COMUNE di CISTERNA di LATINA · esterni, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette,...

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COMUNE di CISTERNA di LATINA Medaglia d'argento al Valor Civile REGOLAMENTO EDILIZIO Adottato dal C.C. con deliberazione n. 8 del 04/02/1981 vistata dal CO.RE.CO. verbale n. 99 dei 30/04/1981, modificato con delibera Consiliare n. 18 dell'01/03/1984 vistata dal CO.RE.CO. verbale n. 74 del 12/04/1984 ed approvato con delibera di G.R. n. 6023 dell'08/10/1987. Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'11/03/1981 a seguito adozione e ripubblicato a seguito approvazione della G.R.L. dal 21/03/1988 al 05/04/1988. 1

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COMUNE di CISTERNA di LATINA Medaglia d'argento al Valor Civile

REGOLAMENTO EDILIZIO Adottato dal C.C. con deliberazione n. 8 del 04/02/1981 vistata dal CO.RE.CO. verbale n. 99 dei 30/04/1981, modificato con delibera Consiliare n. 18 dell'01/03/1984 vistata dal CO.RE.CO. verbale n. 74 del 12/04/1984 ed approvato con delibera di G.R. n. 6023 dell'08/10/1987.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'11/03/1981 a seguito adozione e ripubblicato a seguito approvazione della G.R.L. dal 21/03/1988 al 05/04/1988.

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INDICE SOMMARIO

Abbreviazioni usate nel testo

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo Primo

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuto, limite e validità del Regolamento ....................…………………......... Pag. 8

Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori e loro legittimazione professionale …....…………….................……………….….. Pag. 8

Capitolo Secondo

CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 3 - Opere soggette a concessione espressa ….........................………………….......… Pag. 8

Art. 4 - Opere soggette ad autorizzazione ......................................………………………. Pag. 9

Art. 5 - Opere non soggette a concessione ................................…………………...…...….. Pag. 10

Art. 6 - Opere eseguite dal Comune o dallo Stato …...........................…………………... Pag. 10

Art. 7 - Domande di concessione e di giudizio preliminare .......………………….......….... Pag. 10

Art. 8 - Norme per la presentazione dei progetti ..........………………….................….... Pag. 11

Art. 9 - La concessione edificatoria .........................................…………………………... Pag. 13

Art. 10 - Validità ed efficacia della concessione edificatoria .........……………………..… Pag. 14

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Art. 11 - Lottizzazioni ...........................………...............…………………...……………. Pag. 14

Art. 12 - Evidenza dell'atto di concessione e del progetto ........……………………........... Pag. 16

Art. 13 - Vigilanza sulle costruzioni ........................................……………………………. Pag. 16

Capitolo Terzo

COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA (C.C.E.)

Art. 14 - Attribuzioni della C. C. E. ..........................................…………………………….. Pag. 16

Art. 15 - Composizione e funzionamento della C.C.E. ...................…………………........... Pag. 17

Capitolo Quarto

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 16 - Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri ....…………………....... Pag. 18

Art. 17 - Punti di perimetro e di livello .......................................………………………… Pag. 19

Art. 18 - Inizio e termine dei lavori ......................…...……………………………………. Pag. 20

Art. 19 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico .…………………...... Pag. 20

Capitolo Quinto

USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

Art. 20 - Collaudo, licenza d'uso, abitabilità ed agibilità .....................………………..... Pag. 21

Art. 21 - Agibilità di edifici speciali e di uso collettivo ........................…………………. Pag. 21

TITOLO SECONDO

NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE

Capitolo Primo

CARATTERISTICHE EDILIZIE

Art. 22 - Decoro degli edifici .....................……………………………............................ Pag. 21

Art. 23 - Decoro degli spazi ........................................……………………………........... Pag. 22

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Art. 24 - Cave ........................................................…………………………………….... Pag. 22

Art. 25 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico ………...... Pag. 23

Art. 26 - Comignoli, mensole e sovrastrutture varie ...………................……………....... Pag. 23

Art. 27 - Recinzione delle aree private .......................................………………………… Pag. 23

Art. 28 - Marciapiedi ......................................................……………………………….. Pag. 24

Art. 29 - Portici ..........................................................……………………………………. Pag. 25

Capitolo Secondo

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art. 30 - Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale ...............……………... Pag. 25

Art. 31 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico ..............……………... Pag. 25

Art. 32 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi ................……………..... Pag. 25

Art. 33 - Numeri civici .....................................................……………………………….. Pag. 25

TITOLO TERZO

NORME IGIENICO-SANITARIE

Capitolo Primo

PRESCRIZIONI-IGIENICO-COSTRUTTIVE Art. 34 - Igiene del suolo e del sottosuolo .....................................……………………… Pag. 26 Art. 35 - Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni .........................…………………. Pag. 26 Art. 36 - Protezione dall'umidità ............................................……….…………………. Pag. 26 Art. 37 - Isolarnento acustico ....................................……………………………............ Pag. 26 Art. 38 - Fumi, polveri ed esalazioni .................................……………………….......... Pag. 27

Capitolo Secondo

FOGNATURE

Art. 39 - Condotti e bacini a cielo aperto ....................................……………………. Pag. 27

Art. 40 - Depurazione degli scarichi ......................................……………………..... Pag. 27

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Art. 41 - Allacciamenti ..............................................……………………………....… Pag. 27

Art. 42 - Fognature delle lottizzazioni ........................................…………………….. Pag. 28

Art. 43 - Prescrizioni particolari ............................................………………………… Pag. 28

Art. 44 - Immondizie ......................................................…………………………….. Pag. 28

Capitolo Terzo

REQUISITI DEGLI AMBIENTI

Art. 45 - Locali abitabili ...................................................……………………………….. Pag. 28

Art. 46 - Cucine ...........................................................………………………………….. Pag. 29

Art. 47 - Locali per i servizi igienici .........................................………………………….. Pag. 29

Art. 48 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti ..............................…………………. Pag. 29

Art. 49 - Corridoi e disimpegni ..............................................………………………….. Pag. 30

Art. 50 - Locali a piano terra, seminterrati e scantinati ..........................……………….. Pag. 30

Art. 51 - Mansarde e soppalchi …..............................................…………………………… Pag. 30

Capitolo Quarto

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 52 - Edifici e locali di uso collettivo ......................................………………………. Pag. 30

Art. 53 - Impianti al servizio dell'agricoltura ..................................……………………. Pag. 31

TITOLO QUINTO

STABILITA’ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Capitolo Primo

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 54 - Stabilità delle costruzioni .......................................…………………………... Pag. 32 Art. 55 - Manutenzione e restauri ........................................………………………..… Pag. 32 Art. 56 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti ............................……………….. Pag. 32

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Capitolo Secondo

PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

Art. 57 - Locali per la lavorazione e il deposito di materiali combustibili ed infiammabili .. Pag. 32 Art. 58 - Impiego di strutture lignee ......................................………………………….... Pag. 32 Art. 59 - Nulla osta dei VV.FF. ...........................................………………………….…. Pag. 33 Art. 60 - Particolari prevenzioni cautelative ...........................………………………........ Pag. 33

Capitolo Terzo

CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 61 - Opere provvisionali .......................................……………………………........... Pag. 33 Art. 62 - Scavi e demolizioni ...........................................………………………………...... Pag. 34

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Entrata in vigore del presente Regolamento ...............…………………............. Pag. 35

Art. 64 - Norme abrogate .............................................……………………………........ Pag. 35

Art. 65 - Decadenza della C. C. E. ..........................................……………………………. Pag. 35

Art. 66 - Poteri in deroga ………………………………………........................................ Pag. 35

Art. 67 - Sanzioni .........................................................…………………………………… Pag. 35

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ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

c. Comma C.C.E. Commissione Comunale Edilizia Cod. Civ. Codice Civile D.M. Decreto Ministeriale L.U. Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 mc. metri cubi mq. metri quadri mt. metri N.T.A. Norme tecniche di attuazione P.L. Piano di Lottizzazione P.P.E. Piano Particolareggiato Esecutivo P.R.G. Piano Regolatore Generale R.C.E. Regolamento Comunale Edilizio T.U.L.S. Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 u.c. Ultimo comma U.T.C. Ufficio Tecnico Comunale VV.UU. Vigili del Fuoco T.U. Testo Unico

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TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo Primo

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Contenuto, limite e validità del Regolamento

Il presente Regolamento, del quale fanno parte integrante le previsioni e le prescrizioni del P.R.G., dei P.P.E. e le relative N.T.C., contiene le norme intese a disciplinare ogni attività edilizia ed urbanistica, comunque esercitata nell'ambito del territorio comunale.

Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi dell'art. 1 delle Disposizioni sul- la legge in generale, il presente regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativa primari (leggi sia statali che regionali e atti aventi forza di legge).

Per quanto attiene ad eventuali contrasti tra le norme del presente regolamento e quelle del P.R.G. e del P.P.E., prevarranno le norme di P.R.0. su quelle del presente Regolamento e dei P.P.E., quelle del presente Regolamento prevarranno su quelle dei P.P.E. salvo che non sia diversamente ed espressamente disposto.

Disponendo l'art. 871 del Cod. Civ. che «le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali» per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento edilizio si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia di edilizia, urbanistica, igiene, salvaguardia del suolo e dei sottosuolo.

Articolo 2

Responsabilità dei committenti, dei progettasti, dei direttori e degli assuntori dei lavori e loro legittimazione professionale.

La responsabilità civile, disciplinare e penale prevista dalla legge a carico, rispettivamente, dei committenti - interessati ai lavori o titolari della concessione - dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori degli stessi, si estende anche all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Capitolo Secondo

CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Articolo 3

Opere soggette a concessione espressa

Per eseguire qualsiasi intervento edificatorio e specificatamente per le opere di cui al successivo comma, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di apposita concessione.

