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COMUNE DI GORNATE OLONA
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA LEGGE QUADRO 447/95 – LEGGE REGIONALE 13/01
REV. 002.2 del 04-12-08
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INDICE:
1) INTRODUZIONE
2) CENNI SUL RUMORE E SUI DANNI CHE LO STESSO PROVOCA AL CORPO UMANO
3) INQUADRAMENTO NORMATIVO
4) LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
5) LE COMPETENZE DEGLI ENTI
6) IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DEL TERRITORIO
7) VALORI LIMITE DI EMISSIONE, IMMISSIONE, QUALITA’ E ATTENZIONE DELLE ZONE
OMOGENEE
8) CRITERI UTILIZZATI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
9) ANALISI DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI
10) OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
11) RILEVAZIONI FONOMETRICHE
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LEGGE QUADRO 447/95 – LEGGE REGIONALE 13/01
1) INTRODUZIONE
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1) INTRODUZIONE
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La classificazione acustica è effettuata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n°447,
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” della L.R. 10 agosto 2001, n°13, “Norme in materia di
inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con
l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M.
14.11.1997. Per la classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure di approvazione già
definite dagli articoli 3 e 4 della L.R 10 agosto 2001 n°13 ed i criteri tecnici definiti dalla
Deliberazione n°VII/9776, seduta del 2 luglio 2002, “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio comunale”.
La Zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore
presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di
controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il
deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli
di rumorosità ambientale superiore ai valori limite. La Zonizzazione è, inoltre, un indispensabile
strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dell’inquinamento
acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi
insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.
La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i
limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 14.11.1997 e cioè i valori limite di
emissione, di immissione, di attenzione e di qualità. La definizione delle zone premette di derivare
per ogni punto posto nell’ambiente esterno i valori limite per il rumore da rispettare e, di
conseguenza, risultano così determinati, già in fase di progettazione, i limiti che ogni nuovo
impianto, infrastruttura o sorgente sonora non temporanea deve rispettare. Per gli impianti già
esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi
possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica dell’inquinamento acustico.
Il processo di zonizzazione non si deve limitare a fotografare l’esistente ma, tenendo conto
della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una
classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione
dell’ambiente abitativo dal rumore.
La prosecuzione dell’attività di Zonizzazione acustica sarà quella di predisporre, per le
sorgenti sonore e le aree dove ciò si rende necessario, Piani di risanamento comunali o a cura del
titolare della sorgente sonora. Per prevenire l’insorgere di nuove situazioni di inquinamento
acustico si tratterà di applicare misure di carattere urbanistico ed edilizio e, quindi, di vincoli e di
criteri “acustici” che impongano ai nuovi sviluppi insediativi la conformità ai valori limite stabiliti
dalla normativa vigente.
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2) CENNI SUL RUMORE E SUI DANNI CHE LO STESSO PROVO CA AL CORPO UMANO
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2)CENNI SUL RUMORE SUI DANNI CHE LO STESSO PROVOCA AL CORPO UMANO
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Il rumore è qualsiasi sensazione uditiva e percettiva spiacevole che interferisce con le occupazioni
delle persone, definito come un segnale acustico intrusivo ed indesiderato non gradito all’orecchio
umano.
Il rumore è uno degli stress più pericolosi a cui si associano risposte reattive che richiedono il
contributo di tutto l’organismo umano.
Il corpo umano, non è strutturato per difendersi dal rumore, la funzione uditiva infatti non è una
struttura sensoriale bloccabile, l’udito è attivo anche durante il sonno, il sistema di vigilanza del
nostro corpo detto “sistema neuro-vegetativo” reagisce a qualsiasi ora del giorno
indipendentemente dalla volontà del soggetto il presenza di stimolo sonoro.
Geneticamente la persona umana associa a tale segnale uno stato reattivo di allarme che tende a
influenzare tutto il sistema di vita, provocando il sovvertimento delle più svariate attività organiche
e ghiandolari; conseguentemente tutto il complesso del sistema umano può essere danneggiato
con pregiudizio a sistema nervoso.
Tale pregiudizio se protratto nel corso del tempo, può comportare a livello organico una situazione
di stress e reazioni conseguenti diventano patologiche.
A causa di una condizione di sollecitazione continua dovuta all’esposizione del soggetto o dei
soggetti a onde di pressione sonora, la reazioni degli stessi col tempo si scompone, dando luogo
a comportamenti fuori misura quali: maggiore stato di allerta, insonnia, minor sensibilità ad altri
stimoli, riduzione del consumo di cibo….
