COMUNE DI ALLUMIERE · Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 6/5/2006 ... Il...

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COMUNE DI ALLUMIERE PROVINCIA DI ROMA C.F. 01032140582 P.I. 00954281002 TEL 0766/96010 FAX 0766/96106 AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI REGOLAMENTO EDILIZIO Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 6/5/2006 Integrato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006 Aggiornato con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 17/2/2007 Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 1 -

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COMUNE DI ALLUMIEREPROVINCIA DI ROMAC.F. 01032140582 P.I. 00954281002 TEL 0766/96010 FAX 0766/96106

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO EDILIZIOApprovato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 6/5/2006Integrato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006Aggiornato con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 17/2/2007

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 1 -

INDICECAPITOLO I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Finalità e contenuti del regolamento edilizio Pag. 5Art. 2 Opere soggette a procedure di abilitazione Pag. 5Art. 3 Attività edilizia libera Pag. 5Art. 4 Manifestazioni a carattere temporaneo Pag. 6Art. 5 Opere da eseguire con urgenza Pag. 7Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda di

permesso di costruire ed alla denuncia inizio attività Pag. 7Art. 7 Commissione edilizia integrata Pag. 8Art. 8 Procedure per l’esame dei progetti Pag. 8Art. 9 Asservimento dell’area di pertinenza Pag. 8Art. 10 Diritti di segreteria Pag. 9

CAPITOLO II – Esecuzione e condotta dei lavori

Art 11 Punti fissi di linea e di livello, allacci alle fognature Pag. 9Art. 12 Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori Pag. 10Art. 13 Recinzioni provvisorie di cantiere e strutture

provvisionali in genere Pag. 11Art. 14 Demolizioni, scavi e materiali di risulta Pag. 12Art. 15 Certificazione di agibilità Pag. 12Art. 16 Deroghe Pag. 12

CAPITOLO III – Norme edilizie

Art. 17 Spazi inedificati Pag. 13Art. 18 Allineamenti Pag. 13Art. 19 Estetica degli edifici Pag. 13Art. 20 Prospetti su spazi pubblici Pag. 15Art. 21 Disciplina del colore Pag. 15Art. 22 Toponomastica e segnaletica, numeri civici Pag. 16Art. 23 Stemmi – iscrizioni – opere d’arte Pag. 16Art. 24 Apposizione d’insegne, inferriate, vetrine e tendaggi Pag. 16Art. 25 Allacciamento alle reti Pag. 17

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Art. 26 Disciplina del verde sulle aree private Pag. 17Art. 27 Recinzioni Pag. 18Art. 28 Illuminazione esterna Pag. 19Art. 29 Apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive

satellitari Pag. 19Art. 30 Apparati per il condizionamento degli edifici Pag. 19Art. 31 Reti di servizi pubblici Pag. 20Art. 32 Volumi tecnici Pag. 20Art. 33 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni Pag. 21Art. 34 Costruzioni a carattere temporaneo a servizio di pubblici

esercizi od impianti per il tempo libero e per lo sport Pag. 21

CAPITOLO IV Norme igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze

Art. 35 Concimaie Pag. 23Art. 36 Ricoveri per animali Pag. 23Art. 37 Qualità dell’aria negli spazi confinati Pag. 24Art. 38 Ventilazione naturale ed artificiale Pag. 24Art. 39 Illuminazione naturale degli ambienti Pag. 25Art. 40 Illuminazione artificiale degli ambienti Pag. 26Art. 41 Controllo del soleggiamento Pag. 26Art. 42 Impianti di riscaldamento Pag. 26Art. 43 Comfort acustico Pag. 27Art. 44 Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari Pag. 27Art. 45 Cortili, cavedi, patii Pag. 27Art. 46 Locali sottotetto Pag. 28Art. 47 Spazi di cantinato e sotterraneo Pag. 28Art. 48 Locali al piano terreno Pag. 28Art. 49 Boxes ed autorimesse Pag. 29Art. 50 Dotazione di servizi Pag. 29Art. 51 Spazi di cottura Pag. 29Art. 52 Flessibilità distributiva ed impiantistica Pag. 29Art. 53 Accessibilità Pag. 29Art. 54 Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione

acqua per uso idrosanitario Pag. 29Art. 55 Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque Pag. 30

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CAPITOLO V – Norme per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego delle energie alternative

Art. 56 Principi generali di progettazione per il contenimento dei consumi energetici Pag. 31

Art. 57 Utilizzo d’impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento dell’acqua per usi igienico – sanitari Pag. 32

Art. 58 Norme sull’isolamento termico degli edifici Pag. 33Art. 59 Norme sulla riduzione dei consumi d’acqua degli

edifici Pag. 33

CAPITOLO VI – disposizioni finali

Art 60 Vigilanza urbanistica – edilizia, sanzioni Pag. 34

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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

– Art. 1 –

Finalità e contenuti del regolamento edilizio1

Il presente Regolamento Edilizio disciplina l'attività edilizia esercitata nell’ambito del territorio comunale, conformemente ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

La disciplina ed il controllo del rispetto delle norme del Regolamento Edilizio è esercitata dal Comune che si avvale per questo della propria struttura organizzativa.

– Art. 2 –

Opere soggette a procedure di abilitazione2

Gli interventi edilizi sono definiti dall’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e sono soggetti alle procedure di abilitazione secondo quanto disposto dagli articoli 6, 10 e 22 dello stesso decreto.

Sono inoltre3eseguibili con denuncia d’inizio attività i seguenti interventi minori:

a) Cartellonistica pubblicitaria;b) Demolizioni di piccoli manufatti;c) Insegne;d) Installazione condizionatori ed elementi tecnologici esterni alle costruzioni;e) Opere cimiteriali su concessioni esistenti;

– Art. 3 –

Attività edilizia libera

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono liberamente eseguibili:a) Rinnovamento e sostituzione delle finiture interne alle costruzioni, riparazione e

rifacimento delle pavimentazioni, riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature interne;

1 Testo così modificato con delibera del Consiglio Comunale n 4 del 17/2/2007;2 Testo così modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 17/2/20073 Modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n 30 del 11/9/2006;

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b) Riparazione e sostituzione dei rivestimenti, degli infissi e degli apparecchi igienico sanitari;

c) Le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici; d) Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle

costruzioni se eseguite al di fuori delle zone indicate “Centro storico” dagli strumenti urbanistici vigenti;

e) Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne delle costruzioni se eseguite nelle zone indicate “Centro storico” dagli strumenti urbanistici vigenti purché non vengano modificate le caratteristiche edilizie preesistenti;

f) La revisione del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, la riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde anche eseguita con materiali diversi, ma nel rispetto delle caratteristiche geometriche ed architettoniche esistenti;

g) Le innovazioni da attuare negli edifici e nelle unità immobiliari, dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità, purché non si alteri la sagoma dell’edificio;

h) La riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d’ingresso dei negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili);

i) L’applicazione di tende da sole esclusivamente nelle zone non indicate “Centro storico”;

j) La riparazione delle recinzioni con materiali aventi le medesime caratteristiche dell'esistente;

k) La riparazione della rete fognaria (interna ed esterna) sino al limite del lotto di pertinenza dell’edificio;

l) La riparazione, sostituzione ed installazione di antenne di pertinenza degli immobili residenziali, citofoni e videocitofoni;

m) La manutenzione del verde privato esistente compresa la collocazione nei giardini o all’interno dei terrazzi di elementi ornamentali quali statue, vasche, fioriere;

n) L’installazione nei giardini, nei cortili, sui balconi e sui terrazzi di arredi esterni quali tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, voliere, giochi per bambini.

Sono inoltre liberamente eseguibili:o) Gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino

la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

a) Le opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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- Art. 4 -

Manifestazioni a carattere temporaneo

Le strutture adibite a manifestazioni a carattere temporaneo non rivestono rilevanza edilizia a condizione che siano realizzate con sistemi costruttivi precari e che la manifestazione abbia una durata complessiva non superiore a trenta giorni consecutivi.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'occupazione del suolo pubblico per manifestazioni non può prolungarsi oltre 90 giorni naturali consecutivi. Questo periodo deve intendersi comprensivo del tempo necessario al montaggio, allo smontaggio ed alla rimozione di tutte le strutture, i macchinari e gli impianti.

