Comune di Besana in Brianza Regolamento per la disciplina ......I. La gestione dei rifiuti urbani...

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Comune di Besana in Brianza Provincia di Monza e Brianza Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) Allegato i alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del / / 2020 —4

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Comune di Besana in Brianza

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la disciplina della Tassasui Rifiuti (TARI)

Allegato i alla deliberazione del Consiglio Comunale n. — del — / — / 2020

—4

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INDICE

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del RegolamentoArt. 2. Gestione e classificazione dei rifiutiArt. 3. Rifiuti speciali assimilati agli urbaniArt. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiutiArt. 5. Soggetto attivo

TITOLO IlPRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l’applicazione della tassaArt. 7. Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazioneArt. 8. Locali ed aree scoperte soggetti alla tassaArt. 9. Locali ed aree scoperte non soggetti alta tassaArt. 10. Esclusione dall’obbligo di conferimentoArt. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizioArt. 12. Determinazione della superficie tassabile

TITOLO IIITARIFFE

Art. 13. Costo di gestione e piano finanziarioArt. 14. Determinazione della tariffaArt. 15. Articolazione della tariffaArt. 16. Periodi di applicazione della tassaArt. 17. Tariffa per le utenze domesticheArt. 1 8. Occupanti le utenze domesticheArt. 19. Tariffa per le utenze non domesticheArt. 20. Classificazione delle utenze non domesticheArt. 21. Tassa giornalieraArt. 22. TribLito provinciale

TITOLO IVRIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domesticheArt. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attiveArt. 25. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomoArt. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizioArt. 27. EsenzioniArt. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO VDICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazioneArt. 30. ContenLlto e presentazione della dichiarazione

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Art. 31. Attività di controllo e accertamentoArt. 32. SanzioniArt. 33. RiscossioneArt. 34. InteressiArt. 35. RimborsiArt. 36. Somme di modesto ammontareArt. 37. Contenzioso

TITOLO VIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Trattamento dei dati personaliArt. 39. Entrata in vigore e abrogazioniArt. 40. Clausola di adeguamentoArt. 41. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbaniAll. B: Categorie di utenze non domestiche

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TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO iOGGETTO DEL REGOLAMENTO

I. 11 presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina, ai sensi dei commi 639 e seguentidell’art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la parte ancora in vigore in forza delcomma 738 dellart. I della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’applicazione della Tassa suiRifiuti (TARI), in particolare stabilendone condizioni, modalità, obblighi e adempimenti

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamentoattivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 66$ dell’art. I della Legge 27dicembre 2013, n. 147.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto delPresidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alle disposizioni dell’Autorità diRegolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi del comma 527 dell’art. I dellaLegge 27dicembre2017, n. 205.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento deirifiuti solidi urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regimedi privativa sull intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalRegolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal Regolamento per la Gestionedella Piattaforma Comunale nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi della lett. a) del comma I dell’art. t83 del Decreto Legislativo. 3aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzioneo l’obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacualie sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;t) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.5. Sono rifiuti speciali, ai sensi del comma 3 dell’art. 184 deI Decreto Legislativo 3aprile2006, n.

152:a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. I 84-bis del medesimoDecreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali ( ),—

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d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e daabbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 3RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della TARI e della gestione del servizio.le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A del presente regolamento provenienti dalocali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.Le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e la loro tassonomia sono elencate negli allegati D edi della parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. 1 rifiuti provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, indtistriali,artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie sono assimilati agli urbani nei limitiquantitativi massimi previsti dal corrispondente parametro Kd (espresso in kg/rnq/anno), di cuialle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 4SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,individuate dall’art. 185 del Decreto Legislativo 3aprile2006, n. 152:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio

catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologicheprive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo 14 settembre2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/3 1/CE in materia di stoccaggio geologicodi biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegatipermanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività dicostruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a finì di costruzione allo stato naturale enello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiLiti radioattivi;e) i materiali esplosivi in disuso;O le materie fecali. se non contemplate dal comma 2, lettera b). la paglia e altro materiale

agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle bLlone pratiche cotturali, nonché’ gli sfalci ele potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati inagricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. anche al difuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi chenon danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana;

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati daaltre disposizioni normative cornunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerirnento, allo smaltirnènt&’>Nin discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggic:*.

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c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animaliabbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorseminerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.117.

ARTICOLO 5SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente oprevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, sempre che gli immobilirientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa.Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa èesclusa o esente dal tributo.Qualora l’immobile sia parzialmente ubicato in un altro Comune, ma rientri nel perimetroterritoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa del Comune di Besana in Brianza,tutta la parte dell’immobile parzialmente sconfinante che integri la fattispecie imponibile Tarisarà ad essa assoggettata dal Comune di Besana in Brianza, fermo restando il divieto di doppiaimposizione.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendentidall’istituzione di nuovi Enti, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cuiterritorio risultano ubicati gli immobili al IO gennaio dell’anno cui la tassa si riferisce, salvodiversa intesa tra gli Enti interessati, fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

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TITOLO I!PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 6PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo eanche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti. suscettibili di produrre rifiutiurbani e assimilati.