DANNI AL SISTEMA UDITIVO UMANO
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Classificazione dei danni al sistema umano dovuti alle esposizione delle persone alle diverse
tipologie di rumore:
Tempo di
esposizione Livello del rumore Danni provocati al sistema uditi vo umano
Brevissimo Rumori istantanei con
valore di picco molto
forte
L’esposizione anche per brevissimo tempo a rumori
istantanei con valore di picco molto forte possono causare
danni irreversibili al sistema uditivo umano.
Breve Livelli alti Esposizioni di poche ore a livelli alti possono causare, per
via semplicemente della sollecitazione meccanica, un
temporaneo malfunzionamento dell’organo dell’equilibrio.
Questo oltre che a labirintite, nausea, perdita dell’equilibrio,
causa anche problemi di guida dei veicoli.
Prolungata Livello medio alti L’esposizione di diverse ore ogni giorno a livelli medio alti,
causa danni permanenti al sistema uditivo umano.
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3) INQUADRAMENTO NORMATIVO
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3) INQUADRAMENTO NORMATIVO
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PREMESSA:
Prima che fossero pubblicate le leggi sull’inquinamento acustico, a partire dal DPCM 01/03/91, in
Italia gli unici strumenti utilizzabili per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico erano i
regolamenti locali d’igiene, l’articolo 659 del codice penale e l’art. 844 del codice civile.
L’entrata in vigore delle diverse normative riguardanti l’inquinamento acustico non ha
annullato i due articoli dei due codici sopraccitati che di fatto sono ancora in vigore, infatti entrambi
gli articoli, mantengono comunque la loro peculiare caratteristica di applicabilità in situazioni in cui
la legge quadro 447 del ‘95 avrebbe difficoltà ad essere applicata nei casi quali: litigi tra vicinato,
disturbo della quiete pubblica, in cui il rumore è dovuto principalmente alla maleducazione e
all’inciviltà di alcune persone.
Art. 844 del codice civile: immissioni
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fon do del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma
l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un terminato uso”.
In tale articolo si fa riferimento al concetto di tollerabilità, tale termine fu sancito dall’art. 32 della
Carta Costituzionale come valore per la tutela della salute.
Il limite della normale tollerabilità delle immissioni ha carattere relativo e non assoluto, nel
senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni
naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte del sistema di vita e delle abitudini
delle popolazioni, facendo riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona cioè quel
complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui
quali s’innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, ecc. (Cassazione Sez.
2, 4/12/1978 n° 5695 su Giust. Civ. 1979).
Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto
della rumorosità di fondo della zona in relazione alle reattività dell’uomo medio, si ritengono
eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 Decibel la rumorosità di fondo
(Cassazione Sez. 2, 6/1/1978 n°38 su Foro It. 1978) .
L’entità del rumore di fondo, definito continuo dalla sopraccitata sentenza n° 5695, altri non è
che il silenzio relativo , vale a dire quel livello acustico che insiste per lo meno per il 95% del
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tempo di osservazione, conforme alla definizione data dalla Raccomandazione ISO 1996 del 1971
rispecchiante il dettato giurisprudenziale circa l’adozione del criterio di valutazione comparativo:
“per la valutazione del rumore in casi speciali, per esempio in caso di lamentele suscitate dalla
presenza di una determinata sorgente di rumore in un certo luogo, il livello del rumore di fondo,
servirà da criterio, il livello del rumore di fondo è il minimomedio, se si fa ricorso alla analisi
strumentale statistica… è il livello che viene superato durante il 95% del tempo di osservazione”.
Art. 659 del Codice Penale: disturbo delle occupazi oni e del riposo delle persone
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 120.000. Si applica l’ammenda da lire
40.000 a lire 200.000 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni
della legge o le prescrizioni dell’autorità (T.U. di P.S. 66)”.
ELENCO DELLA PRINCIPALE NORMATIVA VIGENTE IN MATERI A DI INQUINAMENTO
ACUSTICO:
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Normativa statale
• DPCM 0/03/1991 = “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”
• LEGGE 26/11/1995 n. 447 = “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
• DM 11/12/1996 = “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo”
• DPCM 14/11/1997 = “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
• DPCM 05/12/1997 = “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
• DPR 11/12/1997 = “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili
• DPR 18/11/1998 n. 459 = “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario”
• DPCM 16/04/1999 n. 215 = “Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
• DM 20/05/1999 = “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo
dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
• DPR 09/11/1999 = “Regolamento recante modificazioni al DPR 11 dicembre 1997 n.
496, concernente il divieto di voli notturni”
• DM 03/12/1999 = “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
• DM 03/03/2000 = “Ripartizione del traffico”
• DM 29/11/2000 = “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore”
• DPR 03/04/2001 n. 304 = “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore
prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell’articolo 11 della
Legge 26 novembre 1995, n.447”.