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E’, in particolare, prescritta la concessione per: a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici, quali che siano le modalità

costruttive (anche se prefabbricate e/o a carattere provvisorio, salvo quanto disposto all'art. 5, lettera b), e i materiali usati;

b) modificazioni e restauri di edifici, che comportino variazione della struttura o dell'aspetto o della distribuzione interna degli stessi;

c) variazione della destinazione d'uso delle costruzioni; d) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni di muri di cinta, di

cancellate e di altre recinzioni, e) demolizioni parziali e totali di edifici; f) demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni; g) collocamento, modificazioni e rimozioni di fontane, monumenti, chioschi, edicole,

distributori di carburante, ecc.; h) costruzioni, modificazioni e demolizioni di edicole funerarie, di tombe e di altre decorazioni

cimiteriali; i) opere di urbanizzazione; 1) scavi o movimenti di terra non specificatamente destinati a scopi agricoli o di sistemazione

agraria ovvero destinati a tali scopi, ma di entità tale da comportare alterazione dello stato dei luoghi - quali, colmate, terrazzamenti, fossati, sbancamenti, ecc. o dell'equilibrio idrologico della zona; costruzione di impianti sportivi all'aperto;

m) sistemazione di aree aperte al pubblico; n) costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili; o) apertura di strade e costruzioni di manufatti stradali; p) costruzione di locali nel sottosuolo; q) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiatura esterne (torri, serbatoi, ecc.); r) mostre campionarie o depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati

(legnami, laterizi, ecc.), di automezzi anche da demolizioni, ecc., s) collocamento, modificazione o rimozione di impianti tecnici a carattere pubblico, quali linee

elettriche, antenne, opere di irrigazione, ecc.; t) collocamento, modificazioni o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi

esterni, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi ecc. La concessione edificatoria deve essere altresì richiesta per qualsiasi modificazione o variante,

di qualunque natura o portata, anche riguardanti la destinazione d'uso, che si intende apportare ad opere che abbiano formato oggetto di precedente licenza o concessione.

Il possesso di una autorizzazione a lottizzare non esonera dall'obbligo a richiedere ed ottenere la concessione per le opere edilizie e di urbanizzazione attuative della stessa.

Articolo 4

Opere soggette ad autorizzazione

Deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco per eseguire le seguenti opere: a) opere di manutenzione straordinaria, come definite dalle vigenti leggi, o riguardanti

intonacatura, coloritura, rivestimento, che non comportino l'uso dei materiali e delle tinte preesistenti;

b) mostre campionarie provvisorie all'aperto; c) collocamento di elementi singoli ancorché a carattere provvisorio (tende esterne, lampioni,

fanali, ecc.); d) protezioni stagionali; e) impianti di scarico e di depurazione di acque reflue di usi domestici, industriali, ecc. ove il

Sindaco non notifichi all'interessato le Sue determinazioni, anche istruttorie, entro giorni 60

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dall'acquisizione a protocollo della relativa domanda, l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere descritte nel presente articolo si intende rilasciata.

Articolo 5

Opere non soggette a concessione

Non sono soggette a concessione le opere che non costituiscano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, quali:

a) le opere di manutenzione ordinaria, come definite dalle leggi vigenti, degli edifici; b) la costruzione di baracche da cantiere.

Articolo 6

Opere eseguite dal Comune o dallo Stato

La concessione edificatoria è necessaria anche per le opere che AI Comune intende eseguire. Il parere del Comune, richiesto dal c.2 dell'art. 31 L.U., per opere da eseguirsi direttamente dallo Stato o dalla Regione, deve essere dato con deliberazione conciliare, sentito il parere della C.E.E.

Articolo 7

Domande di concessione e di giudizio preliminare

Le domande di concessione ad eseguire le opere elencate nei precedenti articoli, bollate a termini di legge, accompagnate dai modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti ecc., disposti a termini di legge o di regolamento, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in CINQUE COPIE, compilati secondo le norme elencate nel successivo Art. 8, e con ogni altra documentazione, ivi specificatamente compreso il titolo della disponibilità edificatoria dell'area.

Il Sindaco può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.

La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente e dal progettista e recare i rispettivi numeri di codice fiscale: alla domanda dovranno essere allegate dichiarazioni sostitutive, redatte in base ai modelli predisposti dal Comune, attestanti che tutti gli atti ed elaborati allegati alla pratica edilizia presentate e recanti la firma del dichiarante, corrispondono a verità.

La domanda di concessione deve contenere l'elezione di domicilio del richiedente e del progettista, ai sensi dell'art. 47 Codice Civile. Il nominativo del Direttore dei lavori deve essere comunicato prima dei rilascio della concessione. La comunicazione deve contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei designato.

Il nominativo dell'assuntore dei lavori deve essere comunicato unicamente alla dichiarazione di accettazione, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

Gli eventuali cambiamenti delle persone del richiedente, del Direttore dei lavori o dell'Assuntore dei lavori, devono essere comunicati al Sindaco dagli interessati entro quindici giorni.

Qualora la documentazione risultasse incompleta il Sindaco potrà richiederne l'integrazione, con le conseguenze di cui all'art. 31, c. 6 (ultima parte); L.U.

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Il Sindaco chiede d'ufficio, ove sia richiesto da leggi speciali, il parere degli enti e degli organi competenti; della lista deve essere data comunicazione a colui che chiede la concessione, nel termine di cui all'art. 31, c. 6, L.U.

Può essere chiesto al Sindaco un giudizio preliminare sul progetto di massima «planivolumetrico», che non equivale mai a concessione: e non è vincolante rispetto alla eventuale successiva domanda. E’ in ogni caso fatta salva l'applicazione di norme, anche regolamentari, entrate in vigore dopo la comunicazione di tale parere e prima del rilascio della concessione edificatoria.

Articolo 8

Norme per la presentazione dei progetti

I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 31.

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto, alla data di presentazione del progetto, in scala catastale che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

Devono contenere lo stralcio del P.P.E. interessante, la località o, in mancanza, del P.R.G., nonché le servitù e i vincoli, di qualsiasi genere, relativi all'area in esame: ove le opere siano attuative di una lottizzazione, oltre alla dimostrazione che il richiedente ha provveduto agli obblighi imposti dalla relativa convenzione, dovranno essere allegati gli elaborati relativi.

Sono inoltre da allegare ai progetti la documentazione fotografica dello stato di fatto, l'estratto autentico di mappa e il tipo di frazionamento di data non anteriore a sei mesi.

Con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 3 e 4, i progetti devono inoltre contenere: A) Per le nuove costruzioni, anche prefabbricate c/o a carattere provvisorio:

a) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente art. 7; b) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul

quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;

c) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'arca, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione: di questa ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1: 50, con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1: 1 00, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;

d) almeno due profili significativi, riportanti l'andamento dei terreno ante e post operam e le sagome del fabbricato estesi all'intero lotto e, in ogni caso, alla distanza di almeno venti metri dal fabbricato stesso nelle due direzioni, comprendendovi gli edifici esistenti eventualmente interessati;

e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala 1: 1 00, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc. per i quali deve essere indicata la specifica attività;

f) pianta, in scala 1: 1 00, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie ecc.);

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g) tutti i prospetti esterni, in scala 1: 1 00, con l'indicazione dei volumi tecnici e dei materiali di finitura;

h) almeno due sezioni verticali quotate in scala 1:100; i) planimetria del fabbricato, in scala 1:200 e 1:500, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici;

l) dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, con i relativi conteggi analitici nonché i calcoli analitici finalizzati alla determinazione degli oneri di cui all'art. 3 della L. n. 10 dei 28/1/1977.

Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione, gli elaborati in scala 1:200, purché corredati da particolari in scala superiore.

B) Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modifiche di uso e i restauri:

a) le stesse indicazioni dei precedente punto A) del presente articolo, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso) o distinte retinature;

b) planimetria, in scala 1:500, rappresentante l'andamento planimetrico della recinzione progettata e di quella eventualmente preesistente e tutte le quote orizzontali riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;

c) sezioni e prospetto-tipo della recinzione in scala 1:50; d) sezione quotata, in scala 1: I 00, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; e) l'indicazione dei materiali impiegati.

C) per le demolizioni di edifici: piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200, dello stato attuale dei

fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire o apposita retinatura.

D) per il collocamento, la modifica o la rimozione delle opere di cui ai punti g), h), r) dell'art.3:

a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria; b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:200; e) indicazione dei materiali e dei colori.

E) Per le opere di cui ai punti 1), m), n), o), dell'art. 3): a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di

progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, dei manufatti da costruire;

b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata;

G) Per le costruzioni di locali nel sottosuolo: a) piante quotate di tutti i piani, in scala I. 100, con l'indicazione della destinazione dei

locali; b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100.

H) Per le opere previste al punto q) dell'art. 3: piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire, in scala 1:100.

I) Per le mostre di depositi previste al punto r) dell'art. 3: planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito,

della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.

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L) Per gli impianti tecnici previsti al punto s) dell'art. 3: a) planimetria e profilo, in scala adeguata; b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata dei manufatti; c) autorizzazione e/o concessioni delle competenti amministrazioni statali o regionali, in

quanto necessarie.

M) Per le opere previste al punto t) dell'art. 3): a) prospetti, in scala 1:200; b) particolari, in scala 1:20; c) indicazione dei materiali e dei colori.

N) Per le varianti da apportare a progetti approvati: il progetto approvato con evidenziate le modifiche richieste.

E’ facoltà dei Sindaco, sentita la C.C.E. chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolumetrie, modine, simulacri in sito ecc. e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta la concessione o fatta la denuncia.

Qualora il richiedente intenda eseguire direttamente opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale dei contributo relativo eventualmente dovuto, dovrà allegare prospetto esecutivo delle stesse, e stima del costo dei lavori redatto sulla base delle tariffe dei prezzi emanate dalla Regione ed in vigore al momento del rilascio della concessione, detti prezzi non sono soggetti a revisione.

Dovrà inoltre dichiarare nella domanda che intende prestare garanzia o polizza fideiussoria per un importo pari al doppio dei costo che verrà accertato per le opere di urbanizzazione che chiede di eseguire in sede di esame della stima ed avente validità per un periodo di almeno un anno superiore a quello di scadenza della concessione.

Gli istituti abilitati al rilascio della polizza fideiussoria saranno solo quelli previsti dalla normativa sulla Cassa del Mezzogiorno.

Articolo 9 La concessione edificatoria

Le determinazioni del Sindaco, sono notificate al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo comunale. Ove il Sindaco ritenga possibile il rilascio della concessione edificatoria, indicherà al richiedente gli adempimenti necessari per ottenerla.

In particolare indicherà le somme dovute dal richiedente per contributo spese opere di urbanizzazione e costo di costruzione: il versamento dei contributo per opere di urbanizzazione, dovrà essere effettuato e dimostrato prima della consegna della concessione ed annotato sulla stessa.

Le somme dovute a titolo di costo di costruzione dovranno essere versate non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; prima del rilascio della concessione il richiedente dovrà prestare garanzia o polizza fideiussoria per un importo superiore di un terzo a quello dovuto; la garanzia dovrà avere validità per un periodo di almeno un anno superiore a quello della Concessione.

Inoltre potrà essere richiesto atto di vincolo del terreno impegnato dalla costruzione da effettuarsi mediante atto di obbligo notarile debitamente trascritto alla competente Conservatoria Immobiliare. Tale atto di vincolo dovrà essere sempre effettuato per le costruzioni ricadenti in zone agricole e per quelle che fosse previsto dalle norme P.P.E.