L’installazione delle strutture da adibire a manifestazioni a carattere temporaneo può essere iniziata soltanto previa autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale. Le richieste dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione e dovranno contenere:

- dati del richiedente;

- titolo giuridico all'utilizzazione dell'area ove si svolgerà la manifestazione: (proprietà, preventiva autorizzazione della proprietà ovvero, nel caso in cui l’area sia di proprietà dell’Amministrazione comunale, richiesta di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico);

- indicazione della data di inizio del montaggio delle strutture, della durata della manifestazione e della data entro la quale sarà ripristinato lo stato dei luoghi;

- planimetria in scala adeguata per l'individuazione dell’area, schema debitamente quotato in cui sono rappresentate le strutture precarie da installarsi con l’indicazione delle dimensioni (sviluppo in pianta e altezza);

- nominativo del responsabile della manifestazione ai fini della sicurezza;

- certificazione di rispondenza delle strutture e degli impianti alle norme di sicurezza vigenti;

La mancata rimozione nei termini delle strutture per attività temporanee installate su suolo pubblico comporta, oltre all’applicazione dell’ammenda detta all’articolo 59, la rimozione d’ufficio con spese a carico del richiedente.

– Art. 5 –

Opere da eseguire con urgenza

Nel caso in cui la perdita di stabilità o il degrado di strutture edilizie o parti di esse costituisca pericolo per l’incolumità di persone o cose, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale può autorizzare l’immediata esecuzione dei necessari lavori di ripristino o messa in sicurezza delle parti.

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Ottenuto il ripristino delle condizioni di sicurezza il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunque attuare le procedure abilitative necessarie, secondo i casi, per il proseguimento dei lavori.

Nel caso di interventi cimiteriali urgenti la denuncia d’inizio attività può avere validità immediata previo visto dell’Ufficio.

– Art. 6 –

Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività

Il Dirigente dell’Area Urbanistica può approvare moduli o schemi tipo per la compilazione delle domande e per la presentazione delle denunce inizio attività. Può anche approvare elenchi della documentazione ritenuta indispensabile per l’iter amministrativo.

La documentazione da allegare alle richieste di permesso di costruire o alle denunce d’inizio attività dovrà comunque essere tale da rappresentare l’opera compiutamente nei suoi diversi aspetti. In particolare dovrà consentire la verifica di quei parametri che influiscono nei rapporti urbanistici tra l’opera e ciò che la circonda, quali distacchi dagli edifici, dai confini e dalle strade e contenere tutte le indicazioni atte alla verifica dei parametri edilizi e della conformità con le normative tecniche e urbanistiche ad essa comunque applicabili.

Il progetto edilizio deve essere corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne, dalla relazione e progetto di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del progetto degli allacci alle pubbliche utenze, del progetto delle recinzioni e deve fornire indicazioni sui materiali impiegati e sulle coloriture.

Nel caso di richiesta di permesso di costruire il progetto dovrà essere presentato in duplice copia; nel caso di denuncia d’inizio attività il progetto deve essere presentato in copia unica.

Qualora si debbano seguire procedure di abilitazione legate alla presenza di vincoli paesistici o idrogeologici gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti in 6 copie;

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– Art. 7 –

Commissione Edilizia Integrata

La Commissione Edilizia Integrata è costituita quale organo consultivo nel procedimento:

− per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche sub delegate ai comuni dalla legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59;

− per le procedure di abilitazione agli interventi elencati agli articoli 20 e 34 del presente regolamento.

La Commissione Edilizia Integrata è nominata dalla Giunta comunale ed è costituita da:

- Il Dirigente dell’Ufficio, che ne assume la presidenza;- Il Responsabile del procedimento edilizio in corso d’esame;- Un componente esterno sorteggiato da una terna di nomi di esperti in

materia di tutela paesistica, fornita dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia;

Il componente esterno della Commissione Edilizia Integrata resta in carica tre anni. Egli è rieleggibile trascorsi tre anni dall’ultimo mandato.

Sarà considerato dimissionario il componente esterno assentatosi ingiustificatamente per almeno due volte.

La Commissione Edilizia Integrata è convocata dal Dirigente dell’Ufficio. I verbali delle sedute sono redatti immediatamente e sottoscritti dai componenti la Commissione. I risultati dell’esame sono riportati sugli elaborati del progetto in esame.

La mancata presenza dell’esperto in materia di tutela ambientale invalida la seduta.

– Art. 8 –

Procedure per l’esame dei progetti

L’esame dei progetti avviene secondo l’ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale.

Nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 20 del DPR 380/20014potranno tuttavia avere priorità:a) Progetti relativi a situazioni di pericolosità debitamente rilevata;b) Varianti di progetti con lavori in corso d’opera;c) Progetti già in corso d’istruttoria per i quali sono state presentate integrazioni o

chiarimenti richiesti dall’Ufficio;

4 modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006

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- Art. 9 –

Asservimento dell’area di pertinenza

In tutti i casi in cui si attuano interventi edilizi che incidono sui parametri di edificabilità (nuova costruzione, ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione), le aree fondiarie di pertinenza devono essere asservite alla cubatura edilizia che sviluppano secondo gli indici edilizi.

Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, anche se l’area è oggetto di un frazionamento ovvero di un’alienazione parziale.

Il vincolo di asservimento viene costituito mediante atto unilaterale registrato e trascritto con atto notarile o in altre forme per legge equivalenti. Deve essere sottoscritto prima del rilascio dell’atto abilitativo o contestualmente alla presentazione della denuncia d’inizio dell’attività. Esso deve essere trascritto sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli aventi titolo.

– Art. 10 –

Diritti di segreteria

L’Amministrazione comunale, con apposita deliberazione, stabilisce l’ammontare dei diritti di segreteria e dei rimborsi delle spese dovuti all’Amministrazione per i seguenti servizi:

- Rilascio certificazioni;- Istruttorie;- Rilascio permessi di costruire;- Denunce inizio attività;- Sanatorie edilizie;

CAPITOLO IIESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

- Art. 11 –

Punti fissi di linea e di livello, allacci alle fognature

Per tutte le opere edilizie che comportano l’esecuzione di nuovi volumi o la sostituzione di volumi esistenti o comunque importanti trasformazioni di edifici esistenti, il titolare del permesso di costruire o della denuncia inizio attività dovrà richiedere all’Ufficio tecnico comunale, prima dell’inizio dei lavori, l’individuazione dei punti fissi di linea o di livello ai quali dovranno subordinarsi le opere stesse

Per tutte le opere che comportano la necessità di ripristino o di esecuzione di un nuovo allaccio alle fognature comunali, il titolare del permesso di costruire o della

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denuncia inizio attività dovrà richiedere all’Ufficio tecnico comunale l’indicazione delle quote e delle sezioni della fognatura stradale e concordare le modalità d’immissione della fognatura privata in quella comunale.

Di queste operazioni si redigerà apposito verbale in doppio esemplare, firmato dal Tecnico comunale e dal direttore dei lavori, o dal titolare del permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività nel caso le opere non prevedano la presenza di tale figura professionale.

Il verbale potrà essere redatto anche su modelli predisposti dall’Ufficio. Dovrà contenere i dati specifici dell’allaccio, (dimensione delle tubature impiegate, dimensioni del pozzetto e sua profondità dal piano stradale, dimensione della tubatura comunale di allaccio ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria).

Una copia del verbale sarà rilasciata al titolare del permesso o della denuncia d’inizio attività mentre l’altra è custodita agli atti. Al termine dei lavori di esecuzione dell’allaccio il titolare del permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività o il direttore dei lavori, faranno accertare all’Ufficio tecnico comunale la corretta esecuzione delle opere. Il buon esito di tale verifica sarà certificato dall’ufficio.

La mancanza del verbale o del certificato di corretta esecuzione inficia il rilascio della certificazione di agibilità.

Nel caso di recapito dei reflui in sistemi di sub irrigazione o simili le certificazioni di cui sopra sono rilasciate dal direttore dei lavori.

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– Art. 12 –

Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori

Il nominativo dell’Impresa esecutrice e del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati all’Ufficio tecnico comunale prima dell’inizio dei lavori.

Dell’avvenuto inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al Comune entro il termine massimo di 5 giorni.

La sostituzione in corso d’opera del Direttore dei lavori o dell’Impresa dovrà avvenire senza soluzioni di continuità. Nel caso ciò non fosse possibile, il titolare del permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività dovrà sospendere i lavori comunicandolo al Comune.

I lavori potranno riprendere solo a seguito dell’avvenuto deposito presso gli uffici comunali della dichiarazione di accettazione dell’incarico dell’Impresa e del Direttore dei Lavori subentranti.

