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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C. 1 STUDIO TECNICO Giuseppe GARBIN Dott. in Architettura Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) Via Mons.Faidutti n.4 Tel e fax 043 1/33971 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N. 25 (art.63 sexsies della Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007) Elab. A- RELAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ASSEVERAZIONI PROGETTISTA dott. arch. Giuseppe Garbin Cervignano li, 15 aprile 2020 Collaboratore: geom Tiziana Zampar

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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.

1

STUDIO TECNICO

Giuseppe GARBIN

Dott. in Architettura

Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Via Mons.Faidutti n.4

Tel e fax 043 1/33971

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 25

(art.63 sexsies della Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007)

Elab. A- RELAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ASSEVERAZIONI

PROGETTISTA

dott. arch. Giuseppe Garbin

Cervignano li, 15 aprile 2020

Collaboratore:

geom Tiziana Zampar

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INDICE

PREMESSA…………………………………………………………………………...pg 03

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA………………………………………………..pg 04

RAPPORTO TRA LA MODIFICA E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R.

23 febbraio 2007 n.5………. …..............................................................................….pg 06

ZONIZZAZIONE ( Estratto) …………………………………………………………pg 08

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE …………………………………………...pg 14

ASSEVERAZIONI………………………………………… ………………………...pg 19

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PREMESSA

Il Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD ) dispone di un PRGC, adeguato alla L.R.

52/91,approvato con atto consiliare n. 13 del 24/02/ 1996 e conferma di esecutività con DGR

n° 2563 del 07/06/1996

In seguito vi furono altre Varianti Generali i quali la Variante n. 11 approvata con atto consigliare n.

34 del 18/11/2003 e conferma di esecutività con Delibera della Giunta Regionale n. 286 del

06/02/2004 (BUR n. 9 del 03/03/2004) , la Variante n. 17 adottata con Del. Del Coinsiglio

Comunale n. 12 del 26/05/2008 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del

06/03/2010.

In seguito furono apportate a tale edizione di P.R.G.C. alcune Varianti quali:

- Variante n. 19 approvato con atto consiliare n. 15 del 23/05/ 2013 e conferma di esecutività

con DPGR n° 1656/Pres.- 19/09/2013: modifica zona per la grande distribuzione

-Variante n° 20 : Approvata con Del. C.C. n. 41 del 26/09/2013

avente per oggetto- Progetto nuovo centro di raccolta.

-Variante n° 21: Approvata con Del. C.C. n. 02 del 01/04/2014

avente per oggetto- Modifica all’art. 21 bis delle Norme Tec. di Attuazione.

-Variante n° 22 : Approvata con Del. C.C. n. 31 del 24/07/2015

avente per oggetto- Zona addestramento cavalli-Zona ESIC

-Variante n° 23 : Approvata con Del. C.C. n. 3 del 16/02/2016

avente per oggetto- Variazione Zona C1* ( la variante non é mai divenuta esecutiva e,

poi, ritirata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2019).

-Variante n° 24 : avente per oggetto- Adeguamento al PPR ma é stato redatto, solamente, lo studio

preliminare.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2019 sono state impartire le

Direttive per la redazione della Variante al PRGC atta a “ consentire lo sviluppo urbanistico non

più predefinito ma secondo le richieste dei Cittadini “.

Con nota PEC in data 10 gennaio 2020 il Comune di Aiello del Friuli ha inviato ai Comuni di

Cervignano del Friuli, Bagnaria Arsa, Visco, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano e Ruda

copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra.

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DESCRIZIONE DELLA MODIFICA :

Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale ( Variante n. 17) approvata con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2010 indica, sia nella Tavola di Zonizzazione e all’art. 15 delle

Norme Tecniche di Attuazione, un ordine numerico progressivo crescente secondo il quale debbono

essere attuate le varie Zone di Espansione Residenziale ( a medio indice di edificabilità fondiaria)

soggette a piano attuativo.

Tale indicazione, che derivava dalla Deliberazione Consigliare n. 15 del 04/05/2007 che approvata „

le “direttive“ che rappresentavano il quadro di riferimento per l'individuazione degli “obbiettivi”,

che si intendevano perseguire con il nuovo strumento urbanistico, e delle modalità con le quali

perseguire tali obbiettivi, cioè le “ strategie di piano”.