Dalla ricezione delle determinazioni del Sindaco di cui al primo comma, il richiedente avrà a disposizione 120 giorni per ottemperare agli adempimenti richiesti; decorso infruttuosamente tale termine, dovrà presentare nuova domanda di concessione. Ottemperato nel termine indicato agli adempimenti, il Sindaco rilascerà la concessione.

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La concessione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del suo rilascio ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione e, su domanda al Sindaco, ottenerne copia, previo pagamento dei relativi diritti di rilascio.

Di ogni concessione l'U.T.C. provvede a riportare, entro trenta giorni dal rilascio, su apposita planimetria in scala catastale, tenuta a libera visione dei pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

La concessione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente regolamento, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

La concessione può contenere prescrizioni di modalità esecutive o essere assoggettata a particolari condizioni riguardanti la tenuta del cantiere.

Articolo 10

Validità ed efficacia della concessione edificatoria

L'efficacia della concessione è sempre subordinata al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, o nulla-osta, richieste nel singolo caso della legge.

La sua validità è subordinata all'effettivo inizio dei lavori entro un anno dalla notificazione di cui al primo comma dei precedente articolo ed alla loro ultimazione entro i tre anni dalla stessa data. Il concessionario potrà richiedere in qualsiasi momento l'accertamento dello stato dei lavori da parte dell'U.T.C., che gli rilascerà copia del relativo verbale di sopralluogo.

Allo scadere del triennio dalla data della notificazione di cui al c. 1 dei precedente articolo, il capo dell'U.T.C. effettuerà il sopralluogo sulla costruzione oggetto della concessione e trasmetterà al Sindaco dettagliato verbale sullo stato dei lavori eseguiti. Qualora i lavori non risultino ultimati nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione, il Sindaco notificherà, entro quindici giorni, al titolare della concessione, all'assuntore e al Direttore dei lavori, la declaratoria di caducazione della concessione e l'ordine di sospendere i lavori relativi, sotto le comminatorie di legge.

Per la richiesta di nuova concessione, per l'ultimazione dei lavori non tempestivamente eseguiti, non è necessaria la presentazione di nuovi disegni ed allegati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, né nuovo parere della C.C.E.

Il calcolo dei contributi di legge avverrà sulla base degli elaborati progettuali agli atti e del verbale di sopralluogo di cui al comma precedente.

La concessione può essere annullata dal Sindaco per motivi di legittimità. Le costruzioni eseguite sulla base di una concessione poi annullata, sono soggette ai provvedimenti repressivi previsti dalle leggi vigenti.

Il mutamento di destinazione di un edificio, attuato senza previa concessione, è opera urbanistica eseguita in assenza di concessione, che rende applicabile la sanzione di cui alle leggi vigenti; nel caso che sia ripristinata la precedente destinazione non si farà luogo a sanzione, del pari che se verrà data concessione a sanatoria.

La validità della concessione, oltre il termine di tre anni di cui al c. 2 del presente articolo, potrà essere disposta solo nei casi previsti dalla vigente legislazione.

Articolo 11 Lottizzazioni

Le domande di autorizzazione a lottizzare debbono essere presentate in bollo e sottoscritte da tutti i proprietari e titolari di diritti reali delle aree comprese nella superficie interessata o dal

numero necessario, in base alla normativa vigente per rendere la lottizzazione obbligatoria.

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L'istante dovrà eleggere domicilio ex art. 47 G.C. - Ove la istanza sia sottoscritta da più proprietari dovrà essere eletto un unico domicilio; le comunicazioni da parte del Comune saranno validamente effettuate a detto domicilio in unica copia per tutti gli istanti.

Nell'istanza dovranno essere altresì allegati i seguenti documenti: a) titoli di proprietà di tutti i proprietari interessati; b) tabella particolareggiata dell'imponibile catastale dell'intera area per la determinazione

delle quote di partecipazione e della maggioranza prevista dalla legge; c) stralcio planimetrico del P.P.E., o in mancanza, del P.R.G.: lo stralcio riguarderà tutti i

grafici di progetto di P.P.E. o di P.R.G.; d) stralcio delle N.T.A. del P.P.E. o, in mancanza, del P.R.G., relative alla zona omogenea

in cui l'intervento progettato si colloca; e) planimetria catastale dello stato di fatto, con l'esatta individuazione dell'area; f) planimetria catastale di progetto, con chiara individuazione differenziata delle aree da

cedere ad uso pubblico (strade, parcheggi, piazze, verde pubblico, per attrezzature ecc.) e le aree residue (superficie fondiaria) da destinare alla fabbricazione residenziale;

g) planimetria redatta in scala 1:500 indicante l'andamento altimetrico del terreno, ante operam, mediante curve di livello di equidistanza massima di 50 centimetri, rilevato topograficamente.

Detta planimetria dovrà inoltre contenere la situazione catastale aggiornata, nonché tutti gli elementi dello Stato di fatto (alberi di alto fusto, relative essenze, elettrodotti, servitù vincoli, ecc.);

h) planimetria di progetto di scala 1:500 indicante, in maniera più dettagliata, oltre a quanto già indicato nella planimetria catastale di progetto, anche la dimensione dei lotti. L'indicazione schematica degli edifici e le loro altezze, l'ampiezza delle strade e spazi pubblici, parcheggi, alberature ecc. nonché l'andamento altimetrico dei terreno, quale risulterà a sistemazione avvenuta, mediante curve di livello di equidistanza massima di 50 centimetri e punti di quota caratteristici;

i) planimetrie di progetto in scala 1:500 riguardanti gli impianti tecnici di distribuzione e raccolta (rete elettrica, smaltimento acque nere e bianche, acquedotto, metanodotto o gas, punti luce pubblica ecc.) integrate dai disegni necessari per individuare le opere nei loro particolari;

l) sezioni stradali nei vari tipi, in scala 1:500 o 1:20 integrate (tutto come al punto precedente);

m) norme di attuazione con tabella degli indici e prescrizioni eventualmente anche integrativi di quelli dei P.P.E. o, in mancanza del P.R.G.;

n) relazione illustrativa, contenente i criteri informatori della lottizzazione, nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive delle opere di urbanizzazione e i costi di ciascuna di esse;

o) schema di convenzione ai sensi della legislazione e normativa comunale vigente, o eventualmente in base allo schema che dovesse essere predisposto dall’Amministrazione Comunale;

p) dichiarazioni sostitutive, redatte in base a modelli predisposti dal Comune, attestanti che tutti gli atti ed elaborati allegati alla domanda presentata, corrispondono a verità;

q) documenti comprovanti l'avvenuto versamento di tasse, contributi diritti ecc. disposti a termine di legge o di regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Urbanistica, e previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

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Articolo 12

Evidenza dell'atto di concessione e del progetto

L'atto di concessione sia edificatoria che lottizzatoria e i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall'Assessore a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un cartello delle dimensioni di mt. 1,00 x 1,50, nel quale devono essere chiaramente leggibili:

a) l'oggetto e la destinazione della costruzione; b) b) il progettista; c) il Direttore dei lavori; d) l'assuntore dei lavori; e) il titolare e gli estremi della relativa concessione; f) l'assistente.

Articolo 13

Vigilanze sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione edificatoria, facendo immediatamente rapporto al Pretore di ogni violazione rilevata.

Per tale vigilanza il Sindaco si vale di agenti da lui incaricati. Ove verifichi l'effettuazione di lavori, per i quali è necessaria la concessione edificatoria o

lottizzatoria, in assenza di essa, ovvero ove siano effettuati lavori in difformità dalla rilasciata concessione, il Sindaco, con le modalità e nei tempi previsti dalle leggi vigenti provvede:

A) nel caso di lavori senza concessione: - ad emettere ordinanza di demolizione; - ad adottare i successivi provvedimenti previsti dalla vigente legislazione;

B) nel caso di lavori effettuati in difformità della rilasciata concessione: - ad emettere ordinanza di sospensione dei lavori da notificarsi al titolare della

concessione, all'assuntore dei lavori ed al Direttore dei lavori; - ad adottare entro i successivi trenta giorni i provvedimenti repressivi, osservato

l'ultimo comma dell'art. 14 del presente regolamento.

Capitolo Terzo

COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA (C.C.E.)

Articolo 14

Attribuzioni della C.C.E. Previo esame da parte degli uffici tecnici comunali, che esprimono per iscritto il rispettivo

parere, il progetto di tutte le opere descritte dai precedenti artt. 3, 4 e 6, compresi gli elaborati di massima, di cui al precedente art. 7, le proposte di variante del P.R.G., i progetti di strumento attuativi dello stesso (piani particolareggiati esecutivi e di lottizzazione), le proposte di modifiche

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del R.C.E., i progetti di impianti o edifici pubblici di qualsiasi tipo e genere, e di loro eventuale modifica, sono presentati alla C.C.E., la quale esprime il proprio parere sull'osservanza del norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguatezza dei singoli progetti, sotto il profilo tecnico, estetico ed ambientale.

La C.C.E. prende in esame i progetti di opere descritte dai precedenti articoli 3, 4 e 6 solo se completi della documentazione di cui agli articoli 7 e 8.

La C.C.E. esprime altresì il suo parere in materia di repressione degli illeciti edilizi ed urbanistici, circa la esistenza e la rilevanza delle difformità dalla concessione eventualmente rilevate.

Articolo 15

Composizione e funzionamento della C. C.E.

La C.C.E. è composta da quattro membri di diritto e da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale.

Sono membri di diritto: - il Sindaco o un suo delegato a tale compito, che funge da presidente; - un rappresentante

del Comando provinciale VV.FF.; - Direttore Sanitario del servizio d'igiene e dell'ambiente della USL, o suo sostituto da lui

delegato, in caso di assenza o impedimento; - Il Capo dell'U.T.C. o, in sua assenza, il Geometra Capo. I membri eletti dal Consiglio Comunale sono: - due consiglieri comunali (uno della maggioranza e uno della minoranza); I membri Consiglieri comunali decadono immediatamente: a) alla scadenza del mandato conciliare anche se rieletti; b) quando non rappresentano più la maggioranza o la minoranza e quindi vengono rieletti

dal Consiglio Comunale dopo la avvenuta composizione della nuova Amm.ne; - un ingegnere iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'ordine; - un architetto iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'ordine; - un geometra iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'ordine.

Funge da Segretario un funzionario delegato dal Segretario Generale Comunale. I membri elettivi durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Non può essere eletto a far parte della C.E.E. chi sia parente di primo o di secondo grado, affine

di primo grado, ottante o adottato di altro componente la C.C.E. stessa. Il voto espresso dall'Ufficiale sanitario non equivale al nulla osta di cui all'art. 220 T.U.L.S. e

successive modificazioni. Le sedute ed il funzionamento della C.C.E. sono regolate dalle disposizioni contenute nel campo

secondo del titolo terzo del regolamento 12 Febbraio 191 1, n. 2297, e dalle disposizioni preliminari dei T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni in quanto applicabili.

