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1 COMUNE DI VERNASCA Provincia di Piacenza PIANO REGOLATORE GENERALE ELABORATO N° 23 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Arch. A. Benzi – U. Galluppi Deliberazione C.C. n° 2 del 18/01/1988 1995 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 11 – L.R. 6/95 Adottata con deliberazione del C.C. n° 6 del 13/02/1995 Approvata con deliberazione del C.C. n° 43 del 30/09/1997 1995 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 12 – L.R. 6/95 Adottata con deliberazione del C.C. n° 22 del 13/03/1995 Approvata con deliberazione del C.C. n° 44 del 30/09/1997 1997 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 2 - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 41 del 29/07/1997 Approvata con deliberazione del C.C. n° 18 del 31/03/1998 1997 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 - LETTERA C - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 40 del 29/07/1997 Approvata con deliberazione del C.C. n° 31 del 22/06/1998 2002 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA A - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 39 del 20/09/2002 Approvata con deliberazione del C.C. n° 18 del 24/05/2003 2002 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA E - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 40del 20/09/2002 Approvata con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/05/2003 ARCHITETTO: GIORGIO TESTA

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COMUNE DI VERNASCA

Provincia di Piacenza

PIANO REGOLATORE GENERALE ELABORATO N° 23 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Arch. A. Benzi – U. Galluppi Deliberazione C.C. n° 2 del 18/01/1988 1995 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 11 – L.R. 6/95 Adottata con deliberazione del C.C. n° 6 del 13/02/1995 Approvata con deliberazione del C.C. n° 43 del 30/09/1997

1995 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 12 – L.R. 6/95 Adottata con deliberazione del C.C. n° 22 del 13/03/1995 Approvata con deliberazione del C.C. n° 44 del 30/09/1997 1997 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 2 - L.R. 47/ 78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 41 del 29/07/1997 Approvata con deliberazione del C.C. n° 18 del 31/03/1998 1997 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 - LETTERA C - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 40 del 29/07/1997 Approvata con deliberazione del C.C. n° 31 del 22/06/1998 2002 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA A - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 39 del 20/09/2002 Approvata con deliberazione del C.C. n° 18 del 24/05/2003 2002 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA E - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 40del 20/09/2002 Approvata con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/05/2003 ARCHITETTO: GIORGIO TESTA

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2002 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA C - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 41del 20/09/2002 Approvata con deliberazione del C.C. n° 20 del 24/05/2003 2004 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA A - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 5 del 27/04/2004 Approvata con deliberazione del C.C. n° 16 del 28/06/2005 2004 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA C - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 6 del 27/04/2004 Approvata con deliberazione del C.C. n° 17 del 28/06/2005 2006 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 – LETTERA C - L.R. 47/78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 6 del 02/02/2006 Approvata con deliberazione del C.C. n° 19 del 27/06/2006 2007 VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 – COMMA 4 - L.R. 47 /78 Adottata con deliberazione del C.C. n° 31 del 30/12/2006 Approvata con deliberazione del C.C. n° 33 del 28/09/2007 ARCHITETTO: GIORGIO TESTA

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CAPO I° - GENERALITA' ART. 1) APPLICAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. si applica a norma della Legge 17/8/42 n . 1150 e successive modificazioni, della Legge 28/1/77 n. 10 , della Legge n. 94 del 25/3/82 e della Legge Regionale del l'Emilia Romagna n. 47 del 7/12/78 modificata con la Legge R egionale n. 23/80, a tutto il territorio comunale secondo le pr esenti norme e tavole allegate; le Leggi vigenti, il Regolamento Edilizio Comunale e gli altri regolamenti comunali non in co ntrasto con le presenti norme. ART. 2) NORME GENERALI Gli edifici esistenti alla data di adozione del P. R.G. in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal Piano, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme, così pure qual unque modificazione della destinazione d'uso degli edific i dovrà essere autorizzata dal Comune ed adeguata alle pres crizioni di Piano. Il P.R.G. si compone, oltre alle presenti norme, d elle seguenti tavole grafiche: TAVOLE ANALITICHE : 01 - Stato di fatto 02 - Stato di fatto - utilizzazione del suolo 03 - Stato di fatto - aree di interesse storico 04 - Stato di fatto - aree a vincolo idrogeologico 05 - Stato di fatto - aree urbanizzate 06 - Stato di fatto - zone "A" - schede di analisi 07 - Stato di fatto - relazione analitica TAVOLE DI PROGETTO: 08 - Schema generale di P.R.G. - Scala 1:25.000 09 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 10 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 11 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 12 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 13 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 14 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 15 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 16 - Zonizzazione - Scala 1:5.000 17 - Zonizzazione - Scala 1:2.000 - Capoluogo 18 - Zonizzazione - Scala 1:2.000 - Frazioni 19 - Disciplina zone "A" - Prescrizioni d'intervent o 20 - Disciplina zone "A" - Destinazioni d'uso 21 - Relazione al P.R.G. 22 - Relazione sulle zone "A"

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23 - Norme tecniche di attuazione 24 – Ambiti paesaggistici (24.1 – 24.2 – 24.3 – 24.4) In caso di non corrispondenza fra tavole a scala d iversa, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

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CAPO II° - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 3) DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI L'edificazione e l'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici urbanistici: SUPERFICIE TERRITORIALE St E' la superficie individuata nelle planimetrie del P.R.G., all'interno della quale il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo, composta dalla superficie f ondiaria e dalla superficie per opere di urbanizzazione primar ia e secondaria. SUPERFICIE FONDIARIA Sf E' la superficie dell'area, a destinazione omogene a di zona, suscettibile di edificazione diretta, al nett o di tutte le superfici destinate ad urbanizzazione primaria e secondaria; essa pertanto risulta dalla somma della superficie coperta o copribile e dalla superficie scoperta, pavimentata o meno, di pertinenza della costruzione. SUPERFICIE UTILE Su La somma della superficie lorda di tutti i piani ( comprese le scale) fuori ed entro terra. Per gli edifici residenziali, dal computo della Su sono escluse le autorimesse sotterranee ed al piano terr a nella misura non superiore a mq. 1,5 per ogni 6 mq./Su; l e cantine purchè aventi l'altezza netta non superiore a mt. 2 ,50. Sono pure esclusi dal computo della Su i servizi t ecnici del fabbricato (vani ascensori, centrale termica, e lettrica, di condizionamento, ecc.), porticati pilastrati di uso pubblico e privato, logge e balconi coperti. Per gli edifici aventi destinazione diversa, dal c omputo della Su, sono esclusi gli impianti igienici, gli s pazi di parcheggio coperti ed interni al lotto con pensilin e di altezza non superiore a m. 2,50 fino ad un massimo del 10% della Sf nonchè la centrale termica, elettrica, di condizion amento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al migli oramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente fino ad un massimo del 3% della Sf. ALTEZZA DELLE FRONTI Hf L'altezza di ciascun fronte di un fabbricato si mi sura come media della distanza fra il più alto degli ele menti architettonici di cui ai successivi punti 1a e 1b e d il più basso tra gli elementi indicati ai successivi punti 2a, 2b, 2c e 2d.

Gli elementi da considerare sono i seguenti:

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1a) l'estradosso del soffitto dell'ultimo piano abi tabile (se tale soffitto è inclinato ne va calcolata la media ponderata);

1b) il bordo superiore della linea di gronda o il b ordo superiore del parapetto in caso di copertura a terr azza;

2a) quota media del terreno allo stato naturale; 2b) quota media del terreno modificato a seguito

dell'inserimento dell'opera progettata; 2c) quota media del marciapiede stradale o del pian o stradale

a contatto con l'edificio; 2d) il piano di calpestio del piano terreno. VOLUME VUOTO PER PIENO V.v.p.p. Il volume vuoto per pieno di un fabbricato si otti ene dal prodotto della Sc per la media geometrica della alt ezza delle fronti (Hf). ALTEZZA UTILE Hu E' data dalla differenza tra la quota calpestabile del pavimento piano considerato e la quota del paviment o del piano superiore, ovvero all'ultimo piano, la quota dell'i ntradosso del solaio di copertura. (Se la linea dell'intrados so su ciascun fronte è inclinata, ne va calcolata la medi a ponderata). DISTANZA MINIMA DAI CONFINI Dc DALLA STRADA Ds DAI FABBRICATI Df E' la distanza misurata dal perimetro della superf icie coperta rispettivamente al confine di proprietà, al ciglio stradale, ai fabbricati prospicienti o ad altri cor pi dello stesso fabbricato. Le distanze minime dalle strade sono disciplinate per ogni singola zona dal P.R.G. nel r ispetto del D.M. 1/4/68 e D.M. 2/4/68. SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO Sm E' l'area minima richiesta per ogni intervento edi lizio diretto ed ogni intervento urbanistico preventivo. INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE Ut = Su/St La massima superficie utile, espressa in mq., cost ruibile per ogni mq. O ha. Di superficie territoriale. INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA Uf = Su/Sf La massima superficie utile, espressa in mq., cost ruibile per ogni mq. di superficie fondiaria. SUPERFICIE COPERTA Sc Area risultante dalla proiezione orizzontale sul l otto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde se hanno sporgenza non super iore a mt. 1,20; le pensiline di ingresso se non superano gli 8 mq. di superficie; le parti dell'edificio completamente so tterranee, le autorimesse interrate per almeno 3/4 della loro altezza

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lorda; le piscine e le vasche all'aperto; le aie, l e concimaie e le serre di coltura in zona rurale, i piani caric atori in zona industriale o artigianale. ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO H max E' data dalla media delle altezze delle varie fron ti; le presenti norme definiscono zona per zona, le altezz e massime degli edifici. RAPPORTO DI COPERTURA Rc = Sc/Sf Il rapporto fra la superficie coperta e la superfi cie condiaria. VOLUME TOTALE DEL FABBRICATO Vt = Su x Hu E' dato dalla somma dei prodotti delle superfici u tili dei singoli piani per le rispettive altezze utili. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE It = Vt/St Il volume massimo, espresso in mc., costruibile pe r ogni mq. o ha. di superficie territoriale. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA If = Vt/Sf Il volume massimo, espresso in mc., costruibile pe r ogni mq. di superficie fondiaria. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA S1 Sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi del l'art. 5 della Legge 28/1/77 n. 10 e dell'art. 31 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni: a) le strade e gli spazi di sosta per il parcheggio ; b) le fognature e gli impianti di depurazione; c) il sistema di distribuzione dell'acqua; d) il sistema di distribuzione dell'energia elettri ca, forza

motrice, gas e telefono; e) la pubblica illuminazione; f) il verde attrezzato. SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA S2 Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini de ll'art. 5 della Legge 28/1/77 n. 10 e dell'art. 31 della L. R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni: a) gli asili nido e le scuole materne; b) le scuole dell'obbligo; c) i mercati di quartiere; d) le delegazioni comunali; e) le chiese e gli altri edifici per servizi religi osi; f) i centri civici e sociali, le attrezzature cultu rali e

sanitarie di quartiere; g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport; h) i parcheggi pubblici.

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ART. 4) ONERI DI URBANIZZAZIONE Sono opere d'urbanizzazione primaria: � le strade; � i parcheggi pubblici e gli spazi di sosta; � le fognature e gli impiandi di depurazione; � il sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energ ia

elettrica, della forza motrice, del gas e del telef ono; � la pubblica illuminazione; � il verde attrezzato; � gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi c arattere

generale, ma al diretto servizio degli insediamenti . Sono opere d'urbanizzazione secondaria, quelle sott oelencate: � gli asili nido, le scuole materne e le scuole

dell'obbligo; � i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, i centri

civici e sociali, le attrezzature culturali e sanit arie di quartiere;

� le chiese e gli altri edifici per servizi religios i; � gli spazi pubblici attrezzati a parco o per lo spo rt; � i parcheggi pubblici. Sono inoltre opere d'urbanizzazione: � le opere necessarie al trattamento ed allo smaltim ento dei

rifiuti solidi, liquidi e gassosi provenienti da costruzioni o impianti destinati ad attività indust riali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi;

� le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi o ve ne siano state alterate le caratteristiche in consegue nza dell'insedimaento di una delle attività produttive di cui sopra.

Le presenti norme definiscono zona per zona le qual ità di aree da cedere per l'urbanizzazione primaria e secondari a. ART. 5) DISTANZE ED ALTEZZE 1) Nelle zone culturali-ambientali A, o in altre c ome

successivamente specificate, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra ai volumi edificati preesistenti.

2) In tutte le altre zone è prescritto che la dist anza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate ) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, con un mi nimo assoluto di mt. 10,00. Questa norma si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti, anche quan do una sola delle due pareti sia finestrata. Non si applic a nel caso in cui esista una sola parete non finestrata d i larghezza non superiore a mt. 6,00.

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3) La distanza degli edifici dai confini di propri età e di zona non dovrà essere inferiore alla metà dell'alt ezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con u n minimo assoluto di mt. 5,00.

4) La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a mt. 0,00 nel caso preesista ed ificio con parete in confine.

5) Nel caso di due o più lotti contigui, la costru zione in aderenza è concessa a condizione che sia prodotto u n accordo con il quale i proprietari assumano l'obbli go reciproco di costruire sul confine di proprietà; ta le accordo, redatto con le prescritte formalità, deve essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

6) Nelle zone di saturazione, qualora esistano edi fici costruiti anteriormente alla data di adozione del P .R.G, la cui distanza dai confini sia inferiore a quella fissata al terzo comma del presente articolo, le nuove cost ruzioni su lotti limitrofi possono essere realizzate ad una distanza dai confini pari alla metà della propria a ltezza e con un minimo assoluto di mt. 5,00 e comunque nel rispetto di una distanza minima di mt. 10,00 tra pa reti prospicienti finestrate.

7) Nelle zone di saturazione individuate in P.R.G. , gli edifici costruiti anteriormente alla data di adozio ne del P.R.G., possono essere ampliati e/o sopralzati purc hè la distanza minima fra le pareti di edifici non sia in feriore a mt. 6,00 e purchè la distanza dal confine non sia inferiore a mt. 3,00 salvo per le costruzioni in co nfine nel qual caso tali distanze sono ridotte a mt. 0,00 .

8) Le distanze dai confini e dai fabbricati si mis urano dal limite esterno della facciata, dei balconi e delle scale a giorno con aggetto superiore a mt. 1,20 dal muro dell'edificio.

9) Nei centri abitati, in tutte le zone territoria lmente omogenee, con esclusione delle zone culturali ambie ntali "A", è prescritta la distanza minima tra i fabbrica ti e la sede stradale di mt. 5,00. All’esterno dei centri a bitati ovvero all’esterno delle zone ricomprese nei perime tri urbanizzabili, è prescritta la distanza minima tra i fabbricati e le sedi stradali di mt. 7,50, salvo ov e sia prevista nelle tavole di P.R.G. una fascia di rispe tto stradale.

10) Nelle zone già edificate servite da una rete vi aria a fondo cieco, è concessa l'edificazione sugli alline amenti preesistenti posti sul lato stradale. Per “rete via ria a fondo cieco” deve intendersi qualsiasi strada o via pubblica senza possibilità di sbocco veicolare per automezzi. Per l’individuazione della strada o via pubblica si deve far riferimento allo stradario com unale

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ed alle reali ed oggettive possibilità di sbocco ve icolare della strada o via in parola.

11) Sono ammesse distanze inferiori a quelle indica te nei precedenti commi del presente articolo, fermo resta ndo che la distanza minima tra le pareti finestrate (o part i di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbric ato più altro, nel caso di gruppi di edifici che formino og getto di Piani Particolareggiati o di strumenti con previ sioni planivolumetriche.

12) I sottotetti di fabbricati posti all’interno de i centri abitati ovvero all’interno delle zone ricomprese ne i perimetri urbanizzati, prospicienti vie o strade pubbliche, possono essere sovralzati sino al raggiungimento delle altezze minime abitabili (mt. 1,80 sottogronda e mt. 2,60 media per le coperture incli nate) nel caso in cui la media delle altezze dei fronti prospicienti la sede stradale dei fabbricati adiace nti sia uguale o maggiore dell’altezza da realizzare e semp re nel rispetto degli indici massimi delle prescrizioni di zona.

ART. 6) APPLICAZIONE DEGLI INDICI Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (It e Ut) determinano l'edificabilità nelle zone in cui l'attuazione del P.R.G. è subordinata alla f ormazione di interventi urbanistici preventivi di cui all'art. 1 8 delle presenti norme. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fo ndiaria (If e Uf) determinano l'edificabilità nei singoli l otti sia nel caso di attuazione di interventi urbanistici preven tivi approvati, sia nel caso di edificazione in zone sog gette ad intervento edilizio diretto; essi specificano rispe ttivamente i volumi e le superfici utili che sono costruibili su ciascun lotto. Nel caso di edificazione successiva ad interventi urbanistici preventivi, i totali dei volumi e delle superfici utili che risultano costruibili sui singoli lotti, non possono superare quelli calcolati applicando alla superfici e territoriale gli indici di fabbricabilità o di util izzazione territoriale. Nel caso di lotti già edificati alla data di adozi one del presente Piano in zone di saturazione residenziale, è ammessa la costruzione in confine di autorimesse private ch e siano seminterrate e non superino l'altezza fuori terra d i mt. 2,00 purchè gli edifici ne siano sprovvisti totalmente o il numero dei garages sia inferiore al numero degli alloggi; devono essere in ogni caso rispettate le distanze stabilit e dal P.R.G. nei confronti delle aree pubbliche.