La Relazione allegata al progetto di Variante Generale al PRGC specificava che gli “obbiettivi“ di

carattere generale erano:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse

culturale, paesistico ed ambientale;

b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche

presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature

collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e

completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, tra la capacità insediativa teorica e la

struttura dei servizi”.

Relativamente al punto c) gli “obbiettivi “specifici rappresentati nel “ Piano Strutturale“:

a)“ Individuazione delle zone di espansione residenziale comprendenti aree inedificate localizzate

in una posizione tale da consentire nella fase attuativa delle zone stesse il completamento delle ope-

re di urbanizzazione primarie esistenti.

b)l” ’individuazione, nelle aree di espansione residenziale di comparti edificatori, sottoposti a pia-

no attuativo preventivo, convenzionato, secondo una successione prestabilita che consenta

l’attuazione graduale in lotti funzionali delle, opere di urbanizzazione primaria”

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Sino ad oggi sono state approvati i Piani Attuativi n. 1-2-3 ( il comparto n. 3 é stato oggetto di

“collaudo“ nel 2008- ndr) ma che, per vari motivi, quali, ad esempio, il fatto che i comparti

contrassegnati dal n. 4-5 riguadano l’area del ex campo sportivo, il comparto n. 6 non esiste causa,

probailmente, un refuso ecc. ( come risulta dalla copiosa documentazione, corrispondenza e dibatti-

to consigliare riguardante le aree identificate dal n. 8-9) le successive aree di espansione non han-

no avuto attuazione impedendo, quindi, quella delle aree indicate con numerazione successiva.

Infatti il Consiglio Comunale, già con Deliberazione n. 14 del 26 marzo 2019 con oggetto “mozione

per l’abrogazione delle NTA del PRGC di un capoverso all’art. 15” ha accolto la proposta di ab-

rogazione del capoverso citato, per cui sono state emesse, con Deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 60 del 20/12/2019, le Direttive per una Variante allo strumento urbanistico generale al fine

di “consentire lo svipuppo urbanistico non più predefinito ma secondo le richieste dei Cittadini

“ presumendo, evidentemente, che i vari comparti sarebbero stati “attuati“gradualmente.

La Variante in oggetto, quindi, recepisce le indicazioni del Consiglio Comunale con

1) Modifica alla zonizzazione al fine di eliminare l’ordine progressivo di attuazione delle Zone

di Espansione Residenziale C.

2) Modifica/adattamento puntuale delle Norme Tecniche di Attuazione al PRGC in relazione

alle modifiche di cui al punto 1).

Valutazioni a riguardo:

Si tratta di modifiche alla Zonizzazione, alle Norme Tecniche di Attuazione recependo le

indicazioni del Consiglio Comunale ( Deliberazione n. 60 del 20 dicembre 2019) e tali da non

compromettere un adeguato sviluppo urbanistico.

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RAPPORTO TRA LE MODIFICHE E LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 23 febbraio

2007 n. 5 ( cosi modificata dalla L.R. 29/04/209 n. 6)

La Legge Regionale n.5 del 23 febbraio 2007 indica:

Art. 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo

strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi

e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano,

qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali,

entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici

previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone

omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde

pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o

disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la

sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli

elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di

copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone

omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle

leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la

realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi

pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e

regolamenti statali e regionali di settore;

i)il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il

trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto

nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la

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modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in

subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e

fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione

attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di

edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni

d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto

delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione,

depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta

giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene

dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione

nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel

medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare

opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137 ), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di

acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali

mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri

Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione

territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella

competenza degli enti stessi;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri

nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , o a

ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;

d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR,

provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali

previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione

della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), per quanto compatibili e proporzionalmente al

dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda

beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 ; tale valutazione contiene

anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto

legislativo 42/2004 ;

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza

qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si

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pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche

conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la

variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria

quando le modifiche comportino, ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità

assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma

digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con

provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per

finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro

degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio

comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e

alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,

n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina

regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare

duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della

rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le

contestuali modifiche della parte di piano operativa.