2. Nell’articolato del presente regolamento si intendono per:a) possesso: la titolarità dell’immobile in base al diritto reale pieno di proprietà o altro diritto

reale parziario di godimento (abitazione, uso, usufrutto, superficie);b) detenzione: la disponibilità dell’immobile in forza di un diritto soggettivo di godimento (ad

esempio per effetto di un titolo di locazione, affitto, comodato) oppure in ragionedell’occupazione di fatto;

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali.

industriali, professionali e le attività produttive in genere.3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ARTICOLO 7SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL’OBBLIGAZIONE

1. La TARI è dovuta da qualunque persona fisica o giuridica realizzi il presupposto di cui alprecedente articolo 6.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimentodell’unica obbligazione tributaria.

2. Si considerano in ogni caso soggetti tenuti al pagamento della tassa:a) per le utenze domestiche, in solido, oltre al dichiarante di cui al successivo articolo 29, gli

altri componenti della sua scheda anagrafica e quelli di eventuali altri nuclei familiari censitiin altre schede anagrafiche e residenti negli stessi immobili dal primo dichiarati, ovverocoloro che risultino occupare in comune con il dichiarante le superfici, anche meramente difatto;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività individuale o il legale rappresentantedella persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridicain solido con i soci.

3. Nel caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso del medesimo annosolare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,usufrutto, uso, abitazione, superficie.Per l’individuazione del soggetto passivo si fa riferimento all’intera durata del rapporto, dedottadal titolo di occupazione o di detenzione, ancorché si stenda su più annualità.

4. Per te parti comuni condorniniali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in viaesclusiva, la tassa è dovuta dai detentori od occupanti.

5. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tentiti a presentare, surichiesta del Comune. l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali ole aree scoperte, anche compilando i questionari di ctii al successivo articolo 31.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento della TARE dovuta per i locali e le aree scoperte diuso comcine e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detertòri. fermi

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restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarioriguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

i. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e, quindi, soggetti alla TARI:a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel

suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso linterno, qualunque sia la lorodestinazione o il loro tiso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni dicarattere urbanistico, edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative occupate o detenute a qualsiasi titolo, anche meramente di fatto, esuscettibili di produrre rifiuti urbani. escluse quelle aventi destinazione meramenteaccessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;

c) tettoie, balconi, terrazze, parcheggi, magazzini esterni di merci, materie prime o prodottifiniti, se costituiscono aree operative di attività economiche;

d) ogni altra area operativa esterna la cui destinazione d’uso rientri astrattamente o siasussumibile nelle tipologie di utenze di cui all’allegato B;

e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti,fiere, mostre ed attività similari;

2. Si considerano soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali idonei all’uso di tipo domestico, anchese di fatto non utilizzati.La presenza di arredi, oppure l’attivazione anche di uno solo dei servizi di rete di erogazioneidrica, elettrica, termica, del gas, telefonica o di connettività costituiscono presunzione semplicedella detenzione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dirifiuti.

3. Per le utenze non domestiche, la presunzione di produzione dei rifiuti di cui al comma I èintegrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita. di atti assentivio autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dalla dichiarazione o segnalazionecertificata rilasciata dal titolare alle pubbliche autorità.Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione non abitativa che risultino sfitti enon utilizzati, se astrattamente idonei all’utilizzo come deposito, indipendentementedall’allacciamento ai servizi di rete.

ARTICOLO 9LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

I. Non sono soggetti all’applicazione della TARI:a) locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura

o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità, come:- locali destinabili ad uso domestico, ma privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di

contratti attivi di fornitura dei servizi di rete di cui all’articolo 8 comma 2, senzapossibilità di esonero di singole parti di un immobile censito catastalmente. (nel caso incui lutenza di rete sia condorniniale e quindi non disattivabile, deve essere dichiarato ilpermanente stato di non utilizzo dei locali, utilizzando Fapposita modulistica comunale):

- locali destinabili ad uso non domestico. sprovvisti di contratti attivi di fornitura deiservizi di rete di cui allarticolo 8 comma 2. in relazione ai quali non risultino rilasciati,anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per lesercizio di attività. né presentatedichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività a pubbliche autorità, e %hi1on .risultino astrattamente idonei all’uso come deposito; /

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- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione,silos, e in generale tutti quei locali le cui condizioni di agibilità e permanenza nonrisultino compatibili con la presenza di persone o operatori;

- locali ed aree, di fatto non utilizzati, per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita,atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, così comeindividuati dalle lett. c), d) ed e) del comma I dett’art. 3 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dai punti 5, 6, 7 e 8, della Sezione 11 —

EDILIZIA — della Tabella A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222),limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, seantecedente, dalla data di inizio dell’occupazione:

- fabbricati danneggiati non agibili ai sensi dell”art. 24 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché tale circostanza sia confermata da idoneadocumentazione:

- vani, porzioni di vani e superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;- locali e superfici destinati esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, ferma restando

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi e correlati, quali spogliatoi, serviziigienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all’accesso alla pubblica viaed al movimento veicolare interno;

- zone di transito degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;- aree impraticabili o intercluse da recinzione;- fabbricati interclusi che non abbiano vie di accesso a strade site nel territorio comunale e

che non rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale inprivativa;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, qtiali i balconi e le terrazzescoperte, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezionedelle aree scoperte operative di cui al precedente articolo 8, comma I;

c) aree comuni condorniniali di cui all’art. 1117 c.c., che non siano detentite o occupate in viaesclusiva, con ciò intendendosi a titolo esemplificativo androni, scale, ascensori, stenditoi oaltri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree sii cui insistel’impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusivaall’accesso ed all’uscita di veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l’area dellaproiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 perogni colonnina di erogazione.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originariao di variazione di cui al successivo articolo 29 ed essere riscontrabili in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili o in virtù di idonea documentazione, anche fotografica.

4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le circostanze dichiarate ai sensi del commaprecedente, utilizzando gli strumenti a disposizione previsti dall’articolo 31 del presenteregolamento.

5. Nel caso in ciii sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte deipossessori o detentori di superfici che ai sensi del presente articolo risulterebbero totalmenteescluse dalla TARI, la tassa verrà applicata per l’intero anno solare in cui si è verificato ilconferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa dichiarazione.

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ARTICOLO 10ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo del conferimento deirifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze inmateria sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardantiorgani di Stati esteri.

2. Per l’accesso al beneficio dell’esclusione si applica il comma 3 dell’articolo 9, salvo quantosuccessivamente disposto dal comma 5 del medesimo articolo 9.

ARTICOLO 11ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO

SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto diquella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agliurbani, pericolosi o meno, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioneche gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando essa non sia estemporanea, bensìsi realizzi con ciclicità, frequenza, stabilità.Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa ha luogo in misuramaggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani e assimilati, conesclusivo riferimento alla superficie di produzione dei rifiuti speciali e non all’intera superficieoccupata.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:a) le superfici adibite all’allevamento di animali;b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o

forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,fienili e simili depositi agricoli, restando in ogni caso soggetti al tributo i locali destinati allamanipolazione, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato dacertificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori dianalisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, nonché i reparti ele sale di degenza che ospitino i pazienti affetti da malattie infettive;

3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte diarea dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attivitàproduttiva, occupata da materie prime e/o merci rientranti nella categoria dei rifiuti speciali nonassimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restandol’assoggettamento al tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio diprodotti finiti e di semilavorati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini per lalogistica e il trasporto, dei magazzini di deposito di merci o mezzi di terzi e, in ogni caso, delleparti dell’area di stoccaggio dove vi è presenza di persone fisiche.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiutispeciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non siaobiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dallatassa, la superficie imponibile è individLlata forfettariarnente, applicando all’intera area su cuil’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività

Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici 10%

% di abbattimento J-.,, ‘kdella superfici——

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Autorimessaggi e autolavaggi di autoveicoli 10%Laboratori fotografici ed eliografici 15%Laboratori di analisi mediche 15%Produzione di allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie 20%plastiche, vetroresinaTipografie, stamperie, vetrerie 25%Lavanderie e tintorie 25%Autocarrozzerie, officine di riparazione auto. moto e macchine 25%agricole. elettrauto. gommistiFalegnamerie, vern iciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, 30%officine di produzione di ceramiche e smalterie, officine dicarpenteria metallica

5. Per le attività con produzione promiscua di rifiuti speciali e assimilati di cui al commaprecedente. ma non ricomprese nella relativa tabella, il Comune può accordare la riduzionepercentuale della superficie nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essapiù similare sotto l’aspetto della potenziale produttività qualitativo-quantitativa di analogatipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell’esclusione o della riduzione forfettaria prevista dai commi precedenti, gliinteressati devono:a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), te superfici di formazionedei rifiuti, indicando la destinazione d’uso delle aree e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)distinti per codice CER, nonché la parte dell’area dei magazzini, debitamente delimitata,funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell’attività produttivaai sensi del precedente comma 3,

b) comunicare entro il mese di aprite dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitatividi rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazionecomprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformitàalle disposizioni vigenti, come i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del DecretoLegislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello unico di dichiarazione ambientale di cui all’art.I della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, i contratti di smaltimento con operatori abilitati e lerelazioni tecniche esplicative del processo produttivo posto in essere nei locali e nelle areeinteressati.

ARTICOLO 12DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

I. La superficie assoggettabile al tributo per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano coincide con quella calpestabile dei locali e delle areesuscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Dal 1° gennaio successivo alla completa attivazione delle procedure per l’allineamento tra i daticatastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti latoponornastica e la numerazione civ ica interna ed esterna di ciascun comune. di cui al comma647 dell’ail. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. attestata con apposito provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI delle tinitàimmobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio tirbano, è pariall’ottanta per cento della superficie catastale. determinata secondo i criteri stabiliti dal Decretodel Presidente della Repcibblica 23 marzo 1998, it 138. /Il Comune cornunicherà ai contribtienti le nuove superfici imponibili adottando le più idjteéIòrrne di comunicazione, nel rispetto dell’art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. f.

