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COMUNE DI CERVETERI Roma
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53Del 03/05/2013
OGGETTO: Variante urbanistica al PRG per le aree agricole ex Roma: atto di indirizzo
L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno TRE del mese di MAGGIO con inizio alle ore
10:00 nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente/Assente
Pascucci Alessio Sindaco Presente
Zito Giuseppe Vice Sindaco Presente
Cennerilli Francesca Assessore Presente
Croci Lorenzo Assessore Presente
Barbato Nicola Assessore Assente
Mundula Andrea Assessore Presente
Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa Cogliano.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Su proposta del Sindaco/Assessore alla Pianificazione Sostenibile del Territorio e a cura del dirigente dell’Area 3^ Assetto Uso e Sviluppo del Territorio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto :“ VARIANTE URBANISTICA AL PRG PER LE AREE AGRICOLE EX ROMA :
ATTO DI INDIRIZZO “che si sottopone alla Giunta Comunale per l'approvazione.
Premesso Che il Comune di Cerveteri è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
Delibera di Giunta Regionale del Lazio n 3305 del 07.06.1980 e successive; che nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, in conformità a quanto
disposto dai provvedimenti di approvazione con delibere di Giunta Regionale del Lazio n° 3505 del 07/06/1980, n° 5852 del 06/11/1980 e n° 5144 del 06/10/1981, le zone agricole sono sottoposte alla seguente regolamentazione normativa :
“Articolo 18 – ZONIZZAZIONE ZONA R – RURALEQuesta zona copre gran parte del territorio comunale.E’ destinata all’agricoltura.E’ edificabile per costruzioni necessarie alla conduzione agricola del fondo, o per
la residenza del proprietario e del personale addetto alle colture.La zona rurale è suddivisa in tre sottozone: R1, R2 ed R3.In particolare la sottozona R1 – comprendente tutte le aree agricole sottoposte al
regime Ente Maremma.In tale sottozona l’indice di fabbricabilità fondiario non può essere superiore a
0,07 mc/mq. dei quali un massimo di 0,03 mc/mq. può essere utilizzato per residenze agricole; il lotto minimo per detta sottozona non può essere inferiore a mq. 10.000.
La sottozona R2 – comprendente tutte le restanti aree agricole non boscate.Per tale sottozona l’indice di fabbricabilità fondiaria è da intendersi non
superiore a 0,065 mc/mq. dei quali un massimo di 0,015 può essere destinato a residenze agricole; il lotto minimo per detta sottozona non può essere inferiore a 30.000 mq.
Nella sottozona in questione, in attesa che il Comune predisponga la perimetrazione, allo scopo di enucleare le parti boscate del territorio che non sono state individuate negli elaborati di piano, è consentita l’edificazione in via transitoria e cautelativa, con la sola applicazione degli indici di utilizzazione della sottozona R3.
La sottozona R3 – comprende tutte le zone boscate, da salvaguardare. In detta sottozona è vietata la trasformazione della consistenza forestale esistente senza il preventivo assenso dell’Assessorato Regionale all’agricoltura e foreste.
Nell’ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione, di trasformazione colturale, di allevamento zootecnico ecc.) sia finalizzato, per quanto possibile, all’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell’agricoltura di cui alle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976, recepite dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63.
Nell’ambito della zona agricola la vendita delle costruzioni adibite a residenza
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rurale deve comprendere l’asservimento della superficie minima necessaria a rendere compatibile la costruzione stessa con l’indice di utilizzazione fondiaria ammesso. Fanno eccezione le costruzioni realizzate prima del Piano Regolatore Generale per le quali l’asservimento in questione deve intendersi corrispondente a quello prescritto al momento del rilascio della relativa autorizzazione.
L’utilizzazione dell’indice di fabbricabilità corrispondente ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altra concessione alla edificazione sulla superficie stessa indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Nell’ambito della zona agricola la destinazione d’uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e forme di Legge.
Non è consentita l’apertura e la coltivazione di cave che non siano comprese nel Piano Regolatore vigente o in sue successive varianti, nonché alcuna attività connessa allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. Per le cave eventualmente esistenti e non rappresentate negli elaborati di piano, può essere consentita l’ulteriore coltivazione solo sulla base di un progetto di utilizzazione globale del giacimento con relativa convenzione ed atto d’obbligo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie al proseguimento della coltivazione stessa e delle opere di sistemazione delle parti già sfruttate.
Nella R è esclusa ogni lavorazione di tipo insalubre, a sensi del D.M. 12 febbraio 1971.
Nell’ambito della zona agricola è vietato procedere alla costruzione di nuove strade o a modifiche sostanziali di quelle esistenti senza che ciò non sia previsto nel piano regolatore vigente o in sue successive varianti.
Fanno eccezione le strade poderali e quelle consortili e le strade che, comunque, assolvono le funzioni di quest’ultime.
Non è consentita inoltre l’installazione di impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività deve trovare opportuna collocazione all’interno della zona industriale e/o artigianale e non devono comunque essere visibili dalle strade di primaria importanza.
Nelle sottozone R1 e R2 è consentita comunque la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature e telefoni che debbono però essere individuati con i relativi vincoli di rispetto nello strumento urbanistico.