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Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche o private esistenti, per le quali non sono previste d al P.R.G. zone di rispetto, il distacco, calcolato applicando l'indice relativo, va riferito ai cigli stradali, anche se n on coincidenti coi confini di proprietà.

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CAPO III° - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFOR MAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ART. 7) CATEGORIE D'INTERVENTO In applicazione delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edi lizia sono riconducibili alle seguenti categorie: � manutenzione ordinaria; � manutenzione straordinaria; � restauro scientifico; � restauro e risanamento conservativo; � ristrutturazione edilizia; � ristrutturazione urbanistica; � nuova edificazione; � variante alla destinazione d'uso; � interventi urbanistici preventivi; � infrastrutture del territorio; � uso e tutela delle risorse naturali. ART. 8) MANUTENZIONE ORDINARIA Ferme restando le eventuali disposizioni e le comp etenze previste dalla Leggi 1/6/39 n. 1089 e 29/6/39 n. 14 97 e successive modificazioni ed integrazioni, costituis cono interventi di manutenzione ordinaria quelli che rig uardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione d elle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integ rare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici es istenti, quali: 1) pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci s enza

alterazione di materiali o delle tinte esistenti; 2) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiat ura degli

infissi, recinzioni, manti di copertura, pavimentaz ioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte o delle tecnologie;

3) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, se nza modificazione dei tipi di materiali esistenti, dell e tinte o delle tecnologie;

4) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnic i che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

5) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli inton aci interni;

6) riparazione di infissi interni grondaie e canne fumarie; 7) riparazione di pavimenti interni.

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Per gli edifici industriali ed artigianali costitu iscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli c he riguardano le opere di riparazione degli impiani te cnologici. Le opere di manutenzione ordinaria sono ammesse su qualunque edificio esistente ed in qualunque zona d i P.R.G.. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti nè a Concessione nè ad Autorizzazione Edilizia. ART. 9) MANUTENZIONE STRAORDINARIA Costituiscono intervento di manutenzione straordin aria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sos tituire parti, anche strutturali, fatiscenti o danneggiate degli edifici, nonchè le opere e le modifiche per realizz are ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici , semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destina zioni d'uso. In particolare sono opere di manutenzione straordin aria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di m anti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazio ne dei tipi di materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifa cimento comportante anche modifiche ex-novo di locali per s ervizi igienici e tecnologici. Nel caso di interventi su edifici per i quali è pr escritto il "restauro e risanamento conservativo" di cui al successivo art. 11, vanno comunque rispettate, negli intervent i di manutenzione straordinaria, le prescrizioni del pre sente P.R.G. relative a tali edifici. Per gli edifici industriali ed artigianali costitu iscono interventi di straordinaria manutenzione anche le o pere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumen to di carico urbanistico. Le opere di manutenzione straordinaria sono sogget te ad autorizzazione edilizia gratuita. Le opere di manutenzione straordinaria sono ammess e su qualunque edificio esistente in qualunque zona del P.R.G. ad eccezione degli edifici per il quale è prescritto i l tipo d'intervento "restauro scientifico" di cui al succe ssivo art. 10. L'autorizzazione di cui al comma precedente si int ende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel term ine di 90 (novanta) giorni; in tal caso il richiedente può da r corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro iniz io.

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ART. 10) RESTAURO SCIENTIFICO Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degl i elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentano la conservazione, valorizzandone i caratteri e rend endone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratter istiche. Il tipo d'intervento prevede: a) il restauro degli aspetti architettonici o il ri pristino

delle parti alterate, e cioè: � il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed

interni; � il restauro o il ripristino degli ambienti interni ; � la ricostruzione filologica di parti dell'edificio

eventualmente crollate o demolite; � la conservazione o il ripristino dell'impianto

distributivo-organizzativo originale; � la conservazione o il ripristino dell'impianto

distributivo-organizzativo originale; � la conservazione o il ripristino degli spazi liber i,

quali tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali , gli orti, i giardini ed i chiostri;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti n on recuperabili senza modificare la posizione o la quo ta dei seguenti elementi strutturali:

� murature portanti sia interne che esterne; � solai e volte; � scale; � tetto, con ripristino del manto di copertura

originale; c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti i ncongrue

all'impianto originale ed agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igie nico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

ART. 11) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Gli interventi di restauro e risanamento conservat ivo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sist ematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono de stinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento degl i elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze

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d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'o rganismo edilizio. I tipi d'intervento di restauro e risanamento cons ervativo sono specificati all'interno di sottocategorie. 1) Restauro e risanamento conservativo tipo A Il tipo d'intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti architettonici p er quanto

concerne il ripristino dei valori originali mediant e: � il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed

interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà de l prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

� il restauro ed il ripristino degli ambienti intern i nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza.

b) il consolidamento con sostituzione delle parti n on recuperabili senza modificare la posizione dei segu enti elementi strutturali:

� murature portanti sia interne che esterne; � solai e volte; � scale; � tetto con ripristino del manto di copertura

originale; c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti i ncongrue

all'impianto originario ed agli ampliamenti organic i del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igie nico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

2) Restauro e risanamento conservativo tipo B Il tipo d'intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti architettonici m ediante: � il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed

interni: su questi ultimi sono ammesse nuove apertu re purchè non venga alterata l'unitarietà del prospett o;

� il restauro degli ambienti interni: su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e delle linee di gronda;

b) il consolidamento ed il nuovo intervento struttu rale esteso a larghe parti dell'edificio;

c) l'eliminazione delle superfetazioni definite com e parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamen ti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igie nico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

3) Ripristino tipologico Il tipo d'intervento prevede:

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a) la valorizzazione degli aspetti architettonici m ediante: � il ripristino dei collegamenti verticali ed

orizzontali collettivi quali: androni, blocchi scal a e portici;

� il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostr i;

� il ripristino di tutti gli elementi costitutivi de l tipo edilizio, quali partiture delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

4) Recupero e risanamento delle aree libere Il tipo d'intervento prevede la valorizzazione degl i aspetti urbanistici ed architettonici mediante l'eliminazio ne di opere incongrue esistenti e l'esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e forma le delle aree e degli spazi liberi destinati a verde pubblic o. ART. 12) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono q uelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediant e un insieme sistematico di opere che possono portare ad un orga nismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente . Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'ed ificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuov i elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche dist ributive del singolo alloggio o di più alloggi. I tipi d'intervento di ristrutturazione edilizia s ono specificati dalle seguenti categorie: 1) Ristrutturazione edilizia Il tipo d'intervento prevede: � il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi

strutturali e distributivi della tipologia, fermo r estando la superficie coperta esistente, la forma e la pend enza delle coperture, lo schema di orditura delle fronti ;

� la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nu ovi elementi ed impianti quali corpi scala, impianti tecnologici, igienico-sanitari, collegamenti collet tivi orizzontali;

� l'adeguamento dell'altezza interna dell'ambiente a i minimi di Legge, fermo restando il numero di piani esisten ti;

� la modifica della destinazione d'uso in conformità a quanto prescritto dal P.R.G..

2) Ripristino edilizio Il tipo d'intervento riguarda edifici già totalment e o parzialmente demoliti ed in irreversibile stato di degrado e prevede:

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� la costruzione con nuovo intervento, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'isolato prevedendo la quota di parcheggi fissa ta dall'art. 18 della Legge 6/8/67 n. 765 e la cession e o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubbli co non inferiore a mq. 3 ogni 30 mq. di superficie utile.

ART. 13) NUOVA EDIFICAZIONE L'intervento consiste nella edificazione di qualsi asi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuo lo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro mat eriale; nonchè di qualsiasi manufatto che, indipendentement e dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al su olo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile. Il tipo d'intervento comprende anche: � ampliamento o sopraelevazione intesi come estensio ne della

superficie utile e della volumetria esistente anche attraverso la sopraelevazione dell'edificio esisten te;

� demolizione e ricostruzione intesa come sostituzio ne di edificio esistente con altro edificio in tutto o in parte diverso;

� adeguamento delle opere d'urbanizzazione primaria per la parte mancante all'atto della richiesta di Concessi one.

ART. 14) VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO L'intervento consiste nelle modifiche, comportanti o meno opere edilizie, all'uso o alla funzione ammessa dal P.R.G. per l'area o l'edificio. Le categorie di destinazioni d'uso ammesse nelle v arie zone sono specificate negli articoli successivi. Sono considerate variazioni della destinazione d'u so, ai fini delle presenti norme, le modifiche tra categor ie diverse, nell'ambito delle singole zone, e non quelle all'in terno delle medesime categorie, come definite successivamente d alle presenti norme per ciascuna zona omogenea. ART. 15) INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO Comprende gli interventi rivolti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed opere pub bliche realizzate dagli Enti Istituzionali competenti qual i: Stato, Regione, Provincia, Comune, Azienda Autonome quali Ferrovie dello Stato, Anas, Acap ed altri Enti Pubblici non territoriali quali Enel, Sip, nonchè le Aziende concessionarie d i pubblici servizi (gas, acqua, ecc.).

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L'intervento comprende inoltre opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzion e della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprendi tore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/75. Comprende inoltre il complesso delle opere necessa rie per l'urbanizzazione di nuove aree urbane, secondo la d estinazione prevista dal P.R.G.. Gli interventi di cui al primo e secondo comma son o soggetti alla Concessione gratuita di cui all'art. 25 gli interventi di cui al terzo comma sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico preve ntivo di cui all'art. 19 delle presenti norme. ART. 16) USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI Comprende tutti gli interventi rivolti al prelievo delle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di mat eriale sabbioso, ghiaioso ed argilloso e tutte le opere te se alla difesa, alla salvaguardia ed all'uso delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblic i istituzionalmente competenti o dai privati per cont o dei suddetti Enti. Sono comprese altresì le opere temporanee per atti vità di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno stico e siano eseguite in aree esterne ai centri edificati. Ferme restano le vigenti norme legislative, gli in terventi di cui al primo comma del presente articolo sono so ggetti ad una autorizzazione, da parte dell'Amministrazione C omunale, che deve contenere ogni prescrizione e disposizione att a a garantire la più approfondita tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale; mentre gli i nterventi di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggetti a Concessione nè ad Autorizzazione del Sindaco.

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CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL P.R.G. ART. 17) I PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua attraverso programmi pluriennal i di attuazione (P.P.A.) con riferimento ad un periodo c ompreso fra tre e cinque anni. Il P.P.A. potrà essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione. Il P.P.A. è regolato dalle norme contenute dalla L egge Regionale n. 2 del 12/1/78. Al di fuori del P.P.A. sono consentiti, nel rispet to del P.R.G., gli interventi di cui all'art. 9 e 13, comm a 14 della Legge n. 10 del 28/1/77 e della Legge n. 94 del 25/ 3/82. ART. 18) STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. si attua mediante interventi urbanistici preventivi, sulle zone espressamente individuate da l Piano, o interventi edilizi nel rispetto della Legislazione Nazionale o Regionale vigente. Sono interventi urbanistici preventivi: � i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e

privata; � i piani per l'edilizia economica e popolare; � i piani di sviluppo aziendale ed interaziendale. Sono interventi edilizi diretti: � la concessione onerosa; � la concessione convenzionata; � la concessione gratuita; � l'autorizzazione del Sindaco. ART. 19) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBB LICA Il P.P. di iniziativa pubblica si applica, ai sens i della L.M. 17/8/42 n. 1150 e della L.R. 7/12/78 n. 47 sug li edifici eventualmente esistenti all'interno di detti Piani; possono essere effettuati, prima dell'approvazione del Pian o Particolareggiato, unicamente interventi di manuten zione ordinaria e straordinaria. Nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G., il comu ne forma ed approva il Piano Particolareggiato secondo le pr escrizioni dell'art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifich e. Il P.P. di iniziativa pubblica può essere attuato direttamente dal Comune o previa apposita deliberaz ione consiliare, da soggetti privati o singoli o associa ti secondo

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le prescrizioni dell'art. 22 e 49 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 20) PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) Il PEEP si attua ai sensi della Legge 865/71 e del la L.R. 47/78 sulle aree ad esso destinate nelle tavole di P.R.G.. Per la formazione e l'approvazione del PEEP e le re lative varianti si seguono le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 47/78. ART. 21) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIV ATA I Piani Particolareggiati di iniziativa privata so no obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi, nelle aree specificatamente indicate nella planimet ria di P.R.G.. Nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G., il Comu ne, con deliberazione consiliare, invita o autorizza i prop rietari compresi nei perimetri fissati a presentare il "pia no Particolareggiato". Entro il termine stabilito dal Comune, all'atto dell'invito, i proprietari dovranno predisporre il progetto del "Piano" nonchè lo schema di convenzione da stipular si con il Comune. Se entro i termini stabiliti i proprietari non pro vvedono a presentare il "Piano", il comune può procedere, a ll'interno di detti perimetri, attraverso il "Piano Particolar eggiato di iniziativa pubblica". I Piani Particolareggiati di iniziativa privata si attueranno con le modalità di cui agli artt. 25 e 4 9 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo i dettami del Regolamento Edilizio Comunale. ART. 22) PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI ED INTERAZIEND ALI I Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali so no redatti in conformità alle modalità previste per la formazione dei Piani di sviluppo di cui alla Legge Regionale 1 8/77 nell'ambito delle zone agricole. Il Piano va corredato dagli elementi previsti dall 'art. 21 di detta Legge e più precisamente: a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno

precedente la domanda; b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano

d'opera presente in azienda alla fine del Piano;

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c) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strum enti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di la voro programmati;

d) condizione di commercializzazione previste; e) programma d'investimento e Piano dei finanziamen ti; f) elementi di prova di reale disponibilità, nei te mpi utili,

delle terre che si intendono acquisire o con le qua li si vuole ampliare la superficie aziendale; e degli altri seguenti:

1) elaborati descrittivi degli interventi infrastru tturali ed edilizi previsti:

a) individuazione planimetrica del fondo in pertine nza in scala 1:25.000;

b) estratto catastale con l'indicazione della super ficie e dei confini del fondo di pertinenza, in scala 1:100 0 o 1:2000;

c) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500 con l'indicazione dei fabbricati esistenti. Questi devo no essere individuati con quote planimetriche generali , quote delle altezze massime e destinazione d'uso degli ed ifici;

d) planimetrie di progetto, in scala 1:500, con ind icazione dei fabbricati di cui si prevede la costruzione; q uesti devono essere individuati con quote planimetriche, quote delle altezze massime e destinazione d'uso degli ed ifici;

e) ulteriori elementi informativi previsti dalle no rme di P.R.G. ovvero appositamente richieste dal Comune e/ o dall'Ufficio di Presidenza del Comitato Comprensori ale, in particolare quelli eventualmente necessari a garant ire la tutela idrogeologica ed ambientale del territorio agricolo, rimanendo comunque salva la facoltà di prescrivere particolari cautele nella realizzazione degli interventi da parte dell'Ufficio di Presidenza del Comitato Comprensoriale in sede di approvazione di Piani e da parte del Sindaco in sede di rilascio delle Concessioni.

1) schema di atto unilaterale d'obbligo o di conven zione da stipularsi tra Comune e richiedente di cui si preci si:

b) la durata del Piano non superiore a sei mesi; c) tempi e modi di attuazione del Piano e, in corri spondenza,

degli interventi infrastrutturali ed edilizi previs ti e di richiesta delle relative Concessioni;

d) la decadenza del Piano nel caso di revoca da par te dell'Ufficio di Presidenza;

e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento d egli obblighi stabiliti.

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ART. 23) INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO In tutte le zone del territorio comunale ove non s ia prescritto l'intervento urbanistico preventivo ed i n quelle disciplinate da interventi preventivi approvati, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizi o diretto, subordinato al rilascio di: � permesso di costruire oneroso; � permesso di costruire gratuito; � denuncia di inizio di attività edilizia. L'intervento edilizio diretto può essere effettuat o sia da operatori pubblici, sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti norme. ART. 24) PERMESSO DI COSTRUIRE ONEROSO Nelle zone in cui il P.R.G. si attua mediante inte rvento urbanistico preventivo, il rilascio del permesso di costruire di cui al D.P.R. 06/06/2001 n° 380 è subordinato di norma, oltre alla preventiva approvazione del Piano Partic olareggiato, alla contestuale o contemporanea esecuzione delle o pere d'urbanizzazione primaria. Il permesso di costruire deve prevedere tra l'altr o: 1) l'importo degli oneri relativi alle opere d'urba nizzazione

primaria e secondaria; 2) le quote di contributo commisurata al costo di c ostruzione

determinato ai sensi dell'art. 6 della L. 10/77. Nei casi di cui agli artt. 7 e 9, punto b) della L . 10/77 (concessione convenzionata), il contributo di cui a l punto 2 del comma precedente, è sostituito dall'impegno ass unto dal Concessionario a mezzo di una convenzione o di un a tto unilaterale d'obbligo, ad applicare prezzi di vendi ta a canoni di locazione, determinati ai sensi della apposita c onvenzione tipo deliberata dal Consiglio Comunale, in conformi tà alla convenzione tipo regionale. Nei casi di cui all'art. 9 L. 94/82 (concessione p er la prima abitazione), il contributo di cui al punto 2 del comma precedente è sostituito dall'impegno, assunto dal Concessionario a mezzo di una convenzione, a non ce dere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno se tte anni dalla data di ultimazione dei lavori. ART. 25) PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO Nelle ipotesti previste dalla vigente normativa il permesso di costruire è rilasciato a titolo gratuit o ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n° 380.