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3. Per le altre unità immobiliari, a destinazione speciale e particolare, la superficie assoggettabilealla TARI è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile, per i locali, è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e deimuri perimetrali.Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali e delle aree escluse aisensi dell’articolo 9 comma I del presente regolamento.Il vano scala che non sia ad uso comune condominiale è da misurarsi in pianta una sola volta.La superficie dei locali tassabili è ricavata dalla planimetria catastale, o dalle elaborazionigrafiche inserite in pratiche presentate agli uffici comunali, ovvero da misurazione diretta.Per le aree scoperte la superficie è determinata stil perimetro interno delle stesse al netto dieventuali costruzioni ivi insistenti.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale èmaggiore di 0.50 ed è abbattuta al metro quadro inferiore nel caso opposto.

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TITOLO IIITARIFFE

ARTICOLO 13COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi quelli di cui aIl’art. 15 del DecretoLegislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberaARERA n. 443/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto degli oneri relativi alla gestionedei rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene invece conto, tra l’altro, delle risultanze deifabbisogni standard relativi al servizio.

5. A norma del comma 655 dell’art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo allagestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è dedotto da quello che deve essere copertocon il tributo, ossia dal totale dei costi del Piano economico finanziario di cui all’art. 8 delDecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$.Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondariesuperiori, istituti d’arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 24$, convertito con modificazioni dalla Legge 28febbraio 2008, n. 3 1.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmenteattraverso la redazione del Piano economico finanziario, di cui al comma 683 dell’art. I dellaLegge 27 dicembre 2013, n. 147, redatto secondo le prescrizioni della deliberazione ARERA443/2019-e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

I. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrispondeun’ autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata applicando i criteri indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica27aprile 1999, n. 158 e nei commi 651 e 652 dell’art. I della Legge 27dicembre2013, n. 147,sulla base del Piano economico finanziario di cui al precedente articolo 13, con specificadeliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali perl’approvazione del bilancio di previsione relativo all’annualità cui si riferisce, ai sensi delcomma 683 delI’art. I della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La deliberazione tariffaria, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchéentro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal l gennaio dell’anno diriferimento.In caso di deliberazione intempestiva, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

4. In deroga ai termini di cui al comma 2, e di cui al comma 169 dell’art. I della Legge 27dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilitodall’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristinodegli equilibri di bilancio.

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ARTICOLO 15ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali delcosto del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, eda una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del serviziofornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non

domestiche secondo criteri razionali.A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in baseai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al Decreto delPresidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158.

4. E assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, previstadal comma 2 dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalcomma 65$ dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, attraverso l’abbattimento dellaparte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pariall’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con unmassimo del 5%.

ARTICOLO 16PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale si realizzala detenzione o il possesso dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso deilocali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il presupposto, purché debitamente etempestivamente dichiarato.

3. Se la dichiarazione di cessazione di cui all’articolo 29 del presente regolamento è presentata inritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvoche l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ai sensi diquanto disposto dall’articolo 30.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazionid’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effettidal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, acondizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’articolo 30,decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 17TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficiecumulativa dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità disuperficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$, in modo daprivilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è parametrata al numero eg1ioccupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I, del Decreto del Presidend,llaRepubblica 27aprile 1999, n. 15$.

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Nel caso in cui l’utenza domestica consti di un immobile del gruppo catastale A e di una o piùpertinenze del gruppo catastale C, di categoria C/2, C/6 ovvero C/7, la quota variabile ècomputata una sola volta per l’intera utenza.

3. 1 coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

ARTICOLO 1$OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenzaanagrafica nel Comune di Besana in anni anteriori, il numero degli occupanti è quello del nucleofamiliare risultante all’Anagrafe del Comune al primo di gennaio dell’anno di riferimento, salvoquanto disposto al successivo comma 5.

2. Per le nuove utenze di soggetti che abbiano presentato istanza di residenza contestualmente alladichiarazione della Tassa Rifiuti o anteriormente ad essa ma nello stesso anno, il numero deglioccupanti è quello risultante nella scheda anagrafica alla data di dichiarazione dell’utenza Tari.Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.

3. Per te nuove utenze di soggetti che alla data della dichiarazione risultino non residenti, ilnumero dei componenti per il primo anno è quello dichiarato, con applicazione della tariffa perresidenti e storicizzazione della stessa allorché venga presa la residenza entro il 31 dicembredell’anno in cui inizia l’occupazione o la detenzione dei locali.