I pareri della C.C.E. devono essere congruamente motivati, se negativi essi sono obbligatori ma non vincolanti per il Sindaco; ove, peraltro, lo stesso non determini in conformità a tali pareri, dovrà darne congrua motivazione nel suo provvedimento, che deve essere trasmesso alla C.C.E. nella sua prima successiva seduta.

La C.C.E. può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'art. 7 dei presente Regolamento.

La C.C.E. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della C.C.E. a fungere da relatore su particolari progetti: normalmente, relatore, è il tecnico Comunale che partecipa alla commissione.

Ai componenti la Commissione compete un gettone di presenza nella misura da determinarsi dal Consiglio Comunale.

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Capitolo Quarto

ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 16

Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione nella fase di attuazione del P.R.G.

vengono cosi determinati: 1) indice di edificabilità territoriale (i.e.t.): è il rapporto fra il volume edificabile ammesso in una zona ompogenea e la superficie complessiva a disposizione del singolo intervento; 2) indice di edificabilità fondiaria (i.e.f.): è il rapporto fra il volume edificabile di zona e la superficie del lotto disponibile, al netto di ogni qualsiasi superficie destinata ad uso pubblico o viabilità privata nella determinazione ed individuazione del lotto disponibile si tiene conto anche della superficie di rispetto stradale salvo diversa disposizione dei P.P.E.; 3) volume edificabile (cubatura); viene espresso in me. di fabbricato, ed è calcolato moltiplicando la superficie coperta (vedi n. 4) per l'altezza del fabbricato (vedi n. 5a). Ai fini del calcolo del volume edificabile deve essere considerato anche il volume interrato destinato a residenze, ad uffici e ad attività produttive. Detto volume interrato è calcolato moltiplicando la superficie lorda del piano interrato per la differenza tra la quota media ponderale del terreno (vedi n. 5a) e la quota media ponderale di calpestio. Nel caso di fabbricati o corpi di fabbrica aggettanti o costruiti su pilotis, o in presenza di piani di ritiro, la misurazione delle relative cubature, per ogni singolo piano, dovrà essere eseguita con criteri rigorosamente geometrici rappresentati in appositi grafici dimostrativi da allegare ai progetti su cui viene chiesta la concessione. Saranno esclusi dal computo della cubatura, le logge, anche se incassate, i porticati e tutti i volumi tecnici, intendendo per tali, e relativamente alle sole parti emergenti dalla quota di riferimento dell'altezza dei fabbricato, i volumi occorrenti per contenere l'extra corsa degli ascensori, il vano scala, i serbatoi idrici, i vasi di espansione, le canne fumarie e di ventilazione, ecc. 4) indice di copertura: è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie coperta la proiezione del terreno delle parti edificate fuori terra, con esclusione di tutti i aggetti e logge, senza sovrastanti corpi chiusi quali, elencati in via puramente indicativa: poggioli, pensiline e scale aperte su almeno due lati; 5) altezza degli edifici: a) altezza del fabbricato: è la distanza tra la quota del terreno immediatamente circostante a sistemazione avvenuta secondo il progetto approvato e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile; i sottotetti aventi altezza utile interna non superiore a m. 2,20 sono considerati; ai soli fini dei calcolo dei volume edificabile, non praticabili. - qualora terreno e strada non siano orizzontali o siano orizzontale a quote diverse e, in generale, qualora il perimetro della superficie coperta (vedi n. 4) interessi il terreno a quote diverse, l'altezza è riferita alla quota media ponderale del terreno interessato dalla costruzione (proiezione in pianta del fabbricato); - qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, la quota di riferimento è quella relativa alla quota ponderale del suo intradosso;

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b) altezza delle fronti (altezza massima; è altezza determinata come al punto precedente, aumentata dell'eventuale maggiore altezza dei bordo superiore della linea di imposta del tetto o dei parapetto pieno o della media dei timpani. Nelle altezze non saranno computabili eventuali volumi tecnici, quali torrette degli ascensori, camini ecc. purché strettamente connessi alla funzionalità degli edifici (vedi n. 3); 6) numero dei piano: è il numero dei piani abitabili compreso l'eventuale piano di ritiro (attico, mansarde, ecc.); 7) distacco dai confini: è la distanza tra la proiezione in pianta del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi gli oggetti di cui al n. 4), e la linea assunta come confine di proprietà; 8) distacco fra gli edifici: è la distanza minima fra le proiezioni d'impianto dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza esclusi gli aggetti e logge di cui al n. 4); 9) indice di alberatura: indica il numero di piante ad alto fusto prescritto per ogni ettaro o porzione, con l'eventuale specificazione delle essenze e della relativa circonferenza d'impianto; 10) spazi interni: sono le aree scoperte interne di un edificio ovvero circondato da pareti del- lo stesso edificio per una lunghezza perimentale superiore ai tre quarti del perimetro definito dai segmenti delle pareti e da quello che unisce i segmenti estremi. Sono classificati nei seguenti tipi: a) cortili e lastrici solari. Devono avere una superficie non inferiore al 25010 della somma delle superfici delle pareti che li circondano. La distanza minima tra le pareti opposte, misurata lungo le normali alle pareti stesse in corrispondenza delle finestre, deve essere quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra i fabbricati, contenuti nelle N.T.A. del P.R.G. e dei P.P.E. Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta o da muri di contenimento di terrapieni, le superfici di essi vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra la superficie del cortile e la superficie dei muri di perimetro. La distanza minima tra pareti finestra- te di locali abitabili e i muri di cinta, c/o i muri di contenimento di terrapieni deve essere quella stabilita dalla N.T.A. del P.R.G. e del P.P.E. I cortili e i lastrici solari devono essere facilmente accessibili anche a mezzo di locali comuni di disobbligo. b) Chiostrine. La loro superficie non deve essere inferiore al 7% o della somma delle superfici delle pareti che ne formano il perimetro. Devono essere previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche e un'efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno alla base della chiostrina. 11) Opere di urbanizzazione primaria: sono quelle di cui all'art. 4 della legge 29 Settembre 1964, n. 847; 12) Opere di urbanizzazione secondaria: sono quelle di cui all'art. 44 della legge 22 Ottobre 197 1, n. 865; 13) Area libera: è la superficie non modificata risultante dal disposto del precedente n.4).

Articolo 17

Punti di perimetro e di livello Il titolare della concessione edificatoria, prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Sindaco

l'approvazione dei punti fissi di perimetro e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.

L'U.T. C. effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

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Articolo 18

Inizio e termine dei lavori

Il titolare della concessione edificatoria deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni, rispettivamente dal giorno di inizio e di ultimazione; è in facoltà dei Sindaco far eseguire accertamenti e sopralluoghi anche senza il contraddittorio della parte interessata.

Il sopralluogo che abbia come fine l'accertamento dell'effettivo inizio e dell'effettivo termine dei lavori deve essere preavvisato almeno due giorni prima.

Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si identifica con l'escavo delle fondazioni e con l'eventuale sbancamento del terreno interessato, la data di ultimazione è quella in cui l'opera può essere dichiarata abitabile o agibile.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si identifica con i primi movimenti in terra; l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella relativa convenzione.

In mancanza delle dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte: come data di inizio dei lavori, la data della concessione edificatoria, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.

Articolo 19

Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico

Ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente, o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco e ottenere la relativa separata concessione di occupazione.

La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nella concessione di occupazione: in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

Il Sindaco ha facoltà di revocare la concessione di occupazione e di imporre il ripristino del- la situazione preesistente, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori non causata da ragioni di forza maggiore.

La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo regolamento comunale. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino il Sindaco subordina il rilascio della concessione di occupazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni dell'U.T.C.

In caso d'inadempienza si procede d'ufficio, a spese dell'interessato, ai sensi dell'u.c. dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Capitolo Quinto

USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

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Articolo 20

Collaudo, licenza d'uso, abitabilità ed agibilità Prima di usare i fabbricati ed i manufatti di cui sia stata concessa la costruzione o la

modifica, il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici di abitazione, o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda:

a) il certificato di collaudo statico, rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, e comunque in persona diversa dal progettista e dal Direttore dei lavori;

b) un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori; c) l'eventuale nulla osta degli enti od organi competenti, ai sensi di legge; d) l'adempimento di tutti gli altri obblighi imposti da norme di legge, regolamenti,

convenzioni e concessione a carico delle costruzioni; e) prova dell'avvenuta trascrizione immobiliare del regolamento condominiale quando lo

stesso è obbligatorio per legge (art. 1138 C.C.). Il certificato di regolare esecuzione deve dichiarare la rispondenza dell'opera al progetto

approvato e alle prescrizioni di legge e del presente Regolamento. Il Sindaco, previa ispezione e rapporto dell'Ufficiale Sanitario e del capo dell'U.T.C., i quali

controllano la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato ed "e norme della legislazione e dei regolamenti vigenti e, per i casi contemplati dalla legge, vista la licenza d'uso rilasciata dalle autorità competenti, autorizza l'occupazione degli immobili o l'uso dei manufatti.

Il Sindaco ha comunque facoltà, qualora ne ravvisi la opportunità di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal primo comma del presente articolo.

Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla relativa convenzione di lottizzazione.

Articolo 21 Agibilità di edifici speciali e di uso collettivo

Per gli edifici di uso collettivo e per gli edifici speciali soggetti a particolare nulla osta, questo deve essere conseguito prima della licenza di abitabilità o di agibilità ed allegato alla relativa domanda.

Di ogni costruzione nuova o restaurata, che sia abitata od usata senza licenza di abitabilità o di esercizio, il Sindaco, impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 221 T.U.L.S., deve ordinare lo sgombero.

TITOLO SECONDO

NORME RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE

Capitolo Primo

CARATTERISTICHE EDILIZIE

Articolo 22

Decoro degli edifici Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi

armonicamente nel contesto urbano. A tale riguardo il Sindaco, su conforme parere della C.C.E., ha facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiatura ecc.) e la

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rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.), anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Quando, per effetto dell'esecuzione di un'opera edilizia autorizzata, taluna parte di un edificio esistente venga a trovarsi esposta alla pubblica vista e venga a costituire, a motivato giudizio della C.C.E., deturpamento al decoro della città, è in facoltà dei Sindaco di intimare ai proprietari il rifacimento di tali parti secondo un progetto da approvarsi ai sensi del R.C.E.

Ove si verifichi un'ipotesi contemplata nei commi precedenti, il Sindaco notifica al proprietario dell'edificio invito a predisporre il progetto di sistemazione del prospetto interessato, o di elimazione della superficie deturpante entro il termine massimo di giorni centottanta dalla notifica; decorso infruttuosamente tale termine si procederà alla esecuzione d'ufficio dei lavori. Per il recupero delle spese relative si procederà secondo il T.U. 3 Marzo 1934, n. 383, e succesive modificazioni.