• DPR 30/03/2004 n. 142 = “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
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Nota: in questo elenco non sono inserite le norme e leggi riguardanti la figura del tecnico
competente in acustica e le tecniche e metodologie di rilevamento e misurazione dell’inquinamento
acustico in quanto verranno trattate nei punti successivi.
Normativa Regione Lombardia
• LR 10/08/2001 n. 13 = “Norme in materia di inquinamento acustico”
• DGR 16/11/2001 n. 7/6906 = “Criteri di redazione del piano di risanamento acustico
delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto
2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, articolo 10, comma 1 e
comma 2”
• DGR 08/03/2002 n. 7/8313 = “Legge n. 447/1995”Legge quadro sull’inquinamento
acustico” e L.R. 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”
• DGR 12/07/2002 n. 7/9776 = “Legge n. 447/1995”Legge quadro sull’inquinamento
acustico” e L.R. 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale”
• DGR 13/12/2002 n. 7/11582 = “Legge n. 447/1995”Legge quadro sull’inquinamento
acustico” e L.R. 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Approvazione del documento “Linee guida per la redazione della relazione biennale
sullo stato acustico del comune”
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LEGGE QUADRO 447/95 – LEGGE REGIONALE 13/01
4) LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
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4) LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMB IENTALE
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La figura professionale di “tecnico competente” in acustica ambientale è istituita dall’art.2, commi 6
e 7 della
• LEGGE 26/11/1995 n. 447 = “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
Quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell’inquinamento
acustico nell’ambiente esterno e abitativo.
Art. 6
Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico
competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad
indirizzo scientifico.
Art. 7
L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda
all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
Art. 8
Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma
di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la
propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 9
I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle
quali deve essere effettuato il controllo.
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Dal
• DPCM 31/03/1998 = “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generale per
l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica ai sensi dell’art.3 comma 1, lettera
b), e dall’art. 2 commi 6,7,8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” ha indicato i criteri generali per l’esercizio di tale attività.
Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del “tecnico competente” per lo
svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell’acustica ambientale, in particolare:
Il
• DM 16/03/1998 = “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
prevede che l’attività di misura, sia eseguita da un “tecnico competente”
Il
• DPCM 16/04/1999 n. 215 = “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi” stabilisce che l’attività prevista agli art. 4,5 e 6 sia eseguita da un
“tecnico competente”
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LEGGE QUADRO 447/95 – LEGGE REGIONALE 13/01
5) LE COMPETENZE DEGLI ENTI
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5) LE COMPETENZE DEGLI ENTI
Legge Quadro 26 ottobre 1995 n. 447 = “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
Art. 3 – Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e
dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché,
per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica
dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su
strada; avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari
caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta di elaborazione e di
diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine
anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti
e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto
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attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli
articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di
refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade
statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze
delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi
natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della
relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli
per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività
aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione
e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
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n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del
consumatore e di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l) sono emanati entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4 – Competenze delle regioni
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di
livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato ne lla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale
vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di
cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli
stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a)
per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di
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autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione
e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un
rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai
servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari
o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del
territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato,
definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I
comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5 – Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 6 – Competenze dei comuni
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi
della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della
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normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo,
al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,
hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento
acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti
previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene
concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla
presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
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6) IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DEL TERRI TORIO
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6) IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DEL TERRI TORIO
Secondo quanto prescritto e disposto dai D.P.C.M. 01.03.1991 e 14.11.1997 il territorio
nazionale e quindi quello comunale saranno suddivise in classi acustiche omogenee di seguito
elencate:
Classi destinazione d’uso
del territorio Descrizione
CLASSE I
AREE
PARTICOLARMENTE
PROTETTE
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II
AREE DESTINATE AD
USO
PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali
CLASSE III
AREE DI TIPO MISTO
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità
di popolazione, con presenza di attività commerciali, con
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici
CLASSE IV
AREE AD INTENSA
ATTIVITA' UMANA
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
aeroportuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V
AREE
PREVALENTEMENTE
INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI
AREE
ESCLUSIVAMENTE
INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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7) VALORI LIMITE DI EMISSIONE, IMMISSIONE, QUALITA’ E ATTENZIONE DELLE ZONE OMOGENEE
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7) VALORI LIMITE DI EMISSIONE, IMMISSIONE, QUALITA’ E ATTENZIONE DELLE ZONE
OMOGENEE
In attuazione della Legge 447/1995, articoli 4 e 8 e della Legge Regionale 13/2001, la Giunta
Regionale ha emanato, nella Seduta del 2 luglio 2002 , con la Deliberazione n°VII/9776 , il
documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dell a classificazione acustica del
territorio comunale" . La Zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i
livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare
interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono
quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente
sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La Zonizzazione è,
inoltre, un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della
tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di
compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.
