COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI · VARIANTE N.25 AL P.R.G.C. 5 Sino ad oggi sono state approvati i...
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VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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STUDIO TECNICO
Giuseppe GARBIN
Dott. in Architettura
Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Via Mons.Faidutti n.4
Tel e fax 043 1/33971
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N. 25
(art.63 sexsies della Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007)
Elab. A- RELAZIONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ASSEVERAZIONI
PROGETTISTA
dott. arch. Giuseppe Garbin
Cervignano li, 15 aprile 2020
Collaboratore:
geom Tiziana Zampar
VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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INDICE
PREMESSA…………………………………………………………………………...pg 03
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA………………………………………………..pg 04
RAPPORTO TRA LA MODIFICA E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R.
23 febbraio 2007 n.5………. …..............................................................................….pg 06
ZONIZZAZIONE ( Estratto) …………………………………………………………pg 08
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE …………………………………………...pg 14
ASSEVERAZIONI………………………………………… ………………………...pg 19
VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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PREMESSA
Il Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD ) dispone di un PRGC, adeguato alla L.R.
52/91,approvato con atto consiliare n. 13 del 24/02/ 1996 e conferma di esecutività con DGR
n° 2563 del 07/06/1996
In seguito vi furono altre Varianti Generali i quali la Variante n. 11 approvata con atto consigliare n.
34 del 18/11/2003 e conferma di esecutività con Delibera della Giunta Regionale n. 286 del
06/02/2004 (BUR n. 9 del 03/03/2004) , la Variante n. 17 adottata con Del. Del Coinsiglio
Comunale n. 12 del 26/05/2008 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del
06/03/2010.
In seguito furono apportate a tale edizione di P.R.G.C. alcune Varianti quali:
- Variante n. 19 approvato con atto consiliare n. 15 del 23/05/ 2013 e conferma di esecutività
con DPGR n° 1656/Pres.- 19/09/2013: modifica zona per la grande distribuzione
-Variante n° 20 : Approvata con Del. C.C. n. 41 del 26/09/2013
avente per oggetto- Progetto nuovo centro di raccolta.
-Variante n° 21: Approvata con Del. C.C. n. 02 del 01/04/2014
avente per oggetto- Modifica all’art. 21 bis delle Norme Tec. di Attuazione.
-Variante n° 22 : Approvata con Del. C.C. n. 31 del 24/07/2015
avente per oggetto- Zona addestramento cavalli-Zona ESIC
-Variante n° 23 : Approvata con Del. C.C. n. 3 del 16/02/2016
avente per oggetto- Variazione Zona C1* ( la variante non é mai divenuta esecutiva e,
poi, ritirata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/03/2019).
-Variante n° 24 : avente per oggetto- Adeguamento al PPR ma é stato redatto, solamente, lo studio
preliminare.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2019 sono state impartire le
Direttive per la redazione della Variante al PRGC atta a “ consentire lo sviluppo urbanistico non
più predefinito ma secondo le richieste dei Cittadini “.
Con nota PEC in data 10 gennaio 2020 il Comune di Aiello del Friuli ha inviato ai Comuni di
Cervignano del Friuli, Bagnaria Arsa, Visco, San Vito al Torre, Campolongo Tapogliano e Ruda
copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra.
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DESCRIZIONE DELLA MODIFICA :
Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale ( Variante n. 17) approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2010 indica, sia nella Tavola di Zonizzazione e all’art. 15 delle
Norme Tecniche di Attuazione, un ordine numerico progressivo crescente secondo il quale debbono
essere attuate le varie Zone di Espansione Residenziale ( a medio indice di edificabilità fondiaria)
soggette a piano attuativo.
Tale indicazione, che derivava dalla Deliberazione Consigliare n. 15 del 04/05/2007 che approvata „
le “direttive“ che rappresentavano il quadro di riferimento per l'individuazione degli “obbiettivi”,
che si intendevano perseguire con il nuovo strumento urbanistico, e delle modalità con le quali
perseguire tali obbiettivi, cioè le “ strategie di piano”.
