona.

Art. 90= TEMPISTICA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I Contratti prescelti saranno inoltrati al Broker del Comune di Gradara, Sig. PIVA Ivo, incaricato con delibera di Giunta n. 109 del 06/10/2009, esecutiva ai sensi di legge. La sede del Broker è in Via Mancini n.22= 47841 Cattolica (RN). Tel. e Fax: 0541/95.35.46, E-mail: pivaivo.brokerass(@ )libero.it ( Cell. 335/63.98.837). Si conviene che tutti i documenti , ( polizze, quietanza, appendici, liquidazioni dei sinistri, variazioni, nulla escluso ed eccettuato) dovranno essere consegnati nella sede del Broker del Comune. Si precisa che le Polizze e le successive variazioni dovranno pervenire al Broker nella propria sede almeno 20 giorni prima della decorrenza. Così dicasi per le quietanze dei premi delle rate successive alla stipula del Contratto. Art. 91= CONDIZIONI BROKER Poiché L’Amministrazione Comunale si è avvalsa per l’analisi dei rischi e la stesura del Capitolato di un Broker di assicurazione, iscritto al RUI con il N. B000058688 , oltre che per l’esecuzione del Contratto chiederà al medesimo la valutazione tecnica delle offerte presentate in corso di gara. La Società di assicurazione aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona cui è affidata la gestione del Contratto,dovrà farsi carico della remunerazione provvigionale del Broker nella misura del 14% (quattordicipercento) da calcolarsi sul premio Imponibile di Polizza, che resterà esclusivamente a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure del proprio Agente di zona. Nel caso che la Società assicuratrice aggiudicataria della gara , oppure il proprio Agente di zona, contravvenendo alle disposizioni della gara, ritenesse di non riconoscere la provvigione così come prevista dal presente disciplinare e il Broker volesse agire per sua diretta legittimazione, in compensazione secondo quanto previsto dall’art. 1241 e seguenti del C.C., l’Amministrazione Comunale autorizza fin d’ora il Broker a trattenere direttamente l’importo equivalente della provvigione a lui spettante. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D. Lgs 209/2005 e dall’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. PER ACCETTAZIONE

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30 La gestione del presente contratto è affidata al Sig. PIVA Ivo , in qualità di Broker del Comune di Gradara ( PU). L’Amministrazione Comunale di Gradara e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi e tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker.

Art. 92= RAPPORTI CON IL BROKER I premi da inoltrare alla Società oppure all’Agenzia di zona saranno versati direttamente al Broker con riconosciuto effetto liberatorio per la Società, cui verrà inviata alla stessa semplice comunicazione via telefax. Il Broker dovrà versare alla Società oppure al proprio Agente di zona il premio della Polizza, al netto delle provvigioni allo stesso spettanti. La Società è tenuta prima della sottoscrizione della Polizza ad indicare nome e recapito del rappresentante di zona che avrà il compito di interlocutore con l’Ente tramite il Broker. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto , devono essere fatte per iscritto alla Società, oppure all’Agente di zona al quale è assegnata la gestione della Polizza, tramite il Broker. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che le comunicazioni fatte al Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente ad essa. La Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto e/o i suoi incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Art. 93)= CONDIZIONI POLIZZE I costi e le tassazioni stabilite in sede di gara devono rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali più favorevoli condizioni per il Contraente. Il premio offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal presente Capitolato e nel bando di gara, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate da altre clausole. Eventuali condizioni aleatorie, espresse in modo indeterminabile non verranno accettate e costituiscono nulla l’offerta. Art. 94)= DENUNCIA SINISTRI Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. Art. 95)= ULTERIORI PRECISAZIONI La Società aggiudicataria della gara si impegna ad assicurare tutti i rischi che presentano

caratteristiche tecniche simili a quelle indicate nel presente capitolato. PER ACCETTAZIONE

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Art. 96)= SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al Contratto, ( bolli, copie, registrazioni, provvigioni al Broker, diritti, ecc), nessuno escluso ed eccettuato, restano a carico della Società aggiudicataria della gara senza diritto di rivalsa. Art. 97)= ULTERIORI CONDIZIONI L’ammissione alla gara è subordinata alla presenza di una struttura Agenziale della Società nell’ambito del territorio della Provincia di Pesaro/Urbino o di Rimini. Art. 98)= CESSAZIONE POLIZZA La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Nel contratto di assicurazione la Società aggiudicataria della gara, pena l’esclusione, deve riportare la seguente clausola: “ Senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta”. Art. 99)= PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è subordinata all’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara, nessuno escluso ed eccettuato.

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DICHIARAZIONE Il sottoscritto in rappresentanza della Società di assicurazione_____________________________ Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le “ NORME” previste nel presente capitolato tecnico ,nessuna esclusa ed eccettuata. Inoltre si precisa che la consegna del presente capitolato senza il timbro, la firma e la data, verrà escluso dalla gara. Dichiara infine di essere consapevole che il mancato rispetto di uno o più delle predette “NORME” comporterà l’esclusione dalla gara. TIMBRO / FIRMA ________________________________________ Data_______________

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