4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiareanagrafico ma che dimorano nell’immobile cui è collegata utenza, che verranno conteggiatenella lati per quelFimmobile dall’anno in cui risultino residenti al l gennaio.Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quellorisultante dal cumulo delle numerosità dei singoli nuclei familiari.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri anagraficamente residenti, matemporaneamente domiciliati altrove.Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata allestero e nel casodi degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero. centri socio-educativi, istituti penitenziari e affini per un periodo non inferiore all’anno, la persona nondimorante non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione chel’assenza sia adeguatamente documentata entro il termine previsto dal successivo articolo 29.In coerenza con quanto previsto dal comma I, la variazione del numero dei componenti avràeffetto dal IO gennaio dell’anno successivo a quello di compimento del periodo di cui alprecedente atinea.

6. Per le utenze domestiche possedtite o detenute da soggetti che hanno stabilito la residenza fuoridel territorio comunale o da cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenutea disposizione da parte di soggetti residenti o da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, inassenza di occupanti individuabili ai sensi dei commi I e 2 del presente articolo, e fatta salval’applicazione del precedente articolo 7 comma 2 lett. a), si assume come numero deicomponenti del nucleo familiare quello di una unità.

7. tn caso di irreperibilità di uno o più componenti del nucleo familiare alla cui numerosità èragguagliata la Tari. tale soggetto verrà scompLitato dal numero degli occupanti a partire dal IOgennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stato avviato il procedimento di irreperibilità,sempre che esso si sia concluso con un provvedimento di cancellazione dall’anagrafe perirreperibilità accertata.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica privanel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. acondizione che non siano nella disponibilità. anche di fatto, di esercenti attività produttive.In quest’ultimo caso tali superfici si curnulano con quelle delle utenze non domestiche instte.’ —

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9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e neitermini previsti dai successivi articoli 29 e 30, fatta eccezione per le variazioni infrannuali delnumero dei componenti residenti nella scheda anagrafica dell’intestatario, che sono estrapolatedalla banca dati del servizio demografico comunale ai fini della corretta determinazione dellatariffa.

ARTICOLO 19TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficieimponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sullabase di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando allasuperficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alta tipologia di attività svolta,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto4.4, Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 152.

3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi allagraduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, fino adiversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente(ARERA), potrà adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 alcitato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.15$ del 1999, in misuradel 50 per cento inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati, e potrà altresì nonconsiderare i coefficienti di cui alle tabelle la e 1 b del medesimo allegato 1.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivitàcontestualmente all ‘adozione del la del ibera tariffaria.

ARTICOLO 20CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.2. Il Comune può stabilire con regolamento la classificazione delle categorie con omogenea

potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi del punto 2 della lett. a) del comma 682 dellaLegge 27 dicembre 2013, n. 147, anche istituendone di nuove rispetto alla tassonomia di cuiall’allegato I del DPR 27aprile 1999, n. 158.

3. Con il presente regolamento viene istituita la categoria UND 31 dedicata alle Attività diorganizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o richiedenti asilo politico.

4. L’inserimento di unutenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene diregola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottatadall’ISTAT relativamente all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva laprevalenza dell’attività effettivamente svolta.In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all’una oallaltra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura carnerale o daaltri elementi.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività chepresenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialitàquantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimocompendio.Sono tLlttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso a quelle supfiche presentino apprezzabile ed autonoma rilevanza nonché chiara e distinta utilizzazionE

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purché raggiungano almeno il venti per cento della superficie totale, salvo per la fattispecie dicui al successivo comma 5.Ai fini del presente comma è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare e documentare nelladichiarazione di cui al successivo articolo 29 la distinta e concreta utilizzazione delle superficidei locali ed aree scoperte operative.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica oprofessionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specificaattività esercitata.

8. 1 locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamentel’esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata“Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”, indicata nell’allegato B) al presenteregolamento, salvo quanto disposto all’articolo 9 comma I del regolamento.

9. Il Comune non è tenuto a comunicare l’avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamentidel regolamento.

ARTICOLO 21TASSA GIORNALIERA

I. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,locali od aree pubbliche o di uso pubblico, con o senza autorizzazione.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa allacorrispondente categoria di attività non domestica e aumentandota sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presenteregolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso affini per attitudinequantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazied aree pubbliche (TOSAP) e, a partire dalla sua entrata in vigore, dal canone unico di cui a]comma 816 dell’art. I della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a tre euro peranno d’imposta.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, leriduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), e 26 (inferiori livelli di prestazione delservizio), ma non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per leutenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del tributo annuale.

8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per l’occupazione delsuolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tribtiti o alconcessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione temporaneadi spazi ed aree pubbliche tutte le concessioni o autorizzazioni rilasciate, nonché eventualioccupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 22TRIBUTO PROVINCIALE

I. Ai soggetti passivi della TARI, compresi quelli tentiti a versare la TARI giornaliera, è applicatoil tribtito provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente dicui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30dicembre 1992, n. 504.

2. lI tributo provinciale, commisurato alla stiperficie dei locali e delle aree assoggettabili allaTARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo delT%RI.