TERMINI E DEFINIZIONI:
Al fine di meglio comprendere le tabelle di cui sotto, si riportano le definizioni di
alcuni termini riportati dall’art. n. 2 delle Legge 447/95:
- inquinamento acustico: introduzione del rumore nell’ambiente abitativo
o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo
ed alle attività umane, pericoloso per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime
fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla
permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive
per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 277/91, salvo per
quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai
locali in cui si svolgono le attività produttive;
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- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni
unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca immissioni
sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree
adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive;
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere
immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
Si riportano le tabelle riportanti i valori limite, di qualità e d’attenzione e la tabella
indicante la suddivisione in classi con relativa descrizione delle stesse.
TABELLA 7.1 D.P.C.M. 01.03.1991 - LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALI TEMPORANEI
AZZONAMENTO LIMITE DIURNO LEQ(A)
LIMITE NOTTURNO
LEQ(A) Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (DM 1444/68) e sorgenti mobili 65 65 Zona B (DM 1444/68) 60 50 Zona esclusivamente industriali 70 70 Limite differenziale (per tutte le zone ad esclusione delle industriali) 5 3
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TABELLA 7.2 D.P.C.M. 01.03.1991 - LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO EQUIVALENTE E D.P.C.M. 14.11.1997 - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMM ISSIONE
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
LIMITE DIURNO LEQ(A)
LIMITE NOTTURNO
LEQ(A) I Aree particolarmente protette 50 40 II Aree prevalentemente residenziali 55 45 III Aree di tipo misto 60 50 IV Aree di intensa attività umana 65 55 V Aree prevalentemente industriali 70 60 VI Aree esclusivamente industriali 70 70 Limite differenziale (per tutte le zone ad esclusione della VI) 5 3
TABELLA 7.3 D.P.C.M. 14.11.1997 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
LIMITE DIURNO LEQ(A)
LIMITE NOTTURNO
LEQ(A) I Aree particolarmente protette 45 35 II Aree prevalentemente residenziali 50 40 III Aree di tipo misto 55 45 IV Aree di intensa attività umana 60 50 V Aree prevalentemente industriali 65 55 VI Aree esclusivamente industriali 65 65
TABELLA 7.4 D.P.C.M. 14.11.1997 - VALORI DI QUALITA ’
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
LIMITE DIURNO LEQ(A)
LIMITE NOTTURNO
LEQ(A) I Aree particolarmente protette 47 37 II Aree prevalentemente residenziali 52 42 III Aree di tipo misto 57 47 IV Aree di intensa attività umana 62 52 V Aree prevalentemente industriali 67 57 VI Aree esclusivamente industriali 70 70
TABELLA 7.5 D.P.C.M. 14.11.1997 - VALORI DI ATTENZI ONE (Leq orari)
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
LIMITE ORARIO DIURNO LEQ(A)
LIMITE ORARIO NOTTURNO
LEQ(A) I Aree particolarmente protette 60 45 II Aree prevalentemente residenziali 65 50 III Aree di tipo misto 70 55 IV Aree di intensa attività umana 75 60 V Aree prevalentemente industriali 80 65 VI Aree esclusivamente industriali 80 75
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8) CRITERI UTILIZZATI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
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8)CRITERI UTILIZZATI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
L’impostazione metodologica adottata segue, sostanzialmente, le linee guida fornite
dalla Regione Lombardia con la citata Deliberazione n°VII/9776, Seduta del 2 luglio 2002,
“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”.