Articolo 23

Decoro degli spazi

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati ed arborati.

Il Sindaco, su conforme parere della C.C.E., ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione dei verde, dei fossati, delle siepi ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

E’ ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Il Sindaco, sentita la C.C.E., ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori.

L'inosservanza di tali prescrizioni costituisce contravvenzione ai sensi dell'art. 106 T.U. 3 Marzo 1934, N. 383, e successive modificazioni.

L'esecuzione dell'ordinanza sarà assicurata ai sensi dell'art. 108 dello stesso T.U.

Articolo 24

Cave

Le cave costituiscono attività industriale di grande rilievo urbanistico, per le modificazioni che esse comportano nel territorio.

Pertanto, l'apertura, la coltivazione e l'ampliamento delle stesse, sono regolati dalle leggi speciali, statali, regionali; comunque per l'apertura delle cave è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Comunale, sentiti i pareri della Commissione Urbanistica e della Unità Sanitaria Locale (servizio dell'ambiente).

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Articolo 25

Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, salva diversa precisazione per la zona contenuta nelle N.T.A. del P.R.0. e del P.P.E.:

a) sono sempre consentiti, purché non superiori a crn. 15; b) oltre i tre metri di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e fino a 50

cm. dal filo esterno degli stessi e comunque, fino al 15% della larghezza dello spazio aperto al pubblico, con il massimo di mt. 2,50;

c) oltre i mt. 5 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi fino al 15% della larghezza dello spazio aperto al pubblico, con il massimo di mt. 2,50.

Debbono, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni: 1) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico:

la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a mt. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque, limitino la visibilità;

2) lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi e in genere qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno ad una altezza inferiore a mt. 5, qualora la strada sia sprovvista di marciapiede, e ad una altezza inferiore a mt. 3, ove fosse provvista di marciapiede.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello dei suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra o da griglie a maglia stretta, staticamente idonei, collocati a perfetto livello dei suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e debbono essere sempre muniti di opportune difese.

Articolo 26

Comignoli, mensole e sovrastrutture varie

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

I camini industriali ed i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticceria e simili sono soggetti alle norme particolari dettate dalla legislazione vigente. In ogni caso le canne fumarie ed i forni delle caldaie a vapore, dei focolai industriali ed impianti consimili dovranno essere totalmente esterni ed indipendenti da altre canne fumarie e superare di almeno mt. 1,50 l'altezza massima dei fabbricati posti entro un raggio di mt. 20,00.

Articolo 27

Recinzione delle aree private

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti precisazioni: a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, quale che ne sia l'essenza, cancellate, muri, grigliati ecc. e non superare l'altezza di mt. 2,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di

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campagna; ove la siepe ecceda tale altezza dovrà essere rispettata la distanza dai confini fissata dall'art. 892 del Cod. Civ.; La parte muraria delle recinzioni non potrà emergere dal terreno per più di mt. 0,80. Il Sindaco, sentita la C.C.E. può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui alla lett. a); è consentita, tuttavia, l'altezza massima di mt. 3; c) entro i limiti delle zone destinate ad uso agricoli e di quelle residenziali con preesistenze a carattere agricolo, forma dimensioni e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ed alle esigenze funzionali, fermo in ogni caso il rispetto dell'art. 892 del Cod. Civ.

Articolo 28

Marciapiedi

Il Sindaco, in sede di rilascio della licenza edilizia e come modalità esecutive della stessa, può imporre la costruzione del marciapiede a carico dei proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.

Nella lottizzazione convenzionata i marciapiedi costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico del lottizzante.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite dei suolo pubblico e l'arca rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità fissate nei commi precedenti.

Le opere di manutenzione dei marciapiedi ad uso pubblico sono a carico del Comune.

Articolo 29

Portici

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, in conto opere ed oneri di urbanizzazione secondaria.

La manutenzione dei portici e dell'impianto della loro illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono a carico dei Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

L'ampiezza dei portici aperti al pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere inferiore a mt. 2,80, salva diversa prescrizione del P.R.G. e del P.P.E.

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Capitolo Secondo

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Articolo 30

Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale

Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico concernenti gli immobili vincolati, il Sindaco può richiedere il preventivo nulla osta delle competenti soprintendenze per tutte le opere previste dai precedenti artt. 3 e 4 ricadenti:

a) nelle zone contigue in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio, ancorché non vincolate; b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con preesistente storico-artistiche o archeologiche, ancorché non vincolate.

Articolo 31

Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico

Qualsiasi ritrovamento di interesse archeologico o storico-artistico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso. Si applicano, comunque, le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse archeologico e storico-artistico.

Articolo 32

Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

Al Comune è riservata la facoltà di applicare, nelle proprietà private, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

a) tabelle indicanti nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vi- gente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Articolo 33

Numeri civici

All'atto del rilascio dei certificato di cui ai precedenti artt. 19 e 20, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.

La spesa conseguente è a carico del privato interessato.

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E’ riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, con l'obbligo dello stesso al ripristino dell'opera a regola d'arte.

TITOLO TERZO

NORME IGIENICO-SANITARIE

Capitolo Primo

PRESCRIZIONI IGIENICO-COSTRUTTIVE

Articolo 34

Igiene del suolo e del sottosuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del regolamento d'igiene vigente.

E’ vietato, in particolare, impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letami, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'ufficiale sanitario e dall'U.T.C.

Articolo 35

Tipo, materiali e dimensioni delle fondazioni

Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.

In particolare, le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

Articolo 36

Protezione dall'umidità Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e dei sottosuolo. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna

impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità. I pavimenti relativi ai piani-terra abitabili devono essere impostati su vespaio dello spessore di

almeno cm. 40, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o scantinato. Per i locali abitabili, le murature esterne devono essere integrate da un paramento che consenta

la formazione di una intercapedine.

Articolo 37

Isolamento acustico

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico dei locali abitabili.

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Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio.

Articolo 38

Fumi, polveri ed esalazioni Il Sindaco, sentiti gli enti competenti preposti al controllo, ha facoltà di imporre l'adozione di

adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni ecc., di varia natura.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riferendo al Medico provinciale e al Prefetto, adottando gli opportuni interventi repressivi e sostitutivi, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S.

Capitolo Secondo

FOGNATURE

Articolo 39

Condotti e bacini a cielo aperto

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline ecc.) e nei bacini laghi, stagni, lagune ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali ecc., diverse da quelle meteoriche, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 227 T.U.L.S. e alle altre leggi vigenti in materia.

Le acque reflue di lavorazioni ed altri resi devono essere immesse in condotti chiusi di materiale adeguato e di idonee sezioni e pendenze e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

Articolo 40

Depurazione degli scarichi

In assenza di una rete di fognatura idonea limitatamente alle zone agricole, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia d'igiene.

Il Sindaco - indipendentemente da concorrenti interventi dei Presidente dell'Amministrazione provinciale - ha facoltà di richiedere particolari trattamento atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio e il decoro delle acque.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, salvo l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S.

Articolo 41

Allacciamenti Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (dei tipo misto o del tipo separato

per acque usate e meteoriche), sono concessi nell'osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

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Articolo 42

Fognature delle lottizzazioni

Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle comunali. Il Sig. Sindaco ha comunque la facoltà, sulla base dei programmi deliberati dal Comune, di

richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici tali da adeguarle alle programmate strutture comunali.

Nel caso, in cui manchino le reti comunali o consorziali, o non siano ancora stati perfezionati i programmi relativi, il lottizzatore deve prevedere, in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Comune e impegnarsi, per sé e per gli aventi causa, alla costruzione a proprio carico di tali impianti, quando siano realizzate le reti comunali.

L'attivazione delle reti è, in ogni caso, subordinata al nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, indipendentemente da altre concorrenti autorizzazioni d'esercizio.

Articolo 43

Prescrizioni particolari

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto.

Ogni bacchetta di scarico deve essere munita di sifone. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a mt. 2 e prolungato fino al pozzetto di raccolta.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche: comunque mai su spazi aperti al pubblico.

Articolo 44

Immondizie La raccolta dei rifiuti solidi urbani e industriali è disciplinata dall'apposito Regolamento

comunale.

Capitolo Terzo

REQUISITI DEGLI AMBIENTI

Articolo 45

Locali abitabili Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione

del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenza ecc.).

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici (dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.).

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I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto dei livello delle aree circostanti il fabbricato, sono considerati abitabili solo se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne immediatamente circostanti il perimetro della superficie coperta.

I locali di abitazione debbono avere le caratteristiche minime fissate dalle leggi vigenti in materia.

Non sono considerati abitabili i locali che affacciano sugli eventuali spazi interni definiti come «chiostrine» nell'art. 16, al n. 10, del presente regolamento.

Articolo 46

Cucine

Le cucine, oltre ai requisiti dell'articolo precedente, devono comunque essere fornite di un condotto perennemente comunicante con l'esterno. Detto condotto, se non verticale e prolungato di un metro al di sopra della copertura, deve essere munito di ventola aspirante.

Articolo 47

Locali per i servizi igienici

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: WC, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia e avente i seguenti requisiti minimi:

a) deve rispondere a quanto stabilito dalle leggi vigenti; nel caso in cui abbia illuminazione diretta dall'esterno, la superficie di tale apertura non deve essere inferiore a mt. 0,70; per quanto riguarda i servizi non provvisti di illuminazione diretta, si applicano le norme di cui alla legge 513/1977; b) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno mt. 1,60.

Articolo 48

Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti

Tutte le scale principali dei fabbricati devono essere convenientemente aerate. Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i

relativi regolamenti. In tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve essere previsto

l'impianto di ascensore. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le

provvidenze indicate al precedente art. 37. L'impianto di ascensore, in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle

caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini

e dei minorati fisici.

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Le ringhiere ed i parapetti, posti a quota superiore a mt. 2 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di mt. 0,90; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12 di diametro.

Articolo 49 Corridoi e disimpegni

I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto nel caso in cui la loro lunghezza non superi i dieci metri; l'interruzione della continuità tra disimpegni e corridoi, tra gli stessi disimpegni e tra gli stessi corridoi ottenuta mediante l'interposizione di porte o altre chiusure, non pregiudica l'applicazione della norma.

L'altezza minima è fissata in mt. 2,40; la larghezza minima è fissata in mt. 1,00. Agli effetti dei conteggi volumetrici si considera comunque un'altezza di mt. 2,95 (mt. 2,70 +

0,25).

Articolo 50

Locali a piano terra, seminterrati e scantinati

I locali a piano terra non abitabili, i seminterrati non abitabili e gli scantinati devono avere un'altezza minima di mt. 2,20.