Tutti i lavori dovranno essere svolti con continuità e celerità. Qualora, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare dovrà darne notizia al Comune, indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa, e dovrà altresì disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.

In tale evenienza il Comune può fare cessare l’occupazione del suolo pubblico, salvo che l’interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.

Della sospensione e della ripresa dei lavori dovrà essere inviata immediata comunicazione al Comune.

Nei cantieri edili devono essere conservati i tipi progettuali relativi all'intervento in corso di esecuzione, muniti del visto originale di approvazione, o copia degli stessi; in caso di interventi oggetto di denuncia d'inizio attività, dovrà essere conservata copia della denuncia, della relazione asseverata e degli elaborati con gli estremi della data di presentazione al protocollo comunale.

Nei cantieri edili nei quali sono in corso interventi edilizi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella con l'indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo relativo all'esercizio dell’attività in corso, delle generalità del titolare dello stesso, del Direttore dei lavori, dell'impresa assuntrice dei lavori e del Responsabile del cantiere. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e dei diritti comunali.

– Art. 13 –

recinzioni provvisorie di cantiere e strutture provvisionali in genere

I cantieri edili devono essere delimitati e isolati con idonee recinzioni, di decoroso aspetto, atte a salvaguardare la pubblica incolumità, ad assicurare il

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contenimento della dispersione delle polveri e, se in prossimità di spazi pubblici, a tutelare il transito di mezzi e pedoni.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano in caso di interventi edili di modesta entità la cui durata sia inferiore a dieci giorni continuativi, purché siano poste in essere idonee misure protettive per evitare ogni possibile pericolo o inconveniente a terzi durante lo svolgimento dei lavori.

L'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni provvisorie ed alla posa di strutture provvisionali di cantiere, si considera compresa nel provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia.

L’occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dal preposto Ufficio comunale. Per essa è dovuto il pagamento del canone come determinato dal regolamento COSAP (Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche) vigente al momento dei lavori.

Le recinzioni provvisorie di cantiere devono essere realizzate con materiali non trasparenti di decoroso aspetto e devono avere un’altezza minima di metri 2,00.

Le porte o i cancelli ricavati nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno dell'area di cantiere, devono essere realizzate in modo da impedire l'accidentale interferenza con gli spazi pubblici confinanti, devono essere mantenute chiuse dopo l'orario di lavoro e comunque quando i lavori non sono in corso.

Gli angoli delle recinzioni o di altre strutture provvisionali di cantiere sporgenti verso il suolo pubblico, devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con idonea vernice riflettente e devono essere muniti di segnale illuminato a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole e comunque secondo l'orario della pubblica illuminazione.

La recinzione deve essere corredata, ove necessario, da regolamentare segnaletica stradale e dovrà essere tale da non impedire l’illuminazione stradale. Qualora ciò avvenisse il Committente, o chi per lui, dovrà provvedere con adeguate integrazioni a sue spese.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie di cantiere prospettanti verso spazi pubblici, per il servizio delle pubbliche affissioni senza versare alcun corrispettivo.

Tutte le strutture provvisionali presenti nei cantieri edili (ponti di servizio, impalcature, scale, rampe, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di idonee protezioni atte a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; devono altresì essere conformi alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il fronte dei ponteggi prospiciente spazi pubblici o di uso pubblico deve essere adeguatamente chiuso con teli di rivestimento, stuoie, graticci, reticolati o altro mezzo atto ad impedire la diffusione delle polveri e ad assicurare adeguata difesa e trattenuta contro i rischi di cadute accidentali di materiali.

Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi e i macchinari per il sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti dei relativi certificati di conformità; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle

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norme di legge vigenti in materia. Immediatamente dopo il compimento dei lavori edili, l'impresa assuntrice deve

provvedere alla rimozione della recinzione e delle strutture provvisionali e deve restituire al pristino stato l'eventuale spazio pubblico temporaneamente occupato, liberandolo da ogni ingombro o impedimento.

In difetto dell'osservanza delle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale, comminata l’ammenda prevista dall’articolo 59 del presente regolamento, previa diffida ad adempiere, procede in danno all’inadempiente.

– Art. 14 –

Demolizioni, scavi, materiali di risulta

Nelle demolizioni di strutture edilizie si dovrà procedere con somma cautela, adoperando tutti quei mezzi che l’arte suggerisce in modo da mantenere sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

Si dovrà evitare il sollevamento della polvere sia usando tutte le opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

È vietato gettare materiali demoliti od altro dall’alto dei ponteggi, dall’interno degli edifici o dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. I materiali di risulta, una volta giunti a terra, se non sono riversati direttamente dai canali nei mezzi di trasporto, dovranno essere accumulati entro steccati o in luoghi chiusi.

Rimane lo stesso vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico fuori della recinzione.

Se nel corso della demolizione sono asportati numeri civici o tabelle varie, il costruttore è obbligato a rimetterli in pristino a totali sue spese.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

Le pareti degli scavi saranno pertanto assicurate con puntelli, sbadacchiature, rivestimenti complessi o parziali o con qualsiasi altro mezzo suggerito dall’arte.

In loro mancanza le pareti avranno un’adeguata inclinazione in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente con appositi mezzi alle pubbliche discariche.

Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura, deve provvedere che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.

Nelle operazioni di trasporto deve essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico. Nel caso di dispersioni di materiale su suolo pubblico, la pulizia è comunque a cura e spese dell'impresa assuntrice dei lavori e dovrà essere effettuata immediatamente.

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, ordinare l'adozione di idonei accorgimenti tecnici al fine di evitare l'imbrattamento del suolo pubblico.

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Nei casi di demolizioni o scavi che comportino pregiudizio delle condizioni di sicurezza del traffico a causa del rilevante numero di trasporti necessari all'allontanamento dei materiali di risulta, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari orari e percorsi per detti trasporti.

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali di risulta di demolizioni e scavi è, in ogni caso, soggetto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti ed alle connesse prescrizioni di carattere igienico - sanitario.

E’ obbligo dei titolari del permesso di costruire o della denuncia inizio attività mantenere costantemente pulita la strada pubblica su tutta l’estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze e non servirsi, per l’esecuzione dei lavori dell’acqua defluente dalle fontane e fontanelle pubbliche, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

– Art. 15 –

Certificazione di agibilità

Il rilascio della certificazione di agibilità avviene in conformità alle disposizioni dell’articolo 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e con l’articolo 11 e 42 del presente regolamento.

Per gli immobili, o parte di essi, legittimati con concessione edilizia in sanatoria, la certificazione di agibilità può essere rilasciata anche in deroga ai requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa. Deve in ogni caso essere accertata:

- La conformità dei sistemi di smaltimento dei reflui;- La sicurezza statica dell’immobile;- La conformità degli impianti;- Il rispetto delle norme di prevenzione incendi qualora dovuto.

– Art. 16 –

Deroghe

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento è rilasciato soltanto per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 14 del DPR 6 giugno 2001 n. 380

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CAPITOLO IIINORME EDILIZE

– Art. 17 –

Spazi inedificati

Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere soggette ad una costante manutenzione che assicuri il rispetto del decoro urbano e della salubrità pubblica.

La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità.

Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, o demoliti, o per i quali si sono interrotti i lavori, che determinano o che possono compromettere l’igiene o la salubrità pubblica, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione e derattizzazione. Ciò a prescindere dal loro futuro impiego.

In caso d’inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 59 del presente regolamento, può essere emessa ordinanza con l’obbligo di adempiere l’esecuzione degli opportuni interventi, anche in danno al contravventore.

Gli ambiti di cava devono essere racchiusi con recinto per l’intero loro perimetro.

– Art. 18 –

Allineamenti

Nel caso di comprovata necessità funzionale od estetica, l’Amministrazione può richiedere la costituzione di fronti unitari degli edifici o l’edificazione a confine dei medesimi.

L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al confine stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con un fronte edilizio più avanzato. Tali disposizioni sono valide per le edificazioni a confine con spazi pubblici, ferme restando le disposizioni dell’articolo 9 del DM 1444/685.

L’arretramento dell’edificazione, rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico, con soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.

5 modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006;

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– Art. 19 –

Estetica degli edifici

Tutti gli edifici, ed ogni altro manufatto, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico compiuto e tale da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio dell’abitato o dell’ambiente rurale nel quale s’inserisce.