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ART. 26) DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EDILIZIA Per gli interventi espressamente previsti dall’art . 22 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e dall’art. 8 della L.R. n ° 31/2002 l'esecuzione dei lavori è soggetta a presentazione di Denuncia di Inizio di Attività Edilizia che deve contenere l a documentazione di cui all’art. 10 della citata L.R. 31/2002 Sono soggetti ad Autorizzazione del Servizio Tecnic o, i seguenti interventi: � installazione di tende aggettanti su spazi pubblic i; � installazione di cabine telefoniche ad uso pubblic o,

nonchè apparecchi distributori automatici; � le occupazioni di suolo mediante deposito di mater iale od

esposizione di merci a cielo libero;

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CAPO V° DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE ART. 27) DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Il territorio comunale è diviso in zone, come risu lta dalle tavole di P.R.G., secondo la seguente classif icazione: 1) Zone Residenziali ZONE A - Insediamenti ed edifici isolati di valore storico-

ambientale ZONE B - Zone residenziali sature - Zone residenziali di saturazione - Zone di completmaento in P.U.E. convenzionati; - Zone di ristrutturazione edilizia agricolo-

residenziale; - Edifici esistenti a destinazione residenziale non

legata al fondo esterni al territorio urbanizzato. ZONE C - Zone residenziali di espansione Comparti residenziali urbanistici CRU1, CRU2, CRU 3. 2) Zone Produttive ZONE D - Zone artigianali di completamento - Zone industriali esistenti - Zone turistico-alberghiere esistenti - Zone di espansione per artigianato e piccola

industria - Zone per attrezzature tecnologiche - Zone per attività produttive di trasformazione e

conservazione di prodotti agricoli - Edifici a destinazione artigianale esterni al

territorio urbanizzato - Comparti turistici-alberghieri di nuovo impian to

(CA). 3) Zone agricole ZONE E - Zone agricole normali - Zone boscate - Zone agricole di valore ambientale - Zone per attività zootecniche intensive esiste nti 4) Zone per attrezzature urbane ZONE F/G- Zone per l'istruzione ed attrezzature di interesse

comune - Zone a verde pubblico - Zone destinate alla viabilità 5) Zone a vincolo speciale - Zone a verde privato - Zone agricole di rispetto dell'abitato - Zone di rispetto panoramico ed ambientale - Zone destinate a parco naturale - Zone di rispetto cimiteriale - Zone di tutela - Zone d'acqua

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- Zone destinate a campeggi e villaggi turistici - Zone destinate ad attività estrattive ART. 28) ZONE A, B, e C A PREVALENTE DESTINAZIONE R ESIDENZIALE

- DESTINAZIONE D'USO AMMESSA Le zone residenziali sono destinate alla residenza ed a quegli insediamenti che sono direttamente connessi alla residenza e più specificatamente alle successive ca tegorie: 1) Abitazioni permanenti, singole o collettive, e r elativi

ambienti di servizio, quali cantine, autorimesse pr ivate, centrali termiche, locali diversi di uso comune, ec c.

2) Alberghi, ristoranti, trattorie, locande, bar, l ocali di spettacolo e divertimento

3) Attività commerciali, pubblici esercizi, edicole , farmacie, tabaccherie, banche, nell'ambito delle indicazioni previste dai relativi piani di settore

4) Uffici pubblici e privati, studi professionali, circoli culturali

5) Attività artigianali esclusivamente se di serviz io e necessarie alla residenza e compatibili con essa, c on esclusione di attività nocive, dannose o comunque t ali da provocare disagio alla residenza.

6) Stazioni di servizio e di riparazione per autove icoli nell'ambito delle indicazioni previste dalla legisl azione vigente, purchè sia garantita una superficie di par cheggo privato pari almeno alla superficie utile dell'offi cina, purchè i locali siano dotati di ambienti condiziona ti acusticamente per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti con l'esito sonoro con tenuto in 60-70 decibel.

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CAPO VI° ZONE OMOGENEE "A" ART. 29) NORME GENERALI Le planimetrie di P.R.G. individuano sull'intero territorio comunale le zone culturali ed ambientali "A" comprendenti gli "insediamenti ed edifici isolati d i valore storico-ambientale". La disciplina particolareggiata delle zone "A" è rappresentata sulle allegate tavole n. 19 e n. 20 n elle quali vengono rispettivamente indicate le categorie d'int ervento e le destinazioni d'uso, determinate in base alle classi ficazioni tipologica, morfologica, igienica e statica degli e difici rappresentate nelle schede di indagine di cui all'e laborato n. 06 del presente P.R.G.. ART. 30) UNITA' MINIME DI INTERVENTO Le unità minime d'intervento sono di norma costitu ite dall'unità edilizia come individuate graficamente d alle allegate tavole n. 19 e n. 20. Gli interventi sulle singole unità immobiliari, se non coincidenti con l'unità edilizia, sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G., limitatamente alla s istemazione interna e dei serramenti esterni. ART. 31) NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI In aggiunta a quanto prescritto dal Regolamento Ed ilizio, i progetti per gli interventi nelle zone "A", dovra nno essere corredati della seguente documentazione: - documentazione fotografica relativa agli elementi privi di

valore storico da demolire, agli elementi di valore storico da conservare, agli esterni del fabbricato, ai fabbricati circostanti per un raggio di almeno mt. 30 dai confini;

- relazione storico-analitica sulla caratteristica del fabbricato con particolare riferimento ai seguenti valori:

a) storico b) architettonico-ambientale c) statico d) igienico.

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ART. 32) DESTINAZIONI D'USO AMMESSE Le destinazioni d'uso ammesse risultano dalle indi cazioni della Tav. 20 di P.R.G. ed in particolare dalle seg uenti categorie: - attività civile - religiose - scolastiche - verde pubblico ed attrezzato - parcheggi pubblici - verde privato - residenza ed attività ad essa compatibili, compre ndenti le

destinazioni di cui al precedente art. 28, punti n. 1 e n. 4

- attività commerciali - uffici - artigianato compa tibili con la residenza o residenza, comprendenti le desti nazioni di cui al precedente art. 28, punti 1, 2, 3, 4 e 5 ai soli piani terra; residenza ed attività ad essa compatib ili, comprendente le destinazioni di cui al precedente a rt. 28, punti 1 e 4, ai piani superiori

- edifici al servizio dell'agricoltura compatibili con la residenza, comprendenti le funzioni di cui ai punti a) e b) con esclusione di stalle, porcilaie ed in genere edifici per l'allevamento integrativi all'attività dell'azienda agricola di cui al successivo art. 51.

ART. 33) CATEGORIE D'INTERVENTO Le categorie d'intervento prescritte, come individ uate nell'allegata tav. 19, sono le seguenti: A1 - RESTAURO SCIENTIFICO Il restauro scientifico, da attuarsi con le modali tà di

cui al precedente art. 10, è prescritto per gli edi fici monumentali vincolati ai sensi della Legge 1089/38 ed agli edifici morfologicamente classificati di valore monumentale.

A2 - 1-tipo A- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO A Il restauro e risanamento conservativo tipo A si a ttua con

le modalità del precedente del art. 11-1) e del seg uente art. 34.

A2 - 2-tipo B- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO B Il restauro e risanamento conservativo tipo B si a ttua con

le modalità di cui al precedente art. 11-2) ed al successivo art. 34.

A2 - 3- RIPRISTINO TIPOLOGICO Il ripristino tipologico si attua con le modalità di cui

al precedente art. 11-3) e del successivo art. 34. A2 - 4-RECUPERO E RISANAMENTO AREE LIBERE Il recupero e risanamento delle aree libere si att ua con

le modalità di cui al precedente art. 11-4. A3 -1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

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La ristrutturazione edilizia si attua con le modal ità di cui al precedente art. 12-1) e del successivo art. 34.

A3 - 2-RIPRISTINO EDILIZIO Il ripristino edilizio si attua con le modalità di cui al

precedente art. 12-2) e del successivo art. 34. A4 - DEMOLIZIONE La prescrizione di demolizione senza ricostruzione e senza

possibilità di riutilizzo del V.v.p.p. demolito, in teressa gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizi e, incompatibili con la struttura dell'insediamento st orico. I corpi di fabbrica soggetti a demolizione sono individuabili nella tav. n. 19.

ART. 34) STANDARDS EDILIZI RELATIVI ALLE ZONE "A" Premesso che gli interventi nelle zone "A" dovrann o essere rivolti alle seguenti finalità: a) recupero delle destinazioni d'uso di cui al prec edente

art. 32 degli edifici e degli spazi liberi esistent i; b) valorizzazione dell'ambiente delle caratteristic he

architettoniche-ambientali e storiche interne ed es terne degli edifici. Gli interventi dovranno essere indir izzati al restauro delle fronti o alla loro ristrutturazio ne con le modalità del precedente art. 33. Il nulla osta d ella Soprintendenza ai Monumenti è prescritto per gli interventi anche di sola manutenzione ordinaria, pe r i quali è prescritto il "restauro scientifico" (A1). In particolare si prescrivono le seguenti particolarit à d'intervento:

1 - Volume v.p.p. In tutti gli interventi di cui al precedente art. 33, con

la sola esclusione del tipo A4, il volume v.p.p. V. v.p.p.) dei fabbricati non potrà subire alcun incremento.

2- Nuove aperture di passi carrai e/o luci di nego zi Le nuove aperture su spazi pubblici di passi carra i e/o

luci di negozi non sono ammessi negli interventi A1 , A2-1, A2-2, e A2-3 del precedente art. 33. Negli interven ti tipo A3-1 e A3-2 sono ammesse purchè compatibili con qua nto disposto al precedente art. 32. Eventuali nuove ape rture su spazi interni sono ammesse negli interventi A-2 e A2-3 a condizione che non vengano ad alterare l'equilibr io architettonico del fabbricato.

3 - Autorimesse Non sono ammesse aperture di autorimesse direttame nte su

spazi pubblici. Le autorimesse interrate sono ammes se solo se completamente interrate nelle aree libere di per tinenza delle unità edilizie per le quali non sia prescritt o il tipo di intervento A2-4.

4 - Fronti esterne ed interne

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Il restauro, la ristrutturazione ed il ripristino delle fronti dovranno essere volti al recupero dei materi ali, delle pinte, dei particolari costruttivi dell'ambie nte circostante. In particolare si prescrive:

a - negli edifici con strutture originarie o parte di esse in pietrame a vista (come dalla documentazione di cui all'art. 31) tale struttura dovrà essere ripristinata e mantenuta a vista;

b - l'uso dell'intonaco è prescritto per i fabbric ati con caratteristiche originarie che ne prevede l'impiego ;

c - l'uso dell'intonaco è ammesso negli interventi tipo A3-1 e A3-2 ove la muratura in pietra risulti assen te o staticamente compromessa. In caso di ricostruzion e, l'impiego della pietra a vista è da ritenersi preferibile;

d - non è ammesso l'impiego di rivestimenti in pie tra o cotto od altri materiali di rivestimento esterno co n la sola eccezione di eventuali zoccolature di fabbricati intonacati con altezza max di cm. 50;

e - le tinteggiature delle fronti intonacate dovra nno rispettare i valori ambientali. La Commissione Edilizia potrà definire una serie di tinte ritenute adatte per le zone "A";

f - non è ammessa la nuova costruzione di balconi su spazi pubblici o su fronti ad essa prospicienti.

5 - Coperture Le coperture, in caso di ricostruzione negli inter venti

tipo A3-1 e A3-2 dovranno avere pendenze comprese f ra il 30% ed il 40%. In tutti i tipi di intervento il man to di copertura dovrà essere in coppi o in lastre di piet ra. Le aperture di finestre a filo di falda sono ammesse i n tutti gli interventi escluso il tipo A1, a condizione che la superficie totale di tali aperture non superi il 5% della superficie totale del tetto. La formazione di terra zzi incassati nella copertura è ammessa nelle zone "A" con la sola esclusione del centro di Vigoleno (A-1) e di t utte le unità edilizie per le quali sono prescritti gli int erventi tipo A1 e A2-1 del precedente art. 33, a condizione che la superficie complessiva dei terrazzi non superi il 7 % della superficie del tetto.

6 - Altezze delle fronti sugli spazi pubblici Negli interventi tipo A3-1 in caso di ricostruzion e dei

fabbricati o di parte di essi, l'altezza Hf delle f ronti non potrà superare quella del fabbricato preesisten te. Negli interventi di tipo A3-2 l'altezza Hf delle fr onti non potrà superare quella media dei due fabbricati adiacenti o comunque più prossimi per i quali sia prescritto l'intervento A2-1, A2-2 o A2-3.

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CAPO VII° - ZONE OMOGENEE "B" ART. 35) ZONE RESIDENZIALI SATURE Comprendono le aree a prevalente destinazione già edificata in cui è ammessa la ristrutturazione degl i edifici esistenti o il riutilizzo delle volumetrie esistent i a scopo residenziale secondo quanto disposto dal precedente art. 28. In tali zone il Piano si attua per intervento edil izio diretto secondo le seguenti categorie di intervento : - manutenzione straordinaria - ristrutturazione edilizia con ampliamento "una ta ntum" del

volume v.p.p. (V.v.p.p.) esistente entro i valori m assimi del 10% e nel rispetto delle distanze dai confini d i cui al precedente art. 5, punto 7;

- demolizione e ricostruzione: la nuova costruzione non può superare la volumetria v.p.p. esistente. In questa categoria d'intervento e inoltre richiesto:

1 - il rispetto delle prescrizioni relative alla d istanze di cui al precedente art. 5 ad esclusione dei commi 1, 7 e 11;

2 - la realizzazione e la cessione gratuita di are e a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nell a misura di mq. 5 per ogni 100 mc. o la monetizzazion e delle stesse qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarlo ed in ogni caso a descrizione dell'Amministrazione.

3 - la realizzazione di spazi di parcheggio privat o secondo le prescrizioni dell'art. 69 e relativa tabella.

ART. 36) ZONE RESIDENZIALI DI SATURAZIONI Comprendono le aree a prevalente destinazione resi denziale di recente urbanizzazione in cui possono essere amm essi ampliamenti e sopralzi necessari ad una migliore e più completa utilizzazione degli edifici esistenti. In tali zone il Piano si attua per intervento edil izio diretto secondo le seguenti categorie d'intervento: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia e/o ampliamento fino a

raggiungere i seguenti indici massimi: If = 1,5 mc/mq. Uf = 0,50 mq/mq Hmax = mt. 9,00 n° max piani abitabili = 3 Distanze a norma del precedente art. 5 ad esclusio ne dei

commi 1, 2 e 11;

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- demolizione e ricostruzione o nuovi interventi c on gli indici urbanistico-edilizi e le prescrizioni di cui al punto precedente;

- per tutti gli interventi di ampliamento, nuova costruzione o ricostruzione, è richiesta inoltre:

a) la realizzazione e la cessione gratuita di are e a parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nella misura di mq. 5/100 mc. v.p.p. dell'impianto o ricostruzione, o la monetizzazione della stessa qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarlo ed in ogni caso a discrezione dell'Amministrazione

b) la realizzazione di spazi di parcheggio privat o a norma dell'art. 69 e relativa tabella

c) redazione di specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico ed idrogeologico da condurre in fase di progettazione esecutiva degli edificativi nel rispetto del D.M. DEL 14/09/2005;

ZONA B1 – TRINITA’

a) Il piano delle fondazioni sia ubicato al di sotto dello strato superficiale di alterazione (di natura argil losa) e almeno alla profondità di mt. 1.50 dall’attuale p iano di campagna.

ART. 37) ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO IN P.U. E.