Le fasi operative che hanno portato alla stesura di tale documento possono essere
così schematizzate:
1. Acquisizione di dati ambientali ed urbanistici e loro analisi, determinazione delle
corrispondenze tra categorie omogenee d’uso del suolo (classi di destinazione
d’uso) e classi acustiche;
2. Analisi territoriale di completamento e la verifica della compatibilità della bozza di
Zonizzazione con la realtà dei comuni limitrofi; perfezionamento della bozza di
Zonizzazione acustica, consegna al Comune di tale elaborato;
3. Analisi delle osservazioni prodotte dal Comune, definizione dei punti di rilievo per le
misurazioni fonometriche e individuazione delle aree da destinare agli spettacoli o
manifestazioni di carattere temporaneo
4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e valutazioni finali in base alle
misurazioni effettuate, consegna al Comune della Zonizzazione acustica;
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9) ANALISI DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI
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9) ANALISI DEI DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI
La prima fase operativa necessaria per la stesura del Piano di zonizzazione acustica
consiste nell’analisi del Piano Regolatore Generale. Il primo passa riguarda lo studio delle
definizioni delle diverse destinazioni d’uso del suolo del P.R.G. al fine di individuare una
connessione diretta con le definizione delle classi acustiche del D.P.C.M. 14.11.1997. In questo
modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione
d’uso del P.R.G. Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è possibile definire
un’identificazione univoca di classe acustica, si indicherà, per il momento, un intervallo di
variabilità; per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre
nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione
di una specifica classe.
In conformità al D.M. 2 aprile 1968 n°1444, il terr itorio comunale è suddiviso in zone
omogenee come di seguito elencate:
- ZONE “A” = nuclei storici
- ZONE “B” = residenziali stabilizzate
- ZONE “C” = residenziali con impianti sportivi
- ZONE “D” = attività industriali
- ZONE “E” = agricole/boscate
- ZONE “F” = servizi pubblici di interesse collettivo
- ZONE “G” = servizi privati di pubblica fruizione
- ZONE “I” = realizzazione delle infrastrutture
- ZONE “S” = zone speciali con normazione diretta
- ZONE “T” = particolari infrastrutture tecnologiche
- ZONE “R” = zone di rispetto
- ZONE “V” = verde privato
La seconda fase operativa ha comportato un’analisi in sito specifica del territorio,
mirata all’individuazione degli organi ricettori più sensibili e quindi oggetto di tutela e delle
sorgenti di maggior rumore; dopo tali verifiche più quella di compatibilità con le realtà dei
comuni limitrofi si è potuto procedere alla stesura della bozza preliminare della
zonizzazione acustica, di seguito tale documento (relazione più elaborato) è stato
consegnato all’Ufficio tecnico di detto Comune per una valutazione di quanto fatto.
Comune di Gornate Olona Piano di zonizzazione acustica Pag48 di 63
La terza fase ha comportato l’analisi delle osservazioni alla bozza di zonizzazione
acustica formulate dal comune e l’eventuale rettifica di tale documento; in accordo col
comune sono stati scelti i punti di rilievo per effettua le misurazioni fonometriche e le aree
da destinare agli spettacoli e manifestazioni di carattere temporaneo.
La quarta e ultima fase è stata caratterizzata dalla verifica e dal confronto di tutti i
parametri e indici di riferimento raccolti e valutati nelle fasi precedenti con i dati prodotti
dalle varie rilevazioni fonometriche di seguito riportate per giungere alla definizione della
zonizzazione acustica del Comune di Gornate Olona.
Dopo tutte le indagini e i rilievi necessari si è giunti alla seguente classificazione del
territorio comunale, (le classi di seguito riportate fanno riferimento a quelle prescritte dal
D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/97)
• in classe I (l’elemento che deve caratterizzare queste zone è la quiete sonora, in
tale area salvo particolari esigenze di appartenenza a classi acustiche differenti,
dovranno essere compresi gli edifici destinati ad attrezzature scolastiche, sanitarie
e ospedaliere, parchi e giardini adiacenti alle stesse, centri storici, zone agricole o
boschive, edifici o aree di particolare interesse storico, artistico e urbanistico, le
aree cimiteriali, i parchi nazionali e le riserve naturali. Come già sopra, si ricorda
che la classificazione di alcune delle zone sopra riportate in particolar modo le
aree cimiteriali e i centri storici aperti al traffico risentito particolarmente delle classi
acustiche finitime, ciò può portare un loro inserimento in classi acustiche maggiori,
quali II o III) sono state distinti tre particolari aree: la prima di medie-grandi
dimensioni posta nella zona nord-ovest del territorio comunale che comprende
aree di particolare tutela come la Chiesa della Madonnetta, zone boscate,
agricole o sporadicamente abitate come “Cascina Martina” o la “Zona
Belvedere”; le altre due aree di dimensioni più ridotte rispetto alla prima, sono
poste al confine una con il Comune di Castelseprio, l’altra con il Comune di