Negli edifici condominiali o negli edifici che costituiscono una compiuta unità edilizia del tessuto urbano, la coloritura delle facciate, le cornici, le fasce di coronamento, gli infissi, le ringhiere ed ogni altro manufatto visibile dall’esterno, dovranno necessariamente seguire l’ordine architettonico e non la proprietà.

Non si potranno costruire né conservare latrine esterne.Le condutture d’acque luride, canne fumarie per caldaie, camini, stufe o simili,

colonne montanti di acqua, gas, luce, telefono, etc., dovranno essere preferibilmente interne alle pareti, anche se non visibili da vie o spazi pubblici.

Nel caso la condizione strutturale dell’edificio non consenta il taglio della muratura perimetrale, o nel caso d’adeguamenti normativi, il passaggio delle canalizzazioni potrà essere realizzato esternamente alle murature perimetrali. Le canalizzazioni dovranno essere compiutamente rivestite con materiali il più possibile armonizzati con le facciate dell’edificio.

I rivestimenti delle tubature esterne, anche se in muratura, devono essere limitati alle dimensioni strettamente necessarie al passaggio delle tubazioni, e costituiscono “volume tecnico” non computabile ai fini della volumetria e dei distacchi previsti dal piano regolatore generale.

Tutte le tubazioni e condutture, in particolare quelle dei camini, caloriferi, del vapore dell’acqua, ventilazione e del ricambio meccanico dell’aria, ventilazione delle fosse biologiche, delle latrine, etc., dovranno sboccare all’esterno superiormente alla copertura per un’altezza idonea al loro funzionamento.

Gli edifici compresi all’interno delle zone che gli strumenti urbanistici individuano quale centro storico ed in genere tutti gli edifici nei quali è ben riconoscibile un’unitarietà formale e linguistica riconducibile a tradizioni edilizie locali, devono essere mantenuti con le loro originarie caratteristiche. Gli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione o a ristrutturazione, qualora inseriti in comparti edificatori nei quali è ben riconoscibile un’unitarietà formale e linguistica riconducibile a tradizioni edilizie locali, dovranno a questa uniformarsi.

Negli edifici detti al comma precedente non è consentito l’impiego, anche parziale, di zoccolature in pietra o mattoni, o imbotti in mattoni pieni, né l’asportazione dell’intonaco dalle facciate per metterne la pietra a vista. E’ inoltre vietato l’uso di materiali quali graniti e marmi mentre sono consentiti: trachite, travertino, basalto, peperino o porfido.

Gli aggetti sono consentiti purché non inficino le distanze minime previste dalle norme tecniche d’attuazione. La costruzione di aggetti può essere prevista in deroga a

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tale norma solo rispetto a confini o limiti di zona e solo se la loro costruzione sia ininfluente ai fini del distacco di una possibile futura edificazione del lotto limitrofo.

Gli edifici coperti a tetto devono essere muniti di canali di gronda. Le falde dei tetti degli edifici compresi nelle zone A non possono essere dotati di abbaini ma soltanto di finestre complanari alla falda. E’ ammesso un solo abbaino per unità immobiliare di dimensioni massime m. 1, da adibire ad uscita per la manutenzione del tetto. Nelle zone B e C gli abbaini sono consentiti con superficie massima pari al 20% della falda che li contiene e con uno sviluppo massimo lineare di m 2 lordi. In questo caso il sottotetto deve essere interamente considerato, secondo le proprie dimensioni geometriche lorde, nel calcolo della cubatura edificabile.6

Gli aggetti dei tetti non possono essere maggiori di cm. 40 compreso il canale di gronda.

– Art. 20 –

Prospetti su spazi pubblici

Tutti i progetti devono ben definire gli spazi dell’edificio prospicienti il suolo pubblico, indicando soluzioni rivolte a valorizzare anche la qualità dello spazio urbano circostante.

Le soluzioni progettuali devono anche individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e degli accessi pedonali.

Tutte le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili solamente verso l’interno degli edifici, fatte salve eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza.

Le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono o sporgono all’esterno verso la strada pubblica.

Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, il fronte degli edifici che prospetta su spazio pubblico o comunque su un percorso di uso comune (anche se di proprietà privata) non deve presentare aggetti maggiori:

- di cm. 10 fino alla quota di m. 3,50 dal piano stradale; - di cm. 30 fino alla quota di m. 3,50 dal piano del marciapiede. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi di

qualunque materiale costituiti. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di m.

3,50 dall’eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m. 4,50 dalla quota stradale.

Balconi e pensiline non possono sporgere di oltre m. 1,20 sul suolo pubblico e non debbono mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede.

Negli edifici compresi all’interno delle zone che gli strumenti urbanistici

6 Modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006;

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individuano quale centro storico, con esclusione delle zone A1, ed in genere in tutti gli edifici nei quali è ben riconoscibile un’unitarietà formale e linguistica riconducibile a tradizioni edilizie locali, la realizzazione di aggetti, sporti, tettoie e balconi deve essere progettata in modo unitario, con riferimento agli elementi linguistici propri della tradizione locale.

Nei casi detti al comma precedente i progetti sono sottoposti al parere della commissione edilizia integrata.

– Art. 21 –

Disciplina del colore

Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme armonico lungo l’estensione dell’intera facciata dell’edificio.

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.), che rappresentano documentati elementi di significato storico o/e architettonico, vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi di manutenzione non devono prevedere per esse nessun tipo di tinteggiatura.

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.

Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale. Laddove non sia possibile individuarlo o sia necessario sostituirlo, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.

Nelle tinteggiature esterne è vietato l’uso del quarzo plastico. Sono ammesse esclusivamente tinte ad alta traspirabilità con colori nella gamma delle terre e dell’ocra.

Le coloriture delle facciate, qualora non riprendano il colore esistente, sono soggette ad approvazione dell’ufficio tecnico comunale su campionatura predisposta a cura dell’appaltatore dei lavori.

– Art. 22 –

toponomastica e segnaletica, numeri civici

Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi e purché il manufatto non sia sottoposto a normative di tutela.

L’Amministrazione ha la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe per la toponomastica urbana, targhe direzionali o altri cartelli per segnaletica stradale, lapidi commemorative.

I numeri civici sono assegnati dal Comune e devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi di questi sulle aree pubbliche. La targa con l’indicazione del numero civico deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.

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– Art. 23 –

Stemmi - Iscrizioni - Opere d’arte

La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d’arte, dovrà essere preventivamente denunciata all’ufficio tecnico comunale, che potrà intimarne la conservazione in luogo da determinarsi.

All’esterno degli edifici non potranno collocarsi medaglioni, stemmi, lapidi, memorie, statue e d altre opere d’arte, senza aver denunciato l’inizio di attività.

– Art. 24 –

Apposizione di insegne, inferriate, vetrine e tendaggi

L’apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi od affiggersi all’esterno degli edifici, ivi comprese le tende, è subordinato a denuncia inizio attività.

Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici dell’edificio.

Le mostre, le vetrine, le inferriate e le insegne debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani degli infissi e debbono essere realizzate nelle tipologie che saranno indicate con separato provvedimento dall’amministrazione comunale.

Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.Sono vietate le insegne e le tabelle dipinte con materiali non lavabili.Gli aggetti delle vetrine non debbono sporgere oltre cm. 12 dall’allineamento

stradale sia presente o meno il marciapiede. Solo in via eccezionale, quando trattasi di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, possono essere autorizzati aggetti maggiori, purché compatibili con la larghezza delle strade e dei marciapiedi.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti che occupano il suolo e lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese.

Le tende sporgenti saranno consentite solo nelle piazze o nelle strade larghe almeno m. 5,00 e secondo le tipologie previste dal presente regolamento, allegato A. Nelle piazze o strade munite di marciapiede le tende, loro appendici e loro meccanismi non potranno essere poste ad altezza inferiore a m. 2,20 né superare il limite di cm. 30 all’interno del filo marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali, anche in tela, che scendono sotto i m. 2,20

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salvo casi speciali in cui una minore altezza non nuoccia al decoro della località ed al libero transito.

Nelle vie o piazze prive di marciapiede, le tende sporgenti sono vietate, salvo che siano ininfluenti con la circolazione veicolare e pedonale. Restano comunque validi i limiti dettati ai commi precedenti.

L’Amministrazione comunale può disporre la rimozione di mostre, vetrine, e insegne (semplici o luminose) o tende che non siano mantenute pulite ed in buono stato o siano non conformi alle disposizioni del presente regolamento o nei casi di pubblica necessità.

