COMUNE DI CASTELLABATE...DELC N 00004/2018 del 30/03/2018 2 IL SINDACO Premesso che la legge di...

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COMUNE DI CASTELLABATE PROVINCIA DI SALERNO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00004/2018 del 30/03/2018 OGGETTO: Variazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI. Il giorno 30/03/2018 alle ore 10.38 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali. COSTABILE SPINELLI - Sindaco LUISA MAIURI - Vice Sindaco DOMENICO DI LUCCIA COSTABILE NICOLETTI ELISABETTA MARTUSCELLI ASSUNTA NIGLIO MARCO DI BIASI MARIA CRISTINA CARDULLO SALVATORE MARINELLI ALESSANDRO LO SCHIAVO MARCO RIZZO CATERINA DI BIASI LUIGI MAURANO PRESENTI P P P P P P P P P P P P P ASSENTI Partecipa GERARDINA CONTI - Segretario Comunale Presiede COSTABILE SPINELLI - Sindaco Verificato il numero legale, COSTABILE SPINELLI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267. Esito: Approvata con immediata eseguibilità N° PAP-00697-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 12/04/2018 al 27/04/2018 L'incaricato della pubblicazione Albo Pretorio Responsabile N° PAP-00697-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 12/04/2018 al 27/04/2018 L'incaricato della pubblicazione Albo Pretorio Responsabile

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COMUNE DI CASTELLABATEPROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00004/2018 del 30/03/2018

OGGETTO:

Variazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI.

Il giorno 30/03/2018 alle ore 10.38 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

COSTABILE SPINELLI - Sindaco

LUISA MAIURI - Vice Sindaco

DOMENICO DI LUCCIA

COSTABILE NICOLETTI

ELISABETTA MARTUSCELLI

ASSUNTA NIGLIO

MARCO DI BIASI

MARIA CRISTINA CARDULLO

SALVATORE MARINELLI

ALESSANDRO LO SCHIAVO

MARCO RIZZO

CATERINA DI BIASI

LUIGI MAURANO

PRESENTI

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ASSENTI

Partecipa GERARDINA CONTI - Segretario Comunale

Presiede COSTABILE SPINELLI - Sindaco

Verificato il numero legale, COSTABILE SPINELLI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla

quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°

267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00697-2018

Si attesta che il presente atto è statoaffisso all'Albo Pretorio on-linedal 12/04/2018 al 27/04/2018

L'incaricato della pubblicazioneAlbo Pretorio Responsabile

N° PAP-00697-2018

Si attesta che il presente atto è statoaffisso all'Albo Pretorio on-linedal 12/04/2018 al 27/04/2018

L'incaricato della pubblicazioneAlbo Pretorio Responsabile

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2DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, haistituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibilierogati dai comuni;

Dato atto che questo comune dal 2017 ha applicato il metodo normalizzato per il calcolo delletariffe in applicazione dell’art. 1 comma 27 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come dadeliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2017;

Richiamato inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda alregolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacitàcontributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzionerispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

f) i termini di versamento del tributo;

Visto il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato comeda deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2017, in forza dell’articolo 52 deld.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Ritenuto di dover modificare il regolamento ai seguenti articoli:

art. 16 - Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche, viene così modificato:

- alla lettera a) “unico occupante residente sul territorio comunale da almeno 10 annicontinuativi” anziché “unico occupante ultrasessantenne residente sul territorio comunale daalmeno 10 anni continuativi;

- al comma 6 “In considerazione dell’installazione di sistemi di pesatura per ilconferimento di rifiuti differenziati presso il centro di raccolta comunale in “Maroccia”ulteriori riduzioni, collegate alle quantità di rifiuto conferito sono state introdotte edisciplinate con specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2017 del 15/05/2017”anziché “In considerazione della prossima installazione di sistemi di pesatura per il conferimentodi rifiuti differenziati presso il centro di raccolta comunale in “Maroccia” ulteriori riduzioni,collegate alle quantità di rifiuto conferito saranno introdotte e disciplinate con specifico

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3DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

regolamento premialità da adottare al termine di una fase sperimentale che si svilupperà per tuttol’anno 2017”.

art. 17 - Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche, oltre alla revisionedella numerazione dei commi, viene così modificato:

- aggiunto il comma 3 “Per le aree scoperte dove si esercita un’attività diristorazione/bar e omologhe la tariffa è ridotta del 50%”.

Visto l’allegato schema di regolamento che riporta le modifiche così come predisposte dalcompetente ufficio Tributi comunale;

Visto il verbale della conferenza capigruppo tenutasi il 23 marzo 2018 – prot. 7790/2018;

Visto il verbale della commissione bilancio tenutasi il 23 marzo 2018 – prot. 7974/2018;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensidell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comemodificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. inLegge n. 213/2012);

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificatodall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberarele aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli entilocali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio diprevisione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’iniziodell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, con il quale viene differito iltermine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo2018;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. inlegge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte ledeliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devonoessere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro iltermine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entrotrenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio diprevisione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo èsanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimentodell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decretodel Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura nonregolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cuiai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sulproprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituiscel'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decretolegislativo n. 446 del 1997.”