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TITOLO IVRIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 23RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che sitrovano nelle seguenti condizioni:a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non

superiore a 1 83 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all’anno, all’estero, a condizione che l’unità immobiliare sia a loro disposizione e non risultilocata o data in comodato d’uso: riduzione del 20%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza dellecondizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazionedella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione dellarelativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno lecondizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 23 maggio2014, n. 80, è riconosciuta una riduzione di due terzi per l’unità immobiliare posseduta a titolodi proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eiscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesidi residenza. a condizione che non risulti beata o data in comodato d’uso.

ARTICOLO 24RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

i. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile del 20%, ai locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, maricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza oatto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazionerilasciata dal titolare a pubbliche autorità.Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 23.

ARTICOLO 25RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle iitenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzionealle quantità di rifiuti assimilati, rispetto ai quantitativi massimi assimilati ai sensi dell’articolo3, comma 2, che il produttore dimostri di non aver conferito al servizio pubblico nell’anno diriferimento, in quanto avviati al riciclo, risultante da specifica attestazione rilasciatadall’impresa. a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi della lett. u) del comma I dell’art. 183 del DecretoLegislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui•’i rifiuti sonotrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria oper altri tini.

3. La riduzione fruibile. in ogni caso non superiore al 20% della quota variabile della tariffa dovutadall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riØlq—con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e il 100% del costo unitario Cu dycui al

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punto 4.4., Allegato i, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$(rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiutiprodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito moduloentro il mese di aprile dell’anno successivo. consegnando la documentazione indicata neLmodulo stesso (copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 3aprile 2006 n. 1 52, relativi ai rifiuti avviati al riciclo debitamente controfirmati dal destinatario,o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, inconformità alle normative vigenti).La ridtizione opera di regola mediante compensazione con la TARI dovuta per l’annosuccessivo.

ARTICOLO 26RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani edassimilati.Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti dellazona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del setvizio deirifiuti urbani ed assimilati.Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza dal piùvicino punto di raccolta non sia superiore a 500 metri lineari; la distanza viene calcolata apartire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso privateagli insediamenti.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la TARIè dovuta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40%, se la distanzadal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggettopassivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 29 e viene meno adecorrere daltanno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento delservizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione deltadisciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta didanno, o pericolo di danno, alle persone o all’ambiente riconosciuto da parte dell’autoritàsanitaria.

ARTICOLO 27ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TARI, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge:a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di

funzionamento;b) i locali e le aree destinati esclusivamente all’esercizio dei culti ammessi nello Stato;c) te caserme.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza dellecondizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazionedella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione dettarelativa dichiarazione.

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3. Le esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ela relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza perl’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione in bilancio delle stesse.

ARTICOLO 2$CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

I. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse operasull’importo ottenuto dopo l’applicazione delle ridLlzioni o agevolazioni precedentementeconsiderate.

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TITOLO VDICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 29OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

I. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazionedelta tassa, e in particolare:a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenzab) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti lafamiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:a) per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e

dall’occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse

si svolge;c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi

comuni.4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve

essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo disolidarietà ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento.La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 30CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno delFanno successivo al verificarsi dalfatto che ne determina Lobbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente adisposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tribLito.In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cuial primo comma.Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardaresolo quegli immobili per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservanovalidità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai finidella determinazione di quanto dovuto.

4. La dichiarazione di cessata occupazione. detenzione o possesso dei locali o delle aree devecontenere tutti gli elementi atti a comprovarne l’effettività.A tal fine si considera idonea prova di cessazione:a) la dimostrazione dell’avvenuta chiusura di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di

rete e l’assenza di arredi. impianti ed attrezzature per t’immobile sottoposto a tassazione;

b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;

c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata alproprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto didisdetta;

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d) il verbale di avvenuta riconsegna dell’immobile al proprietario, controfirmato dalle parti erecante la data di cessazione dell’occupazione e gli estremi catastali dell’immobilericonsegnato

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell’annosuccessivo a quello in cui si è verificata la condizione che ne dà titolo, il contribuente ha diritto,ai sensi del successivo articolo 35, all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restanteparte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell’annosuccessivo a quello in cui si è verificata la condizione che ne dà titolo, il tributo non è dovutoper le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall’avvenutacessazione, I’ insussistenza del presupposto impositivo.A tal fine l’utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non averecontinuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell’immobile. producendo l’idoneadocumentazione prevista dal comma precedente, oppure comprovare che il tributo sia statoassolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.In difetto dell’idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data dipresentazione della dichiarazione tardiva.