– Art. 25 –

allacciamento alle reti

Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria o, in caso questa sia mancante, smaltire i reflui con sistemi compresi tra quelli ammessi dalla normativa vigente.

Nelle nuove costruzioni eseguite a filo stradale, la porzione inferiore dei pluviali dovrà essere in traccia per un’altezza non inferiore a mt 2,50 dal piano stradale ed allacciata direttamente alla fognatura comunale delle acque bianche. Nel caso la condizione strutturale dell’edificio non consenta il taglio della muratura perimetrale, o nel caso di adeguamenti, il tratto finale dei pluviali potrà essere realizzato esternamente, a filo della muratura perimetrale, ma esclusivamente con l’impiego di terminali di ghisa per l’altezza di m. 2,50 detta al comma precedente.

Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano in ogni momento gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas metano) e la loro successiva verifica e manutenzione, secondo la normativa tecnica nazionale e quella degli enti erogatori dei servizi.

– Art. 26 –

Disciplina del verde sulle aree private

La vegetazione può oltrepassare il confine fra la proprietà privata e la proprietà pubblica solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al livello di quest’ultima e quando ciò non comporti elemento di disturbo a terzi o pericolo per la salubrità e la incolumità pubblica.

Le aree verdi interne o esterne al centro urbano debbono essere mantenute costantemente ben curate. Nel caso che le aree verdi confinino con spazi pubblici o destinati al pubblico transito, i proprietari debbono aver cura che la vegetazione non provochi intralcio alla viabilità veicolare e pedonale o alla leggibilità della segnaletica e delle altre sovrastrutture stradali.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie provenienti da terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli

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il più presto possibile. E’ fatto inoltre obbligo ai proprietari delle aree verdi urbane ed extraurbane di

non modificare il regime delle acque piovane, di non ostruire né deviare i naturali canali di scolo che attraversano i loro terreni, né gli scoli che provengono dalla via pubblica.

L’amministrazione comunale, con provvedimento motivato, può ordinare la riapertura degli scoli esistenti indebitamente chiusi o la creazione di nuovi scoli o tombini secondo le esigenze di deflusso naturale delle acque, al fine della salvaguardia della viabilità rurale.

– Art. 27 –

Recinzioni

In tutto il territorio comunale le recinzioni debbono presentare un aspetto decoroso.

E’ tassativamente vietato eseguire recinzioni con l’impiego di materiali di risulta di qualsiasi genere o con rottami ferrosi.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.

Le recinzioni tra le proprietà private o tra queste e gli spazi pubblici all’interno del centro urbano, possono essere realizzate:

a) con muretto o cordolo di altezza m. 1 sovrastato da reti, cancellate o siepi per un’altezza complessiva non superiore a m. 2,50;

b) con reti e siepi per un’altezza complessiva di m. 2,50; c) con staccionata tradizionale di castagno e siepi per un’altezza complessiva

di m 2,00;d) con pali infissi al suolo e rete di protezione per un’altezza complessiva di m.

2,50; Le recinzioni tra le proprietà private o tra queste e gli spazi pubblici all’esterno

del centro urbano, possono essere realizzate: a) con muratura di pietrame a secco;b) con muretto di altezza massima 1,00 metro o cordolo sovrastato da reti,

cancellate o siepi per un’altezza complessiva non superiore a m. 2,00; c) con reti e siepi per un’altezza complessiva di m. 2,00; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione per un’altezza complessiva di m.

2,00; e) con paletti di castagno e filo spinato per un’altezza massima di m 1,50;f) con staccionata tradizionale di castagno e siepi per un’altezza complessiva

di m 1,50;Le recinzioni tradizionali eseguite con muratura “a secco” debbono essere integralmente conservate.

Per quanto possibile le recinzioni devono allinearsi con quelle limitrofe. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno

della proprietà.

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I cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per questi stabilite.

I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accogliere o richiedere soluzioni alternative per le recinzioni in ragione di esigenze ambientali, di igiene, di sicurezza e di decoro.

L’Amministrazione comunale può imporre prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale.

– Art. 28 –

Illuminazione esterna

Al fine della salvaguardia della volta celeste dall’inquinamento luminoso ed al fine dell’ottenimento di un sempre maggiore risparmio energetico, l’illuminazione degli spazi urbani pubblici e privati, le insegne ed ogni altra fonte d’illuminazione artificiale esterna deve essere realizzata in conformità alla legge regionale n. 23 del 13.4.2000 e del suo regolamento d’attuazione contenuto nella legge regionale n. 8 del 18.4.2005;

Per quanto detto al comma precedente, tutte le installazioni devono essere accompagnate da una relazione a firma di tecnico abilitato, che asseveri la rispondenza dell’impianto d’illuminazione alle norme sopra citate.

Tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna e quelli soggetti ad adeguamento, oltre a garantire il rispetto del regolamento, devono essere progettati con apparecchi atti a garantire un’alta efficienza luminosa e la contestuale diminuzione delle potenze installate.

Il Sindaco con specifica ordinanza, può disciplinare l’orario di spegnimento notturno delle insegne dei negozi e delle altre fonti d’illuminazione non necessarie alla pubblica sicurezza o alla viabilità.

– Art. 29 –

apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari

Il presente articolo è redatto in attuazione dell’art. 3, comma 13, della Legge n. 249 del 31/7/97 concernente “Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari per salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Per qualsiasi aspetto non contemplato nel presente articolo si

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dovrà fare riferimento alla legge sopra citata. L’installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni

radiotelevisivi satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale.

Nelle zone di tipo A sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica potrà essere posizionata in modo tale da non renderla visibile dal piano strada.

Tutti gli immobili di nuova costruzione composti da più unità abitative o quelli soggetti a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari. Alle presenti norme dovranno pertanto ispirarsi i progettisti in sede di progettazione di nuovi edifici o ristrutturazione/restauro degli stessi.

– Art. 30 –

apparati per il condizionamento degli edifici

L’installazione di apparati per il condizionamento degli edifici, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico della città.

Gli apparati per il condizionamento degli edifici devono essere collocati possibilmente sul versante più nascosto dell’edificio, comunque in modo ordinato e possibilmente coordinato tra tutti i proprietari degli immobili.

Quando non sia possibile soddisfare questo requisito soluzioni alternative dovranno preventivamente valutarsi con l’ufficio tecnico comunale.

Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito nel caso di edifici ubicati in zona “A” e nel caso di edifici nei quali è ben riconoscibile un’unitarietà formale e linguistica riconducibile a tradizioni edilizie locali.

– Art. 31 –

Reti dei servizi pubblici

Le reti dei servizi pubblici devono essere realizzate in modo razionale, ottimizzando gli scavi delle pavimentazioni stradali ed in modo tale da far si che i punti d’ispezione ed i chiusini in genere, siano sempre correttamente inseriti nel disegno delle pavimentazioni.

La quota di posa delle reti deve consentire uno strato minimo di rinterro, di cm. 80 di spessore, fino al piano finito.

Le reti devono posare su letto di pozzolana; uno spessore di cm 20 dello stesso materiale dovrà coprire la sommità dei tubi o dei cavidotti. Il restante strato da colmare, fino alla pavimentazione stradale, dovrà essere realizzato con misto granulare e cemento.

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Sui cavidotti elettrici, telefonici e del gas dovranno essere posti nastri segnaletici.

Chiunque opera su suolo pubblico, per la posa o la manutenzione di reti, deve garantirne il ripristino con un deposito cauzionale corrispondente alla superficie da impegnare per lo scavo. L’ufficio tecnico comunale svincolerà le somme a garanzia solo a seguito dell’accertata corretta esecuzione dei ripristini.

La cauzione può essere sostituita da polizza fidejussoria. Nel caso di allacci agli edifici privati esistenti è possibile derogare dalle norme

relative alla profondità della quota di posa.

– Art. 32 –

Volumi tecnici

Si definiscono volumi tecnici quei manufatti che non prevedono la presenza continuativa di persone, realizzati al solo scopo di contenere e proteggere impianti tecnologici. Essi comprendono, a titolo esemplificativo:

- Le cabine per trasformatori o interruttori elettrici;- Le cabine contenenti apparecchiature di trasformazione della pressione del

gas metano;- I serbatoio di contenimento del gas di petrolio liquefatto (g.p.l.);- I serbatoi idrici e le torri piezometriche degli impianti antincendio;- Le centrali termiche di produzione di calore;- I manufatti a servizio d’impianti che utilizzano fonti energetiche

rinnovabili;- I vani extra-corsa degli ascensori e dei montacarichi;- I manufatti a servizio d’impianti di depurazione;- I manufatti destinati a contenere impianti e sostanze che per dimostrati

motivi di sicurezza non possono essere alloggiati all’interno degli edifici;- Le serre bioclimatiche e le logge addossate o interrate all’edificio,

opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva;

- I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati all’edificio (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura ecc.)