Verifica del rispetto dell’art. 63 sexies:

La verifica della copiosa documentazione relatva alla Variante Generale n. 17 al PRGC ( Relazione

Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale relativa al superamento delle Riserve Vincolanti

dd.20/08/2010, l’Elaborato Progettuale P.4- Relazione limiti di Flessibilità ecc) consente di

accertare che i contenuti della Variante n. 25 al PRGC, consistenti nelle modifiche alle NTA , con

contestuale modifica della Zonizzazione, non apportando modifiche agli Obiettivi e Strategie,

rientrano in quanto indicato nel comma c) dell’art. 63 sexies

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NOTA BENE:

Il presente “quadro comparativo” esplicita le modifica alle NN.TT.AA relative alle variazioni descritte

precedentemente.

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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

ART. 15 - ZONE DI ESPANSIONE

RESIDENZIALE (A MEDIO INDICE DI

EDIFICABILITÀ TERRITORIALE) – C1

Definizione

Vengono classificate come zone C1 le parti del

territorio destinate a nuovi complessi insediativi

residenziali o a prevalente destinazione

residenziale, che risultino inedificate. La loro

delimitazione è indicativa ed è approssimabile in

più o in meno nel limite di metri 5,00 (cinque)

Modalità di attuazione e destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammissibili, oltre alla

residenza, sono quelle indicate al precedente

articolo 7 delle presenti Norme Tecniche di

Attuazione.

Nell'ambito di tali zone ogni intervento è

subordinato a piano attuativo secondo quanto

disposto dall'art. 10 delle presenti Norme

Tecniche di Attuazione.

Tali piani dovranno comprendere per intero i

singoli comparti delimitati nella tav. P.2

dell'azzonamento generale in scala 1:5000.

Prescrizioni e parametri

La distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano

interposte strade destinate al traffico dei veicoli,

dovranno corrispondere alla larghezza della sede

stradale maggiorata di:

a) ml 5.00 per lato, per strade di carreggiata

inferiore a ml 7.00;

b) ml 7.50 per lato, per strade di carreggiata

compresa tra ml 7.00 e ml 15.00;

c) ml 10.00 per lato, per strade di carreggiata

superiore a ml 15.00.

ART. 15 - ZONE DI ESPANSIONE

RESIDENZIALE (A MEDIO INDICE DI

EDIFICABILITÀ TERRITORIALE) – C1

Definizione

Vengono classificate come zone C1 le parti del

territorio destinate a nuovi complessi insediativi

residenziali o a prevalente destinazione residenziale,

che risultino inedificate. La loro delimitazione è

indicativa ed è approssimabile in più o in meno nel

limite di metri 5,00 (cinque)

Modalità di attuazione e destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammissibili, oltre alla

residenza, sono quelle indicate al precedente

articolo 7 delle presenti Norme Tecniche di

Attuazione.

Nell'ambito di tali zone ogni intervento è

subordinato a piano attuativo secondo quanto

disposto dall'art. 10 delle presenti Norme Tecniche

di Attuazione.

Tali piani dovranno comprendere per intero i singoli

comparti delimitati nella tav. P.2 dell'azzonamento

generale in scala 1:5000.

Prescrizioni e parametri

La distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano

interposte strade destinate al traffico dei veicoli,

dovranno corrispondere alla larghezza della sede

stradale maggiorata di:

a) ml 5.00 per lato, per strade di carreggiata

inferiore a ml 7.00;

b) ml 7.50 per lato, per strade di carreggiata

compresa tra ml 7.00 e ml 15.00;

c) ml 10.00 per lato, per strade di carreggiata

superiore a ml 15.00.

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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.

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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

I tracciati stradali indicati nella tav. P.2

dell'azzonamento generale in scala 1:5000 sono

prescrittivi in riferimento alle confluenze con le

strade esistenti ed alla direzione dei percorsi,

mentre possono subire modifiche per il loro

posizionamento all'interno dei comparti.

Nella redazione dei piani attuativi dovranno

essere rispettati i seguenti rapporti:

- 2,50 mq/abitante per i parcheggi;

- 1,50 mq/abitante per il verde elementare e

comunque una superficie a verde non inferiore a

400 mq.