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile della Area EconomicaFinanziaria e Tributi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ed alpresente atto allegato;

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4DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Attesa la propria competenza nel merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento;

2. di apportare le modifiche al “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante esostanziale;

3. di dare atto che le modifiche al regolamento decorrano dal 1° gennaio 2018;4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giornidalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione delbilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 214/2011);

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

6. di pubblicare il presente regolamento così come modificato sul sito internet del Comune eall’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Il SINDACO

Costabile Spinelli

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5DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Comune di Castellabate

REGOLAMENTO DELLA TARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.________del____________

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6DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1. Oggetto del Regolamento ..................................................................................................... 3

Art. 2. Presupposto per l’applicazione della TARI ........................................................................... 3

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell’obbligazione tributaria ................................ 3

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti ......................................................... 4

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio ............. 5

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI ............................................................... 6

Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI ............................................................................... 6

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI .................................................................................. 6

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI ....................................................................................... 6

Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche ...................................................................... 7

Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche ................................................................ 7

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI8

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali ............................................................................ 8

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI ............................................................................................ 8

Art. 15. Tributo provinciale ............................................................................................................. 9

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche .............................................. 9

Art. 17. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche ..................................... 10

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio .............. 10

Art. 19. Agevolazioni ed esenzioni TARI ...................................................................................... 10

Art. 20. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. ................................................................................. 11

Art. 22. Poteri del Comune ............................................................................................................ 12

Art. 23. Sanzioni ........................................................................................................................... 13

Art. 24. Accertamento e Riscossione ............................................................................................. 14

Art. 25. Interessi............................................................................................................................ 14

Art. 26. Rimborsi e compensazioni................................................................................................ 14

Art. 27. Contenzioso ..................................................................................................................... 14

Art. 28. Diritto di interpello ........................................................................................................... 15

Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni ......................................................................................... 15

ALLEGATO A ............................................................................................................................. 16

Categorie di utenza TARI.............................................................................................................. 16

Allegato A – Categoria di utenza TARI…………………………………………………………………………………………………… 16

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Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

prevista dall’art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al

tributo sui rifiuti (TARI).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto per l’applicazione della TARI

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di

aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art.

unico legge 147/2013).

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non

costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,

industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i

posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva,

come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative

(comma 641, art. unico legge 147/2013).

Pertanto le aree scoperte di utenze non domestiche di attività che si svolgono prevalentemente

all’aperto (es.: campeggi, area sosta camper/roulotte, stabilimenti balneari, esposizioni di autosaloni,

rivendite di materiali, etc..) sono integralmente tassabili.

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,

elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione

dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la

medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita,

di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal

titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell’obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti

in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (comma 642, art. unico legge 147/2013).

2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

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a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha

sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo famigliare o

altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica

o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai

detentori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il TARI è dovuto

soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

(comma 643, art. unico legge 147/2013).

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi

comuni è responsabile del versamento della TARI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

(comma 644, art. unico legge 147/2013)

6. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del

Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la

produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente

destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti

attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici

destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e

simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro,

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei

lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e

assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale

o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività

nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

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9DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

5

Per l’anno corrente, in fase di prima applicazione, tale esclusione può essere presentata anche nel corso

dell’anno.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente

escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è

verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella

parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma 649, art. unico legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi

agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del

direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia,

di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da

malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da

tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’importo dovuto per l’attività una

percentuale di abbattimento indicata a fianco:

a)Botteghe artigiane: parrucchiere, barbiere e estetista 10%

b)Carrozzeria, autofficina, elettrauto, falegname, idraulico, fabbro e elettricista 10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,

artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento

presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al

conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l’attestazione del

pagamento delle stesse.

Per l’anno corrente, in fase di prima applicazione, tale esclusione può essere presentata anche nel corso

dell’anno.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti

speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini,

funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime

e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui

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10DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle

restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle

parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche

Sono comunque escluse dall’applicazione di questo comma le attività a cui si applica il comma 3.

.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili al TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei

muri. La superficie delle aree assoggettabili al TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di

eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147/2013).

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di

0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma

obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147/2013).

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

(comma 683, art. unico legge 147/2013).

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge

statale per l’approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1º gennaio

dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate

per l’anno precedente (comma 683, art. unico legge 147/2013).

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi

i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non

domestiche secondo criteri razionali.

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione

o il possesso.

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11DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva

presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l’utente che ha presentato la

dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali

ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

3. Per le utenze non domestiche di attività a carattere stagionale, la TARI è comunque calcolata per un

utilizzo pari a 12 mesi. Per la categoria degli arenili e specchio d’acqua la TARI è calcolata per un utilizzo

così come indicato nell’ordinanza di balneazione (arenili) e dal titolo concessorio (specchio d’acqua).

Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio

e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti,

determinato come segue:

a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello

risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli

occupanti è quello complessivo;

b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è

presuntivamente stabilito in numero di 4 con superficie imponibile sino a 100 mq., 6 con superficie

superiore salvo diversa dichiarazione presentata dall’utente o a seguito di verifica da parte del Comune;

c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti

convenzionale pari a 4 con superficie imponibile sino a 60 mq., 5 con superficie imponibile sino a 80 mq,

6 con superficie superiore.

5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati

permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno.

Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell’interessato, debitamente documentata.

Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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12DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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3. Per le attività svolte su arenili in concessione demaniale è applicata una tariffa differenziata per l’arenile

e l’area in cui è eventualmente effettuata attività di somministrazione alla quale si applica la specifica

tariffa (bar/ristorante);

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di

approvazione della tariffa.

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi

all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente

svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e

qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici, coperte e scoperte, facenti parte della medesima

attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili

locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente

e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di

riferimento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività

esercitata.

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne,

elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta

disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio

2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere

coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (comma 655, art. unico legge 147/2013)

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,

ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali

od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente

categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. (comma 663, art. unico legge 147/2013).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è

applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a

produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le

modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui

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13DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

(comma 664, art. unico legge 147/2013).