Articolo 51

Mansarde e soppalchi

I locali abitabili ricavati in mansarde dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 e un'altezza media di mt. 2,70.

I locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante dovranno avere un'altezza minima di mt. 2 ed un'altezza media di mt. 2,50.

Capitolo Quarto

COSTRUZIONE A SPECIALE DESTINAZIONE

Articolo 52

Edifici e locali di uso collettivo Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo

spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale; b) l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale, in ogni caso deve essere assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale; c) tutti i locali dovranno avere altezza minima di mt. 3,20; eventuali mezzanini o soppalchi asserviti e direttamente comunicanti con l'unità sottostante potranno eccezionalmente avere un'altezza minima di mt. 2,20 purché la loro superficie non superi il 40 per cento della superficie totale ad uso collettivo.

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Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui agli artt. 45, 47, 48, 49 e 50 per i locali destinati ad usi individuali.

Inoltre: a) le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici, ecc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di mt. 2; b) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti distinti per sesso; c) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc. 15 per letto.

Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi, regolamenti e dal P.R.G. relative alle varie tipologie, in particolare, i locali abitabili, ancorché inseriti in edifici o complessi a speciale destinazione, dovranno rispettare le norme dettate per tale destinazione.

Articolo 53 Impianti al servizio dell'agricoltura

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono, inoltre, essere ventilati con canne che, partendo dal soffitto, si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia ed impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno. Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di mt. 30, devono essere provviste di

concimaia situata a distanza non minore di mt. 50 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, ad una distanza non minore di mt.40 dalle strade, non minore di mt. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di mt. 10 dalle stalle stesse.

Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane ecc.

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti dei territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Non sono ammessi nel corpo del fabbricato destinato a residenza locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Per le acque usate valgono le disposizioni del precedente art. 40. Nelle zone agricole, ferme restando tutte le prescrizioni del P.R.G., è consentita l'edificazione,

anche se la proprietà del richiedente è divisa in appezzamenti non contigui, purché quello interessato dalla costruzione raggiunga la superficie minima prevista dal P.R.G.

TITOLO QUARTO

STABILITA’ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Capitolo Primo

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

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Articolo 54

Stabilità delle costruzioni

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Articolo 55 Manutenzione e restauri

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi, in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità nel rispetto dei presente Regolamento e delle prescrizioni del P.R.G. e dei P.P.E.

Articolo 56 Provvedimenti per costruzioni pericolanti

Qualora una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco e, nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'U.T.C. ed eventualmente dell'Ufficiale Sanitario, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati, ai sensi dell'art. 153 del T.U. 4 Febbraio 1915, n. 148.

Capitolo Secondo

PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

Articolo 57 Locali per la lavorazione e il deposito di materiali combustibili ed infiammabili.

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Il Comando provinciale VV.UU. controlla l'applicazione delle norme.

Articolo 58

Impiego di strutture lignee

In tutti quei casi in cui condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o scelte architettoniche richiedano l'uso di materiali lignei, l'impiego di essi è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderli incombustibili.

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Articolo 59

Nulla Osta dei VV.FF. E’ richiesto il preventivo nulla osta del Comando VV.UU., per i seguenti edifici e prima del

rilascio della concessione edifícatoria: a) edifici industriali ed artigianali; b) edifici commerciali, magazzini e depositi; c) locali, edifici ed impianti pubblici o di uso collettivo; d) edifici di abitazione di altezza superiore a mt. 24; e) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore a mq. 100; f) edifici nei quali vi siano montacarichi; g) edifici nei quali vi siano ascensori con corsa superiore a rnt. 20; h) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/ora; i) edifici a struttura metallica.

Il certificato di abitabilità o agibilità potrà, per tali edifici, essere rilasciato solo previo collaudo del Comando provinciale VV.FF.

Articolo 60

Particolari prevenzioni cautelative I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie.

Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionano i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono essere a tenuta stagna.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno mt. 1,50 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine ecc., devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

Capitolo Terzo

CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 61

Opere provvisionali Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni

di fabbricati esistenti, ecc.), si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall'esecuzione delle opere stesse.

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Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.

In ogni caso devono e sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni di acqua.

Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore a mt. 2 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Sindaco.

Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie, o di altro genere di riparo, devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque in tutti i casi di scarsa visibilità.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico deve distare dal suolo non meno di mt. 4 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Articolo 62

Scavi e demolizioni Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo

scoscendimento delle pareti, le quali, pertanto, devono essere adeguatamente protette, o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Sono vietati il carico, lo scarico e l'accumulo, anche temporaneo, dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizioni nei luoghi aperti al pubblico, salva la concessione di cui all'art. 19.

Solo nel caso di assoluta necessità, il Sindaco, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia urbana e deve essere evitato il polverio.

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TITOLO QUINTO

DISIPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Entrata in vigore del presente Regolamento Il presente regolamento, approvato dall'Autorità competente entra in vigore il giorno successivo

ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 64

Norme abrogate Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie od

incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Articolo 65

Decadenza della C.C.E. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si provvederà alla

rinnovazione della C.C.E.

Articolo 66

Poteri in deroga Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione

vigente, ha facoltà di esercitare i poteri di deroga alle norme del presente Regolamento.

Articolo 67

Sanzioni Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste

dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.

Non è ammessa l'oblazione in via breve. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vengono applicate le norme di cui alle

leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia.

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ALLEGATO

LEGGI INDIRETTAMENTE CHIAMATE NEL TESTO

Art. 4, c. 1: Art. 31, C. 1, L. 5/8/78 n. 457 Art. 5: Art. 31, C. 1 L. 5/8/78 n. 457

Art. 7, c. 7: 1) L. 30/4/76 n. 373 2) L. 5/11/71 n. 1086 3) L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni 4) Legge 513/1977

Art. 8, lettera E, Lettera M): Art. 28, c. 5, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni

Art. 10, c. 3; c. 8: Art. 4, C. 4, L. 28/1/77 n. 10

Art. 1 0, c. 6; c. 7: Art. 15, L. 28/1/77 n. 10 Art. 13, c. 3: Art. 32, c. 2, L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni, e Art. 15

L. 28/1/77 n. 10

Art. 39, c. 1: L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni

Art. 40, c. 1: L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni

Art. 45, c. 4: D.M. 5/7/75 e successive modificazioni

Art. 47: D.M. 5/7/75 e successive modificazioni

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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Gianni Salis

IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Gaetano Romagnino F.to Adolfo Montellanico

Prot. N. li, Copia della suestesa deliberazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ e viene oggi inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Generale

Prot. N. 5140 li, 12 marzo 1981 Il sottoscritto Segretario attesta che copia

della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 11/3/1981 di mercato oppure dal _____________ al ____________ e che contro la medesima NON sono pervenuti reclami. Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Comunale F.to G. Romagnino

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __________________oppure: dal _________________ al ____________ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data ________________________ , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario Generale

REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione di LATINA

N.O. - Per quanto di competenza – 30/4/1981 - 99 - 6865 – 30/4/1981 (F.to Ventriglia)

P.C.C. ad uso amministrativo. Regolamento ripubblicato in data 11.5.1981 per 15/gg. consecutivi - registro n. 164 Il Segretario Generale Visto: IL SINDACO

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ORIGINALE Delib. N. 18 dell'8.3.1984

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L'anno millenoventottaquattro, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 20,15 ed in

continuazione e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla seduta di 1° convocazione sessione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 1) MONTELLANICO Adolfo P 16) CIUFFOLETTI Mario P 2) LEONE Amedeo P 17) POLI Carla P 3) PEZONE Vittorio A 18) NOVIELLO Alfredo P 4) NANNI Nando A 19) PORCELLI Giulio P 5) DELLA PENNA Giovanni P 20) CANNONI Giommaria P 6) PAOLETTI Luigi A 21) CARLETTI Carlo P 7) MEROLLA Nicola P 22) NARDI Antonio P 8) CIRILLI Giovanni P 23) PALMA Carlo P 9) FARNETTI Armando P 24) SPINA Cesidio P 10) MARSELLA Adriana P 25) SALIS Gianni - Sindaco P 11) MAULE Silverio P 26) DAMIANI Alvaro A 12) COMANDINI Eugenio Sindaco P 27) COMPARINI Ezio P 13) ABBAFATI Giovanni P 28) MERCURI Gian Paolo P 14) VILLANOVA Bruno P 29) CHIARUCCI Luciano A 15) CAMPOLI Renato P 30) DANIELE Giuseppe P

Presenti N. 25 - Assenti. N. 5 su 30 Consiglieri assegnati a questo Comune. Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comandini

Dr.Eugenio Sindaco del Comune di Cisterna di Latina. Assiste il Segretario Comunale reggente Sig.Elio Mecozzi.

La seduta è pubblica. OGGETTO

Modifica del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione conciliare N' 8 del 4 Febbraio 1981 in relazione alla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio N. 2609 dei 3.5.1983 per- venuta al Comune il 18.10.1983.

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IL SINDACO - PRESIDENTE dà la parola all'Assessore all'Urbanistica CANNONI Giommaria per relazionare sull'argomento.-

L'Assessore ricorda che con deliberazione conciliare N. 8 del 4.2.1981 è stato adottato il nuovo regolamento edilizio di questo Comune.-

La Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione N. 2609 del 2.5.1983 ha restituito detto regolamento per la rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6.8.1967, N. 765 in relazione al voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale N. 44/4 del 15.10.1983.

E’ necessario però apportare alcune correzioni alle modifiche proposte dal C.T.C. Regionale.