CONVENZIONATI Comprendono le aree oggetto di "piani particolareg giati di iniziativa privata" approvati dal Consiglio Comunal e prima della data di adozione del P.R.G.. Nelle zone oggetto di "piani particolareggiati di iniziativa privata", l'intervento è subordinato al rispetto degli indici planivolumetrici e delle prescrizioni contenute nel "Piano Particolareggiato" vigente e nella alleg ata convenzione. I rinnovi delle Concessioni Edilizie, conseguenti alle convenzioni dei "Piani Particolareggiati" o di "Lottizzazioni" di cui sono scaduti i termini, dovr anno rispettare gli indici di cui al precedente art. 36. ART. 38) ZONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AGRICOLA -

RESIDENZIALE Comprendono parte del territorio urbanizzato delle frazioni e nuclei isolati per i quali non sono appl icabili i

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criteri delle zone omogenee "A" e nei quali si sovr appongono le funzioni agricole e residenziali. Le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenz iale e quella agricola limitatamente ai punti a) e b) con esclusione delle stalle, delle porcilaie ed edifici per alleva menti integrativi dell'attività aziendale. Gli interventi, in tali zone, sono indirizzati all a conservazione e ristrutturazione dei fabbricati esi stenti. In tali zone il P.R.G. si attua con interventi edil izi diretti secondo le seguenti categorie ammesse: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia ai sensi del precedente art. 12

senza aumento del volume v.p.p. esistente; - ampliamento "una tantum" entro i valori massimi d el 10%

del V.v.p.p.; Gli interventi dovranno inoltre essere corredati d ella documentazione di cui al precedente art. 31. Dovranno inoltre essere previsti spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 69 e relativa tabella in caso di demolizione e ricostruzione totale. ART. 39) EDIFICI ESISTENTI A DESTINAZIONE RESIDENZI ALE ESTERNI

AL TERRITORIO URBANIZZATO La destinazione d'uso ammessa per tali edifici è q uella residenziale come descritta al precedente art. 28. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso da resi denziale ad agricolo. In tali zone il P.R.G. si attua per in tervento edilizio diretto secondo le categorie e le prescriz ioni del precedente art. 38.

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CAPO VIII° - ZONE OMOGENEE "C"

ART. 40) ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE Le zone residenziali di espansione comprendono le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali. In tal i zone è prescritto l'intervento urbanistico preventivo medi ante stesura di "Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e o privata" di cui ai precedenti art. 19 e art. 21. Sono prescritti i seguenti indici urbanistici: It = 10.000 mc/ha. Ut = 3.500 mq/ha Parcheggi di Ul = 5 mq/100 mc verde privato = 10 m q/100mc S2 = 18 mq/100 mc da cedersi secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G. o da monetizzarsi. Hmax = ml. 9,50 Rc = 35% Distanza dai confini a norma del precedente art. 5, punti 2, 3, 5, 8, 11. Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella. ART. 41) COMPARTI URBANISTICI Nelle tavole di P.R.G. sono individuati con i simb oli CRU1, CRU2, CRU3 e CRU4, n. 4 comparti di espansion e residenziale il cui perimetro è circoscritto con li nea continua grossa ed al cui interno sono individuate, con crit erio di massima, le aree da destinare a pubblici servizi, all'urbanizzazione primaria e secondaria e quelle d estinate all'edificazione. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento urb anistico preventivo interessante tutta l'area perimetrata ne l rispetto degli indici urbanistici sotto riportati per ciascu n comparto: COMPARTO CRU1 Vt = volume totale massimo complessivo edificabile = mc 3.000 Su = superficie utile massima complessiva = mq. 1.0 00 Hmax = altezza massima = ml. 9,00 Parcheggi di urbanizzazione primaria = mq. 750 come individuato nella tavola di P.R.G. Verde privato di uso condominiale = come individuat o nelle tavole di P.R.G. S2 = aree di urbanizzazione secondaria da destinars i a verde pubblico. Da cedere nella misura individuata nelle tavole di P.R.G.. RC = rapporto di copertura massimo = 30% Distanze dai confini di proprietà a norma del prece dente art. 5 - punti 2, 3, 5, 8, 11.

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Spazi privati di parcheggi a norma dell'art. 71 e r elativa tabella. COMPARTO CRU2 Vt = volume totale massimo complessivo edificabile = mc. 6.000 Su = superficie utile massima complessiva = mq. 2.5 00 Hmax = altezza massima = ml. 8.50 Parcheggi di urbanizzazione primaria = come da indi viduazione nelle tavole di P.R.G. S2 = aree di urbanizzazione secondaria da destinars i a verde pubblico da cedere come da individuazione nelle tav ole di P.R.G. RC = rapporto di copertura massimo = 30% Distanza dai confini di proprietà a norma del prece dente art. 5 - punti 2, 3, 5, 8, 11. Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella. COMPARTO CRU3 – MOLINA St = Superficie Territoriale = mq. 14.600 It = volume massimo espresso in mc. costruibili per ogno mq. o Ha di Superficie Territoriale = 10.000 mc. / Ha. Ut = Indice di utilizzazione territoriale = 3.000 m q. / Ha P1 = 5 mq. / 100 mc. U1 = 10 mq. / 100 mc. S2 = 18 mq. / 100 mc. Hmax = altezza massima = ml. 7,00 Rc = rapporto di copertura massimo = 30% Distanze dai confini di proprietà a norma del prece dente art. 5 - punti 2, 3, 5, 8, 11. Spazi privati di parcheggi a norma dell'art. 71 e r elativa tabella. Sono a carico del soggetto lottizzante, e per tanto inseriti in convenzione, gli interventi relativi all’adeguament o ai minimi normativi della viabilità di accesso as sito dalla strada provinciale, compatibilmente con la disponibilità d elle aree. Gli interventi edificatori dovranno rispettare le c ondizioni individuate dalla relazione geologica a firma del p rof. Vercesi Pier Luigi allegata alla variante 2006 e, in partic olare, la realizzazione di futuri interventi resta subordinat a all’esecuzione di approfondimenti di carattere geol ogico-tecnico ed idrogeologico da condurre in fase di pro gettazione esecutiva nel rispetto dei dettami del D.M. 11/03/1 998. COMPARTO CRU4 – BACEDASCO It = volume massimo espresso in mc. costruibili per ogno mq. o Ha di Superficie Territoriale = 10.000 mc. / Ha. Ut = Indice di utilizzazione territoriale = 3.500 m q. / Ha P1 = 5 mq. / 100 mc. U1 = 10 mq. / 100 mc.

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S2 = 18 mq. / 100 mc. Hmax = altezza massima = ml. 8,50 Rc = rapporto di copertura massimo = 30% E’ prevista la cessione delle aree destinate ad att rezzature civili di interesse comune per un massimo mdel 10% dell’area di intervento. Gli interventi edificatori dovranno rispettare le c ondizioni individuate dalla relazione geologica a firma del p rof. Vercesi Pier Luigi allegata alla variante 2006 e, in partic olare, la realizzazione di futuri interventi resta subordinat a all’esecuzione di approfondimenti di carattere geol ogico-tecnico ed idrogeologico da condurre in fase di pro gettazione esecutiva nel rispetto dei dettami del D.M. 11/03/1 998.

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CAPO IX° - ZONE OMOGENEE "D" ART. 42) ZONE OMOGENEE "D" A PREVALENTE DESTINAZION E

PRODUTTIVA - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE Le destinazioni d'uso ammesse in tali zone, nel ri spetto dei successivi articoli e delle indicazioni delle p lanimetrie di P.R.G., sono raggruppabili nelle seguenti catego rie: a) Attività artigianali ed industriali di trasforma zione e di

conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; b) Attività artigianali/industriali del settore

manufatturiero, delle costruzioni e degli impianti; c) Attività annonarie, commerciali all'ingrosso, ma gazzini,

depositi e frigoriferi, attività di trasporto complementari;

d) Attrezzature per viabilità, servizi pubblici e p rivati per le zone industriali e per le attività terziarie;

e) Abitazioni di servizio nella misura massima comp lessiva di mq. 250 di Su per azienda;

f) Uffici direttamente connessi con l'attività dell 'azienda; g) Attrezzature tecniche delle aziende del gas, del l'acqua,

dell'energia elettrica e dei trasporti pubblici; h) Installazione di impianti di depurazione e fogna ri; i) Stazioni di automezzi pubblici; l) Zone produttive turistiche a carattere non resid enziale

comprendenti le seguenti attrezzature ricettive: alberghi, pensioni e locande; m) Attività commerciali al dettaglio; n) Impianti di stoccaggio provvisorio di veicoli a motore e

trattamento di materiali ferrosi in genere escluso il trattamento termico (Aree ad uso rottamazione).

ART. 43) ZONE ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO Comprendono i fabbricati a destinazione produttiva esistenti e le relative aree necessarie per l'ampli amento delle attività, nonchè le aree libere in zone già urbaniz zate. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui ai pu nti a), b), c), D), e), ed f) del precedente art. 42. In tali zone il piano si attua per intervento edil izio diretto, secondo le seguenti prescrizioni: Uf = 0,50 mq/mq RC = 55% Sm = mq 1.500 o preesiste nte Hmax = ml. 10,00 ad esclusione dei volumi tecnici e silos Distanze a norma del precedente art. 5 - punti 2, 3 , 4, 5, 6, 9, e 10. In sede di richiesta di Concessione Edilizia per l a nuova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti, dovrà

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essere prevista la realizzazione di aree di parcheg gio pubblico non inferiore a 10 mq/100mq. di Su interessata dall 'intervento. Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella. ZONA A1 – BACEDASCO L’edificabilità di tale area è subordinata alla red azione di specifici approfondimenti di carattere geologico-te cnico da condurre in fase di progettazione esecutiva degli i nterventi edificativi nel rispetto del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 21/10/2003. La progettazione esecutiva dei nuovi in terventi dovrà comportare l’esecuzione di indagini geognosti che e geotecniche in sito (quali trincee geognostiche e/o prove penetrometriche) opportunamente localizzate, le cui risultanze dovranno permettere una più specifica valutazione d ella portanza dei terreni e dei possibili cedimenti, al fine di dimensionare in modo idoneo le opere fondazionali e di prevedere l’eventuale adozione di specifici accorgi menti costruttivi. ART. 44) ZONE INDUSTRIALI ESISTENTI Tali zone sono destinate alle aziende industriali esistenti ed al loro ampliamento. Le destinazioni d 'uso ammesse sono quelle di cui al punto b) del precedente art. 42. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con le seguenti categorie ammesse: - manutenzione straordinaria - ristrutturazione edilizia, senza aumento del volu me v.p.p.

(V.v.p.p.); - Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/ mq In sede di richiesta di Concessione Edilizia per n uova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti dovrà essere prevista la realizzazione di aree di parcheggio pub blico non inferiore a 10 mq/100 mq di Su interessata dall'int ervento. Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella. ART. 45) ZONE TURISTICO ALBERGHIERE ESISTENTI Tali zone sono destinate alle attività alberghiere esistenti di cui al punto 1) del precedente art. 42 ed al loro a mpliamento. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con le seguenti categorie ammesse: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia senza aumento di altezz a e del

volume v.p.p.;

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- demolizione e ricostruzione o ampliamento nel ris petto dei seguenti indici urbanistici:

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq/m q Hmax = altezza massima = ml. 9,50 If = indice di fabbricabilità fondiaria = 2,00 mc/ mq verde privato = 50 mq/100mq di Su di nuova costruz ione o ampliamento. Le attività esistenti sottoposte all'adeguamento al la legge 13/89, normativa antincendio, impiantistica, igieni co sanitaria, a leggi speciali di settore, prive di ca pacità edificatoria, possono ampliarsi per un valore massi mo del 20% del v.p.p. H max consentita = m. 14,50 In sede di richiesta di concessione di nuova edifi cazione e/o ampliamento degli edifici esistenti dovrà esser e prevista la realizzazione di aree di parcheggio pubblico non inferiori a 40 mq/100 mq di Su interessata dalla nuova costruzi one o ampliamento. Spazi privati di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella: Distanza a norma del precedente art. 5 ad esclusio ne dei punti 1) e 11). ZONA D1 – PIONE

a) Gli interventi di ampliamento di edifici esistenti ovvero di nuove costruzioni nelle vicinanze di altr e preesistenti, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologice, formali e costruttive locali;

b) L’altezza massima delle costruzioni non potrà super are i mt. 3.50;

c) L’edificabilità dell’area è subordinata alla redazi one di specifici approfondimenti di carattere geologico-te cnico ed idrogeologico da condurre in fase di progettazio ne esecutiva degli edificativi nel rispetto del D.M. D EL 14/09/2005.

ART. 45 bis) COMPARTO RICETTIVO DI S. GENESIO Ai sensi della lett. e) del comma 2 dell'art. 25 d el Piano Territoriale Paesistico Regionale e considerato che la fruizione collettiva della zona interessata dai fab bricati oggetto del presente articolo consiste nell'attivit à di visita turistica, culturale ed ambientale del Parco Fluvia le dello Stirone e del Borgo medioevale di Vigoleno, gli edi fici ricompresi nel Comparto Ricettivo di S. Genesio, sa ranno destinati alle seguenti funzioni:

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Edificio A): funzioni di vigilanza, di ricettività alberghiera, di ristorazione e di convegnistica;

Edificio B): funzioni di vigilanza, di formazione e ducativa, pastorale e spirituale, di accoglienza e promozione umana;

Le aree circostanti i fabbricati di cui sopra, comp rese nel perimetro del comparto, potranno essere utilizzate per la realizzazione di attrezzature pertinenziali alle st rutture di cui sopra, quali: � parcheggi attrezzati � aree di sosta attrezzate � aree sportive e ricreative scoperte attrezzate � aree verdi. ART. 45 ter) ZONE TURISTICHE MISTE A RESIDENZA - (C OMPARTO

T.A.R. 1) Tali zone sono destinate alle attività alberghiere esistenti di cui al punto 1) del precedente art. 42 ed al loro ampliamento miste a destinazioni residenziali secon do quanto disposto al precedente art. 28. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto , preceduto da preventiva approvazione di un planivol umetrico generale, con rappresentate le diverse funzioni: - 55% dello S.U. max consentito per le Zone Turisti che

Alberghiere - 45% dello S.U. max consentito per la Residenza. E' ammessa la realizzazione di singoli interventi n el tempo nel rispetto delle previsioni generali. Sono ammesse le seguenti categorie di intervento pe r gli edifici esistenti: - manutenzione straordinaria - ristrutturazione edilizia - demolizione, ricostruzione o ampliamento o soprae levazione; Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq/mq If = indice di fabbricabilità fondiaria = 2,00 mq/m q Hmax = altezza massima = ml. 9,50 n° max piani abitabili n. 3 Distanze a norma del precedente art. 5 ad esclusion e dei punti 1) Lungo il lato nord dell'area i nuovi fabbricati de vono mantenere una distanza minima di m. 10 dalla scarpa ta morfologica. Per le zone alberghiere in sede di richiesta di Concessione Edilizia per nuova edificazione e/o amp liamento degli edifici esistenti dovrà essere prevista la re alizzazione di aree di parcheggio pubblico non inferiori a 40 m q/100mq di Su interessato dalla nuova costruzione. verde privato = 50 mq/100 S.U.

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Spazio di parcheggio a norma dell'art. 71 e relati ve tabelle. Per le zone residenziali in sede di richiesta di Concessione Edilizia di nuova costruzione è richies ta inoltre: a) La realizzazione e la cessione gratuita di aree a

parcheggio pubblico di urbanizzazione primaria nell a misura di mq 5/100 mc. v.p.p. dell'ampliamento o ricostruzione, o la monetizzazione della stessa qua lora sia dimostrata l'impossibilità di realizzarlo ed in ogni caso a discrezione dell'amministrazione;

b) La realizzazione di spazi di parcheggio privato a norma dell'art. 69 e relativa tabella.

ART. 46) ZONE DI ESPANSIONE PER ARTIGIANATO PICCOLA INDUSTRIA Tali aree sono sottoposte alla redazione del "Pian o per gli insediamenti produttivi" (P.I.P.) o di un "Pian o Particolareggiato di iniziativa privata" con le seg uenti prescrizioni: Ut = indice di utilizzazione territoriale = 5.000 m q/ha.Rc =

50% Sm = superficie minima di intervento = 10,000 mq. o come da

individuazione sulle tavole di P.R.G. Hmax = altezza massima = ml. 10.00 ad esclusione de i volumi tecnici S1 = aree di urbanizzazione primaria = 5% della St da

attrezzare a pubblici parcheggi nell'ambito del "Pi ano Particolareggiato".

S2 = aree di urbanizzazione secondaria = 10% della St da destinarsi a verde pubblico o ad attrezzature civil i e da reperire nell'ambito del "Piano Particolareggiato".

Spazio privato di parcheggio a norma dell'art. 71 e relativa tabella. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui ai punti a), b), c), d), e), ed f) del precedente art. 42. Le distanze dai confini dovranno rispettare le norm e di cui ai punti 2, 3, 5, 8 e 11 del precedente art. 5. Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche riguardanti le aree denominate “Rio Corto” e “Case Bertoncini”. ZONA A) – RIO CORTO L’edificazione di tale area è inoltre subordinata a lla preventiva verifica delle opportune opere di protez ione dal torrente Ongina (argini naturali) ed al loro futuro controllo periodico.

