Competenze Ingegneri

23
1 Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma e-mail: [email protected] Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni Seminario "L’Ingegnere dell’Informazione: le normative." A cura di Ing. Rocco Ciardo [email protected] 11-11-2008 Presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Organizzato dalla Commissione Informatica e Telecomunicazione

description

Competenze Ingegneri alla luce del DPR 328/2001

Transcript of Competenze Ingegneri

Page 1: Competenze Ingegneri

1

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

Seminario

"L’Ingegnere dell’Informazione: le normative."

A cura di Ing. Rocco Ciardo

[email protected]

11-11-2008

Presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Organizzato dalla Commissione Informatica e Telecomunicazione

Page 2: Competenze Ingegneri

2

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

Seminario " L’ingegnere dell’Informazione: ruoli, normative ed opportunità"

Aspetti Legislativi

Il seguente documento non vuole essere esaustivo ma indicativo delle problematiche relative alle competenze.

Fonti del diritto italiano (da normeinrete) Le principali fonti dell’ordinamento giuridico italiano, ordinate secondo il criterio della gerarchia delle fonti, sono le seguenti:

o Costituzione; o Leggi costituzionali; o Leggi ordinarie; o Atti aventi forza di legge; o Decreti legge; o Decreti legislativi; o Leggi regionali; o Regolamenti dell’esecutivo; o Regolamenti degli enti locali; o Consuetudine.

Tuttavia, è necessario ricordare che, accanto alle fonti del diritto italiano, esistono anche le fonti derivanti dall’adesione della Repubblica italiana all’Unione Europea, alla Comunità Europea e ai vari trattati internazionali, che entrano a far parte della gerarchia delle fonti.

Fonti del diritto comunitario L’Italia in virtù della possibilità offerta dall’art. 11 Cost. ha aderito insieme ad altri Stati dell’Europa alla formazione e costituzione della Comunità Europea. L’insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità Europea, ora denominata Unione Europea, e i rapporti tra questa e gli Stati membri formano il sistema giuridico comunitario. Essendo l'Italia uno Stato membro non solo le fonti del diritto comunitario sono applicabili ed efficaci sul nostro territorio ma queste sono da considerarsi addirittura prevalenti sulle fonti di diritto interno. Se infatti la fonte italiana interferisce con la fonte comunitaria nella disciplina di una stessa materia, i giudici che si trovino a giudicare una controversia inerente quella materia dovranno disapplicare la fonte italiana ed applicare la fonte comunitaria, se legittima. Le fonti dell'ordinamento comunitario si distinguono in:

o fonti primarie,in quanto costituiscono la base e la legittimazione delle competenze e dei poteri attribuiti alla Comunità Europea conferiti e stabiliti nei Trattati istitutivi;

o fonti derivate, in quanto derivano la loro legittimazione ed il loro riconoscimento dai Trattati istitutivi.

Criterio della gerarchia delle fonti In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che

Page 3: Competenze Ingegneri

3

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti. In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici:

o I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);

o II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);

o III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori. In concreto questo significa che la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto eliminata, abrogata dall'ordinamento o disapplicata. D.P.R. 328/2001 TITOLO PRIMO Norme generali Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali. 1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo. 3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Page 4: Competenze Ingegneri

4

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

TITOLO SECONDO Disciplina dei singoli ordinamenti Capo I - Attività professionali Art. 9. Attività professionali. 1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente. Art. 46. Attività professionali. 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

Page 5: Competenze Ingegneri

5

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Riprendendo il comma 2 dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001 2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. La vigente normativa è la seguente: R.D. 23-10-1925 n. 2537 Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37. Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto Art. 51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Page 6: Competenze Ingegneri

6

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (10), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. (10) Ora, L. 1° giugno 1939, n. 1089. Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica CAPO I Disposizioni precettive Art. 1 Disposizioni generali Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. Art. 2 Progettazione, direzione ed esecuzione La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. Art. 7 Collaudo statico 1. Tutte le opere di cui all'art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 3. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. (si veda ora l'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994) 4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel comma precedente, all'ordine provinciale

Page 7: Competenze Ingegneri

7

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 5. Il collaudatore deve redigere 2 copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del Genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. 6. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono. Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (attività soggetta a privativa non esclusiva) Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

art. 1 (abrogato dal decreto legislativo n. 139 del 2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998)

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. (comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.

art. 2 (abrogato dal decreto legislativo n. 139 del 2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998)

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente,

Page 8: Competenze Ingegneri

8

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi, sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo del l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

(commi quinto, sesto, settimo e ottavo, abrogati dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 1998)

Legge 5 marzo 1990, n. 46 (modificato dal D.M.37/2008) Norme per la sicurezza degli impianti Art.1 Ambito di applicazione 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.