Castiglione Olona
• in classe II (fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o
sporadica presenza di attività commerciali o di servizio, assenza delle infrastrutture
di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale) è stato inserito
buona parte del territorio comunale che comprende zone residenziali di bassa-
media intensità umana/abitativa, l’area di pertinenza della “Castello Respiro”
Comune di Gornate Olona Piano di zonizzazione acustica Pag49 di 63
posta verso il confine con i Comuni di Carnago e Castelseprio, le aree destinate ai
maneggi (uno posto nella parte nord-ovest del territorio comunale, l’altro esistente
nella parte est dello stesso) le zone a nord-est facenti parte della “Cascina
Novella” e di “San Pancrazio”, le zone a sud esterne alla fasce di pertinenza
acustica delle infrastrutture viarie a confine con i comuni di Lonate Ceppino e
Castelseprio, inoltre in questa classe è stato inserito il Monastero di Torba che non si
è potuto inserire in classe I, causa la vicinanza delle infrastrutture viarie e delle
relative fasce di pertinenza acustica
• della classe III (rientrano di competenza di questa classe le aree destinate a
insediamenti residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc, le aree
destinate ad attività sportive, fasce caratterizzate da viabilità di attraversamento)
è stata inserita la cava posta in prossimità del Comune di Vengono e le fasce
acustiche esterne di pertinenza delle infrastrutture viarie principali
• in classe IV (sono di pertinenza di detta classe aree urbana e con alta densità di
popolazione, elevata presenza di attività artigianali, limitata presenza di piccole
industrie e zone interessate da intenso traffico veicolare) sono state inserite: le fasce
di pertinenza acustica primarie delle infrastrutture viarie principali, la ditta di
stampaggio di materie plastiche situata nella zona nord del territorio comunale a
confine con Via Campi Aperti, le modeste industrie e i magazzini poste nella zona
“Biciccera” a confine con il Comune di Castiglione Olona
• In classe V (aree caratterizzate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni)
è stata inserita la zona industriale di Torba posta nella parte sud del Comune a
confine con quello di Lonate Ceppino
• in classe VI (aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi)
non sono state inserite zone del territorio comunale.
Comune di Gornate Olona Piano di zonizzazione acustica Pag50 di 63
AREE PER GLI SPETTACOLI TEMPORANEI:
Per quanto riguarda le aree destinata agli spettacoli di carattere temporaneo, non è
stata prevista all’interno di questa valutazione alcuna area specifica.
Si ricorda secondo quanto prescritto dall’art. 8 della L.R. n. 13 del 2001 che nel rilascio
delle autorizzazioni in deroga per lo svolgimento delle attività temporanee il comune
dovrà considerare:
- i contenuti e le finalità dell’attività
- la durata dell’attività
- il periodo diurno e notturno in cui si svolge l’attività
- gli effetti del rumore che tali manifestazioni (emissioni sonore, deflusso
del pubblico e variazioni nei volumi di traffico veicolare) hanno sulla
popolazione e sulle aree finitime
Il comune nell’autorizzazione può comunque stabilire:
- valori limite da rispettare
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore
- l’obbligo per il titolare, gestore e organizzatore, di informare
preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata
dalle emissioni sonore.
INTERVENTI DI RISANAMENTO:
In quanto dopo aver valutato i vari aspetti del territorio e le misurazioni fonometriche ad
esso connesso non sono risultati necessari piani di risanamento acustico all’interno del
territorio comunale (Art. 7 L. 447/95 e Art. 9-10-11 L.R. 13/01).
Le azioni di risanamento future dell’inquinamento acustico potrà essere fatta attraverso la
predisposizione di: piani di risanamento delle imprese (delibera n°VII/6906 seduta GR del
16-11-2001, art. 3 DPCM 01-03-91 art.10 LR 13-01), piani di risanamento delle infrastrutture di
trasporto (art.9 LR 13-01), piani di risanamento comunali, piano regionale triennale
d’intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico da parte dei soggetti pubblici e
privati.
Comune di Gornate Olona Piano di zonizzazione acustica Pag51 di 63
Per quanto riguarda i piani di risanamento comunali questi dovranno rispettare le direttive
previste dall’art. 11 LR 13-01 e dall’art. 7 Legge 447/95.
Al fine di valutare nuovi insediamenti all’interno del territorio comunale, si dovrà tener
conto in particolar modo dall’art. 8 L447/95: “disposizioni in materia di impatto acustico” in
quanto viene introdotto e ribadito il concetto di valutazione revisionale del clima
acustico per determinate tipologie di insediamenti previste nello stesso articolo.
INFRASTRUTTURE STRADALI:
Il Comune non è dotato del Piano urbano del Traffico come previsto dal nuovo Codice
della Strada (art. 36 D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285), pertanto per la classificazione acustica
delle infrastrutture viarie secondo quanto previsto dal DPR 30 marzo 2004 n°142 si è
attuato il procedimento di assimilazione tra le infrastrutture esistenti e gli standard previsti
dal nuovo Codice della Strada.