Il calcolo e la verifica del rispetto degli standard

va rapportato alla capacità insediativa teorica del

piano attuativo, assumendo che per ogni abitante

da insediare corrispondano mediamente due

stanze ISTAT.

Le zone C1 indicate nell' elab. P2, P2.1 e P2.2

verranno realizzate in fasi successive secondo

l'ordine della numerazione che potrà essere

modificato previo parere del Consiglio Comunale

in presenza di fondate motivazioni.

L'indice di fabbricabilità territoriale (It) max è

fissato in 8000 mc/ha.

Le tipologie ammesse sono le seguenti:

a) case singole unifamiliari;

b) case singole plurifamiliari;

c) case a schiera.

L' altezza (H) max per gli edifici sarà:

a) per le case singole unifamiliari ml 7.50;

I tracciati stradali indicati nella tav. P.2

dell'azzonamento generale in scala 1:5000 sono

prescrittivi in riferimento alle confluenze con le

strade esistenti ed alla direzione dei percorsi, mentre

possono subire modifiche per il loro posizionamento

all'interno dei comparti.

Nella redazione dei piani attuativi dovranno essere

rispettati i seguenti rapporti:

- 2,50 mq/abitante per i parcheggi;

- 1,50 mq/abitante per il verde elementare e

comunque una superficie a verde non inferiore a

400 mq.

Il calcolo e la verifica del rispetto degli standard va

rapportato alla capacità insediativa teorica del piano

attuativo, assumendo che per ogni abitante da

insediare corrispondano mediamente due stanze

ISTAT.

Le zone C1 indicate nell' elab. P2, P2.1 e P2.2

verranno realizzate in fasi successive secondo

l'ordine della numerazione che potrà essere

modificato previo parere del Consiglio Comunale in

presenza di fondate motivazioni.(ELIMINATO)

L'indice di fabbricabilità territoriale (It) max è

fissato in 8000 mc/ha.

Le tipologie ammesse sono le seguenti:

a) case singole unifamiliari;

b) case singole plurifamiliari;

c) case a schiera.

L' altezza (H) max per gli edifici sarà:

a) per le case singole unifamiliari ml 7.50;

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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.

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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

b) per le case singole plurifamiliari ml 7.50;

c) per le case a schiera ml 7.50.

La distanza minima tra gli edifici ed i confini di

proprietà con lotti adiacenti è fissata in metri

5.00; è ammessa la costruzione di edifici in

aderenza su fondi contigui.

La distanza minima dai confini con gli spazi di

verde pubblico dovrà essere:

a) per tutte le tipologie qualora detti spazi verdi

abbiano larghezza non inferiore a ml 8.50: ml

1.50;

b) in misura pari a quella stabilita per i confini di

proprietà con lotti contigui, qualora gli spazi

verdi abbiano larghezza inferiore a ml 8.50.

insediamenti preferibilmente in vicinanza di

quelli esistenti

- Consolidare e migliorare le condizioni

insediative degli impianti esistenti

- Consentire il completamento delle formazioni

insediative esistenti

- Favorire la localizzazione di servizi alle attività

produttive

- Razionalizzare l'assetto della viabilità primaria

di alcuni assi della viabilità primaria in funzione

delle nuove previsioni del Piano.

b) per le case singole plurifamiliari ml 7.50;

c) per le case a schiera ml 7.50.

La distanza minima tra gli edifici ed i confini di

proprietà con lotti adiacenti è fissata in metri 5.00; è

ammessa la costruzione di edifici in aderenza su

fondi contigui.

La distanza minima dai confini con gli spazi di

verde pubblico dovrà essere:

a) per tutte le tipologie qualora detti spazi verdi

abbiano larghezza non inferiore a ml 8.50: ml

1.50;

b) in misura pari a quella stabilita per i confini di

proprietà con lotti contigui, qualora gli spazi

verdi abbiano larghezza inferiore a ml 8.50.

insediamenti preferibilmente in vicinanza di quelli

esistenti

- Consolidare e migliorare le condizioni insediative

degli impianti esistenti

- Consentire il completamento delle formazioni

insediative esistenti

- Favorire la localizzazione di servizi alle attività

produttive

- Razionalizzare l'assetto della viabilità primaria di

alcuni assi della viabilità primaria in funzione delle

nuove previsioni del Piano.