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del

canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere

corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

Art. 15. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(comma 666, art. unico legge 147/2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale,

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma

666, art. unico legge 147/2013).

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1.Alla tariffa si applica una riduzione del 30% del dovuto alle utenze domestiche che si trovano nelle

seguenti condizioni:

a) unico occupante residente sul territorio comunale da almeno 10 anni continuativi;

b) unico occupante pensionato, in passato già residente, rientrato sul territorio comunale dopo il

pensionamento, anche da meno di 10 anni.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale

o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo

in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica

una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno

precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo

nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto / il possesso dell’apposita

compostiera. Per l’anno corrente, in fase di prima applicazione, tale riduzione può essere presentata anche

nel corso dell’anno.

4. Il tributo è ridotto al 50% in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti

all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in

Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

6. In considerazione dell’installazione di sistemi di pesatura per il conferimento di rifiuti differenziati

presso il centro di raccolta comunale in “Maroccia” ulteriori riduzioni, collegate alle quantità di rifiuto

conferito sono state introdotte e disciplinate con specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 110/2017

del 15/05/2017.

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14DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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Art. 17. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico

individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 30%.

Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante

il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno,

fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera

mediante compensazione alla prima scadenza utile..

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di

comunità è ridotta del 20% .

Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante

il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno,

fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera

mediante compensazione alla prima scadenza utile .

3. Per le aree scoperte dove si esercita un’attività di ristorazione/bar e omologhe la tariffa è ridotta del

50%.

Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante

il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno,

fornire entro il 28 febbraio la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione opera

mediante compensazione alla prima scadenza utile .

Per l’anno corrente, in fase di prima applicazione, tale riduzione può essere richiesta anche nel corso

dell’anno.

4. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e

produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono,

direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di

bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta dell’8 % della tariffa per i conferimenti superiori in

valore a (15.000) Euro nell’arco dell’anno sino ad un massimo di (100.000) Euro.

Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre entro il 28 febbraio dell’anno successivo la

documentazione attestante il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti gratuitamente. La riduzione opera

mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di

gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,

nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che

abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente. (comma 656, art. unico Legge 147/2013).

Per l’anno corrente, in fase di prima applicazione, tale riduzione può essere presentata anche nel corso

dell’anno.

Art. 19. Agevolazioni ed esenzioni TARI

1. Si applica una riduzione del 30% ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste ai punti seguenti:

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15DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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a) anziani ultrasessantacinquenni che non posseggono altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla

pensione sociale

b) nuclei familiari con portatori di handicap superiore all’80%.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste al comma precedente può essere

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse

derivanti dalla fiscalità generale del comune. (comma 660, art. unico Legge 147/2013).

3. Le istanze per ottenere le agevolazioni o esenzioni previste in questo articolo debbono essere presentate

entro il 31 gennaio e producono i loro effetti dal 1° gennaio. Per l’anno in corso, solo in fase di prima

applicazione, tali agevolazioni possono essere presentate anche durante il corso dell’anno.

Art. 20. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più

favorevole al contribuente.

Art. 21. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e

in particolare:

a) l’inizio della detenzione o del possesso;

b) la cessazione della detenzione o del possesso;

c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;

d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di

detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l’alloggio dal detentore o dal possessore;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) entro 10 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o

nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;

b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree

soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la

dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di

pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è

verificato l’obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)

dell’intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,

codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;

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16DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

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c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali

dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve

contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa,

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede

legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita

per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta

certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione

telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da

restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle

richieste di pagamento.

Art. 22. Poteri del Comune

1. Il comune designa un funzionario responsabile sia per la TARI che per la TASI, a cui sono attribuiti tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al

tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico

legge 147/2013).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. (comma 694, art.

unico legge 147/2013).

4. Ai fini dell’attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure

di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

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17DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

13

Art. 23. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI o della TASI risultante dalla dichiarazione si

applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non

superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il

ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili,

è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di

imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del

tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a

euro 500.

5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine

per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del

tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative

per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene

eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o

dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene

entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è

stato commesso;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l’anno successivo a quello nel corso del

quale è stata commessa la violazione ma prima dell’accertamento.

9. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del

pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori

calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

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18DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

14

Art. 24. Accertamento e Riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI è gestito direttamente dal Comune.

2. L’importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in massimo 4 rate che scadono

rispettivamente il 31 marzo – il 30 giugno- il 31 luglio- il 31 dicembre- o con un unico versamento entro il

30 giugno, ovvero secondo diversa rateazione e scadenze definite in sede di approvazione delle tariffe.

3. Il Comune, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base

dell’ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto.

Il mancato ricevimento dell’avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il

Comune assicura l’assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

4. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell’anno il Comune provvederà al recupero o

alla restituzione della differenza con il pagamento dell’anno successivo.

5. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e

sociale il contribuente, prima dell’inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del

termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione. Le condizioni che determinano la possibilità

di richiedere le dilazioni derivano da relazione del servizio sociale comunale.

Art. 25. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale

incrementato di 1,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono

divenuti esigibili.

Art. 26. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di

cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il

rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 31, a decorrere dalla

data dell’eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il

pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L’istanza deve essere

presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

4. Il comune non procede all’accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi

qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun

credito, l’importo di euro 10 , con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica

qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso

per somme inferiori a euro 10 per anno d’imposta.

Art. 27. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge

l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso, secondo

le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, previa

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19DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

15

istanza di mediazione, come da regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.36

del 09.12.2016.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto

dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.