Rilevato Che la Regione Lazio ha emanato in data 22 Dicembre 1999, la Legge urbanistica n.
38 dal titolo : “ Norme sul governo del territorio “; che la suddetta Legge disciplina le aree agricole secondo la seguente normativa :
“ Art. 55 (Edificazione in zona agricola)
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1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all’articolo 56.2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo.
3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.
5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell’azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua.
6. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.
7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.
9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici
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riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.
10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57.”
Che gli indici e parametri urbanistici, vengono attualmente applicati, dall’Ufficio Tecnico Comunale, secondo il combinato disposto delle due Norme precedenti, tenendo conto delle valutazioni più restrittive scaturite dal confronto delle condizioni tecnico edilizie previste dalla Legge regionale 38/99 e s.m.i. e dalle NTA del PRG vigente;
Preso atto Che a seguito di ridefinizione del perimetro comunale, sono state annesse al territorio
del Comune di Cerveteri, aree periferiche dell’ex Comune di Roma, apportando, per tale motivo, Variante Zonizzativa al PRG di Roma e di Cerveteri con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n 689 del 06.03.1979 e in forza di successiva deliberazione della Giunta Regionale n 1121 del 20.02.1991 e Decreto Presidente Giunta Regionale n 431 del 12.03.1991;
Che tali zone agricole avevano destinazione urbanistica identificata con la Zona H – Agro Romano, nel PRG originario e definita nelle NTA, all’art. 11 punto 3 “ Sottozona H3 “;
Che in tale sottozona urbanistica, per le residenze era previsto un lotto minimo della superficie non inferiore a 5 Ha ( 50.000 mq ) ; cubatura max pari a 0,01 mc/mq ed Altezza max uguale a mt 7,00; oltre alla possibilità di realizzare piccoli manufatti per annessi e pertinenze agricole;
Rilevato Che il permanere nel tempo di tale differenza di parametri urbanistici, limitatamente al
perimetro delle aree agricole suddette ( ex Roma ), in rapporto ad analoghe zone agricole del PRG di Cerveteri ed anche in relazione ai contenuti normativi del citato art. 55 della L.R. n 38/99, determina una disparità delle condizioni applicative delle norme urbanistiche all’interno dello stesso territorio Comunale, per zone omogenee aventi le medesime caratteristiche urbanistiche;
Che tale disparità di trattamento è stata più volte rappresentata dai proprietari interessati e/o degli aventi titolo, con sollecitazioni formali all’Amministrazione Comunale, finalizzate al conseguimento di decisioni improntate ad omogeneità di trattamento urbanistico e normativo per le aree territoriali similari;
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Ritenuto Opportuno formulare i criteri, gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire , finalizzati alla
redazione e all’adozione della Variante Urbanistica e normativa delle Zone Agricole del PRG vigente di Cerveteri, come specificati nel dispositivo della presente proposta di deliberazione;
Dato atto Che trattandosi di Delibera d’indirizzo gli effetti amministrativi della stessa non
incidono nei capitoli e nelle risorse del Bilancio Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n° 267/’00, espresso in merito dal Dirigente dell’Area 3^ “Assetto uso e Sviluppo del Territorio”;Visto il PRG vigente e le NTA del Comune di Cerveteri;
Visto il DPR del 06062001 n 380 e s.m.i.;Vista la L. R. del Lazio n 38 del 221299 e successive modificazioni e integrazioni;Vista la Legge 1150 del 17081942 e successive modificazioni e integrazioni;Visto il Decreto Legislativo n 267 del 18 Agosto 2000;
PROPONE
Di accogliere il contenuto e le motivazioni espresse in narrativa della presente deliberazione, che qui si intendono riportate ed integralmente approvate;
Di assumere gli indirizzi, obiettivi e criteri, come specificati in premessa, al fine di procedere alla redazione della Variante Urbanistica al PRG vigente di Cerveteri, per uniformare gli indici, i parametri e la normativa urbanistica delle aree agricole ex Roma, alle aree agricole della restante parte del territorio comunale; Di demandare al Dirigente dell’Area 3^ “Assetto Uso e Sviluppo del Territorio”, gli atti e provvedimenti che si renderanno necessari per la completa attuazione degli indirizzi espressi con la presente proposta di deliberazione e di procedere alla redazione della Variante urbanistica secondo gli indici e i parametri definiti in narrativa.
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COMUNE DI CERVETERIRoma
Area III ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Variante urbanistica al PRG per le aree agricole ex Roma: atto di indirizzo
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:
FAVOREVOLE
Cerveteri, lì 30 aprile 2013 IL DIRIGENTE
F.TO ADALBERTO FERRANTE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3^ Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio competente;
ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Variante urbanistica al PRG per le aree agricole ex Roma: atto di indirizzo”.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Pascucci Alessio F.to Cogliano Dott.ssa Luisa
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot. generale n. 15846 del 07/05/2013), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 07/05/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
diverrà esecutiva il giorno 17/05/2013 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
Dalla Residenza comunale, lì 07/05/2013
Il Responsabile del ServizioAssistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
E’ COPIA CONFORME ALL’CRIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 07/05/2013Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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