All’interno del territorio comunale, sono state individuate due strade principali:
La S.P. n°42 che giunge dalla parte sud del territorio comunale, arrivata nei pressi del
Monastero di Torba, si divide in due con direzioni: la prima prosegue il tracciato verso nord
attraversando il centro della città e proseguendo verso il Comune di Castiglione Olona, la
seconda continua verso la direzione nord est del territorio comunale, attraversando le
aree di “San Pancrazio” e “Biciccera”, congiungendosi poi alla SS 233 direzione Varese-
Milano (nel Comune di Castiglione Olona).
La seconda infrastruttura viaria principale deriva sempre da una diramazione della S.P.
n°42 (che avviene nella parte sud del territorio comunale) che prosegue nella zona
indyìustriale di Torba, diventando Via delle Industrie, continuando poi con direzione
Tradate nel Comune di Lonate Seppino.
Entrambi le infrastrutture viarie sopradescritte sono state inserite come strade extraurbane
secondarie come evidenziato dall’elaborato “fasce acustiche delle infrastrutture” in
allegato; tutte le altre strade esistenti all’interno del comune, sono state assimilate a
strade locali e urbane di quartiere.
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE:
Il Comune non è attraversato da infrastrutture ferroviarie.
Comune di Gornate Olona Piano di zonizzazione acustica Pag52 di 63
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COMUNE DI GORNATE OLONA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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10) OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
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COMMENTI E OSSERVAZIONI RECEPITE IN FASE DI APPROVAZIONE
Di seguito verranno elencate le osservazioni pervenute:
1. COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA: parere di competenza non
pervenuto;
2. COMUNE DI VENEGONO: parere di competenza non pervenuto;
3. COMUNE DI LONATE CEPPINO: parere di competenza non pervenuto;
4. COMUNE DI CARNAGO: parere di competenza non pervenuto.
5. COMUNE DI CASTELSEPRIO: comunica l’approvazione ed esprime
parere favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale;
6. COMUNE DI MORAZZONE: comunica l’approvazione ed esprime parere
favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
7. A.R.P.A. Dipartimento di Varese: comunica l’approvazione ed esprime
parere favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale.
8. COMUNE DI CARONNO VARESINO: comunica di non aver ancora
dotato il territorio comunale di classificazione acustica.
9. LATI Industria Termoplastici Spa : l’azienda ha preso visione del piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale e ha osservato una
restrizione circa la classificazione data all’area di insediamento della
propria attività. Infatti il sito produttivo di loro attinenza ubicato nel
comune di Gornate Olona (VA) Frazione Torba in Via Delle Industrie 1 è
stato classificato in AREA IV “Aree di intensa attività umana”. La Lati
Spa ritiene che l’area in oggetto sia densa di attività industriali e
aziendali e caratterizzata da un’alta concentrazione veicolare. In virtù
di queste delucidazioni, l’azienda chiede e propone
all’amministrazione comunale di poter variare e rivalutare la
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classificazione del sito di appartenenza, modificando
conseguentemente l’area nel piano di zonizzazione acustica portando
il sito di Via Dell’Industrie in Area V “Area prevalentemente industriale”
• Controdeduzione: l’ osservazione resa dalla Lati spa è stata recepita
dall’amministrazione comunale. Si è quindi provveduto a valutare
l’analisi resa dall’azienda, studiando le motivazioni e le evidenze che
concorrono alla richiesta di ampliamento dalla classe IV alla V del
sito di Via Delle Industrie 1. Il piano di zonizzazione è stato
successivamente modificato, sostenendo pertanto le valutazioni di
Lati Spa e accordando la richiesta pervenuta. Il sito produttivo del
Comune di Gornate Olona Frazione Torba (VA) Via Delle Industrie è
stato classificato e inserito nell’area V “Area prevalentemente
Industriale”
10. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE – Ha osservato
che l’area industriale nella frazione Torba è stata classificata nella sua
zona nord in classe IV “Aree ad intensa attività umana” e solo
parzialmente come classe V “Aree prevalentemente industriali”.