218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla

sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a

richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in

materia.

Art. 28. Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per

iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in

merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha

effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta

dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei

confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia

ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti approvati in precedenza, in

particolare dall’articolo 20 al 38 del regolamento comunale IUC, approvato con delibera di Consiglio

Comunale n.16 del 30.09.2014.

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20DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

16

ALLEGATO A

Categorie di utenza TARI Categoria 1 Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni luoghi di culto 2 Cinematografi e Teatri 3 Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5 Arenili, Specchi d’acqua (Posti Barca), Parcheggi 6 Esposizioni, autosaloni 7 Alberghi con Ristoranti 8 Alberghi senza Ristoranti, Villaggi Turistici, B&B 9 Case di Cura e riposo 10 Ospedali 11 Uffici, Agenzie, studi professionali 12 Banche ed Istituti di credito 13 Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di Mercato beni durevoli 17 Attività Artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 18 Attività Artigianali tipo botteghe : Falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 20 Attività Industriali con Capannoni di Produzione 21 Attività Artigianali di Produzione beni Specifici 22 Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, Pub 23 Mense, Birrerie, Amburgherie 24 Bar, caffè, Pasticceria 25 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26 Plurilicenze Alimentari e/o misti 27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio 28 Ipermercati di genere misti 29 Banchi di mercato generi alimentari 30 Discoteche, night club

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21DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Comune di CastellabateSmistamento: AREA_03_ECONOMICO_FINANZIARIA_TRIBUTI

Prt.G.0008037/2018 - E - 28/03/2018 08:38:05

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22DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Pagina 2 - c_c125_0008037/2018

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23DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Pagina 3 - c_c125_0008037/2018

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24DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

Presenti: 13

Il Sindaco-Presidente introduce la trattazione dell’argomento iscritto al n. 4 dell’o.d.g., ad

oggetto: “Variazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti

TARI”. UDITI gli interventi relativi alla discussione, che sono integralmente riportati nel testo allegato per

formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui stesura è avvenuta

mediante servizio di decrittazione.

Indi, il Sindaco-Presidente, dopo ampia discussione pone in votazione, con scrutinio palese per

alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “Variazione Regolamento per l’istituzione

e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI”.

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere del Revisore dei conti, Dott. Carmine Sullo, espresso con verbale n. 5 del

27.03.2018 ed acquisito al protocollo dell’ente al n. 8037 del 28.03.2018;

PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE RESA PALESE PER ALZATA DI MANO E CHE HA SORTITO IL

SEGUENTE ESITO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

Presenti: 13

Votanti: 13 Favorevoli: 9 (SINDACO, MAIURI, DI LUCCIA, NICOLETTI, MARTUSCELLI, NIGLIO, DI BIASI M.,

CARDULLO, MARINELLI)

Contrari: 4 (LO SCHIAVO, RIZZO, DI BIASI C., MAURANO,) Astenuti: 0

D E L I B E R A:

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “Variazione Regolamento

per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI.”, nelle risultanze

formulate dalla proponente.

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 9 (SINDACO, MAIURI, DI LUCCIA, NICOLETTI, MARTUSCELLI, NIGLIO, DI

BIASI M., CARDULLO, MARINELLI)

Contrari: 4 (LO SCHIAVO, RIZZO, DI BIASI C., MAURANO,) Astenuti: 0

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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25DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

COMUNE DI CASTELLABATE

Provincia di Salerno

1 Consiglio Comunale del 30 marzo 2018

IV Punto all’O.d.G.

Variazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

PRESIDENTE: Anche questo Regolamento è stato trasmesso al capogruppo, discusso in

conferenza, in sostanza sono tre i punti che vanno a cambiarsi rispetto al Regolamento precedente,

quello di cui siamo dotati, l’Articolo 16, che determina la riduzione della tariffa TARI per le utenze

domestiche, viene modificato alla lettera a) la parte in cui disciplina l’unico occupante residente sul

territorio comunale da almeno 10 anni continuativi, anziché unico occupante ultra sessantenne

residente sul territorio comunale da almeno 10 anni continuativi. Togliamo il limite di età che era

quello dell’ultra sessantenne previsto nella precedente versione, per cui l’abbattimento del 30 %

previsto dal nostro Regolamento sarà esteso a tutti coloro che sono residenti sul territorio comunale

da almeno 10 anni senza il limite del 60^ anno di età. Poi Articolo 16 comma 6 viene inserito “in

considerazione dell’installazione di sistemi di pesatura per il conferimento di rifiuti differenziati

presso il Centro di raccolta comunale in Maroccia ulteriori riduzioni collegate alla quantità di rifiuto

conferito sono state introdotte e disciplinate con specifica deliberazione di Giunta n. 110/2017, del

15 maggio 2017. La versione precedente era “in considerazione della prossima installazione dei

sistemi di pesatura per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di raccolta comunale

in Maroccia ulteriori riduzioni collegate alla quantità di rifiuto conferito saranno introdotte e

disciplinate con specifico Regolamento di premialità per l’anno 2017. Altra variazione di questo

Regolamento rispetto al precedente è all’Articolo 17 dove è prevista la riduzione della tariffa TARI

per le utenze non domestiche, quindi viene aggiunto al comma 3 “per le aree scoperte dove

esercitano attività di ristorazione, bar o omologhe la tariffa è ridotta del 50 %”, mentre nel

Regolamento precedente non c’era questa previsione di riduzione del 50 % per le aree scoperte per

le attività di ristorazione, bar o omologhe. Questa modifica dal 1^ gennaio 2018 introduce per le

aree scoperte una riduzione del 50 %. Questi sono i tre punti che si vanno a modificare rispetto al

Regolamento precedente, questa è la proposta di delibera di modifiche al Regolamento TARI.