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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.

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VALUTAZIONE DELLA VARIANTE RISPETTO AL PIANO PAESAGGISTICO

REGIONALE

Premessa:

L’art. 23 delle NTA del PPR indica ( co. 6) una serie di obiettivi quali:

- La salvaguardia e valorizzazione dei caratteri storico/morfologici dei paesaggi d’acqua, la

riduzione della trasformazione degli alvei e delle sponde, la conservazione degli elementi

naturali e degli eco sistemi quali elementi di connessione tra di essi.

- L’accesso e valorizzazione del reticolo idrografico promuovendo l’accessibilità e la fruibi-

lità ( mobilità lenta).

- La salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi fluviali mantenendo il “continuum fluvia-

le” ed i suoi elementi naturali.

- La tutela e valorizzazione del sistema idrico di rogge e canali di impianto storico ed gli edi-

fici e manufatti di interesse storico culturale connessi con il paesaggio fluviale.

- La riduzione della pressione antropica sugli ecosistemi fluviali mediante interventi di ri-

qualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati

Attraverso strumenti di pianificazione/programmazione/regolamentazione che recepiscano alcune

direttive:

i: salvaguardia della funzionalità ecologica, morfologica ed idraulica mantenendo le loro

condizioni.

ii: riqualificazione/incremento delle formazioni arboree.

iii: individuazione degli insediamenti storici originali e loro salvaguardia/valorizzazione.

iv: individuazione degli edifici storici o manufatti connessi con l’ambiente idrico e loro

tutele/valorizzazione.

v: individuazione/valorizzazione dei punti panoramici.

vi: delimitazione di aree a rischio idrogeologico e/o urbanizzate dove, con dettagliate norme,

vengano definiti interventi atti a migliorare le visuali da/verso l’acqua.

vii: recepimento dell’individuazione delle aree gravemente degradate .

Per il perseguimento di tali obiettivi gli strumenti urbanistici dovranno individuare le criticità

paesaggistiche ecosistemiche e prevedere interventi di riqualificazione/rinaturazione ed

individuare le componenti ( mezzi, infrastrutture ecc.) atti a valorizzare gli ambiti e favorirne la

fruizione, l’individuazione delle reti idriche, dei manufatti da tutelare/valorizzare ecc.

I progetti di intervento dovranno conformarsi ad una serie di prescrizioni d’uso che indicano una

serie di interventi non ammissibili:

Nel caso specifico, considerato che la presente VARIANTE n. 25 non è finalizzata

all’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale ma, in modo

puntuale, alla eliminazione sia cartografica (Zonizzazione ) che normativo (Norme Tecniche di

Attuazione) dell’ordine progressivo per l’attuazione delle Zone di Espansione verificato che quanto

previsto nella citata variante urbanistica non rientra con quanto indicato “non ammissibile” si può

affermare che quanto previsto nella Variante N. 25 al PRGC è coerente con l’art. 23 delle NTA del

Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che, eventuali, norme più precise potranno essere

previste in sede della redazione di una Variante Generale al PRGC in adeguamento al PPR.

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STUDIO TECNICO

GIUSEPPE GARBIN

dott. in architettura

dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica

Via Mons.Faidutti n. 4

CERVIGNANO DEL FRIULI

Tel e fax 0431/33971

e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD)

VARIANTE N. 25 al PRGC

Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di Progettista

DICHIARA

Che nell’ambito d’intervento del presente progetto di Variante n. 25 al PRGC del Comune di

AIELLO DEL FRIULI (UD) non sono presenti beni vincolati ai sensi del D.Legge n. 42 del

22/01/2004 , parte III.a, Titolo I, ( a riguardo si fa esplicito riferimento all’elaborato “Relazione

aspetti paesaggistici”).

Le modificazioni allo strumento urbanistico non interessano, inoltre, beni sottoposti a vincolo

monumentale ed archeologico di cui al medesimo decreto, Parte II.a, titolo I.o.