I volumi tecnici sono commisurati all’apparecchiatura contenuta e non concorrono alla determinazione della superficie coperta né del volume, né devono rispettare le distanze minime dai confini di proprietà, salvo quanto stabilito dal codice civile. Per quanto concerne le distanze dai fabbricati dovranno essere rispettate solo quelle eventualmente imposte da specifiche norme di sicurezza, mentre per le distanze dal confine stradale si fa riferimento a quanto previsto dal codice della strada.

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Nella realizzazione dei volumi tecnici dovrà essere attentamente valutato il loro inserimento ambientale ed architettonico, prevedendo una dislocazione opportuna dei manufatti ed eventualmente anche schermature vegetali.

- Art. 33 –

Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.

Tutti gli immobili devono essere mantenuti, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene.

Gli immobili non utilizzati devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono renderli impraticabili.

L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.

Accertate le condizioni di compromissione del decoro urbano, della salubrità e della salute pubblica il Sindaco può ordinare ai proprietari l’esecuzione degli interventi necessari a rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili, dando loro un congruo periodo di tempo per adempiere. Nel caso di mancato adempimento l’Amministrazione può procedere in danno ai proprietari.

– Art. 34 –

costruzioni a carattere temporaneo a servizio di pubblici esercizi od impianti per il tempo libero e per lo sport

Le costruzioni temporanee ai fini del presente regolamento sono così definite:- Verande o chioschi in legno o struttura metallica, non stabilmente infissi

al suolo e caratterizzati da autonomia funzionale. - Verande o chioschi in legno o struttura metallica, non stabilmente infissi

al suolo e non autonomamente utilizzabili.- Recinzioni in legno o struttura metallica, non stabilmente infisse al suolo,

scoperte o coperte con sistemi mobili, e non autonomamente utilizzabili.I chioschi o le verande caratterizzati da autonomia funzionale, non potranno

eccedere le seguenti dimensioni:- Superficie coperta (superficie identificata dal perimetro delle pareti

esterne ed al lordo delle medesime) non superiore ai 20 mq. in aree private e non superiore ai 15 mq. qualora il chiosco o la veranda siano realizzati su aree pubbliche o aperte al pubblico transito;

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- Altezza massima (calcolata tra la superficie esterna immutata del suolo di appoggio della struttura ed il punto più alto della copertura) non superiore ai 3.50 metri;

Le verande ed i chioschi in legno non stabilmente infissi al suolo e non autonomamente utilizzabili, non potranno eccedere le seguenti dimensioni:

- Superficie coperta (La superficie coperta è compresa nel perimetro delle pareti esterne ed è al lordo delle medesime):

• Se la veranda o il chiosco sono attinenti a superfici commerciali di estensione compresa tra i 25 e gli 80 mq. utili, la loro misura lorda non potrà essere superiore al 40% di detta superficie; è in ogni caso consentito un minimo di 12 mq.

• Se la veranda o il chiosco sono attinenti a superfici commerciali comprese tra gli 81 ed i 150 mq. utili, la loro superficie lorda non potrà essere superiore al 30% di detta superficie. E’ in ogni caso consentito un minimo (non obbligatorio) di 32 mq.

• Se la veranda o il chiosco sono attinenti a superfici commerciali superiori ai 150 mq. la loro superficie lorda complessiva non potrà in ogni caso essere superiore ai 45 mq.

Se il chiosco o la veranda sono realizzati su spazi aperti al pubblico transito o su aree e spazi pubblici, dovranno in ogni caso consentire l’agevole transito delle persone secondo i requisiti dimensionali degli spazi pubblici o aperti al pubblico transito come definiti dalle vigenti normative sul superamento delle barriere architettoniche.

L’altezza massima deve essere calcolata dal punto più basso della sistemazione esterna fino alla linea di gronda. Per linea di gronda deve intendersi l’intersezione tra le linee definite dal piano esterno della facciata e dall’estradosso della copertura.

Alla linea di gronda l’altezza massima non potrà essere superiore ai 3.00 mt.La pendenza della copertura non potrà eccedere il 25%. Sia le strutture temporanee realizzate su spazi privati che le strutture temporanee

realizzate su spazi pubblici dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme che regolano l’attività edilizia ed urbanistica.

Le strutture sopra definite potranno essere installate per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi continuativi, eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.

Il periodo d’installazione potrà essere indeterminato qualora la struttura ricada su suolo privato, e solo se per la stessa sia stato stipulato atto d’obbligo notarile col quale il richiedente s’impegni alla rimozione entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.

E’ in ogni caso facoltà dell’Amministrazione comunale, a seguito di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, disporre in qualsiasi momento la rimozione, anche parziale o temporanea, delle strutture comunque realizzate.

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 27 -

Le strutture temporanee, come sopra definite, sono assoggettate a “Permesso di Costruire” non oneroso, e sono soggette al pagamento del relativo canone d’occupazione qualora realizzate su suolo pubblico.

Alla richiesta di permesso di costruire dovrà essere allegato il progetto dettagliato delle opere, contenente una relazione descrittiva dei materiali impiegati e delle modalità d’installazione del manufatto.

L’istanza dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione con la quale il richiedente prende atto del presente regolamento e ne accetta integralmente le condizioni.

Qualora l’intervento ricada su suolo pubblico, dovrà essere prodotta una polizza fidejussoria, contenente la formula dell’escussione a semplice richiesta a vantaggio dell’Amministrazione comunale, di validità pari al periodo d’installazione del manufatto e per un importo determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle eventuali opere occorrenti al ripristino del suolo pubblico occupato.

L’importo minimo della polizza non potrà in ogni caso essere inferiore ad €. 70,00 per mq. occupato, importo rivalutabile sulla base degli indici di aggiornamento istat.

Le violazioni alla presente norma sono sanzionate ai sensi degli articoli 32 e seguenti del capo II del DPR 380/2001.

CAPITOLO IV

NORME IGIENICO SANITARIE, DI SICUREZZA, DI VIVIBILITA’ DEGLI IMMOBILI E DELLE LORO

PERTINENZE

– Art. 35 –

Concimaie

Le concimaie sono ammesse nelle sole zone agricole. Per la loro costruzione ed ubicazione dovranno osservarsi le prescrizioni del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.

Le concimaie dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e dovranno risultare a distanza non inferiore a m. 25 dalla casa di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell’acqua potabile, nonché dalla pubblica via; inoltre non dovranno essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell’acqua potabile.

La superficie della platea non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame normalmente tenuto nella stalla.

La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 28 -

liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

– Art. 36 –

Ricoveri per gli animali

I ricoveri per gli animali e le stalle sono ammesse nelle sole zone agricole.È vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricoveri degli

animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi.In ogni caso i ricoveri per animali ed i loro annessi dovranno essere posti ad una

distanza non inferiore a m. 10,00 dagli spazi pubblici e dalle case di abitazione poste all’interno dello stesso appezzamento di terreno, mentre dovranno distare m. 20 dalle case di abitazione circostanti.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente la dispersione dei liquami e delle materie di rifiuto nel terreno circostante, ed essere bene illuminato e ventilato.

La cubatura dovrà essere:mc. 22 per ogni capo di bestiame grosso;mc. 30 per ogni bovina lattiferamc. 15 per ogni capo di bestiame minuto.Al ricambio dell’aria si provvederà anche con finestra a vasistas.I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie, saranno costruite con materiale

impermeabile; le cunette, inoltre devono finire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori del ricovero.

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile fino all’altezza di mt. 2,00 dal pavimento.

– Art. 37 –

Qualità dell’aria negli spazi confinati

La definizione del volume d’aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all’aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell’aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 29 -

degli elementi costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell’aria siano tecnicamente le migliori possibili.

Negli ambienti riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso dell’aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte.

E’ auspicato l’utilizzo di materiali naturali e finiture bio - ecocompatibili con un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

L’opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

a) Sviluppo di gas tossici; b) Presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; c) Emissione di radiazioni pericolose; d) Inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; e) Difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti

solidi o liquidi;f) Formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del radon, in tutti gli edifici di

nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione dovrà essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare i locali interrati e seminterrati dovranno impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio, con l’adozione di misure atte a mantenere la concentrazione del suddetto gas inferiore ai limiti imposti dalle norme vigenti.