CONSIGLIERE MAURANO: Voglio partire leggendo l’Articolo 2 comma 3, che non è stato

modificato, ma è meglio leggerlo ogni anno per far capire perché noi non siamo in accordo,

“pertanto le aree scoperte di utenze non domestiche di attività che si svolgono prevalentemente

all’aperto, campeggi, aree sosta camper, roulotte, stabilimenti balneari, esposizione di autosaloni,

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26DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

COMUNE DI CASTELLABATE

Provincia di Salerno

2 Consiglio Comunale del 30 marzo 2018

rivendite di materiali, sono integralmente tassabili”. Queste riduzioni che voi avete messo vanno

viste nell’ottica generale, le aliquote sono alte perché sono state aumentate lo scorso anno. Prendo

ad esempio il nucleo familiare di una persona che lo scorso anno con il coefficiente KB si è andato

oltre, lì c’è stato un aumento del 300 %, una riduzione del 30 % non va ad arginare quella

situazione. Faccio un esempio semplice, sono abituato a parlare in maniera molto chiara, è come se

tolti 100 euro gli diamo 20, rimane comunque un saldo negativo di 80. Dopo un aumento queste

piccole riduzione non vanno ad agevolare la vita di una tassa che viene vissuta sempre come un

peso, perché è stata aumentata, poi ci sono molte attività e molte case che lamentano una tassazione

alta. Voi potete anche scagliarvi contro di me ma la verità è che il sentimento generale supporta la

mia tesi. E’ stato ripreso il Regolamento dell’anno scorso ma quello dell’anno scorso in alcuni

punti, Articolo 4 comma 2 alla fine, parlando di disposizione si diceva, riferito all’anno scorso, per

l’anno corrente in fase di prima applicazione tale esclusione può essere presentata anche nel corso

dell’anno. E’ passato l’anno di prima attuazione, quindi doveva essere tolto ma è rimasto. Volevo

poi sottolineare come la delibera di Giunta 110/2017 è dell’11 maggio, il 15 forse era il giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio. All’Articolo 16 che si va a sostituire nell’anno precedente si diceva

che sarebbe stato redatto un Regolamento sulla premialità per all’anno 2018, questo Regolamento

per le premialità ancora non c’è, si rimanda sempre a questa delibera di Giunta. Questa delibera di

Giunta dà a ogni punto uno 0,0025 centesimi di euro per il conferimento presso l’Isola Ecologica.

Volendo fare un calcolo semplice, se si portano intorno ai 6,340 quintali di carta e cartone c’è un

risparmio di 31 euro. Penso che bisognerebbe dare maggiore premialità, si può fare, si deve ancora

fare il Regolamento che doveva essere fatto, quando andrete a fare il Regolamento vi invito a dare

maggiori incentivi. Ieri leggendo alcune notizie ho saputo che il Comune di Pomezia, guida 5 Stelle,

ha guadagnato dalla vendita dei rifiuti differenziati quasi 200 mila euro, erano entrati nella casse del

Comune 200 mila euro attraverso la vendita di questi rifiuti differenziati. Il mio è un suggerimento,

sono soldi che potrebbero entrare nelle casse del Comune, che farebbero piacere soprattutto alla

programmazione. Questi incentivi il Comune di Castellabbate li prende? I prodotti che abbiamo

della raccolta differenziata il Comune riesce a fare introito? Vorrei sapere qual è l’importo, la

destinazione e soprattutto se c’è un introito dovrebbe esserci anche una diminuzione della tassa, se

c’è un introito derivante dal rifiuto riciclato, entrano nelle casse del Comune nuovi introiti si

potrebbe anche abbassare il costo della tassa. Su questo chiedo dei chiarimenti. Inoltre, rinnovo la

proposta di riduzione della tassa, Articolo 16 e 19, dove ci sono agevolazioni ed esenzioni,

all’Articolo 16 introdurrei anche una riduzione per le giovani coppie, altri Comuni lo fanno, o per

chi ha un’attività under 35 o per chi ha avviato un’attività, in modo da dare un incentivo a

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COMUNE DI CASTELLABATE

Provincia di Salerno

3 Consiglio Comunale del 30 marzo 2018

sviluppare nuova imprenditoria e nuova attività sul territorio comunale. All’Articolo 19,

agevolazioni ed esenzioni, direi di dare qualche agevolazione anche a chi un reddito ISEE che non

superi i 6 mila euro, perché penso che siano persone che abbiano difficoltà a pagare tutti i tributi.

CONSIGLIERE RIZZO: Siccome siamo in tema di TARI voglio ricordare a me stesso e a tutto il

Consiglio Comunale di aver fatto un’interrogazione il 28 luglio 2017 proprio su alcuni coefficienti

TARI, in particolare KB per le persone singole, che oggi aumentate rispetto all’età, e sul

coefficiente KC. A quell’interrogazione, Sindaco, non ho avuto risposta, l’ho fatta al Sindaco, al

responsabile dell’area economica e finanziaria e al Revisore dei Conti, non so se era un errore però

andava chiarito questo aspetto, perché il KB secondo la legge poteva essere 1 aumentabile, massimo

1,50, oggi noi abbiamo un KB di 3,38, che riguarda proprio le persone singole, i mono componenti.

Perché la cosa non è stata rivista? Perché non è stata data risposta? Oggi ci troviamo a riparlare di

TARI e non si parla di questa cosa, non credo che sia corretto tutto ciò. Se, cortesemente, mi date

spiegazioni ve ne sono grato.