Page 9: Competenze Ingegneri

9

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Art. 6. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. 2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. Art. 4. - DPR 447/91 (modificato dal D.M.37/2008) Progettazione degli impianti 1. Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’articolo 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori; b) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq; c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio; d) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un’altezza superiore a 5 metri; e) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; f) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi; g) per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi

Page 10: Competenze Ingegneri

10

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI. 3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Legge n.10 del 09/01/1991 (Certificazione Energetica) Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo e delle fonti rinnovabili di energia. Modificato dal D.Lgs. n.192 del 19 agosto del 2005 Modificato dal D.Lgs. n.311 del 29 dicembre del 2006

Responsabile sicurezza nel campo della sicurezza e dell' igiene del lavoro (RSPP) (D.Lgs 626/94 e successive modificazioni) (modificato dal D.Lgs.81/2008) (Art. 32) Coordinamento alla sicurezza (D.Lgs.494/96 e successive modificazioni) (modificato dal D.Lgs.81/2008) (Art. 98) Art.10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra, perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma I devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

Page 11: Competenze Ingegneri

11

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

DPR 21.12.99 n. 554 artt. 187-188 Collaudo tecnico amministrativo (opere pubbliche) Art. 187 .Oggetto del collaudo 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. 3. E’ obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge; b) quando si tratti di opere e lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i); c) nel caso di intervento affidato in concessione; d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge; e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali; f) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 188 .Nomina del collaudatore 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

Page 12: Competenze Ingegneri

12

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. 3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11. 4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo :

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.

5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche. 7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge. 8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori. 9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica. 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti. 11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;

Page 13: Competenze Ingegneri

13

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro. 12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti. 13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12. Albo regionale dei collaudatori vedere le legislazioni regionali (attività privativa non esclusiva) Albo C.T.U. (consulente tecnico d'ufficio) del Tribunale di residenza (attività privativa non esclusiva) Albo dei professionisti abilitati ai collaudi e verifiche di sicurezza degli impianti tecnologici previsti dalla ex Legge 46/90 (attività privativa non esclusiva)

Continuando con l’analisi del comma n.2 dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Art. 46 D.P.R. 328/2001

comma 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

Page 14: Competenze Ingegneri

14

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Continuando con l’analisi del comma n.2 dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Estratto da “ le competenze professionali degli ingegneri iuniores” Fonte Centro Studi CNI http://www.centrostudicni.it/tariffe/pub103.html

Il 2˚ comma dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001 introduce un ulteriore criterio residuale di individuazione delle competenze secondo il quale “…formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla Sezione A…le attività…che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi”. Questa disposizione individua un canone residuale ed integrativo rispetto alle competenze già elencate dal primo comma del predetto art. 46 del decreto. Esso copre l’intero ambito di operatività delle prestazioni degli ingegneri, facendo riferimento al parametro qualitativo della “innovazione” delle metodologie che devono essere adottate nell’esecuzione delle prestazioni, tenendo presente che l’elencazione puntuale e descrittiva operata con il primo comma dell’art. 46 potrebbe risultare comunque insufficiente.

In definitiva, l’ambito delle competenze professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A dell’Albo è individuato dal D.P.R. n. 328/2001 sulla base di quattro criteri distinti:

• il primo, a carattere descrittivo, volto ad indicare dettagliatamente le specifiche attività professionali, distinte per settori (art. 46, comma 1, lettere a, b, c, D.P.R. 328/2001), riservate all’ingegnere;

Page 15: Competenze Ingegneri

15

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

• il secondo volto a colmare le inevitabili lacune degli altri criteri, che fa salve le competenze fissate dalle vigenti disposizioni di legge (preesistenti al D.P.R. 328/2001) in favore degli ingegneri;

• il terzo, che assegna agli ingegneri della sezione A tutte le competenze attribuite agli

ingegneri iuniores, come individuate nell’art.46, 3˚ comma, del D.P.R. n. 328/2001;

• il quarto, integrativo del primo ma a carattere generale residuale, che attribuisce all’ingegnere tutte le attività per le quali sia richiesto l’impiego di metodologie innovative e/o sperimentali.

D.M. 37/2008 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

Page 16: Competenze Ingegneri

16

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. 5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. 6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per

Page 17: Competenze Ingegneri

17

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

D.Lgs. aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 Aprile 2008

Art. 32. Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4,

Page 18: Competenze Ingegneri

18

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca

Page 19: Competenze Ingegneri

19

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Page 20: Competenze Ingegneri

20

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

Le competenze degli ingegneri sezione B partiamo dal 3° comma dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Il comma 2 dell’art.1 del D.P.R. 328/2001

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Qual è la vigente normativa ?

Page 21: Competenze Ingegneri

21

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 Regolamento per la professione di geometra

Art. 16 L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; c) misura e divisione di fondi rustici; d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili; e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari; l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

Page 22: Competenze Ingegneri

22

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 275 REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIAL E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 MARZO 19 29, N. 65

Art. 16

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico,

elettricista, edile, tessile chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive

per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime,

mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle

specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,

senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la

misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle

quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei

periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo

delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o

elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

Analizzando il comma 3°dell’art.46 del D.P.R.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

Page 23: Competenze Ingegneri

23

Commissione Informatica e Telecomunicazioni- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 – 00185 Roma

e-mail: [email protected]

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Commissione Informatica e Telecomunicazioni

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.