La Relazione allegata al progetto di Variante Generale al PRGC specificava che gli “obbiettivi“ di
carattere generale erano:
a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse
culturale, paesistico ed ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche
presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature
collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e
completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, tra la capacità insediativa teorica e la
struttura dei servizi”.
Relativamente al punto c) gli “obbiettivi “specifici rappresentati nel “ Piano Strutturale“:
a)“ Individuazione delle zone di espansione residenziale comprendenti aree inedificate localizzate
in una posizione tale da consentire nella fase attuativa delle zone stesse il completamento delle ope-
re di urbanizzazione primarie esistenti.
b)l” ’individuazione, nelle aree di espansione residenziale di comparti edificatori, sottoposti a pia-
no attuativo preventivo, convenzionato, secondo una successione prestabilita che consenta
l’attuazione graduale in lotti funzionali delle, opere di urbanizzazione primaria”
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Sino ad oggi sono state approvati i Piani Attuativi n. 1-2-3 ( il comparto n. 3 é stato oggetto di
“collaudo“ nel 2008- ndr) ma che, per vari motivi, quali, ad esempio, il fatto che i comparti
contrassegnati dal n. 4-5 riguadano l’area del ex campo sportivo, il comparto n. 6 non esiste causa,
probailmente, un refuso ecc. ( come risulta dalla copiosa documentazione, corrispondenza e dibatti-
to consigliare riguardante le aree identificate dal n. 8-9) le successive aree di espansione non han-
no avuto attuazione impedendo, quindi, quella delle aree indicate con numerazione successiva.
Infatti il Consiglio Comunale, già con Deliberazione n. 14 del 26 marzo 2019 con oggetto “mozione
per l’abrogazione delle NTA del PRGC di un capoverso all’art. 15” ha accolto la proposta di ab-
rogazione del capoverso citato, per cui sono state emesse, con Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 60 del 20/12/2019, le Direttive per una Variante allo strumento urbanistico generale al fine
di “consentire lo svipuppo urbanistico non più predefinito ma secondo le richieste dei Cittadini
“ presumendo, evidentemente, che i vari comparti sarebbero stati “attuati“gradualmente.
La Variante in oggetto, quindi, recepisce le indicazioni del Consiglio Comunale con
1) Modifica alla zonizzazione al fine di eliminare l’ordine progressivo di attuazione delle Zone
di Espansione Residenziale C.
2) Modifica/adattamento puntuale delle Norme Tecniche di Attuazione al PRGC in relazione
alle modifiche di cui al punto 1).
Valutazioni a riguardo:
Si tratta di modifiche alla Zonizzazione, alle Norme Tecniche di Attuazione recependo le
indicazioni del Consiglio Comunale ( Deliberazione n. 60 del 20 dicembre 2019) e tali da non
compromettere un adeguato sviluppo urbanistico.
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RAPPORTO TRA LE MODIFICHE E LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 23 febbraio
2007 n. 5 ( cosi modificata dalla L.R. 29/04/209 n. 6)
La Legge Regionale n.5 del 23 febbraio 2007 indica:
Art. 63 sexies (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo
strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi
e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano,
qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali,
entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici
previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone
omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde
pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o
disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la
sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli
elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di
copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone
omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle
leggi di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la
realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi
pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e
regolamenti statali e regionali di settore;
i)il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il
trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto
nell'ambito dei piani struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la
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modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in
subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e
fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione
attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di
edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni
d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.
2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto
delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione,
depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta
giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene
dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione
nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.
3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel
medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare
opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 ), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di
acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;
b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali
mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri
Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione
territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella
competenza degli enti stessi;
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri
nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , o a
ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;
d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR,
provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione
della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), per quanto compatibili e proporzionalmente al
dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda
beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 ; tale valutazione contiene
anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto
legislativo 42/2004 ;
e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza
qualora la variante incida sulle specifiche discipline.
5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si
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pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche
conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la
variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria
quando le modifiche comportino, ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità
assoluta.
6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma
digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con
provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per
finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro
degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio
comunale di approvazione della variante stessa.
8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e
alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina
regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della
rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le
contestuali modifiche della parte di piano operativa.