CONSIGLIERE LO SCHIAVO: E’ stata citata la partecipazione alla conferenza dei capigruppo,

bisogna precisare che era assente anche il Consigliere De Biase che è parte integrante e sostanziale

di questa Commissione, una Commissione a cui non abbiamo mai partecipato dal suo insediamento

per motivi ben documentati, chiari e noti alla Commissione Bilancio, che sono presenti al Sindaco e

all’Amministrazione Comunale. Per quanto concerne le modifiche fatte a questo Regolamento mi

premeva sottolineare che già nel passato Consiglio Comunale riguardo l’approvazione di questo

Regolamento avevamo dato, come diceva il Consigliere Maurano, diversi suggerimenti rispetto alle

coppie giovani, rispetto alla possibilità di agevolare ragazzi, giovani coppie, under 35 per l’apertura

di una nuova attività commerciale sul territorio del Comune di Castellabate. Sempre in tema

economico finanziario c’è questa riduzione da voi palesata rispetto a chi vive da Castellabate da 10

anni, come compenserete questa differenza che ci sarà. Sicuramente c’è un risparmio ma dovete

prendere i soldi da qualche altra parte, ora non so se fanno parte della gara di appalto, dei servizi

esternalizzati, quindi vorrei un chiarimento anche su questo aspetto.

Ricordo che nel passato Regolamento mettemmo la dicitura di incentivare per i primi tre anni di

attività giovani del territorio che aprivano attività nel Comune di Castellabate. Ricordo che

all’epoca dei fatti demmo delle precise indicazioni rispetto alle strade e alle frazioni del Comune di

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28DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

COMUNE DI CASTELLABATE

Provincia di Salerno

4 Consiglio Comunale del 30 marzo 2018

Castellabate, oggi non so se si potrebbe fare in maniera più generica, guardando al territorio nella

sua interezza. Grazie.

SINDACO – PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lo Schiavo. Voglio partire dalla considerazione

del Consigliere Rizzo circa l’interrogazione, sulla quale mi sento di dire che ha perfettamente

ragione, proprio nei giorni scorsi ho sollecitato l’ufficio, il cui passaggio qualche difficoltà ha

creato, sta lavorando su tante cose, però mi ha garantito che ha predisposto anche la risposta con

riferimenti normativi, nei prossimi giorni verrà inviata, ma questa non a scusante dell’ufficio, che

ringrazio per il lavoro che sta facendo, anche in una situazione difficile di organizzazione e di

logistica. Questo per quel che riguarda il coefficiente. Allo stesso modo mi sento di dire che la

riduzione che noi introduciamo con questa modifica, cioè l’esclusione del limite anagrafico,

estendendo il 30 % a tutti i residenti che sono unico abitante nel Comune, questo automaticamente

va nella direzione di abbassare, che è lo scopo principale. Da cosa nascono queste modifiche a

questo Regolamento: noi l’anno scorso abbiamo adottato per il primo anno con questo Regolamento

per la prima volta la TARI, siamo passati dalla TARSU alla TARI, io ho più volte detto che

l’istituzione di un nuovo tributo, l’istituzione di un nuovo Regolamento anche contro quello che è il

sentimento generale, al quale faceva riferimento il Consigliere Maurano, un sentimento che tutti

condividiamo, però dobbiamo anche capire con responsabilità che questi costi noi li dobbiamo

pareggiare da qualche parte, quindi anche condividendo il sentimento, anche condividendo il peso

di questo tributo, ma basta guardarsi intorno, il Consigliere ha fatto riferimento a un Comune ma lo

invito a guardare e a spulciare in giro i costi per questo tributo anche in altri Comuni. Questo è

perfettamente nella norma perché oggi, purtroppo, la situazione generale di questo comparto, i costi

di smaltimento, i costi di raccolta e quello che si sta generando in questo comparto hanno fatto

lievitare molto i costi negli ultimi anni. Noi abbiamo un obbligo di copertura del 100 % che ci

impone la legge. Vengo alla risposta che devo al Consigliere Lo Schiavo per quanto riguarda le

riduzioni. Noi abbiamo adottato questo Regolamento l’anno scorso, più volte ho ripetuto che

l’applicazione di questo Regolamento, come la tassa di soggiorno, quando si applica un

Regolamento la fotografia plastica di quello che è sul territorio, di come va ad incidere, come le

carenze, le mancanze, le lacune le vedi un primo anno di applicazione dove tu vai a verificare

puntualmente, caso per caso questo che hai previsto in linea teorica come si trasforma

nell’applicazione del tributo. Noi abbiamo già l’applicazione di questo Regolamento, vi do dei

numeri che vi danno l’esatta idea di quella che è l’applicazione di questo Regolamento. Il ruolo

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29DELC N° 00004/2018 del 30/03/2018

COMUNE DI CASTELLABATE

Provincia di Salerno

5 Consiglio Comunale del 30 marzo 2018

TARI previsto l’anno scorso dall’ufficio era di 3.579.308 euro, ruolo che è stato approvato e che

veniva coperto con l’applicazione di queste tariffe, dopo aver approvato questo Regolamento il

ruolo nell’applicazione quotidiana, grazie all’ufficio tributi che ha fatto questo lavoro, perché molti

cittadini si sono recati negli uffici a modificare, chi per la riduzione del 30 % che non era prevista

nella bolletta, anzi, da quest’anno l’adeguamento del Regolamento ci consentirà di inviare già le

bollette, quindi ci sarà anche una minore difficoltà per gli utenti che riceveranno le bollette

comprensive degli abbattimenti. Durante l’anno si sono aggiustate singole posizioni che sono quelle

che riguardano le concessioni balneari, il Regolamento prevedeva la bollettazione, quello che aveva

inviato l’ufficio non era conforme al Regolamento e quindi c’è stato un lavoro dove sono state prese

in considerazione. Questo Regolamento prevede la stagione balneare, l’ufficio aveva previsto una

bollettazione di 12 mesi, quindi è stato rivisto conformemente a quello che prevedeva il