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Dovranno essere previste costruzioni su rilevati so praelevati di almeno cm. 80 dal piano di campagna, evitando inderogabilmente cantinati e seminterrati. Per i futuri edifici non si dovrà superare il caric o unitario di 0,8 – 1 Kg./cmq. ZONA B3) – CASE BERTONCINI L’edificazione di tale area è inoltre subordinata a lla sistemazione di opportune opere di protezione dall’ erosione della scarpata in atto ad opera del torrente Arda, con argini artificiali, massicciate ecc. Dovrà essere mantenuta un fascia di rispetto non ed ificabile di larghezza pari a 20 (venti) mt. misurata dalla scar pata in erosione ed una fascia di rispetto non edificabile di larghezza pari a 5 (cinque) mt. dal Rio Fornace. Dovranno essere evitati inderogabilmente i cantinat i ed i seminterrati. Per i futuri edifici non si dovrà superare il caric o unitario di 1,2 Kg./cmq. Dovrà essere prevista, in fase esecutiva di progett o, la massima distanza possibile tra il torrente Arda ed i fabbricati, adottando, per quanto possibile, costru zioni sviluppate in lunghezza. ZONE C Comprendono i fabbricati a destinazione produttiva esistenti, le relative aree necessarie a destinazione produtti va esistenti e le aree connesse necessarie per l’ampliamento del le attività, nonché le aree libere in zone già urbanizzate. Le d estinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui ai punti a), b), c ), d), e) ed f) del precedente art. 42. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edil izio diretto, secondo le seguenti prescrizioni: Uf=0,50 mq./mq. Rc=55% Sm=mq. 1.500 o preesist ente H max=10,00 ad esclusione dei volumi tecnici e dei sili Distanze a norma del precedente art. 5 punti 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Spazi privati di parcheggio a norma dell’art. 71 e relativa tabella. ZONA C1 – CASA SEGATA L’edificabilità dell’area è subordinata alla redazi one di specifici approfondimenti di carattere geologico-te cnico ed idrogeologico da condurre in fase di progettazione esecutiva degli edificativi nel rispetto del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 21/10/2003. La progettazione esecutiva dei nuovi in terventi dovrà comportare l’esecuzione di indagini geognosti che e geotecniche in sito (quali trincee geognostiche e/o prove penetrometriche) opportunamente localizzate, le cui risultanze

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dovranno permettere una più specifica valutazione d ella portanza dei terreni e dei possibili cedimenti, al fine di dimensionare in modo idoneo le opere fondazionali. ZONA C2 – CASA BULLONE

d) l’edificabilità dell’area è subordinata alla redazi one di specifici approfondimenti di carattere geologico-te cnico ed idrogeologico da condurre in fase di progettazio ne esecutiva degli edificativi nel rispetto del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 21/10/2003;

e) futuri interventi dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza per quanto attiene al Sito di Interesse Comunitario denominato “Torrente Stirone” ;

f) dovranno essere previste soluzioni progettuali che consentono un corretto inserimento ambientale delle opere anche mediante l’uso di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone;

g) dovranno essere previsti idonei sistemi di mitigazi one degli impatti ambientali relativamente ad acque ref lue, fumi, polveri, rumore e viabilità, anche mediante pavimentazioni ecologiche.

ZONA C3 – CASE ORSI

a) l’edificabilità dell’area è subordinata alla redazi one di specifici approfondimenti di carattere geologico-te cnico ed idrogeologico da condurre in fase di progettazio ne esecutiva degli edificativi nel rispetto del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 21/10/2003;

b) futuri interventi dovranno essere sottoposti a valu tazione di incidenza per quanto attiene al Sito di Interess e Comunitario denominato “Torrente Stirone”;

c) dovranno essere previste soluzioni progettuali che consentono un corretto inserimento ambientale delle opere anche mediante l’uso di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone;

d) dovranno essere previsti idonei sistemi di mitigazi one degli impatti ambientali relativamente ad acque ref lue, fumi, polveri, rumore e viabilità, anche mediante pavimentazioni ecologiche.

ART. 46 bis) COMPARTO URBANISTICO INDUSTRIALE DI AM PLIAMENTO Il comparto urbanistico industriale di ampliamento (CUI) è destinato per l’ampliamento e per la dotazione di s pazi di parcheggio privato e di verde pubblico e privato de ll'adiacente stabilimento industriale. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, preceduto da preventiva approvazione di apposita convenzione e di un planivolumetrico generale con rappresentati i diver si

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interventi previsti all’interno delle sottoriportat e destinazioni del Comparto: - zona industriale di completamento; - parcheggio privato; - verde privato; - verde pubblico. E’ ammessa la realizzazione di singoli interventi p revisti in tempi diversi, in base alle dimensioni delle singol e destinazioni del Comparto, graficamente individuate nella tavola di dettaglio e secondo quanto verrà previsto con la sopra citata convenzione. La parte di comparto destinata a “Zona industriale” si attua secondo quanto disposto dal precedente art. 44 “Zon e industriali esistenti”. L’edificazione dell’area è subordinata alla prelimi nare realizzazione delle opere di salvaguardia idrogeolo gica individuate nella “Relazione geologica e geotecnica a supporto della variante specifica al P.R.G. del Comune di Ve rnasca “ dell’agosto 2000. ART. 46 ter) ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI INDU STRIALI DI PERTINENZA Tali zone sono destinate alle aziende industriali e sistenti per la dotazione di impianti ed attrezzature eccessorie , complementari e/o di pertinenza dell’attività indus triale. Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. In tali zone sono consentiti gli interventi previst i al primo comma del presente articolo oltre che le relative c operture e la necessaria viabilità di accesso. L’edificazione dell’area è subordinata alla prelimi nare realizzazione delle opere di salvaguardia idrogeolo gica individuate nella “Relazione geologica e geotecnica a supporto della variante specifica al P.R.G. del Comune di Ve rnasca “ dell’agosto 2000, con particolare riferimento al pu nto 3.3. – Molino Teodoro, nella parte “Indicazioni per la sce lta delle utilizzazioni e conclusioni”. ART. 47) ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE Le destinazioni d’uso ammesse in tali zone sono le seguenti:

a) attrezzature tecniche delle aziende del gas, dell’a cqua, dell’energia elettrica e dei trasporti pubblici;

b) impianti di depurazione e fognari; c) stazioni di automezzi pubblici;

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d) impianti di stoccaggio provvisorio di veicoli a mot ore e trattamento di materiali ferrosi in genere escluso il trattamento termico (aree ad uso rottamazione);

e) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edil izio diretto nel rispetto dei seguenti indici urbanistici: Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./m q. RC = rapporto massimo di copertura = 60% Distanze dai confini a norma del Codice Civile. Solo per il punto d), il P.R.G. si attua per interv ento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici u rbanistici: Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,10 mq/mq Distanze dai confini a norma dei punti 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 5. H. max = altezza massima = m. 3,00 H. delle recinzioni non inferiori m. 2,00 con ulter iore piantumazione di essenze arboree a rapida crescita. L'impianto deve essere dotato di un canale di grond a perimetrale, della pavimentazione con battuto di ce mento o similare dell'area di lavorazione e la realizzazion e di ricoveri coperti dei materiali deperibili. La richiesta di Concessione Edilizia deve essere ac compagnata da specifica relazione geologica. ART. 48) ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI TRASFORMA ZIONE E

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI Tali zone sono destinate alle attività esistenti d i trasformazione e conservazione di prodotti agricoli di cui al punto a) del precedente art. 42. Sono ammesse le seguenti categorie d'intervento: - manutenzione straordinaria - ristrutturazione edilizia senza incremento del vo lume

v.p.p. (V.v.p.p.); - demolizione e ricostruzione o ampliamento nel ris petto dei

seguenti indici urbanistici: Uf = indici di utilizzazione fondiaria = 0,45 mq/m q RC = rapporto massimo di copertura = 40% Hmax = altezza massima = ml. 12,50; distanza dai confini a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 8 del

precedente art. 5. In sede di richiesta di Concessione Edilizia per n uova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti dovrà essere prevista la realizzazione di aree di parcheggio pub blico non inferiore a 10 mq/100 mq di Su della nuova costruzi one o ampliamento.

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ART. 49) EDIFICI A DESTINAZIONE ARTIGIANALE ESTERNI AL TERRITORIO URBANIZZATO

Tali zone sono destinate alle attività esistenti d i cui ai punti a), b), c), d) ed f) del precedente art. 42. Sono ammesse le seguenti categorie d'intervento: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia senza aumento di volume v.p.p.

(V.v.p.p.); - demolizione e ricostruzione o ampliamento nel ris petto dei

seguenti indici urbanistici: Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,45 mq/m q RC = rapporto massimo di copertura = 55% Hmax = altezza massima = ml. 10,00 Distanza dai confini a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 8 del

precedente art. 5. In sede di richiesta di Concessione Edilizia per n uova edificazione o ampliamento dovrà essere prevista la realizzazione di aree di parcheggio pubblico non in feriore a 10 mq/100mq di Su interessata dall'intervento. Spazi privati di parcheggio come da art 71 e relat iva tabella. ART. 50) COMPARTI TURISTICI - ALBERGHIERI DI NUOVO IMPIANTO

(CA) Tali aree sono sottoposte alla redazione del "Pian o per gli Investimenti Produttivi (P.I.P.) o di un "Piano Particolareggiato di iniziativa privata" interessan ti le aree individuate nelle tavole di P.R.G. con le seguenti prescrizioni urbanistiche: - Ut = indice di utilizzazione territoriale = 0,35 mq/mq - It = indice di fabbricabilità territoriale = 10.0 00 mc/ha - Sm = superficie minima d'intervento = come da

individuazione nelle tavole di P.R.G. - Hmax = altezza massima = ml. 9,50 - S1 = aree di urbanizzazione primaria = 40 mq/100 mq di Su

da realizzare a parcheggio pubblico secondo le indi cazioni delle tavole di P.R.G.

- S2 = aree di urbanizzazione secondaria = 0,60 mq/ mq di Su da realizzare a verde pubblico o attrezzato, second o le indicazioni delle tavole di P.R.G.

- Distanze dai confini a norma dei punti 2, 3, 5, 8 e 11 del precedente art. 5

- Rc = rapporto massimo di copertura = 40% - Verde privato = 30 mq/100 mq di Su - Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle indicat e ai

punti 1) ed m) del precedente art. 42

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- Spazi privati di parcheggio come da art. 71 e rel ativa tabella.

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CAPO X° - ZONE OMOGENEE "E" ART. 51) ZONE AGRICOLE - NORME GENERALI Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività strettamente conn esse con la stessa. Tali zone sono edificabili per intervento diretto, nel rispetto dei criteri, degli indici e dei parametri di seguito illustrati, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive che discendono dalla applicazione di Leggi specific he attinenti la materia. In queste zone è esclusivamente consentito l'insed iamento delle seguenti funzioni: a) costruzioni residenziali funzionali alla produzi one

agricola in quanto realizzate in funzione della con duzione del fondo e delle esigenze dei diretti coltivatori della terra degli operatori e degli imprenditori agricoli ;

b) fabbricati di servizio dell'azienda agricola qua li cantine, vasche per vino, rustici, stalle, fienili, depositi, porcili ed in genere edifici per allevame nti strettamente integrativi all'attività agricola dell'azienda;

c) stalle ed in genere edifici per allevamenti di t ipo intensivo con annessi fabbricati di servizio nonchè abitazioni per il personale necessario per la sorve glianza e manutenzione degli impianti;

d) impianti connessi con l'agricoltura a carattere produttivo e/o commerciale svolte in forma associata (impianti di trasformazione, raccolta, conservazione e vendita d i prodotti agricoli, cantine sociali, caseifici senza porcilaia ed attività zootecniche di tipo interazie ndale ed associato);

e) silos, serbatoi, depositi, costruzioni per il ri covero e l'esercizio di macchine agricole ed altre costruzio ni analoghe per servizi di carattere generale, necessa ri allo svolgimento dell'attività agricola nel caso in cui non siano legati ad una azienda agricola specificata.

Tali costruzioni sono tuttavia consentite esclusiv amente alle ditte in possesso di licenza per l'esercizio d i macchine agricole o analoga attività esercitata anche per co nto terzi. Le nuove costruzioni residenziali si intendono com e funzionali alla produzione agricola quando sono rea lizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenz e economiche, sociali, civili e culturali: 1) del coltivatore diretto proprietario e del colti vatore

diretto affittuario che dedica all'attività agricol a almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ri cava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di

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lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei Comuni compresi nel territorio delle Comunità Montane;

2) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la quali fica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 5/5/1977 n. 18:

- proprietari concedenti in quanto richiedenti la Concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;

- proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;

- affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla Legge 11/2/1971 n. 11 ed alla Legge 15/9/1964 n. 756;

- cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.

Per gli insediamenti di cui alle lettere c), d), e ), le domande di Concessione ad edificare possono essere inoltrate anche da soggetti diversi da quelli precedentemente elencati purchè ne abbiano il diritto a tutti gli effetti di legge. Per il rilascio della Concessione gratuita relativ a alle costruzioni di cui al punto a) del presente articol o, i richiedenti dovranno essere comunque in possesso de i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale in con formità a quanto previsto dalla L.R. 5/5/1977 n. 18 pubblicat a sul Bollettino Ufficiale n. 64 del 6/5/1977. Nelle zone agricole il P.R.G. si attua attraverso i seguenti strumenti: 1) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o privata,

previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricol o; 2) Piani per Insediamenti Produttivi di cui all'art . 24 della

L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazio ni; 3) Piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa

privata, proposti dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 5/5/1977 n. 18 che stabiliscono, in funz ione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo e di cui al successivo a rt. 54;

4) Concessioni gratuite in conformità alle norme de l P.R.G. nei soli casi di cui all'art. 9 della Legge 28/1/77 n. 10;

5) Concessioni onerose in conformità alle norme del P.R.G. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita.

Tutte le possibilità edificatorie previste negli a rticoli delle presenti norme relative alla zona agricola, a d eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), si int endono utilizzabili una sola volta, fatto salvo il caso di demolizione e ricostruzione, se ed in quanto consentita. I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma l a cui superficie è stata comunque computata nel complesso

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dell'azienda agricola ai fini dell'utilizzazione de i parametri di insediamento urbanistico-edilizio di zona, resta no inedificabili anche nel caso di frazionamento succe ssivo. Tale vincolo è espressamente indicato, ove previst o, nei documenti a corredo della domanda di Concessione ed è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobili ari. Ai fini del computo delle superfici dell'unità pod erale possono essere considerati terreni, anche non conti gui, classificati nel presente P.R.G. come "zone agricol e normali", "zone agricole boscate", "zone a vincolo cimiterial e", "zone di rispetto stradale", "zone di rispetto panoramico-am bientale", restando inteso che gli edifici dovranno sorgere ne lle zone in cui è specificatamente ammessa l'edificazione. Per tutti gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione nelle zone agricole sono sempre richie sti l'osservanza rispettivamente del D.M. 2/4/1968 n. 1 444 e del D.M. 1/4/1968 n. 1404. Sia per gli ampliamenti che per la nuova edificazi one di fabbricati adibiti a stalla, allevamento animale, a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o l'inst allazione di impianti depuranti in conformità alle Leggi vigenti in materia ed alle prescrizioni che saranno impartite dalle Au torità Sanitarie competenti. Nelle zone agricole sono consentite, ad eccezione degli edifici classificati nel P.R.G. "di valore storico" , la possibilità di demolizione e ricostruzione o la tra sformazione degli edifici residenziali in fabbricati di servizi o, a condizione che la nuova edificazione avvenga nel ri spetto degli indici e delle prescrizioni di cui agli articoli su ccessivi e che gli indici stesi siano considerati in misura co mplessiva (edifici esistenti + edifici in progetto) sull'inte ra superficie aziendale. Detta trasformazione dovrà essere autorizzata con la medesima Concessione relativa alla nuova edificazio ne e, qualora non comporti l'esecuzione di opere edilizie , dovrà essere accompagnata dalla preventiva dichiarazione di INABITABILITA' del vecchio edificio residenziale, p ronunciata dal Sindaco su richiesta di accertamento avanzata d al concessionario richiedente. Il Sindaco potrà tuttavia autorizzare l'USO PROVVI SORIO e TEMPORANEO dei locali dichiarati inabitabili e ciò fino all'abitabilità del nuovo edificio. Allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario n ei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi e dificatori relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di ed ifici esistenti, potrà essere prevista o richiesta dal Si ndaco, su parere della Commissione Edilizia, la messa dimora di adeguate cortine alberate al fine di consentire il più corre tto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circost ante.