Verifica del rispetto dell’art. 63 sexies:
La verifica della copiosa documentazione relatva alla Variante Generale n. 17 al PRGC ( Relazione
Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale relativa al superamento delle Riserve Vincolanti
dd.20/08/2010, l’Elaborato Progettuale P.4- Relazione limiti di Flessibilità ecc) consente di
accertare che i contenuti della Variante n. 25 al PRGC, consistenti nelle modifiche alle NTA , con
contestuale modifica della Zonizzazione, non apportando modifiche agli Obiettivi e Strategie,
rientrano in quanto indicato nel comma c) dell’art. 63 sexies
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NOTA BENE:
Il presente “quadro comparativo” esplicita le modifica alle NN.TT.AA relative alle variazioni descritte
precedentemente.
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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
ART. 15 - ZONE DI ESPANSIONE
RESIDENZIALE (A MEDIO INDICE DI
EDIFICABILITÀ TERRITORIALE) – C1
Definizione
Vengono classificate come zone C1 le parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi
residenziali o a prevalente destinazione
residenziale, che risultino inedificate. La loro
delimitazione è indicativa ed è approssimabile in
più o in meno nel limite di metri 5,00 (cinque)
Modalità di attuazione e destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso ammissibili, oltre alla
residenza, sono quelle indicate al precedente
articolo 7 delle presenti Norme Tecniche di
Attuazione.
Nell'ambito di tali zone ogni intervento è
subordinato a piano attuativo secondo quanto
disposto dall'art. 10 delle presenti Norme
Tecniche di Attuazione.
Tali piani dovranno comprendere per intero i
singoli comparti delimitati nella tav. P.2
dell'azzonamento generale in scala 1:5000.
Prescrizioni e parametri
La distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli,
dovranno corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
a) ml 5.00 per lato, per strade di carreggiata
inferiore a ml 7.00;
b) ml 7.50 per lato, per strade di carreggiata
compresa tra ml 7.00 e ml 15.00;
c) ml 10.00 per lato, per strade di carreggiata
superiore a ml 15.00.
ART. 15 - ZONE DI ESPANSIONE
RESIDENZIALE (A MEDIO INDICE DI
EDIFICABILITÀ TERRITORIALE) – C1
Definizione
Vengono classificate come zone C1 le parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi
residenziali o a prevalente destinazione residenziale,
che risultino inedificate. La loro delimitazione è
indicativa ed è approssimabile in più o in meno nel
limite di metri 5,00 (cinque)
Modalità di attuazione e destinazioni d'uso
Le destinazioni d'uso ammissibili, oltre alla
residenza, sono quelle indicate al precedente
articolo 7 delle presenti Norme Tecniche di
Attuazione.
Nell'ambito di tali zone ogni intervento è
subordinato a piano attuativo secondo quanto
disposto dall'art. 10 delle presenti Norme Tecniche
di Attuazione.
Tali piani dovranno comprendere per intero i singoli
comparti delimitati nella tav. P.2 dell'azzonamento
generale in scala 1:5000.
Prescrizioni e parametri
La distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli,
dovranno corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
a) ml 5.00 per lato, per strade di carreggiata
inferiore a ml 7.00;
b) ml 7.50 per lato, per strade di carreggiata
compresa tra ml 7.00 e ml 15.00;
c) ml 10.00 per lato, per strade di carreggiata
superiore a ml 15.00.
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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
I tracciati stradali indicati nella tav. P.2
dell'azzonamento generale in scala 1:5000 sono
prescrittivi in riferimento alle confluenze con le
strade esistenti ed alla direzione dei percorsi,
mentre possono subire modifiche per il loro
posizionamento all'interno dei comparti.
Nella redazione dei piani attuativi dovranno
essere rispettati i seguenti rapporti:
- 2,50 mq/abitante per i parcheggi;
- 1,50 mq/abitante per il verde elementare e
comunque una superficie a verde non inferiore a
400 mq.
Il calcolo e la verifica del rispetto degli standard
va rapportato alla capacità insediativa teorica del
piano attuativo, assumendo che per ogni abitante
da insediare corrispondano mediamente due
stanze ISTAT.