Secondo il parere posto in essere dall’Ente, tale area possiede le
caratteristiche che identificano le aree poste in classe VI “Aree
esclusivamente industriali”. L’unione degli industriali propone, in sede di
revisione del piano di zonizzazione, di portare tale area in classe VI o in
subordine di estendere l’area industriale sita nella Frazione Torba alla
classe V comprendendo in questa fascia di classificazione tutti gli
insediamenti produttivi posti sul lato nord di Via delle Industrie. Viene
inoltre richiesto di prevedere che intorno all’area che verrà rivalutata in
Classe V sia prevista una fascia di rispetto in Classe IV per poter così
consentire il naturale decadimento del rumore. Chiedono inoltre che
nel comparto di Via dei Tigli vengano ampliate le fasce di rispetto
• Controdeduzione: l’osservazione è stata recepita parzialmente,
effettuando l’estensione alla classe V del sito industriale nella
Frazione Torba accettando e comprovando quindi le motivazioni e
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le osservazioni sollevate dall’Unione degli Industriali. Non viene
recepita invece l’estensione delle fasce cuscinetto del comparto
industriale di Via dei Tigli, in quanto a ridosso di tale aree vi sono
zone residenziali da tutelare sotto il profilo acustico.
Ulteriori revisioni al piano di zonizzazione
• La linea di demarcazione delle fasce acustiche, definite nella prima
versione del piano di zonizzazione, è stata revisionata eliminando le
piccole disomogeneità nell’identificazione dei fabbricati;
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COMUNE DI GORNATE OLONA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
LEGGE QUADRO 447/95 – LEGGE REGIONALE 13/01
11) RILEVAZIONI FONOMETRICHE
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Normativa statale
• DM 31/10/1197 = “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
• DM 16/03/1998 = “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”
RILIEVI FONOMETRICI
E’ stata effettuata una campagna di rilevamento di breve periodo per valutare la rumorosità
ambientale di alcune significative aree comunali, in modo da coprire in maniera sufficiente
tutto il territorio oggetto di indagine.
Di seguito viene riportata schematicamente una tabella riassuntiva dei punti di misura di
durata breve con tempo di riferimento diurno e notturno:
n.° misura Localizzazione
1 Via Campi Aperti
2 Via Ugo Foscolo
3 Via Giovanni Pascoli
4 Via Cavour angolo Via Mastri Muratori
5 Via Mastri Muratori, 17
6 Piazza Parrocchetti
7 Via Dei Platani
8 Via Delle Industrie
In allegato vengono riportati i report e i grafici delle misure. Ogni report riporta il Livello
Sonoro Equivalente espresso in dB(A), che rappresenta l’integrazione dei diversi livelli sonori
verificatisi durante il tempo di misura.
Per la descrizione e la valutazione del rumore, in particolare quello prodotto dal traffico
veicolare, è opportuno utilizzare anche i livelli percentili, che rappresentano il livello sonoro
che viene superato per la percentuale di tempo corrispondente, ad esempio L90 è il livello
sonoro che viene superato per il 90 % del tempo di misura.
Di seguito viene riportata la descrizione dei parametri utilizzati:
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Parametro Descrizione
Leq (A) Livello sonoro equivalente, rappresenta il livello continuo che corrisponde all’intensità sonora dei diversi livelli verificatesi nel tempo di misura
L99 Livello sonoro superato per il 99 % del tempo di misura
L95 Livello sonoro superato per il 95 % del tempo di misura. Tale dato rappresenta il livello di fondo al netto delle componenti occasionali o fluttuanti del rumore
L90 Livello sonoro superato per il 90 % del tempo di misura
L50 Livello sonoro superato per il 50 % del tempo di misura
L10 Livello sonoro superato per il 10 % del tempo di misura. La differenza tra L10 e L95 è indice della variabilità della rumorosità
L1 Livello sonoro superato per il 1 % del tempo di misura
Ai sensi dei disposti del Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 per l’esecuzione delle misure è
stato utilizzato: l’analizzatore LARSON DAVIS System 824, munito di calibratore HD 9101
di classe 1 I.E.C. 942 e classificato secondo gli standard :
• I.E.C. 651 – 1979 Type 1
• I.E.C. 804 – 1985 Type 1
• I.E.C. 1260 – 1995 Class 1
• ANSI S1.11 – 1986 Type 1D
di cui si allega in coda alla relazione il Certificato di Calibrazione rilasciato con Certificato
numero 15521 del 24/04/2004 (Allegato II).
NOTE SUI RILIEVI FONOMETRICI:
Nelle misurazioni fonometriche svolte non si è tenuto conto del rumore provocato
dall’attività campanara (ove presente), in quanto il rumore in esame presenta
caratteristiche particolari legate alla durata dei singoli eventi sonori e alla variabilità nel
tempo e nella tipologia del loro manifestarsi, costituendo così un’oggettiva difficoltà a
definire il rumore e interpretare i risultati ottenuti.
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Gemonio:____________________
FIRMATO
Il tecnico:
Dott. Ing. Marco Bini:
_________________________________ Tecnico Competente nel campo dell’acustica ambientale
( D.P.G.R. n.° 6586 del 12/06/2006 )