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Le zone agricole si dividono in: - zone agricole normali; - zone agricole boscate; - zone agricole di valori ambientali; - zone per attività zootecniche intensive esistenti . ART. 52) ZONE AGRICOLE NORMALI In dette zone il piano si attua per intervento dir etto nel rispetto delle norme generali di cui al precedente art. 51, secondo i seguenti criteri: 1) aziende agricole esistenti provviste di fabbrica ti

residenziali alla data di adozione del piano; 1.1) costruzioni di cui all'art. 51 - lettera a). Per i fabbricati residenziali è consentito "una ta ntum" l'ampliamento della superficie utile esistente in m odo che la Su complessiva (Su esistente + Su incremento) risul terà dall'applicazione discrezionale da parte dei richie denti la Concessione, dei seguenti indici: Su = 1,20 Su esistente oppure Su = (Sf + 46.000) / 360 ove Sf è la superficie del fondo agricolo dell'azienda espresso in mq. e la Su massi ma consentita è pari a mq. 280. Nei casi in cui, per quanto esposto al precedente art. 51, possa essere consentita la demolizione o la trasfor mazione dei fabbricati residenziali in servizi, la nuova edific azione residenziale dovrà avvenire nel rispetto dei seguen ti indici: a) Su = superficie utile abitabile = (Sf + 46.000) / 500 ove

Sf è la superficie del fondo in mq. e la Su massima consentita è pari a mq. 280;

b) Hmax = altezza massima (esclusi i serbatoi, silo s, ecc.) = ml. 8,50;

c) distanze dai confini di proprietà a norma del pr ecedente art. 5 - punti 2, 4, 5 e 8.

1.2) fabbricati di servizio (costruzioni di cui all 'art. 51 - lettera b).

Nella zona agricola normale, per le aziende esiste nti e già provviste di fabbricati residenziali alla data di adozione del piano, è ammesso l'ampliamento della Su dei fab bricati di servizio esistenti nella misura massima complessiva del 40%. L'ampliamento della superficie utile eventualmente destinata ad allevamenti integrativi dell'azienda a gricola non potrà comunque superare il 50% di quella esistente alla data di adozione del piano. Nel caso di demolizione dei fabbricati di servizio esistenti o di nuova edificazione poichè gli stessi mancano del tutto o sono carenti, si dovranno comunque rispetta re i seguenti parametri urbanistico-edilizi in rapporto alla

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superficie del fondo rilevabile alla data di adozio ne del piano. a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,020 mq/mq

di cui un massimo di 0,002 mq/mq potrà essere destinato ad allevamenti integrativi suinicoli, ovicoli o cunicoli dell'azienda agricola.

b) D = distanza minima dai confini = ml. 5,00. c) Hmax = altezza massima = ml. 8,50 ad esclusione di

particolari volumi tecnici. 2) Aziende agricole di nuova formazione ed aziende agricole esistenti alla data di adozione del piano ma sprovv iste di fabbricati residenziali. Per tali aziende, a corredo della domanda di Conce ssione ad edificare, dovrà sempre essere prodotta la segue nte documentazione: - relazione illustrativa al progetto di cui si indi cheranno

gli indirizzi produttivi, il riparto culturale, eve ntuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazi one fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di vani e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive ed alla capacità zootecnica;

- elaborati cartografici in scala non inferiore a 1 :1000 che correlino la superficie aziendale e le aree di inte rvento edificatorio con il territorio circostante e le sue infrastrutture con particolare riferimento al siste ma idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento o di depurazione degli scarichi inquinanti, alla rete id rica, elettrica, ecc..

L'intervento edificatorio è ammesso solo nel caso in cui la superficie del fondo raggiunga il minimo di mq. 15.000 secondo i seguenti parametri e criteri: a) Su = superficie utile residenziale = Sf + 46.000 ) / 450

ove la Sf è la superficie del fondo in mq. e con Su massima consentita pari a mq. 280.

b) Uf = indice di utilizzazione fondiaria per fabbr icati di servizio (costruzioni di cui all'art. 36 - lettera b) = 0,015 mq/mq di cui un massimo di 0,002 mq potrà ess ere destinato ad allevamenti integrativi suinicoli, ovi coli o cunicoli dell'azienda agricola.

c) D = distanza minima dai confini = ml. 10,00. d) Hmax = altezza massima = ml. 8,50 ad esclusione di

particolari volumi tecnici. Qualora l'azienda sia già dotata di fabbricati di servizio, è consentito l'ampliamento degli stessi n ella misura massima del 40% della Su rilevabile alla data di ad ozione del piano, fermo restando che l'ampliamento della Su de i fabbricati eventualmente adibiti ad allevamenti integrativi su inicoli, ovicoli o cunicoli dell'azienda agricola non potrà superare il 10% dell'esistente e che l'indice di utilizzazione fondiaria

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complessiva (edifici esistenti più edifici in proge tto) non potrà superare le quantità di cui alla precedente l ettera b) nel caso sia prevista per la medesima azienda agric ola anche la nuova edificazione di fabbricati di servizio. 3) Allevamenti industriali (costruzioni di cui all' art. 51 - lettera c). Nella zona agricola normale non è ammessa la costr uzione di nuovi allevamenti industriali ad esclusione dell e stalle sociali regolamentate al successivo punto 4 del pre sente articolo. Qualora si renda necessaria la localizzaz ione di nuovi allevamenti o comunque l'individuazione di ar ee riservate alla costruzione di allevamenti industriali anche n ell'ambito di programmi di ristrutturazione organica del setto re, l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della Legg e 319 sopra richiamata e delle Circolari Regionali in materia, provvederà con apposito provvedimento di "variante al piano" s ulla base di studi specifici condotti sui parametri fisici del s uolo (pendenze, permeabilità, possibilità di scolo, stab ilità, forestazione, ecc.) ed alla luce di elementi che co nsentano una adeguata risoluzione del problema in rapporto alle esigenze di salvaguardia ecologico-ambientale ed alla necessità di depurare gli scarichi inquinanti. In quella sede verrà altresì adottata la normativa di attuazione per le eventuali nuove zone in questione . 4) Costruzioni di cui all'art. 51 - lettera d). a) Sm = superficie minima di intervento = mq. 8.000 b) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,25 mq /mq su Sf

(comprensivo della Su per fabbricati di servizio e per l'abitazione del titolare o del personale minimo di sorveglianza che in ogni caso non potrà superare i mq. 240

c) Hmax = ml. 8,50 (esclusi particolari volumi tecn ici) d) D = distanza minima dai confini = ml. 10,00 - di stanza

minima dalle strade: D.M. 1/4/1969 n. 1404 e) P = parcheggi privati di uso pubblico = 5 mq/100 mq di Sf. E' inoltre obbligatoria la messa in opera di impia nti depuranti o l'adozione di particolari tecniche di t ipo agronomico atte a garantire i limiti dell'accettabi lità delle acque di scarico determinati dalla Circolare Minist eriale n. 105/1973, conformemente alle disposizioni che verra nno impartite dalle Autorità Sanitarie competenti; è in oltre prescritta la presentazione della documentazione ch e dimostri la compatibilità dell'intervento con le scelte del piano territoriale stralcio (se esistente) di cui alla de libera 899 del 20/4/1977 e relative Circolari illustrative. Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del piano, è consentito l'ampliamento "una tantum" dell a Su dei fabbricati residenziali e di servizio nella misura massima del 10% e ciò indipendentemente dalla superficie d'inte rvento.

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E' comunque vietato l'ampliamento della superficie utile eventualmente destinata ad allevamenti integrativi (suini, polli, conigli). 5) Costruzioni di cui all'art. 51 lettera e) Valgono le norme di cui al precedente punto 4 con l e seguenti ulteriori limitazioni per gli interventi di nuova e dificazione: Sm = superficie minima di intervefnto = mq. 5.000 Hmax = altezza massima = ml. 6,50. ART. 53) ATTIVITA' ZOOTECNICHE INTENSIVE ESISTENTI Gli allevamenti industriali esistenti, in tale zon a, potranno essere ampliati nella misura massima del 1 0% della Su alla data di adozione del piano nel rispetto di una distanza minima dai confini di ml. 30, del D.M. 1/4/1968 e s emprechè siano dotati di impianti depuranti o mettano in att o accorgimenti tecnologici e sanitari conformi alle d isposizioni delle Autorità Sanitarie competenti. La superficie utile di incremento si intende compr ensiva della superficie occupata per eventuali fabbricati di servizio e per gli edifici residenziali per il personale di sorveglianza. Per ampliamenti superiori, la Concessione potrà es sere rilasciata nel rispetto della Legge n. 319 del 10/5 /1976 e delle Circolari Regionali in materia, solo dopo l'a pprovazione di una variante specifica al piano nella quale sara nno indicate la localizzazione dell'intervento e le dimensioni m assime dell'allev amento e verranno specificati gli accorgimenti di t ipo tecnologico e sanitario da adottare per non alterar e l'equilibrio ecologico della zona. Il rilascio della Concessione per l'ampliamento di allevamenti industriali esistenti, è sempre subordi nato all'approvazione del progetto dettagliato indicante le dimensioni massime dell'allevamento e quegli accorg imenti di tipo tecnologico e sanitario atti a non alterare l' equilibrio ecologico di tale zona. A tale fine è obbligatorio la messa in opera di im pianti depuranti o l'adozione di particolari tecniche di t ipo agronomico atte a garantire i limiti di accettabili tà delle acque di scarico determinato dalla Circolare Minist eriale n. 105/1973, conformemente alle disposizioni che verra nno impartite dalle autorità Sanitarie competenti. ART. 54) PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ED INTERAZIEND ALE Gli indici di sfruttamento edilizio di cui al prec edente art. 52 possono essere superati, comunque entro gli edifici

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dalle Leggi nazionali e regionali vigenti relativi alle residenze in zone agricole, redigendo un "piano di sviluppo aziendale ed interaziendale". Tali "piani" sono redatti in conformità delle disp osizioni di cui alla L.R. n. 18/1977 e dovranno individuare le forme di ri convenzione aziendale, le strutture produttive d i trasformazione dei prodotti, il carico di addetti f uturo e di conseguenza il fabbisogno di vani di abitazione, di servizi e di fabbricati per le attività di produzione. Il "piano di sviluppo aziendale ed interaziendale" si costituisce degli elaborati tecnici previsti dal pr ecedente art. 22. ART. 55) ZONE BOSCATE Tali zone comprendono le zone boscate o destinate al rimboschimento. Tali zone sono tutelate ai sensi della Legge 20/6/ 1887 e del R.D. 30/12/1923 n. 3267. In tali zone non sono consentite nuove costruzioni : sono ammesse le seguenti categorie d'intervento sui fabbricati esistenti: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia; - ampliamento "una tantum" in misura massima del 20 % della

Su esistente a condizione di non superare i valori massimi consentiti nelle zone agricole di cui al precedente art. 52.

Sono inoltre ammessi gli interventi volti al rimboschimento, alla ricostituzione boschiva ed all a sistemazione idraulico-forestale. ART. 56) ZONE AGRICOLE DI VALORE AMBIENTALE In tali zone gli interventi dovranno essere indiri zzati al rispetto dell'inserimento con l'ambiente. Gli interventi dovranno rispettare le modalità di presentazione dei progetti di cui all'art. 31 e gli standards edilizi di cui all'art. 34 - punti 4a), 4b), 4d), 4 e), 5). In tali zone sono consentiti i seguenti interventi : - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia senza aumento di Su; - ampliamento dei fabbricati esistenti entro i segu enti

valori massimi, a condizione di non superare i valo ri massimi consentiti nelle zone agricole normali di c ui al precedente art. 52.

1) fabbricati di cui ai punti a) e b) dell'art. 52 = 20% di Su.

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2) fabbricati di cui ai punti c), d), e) dell'art. 52 = 10% di Su.

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CAPO XI° - ZONE OMOGENEE "F" e "G" ART. 57) ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' Comprendono le strade e le aree di rispetto strada le. L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stra dali previsti nelle tavole di P.R.G. ha valore di massim a e sarà ulteriormente precisata e specificata in sede di pr ogettazione esecutiva delle singole opere. A) STRADE Le strade sono distinte come segue: - strade primarie di media importanza con funzione

prevalentemente intercomunale; - strade di interesse locale; - strade interne con funzione di distribuzione capi llare

degli autoveicoli; la sezione minima per le strade residenziali a fondo cieco che servono non più di 1 0.000 mc., non potrà essere inferiore a ml. 8,00 ivi comp resa la cunetta ed il marciapiede; per le strade locali non a fondo cieco, la sezione minima complessiva da recin zione a recinzione è di ml. 10,50;

- strade ciclabili e pedonali con funzioni di distr ibuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni: la sezione del le strade ciclabili è multipla di ml. 1,25 con un mini mo di ml. 2,50; la sezione minima dei pedonali, ivi compr esi i marciapiedi, è di ml. 1,50.

B) AREE DI RISPETTO STRADALE Le aree di rispetto stradale all'esterno dei centri abitati sono determinate in relazione a quanto stabilito da l D.M. 1/4/1968 n. 1404; esse sono normalmente destinate a lla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali o cicl abili, piantumazioni e sistemazione a verde, impianti tecn ologici pubblici, pozzi. Nelle zone di parcheggio stradale potrà esser conse ntita inoltre l'edificazione precaria di recinzioni e sta zioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposi to atto allegato alla Concessione e, per quanto riguarda le stazioni di servizio, dovranno essere rispettate le seguenti di sposizioni: - distanza di ml. 500 da altre stazioni di servizio sullo

stesso lato della via e di ml. 250 su lati opposti; - distanze dal filo stradale ml. 20,00; - distanze da incroci stradali ml. 75,00; - altezza massima del fabbricato = ml. 5,00 con un solo

piano; - rapporto massimo di copertura = 0,10 mq/mq.

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All'esterno dei centri abitati le distanze tra i nu ovi accessi alle strade statali e provinciali, dovranno ottener e il nulla osta delle Amministrazioni competenti. Per le costruzioni esistenti nelle zone di rispetto , è possibile, nel rispetto degli indici massimi e dell e prescrizioni della zonizzazione di piano, la ristru tturazione edilizia o l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale. Per “parte non pro spiciente il fronte stradale” deve intendersi: - nel caso di fabbricati posti all’interno di centr i abitati, ovvero all’interno di perimetri urbanizzati, le par ti di fabbricato non direttamente collegate con la sede s tradale; - nel caso di fabbricati posti all’esterno di centr i abitati, ovvero all’esterno di perimetri urbanizzati, la par te retrostante il fabbricato rispetto alla sede strada le e non anche le parti laterali. C) SPAZI A PARCHEGGIO PUBBLICO Gli spazi di sosta e parcheggio di urbanizzazione p rimaria sono previsti e quantificati per ciascuna zona dalle nor me del presente P.R.G. e/o nelle tavole grafiche. Tali zone sono unicamente destinate agli spazi di s osta dei veicoli. Gli interventi ammessi sono quelli volti alla attua zione della destinazione prescritta. E' ammessa l'edificazione di chioschi, cabine telef oniche, recinzioni se integrative alle destinazioni di zona . ART. 57 bis) ZONE DESTINATE AD UNA FUTURA ED EVENTU ALE

VIABILITA' Tali zone comprendono le sedi stradali e relative fasce di rispetto di cui al D.M. 1404/1968 costituenti una f utura ed eventuale viabilità da definirsi in rapporto all'ip otesi di riassetto delle Terme di Bacedasco. In tali zone non è ammessa la nuova edificazione, ma la relativa area potrà essere conteggiata ai fini dell'edificazione in zona agricola a condizione che i nuovi fabbricati vengano eretti su parti del fondo estern e ad esse. ART. 58) ZONE PER ATTREZZATURE URBANE Tali zone sono destinate ai servizi di uso pubblic o e di interesse generale. Tali zone si suddividono in "zone per l'istruzione e per attrezzature di interesse comune" ed in "zone a ver de pubblico".

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A) ZONE PER L'ISTRUZIONE E PER ATTREZZATURE DI INTE RESSE COMUNE Sono destinate all'istruzione, alle Chiese, ai cent ri civici, sociali, culturali, amministrativi e per pubblici s ervizi. Il P.R.G. si attua per interventi edilizi diretti a pplicando i seguenti indici: Uf = 0,6 mq/mq RC = 30% Hmax = ml. 11,50 Sl = parcheggi di Ul = 10mq/100mc parcheggi inerenti le costruzioni = come da art. 69 e relativa tabella Distanze dai confini a norma dell'art. 5 - punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Gli edifici ricadenti in zone storiche dovranno ris pettare le relative prescrizioni di intervento. B) ZONE A VERDE PUBBLICO Tali zone si suddividono in: 1) Zone a parco pubblico Tali zone dovranno essere opportunamente piantumate ed attrezzate con percorsi pedonali. In esse saranno consentite solo opere di sistemazio ne del terreno con collocazione di panchine o fontane oltr e piccole attrezzature di servizio. 2) Zone sportive Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero e cioè ad impianti ricreativi, sportivi, cul turali. Il P.R.G. si attua per intervento diretto applicand o i seguenti indici: Uf = 0,3 mq/mq (comprendenti impianti coperti e sco perti) Per il solo gioco del calcio = 0,6 mq/mq Sl = parcheggi di Ul = 20% di Sf Hmax = ml. 7,50 Distanza minima dai confini = ml. 10,00.