Regolamento, come ad esempio tanti hanno sottoscritto ed aderito all’invito che questo

Regolamento faceva, quello di usare il compostaggio per ricevere un abbattimento e tantissime

domande sono arrivate presso gli uffici e sono state riviste le bollette perché hanno fatto il

compostaggio. Tutta questa applicazione del Regolamento ha fatto sì che il ruolo TARI previsto di

3 milioni 579 diventasse un ruolo successivo, dopo tutti questi aggiustamenti ed applicazioni del

Regolamento, degli sgravi previsti, di 3 milioni 373. Questo ruolo ha rappresentato per i cittadini di

Castellabate e per le attività, per tutti coloro che hanno avuto diritto a queste agevolazione e

all’aggiustamento di quello che prevede il Regolamento, un abbattimento di 206 mila euro.

Quest’anno le nuove riduzioni, quelle che questo Regolamento introduce, sono pari a 179 mila 668,

equivalenti a 131 mila per un abbattimento del 50 % delle aree scoperte, e 48.375 gli abbattimenti

per le abitazioni con un unico occupante, togliendo il limite anagrafico dei 60 anni. Queste nuove

riduzioni valgono 179 mila euro che noi detraendo fanno sì che questo ruolo passi a 3 milioni 265

mila euro al netto delle riduzioni, che è quello che al punto successivo troveremo come piano

finanziario. Il pareggio perfetto del Piano che abbiamo programmato per l’anno 2018, che

discuteremo in fase di approvazione del piano TARI, perché offre ancora maggiori servizi, e

nonostante i maggiori servizi che abbiamo previsto nella redazione di questo piano riusciamo a

contenere e a dare queste riduzioni, che stiamo approvando adesso con la modifica di questi Articoli

del Regolamento, a dare questo abbattimento di 179 mila euro, dovuto per queste riduzioni che

prevediamo nei tre Articoli. Questo è per parlare dell’impatto e dell’aspetto economico, il

Regolamento è stato adeguato in molte categorie, in molte parti, perché prevedeva una cosa che non

era stata tradotta nella bollettazione dagli uffici, i singoli, le categorie, venendo a modificare e a

verificare con l’ufficio hanno visto che questo era stato fatturato dall’ufficio in maniera diversa da

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quello che prevedeva il Regolamento e l’ufficio con grande disponibilità e grande pazienza ha

adeguato uno ad uno queste bollettazioni fatte in precedenza. Rispetto alla questione del recupero

delle somme chiedo all’Assessore Di Nuccia di intervenire.

ASSESSORE DI LUCCIA: Rispondo al Consigliere Maurano in maniera molto semplice e schietta,

è partito da una riflessione quasi teologica, dicendo che stiamo mettendo sulle spalle dei cittadini

una pesante croce, io già sono proiettato verso la Resurrezione, verso la salvezza del cittadino.

Penso che il Sindaco sia stato abbastanza chiaro, se oggi abbiamo la “fortuna” di abbassare la

tassazione su determinate categorie, sul nucleo singolo, abbassando la fascia d’età, dando un

maggiore ribasso di tassazione sulle aree scoperte, questo grazie ad una politica fatta di risparmio

nel settore dei rifiuti e soprattutto delle premialità. Se prendiamo la delibera di Giunta 110/2017, e il

Consigliere fa riferimento alla mancanza di un Regolamento, ebbene la mancanza di un

Regolamento è stata voluta perché siamo ancora in fase sperimentale, la delibera di Giunta parla di

una sperimentazione di 6 mesi, noi volutamente questa sperimentazione l’abbiamo estesa, perché

vogliamo estendere queste premialità, oggi solo a determinate tipologie di rifiuti e solo ai nuclei

abitativi, anche alle attività commerciali, che sono i principali produttori di tipologie diverse di

rifiuto, ad esempio gli imballaggi di carta e cartone, la plastica, e allora perché non dare anche a

loro la possibilità, attraverso una corretta differenziazione, di avere un’agevolazione che passi sotto

l’aspetto di risparmio tariffario in bolletta. Abbiamo aperto questo canale non approvando

volutamente questo Regolamento. Martedì verrà il gestore del software del sistema per estrapolare i

dati che i cittadini nell’arco solare 2017 hanno depositato in maniera spontanea le varie tipologie di

materiale, vetro, carta, cartone ed imballaggi di plastica e di cartone. Sono circa 100, poi nel

prossimo Consiglio Comunale darò dati precisi a tutti. Ci sono nuclei di famiglie che hanno

risparmiato dai 60 ai 70 euro in bolletta, e questo grazie a questa politica di premialità che abbiamo

inserito nella tassazione TARI, che noi confermeremo. E’ nostra intenzione estendere ad altre

tipologie di rifiuto ed anche alle utenze commerciali. Questo è l’aspetto delle premialità. Per quel

che concerne il ricavo dalla vendita di questo materiale fino ad oggi non avendo un unico gestore

con il quale ci interfacciavamo, avendo più deleghe, avevamo delegato la riscossione dei contributi

CONAI, che venivano dal ricavato della vendita di questi materiali. Quando abbiamo sottoscritto i

vari protocolli, i vari contratti abbiamo avuto un’agevolazione dall’Ente in termini di costi per lo

smaltimento e il conferimento in discarica, quindi abbiamo deciso di dare questa delega, non

avendo dei cittadini abbastanza virtuosi inizialmente, quindi la differenziazione non avveniva in

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maniera corretta, ad esempio se nel vetro c’era qualche rifiuto non compatibile quel cassone

ritornava indietro e non avevamo nessun contributo. Dando la delega all’Ente gestore abbiamo

messo sulle sue spalle questa incombenza, questa distrazione da parte di alcuni cittadini. Noi adesso

siamo in fase di ultimazione della gara, avremo un unico Ente gestore che si interesserà di tutto il

ciclo dei rifiuti, quindi la delega spetterà in capo al Comune e da una corretta differenziazione

potremo avere un cospicuo risparmio in bolletta derivante dalla vendita corretta di questi rifiuti.