Per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l'utilizzo ed il mantenimento di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali, diverse dall’amianto, devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.

– Art. 38 –

Ventilazione naturale e artificiale

L’utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento d’idonee condizioni di qualità dell’aria. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili di adeguate dimensioni.

Le dimensioni delle aperture in relazione agli ambienti sono fissate ai sensi del D.M. 5.7.1975. Nel caso di ristrutturazioni di immobili non in possesso dei requisiti previsti dal decreto anzidetto, è possibile derogare dalle dimensioni fissate, purché i rapporti tra superfici finestrate e superfici degli ambienti non siano inferiori a quelli preesistenti e la condizione generale che ne derivi sia, in ogni caso, migliorativa.

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 30 -

L’integrazione o la sostituzione della ventilazione naturale con la ventilazione meccanica o forzata è ammessa nei seguenti casi:

a) Locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

b) Locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad esempio cinema, teatri e simili, camere oscure);

c) Locali bagno di alloggi sino a mq 70 di superficie lorda e dotati di una sola camera da letto, anche a due letti; locali bagno di alloggi dove esiste già un bagno dotati di wc areato naturalmente.

Per le attività produttive, la ventilazione meccanica, ad integrazione di quella naturale, è consentita, previo parere della competente ASL.

– Art. 39 –

Illuminazione naturale degli ambienti

L’illuminazione naturale degli ambienti deve essere tale da assicurare condizioni di benessere visivo, riducendo quanto meglio possibile il ricorso a fonti di illuminazione artificiale.

L’ottimizzazione nell’uso corretto della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo prioritario.

Nelle nuove costruzioni è auspicabile che le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) siano orientate entro un settore ± 45° dal sud geografico.

Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale, sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.

Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo), nonché i locali accessori (studi, sale da gioco, sottotetti accessibili, verande, ecc.), devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna e comunque non inferiore a 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi.

Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc.

Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate sono consentite per l’illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio, con l’eccezione della prima stanza da bagno; sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, e comunque non maggiore del 30% per il raggiungimento del requisito minimo dell’illuminazione.

Le finestre devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui sono utilizzate.

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Nel caso di comprovata impossibilità tecnica, specie per gli interventi in centri storici o per piani di recupero in zone d’antica edificazione, possono essere consentite deroghe ai requisiti prescritti dal presente articolo, subordinandole alla realizzazione di accorgimenti alternativi congrui al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

– Art. 40 –

Illuminazione artificiale degli ambienti

Le condizioni ambientali degli spazi destinati alle attività umane e negli spazi di pertinenza devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori d’illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.

L’illuminazione artificiale negli spazi d’accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

E’ d’obbligo l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori d’illuminazione naturale.

Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuna, ove possibile, la sostituzione delle comuni lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione elettronica.

Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato l’uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido per l’elevata perdita di flusso che comportano.

Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti di diversa altezza tra le zone carrabili e quelle ciclabili / pedonali. I corpi illuminanti dovranno avere sempre il flusso luminoso orientato verso il basso, per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

L’illuminazione artificiale è sempre obbligatoria nei luoghi di residenza e lavoro. Per la definizione dei requisiti minimi si faccia riferimento alle normative UNI in vigore.

– Art. 41 –

Controllo del soleggiamento

Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di:

- Evitare i disagi provocati da un’insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;

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- Contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo.

Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, onde evitare:

- Condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose; - Eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.

– Art. 42 –

Impianti di riscaldamento

Gli impianti per il riscaldamento domestico devono essere realizzati adottando tutte gli accorgimenti tecnici atti a garantire i seguenti requisiti:

- Temperature ambiente confortevoli, possibilmente diversificate locale per locale;

- Autonomia gestionale nella regolazione degli orari e delle temperature di funzionamento;

- Funzionamento a bassa temperatura;- Integrazione tra diverse tecnologie;

I progetti dei nuovi edifici e di ristrutturazione degli edifici esistenti dovranno adottare criteri generali atti all’ottenimento di un’elevata prestazione energetica e dovranno essere accompagnati dalla documentazione progettuale prevista dall’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

La dichiarazione di conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto ed alla relazione tecnica dette al comma precedente, è documento inscindibile dalla dichiarazione di fine lavori, e costituisce elemento irrinunciabile per il rilascio della certificazione di agibilità.

– Art. 43 –

Comfort acustico

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:

- Rumorosità proveniente da ambiente esterno; - Rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; - Rumori da calpestio; - Rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;

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- Rumorosità provocata da attività contigue. Dovranno essere, in particolare, osservate le prescrizioni di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dal Piano di zonizzazione acustica comunale.

– Art. 44 –

Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari

I principi generali, la definizione delle tipologie dei locali, gli indici di superficie e di altezza, le dotazioni minime, sono descritti nel Decreto Ministeriale 05.07.1975, al quale si rimanda.

- Art. 45 –

Cortili, cavedi, patii.

La presenza di patii all’interno delle unità immobiliari può essere ritenuta un elemento di miglioramento della qualità ambientale quando siano carenti le condizioni di affaccio all’esterno della unità immobiliare stessa, ovvero quando questi esercitino una funzione di miglioramento delle condizioni di ventilazione e raffrescamento mediante scambi radiativi con la volta celeste.

E’ permessa la costruzione di cortili allo scopo di dare luce e aria a scale, stanze da bagno, corridoi.

Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare luce a scale, stanze da bagno, corridoi; le chiostrine devono essere aerate dal basso, per mezzo di passaggi ed essere facilmente accessibili per la pulizia.

Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine, non sono ammessi aggetti. I fondi dei cavedi devono essere muniti di scarico acque piovane realizzato in

maniera tale da evitare ristagni d’acqua; in tale scarico è fatto divieto d’immissione di acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.

- Art. 46 –

Locali sottotetto

I sottotetti sono locali utilizzabili ad uso accessorio o di servizio dell’appartamento sottostante, al quale possono essere collegati mediante una scala interna. Non possono costituire in alcun caso unità immobiliare a sé stante né avere autonomia funzionale.

Essi dovranno avere altezza massima utile di m 2.20, misurata al colmo, e potranno essere dotati degli impianti funzionali e connessi alle caratteristiche previste al comma precedente.

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 34 -

- Art. 47 –

Spazi di cantinato e sotterraneo

I piani degli edifici che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni:

a) Seminterrato è quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato;

b) Sotterraneo è quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato; I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino

permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa e purché la loro superficie sia stata compresa nella cubatura urbanistica dell’edificio.

I locali seminterrati e sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.E’ esclusa dal calcolo dei volumi la parte dei volumi accessori posti entroterra

o seminterrati che eccede di non più di 70 cm. il livello del terreno a sistemazione esterna avvenuta.7

- Art. 48 –

Locali al piano terreno

I piani terreni, se privi di sottostanti locali interrati o seminterrati, devono avere il pavimento isolato dal terreno sottostante mediante intercapedine aerata d’altezza di almeno m 0,40. Nelle nuove costruzioni questa maggiore altezza può non essere considerata ai fini della determinazione della cubatura ammissibile e dell’altezza massima.

I piani terreni adibiti a laboratori, negozi ed uffici, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 2,70.

- Art. 49 –

Boxes ed autorimesse

Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari, in relazione alle disposizioni delle aperture di ventilazione.

7 modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 11/9/2006;

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 35 -

- Art. 50 –

Dotazione di servizi

Gli edifici devono poter fruire in misura adeguata alla loro dimensione, dei seguenti servizi fondamentali:

a) Riscaldamento; b) Distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; c) Raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei

liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi.

- Art. 51 –

Spazi di cottura

Le cucine e gli spazi di cottura, devono essere dotati di una cappa sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento all’esterno, attraverso condotti, di vapori, gas, odori.

- Art. 52 –

Flessibilità distributiva ed impiantistica

Nella progettazione edilizia si dovranno considerare soluzioni atte a consentire, in relazione alle possibili trasformazioni nel tempo delle unità immobiliari, sia l’incremento della dotazione minima di servizi, sia una eventuale diversa suddivisione degli spazi.

In relazione allo sviluppo futuro delle reti impiantistiche all’interno degli edifici, nell’individuazione delle soluzioni tecnologiche dovrà essere prevista, in fase di progetto, la possibilità di realizzare intercapedini verticali ed orizzontali accessibili.