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CAPO XII° - ZONE A VINCOLO SPECIALE

ART. 59) ZONE A VERDE PRIVATO Tali zone sono destinate alla tutela del verde esi stente ed al rispetto delle alberature. In tali zone è ammessa la formazione di vialetti, recinzioni o di attrezzature private a carattere sp ortivo scoperte, con esclusione di fabbricati di qualsiasi genere, a condizione che la superficie permeabile del terreno non risulti interiore al 70% della Sf. Gli edifici esistenti alla data di adozione del pr esente P.R.G. potranno essere sottoposti ad interventi di: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione senza aumento del volume v.p.p. (V.v.p.p.) esistente. ART. 60) ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALL'ABITATO Tali zone sono destinate alla tutela delle zone residenziali. In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni, m entre i fabbricati esistenti potranno essere sottoposti ai seguenti interventi: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia con ampliamento "una ta ntum"

entro il valore massimo del 20% dell'Su per i soli fabbricati residenziali.

ART. 61) ZONE DI RISPETTO PANORAMICO E AMBIENTALE Tali zone sono vincolate all'obbligo di rispettare e mantenere il verde esistente. In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni, m entre per i fabbricati esistenti sono ammessi i seguenti tipi di intervento: - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione edilizia con possibilità di ampl iamento

della Su nel valore massimo del 10% del valore esis tente. La Sc non potrà in ogni caso subire incrementi magg iori del 5%.

Gli interventi dovranno rispettare le modalità di presentazione dei progetti di cui all'art. 31 e le prescrizioni di cui all'art. 34 - punti 4a), 4b), 4d), 4e), 5).

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ART. 62) ZONE A PARCO NATURALE Il presente P.R.G. individua sul territorio comuna le n. 3 aree destinate a "parco naturale": il "parco fluvia le dello Stirone" (P.S.), il "parco del Borla" (P.B.) ed il "parco urbano di Vernasca" (P.V.) perimetrati con apposita simbologia nelle tavole grafiche. Entro i perimetri di tali zone il P.R.G. individua le "zone di tutela", le "zone boscate", le "zone agric ole di valore ambientale", le "zone di ristrutturazione ag ricolo-residenziali", le "aree urbanizzate" (zone omogenee A, B, F e G), che sono regolate dai rispettivi articoli n. 64 , 55, 56, 61, 38, 35, 57, 58, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 in quanto non contrastino con quanto espresso nel dettaglio ai pu nti successivi. Le rimanenti aree comprese nei perimetri dei parch i saranno di norma assoggettate alla normativa delle "zone agricole normali" di cui all'art. 52 delle presenti norme in quanto non contrastanti con le prescrizioni che ver ranno dettate dai progetti o piani particolareggiati dei singoli parchi di cui ai punti successivi. Fino all'approvazione dei progetti o piani particolareggiati dei singoli parchi, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui al secondo com ma del presente articolo nelle zone rispettivamente indivi duate sulle tavole di Piano Regolatore. Le "zone a parco naturale" zono inoltre regolate d alle seguenti norme: 1) PARCO FLUVIALE DELLO STIRONE (P.S.) Il Parco Fluviale dello Stirone, d'interesse regio nale,

sarà regolato e normato per mezzo di uno specifico progetto d'iniziativa pubblica sovracomunale.

Fino all'approvazione del progetto di cui sopra so no ammessi esclusivamente gli interventi di cui al ter zo comma del presente articolo.

2) PARCO DEL BORLA E PARCO URBANO DI VERNASCA I presenti parchi, d'interesse comunale, sono sogg etti a

"piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata", da redigersi ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge Regionale n. 47/78.

Il "Piano Particolareggiato" sostituisce il "Piano di sviluppo aziendale o interaziendale" di cui all'art . 54 delle presenti norme.

Il "Piano Urbanistico Preventivo" dovrà individuar e le subzone:

ZONE DI RISERVA INTEGRALE In tali zone l'ambiente naturale è conservato in s enso

assoluto integro con vincolo floristico e faunistic o. ZONE DI PROTEZIONE

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In tali zone sono ammesse costruzioni di stretta pertinenza del Parco, quali chiostri, verdi attrezz ati, ecc. e comunque infrastrutture e servizi che non al terino l'ambiente esistente.

ZONE CONTROLLATE In tali zone opera una tutela volta al manteniment o della

funzione "parco" dove è consentita la costruzione d i infrastrutture ricettive di interesse collettivo ed attrezzature per il tempo libero.

Inoltre nel "P.P." del parco dovranno essere preci sate quelle attività agricole compatibili con la natura pedologica, idrogeologica e morfologica della zona.

Fino all'approvazione dei piani particolareggiati d i cui ai punti precedenti sono ammessi esclusivamente gli in terventi di cui al terzo comma del presente articolo. ART. 63) ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTIC O-AMBIENTALE Le zone di particolare interesse paesaggistico-amb ientale comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggi stico-ambientale che sono caratterizzati da rilevanti com ponenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, perc ettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di e mergenze naturalistiche esistenti.

Non sono soggette alle disposizioni di cui ai succe ssivi

commi del presente articolo, ancorchè ricadenti nel la zona in oggetto: a- le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbani zzato,

come tale perimetrato ai sensi dell’art. 13, second o comma, numero 3, della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione , possono definirla con specifica propria deliberazio ne alla quale si applicano i disposti dell’art. 14 della Le gge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47 e successive modifi cazioni ed integrazioni;

b- le aree ricadenti in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 7 dice mbre 1978 n° 47, e/o ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444, che siano rico mprese in programmi pluriennali di attuazione già approvat i dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;

c- le aree ricadenti in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell’art. 13, comma 4, de lla Legge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47, e/o in zone F ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444;

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d- le aree ricadenti in piani particolareggiati di ini ziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica popol are, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pu bblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;

e- le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativ a privata, già approvati dal Comune alla data di adoz ione del P.T.P.R.;

f- le aree ricadenti in piani particolareggiati di ini ziativa privata ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978 n° 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967 n° 765 e successive modif icazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative conv enzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adoz ione del P.T.P.R.

Nelle aree ricadenti nelle zone di valenza ambienta le locale, diverse di quelle di cui al precedente punto, valgo no le seguenti prescrizioni ed indirizzi. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a- linee di comunicazione viaria e ferroviaria; b- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotel evisivi e

di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c- impianti per l’approvigionamento idrico e per lo sm altimento dei reflui e dei rifiuti solidi;

d- sistemi tecnologici per la produzione ed il traspor to dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavo rati;

e- impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;

f- opere temporanee per attività di ricerca nel sottos uolo che abbiano carattere geognostico

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o vvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della co mpatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggi stiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovr anno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da qualsiasi disposizione del P.T.C.P. La subordinazione alla eventuale previsione mediant e gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione d i cui al precedente punto, non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l’approvigionamento idrico, per lo sma ltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi te cnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanz a meramente locale, in quanto servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Co muni

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confinanti, ferma restando la sottoposizione a valu tazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa si a richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. In tali aree, fermo restando quanto specificato ai precedenti punti, sono comunque consentiti: a- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistent i, in

conformita alla Legge Regionale 7 dicembre 1978 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

b- il completamento delle opere pubbliche in corso, pu rchè interamente approvate alla data di adozione del P.T .P.R. o previste dal P.T.C.P.;

c- l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’at tività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in form a non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali d i larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annes si rustici aziendali ed interaziendali e di altre stru tture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti d i imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di azi ende agricolo e dei loro nuclei famigliari;

d- la realizzazione di infrastrutture tecniche di boni fica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, d i opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrend o ove possibile all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dall a Giunta Regionale con delibera n° 3939 del 06/09/1994;

e- la realizzazione di impianti tecnici di modesta ent ità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione p er il gas, impianti di pompaggio per l’approvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esb osco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessit à di migliorare la gestione e la tutela dei beni foresta li interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spe gnimento di incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le str ade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precede nte punto, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dime nsioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa al terare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistic o, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territo riali interessati. In particolare le piste di esbosco e d i servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggetta te a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della

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Legge Regionale 4 settembre 1981 n° 30, possono ess ere realizzate soltanto ove previste in tali piani rego larmente approvati. Gli ambiti coltivati ricadenti nelle zone di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l’appl icazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto e a favore :

a- dell’agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e pur chè queste non prevedano l’uso di fertilizzanti, fitofa rmaci ed altri presidi chimici;

b- della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosc o dei seminativi ritirati dalla coltivazione, del miglior amento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione;

c- dell’impianto di colture a prato pascolo o di rotaz ioni colturali e del ripristino o formazioni di zone umi de.

ART. 64) ZONE VALENZA AMBIENTALE LOCALE

All’interno del suddetto ambito sono comprese le zo ne di valenza ambientale locale, originariamente classifi cate dal P.T.P.R. come zone di particolare interesse paesagg istico ambientale, per le quali non sussistono le condizio ni per una diretta riconferma del vincolo.

In attesa che l’Amministrazione Comunale predispong a gli

approfondimenti di cui al comma 2 dell’art. 19 del P.T.C.P., tali zone sono assimilate a quelle di cui al preced ente art. 63. ART. 65) ZONE DI TUTELA NATURALISTICA Le zone di tutela naturalistica individuate nelle t avole del presente piano, sono volte alla conservazione del s uolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il man tenimento delle attività produttive primarie compatibili ed u na controllata fruizione collettiva per attività di st udio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. In tal i aree si potranno individuare le zone di maggior valenza nat uralistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protett e, e quelle in cui l’attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili. Sino all’entrata in vigore di specifiche discipline da compilare in sede di variante al P.R.G. ai sensi de l primo comma dell’art. 20 del P.T.C.P., nelle zone di cui al presente

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articolo sono consentite esclusivamente le suddette attività e le trasformazioni seguenti:

a- le attività di vigilanza e quelle di ricerca scient ifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordin aria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare per icoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti ;

c- i mutamenti nell’uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all’esplicazione di funzioni di vigilan za, didattiche culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d- la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coeren ti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati , delle infrastrutture indispensabili al proseguiment o dell’utilizzazione degli edifici e degli altri manu fatti edlizi esistenti nonché delle infrastrutture di bon ifica, di irrigazione e di difesa del suolo;

e- l’esercizio dell’ordinaria utilizzazione agricola d el suolo e dell’attività zootecnica sui suoli già adib iti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comporti no la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prat i stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all’attività agricola;

f- l’esercizio delle attività itticole esclusivamente nei siti in cui tali attività siano già in atto alla da ta di adozione del P.T.C.P.;

g- la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispett o di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del P.T.C.P.;

h- la raccolta e l’asportazione delle specie floristic he spontanee, nelle forme e nelle condizioni e nei lim iti stabiliti dalla vigenti normative legislative e regolamentari;

i- l’esercizio dell’attività venatoria entro i limiti delle aree in cui sarà consentito da specifico Piano di settore; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione d ella fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell’attività venatoria;

j- le attività escursionistiche. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere in alcun caso consentiti o previsti l’eserci zio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi g eologici o

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mineralogici, né l’introduzione di qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autocto ne. Nelle zone di cui al primo comma del presente articolo è vietata l’installazione di sostegni per elettrodotti, linee telefoniche aree e di telecomunicazione ed impianti di radiodif fusione. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui a l primo comma del presente articoli, costituiscono luogo pr eferenziale per l’applicazione dei regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore dell’agricoltura ambientale, s e a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizza te e purchè queste non prevedano l’uso di fertilizzanti, fitofa rmaci e altri presidi chimici. ART. 66) ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali e nelle relative aree di r ispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vend ita di fiori od oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. La Concessione o l'Autorizzazione alle piccole cos truzioni di cui sopra saranno a titolo precario. ART. 67) ZONE D’ACQUA Tali zone vengono suddivise come segue;

1) Fascia A – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua;

2) Acque pubbliche; 3) Zone ad elevato grado di antropizzazione. FASCIA A. INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D’ACQUA. La fascia A viene definita dall’alveo che è sede pr evalente del deflusso della corrente per la piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall ’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Convenzionalmente si assume come delimitazio ne della fascia, la porzione ove defluisce l’80% della porta ta con tempo di ritorno di 200 anni.

Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire l e condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni di equili brio idraulico e geomorfologico dell’alveo, affinché ven ga favorita l’evoluzione naturale del corso d’acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazio ni dei manufatti.

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Sulla base della caratteristiche idrauliche, morfol ogiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in:

a- Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate da l deflusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;

b- Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede prevalente del deflu sso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Nella fascia A sono vietate:

a- le attività di trasformazione dello stato dei luogh i, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, infrastrutt urale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;

b- l’apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, (edilizio, rottami, autov etture ed altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi g enere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conse guenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;

c- nell’alveo inciso per una fascia di 10 metri dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di veget azione ripariale autoctona lungo le sponde dell’alveo inci so, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e d i riduzione della velocità della corrente;

d- nell’alveo inciso e per una fascia di 10 metri dall o stesso, l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l’impianto di arboricoltura da legno.

Nell’alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:

a- l’uso agricolo del suolo, le attività zootecniche e d il pascolo;

b- le coltivazioni a pioppeto; c- le estrazioni di materiale litoide, salvo che non

derivino da interventi di difesa e sistemazione idr aulica finalizzati alla regimazione delle acque aed alla rinaturalizzazione del corso d’acqua. Tali interven ti dovranno comunque essere individuati dai Piani di B acino e dai relativi Programmi di intervento ed essere

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subordinati ad autorizzazione dell’Autorità idrauli ca competente.

Nella zona A1, è ammesso il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla da ta di adozione del P.T.P.R. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vige nte, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostruzione degli equ ilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori i ncompatibili di interferenza antropica e in particolare:

a- interventi finalizzati al mantenimento delle condiz ioni di sicurezza idraulica purchè conformi ai criteri d i rinaturalizzazione del sistema delle acque superfic iali;

b- interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dell’Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della Legge 18 maggio 1989 n° 183. Gli interventi di manutenzione idraulica possono preved ere l’asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all’art. 97, lettra m) del D.R. 25 luglio 1904 n° 523, se finalizzata esclusiv amente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento dell’officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell’equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale. Gli intervent i di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell’alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della carta de lla natura di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 16 dic embre 1991 n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”. Dev ono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’ac qua e degli ecosistemi riparali. Gli interventi di manute nzione idraulica che comportano l’asportazione di material i litoide dagli alvei, devono essere conformi alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” approvata dal Com itato Istituzionale dell’Autorità di bacino con deliberaz ione n° 26 del 11 dicembre 1997, come Allegato n° 4 alle Norme di attuazione del “Piano Stralcio delle Fasce Fluvi ali”;

c- opere di regimazione e difesa idraulica e intervent i di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell’alveo prevedano, unitamente o men o alla realizzazione di opere, l’asportazione di materiali

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inerti dall’alveo inciso o di piena, il progetto de ve contenere anche la quantificazione dei voumi di mat eriale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a car attere locale ma estesi a un tratto di dimensioni signific ative e comportino l’asportazione di quantità rilevanti d i materiali inerti, il progetto di intervento deve va lutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell’intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilanci o del trasporto solido interessante il tronco stesso;

d- interventi di rinaturazione finalizzati al mantenim ento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l’acquisizione di aree da destinare al d emanio ai sensi della Legge 37/94, il mancato rinnovo dell e concessioni in atto non compatibili, la riattivazio ne o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. G li interventi devono assicurare la compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilan cio del trasporto solido del tronco fluviale interessat o; qualora preveda l’asportazione di materiali inerti dall’alveo inciso o di piena, il progetto deve cont enere la quantificazione dei volumi di materiale da estra rre;

e- parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell’amb iente fluviale, di carattere regionale, provinciale o com unale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, purchè in condizioni di sicurezza idraulica;

f- infrastrutture tecniche di bonifica montana e di di fesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c. ed f. dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e r icorrere ove possibile all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dall Giunta Regionale con deliberazione n° 3939 del 6 settembte 1994. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vige nte, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica compe tente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducan o la capacità di portata dell’alveo e organizzate in mod o da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pu bblica incolumità in caso di piena e in particolare: a- attrezzature per attività di studio faunistico e

vegetazionale e per il rilevamento delle caratteris tiche

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idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d’acqua;

b- infrastrutture ed attrezzature per eventuali attivi tà di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impat to ambientale;

c- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature p er la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, pur chè mobili e realizzate con materiali tradizionali;

d- piste e guadi, della larghezza massima di 4 metri, di collegamento fra le cave ubicate in golena e l’impi anto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratt i, purchè vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell’attività estrettiva;

e- la realizzazione di canali di accesso per natanti a lle cave di estrazione ubicate in golena, per il traspo rto all’impianto di trasformazione, purchè previste nei Piani di settore;

f- i prelievi manuali di ciottoli, senza tagli di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m c. annui;

g- interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati avente interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

Nella zona A1, se previste negli strumenti di piani ficazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da u na verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibil ità ambientale e previa autorizzazione dell’Autorità id raulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è amm essa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate: a. linee di comunicazione viarie e ferroviarie; b. impianti per l’approvigionamento idrico e reti p er lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione d elle acque ad usi irrigui; c. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energi a e delle materie prime e/o semilavorati; d. approdi e porti per la navigazione interna. Le strade, gli impianti per l’approvigionamento idr ico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smalt imento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell ’energia che