Le zone C1 indicate nell' elab. P2, P2.1 e P2.2
verranno realizzate in fasi successive secondo
l'ordine della numerazione che potrà essere
modificato previo parere del Consiglio Comunale
in presenza di fondate motivazioni.
L'indice di fabbricabilità territoriale (It) max è
fissato in 8000 mc/ha.
Le tipologie ammesse sono le seguenti:
a) case singole unifamiliari;
b) case singole plurifamiliari;
c) case a schiera.
L' altezza (H) max per gli edifici sarà:
a) per le case singole unifamiliari ml 7.50;
I tracciati stradali indicati nella tav. P.2
dell'azzonamento generale in scala 1:5000 sono
prescrittivi in riferimento alle confluenze con le
strade esistenti ed alla direzione dei percorsi, mentre
possono subire modifiche per il loro posizionamento
all'interno dei comparti.
Nella redazione dei piani attuativi dovranno essere
rispettati i seguenti rapporti:
- 2,50 mq/abitante per i parcheggi;
- 1,50 mq/abitante per il verde elementare e
comunque una superficie a verde non inferiore a
400 mq.
Il calcolo e la verifica del rispetto degli standard va
rapportato alla capacità insediativa teorica del piano
attuativo, assumendo che per ogni abitante da
insediare corrispondano mediamente due stanze
ISTAT.
Le zone C1 indicate nell' elab. P2, P2.1 e P2.2
verranno realizzate in fasi successive secondo
l'ordine della numerazione che potrà essere
modificato previo parere del Consiglio Comunale in
presenza di fondate motivazioni.(ELIMINATO)
L'indice di fabbricabilità territoriale (It) max è
fissato in 8000 mc/ha.
Le tipologie ammesse sono le seguenti:
a) case singole unifamiliari;
b) case singole plurifamiliari;
c) case a schiera.
L' altezza (H) max per gli edifici sarà:
a) per le case singole unifamiliari ml 7.50;
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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO
b) per le case singole plurifamiliari ml 7.50;
c) per le case a schiera ml 7.50.
La distanza minima tra gli edifici ed i confini di
proprietà con lotti adiacenti è fissata in metri
5.00; è ammessa la costruzione di edifici in
aderenza su fondi contigui.
La distanza minima dai confini con gli spazi di
verde pubblico dovrà essere:
a) per tutte le tipologie qualora detti spazi verdi
abbiano larghezza non inferiore a ml 8.50: ml
1.50;
b) in misura pari a quella stabilita per i confini di
proprietà con lotti contigui, qualora gli spazi
verdi abbiano larghezza inferiore a ml 8.50.
insediamenti preferibilmente in vicinanza di
quelli esistenti
- Consolidare e migliorare le condizioni
insediative degli impianti esistenti
- Consentire il completamento delle formazioni
insediative esistenti
- Favorire la localizzazione di servizi alle attività
produttive
- Razionalizzare l'assetto della viabilità primaria
di alcuni assi della viabilità primaria in funzione
delle nuove previsioni del Piano.
b) per le case singole plurifamiliari ml 7.50;
c) per le case a schiera ml 7.50.
La distanza minima tra gli edifici ed i confini di
proprietà con lotti adiacenti è fissata in metri 5.00; è
ammessa la costruzione di edifici in aderenza su
fondi contigui.
La distanza minima dai confini con gli spazi di
verde pubblico dovrà essere:
a) per tutte le tipologie qualora detti spazi verdi
abbiano larghezza non inferiore a ml 8.50: ml
1.50;
b) in misura pari a quella stabilita per i confini di
proprietà con lotti contigui, qualora gli spazi
verdi abbiano larghezza inferiore a ml 8.50.
insediamenti preferibilmente in vicinanza di quelli
esistenti
- Consolidare e migliorare le condizioni insediative
degli impianti esistenti
- Consentire il completamento delle formazioni
insediative esistenti
- Favorire la localizzazione di servizi alle attività
produttive
- Razionalizzare l'assetto della viabilità primaria di
alcuni assi della viabilità primaria in funzione delle
nuove previsioni del Piano.
VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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VALUTAZIONE DELLA VARIANTE RISPETTO AL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE
Premessa:
L’art. 23 delle NTA del PPR indica ( co. 6) una serie di obiettivi quali:
- La salvaguardia e valorizzazione dei caratteri storico/morfologici dei paesaggi d’acqua, la
riduzione della trasformazione degli alvei e delle sponde, la conservazione degli elementi
naturali e degli eco sistemi quali elementi di connessione tra di essi.
- L’accesso e valorizzazione del reticolo idrografico promuovendo l’accessibilità e la fruibi-
lità ( mobilità lenta).
- La salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi fluviali mantenendo il “continuum fluvia-
le” ed i suoi elementi naturali.
- La tutela e valorizzazione del sistema idrico di rogge e canali di impianto storico ed gli edi-
fici e manufatti di interesse storico culturale connessi con il paesaggio fluviale.
- La riduzione della pressione antropica sugli ecosistemi fluviali mediante interventi di ri-
qualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati
Attraverso strumenti di pianificazione/programmazione/regolamentazione che recepiscano alcune
direttive:
i: salvaguardia della funzionalità ecologica, morfologica ed idraulica mantenendo le loro
condizioni.
ii: riqualificazione/incremento delle formazioni arboree.
iii: individuazione degli insediamenti storici originali e loro salvaguardia/valorizzazione.
iv: individuazione degli edifici storici o manufatti connessi con l’ambiente idrico e loro
tutele/valorizzazione.
v: individuazione/valorizzazione dei punti panoramici.
vi: delimitazione di aree a rischio idrogeologico e/o urbanizzate dove, con dettagliate norme,
vengano definiti interventi atti a migliorare le visuali da/verso l’acqua.
vii: recepimento dell’individuazione delle aree gravemente degradate .
Per il perseguimento di tali obiettivi gli strumenti urbanistici dovranno individuare le criticità
paesaggistiche ecosistemiche e prevedere interventi di riqualificazione/rinaturazione ed
individuare le componenti ( mezzi, infrastrutture ecc.) atti a valorizzare gli ambiti e favorirne la
fruizione, l’individuazione delle reti idriche, dei manufatti da tutelare/valorizzare ecc.
I progetti di intervento dovranno conformarsi ad una serie di prescrizioni d’uso che indicano una
serie di interventi non ammissibili:
Nel caso specifico, considerato che la presente VARIANTE n. 25 non è finalizzata
all’adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale ma, in modo
puntuale, alla eliminazione sia cartografica (Zonizzazione ) che normativo (Norme Tecniche di
Attuazione) dell’ordine progressivo per l’attuazione delle Zone di Espansione verificato che quanto
previsto nella citata variante urbanistica non rientra con quanto indicato “non ammissibile” si può
affermare che quanto previsto nella Variante N. 25 al PRGC è coerente con l’art. 23 delle NTA del
Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che, eventuali, norme più precise potranno essere
previste in sede della redazione di una Variante Generale al PRGC in adeguamento al PPR.
VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons.Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD)
VARIANTE N. 25 al PRGC
Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di Progettista
DICHIARA
Che nell’ambito d’intervento del presente progetto di Variante n. 25 al PRGC del Comune di
AIELLO DEL FRIULI (UD) non sono presenti beni vincolati ai sensi del D.Legge n. 42 del
22/01/2004 , parte III.a, Titolo I, ( a riguardo si fa esplicito riferimento all’elaborato “Relazione
aspetti paesaggistici”).
Le modificazioni allo strumento urbanistico non interessano, inoltre, beni sottoposti a vincolo
monumentale ed archeologico di cui al medesimo decreto, Parte II.a, titolo I.o.
Cervignano li, 15 aprile 2020
IL PROGETTISTA
dott.arch. Giuseppe Garbin
VARIANTE N.25 AL P.R.G.C.