In particolare è necessario eliminare la notevole confusione descrittiva tra le opere oggetto di concessione e le opere oggetto di autorizzazione dove, tra l'altro, la casistica delle opere oggetto di autorizzazione è più vasta di quella delle opere oggetto di concessione (ad esempio il ripristino di impianti in edifici esistenti figura tra le opere oggetto di concessione, mentre la realizzazione di nuova tramezzatura per la formazione di servizi sarebbe oggetto di sola autorizzazione); richiedere ai progettisti stralci degli strumenti urbanistici nella stessa scala degli stessi e non in scala diversa; limitare la presentazione di particolari esecutivi in scala 1:20 a solo alcuni particolari significativi e non estenderla a tutta l'opera; limitare l'eliminazione delle barriere architettoniche agli edifici pubblici o di interesse pubblico e non estenderla alla totalità degli edifici anche privati; specificare le competenze della U.S.L. nell'ambito delle procedure di approvazione e di rilascio delle concessioni.-

Pertanto l'Assessore all'Urbanistica propone l'approvazione delle modifiche da apportare al regolamento edilizio secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.-

Si apre una discussione per stabilire come procedere per l'approvazione di dette modifiche.-

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura delle modifiche proposte dall'Ufficio Tecnico.- Il Consigliere DELLA PENNA Giovanni, nel corso della lettura delle modifiche da apportare

al Regolamento edilizio, rileva che: - non è d'accordo sul punto N. 3 della lettera c) dell'art. 4 per quanto riguarda i colori; - non è d'accordo sull'articolo 7 punto N. 7 per quanto riguarda la richiesta di prospetti

delle facciate aderenti e su tutto il rimanente art. 7; - non è d'accordo sull'art. 8 che va completamente eliminato; - non è d'accordo sull'art. 16 che va pure esso completamente eliminato. Circa gli edifici di interesse storico-ambientale il Consigliere Della Penna chiede quali

siano. Inoltre precisa che deve essere allegato al regolamento un elenco degli edifici storico- ambientali oppure gli ambiti territoriali che siano da proteggere.- Durante la discussione e la lettura delle modifiche da apportare al Regolamento edilizio, so- no usciti ed entrati diversi consiglieri per cui il Presidente ritiene opportuno procedere a nuovo appello nominale per accertare il numero dei presenti.-

Procedutosi all'appello, risultano presenti i consiglieri: 1) DELLA PENNA Giovanni; 2) CIRILLI Giovanni; 3) FARNETTI Armando; 4) MARSELLA Adriana,; 5) COMANDINI Eugenio; 6) ABBAFATI Giovanni; 7) CAMPOLI Renato; 8) CIUFFOLETTI Mario; 9) POLI Carla; 10) NOVIELLO Alfredo; 11) PORCELLI Giulio; 12) CANNONI Giommaria; 13) CARLETTI Carlo; 14) PALMA Carlo; 15) SALIS Gianni; 16) DANIELE Giuseppe.

Risultano assenti i consiglieri: 1) MANTELLANICO Adolfo; 2) LEONE Amedeo; 3) PEZONE Vittorio; 4) NANNI Nando; 5) PAOLETTI Luigi; 6) MEROLLA Nicola; 7) MAULE Silverio; 8) VILLANOVA Bruno; 9) NARDI Antonio; 10 SPINA Cesidio; 11) DAMIANI Alvaro; 12) COMPARINI Ezio; 13) MERCURI Gian Paolo; 14) CHIARUCCI Luciano.-

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è valido per deliberare, sottopone a votazione, per alzata di mano, le modifiche proposte da apportare al Regolamento Edilizio deliberato con atto conciliare N. 8 del 4.2.1981 e dichiara il seguente esito: Consiglieri presenti N. 16.

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Consiglieri votanti N. 11. Consiglieri astenuti N. 5 (Della Penna, Cirilli, Farnetti, Marsella e Daniele) Voti favorevoli N. 1 e quindi ad unanimità dei votanti.- Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 11 della legge 6.8.1967 N. 785; Vista la Legge Regione Lazio 5.9.1972 N. 8 e seguenti; Visto che con nota 5593 del 28.9.1983, pervenuta il 18 Ottobre 1983 prot.18915, la regione Lazio richiedeva al Comune di apportare al Regolamento Edilizio adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N' 8 del 4 Febbraio 1981, vistata dal C.R.C. in data 30 Aprile 1981, le modifiche di cui al voto N. 44/4 del Comitato Tecnico Consultivo Regionale; Ravvisata la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito; Ritenuto che le modifiche proposte dalla Giunta Regionale siano pienamente accettabili con solo alcune lievi modifiche tese a rendere la normativa in questione maggiormente aderente al- le esigenze derivanti dalla particolare situazione urbanistica-tipologica propria del territorio comunale, in particolare per quanto riguarda la tutela del paesaggio nell'ambito delle esigenze di conduzione dei fondi agricoli, la tutela del rispetto dei principali vincoli di P.R.G. nell'ambito degli adeguamenti tecnologici degli insediamenti industriali nonché la tutela della consistenza e tipologia degli organismi edilizi nell'ambito degli interventi di restauro, straordinaria manutenzione e ristrutturazione relativi a fabbricati esistenti; Vista la proposta di modifica come risulta dalla lettura fatta dal Sindaco-Presidente; Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A 1 - di modificare, come modifica, il regolamento Edilizio dei Comune di CISTERNA di LATINA adottato dal Consiglio Comunale con atto N' 8 del 4.2.1981, vistato dal CO.RE.CO. di Latina nella seduta del 30.4.1981 come segue: A - gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 3 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è soggetta a concessione. In particolare sono soggette a concessione: a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private ; b) nuove costruzioni; e) ampliamento, sopraelevazione, demolizione con ricostruzione totale o parziale di fabbricati; d) ristrutturazione dei fabbricati che non comporti aumento delle superfici utili di calpestio; in particolare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par- te diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti qualora tali interventi comportino alterazioni di carattere architettonico o urbanistico riguardanti volumi o superfici utili o distacchi; e) modifiche di destinazione d'uso anche parziali di unità edilizie tra categorie non omogenee di P.R.G.; f) costruzione di impianti sportivi, ricreativi, produttivi e relative attrezzature; g) installazione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi manufatti; h) apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere; i) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili quando richiedano al- lacci stabili ai pubblici servizi;

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1) gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dei successivo art. 4, allorché eseguiti negli stabili vincolati ai sensi delle leggi 1497 e 1089 del 1939. Salvo quanto ulteriormente specificato dalle norme relative al pagamento del contributo concessorio, sono sottoposte al contributo stesso le opere di cui ai punti a), (quando non risultano in attuazione degli strumenti urbanistici), b), c) e d) (quando il concessionario non si impegni mediante convenzione, a praticare prezzi vendita e canoni di locazione de- gli alloggi concordati con il Comune), e), f), i) dei presente articolo. In ogni caso, le modalità e la corresponsione dei contributo concessorio sono fissati dall'apposita deliberazione comunale in conformità del relativo provvedimento legislativo del consiglio regionale.-

Art. 4 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggetti ad autorizzazione: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia di tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, servizi igienico- sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare, non alterino in tutto o in parte l'organismo edilizio preesistente e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; in particolare sono interventi di manutenzione straordinaria- 1) apertura, chiusura o modificazioni della parte interna, apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesìstenza; 2) consolidamento di strutture o di parti di esse.- Il consolidamento o la sostituzione di tali parti strutturali non deve comportare alterazione "o stato dei luoghi, né planimetricamente, né quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti; 3) demolizione e ricostituzione di tramezzi interni, sempreché le opere -richieste non comportino modifiche dell'organismo preesistente. b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono soggetti altresì ad autorizzazioni: Gli interventi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del successivo art. 5 allorché eseguiti negli stabili vincolati dalle leggi N. 1497 e 1089 dei 1939.- c) le opere costituenti pertinenze ed impianti di carattere tecnologico al servizio di- edifici già esistenti, sempreché non sottoposte ai vincoli di " alle leggi 1497 e 1089 del 1939, ossia: 1) Le opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque aumento di volume o di superfici utili, quali ad esempio, impianti di ascensori, fognanti, idrici e di riscaldamento, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, ecc.; 2) la realizzazione di apparati tecnici che si rendono indispensabili a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; 3) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che prevedano modifiche di preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; 4) l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegna, mostre, vetrine per negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità, ecc.; 5) l'apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino alterazioni nel corpo del fabbricato, d) La realizzazione di distributori carburanti, con annessi accessori, sempreché non comportino realizzazione di manufatti diversi da quelli strettamente pertinenti alla distribuzione carburante; e) le varianti in corso d'opera di cui al C. 12' dell'art. 15 L. 10/77; f) le demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, gli scavi e i rinterri e le modifiche al suolo pubblico e privato, le opere e

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costruzioni internate, i muri di sostegno e i rimodellamenti del suolo morfologicamente significativi esulanti dalle normali esigenze di conduzione dei fondi.- g) manufatti costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili che non richiedano allacciamento ai pubblici servizi; h) l'installazione di campeggi mobili occasionali; i) le occupazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti, rottami, esposizione a cielo libero di merci.-

Art. 5 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione: a) le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare: 1 - demolizione o ricostituzione totale o parziale dei pavimenti; 2 - demolizione o ricostituzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; 3 - rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni; 4 - rifacimenti impianti per servizi accessori, come idraulico, fognatizio, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sempreché non comportino creazione di nuovi volumi tecnici; 5 - rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempreché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.- Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione: b) le opere e installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada; c) installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive ecc.; d) opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni privati sempreché non comportino sensibili opere murarie o di rimodellamento del terreno; e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.-

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE - PROGETTO ED ALLEGATI La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi.- Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progettista e del Sindaco (ovvero su richiesta della C.E.), richieda minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono: A) per le nuove costruzioni: 1) l'estratto catastale aggiornato, con l'esatta indicazione del lotto, mediante colorazione trasparente firmata dal progettista; 2) lo stralcio in scala conforme all'originale dello strumento urbanistico vigente generale, ovvero se esistente, dello strumento urbanistico attuativo, con la esatta ubicazione del lotto interessato 3) planimetria d'insieme in scala 1:500 comprendente il piano quotato, con le indicazioni della superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi del fabbricato, delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi, del nome dei proprietari delle medesime costruzioni e delle eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze e corredato di almeno quattro fotografie, in copia semplice di formato non inferiore a cm. 13 x 18 dello stato dei luoghi (ante operam). Nel piano devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie allegate al progetto, munita della dizione: «I sottoscritti, rispettivamente proprietario e

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progettista, dichiarano sotto la propria responsabilità che la presente planimetria corrisponde all'esatto stato dei luoghi. - Il proprietario - Il progettista - opportunamente firmata»; 4) planimetria in scala 1:500 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono, (quotata in tutti i suoi elementi, terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.), nonché le quote altimetriche di rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc. con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quello della sistemazione del terreno post operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo immodificabile Pino all'ultimazione dei lavori.- Detta planimetria dovrà essere altresì integrata a una tabella riassuntiva di tutti gli elementi significativi del progetto opportunamente dimostrati analiticamente (superficie del lotto, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi, ecc.) raffrontati ai rispettivi vincoli previsti dagli strumenti e dalle normative urbanistiche vigenti.- 5) Le piante dei vari piani, in scala 1: 1 00, con l'indicazione delle strutture portanti in- terne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato, del piano seminterrato con le quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), dell'eventuale piano sottotetto sezionato con un piano orizzontale passante ad una quota di m. 1,50 dal calpestio del sottotetto stesso, del piano di copertura. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 6.- Nel caso di edifici modulari e costituiti da ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50 o 1: 100 ovvero di parti significative a scala 1: 100 degli edifici modulari. Ove si tratti di edificio aderente a altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi; 6) almeno due Sezioni (trasversali e longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1: 1 00 (o in scala 1: 200 nei casi di cui al penultimo comma dei precedente articolo) con le misure delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi, delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali casi deve essere altresì indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di campagna ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al precedente punto 4); 7) tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1: 100 (1:200 nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 5), completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. 1 prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio evidenziando in particolare le aperture e i relativi infissi, le zoccolature, gli spazi per insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici; 8) particolari significativi di piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra; 9) indicazioni relative a tutti quegli impianti che per la loro dimensione (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale fognatura), siano determinanti per composizione architettonica dell'edificio.