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abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al se rvizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e se prescritta dalle norme vigenti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e deg li impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d’acqua. I progetti devono essere corredati da uno studio ch e documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli inter venti e gli studi sono sottoposti all’Autorità Idraulica compet ente ai fini dell’espressione del parere di compatibilità rispet to al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idrauli ca di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino del fiume Po. Nell’alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, se prescritto d alle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1, purchè non pregiudic hino la naturalità dell’ambiente fluviale e a condizione ch e non modifichino i fenomeni idraulici naturali che posso no aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invas o ed inoltre:

a- impianti per la trasmissione di segnali radiotelevi sivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;

b- opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinar ia, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31 lettre a), b) e c) della Legge 5 agosto 1978 n° 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio;

c- variazioni degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pianamente integrate con le caratteristiche del contesto ambie ntale e purchè le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;

d- miglioramento fondiario limitato alle infrastruttur e rurali compatibili con l’assetto idraulico-ambienta le;

e- le normali pratiche agricole, purchè compatibili co n l’ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l’utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a

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ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteris tiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecnich e agronomiche riportate nei Disciplinari di produzion e integrata previsti dalle normative vigenti in Regio ne Emilia Romagna;

f- le attività silvicolturali che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individualte dall’Autorità di bacino del fiume Po negli stralci del Piano di bacino;

g- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

h- la realizzazione di strade poderali ed interpoderal i di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;

i- la realizzazione di capanni e ricoveri per mezzi ag ricoli purchè mobili e/o realizzati con materiali tradizio nali;

j- impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purchè connessi con l’ambiente fluviale, potranno potenziale le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed arm onia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compati bili con la piena di riferimento;

k- il restauro e la ristrutturazione di rustici aziend ali ed interaziendali e di altre strutture strettamente co nnessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricol i a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggei regionali. L’autorizzazione per gli interventi edil izi dovrà essere subordinata ad un’attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;

l- le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogn o non risulta altrimenti soddisfacibile, e se previste da l Piano infraregionale delle attività estrattive;

m- gli impianti di trattamento di materiali litoidi estratti, nell’ambito dell’area autorizzata all’ese rcizio dell’attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;

n- punti di riserva d’acqua per lo spegnimento di ince ndi. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, a i sensi della Legge 5 gennaio 1994 n° 37, a partire dalla d ata di approvazione del P.T.C.P. (25/07/2000), sono destin ate

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esclusivamente al miglioramento della componente na turale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B del P.T.C.P., fermo restando quan to previsto dall’art. 8 della Legge 5 gennaio 1994 n° 37, il ri nnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambien te fluviale tradizionale e alla promozione dell’interconnession e ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di pr ogressivo recupero della complessità e della biodiversità del la regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono e ssere riferiti a porzioni significative e unitari del dem anio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimen to degi obiettivi del Piano di cui all’art. 1 comma 3 a all ’art. 15 comma 1 del Piano Assetto idrogeologico dell’Autori tà di bacino del fiume Po e devono contenere:

- l’individuazione delle aree in cui l’impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento de i predetti obiettivi;

- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde;

Le aree individuate dai progetti così definiti cost ituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell’applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni. ACQUE PUBBLICHE Sono definiti acque pubbliche, e quindi sottoposti alla legislazione nazionale in materia, i corsi d’acqua ricompresi nell’elenco di cui al R.D. 18/10/1934 n° 2174,. Il territorio comunale è interessato dai seguenti c orsi di acque pubbliche;

1- Torrente Stirone; 2- Rio Borla; 3- Rio Gagliardo; 4- Torrente Stirone Rivarolo; 5- Torrente Ongina; 6- Torrente Arda; 7- Rio Ripugnino; 8- Rio delle Mole; 9- Rio Rocchetto; 10- Rio Grande; 11- Rio dei Cavalli o di Vezzolacca; 12- Rio Mesoni; 13- Rio Palazza; 14- Rio Bertollo o di Settesorelle;

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15- Rio Costanzana; 16- Torrente Chiavenna.

ZONE AD ELEVATO GRADO DI ANTROPIZZAZIONE. Sono definite Zone ad elevato grado di antropizzazi one le aree in cui è possibile perseguire il mantenimento dei c aratteri attuali e la preservazione dello stato o destinazio ne d’uso del suolo, anche se non pienamente compatibile con il s istema fluviale. Sono delimitate come tali:

a- Le aree interne al territorio urbanizzato come tale perimetrato, ai sensi della Legge Regionale 7 dicem bre 1978 n° 47 e successive modificazioni ed integrazio ni;

b- le aree esterne al territorio urbanizzato inteso co me sopra, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all’aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data di adozione del P.T.C.P.; in particolare si compren dono le zone di completamento nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D e le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della Legge Regiona le 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

c- le aree esterne al territorio urbanizzato ai sensi della Legge Regionale 47/78 e sue successive modificazion i ed integrazioni, attualmente non edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo.

In tali zone sono ammessi:

a- tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2; b- opere di nuova edificazione, di ampliamento e di

ristrutturazione edilizia ai sensi della Legge Regi onale 47/78 e sue successive modificazioni ed integrazion i, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e reside nziali connesse alla conduzione aziendale, purchè le super fici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

c- interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sull e loro pertinenze funzionali, già insediati in data antece dente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici programm i di riqualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali program mi specificano gli interventi previsti di trasformazio ne strutturale e di processo, ivi compresi quelli volt i ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad amb iti circostanti gli impianti esistenti.

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La realizzazione degli interventi ammessi in questa zona è consentita purchè vengano rispettati i seguenti ind irizzi:

a- favorire la massima coerenza possibile tra l’aspett o delle nuove aree da edificare e il sistema fluviale e paesaggistico locale;

b- favorire la destinazione prevalente della zona ad a ree a prioritaria funzione idraulica e di tutela naturali stica ambientale, prevedendo destinazioni che ne migliori no le caratteristiche;

c- effettuare opere di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, purchè in condizioni di sicurezza idraulica;

d- effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenz e caratteristiche dei luoghi.

ART. 68) ZONE DESTINATE A VILLAGGI TURISTICI ESISTE NTI Tali zone sono destinate a complessi ricettivi tur istici all'aperto. Sono villaggi turistici i complessi realizzati esclusivamente in allestimenti stabili minimi attre zzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezz i propri di pernottamento. In tali zone il P.R.G. si attua mediante intervent o edilizio diretto previa disposizione, in occasione di ogni richiesta d'intervento, di un progetto unitario int eressante l'intera area individuata dal P.R.G., al fine di ga rantire e controllare l'omogeneità e l'unitarietà degli inter venti, nonchè la validità dell'inserimento ambientale. In tali zone sono ammesse le seguenti categorie d'intervento: - manutenzione straordinaria delle strutture esiste nti; - ristrutturazione edilizia e/o ampliamento nel ris petto dei

seguenti indici: - parcheggi pubblici = 5% della Sf; - il 10% della Sf dovrà essere destinata ad aree

ricreative di uso comune per il verde, le attrezzature sportive;

- If = indice di fabbricabilità fondiario = 0,5 mc /mq; - Uf = indice di utilizzazione fondiario = 0,2 mq/ mq; - Hmax = altezza massima = ml. 4,50; - gli allestimenti stabili non potranno avere una

superficie utile abitabile, compresi i servizi, superiore singolarmente a mq. 40;

- sono ammessi allestimenti stabili per la ristorazione.

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ART. 69) ZONE DESTINATE ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE Comprendono le parti del territorio destinate ad a ttività estrattive. In tali zone gli interventi sono regolati dal vige nte P.A.E..

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CAPO XIII° - DISPOSIZIONI FINALI ART. 70) PRESCRIZIONI GEOLOGICHE Alla presentazione della domanda di C.E. inerenti opere contemplate nel D.M. 21/1/1981 su tutto il territor io comunale, nonchè per i Piani di Attuazione, sia pubblica che privata, ai sensi dell'art. 49 - lettera o) della L.R. n. 47/78 , dovranno essere allegate le indagini geotecniche ai sensi de l sopracitato D.M. 21/1/1981. Tali indagini, corredate da specifiche prove geote cniche del substrato attraverso l'analisi della portanza, il calcolo dei cedimenti e la verifica della stabilità del pen dio, dovranno precisare, in particolare, la densità edif icatoria massima ammissibile, le tipologie edilizie e di fon dazione compatibili, nonchè le prescrizioni esecutive a cui dovrà essere assoggettata l'edificazione. Le indicazioni delle indagini di cui sopra saranno vincolati e costituiranno parte integrante della C. E.. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'esecuzione di qualsiasi opera dovrà essere preven tivamente denunciata ai sensi del 5° comma dell'art. 34 della L.R. n. 47/78 e successive per ottenere il nulla osta ai mo vimenti di terra. Nelle frazioni di Castelletto (2B) e Borla (4A) si prescrive inoltre l'acquisizione del parere del Ser vizio Provinciale Risorse Idriche e Forestali di Piacenza prima del rilascio C.E. al fine di non interferire con le ope re di bonifica già realizzate. ART. 71) PARCHEGGI PRIVATI In tutte le nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti, vanno previsti, oltre agli spazi di pa rcheggio di urbanizzazione primaria, spazi di parcheggio privat o nelle quantità prescritte per le diverse destinazioni d'u so degli edifici secondo la seguente tabella. Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzi oni stesse, in aree di pertinenza dell'edificio o anche su aree che non facciano parte del lotto purchè siano asservite all'edificio con vincolo a parcheggio a mezzo di at to trascritto. TABELLA - SPAZI DI PARCHEGGIO PRIVATO RELATIVO ALLE COSTRUZIONI - destinazione residenziale mq 10/100 mq di Su - destinazione uffici mq 40/100 mq di Su - destinazione negozi mq 100/100 mq di Su - destinazione magazzini di deposito mq 10/100 mq di Su - destinazione ospedali, case di cura,

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ambulatori pubblici, istituti previ- denziali ed assistenziali mq 100/100 mq di Su - destinazione alberghi e pubblici servizi mq 30/100 mq di Su - destinazione impianti industriali ed artigianali mq 5/100 mq di Su - destinazione impianti sportivi e di spettacolo scoperti mq 20/100 mq di Su - destinazione impianti sportivi e di spettacolo coperti mq 100/100 mq di Su ART. 72) AREE SOGGETTE AD INEDIFICABILITA' PER MOTI VI

GEOLOGICI In tali aree, individuate graficamente sulle tavol e di P.R.G., è prescritta l'inedificabilità per motivi g eologici. Tali aree concorrono alle definizioni delle St e S f della zona di appartenenza, ma la volumetria prevista dov rà essere realizzata esclusivamente sulla parte dei lotti est erni al vincolo di cui al presente articolo. Su tali aree sono esclusivamente ammessi gli inter venti previsti per le "zone a verde privato" di cui all'a rt. 59 delle presenti norme. ART. 73) AREE DI INTERESSE PALEONTOLOGICO Le aree comprese nel presente articolo hanno di no rma destinazione agricola e sono assoggettate alle pres crizioni relative alle zone agricole di valore ambientale di cui al precedente art. 56, con le ulteriori seguenti condi zioni: - gli interventi di ampliamento sia di rustici che di unità

edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura dovranno costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;

- zone ammesse le realizzazioni di infrastrutture t ecniche e di difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica o simili, nonchè la realizzazione di impi anti tecnici di modesta entità;

- tutte le eventuali opere di scavo dovranno ottene re il preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

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INDICE Art. 1 – Applicazione del P.R.G. Pag. 3 Art. 2 – Norme generali Pag. 3 Art. 3 – Definizione degli indici urbanistici Pag . 5 Art. 4 – Oneri di urbanizzazione Pag. 8 Art. 5 – Distanze ed altezze Pag. 8 Art. 6 – Applicazione degli indici Pag. 10 Art. 7 – Categorie di intervento Pag. 12 Art. 8 – Manutenzione ordinaria Pag. 12 Art. 9 – Manutenzione straordinaria Pag. 13 Art. 10 – Restauro scientifico Pag. 14 Art. 11 – Restauro e risanamento conservativo Pag. 14 Art. 12 – Ristrutturazione edilizia Pag. 16 Art. 13 – Nuova edificazione Pag. 17 Art. 14 – Variazione della dimensione d’uso Pag. 17 Art. 15 – Infrastrutture del territorio Pag. 17 Art. 16 – Uso e tutela delle risorse naturali Pag. 18 Art. 17 – Programmi pluriennali di attuazione Pag. 19 Art. 18 – Strumenti di attuazione del P.R.G. Pag. 19 Art. 19 – Piani particolareggiati di iniziativa pub blica

Pag. 19 Art. 20 – Piani per l’edilizia economica e popolare Pag. 20 Art. 21 – Piani particolareggiati di iniziativa pri vata

Pag. 20 Art. 22 – Piani di sviluppo aziendali ed interazien daliPag. 20 Art. 23 – Intervento edilizio diretto Pag. 22 Art. 24 – Permesso di costuire oneroso Pag. 22 Art. 25 – Permesso di costruire gratuito Pag. 22 Art. 26 – Denuncia di inizio di attività edilizia Pag. 22 Art. 27 – Divisione del territorio comunale in zona Pag. 24 Art. 28 – Zone A, B e C – a prevalente destinazione residenziale - destinazione d’uso ammesse Pag. 25 Art. 29 – Norme generali Pag. 26 Art. 30 – Unità minime di intervento Pag. 26 Art. 31 – Nome sulla presentazione dei progetti Pa g. 26 Art. 32 – Destinazioni d’uso ammesse Pag. 27 Art. 33 – Categorie di intervento Pag. 27 Art. 34 – Standards edilizi relativi alle zone “A” Pag. 28 Art. 35 – Zone residenziali sature Pag. 30 Art. 36 – Zone residenziali di saturazione Pag. 3 0 Art. 37 – Zone residenziali di completamento in PUE convenzionati Pag. 31 Art. 38 – Zone di ristrutturazione edilizia agricol o- residenziale Pag. 31 Art. 39 – Edifici esistenti a destinazione residenz iale esterni al territorio urbanizzato Pag. 32 Art. 40 – Zone residenziali di espansione Pag. 33 Art. 41 – Comparti urbanistici Pag. 33

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Art. 42 – Zone omogenee “D” a prevalente destinazio ne produttiva – destinazioni d’uso ammesse Pag. 36 Art. 43 – Zone artigianali di completamento Pag. 36 Art. 44 – Zone industriali esistenti Pag. 37 Art. 45 – Zone turistico-alberghiere esistenti Pag . 37 Art. 45 bis – Comparto ricettivo di San Genesio Pa g. 38 Art. 45 ter – Zone turistiche miste a residenza – (Comparto TAR 1) Pag. 39 Art. 46 – Zone di espansione per artigianato e picc ola industria Pag. 39 Art. 46 bis – Comparto urbanistico industriale di ampliamento Pag. 42 Art. 46 ter – Zone per attrezzature ed impianti industriali di pertinenza Pag. 43 Art. 47 – Zone per attrezzature tecnologiche Pag. 43 Art. 48 – Zone per attività produttive di trasforma zione e conservazione dei prodotti agricoli Pag. 44 Art. 49 – Edifici a destinazione artigianale estern i al territorio urbanizzato Pag. 44 Art. 50 – Comparti turistici–alberghieri di nuovo impianto (CA) Pag. 45 Art. 51 – Zone agricole – norme generali Pag. 46 Art. 52 – Zone agricole normali Pag. 49 Art. 53 – Attività zootecniche intensive esistenti Pag. 52 Art. 54 – Piani di sviluppo aziendale ed interazien dalePag. 52 Art. 55 – Zone boscate Pag. 53 Art. 56 – Zone agricole di valore ambientale Pag. 53 Art. 57 – Zone destinate alla viabilità Pag. 55 Art. 57 bis – Zone destinate ad una futura ed event uale viabilità Pag. 56 Art. 58 – Zone per attrrettature urbane Pag. 56 Art. 59 – Zone a verde privato Pag. 58 Art. 60 – Zone agricole di rispetto all’abitato Pa g. 58 Art. 61 – Zone di rispetto panoramico e ambientale Pag. 58 Art. 62 – Zone a parco naturale Pag. 58 Art. 63 – Zone di particolare interesse paesaggisti co- ambientale Pag. 60 Art. 64 – Zone di valenza ambientale locale Pag. 63 Art. 65 – Zone di tutela naturalistica Pag. 63 Art. 66 – Zone di rispetto cimiteriale Pag. 65 Art. 67 – Zone d’acqua Pag. 65 Art. 68 – Zone destinate a villaggi turistici esist entiPag. 74 Art. 69 – Zone destinate alle attività estrattive Pag. 75 Art. 70 – Prescrizioni geologiche Pag. 76 Art. 71 – Parcheggi privati Pag. 76 Art. 72 – Aree soggette ad inedificabilità per moti vi geologici Pag. 77 Art. 73 – Aree di interesse paleontologico Pag. 7 7 Indice Pag. 78