6. lI Comune, qualora sia a conoscenza degli elementi necessari a darvi luogo, procede allacessazione d’ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibilidalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell’accertata cessazione, da partedell’ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effettodel venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche devecontenere:a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,

residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;c) l’ubicazione, specificando il toponimo, il numero civico e il numero dell’interno, se

esistente, e comunque i dati catastali dei locali e delle aree:d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;e) la data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione

o cessazione;f) il titolo in virtù del quale si realizza il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestichedeve contenere:a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale

dell’impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A,, codiceATECO dell’attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,codice fiscale);

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree daassoggettate a tassazione:

d) la superficie, specificando l’eventuale porzione in cui si producono in maniera continciativae prevalente i rifiuti speciali non assimilati, e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazioneo cessazione;

f) il titolo in virtù del quale si realizza il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal soggetto passivo, è presentata direttamente agli uffici cowunalio è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via teleiàtia

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con posta elettronica certificata oppure con posta elettronica ordinaria allegando copia deldocumento d’identità del dichiarante.La dichiarazione si intende acquisita:- nel caso di consegna diretta, all’atto del ricevimento da parte del Comune;- nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale;- nel caso di invio a mezzo posta elettronica, dalla data del rapporto di avvenuta consegna.

IO. La dichiarazione può essere validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo diapposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.

1]. Qualora sia attivato ttn sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a farpervenire al contribuente che ne abbia fatto richiesta il modello di dichiarazione compilato, darestituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta iscrizione all’anagrafe della popolazione residentenel Comune. di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuentea presentare la dichiarazione di cui al presente articolo nel termine previsto, fermo restandol’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 31ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio diogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimentiafferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributostesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari al contribuente o all’amministratore del condominio in cciiinsiste la base imponibile, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione diservizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed areeassoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almenosette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,l’accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui aIl’art. 2729 c.c.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettereperiodicamente all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamentodei dati personali, copia o elenchi:- delle concessioni per l’occcipazione di spazi ed aree pubbliche;- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;- dei provvedimenti di e agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti:- di ogni variazione anagrafica relative a nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio

della popolazione residente.5. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio Lirbano, può considerare come superficie assoggettabileal tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale deteniiinata secondo i criteristabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n.138, in base al disposto del comma 646 dell’art. I della Legge 27dicembre2013. n. 147.

6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontrioperati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardivitàdel versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originariao di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d’ufficioo in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. I della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 edei commi 792 e seguenti dell’art. I della Legge 27dicembre2019. n. 160. 7 .

L’avviso di accertamento specifica le ragioni dellatto e indica distintamente le somme d6’aite

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per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versarein unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l’intimazione che, in casodi inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossionee degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione dipagamento.L’avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI.La firma autografa può essere sostituita dall’indicazione della firma a mezzo stampa ai sensi delcomma 87 dell’art. I della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite postaelettronica certificata (PEC) all’indirizzo disponibile sul portale [NI-PEC, ai sensi del comma 6delLart. 7-quater del Decreto Legge 22ottobre2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre2016, n. 225.

7. Il soggetto passivo che si trovasse in una temporanea situazione di difficoltà economica potràchiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generaledelle entrate tributarie in materia di dilazione.

2. Gli accertamenti pagati entro i termini di impugnazione o anche tardivamente, purchéintegralmente, oppure divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato, valgonocome dichiarazione per le annualità successive all’intervenuto pagamento o allintervenutadefinitività.

ARTICOLO 32SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione resa alleprescritte scadenze, si applica Part. t3 del Decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degliimmobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% deltributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 28 entro iltermine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine perricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamentodel tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472, per quanto non specificamenteregolamentato dall Ente.

ARTICOLO 33RISCOSSIONE

I. La TARE è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cuiall’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di contocorrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incassoe di pagamento interbancari e postali.

2. lI Comune provvede allinvio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento. con annessi imodelli di pagamento precompilati, stilla base delle dichiarazioni presentate e degliaccertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributprovinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il triJtito, la K’destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singolØraa, le

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scadenze per i versamenti, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA444/2019.L’avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronicaall’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dalversamento del tributo.

3. Il pagamento degli importi dovuti per la Tari deve essere effettuato in numero tre rate, scadentiil 30 settembre, il 30 novembre e il 31 dicembre dell’anno cui sì riferiscono, fatta salva lapossibilità di provvedere al versamento in unica soluzione in coincidenza della prima rata.Le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e determinate sulla base degli atti applicabiliper l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffestabilite per l’anno di riferimento, ai sensi del comma 15-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 6dicembre 2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214.Con la delibera di approvazione delle tariffe relative al singolo anno tributario potranno esseredisposte anticipazioni o previsti differimenti delle scadenze delle singole rate, o della rata allacui scadenza si potrà provvedere al versamento in unica soluzione.

4. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro per difetto se lafrazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codicetributo.

5. Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso o detenzione presentate dopol’emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamentosuppletivi.In tal caso il versamento del tributo verrà effettuato in tre rate con scadenze indicate neimedesimi avvisi, oppure in unica soluzione qualora l’importo complessivo sia inferiore a 30euro.

6. tn caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, ilComune provvederà alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versarein unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica.In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento si procederà alla notifica dell’avviso diaccertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 31 comma 6, conirrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento di cui al precedente articolo32 comma 1, oltre agli interessi di mora e alle spese di notifica.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggettiabilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 4460 devoluta al soggetto prepostoalla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto Legge 22 ottobre2016, n. 193 convertito in Legge iD dicembre 2016, n. 225, sulla base di atti di accertamentonotificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dei commi 792 e seguentidell’art. i della Legge 27dicembre2019, n. 160.