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In particolare, ove non esista la possibilità di approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, deve essere allegato progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento adottato, con l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità della USL.- Nel caso che la zona fosse priva di fognatura pubblica, deve essere allegato progetto e relazione tecnica dei sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con parere dell'Ufficio competente della U.S.L.; 10) relazione illustrativa contenete tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con la indicazione delle eventuali opere provvisionali, nonché la destinazione d'uso generale dell'edificio; 11) nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco, ove necessario; 12) parere dell'Ufficio competente della U.S.L.; 13) nulla osta delle competenti Sovrintendenze statali o regionali ove necessario; 14) permessi ed autorizzazioni ove necessari, per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi speciali o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti; 15) concessione, ove necessario, di accessi per le aree prospicienti strade statali o provinciali fuori dei centri abitati; 16) copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti.

B) per le demolizioni e ricostruzioni: 1) tutte le documentazioni di cui al precedente punto «A»; 2) modello ISTAT - Rilevazione dell'attività edilizia opera da demolire; 3) ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico richiedano una conoscenza delle caratteristiche planimetriche e delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti, rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica, nonché le destinazioni d'uso.

C) per i restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni: 1) la documentazione di cui al punto «A» nn. 1, 2, 10, Il e 13; 2) piante, prospetti e sezioni in scala 1: 100 relativi ai piani o unità immobiliari in cui sono previsti interventi; 3) piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1: 1 00 con l'indicazione degli interventi richiesti evidenziando le demolizioni dalle ricostruzioni; 4) documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base catastale o riferita ad autorizzazioni comunali ed in mancanza, altra idonea documentazione di asseverazione avente data certa; 5) qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici, dovranno essere esibite fotografie a colori; 6) qualora gli interventi interessino parti di edifici condominiali dovranno produrre il nulla osta del condominio.

D) Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale: 1) la documentazione di cui al punto C) con indicazioni dettagliate sulla natura dei materiali delle decorazioni e sulle parti ornamentali esistenti e di progetto; 2) relazione storico-critica finalizzata ad individuare la stratigrafia storica dell'edificio.- Detta stratigrafia, dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni dei tessuto edilizio (sopraelevazione). La relazione, redatta da ingegnere, architetto od altro professionista abilitato, dovrà essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal suo autore.-

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Art. 8 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE La documentazione a corredo della domanda di autorizzazione deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi.- La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si intende intervenire deve comunque essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal progettista.- Fatti salvi i casi in cui per la natura e dimensione degli interventi, a giudizio del progetti- sta e del Sindaco, su parere conforme della C.E. possono essere richieste minori o maggiori documentazioni, queste di norma sono: A)- per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero la costruzione di opere accessorie alla costruzione: 1) la documentazione di cui ai punti B, C, D, dei precedente articolo riferita alle sole parti per le quali si intende intervenire; B) per altri interventi: 1) la documentazione relativa ai luoghi ed alle opere che si intendono realizzare elaborate alla scala opportuna.

Art. 10 - VAILIDITA, DECANDENZA E ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità di 12 mesi dal rilascio.- Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato, nel suddetto periodo di validità, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo, che sarà consentito sempreché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o regolamentari, e sempreché non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di cui all'art. 13 legge 10/77.- Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessionario anche se la originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato di cui all'art. 18 della legge 10/77.- La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine di 36 mesi consecutivi dalla data di inizio dei lavori e in ogni caso dopo 48 mesi dal rilascio della concessione. Su istanza degli interessati, in considerazione: - della mole d'opera da realizzare; - di fatti estranei alla volontà del concessionario; - di opere fruenti di contributo statale, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.- il Sindaco, con provvedimento motivato e sentita la Commissione Edilizia, può concede- re nuovi termini di validità ed efficacia della concessione. La decadenza si verifica inoltre nella ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 31 della legge 1150/1942 modificata ed integrata dalla legge 765/1967. - La concessione è rilasciata dal Sindaco sentiti oltre ai pareri esterni all'Amministrazione Comunale e relativi a vincoli e prescrizioni particolari i pareri: - dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la osservanza delle norme dei presente regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano-altimetriche, allineamenti di distanze, etc.) per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione e dei relativo impegno del richiedente di procedere l'attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della concessione; - della U.S.L. per l'osservanza delle norme sanitarie; - della Commissione Edilizia per la propria competenza.-

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B) all'articolo 9) vengono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora l'opera richiesta ricada in area dotata di strumento attuativo in vigore, oltre all'apposita ricevuta di cui al precedente comma, l'autorità comunale rilascia una copia degli elaborati progettuali muniti di attestazione di conformità, vistati e con la data di presentazione della istanza medesima. Anche per le istanze di autorizzazione che possono ottenere l'implicito atto di assenso valgono le stesse procedure di cui sopra».

C) dopo l'art. 67 viene aggiunto il seguente:

Art. 68 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sulla base di quanto contenuto e prescritto dalle leggi nazionali e regionali nonché da circolari emanate dall'Assessorato LL.PP. e Urbanistica regionali, per tutti gli edifici pubblici o di interesse pubblico, dovranno essere usati particolari accorgimenti nella progettazione onde evitare le cosiddette «Barriere architettoniche».

D) i commi 3° e 4° dell'art. 15 sono abrogati e sostituiti con il seguente:

«I membri eletti dal Consiglio Comunale sono: - due esperti in materia urbanistica ed edilizia, uno da parte della maggioranza ed uno da parte della minoranza,

- un ingegnere iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine; - un architetto iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dall'Ordine; - un geometra iscritto all'albo, scelto fra una terna fornita dal Collegio.-

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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Eugenio Comandini

IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Elio Micozzi F.to Giovanni Della Penna

Prot. N. li, Copia della suestesa deliberazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ___________ e viene oggi inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Generale

Prot. N. 6277 li, Il sottoscritto Segretario attesta che copia

della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25/3/1984 festivo oppure dal _______________ al ___________ e che contro la medesima NON sono pervenuti reclami. Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario Comunale F.to Elio Mecozzi

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno __________________oppure: dal _________________ al ____________ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data ________________________ , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario Generale

REGIONE LAZIO - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione di LATINA

Salvo omologazione – 12/4/1984 - 73 - 12/4/1981 (F.to Di Monaco)

P.C.C. ad uso amministrativo. lì, Il Segretario Generale Visto: IL SINDACO

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GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1987

Addì otto ottobre millenoventottantasette, alle ore 10,50 nella sede della Regione Lazio in Roma, Via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta: Landi Bruno Presidente Gallenzi Giulio Cesare V. Presidente Paliotta Giuseppe Assessore Arbarello Paolo Assessore Pulci Paolo Assessore Benedetto Raniero Assessore Splendori Franco Assessore Bernardi Enzo Assessore Troja Giacomo Assessore Cutolo Teodoro Assessore Tuffi Paolo Assessore Mancini Lamberto Assessore Ziantoni Violenzio Assessore Assiste il Segretario Dott. Saverio Guecione (Omissis)

Assenti: Vice Presidente Gallenzi; Assessori Paliotta, Splendori, Troja e Ziantoni.

DELIBERAZIONE N. 6023

Comune di Cisterna di Latina (Latina) - Regolamento edilizio - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Tutela Ambientale; VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 6 agosto 1967, n. 765; . VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8; VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che detta norme per l'edificazione dei suoli; RITENUTO che con delibera di Giunta Regionale n. 893 del 9 marzo 1976 è stato approvato il P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina (Latina); VISTA la delibera conciliare n. 8 in data 4 febbraio 1981 con la quale il predetto Comune adottò il R.E. del proprio territorio; RITENUTO che con delibera di questa Giunta Regionale n. 2609 del 3 maggio 1983 il R.E. di che trattasi fu restituito all'Amministrazione comunale per rielaborazione ai sensi dell'art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765; CONSIDERATO che con delibera conciliare n. 18 dell'8 marzo 1984 vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta del 12 aprile 1986 (verbale n. 73) il Comune in questione ha adottato le modifiche al Regolamento Edilizio sopraspecificato in conformità alle prescrizioni a suo tempo formulate dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale - 1 Sezione, con voto n. 44/4 reso nell'adunanza dei 15 ottobre 1982, in base alla quale era stata predisposta la citata delibera di Giunta Regionale n. 2609/1983; CHE in tale sede il Comune medesimo ha introdotto alcune innovazioni In taluni articoli del R.E. in esame; CHE, peraltro, dette innovazioni appaiono ammissibili in quanto trattasi di precisazioni necessarie ad una più corretta interpretazione delle norme regolamentari; CHE, pertanto, il regolamento Edilizio medesimo è meritevole di approvazione; CHE, tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante nuove norme in materia di attività urbanistico-edilizio, detto Regolamento Edilizio deve in- tendersi uniformato alle

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disposizioni della legge medesima particolarmente per quanto attiene alle modalità di intervento per le opere edilizie interne; CHE, inoltre, l'art. 10 del testo regolamentare adottato dal Comune, concernente la validità, la decadenza e l'annullamento della concessione edilizia, deve intendersi soppresso, in quanto non attuale relativamente ad alcune disposizione (ad es. 3' comma) ed addirittura illegittimo per altre (ad es. rinnovo della concessione edilizia prima della scadenza del termine di inizio dei lavori)-, CHE, parimenti, debbono intendersi soppressi i punti 9 e 12 dell'art. 7, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1980, n. 52, in base alle quali il parere della USL va richiesto a cura del sindaco; VISTI i voti del Comitato Consultivo Regionale - 1 Sezione, n. 134/4 e n. 150/9 resi rispettivamente nelle adunanze del 7 giugno 1986 e del 20 febbraio 1987, in conformità ai quali la presente deliberazione è stata predisposta; all'unanimità

D E L I B E R A con le soppressioni e le precisazioni sopra specificate, è approvato il regolamento edilizio del Comune di Cisterna di Latina (Latina) di cui alle premesse, vistato dall'Assessore all'Urbanistica in un testo contenente il regolamento medesimo allegato alla delibera conciliare n. 8 del 4 febbraio 1981 e nella delibera conciliare n. 18 dell'8 marzo 1984 relativa alle modifiche introdotte dal Comune in detto testo. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis) IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.to Dott. Saverio Guecione F.to: Bruno Landi

Copia conforme all'originale IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 26 novembre 1987 con verbale n. 825168.

Roma, lì 11 dicembre 1987 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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