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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD) VARIANTE N. 25 al PRGC
Oggetto: Relazione inerente ai S.I.C.- Siti di importanza comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di estensore della Variante n. 25 al PRGC,
in relazione all’oggetto,
Premesso :
a) Che la Direttiva CEE 92/43/CEE recepita dall’Italia con DPR 08/09/1997, n. 357, prevede
che formino oggetto di opportuna valutazione di incidenza sul sito di importanza
comunitaria i piani (o progetti) non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito
che possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani ( o progetti), incidenze
significative sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
b) Che la Commissione Europea nella pubblicazione “ La Gestione dei siti della rete Natura
2000- Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, al punto 4.4” Come
determinare se un piano o progetto possa avere incidenze significative, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani o progetti” precisa i criteri di valutazione.
c) Che con nota prot. PT/12095 /4.213 dd. 02/10/2002, la Direzione Regionale dell’Ambiente-
Servizio per la valutazione di impatto ambientale, è stato determinato che la “ valutazione
d’incidenza deve essere acquisita dall’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva
del piano o progetto preventivamente alla loro approvazione”.
Considerato che:
- i Siti d’Importanza Comunitaria ( SIC IT 3320029 Confulenza Fiumi Torre e Natisone, IT
3330002 Colle di Medea ) non interessano direttamente ed indirettamente il Territorio Comune
di AIELLO DEL FRIULI in quanto sono ubicati a distanza dall’area d’intervento ed siti
Natura 2000 (SIC IT 3320031 Paludi di Gonars., SIC IT3320037 laguna di Marano e Grado,
SIC IT 3320031 Paludi di Gonars.) ricadono nei Comuni ancora più distanti per cui indifferenti
rispetto a quando previsto nella presente Variante al PRGC sotto ogni profilo dell’impatto
ambientale, del consumo di risorse, delle emissioni e smaltimenti ( al suolo, in acqua o in aria),
dei rumori ecc. sia della perdita, riduzione o frammentazione di habitat, perturbazione o
distruzione specie od effetto sugli elementi principali ( ad esempio sulla qualità dell’acqua, ecc.)
- l’oggetto della Variante è quella di modifica/adeguamento delle Norme Tecniche di
Attuazione e della Zonizzazionbe.
D I C H I A R A
Che le previsioni di Piano Regolatore introdotte e/o modificate con la Variante n.25 NON
HANNO EFFETTI sui siti di importanza comunitaria.
Cervignano li, 15 aprile 2020
IL PROGETTISTA
Dott.arch.Giuseppe Garbin
VARIANTE N.14 AL P.R.G.C.
STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
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COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI (UD)
VARIANTE N. 25 al PRGC
ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto dott.arch. Giuseppe Garbin, in qualità di progettista della Variante n. 25 al
Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD)
ASSEVERA
che il parere geologico di cui alla L.R. 27/1988 e successive modifiche ed integrazioni non è
richiesto, poiché il Servizio geologico regionale ha già espresso parere favorevole in data
22 novembre 1994 prot. AMB/44735/DU/PG/V parere n. 155/94 relativamente alla Variante
Generale n.09 ed in data 07 aprile 2003 prot. AMB/10231/DU/PG/V parere n. 10/03 relativamente
alla Variante Generale n. 11.nell’ambito delle quali rientrano i temi oggetto della presente modifica
allo strumento urbanistico e, quindi, non necessita, come indicato dall’art. 2 comma a) ed art. 7 del
Regolamento recante disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14, comma 1,
lett. k) della L.R. 29/04/2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo ed utilizzazione delle
acqua) approvato con DGR n. 800 del 21/03/2018, un ulteriore parere di compatibilità idraulica.
Cervignano li, 15 aprile 2020
IL PROGETTISTA
Dott.arch. Giuseppe Garbin
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VARIANTE N.14 AL P.R.G.C.
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ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto dott.arch. Giuseppe Garbin, in qualità di progettista della Variante n. 25
al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD),
Visto art. 63 sexsies della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 ( cosi modificata dalla L.R. 29/04/209 n. 6)
ASSEVERA
che il contenuto della VARIANTE n. 25 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
del Comune di AIELLO DEL FRIULI (UD) , rientra nei limiti indicati dall’art. 63 sexsies
comma 1 del Regolamento di Attuazione della Parte I urbanistica della Legge Reg. n. 05/2007
( approvato con DPR n. 086 del 23/03/2008 e s.m.ii.)
Cervignano li, 15 aprile 2020
IL PROGETTISTA
Dott.arch. Giuseppe Garbin