CONSIGLIERE MAURANO: In questo momento in contributo lo sta prendendo non il Comune ma

dove conferite.

ASSESSORE DI LUCCIA: Sì. Solo per quanto riguarda il vetro.

CONSIGLIERE MAURANO: Gli altri materiali?

ASSESSORE DI LUCCIA: Direttamente l’Ente gestore, a cui abbiamo affidato l’appalto.

CONSIGLIERE MAURANO: Sono scelte che secondo me non vanno bene, perché si tolgono delle

risorse all’Ente. L’Assessore dice che abbiamo ridotto il rifiuto e abbiamo ridotto la tariffa, bisogna

dire tutta la verità, capisco che il gioco delle parti è questo, però non possiamo dire in giro che

abbiamo ridotto la TARI se l’anno scorso c’è stato un aumento.

ASSESSORE DI LUCCIA: Il Sindaco lo ha spiegato bene.

CONSIGLIERE MAURANO: Quando vedremo l’aliquota noteremo che avete messo un’aliquota

sopra l’aliquota massima.

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ASSESSORE DI LUCCIA: Il Sindaco è stato chiarissimo, il gioco delle parti lo capisco bene e lo

so anche applicare, però sto dicendo che il Sindaco è stato chiarissimo, noi lo scorso anno abbiamo

avuto questo incremento della tassazione che non ha colpito in maniera orizzontale tutti i nuclei

familiari ma sono alcuni, perché ci sono stati nuclei composti da una sola persona che si è visto

recapitare una bolletta molto elevata, poi è venuto al Comune ha fatto apposita domanda ed è stata

ridotta la cifra. Quest’anno non avrà questa particolare problematica in quanto arriverà direttamente

in bolletta.

Si è passati dalla TARSU alla TARI che è un nuovo modo di imposizione, del tutto diverso, non è

stato aumento, il cittadino virtuoso quest’anno si accorgerà di avere un ulteriore risparmio in

bolletta.

CONSIGLIERE MAURANO: Non possiamo stravolgere la realtà, l’anno scorso c’è stato un

aumento della tariffa, lo dicono tutte le aliquote che vengono confermate quest’anno, sto parlando

degli artigiani, dei falegnami, dei parrucchieri, delle estetiste. Per tutte le categorie utenze non

domestiche aumenta l’aliquota che deve andare in una determinata tabella, addirittura, visto che la

legge presuppone che fino al 2018 c’è la possibilità di diminuire o incrementare del 50 % c’è una

maggiorazione di alcune aliquote. Quindi non potete dire che c’è stato una riduzione della TARI,

voi la bolletta sui rifiuti l’avete aumentata nonostante c’è un’Isola Ecologica, forse è il primo

Comune in Italia che ha un’Isola Ecologica e i cittadini non hanno un risparmio, non riduce le

tariffe ai cittadini. Se avete aumentato di 100 e ora diminuite di 20 c’è sempre un saldo negativo di

80. Altri costi potrebbero essere tagliati dalla benzina, poi affrontiamo la questione nelle tariffe,

nell’aliquota.

ASSESSORE DI LUCCIA: L’esistenza del Centro di raccolta è di brevissimo tempo, quindi il ciclo

integrato di raccolta non era ben organizzato. Da quest’anno avendo un unico gestore sopperiremo

al problema di cui parla il Consigliere, ridurremo ancora di più gli sprechi.

SINDACO – PRESIDENTE: Grazie Assessore. Consigliere, la gara è il modello verso cui stiamo

andando, tra l’altro si impone, mentre noi discutiamo, c’è una situazione drammatica che sta

vivendo la società con cui abbiamo gestito il servizio in questi anni, le vicende sono note, quindi si

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impone questa organizzazione del servizio. Far passare un aumento, io dò dati dettagliati che prego

di verificare in ufficio, con dati di fatto, la modifica e l’abbassamento che ha subito il ruolo in

termini di applicazione diretta ai cittadini sono dati che non mi invento, sono dati che ricavo

dall’ufficio, quindi invito a verificare. La riduzione di questa mattina porterà 131 mila euro di

abbattimento per le aree scoperte, 48 per l’unico occupante, come quella delle diverse applicazioni

dei cittadini che sono andati negli uffici del Comune ha portato per l’anno 2017 un abbattimento di

206.044 euro. Questi sono numeri, poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo dire il

contrario, ma io mi attengo ai numeri e ai fatti. Chiusa la fase di discussione passiamo alle

dichiarazioni di voto. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Presenti

numero 13. Favorevoli numero 9. Contrari numero 4.

Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano. Chi è favorevole?

Presenti numero 13.

Favorevoli numero 9.

Contrari numero 4.

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La seduta viene tolta alle ore 14.04

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GERARDINA CONTI che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

COSTABILE SPINELLI

Segretario Comunale

GERARDINA CONTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Castellabate, 11/04/2018

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00004/2018 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Castellabate, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.