Cervignano li, 15 aprile 2020

IL PROGETTISTA

dott.arch. Giuseppe Garbin

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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD) VARIANTE N. 25 al PRGC

Oggetto: Relazione inerente ai S.I.C.- Siti di importanza comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di estensore della Variante n. 25 al PRGC,

in relazione all’oggetto,

Premesso :

a) Che la Direttiva CEE 92/43/CEE recepita dall’Italia con DPR 08/09/1997, n. 357, prevede

che formino oggetto di opportuna valutazione di incidenza sul sito di importanza

comunitaria i piani (o progetti) non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito

che possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani ( o progetti), incidenze

significative sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

b) Che la Commissione Europea nella pubblicazione “ La Gestione dei siti della rete Natura

2000- Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, al punto 4.4” Come

determinare se un piano o progetto possa avere incidenze significative, singolarmente o

congiuntamente ad altri piani o progetti” precisa i criteri di valutazione.

c) Che con nota prot. PT/12095 /4.213 dd. 02/10/2002, la Direzione Regionale dell’Ambiente-

Servizio per la valutazione di impatto ambientale, è stato determinato che la “ valutazione

d’incidenza deve essere acquisita dall’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva

del piano o progetto preventivamente alla loro approvazione”.

Considerato che:

- i Siti d’Importanza Comunitaria ( SIC IT 3320029 Confulenza Fiumi Torre e Natisone, IT

3330002 Colle di Medea ) non interessano direttamente ed indirettamente il Territorio Comune

di AIELLO DEL FRIULI in quanto sono ubicati a distanza dall’area d’intervento ed siti

Natura 2000 (SIC IT 3320031 Paludi di Gonars., SIC IT3320037 laguna di Marano e Grado,

SIC IT 3320031 Paludi di Gonars.) ricadono nei Comuni ancora più distanti per cui indifferenti

rispetto a quando previsto nella presente Variante al PRGC sotto ogni profilo dell’impatto

ambientale, del consumo di risorse, delle emissioni e smaltimenti ( al suolo, in acqua o in aria),

dei rumori ecc. sia della perdita, riduzione o frammentazione di habitat, perturbazione o

distruzione specie od effetto sugli elementi principali ( ad esempio sulla qualità dell’acqua, ecc.)

- l’oggetto della Variante è quella di modifica/adeguamento delle Norme Tecniche di

Attuazione e della Zonizzazionbe.

D I C H I A R A

Che le previsioni di Piano Regolatore introdotte e/o modificate con la Variante n.25 NON

HANNO EFFETTI sui siti di importanza comunitaria.

Cervignano li, 15 aprile 2020

IL PROGETTISTA

Dott.arch.Giuseppe Garbin

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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD)

VARIANTE N. 25 al PRGC

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott.arch. Giuseppe Garbin, in qualità di progettista della Variante n. 25 al

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD)

ASSEVERA

che il parere geologico di cui alla L.R. 27/1988 e successive modifiche ed integrazioni non è

richiesto, poiché il Servizio geologico regionale ha già espresso parere favorevole in data

22 novembre 1994 prot. AMB/44735/DU/PG/V parere n. 155/94 relativamente alla Variante

Generale n.09 ed in data 07 aprile 2003 prot. AMB/10231/DU/PG/V parere n. 10/03 relativamente

alla Variante Generale n. 11.nell’ambito delle quali rientrano i temi oggetto della presente modifica

allo strumento urbanistico e, quindi, non necessita, come indicato dall’art. 2 comma a) ed art. 7 del

Regolamento recante disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14, comma 1,

lett. k) della L.R. 29/04/2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo ed utilizzazione delle

acqua) approvato con DGR n. 800 del 21/03/2018, un ulteriore parere di compatibilità idraulica.

Cervignano li, 15 aprile 2020

IL PROGETTISTA

Dott.arch. Giuseppe Garbin

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ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott.arch. Giuseppe Garbin, in qualità di progettista della Variante n. 25

al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD),

Visto art. 63 sexsies della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 ( cosi modificata dalla L.R. 29/04/209 n. 6)

ASSEVERA

che il contenuto della VARIANTE n. 25 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD) , rientra nei limiti indicati dall’art. 63 sexsies

comma 1 del Regolamento di Attuazione della Parte I urbanistica della Legge Reg. n. 05/2007

( approvato con DPR n. 086 del 23/03/2008 e s.m.ii.)

Cervignano li, 15 aprile 2020

IL PROGETTISTA

Dott.arch. Giuseppe Garbin