ARTICOLO 34INTERESSI

I. Scille somme dovute per l’imposta non versata alle prescritte scadenze e sulle somme darimborsare si applicano gli interessi legali secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. Idella Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cuisono divenuti esigibili.

ARTICOLO 35RIMBORSI E COMPENSAZIONE t/

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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro iltermine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il dirittoalla restituzione.Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 34, adecorrere dalla data dell’eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate totalmente o parzialmente con il tributodovuto per gli anni successivi, su richiesta del contribuente avanzata con specifica istanza, ameno che non si verifichi una causa di cessazione dell’obbligazione tributaria e, nel rispetto, inogni caso, di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie e negli altriregolamenti comunali.L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per ilpagamento TARI di un’annata successiva che si intende compensare in tutto o in parte.Il Funzionario responsabile del tributo, sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alleverifiche compiute, autorizza la compensazione entro il termine di 30 giorni.

ARTICOLO 36SOMME DI MODESTO AMMONTARE

i. Ai sensi del comma 162 delLart. i delta Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede alversamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori al minimo previsto dalla legge peranno d’imposta.

2. Qualora nel regolamento Tari o nel regolamento delle Entrate dell’Ente non venga indicato unimporto minimo per il versamento del tributo ordinario o giornaliero, si applica il limite previstonel comma 4 dell’art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ARTICOLO 37CONTENZIOSO

I. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento cherespinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essereproposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,e successive modificazioni e integrazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istitutodell’accertamento con adesione sulta base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative alFestensione eall’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni oagevolazioni.Non si applica l’art. 5-ter del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 21$ in materia dicontradditorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

3. Si dà luogo altresì all’esercizio degli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dallenorme tributarie.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di CLII ai commi 2 e 3 possonoessere rateizzate, a richiesta del contribuente, secondo quanto previsto dallo specificoregolamento comunale in materia.

TITOLO VIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (/4

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ARTICOLO 38TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

t. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati ai sensi del RegolamentoUE/2016/679, del Decreto Legislativo. 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo. 10agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 39ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

I. Il presente regolamento, pubblicato con le modalità previste dalla legge, entra in vigore il 1°gennaio 2020. ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 3$$

2. [1 presente Regolamento sostituisce il Regolamento per la disciplina TARI, approvato conDelibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni,quale componente delllrnposta Unica Comunale IUC abolita dal comma 738 dell’art. i dellaLegge 27 dicembre 2019, n. 160, regolamento che resta tuttavia in vigore per le attività dicontrollo ed accertamento delle annualità precedenti, ad esclusione delle novelle legislative chene innovino la disciplina.

ARTICOLO 40CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. tI presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionalee comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti altesto vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 41DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della Tassa per la raccoltae smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonchédella Tassa sui rifiuti come componente dell’abrogata Imposta Unica Comunale (IUC)conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre chenon siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

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ALLEGATO ASostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le segtientisostanze:

— rifiuti di carta, cartone e similari;— rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo:— imballaggi primari— imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in

forma differenziata;— contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);— sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;— accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di

plastica metallizzati e simili;— frammenti e manufatti di vimini e sughero,— paglia e prodotti di paglia;— scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;— fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;— ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci ejuta;— feltri e tessuti non tessuti;— pelle e similpelle;— gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali

come camere d’aria e copertoni;— resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da

tali materiali;— imbottiture. isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;— moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;— materiali vari in pannelli (di legno. gesso, plastica e simili);— frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;— rifiuti di metalli Cerrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;— manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;— nastri abrasivi;— cavi e materiale elettrico in genere;— pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;— scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di

caffè scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deterioratianche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi.caseina, salse esauste e simili;

— scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazionibasate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura esimili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

— residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;— accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai riticiti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), Decreto del Presidente de/laRepubblica 15 luglio 2003. n. 254. i seguenti riticiti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche eprivate, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, diriabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 197$, n. 833:

1. rifiuti delle cLicine; /

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2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,4. rifiuti ingombranti5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;6. indumenti e lenzuola monouso;7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi8. pannolini pediatrici e i pannoloni,9. contenitori e sacche delle urine;IO. rifiuti verdi.

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ALLEGATO BCategorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2. Cinematografi e teatri3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi5. Stabilimenti balneari6. Autosaloni, esposizioni7. Alberghi con ristorante8. Alberghi senza ristorante9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme10. Ospedali11. Uffici, Agenzie12. Banche. istituti di credito e studi professionali

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature. ferramenta14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti16. Banchi di mercato beni durevoli17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista19. Autofficina, carrozzeria. elettrauto20. Attività industriali con capannoni di produzione21. Attività artigianali di produzione beni specifici22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)26. Plurilicenze alimentari e miste27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio28. Ipermercati di generi misti29. Banchi di mercato generi alimentari30. Discoteche, night club31. Attività di organizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o richiedenti asilo politico

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