- Art. 53 –

Accessibilità

Negli edifici deve essere garantito, per quanto possibile, il trasporto verticale delle persone e delle cose, fatte salve le puntuali prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla vigente legislazione e comunque sempre inderogabili.

- Art. 54 –

Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 36 -

Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idrosanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso igienico - sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.

Il prelievo dell’acqua destinata all’alimentazione dell’impianto idrico sanitario deve garantire i livelli d’igiene richiesti dalle norme vigenti, anche in caso d’approvvigionamento autonomo.

In tutte le destinazioni con presenza d’impianti d’alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda per gli usi di seguito indicati:

- Reti di distribuzione dell’acqua per tutti gli usi igienici o alimentari ed altri, esclusi solo quelli di processo industriale e agricolo;

- Impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell’acqua calda; Per il calcolo della portata delle reti, si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 9182 e, per quanto concerne la temperatura di esercizio dell'acqua calda per uso igienico - sanitario, dalla legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di applicazione.

Nel caso dell’alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste dall’Ente erogatore. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idrico-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento.

Gli apparecchi di misurazione devono essere obbligatoriamente posti in cassette all’esterno dell’immobile, accessibili dal personale addetto alla distribuzione ed alla lettura dei consumi.

Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue le condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e almeno a 0,50 m. al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso d’intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti d’ispezione.

Nel caso di fonte d’approvvigionamento autonomo in assenza d’acquedotto pubblico si dovranno attuare le seguenti disposizioni;

- Devono essere note in termini anche solo qualitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde; queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare.

- Devono essere utilizzate le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate.

- Devono essere adottate le azioni a tutela dei possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali.

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 37 -

- Art. 55 –

Portata delle reti di scarico e smaltimento delle acque

Le reti di scarico delle acque reflue e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate, al fine di garantire il corretto smaltimento, evitando contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati nella norma UNI 9183.

Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/99 per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e prelievo idoneo e facilmente accessibile.

Nelle zone indicate al comma precedente, al fine di concorrere alla salvaguardia ambientale ed al risanamento delle acque, sono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue.

Gli immobili di nuova costruzione, gli immobili soggetti a ristrutturazione edilizia e gli immobili soggetti a manutenzione straordinaria nel caso di rifacimento dell’impianto idrico sanitario, dovranno obbligatoriamente prevedere l’impiego di una cassetta per lo scarico del wc a doppio compartimento.

CAPITOLO V

NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E PER L’IMPIEGO DELLE ENERGIE

ALTERNATIVE

- Art. 56 –

Principi generali di progettazione per il contenimento dei consumi energetici

A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45°. Le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e d’illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 38 -

corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime saranno collocate a Sud, Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori e a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.

È d’obbligo nelle nuove costruzioni l’utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, diventa d’obbligo la sostituzione degli stessi con infissi che utilizzino vetri doppi contenenti gas a bassa conduttività.

Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale.

Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva.

Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- Siano progettate in modo da integrarsi, valorizzandolo, nell’organismo edilizio nuovo o esistente;

- Dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici,la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;

- Siano realizzate con serramenti di buona resistenza all’invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore ≥ 5 mm;

- Siano separate dall’ambiente retrostante da una parete priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;

- Abbiano una profondità non superiore a 1,00 metri e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall’esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale).

- I locali retrostanti abbiano comunque un’apertura verso l’esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione.

- Il fattore medio di luce diurna, nell’ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale, e specificamente di spazi di fruizione per attività principale risulti comunque adeguato.

- Sia dotata d’opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo.

- Il progetto architettonico, sia redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 39 -

stagione di riscaldamento. Come guadagno s’intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra.

- La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.

- È suggerito l’utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare.

- art. 57 -

Utilizzo d’impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento dell’acqua per usi igienico-sanitari.

Nei nuovi interventi edilizi e nelle ristrutturazioni che riguardino almeno il 50% delle superfici è auspicata l’installazione di pannelli solari termici per soddisfare almeno il fabbisogno di acqua calda per usi igienico-sanitari.

L’installazione dell’impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l’intero fabbisogno energetico dell’organismo edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 50%.

L’installazione dei pannelli solari termici nei nuovi edifici è premiata con una riduzione del 15% del contributo sul costo di costruzione e sugli oneri d’urbanizzazione. Nelle ristrutturazioni la riduzione del contributo sul costo di costruzione e sugli oneri d’urbanizzazione sarà pari al 40% del dovuto.

I pannelli solari possono essere installati su tetti piani, se esistenti, su tetti a falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatti salvi gli immobili sottoposti a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l’installazione:

- Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi d’accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici;

- Nel caso di coperture piane esistenti, i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Il rilascio dei permessi di costruire per i nuovi edifici è subordinato all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. 8

- Art. 58 –8 modifica introdotta con delibera del Consiglio comunale n.4 del 7/2/2007

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 40 -

Norme sull’isolamento termico degli edifici

Nei nuovi interventi edilizi e nelle ristrutturazioni che riguardino almeno il 50% delle coperture e dei muri perimetrali è auspicabile il soddisfacimento degli obiettivi di risparmio energetico per il riscaldamento invernale, espressi in termini di fabbisogno massimo di consumo annuale per riscaldamento.

Nei nuovi interventi edilizi dai computi relativi alle volumetrie, superfici edificabili e altezze massime, sono esclusi gli aumenti di spessore realizzati per esigenze d’isolamento termico aventi soluzioni atte ad escludere il formarsi di ponti termici ed a migliorare il rendimento energetico complessivo dell’edificio.

A tal fine non sarà considerato il maggior spessore dei muri esterni dai 30 cm fino a 50 cm complessivi, ed il maggior spessore dei solai dai 30 fino ai 45 cm.

Le serre bioclimatiche, i sistemi di captazione e sfruttamento dell’energia solare integrati nell’edificio (muri d’accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a “doppia pelle”, camini solari, tetti captanti) sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini edificatori.

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione che riguardino almeno il 50% delle superfici d’edifici con più appartamenti e il rifacimento degli impianti di riscaldamento, si dovranno installare sistemi per la contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento, così da garantire una ripartizione corretta dei consumi energetici effettuati da ogni singola abitazione.

- Art. 59–

Norme sulla riduzione dei consumi d’acqua degli edifici

La riduzione dei consumi d’acqua nelle abitazioni è attuata attraverso il recupero nel ciclo naturale delle acque, la depurazione e il riutilizzo per usi compatibili.

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino almeno il 50% dell’edificio, le coperture e il rifacimento degli impianti idrici, si dovrà predisporre la raccolta dell’acqua meteorica dalla copertura degli edifici per l’accumulo in un invaso sotterraneo. L’acqua recuperata sarà riutilizzata per gli usi interni all’edificio, nei WC e/o per convogliarle nei corsi d’acqua superficiali, nelle aree permeabili e per l’irrigazione.

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino almeno il 50% dell’edificio, le coperture e il rifacimento degli impianti idrici, in tutti i casi in cui vi siano spazi liberi di pertinenza degli edifici, si dovrà predisporre un sistema di recupero delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, docce, vasche da bagno. Le acque grigie dovranno essere raccolte in una vasca sotterranea di condensa grassi per passare poi nelle vasche di fitodepurazione da dove,

Regolamento Edilizio del Comune di Allumiere - 41 -

una volta depurate, le acque saranno riutilizzate negli usi interni all’edificio, nei WC e/o convogliate nei corsi d’acqua o utilizzate per l’irrigazione.

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino almeno il 50% dell’edificio e il rifacimento degli impianti idrici, si dovranno installare sistemi di contabilizzazione individuale dei consumi di acqua nelle singole abitazioni con tecnologie e sistemi per la riduzione dei consumi negli usi sanitari come doppi pulsanti nelle cassette di scarico per volumi differenti di acqua, rubinetti a risparmio idrico, miscelatori d’aria nei rubinetti e nelle docce.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 –

Vigilanza urbanistica – edilizia, sanzioni

Ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale è esercitata dal responsabile del Settore Urbanistica e dal responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, attraverso i propri uffici.

Le violazioni al presente regolamento, qualora non siano ascrivibili alle violazioni descritte e sanzionate al titolo IV del DPR 380/2001, sono punite ai sensi dell’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l’applicazione della sanzione amministrativa, stabilita dal responsabile del procedimento, da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 500.

Elaborazione e Redazione UTC Comune di Allumiere

arch. Enrico Novello, geom. Giulio Morra.

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